Chi è finito nelle mani di un usuraio di solito arriva al sovraindebitamento per una strada precisa: un primo prestito ottenuto fuori dal circuito bancario, rate che non si riescono a pagare, nuovi debiti contratti per coprire i vecchi. A un certo punto il reddito non basta più nemmeno per le spese essenziali. La domanda che ci si pone, a quel punto, è quasi sempre la stessa: esiste solo il piano del consumatore, oppure la legge offre altro?
La risposta è che gli strumenti sono più numerosi, ma sono sparsi in leggi diverse e rispondono a logiche diverse. La legge antiusura (L. 108/1996) prevede un Fondo per la prevenzione dell’usura e un mutuo senza interessi per le vittime che svolgono attività economica. La legge sulle vittime di estorsione e usura (L. 44/1999) prevede la sospensione dei termini, comprese le procedure esecutive. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019) offre quattro procedure di sovraindebitamento. Il rischio principale è usarne una sola, o usarle nell’ordine sbagliato: alcuni benefici hanno termini di decadenza brevi e non si recuperano più.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno le procedure del CCII e il lavoro dell’Organismo che le istruisce. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che serve a ricalcolare tassi e costi dei finanziamenti e a separare il debito legittimo da quello usurario.
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Il quadro normativo: tre leggi, un solo debitore
L’usura come reato e come vizio del contratto
Sul piano normativo l’usura ha due facce. La prima è penale: l’art. 644 del codice penale punisce chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro. La seconda è civile: l’art. 1815, comma 2, del codice civile stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
La L. 108/1996 ha reso oggettivo il concetto di usura. Il Ministero dell’Economia rileva ogni trimestre il tasso effettivo globale medio (TEGM) per categorie di operazioni. Il tasso soglia si ottiene aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo quattro punti percentuali, con un margine massimo di otto punti tra soglia e tasso medio. Oltre la soglia gli interessi sono usurari per legge.
Va precisato che la nullità colpisce gli interessi, non il debito di capitale. Chi ha ricevuto 15.000 € deve ancora restituirli, anche se il contratto prevedeva interessi usurari. Gli interessi già pagati, però, possono essere imputati al capitale o chiesti in restituzione. Questa distinzione cambia completamente il passivo da inserire in una procedura di sovraindebitamento.
La L. 108/1996: il mutuo per le vittime e il Fondo di prevenzione
La L. 108/1996 contiene due strumenti che spesso vengono confusi.
L’art. 14 disciplina il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura. Il Fondo concede mutui senza interessi, da restituire in dieci anni, a chi esercita un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, oppure una libera arte o professione. Il richiedente deve dichiararsi vittima di usura e risultare parte offesa nel procedimento penale. È uno strumento di risarcimento e di rilancio: serve a chi l’usura l’ha già subita e l’ha denunciata.
L’art. 15 disciplina invece il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura. Non eroga denaro direttamente alla persona. Finanzia i fondi speciali dei Confidi (consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi), che garantiscono le imprese a rischio, e le fondazioni e associazioni antiusura riconosciute, che garantiscono le banche per i prestiti concessi a persone e famiglie in difficoltà. È lo strumento pensato per chi non ha accesso al credito ordinario e rischia di finire dagli usurai, oppure ne è appena uscito.
La L. 44/1999: la sospensione dei termini
La L. 44/1999 riguarda in primo luogo le vittime di richieste estorsive, ma il suo art. 20 si applica anche alle vittime di usura. La norma prevede, per chi ha chiesto i benefici di legge, la proroga o la sospensione per 300 giorni di una serie di termini: scadenze di adempimenti amministrativi, rate di mutui, termini di prescrizione e decadenza, termini dei processi esecutivi e dell’esecuzione dei rilasci di immobili. È, in termini operativi, una tregua legale che consente di non perdere beni e diritti mentre si attende la decisione sul mutuo o sull’elargizione.
Il CCII: le procedure di sovraindebitamento
La L. 3/2012, che ha introdotto in Italia le procedure di sovraindebitamento, è stata abrogata. Dal 15 luglio 2022 la materia è regolata dal CCII, modificato da più correttivi, l’ultimo dei quali è il D.Lgs. 136/2024. Le procedure disponibili sono quattro:
- ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), il vecchio piano del consumatore;
- concordato minore (artt. 74-83 CCII), per imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli e start-up innovative;
- liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII), che mette a disposizione dei creditori il patrimonio del debitore;
- esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), per chi non ha nulla da offrire.
La definizione essenziale è quella dell’art. 2 CCII: il sovraindebitamento è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e degli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. L’origine usuraria dei debiti non esclude l’accesso; anzi, come si vedrà, incide sulla valutazione della colpa del debitore.
Distinzione da istituti affini: un esempio
La differenza tra gli strumenti si vede bene con un esempio. Un artigiano ha 40.000 € di debiti verso un usuraio e 25.000 € verso una banca. Se denuncia e ottiene il mutuo dell’art. 14, riceve liquidità senza interessi per rilanciare l’attività, ma il mutuo non cancella i debiti bancari. Se invece accede al concordato minore, i creditori ricevono una percentuale e il residuo viene esdebitato, ma nessuno gli presta denaro. I due strumenti non sono alternativi: rispondono a bisogni diversi e possono essere coordinati.
Requisiti e termini: le condizioni una per una
Requisiti per il mutuo del Fondo di solidarietà (art. 14 L. 108/1996)
La disciplina prevede requisiti cumulativi.
- Qualifica soggettiva. Il richiedente deve esercitare un’attività economica o una libera professione. Il consumatore puro, cioè il dipendente o il pensionato che ha chiesto denaro per esigenze personali, non accede al mutuo.
- Qualità di parte offesa. Deve esistere un procedimento penale per usura in cui il richiedente sia persona offesa. Senza denuncia, o senza indagini avviate, il mutuo non è concedibile.
- Termine di presentazione. La domanda va presentata entro 24 mesi dalla denuncia oppure dalla data in cui la persona offesa ha avuto notizia dell’inizio delle indagini. È un termine di decadenza.
- Destinazione delle somme. Il mutuo è finalizzato al reinserimento nell’economia legale. Le somme devono essere destinate all’attività, secondo un piano di investimento e di utilizzo.
- Assenza di cause ostative. La legge esclude chi ha tenuto condotte incompatibili con la qualità di vittima, ad esempio chi è stato condannato per reati di usura o collegati.
La domanda si presenta alla Prefettura della provincia in cui è avvenuto il reato, attraverso il portale dedicato del Ministero dell’Interno. La decisione spetta agli organi del Fondo presso il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.
Requisiti per le garanzie del Fondo di prevenzione (art. 15)
Qui non serve la denuncia. Serve una situazione di difficoltà nell’accesso al credito e una valutazione positiva da parte della fondazione, dell’associazione o del Confidi. L’ente analizza la situazione economica, verifica la sostenibilità di un nuovo finanziamento e, se lo ritiene possibile, presta la garanzia alla banca convenzionata. Le fondazioni e associazioni devono essere iscritte nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero dell’Economia.
Requisiti per la sospensione dei termini (art. 20 L. 44/1999)
La sospensione presuppone che sia stata presentata la richiesta dei benefici di legge. L’evento lesivo, cioè il fatto di usura, deve essere collegato al reato per cui si procede. Il provvedimento non lo adotta il giudice civile: lo adotta il Pubblico Ministero, sulla base dell’elenco delle procedure esecutive pendenti che il Prefetto gli trasmette, e il PM lo comunica al giudice dell’esecuzione.
Requisiti per le procedure del CCII
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore servono la qualità di consumatore, lo stato di sovraindebitamento e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione del debito (art. 69 CCII). Il debitore non deve aver già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, né per due volte. Per l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) il beneficio è concesso una sola volta e richiede che il debitore non possa offrire alcuna utilità, nemmeno in prospettiva.
La tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 24 mesi per la domanda di mutuo (art. 14 L. 108/1996) | Denuncia o notizia dell’inizio delle indagini | Decadenza | Perdita definitiva del diritto al mutuo |
| 300 giorni di sospensione/proroga (art. 20 L. 44/1999) | Scadenza originaria del termine interessato | Effetto legale del provvedimento | Alla fine del periodo il termine riprende a correre |
| 7 giorni per la trasmissione del provvedimento del PM al giudice | Adozione del provvedimento | Ordinatorio | Ritardo nella sospensione effettiva |
| 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | Conoscenza dell’atto del giudice dell’esecuzione | Perentorio | L’atto non è più contestabile |
| 10 anni di durata del mutuo | Erogazione | Durata contrattuale | Piano di restituzione senza interessi |
| 20 giorni per le osservazioni dei creditori (art. 70 CCII) | Comunicazione della proposta | Perentorio per i creditori | Il creditore non può più far valere contestazioni in quella fase |
| 30 giorni per il reclamo (art. 50 CCII richiamato) | Comunicazione del provvedimento | Perentorio | Il decreto diventa definitivo |
Tutti i termini processuali civili sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno (sospensione feriale). La sospensione feriale non incide sul termine amministrativo di 24 mesi per la domanda di mutuo, che corre comunque.
Il termine più critico è quello di 24 mesi per il mutuo: chi aspetta l’esito del processo penale prima di presentare la domanda rischia di perderlo.
La procedura passo-passo
La sequenza che segue descrive un percorso completo. Non tutti i passaggi servono in ogni caso; l’ordine, però, conta.
1. Mettere in sicurezza la documentazione
Prima di qualunque iniziativa occorre raccogliere ogni traccia del rapporto usurario: assegni consegnati in garanzia, ricevute, messaggi, appunti con le scadenze, estratti conto che mostrano prelievi ricorrenti. Per i finanziamenti bancari servono contratti, piani di ammortamento, estratti conto scalari, documenti di sintesi. La documentazione serve tre volte: per la denuncia, per la domanda al Fondo e per la relazione dell’OCC.
2. Presentare la denuncia
La denuncia si presenta alla Procura della Repubblica, ai Carabinieri, alla Polizia o alla Guardia di Finanza. Dalla denuncia, o dalla notizia dell’avvio delle indagini, decorre il termine di 24 mesi per il mutuo. È bene annotare subito la data e conservare la copia con il timbro di ricezione.
3. Chiedere i benefici e la sospensione
Il debitore che esercita un’attività economica presenta la domanda di mutuo alla Prefettura competente tramite il portale ministeriale. Contestualmente può segnalare le procedure esecutive pendenti e le scadenze imminenti. Il Prefetto forma l’elenco delle procedure e lo trasmette al PM; il PM, se ritiene che il pregiudizio sia collegato al reato per cui si procede, adotta il provvedimento di sospensione e lo trasmette al giudice dell’esecuzione.
4. Gestire la fase esecutiva
Il giudice dell’esecuzione riceve il provvedimento e deve applicarlo. Secondo le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 20 settembre 2017, n. 21854), il giudice non può riesaminare la valutazione del PM sul collegamento tra il danno e il reato. Può solo verificare che il provvedimento rientri nello schema dell’art. 20, che riguardi procedure pendenti davanti a lui e che in quelle procedure stia decorrendo un termine sospendibile. Se il giudice rifiuta di dare corso alla sospensione, il debitore impugna con l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni.
5. Ricostruire il debito reale
In parallelo, va ricostruito il passivo. Per il prestito dell’usuraio si calcola il capitale effettivamente ricevuto e si imputano a esso le somme già versate, perché gli interessi non sono dovuti. Per i finanziamenti bancari si confronta il tasso effettivo con la soglia del trimestre di stipula, includendo commissioni, spese e oneri assicurativi collegati. Gli interessi moratori vanno verificati anch’essi: le Sezioni Unite hanno chiarito che anche la mora è soggetta alla disciplina antiusura (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).
6. Scegliere la procedura di sovraindebitamento
Con il passivo ricostruito si sceglie la procedura. Il consumatore valuta la ristrutturazione dei debiti, la liquidazione controllata o, se privo di qualunque utilità, l’esdebitazione dell’incapiente. L’imprenditore minore o il professionista valuta il concordato minore o la liquidazione controllata. Il mutuo del Fondo, se concesso, può diventare una risorsa del piano o del concordato, nei limiti della sua destinazione.
7. Rivolgersi all’OCC
La domanda di accesso alle procedure del CCII passa per l’Organismo di composizione della crisi (OCC), che nomina un gestore. Il gestore verifica la documentazione, redige la relazione particolareggiata, indica le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore, e valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione. Nella relazione la genesi usuraria del debito va documentata, non solo dichiarata: la denuncia e gli atti del procedimento penale sono la prova più solida.
8. Depositare la domanda al tribunale competente
La domanda si deposita presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, di regola la residenza o la sede dell’attività. Il ricorso contiene la proposta, l’elenco dei creditori con le cause di prelazione, l’inventario dei beni, gli atti di disposizione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi e la relazione dell’OCC. Nella ristrutturazione del consumatore il giudice può concedere misure protettive, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive.
9. Fase di omologazione o di apertura
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori non votano: possono presentare osservazioni, e il giudice omologa se il piano è fattibile e se non vi sono ragioni ostative. Nel concordato minore i creditori votano. Nella liquidazione controllata il tribunale apre la procedura con sentenza e nomina un liquidatore.
I punti in cui più spesso si sbaglia
Primo errore: inserire il debito verso l’usuraio per l’importo che l’usuraio pretende. Il passivo deve indicare il capitale residuo depurato, non la somma richiesta con gli interessi. Secondo errore: tacere l’origine usuraria per timore di apparire “colpevoli”. La legge chiede di indicare le cause del sovraindebitamento; nasconderle espone a contestazioni di malafede. Terzo errore: confondere il Fondo di prevenzione con il Fondo di solidarietà, presentando domanda all’ente sbagliato e perdendo mesi.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo
Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili. Non descrivono casi reali.
Esempio di calcolo 1: titolare di un piccolo bar, denuncia e sospensione dell’esecuzione
Dati di partenza. Titolare di ditta individuale, bar con tre dipendenti. Ha ricevuto da un privato 18.400 € in più tranche tra il 2023 e il 2024, con restituzioni settimanali. Ha già versato 22.750 €. L’usuraio pretende ancora 26.300 €. Verso la banca ha un mutuo ipotecario sulla casa con 61.870 € residui e rate scadute da sette mesi. La banca ha avviato il pignoramento immobiliare.
Sviluppo.
- Denuncia presentata il 13 marzo 2026. Il termine di 24 mesi per il mutuo scade il 13 marzo 2028.
- Domanda di mutuo e segnalazione della procedura esecutiva presentate alla Prefettura il 27 aprile 2026.
- Il PM adotta il provvedimento di sospensione il 9 giugno 2026 e lo trasmette al giudice dell’esecuzione entro i sette giorni.
- Nell’esecuzione immobiliare era in corso un termine per il deposito della documentazione e l’udienza di autorizzazione alla vendita era fissata. I termini in corso vengono sospesi per 300 giorni.
Ricostruzione del debito usurario. Capitale ricevuto: 18.400 €. Somme versate: 22.750 €. Poiché gli interessi non sono dovuti, i versamenti si imputano al capitale: 22.750 − 18.400 = 4.350 € pagati in eccesso. Il debito verso l’usuraio è estinto e residua un credito restitutorio del debitore di 4.350 €, da far valere anche con la costituzione di parte civile nel processo penale.
Esito. Il passivo reale si riduce al solo mutuo bancario (61.870 € più gli accessori dovuti) e ai debiti di gestione. Durante i 300 giorni il titolare attende la decisione sul mutuo antiusura e prepara, con l’OCC, una proposta di concordato minore che preveda la ripresa delle rate ipotecarie con il ricavato dell’attività. Se il mutuo viene concesso, la parte destinata all’attività alleggerisce la pressione sulla cassa e rende più credibile la fattibilità del concordato.
Esempio di calcolo 2: dipendente con prestiti personali e debito verso un privato
Dati di partenza. Dipendente a tempo indeterminato, stipendio netto 1.684 € al mese per 13 mensilità. Famiglia di tre persone. Debiti: cessione del quinto con 14.920 € residui; due prestiti personali per 23.460 € complessivi; carta revolving con 6.135 €; prestito da un privato di 9.000 € al 12% mensile, sul quale ha già versato 7.560 €.
Sviluppo.
- Il dipendente è un consumatore: non accede al mutuo dell’art. 14.
- Si rivolge a una fondazione antiusura. La fondazione esamina il caso e valuta che un nuovo prestito garantito non è sostenibile con l’attuale esposizione. Il Fondo di prevenzione, quindi, non risolve da solo il problema.
- Si verifica la revolving: il TAEG applicato, comprensivo dei costi accessori, è confrontato con la soglia del trimestre di stipula. Ipotesi: il costo supera la soglia. Gli interessi non sono dovuti e il debito residuo, ricalcolato sul solo capitale utilizzato, scende da 6.135 € a 3.980 €.
- Debito verso il privato: capitale 9.000 €, versati 7.560 €. Debito residuo: 1.440 €, non i 14.000 € circa che il privato pretende.
Passivo ricostruito. 14.920 + 23.460 + 3.980 + 1.440 = 43.800 €.
Proposta di ristrutturazione. Reddito annuo: 1.684 × 13 = 21.892 €. Spese di mantenimento della famiglia stimate: 1.420 € al mese, cioè 18.460 € annui. Disponibile annuo: 21.892 − 18.460 = 3.432 €, circa 286 € al mese. Piano di sei anni: 286 × 72 = 20.592 €, pari al 47% circa del passivo ricostruito. Senza la ricostruzione, la stessa rata avrebbe coperto meno del 35% di un passivo gonfiato a oltre 60.000 €, rendendo più difficile dimostrare la convenienza rispetto alla liquidazione.
Casi particolari
Il debitore che non ha ancora denunciato
Molte vittime non denunciano per paura. Le procedure del CCII restano accessibili anche senza denuncia, ma senza il procedimento penale si perdono il mutuo e la sospensione dell’art. 20. Inoltre, il credito dell’usuraio entra nella procedura come credito contestato, con l’onere di dimostrarne la natura usuraria nel contraddittorio con il creditore. In termini operativi, la denuncia rafforza ogni altro strumento.
L’usura bancaria senza reato
Il superamento del tasso soglia in un contratto bancario determina la nullità della clausola sugli interessi, anche senza dolo e senza processo penale. Non si accede però al mutuo dell’art. 14, che presuppone il reato e la qualità di persona offesa. Lo strumento principale diventa la contestazione civile, da coordinare con la procedura di sovraindebitamento. Va precisato che l’usura sopravvenuta, cioè il superamento della soglia avvenuto dopo la stipula, non rende nulla la clausola secondo le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017).
Il professionista o l’imprenditore che ha cessato l’attività
Chi ha chiuso la partita IVA dopo aver subito l’usura si trova in una posizione intermedia. Per il CCII conta la natura dei debiti: quelli contratti per l’attività non sono debiti del consumatore e precludono la ristrutturazione dei debiti del consumatore per quella parte, orientando verso la liquidazione controllata o, se l’attività prosegue, il concordato minore. Per il mutuo dell’art. 14 occorre verificare la condizione soggettiva al momento del reato e la possibilità di reinserimento economico, cui il mutuo è finalizzato.
Il garante della vittima
Spesso un familiare ha firmato garanzie per i finanziamenti bancari. Il garante non beneficia automaticamente della procedura del debitore principale. Se anche lui è sovraindebitato, l’art. 66 CCII consente la presentazione di un’unica procedura familiare per i membri della stessa famiglia conviventi o con debiti di origine comune.
Il pignoramento dello stipendio già in corso
Se il creditore ha già pignorato il quinto, la ristrutturazione dei debiti del consumatore può includere quel credito e le misure protettive possono bloccare la prosecuzione. Nell’esdebitazione dell’incapiente, invece, un pignoramento che produce utilità per il creditore può essere un ostacolo, perché dimostra che il debitore un’utilità la offre.
Il protesto subito per assegni consegnati all’usuraio
Chi ha consegnato assegni in garanzia all’usuraio subisce spesso il protesto quando i titoli vengono messi all’incasso. Il protesto pregiudica l’accesso al credito e rende più difficile ottenere anche il prestito garantito da una fondazione. L’art. 18 L. 108/1996 consente al debitore persona offesa di chiedere al presidente del tribunale la sospensione o la cancellazione del protesto, quando l’imputato sia stato rinviato a giudizio per usura. Il decreto non è impugnabile, ma perde effetto se l’imputato viene assolto con sentenza definitiva. In termini operativi, la cancellazione del protesto va chiesta appena interviene il rinvio a giudizio, perché libera la posizione del debitore nelle banche dati e riapre la strada al credito garantito.
L’imprenditore minore che riceve il mutuo durante il concordato minore
Il mutuo dell’art. 14 è vincolato al reinserimento nell’economia legale. Se l’imprenditore ha già depositato una proposta di concordato minore, l’arrivo della liquidità va gestito con attenzione. Sul piano normativo, le somme del mutuo non sono una risorsa libera da distribuire ai creditori: devono seguire il piano di utilizzo approvato. Possono però sostenere la continuità aziendale prevista dal concordato, che è la fonte da cui i creditori saranno pagati. La proposta deve quindi descrivere in modo coerente come il mutuo si inserisce nei flussi dell’attività, e l’OCC deve poterlo attestare. Una proposta che destini il mutuo direttamente ai creditori chirografari rischia di entrare in contrasto con la finalità del beneficio.
Il debito verso l’usuraio inserito nell’elenco dei creditori
L’usuraio resta formalmente un creditore, almeno per il capitale residuo. Va precisato che l’elenco dei creditori deve essere completo: omettere un creditore, anche se il credito è contestato, espone a contestazioni sulla correttezza della domanda. La soluzione corretta è indicarlo per l’importo che il debitore riconosce, specificando che il credito è contestato e il motivo della contestazione, con rinvio alla denuncia e al procedimento penale. Se il debito risulta già estinto per effetto dell’imputazione dei pagamenti al capitale, lo si indica comunque, segnalando la pretesa avversaria e la ragione per cui la si considera non dovuta. Il gestore dell’OCC valuterà la documentazione e ne darà conto nella relazione.
La vittima che ha ottenuto un risarcimento
Se il processo penale si chiude con una condanna e con il riconoscimento di un risarcimento alla parte civile, la somma entra nel patrimonio del debitore. Nella ristrutturazione dei debiti può diventare una risorsa del piano; nella liquidazione controllata può essere attratta nell’attivo, come ricordato dalla giurisprudenza sui risarcimenti. La scelta del momento in cui depositare la domanda deve quindi tenere conto dello stato del processo penale e della concreta esigibilità del risarcimento, che spesso è difficile da riscuotere.
Lo Studio Monardo affronta questi casi incrociando le due competenze: come Gestore della crisi e fiduciario OCC, l’Avv. Monardo conosce i criteri con cui la relazione viene redatta e vagliata; come coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, ricostruisce il debito prima che entri nella procedura.
Domande frequenti
Sono un dipendente e ho debiti con un usuraio: posso chiedere il mutuo antiusura?
No. Il mutuo senza interessi dell’art. 14 L. 108/1996 è riservato a chi esercita un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, oppure una libera professione. Il consumatore può però rivolgersi a una fondazione o associazione antiusura che opera con il Fondo di prevenzione dell’art. 15: l’ente valuta la situazione e, se sostenibile, garantisce un prestito bancario. Restano inoltre disponibili la denuncia, la contestazione degli interessi usurari e le procedure di sovraindebitamento del CCII.
Se denuncio l’usuraio, devo comunque restituirgli il capitale?
L’art. 1815, comma 2, c.c. rende nulla la clausola sugli interessi usurari e stabilisce che non sono dovuti interessi. Il capitale, secondo l’interpretazione prevalente, resta dovuto. Le somme già versate, però, si imputano al capitale: se hai pagato più di quanto ricevuto, il tuo debito è estinto e puoi chiedere la restituzione dell’eccedenza. Nel processo penale puoi costituirti parte civile per il risarcimento. Il calcolo va fatto con precisione, sulla base di ricevute, movimenti bancari e ogni traccia dei pagamenti.
La sospensione di 300 giorni blocca anche l’asta della mia casa?
La sospensione riguarda i termini dei processi esecutivi pendenti, compresi quelli delle esecuzioni immobiliari. La decide il Pubblico Ministero, non il giudice civile, sulla base dell’elenco delle procedure trasmesso dal Prefetto. Il giudice dell’esecuzione non può riesaminare la valutazione del PM, ma verifica che il provvedimento riguardi una procedura pendente davanti a lui e un termine in corso. Va precisato che la sospensione presuppone la richiesta dei benefici di legge: senza domanda di mutuo o di elargizione non opera.
Posso fare il piano del consumatore e chiedere anche l’aiuto della fondazione antiusura?
Sì, i due percorsi sono compatibili, ma vanno coordinati. La fondazione può garantire un finanziamento che serve, ad esempio, a pagare in un’unica soluzione un creditore disposto a uno stralcio, oppure a sostenere una spesa necessaria. Se il nuovo finanziamento viene inserito nella proposta di ristrutturazione, l’OCC deve valutarne la sostenibilità. Un prestito garantito contratto senza coordinamento, invece, rischia di aggiungere un nuovo debito al passivo.
Il fatto di essere finito in mano a un usuraio mi fa perdere la meritevolezza?
Non di per sé. L’art. 69 CCII esclude dalla ristrutturazione il consumatore che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Ricorrere a un usuraio è spesso il segno di una difficoltà, non di una scelta irresponsabile. La relazione dell’OCC deve ricostruire le cause dell’indebitamento: una denuncia presentata e documentata dimostra che il debitore è vittima di un reato. Ogni caso, però, viene valutato sulla storia complessiva dei debiti.
Caso limite: l’usuraio è stato assolto. Perdo tutto?
Le conseguenze dipendono dallo strumento. Per la sospensione dei termini l’art. 20, comma 5, L. 44/1999 prevede che, se una sentenza penale irrevocabile o comunque esecutiva accerta l’insussistenza dei presupposti, si applicano le regole ordinarie: i termini riprendono il loro corso normale. Per il mutuo le regole prevedono la revoca in caso di accertamento negativo. Diverso è il piano civile: se il tasso era oltre soglia, la nullità degli interessi resta valutabile dal giudice civile indipendentemente dall’esito penale. Una procedura di sovraindebitamento già omologata non viene travolta automaticamente.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono riguardano i due versanti del tema: l’usura e la protezione delle vittime, da un lato; le procedure di sovraindebitamento, dall’altro. Per ciascuna si indica il principio, riformulato, e la rilevanza per chi è vittima di usura e sovraindebitato.
Versante usura e tutela delle vittime
1. Cass., Sez. Un., 20 settembre 2017, n. 21854. Pronunciando nell’interesse della legge, le Sezioni Unite hanno delimitato i poteri del giudice dell’esecuzione davanti al provvedimento del PM che sospende i termini ai sensi dell’art. 20 L. 44/1999. Il giudice non può riesaminare né la sussistenza dei presupposti valutata dal PM né l’idoneità della procedura a pregiudicare il beneficio; può solo verificare che il provvedimento rientri nello schema legale, che riguardi una procedura pendente davanti a lui e che vi decorra un termine sospendibile. Rilevanza: il debitore sa che la sospensione, una volta adottata, non può essere svuotata dal giudice civile con una valutazione autonoma; il rifiuto ingiustificato si impugna con l’opposizione agli atti esecutivi.
2. Corte cost., sent. n. 457/2005. La Corte ha eliminato la necessità del parere “favorevole” del Prefetto per la sospensione, rendendo il suo ruolo consultivo e concentrando la decisione nel PM. Rilevanza: spiega l’assetto attuale del procedimento, in cui il Prefetto forma l’elenco delle procedure e il PM decide.
3. Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597. La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Se la mora pattuita supera la soglia, la clausola sulla mora è nulla, ma restano dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti. Rilevanza: nella ricostruzione del passivo bancario la verifica non si ferma al tasso corrispettivo; anche la mora applicata dopo l’inadempimento va confrontata con la soglia.
4. Cass., Sez. II, ord. n. 11653/2023. Applicando il principio delle Sezioni Unite del 2020, la Corte ha ribadito che la nullità colpisce la sola clausola sulla mora usuraria e non rende gratuito l’intero finanziamento: in caso di inadempimento sono dovuti gli interessi al tasso corrispettivo, se lecito. Rilevanza: evita un errore frequente nelle proposte di sovraindebitamento, quello di azzerare tutti gli interessi bancari per la sola usurarietà della mora.
5. Cass., Sez. Un., n. 24675/2017. La Corte ha escluso la cosiddetta usura sopravvenuta: se il tasso era lecito al momento della pattuizione, il successivo superamento della soglia non rende nulla la clausola né illegittima la pretesa del creditore. Rilevanza: il confronto con la soglia va fatto con riferimento al trimestre in cui il tasso è stato convenuto, non a quello in cui è stato pagato.
Versante sovraindebitamento
6. Cass., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la colpa del debitore e quella del finanziatore sono profili distinti, che possono coesistere. La mancata verifica del merito creditizio da parte della banca non esclude, da sola, che il consumatore abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave. Rilevanza: chi è vittima di usura non può contare solo sulle colpe altrui; deve dimostrare la propria diligenza, e la denuncia del reato è l’elemento più persuasivo.
7. Cass., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesto un giudizio di meritevolezza del debitore. Rilevanza: se la storia dei debiti presenta zone d’ombra difficili da spiegare, la liquidazione controllata resta una via praticabile, con l’esdebitazione valutata in un secondo momento.
8. Cass., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione secondo la legge fallimentare non può chiedere, per gli stessi debiti, l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCII. Rilevanza: l’imprenditore vittima di usura che ha già attraversato un fallimento deve verificare la propria storia prima di scegliere lo strumento.
9. Cass., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676. La moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari opera come dilazione dell’adempimento: il debitore può non pagare in quel periodo, mentre il credito resta e gli interessi continuano a maturare. Rilevanza: per la vittima che vuole conservare la casa ipotecata, la moratoria va pianificata sapendo che il debito verso la banca, alla scadenza, sarà più alto.
10. Cass., Sez. I, 20 giugno 2026, n. 20941. Il creditore che ha presentato osservazioni nel procedimento è parte e può proporre reclamo contro l’omologazione. Rilevanza: un piano costruito su un passivo ricostruito (interessi usurari stralciati) va motivato in modo da reggere al reclamo della banca che contesti il ricalcolo.
11. Cass., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228. Sono ricorribili per cassazione i decreti che, nel contraddittorio tra le parti, decidono nel merito sulla presenza dei presupposti; non lo sono quelli che rilevano soltanto la mancanza di un requisito di ammissibilità o procedibilità. Nel caso esaminato il beneficio dell’incapiente era stato negato perché il pignoramento del quinto produceva già un’utilità per il creditore. Rilevanza: chi subisce un pignoramento dello stipendio deve valutare con cautela la via dell’art. 283 CCII.
12. Cass., Sez. I, sent. 27 ottobre 2025, n. 28484. Nella liquidazione controllata entrano anche risarcimenti e indennizzi legati alla persona, salvo che rientrino nelle categorie escluse dalla legge. Rilevanza: il risarcimento ottenuto dalla vittima nel processo penale contro l’usuraio può essere attratto nella liquidazione; il momento in cui aprire la procedura va scelto tenendo conto anche di questo.
Come leggere insieme queste pronunce
Le pronunce del primo gruppo consentono di ridurre il passivo e di guadagnare tempo. Quelle del secondo gruppo indicano come costruire una procedura che regga. La sequenza corretta è quindi: ricostruire il debito secondo le regole antiusura, ottenere la tregua dei termini se ve ne sono i presupposti, e solo dopo scegliere e calibrare la procedura del CCII.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la vittima di usura sovraindebitata
Lo Studio lavora su questi casi con un metodo che unisce analisi bancaria e procedure di sovraindebitamento. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo il rapporto usurario. Raccogliamo ricevute, assegni, movimenti bancari e messaggi, e calcoliamo il capitale effettivamente ricevuto e le somme già versate, per determinare il debito residuo reale.
- Verifichiamo i finanziamenti bancari. Lo staff confronta TAEG, commissioni, oneri assicurativi e interessi moratori con le soglie del trimestre di stipula, e predispone una perizia di ricalcolo.
- Assistiamo nella denuncia. Prepariamo un esposto ordinato, con cronologia e allegati, e annotiamo la data da cui decorrono i 24 mesi per il mutuo.
- Predisponiamo la domanda al Fondo di solidarietà. Per chi esercita un’attività economica, curiamo la domanda di mutuo alla Prefettura e il piano di utilizzo delle somme.
- Attiviamo la sospensione dei termini. Segnaliamo le procedure esecutive pendenti e seguiamo il percorso fino alla comunicazione al giudice dell’esecuzione; se il provvedimento non viene applicato, proponiamo opposizione agli atti esecutivi.
- Indirizziamo verso le fondazioni antiusura. Per il consumatore, verifichiamo se un prestito garantito dal Fondo di prevenzione è sostenibile e compatibile con la procedura.
- Scegliamo la procedura di sovraindebitamento. Confrontiamo ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente sulla base del passivo ricostruito.
- Prepariamo il fascicolo per l’OCC. Organizziamo la documentazione, la cronologia dell’indebitamento e le prove della genesi usuraria, perché la relazione del gestore possa attestarle.
- Redigiamo il ricorso e chiediamo le misure protettive. Depositiamo la domanda al tribunale competente e chiediamo il blocco delle azioni esecutive.
- Difendiamo il piano. Rispondiamo alle osservazioni dei creditori e, se necessario, sosteniamo il reclamo o il ricorso nei gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, disciplina oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita al ruolo di fiduciario OCC: sono le competenze che consentono di impostare la proposta con gli stessi criteri con cui il gestore la valuterà, dalla ricostruzione delle cause dell’indebitamento alla verifica della fattibilità. Accanto a esse, il coordinamento dello staff in diritto bancario permette di presentare all’OCC un passivo già depurato dagli interessi non dovuti.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la ricostruzione del debito e la scelta della procedura è anche chi la difende davanti al tribunale, in sede di reclamo e, se occorre, davanti alla Suprema Corte. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, cura insieme il profilo giuridico, i calcoli e la sostenibilità economica della proposta.
In sintesi
Il piano del consumatore non è l’unico strumento per chi è vittima di usura. Il mutuo senza interessi dell’art. 14 L. 108/1996 sostiene l’imprenditore e il professionista che hanno denunciato, purché la domanda arrivi entro 24 mesi. Il Fondo di prevenzione dell’art. 15 apre al consumatore la strada del credito garantito tramite fondazioni e Confidi. L’art. 20 L. 44/1999 offre 300 giorni di tregua sui termini, comprese le esecuzioni. Le procedure del CCII, infine, chiudono il percorso con l’esdebitazione, a condizione che il passivo sia stato prima ricostruito secondo le regole antiusura.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio. La qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC riguardano direttamente le procedure di sovraindebitamento; il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario consente di separare il debito legittimo da quello usurario prima di portarlo davanti all’Organismo e al tribunale.
📩 I termini per il mutuo e per la sospensione corrono anche mentre decidi: contatta lo Studio Monardo oggi, i recapiti per raggiungerci sono indicati al termine di questo articolo.




