Si Può Chiedere Il Sovraindebitamento Se Si Ha Un Lavoro, Uno Stipendio O Una Pensione?

Si Può Chiedere Il Sovraindebitamento Se Si Ha Un Lavoro, Uno Stipendio O Una Pensione?

“Ho un lavoro fisso, prendo uno stipendio regolare: posso davvero accedere al sovraindebitamento, o la legge è pensata solo per chi non ha più niente?” È la domanda che si pongono, con parole diverse, migliaia di dipendenti pubblici e privati, pensionati e lavoratori con contratti a termine schiacciati da cessioni del quinto, prestiti personali e carte revolving. La risposta breve è sì: avere un reddito non solo non impedisce l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, ma in molti casi ne è il presupposto pratico. La risposta completa, però, è più articolata, perché il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) offre strade diverse, ciascuna con una logica propria, e lo stipendio o la pensione pesano in modo differente su ognuna.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa busta paga può rendere conveniente una procedura e sconsigliabile un’altra. Un dipendente con 1.900 euro netti e tre figli e un pensionato con 740 euro al mese vivono situazioni giuridicamente lontane, anche se entrambi “hanno un reddito”.

Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi che istruisce le domande, redige la relazione e verifica la sostenibilità della quota di reddito offerta ai creditori. Significa conoscere dall’interno il passaggio in cui si decide quanta parte dello stipendio o della pensione resta al debitore e quanta va alla procedura, cioè il cuore esatto della domanda posta da questo titolo.

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Il quadro di partenza: chi è sovraindebitato quando ha un reddito

Prima di confrontare le strade, occorre fissare i pochi concetti che tutte condividono. Il Codice della crisi definisce il sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c, CCII) come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e degli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. “Crisi” significa probabilità di non riuscire a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; “insolvenza” significa non riuscirci già ora in modo regolare.

L’elemento dirimente non è quindi l’assenza di reddito, ma lo squilibrio tra ciò che si guadagna e ciò che si deve pagare. Un lavoratore con 2.100 euro netti che deve rimborsare ogni mese 1.650 euro tra cessione del quinto, delegazione di pagamento, due prestiti e una carta revolving è sovraindebitato pur avendo un ottimo contratto: ciò che gli resta non basta a vivere, e ogni nuovo finanziamento chiesto per tappare un buco aggrava il quadro.

Il consumatore: la qualifica che apre la strada principale

La gran parte di chi vive di stipendio o pensione rientra nella figura del consumatore (art. 2, comma 1, lett. e, CCII): la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. La qualifica si valuta guardando alla funzione del debito, non soltanto alla persona: la Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 (Sez. I), ha ribadito che il fideiussore persona fisica, se la garanzia è funzionalmente legata all’attività della società garantita (ad esempio perché ne era socio rilevante o amministratore), non è consumatore rispetto a quel debito, anche se nel frattempo è diventato un semplice dipendente o un pensionato.

Per chi ha “solo” debiti personali e familiari (mutuo, prestiti, carte, finanziamenti per l’auto o per spese mediche), invece, la qualifica di consumatore è normalmente pacifica.

Il ruolo dell’OCC e il “dignitoso tenore di vita”

Tutte le procedure passano attraverso l’OCC, che nomina un gestore della crisi incaricato di ricostruire la situazione debitoria, verificare la documentazione e redigere una relazione sulla proposta. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la relazione deve indicare anche se il finanziatore ha valutato il merito creditizio tenendo conto del reddito disponibile, dedotto quanto serve a un dignitoso tenore di vita; la legge considera idonea una soglia non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare (art. 68, comma 3, CCII).

Questa formula è il ponte tra il reddito e le procedure: lo stipendio o la pensione non vengono “presi” per intero, ma divisi in una parte che resta alla famiglia e una parte che può essere messa a disposizione dei creditori. Come si calcoli la seconda, e con quali effetti, cambia da strada a strada.

Il reddito fuori dalle procedure: perché il pignoramento non è un’alternativa

Prima di confrontare le procedure, conviene mettere a fuoco che cosa accade a chi ha un reddito e non sceglie nessuna delle strade del Codice della crisi. Il creditore munito di titolo esecutivo può pignorare lo stipendio presso il datore di lavoro nei limiti dell’art. 545 c.p.c.: di regola un quinto per i crediti ordinari, con un limite complessivo della metà in caso di concorso tra crediti di natura diversa. Per le pensioni la soglia di impignorabilità è più alta: resta intangibile un importo pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, e solo l’eccedenza può essere colpita nei limiti del quinto (art. 545, comma 7, c.p.c.).

Il punto da soppesare è che il pignoramento non estingue il debito e non ha un termine prevedibile: le trattenute proseguono finché il credito, con interessi e spese, non è soddisfatto, e nuovi creditori possono intervenire o avviare altre esecuzioni. Il pignoramento redistribuisce lo stipendio tra i creditori più rapidi, mentre le procedure di sovraindebitamento lo redistribuiscono tra tutti e, al termine, liberano dai debiti residui. Il rovescio della medaglia è che le procedure richiedono trasparenza completa sulla propria situazione e un’istruttoria rigorosa: non sono una scorciatoia, ma un percorso con regole proprie.

Cosa ha cambiato il correttivo del 2024

Il D.Lgs. 136/2024, terzo correttivo del Codice della crisi, è intervenuto su diversi punti della disciplina del sovraindebitamento. Per chi vive di stipendio o pensione, i profili più rilevanti riguardano il coordinamento tra le procedure familiari, la disciplina della liquidazione controllata su istanza del creditore e la definizione dei rapporti tra procedura ed esecuzioni pendenti. Le modifiche non hanno cambiato l’impostazione di fondo: il reddito da lavoro e da pensione resta al centro delle procedure, nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia. Resta quindi essenziale, prima di qualsiasi deposito, verificare il testo vigente delle norme e la prassi del tribunale competente, perché i provvedimenti dei diversi uffici giudiziari sulla quota da lasciare al debitore e sulla sorte della cessione del quinto non sono ancora omogenei.

Le strade realmente percorribili

Per chi vive di reddito da lavoro dipendente o da pensione, le opzioni concrete sono tre:

  1. la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), erede del vecchio piano del consumatore della L. 3/2012, oggi abrogata;
  2. la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII), seguita dall’esdebitazione (artt. 278-283 CCII);
  3. l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), riservata a chi non può offrire nulla nemmeno in prospettiva.

Esiste poi il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che però è escluso per il consumatore e riguarda chi svolge anche un’attività professionale o d’impresa: lo tratteremo in un riquadro, perché interessa il pensionato con partita IVA ancora aperta o il dipendente che ha un’attività autonoma parallela. Infine, i familiari conviventi possono presentare un’unica procedura (art. 66 CCII), soluzione che va soppesata quando entrambi i coniugi hanno un reddito e debiti intrecciati.

Opzione 1 — La ristrutturazione dei debiti del consumatore

In cosa consiste

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) è un piano che il debitore propone tramite l’OCC e che il giudice omologa senza voto dei creditori. Il piano indica tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere la soddisfazione anche parziale e differenziata dei crediti, in qualsiasi forma. Due previsioni la rendono particolarmente rilevante per chi ha uno stipendio o una pensione:

  • l’art. 67, comma 3, CCII consente di falcidiare e ristrutturare anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, oltre a quelli da prestito su pegno: la trattenuta in busta paga non è intoccabile;
  • l’art. 67, comma 5, CCII permette di mantenere il mutuo sulla prima casa se il debitore è in regola con le rate o viene autorizzato a pagare le rate scadute, così che l’abitazione non sia necessariamente sacrificata.

I creditori privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione (art. 67, comma 4, CCII). La Cassazione, già con la sentenza n. 4270 del 18 febbraio 2021, aveva ammesso la falcidia dei privilegiati in questi termini; con la sentenza n. 4622 del 2024 ha chiarito che i tempi della moratoria e la durata complessiva del piano non sono rigidi se la soluzione tutela meglio i creditori.

Quando ha senso: tre scenari

  • Il dipendente con reddito stabile e debiti elevati ma “sostenibili in parte”: ad esempio 1.870 euro netti, nucleo di tre persone, 64.000 euro di debiti. La differenza tra stipendio e fabbisogno familiare genera una quota mensile da offrire per alcuni anni.
  • Il pensionato con una pensione medio-alta e una cessione del quinto che lo strangola: la possibilità di falcidiare la cessione libera liquidità per il piano senza perdere la serenità mensile.
  • Il lavoratore con la casa di proprietà gravata da mutuo: la ristrutturazione permette di proseguire il mutuo e di ridurre gli altri debiti, mentre la liquidazione metterebbe in vendita l’immobile.

Come si esegue, in sintesi

Il debitore si rivolge a un OCC del circondario; il gestore ricostruisce debiti, redditi e spese, raccoglie le buste paga o i cedolini della pensione, le dichiarazioni dei redditi e i contratti di finanziamento. Con l’assistenza di un professionista si costruisce la proposta, che viene depositata in tribunale con la relazione dell’OCC (art. 68 CCII). Il giudice, se la domanda è ammissibile, dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori e può concedere misure protettive, tra cui il divieto di azioni esecutive (art. 70, comma 4, CCII); nella prassi di diversi tribunali questa tutela è stata utilizzata anche per sospendere le trattenute della cessione del quinto durante il procedimento. I creditori possono presentare osservazioni; il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano, lo omologa con sentenza (art. 70, comma 7, CCII). Contro la decisione è possibile il reclamo. Sulle impugnazioni la Cassazione si è pronunciata più volte, in vicende ancora regolate dalla L. 3/2012 ma con indicazioni utili anche oggi: se il provvedimento di omologa non era stato notificato né comunicato, il reclamo poteva essere proposto nel termine lungo di sei mesi (Cass. n. 34158 del 23 dicembre 2024), ed è legittimato chi ha partecipato al giudizio, salvo il creditore non correttamente avvisato (Cass. n. 5157 del 27 febbraio 2025).

I vantaggi, motivati

  • Il controllo resta al debitore: non c’è un liquidatore che amministra il patrimonio, e i beni (casa, auto necessaria al lavoro) possono essere conservati se il piano lo prevede.
  • Nessun voto dei creditori: la decisione spetta al giudice, che valuta la fattibilità e l’assenza di colpa grave, malafede o frode.
  • Durata modulabile: la quota mensile può essere distribuita su un arco temporale calibrato sulle reali possibilità, con l’esdebitazione dei debiti residui al termine dell’esecuzione del piano.
  • Leva sulla cessione del quinto: la falcidia della cessione libera reddito.

I rischi e il rovescio della medaglia

A fronte di questi vantaggi, va soppesato il primo vero filtro: la meritevolezza. L’art. 69 CCII esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte. La Cassazione (n. 22890 del 2023) ha marcato la distanza tra il vecchio requisito della L. 3/2012 e il nuovo criterio del Codice, più attento alla colpa grave che alla generica “imprudenza”, e con la sentenza n. 30538 del 27 novembre 2024 ha richiamato la necessità di verificare comunque l’affidabilità del proponente.

Il secondo filtro è la serietà dell’offerta: una proposta che riconosca ai creditori chirografari una percentuale irrisoria rischia di essere ritenuta priva di causa (Cass. n. 28013 del 2022, che ha escluso soglie fisse ma ha giudicato insufficiente una soddisfazione inferiore al 4%). Il terzo è la stabilità del reddito: un contratto a termine o un rischio di licenziamento riducono la credibilità di un piano pluriennale. Infine, se il debitore non esegue il piano, la conseguenza può essere la revoca dell’omologazione o la conversione in liquidazione controllata (artt. 72-73 CCII).

Profilo ideale di questa opzione: lavoratore dipendente o pensionato con reddito stabile, una quota mensile apprezzabile eccedente il fabbisogno della famiglia, beni da conservare (soprattutto la prima casa) e un percorso debitorio privo di colpa grave.

Opzione 2 — La liquidazione controllata con esdebitazione

In cosa consiste

La liquidazione controllata (art. 268 CCII) è la procedura concorsuale del sovraindebitato: il debitore mette a disposizione dei creditori tutti i propri beni e redditi, sotto la gestione di un liquidatore nominato dal tribunale, e ottiene in cambio l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. Il punto che interessa il lavoratore e il pensionato è l’art. 268, comma 4, lett. b, CCII: non sono compresi nella liquidazione gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia. Restano esclusi anche i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., i crediti alimentari e le cose non pignorabili per legge.

In altre parole, il giudice fissa una cifra mensile che resta al debitore; l’eccedenza va al liquidatore per essere ripartita tra i creditori. L’esdebitazione opera di diritto alla chiusura della procedura o, comunque, decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), se ricorrono le condizioni dell’art. 280 CCII. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024, si è occupata proprio della durata della liquidazione controllata in rapporto all’apporto dei redditi futuri, confermando la centralità dell’orizzonte triennale collegato all’esdebitazione.

Quando ha senso: tre scenari

  • Il dipendente senza beni significativi e con debiti molto superiori a quanto potrebbe offrire in un piano: l’eccedenza dello stipendio per tre anni chiude la partita, anche se la percentuale per i creditori è contenuta.
  • Il pensionato colpito da più pignoramenti presso terzi: con l’apertura della liquidazione le singole esecuzioni si arrestano e la ripartizione diventa unica e concorsuale.
  • Chi non riesce a superare il vaglio di meritevolezza della ristrutturazione: l’accesso alla liquidazione non richiede la stessa valutazione preliminare, anche se all’esdebitazione si applicano comunque le condizioni dell’art. 280 CCII (assenza di frode o colpa grave, collaborazione con gli organi della procedura).

Come si esegue, in sintesi

La domanda è proposta con l’assistenza dell’OCC, che allega una relazione sulla completezza della documentazione e sulla situazione economica e patrimoniale (art. 269 CCII). Il tribunale apre la procedura con sentenza (art. 270 CCII), nomina il giudice delegato e il liquidatore, ordina il deposito dell’elenco dei creditori e fissa il limite di reddito che resta al debitore. Da quel momento le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate o proseguite. Il liquidatore forma lo stato passivo, liquida eventuali beni e incassa la quota di reddito eccedente, poi ripartisce.

Un aspetto delicato riguarda la cessione del quinto e i pignoramenti già in corso: nella giurisprudenza di merito prevale l’idea che, dopo l’apertura, le quote di stipendio maturate entrino nella procedura e che il pignoramento del quinto non sia opponibile alla massa, con il creditore cessionario o procedente trattato come gli altri creditori. È un tema ancora oggetto di letture non uniformi, che va verificato sul tribunale competente.

Va ricordato che la liquidazione può essere chiesta anche da un creditore, pure in pendenza di esecuzioni individuali (art. 268, comma 2, CCII). Quando però la domanda è del creditore contro una persona fisica, la procedura non si apre se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, e il correttivo del 2024 ha reso più selettivo l’accesso del creditore, ancorandolo a una soglia minima di debiti scaduti e non pagati. Questo significa che un lavoratore con un reddito “aggredibile” può trovarsi in liquidazione anche senza averla chiesta: scegliere prima, consapevolmente, è spesso preferibile.

I vantaggi, motivati

  • Esdebitazione in un orizzonte prevedibile: tre anni, al cui termine i debiti residui sono cancellati, salvo quelli esclusi per legge (art. 278 CCII: ad esempio obblighi di mantenimento e alimentari, debiti da risarcimento per illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative non accessorie).
  • Nessun piano da “vendere”: non c’è da dimostrare la fattibilità di una proposta pluriennale, perché il meccanismo è automatico.
  • Stop alle esecuzioni singole: il debitore non subisce più pignoramenti scollegati tra loro.

I rischi e il rovescio della medaglia

Il rovescio della medaglia è evidente: tutto il patrimonio pignorabile entra nella procedura, compresa l’eventuale casa di proprietà. Il debitore perde l’amministrazione dei beni e deve collaborare con il liquidatore, informandolo dei redditi sopravvenuti. La quota di stipendio che resta in famiglia è fissata dal giudice e può risultare più bassa di quanto il debitore si aspetti. Sul piano della dignità sociale, la procedura è pubblica. E se il reddito è appena sufficiente al mantenimento, la liquidazione rischia di non avere nulla da liquidare: in quel caso l’attenzione si sposta sull’opzione 3.

Profilo ideale di questa opzione: lavoratore o pensionato senza immobili da proteggere, con debiti nettamente superiori a quanto potrebbe offrire in un piano, che preferisce un percorso di durata definita e accetta di mettere a disposizione per tre anni l’eccedenza del proprio reddito.

Opzione 3 — L’esdebitazione del debitore incapiente

In cosa consiste

L’art. 283 CCII consente alla persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere l’esdebitazione una sola volta, senza passare per un piano o una liquidazione. Per stabilire se il reddito costituisca “utilità”, la norma deduce dall’ammontare annuo quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, quantificato nell’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala ISEE.

Le conseguenze sono importanti per chi ha una pensione bassa o un lavoro part-time: avere un reddito non esclude l’incapienza, se quel reddito resta sotto la soglia di legge. Il rovescio è che, se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei crediti in misura non inferiore al 10%, il debitore è tenuto a versarle; ogni anno deve presentare una dichiarazione all’OCC.

Quando ha senso

  • Il pensionato con pensione minima o di poco superiore, senza beni, magari con una cessione del quinto ancora in corso.
  • Il lavoratore part-time con nucleo numeroso, il cui reddito resta sotto il fabbisogno calcolato secondo la formula.
  • Chi ha subito una riduzione stabile del reddito (invalidità, perdita del lavoro con sola indennità) e non ha prospettive di miglioramento.

Come si esegue

La domanda passa per l’OCC, che allega una relazione sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore, sulle ragioni dell’incapacità di adempiere e sull’eventuale valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori. Il giudice, verificata l’assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave, concede l’esdebitazione con decreto, che può essere opposto dai creditori.

Vantaggi e rischi

Il vantaggio è la liberazione dai debiti senza dover destinare nulla ai creditori. Il rischio è il vaglio di meritevolezza, particolarmente rigoroso perché i creditori non ricevono nulla, e l’obbligo quadriennale di comunicazione delle utilità sopravvenute. È, inoltre, uno strumento utilizzabile una sola volta.

Profilo ideale di questa opzione: pensionato o lavoratore con reddito stabilmente inferiore alla soglia di mantenimento dell’art. 283 CCII, senza beni e con un indebitamento privo di colpa grave.

Riquadro: e se oltre allo stipendio c’è una partita IVA?

Il dipendente che svolge anche un’attività professionale o il pensionato che ha ancora una piccola attività non è “solo” consumatore per i debiti legati a quell’attività. In questo caso può valutare il concordato minore (art. 74 CCII), che però richiede l’approvazione dei creditori a maggioranza e presuppone di regola la prosecuzione dell’attività; in forma liquidatoria è ammesso solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Se l’attività è cessata e restano debiti promiscui, la qualificazione va verificata caso per caso alla luce del criterio funzionale fissato dalla Cassazione (n. 29746/2025): l’elemento dirimente è a quale scopo è stato assunto ciascun debito.

Le tre strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come lo stesso reddito produca esiti diversi a seconda della procedura. Non riproducono casi reali e non anticipano la decisione di alcun tribunale: la quota che resta al debitore è sempre fissata dal giudice sulla base della documentazione e della relazione dell’OCC. Per i calcoli si utilizza, a titolo esemplificativo, l’importo mensile dell’assegno sociale di 538,69 euro (valore 2025, da aggiornare all’importo vigente al momento della domanda) e i parametri della scala di equivalenza ISEE (1 per una persona, 1,57 per due, 2,04 per tre, 2,46 per quattro).

Simulazione A — Il dipendente con famiglia e la cessione del quinto

Dati di partenza. Lavoratore dipendente a tempo indeterminato, 1.940 euro netti al mese prima della trattenuta per cessione del quinto (388 euro). Nucleo di tre persone: coniuge senza reddito e un figlio minore. Nessun immobile, un’auto di modesto valore necessaria per raggiungere il luogo di lavoro. Debiti complessivi per 71.380 euro:

Voce di debito Importo residuo
Cessione del quinto dello stipendio 18.240 €
Prestito personale bancario 23.610 €
Due carte revolving 9.870 €
Finanziamento per l’auto 11.460 €
Debiti verso fornitori e condominio 8.200 €
Totale 71.380 €

Soglia del dignitoso tenore di vita ex art. 68, comma 3, CCII per tre persone: 538,69 × 2,04 = circa 1.099 euro mensili. Spese familiari effettive documentate (affitto, utenze, scuola, trasporti): 1.495 euro.

Con l’opzione 1 (ristrutturazione). Il piano può prevedere la falcidia della cessione del quinto, che smette di essere trattenuta per intero e viene trattata come gli altri chirografari. Disponibile mensile: 1.940 − 1.495 = 445 euro. Una proposta di 410 euro al mese per 72 mesi genera 29.520 euro, pari a circa il 41% dei debiti. Al netto delle spese della procedura, che vanno in prededuzione, la percentuale per i creditori chirografari resta comunque apprezzabile. Il debitore conserva l’auto e, eseguito il piano, ottiene l’esdebitazione del residuo. Il punto da soppesare è la durata di sei anni e il vaglio di meritevolezza sulle carte revolving accese in sequenza.

Con l’opzione 2 (liquidazione controllata). Ipotizziamo che il giudice lasci al debitore 1.450 euro al mese per il mantenimento della famiglia. L’eccedenza, 490 euro, va al liquidatore per 36 mesi: 17.640 euro, cioè circa il 24,7% dei debiti, al lordo delle spese della procedura. L’auto, se di valore modesto e strumentale al lavoro, potrebbe essere esclusa o avere scarso valore di realizzo. Dopo tre anni dall’apertura opera l’esdebitazione (art. 282 CCII). Rispetto all’opzione 1 la durata è dimezzata, ma i creditori ricevono meno e la famiglia vive con un margine più stretto.

Con l’opzione 3 (incapiente). Non praticabile: la soglia dell’art. 283 CCII per tre persone è di circa 538,69 × 1,5 × 2,04 = 1.648 euro mensili, e il reddito di 1.940 euro la supera.

Simulazione B — Il pensionato solo con pensione bassa

Dati di partenza. Pensionato di 71 anni, vive solo in affitto, pensione netta di 790 euro mensili per tredici mensilità. Debiti per 26.930 euro (prestito con cessione del quinto della pensione per 14.380 euro, finanziamento per spese mediche per 7.950 euro, carta di credito per 4.600 euro). Nessun bene.

Con l’opzione 1. Soglia del dignitoso tenore di vita: 538,69 × 1 = circa 539 euro. In teoria resterebbero 251 euro, ma le spese effettive (affitto, utenze, farmaci) assorbono quasi tutta la pensione. Un piano da 60 euro al mese per 60 mesi produrrebbe 3.600 euro, circa il 13%: una percentuale bassa, che il giudice valuterà in termini di serietà dell’offerta alla luce del principio espresso da Cass. n. 28013/2022.

Con l’opzione 2. Va tenuto presente che la pensione è comunque impignorabile entro il limite dell’art. 545, comma 7, c.p.c. (il doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro): una pensione di 790 euro non offre alcuna quota da destinare al liquidatore. Con attivo pari a zero, la liquidazione controllata rischia di non avere funzione e di essere ritenuta inammissibile.

Con l’opzione 3. Soglia dell’art. 283 CCII per una persona: 538,69 × 1,5 = circa 808 euro. La pensione di 790 euro è inferiore: il pensionato, se meritevole, può chiedere l’esdebitazione senza offrire nulla. Il rovescio della medaglia è l’obbligo, per quattro anni, di dichiarare annualmente all’OCC eventuali utilità sopravvenute, ad esempio un’eredità. È il caso tipico in cui avere un reddito non esclude affatto l’accesso alla procedura più radicale.

Simulazione C — Il dipendente con casa e mutuo

Dati di partenza. Lavoratrice dipendente, 2.380 euro netti mensili, nucleo di quattro persone. Casa di abitazione del valore di mercato di 148.000 euro, mutuo ipotecario residuo di 96.500 euro con rata di 610 euro regolarmente pagata. Altri debiti chirografari per 42.760 euro.

Con l’opzione 1. Il piano prevede la prosecuzione del mutuo (art. 67, comma 5, CCII) e una quota per gli altri creditori: dedotti mutuo e spese familiari, il disponibile è di circa 390 euro, e una proposta di 380 euro per 60 mesi genera 22.800 euro, circa il 53% dei chirografari. La casa resta in famiglia.

Con l’opzione 2. La casa entra nella liquidazione. Se dalla vendita competitiva si ricavassero, ad esempio, 118.400 euro, il creditore ipotecario sarebbe soddisfatto per i 96.500 euro e ai chirografari, dopo le spese, andrebbe una parte dei circa 21.900 euro residui, oltre all’eccedenza dello stipendio per tre anni. Ai creditori arriva probabilmente di più, ma la famiglia perde l’abitazione.

Con l’opzione 3. Non praticabile: reddito superiore alla soglia e presenza di un bene di valore.

La lezione comune alle tre ipotesi è che non conta solo quanto si guadagna, ma la combinazione tra reddito, composizione del nucleo, beni da proteggere e durata accettabile.

Il confronto in tabella

La tabella che segue sintetizza le differenze strutturali emerse finora. Va letta come una mappa, non come una classifica: ciascuna colonna descrive una strada che, nel caso giusto, è la più adatta. I costi indicati sono soltanto quelli che la legge collega alla procedura (contributo unificato e spese di giustizia, compenso dell’OCC o del liquidatore determinato secondo i parametri ministeriali), che possono variare in base al tribunale e al valore; non sono considerati altri oneri. Il dato più rilevante per chi ha uno stipendio o una pensione è la riga sulla quota di reddito: nella ristrutturazione è il debitore a proporla, nella liquidazione la fissa il giudice, nell’incapienza la soglia è stabilita dalla legge.

Criterio Ristrutturazione dei debiti del consumatore Liquidazione controllata + esdebitazione Esdebitazione dell’incapiente
Norme di riferimento Artt. 67-73 CCII Artt. 268-277, 278-283 CCII Art. 283 CCII
Tempi Durata del piano proposta dal debitore, spesso 4-7 anni Esdebitazione dopo 3 anni dall’apertura Decreto del giudice; 4 anni di obbligo di dichiarazione
Quota di stipendio o pensione Proposta dal debitore, oltre il dignitoso tenore di vita Fissata dal giudice, eccedenza al liquidatore Nessuna, se il reddito è sotto soglia
Cessione del quinto Falcidiabile per legge (art. 67, c. 3) Trattenute successive di norma inopponibili alla massa secondo la prevalente giurisprudenza di merito Il cessionario è creditore come gli altri
Casa di proprietà Conservabile con mutuo in regola (art. 67, c. 5) Entra nella liquidazione Di regola incompatibile (indica utilità)
Complessità Alta: piano, attestazioni, fattibilità Media: procedura guidata dal liquidatore Media: istruttoria sulla meritevolezza
Rischi in caso di esito negativo Inammissibilità o rigetto; revoca o conversione in liquidazione se il piano non è eseguito Diniego dell’esdebitazione in caso di frode o mancata collaborazione Rigetto per difetto di meritevolezza; utilizzabile una sola volta
Effetti sull’esecuzione Misure protettive su richiesta; dopo l’omologa vincolo per i creditori Stop alle esecuzioni individuali dall’apertura Liberazione dai debiti con il decreto
Reversibilità Possibile conversione in liquidazione Difficile tornare indietro una volta aperta Strumento “una tantum”
Costi di giustizia Contributo unificato e compenso OCC Contributo unificato, compenso OCC e liquidatore Contributo unificato e compenso OCC

I criteri per scegliere

Nessuna di queste strade è migliore in assoluto. La scelta nasce dall’incrocio di alcuni elementi concreti, che conviene esaminare uno alla volta, tenendo sempre presenti le due facce di ciascuno.

Primo criterio: il rapporto tra reddito e soglia di mantenimento. Se il reddito, dedotto il fabbisogno della famiglia, lascia un margine mensile stabile e apprezzabile, generalmente la ristrutturazione o la liquidazione sono entrambe percorribili e la partita si gioca sugli altri criteri. Se invece il reddito resta sotto la soglia dell’art. 283 CCII, l’esdebitazione dell’incapiente diventa l’ipotesi da approfondire per prima. Nella fascia intermedia, quella più frequente, il calcolo puntuale è decisivo.

Secondo criterio: la presenza di beni da proteggere. Quando c’è una prima casa con mutuo regolarmente pagato, la ristrutturazione offre una tutela che la liquidazione non può offrire. A fronte di questo vantaggio, va considerato che il piano dovrà convincere il giudice che i creditori non riceverebbero di più dalla vendita dell’immobile. In assenza di beni, il vantaggio della ristrutturazione si riduce e il confronto si sposta su tempi e percentuali.

Terzo criterio: la stabilità del reddito. Un contratto a tempo indeterminato o una pensione rendono credibile un piano pluriennale. Un contratto a termine, una cassa integrazione o un’attività saltuaria rendono più rischioso impegnarsi per sei anni: in questi casi la liquidazione, con il suo orizzonte triennale e la quota adattata dal giudice al reddito effettivo, può risultare più prudente.

Quarto criterio: la storia dell’indebitamento. Se il debito nasce da eventi non imputabili (malattia, separazione, perdita del lavoro), il vaglio di meritevolezza della ristrutturazione e dell’incapienza è generalmente superabile. Se invece emergono finanziamenti accesi in rapida successione o informazioni inesatte fornite ai finanziatori, il rischio di un esito negativo cresce: in questi casi la valutazione dell’eventuale mancata verifica del merito creditizio da parte dei finanziatori, che l’art. 69, comma 2, CCII considera rilevante, assume un peso centrale.

Quinto criterio: il tempo che si è disposti ad attendere e la presenza di esecuzioni. Chi subisce già un pignoramento dello stipendio o della pensione deve considerare quanto rapidamente ciascuna procedura incide sulle trattenute: le misure protettive della ristrutturazione vanno chieste e concesse, mentre l’apertura della liquidazione blocca le azioni individuali. Il rovescio della medaglia è che la liquidazione, una volta aperta, è difficilmente reversibile.

Un criterio trasversale: la natura dei debiti. Non tutti i debiti si comportano allo stesso modo nelle diverse procedure. Gli assegni di mantenimento per il coniuge o i figli, i debiti da risarcimento per fatti illeciti extracontrattuali e le sanzioni penali o amministrative non accessorie restano esclusi dall’esdebitazione (art. 278 CCII), qualunque sia la strada scelta. Se una parte rilevante dell’esposizione è di questo tipo, il beneficio finale di qualsiasi procedura si riduce, e il confronto tra le opzioni va condotto sui soli debiti effettivamente esdebitabili. Al contrario, quando il debito è concentrato su finanziamenti al consumo, carte revolving e cessioni del quinto, tutte e tre le strade possono produrre un effetto liberatorio significativo, e la scelta torna a dipendere dal rapporto tra reddito, beni e durata. Va inoltre considerato il peso dei crediti tributari e contributivi, che nella ristrutturazione possono essere inclusi nel piano ma richiedono un trattamento attento delle cause di prelazione, e che nella liquidazione partecipano al riparto secondo l’ordine dei privilegi.

Lo Studio Monardo legge questi criteri con lo sguardo di chi, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce i parametri con cui la quota di reddito viene verificata, e come avvocato cassazionista difende la scelta in ogni grado.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà?

In parte sì. La ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere convertita in liquidazione controllata se il piano viene revocato o non eseguito (art. 73 CCII), e una domanda dichiarata inammissibile può essere ripresentata: la Cassazione (n. 30542/2024) ha chiarito che la mera declaratoria di inammissibilità, non entrando nel merito, non preclude una nuova proposta. Il percorso inverso, dalla liquidazione aperta a un piano, è invece molto più difficile.

Se il mio datore di lavoro viene a sapere della procedura, rischio il posto?

La procedura non è una causa di licenziamento. Il datore di lavoro, quale terzo che paga lo stipendio, può ricevere comunicazioni dal liquidatore o essere destinatario delle disposizioni del giudice sulle trattenute, ma il rapporto di lavoro non è inciso dalla procedura in quanto tale. Va soppesato, piuttosto, l’impatto pratico delle comunicazioni sull’organizzazione amministrativa del datore.

La cessione del quinto si ferma subito?

Dipende dalla strada. Nella ristrutturazione la cessione è falcidiabile per legge, ma la sospensione delle trattenute durante il procedimento passa per le misure protettive e per la prassi del tribunale. Nella liquidazione controllata, secondo l’orientamento prevalente nei tribunali di merito, le quote maturate dopo l’apertura sono destinate alla procedura. In ogni caso non esiste un automatismo uniforme su tutto il territorio.

Se ho il TFR maturato, lo perdo?

Il TFR è un credito del lavoratore. Nella liquidazione controllata, se esigibile durante la procedura, può entrare nell’attivo nei limiti della pignorabilità; nella ristrutturazione, la sua destinazione è oggetto del piano e la cessione del TFR stesso è falcidiabile (art. 67, comma 3, CCII). Va valutato con attenzione, perché può cambiare il risultato del confronto.

E se scelgo la strada sbagliata?

Il rischio maggiore non è tanto perdere la procedura, quanto perdere tempo e opportunità: una ristrutturazione dichiarata inammissibile per una percentuale irrisoria, o una richiesta di esdebitazione dell’incapiente bruciata per difetto di meritevolezza (strumento utilizzabile una sola volta), sono errori difficili da recuperare. Per questo la fase istruttoria, prima del deposito, è l’elemento dirimente.

Sono un dipendente pubblico: cambia qualcosa?

Le regole sulle procedure sono le stesse per il dipendente pubblico e per quello privato. Cambiano, in parte, gli strumenti di finanziamento più diffusi: nel pubblico impiego sono frequenti la cessione del quinto e la delegazione di pagamento, che si sommano sulla stessa busta paga. La cessione del quinto è espressamente falcidiabile nella ristrutturazione (art. 67, comma 3, CCII); per la delegazione di pagamento, che ha una struttura contrattuale diversa, il trattamento va valutato con attenzione sulla base del contratto e della prassi del tribunale. A fronte di questa incertezza, il vantaggio del dipendente pubblico è la stabilità del rapporto, che rende generalmente più credibile un piano pluriennale.

Ho un contratto a termine o lavoro a chiamata: posso comunque accedere?

Sì, ma il reddito incostante incide sulla scelta. Un piano di ristrutturazione costruito su un reddito incerto rischia di essere giudicato non fattibile; la liquidazione controllata, in cui il giudice fissa la quota da lasciare al debitore e il liquidatore acquisisce l’eccedenza effettivamente percepita, si adatta meglio alle oscillazioni. Se il reddito medio è molto basso, l’esdebitazione dell’incapiente può tornare in gioco. L’elemento dirimente è documentare con precisione l’andamento degli ultimi anni e le prospettive realistiche.

Mio marito o mia moglie ha uno stipendio: entra nei conti?

Il reddito del coniuge non è un bene del debitore e non viene acquisito dalla procedura, salvo che anche il coniuge sia debitore e partecipi a una procedura familiare (art. 66 CCII). Tuttavia, la composizione e le risorse del nucleo familiare pesano sul calcolo di quanto serve al mantenimento: se il coniuge contribuisce alle spese comuni, il fabbisogno da coprire con lo stipendio del debitore si riduce e la quota disponibile per i creditori cresce. Quando entrambi i coniugi sono indebitati, la procedura familiare unica può semplificare il quadro, ma il rovescio della medaglia è che le sorti dei due debitori restano collegate.

Sono in pensione da poco e ho ancora il TFR da riscuotere: conviene aspettare?

È una valutazione delicata. Un TFR in arrivo è un’utilità che, a seconda della strada scelta, può essere offerta ai creditori nel piano, acquisita dal liquidatore o escludere l’incapienza. Aspettare l’incasso prima di depositare la domanda non è di per sé scorretto, ma l’uso di quelle somme nel frattempo, ad esempio per pagare solo alcuni creditori, potrebbe essere valutato negativamente sotto il profilo della meritevolezza o degli atti in frode. Va soppesato caso per caso, con attenzione alla cronologia.

Dopo l’esdebitazione posso chiedere un nuovo finanziamento?

L’esdebitazione libera dai debiti residui, ma non cancella la storia creditizia registrata nelle banche dati private e nella Centrale dei rischi, che seguono le proprie regole di conservazione dei dati. Per qualche tempo l’accesso al credito potrà essere più difficile. Inoltre, chi ha già ottenuto l’esdebitazione non può ottenerla di nuovo prima di cinque anni, e non più di due volte complessivamente (art. 69 CCII per la ristrutturazione e regole analoghe per le altre procedure): un nuovo indebitamento eccessivo avrebbe quindi conseguenze più pesanti.

Le pronunce che orientano la scelta

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a chiarire. Diverse decisioni riguardano procedimenti avviati sotto la L. 3/2012, oggi abrogata, ma i principi che affermano sono richiamati anche nell’interpretazione delle corrispondenti norme del Codice della crisi.

Pronunce sull’accesso: chi è consumatore

  • Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. La qualifica di consumatore nel Codice della crisi si stabilisce guardando allo scopo per cui il debito è stato assunto, valutato al momento in cui è sorto: il garante legato funzionalmente all’impresa garantita non è consumatore per quel debito. Rilevanza: chi oggi è dipendente o pensionato, ma in passato ha firmato fideiussioni per una società, deve verificare se può accedere alla ristrutturazione del consumatore o deve valutare altre procedure.
  • Cass. civ., Sezioni Unite, n. 5868/2023. Le Sezioni Unite hanno individuato parametri oggettivi per accertare il collegamento funzionale tra garanzia e attività d’impresa (ruolo gestorio, entità della partecipazione, interesse economico). Rilevanza: sono i criteri a cui la sentenza del 2025 si richiama e che il giudice utilizza per qualificare il debitore.

Pronunce sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore

  • Cass. civ., Sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 4270. I creditori privilegiati possono essere soddisfatti anche in misura parziale, purché non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene, stimato dall’OCC a valori di mercato. Rilevanza: fonda la possibilità di includere nel piano anche debiti garantiti senza pagarli integralmente.
  • Cass. civ., n. 4622/2024. La moratoria per i privilegiati e la durata complessiva del piano non sono vincolate a limiti rigidi, se l’allungamento offre ai creditori una tutela migliore. Rilevanza: consente di calibrare la durata del piano sul reddito mensile effettivamente disponibile.
  • Cass. civ., n. 28013/2022. Non c’è una percentuale minima fissa di soddisfazione dei chirografari, ma un’offerta irrisoria (nel caso esaminato inferiore al 4%) priva la proposta di causa concreta. Rilevanza: è il limite da tenere presente quando lo stipendio o la pensione lasciano un margine molto ridotto.
  • Cass. civ., n. 22890/2023. Il criterio di meritevolezza del Codice della crisi, centrato sull’assenza di colpa grave, malafede o frode, si distingue da quello della L. 3/2012 e si applica anche alle procedure depositate ma non ancora omologate al momento dell’entrata in vigore. Rilevanza: chiarisce il filtro che il lavoratore o il pensionato deve superare.
  • Cass. civ., 27 novembre 2024, n. 30538. Anche in assenza di una specifica previsione, il giudice valuta l’affidabilità del proponente; per i crediti tributari il soggetto legittimato a esprimersi è l’ente impositore e non l’agente della riscossione. Rilevanza: conferma che la proposta va costruita con trasparenza sulla storia debitoria.
  • Cass. civ., 27 novembre 2024, n. 30543. Quando un credito privilegiato non è soddisfatto integralmente, l’omologa presuppone che la proposta sia più conveniente dell’alternativa liquidatoria, e il creditore dissenziente può contestarlo. Rilevanza: il confronto con la liquidazione controllata non è solo una scelta del debitore, ma un parametro che il giudice applica.

Pronunce sulle impugnazioni e sulla possibilità di ripresentare la domanda

  • Cass. civ., 23 dicembre 2024, n. 34158. In mancanza di notifica o comunicazione del provvedimento di omologa, il reclamo poteva essere proposto nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione. Rilevanza: l’omologa non è stabile finché non decorrono i termini di impugnazione.
  • Cass. civ., 27 febbraio 2025, n. 5157. Può reclamare il provvedimento di omologa chi ha partecipato al procedimento, salvo il creditore che non ne sia stato regolarmente informato. Rilevanza: sottolinea l’importanza di un elenco dei creditori completo, a tutela della stabilità del risultato.
  • Cass. civ., n. 30542/2024. La declaratoria di inammissibilità che non decide nel merito non è definitiva: il debitore può ripresentare la domanda. Rilevanza: lascia aperta la possibilità di correggere la proposta o di cambiare strada.
  • Cass. civ., 27 novembre 2024, n. 30529. Il provvedimento di sola inammissibilità non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost., mentre lo è la decisione sul reclamo contro il diniego o l’omologa. Rilevanza: definisce fino a dove può spingersi la difesa della scelta fatta.

Pronunce sulla liquidazione controllata e sui redditi futuri

  • Corte costituzionale, 19 gennaio 2024, n. 6. La Corte si è pronunciata sulla durata della liquidazione controllata in relazione all’acquisizione dei beni e dei redditi sopravvenuti, collegandola all’orizzonte triennale dell’esdebitazione. Rilevanza: è il riferimento costituzionale per chi mette a disposizione lo stipendio o la pensione futuri, perché delimita il tempo del sacrificio.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti alla domanda “posso accedere al sovraindebitamento pur avendo un reddito?”, lo Studio Monardo non offre una formula, ma un percorso di verifica. Ecco cosa facciamo concretamente:

  1. Ricostruiamo il quadro reddituale completo, partendo da buste paga, cedolini della pensione, CU e dichiarazioni dei redditi, distinguendo la parte stabile da quella variabile.
  2. Calcoliamo le soglie di legge per il tuo nucleo familiare: il dignitoso tenore di vita dell’art. 68 CCII e la soglia di incapienza dell’art. 283 CCII, confrontandole con le spese effettive documentate.
  3. Esaminiamo uno per uno i contratti di finanziamento, comprese cessioni del quinto e delegazioni di pagamento, per verificare il merito creditizio e la presenza di eventuali profili di contestazione.
  4. Verifichiamo la qualifica di consumatore, controllando la presenza di fideiussioni o debiti legati a pregresse attività d’impresa o professionali.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto ristrutturazione, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente con gli stessi dati di partenza.
  6. Costruiamo la proposta di piano o la domanda di liquidazione, coordinandoci con l’OCC per la relazione e le attestazioni.
  7. Chiediamo le misure protettive quando ve ne sono i presupposti, con particolare attenzione alle trattenute sullo stipendio o sulla pensione.
  8. Seguiamo il procedimento fino all’omologa o all’esdebitazione, rispondendo alle osservazioni dei creditori e alle richieste del giudice.
  9. Prepariamo le dichiarazioni annuali e gli adempimenti successivi, come quelli richiesti all’incapiente per i quattro anni dopo il decreto.
  10. Impostiamo la difesa nelle impugnazioni, dal reclamo fino al ricorso per Cassazione, senza cambiare difensore né linea.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, disciplina oggi confluita nel Codice della crisi) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC sono le competenze che pesano di più in questo tema: è dall’interno di questi organismi che si verificano la sostenibilità della quota di stipendio o pensione, la completezza della documentazione e i presupposti di meritevolezza, cioè gli stessi passaggi su cui si decide se e come un lavoratore o un pensionato può accedere alla procedura.

A questa competenza si aggiunge la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta fatta oggi tra ristrutturazione, liquidazione e incapienza va difesa domani, nei reclami e nei ricorsi, senza cambiare mani e senza rimettere in discussione la linea scelta.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, spese e flussi; gli avvocati traducono quei numeri in una proposta giuridicamente solida e la difendono davanti al giudice.

Chiusura

Avere un lavoro, uno stipendio o una pensione non chiude la porta al sovraindebitamento: al contrario, nella maggior parte dei casi è proprio il reddito a rendere possibile la procedura e a determinarne la forma. Ciò che cambia è il modo in cui quel reddito viene distribuito tra la famiglia e i creditori, e quindi la strada più adatta. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un’occasione bruciata per difetto di meritevolezza o un piano non sostenibile possono pesare per anni.

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché le sue competenze certificate coincidono con i passaggi del percorso: l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e conosce quindi i criteri con cui l’Organismo verifica la quota di reddito sostenibile; come cassazionista, può seguire la scelta in tutti i gradi di giudizio.

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