Compenso Del Gestore Della Crisi OCC: Come Si Calcola E Quanto Si Paga Nel Sovraindebitamento?

Compenso Del Gestore Della Crisi OCC: Come Si Calcola E Quanto Si Paga Nel Sovraindebitamento?

Chi si avvicina a una procedura di sovraindebitamento, prima ancora di chiedersi se potrà liberarsi dei debiti, si pone quasi sempre un’altra domanda: quanto costerà l’Organismo di composizione della crisi? È una domanda legittima, perché chi è sovraindebitato conta ogni euro. Ed è proprio su questo punto che circolano più voci imprecise: nei forum si legge che il gestore “si paga a parte”, che il compenso “lo decide l’OCC come gli pare”, che “si calcola sui debiti” e quindi chi deve di più paga di più, che “se sei nullatenente è tutto gratis”, che “va versato per intero prima di depositare il ricorso”. Ognuna di queste frasi contiene un frammento di verità, ma nessuna descrive correttamente il sistema.

Il sistema, in realtà, è regolato in modo piuttosto preciso: il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (artt. 14-18) fissa i criteri e i parametri del compenso dell’OCC, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), come modificato anche dal correttivo D.Lgs. 136/2024, stabilisce chi liquida quel compenso, quando e con quale grado di preferenza. La vecchia L. 3/2012 è abrogata, ma molte regole operative di cui si parla in rete risalgono ancora a quel regime.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi rinuncia alla procedura perché crede di non potersi permettere l’OCC, o chi firma un preventivo senza capire come sarà verificato dal giudice, rischia di perdere l’unico strumento che la legge gli offre per ripartire.

In questa guida esaminiamo sette convinzioni diffuse:

  1. “Il gestore della crisi si paga a parte, oltre all’OCC”;
  2. “Il compenso lo fissa l’Organismo a sua discrezione”;
  3. “Si calcola sui debiti: chi deve di più paga di più”;
  4. “Va pagato tutto e subito, prima del deposito”;
  5. “L’OCC viene pagato per ultimo, come un creditore qualunque” (o, all’opposto, “lo pagano i creditori ipotecari”);
  6. “Se sono incapiente l’OCC non mi costa nulla”;
  7. “Nella liquidazione controllata si paga due volte, OCC e liquidatore”.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il compenso dell’OCC si capisce davvero solo guardandolo dall’interno della procedura: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce per abilitazione e per funzione il modo in cui il compenso viene preventivato, documentato e sottoposto alla liquidazione del giudice. Questa doppia posizione consente di spiegare al debitore, con dati verificabili, che cosa sta firmando e che cosa il tribunale controllerà.

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Mito n. 1 – “Il gestore della crisi si paga a parte, oltre all’OCC”

IL MITO: “Prima pago l’Organismo per l’apertura della pratica, poi pago separatamente il gestore che mi segue: sono due costi diversi che si sommano.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci. Nella pratica il debitore incontra due figure distinte: l’Organismo di composizione della crisi, con la sua segreteria, il suo referente e il suo regolamento, e il gestore della crisi, cioè il professionista persona fisica che materialmente studia la documentazione, redige la relazione particolareggiata e segue l’esecuzione del piano. Due interlocutori, due ruoli: viene spontaneo immaginare due conti separati. A rafforzare l’equivoco contribuisce il fatto che, nella vecchia disciplina, il Presidente del tribunale poteva nominare un professionista con funzioni di OCC al di fuori di un organismo costituito, e in quel caso il compenso era effettivamente riferito al singolo professionista. Il passaparola ha fuso le due ipotesi.

La realtà

In realtà il sistema del D.M. 202/2014 ragiona in termini di compenso dell’Organismo. Il gestore della crisi è il soggetto attraverso cui l’Organismo svolge la propria funzione: il suo compenso è una quota del compenso complessivo spettante all’OCC, regolata nei rapporti interni tra Organismo e gestore. Lo confermano i regolamenti degli organismi istituiti presso le Camere di commercio, che dichiarano espressamente che il compenso del gestore è già compreso in quello dovuto all’Organismo.

Per il debitore il punto essenziale è uno: il compenso dovuto è unico, quello dell’OCC, e dentro di esso è già remunerata l’attività del gestore. Al compenso si aggiungono soltanto il rimborso forfettario delle spese generali (che l’art. 14 del D.M. 202/2014 colloca tra il 10% e il 15% del compenso) e il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate, oltre agli accessori di legge.

L’unitarietà del compenso emerge con chiarezza anche dall’art. 17 del D.M. 202/2014: quando nello stesso incarico si succedono più organismi, il compenso resta unico e viene ripartito in proporzione all’opera prestata da ciascuno. Il principio sottostante è che la prestazione dovuta al debitore è una sola, anche se chi la svolge cambia.

Altra cosa, e qui sta il vero fondo di verità del mito, è l’eventuale assistenza di un avvocato o di un commercialista di fiducia del debitore. Il CCII consente in diversi casi al debitore di presentare la domanda con l’assistenza del solo OCC; se sceglie di farsi assistere anche da un proprio difensore, quel rapporto professionale è distinto e non rientra nel compenso dell’Organismo. È questa la ragione per cui la giurisprudenza di merito si è dovuta occupare separatamente della prededuzione del difensore del sovraindebitato, come ha fatto il Tribunale di Pavia con la decisione del 9 settembre 2022.

La prova

L’art. 6, comma 1, lett. a), CCII menziona come prededucibili “i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”: la norma parla dell’organismo, non del singolo gestore come titolare di un credito autonomo. Sul piano regolamentare, l’art. 17 del D.M. 202/2014 sancisce l’unicità del compenso nel caso di successione di più organismi. La giurisprudenza di merito, come il Tribunale di Milano, 14 novembre 2023, ha valorizzato proprio gli artt. 17 e 18 del decreto per affermare che il compenso è unitario.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è duplice. Da un lato, chi crede di dover sostenere due costi sovrastima la spesa e rinuncia alla procedura, magari restando esposto a un pignoramento dello stipendio che si sarebbe potuto fermare. Dall’altro, chi riceve una richiesta di pagamento “separata” per l’attività del gestore, senza chiedersi a che titolo, rischia di versare somme che, in sede di liquidazione finale, il giudice potrebbe non riconoscere. La domanda corretta da fare all’Organismo è sempre la stessa: qual è il compenso complessivo preventivato, comprensivo dell’attività del gestore, e quali sono le spese che si aggiungono?

Mito n. 2 – “Il compenso lo fissa l’Organismo a sua discrezione”

IL MITO: “Ogni OCC chiede quello che vuole: è una cifra stabilita a tavolino, non c’è alcuna regola e nessuno controlla.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che ogni Organismo ha un proprio regolamento e un proprio preventivo standard, e che due OCC diversi possono indicare importi minimi diversi. Chi confronta due preventivi e vede cifre differenti conclude che manchino regole comuni. Inoltre l’art. 14, comma 1, del D.M. 202/2014 attribuisce rilievo all’accordo tra Organismo e debitore: è vero, dunque, che esiste uno spazio negoziale.

La realtà

In realtà lo spazio negoziale si muove dentro una cornice normativa precisa e sotto il controllo del giudice. Vediamo gli elementi principali.

I criteri (art. 15 del D.M. 202/2014). Il compenso si determina tenendo conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con cui sono state condotte le attività, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura della loro soddisfazione. Non è quindi un importo “a forfait”: è una valutazione che guarda al lavoro realmente svolto e al suo esito.

I parametri (art. 16 del D.M. 202/2014). Il compenso si calcola combinando una percentuale sull’attivo e una percentuale sul passivo, utilizzando le percentuali a scaglioni previste per i curatori dal D.M. 25 gennaio 2012, n. 30. Lo vedremo nel dettaglio nel mito n. 3.

La riduzione obbligatoria (art. 16, comma 4). I compensi così determinati sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%. È una regola che il passaparola ignora quasi sempre: il decreto parte dai parametri dei curatori fallimentari e poi impone un abbattimento, in considerazione della diversa natura delle procedure da sovraindebitamento.

Il tetto (art. 16, comma 5). L’importo complessivo di compensi e spese generali non può superare il 5% di quanto attribuito ai creditori nelle procedure con passivo superiore a 1.000.000 di euro, e il 10% in quelle con passivo inferiore. Il limite non opera se quanto attribuito ai creditori è inferiore a 20.000 euro, perché in quei casi la percentuale non basterebbe a remunerare l’attività minima.

Il controllo del giudice. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 71, comma 4, CCII) e nel concordato minore (art. 81, comma 4, CCII) è il giudice, terminata l’esecuzione, a liquidare il compenso dell’OCC tenendo conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore e ad autorizzarne il pagamento. Nella liquidazione controllata il compenso finale è liquidato dal giudice ai sensi dell’art. 275 CCII.

La correzione essenziale è questa: l’accordo con l’OCC è un punto di partenza, non l’ultima parola; ciò che eccede i parametri di legge può essere disapplicato dal giudice in sede di liquidazione.

La prova

Il Tribunale di Milano, in sede di reclamo, con decreto del 29 febbraio 2024, ha affermato che il patto sul compenso che supera i parametri regolamentari non è opponibile alla procedura, disapplicando in quella parte l’art. 14, comma 1, del D.M. 202/2014. Il Tribunale di Parma, 24 agosto 2023, ha ribadito che compenso e spese devono rientrare nei limiti degli artt. 16 e 18 del decreto e che, se il limite è superato, il compenso va ridotto in sede di liquidazione finale. Il Tribunale di Terni, 2 dicembre 2024, ha precisato che il compenso unitario è determinato dal giudice al termine della procedura secondo i parametri del D.M. 202/2014, tenendo conto degli accordi tra Organismo e debitore.

Come osserva l’Avv. Monardo, “il preventivo dell’OCC va letto come un documento che il giudice controllerà: per questo, da Gestore della crisi e fiduciario OCC, lo verifichiamo voce per voce rispetto ai parametri del D.M. 202/2014 prima che il debitore lo sottoscriva”.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che il compenso sia arbitrario tende a due errori opposti: o lo accetta passivamente, senza chiedere su quale attivo e su quale passivo sia stato calcolato, o lo rifiuta per principio e cerca un Organismo “più economico” senza valutare la qualità della relazione particolareggiata, che è il documento su cui il giudice fonderà la decisione. Un preventivo basso accompagnato da una relazione lacunosa può costare molto di più, in termini di inammissibilità o di mancata omologazione, di un preventivo correttamente calibrato.

Mito n. 3 – “Si calcola sui debiti: chi deve di più paga di più”

IL MITO: “Il compenso dell’OCC è una percentuale dei debiti: con 300.000 euro di debiti pagherò una cifra enorme, quindi la procedura non fa per me.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste: tra le basi di calcolo dell’art. 16 del D.M. 202/2014 c’è anche il passivo. Chi legge velocemente “percentuale sul passivo” immagina un meccanismo simile a quello di certe agenzie di intermediazione del debito, che trattengono una quota del debito gestito. Inoltre le procedure con molti creditori sono effettivamente più complesse, e la complessità è un criterio dell’art. 15.

La realtà

In realtà la componente principale del compenso è calcolata sull’attivo, cioè su quanto la procedura mette concretamente a disposizione dei creditori (nelle procedure negoziali, l’attivo risultante dal piano o dall’accordo; nella liquidazione controllata, l’attivo realizzato). La componente sul passivo esiste, ma con percentuali molto più basse.

Il decreto rinvia alle percentuali a scaglioni previste per i curatori dal D.M. 30/2012, che sull’attivo sono decrescenti al crescere dell’importo. Le tabelle pubblicate dagli organismi camerali le riportano così:

Scaglione di attivo Percentuale minima Percentuale massima
fino a 16.227,08 € 12% 14%
da 16.227,08 a 24.340,62 € 10% 12%
da 24.340,62 a 40.567,68 € 8,5% 9,5%
da 40.567,68 a 81.135,38 € 7% 8%
da 81.135,38 a 405.676,89 € 5,5% 6,5%
da 405.676,89 a 811.353,79 € 4% 5%
da 811.353,79 a 2.434.061,37 € 0,90% 1,80%
oltre 2.434.061,37 € 0,45% 0,90%

Sul passivo, invece, le percentuali sono dello 0,19%-0,94% sui primi 81.131,38 euro circa e dello 0,06%-0,46% sulle somme eccedenti. Tradotto: su 300.000 euro di debiti, la componente calcolata sul passivo è nell’ordine di poche centinaia di euro, non di decine di migliaia.

A questo calcolo si applicano poi la riduzione obbligatoria dal 15% al 40% (art. 16, comma 4) e il tetto del 5% o del 10% di quanto attribuito ai creditori (art. 16, comma 5). Il risultato è che l’elemento davvero determinante non è quanto il debitore deve, ma quanto la procedura distribuisce. Il meccanismo, in un certo senso, va nella direzione opposta rispetto al mito: il compenso è commisurato a ciò che arriva ai creditori, e il tetto percentuale impedisce che l’Organismo assorba una quota sproporzionata di quanto il debitore riesce a mettere a disposizione.

La prova

Il testo dell’art. 16 del D.M. 202/2014 costruisce il compenso sulla somma di due componenti, attivo e passivo, con il correttivo della riduzione e del tetto. Il Tribunale di Parma, 24 agosto 2023, ha applicato proprio il limite degli artt. 16 e 18 del decreto, riducendo il compenso eccedente in sede di liquidazione finale: una conferma che il parametro di riferimento ultimo è quanto attribuito ai creditori.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che il compenso cresca in proporzione ai debiti è proprio il debitore con l’esposizione più pesante, cioè quello che più avrebbe bisogno della procedura. Rinunciarvi significa lasciare aperte tutte le azioni esecutive in corso, compresi i pignoramenti presso terzi su stipendio o pensione, che continuano a trattenere ogni mese una quota del reddito senza mai estinguere il debito. Il calcolo corretto, fatto sui numeri veri, è spesso la prima ragione per cui il debitore decide di procedere.

Mito n. 4 – “Va pagato tutto e subito, prima del deposito”

IL MITO: “L’OCC non deposita nulla se prima non gli versi l’intero compenso: se non hai i soldi in anticipo, non puoi nemmeno cominciare.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità c’è. Gli Organismi chiedono, al momento della domanda di nomina, un acconto, e i regolamenti spesso prevedono ulteriori acconti, a scaglioni, durante l’istruttoria. Inoltre, sotto la L. 3/2012 non era raro che il compenso pattuito venisse pagato in larga parte prima del deposito o con le prime rate del piano. Chi ha vissuto quella stagione racconta un’esperienza reale, ma che il CCII e la giurisprudenza più recente hanno profondamente ridimensionato.

La realtà

In realtà la norma dice due cose che vanno lette insieme.

Prima cosa: l’art. 15, comma 2, del D.M. 202/2014 ammette acconti sul compenso finale. È quindi legittimo che l’Organismo chieda un acconto iniziale per avviare l’istruttoria e acconti ulteriori in corso d’opera. I regolamenti camerali consultati prevedono, ad esempio, un acconto al deposito della domanda di nomina e acconti successivi entro una percentuale del compenso preventivato.

Seconda cosa: il saldo è subordinato alla liquidazione del giudice. Gli artt. 71, comma 4, e 81, comma 4, CCII stabiliscono che, terminata l’esecuzione del piano o del concordato minore, il giudice liquida il compenso dell’OCC, tenuto conto di quanto convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento. Il pagamento integrale “a monte”, prima che il giudice abbia potuto valutare l’attività svolta, contrasta con questa architettura.

La correzione essenziale: l’acconto è ammesso e normale, il saldo arriva solo dopo la liquidazione giudiziale, e anche gli acconti versati prima del vaglio del giudice sono soggetti a controllo.

Nella prassi dei tribunali si sono affermati diversi modelli: accantonamento delle somme destinate all’OCC su un conto della procedura, con pagamento al termine; erogazione di acconti periodici in base allo stato di avanzamento; autorizzazione, già con l’omologazione, al versamento di un numero limitato di rate a titolo di acconto. Ciò che accomuna questi modelli è che il compenso viaggia insieme all’esecuzione del piano, non prima di essa.

La prova

Il Tribunale di Forlì, 13 luglio 2023, ha escluso che il compenso pattuito possa essere pagato integralmente in corso di procedura senza la liquidazione del giudice prevista dall’art. 71, comma 4, CCII. Il Tribunale di Napoli Nord, 27 marzo 2024, ha ritenuto che il giudice possa disporre il mero accantonamento delle somme destinate al gestore nel concordato minore. Il Tribunale di Bologna, 5 febbraio 2024, con l’omologa ha autorizzato il versamento all’OCC delle prime sei rate a titolo di acconto, rimettendo il saldo alla liquidazione finale. Il Tribunale di Ascoli Piceno, 5 marzo 2024, ha affermato che anche gli acconti corrisposti prima del vaglio giudiziale devono essere sottoposti al medesimo controllo. Nella liquidazione controllata, il Tribunale di Terni, 2 dicembre 2024, ha ammesso acconti in corso di procedura solo per giustificati motivi.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede di dover pagare tutto in anticipo rinvia la procedura “a quando avrà messo da parte i soldi”, e intanto i creditori procedono. Chi invece paga davvero tutto in anticipo, senza alcun vaglio, si espone al rischio che parte di quanto versato non trovi corrispondenza nella liquidazione finale, con la necessità di gestire restituzioni o compensazioni. In entrambi i casi la soluzione è la stessa: conoscere il piano degli acconti previsto dal regolamento dell’Organismo e verificare come il compenso è stato inserito nel piano sottoposto al giudice.

Mito n. 5 – “L’OCC si paga per ultimo, come un creditore qualunque” (e il mito opposto: “lo pagano i creditori ipotecari”)

IL MITO: “Il compenso dell’Organismo entra nel calderone dei debiti e viene pagato come tutti gli altri, se avanza qualcosa”; oppure, all’opposto: “Tanto lo paga la banca: si prende dal ricavato della casa ipotecata.”

Perché ci credono in tanti

Il primo mito nasce da un’idea intuitiva: chi lavora per me diventa un mio creditore, e i creditori nel sovraindebitamento vengono soddisfatti secondo il piano. Il secondo nasce, curiosamente, dalla conoscenza parziale della prededuzione: se il compenso è pagato “prima di tutti”, si pensa che possa essere prelevato anche dal ricavato di un bene ipotecato, a carico del creditore garantito, come accade per le spese generali di una procedura concorsuale.

La realtà

In realtà entrambe le convinzioni vanno corrette, ma in direzioni diverse.

Sul primo punto: l’art. 6, comma 1, lett. a), CCII qualifica come prededucibili i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’OCC. Prededuzione significa che quei crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto ai creditori concorsuali, non insieme a loro. Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge che la prededucibilità permane anche nelle successive procedure esecutive o concorsuali: se, per esempio, la ristrutturazione non va a buon fine e si apre una liquidazione controllata, il credito dell’OCC conserva la propria collocazione.

Sul secondo punto: prededuzione non significa che il compenso possa essere caricato su qualunque massa. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 6865/2025, decidendo un caso di liquidazione del patrimonio ancora regolato dalla L. 3/2012, ha affermato che la procedura nasce su iniziativa del debitore e che la nomina del gestore avviene nel suo interesse, non in quello dell’intero ceto creditorio. Ne ha tratto la conseguenza che le spese del gestore non sono spese generali sostenute nell’interesse di tutti i creditori e non possono quindi essere ripartite in proporzione sul ricavato dei beni ipotecati o pignorati.

La correzione essenziale: il compenso dell’OCC è prededucibile, ma la prededuzione grava sull’attivo libero della procedura e non può essere scaricata sul ricavato dei beni gravati da ipoteca o pegno.

Va segnalato, con onestà, che la pronuncia riguarda un procedimento della vecchia disciplina; il principio, fondato sulla natura volontaria della procedura e sulla funzione del gestore, è stato ripreso nella pratica anche per le procedure del CCII, ma la sua estensione integrale resta un tema interpretativo da valutare caso per caso.

La prova

La prova normativa è l’art. 6, commi 1 e 2, CCII. La prova giurisprudenziale sul limite della prededuzione è Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6865/2025. Sul diverso tema dell’accertamento del credito prededucibile nella liquidazione controllata, la giurisprudenza di merito è divisa: il Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024, ha escluso che il compenso dell’OCC vada insinuato nello stato passivo, perché la sua liquidazione spetta al giudice in sede di rendiconto; il Tribunale di Ascoli Piceno, 24 aprile 2024, ha invitato il liquidatore ad accantonare l’importo anziché inserirlo nello stato passivo; altri tribunali, come quello di Bologna, hanno seguito l’orientamento opposto.

Cosa rischia chi ci crede

Chi pensa che l’OCC venga pagato “se avanza qualcosa” costruisce un piano sbagliato, che non prevede le risorse per il compenso prededucibile: il piano risulta allora non sostenibile e rischia di non superare il vaglio del giudice. Chi crede invece che “paghi la banca” sovrastima l’attivo libero e sottostima il proprio contributo. In entrambi i casi, il piano deve indicare con chiarezza da quale massa sarà tratto il compenso, distinguendo l’attivo libero dal ricavato dei beni gravati da garanzia.

Mito n. 6 – “Se sono incapiente l’OCC non mi costa nulla”

IL MITO: “Il debitore incapiente, che non ha nulla da offrire ai creditori, ottiene l’esdebitazione gratis: l’Organismo lavora senza compenso.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci, perché l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) è presentata, giustamente, come lo strumento pensato per chi non ha attivo da distribuire né prospettive di averlo. Se non c’è niente da dare ai creditori, si ragiona, non può esserci nemmeno una base su cui calcolare un compenso. A questo si aggiunge la confusione con il patrocinio a spese dello Stato, che in alcuni casi può riguardare l’assistenza legale, ma non sostituisce il compenso dell’Organismo.

La realtà

In realtà la norma prevede espressamente un compenso, ma ridotto. L’art. 283, comma 6, CCII stabilisce che, nell’esdebitazione del debitore incapiente, i compensi dell’OCC sono ridotti della metà. Il legislatore ha dunque scelto non la gratuità, ma un abbattimento: l’Organismo svolge comunque un’attività rilevante, perché deve redigere una relazione particolareggiata che ricostruisca le cause dell’indebitamento, valuti la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, indichi le ragioni dell’incapacità di adempiere e verifichi la completezza della documentazione. Il giudice si fonda su quella relazione per valutare la meritevolezza.

Vero, ma solo a metà, è quindi che “costa poco”. La base di calcolo dell’art. 16 del D.M. 202/2014 (attivo e passivo) qui si presta male, perché l’attivo è assente: per questo molti regolamenti degli Organismi prevedono un compenso minimo specifico per l’esdebitazione dell’incapiente, già dimezzato rispetto al minimo ordinario. Un regolamento camerale consultato, ad esempio, indica un minimo di 1.900 euro oltre IVA per le procedure ordinarie e di 950 euro oltre IVA per l’esdebitazione dell’incapiente: cifre che variano da Organismo a Organismo e che vanno verificate sul regolamento dell’OCC competente.

Altro profilo da conoscere: il compenso dell’OCC nell’esdebitazione dell’incapiente non viene prelevato da un attivo inesistente. Va quindi pianificato con l’Organismo, spesso con acconti modulati sul reddito del debitore. L’esdebitazione dell’incapiente, inoltre, comporta l’obbligo di pagare i creditori se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti che consentano un soddisfacimento non inferiore al dieci per cento: anche questo va spiegato al debitore, perché incide sulla sua pianificazione futura.

La correzione essenziale: per l’incapiente il compenso dell’OCC non è azzerato ma dimezzato per legge, e va programmato fin dall’inizio.

La prova

La prova è testuale: art. 283, comma 6, CCII. I regolamenti degli Organismi presso le Camere di commercio, pubblicati sui rispettivi siti, applicano la riduzione alla metà richiamando espressamente questa disposizione, con la salvezza di un minimo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che l’esdebitazione dell’incapiente sia gratuita può bloccarsi di fronte alla prima richiesta di acconto, interpretandola come un’irregolarità, e abbandonare la procedura. Oppure può non accantonare nulla, trovandosi poi nell’impossibilità di proseguire. Il rischio più serio è perdere l’accesso a uno strumento che, per chi non ha patrimonio né reddito sufficiente, è spesso l’unica via per chiudere definitivamente la propria esposizione.

Mito n. 7 – “Nella liquidazione controllata si paga due volte: OCC e liquidatore”

IL MITO: “Con la liquidazione controllata ci sono due conti: prima paghi l’OCC che prepara la domanda, poi il liquidatore nominato dal tribunale si prende la sua percentuale sul ricavato.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che, nella liquidazione controllata, intervengono effettivamente due funzioni distinte: quella dell’OCC, che assiste il debitore e redige la relazione allegata alla domanda (art. 269 CCII), e quella del liquidatore, nominato dal tribunale con la sentenza di apertura (art. 270 CCII), che amministra e liquida il patrimonio. Due fasi, due ruoli, due attività: è naturale pensare a due compensi.

La realtà

In realtà la situazione dipende da chi svolge il ruolo di liquidatore. L’art. 270, comma 2, lett. b), CCII prevede che il tribunale nomini liquidatore, di regola, lo stesso OCC (o il gestore da esso designato), potendo nominare un soggetto diverso solo per giustificati motivi.

Quando il liquidatore coincide con l’OCC, la giurisprudenza di merito prevalente afferma che il compenso è unitario: viene liquidato dal giudice al termine della procedura, applicando i parametri del D.M. 202/2014 (in particolare l’art. 18, che rinvia al metodo dell’art. 16 calcolato sull’attivo realizzato e sul passivo accertato), e tiene conto sia dell’attività svolta prima dell’apertura sia di quella svolta dopo. Non due compensi sommati, ma un unico compenso commisurato all’intera prestazione.

Quando il liquidatore è un soggetto diverso, la questione è più delicata e la giurisprudenza non è uniforme: alcuni tribunali ripartiscono un compenso unico in proporzione all’opera prestata, applicando in via analogica l’art. 17 del D.M. 202/2014; altri ammettono un’insinuazione “provvisoria” del credito dell’OCC, condizionata alla successiva liquidazione del giudice. È uno dei punti su cui la dottrina discute ancora.

La correzione essenziale: se il gestore è confermato liquidatore il compenso è uno solo, liquidato dal giudice a fine procedura; se il liquidatore è diverso, il compenso va ripartito e non semplicemente raddoppiato.

I regolamenti degli Organismi, dal canto loro, prevedono in genere che, per l’attività svolta fino al deposito della domanda, all’OCC spetti una quota del compenso preventivato, che vale come acconto se l’OCC viene poi nominato liquidatore e come saldo se il liquidatore è diverso o la domanda non viene accolta.

La prova

Il Tribunale di Milano, 14 novembre 2023, ha liquidato un compenso unitario per l’attività di OCC e di liquidatore, richiamando gli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. 202/2014. Il Tribunale di Rovigo, 25 marzo 2024, ha affermato che nella liquidazione controllata la procedura è unitaria e i compensi di OCC e liquidatore vanno determinati con parametri unitari. Il Tribunale di Rimini, 25 marzo 2024, ha ritenuto che, quando il gestore è confermato liquidatore, il compenso dell’OCC sia liquidabile solo al termine della procedura. Il Tribunale di Terni, 2 dicembre 2024, ha dichiarato irrilevante l’ammissione allo stato passivo del credito dell’OCC quando il gestore è confermato liquidatore, applicando in via analogica gli artt. 71, comma 4, e 81, comma 4, CCII, richiamati dall’art. 275, comma 3. Il Tribunale di Torino, 7 maggio 2024, è andato oltre, affermando l’unitarietà del compenso anche quando il liquidatore è diverso dal gestore.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto di pagare due volte sopravvaluta il costo della liquidazione controllata e magari preferisce subire l’esecuzione individuale sulla casa o sullo stipendio, che non porta ad alcuna esdebitazione. Chi invece non sa che il compenso finale passa dal giudice rischia di non controllare il rendiconto e di non far valere, quando serve, il limite del 5% o del 10% di quanto attribuito ai creditori.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite applicando le percentuali dell’art. 16 del D.M. 202/2014 (scaglioni del D.M. 30/2012) come riportate nelle tabelle degli Organismi camerali. I calcoli sono semplificati: non comprendono IVA, contributi previdenziali e spese vive, e non tengono conto dei minimi previsti dai singoli regolamenti. Servono a mostrare l’ordine di grandezza reale, non a sostituire il preventivo dell’Organismo.

Simulazione 1 – Il consumatore convinto di “pagare sui debiti”

Ipotesi: ristrutturazione dei debiti del consumatore; passivo complessivo di 112.480 euro; il piano mette a disposizione dei creditori, in sessanta mesi, 38.750 euro. Il debitore, convinto del mito n. 3, temeva un compenso “in percentuale sui 112.480 euro”.

  • Componente sull’attivo (38.750 €): 12-14% sui primi 16.227,08 €; 10-12% fino a 24.340,62 €; 8,5-9,5% sul residuo fino a 38.750 € → da 3.983,40 € a 4.614,31 €.
  • Componente sul passivo (112.480 €): 0,19-0,94% sui primi 81.131,38 €, 0,06-0,46% sul resto → da 172,96 € a 906,84 €.
  • Totale prima della riduzione: da 4.156,36 € a 5.521,15 €.
  • Riduzione obbligatoria dal 15% al 40% (art. 16, comma 4): nella forbice più ampia, da 2.493,82 € (minimo con riduzione del 40%) a 4.692,98 € (massimo con riduzione del 15%).
  • Tetto del 10% (passivo inferiore a 1.000.000 €): compenso e spese generali forfettarie del 15% non possono superare il 10% di quanto arriva ai creditori. Risolvendo il vincolo, il compenso massimo compatibile è di circa 3.063,24 €, con spese generali di 459,49 €, per un totale di 3.522,73 €, pari al 10% dei 35.227,27 € che restano ai creditori.

Esito: il compenso effettivo si colloca tra circa 2.500 € e circa 3.060 €, oltre accessori. La componente calcolata sui 112.480 € di debito pesa per poche centinaia di euro.

Simulazione 2 – La liquidazione controllata “pagata due volte”

Ipotesi: liquidazione controllata; il gestore è confermato liquidatore; attivo realizzato 61.340 euro (quota di un immobile non ipotecato e quinto dello stipendio acquisito per tre anni); passivo accertato 214.900 euro. Il debitore, convinto del mito n. 7, si aspettava un compenso per l’OCC e uno, separato, per il liquidatore.

  • Componente sull’attivo realizzato: da 5.591,97 € a 6.448,77 €.
  • Componente sul passivo accertato: da 234,41 € a 1.377,97 €.
  • Totale prima della riduzione: da 5.826,38 € a 7.826,74 €; dopo la riduzione dal 15% al 40%: da 3.495,83 € a 6.652,73 €.
  • Tetto del 10% su quanto attribuito ai creditori: compenso massimo compatibile circa 4.849,01 €, con spese generali di 727,35 €.

Esito: un unico compenso, liquidato dal giudice con il rendiconto, compreso tra circa 3.500 € e circa 4.850 €, che remunera l’intera attività, dall’istruttoria alla chiusura. Nessun “secondo conto” del liquidatore.

Simulazione 3 – Il piano piccolo e la soglia dei 20.000 euro

Ipotesi: concordato minore di un piccolo artigiano; passivo 48.720 euro; attivo messo a disposizione 14.600 euro.

  • Componente sull’attivo: da 1.752,00 € a 2.044,00 €; componente sul passivo: da 92,57 € a 457,97 €.
  • Totale: da 1.844,57 € a 2.501,97 €; dopo la riduzione: da 1.106,74 € a 2.126,67 €.
  • Il tetto del 10% non si applica, perché quanto attribuito ai creditori è inferiore a 20.000 €.

Esito: qui il calcolo percentuale può risultare inferiore al minimo previsto dal regolamento dell’Organismo, che in tal caso prevale nel preventivo, ferma la liquidazione finale del giudice. È il caso in cui il debitore deve chiedere con più attenzione come è stato costruito il preventivo.

Simulazione 4 – L’incapiente convinto della gratuità

Ipotesi: lavoratrice con reddito appena sufficiente al mantenimento del nucleo familiare, nessun patrimonio, debiti per 27.930 euro. Il regolamento dell’Organismo prevede, come minimo ordinario, 1.900 euro: in applicazione dell’art. 283, comma 6, CCII il compenso si riduce alla metà, cioè 950 euro oltre accessori, eventualmente rateizzabili secondo il regolamento. Esito: costo contenuto, ma non nullo, da programmare prima del deposito.

Il fondo di verità

Ogni mito esaminato nasce da un elemento reale, deformato dal passaparola. Ricomporre questi frammenti nel quadro corretto è il modo migliore per orientarsi.

Esiste davvero un rapporto con il gestore, distinto da quello con l’Organismo. Ma è un rapporto interno all’OCC: verso il debitore il compenso è uno, e ciò che si aggiunge eventualmente è l’assistenza di un difensore di fiducia, che è un rapporto diverso e facoltativo nei casi in cui il CCII consente di presentare la domanda con il solo ausilio dell’Organismo.

Esiste davvero un accordo sul compenso. L’art. 14 del D.M. 202/2014 gli dà rilievo, e i giudici ne tengono conto. Ma l’accordo opera entro i parametri regolamentari: ciò che li eccede non vincola la procedura.

Esiste davvero una componente calcolata sul passivo. Ma pesa poco, per le percentuali basse, mentre la componente principale è sull’attivo distribuito, con un tetto rapportato a quanto arriva ai creditori.

Esistono davvero gli acconti. L’art. 15, comma 2, del decreto li ammette. Ma il saldo dipende dalla liquidazione del giudice, e anche gli acconti vengono verificati.

Esiste davvero la prededuzione. L’art. 6 CCII la riconosce ai compensi dell’OCC e la conserva nelle procedure successive. Ma non trasforma il compenso in una spesa a carico dei creditori garantiti: la Cassazione, con l’ordinanza n. 6865/2025, ha escluso che le spese del gestore si ripartiscano sul ricavato dei beni ipotecati.

Esiste davvero un trattamento di favore per l’incapiente. Ma consiste nella riduzione alla metà, non nella gratuità.

Esistono davvero due funzioni nella liquidazione controllata. Ma, quando il gestore è confermato liquidatore, la prassi prevalente le remunera con un compenso unitario liquidato a fine procedura.

Un ulteriore frammento di verità riguarda la varietà dei regolamenti. È vero che Organismi diversi possono indicare minimi e acconti diversi: ogni OCC adotta un proprio regolamento, approvato secondo le regole del D.M. 202/2014. Il debitore, però, non sceglie liberamente l’Organismo “più conveniente” ovunque si trovi: la competenza è legata, di regola, al circondario del tribunale competente per la procedura. Ciò che può e deve fare è leggere il regolamento e il preventivo, confrontarli con i parametri e chiedere spiegazioni.

Infine, il punto che il passaparola ha perso per strada è il ruolo del giudice. In ognuna delle procedure (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) il compenso dell’OCC non è un affare privato tra debitore e Organismo: è una voce che il tribunale esamina e liquida. Questa è la principale garanzia per il debitore, e anche il motivo per cui un preventivo ben costruito è nell’interesse di tutti.

Come leggere un preventivo senza cadere nei miti

Ricomposti i frammenti, resta una domanda pratica: come si legge, in concreto, il preventivo che l’Organismo consegna al debitore? Le voci da verificare sono sempre le stesse, e ciascuna corrisponde a uno dei miti esaminati.

La base di calcolo. Il preventivo dovrebbe indicare su quale attivo e su quale passivo è stato costruito. Se l’attivo considerato è quello dichiarato dal debitore al primo colloquio, è normale che il preventivo sia accompagnato da una riserva di riformulazione all’esito dell’istruttoria: molti regolamenti lo prevedono espressamente. Ciò che conta è che il debitore sappia che, se il piano finale distribuirà un attivo diverso, anche il compenso potrà cambiare, e in quale direzione.

La percentuale di riduzione. Il decreto impone un abbattimento compreso tra il 15% e il 40%, ma non stabilisce in astratto dove collocarsi nella forbice. La scelta dipende dalla complessità del caso, dal numero dei creditori, dalla misura della loro soddisfazione. Un preventivo che indica la percentuale applicata, e le ragioni della scelta, è più facilmente verificabile, anche dal giudice.

Il tetto. Nelle procedure con passivo inferiore a un milione di euro, il compenso con le spese generali non può superare il 10% di quanto attribuito ai creditori; oltre il milione, il 5%. Quando l’attivo distribuito supera i 20.000 euro, conviene verificare che il preventivo non oltrepassi questa soglia. Quando l’attivo è inferiore, il tetto non opera e diventano decisivi i minimi del regolamento.

Le spese. Il rimborso forfettario delle spese generali è previsto dall’art. 14 del decreto entro una forbice; le spese vive vanno documentate. Un preventivo trasparente distingue chiaramente le due voci e gli accessori fiscali e previdenziali.

Il calendario dei pagamenti. Acconto iniziale, eventuali acconti intermedi, saldo: il debitore deve sapere quanto versare, quando, e che cosa accade se la procedura si interrompe (domanda inammissibile, concordato non approvato, rinuncia). I regolamenti camerali consultati prevedono riduzioni proporzionate in queste ipotesi, ma i criteri variano da Organismo a Organismo.

La destinazione nel piano. Infine, il compenso deve trovare posto nel piano: se sarà pagato con una quota delle prime rate, se sarà accantonato, se sarà tratto dall’attivo realizzato nella liquidazione. Un piano che ignora il compenso prededucibile, o che lo carica sul ricavato di un bene ipotecato, si espone a obiezioni dei creditori e a rilievi del giudice.

Nessuna di queste verifiche presuppone sfiducia verso l’Organismo: l’OCC è un soggetto che opera sotto il controllo del Ministero della Giustizia e del tribunale, e il suo compenso remunera un’attività professionale complessa, che comprende la ricostruzione del patrimonio, la verifica dei crediti, la relazione particolareggiata e, spesso, la vigilanza sull’esecuzione per anni. Proprio per questo, un debitore informato è un interlocutore migliore anche per l’Organismo: sa che cosa sta firmando, sa che cosa il giudice controllerà, e può pianificare le proprie risorse senza sorprese. È questa, in fondo, la differenza tra subire un preventivo e comprenderlo davvero, voce per voce.

Mito e realtà in tabella

La tabella che segue riassume, per ciascuna convinzione, la regola effettivamente vigente nel quadro del CCII e del D.M. 202/2014. È uno strumento di verifica rapida: prima di prendere una decisione sulla base di qualcosa che si è sentito dire, conviene confrontarlo con la colonna di destra. Dove la giurisprudenza non è uniforme, la tabella lo segnala.

Il mito Come stanno le cose
Il gestore si paga a parte Il compenso è dell’OCC e comprende l’attività del gestore; si aggiungono rimborso forfettario (10-15%) e spese vive documentate
L’OCC fissa il compenso a sua discrezione Criteri (art. 15) e parametri (art. 16) del D.M. 202/2014; riduzione 15-40%; tetto 5%/10%; liquidazione finale del giudice (artt. 71, 81, 275 CCII)
Si paga in proporzione ai debiti La componente principale è sull’attivo, a scaglioni decrescenti; quella sul passivo è minima
Va pagato tutto prima del deposito Acconti ammessi (art. 15, comma 2); saldo dopo la liquidazione del giudice; accantonamenti e acconti controllati
L’OCC si paga per ultimo / lo paga la banca Prededuzione (art. 6 CCII), ma non a carico del ricavato dei beni ipotecati (Cass. n. 6865/2025)
L’incapiente non paga nulla Compenso ridotto della metà (art. 283, comma 6, CCII), salvi i minimi dei regolamenti
Nella liquidazione controllata si paga due volte Compenso unitario se il gestore è confermato liquidatore; ripartizione se il liquidatore è diverso (giurisprudenza non uniforme)

Le domande di verifica

Quindi è vero che il preventivo dell’OCC vincola il giudice?

No. Il giudice ne tiene conto, perché le norme sulla liquidazione del compenso (artt. 71, comma 4, e 81, comma 4, CCII) richiamano espressamente quanto convenuto con il debitore. Ma la liquidazione resta un atto del giudice, che verifica l’attività svolta e il rispetto dei parametri: la parte di accordo che eccede i limiti del D.M. 202/2014 può essere disapplicata, come ha fatto il Tribunale di Milano nel decreto del 29 febbraio 2024.

Quindi è vero che, se il piano fallisce, l’OCC perde il compenso?

Dipende. La prededuzione del credito dell’OCC permane anche nelle procedure successive (art. 6, comma 2, CCII), per cui, se si passa a una liquidazione controllata, il credito conserva la sua collocazione. Molti regolamenti prevedono inoltre compensi ridotti in caso di domanda dichiarata inammissibile o di concordato minore non approvato dai creditori. Quanto spetta va verificato sul regolamento e sarà comunque oggetto di valutazione giudiziale.

Quindi è vero che il rimborso spese è sempre del 15%?

No. L’art. 14 del D.M. 202/2014 prevede un rimborso forfettario delle spese generali compreso tra il 10% e il 15% del compenso; molti regolamenti fissano la misura massima, ma non è un automatismo di legge. A esso si sommano le spese vive effettivamente sostenute e documentate, che vanno giustificate.

Quindi è vero che il compenso dell’OCC si paga anche nella procedura familiare per ciascun componente?

Dipende, ma di norma no nel senso di un compenso pieno per ciascuno. Nella procedura familiare (art. 66 CCII) i regolamenti consultati calcolano il compenso sulla somma delle masse attive e passive e lo ripartiscono tra i membri della famiglia in proporzione all’attivo di ciascuno: un’unica attività, un unico compenso ripartito.

Quindi è vero che posso pagare il compenso con le rate del piano?

Sì, entro i limiti stabiliti dal giudice. Nella prassi si vedono piani in cui una parte delle prime rate è destinata all’OCC a titolo di acconto, come nel caso deciso dal Tribunale di Bologna il 5 febbraio 2024, e piani in cui le somme vengono accantonate fino alla liquidazione finale. Ciò che conta è che la destinazione sia trasparente e prevista nel piano omologato.

Le sentenze che smontano i miti

Le pronunce che seguono sono state individuate e verificate sulle fonti consultate. La giurisprudenza di legittimità sul compenso dell’OCC nel regime del CCII è ancora scarsa: la parte più ricca del materiale è costituita da decisioni di merito, che vanno lette come orientamenti, non come regole consolidate.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6865/2025 (marzo 2025) – Nella liquidazione del patrimonio regolata dalla L. 3/2012, la procedura è volontaria e il gestore è nominato su iniziativa e nell’interesse del debitore: le sue spese non sono spese generali nell’interesse di tutti i creditori e non si ripartiscono sul ricavato dei beni ipotecati o pignorati. Mito smontato: n. 5, nella versione “lo paga la banca”.

  2. Trib. Milano, 14 novembre 2023 – Va liquidato un compenso unitario per l’attività di OCC e di liquidatore, in applicazione degli artt. 17 e 18, comma 2, del D.M. 202/2014, anche in presenza di indicazioni diverse nello stato passivo. Miti smontati: n. 1 e n. 7.

  3. Trib. Milano, decreto 29 febbraio 2024 (in sede di reclamo) – Conferma l’unicità del compenso e ritiene non opponibile alla procedura il patto con il debitore che superi i parametri regolamentari, disapplicando in quella parte l’art. 14, comma 1, del decreto. Mito smontato: n. 2.

  4. Trib. Parma, 24 agosto 2023 – Compenso e spese devono rispettare i limiti degli artt. 16 e 18 del D.M. 202/2014; in caso di superamento, il compenso è ridotto in sede di liquidazione finale. Miti smontati: n. 2 e n. 3.

  5. Trib. Terni, 2 dicembre 2024 – Quando il gestore è confermato liquidatore, il compenso unitario è determinato dal giudice alla fine della procedura secondo il D.M. 202/2014, tenendo conto degli accordi; gli acconti sono ammessi solo per giustificati motivi e l’ammissione allo stato passivo è irrilevante. Miti smontati: n. 4 e n. 7.

  6. Trib. Forlì, 13 luglio 2023 – Il compenso pattuito non può essere corrisposto integralmente in corso di procedura senza la liquidazione del giudice prevista dall’art. 71, comma 4, CCII. Mito smontato: n. 4.

  7. Trib. Napoli Nord, 27 marzo 2024 – Nel concordato minore il giudice può disporre l’accantonamento delle somme destinate al gestore, in attesa della liquidazione finale. Mito smontato: n. 4.

  8. Trib. Bologna, 5 febbraio 2024 – Con l’omologazione può essere autorizzato il versamento all’OCC di un numero limitato di rate a titolo di acconto, rimettendo il saldo alla liquidazione finale. Mito smontato: n. 4; risposta alla domanda sul pagamento con le rate.

  9. Trib. Ascoli Piceno, 5 marzo 2024 – Anche gli acconti versati prima del vaglio giudiziale devono essere sottoposti al controllo del giudice. Miti smontati: n. 2 e n. 4.

  10. Trib. Rovigo, 25 marzo 2024 – Nella liquidazione controllata la procedura è unitaria e i compensi di OCC e liquidatore si determinano secondo parametri unitari. Mito smontato: n. 7.

  11. Trib. Rimini, 25 marzo 2024 – Se il gestore è confermato liquidatore, il compenso dell’OCC è liquidabile solo al termine della procedura. Miti smontati: n. 4 e n. 7.

  12. Trib. Torino, 7 maggio 2024 – Afferma l’unitarietà del compenso e la sua liquidazione a fine procedura anche quando il liquidatore è diverso dal gestore, con conseguente inammissibilità dell’insinuazione allo stato passivo; la tesi è discussa in dottrina. Mito smontato: n. 7, con un orientamento ancora non uniforme.

  13. Trib. Arezzo, 8 maggio 2024 e Trib. Ascoli Piceno, 24 aprile 2024 – Il compenso dell’OCC non va inserito nello stato passivo ma accantonato, perché la liquidazione spetta al giudice in sede di rendiconto. Miti smontati: n. 5 e n. 7, sul piano della collocazione.

  14. Trib. Pavia, 9 settembre 2022 – Nella liquidazione controllata riconosce la prededuzione anche al compenso del professionista che assiste il debitore, determinato secondo i parametri forensi, distinguendolo dal compenso dell’OCC. Mito smontato: n. 1, perché conferma che l’assistenza del difensore è un rapporto distinto da quello con l’Organismo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il nostro metodo, su questo tema, è semplice: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui tuoi numeri, non su stime generiche.

  1. Ricostruiamo attivo e passivo reali. Raccogliamo estratti di ruolo, certificazioni bancarie, contratti di finanziamento e atti esecutivi per stabilire l’attivo che il piano può distribuire e il passivo effettivo, cioè le due basi su cui l’art. 16 del D.M. 202/2014 calcola il compenso.
  2. Verifichiamo il preventivo dell’OCC. Confrontiamo il preventivo con criteri, scaglioni, riduzione obbligatoria dal 15% al 40% e tetto del 5% o del 10%, segnalando al debitore ogni voce che non trova corrispondenza nei parametri.
  3. Controlliamo il piano degli acconti. Esaminiamo il regolamento dell’Organismo e verifichiamo che acconti e saldo siano coerenti con gli artt. 71, comma 4, e 81, comma 4, CCII e con la prassi del tribunale competente.
  4. Inseriamo il compenso nel piano in modo sostenibile. Indichiamo nel piano da quale massa è tratto il compenso prededucibile, distinguendo attivo libero e ricavato dei beni gravati da garanzia, alla luce di Cass. n. 6865/2025.
  5. Scegliamo la procedura in base all’effettivo impatto economico. Confrontiamo ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente anche sotto il profilo del compenso dell’OCC e delle spese di procedura.
  6. Accertiamo i presupposti dell’incapienza. Verifichiamo reddito, patrimonio e meritevolezza per valutare l’accesso all’art. 283 CCII e la conseguente riduzione alla metà del compenso.
  7. Seguiamo la liquidazione finale. Esaminiamo l’istanza di liquidazione e il rendiconto, verificando che il compenso unitario rispetti i limiti del D.M. 202/2014.
  8. Contestiamo ciò che eccede. Quando il compenso richiesto supera i parametri o non è giustificato dall’attività svolta, prepariamo le osservazioni e, se necessario, il reclamo.
  9. Coordiniamo la posizione dei creditori garantiti. Verifichiamo l’impatto della prededuzione sulle ragioni del creditore ipotecario e sugli accantonamenti, per evitare contestazioni che rallentino la procedura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario OCC: è la stessa posizione da cui si redigono la relazione particolareggiata e il preventivo, e da cui si conosce in concreto il percorso che il compenso compie fino alla liquidazione del giudice. Questa conoscenza ci consente di leggere il preventivo con gli occhi di chi dovrà poi giustificarlo davanti al tribunale.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il piano è anche chi ne segue i reclami e le impugnazioni, senza passaggi di mano e senza cambi di linea. E il lavoro è condotto da uno staff di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso fascicolo: gli avvocati per i profili processuali e la prededuzione, i commercialisti per la ricostruzione dell’attivo, del passivo e della sostenibilità del piano.

Chiusura

Il compenso dell’OCC non è una cifra misteriosa né un ostacolo insormontabile: è il risultato di criteri e parametri fissati dal D.M. 202/2014, ridotti per legge, limitati da un tetto rapportato a quanto arriva ai creditori e sottoposti, in ogni procedura, alla liquidazione del giudice. Le convinzioni che circolano, dal “si paga due volte” al “per l’incapiente è gratis”, nascono da frammenti veri ma portano a decisioni sbagliate, la più frequente delle quali è rinunciare alla procedura. L’informazione corretta è la prima difesa, e lo è soprattutto quando si deve scegliere se e come affrontare il sovraindebitamento.

Lo Studio Monardo affronta questo tema dal punto di vista di chi lo conosce dall’interno: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e per questo è in grado di verificare preventivi, acconti e liquidazioni con lo stesso metro che userà il tribunale. È questa competenza, non una formula generica, a rendere lo Studio specificamente attrezzato per guidarti nella lettura del compenso del gestore della crisi.

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