Chi deposita una domanda di liquidazione controllata pensa ai creditori, alla casa, allo stipendio, all’esdebitazione che arriverà dopo tre anni. Quasi mai pensa a una voce che invece accompagna la procedura dal primo all’ultimo giorno: il compenso del liquidatore. È una voce che nasce prima ancora del deposito, quando l’Organismo di composizione della crisi fa i suoi conti; prende forma con la sentenza di apertura, quando il tribunale sceglie chi dovrà liquidare il patrimonio; si sviluppa nei mesi successivi, tra inventario, programma e relazioni semestrali; e si chiude soltanto alla fine, quando il giudice delegato approva il rendiconto e fissa con decreto la somma dovuta. In mezzo ci sono la prededuzione, i rapporti con i creditori ipotecari, il problema delle procedure che non hanno nulla da distribuire.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: anche il compenso del liquidatore si governa solo conoscendo il calendario della procedura.
Questa guida ricostruisce la sequenza completa, tappa per tappa, secondo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) nel testo risultante dai correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024; la vecchia legge 3/2012 è abrogata e resta rilevante solo per le procedure aperte sotto la sua vigenza e per i principi che la Cassazione ha elaborato e che il nuovo sistema ha in larga parte ereditato. La panoramica è questa: prima del deposito l’OCC stima costi e attivo; al deposito l’OCC deve attestare che esiste un attivo distribuibile; con la sentenza (art. 270 CCII) il tribunale nomina il liquidatore; entro 30 e 90 giorni il liquidatore forma l’elenco dei creditori, l’inventario e il programma (art. 272); ogni sei mesi riferisce al giudice (art. 275, comma 1); a programma eseguito presenta il rendiconto, il giudice lo approva e liquida il compenso secondo il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 (art. 275, comma 3); con la chiusura (art. 276) il compenso viene pagato in prededuzione.
Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno del sistema che la governa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera proprio nell’ambito degli organismi le cui funzioni sono remunerate secondo il D.M. 202/2014 e il cui gestore viene di regola confermato liquidatore dal tribunale. Conoscere il modo in cui l’OCC prepara il preventivo, attesta l’attivo e chiede la liquidazione del compenso permette di spiegare al debitore, prima di firmare la domanda, quanto peserà questa voce sul suo patrimonio e quando.
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La mappa temporale: dove si forma il compenso, mese per mese
Prima di entrare nel dettaglio di ogni fase conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. Il compenso del liquidatore non è una cifra che compare all’improvviso alla fine: è il risultato di scelte e adempimenti distribuiti lungo tutta la procedura. Alcune tappe sono scandite da termini fissati dalla legge, altre dipendono dai tempi del singolo tribunale; alcune incidono sulla misura del compenso, altre sul momento in cui viene pagato, altre ancora sulla possibilità stessa che venga pagato.
La tabella che segue riassume la sequenza. Ogni riga rimanda alla sezione in cui la tappa è sviluppata. I termini indicati sono quelli ricavati dalle norme del CCII e dalle linee guida operative adottate dai tribunali (in particolare quelle del Tribunale di Pavia aggiornate al 15 dicembre 2025); i tempi reali variano molto da un ufficio giudiziario all’altro.
| Tappa | Quando | Cosa succede per il compenso | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| 1. Preventivo e verifica dell’attivo | Mesi prima del deposito | L’OCC stima il compenso e le spese; il debitore sottoscrive il preventivo | D.M. 202/2014, art. 14 |
| 2. Deposito della domanda | Giorno 0 | L’OCC attesta l’esistenza di attivo distribuibile al netto delle spese di procedura | Artt. 268-269 CCII |
| 3. Sentenza di apertura | Settimane dopo il deposito | Nomina del liquidatore: gestore OCC confermato o altro professionista | Art. 270 CCII |
| 4. Elenco creditori, inventario, programma | Entro 30 e 90 giorni dalla sentenza | Il programma deve tenere conto dei costi della procedura | Art. 272 CCII |
| 5. Stato passivo | Dopo la scadenza del termine per le domande | Si discute se il compenso dell’OCC vada insinuato o accantonato | Art. 273 CCII |
| 6. Relazioni semestrali e acconti | Ogni sei mesi fino alla chiusura | Il mancato deposito pesa sul compenso; eventuali acconti con i riparti parziali | Art. 275, c. 1 CCII |
| 7. Rendiconto e decreto di liquidazione | A programma eseguito | Il giudice approva il rendiconto e liquida il compenso con il D.M. 202/2014 | Art. 275, cc. 3-4 CCII |
| 8. Riparto e prededuzione | Dopo il decreto | Il compenso si paga prima dei creditori concorsuali, con limiti verso i creditori garantiti | Art. 6 e art. 275, cc. 5-6-bis CCII |
| 9. Chiusura, triennio, procedure senza attivo | Fino a tre anni dall’apertura e oltre | Pagamento con la chiusura; il nodo delle procedure incapienti | Artt. 276 e 282-283 CCII |
La regola da tenere a mente fin da ora è che il compenso si determina alla fine, ma si decide all’inizio: la sua misura dipende dall’attivo realizzato e dal passivo accertato, quindi dalle scelte compiute prima del deposito e nei primi novanta giorni della procedura.
Mesi prima del deposito: il preventivo dell’OCC e la verifica del patrimonio
Cosa succede
La liquidazione controllata del sovraindebitato, quando è chiesta dal debitore, passa necessariamente per l’Organismo di composizione della crisi. Il debitore si rivolge a un OCC, che nomina un gestore della crisi; il gestore raccoglie la documentazione (redditi, beni, debiti, atti dispositivi degli ultimi anni), ricostruisce la situazione patrimoniale e redige la relazione che accompagnerà la domanda. È in questa fase, ben prima di qualsiasi atto giudiziario, che compare per la prima volta il tema del compenso: l’OCC presenta al debitore un preventivo che indica la stima del compenso per le funzioni dell’organismo e, di regola, la stima di quanto potrà costare la successiva fase liquidatoria.
Il calendario, a questo punto, non è ancora scandito da termini di legge. Ma è il momento in cui si costruiscono i numeri su cui tutto il resto poggierà.
La norma
Il riferimento è il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, il regolamento che disciplina gli organismi di composizione della crisi e i compensi per le loro funzioni. L’art. 14, comma 1, consente di tenere conto degli accordi tra l’organismo e il debitore. Le linee guida del Tribunale di Pavia (15 dicembre 2025) precisano un aspetto decisivo: l’accordo con il debitore può essere considerato solo se non supera i parametri del regolamento e solo se l’attività è stata effettivamente svolta. In altri termini, il preventivo firmato è un elemento di cui il giudice tiene conto, non un titolo che lo vincola.
Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 29 febbraio 2024, è andato oltre: quando il compenso pattuito eccede i parametri, il giudice può disapplicare l’art. 14, comma 1, del D.M. 202/2014 e liquidare secondo i criteri regolamentari. Se poi l’OCC viene nominato anche liquidatore, il compenso pattuito per la fase iniziale viene assorbito nel compenso unico liquidato dal giudice alla fine.
I termini che si attivano
In questa fase non ci sono termini perentori. C’è però un termine “economico” che il debitore deve conoscere: il preventivo serve anche a stimare se, al netto delle spese della procedura, rimarrà qualcosa per i creditori. Se la risposta è no, la domanda di liquidazione controllata rischia di non superare il vaglio di ammissibilità introdotto dal correttivo (vedi la tappa successiva).
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra in cui il debitore ha il massimo margine di manovra: può chiedere che il preventivo distingua con chiarezza il compenso per l’attività dell’OCC fino al deposito da quello per l’eventuale fase liquidatoria; può verificare che le stime siano coerenti con i parametri del D.M. 202/2014; può valutare, insieme al gestore, se il suo patrimonio giustifichi davvero la liquidazione controllata o se sia preferibile un’altra strada (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII).
È anche il momento di chiarire chi anticipa le spese vive iniziali (imposta di registro sulla sentenza, eventuali perizie, spese di pubblicità delle vendite) e con quali risorse. Le linee guida pavesi elencano tra le spese da stimare, oltre ai compensi di gestore e liquidatore, il contributo unificato ove dovuto, l’imposta di registro, le spese bancarie, il software gestionale, la PEC, le stime immobiliari, gli eventuali giudizi di divisione e i compensi degli ausiliari, IVA e accessori compresi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è considerare il preventivo come una formalità da firmare in fretta per “far partire la pratica”. Chi lo fa scopre mesi dopo che la stima dell’attivo era ottimistica, che il compenso della fase liquidatoria non era stato considerato, o che i beni su cui si contava sono gravati da ipoteca e quindi non serviranno, se non in minima parte, a coprire le spese generali. Il secondo errore è opposto: credere che il preventivo fissi una volta per tutte la cifra dovuta, mentre la liquidazione definitiva spetta sempre al giudice.
Quanto dura realmente
La fase preparatoria richiede di regola da qualche settimana a diversi mesi, a seconda della completezza della documentazione fornita dal debitore e del numero di creditori da censire. Le banche dati della Centrale dei rischi, del CRIF, dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e dell’INPS vanno interrogate, e le risposte non arrivano sempre in tempi brevi.
Giorno 0: il deposito della domanda e l’attestazione dell’attivo distribuibile
Cosa succede
Il calendario ufficiale parte qui. Il debitore deposita il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata, con la relazione dell’OCC. Da questo momento, ai soli effetti del concorso, gli interessi sui crediti chirografari si arrestano fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti. E da questo momento il tema del compenso cambia natura: non è più un accordo tra il debitore e l’organismo, ma un costo della procedura che il tribunale dovrà controllare.
La norma
Gli artt. 268 e 269 CCII disciplinano la domanda. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha introdotto un passaggio che incide direttamente sul nostro tema: quando la domanda è proposta dal debitore persona fisica, l’OCC deve attestare che vi è attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Se l’attestazione manca o è negativa, la procedura non si apre.
Le linee guida del Tribunale di Pavia spiegano come si legge il concetto: non c’è attivo distribuibile quando i beni e i redditi del debitore coprono soltanto le spese della procedura, cioè i compensi dell’OCC e del liquidatore, le spese del procedimento e quelle dei professionisti che assistono il debitore. In presenza di finanza esterna (un familiare che mette a disposizione una somma, ad esempio), la domanda è ammissibile se la finanza è idonea a soddisfare, anche solo in parte, i creditori e se risulta già versata o garantita.
Il Tribunale di Gela, con il provvedimento del 7 maggio 2026, ha tratto la conseguenza più netta: se l’OCC attesta l’assenza di attivo distribuibile in una liquidazione chiesta dal debitore persona fisica, il ricorso va respinto subito, senza nemmeno fissare l’udienza.
I termini che si attivano
Il deposito non fa scattare un termine perentorio a carico del debitore per il compenso, ma apre il procedimento davanti al tribunale, che dovrà decidere con sentenza. È l’ultima occasione utile per correggere una stima dell’attivo che non regge: dopo la sentenza, le scelte sul patrimonio passano al liquidatore.
Quanto alla sospensione feriale dei termini, che opera dal 1° al 31 agosto, occorre verificare caso per caso se il singolo termine rientri tra quelli processuali soggetti a sospensione o se il CCII lo sottragga alla regola: i procedimenti regolati dal codice seguono una disciplina speciale, e confidare su un mese “in più” può costare caro.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può ancora integrare la domanda con elementi che rafforzano l’attivo: la disponibilità di un familiare a versare una somma, la segnalazione di un’azione revocatoria o di recupero che il liquidatore potrebbe esercitare, la quota di reddito eccedente il fabbisogno familiare che sarà acquisita per tre anni. Un attivo correttamente ricostruito è la condizione sia per l’apertura della procedura sia per il pagamento del compenso.
Se invece l’analisi mostra che il patrimonio basterebbe solo a pagare gli organi della procedura, la scelta razionale è spesso un’altra: le linee guida pavesi indicano espressamente che in questi casi il debitore può accedere all’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), definita più snella e meno costosa.
L’errore tipico di questa fase
Depositare una liquidazione controllata “per ottenere l’esdebitazione” senza aver verificato che, sottratti i costi della procedura, resti qualcosa per i creditori. Dopo il correttivo questo approccio porta a una dichiarazione di inammissibilità, con tempi persi e spese già sostenute per la fase OCC.
Quanto dura realmente
Tra il deposito e la sentenza passano, nella prassi, da poche settimane a qualche mese: alcuni tribunali decidono senza udienza sulla base della relazione dell’OCC, altri fissano un’udienza e chiedono integrazioni documentali.
Dalle settimane successive: la sentenza di apertura e la scelta del liquidatore
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il tribunale, in composizione collegiale, dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza, che è impugnabile davanti alla Corte d’appello. Con la stessa sentenza nomina il giudice delegato e il liquidatore, ordina la consegna dei beni, fissa il termine perentorio per le domande di ammissione al passivo e di restituzione dei beni.
Per il compenso, la domanda decisiva è: chi è il liquidatore? Le possibilità sono due. Il tribunale può confermare il gestore della crisi che ha seguito il debitore presso l’OCC, oppure nominare un professionista diverso.
La norma
L’art. 270 CCII disciplina la sentenza di apertura. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha eliminato la necessità di “giustificati motivi” per non confermare il gestore: la scelta del tribunale è oggi discrezionale. Il comma 5 dello stesso articolo richiama, in quanto compatibili, alcune norme della liquidazione giudiziale, oltre all’art. 275 sulle vendite.
Le linee guida di Pavia fissano in due giorni dalla comunicazione della sentenza il termine per l’accettazione dell’incarico da parte del liquidatore.
I termini che si attivano
La sentenza fa partire tutti i termini successivi: 30 giorni per l’elenco dei creditori e la notifica della sentenza, 90 giorni per l’inventario e il programma di liquidazione (art. 272 CCII, secondo la lettura delle linee guida pavesi), il termine perentorio fissato dal tribunale per le domande di ammissione al passivo. Per il debitore e per gli altri interessati decorre anche il termine per l’appello contro la sentenza.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore non sceglie il liquidatore, ma la scelta del tribunale ha effetti concreti sul compenso. Quando il gestore è confermato, il compenso è di regola unico: il Tribunale di Milano (29 febbraio 2024) ha affermato che in questo caso il compenso pattuito per la fase OCC viene assorbito in quello liquidato dal giudice alla fine. Quando il liquidatore è diverso dal gestore, la giurisprudenza prevalente mantiene la natura unitaria del compenso ma lo ripartisce: le linee guida pavesi prevedono che il giudice, nel decreto di liquidazione, divida la percentuale tra i due soggetti in base all’attività svolta da ciascuno.
Il debitore deve sapere fin dalla sentenza che il compenso del liquidatore e quello dell’OCC non si sommano automaticamente: la regola prevalente è un compenso unico, calcolato una sola volta e poi diviso. Questo dato gli consente di valutare se le richieste che riceve siano coerenti con il sistema.
L’errore tipico di questa fase
Pagare direttamente, dopo la sentenza, somme al gestore o al liquidatore “a titolo di acconto” fuori da qualsiasi autorizzazione del giudice. Dal momento dell’apertura il patrimonio del debitore è sotto il controllo della procedura, e i pagamenti seguono le regole del concorso: un esborso irregolare può creare contestazioni e rendere più complessa la chiusura.
Quanto dura realmente
La sentenza viene di norma pubblicata e comunicata in pochi giorni dalla decisione. Il liquidatore accetta l’incarico e avvia subito le prime attività: comunicazioni ai creditori, verifica dei conti correnti, ricognizione dei beni.
Entro 30 e 90 giorni: elenco dei creditori, inventario e programma di liquidazione
Cosa succede
Il calendario ora corre. Nei primi trenta giorni dalla sentenza il liquidatore forma l’elenco dei creditori e notifica loro la sentenza; entro novanta giorni dall’apertura completa l’inventario dei beni e predispone il programma di liquidazione. È il documento che indica cosa verrà venduto, con quali modalità e in quali tempi, quali crediti verranno riscossi, quale quota dello stipendio o della pensione sarà acquisita alla procedura per i tre anni successivi.
Per il compenso è una fase cruciale, perché è qui che si costruisce l’attivo: la base su cui, alla fine, il giudice calcolerà quanto spetta al liquidatore.
La norma
L’art. 272 CCII disciplina l’elenco dei creditori, l’inventario e il programma. Il termine di novanta giorni per il programma è descritto dalle linee guida del Tribunale di Pavia come indifferibile. Lo stesso art. 272, nella lettura delle linee guida, fissa anche la durata della procedura: fino al completamento del programma e comunque per tre anni dall’apertura, con possibilità di chiusura anticipata se non vi è ulteriore attivo da acquisire.
Una precisazione sui redditi: il Tribunale di Verona, con il provvedimento del 30 settembre 2024, ha affermato che le quote di stipendio o pensione maturate dopo l’apertura sono acquisibili alla procedura anche se, prima dell’apertura, erano state cedute o assegnate a un creditore. La conseguenza sul compenso è indiretta ma concreta: un attivo da redditi più ampio rende più probabile che il compenso venga effettivamente coperto.
I termini che si attivano
Trenta giorni dalla sentenza per l’elenco dei creditori e la notifica; novanta giorni dall’apertura per inventario e programma. Sono termini che gravano sul liquidatore, non sul debitore. Ma il debitore ha un ruolo: deve collaborare, consegnare documenti, indicare beni e crediti, consentire l’accesso agli immobili per le stime.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra per incidere sulla composizione dell’attivo e, con essa, sul compenso. Il debitore può segnalare al liquidatore beni di valore modesto che non conviene liquidare perché il costo della vendita supererebbe il ricavo; può chiedere che venga valutata la non acquisizione di beni non utilmente liquidabili; può fornire elementi sul fabbisogno familiare per la determinazione della quota di reddito che resterà a sua disposizione. Ogni scelta che incide sull’attivo incide anche sulla base di calcolo del compenso, perché il D.M. 202/2014 lega la misura del compenso all’attivo realizzato e al passivo accertato.
Il debitore può anche verificare che nel programma siano indicati i costi prevedibili della procedura, così da avere un quadro realistico di quanto resterà ai creditori e quindi dei tempi verosimili della chiusura.
L’errore tipico di questa fase
Disinteressarsi del programma perché “ci pensa il liquidatore”. Il programma è approvato dal giudice e vincola l’esecuzione: se prevede vendite di beni di scarso valore, aste ripetute o azioni giudiziarie dall’esito incerto, i tempi si allungano e le spese crescono. Chi resta passivo in questa fase rischia di ritrovarsi, al termine, con un attivo eroso dai costi.
Quanto dura realmente
Il termine di novanta giorni è rispettato nella maggior parte dei casi per il deposito del programma; le vendite che esso prevede richiedono invece tempi molto più lunghi, che per gli immobili possono superare l’anno.
Dopo la scadenza delle domande: lo stato passivo e il posto del compenso dell’OCC
Cosa succede
Da questo momento in poi la procedura si occupa dei creditori. Scaduto il termine perentorio fissato dalla sentenza per le domande di ammissione, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo, lo comunica agli interessati, raccoglie le osservazioni e lo forma secondo l’art. 273 CCII, profondamente riscritto dal correttivo.
Il tema del compenso entra nello stato passivo in un modo che ha diviso i tribunali: il gestore dell’OCC, specie quando non è stato confermato liquidatore, può insinuare il proprio credito per l’attività svolta fino al deposito? Oppure quel compenso deve restare fuori dallo stato passivo e attendere la liquidazione finale?
La norma
L’art. 6, comma 1, lett. a), CCII qualifica come prededucibili i crediti per spese e compensi relativi alle prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’art. 275, comma 3, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che il giudice, approvato il rendiconto, liquida il compenso dell’OCC o del liquidatore secondo il D.M. 202/2014.
Le pronunce che hanno diviso i tribunali
Su questo punto la timeline giurisprudenziale è densa.
- Il Tribunale di Torino, 7 maggio 2024, ha affermato che il compenso dell’OCC va determinato alla conclusione della procedura, insieme a quello del liquidatore, anche quando i due soggetti sono diversi; ne ha ricavato la natura unitaria del compenso e il rigetto della domanda di insinuazione dell’OCC al passivo.
- Il Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024, ha escluso l’ammissione al passivo del compenso dell’OCC, riservandone la liquidazione al giudice delegato, insieme a quello del liquidatore, al momento dell’approvazione del rendiconto.
- Il Tribunale di Ascoli Piceno, 24 aprile 2024, ha indicato una soluzione pratica: il liquidatore non inserisce l’importo preventivato nello stato passivo ma lo accantona, in attesa della liquidazione finale.
- Il Tribunale di Milano, 29 febbraio 2024, ha parlato di inserimento solo “provvisorio” e “condizionato” alla liquidazione finale, individuando in quest’ultima il momento in cui la prededuzione sorge.
- Il Tribunale di Bologna, 20 maggio 2024, è stato invece segnalato dalla dottrina come favorevole all’ammissione del compenso dell’OCC allo stato passivo.
- Il Tribunale di Forlì, 30 settembre 2024, ha ammesso che il compenso dell’OCC per l’attività svolta fino alla domanda possa essere liquidato in prededuzione, purché nel rispetto del D.M. 202/2014.
- Il Tribunale di Rovigo, 2 settembre 2025, ha distinto le modalità di riconoscimento del compenso dell’OCC a seconda che sia nominato o meno un liquidatore distinto, ritenendo in un’ipotesi necessaria l’insinuazione al passivo anche per un credito prededucibile.
- Il Tribunale di Taranto, 2 luglio 2025, ha confermato la prededucibilità del compenso dell’OCC quando il liquidatore è un soggetto diverso, ribadendo la natura unitaria del compenso e indicando criteri per l’anticipazione e la liquidazione finale.
Le linee guida di Pavia (15 dicembre 2025) si collocano sulla linea più restrittiva: il compenso di OCC e liquidatore è una prededuzione per costi della procedura, non può essere inserito nello stato passivo, e la relativa domanda va dichiarata inammissibile dal liquidatore.
I termini che si attivano
Lo stato passivo segue i termini fissati dalla sentenza e dall’art. 273 CCII. Per le domande tardive, le linee guida pavesi indicano il limite di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento. Chi vuole contestare lo stato passivo deve rispettare i termini per le osservazioni e per l’eventuale impugnazione: sono termini perentori.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore ha interesse a verificare che il compenso degli organi della procedura non venga conteggiato due volte: una prima come credito insinuato dall’OCC e una seconda nella liquidazione finale. Può segnalare al liquidatore e al giudice l’eventuale duplicazione, e chiedere che il compenso preventivato venga trattato secondo l’orientamento del tribunale competente (accantonamento o ammissione provvisoria).
Il debitore deve anche sapere che, secondo un orientamento ribadito in diversi tribunali, il credito del professionista che lo ha assistito come difensore non gode automaticamente della prededuzione riconosciuta agli organi della procedura: è un profilo distinto, che va valutato secondo la norma vigente dell’art. 6 CCII.
L’errore tipico di questa fase
Ignorare l’orientamento del proprio tribunale. Su questa materia le prassi locali contano moltissimo: lo stesso credito può essere trattato in modo diverso a Milano, a Torino o a Taranto. Chi non conosce l’indirizzo del tribunale competente non può prevedere né la misura né i tempi del pagamento.
Quanto dura realmente
La formazione dello stato passivo richiede di regola alcuni mesi dopo la scadenza del termine per le domande; si allunga se ci sono molte osservazioni o creditori con posizioni complesse (garanzie, crediti contestati, cessioni di credito).
Ogni sei mesi, fino alla chiusura: relazioni semestrali, vendite e acconti
Cosa succede
Sono passati i primi novanta giorni. Il programma è stato depositato e approvato, e da questo momento la procedura vive di esecuzione: le vendite dei beni, la riscossione dei crediti, l’acquisizione mese per mese della quota di reddito eccedente il fabbisogno familiare. Il liquidatore amministra il patrimonio di liquidazione e, ogni sei mesi, riferisce al giudice delegato su ciò che ha fatto.
Questa fase, che può durare anni, incide sul compenso in due modi. Il primo riguarda la diligenza: la regolarità delle relazioni è un parametro espresso di valutazione. Il secondo riguarda i tempi di pagamento: in alcune situazioni il liquidatore può chiedere un acconto prima della liquidazione finale.
La norma
L’art. 275, comma 1, CCII stabilisce che il programma è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. La norma aggiunge che il mancato deposito delle relazioni semestrali è causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso. Il comma 2 attribuisce al liquidatore l’amministrazione dei beni e rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni sulle vendite della liquidazione giudiziale; dopo la vendita e l’incasso integrale del prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Sugli acconti, le linee guida del Tribunale di Pavia indicano che di norma vengono liquidati in concomitanza con i riparti parziali o quando è in corso una procedura esecutiva sui beni del debitore. In quest’ultimo caso, per le esecuzioni immobiliari, l’acconto si chiede al giudice delegato applicando per analogia l’art. 219, comma 2, CCII, e viene pagato in sede esecutiva.
I termini che si attivano
Le relazioni hanno cadenza semestrale dal deposito del programma fino alla chiusura. Non è un termine a carico del debitore, ma il suo rispetto o il suo mancato rispetto si riflette direttamente sulla misura del compenso che il giudice liquiderà alla fine e, nei casi più gravi, sulla permanenza stessa del liquidatore nell’incarico.
Per le vendite, i termini sono quelli stabiliti dal programma e dagli avvisi di vendita; ad ogni tentativo andato deserto il calendario si allunga di settimane o mesi.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può monitorare l’andamento della procedura leggendo le relazioni semestrali e verificare che le vendite procedano secondo il programma. Se un bene non trova acquirenti dopo più tentativi, può sollecitare una valutazione sull’opportunità di proseguire: un’asta che si ripete a prezzo via via ribassato produce spese di pubblicità e tempi lunghi, e un ricavo che può risultare inferiore ai costi.
Il debitore deve inoltre versare con regolarità la quota di reddito acquisita alla procedura. Ogni mancato versamento riduce l’attivo e, con esso, la copertura delle spese di procedura, tra cui il compenso del liquidatore. È nel cuore della fase esecutiva che il professionista che conosce dall’interno il funzionamento degli OCC fa la differenza: come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo sa leggere una relazione semestrale e individuare per tempo i segnali di un attivo che si sta erodendo.
L’errore tipico di questa fase
Smettere di occuparsi della procedura dopo l’apertura, come se tutto fosse ormai nelle mani del liquidatore. Il debitore resta soggetto a obblighi di collaborazione e di informazione; la sua inerzia rallenta la liquidazione e, in prospettiva, può incidere anche sulla valutazione della sua meritevolezza in vista dell’esdebitazione.
Quanto dura realmente
La fase esecutiva coincide in larga parte con il triennio previsto per la durata minima della procedura quando sono acquisiti redditi futuri. Se il patrimonio è composto solo da beni da vendere, può chiudersi prima; se ci sono immobili in comproprietà o giudizi di divisione, può durare più a lungo.
A programma eseguito: rendiconto, approvazione e decreto di liquidazione del compenso
Cosa succede
Siamo al momento chiave. Terminata l’esecuzione del programma, il liquidatore deposita il rendiconto della sua gestione. Il giudice delegato verifica che gli atti compiuti siano conformi al programma approvato e, se il controllo è positivo, approva il rendiconto e liquida il compenso. Solo ora la cifra che fino a questo momento era una stima diventa un importo determinato con provvedimento del giudice.
La norma
L’art. 275, comma 3, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che il liquidatore, terminata l’esecuzione, presenti al giudice il rendiconto; il giudice, verificata la conformità degli atti dispositivi al programma, se approva il rendiconto procede alla liquidazione del compenso dell’OCC o del liquidatore, determinato ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, n. 202. Il comma 4 disciplina il caso opposto: se il rendiconto non è approvato, il giudice indica gli atti necessari, le rettifiche o le integrazioni da compiere e assegna un termine; se le prescrizioni non vengono rispettate, sostituisce il liquidatore e può ridurre o escludere, in tutto o in parte, il compenso, tenendo conto della diligenza prestata.
Come si calcola: il D.M. 202/2014 e i parametri dei curatori
Il D.M. 202/2014 non contiene una tabella autonoma di percentuali per la liquidazione: rinvia ai parametri previsti per i compensi dei curatori fallimentari, cioè al D.M. 25 gennaio 2012, n. 30, con una riduzione. Le linee guida del Tribunale di Pavia sintetizzano così il meccanismo:
- base di calcolo: l’attivo realizzato e il passivo accertato;
- riduzione: dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori;
- criteri di valutazione: opera effettivamente prestata, risultati ottenuti, ricorso ad ausiliari, sollecitudine, complessità delle questioni, numero dei creditori, misura della loro soddisfazione;
- tetti massimi: se il passivo supera 1.000.000 di euro, compenso e spese generali non possono superare il 5% di quanto attribuito ai creditori; se il passivo è inferiore, non oltre il 10%; i tetti non si applicano quando quanto attribuito ai creditori è inferiore a 20.000 euro;
- spese generali: sono comprese nel compenso; dal computo dell’attivo attribuito ai creditori si escludono i crediti sorti per la procedura (ad esempio, quelli del perito).
I parametri del D.M. 30/2012 a cui si applica la riduzione sono costruiti per scaglioni decrescenti sull’attivo realizzato, con un compenso supplementare sul passivo accertato:
| Scaglione di attivo realizzato | Percentuale (D.M. 30/2012, art. 1, c. 1) |
|---|---|
| fino a 16.227,08 € | dal 12% al 14% |
| da 16.227,08 € a 24.340,62 € | dal 10% al 12% |
| da 24.340,62 € a 40.567,68 € | dall’8,50% al 9,50% |
| da 40.567,68 € a 81.135,38 € | dal 7% all’8% |
| da 81.135,38 € a 405.676,89 € | dal 5,50% al 6,50% |
| da 405.676,89 € a 811.353,79 € | dal 4% al 5% |
| da 811.353,79 € a 2.434.061,37 € | dallo 0,90% all’1,80% |
| oltre 2.434.061,37 € | dallo 0,45% allo 0,90% |
| Supplemento sul passivo accertato (art. 1, c. 2) | dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 €; dallo 0,06% allo 0,46% sull’eccedenza |
Il calcolo si fa per scaglioni progressivi, come per le imposte sul reddito: a ogni porzione di attivo si applica la percentuale del suo scaglione. Al risultato il giudice applica la riduzione prevista per gli organismi di composizione della crisi e, infine, verifica il rispetto dei tetti.
Il compenso è unico anche quando OCC e liquidatore sono soggetti diversi: il giudice ne ripartisce la percentuale nel decreto, in base all’attività di ciascuno. Il Tribunale di Forlì, con il provvedimento del 25 ottobre 2024, ha fissato criteri e tempi per la determinazione del compenso di OCC e liquidatore, valorizzando proprio la circostanza che le due funzioni siano svolte o meno dallo stesso soggetto in caso di conferma. Il Tribunale di Pescara, l’11 marzo 2025, ha affrontato in modo organico la quantificazione del compenso degli organi della procedura e il trattamento dei crediti prededucibili e non prededucibili.
Il Tribunale di Urbino, con il provvedimento del 4 maggio 2026, ha ribadito la logica del controllo giudiziale: il liquidatore indica il proprio compenso, ma il tribunale può modificarlo; il compenso è prededucibile, e proprio il rischio di conflitto di interessi tra chi amministra il patrimonio e chi ne riceve una parte giustifica il vaglio del giudice. Lo stesso provvedimento conferma che il compenso è liquidato solo dopo la fine dell’esecuzione e l’approvazione del rendiconto.
I termini che si attivano
Il rendiconto va depositato entro trenta giorni dal completamento del programma secondo le linee guida pavesi; viene approvato dal giudice delegato senza udienza. Dopo l’approvazione, il liquidatore deposita l’istanza di liquidazione del compenso, per sé e, se distinto, per il gestore dell’OCC. Se il rendiconto non è approvato, decorre il termine che il giudice assegna per le rettifiche: mancare quel termine espone il liquidatore alla sostituzione e alla riduzione o esclusione del compenso.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può esaminare il rendiconto e l’istanza di liquidazione e verificare che la base di calcolo sia corretta: che l’attivo considerato sia quello effettivamente realizzato e non quello stimato, che il passivo sia quello accertato, che non vi siano duplicazioni tra compenso dell’OCC e compenso del liquidatore, che le spese generali non siano conteggiate a parte se già comprese. Può far valere le proprie osservazioni nelle forme previste e, se il decreto del giudice è reclamabile, valutare con il proprio difensore se impugnarlo.
L’errore tipico di questa fase
Credere che il compenso sia una percentuale fissa sul debito. Non lo è: si calcola soprattutto sull’attivo realizzato, con percentuali decrescenti, e solo in misura minore sul passivo. Una procedura con debiti elevati e attivo modesto produce un compenso modesto; una procedura con attivo consistente produce un compenso più alto, ma anche creditori più soddisfatti.
Quanto dura realmente
Tra il deposito del rendiconto e il decreto di liquidazione passano, a seconda del carico del tribunale, da qualche settimana a qualche mese.
Dopo il decreto: il riparto e il rango del compenso tra prededuzione e garanzie
Cosa succede
Liquidato il compenso, il liquidatore predispone il progetto di riparto finale: il documento che stabilisce chi riceve cosa, nell’ordine fissato dalla legge. In testa ci sono i crediti prededucibili, tra cui le spese di procedura e il compenso degli organi; poi i crediti privilegiati, secondo il loro grado; infine i chirografari.
La norma
L’art. 6 CCII elenca i crediti prededucibili, includendo quelli per spese e compensi relativi alle prestazioni rese dall’OCC. L’art. 275, comma 5, CCII stabilisce che il liquidatore distribuisce le somme ricavate secondo l’ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con un termine non superiore a quindici giorni per le osservazioni; in assenza di contestazioni, il progetto è trasmesso al giudice, che ne autorizza l’esecuzione. Il comma 6 prevede che, in caso di contestazioni non composte dal liquidatore, il giudice delegato decida con decreto motivato reclamabile ai sensi dell’art. 124 CCII. Il comma 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, richiama le norme della liquidazione giudiziale sulla ripartizione dell’attivo, compreso l’art. 223 sui conti speciali e sui crediti prelatizi.
Le linee guida pavesi fissano in quarantacinque giorni dall’approvazione del rendiconto e dalla liquidazione del compenso il termine per il progetto di riparto, e in quindici giorni il termine per le osservazioni.
Il limite dei creditori ipotecari
Qui si colloca la pronuncia di legittimità più importante degli ultimi anni sul tema. La Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza 29 maggio 2025, n. 14401, ha affermato che il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non rientra tra le spese generali della procedura sostenute nell’interesse della massa dei creditori; per questo non può essere pagato con precedenza sul ricavato dei beni ipotecati o pignorati destinato ai creditori garantiti. La Corte ha valorizzato il carattere volontario della procedura, attivata nell’interesse del debitore. La decisione riguarda una liquidazione del patrimonio regolata dalla legge 3/2012 (art. 14-duodecies), ma il principio è destinato a pesare anche nella lettura del CCII.
Le linee guida di Pavia, redatte nel dicembre 2025, seguono un’impostazione in parte diversa per la liquidazione controllata: il compenso di OCC e liquidatore, quale prededuzione generale, grava proporzionalmente su tutte le masse attive, mentre i crediti prededucibili specifici gravano interamente sul bene su cui cade il privilegio (art. 223 CCII). Il rapporto tra compenso degli organi e ricavato dei beni ipotecati è dunque un terreno ancora in movimento, e conviene conoscerlo prima di scegliere la liquidazione controllata quando il patrimonio è costituito soprattutto da un immobile gravato da mutuo.
I termini che si attivano
Quindici giorni per le osservazioni al progetto di riparto (art. 275, comma 5): è un termine breve, che non lascia margini. Se il debitore o un creditore contesta e la controversia non si compone, il giudice decide con decreto reclamabile.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può verificare nel progetto di riparto che il compenso sia stato imputato correttamente alle diverse masse, che non gravi integralmente sul ricavato di un bene ipotecato quando la ripartizione dovrebbe essere proporzionale, e che i crediti prededucibili riconosciuti siano effettivamente tali. Ogni euro che il riparto attribuisce in modo errato a un creditore è un euro sottratto ad altri creditori: per il debitore la questione non è indifferente, perché incide sulla misura in cui i debiti saranno soddisfatti prima dell’esdebitazione.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar scadere il termine di quindici giorni senza leggere il progetto di riparto. Dopo l’esecuzione, rimettere in discussione la distribuzione diventa molto più difficile.
Quanto dura realmente
Il riparto finale si chiude di regola in uno o due mesi dal decreto di liquidazione del compenso, se non sorgono contestazioni.
Alla chiusura e oltre il triennio: il pagamento del compenso e il nodo delle procedure senza attivo
Cosa succede
Siamo all’ultima tappa. La procedura si chiude quando il programma è completato e, se sono stati acquisiti redditi futuri, decorsi tre anni dall’apertura; può chiudersi in anticipo se non vi è ulteriore attivo da acquisire. Con la chiusura il compenso liquidato viene pagato, il liquidatore deposita la relazione sull’esdebitazione e il debitore può ottenere la liberazione dai debiti residui.
Ma che cosa accade se l’attivo non basta a pagare il compenso? È la domanda più delicata, e la risposta non è affatto scontata.
La norma
L’art. 276 CCII disciplina la chiusura; secondo la lettura delle linee guida pavesi e della circolare del Tribunale di Torino sulla prenotazione a debito, il compenso di OCC e liquidatore viene pagato con il decreto di chiusura (art. 276, comma 2). L’art. 282 CCII disciplina l’esdebitazione, che opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura, se anteriore. L’art. 283 regola l’esdebitazione del debitore incapiente, che prescinde dalla liquidazione.
La Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza 3 luglio 2025, n. 18118, ha precisato, in una liquidazione dei beni regolata dalla legge 3/2012, che il debitore che l’ha chiesta non può più rinunciarvi una volta aperta; la chiusura anticipata è possibile solo se nessun creditore chiede di partecipare, e anche in tal caso le prededuzioni restano da pagare. Il debitore che pensa di “uscire” dalla procedura per evitare il costo degli organi non può farlo liberamente.
Le spese di giustizia: la Corte costituzionale e la prenotazione a debito
Con la sentenza 4 luglio 2024, n. 121, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 146 del D.P.R. 115/2002 (testo unico spese di giustizia) nella parte in cui non prevedeva la prenotazione a debito delle spese della liquidazione controllata, e l’art. 144 nella parte in cui non prevedeva il patrocinio a spese dello Stato quando il giudice delegato autorizza una lite e attesta la mancanza di attivo. La Corte ha fondato la decisione sulla disparità di trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il risultato pratico è importante: imposte e diritti dovuti allo Stato (registro sulla sentenza di apertura, trascrizioni, diritti di copia) possono essere prenotati a debito e recuperati in prededuzione quando la procedura realizza attivo. Le linee guida pavesi ricordano che l’imposta di registro sulla sentenza di apertura è di 200 euro e che, nelle procedure di sovraindebitamento, non si versa il contributo unificato.
E il compenso del liquidatore quando non c’è attivo?
Qui la timeline si interrompe su una questione aperta. La sentenza n. 121/2024 non ha esteso alla liquidazione controllata la parte dell’art. 146 che prevede l’anticipazione a carico dell’Erario dei compensi degli ausiliari. La circolare del Tribunale di Torino sulla prenotazione a debito ne ha tratto la conseguenza: il dispositivo va letto così com’è, e la questione potrà tornare alla Corte se emergerà in un caso concreto.
È esattamente ciò che è accaduto. Il Tribunale di Bolzano, Sez. I civile, con l’ordinanza del 22 dicembre 2025 (iscritta al registro ordinanze della Corte costituzionale con il n. 91 del 2026 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 2026), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, commi 1 e 3, D.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevede che spese e compenso del liquidatore della liquidazione controllata siano anticipati dall’Erario quando la procedura è priva di fondi. Il caso riguardava una procedura in cui il liquidatore non aveva trovato alcun bene liquidabile. Il giudice rimettente ha richiamato l’art. 3 della Costituzione, per la disparità con il curatore della liquidazione giudiziale (per il quale l’anticipazione è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 174 del 2006), e l’art. 36, per il diritto del professionista a una retribuzione proporzionata. Alla data di pubblicazione di questa guida (ottobre 2026) la questione risulta pendente.
Sul versante della liquidazione giudiziale, la Cassazione ha di recente ribadito il ruolo dell’Erario: con la sentenza Sez. I, 19 maggio 2026, n. 15052, secondo quanto riportato dall’Osservatorio Insolvenza, ha posto a carico dell’Erario il compenso del curatore anche quando l’incapienza della procedura è sopravvenuta per effetto di una confisca penale dell’attivo realizzato. È una pronuncia che conferma quanto la tutela del curatore sia oggi più solida di quella del liquidatore della liquidazione controllata.
I termini che si attivano
L’esdebitazione matura decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura, se anteriore. La relazione del liquidatore sull’esdebitazione può essere depositata prima della chiusura, quando il triennio è già decorso.
Cosa può fare il debitore ora
Alla chiusura il debitore può verificare che il pagamento del compenso avvenga secondo il decreto del giudice e che, dopo le prededuzioni, il residuo venga distribuito ai creditori. Se la procedura si rivela incapiente in corso d’opera, la priorità è non trasformare un problema degli organi della procedura in un ostacolo all’esdebitazione: il debitore non è tenuto a pagare di tasca propria, fuori dal concorso, un compenso che il patrimonio non copre, salvo impegni che abbia assunto, ad esempio con la finanza esterna.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che, chiusa la procedura senza attivo sufficiente, il compenso del liquidatore “si scarichi” automaticamente sul debitore o sui suoi familiari. Il compenso è un credito prededucibile verso la procedura; il problema della sua copertura, nelle procedure incapienti, è oggi all’esame della Corte costituzionale proprio perché la legge non indica una soluzione.
Quanto dura realmente
Il decreto di chiusura arriva di regola qualche settimana o mese dopo il riparto finale; nei tribunali più rapidi la procedura con redditi acquisiti si chiude poco dopo la scadenza del triennio.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui parametri del D.M. 30/2012 e sulla riduzione prevista per gli organismi di composizione della crisi. Le percentuali scelte sono quelle intermedie di ciascuno scaglione; la riduzione applicata è un’ipotesi, perché la misura concreta dipende dalla valutazione del giudice. Non si tratta di casi reali.
Simulazione A: il debitore che agisce alle finestre giuste
Ipotesi. Debitore persona fisica, lavoratore dipendente. Patrimonio: un’auto di valore modesto, un piccolo terreno agricolo, quota di stipendio eccedente il fabbisogno familiare di 640 euro al mese per tre anni. Passivo stimato: 186.250 euro, di cui nessun credito ipotecario.
- Marzo 2026, fase OCC. Il gestore stima l’attivo: terreno 18.400 euro, auto 5.940 euro, quota di stipendio per 36 mesi 23.040 euro. Totale 47.380 euro. Il debitore chiede che il preventivo distingua compenso dell’OCC e fase liquidatoria e verifica, con il gestore, che resti attivo distribuibile.
- 12 maggio 2026, deposito. L’OCC attesta l’esistenza di attivo distribuibile.
- 16 giugno 2026, sentenza. Il gestore è confermato liquidatore: compenso unico.
- 16 luglio 2026 (30 giorni). Elenco creditori e notifica della sentenza.
- 14 settembre 2026 (90 giorni). Inventario e programma. Il debitore segnala che l’auto è necessaria per raggiungere il luogo di lavoro: il programma ne valuta la non acquisizione. Ipotizziamo che resti alla procedura, per semplicità di calcolo.
- 2026-2029. Relazioni semestrali regolari; versamenti mensili puntuali; terreno venduto al secondo tentativo.
- Luglio 2029, rendiconto. Attivo realizzato 47.380 euro; passivo accertato 186.250 euro.
Il calcolo. Applicando le percentuali intermedie del D.M. 30/2012: 13% sui primi 16.227,08 euro (2.109,52); 11% sullo scaglione successivo (892,49); 9% sul terzo (1.460,44); 7,5% sulla parte eccedente 40.567,68 euro (510,92). Totale sull’attivo: 4.973,37 euro. Supplemento sul passivo (0,5% sui primi 81.131,38 euro e 0,25% sull’eccedenza): 668,45 euro. Parametro pieno: 5.641,82 euro. Con una riduzione ipotetica del 30%: 3.949,28 euro.
Verifica del tetto. Il passivo è inferiore a un milione: il compenso non può superare il 10% di quanto attribuito ai creditori. Ipotizzando spese di procedura per 2.600 euro, ai creditori vanno circa 40.830 euro; il 10% è 4.083 euro. Il compenso ipotizzato rientra nel tetto.
Esito. Procedura chiusa nei tempi; compenso pagato in prededuzione con il decreto di chiusura; esdebitazione decorso il triennio.
Simulazione B: il debitore che lascia correre
Ipotesi. Stesso debitore, stesso patrimonio, ma con comportamenti diversi.
- Marzo 2026. Il preventivo viene firmato senza verifiche.
- 12 maggio 2026. Deposito; attivo attestato sulla base delle stesse stime.
- 16 giugno 2026. Sentenza; il tribunale nomina un liquidatore diverso dal gestore. Il gestore insinua il proprio credito al passivo; nessuno segnala la questione della natura unitaria del compenso.
- Da ottobre 2026. Il debitore salta tre versamenti mensili e poi ne riduce l’importo; due tentativi di vendita del terreno vanno deserti per mancanza di sopralluogo; si accumulano spese di pubblicità.
- Luglio 2029. Attivo realizzato: terreno venduto a 11.240 euro dopo tre ribassi; nessun’altra somma significativa perché la quota di stipendio è stata versata solo in parte e assorbita da spese di procedura. Passivo accertato: 214.600 euro, per effetto di crediti tardivi.
Il calcolo. Sull’attivo di 11.240 euro, al 13%: 1.461,20 euro. Supplemento sul passivo: 739,33 euro. Parametro pieno: 2.200,53 euro; con riduzione del 40% (ipotesi di minore diligenza dell’insieme della procedura): 1.320,32 euro. Il tetto del 10% non si applica, perché quanto attribuito ai creditori è inferiore a 20.000 euro.
Esito. Il compenso, più basso in valore assoluto, assorbe una quota molto più alta dell’attivo; l’eventuale duplicazione con il credito insinuato dal gestore deve essere risolta in sede di liquidazione; i creditori ricevono poche migliaia di euro; il calendario si allunga, e il debitore rischia contestazioni in sede di esdebitazione per i versamenti mancati.
Le due timeline a confronto
| Data | Simulazione A | Simulazione B |
|---|---|---|
| Marzo 2026 | Preventivo verificato e distinto per fasi | Preventivo firmato senza verifiche |
| 16 giugno 2026 | Gestore confermato, compenso unico | Liquidatore diverso, credito OCC insinuato |
| 14 settembre 2026 | Programma con beni utilmente liquidabili | Programma senza correttivi |
| 2026-2029 | Versamenti regolari, vendita al secondo tentativo | Versamenti mancati, tre ribassi |
| Luglio 2029 | Attivo 47.380 €, compenso ipotetico 3.949,28 € | Attivo 11.240 €, compenso ipotetico 1.320,32 € |
| Incidenza del compenso sull’attivo | circa 8,3% | circa 11,7% |
Il dato da ricordare non è il valore assoluto del compenso, ma il suo peso sull’attivo: quando la procedura è condotta male, il compenso degli organi diventa una fetta più grande di una torta più piccola.
Variante: il calendario con l’immobile ipotecato
Una terza ipotesi dimostrativa, anch’essa non riferita a casi reali, serve a mostrare come la pronuncia di legittimità del 2025 sui creditori garantiti possa cambiare la distribuzione del costo.
Ipotesi. Debitrice pensionata, unico bene di rilievo un appartamento gravato da ipoteca di primo grado a favore della banca mutuante. Quota di pensione eccedente il fabbisogno: 274 euro al mese per tre anni, cioè 9.864 euro. Passivo chirografario accertato: 63.417 euro, oltre al credito ipotecario.
- 9 febbraio 2026, deposito; 10 marzo 2026, sentenza di apertura; 8 giugno 2026 (90 giorni), programma che prevede la vendita dell’appartamento.
- Novembre 2027, vendita dell’immobile; il ricavo, al netto delle spese specifiche della vendita, è destinato in via prioritaria al creditore ipotecario.
- Marzo 2029, rendiconto.
Il nodo. Se si seguisse l’impostazione secondo cui il compenso degli organi, come prededuzione generale, grava proporzionalmente su tutte le masse, una parte del compenso verrebbe prelevata anche dal ricavato dell’appartamento, riducendo quanto spetta alla banca. Se invece si applicasse il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14401/2025 (resa nel regime della legge 3/2012), il compenso dell’OCC non potrebbe essere soddisfatto con precedenza sul ricavato del bene ipotecato e dovrebbe trovare copertura soprattutto sulla massa libera, cioè sui 9.864 euro di pensione acquisita.
Il calcolo sulla sola massa libera. Con le percentuali intermedie del D.M. 30/2012, il 13% di 9.864 euro è pari a 1.282,32 euro; il supplemento sul passivo chirografario, allo 0,5%, è di 317,09 euro; il parametro pieno è di 1.599,40 euro e, con una riduzione ipotetica del 15%, scende a 1.359,49 euro. È un importo che, da solo, assorbe circa il 14% della massa libera, prima ancora delle spese vive e delle imposte prenotate a debito da recuperare.
Esito. In questa variante la questione non è tanto quanto costa il liquidatore, ma da quale massa viene prelevato il suo compenso. Per i creditori chirografari la differenza è sostanziale: se il compenso grava solo sulla massa libera, a loro resta molto meno; se grava anche sul ricavato dell’immobile, il peso si sposta sulla banca. È un profilo che va esaminato fin dalla fase OCC, perché incide sulla stessa attestazione dell’attivo distribuibile: una procedura in cui la massa libera basta a malapena a coprire il compenso degli organi rischia di essere giudicata priva di attivo distribuibile ai creditori diversi da quello garantito.
Questa variante mostra perché, quando il patrimonio è costituito soprattutto da un immobile ipotecato, la scelta tra liquidazione controllata e altri strumenti va fatta con i numeri alla mano, prima del deposito.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si imbocca un’altra strada
La liquidazione controllata non è l’unico percorso. In ogni tappa il debitore può valutare, o il tribunale può imporre, uno spostamento su un binario diverso. Ognuno ha conseguenze sul compenso degli organi.
Binario 1: dall’inizio, l’esdebitazione del debitore incapiente
Se già nella fase OCC emerge che il patrimonio coprirebbe solo i costi della procedura, la strada indicata dalle stesse linee guida di Pavia è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Non c’è un liquidatore, non c’è un programma di liquidazione, non c’è un compenso da liquidare sull’attivo realizzato: resta il compenso dell’OCC per l’attività svolta. Il calendario si accorcia drasticamente. È la scelta da valutare per prima quando l’attivo è insufficiente, perché la liquidazione controllata, dopo il correttivo, verrebbe comunque dichiarata inammissibile.
Binario 2: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore
Se il debitore ha un reddito stabile e la possibilità di proporre un pagamento parziale dilazionato, può valutare il piano del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII) o, se è un imprenditore minore o un professionista, il concordato minore (artt. 74 e seguenti). In queste procedure l’OCC svolge funzioni diverse e il compenso segue regole proprie, sempre sul D.M. 202/2014. Il vantaggio, rispetto alla liquidazione, è che il debitore conserva i suoi beni; lo svantaggio è che deve sostenere il piano per tutta la sua durata.
Binario 3: la conversione in liquidazione controllata
Il percorso inverso è altrettanto frequente: un piano o un concordato minore che non viene omologato, o che viene revocato per inadempimento, può essere convertito in liquidazione controllata. In questo caso la timeline riparte dalla sentenza di apertura, e il compenso dell’OCC per la fase precedente si somma alla nuova attività. La conversione non cancella i costi già maturati: li porta con sé.
Binario 4: la domanda proposta dal creditore
La liquidazione controllata può essere chiesta anche da un creditore. Il correttivo ha richiesto che il creditore dimostri l’insolvenza del debitore e ha escluso l’apertura quando i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro. In questa ipotesi non c’è un OCC che assiste il debitore: il tribunale nomina il liquidatore, e il compenso grava sulla procedura. Il debitore che subisce la domanda può contestarla nei tempi del procedimento.
Binario 5: la rinuncia e la chiusura anticipata
Una volta aperta la liquidazione, come ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 18118 del 2025, la rinuncia del debitore non è libera. La chiusura anticipata richiede che nessun creditore abbia chiesto di partecipare, e le prededuzioni maturate restano dovute. Chi spera di “fermare il tassametro” a metà percorso deve sapere che il compenso già maturato resta comunque in gioco.
| Binario | Momento | Effetto sul compenso |
|---|---|---|
| Esdebitazione dell’incapiente | Fase OCC | Nessun compenso di liquidazione; solo OCC |
| Piano del consumatore / concordato minore | Fase OCC | Compenso OCC secondo D.M. 202/2014; nessuna liquidazione |
| Conversione in liquidazione | Dopo diniego o revoca | Costi precedenti più costi della liquidazione |
| Domanda del creditore | Apertura | Compenso a carico della procedura |
| Chiusura anticipata | Dopo l’apertura | Prededuzioni maturate comunque dovute |
Le 5 finestre critiche
-
Prima del deposito, quando si firma il preventivo dell’OCC. È il momento di distinguere fase OCC e fase liquidatoria, di verificare la coerenza con il D.M. 202/2014 e di stimare con realismo se, sottratti i costi, rimanga attivo per i creditori.
-
Al deposito, quando l’OCC attesta l’attivo distribuibile. Se l’attivo copre solo le spese della procedura, la domanda è inammissibile: è l’ultima occasione per cambiare binario verso l’esdebitazione dell’incapiente o per apportare finanza esterna versata o garantita.
-
Nei 90 giorni dalla sentenza, quando si forma il programma di liquidazione. Le scelte sui beni da liquidare, su quelli da non acquisire e sulla quota di reddito determinano la base di calcolo del compenso e i tempi della chiusura.
-
Alla formazione dello stato passivo e del riparto. È qui che si evita la duplicazione tra credito dell’OCC e compenso unico, e si verifica la corretta imputazione del compenso alle masse attive, anche alla luce della Cassazione n. 14401/2025 sui creditori ipotecari; per il riparto il termine per le osservazioni è di quindici giorni.
-
All’approvazione del rendiconto e alla liquidazione del compenso. È l’ultimo momento per controllare che la base di calcolo sia l’attivo realizzato e il passivo accertato, che i tetti siano rispettati e che la diligenza del liquidatore sia stata valutata.
Le domande sul tempo
Ho già firmato il preventivo dell’OCC: sono obbligato a pagare quella cifra?
Il preventivo è un elemento di cui il giudice tiene conto, ma non lo vincola. Secondo le linee guida del Tribunale di Pavia, l’accordo con il debitore può essere considerato solo se non supera i parametri del D.M. 202/2014 e se l’attività è stata svolta; il Tribunale di Milano (29 febbraio 2024) ha ammesso la disapplicazione dell’accordo che eccede i parametri. La liquidazione definitiva arriva solo con il decreto del giudice, dopo l’approvazione del rendiconto.
Sono passati sei mesi dall’apertura: il liquidatore può già chiedere di essere pagato?
Di regola no. Il compenso è liquidato alla fine, dopo il rendiconto, e pagato con la chiusura. Gli acconti sono possibili in situazioni particolari, tipicamente in concomitanza con riparti parziali o quando è in corso un’esecuzione immobiliare, e sempre su autorizzazione del giudice delegato.
La procedura dura tre anni: il compenso cresce con il passare del tempo?
Non direttamente. Il compenso non è calcolato a mesi o ad anni, ma sull’attivo realizzato e sul passivo accertato, con la riduzione prevista e tenendo conto della diligenza. Il tempo incide in modo indiretto: una procedura che dura di più perché acquisisce redditi per tre anni realizza più attivo; una procedura che si allunga per inerzia accumula spese e relazioni mancate, che il giudice valuta.
Il liquidatore non ha trovato nulla da vendere: chi lo paga?
È la questione più incerta. Dopo il correttivo la liquidazione chiesta dal debitore persona fisica non dovrebbe aprirsi senza attivo distribuibile. Se l’incapienza emerge dopo l’apertura, la legge non prevede espressamente l’anticipazione da parte dell’Erario del compenso del liquidatore: la sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024 ha riguardato la prenotazione a debito delle spese, e la questione dell’anticipazione del compenso è stata sollevata dal Tribunale di Bolzano con l’ordinanza del 22 dicembre 2025, oggi all’esame della Corte.
Quanto tempo passa dal rendiconto al pagamento?
Secondo le linee guida pavesi, il rendiconto va depositato entro trenta giorni dal completamento del programma; il progetto di riparto entro quarantacinque giorni dall’approvazione del rendiconto e dalla liquidazione del compenso, con quindici giorni per le osservazioni. Il pagamento avviene con la chiusura. Nel complesso, dalla fine delle attività liquidatorie al pagamento possono passare indicativamente da due a sei mesi.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Si tratta per lo più di provvedimenti di merito, perché la Cassazione non si è ancora pronunciata in modo diretto sul compenso del liquidatore nella liquidazione controllata regolata dal CCII; due ordinanze di legittimità del 2025 riguardano la liquidazione del patrimonio della legge 3/2012, ma esprimono principi rilevanti anche per il nuovo sistema.
Fase preparatoria e deposito
Tribunale di Gela, 7 maggio 2026. Principio: se l’OCC attesta che non vi è attivo distribuibile in una liquidazione chiesta dal debitore persona fisica, il ricorso è respinto senza fissare udienza. Rilevanza: rende evidente che il costo degli organi della procedura deve essere coperto da un attivo reale fin dal deposito.
Tribunale di Milano, 29 febbraio 2024. Principio: se l’OCC è nominato anche liquidatore, il compenso pattuito è assorbito nel compenso unico liquidato dal giudice; l’inserimento nel passivo è solo provvisorio e condizionato, e il giudice può disapplicare l’accordo con il debitore che eccede i parametri del D.M. 202/2014. Rilevanza: chiarisce il valore del preventivo e il rapporto tra fase OCC e fase liquidatoria.
Apertura, stato passivo e natura del compenso
Tribunale di Torino, 7 maggio 2024. Principio: il compenso dell’OCC si determina alla conclusione della procedura, unitamente a quello del liquidatore, anche quando i soggetti sono diversi; la domanda di insinuazione dell’OCC al passivo va respinta. Rilevanza: è il riferimento della tesi della natura unitaria del compenso.
Tribunale di Ascoli Piceno, 24 aprile 2024. Principio: il liquidatore non deve inserire nello stato passivo l’importo preventivato per l’OCC, ma accantonarlo in attesa della liquidazione finale. Rilevanza: offre una soluzione operativa che evita duplicazioni.
Tribunale di Arezzo, 8 maggio 2024. Principio: il compenso dell’OCC non è ammissibile al passivo; lo liquida il giudice delegato, insieme a quello del liquidatore, all’approvazione del rendiconto. Rilevanza: collega in modo diretto il compenso all’art. 275 CCII.
Tribunale di Bologna, 20 maggio 2024. Principio: segnalato dalla dottrina come favorevole all’ammissione del compenso dell’OCC allo stato passivo. Rilevanza: documenta il contrasto tra i tribunali.
Tribunale di Forlì, 30 settembre 2024. Principio: il compenso dell’OCC per l’attività svolta fino alla domanda può essere liquidato in prededuzione, nel rispetto del D.M. 202/2014. Rilevanza: conferma il rango prededucibile dell’attività preparatoria.
Tribunale di Verona, 30 settembre 2024. Principio: le quote di stipendio o pensione maturate dopo l’apertura sono acquisibili alla procedura anche se cedute o assegnate in precedenza. Rilevanza: amplia l’attivo che copre, tra l’altro, il compenso degli organi.
Tribunale di Taranto, Sez. II civile, 2 luglio 2025. Principio: con un liquidatore diverso dall’OCC, il compenso di quest’ultimo è prededucibile; il compenso conserva natura unitaria e va anticipato e liquidato secondo criteri definiti. Rilevanza: indica come si gestisce il compenso quando le funzioni sono divise.
Tribunale di Rovigo, 2 settembre 2025. Principio: il compenso dell’OCC si riconosce con modalità diverse a seconda che sia nominato o meno un liquidatore distinto; in un’ipotesi è necessaria l’insinuazione al passivo, pur trattandosi di credito prededucibile. Rilevanza: mostra che la soluzione dipende dalla configurazione della procedura.
Liquidazione del compenso e riparto
Tribunale di Forlì, 25 ottobre 2024. Principio: il compenso di OCC e liquidatore va determinato con criteri e tempi specifici, tenendo conto dell’eventuale coincidenza dei due ruoli in caso di conferma. Rilevanza: guida la ripartizione del compenso unico.
Tribunale di Pescara, 11 marzo 2025. Principio: il provvedimento detta i criteri di quantificazione del compenso degli organi della procedura e il trattamento dei crediti prededucibili e non. Rilevanza: è un quadro organico per la fase del decreto di liquidazione.
Tribunale di Bari, 3 giugno 2025. Principio: quando la domanda è presentata personalmente dal debitore, il professionista che eventualmente lo assiste non gode della prededuzione. Rilevanza: distingue il compenso degli organi della procedura dai crediti di chi assiste il debitore.
Tribunale di Urbino, 4 maggio 2026. Principio: il liquidatore indica il proprio compenso, ma il tribunale può modificarlo; il compenso è prededucibile ed è liquidato dopo l’esecuzione e l’approvazione del rendiconto. Rilevanza: sottolinea il controllo giudiziale contro il rischio di conflitto di interessi.
Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 29 maggio 2025, n. 14401. Principio: il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non è una spesa generale sostenuta nell’interesse della massa e non può essere soddisfatto con precedenza sul ricavato dei beni ipotecati o pignorati spettante ai creditori garantiti. Rilevanza: incide su chi sopporta il costo quando il patrimonio è soprattutto un immobile ipotecato.
Chiusura e procedure incapienti
Cassazione, Sez. I civile, ordinanza 3 luglio 2025, n. 18118. Principio: aperta la liquidazione, il debitore non può rinunciarvi; la chiusura anticipata richiede che nessun creditore chieda di partecipare, e le prededuzioni restano da pagare. Rilevanza: impedisce di sottrarsi ai costi degli organi chiudendo la procedura a metà.
Corte costituzionale, sentenza 4 luglio 2024, n. 121. Principio: sono illegittimi gli artt. 146 e 144 del D.P.R. 115/2002 nella parte in cui non prevedono la prenotazione a debito delle spese della liquidazione controllata e il patrocinio a spese dello Stato per le liti autorizzate in assenza di attivo. Rilevanza: allinea le spese di giustizia della liquidazione controllata a quelle della liquidazione giudiziale, senza estendere l’anticipazione del compenso.
Tribunale di Bolzano, Sez. I civile, ordinanza 22 dicembre 2025 (reg. ord. Corte cost. n. 91/2026). Principio: solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 146, commi 1 e 3, D.P.R. 115/2002 per la mancata anticipazione dall’Erario del compenso del liquidatore nelle procedure prive di fondi. Rilevanza: è il punto aperto sul “chi paga” quando l’attivo manca.
Cassazione, Sez. I, sentenza 19 maggio 2026, n. 15052. Principio: nella liquidazione giudiziale, il compenso del curatore è a carico dell’Erario anche quando l’incapienza deriva dalla confisca penale dell’attivo realizzato. Rilevanza: termine di confronto che evidenzia la diversa tutela del liquidatore della liquidazione controllata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo nella tappa in cui ti trovi, con strumenti diversi a seconda del punto del calendario.
- Analizziamo il preventivo dell’OCC prima che tu lo firmi, confrontandolo con i parametri del D.M. 202/2014 e verificando che distingua la fase preparatoria dalla fase liquidatoria.
- Ricostruiamo l’attivo realmente distribuibile, sottraendo dalle stime i costi della procedura, per verificare se la liquidazione controllata supererà il vaglio di ammissibilità introdotto dal correttivo.
- Valutiamo il binario alternativo: se l’attivo non basta, esaminiamo l’esdebitazione del debitore incapiente, il piano del consumatore o il concordato minore, confrontando tempi e costi di ciascuna strada.
- Strutturiamo l’eventuale finanza esterna in modo che risulti versata o garantita, come richiesto per l’ammissibilità.
- Se sei nei 90 giorni dalla sentenza, esaminiamo il programma di liquidazione e segnaliamo al liquidatore beni non utilmente liquidabili e la corretta determinazione della quota di reddito.
- Verifichiamo lo stato passivo per evitare duplicazioni tra credito insinuato dall’OCC e compenso unico, alla luce dell’orientamento del tribunale competente.
- Esaminiamo le relazioni semestrali e segnaliamo per tempo ritardi nelle vendite o costi che erodono l’attivo.
- Controlliamo il rendiconto e l’istanza di liquidazione del compenso: base di calcolo, riduzione, tetti, spese generali comprese.
- Esaminiamo il progetto di riparto entro i quindici giorni per verificare l’imputazione del compenso alle masse, anche rispetto ai creditori ipotecari.
- Prepariamo la fase di chiusura e di esdebitazione, verificando che i requisiti siano rispettati e che il pagamento delle prededuzioni non diventi un ostacolo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: il compenso del liquidatore nasce nella relazione dell’organismo, viene liquidato sul D.M. 202/2014 che regola proprio le funzioni degli OCC, e spesso spetta allo stesso gestore confermato liquidatore. Conoscere questi meccanismi dall’interno ci permette di leggere preventivi, programmi e rendiconti con lo stesso metro che userà il giudice.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: se il decreto di liquidazione, il riparto o la sentenza di apertura vengono impugnati, la linea difensiva è seguita dallo stesso professionista, senza passaggi di consegne. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso, perché il calcolo dell’attivo, la verifica dei parametri e la lettura del rendiconto richiedono competenze giuridiche e contabili insieme.
Chiusura
Il compenso del liquidatore non è una sorpresa che arriva alla fine: si costruisce tappa dopo tappa, dal preventivo dell’OCC al decreto del giudice, passando per il programma, lo stato passivo e il riparto. Si calcola sull’attivo realizzato e sul passivo accertato, secondo i parametri dei curatori ridotti dal D.M. 202/2014; lo paga la procedura, in prededuzione, con i limiti fissati dalla Cassazione verso i creditori garantiti; quando l’attivo manca, la risposta è oggi all’esame della Corte costituzionale. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: chi conosce le finestre giuste può far pesare meno questa voce su un patrimonio già fragile.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di vista di chi conosce il funzionamento degli organismi di composizione della crisi: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e sa come nascono la relazione, il preventivo, l’attestazione dell’attivo e l’istanza di liquidazione del compenso. È questo il punto di partenza per costruire, insieme al debitore, la strategia più adatta alla tappa in cui si trova.
📩 Prima di firmare una domanda di liquidazione controllata, o se la procedura è già aperta e vuoi capire quanto ti costerà davvero, scrivici oggi stesso: i recapiti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.





