Salvare La Prima Casa Con Il Sovraindebitamento: Quando È Possibile?

Salvare La Prima Casa Con Il Sovraindebitamento: Quando È Possibile?

Sulla prima casa e il sovraindebitamento circolano più convinzioni sbagliate che su quasi ogni altro tema del diritto della crisi. È comprensibile: la casa è il bene a cui si tiene di più, la paura di perderla spinge a cercare risposte rapide, e le risposte rapide arrivano quasi sempre dal passaparola, dai forum, da articoli scritti quando era ancora in vigore la vecchia legge n. 3 del 2012, oggi abrogata e sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024). Il risultato è che molte famiglie arrivano dal professionista troppo tardi, oppure con aspettative che la norma non può soddisfare.

Il problema non è solo teorico. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede che la prima casa sia comunque intoccabile smette di pagare il mutuo e si ritrova con la morosità che gli preclude lo strumento più utile; chi crede che il sovraindebitamento “cancelli” il mutuo deposita una domanda che il tribunale non potrà omologare; chi crede che con l’asta fissata non ci sia più nulla da fare rinuncia a una protezione che il Codice invece prevede.

In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i sette miti più diffusi:

  1. “La prima casa è impignorabile, quindi nel sovraindebitamento non si tocca.”
  2. “Con il sovraindebitamento la casa si salva sempre e il mutuo si riduce a piacere.”
  3. “Se sono già in ritardo con le rate, la strada per tenere la casa è chiusa.”
  4. “Quando l’asta è fissata, è troppo tardi.”
  5. “Senza il sì della banca non si fa nulla, e comunque l’ipotecaria va pagata entro un anno.”
  6. “Se la banca non ha verificato il mio merito creditizio, la colpa è sua e il piano passa di sicuro.”
  7. “Con la liquidazione controllata la casa è persa e non esiste alcun margine.”

Perché questa materia è esattamente quella dello Studio Monardo? Perché la tutela dell’abitazione principale si gioca dentro le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dall’interno, dalla relazione dell’Organismo fino all’omologazione. E poiché sulla casa grava quasi sempre un mutuo ipotecario, entra in gioco anche il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che consente di leggere il contratto di finanziamento, il piano di ammortamento e la posizione della banca con gli stessi strumenti con cui li legge il creditore.

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Mito n. 1 – “La prima casa è impignorabile, quindi nel sovraindebitamento non si tocca”

Il mito

“La prima casa non si può pignorare: se è l’unica abitazione in cui vivo, nessuna procedura potrà mai portarmela via.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste ed è preciso. L’art. 76 del D.P.R. 602/1973, dopo le modifiche del 2013, vieta all’agente della riscossione di procedere a espropriazione immobiliare sull’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale, con esclusione delle abitazioni di lusso e degli immobili di categoria catastale A/8 e A/9, purché il debitore vi risieda anagraficamente. È una regola reale, se ne è parlato moltissimo sui giornali, e il passaparola l’ha trasformata in un principio generale: “la prima casa non si pignora”.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è il soggetto destinatario del divieto. Quella norma riguarda soltanto la riscossione esattoriale dei tributi e dei carichi affidati all’agente della riscossione. Non vale per le banche, non vale per le finanziarie, non vale per i creditori privati, e soprattutto non vale per le procedure concorsuali e di sovraindebitamento, che hanno una disciplina propria.

La realtà

In realtà la norma che conta, quando si parla di sovraindebitamento, è il Codice della crisi. Nella liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) il principio è quello dell’universalità: entrano nella procedura tutti i beni del debitore, salvo quelli espressamente esclusi dall’art. 268, comma 4, CCII (tra cui i crediti e i beni impignorabili per legge, i redditi necessari al mantenimento entro i limiti fissati dal giudice, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni del fondo patrimoniale nei limiti previsti). La casa di abitazione, in quanto tale, non è tra i beni esclusi: se è di proprietà del debitore, rientra nell’attivo da liquidare.

Nelle procedure “negoziali”, cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) e il concordato minore (artt. 74-83 CCII), la casa non viene “protetta” da un divieto, ma può essere conservata se il piano lo prevede e se il piano è omologabile. È il debitore, con l’assistenza dell’OCC, a scegliere che cosa offrire ai creditori: può mettere a disposizione una quota del reddito, beni diversi dalla casa, l’apporto di terzi, e tenere l’abitazione. Ma questa è una scelta di strategia da giustificare, non un diritto automatico.

C’è poi un dato ulteriore: anche il divieto dell’art. 76 D.P.R. 602/1973 non impedisce all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca sull’immobile, e l’ipoteca iscritta conserva la sua prelazione anche nelle procedure concorsuali.

La prova

La prova sta nella lettera dell’art. 268, comma 4, CCII, che elenca in modo tassativo ciò che resta fuori dalla liquidazione controllata senza menzionare l’abitazione principale. E sta nell’art. 67, comma 5, CCII: se la casa fosse intoccabile, il legislatore non avrebbe avuto bisogno di dettare una regola apposita per consentire al consumatore di continuare a pagare il mutuo sull’abitazione principale e così conservarla. Quella regola esiste proprio perché, senza di essa, la casa sarebbe esposta.

Cosa rischia chi ci crede

Chi ci crede tende a sottovalutare i solleciti della banca, a non rispondere al precetto, a lasciare che l’esecuzione immobiliare avanzi. Oppure, peggio, presenta una domanda di liquidazione controllata convinto di “proteggere tutto il resto e tenere la casa”, per poi scoprire che la casa è il primo bene che il liquidatore dovrà vendere. In entrambi i casi la convinzione sbagliata produce una perdita di tempo che, in materia di mutuo e di esecuzione, è la risorsa più preziosa.

Mito n. 2 – “Con il sovraindebitamento la casa si salva sempre e il mutuo si riduce a piacere”

Il mito

“Basta fare il sovraindebitamento: il giudice taglia il mutuo, io pago quello che posso e la casa resta mia.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità c’è. Le procedure di sovraindebitamento consentono effettivamente la falcidia dei debiti: il consumatore può proporre di pagare i creditori chirografari in misura ridotta, e persino i creditori privilegiati possono non essere soddisfatti per intero. Le storie di “debiti ridotti del 70%” circolano molto e sono spesso vere per i debiti non garantiti. Il passaparola ha esteso questa possibilità al mutuo ipotecario sulla casa, immaginando che il debitore possa ottenere contemporaneamente due cose: la riduzione del debito garantito e la conservazione del bene che lo garantisce.

La realtà

La realtà è più sfumata, e il punto chiave è nell’art. 67, comma 4, CCII: i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall’OCC.

Tradotto: se la casa vale 148.300 € e il residuo del mutuo è 117.900 €, la banca ipotecaria deve ricevere almeno quanto otterrebbe dalla vendita (al netto dei costi e tenuto conto della sua posizione), cioè con ogni probabilità l’intero residuo. La falcidia del credito ipotecario è possibile solo quando il mutuo “supera” il valore della casa: in quel caso la parte eccedente è trattata come chirografaria. Ma la banca ipotecaria non può ricevere meno di quanto incasserebbe vendendo la casa: è questo il limite che il passaparola ignora.

A questo si aggiunge l’altra strada, quella dell’art. 67, comma 5, CCII, che non riduce il mutuo ma lo “isola”: il piano può prevedere il rimborso, alle scadenze originarie, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se il debitore alla data del deposito della domanda ha adempiuto le proprie obbligazioni oppure se il giudice lo autorizza a pagare il debito per capitale e interessi scaduto a quella data. In questo caso il mutuo continua come se nulla fosse, e la ristrutturazione riguarda gli altri debiti.

Infine, la casa si salva solo se il piano nel suo complesso è sostenibile e omologabile: occorre la relazione dell’OCC, la verifica dell’assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1, CCII), la fattibilità economica.

La prova

L’ordinanza Cass. civ., sez. I, n. 4622 del 21 febbraio 2024 ha confermato che nei piani del consumatore è ammissibile la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati oltre l’anno dall’omologazione, anche per durate significative, ma ha precisato che il creditore deve poter esprimersi sulla proposta e che la valutazione di convenienza spetta, nel sistema, a chi subisce il sacrificio. È la conferma che il credito garantito può essere rimodulato nei tempi, ma dentro regole precise e non “a piacere”.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita un piano che propone alla banca ipotecaria meno del valore di liquidazione della casa si espone al diniego di omologazione, oppure alla contestazione del creditore. Nel frattempo i mesi passano, la morosità sul mutuo cresce, e quando si torna al tavolo la strada dell’art. 67, comma 5, potrebbe richiedere l’autorizzazione a pagare un arretrato più alto.

Mito n. 3 – “Se sono già in ritardo con le rate, la strada per tenere la casa è chiusa”

Il mito

“L’art. 67, comma 5, vale solo per chi è in regola col mutuo: se ho saltato anche una rata, non posso più usarlo.”

Perché ci credono in tanti

È un mito che nasce, curiosamente, da una lettura corretta ma incompleta della norma. La prima condizione dell’art. 67, comma 5, CCII è proprio che il debitore, alla data del deposito della domanda, abbia adempiuto le proprie obbligazioni. Chi legge solo la prima metà della frase conclude che la morosità chiude la porta. Molte guide divulgative, peraltro, hanno riportato la regola in forma semplificata, parlando di “mutuo in regola” come requisito indispensabile.

La realtà

Vero, ma solo a metà. La norma contiene un’alternativa: il rimborso delle rate a scadere è possibile anche se il giudice autorizza il debitore al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto alla data del deposito della domanda. In altre parole, chi è in ritardo può chiedere di essere autorizzato a sanare l’arretrato e, in questo modo, a rientrare nella condizione che consente di proseguire il mutuo alle scadenze originarie.

La morosità non chiude la porta: la rende più stretta, perché serve un’autorizzazione del giudice e servono le risorse per pagare l’arretrato. Queste risorse possono provenire dal reddito, da risparmi, dall’apporto di un familiare o dalla liquidazione di un bene diverso dalla casa, e vanno indicate nel piano in modo che l’OCC possa verificarne la sostenibilità.

C’è però un limite logico che il passaparola non dice. Più cresce l’arretrato, più diventa difficile sostenere che il pagamento dell’arretrato non pregiudica gli altri creditori e che il debitore potrà poi far fronte regolarmente alle rate future. Il giudice valuta la coerenza dell’intero piano: un debitore che non riesce a pagare la rata da 643 € al mese difficilmente convincerà che riuscirà a pagarla per i prossimi diciotto anni, a meno che la sua situazione non sia nel frattempo cambiata, o che il piano liberi risorse falcidiando gli altri debiti.

Va anche considerato un altro scenario: quando il debito per il mutuo è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine e la banca ha già agito per l’intero, la ricostruzione di cosa sia “scaduto” e cosa sia “a scadere” diventa una questione tecnica da affrontare con attenzione. È uno dei punti dove la lettura del contratto di mutuo da parte di chi si occupa di diritto bancario fa la differenza.

La prova

La prova è testuale: l’art. 67, comma 5, CCII contiene la congiunzione “o” tra le due condizioni (regolare adempimento oppure autorizzazione giudiziale al pagamento dello scaduto). La regola è stata riproposta, con lo stesso meccanismo ma riferita al mutuo con garanzia reale sui beni strumentali all’impresa, dall’art. 75, comma 2, CCII per il concordato minore: segno che il legislatore ha voluto un modello uniforme di “salvataggio” del finanziamento garantito, condizionato al ripristino della regolarità.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che la morosità precluda ogni strada tende a non attivarsi, oppure a scegliere direttamente la liquidazione controllata come unica via d’uscita, rinunciando a una casa che con un piano ben costruito avrebbe potuto conservare. Il rischio opposto, altrettanto concreto, è lasciare crescere l’arretrato mese dopo mese finché davvero non diventa più sostenibile.

Mito n. 4 – “Quando l’asta è fissata, è troppo tardi”

Il mito

“Ormai il giudice dell’esecuzione ha fissato la vendita: nessuna procedura di sovraindebitamento può più fermare l’asta.”

Perché ci credono in tanti

Perché l’esecuzione immobiliare è percepita come una macchina che, una volta partita, non si ferma. E perché, effettivamente, depositare una domanda di sovraindebitamento non sospende automaticamente l’esecuzione nella ristrutturazione dei debiti del consumatore: il debitore deve chiederlo e il giudice deve concederlo. Chi ha sentito di procedure “che non hanno fermato nulla” generalizza.

La realtà

In realtà il Codice della crisi offre strumenti precisi, ma diversi a seconda della procedura.

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, con il decreto che dichiara aperta la procedura il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, comma 4, CCII). La sospensione non è automatica e va motivata: il giudice deve vedere un piano credibile che preveda proprio la conservazione della casa o una sua gestione diversa dalla vendita forzata.

Nel concordato minore, il giudice dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, su istanza del debitore (art. 78 CCII).

Nella liquidazione controllata, la sentenza di apertura produce il divieto di azioni esecutive individuali (art. 270, comma 5, CCII, che richiama l’art. 150 CCII): ma qui l’effetto non serve a salvare la casa, bensì a far confluire la vendita nella procedura concorsuale, dove sarà il liquidatore a gestirla.

L’asta fissata non è un punto di non ritorno: fino all’aggiudicazione, e con alcune cautele anche dopo, la domanda di sovraindebitamento può incidere sull’esecuzione, purché il piano sia serio e la richiesta di sospensione sia tempestiva. Il fattore tempo, però, è decisivo: depositare la domanda il giorno prima dell’asta, senza una relazione OCC completa, raramente produce l’effetto sperato.

La prova

La prova è nel testo dell’art. 70, comma 4, CCII e nell’impianto dell’art. 78 CCII. Sul piano giurisprudenziale, la stessa Cass. n. 4622/2024 nasce da un caso emblematico: una debitrice aveva proposto un piano del consumatore relativo all’unica abitazione, già oggetto di esecuzione immobiliare. La pendenza dell’esecuzione non ha impedito né la presentazione del piano né l’esame della Cassazione sul merito delle regole di dilazione del credito ipotecario.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che sia troppo tardi lascia che la vendita si compia, spesso a un prezzo di aggiudicazione molto inferiore al valore di mercato, con il risultato di perdere la casa e restare comunque debitore della differenza. Chi invece si attiva, anche a esecuzione avanzata, ha almeno la possibilità di chiedere al giudice una valutazione del proprio piano.

Mito n. 5 – “Senza il sì della banca non si fa nulla, e comunque l’ipotecaria va pagata entro un anno”

Il mito

“Nel piano del consumatore la banca deve dare il consenso; e in ogni caso il creditore ipotecario va soddisfatto entro un anno dall’omologazione.”

Perché ci credono in tanti

Il mito ha due radici. La prima è la confusione tra le diverse procedure: nel concordato minore i creditori votano (art. 79 CCII), e chi ha sentito parlare di “maggioranze” e “adesioni” estende l’idea a tutto il sovraindebitamento. La seconda radice è storica: sotto la legge n. 3 del 2012 si era affermata, in una parte della giurisprudenza di merito, la tesi secondo cui i creditori privilegiati dovevano essere pagati entro un anno, salvo loro consenso. Una tesi superata, che però sopravvive nel passaparola e in molte pagine web mai aggiornate.

La realtà

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c’è voto dei creditori. Il piano viene omologato dal giudice se ricorrono i presupposti di legge (art. 70 CCII): i creditori possono presentare osservazioni e contestare la convenienza, ma non serve il consenso della banca perché il piano sia omologato. Il giudice, se un creditore contesta la convenienza, verifica che la proposta sia almeno equivalente all’alternativa liquidatoria.

Quanto al termine annuale, la giurisprudenza di legittimità lo ha superato. Il pagamento del creditore ipotecario può essere dilazionato anche oltre l’anno, ma a una condizione: il creditore deve potersi esprimere, perché il ritardo nel pagamento comporta una perdita economica che va compensata o quanto meno valutata.

Attenzione: questo non vuol dire che la banca sia irrilevante. Il suo parere, le sue osservazioni, le sue eventuali contestazioni sulla convenienza saranno vagliate dal giudice. E in caso di mutuo sulla casa, l’alternativa dell’art. 67, comma 5, è spesso preferibile proprio perché non tocca la posizione della banca: il mutuo prosegue alle condizioni originarie.

È su questo terreno che lavora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC: costruire un piano che regga senza dipendere dal sì della banca.

La prova

La Cass. civ., sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024 ha chiarito che, negli accordi di ristrutturazione e nei piani del consumatore, è possibile dilazionare il pagamento dei crediti privilegiati oltre l’anno dall’omologazione anche fuori dai casi di continuità aziendale, purché nel piano del consumatore il creditore possa esprimersi sulla proposta; e che, in assenza di un termine legale, può essere omologato anche un piano con dilazioni consistenti. La Corte si è inserita in un orientamento già formato, richiamando tra le altre Cass. n. 17834/2019 e Cass. n. 27544/2019, e ha qualificato come isolato il precedente contrario del 2018.

Cosa rischia chi ci crede

Chi crede che serva il sì della banca spesso rinuncia in partenza dopo un primo diniego informale dell’istituto. Chi crede che l’ipotecaria vada pagata entro un anno costruisce piani irrealistici (con rate concentrate e insostenibili) oppure abbandona l’idea di conservare la casa, quando una dilazione ragionata avrebbe reso il piano fattibile.

Mito n. 6 – “Se la banca non ha verificato il mio merito creditizio, la colpa è sua e il piano passa di sicuro”

Il mito

“La banca mi ha concesso il mutuo e i prestiti senza controllare se potevo pagarli: quindi la colpa del sovraindebitamento è sua, e io ho diritto all’omologazione.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è importante. L’art. 69, comma 2, CCII stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla verifica del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. È una norma di forte tutela del consumatore, molto citata e molto apprezzata. Il passaparola l’ha però trasformata in una sorta di “assoluzione automatica” del debitore.

La realtà

In realtà la norma tiene distinti due piani. Da un lato c’è la colpa del debitore: il consumatore non può accedere alla ristrutturazione se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1, CCII). Dall’altro c’è la colpa del finanziatore, che produce un effetto diverso e più limitato: priva la banca della possibilità di contestare la convenienza del piano.

La colpa della banca non cancella quella del debitore: le due colpe possono coesistere, e la seconda non sana la prima. Se il consumatore ha accumulato finanziamenti sapendo di non poterli restituire, l’eventuale leggerezza della banca nel concederli non lo rende automaticamente meritevole.

Inoltre, anche la banca “colpevole” conserva la possibilità di sollevare contestazioni sulla legittimità del piano, cioè sulla mancanza dei requisiti per l’omologazione: le è precluso solo il terreno della convenienza.

Questo non significa che il tema del merito creditizio sia inutile. Al contrario: dimostrare che la banca ha concesso il mutuo o i prestiti successivi senza adeguata istruttoria serve a neutralizzare le contestazioni di convenienza e, in molti casi, a ridimensionare l’accusa di colpa grave al debitore. Ma va documentato, non solo affermato.

La prova

La Cass. civ., sez. I, n. 21048 del 24 luglio 2025 ha affermato che, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, la colpa del debitore e quella del creditore sono distinte e possono coesistere: il mancato controllo del merito creditizio da parte della banca non esclude che il consumatore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave; e il divieto di opposizione o reclamo per il creditore colpevole riguarda solo la convenienza, non la legittimità. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Bologna, 21 marzo 2025, ha ritenuto sufficiente la colpa lieve del finanziatore per precludergli il reclamo, escludendo che la banca possa fondarsi soltanto sul questionario sottoscritto dal debitore, mentre il Tribunale di Napoli, 5 maggio 2025, ha precisato che la sola sproporzione tra debiti e reddito non integra la colpa grave, perché è l’essenza stessa del sovraindebitamento. In senso più rigoroso, il Tribunale di Benevento, 11 dicembre 2023, ha ravvisato la colpa grave del debitore le cui condizioni economiche erano già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento.

Cosa rischia chi ci crede

Chi costruisce tutta la propria difesa sulla colpa della banca, trascurando di spiegare perché il proprio indebitamento non sia frutto di colpa grave, rischia il diniego di accesso alla ristrutturazione. E a quel punto la casa, per molti, resta esposta all’unica alternativa rimasta: la liquidazione.

Mito n. 7 – “Con la liquidazione controllata la casa è persa e non esiste alcun margine”

Il mito

“Se chiedo la liquidazione controllata perdo la casa, punto. Non c’è niente da valutare.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito è, tra tutti, quello con il fondo di verità più consistente. La liquidazione controllata è una procedura liquidatoria universale: il debitore mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, e la casa di proprietà, salvo le esclusioni dell’art. 268, comma 4, CCII, rientra nell’attivo. Il liquidatore deve venderla. Su questo il mito è sostanzialmente vero.

La realtà

Vero, ma non tutto. Ci sono almeno quattro aspetti che il passaparola semplifica.

Il primo: la liquidazione controllata non è l’unica procedura, e spesso non è la migliore se l’obiettivo è la casa. Prima di scegliere la liquidazione bisogna verificare se la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con o senza l’art. 67, comma 5, è percorribile. Molte famiglie arrivano alla liquidazione per esclusione, senza aver mai valutato davvero l’alternativa.

Il secondo: nella liquidazione controllata la casa viene venduta, ma la vendita avviene secondo le regole della procedura, con un liquidatore che deve massimizzare il realizzo; nulla impedisce che a offrire sia un familiare o un terzo, alle stesse condizioni di chiunque altro e con prezzo congruo. È una strada che va valutata con attenzione, perché deve rispettare la competitività della vendita.

Il terzo: c’è chi sostiene che il debitore possa “evitare” la vendita offrendo, attraverso l’apporto di un terzo, una somma equivalente al valore della casa. Si tratta di un tema dibattuto, che va valutato caso per caso con il liquidatore e con il giudice, e non può essere presentato come una regola.

Il quarto, spesso trascurato: l’accesso alla liquidazione controllata non richiede un giudizio di meritevolezza. Chi ha causato il sovraindebitamento anche con negligenza non viene escluso dalla procedura; la sua condotta potrà rilevare solo in seguito, quando si discuterà dell’esdebitazione (art. 280 CCII). Questo significa che la liquidazione, pur comportando la perdita della casa, resta una via d’uscita accessibile anche a chi non potrebbe ottenere la ristrutturazione, e che consente, con l’esdebitazione, di ripartire liberi dai debiti residui.

La prova

La Cass. civ., sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 ha affermato che l’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva fondato su indizi di negligenza o imprudenza nella causazione del sovraindebitamento, circostanze che potranno eventualmente rilevare nella successiva fase di esdebitazione ai sensi dell’art. 280 CCII. La Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2024, è stata richiamata dalla giurisprudenza successiva per l’affermazione che non vi è un limite di durata per la liquidazione controllata del sovraindebitato: un elemento che pesa nella valutazione di chi deve decidere se conferire o meno la casa in una procedura destinata a protrarsi.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è doppio. Chi crede che la liquidazione sia l’unica strada perde la casa senza aver valutato la ristrutturazione. Chi, al contrario, crede che la liquidazione sia sempre da evitare per salvare la casa, resta indefinitamente esposto alle esecuzioni individuali dei creditori, che la casa la venderanno comunque, ma senza che il debitore ottenga in cambio la liberazione dai debiti residui.

I miti alla prova dei numeri: tre ipotesi dimostrative

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili ma non riferiti a casi reali. Servono a mostrare che cosa accade davvero quando si agisce sulla base di un mito e che cosa cambia quando si applica la norma corretta.

Ipotesi A – Il mutuo “in regola” e i debiti al consumo (mito n. 2 e art. 67, comma 5)

Situazione di partenza. Consumatore con reddito netto di 1.870 € al mese, coniuge a carico e un figlio. Abitazione principale stimata 156.400 €, mutuo ipotecario con residuo capitale di 98.700 € e rata di 612 € al mese, pagata regolarmente. Altri debiti: tre finanziamenti personali e due carte revolving per complessivi 41.360 €, con rate mensili cumulate di 1.090 €.

Cosa succede se si crede al mito. Il debitore deposita un piano che propone di ridurre il mutuo del 40% e di pagare i chirografari al 20%. Il residuo ipotecario (98.700 €) è inferiore al valore della casa (156.400 €): la banca, in caso di vendita, incasserebbe l’intero residuo. Il piano offre all’ipotecaria meno del valore di liquidazione e si scontra con l’art. 67, comma 4, CCII.

Cosa succede applicando la norma. Il piano prevede il rimborso delle rate del mutuo alle scadenze originarie (art. 67, comma 5) e destina ai creditori chirografari una quota del reddito disponibile. Sottratte le spese familiari stimate dall’OCC (ipotesi: 980 €) e la rata del mutuo (612 €), restano 278 € al mese. In cinque anni (60 rate) si ottengono 16.680 €, pari a circa il 40,3% dei 41.360 € di debiti chirografari. La casa resta, il mutuo prosegue, i finanziamenti al consumo vengono ristrutturati.

Ipotesi B – L’arretrato sul mutuo (mito n. 3)

Situazione di partenza. Mutuo con rata di 734 €; il debitore ha saltato 7 rate, arretrato per capitale e interessi di 5.138 €, più interessi di mora. La banca non ha ancora dichiarato la decadenza dal beneficio del termine. Un familiare si impegna a mettere a disposizione 5.900 €.

Cosa succede se si crede al mito. Il debitore, convinto che la morosità precluda l’art. 67, comma 5, sceglie la liquidazione controllata. La casa, che vale più del residuo, viene venduta dal liquidatore.

Cosa succede applicando la norma. Il piano chiede al giudice l’autorizzazione al pagamento del debito scaduto alla data del deposito (5.138 € più accessori), con le somme apportate dal familiare. Se l’autorizzazione è concessa, il mutuo può proseguire alle scadenze originarie. Il punto delicato che l’OCC dovrà attestare è la sostenibilità delle rate future: se il reddito è rimasto invariato rispetto al periodo in cui si sono accumulati i ritardi, servirà dimostrare che la ristrutturazione degli altri debiti libera le risorse necessarie.

Ipotesi C – L’asta fissata (mito n. 4)

Situazione di partenza. Esecuzione immobiliare sulla prima casa, vendita fissata per il 19 marzo. Il debitore si rivolge all’OCC il 9 gennaio. Valore di stima 121.700 €, prezzo base d’asta 91.275 €, residuo del credito fondiario 104.360 €.

Cosa succede se si crede al mito. Il debitore non fa nulla; la casa viene aggiudicata, ipotizziamo, a 93.800 €. Dopo le spese di procedura, la banca resta creditrice di oltre 10.000 €, e il debitore perde la casa senza alcuna esdebitazione.

Cosa succede applicando la norma. In circa un mese, con documentazione completa, l’OCC predispone la relazione; il debitore deposita la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore e chiede la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCII. Il piano prevede l’apporto di terzi e la rimodulazione del credito ipotecario. Se il giudice ritiene che la prosecuzione dell’esecuzione pregiudicherebbe la fattibilità del piano, può sospenderla. Non c’è alcuna garanzia di esito, ma la differenza rispetto all’inerzia è netta: c’è una decisione del giudice sul merito della proposta, anziché una vendita a prezzo ribassato.

Ipotesi D – La comproprietà con il coniuge e la scelta della procedura (miti n. 1 e 7)

Situazione di partenza. Casa in comproprietà al 50% tra due coniugi, stimata 183.600 €, mutuo cointestato con residuo di 71.250 € e rata di 529 €, regolarmente pagata. Solo uno dei due coniugi ha accumulato debiti personali: 63.480 € tra prestiti, scoperto di conto e una fideiussione escussa a favore di una società di un parente. Reddito del coniuge debitore: 1.540 € netti al mese.

Cosa succede se si crede al mito. Convinto che “tanto la casa non si tocca” (mito n. 1), il coniuge debitore non si attiva; un creditore chirografario ottiene un decreto ingiuntivo, iscrive ipoteca giudiziale sulla quota e avvia il pignoramento della quota indivisa. Oppure, all’estremo opposto, convinto che “tanto la casa è persa” (mito n. 7), chiede la liquidazione controllata: il liquidatore dovrà vendere la quota del 50%, con le difficoltà e il deprezzamento tipici della vendita di una quota indivisa, e l’altro coniuge si troverà in comproprietà con un terzo o coinvolto in un giudizio di divisione.

Cosa succede applicando la norma. La quota della casa vale, al lordo, 91.800 €; la metà del residuo del mutuo è 35.625 €. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede la prosecuzione del mutuo ai sensi dell’art. 67, comma 5, CCII, e destina ai creditori una quota del reddito del coniuge debitore integrata da un apporto del coniuge non debitore, che ha interesse a evitare la vendita della quota. Il punto che l’OCC dovrà verificare con attenzione è la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria: il valore realizzabile dalla vendita della quota, al netto dei costi e del mutuo che grava sull’intero, è la soglia sotto la quale la proposta ai chirografari rischia di non reggere a una contestazione. Si può anche valutare una procedura familiare (art. 66 CCII) se entrambi i coniugi sono sovraindebitati, perché un piano unitario consente una gestione coordinata del bene comune.

Il fondo di verità: che cosa resta dei miti

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento vero. Rimetterli in ordine aiuta a capire quale sia il quadro corretto.

Primo frammento: esiste davvero un divieto di espropriazione della prima casa. Ma vale solo per l’agente della riscossione (art. 76 D.P.R. 602/1973), alle condizioni stabilite dalla norma, e non si estende alle banche né alle procedure di sovraindebitamento.

Secondo frammento: il sovraindebitamento consente davvero di ridurre i debiti, anche quelli privilegiati. Ma il creditore ipotecario non può ricevere meno di quanto ricaverebbe dalla vendita del bene (art. 67, comma 4, CCII): la falcidia è reale solo per la parte di credito che eccede il valore della casa.

Terzo frammento: il regolare pagamento del mutuo è una condizione dell’art. 67, comma 5. Ma non è l’unica: in alternativa, il giudice può autorizzare il pagamento dello scaduto. La regola gemella dell’art. 75, comma 2, CCII, nel concordato minore, riguarda i finanziamenti garantiti su beni strumentali all’attività d’impresa e conferma lo stesso meccanismo.

Quarto frammento: la domanda di ristrutturazione non sospende da sola l’esecuzione. Ma il giudice, su istanza, può farlo (art. 70, comma 4, CCII); nel concordato minore il divieto di azioni esecutive è disposto su istanza (art. 78 CCII); nella liquidazione controllata il divieto discende dalla sentenza di apertura.

Quinto frammento: la banca conta. Nel concordato minore vota; nella ristrutturazione del consumatore presenta osservazioni e può contestare la convenienza. Ma non ha un potere di veto, e il termine annuale per il pagamento dei privilegiati, già superato dalla Cassazione, non è un vincolo assoluto.

Sesto frammento: la colpa della banca nella concessione del credito ha effetti concreti. Le preclude di contestare la convenienza del piano. Ma non cancella l’eventuale colpa grave del debitore, che resta un ostacolo autonomo all’accesso alla ristrutturazione.

Settimo frammento: nella liquidazione controllata la casa viene venduta. Ma la liquidazione non richiede meritevolezza, prepara l’esdebitazione e non è l’unica strada: la scelta tra liquidazione e ristrutturazione va fatta dopo aver verificato in concreto se la seconda è percorribile.

C’è poi un frammento di verità che attraversa tutti i miti e che merita di essere detto con chiarezza: il tempo lavora quasi sempre contro chi vuole salvare la casa. Ogni mese di ritardo nel pagamento del mutuo aumenta lo scaduto da sanare per accedere all’art. 67, comma 5; ogni passaggio dell’esecuzione immobiliare riduce il margine per chiedere la sospensione; ogni nuovo finanziamento contratto per pagare il precedente rafforza l’argomento della colpa grave. Il passaparola tende a presentare il sovraindebitamento come una soluzione a cui ricorrere “quando non c’è più niente da fare”. In realtà è uno strumento che funziona meglio quando c’è ancora qualcosa da fare: quando il mutuo è in regola o quasi, quando la casa non è ancora all’asta, quando il reddito consente di proporre qualcosa di credibile.

Un ultimo frammento riguarda la documentazione. Molti miti nascono da esperienze reali di procedure non andate a buon fine, e una parte di quegli insuccessi dipende da piani depositati con documenti incompleti: estratti conto mancanti, contratti di mutuo non reperiti, dichiarazioni dei redditi non aggiornate, perizie di stima assenti o datate. L’OCC deve attestare la completezza e l’attendibilità della documentazione, e il giudice si fonda su quella relazione. Un piano che salva la casa sulla carta, ma che non è sorretto da dati verificabili, è destinato a confermare il mito anziché smentirlo.

Ricomposto, il quadro è questo: la prima casa si può salvare con il sovraindebitamento quando il debitore è un consumatore (o, nel concordato minore, un debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale con un piano che lo consenta), quando il piano rispetta il valore della garanzia ipotecaria, quando il mutuo è in regola o l’arretrato può essere sanato con autorizzazione del giudice, quando non c’è colpa grave, malafede o frode, e quando il piano nel suo insieme è sostenibile. Non è un automatismo, ma non è nemmeno un’eccezione rara.

Mito e realtà a confronto

La tabella che segue riassume, mito per mito, quello che abbiamo verificato. Può essere utile come promemoria prima del primo colloquio con l’OCC o con il professionista: se una delle convinzioni della colonna di sinistra è anche la vostra, vale la pena di rileggere la sezione corrispondente.

Il mito Come stanno le cose
La prima casa è impignorabile, quindi nel sovraindebitamento non si tocca Il divieto dell’art. 76 D.P.R. 602/1973 vale solo per l’agente della riscossione; nella liquidazione controllata la casa rientra nell’attivo (art. 268 CCII)
Con il sovraindebitamento il mutuo si riduce a piacere L’ipotecaria riceve almeno il valore di liquidazione del bene (art. 67, c. 4); in alternativa il mutuo prosegue alle scadenze originarie (art. 67, c. 5)
Se sono in ritardo con le rate, la strada è chiusa Il giudice può autorizzare il pagamento dello scaduto alla data del deposito (art. 67, c. 5, seconda ipotesi)
Con l’asta fissata è troppo tardi Il giudice può sospendere l’esecuzione su istanza (art. 70, c. 4); nel concordato minore vale l’art. 78
Serve il sì della banca e l’ipotecaria va pagata entro un anno Nella ristrutturazione del consumatore non c’è voto; la dilazione oltre l’anno è ammessa (Cass. 4622/2024)
Se la banca non ha verificato il merito creditizio, il piano passa Le due colpe sono distinte e possono coesistere (Cass. 21048/2025)
Con la liquidazione controllata non c’è alcun margine La casa si vende, ma l’accesso non richiede meritevolezza e porta all’esdebitazione (Cass. 22074/2025)

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso tenere la casa e ristrutturare tutti gli altri debiti?

Sì, a determinate condizioni. È esattamente lo scopo dell’art. 67, comma 5, CCII: il mutuo sull’abitazione principale prosegue alle scadenze originarie, mentre gli altri debiti vengono ristrutturati nel piano. Occorre che il mutuo sia in regola alla data del deposito o che il giudice autorizzi il pagamento dello scaduto, e che il reddito residuo consenta sia la rata sia il piano.

Quindi è vero che il sovraindebitamento cancella l’ipoteca?

No. L’ipoteca resta, e il creditore ipotecario conserva la sua prelazione sul valore del bene. Il piano può rimodulare tempi e, nei limiti dell’art. 67, comma 4, importi del credito garantito; ma la garanzia non viene meno per effetto della domanda.

Quindi è vero che il concordato minore funziona come il piano del consumatore?

Dipende. Il concordato minore è rivolto al debitore non consumatore (piccolo imprenditore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa) e prevede il voto dei creditori. L’art. 75, comma 2, CCII consente di prevedere il rimborso alle scadenze convenute delle rate del mutuo garantito da ipoteca sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa, con lo stesso doppio requisito (regolarità o autorizzazione al pagamento dello scaduto). Per l’abitazione del professionista o dell’imprenditore, che non sia bene strumentale, la tutela passa per la costruzione del piano e per il consenso dei creditori.

Quindi è vero che il coniuge comproprietario perde anche la sua quota?

No, in linea di principio. La procedura riguarda il patrimonio del debitore: la quota del coniuge non debitore non entra nell’attivo. Nella liquidazione controllata il liquidatore può però vendere la quota del debitore, con le conseguenze pratiche che derivano dalla comproprietà; ed è per questo che, in molti casi, la scelta di una procedura familiare (art. 66 CCII) o di un piano con l’apporto del coniuge diventa decisiva.

Quindi è vero che posso usare l’art. 67, comma 5, anche per una seconda casa o per un immobile dato in locazione?

No. La norma parla espressamente del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore. Per gli altri immobili valgono le regole generali sul trattamento dei crediti ipotecari (art. 67, comma 4, CCII): il piano può prevederne la vendita, oppure la conservazione con un pagamento all’ipotecaria almeno pari al valore di realizzo. Proprio perché la tutela è riservata all’abitazione principale, l’OCC verificherà che l’immobile sia effettivamente la residenza del debitore e della famiglia al momento della domanda.

Quindi è vero che dopo la liquidazione controllata resto con i debiti residui?

No, se ottieni l’esdebitazione. L’art. 282 CCII prevede l’esdebitazione di diritto, decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura della procedura se anteriore, salvo che ricorrano le condizioni ostative dell’art. 280 CCII. È qui, e non al momento dell’ammissione, che la condotta del debitore viene valutata.

Le sentenze che smontano i miti

Raccogliamo qui i riferimenti richiamati nel corso dell’articolo, ciascuno collegato al mito che contribuisce a ridimensionare. Il principio è riformulato con parole nostre.

  1. Cass. civ., sez. I, ord. 21 febbraio 2024, n. 4622 (miti n. 2, 4, 5). Nei piani del consumatore e negli accordi la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati oltre l’anno dall’omologazione è ammessa, anche senza continuità aziendale, purché il creditore possa esprimersi; in assenza di un termine legale, sono ammissibili anche dilazioni lunghe. Il caso riguardava l’unica abitazione della debitrice, già sottoposta a esecuzione: è la pronuncia di riferimento per chi vuole salvare la casa rimodulando il credito ipotecario.

  2. Cass. civ., n. 17834/2019 (mito n. 5). Richiamata dalla n. 4622/2024 come parte dell’orientamento favorevole alla dilazione ultrannuale dei crediti privilegiati, che ha superato la tesi del pagamento obbligatorio entro l’anno.

  3. Cass. civ., n. 27544/2019 (mito n. 5). Citata dalla stessa ordinanza per l’ammissibilità di piani del consumatore con dilazioni lunghe: conferma che la durata del piano non è, di per sé, un ostacolo all’omologazione.

  4. Cass. civ., nn. 17391/2020 e 22291/2020 (mito n. 5). Indicate dalla Cassazione del 2024 come espressione dello stesso orientamento consolidato sulla dilazione dei privilegiati, che rende isolato il precedente di segno contrario del 2018.

  5. Cass. civ., sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048 (mito n. 6). La colpa del consumatore e quella del finanziatore sono autonome e possono coesistere; il difetto di verifica del merito creditizio da parte della banca non esclude la colpa grave del debitore; la preclusione dell’art. 69, comma 2, CCII riguarda solo le contestazioni sulla convenienza, non quelle sulla legittimità del piano.

  6. Cass. civ., sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (mito n. 7). L’apertura della liquidazione controllata non è un beneficio e non può essere rifiutata per un giudizio di non meritevolezza basato su negligenza o imprudenza del debitore: la condotta rileverà, semmai, in sede di esdebitazione (art. 280 CCII).

  7. Corte cost., sentenza n. 6/2024 (mito n. 7). Richiamata nella giurisprudenza di legittimità per l’assenza di un limite di durata della liquidazione controllata del sovraindebitato: un dato da considerare quando si valuta di conferire la casa in una procedura liquidatoria.

  8. Corte cost., sentenza n. 245/2019 (miti n. 2 e 5). Ha avvicinato il piano del consumatore alle procedure concorsuali, e in particolare al concordato preventivo: un inquadramento che giustifica l’applicazione di regole di trattamento dei privilegiati ispirate al sistema concorsuale, anziché alla logica dell’esecuzione individuale.

  9. Trib. Bologna, 21 marzo 2025 (mito n. 6). Per precludere il reclamo al finanziatore basta la sua colpa lieve; la banca non può limitarsi al questionario compilato dal cliente, ma deve svolgere verifiche autonome, anche attraverso le banche dati.

  10. Trib. Napoli, 5 maggio 2025 (mito n. 6). La semplice sproporzione tra debiti e reddito non è colpa grave, perché costituisce il presupposto stesso del sovraindebitamento: un argomento utile a chi teme di essere escluso solo per aver chiesto troppi prestiti.

  11. Trib. Benevento, 11 dicembre 2023 (mito n. 6). Ha ritenuto la colpa grave del debitore che aveva contratto l’ultimo finanziamento quando le sue condizioni economiche erano già compromesse, negando l’accesso alla procedura: la prova che il tema del merito creditizio non funziona come lasciapassare automatico.

Accanto alle pronunce, restano decisivi i testi di legge: art. 67, commi 4 e 5, CCII (trattamento dell’ipotecario e prosecuzione del mutuo sull’abitazione principale), art. 69 CCII (colpa del debitore e del finanziatore), art. 70, comma 4, CCII (sospensione delle esecuzioni), art. 75, comma 2, e art. 78 CCII (concordato minore), art. 268, comma 4, CCII (beni esclusi dalla liquidazione), artt. 280 e 282 CCII (esdebitazione).

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Il nostro lavoro parte da un’operazione semplice da descrivere e difficile da eseguire: separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato e costruire, sui fatti, la strategia per la tua abitazione.

  1. Ricostruiamo la posizione del mutuo: leggiamo contratto, piano di ammortamento e comunicazioni della banca, verifichiamo se sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine e calcoliamo con precisione lo scaduto e il residuo a scadere.
  2. Verifichiamo il valore della casa e della garanzia, confrontando stima, residuo ipotecario ed eventuali iscrizioni successive, per stabilire che cosa il piano debba offrire all’ipotecaria ai sensi dell’art. 67, comma 4.
  3. Valutiamo l’applicabilità dell’art. 67, comma 5, e, se il mutuo è in ritardo, prepariamo l’istanza di autorizzazione al pagamento dello scaduto, individuando le fonti di provvista.
  4. Accertiamo i presupposti soggettivi: qualifica di consumatore, assenza di colpa grave, malafede o frode, coerenza della storia debitoria con quanto richiesto dall’art. 69 CCII.
  5. Analizziamo la condotta dei finanziatori sotto il profilo del merito creditizio (art. 124-bis TUB), raccogliendo la documentazione che può precludere loro le contestazioni sulla convenienza.
  6. Costruiamo il piano con l’OCC, definendo il fabbisogno familiare, la quota di reddito destinabile, gli eventuali apporti di terzi e la durata sostenibile.
  7. Chiediamo la sospensione delle esecuzioni in corso, motivando perché la prosecuzione pregiudicherebbe la fattibilità del piano.
  8. Confrontiamo le alternative: ristrutturazione del consumatore, concordato minore, procedura familiare, liquidazione controllata con esdebitazione, scegliendo quella più adatta all’obiettivo casa.
  9. Rispondiamo alle osservazioni e contestazioni dei creditori in fase di omologazione e seguiamo eventuali reclami.
  10. Seguiamo la fase esecutiva del piano, monitorando il pagamento delle rate e la regolarità del mutuo per evitare che la casa torni a rischio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC: significa conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo, i documenti che deve verificare, il contenuto della relazione e i punti su cui il giudice si sofferma in sede di omologazione. Ugualmente rilevante, quando sulla casa grava un mutuo, è il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario, che consente di contestare con dati tecnici le posizioni dell’istituto.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di mano nei momenti decisivi. E il caso viene seguito da avvocati e commercialisti che lavorano insieme, perché un piano sulla casa è sempre, contemporaneamente, una questione giuridica e un esercizio di sostenibilità economica.

Chiusura

La domanda del titolo ha una risposta precisa: la prima casa si può salvare con il sovraindebitamento quando la si mette al centro di un piano costruito sulle regole reali, e non su quelle del passaparola. L’art. 67, comma 5, CCII, la dilazione del credito ipotecario, la sospensione delle esecuzioni e la scelta tra le diverse procedure sono strumenti concreti, ma ciascuno ha condizioni che vanno verificate una per una. L’informazione corretta è la prima difesa.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi conosce la procedura dal lato dell’Organismo che la istruisce; e perché coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, la competenza che serve per leggere e discutere il mutuo che grava sulla casa. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo quali strade sono davvero percorribili e costruiremo con te la strategia.

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