Aggiornato a ottobre 2026 – disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
Sul sovraindebitamento circolano più leggende che informazioni corrette. Succede per tre ragioni. La prima è che la materia è cambiata più volte in pochi anni: la vecchia legge 27 gennaio 2012, n. 3 (la cosiddetta “legge salva-suicidi”) è stata abrogata e sostituita dal Codice della crisi, entrato in vigore il 15 luglio 2022, che a sua volta è stato ritoccato da più decreti correttivi, l’ultimo dei quali è il D.Lgs. 136/2024. La seconda è che il passaparola semplifica: “è per chi non può pagare”, “serve un debito minimo”, “i titolari di partita IVA sono esclusi”. La terza è che molti siti continuano a citare regole della vecchia legge come se fossero ancora vigenti.
Il problema non è solo teorico. Chi si convince di non avere i requisiti rinuncia a uno strumento che la legge gli mette a disposizione e lascia correre pignoramenti, interessi e solleciti. Chi, al contrario, si convince di averli “di sicuro” deposita una domanda fragile, si vede dichiarare l’inammissibilità e perde tempo prezioso. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché alle conseguenze del debito si sommano quelle della scelta sbagliata.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse sull’accesso alle procedure:
- “Il sovraindebitamento è solo per i privati cittadini”
- “Serve un debito minimo, altrimenti non si può fare”
- “Chi ha una società o ha firmato fideiussioni non è mai un consumatore” (e il mito opposto)
- “Se ti sei indebitato con leggerezza, sei escluso da tutto”
- “Se non hai beni né reddito, non c’è nessuna procedura per te”
- “Si può ricorrere al sovraindebitamento tutte le volte che serve”
- “Chi ha chiuso l’impresa o è già fallito è fuori dai giochi”
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché l’accesso alle procedure passa, per legge, attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e un gestore della crisi che verifica la documentazione, attesta la completezza dei dati e redige la relazione sulle cause dell’indebitamento. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce cioè dall’interno il filtro che ogni domanda deve superare, e può impostare il fascicolo sapendo in anticipo quali requisiti il gestore e il giudice andranno a controllare.
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Mito n. 1 – “Il sovraindebitamento è una cosa solo per privati cittadini”
Il mito
“Le procedure da sovraindebitamento servono solo ai privati, cioè a chi ha debiti personali: chi ha una partita IVA deve arrangiarsi in altro modo.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci. Nel linguaggio comune “sovraindebitamento” evoca la famiglia schiacciata da mutuo, finanziamenti e carte revolving, e le storie che finiscono sui giornali riguardano quasi sempre consumatori. Inoltre la procedura più nota, il “piano del consumatore” della vecchia legge 3/2012, oggi ristrutturazione dei debiti del consumatore, è riservata per definizione a chi non agisce come imprenditore o professionista. Da qui il passaggio, sbagliato, da “una delle procedure è solo per i consumatori” a “tutto il sovraindebitamento è solo per i consumatori”.
La realtà
In realtà la norma dice tutt’altro. L’art. 2, comma 1, lettera c) del Codice della crisi definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza di una platea molto ampia di soggetti: il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e, in generale, ogni altro debitore che non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali.
Il criterio quindi è residuale: il sovraindebitamento accoglie tutti i debitori che restano fuori dalle procedure “maggiori”. Rientrano, ad esempio:
- il professionista iscritto a un albo (avvocato, medico, ingegnere, commercialista) o il lavoratore autonomo senza albo;
- l’imprenditore minore, cioè l’impresa che non supera congiuntamente le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro;
- l’imprenditore agricolo, a prescindere dalle dimensioni, perché non è soggetto a liquidazione giudiziale;
- le start-up innovative, con le regole specifiche dell’art. 37 per l’accesso agli strumenti;
- gli enti non commerciali, come associazioni e fondazioni, che non sono soggetti alle procedure concorsuali maggiori.
Cambia, però, la procedura a cui ciascuno può accedere. L’art. 65 del Codice elenca gli strumenti: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73) è riservata al consumatore; il concordato minore (artt. 74-83) è aperto agli altri debitori sovraindebitati diversi dal consumatore; la liquidazione controllata (artt. 268-277) è disponibile per tutti; l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283) è riservata alla persona fisica. La domanda giusta non è “posso accedere al sovraindebitamento?”, ma “a quale procedura posso accedere, con quale tipo di debito?”.
La prova
Il perimetro “residuale” non è una formula vuota: chi è soggetto a un’altra procedura concorsuale resta fuori. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 880 del 16 gennaio 2026, escludendo dall’accordo di composizione della crisi (nella disciplina della legge 3/2012) l’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa e sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il principio vale a maggior ragione nel Codice della crisi, che costruisce la nozione di sovraindebitamento proprio per esclusione: se la legge ti assegna già un’altra procedura, quella è la tua strada.
Cosa rischia chi ci crede
Il professionista o il piccolo imprenditore convinto di essere escluso tende a reagire nel modo peggiore: rate concordate a voce, rinnovi di affidamenti, debiti nuovi per pagare quelli vecchi. Così facendo si aggrava la situazione e, cosa meno nota, si costruisce una storia che il gestore della crisi dovrà raccontare nella sua relazione sulle cause dell’indebitamento. Ogni mese perso è un mese in cui il quadro, anche sotto il profilo della diligenza, peggiora. All’opposto, l’imprenditore che “si sente piccolo” ma supera anche una sola delle soglie dimensionali rischia di presentare un concordato minore inammissibile: l’art. 77 prevede espressamente l’inammissibilità della domanda se il debitore presenta requisiti dimensionali eccedenti i limiti dell’art. 2, comma 1, lettera d).
Un dettaglio che il mito ignora: le procedure familiari
C’è un ulteriore aspetto che chi crede al mito tende a trascurare. Spesso il sovraindebitamento non riguarda una sola persona ma un nucleo: coniugi che hanno firmato insieme il mutuo, genitori che hanno garantito il prestito del figlio, conviventi con debiti intrecciati. L’art. 66 del Codice consente ai membri della stessa famiglia, se conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune, di presentare un’unica domanda di accesso. Se uno dei familiari è un professionista o un piccolo imprenditore e l’altro un consumatore, la procedura familiare non segue il rito del consumatore, ma resta comunque percorribile. In pratica, la presenza di una partita IVA in famiglia non “contamina” la posizione dell’altro coniuge: cambia soltanto il binario procedurale su cui la domanda unica viaggerà.
Mito n. 2 – “Serve un debito minimo (30.000, 50.000 euro), altrimenti non si può fare”
Il mito
“Sotto una certa cifra il tribunale non ti prende nemmeno in considerazione: per il sovraindebitamento ci vogliono almeno 30.000 o 50.000 euro di debiti.”
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità esiste, ed è preciso. Il Codice della crisi contiene davvero una soglia di 50.000 euro, ma in una norma diversa da quella che il passaparola immagina. L’art. 268, comma 2, stabilisce che, quando il debitore è una persona fisica, un creditore può chiedere l’apertura della liquidazione controllata solo se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell’istruttoria, supera i 50.000 euro. La soglia, quindi, protegge il debitore da iniziative “aggressive” dei creditori per importi modesti; non limita in alcun modo l’accesso volontario. Il numero, però, è rimasto impresso ed è stato trasferito, per semplificazione, a tutte le procedure.
La realtà
Per la domanda presentata dal debitore la legge non prevede alcuna soglia minima di debito: né per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, né per il concordato minore, né per la liquidazione controllata chiesta in proprio, né per l’esdebitazione dell’incapiente. Il requisito non è quantitativo ma qualitativo: serve uno stato di crisi o di insolvenza.
L’art. 2 del Codice definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; l’insolvenza come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ciò che conta, dunque, è il rapporto tra debiti e capacità di pagarli, non il valore assoluto del debito.
Un pensionato con 19.800 euro di debiti e una pensione minima può essere sovraindebitato; un dirigente con 140.000 euro di mutuo regolarmente pagato e un buon reddito no. Non esiste un “debito minimo”: esiste uno squilibrio da dimostrare con documenti, che il gestore della crisi deve ricostruire nella relazione.
C’è poi un risvolto meno intuitivo. Avere debiti, anche elevati, non basta: la legge non apre le procedure a chi è semplicemente “molto indebitato” ma ancora in grado di far fronte alle scadenze. L’OCC, nella relazione, deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni, oltre a valutare la completezza della documentazione. Chi non è né in crisi né insolvente non ha titolo per chiedere la protezione del Codice.
Come si dimostra lo squilibrio, in pratica
Visto che non conta una cifra ma un rapporto, la domanda diventa: come si prova la crisi o l’insolvenza? La risposta è nella documentazione. Alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67, comma 2) e a quella di concordato minore (art. 75) vanno allegati, tra l’altro, l’elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione, la consistenza e la composizione del patrimonio, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’indicazione degli stipendi, delle pensioni e delle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, oltre all’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia. Per il debitore che svolge attività d’impresa si aggiungono le scritture contabili e i bilanci.
Su questa base l’OCC costruisce la sua relazione. È qui che si vede se lo squilibrio esiste davvero: il gestore confronta le entrate nette con le spese necessarie e con le rate in scadenza, verifica la presenza di inadempimenti, segnalazioni o azioni esecutive, e valuta se le obbligazioni dei successivi dodici mesi siano sostenibili. Un fascicolo incompleto pesa più di un debito modesto: il giudice può concedere un termine per integrazioni (art. 70, come modificato dal correttivo), ma una documentazione lacunosa resta la causa più frequente di ritardi e di decisioni sfavorevoli.
La prova
La prova è testuale: l’art. 268, comma 2, CCII lega la soglia dei 50.000 euro esclusivamente all’iniziativa del creditore contro un debitore persona fisica. Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge un’altra tutela: quando la domanda viene da un creditore nei confronti di una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure attraverso azioni giudiziarie. Entrambe le regole riguardano la domanda “altrui”, non quella del debitore.
Cosa rischia chi ci crede
Chi ha debiti per 23.000 o 27.000 euro e crede di essere “sotto soglia” spesso non fa nulla, lascia che si avvii il pignoramento del quinto o del conto e passa anni a pagare interessi di mora e spese esecutive. Paradossalmente, sono proprio i debiti di importo medio-basso, accompagnati da redditi bassi, quelli per cui la ristrutturazione o l’esdebitazione possono rivelarsi più adatte. Il rischio speculare riguarda chi ha molti debiti ma un patrimonio e un reddito capienti: convinto che “basta superare la soglia”, deposita una domanda e si scontra con l’assenza dello stato di crisi o di insolvenza.
Mito n. 3 – “Chi ha una società non può mai essere consumatore” (e il suo gemello: “chi firma una fideiussione è sempre consumatore”)
Il mito
“Se sei socio di una società o hai un’attività, la ristrutturazione dei debiti del consumatore ti è preclusa per sempre.” E, all’opposto: “La fideiussione per la società del marito o per la propria s.r.l. è un debito privato: chi l’ha firmata è un consumatore.”
Perché ci credono in tanti
Sono due semplificazioni di segno opposto che nascono dalla stessa difficoltà: capire che la qualifica di consumatore non dipende da chi sei, ma da per quale scopo hai contratto quel debito. Il primo mito risale in parte alla prima formulazione delle norme e a una lettura restrittiva che escludeva chiunque avesse debiti “misti”. Il secondo nasce da un frammento vero: la giurisprudenza europea ha riconosciuto che anche il fideiussore persona fisica può essere considerato consumatore quando garantisce senza alcun legame con l’attività garantita.
La realtà
L’art. 2, comma 1, lettera e) del Codice della crisi definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società in nome collettivo, in accomandita semplice o in accomandita per azioni. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha precisato che la qualifica opera per i debiti contratti nella qualità di consumatore, sostituendo la precedente formula sui “debiti estranei a quelli sociali”.
Ne derivano due conseguenze.
Prima conseguenza: si può essere soci, e perfino imprenditori, e restare consumatori per i debiti personali. Il socio di una s.n.c. che ha un mutuo per la casa, un prestito per l’auto di famiglia e debiti con finanziarie per spese domestiche è consumatore rispetto a quei debiti. La legge lo dice espressamente per i soci delle società di persone.
Seconda conseguenza: non si è consumatori per i debiti nati dall’attività. I debiti sociali, quelli verso fornitori dell’impresa, i debiti fiscali e contributivi legati all’attività non sono debiti “da consumatore”. Chi ha una massa debitoria composta in prevalenza da obbligazioni di impresa dovrà guardare al concordato minore o alla liquidazione controllata, non alla ristrutturazione del consumatore. Se i debiti sono misti, occorre una valutazione accurata, spesso con il coordinamento di più strumenti.
Quanto alle fideiussioni, il mito è vero, ma solo a metà. Il fideiussore è consumatore solo se la garanzia è davvero estranea all’attività d’impresa garantita: se il garante ha ruoli gestori, partecipazioni rilevanti o un interesse economico, anche indiretto, nella società, la fideiussione è “professionale” e non può essere ristrutturata con lo strumento del consumatore.
Il punto, come sappiamo bene dall’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è che la qualifica di consumatore va ricostruita debito per debito, documento per documento, prima di scegliere la procedura.
La prova
La Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha chiarito che il socio (o ex amministratore) di una società di capitali che ha garantito i debiti sociali non è consumatore rispetto a quelle esposizioni: conta il collegamento funzionale tra garanzia e attività d’impresa, da valutare con riferimento al momento in cui la garanzia è stata prestata. Le vicende successive, come le dimissioni dalla carica o l’inattività della società, non trasformano retroattivamente il garante in consumatore. Nel caso deciso la Corte ha confermato la revoca dell’omologazione del piano.
La stessa logica, in chiave opposta, è alla base dell’ordinanza della Corte di giustizia UE del 19 novembre 2015, causa C-74/15 (Tarcău), secondo cui la persona fisica che garantisce le obbligazioni di una società può essere considerata consumatore quando agisce per scopi privati e non ha legami funzionali con la società, come la carica di amministratore o una partecipazione non trascurabile.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede al primo mito rinuncia alla procedura più “leggera” del sistema, la ristrutturazione del consumatore, che non richiede il voto dei creditori. Chi crede al secondo rischia l’esito peggiore: un piano omologato e poi revocato perché costruito su una qualifica soggettiva che non c’era, con tutto il tempo e le energie spese che vanno perduti. Nel caso deciso dalla Cassazione nel novembre 2025, è esattamente ciò che è accaduto.
Mito n. 4 – “Se ti sei indebitato con leggerezza, sei escluso da tutto”
Il mito
“Il sovraindebitamento è solo per chi è stato sfortunato: se hai fatto debiti con leggerezza, il giudice ti boccia comunque.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è il concetto di meritevolezza, che la vecchia legge 3/2012 poneva al centro del piano del consumatore e che i professionisti, i forum e le guide hanno ripetuto per anni. Nella prima stagione applicativa molti tribunali escludevano chi aveva assunto obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di adempierle. Il ricordo di quella rigidità è rimasto, ma il quadro normativo è cambiato.
La realtà
Il Codice della crisi non ha un unico “test di meritevolezza” uguale per tutte le procedure. Ha condizioni ostative diverse, a seconda dello strumento:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 69, comma 1): l’accesso è precluso al consumatore che ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Non basta, quindi, una semplice imprudenza: serve un comportamento qualificato.
- Concordato minore (art. 77): la domanda è inammissibile, tra l’altro, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
- Liquidazione controllata (artt. 268 ss.): per l’apertura la legge non richiede una verifica di meritevolezza; i comportamenti del debitore vengono in rilievo nella fase successiva, quando si decide sull’esdebitazione.
- Esdebitazione dell’incapiente (art. 283): qui la legge richiede espressamente che il debitore sia meritevole.
La leggerezza, da sola, non chiude tutte le porte: la legge distingue tra colpa grave, malafede e frode, e le valuta in momenti diversi a seconda della procedura.
C’è poi un elemento che il passaparola ignora del tutto: anche il creditore ha delle responsabilità. L’art. 69, comma 2, stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi sulla valutazione del merito creditizio dell’art. 124-bis del Testo unico bancario, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologazione, neppure contestando la convenienza della proposta. Il finanziamento concesso con troppa facilità, in altre parole, pesa anche sulla banca o sulla finanziaria.
La prova
La Corte di cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025, ha stabilito che la domanda di liquidazione controllata non può essere respinta per “non meritevolezza” solo perché il debitore si è comportato con negligenza o imprudenza nell’assumere le obbligazioni: queste condotte potranno eventualmente rilevare al momento dell’esdebitazione, non all’apertura della procedura. È una pronuncia che smonta in modo netto l’idea di un filtro morale unico all’ingresso.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di essere “immeritevole” perché in passato ha firmato un finanziamento di troppo spesso non chiede nemmeno una valutazione. Il rischio contrario è altrettanto concreto: chi ha davvero compiuto atti in frode ai creditori, come donazioni ai figli o vendite simulate poco prima della crisi, e confida che “tanto ora la meritevolezza non conta più”, va incontro all’inammissibilità del concordato minore o al diniego dell’esdebitazione. Il gestore della crisi deve infatti dare conto, nella sua relazione, degli atti di disposizione compiuti negli ultimi anni, e i creditori possono contestarli.
Mito n. 5 – “Se non hai beni né reddito, non c’è nessuna procedura per te”
Il mito
“Il sovraindebitamento serve a chi ha qualcosa da offrire ai creditori: se non hai casa, non hai risparmi e guadagni pochissimo, nessun giudice ti ascolterà.”
Perché ci credono in tanti
È un’idea che ha una sua logica: le procedure concorsuali nascono per distribuire ai creditori ciò che il debitore possiede, e una procedura “a vuoto” sembra una contraddizione. Per molto tempo, inoltre, alcuni tribunali hanno dichiarato inammissibili le domande di liquidazione prive di un attivo apprezzabile, ritenendole inutili. Il ricordo di queste decisioni, unito al buon senso apparente, alimenta la convinzione che il nullatenente sia senza via d’uscita.
La realtà
È vero, ma solo a metà. Per gli strumenti “ordinari” un minimo di attivo o di prospettiva di pagamento serve davvero: la ristrutturazione del consumatore e il concordato minore si fondano su una proposta che offre ai creditori qualcosa, anche in misura parziale, e la liquidazione controllata, nella prassi di molti tribunali, richiede che vi sia attivo presente o futuro (ad esempio una quota di stipendio o di pensione) da destinare ai creditori.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il Codice della crisi ha creato uno strumento apposito proprio per chi non ha nulla da offrire: l’esdebitazione del debitore incapiente, disciplinata dall’art. 283. Il debitore persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può chiedere la liberazione dai debiti una sola volta nella vita.
I requisiti, però, vanno letti per intero:
- deve trattarsi di una persona fisica (consumatore, professionista o ex imprenditore);
- deve esserci la meritevolezza, che il giudice verifica sulla base della relazione dell’OCC (assenza di atti in frode, assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento);
- deve mancare qualunque utilità: per misurarla la legge non considera il reddito “lordo”, ma quello che eccede quanto necessario al mantenimento del debitore e della famiglia, calcolato secondo il parametro indicato dallo stesso art. 283, comma 2 (riferito all’assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE);
- resta l’obbligo di pagamento per i quattro anni successivi al decreto, se sopravvengono utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%; i finanziamenti, in qualsiasi forma, non sono considerate utilità.
Non avere nulla non è una causa di esclusione: è il presupposto di uno strumento specifico, che però si può usare una sola volta e richiede di essere meritevoli.
La prova
Il carattere eccezionale dello strumento è stato confermato dalla Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025: chi è stato dichiarato fallito sotto la vecchia legge fallimentare non può utilizzare l’art. 283 per ottenere la cancellazione dei debiti del precedente fallimento, se non ha a suo tempo beneficiato dell’esdebitazione fallimentare. Sul piano processuale, la Cassazione con la pronuncia n. 13220 del 2026 ha chiarito che il decreto emesso sulla domanda ex art. 283 va reclamato davanti al tribunale in composizione collegiale. Sul fronte della liquidazione controllata, la già citata ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 conferma che la procedura non va negata per ragioni di “meritevolezza” all’apertura.
Cosa rischia chi ci crede
Chi vive con una pensione minima o un reddito appena sufficiente a mantenere la famiglia e crede di non poter fare nulla resta per anni esposto a solleciti, segnalazioni, tentativi di pignoramento e alla pressione psicologica del debito. Il rischio opposto è usare l’esdebitazione dell’incapiente come scorciatoia quando un’utilità, anche minima, esiste: la domanda viene respinta e si brucia tempo. E poiché lo strumento è utilizzabile una sola volta, sceglierlo nel momento sbagliato può significare non averlo più a disposizione quando servirebbe davvero.
Mito n. 6 – “Si può ricorrere al sovraindebitamento ogni volta che serve”
Il mito
“Una volta che conosci la strada, se ti ritrovi di nuovo pieno di debiti, rifai la procedura: tanto è un diritto.”
Perché ci credono in tanti
Il mito nasce da un’idea giusta: il legislatore, recependo la Direttiva (UE) 2019/1023 sulla “seconda opportunità”, ha voluto rendere l’esdebitazione accessibile e non stigmatizzante. Inoltre, nella liquidazione controllata l’esdebitazione arriva, di regola, dopo tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), e questo dà l’impressione di uno strumento “a ciclo”, ripetibile a piacimento.
La realtà
La legge pone limiti temporali e numerici precisi all’accesso. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69, comma 1, esclude il consumatore che è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Una regola analoga è prevista dall’art. 77 per il concordato minore. Per l’esdebitazione che segue la liquidazione controllata valgono le condizioni dell’art. 280 e seguenti, che tengono conto anche delle esdebitazioni ottenute in precedenza. Per l’esdebitazione dell’incapiente, come visto, il limite è ancora più severo: una sola volta.
La seconda opportunità esiste, ma è contingentata: dopo un’esdebitazione bisogna attendere almeno cinque anni, e il beneficio non è ripetibile oltre due volte.
Questi limiti si applicano tenendo conto anche delle procedure di legge 3/2012, perché l’esdebitazione ottenuta sotto la vecchia disciplina resta un’esdebitazione. Chi ha già chiuso un accordo o un piano del consumatore negli anni passati deve quindi fare i conti con la propria “storia esdebitatoria”.
Va poi ricordato che non tutti i debiti si cancellano. Restano di regola esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatti illeciti extracontrattuali, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti, e i crediti dei creditori che non hanno avuto notizia della procedura.
Il calcolo dei cinque anni e il “conto” delle esdebitazioni
Nella pratica, il controllo sui precedenti si fa con il calendario alla mano. Il termine di cinque anni si conta a ritroso dalla data di presentazione della nuova domanda e guarda alla data in cui l’esdebitazione precedente è stata concessa, non a quella in cui la vecchia procedura era stata aperta. Il “conto” delle esdebitazioni comprende tutte quelle ottenute dal debitore, comprese quelle maturate con gli strumenti della legge 3/2012 o, per l’ex imprenditore, con la vecchia esdebitazione fallimentare. Per questo, prima di impostare qualunque domanda, va ricostruita la cronologia completa delle procedure già affrontate, con i relativi provvedimenti.
Va infine considerato che l’esdebitazione può essere negata o revocata quando emergono comportamenti scorretti: l’art. 280 subordina il beneficio, tra l’altro, al fatto che il debitore non abbia ostacolato o rallentato la procedura, abbia fornito le informazioni utili e i documenti necessari, non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi cinque anni e non sia stato condannato con sentenza definitiva per determinati reati. Il diritto alla seconda opportunità, dunque, si conquista anche con la condotta tenuta durante la procedura.
La prova
La prova è anzitutto testuale (artt. 69, 77, 280 e 283 CCII). Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ha precisato più volte che le procedure di sovraindebitamento hanno regole proprie, non adattabili a piacimento: con l’ordinanza n. 18118 del 2025 ha chiarito, ad esempio, che una volta aperta la liquidazione del patrimonio il debitore non può rinunciarvi unilateralmente, potendosi chiudere anticipatamente la procedura solo in assenza di domande dei creditori. Anche la permanenza nella procedura, insomma, non è nella libera disponibilità del debitore.
Cosa rischia chi ci crede
Chi considera l’esdebitazione un “reset” ripetibile rischia di comportarsi in modo da ricadere nel sovraindebitamento, per poi scoprire di non poter accedere di nuovo alla procedura per cinque anni. Nel frattempo i nuovi creditori possono agire senza limiti. C’è anche un rischio meno evidente: un nuovo indebitamento rapido dopo una prima esdebitazione è un elemento che il gestore della crisi deve descrivere e che il giudice può valutare in chiave di colpa grave.
Mito n. 7 – “Chi ha chiuso l’impresa o è già fallito è fuori dai giochi”
Il mito
“Se hai avuto un’impresa che è andata male, o peggio sei stato dichiarato fallito, il sovraindebitamento non fa per te: i debiti dell’impresa te li porti dietro per sempre.”
Perché ci credono in tanti
La convinzione ha due radici. La prima è la memoria del vecchio fallimento, che per decenni ha segnato la vita dell’imprenditore insolvente. La seconda è un frammento vero: l’art. 33 del Codice della crisi prevede che la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata possano essere aperte entro un anno dalla cessazione dell’attività. Da qui l’idea che, passato l’anno, l’ex imprenditore resti “orfano” di procedure.
La realtà
Il quadro è più articolato. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha introdotto all’art. 33 il comma 1-bis: dopo la cancellazione dell’impresa individuale dal registro delle imprese, il debitore persona fisica può chiedere l’apertura della liquidazione controllata anche oltre l’anno. La regola dell’anno, in sostanza, protegge l’ex imprenditore dalle iniziative dei creditori, ma non gli impedisce di attivarsi lui stesso.
Inoltre:
- l’ex imprenditore persona fisica, una volta cessata l’attività, può accedere alle procedure di sovraindebitamento; per i debiti personali (non legati all’impresa) può valutare anche la ristrutturazione del consumatore;
- il socio illimitatamente responsabile di una società di persone (s.n.c., socio accomandatario di s.a.s.) è espressamente considerato dalla definizione di consumatore per i debiti contratti come tale, e la giurisprudenza di merito ha ammesso, in diversi casi, la liquidazione controllata “in proprio” del socio di una società di persone inattiva;
- chi è stato dichiarato fallito con la vecchia legge fallimentare non ottiene la cancellazione dei debiti di quel fallimento attraverso l’art. 283 (Cass. n. 30108/2025), ma ciò non gli impedisce di affrontare con gli strumenti ordinari, se ne ricorrono i presupposti, i debiti successivi.
Chiudere l’impresa non chiude la porta del sovraindebitamento: dopo la cancellazione, la persona fisica può chiedere in proprio la liquidazione controllata anche oltre l’anno.
Il caso del socio di società di persone
Una situazione molto frequente riguarda il socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. o il socio accomandatario di una s.a.s. che, a società ormai inattiva, si trova esposto personalmente per i debiti sociali. Se la società è ancora soggetta a liquidazione giudiziale, la sua sorte si riflette sul socio; ma quando la società è sovraindebitata, oppure inattiva da tempo, la giurisprudenza di merito ha più volte ammesso la liquidazione controllata “in proprio” del socio, anche lavoratore dipendente, per definire l’intera esposizione debitoria. Si tratta di decisioni dei tribunali, non ancora di un orientamento consolidato della Cassazione: proprio per questo ogni caso va valutato con attenzione, ricostruendo lo stato della società, la data di eventuale cancellazione e la natura dei debiti.
La prova
Oltre al testo dell’art. 33, comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, la Cassazione ha delimitato con precisione i confini: l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 ha negato all’ex fallito l’uso dell’esdebitazione dell’incapiente per i debiti del fallimento, mentre la sentenza n. 880 del 16 gennaio 2026 ha ribadito che chi è soggetto a un’altra procedura concorsuale (nel caso, la liquidazione coatta amministrativa) non può accedere agli strumenti del sovraindebitamento. Sono paletti precisi, non esclusioni generalizzate.
Cosa rischia chi ci crede
L’ex artigiano o l’ex commerciante che ha chiuso la partita IVA con debiti verso fornitori, banche ed enti previdenziali spesso si rassegna a vivere “sotto la soglia”, con lavori irregolari o redditi intestati ad altri per sfuggire ai pignoramenti. È la scelta peggiore: espone a responsabilità e chiude la strada a una soluzione legale. Al contrario, l’ex imprenditore che non conosce i limiti dell’art. 283 e i paletti posti dalla Cassazione rischia di scegliere lo strumento sbagliato.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come funzionano le regole; non descrivono casi reali.
Simulazione A – “Sono sotto i 50.000 euro, quindi non posso fare nulla”
Ipotesi: lavoratrice dipendente, stipendio netto 1.430 € al mese, due figli a carico, debiti complessivi 27.640 € (prestito personale 14.900 €, due carte revolving 7.210 €, finanziamento auto 5.530 €), rate mensili complessive 1.020 €. Un creditore ha notificato atto di precetto il 9 aprile; il pignoramento del quinto è prevedibile entro poche settimane.
- Convinta che “sotto i 50.000 € non si può”, la debitrice non agisce. Il pignoramento del quinto riduce lo stipendio di circa 286 € al mese, gli altri creditori proseguono con solleciti e interessi di mora, e il debito residuo cresce.
- Nella realtà, la soglia dei 50.000 € (art. 268, comma 2) vale solo per l’iniziativa del creditore. Con 1.020 € di rate su 1.430 € di stipendio, lo stato di sovraindebitamento è plausibile. Si può valutare una ristrutturazione dei debiti del consumatore, ad esempio con una proposta di 260 € al mese per 60 mesi (15.600 € complessivi), da sottoporre alla verifica dell’OCC e del giudice. Dopo il deposito, il giudice può disporre misure protettive che sospendono le azioni esecutive (art. 70, comma 4).
Simulazione B – “Non ho nulla, quindi non c’è soluzione”
Ipotesi: pensionato vedovo, pensione netta 742 € al mese, nessun immobile, nessun risparmio, debiti per 38.950 € (finanziarie e utenze).
- Convinto che “senza beni nessuno ti ascolta”, il pensionato subisce il pignoramento della pensione nei limiti di legge e vive per anni sotto pressione.
- Nella realtà, verificato con l’OCC che il reddito non supera la soglia di mantenimento prevista dall’art. 283, comma 2, e che non ci sono atti in frode né colpa grave, si può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente. Se nei quattro anni successivi sopravvenissero utilità rilevanti (ad esempio un’eredità) tali da pagare almeno il 10% dei debiti, ossia almeno 3.895 €, scatterebbe l’obbligo di pagamento.
Simulazione C – “Ho chiuso la ditta da tre anni, ormai sono escluso”
Ipotesi: ex titolare di impresa individuale, cancellata dal registro delle imprese a marzo 2023; oggi dipendente con 1.680 € netti; debiti residui dell’impresa per 96.300 € (fornitori, banca, contributi).
- Convinto che “passato l’anno non si può più”, l’ex imprenditore paga piccole somme a caso ai creditori più insistenti.
- Nella realtà, l’art. 33, comma 1-bis, consente alla persona fisica di chiedere in proprio la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione. Nella liquidazione si destina ai creditori la parte di stipendio eccedente il necessario per vivere, fissata dal giudice; trascorsi tre anni dall’apertura può arrivare l’esdebitazione (art. 282), se ne ricorrono le condizioni.
Il fondo di verità
Ogni mito nasce da un frammento vero. Rimesso al suo posto, quel frammento aiuta a capire come funziona davvero il sistema.
È vero che esiste una soglia di 50.000 euro, ma è una regola che protegge il debitore persona fisica dalla liquidazione controllata chiesta da un creditore per importi modesti. Per chi presenta domanda da sé conta lo stato di crisi o di insolvenza, non una cifra.
È vero che la ristrutturazione dei debiti è “del consumatore”, ma la qualifica non riguarda la persona in astratto: riguarda lo scopo per cui ogni debito è stato contratto. Il socio di una società di persone può essere consumatore per i debiti familiari; il fideiussore della propria società, per quella garanzia, no.
È vero che la condotta del debitore conta, ma conta in modi diversi: colpa grave, malafede o frode precludono la ristrutturazione del consumatore; gli atti in frode rendono inammissibile il concordato minore; nella liquidazione controllata la condotta pesa soprattutto sull’esdebitazione; la meritevolezza piena è richiesta per l’esdebitazione dell’incapiente.
È vero che le procedure ordinarie richiedono qualcosa da offrire, ma per chi non ha nulla esiste uno strumento apposito, l’esdebitazione dell’incapiente, utilizzabile una sola volta.
È vero che l’esdebitazione è un diritto di seconda opportunità, ma con limiti: cinque anni tra un’esdebitazione e l’altra, massimo due volte per gli strumenti ordinari, una sola volta per l’incapiente.
È vero che la regola dell’anno dalla cessazione esiste, ma dopo il correttivo del 2024 la persona fisica che ha cancellato l’impresa individuale può chiedere la liquidazione controllata anche oltre quel termine.
Messi in fila, questi frammenti disegnano un sistema coerente. Il Codice della crisi apre la porta a quasi tutti i debitori che non sono soggetti alle procedure maggiori, ma assegna a ciascuno lo strumento adatto e pretende trasparenza: la domanda deve essere accompagnata dalla relazione dell’OCC, che ricostruisce cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, atti dispositivi, solvibilità. Per questo il primo passo non è scegliere la procedura, ma ricostruire con precisione la propria posizione soggettiva: chi sono rispetto a ciascun debito, in che stato mi trovo, quali esdebitazioni ho già ottenuto, quali atti ho compiuto negli ultimi anni.
C’è infine un tassello che lega tutto: la procedura familiare dell’art. 66. I membri della stessa famiglia conviventi, o il cui sovraindebitamento ha un’origine comune, possono presentare un’unica domanda di accesso. Il correttivo 2024 ha chiarito che non si tratta più di un “unico progetto” limitato a un solo strumento, e che è possibile anche, a certe condizioni, la liquidazione controllata familiare. Anche questo smentisce l’idea che i requisiti si valutino sempre in modo isolato.
Mito e realtà, riga per riga
Per chi vuole un colpo d’occhio, la tabella riassume ciascuna convinzione e la regola che la sostituisce. Ogni riga rimanda a una norma del Codice della crisi o a una pronuncia citata nell’articolo: è il modo più rapido per controllare, prima di qualsiasi decisione, se ciò che si è sentito dire regge alla verifica. La tabella non sostituisce l’analisi del caso concreto, perché i requisiti si combinano tra loro: un debitore può essere consumatore per alcuni debiti e non per altri, avere già beneficiato di un’esdebitazione, aver chiuso un’impresa da poco o da molto tempo.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Il sovraindebitamento è solo per privati | Vi accedono consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative e ogni debitore non soggetto alle procedure maggiori (art. 2, lett. c, CCII) |
| Serve un debito minimo di 30.000-50.000 € | Per la domanda del debitore non c’è soglia; i 50.000 € riguardano solo la liquidazione chiesta da un creditore contro una persona fisica (art. 268, c. 2) |
| Chi è socio non è mai consumatore | Il socio di s.n.c., s.a.s., s.a.p.a. è consumatore per i debiti contratti in tale qualità (art. 2, lett. e) |
| Chi firma una fideiussione è sempre consumatore | Solo se la garanzia è estranea all’attività d’impresa garantita (Cass. n. 29746/2025) |
| Chi si è indebitato con leggerezza è escluso da tutto | Ostativi diversi per procedura: colpa grave, malafede o frode (art. 69); atti in frode (art. 77); niente filtro di meritevolezza all’apertura della liquidazione (Cass. n. 22074/2025) |
| Senza beni né reddito non c’è procedura | Esiste l’esdebitazione dell’incapiente, una sola volta, se meritevoli (art. 283) |
| Si può ripetere la procedura quando serve | Esclusione se esdebitati nei 5 anni precedenti o già esdebitati due volte (artt. 69 e 77) |
| Chi ha chiuso l’impresa è fuori | La persona fisica può chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione (art. 33, c. 1-bis) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso accedere anche se ho debiti per meno di 20.000 euro?
Sì, se sono in stato di crisi o di insolvenza. La legge non fissa importi minimi per la domanda presentata dal debitore. Ciò che il gestore della crisi dovrà documentare è lo squilibrio tra debiti e capacità di pagamento, tenendo conto del reddito, delle spese necessarie al mantenimento della famiglia e del patrimonio. Un debito modesto può essere insostenibile per un reddito modesto.
Quindi è vero che il libero professionista non può fare la ristrutturazione del consumatore?
Dipende dai debiti. Per i debiti legati all’attività professionale (fornitori dello studio, contributi della cassa professionale, finanziamenti per l’attività) il professionista non è consumatore e dovrà orientarsi verso il concordato minore o la liquidazione controllata. Per i debiti contratti come privato, come il mutuo per la casa di abitazione o un prestito per spese familiari, può essere considerato consumatore. In caso di debiti misti la scelta dello strumento richiede un’analisi specifica.
Quindi è vero che se ho fatto un’esdebitazione con la vecchia legge 3/2012 ora non posso fare più nulla?
No, non necessariamente. L’esdebitazione precedente conta, ma l’esclusione scatta solo se è stata ottenuta nei cinque anni precedenti la nuova domanda o se si è già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Se sono trascorsi più di cinque anni e si tratta della prima esdebitazione, l’accesso resta possibile, fermi gli altri requisiti.
Quindi è vero che il tribunale può bocciarmi solo perché la banca mi ha dato troppi soldi?
No. Il fatto che la banca abbia concesso credito senza verificarne adeguatamente la sostenibilità non è, di per sé, una colpa del debitore; anzi, l’art. 69, comma 2, impedisce al creditore che ha violato le regole sulla valutazione del merito creditizio di opporsi all’omologazione. Resta però da verificare che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ad esempio fornendo dati falsi per ottenere il finanziamento.
Quindi è vero che serve per forza un OCC?
Sì. Le procedure da sovraindebitamento si presentano con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. Il gestore redige la relazione da allegare alla domanda, con l’indicazione delle cause dell’indebitamento, della diligenza del debitore, delle ragioni dell’incapacità di adempiere, dei precedenti atti dispositivi e della completezza della documentazione. Dopo il correttivo 2024, il gestore può anche accedere alle banche dati pubbliche per redigere le relazioni (art. 65, comma 4-bis).
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono state individuate e verificate in fase di ricerca. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato e il mito a cui si collega.
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Cass. civ., Sez. I, ordinanza 11 novembre 2025, n. 29746 – Mito n. 3. Il socio di società di capitali che ha garantito i debiti sociali non è consumatore per quelle esposizioni: la qualifica dipende dal collegamento funzionale tra garanzia e attività d’impresa, valutato al momento in cui la garanzia è stata rilasciata. È la pronuncia di riferimento per chi ha fideiussioni “di famiglia” o “di società” e vuole capire se può usare la ristrutturazione del consumatore.
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Corte di giustizia UE, ordinanza 19 novembre 2015, causa C-74/15 (Tarcău) – Mito n. 3. La persona fisica che garantisce i debiti di una società può essere qualificata consumatore quando agisce per scopi privati e non ha legami funzionali con la società (cariche gestorie, partecipazioni non trascurabili). È il fondo di verità del “mito gemello”, che la Cassazione ha poi circoscritto.
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Cass. civ., Sez. I, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074 – Mito n. 4 e n. 5. La liquidazione controllata non si nega all’apertura per “non meritevolezza” dovuta a semplice negligenza o imprudenza del debitore: queste condotte rilevano, semmai, in sede di esdebitazione. Smentisce l’idea di un filtro morale unico per tutte le procedure.
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Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108 – Mito n. 5 e n. 7. L’ex fallito non può usare l’esdebitazione dell’incapiente per liberarsi dei debiti del precedente fallimento, se non ha ottenuto a suo tempo l’esdebitazione fallimentare. Conferma che l’art. 283 è uno strumento eccezionale con confini precisi.
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Cass. civ., Sez. I, n. 13220/2026 – Mito n. 5. Il decreto sulla domanda di esdebitazione dell’incapiente (art. 283, comma 8, CCII) si impugna con reclamo davanti al tribunale in composizione collegiale. Rilevante per chi si vede respingere la domanda: lo strumento di tutela esiste e ha una sede precisa.
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Cass. civ., Sez. I, ordinanza 9 gennaio 2026, n. 481 – Domande di verifica. Contro il decreto del giudice monocratico che nega l’apertura o l’omologazione nelle procedure di sovraindebitamento si propone reclamo al tribunale collegiale, non appello. Chi sbaglia il rimedio rischia di perdere la possibilità di far riesaminare i propri requisiti.
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Cass. civ., Sez. I, n. 11225/2026 – Domande di verifica. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i rimedi impugnatori variano a seconda della fase del procedimento e della natura del provvedimento. Ribadisce che la verifica dei requisiti avviene in più momenti, ciascuno con il proprio controllo.
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Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 880 – Mito n. 1 e n. 7. L’imprenditore agricolo organizzato in cooperativa e sottoposto a liquidazione coatta amministrativa non può accedere all’accordo di composizione della crisi della legge 3/2012. Conferma la natura residuale del sovraindebitamento: chi è soggetto a un’altra procedura concorsuale ne resta fuori.
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Cass. civ., Sez. I, n. 18118/2025 – Mito n. 6. Aperta la liquidazione del patrimonio, il debitore non può rinunciarvi unilateralmente; la chiusura anticipata è ammessa solo in assenza di domande dei creditori. Mostra che le procedure hanno regole proprie e non sono uno strumento “a disposizione” del debitore.
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Cass. civ., Sez. I, n. 2264/2026 – Fondo di verità. Il termine di trenta giorni per il programma di liquidazione nella disciplina della legge 3/2012 non è perentorio e il suo superamento non determina nullità. Indica un approccio sostanziale e non formalistico alle procedure, utile anche per leggere i requisiti del Codice della crisi.
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Cass. civ., Sez. I, n. 14401/2025 – Fondo di verità. I crediti per le spese dell’OCC non si detraggono dal ricavato della vendita dei beni ipotecati o dati in pegno. Rilevante per comprendere il ruolo centrale dell’Organismo, passaggio obbligato per l’accesso a qualunque procedura.
Accanto alla giurisprudenza, restano decisive le norme del Codice della crisi citate: artt. 2, 33, 65, 66, 67, 69, 74, 77, 268, 280, 282 e 283, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro metodo è semplice da enunciare: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui documenti, non sulle impressioni. In concreto:
- Ricostruiamo la tua posizione soggettiva debito per debito: per ogni obbligazione accertiamo se è stata contratta come consumatore, come professionista o nell’ambito di un’impresa, perché da qui dipende la procedura accessibile.
- Verifichiamo i requisiti dimensionali dell’eventuale impresa (attivo, ricavi, debiti nei tre esercizi) confrontandoli con le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d), per escludere il rischio di inammissibilità del concordato minore.
- Accertiamo lo stato di crisi o di insolvenza confrontando entrate, spese di mantenimento della famiglia e scadenze dei successivi dodici mesi.
- Analizziamo fideiussioni e garanzie prestate a società o familiari, verificando cariche, partecipazioni e interesse economico al momento della firma, alla luce della giurisprudenza più recente.
- Controlliamo la tua “storia esdebitatoria”: procedure L. 3/2012 già concluse, date di eventuali esdebitazioni, precedenti fallimenti, per verificare i limiti dei cinque anni e delle due volte.
- Esaminiamo gli atti dispositivi degli ultimi anni (vendite, donazioni, costituzione di fondi, cessioni) per individuare in anticipo ciò che il gestore e i creditori potrebbero contestare.
- Verifichiamo la condotta dei creditori nella concessione del credito, per valutare l’eventuale violazione dei principi sul merito creditizio (art. 124-bis TUB) e i suoi effetti in sede di omologazione.
- Scegliamo e costruiamo lo strumento: ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente o procedura familiare, preparando proposta, piano e documentazione da sottoporre all’OCC.
- Seguiamo il dialogo con l’OCC e il gestore e la fase davanti al giudice, comprese le richieste di misure protettive contro pignoramenti in corso.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli con il rimedio corretto (reclamo al collegio, ricorso per cassazione), senza cambiare difensore né linea.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa soprattutto la doppia veste di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo significa sapere quali documenti servono, come il gestore valuta cause e diligenza dell’indebitamento, quali lacune portano a una relazione sfavorevole. È questa conoscenza che usiamo per impostare la domanda prima del deposito.
La strategia resta una sola dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne. E il lavoro è condiviso da uno staff di avvocati e commercialisti che operano sullo stesso fascicolo: i primi sui profili giuridici e processuali, i secondi su bilanci, dichiarazioni, flussi di cassa e calcolo delle soglie.
Per chiudere: verificare prima di decidere
L’informazione corretta è la prima difesa. Sul sovraindebitamento il passaparola ha fatto molti danni: ha convinto professionisti di esserne esclusi, ha spinto famiglie con debiti “piccoli” a non fare nulla, ha fatto credere ai nullatenenti di non avere alternative, ha illuso alcuni garanti di essere consumatori. Il Codice della crisi, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024, offre in realtà un ventaglio ampio di strumenti, ma assegna a ciascun debitore quello giusto e chiede che i requisiti siano dimostrati con precisione.
È per questo che lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di vista di chi i requisiti li deve verificare: l’Avv. Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce i criteri con cui il gestore redige la relazione e il giudice valuta l’ammissibilità, e può quindi analizzare la tua posizione con lo stesso metro prima che sia l’Organismo a farlo.
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