Scoperto Di Conto Corrente E Sovraindebitamento: Come Si Tratta Il Debito Con La Banca Nel Piano Del Consumatore?

Scoperto Di Conto Corrente E Sovraindebitamento: Come Si Tratta Il Debito Con La Banca Nel Piano Del Consumatore?

Chi arriva al piano del consumatore con uno scoperto di conto corrente di solito non sbaglia sulla scelta della procedura: sbaglia sul modo in cui porta la banca dentro il piano. Il saldo negativo del conto è quasi sempre il debito più “familiare” dell’elenco, quello che si conosce a memoria perché compare ogni mese nell’estratto conto. Ed è proprio per questo che lo si tratta con meno attenzione degli altri: lo si copia così com’è, senza chiedersi come è stato formato, se vi sono finiti interessi non dovuti, se la banca che lo pretende è ancora quella che lo ha generato, se il conto sul quale continua ad arrivare lo stipendio diventerà il primo problema il giorno dopo il deposito.

Le pagine che seguono mettono in fila gli errori che si incontrano più spesso quando il debito bancario entra nella ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67-73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024; la vecchia L. 3/2012 è abrogata). Eccoli, dal più grave al più sottovalutato:

  1. Inserire nel piano il saldo indicato dalla banca senza verificarlo.
  2. Non chiedere per tempo la documentazione del conto (art. 119 TUB) e restare senza prove.
  3. Usare la contestazione per usura o anatocismo come scorciatoia, o al contrario rinunciarvi del tutto.
  4. Classificare male il credito della banca e dimenticare garanzie, fideiussori e coobbligati.
  5. Continuare a far accreditare lo stipendio sul conto in rosso e accendere nuovo credito per coprire lo scoperto.
  6. Ignorare il merito creditizio e la catena delle cessioni del credito.

Il tema sta esattamente all’incrocio tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato la procedura: l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che redige la relazione sul piano e verifica la posizione dei creditori. Dall’altro lato il rapporto bancario: coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è la struttura necessaria per ricalcolare un conto corrente, misurare tassi e commissioni rispetto alle soglie di usura e capire quanto di quello scoperto è davvero dovuto.

📩 Se nel tuo elenco dei debiti c’è uno scoperto di conto corrente, scrivici prima di firmare qualunque proposta: tutti i riferimenti dello studio li trovi in fondo a questo articolo.

Errore n. 1 – Copiare nel piano il saldo che dice la banca

L’errore

Il conto è in rosso per 18.740 euro. La banca, alla richiesta del consumatore o dell’OCC, invia una “precisazione del credito” di una pagina con il saldo, gli interessi maturati fino alla data della lettera e una voce di spese. Quel numero viene trascritto nell’elenco dei creditori, la proposta viene calcolata in percentuale su di esso e nessuno torna più sull’argomento.

Perché è un errore

L’esperienza insegna che il saldo contabile di un conto corrente affidato o sconfinato è il risultato di anni di addebiti trimestrali o annuali, di commissioni sull’affidamento, di interessi sugli interessi nei periodi in cui la capitalizzazione era ancora praticata, talvolta di tassi variati unilateralmente. Il saldo comunicato dalla banca non è un accertamento: è la sua pretesa. L’art. 67 CCII consente al consumatore di proporre ai creditori un piano che preveda il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti: ma la percentuale offerta si applica a un importo, e se l’importo è gonfiato, l’intero equilibrio del piano lo è.

Sul fronte bancario, le regole di riferimento sono note. L’art. 1815, comma 2, c.c. stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La L. 108/1996 ha costruito il meccanismo delle soglie: il Tasso effettivo globale medio (TEGM) viene rilevato trimestralmente per categorie di operazioni e la soglia oltre la quale gli interessi sono usurari si ottiene secondo la formula introdotta dal D.L. 70/2011 (TEGM aumentato di un quarto, più quattro punti percentuali, con un divario massimo di otto punti). L’art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, nella formulazione introdotta dalla L. 147/2013 e poi riscritta dal D.L. 18/2016 convertito dalla L. 49/2016, vieta che gli interessi debitori producano a loro volta interessi, salvo quelli di mora, e rinvia alla delibera CICR del 3 agosto 2016 per le modalità di conteggio annuale.

Le conseguenze

Quando il saldo non viene verificato, le conseguenze sono tre, e si sommano. La prima: si offre ai creditori una percentuale calcolata su un passivo più alto del reale, il che riduce ciò che arriva agli altri creditori o allunga il piano senza necessità. La seconda: si crea un precedente “di fatto”, perché la stessa relazione dell’OCC e lo stesso piano diventano documenti in cui il consumatore ha riconosciuto quel saldo. La terza, la più insidiosa: una volta omologato il piano e adempiuto, eventuali somme indebitamente pagate negli anni rischiano di non essere più recuperate, perché nessuno ha impostato per tempo la ricostruzione del rapporto.

Va detto con onestà che non ogni scoperto nasconde irregolarità. Le Sezioni Unite (Cass. SU 20 giugno 2018, n. 16303) hanno chiarito che la commissione di massimo scoperto rileva ai fini dell’usura anche per i periodi anteriori alla riforma del 2009, ma attraverso un confronto separato tra il TEG del rapporto e la soglia e tra la commissione applicata e la “soglia” della commissione, con possibile compensazione tra le eccedenze. Un metodo tecnico, che a volte conferma il superamento e a volte lo esclude.

Cosa fare invece

Prima di quantificare la proposta, il saldo bancario va trattato come un’ipotesi da verificare, non come un dato. In pratica: acquisire i contratti e gli estratti conto, far eseguire una verifica tecnica (perizia econometrica o ricalcolo) sul rapporto, e confrontare il saldo “rettificato” con quello dichiarato dalla banca. Se la differenza è significativa, il piano deve dar conto della contestazione: con un accantonamento della quota contestata, con l’indicazione del credito “per la parte non contestata” e la riserva di agire, oppure con una trattativa preventiva con la banca che consenta di indicare un importo concordato.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il punto che sfugge quasi sempre è che il piano del consumatore non prevede un vero e proprio accertamento del passivo con efficacia di giudicato sulla misura dei crediti: il giudice verifica ammissibilità, fattibilità e, se contestata, convenienza. Ciò significa che la questione dell’usura o dell’anatocismo non viene “risolta” dal semplice inserimento del credito nel piano, e che la scelta su come rappresentare il debito con la banca va fatta prima del deposito, perché dopo diventa molto più difficile riaprirla.

Un approfondimento: come si legge davvero uno scoperto

Uno scoperto di conto corrente non è un debito unitario come una rata di mutuo. È la somma algebrica di movimenti di natura diversa: utilizzi del fido entro il limite concordato, sconfinamenti oltre il limite, interessi debitori calcolati al tasso del fido e, per gli sconfinamenti, a un tasso più alto, commissioni di istruttoria veloce o commissioni sull’affidamento accordato, spese di tenuta conto, imposte di bollo. Ognuna di queste voci ha una base contrattuale che deve risultare per iscritto e una disciplina propria. La commissione sull’affidamento e la commissione di istruttoria veloce, introdotte dopo l’abolizione della vecchia commissione di massimo scoperto, devono essere pattuite in modo chiaro e restano componenti da considerare nel calcolo del TEG.

Per chi prepara un piano, la conseguenza pratica è che non basta sapere quanto si deve oggi: occorre sapere come quel debito si è formato negli ultimi anni. Un saldo di 18.740 euro può derivare, per esempio, da 11.000 euro di effettivo utilizzo del fido e da 7.740 euro di interessi, commissioni e spese accumulati in un decennio. Se anche solo una parte di queste voci risulta non dovuta, la differenza si riflette sull’importo da inserire nel piano.

C’è poi una questione di metodo. Le verifiche sui conti si fanno, di regola, ricalcolando il rapporto dall’inizio con le sole condizioni validamente pattuite, depurando le voci illegittime e ricostruendo un saldo alternativo. Quando gli estratti conto iniziali mancano, la giurisprudenza ha elaborato criteri diversi per individuare il saldo di partenza, a seconda di chi agisce in giudizio e di quale documentazione sia disponibile: un altro motivo per cui la richiesta documentale non può essere rinviata.

Nel piano del consumatore, il punto non è trasformare la procedura in una causa contro la banca. È evitare che il piano consolidi, con la firma del consumatore e il visto dell’OCC, una pretesa che non è stata verificata. L’OCC, nella relazione, deve esprimersi sulla completezza e attendibilità della documentazione: presentargli un ricalcolo serio significa dargli gli strumenti per farlo.

Errore n. 2 – Non chiedere i documenti del conto e restare senza prove

L’errore

Il consumatore sa che “qualcosa non torna” nel conto: tassi altissimi, commissioni trimestrali, interessi addebitati anche sulle spese. Ma gli estratti conto cartacei sono andati persi, quelli online coprono solo gli ultimi anni e il contratto originario non si trova. Si decide di lasciar perdere: tanto il piano si fa lo stesso.

Perché è un errore

L’art. 119, comma 4, TUB riconosce al cliente il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. È lo strumento che consente di ricostruire il rapporto. L’art. 117 TUB impone, poi, che i contratti bancari siano redatti per iscritto e che un esemplare sia consegnato al cliente: in mancanza di forma scritta il contratto è nullo e operano tassi sostitutivi.

Le conseguenze

È qui che molti compromettono la propria posizione. Nelle azioni di ripetizione contro la banca l’onere della prova grava sul correntista che agisce: è lui a dover dimostrare i pagamenti indebiti, producendo gli estratti conto. La Cassazione (Cass. Sez. I, ord. 14 dicembre 2023, n. 34997) ha ribadito che spetta al correntista provare la natura ripristinatoria delle rimesse quando la banca eccepisce la prescrizione. Senza documenti, la contestazione resta un’affermazione e il saldo della banca resta l’unico dato disponibile.

Il tema della prescrizione pesa molto. Le Sezioni Unite (Cass. SU 2 dicembre 2010, n. 24418) hanno stabilito che la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione decorre, per i versamenti con funzione meramente ripristinatoria della provvista, dalla chiusura del conto; per le rimesse con funzione solutoria, cioè veri pagamenti su un conto scoperto oltre il fido o non affidato, decorre invece dalla data di ciascun versamento. La Cassazione ha poi precisato che occorre distinguere caso per caso la natura delle rimesse (Cass. Sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14958) e che, in assenza di apertura di credito, la prescrizione delle rimesse solutorie su conto passivo decorre dalla data del pagamento (Cass. Sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29411). Tradotto: ogni anno di ritardo nel recuperare la documentazione può significare rimesse che cadono in prescrizione.

Cosa fare invece

Inviare subito, con PEC o raccomandata, la richiesta di documentazione ex art. 119, comma 4, TUB per tutti i rapporti in essere o estinti negli ultimi dieci anni: contratto di conto, eventuali aperture di credito, variazioni delle condizioni, estratti conto e scalari, documenti di sintesi. La richiesta va fatta in parallelo con l’istruttoria presso l’OCC, non dopo. Se la banca non risponde nei novanta giorni, il silenzio è a sua volta un elemento da documentare e, se necessario, da far valere davanti al giudice.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il diritto all’esibizione riguarda anche i rapporti chiusi e non decade con la cessione del credito. E l’approvazione tacita degli estratti conto (art. 119, comma 3, TUB: in mancanza di opposizione scritta entro sessanta giorni dal ricevimento, l’estratto si intende approvato) riguarda la correttezza contabile delle singole annotazioni, non la validità delle clausole da cui gli addebiti derivano: aver ricevuto per anni gli estratti senza protestare non impedisce di contestare la nullità di una clausola o il superamento della soglia d’usura.

Un approfondimento: cosa chiedere esattamente alla banca

L’esperienza insegna che le richieste generiche (“mandatemi tutti i documenti”) producono risposte parziali. Una richiesta efficace elenca invece le singole categorie di documenti: il contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente, con il documento di sintesi iniziale; i contratti di apertura di credito, anche se successivi, con indicazione del fido accordato e del tasso; tutte le comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni (art. 118 TUB), con la prova della loro trasmissione; gli estratti conto e gli scalari per ogni periodo di liquidazione; i riassunti scalari che indicano il calcolo degli interessi e delle commissioni; per i rapporti successivi al 2016, la documentazione relativa all’autorizzazione all’addebito degli interessi debitori prevista dalla disciplina CICR.

La richiesta va indirizzata alla banca che ha in gestione il rapporto e, se il credito è stato ceduto, anche al cessionario e all’eventuale società di gestione (servicer), perché la documentazione potrebbe essere passata con il credito. Va conservata la prova dell’invio e della ricezione.

Vale la pena dedicare attenzione anche alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazione creditizia privati: le segnalazioni consentono di vedere nel tempo come è cresciuta l’esposizione verso ciascun intermediario, quale fido era stato accordato e quando sono iniziati gli sconfinamenti. Sono informazioni utili per due scopi diversi: ricostruire il conto e documentare il tema del merito creditizio. Chiedere oggi questi documenti costa poco tempo; non averli quando servono può costare l’intera contestazione.

Un’ultima precisazione pratica. L’art. 119, comma 4, TUB indica che la documentazione è fornita a spese del cliente: si tratta dei soli costi di produzione indicati dalla banca, che vanno chiesti preventivamente e non possono essere usati come ostacolo all’esercizio del diritto. Non va confuso con il compenso dei professionisti, che in questa sede non viene in rilievo.

Errore n. 3 – Contestare l’usura come scorciatoia, o rinunciarvi del tutto

L’errore

Due versioni dello stesso sbaglio. Nella prima il consumatore, convinto che il conto sia “pieno di usura”, decide di non inserire affatto la banca nel piano o di inserirla a zero, contando sul fatto che il giudice gli darà ragione. Nella seconda, spaventato dalla complessità, rinuncia a qualunque contestazione e firma una proposta che riconosce integralmente il credito.

Perché è un errore

Il piano del consumatore deve rappresentare in modo completo e veritiero la situazione debitoria: l’art. 68 CCII richiede che la domanda sia corredata dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, e che l’OCC rediga una relazione sulla completezza e attendibilità della documentazione. Escludere un creditore o azzerarne il credito per una contestazione non ancora accertata espone il piano a un giudizio di inattendibilità; e l’art. 69 CCII esclude dall’accesso il consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, mentre l’art. 72 consente la revoca dell’omologazione in presenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o di passivo dolosamente occultato o esagerato.

All’opposto, la rinuncia preventiva fa perdere uno strumento che la legge mette a disposizione. La nullità della clausola usuraria (art. 1815, comma 2, c.c.) e il divieto di anatocismo (art. 120 TUB) sono regole imperative, e la Cassazione (Cass. Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21344) ha affermato che il divieto di anatocismo introdotto dalla L. 147/2013 operava già dal 1° gennaio 2014, senza bisogno di attendere la delibera attuativa del CICR: le banche non potevano continuare a capitalizzare secondo il vecchio regime e i correntisti possono chiedere il ricalcolo del saldo e la restituzione degli interessi anatocistici successivi.

Le conseguenze

Nel primo scenario il rischio è serio: un piano che ignora o azzera arbitrariamente il credito della banca può non superare il vaglio di ammissibilità o essere contestato dalla banca stessa, con perdita di tempo e talvolta della stessa protezione dalle esecuzioni. Nel secondo scenario il piano viene omologato, ma il consumatore paga una percentuale su somme che forse non doveva, e si priva di un credito restitutorio che avrebbe potuto alleggerire il piano.

Cosa fare invece

La contestazione bancaria va costruita come una componente del piano, non come un’alternativa al piano. Le strade concrete sono tre: indicare il credito della banca nella misura dichiarata ma con un accantonamento prudenziale e la riserva espressa di agire per l’accertamento; indicarlo nella misura ricalcolata, allegando la perizia, e lasciare che sia la banca a interloquire nelle osservazioni; oppure aprire con la banca una trattativa che porti a un importo condiviso, spesso con riduzioni significative quando la perizia è solida. La scelta dipende dalla forza tecnica della contestazione, dalla documentazione disponibile e dalla tenuta complessiva del piano.

Il dettaglio che pochi conoscono

Le Sezioni Unite (Cass. SU 18 settembre 2020, n. 19597) hanno chiarito che anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura, ma che il loro superamento della soglia non rende gratuito l’intero rapporto: cade la sola clausola sugli interessi di mora, mentre restano dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti. È un esempio di come la tutela antiusura sia precisa e non “totale”: promettere a se stessi che lo scoperto “sparirà” per effetto dell’usura è il modo migliore per costruire un piano fragile.

Un approfondimento: le tre rappresentazioni possibili del credito contestato

Quando la verifica sul conto mostra una differenza tra saldo dichiarato e saldo ricalcolato, il piano deve scegliere come rappresentarla. Le tre soluzioni hanno pregi e rischi diversi.

Soluzione Come si presenta nel piano Vantaggio Rischio
Credito integrale con accantonamento Banca indicata per il saldo dichiarato; la percentuale sulla quota contestata viene accantonata Massima trasparenza, difficile da censurare Le risorse accantonate restano ferme fino all’accertamento
Credito rettificato con perizia Banca indicata per il saldo ricalcolato, con allegata la verifica tecnica Percentuali più alte per tutti i creditori La banca può contestare l’attendibilità della rettifica
Importo concordato Banca indicata per l’importo raggiunto in una trattativa preventiva Riduce il contenzioso e accelera l’omologa Richiede una controparte disponibile e una perizia solida

Nessuna di queste soluzioni è “giusta” in astratto. Quella con l’accantonamento è la più prudente quando la contestazione è fondata ma non ancora accertata; quella con il credito rettificato funziona quando la documentazione è completa e la perizia è difficile da smentire; quella concordata è spesso la migliore quando la banca, messa di fronte al ricalcolo, preferisce chiudere la posizione. Ciò che va evitato è la quarta via, cioè l’azzeramento o l’esclusione del credito senza alcuna base documentale.

È qui che molti compromettono la propria posizione: pensano che la procedura di sovraindebitamento sia la sede per far dichiarare l’usura. Non lo è, in senso proprio. Il giudice dell’omologa valuta la proposta; l’accertamento della nullità di una clausola bancaria e la condanna alla restituzione richiedono, di regola, un giudizio ordinario sul rapporto. Il piano può tener conto della contestazione, ma non la decide.

Un ultimo profilo riguarda la convenienza. Se la banca contesta la convenienza della proposta, il giudice la confronta con l’alternativa liquidatoria. Una banca che ha violato il merito creditizio non può farlo (art. 69, comma 2, CCII); una banca che non lo ha violato può. In quest’ultimo caso, un piano che rappresenta correttamente il credito, anche contestato, è molto più facile da difendere.

Errore n. 4 – Classificare male il credito della banca e dimenticare garanzie e coobbligati

L’errore

Nell’elenco dei creditori la banca compare tre volte: per lo scoperto di conto, per un prestito personale e per il mutuo sulla casa. Le tre posizioni vengono trattate allo stesso modo. Oppure il conto è cointestato con il coniuge, o lo scoperto è garantito da una fideiussione prestata da un genitore, e nel piano non se ne fa cenno.

Perché è un errore

Lo scoperto di conto corrente, salvo garanzie specifiche, è un credito chirografario: non ha prelazione e, nel piano del consumatore, può essere soddisfatto in percentuale secondo quanto proposto. Il mutuo ipotecario è invece un credito privilegiato, e l’art. 67, comma 4, CCII consente il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale, se il debitore è in regola con i pagamenti o il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto. L’art. 67, comma 3, aggiunge che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

Quanto ai coobbligati: l’esdebitazione e gli effetti del piano riguardano il debitore che ha proposto la procedura. Il cointestatario di un conto e il fideiussore restano, salvo diversa soluzione, esposti verso la banca. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune.

Le conseguenze

Trattare lo scoperto come se avesse una garanzia fa offrire alla banca più del necessario, a scapito degli altri creditori. Trattare il mutuo come lo scoperto, al contrario, rende il piano inammissibile o comunque contestabile per violazione delle regole sui privilegiati. Dimenticare il fideiussore o il cointestatario significa spostare il debito su un familiare, che si troverà la banca alla porta proprio mentre il piano viene eseguito.

Cosa fare invece

Per ogni posizione bancaria vanno ricostruiti titolo, garanzie e coobbligati prima di scegliere la collocazione nel piano. Lo scoperto chirografario può ricevere la percentuale offerta ai chirografari; il mutuo prima casa può proseguire con le rate secondo l’art. 67, comma 4; le posizioni con fideiussione vanno valutate insieme al garante, verificando se sia opportuna una procedura familiare unica ex art. 66 o una procedura autonoma del garante. Nel caso di conto cointestato, occorre capire chi ha effettivamente utilizzato l’affidamento e quali effetti avrà il piano sull’altro intestatario.

Il dettaglio che pochi conoscono

Le Sezioni Unite del 2010 (Cass. SU n. 24418/2010) hanno anche affermato che, dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, gli interessi a debito del correntista vanno calcolati senza alcuna capitalizzazione. Questo dettaglio si riflette anche sulla posizione del fideiussore, che può opporre alla banca le eccezioni relative al debito garantito, salvo che la fideiussione contenga clausole di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni” da esaminare caso per caso. La ricostruzione del conto, quindi, non giova solo al consumatore che propone il piano, ma può proteggere anche chi gli ha fatto da garante.

Un approfondimento: le posizioni bancarie più frequenti nel piano

Per orientarsi, è utile avere chiaro come vengono trattate le posizioni bancarie che si incontrano più spesso nell’elenco dei creditori di un consumatore.

  • Scoperto di conto corrente senza garanzie: credito chirografario, soddisfabile in percentuale secondo la proposta.
  • Scoperto garantito da fideiussione di un terzo: chirografario verso il debitore; il garante resta obbligato e va considerato nella strategia complessiva.
  • Prestito personale o finanziamento finalizzato: di regola chirografario; per la cessione del quinto valgono regole specifiche sul trattamento delle trattenute, che il CCII consente di includere nella ristrutturazione.
  • Mutuo ipotecario sull’abitazione principale: privilegiato; può proseguire alle scadenze originarie se ricorrono le condizioni dell’art. 67, comma 4, CCII.
  • Carte revolving e carte di credito: chirografarie; spesso sono le posizioni dove il tema del merito creditizio emerge con più evidenza.

Il dettaglio che pochi conoscono è che una stessa banca può comparire nel piano con posizioni a trattamento diverso, e ciascuna va rappresentata per ciò che è. Accorpare tutto in una sola voce “Banca X” impedisce di valutare correttamente la proposta e rende più difficile il lavoro dell’OCC.

C’è infine il tema delle compensazioni. Se il consumatore ha presso la stessa banca un conto in rosso e, per esempio, un deposito titoli o un libretto con saldo attivo, la banca potrebbe invocare la compensazione. Il piano deve prendere in considerazione anche questa ipotesi, verificando le clausole contrattuali e la situazione al momento del deposito, per non sovrastimare l’attivo disponibile o sottostimare il credito.

Errore n. 5 – Lasciare lo stipendio sul conto in rosso e accendere nuovo credito per coprirlo

L’errore

La decisione di accedere alla procedura è presa, l’OCC è stato nominato, ma lo stipendio continua ad arrivare sul conto della stessa banca che vanta lo scoperto. Ogni accredito viene “assorbito” dal saldo negativo e il consumatore resta senza liquidità per le spese correnti. Per tamponare, chiede una carta revolving o un piccolo prestito a un’altra finanziaria, magari per “rientrare” del fido revocato.

Perché è un errore

Un conto corrente in rosso funziona come un contenitore che si autoalimenta: ogni versamento riduce il saldo passivo. Se il conto non è affidato o l’affidamento è stato revocato, ogni accredito ha natura solutoria, cioè vale come pagamento alla banca. Il risultato pratico è che, nella fase in cui il piano deve ancora essere omologato, una sola banca viene pagata con priorità, mentre gli altri creditori attendono: esattamente lo squilibrio che la procedura dovrebbe evitare. Il CCII prevede che, con il decreto di apertura, il giudice possa disporre, su istanza del debitore, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento (art. 70 CCII): misure che hanno senso solo se il debitore stesso non continua a disperdere risorse verso un singolo creditore.

Quanto al nuovo credito, l’art. 69, comma 1, CCII esclude dall’accesso il consumatore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Accendere un nuovo finanziamento, a ridosso del deposito, sapendo di non poterlo rimborsare, è il tipo di comportamento che i tribunali esaminano con più severità. Il Tribunale di Benevento (11 dicembre 2023) ha negato l’accesso a un consumatore le cui condizioni erano già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento, ritenendo integrata la colpa grave.

Le conseguenze

Le conseguenze si sommano. Si sottrae liquidità al piano, perché le somme che finiscono a ripianare lo scoperto non saranno più disponibili per gli altri creditori. Si rischia di mettere a verbale, nella relazione dell’OCC, una gestione delle risorse che non corrisponde al piano proposto. E, soprattutto, un nuovo debito contratto alla vigilia della procedura può trasformare un consumatore “meritevole” in un consumatore che ha aggravato colpevolmente la propria situazione, con esiti che possono arrivare all’inammissibilità.

Cosa fare invece

La prima mossa operativa, spesso prima ancora del deposito, è aprire un conto “pulito” presso un altro istituto e dirottarvi stipendio o pensione, comunicando la variazione al datore di lavoro o all’ente previdenziale. Su quel conto si gestiscono le spese correnti e si accantona la quota destinata al piano. Allo stesso tempo, va bloccato ogni nuovo ricorso al credito: nessuna nuova carta, nessun prestito “ponte”, nessun saldo e stralcio pagato con risorse prese a prestito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, imposta con il cliente questa fase preparatoria come parte integrante del piano, perché è nella gestione dei mesi che precedono il deposito che si costruisce la credibilità davanti all’OCC e al giudice.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il punto che sfugge quasi sempre è il rapporto tra accrediti e compensazione. La banca che tiene il conto in rosso tende a trattenere ogni somma in entrata, invocando il saldo passivo e le clausole contrattuali; la legittimità di questa condotta, una volta aperta la procedura, va valutata sul caso concreto, alla luce delle misure protettive eventualmente concesse e della natura dei crediti. Il modo più semplice per evitare il conflitto non è vincerlo, ma prevenirlo: se lo stipendio non arriva più su quel conto, la questione non si pone. E attenzione anche ai pagamenti ricorrenti (utenze, assicurazioni, rate) domiciliati sul vecchio conto: vanno trasferiti in modo ordinato, altrimenti generano nuovi sconfinamenti, commissioni e insoluti.

Un approfondimento: perché la fase preparatoria pesa sul giudizio

Il giudice dell’omologa e l’OCC guardano anche alla condotta del consumatore. La relazione dell’Organismo deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, oltre a esporre le ragioni dell’incapacità di adempiere. In questo quadro, i mesi che precedono il deposito sono un banco di prova: un consumatore che sposta il conto, sospende ogni nuovo credito, documenta le spese e accantona la quota destinata al piano dà un’immagine di affidabilità molto diversa da chi continua a utilizzare carte e fidi fino al giorno prima.

L’esperienza insegna che proprio questa fase viene sottovalutata perché “non è ancora la procedura”. In realtà è il momento in cui si formano i documenti che l’OCC esaminerà: gli estratti degli ultimi mesi, le segnalazioni in Centrale rischi, la cronologia delle richieste di finanziamento. Ogni movimento di questi mesi diventa, a posteriori, una prova a favore o contro la meritevolezza.

Va ricordato anche il rapporto con le eventuali procedure esecutive già pendenti. Se la banca ha già ottenuto un decreto ingiuntivo per lo scoperto e ha avviato un pignoramento presso terzi sullo stipendio, la richiesta di misure protettive al giudice diventa centrale, e la tempestività del deposito incide direttamente su quanto del reddito resterà disponibile per il piano.

Infine, il tema delle spese correnti. Il piano deve indicare le spese necessarie al sostentamento del consumatore e della sua famiglia: è sulla base di queste che si calcola la quota di reddito destinabile ai creditori. Un conto separato, alimentato dallo stipendio e usato solo per queste spese, rende il calcolo verificabile e trasparente per l’OCC.

Errore n. 6 – Ignorare il merito creditizio e la catena delle cessioni

L’errore

Il consumatore ha ottenuto negli anni un fido sempre più ampio, poi una serie di prestiti che servivano a coprire il fido, senza che nessuno gli chiedesse mai buste paga aggiornate o la situazione degli altri debiti. Oggi lo scoperto non è più della banca originaria: è stato ceduto a una società veicolo, che invia una diffida con un importo diverso. Nel piano si scrive il nome della società cessionaria e l’importo indicato, senza ulteriori verifiche.

Perché è un errore

L’art. 124-bis TUB impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, di valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate. Il CCII ha dato a questa regola un peso preciso nella procedura: l’art. 69, comma 2, CCII stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. La relazione dell’OCC deve, inoltre, indicare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore (art. 68 CCII).

La Cassazione (Cass. ord. 24 luglio 2025, n. 21048) ha però chiarito che la colpa del debitore e quella del creditore vanno valutate separatamente: la violazione del merito creditizio da parte della banca non cancella automaticamente un’eventuale colpa grave del consumatore, e la preclusione che colpisce il creditore riguarda le sole contestazioni sulla convenienza, mentre restano ammesse le contestazioni di legittimità. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Bologna (21 marzo 2025) ha ritenuto in colpa una finanziaria che non aveva verificato autonomamente la situazione del debitore, escludendone il reclamo; il Tribunale di Napoli (5 maggio 2025) ha osservato che la sproporzione dell’indebitamento non integra di per sé colpa grave, essendo l’essenza stessa del sovraindebitamento.

Sulle cessioni, la Cassazione (Cass. Sez. I, ord. 20 ottobre 2025, n. 27915) ha ribadito che, nella cessione in blocco ex art. 58 TUB, grava sul cessionario l’onere di provare che il credito specifico rientra nell’operazione, e che la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non basta a dimostrarlo.

Le conseguenze

Chi ignora il merito creditizio rinuncia a un argomento che il legislatore ha costruito proprio per il consumatore. Se la relazione dell’OCC non mette in evidenza le carenze istruttorie della banca, la banca conserva intatta la possibilità di contestare la convenienza del piano, che è spesso il terreno su cui le procedure si arenano. Chi ignora la catena delle cessioni rischia invece di pagare il soggetto sbagliato, o di riconoscere un credito a chi non ne ha mai provato la titolarità.

Cosa fare invece

Ricostruire la storia del credito bancario come si ricostruisce un fascicolo: chi ha concesso cosa, quando, sulla base di quali documenti, e a chi è passato il credito. Concretamente: raccogliere le richieste di fido e di finanziamento, le buste paga o le dichiarazioni prodotte all’epoca, le centrali rischi (CRIF, Centrale dei rischi della Banca d’Italia) che mostrano l’esposizione complessiva; per il credito ceduto, chiedere al cessionario la prova della cessione e dell’inclusione del rapporto. Queste informazioni vanno messe a disposizione dell’OCC perché la relazione possa esprimersi con precisione sul merito creditizio.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’onere di provare la colpa del debitore, quando un creditore la invoca per contrastare l’omologazione, grava sul creditore che la allega, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. In un recente provvedimento di omologa (indicato come Tribunale di Nola, 27 novembre 2025, ma con dati del provvedimento da verificare), il giudice ha esaminato anche il tema della valutazione del merito creditizio rispetto a contratti anteriori al CCII. Il messaggio pratico è uno: la storia dei fidi e dei prestiti non è un dettaglio da archivio, è una parte della difesa del piano.

Un approfondimento: il ruolo dell’OCC rispetto al creditore bancario

L’Organismo di composizione della crisi non è il consulente del debitore, ma neppure un suo avversario: è un soggetto terzo che deve attestare, nella relazione, la completezza e l’attendibilità della documentazione, le cause dell’indebitamento e, nel caso del consumatore, se il finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio. Ciò significa che il fascicolo bancario preparato dal debitore e dai suoi consulenti viene esaminato da un professionista che dovrà poi assumersene la responsabilità in una relazione depositata al giudice.

Per questo è utile presentare all’OCC non solo i saldi, ma anche la storia dei rapporti: le date di concessione dei fidi, gli importi accordati, i redditi documentati all’epoca, le segnalazioni in Centrale rischi. Un OCC che dispone di questa documentazione può esprimersi in modo preciso sul merito creditizio, e la sua valutazione ha un peso concreto nella dinamica dell’art. 69, comma 2, CCII. Un OCC che dispone solo della precisazione del credito inviata dalla banca, invece, può fare poco più che prenderne atto.

C’è un’ultima ragione per curare questa parte. Se la banca, ricevuta la proposta, la contesta, il dibattito davanti al giudice si svolgerà sulla base dei documenti già depositati. Arrivare all’udienza con la documentazione completa è molto più efficace che cercare di integrarla quando la contestazione è già stata sollevata.

Quanto costa sbagliare: tre ipotesi a confronto

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare l’ordine di grandezza degli effetti. Non riproducono casi reali.

Ipotesi A – Saldo accettato contro saldo verificato

Consumatore con passivo complessivo di 61.380 euro, di cui 18.740 euro di scoperto di conto corrente. Reddito disponibile per il piano: 410 euro al mese per 72 mesi, cioè 29.520 euro complessivi. Spese di procedura stimate a parte.

  • Piano costruito sul saldo della banca: i chirografari (tutti, per semplicità) ricevono 29.520 / 61.380 = circa il 48,1%. Alla banca vanno circa 9.012 euro.
  • Piano costruito dopo il ricalcolo: la perizia stima in 4.960 euro gli addebiti per interessi anatocistici successivi al 2014 e commissioni non pattuite per iscritto. Il credito bancario rettificato è di 13.780 euro e il passivo totale scende a 56.420 euro. Con le stesse risorse, la percentuale sale a circa il 52,3%. Alla banca vanno circa 7.207 euro; agli altri creditori arrivano circa 1.805 euro in più, il che rende il piano più convincente sotto il profilo della convenienza.

Se la banca non accetta la rettifica, una soluzione intermedia è indicare il credito per 13.780 euro e accantonare la percentuale sulla parte contestata (4.960 × 52,3% ≈ 2.594 euro), da liberare a favore della banca o degli altri creditori a seconda dell’esito dell’accertamento.

Ipotesi B – Il costo dello stipendio lasciato sul conto in rosso

Stipendio netto di 1.640 euro accreditato sul conto con scoperto non affidato. Nel periodo di sette mesi tra il primo colloquio con l’OCC e la decisione sull’apertura, la banca trattiene in media 610 euro al mese per ridurre il saldo: 4.270 euro complessivi. Quelle somme non sono più disponibili per il piano.

  • Con il conto spostato al mese 1: i 4.270 euro restano nel patrimonio del debitore e possono essere offerti all’avvio del piano come versamento iniziale a favore di tutti i creditori.
  • Con il conto lasciato invariato: la banca ha ottenuto 4.270 euro in più degli altri creditori, il consumatore ha dovuto ricorrere a una carta revolving per 1.950 euro per le spese correnti, e quel nuovo debito compare nella relazione dell’OCC come aggravamento recente dell’esposizione.

Ipotesi C – Prescrizione delle rimesse e tempi della richiesta documentale

Conto non affidato, chiuso il 15 aprile 2024. Rimesse solutorie con addebiti potenzialmente indebiti: 2.180 euro nel 2015, 2.460 euro nel 2016, 1.970 euro nel 2017.

  • Domanda di accertamento proposta, o atto interruttivo inviato, il 10 marzo 2026: le rimesse 2015 sono oltre il decennio, quelle del 2016 sono a rischio a seconda delle date precise, quelle del 2017 restano azionabili.
  • Richiesta e atto interruttivo inviati già nel 2024, appena deciso di avviare la procedura: possono restare salvi anche gli importi del 2015 e del 2016, se le singole rimesse risalgono a date successive a dieci anni prima dell’atto. La differenza tra agire subito e agire dopo l’omologa può valere, in questo esempio, fino a 4.640 euro.

La mappa degli errori

Gli errori descritti si concentrano in tre momenti: la fase istruttoria (prima del deposito), la redazione della proposta e i mesi che precedono l’apertura. È qui che si decide se il debito bancario sarà un elemento di forza o di debolezza del piano. La tabella riassume, per ciascun errore, quando si commette, cosa comporta e se è rimediabile.

Errore Momento in cui si commette Conseguenza principale Rimedio possibile
Saldo bancario copiato senza verifica Redazione dell’elenco dei creditori Passivo sovrastimato, percentuali più basse per tutti Parziale: possibile prima dell’omologa, più difficile dopo
Documenti del conto non richiesti Fase istruttoria Contestazione senza prove, rimesse in prescrizione Sì, se il decennio non è decorso
Usura/anatocismo usati come scorciatoia o abbandonati Redazione della proposta Piano inattendibile o credito restitutorio perso Parziale
Classificazione errata e coobbligati dimenticati Redazione della proposta Inammissibilità o esposizione dei familiari Sì, con modifica o procedura familiare
Stipendio sul conto in rosso, nuovo credito Mesi prima dell’apertura Pagamento preferenziale di fatto, rischio di colpa grave Parziale: il nuovo debito resta agli atti
Merito creditizio e cessioni ignorati Istruttoria OCC Banca libera di contestare la convenienza, pagamento al soggetto sbagliato Sì, se emerso prima dell’udienza

La lettura verticale della tabella dice una cosa semplice: quasi tutti gli errori sono rimediabili se emergono prima dell’omologazione, molto meno dopo.

La checklist prima del deposito

Prima di depositare il piano del consumatore in presenza di uno scoperto di conto corrente, verifica di aver fatto ciascuna di queste cose:

  • [ ] Hai inviato alla banca, con PEC o raccomandata, la richiesta ex art. 119, comma 4, TUB per contratti ed estratti conto degli ultimi dieci anni, anche per i rapporti chiusi.
  • [ ] Hai recuperato il contratto di conto e l’eventuale contratto di apertura di credito sottoscritti, con le successive variazioni delle condizioni.
  • [ ] Hai fatto eseguire, o almeno impostare, un ricalcolo del rapporto che verifichi anatocismo, commissioni e rispetto delle soglie d’usura.
  • [ ] Hai deciso, con il tuo consulente e l’OCC, come rappresentare nel piano l’eventuale differenza tra saldo dichiarato e saldo ricalcolato (accantonamento, riserva, importo concordato).
  • [ ] Hai separato, per ogni posizione con la stessa banca, scoperto chirografario, prestiti e mutuo con ipoteca, collocandoli correttamente.
  • [ ] Hai individuato cointestatari e fideiussori e valutato se serva una procedura familiare unica.
  • [ ] Hai spostato stipendio o pensione su un conto aperto presso un istituto diverso.
  • [ ] Hai trasferito le domiciliazioni (utenze, assicurazioni, rate) dal vecchio conto.
  • [ ] Non hai acceso nuovi finanziamenti, carte o fidi dalla decisione di avviare la procedura.
  • [ ] Hai raccolto la documentazione utile a valutare il merito creditizio (richieste di fido, redditi dell’epoca, centrali rischi).
  • [ ] Hai verificato, in caso di cessione, chi è oggi il titolare del credito e se ne ha fornito la prova.
  • [ ] Hai valutato le scadenze di prescrizione delle eventuali azioni restitutorie e, se necessario, inviato un atto interruttivo.

Questa lista non sostituisce il lavoro dell’OCC: lo rende più rapido, perché porta all’Organismo un fascicolo già ordinato. Conservala e spunta le voci man mano che le completi.

E se l’errore l’ho già fatto?

Non tutto è perduto, ma conviene distinguere i momenti. Il criterio generale è quello della tabella: prima dell’omologa si può correggere molto, dopo l’omologa si può correggere poco, e quasi sempre in giudizi separati.

Se il piano è depositato ma non ancora omologato, la via d’uscita più lineare è integrare la documentazione e, se necessario, modificare la proposta. Il CCII consente al giudice di concedere un termine per integrazioni e al debitore di apportare modifiche alla proposta nel corso del procedimento. Se emerge che il saldo bancario era gonfiato, è possibile rettificarlo, allegare la perizia e riformulare le percentuali, purché la nuova versione resti coerente e trasparente e l’OCC possa aggiornare la propria relazione.

Se lo stipendio è rimasto sul conto in rosso per alcuni mesi, le somme trattenute dalla banca non tornano automaticamente indietro. Si può, però, interrompere subito il flusso spostando gli accrediti, documentare nella relazione dell’OCC quanto accaduto e, se la trattenuta è avvenuta dopo l’apertura e in presenza di misure protettive, valutare con il proprio legale se vi siano margini per contestarla. Più rapido è lo spostamento, minore è il danno.

Se hai acceso un nuovo finanziamento prima del deposito, il debito va dichiarato nella sua interezza: occultarlo sarebbe molto più grave dell’averlo contratto. Occorre spiegare con documenti perché quel finanziamento è stato chiesto (per esempio, spese sanitarie, una spesa necessaria, un errore di valutazione in buona fede) e mostrare che non era un modo per aggravare consapevolmente l’esposizione. Il giudizio sulla colpa grave è un giudizio in concreto, e la Cassazione (ord. n. 21048/2025) ha confermato che va condotto separatamente rispetto a quello sulla condotta del finanziatore.

Se il piano è stato omologato riconoscendo il saldo della banca senza contestazioni, la situazione è più delicata. Gli effetti del piano omologato e l’esdebitazione riguardano la parte di credito non soddisfatta secondo il piano; le questioni sulle somme già pagate prima della procedura e sulla validità delle clausole del contratto restano, in linea di principio, oggetto di un’autonoma azione di accertamento e ripetizione, soggetta ai limiti della prescrizione decennale. È una strada da valutare con attenzione, perché la banca potrebbe sostenere che l’inserimento del credito nel piano abbia valore di riconoscimento. Gli effetti preclusivi in questa ipotesi non sono definiti in modo univoco e richiedono un’analisi caso per caso.

Se l’errore riguarda un fideiussore o un cointestatario dimenticato, la via d’uscita è valutare per il garante una propria procedura, o un collegamento con quella già in corso, e verificare le eccezioni che il garante può opporre alla banca. Quando la preclusione è definitiva? Quando il diritto è prescritto, quando un giudicato ha accertato il saldo, o quando un accordo transattivo con la banca ha chiuso ogni contestazione: in questi casi non si torna indietro, ed è per questo che vale la pena muoversi prima.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho già firmato la proposta con il saldo della banca: posso cambiarla?”

Se il piano non è ancora omologato, di regola sì, attraverso un’integrazione o una modifica concordata con l’OCC e sottoposta al giudice. Se è già omologato, il piano non si riscrive, ma resta da valutare un’autonoma azione sul rapporto per le somme pagate in passato, nei limiti della prescrizione.

“Non ho più gli estratti conto vecchi: è finita?”

No. La banca è tenuta a fornire la documentazione degli ultimi dieci anni ai sensi dell’art. 119 TUB, anche per conti chiusi. Il problema sorge per i periodi più risalenti, per i quali la documentazione può mancare: lì entrano in gioco le regole sull’onere della prova e i criteri elaborati dalla giurisprudenza per ricostruire il saldo.

“La banca mi trattiene lo stipendio: posso impedirlo?”

La soluzione più efficace e immediata è spostare l’accredito su un conto presso un’altra banca. Se le trattenute sono avvenute dopo l’apertura della procedura e in presenza di misure protettive, va valutato se siano legittime.

“Ho chiesto un prestito sei mesi fa per pagare il fido: mi diranno che sono in colpa grave?”

Non automaticamente. La colpa grave va dimostrata e valutata in concreto: conta la situazione che avevi al momento della richiesta, cosa ha verificato il finanziatore, a cosa è servito il denaro. La sproporzione dell’indebitamento, di per sé, non basta.

“La banca ha ceduto il credito: devo pagare la società che mi scrive?”

Prima occorre che la società dimostri di essere titolare di quel credito specifico. La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente da sola: serve la prova che il tuo rapporto rientri nell’operazione di cessione.

“Se contesto l’usura, il piano rischia di saltare?”

Dipende da come la contestazione viene rappresentata. Una contestazione documentata, con perizia e accantonamento prudenziale, rafforza il piano; un azzeramento unilaterale del credito senza basi tecniche lo indebolisce.

Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono sono state selezionate perché mostrano, ciascuna, cosa succede quando uno degli errori descritti viene commesso o evitato. I principi sono riformulati e vanno letti nel contesto del singolo caso.

Cass. Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418. Cosa succede a chi aspetta troppo a contestare il conto. La prescrizione decennale dell’azione di ripetizione decorre dalla chiusura del conto per le rimesse ripristinatorie della provvista, ma dalla data del singolo versamento per quelle solutorie. Le Sezioni Unite hanno inoltre escluso, una volta caduta la clausola di capitalizzazione trimestrale, qualsiasi capitalizzazione degli interessi passivi. Rilevanza: fissa il “cronometro” che rende urgente la richiesta documentale (errori 1 e 2).

Cass. Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303. Cosa succede a chi presume l’usura senza verificarla. Anche per i periodi anteriori alla L. 2/2009 la commissione di massimo scoperto rileva nella verifica dell’usura, ma con un confronto separato tra tasso e commissione rispetto alle rispettive soglie e con possibile compensazione delle eccedenze. Rilevanza: la verifica dello scoperto è tecnica e non dà esiti scontati (errore 3).

Cass. Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597. Cosa succede a chi conta sulla “gratuità totale” del rapporto. La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma il loro superamento della soglia fa cadere la sola pattuizione sulla mora, restando dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti. Rilevanza: limita le aspettative su quanto possa ridursi il debito bancario (errore 3).

Cass. Sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14958. Cosa succede a chi non distingue le rimesse. Occorre separare le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, perché solo le prime valgono come pagamenti rilevanti ai fini della ripetizione e della decorrenza della prescrizione. Rilevanza: la ricostruzione del conto deve analizzare i singoli versamenti (errore 2).

Cass. Sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29411. Cosa succede sul conto non affidato. In assenza di apertura di credito, le rimesse su conto passivo hanno natura solutoria e la prescrizione decorre dalla data di ciascun pagamento. Rilevanza: per lo scoperto senza fido il tempo corre più veloce (errore 2, ipotesi C).

Cass. Sez. I, ord. 14 dicembre 2023, n. 34997. Cosa succede a chi non ha i documenti. A fronte dell’eccezione di prescrizione della banca, spetta al correntista dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse. Rilevanza: senza estratti conto e contratto di fido la contestazione si indebolisce (errore 2).

Cass. Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21344. Cosa succede a chi rinuncia a contestare l’anatocismo. Il divieto di anatocismo introdotto con la L. 147/2013 era operativo già dal 1° gennaio 2014, indipendentemente dalla delibera attuativa del CICR; il correntista può chiedere il ricalcolo del saldo e la restituzione degli interessi anatocistici successivi. Rilevanza: apre margini di rettifica anche su conti recenti (errori 1 e 3).

Cass., ord. 24 luglio 2025, n. 21048. Cosa succede quando banca e consumatore hanno entrambi qualcosa da rimproverarsi. La colpa del consumatore e quella del finanziatore si valutano separatamente; la violazione del merito creditizio preclude alla banca solo le contestazioni sulla convenienza della proposta, non quelle di legittimità. Rilevanza: il merito creditizio è un argomento importante ma non risolutivo (errori 5 e 6).

Cass. Sez. I, ord. 20 ottobre 2025, n. 27915. Cosa succede a chi paga il cessionario senza chiedere prove. Nella cessione in blocco ex art. 58 TUB, il cessionario deve dimostrare che il credito rientra nell’operazione; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta da sola. Rilevanza: la titolarità del credito ceduto va verificata prima di inserirlo nel piano (errore 6).

Trib. Bologna, 21 marzo 2025. Cosa succede al finanziatore che non verifica. La finanziaria che non aveva verificato in modo autonomo la situazione del debitore è stata ritenuta in colpa e privata della possibilità di reclamo; il debitore, in colpa non grave, ha potuto accedere alla procedura. Rilevanza: mostra la portata concreta dell’art. 69, comma 2, CCII (errore 6).

Trib. Napoli, 5 maggio 2025. Cosa succede a chi teme di essere giudicato solo per l’entità dei debiti. La sproporzione tra debiti e reddito non costituisce di per sé colpa grave, perché è l’essenza stessa del sovraindebitamento. Rilevanza: rassicura chi ha uno scoperto rilevante ma una storia lineare (errori 5 e 6).

Trib. Benevento, 11 dicembre 2023. Cosa succede a chi chiede l’ultimo prestito quando la situazione è già compromessa. L’accesso è stato negato perché le condizioni del debitore erano già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento, con conseguente colpa grave. Rilevanza: è la conseguenza più severa dell’errore 5.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello studio su un piano del consumatore con debiti bancari ha un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando qualcosa è già andato storto, verificare che cosa si può ancora recuperare.

  1. Richiediamo alla banca, per iscritto, la documentazione ex art. 119 TUB di tutti i rapporti degli ultimi dieci anni, monitoriamo il termine di novanta giorni e documentiamo l’eventuale inerzia.
  2. Coordiniamo con lo staff di diritto bancario il ricalcolo del conto, verificando anatocismo, commissioni, variazioni unilaterali e rispetto delle soglie d’usura trimestre per trimestre.
  3. Confrontiamo il saldo dichiarato dalla banca con il saldo rettificato e decidiamo con il cliente come rappresentare la differenza nel piano: accantonamento, riserva di azione o importo concordato.
  4. Classifichiamo ogni posizione bancaria (scoperto, prestiti, mutuo ipotecario sulla prima casa) secondo gli artt. 67 e seguenti CCII, verificando garanzie e prelazioni.
  5. Individuiamo cointestatari e fideiussori e valutiamo se sia opportuna una procedura familiare unica ex art. 66 CCII o una tutela autonoma del garante.
  6. Impostiamo la fase preparatoria: spostamento dell’accredito dello stipendio, trasferimento delle domiciliazioni, blocco di ogni nuovo credito.
  7. Ricostruiamo la storia dei fidi e dei finanziamenti e predisponiamo per l’OCC la documentazione sul merito creditizio ex art. 124-bis TUB, ai fini della relazione e dell’art. 69, comma 2, CCII.
  8. Verifichiamo la catena delle cessioni, chiedendo al cessionario la prova dell’inclusione del rapporto nell’operazione ex art. 58 TUB.
  9. Quando il termine è già in parte trascorso, verifichiamo quali rimesse sono ancora azionabili e inviamo gli atti interruttivi della prescrizione.
  10. Se il piano è già depositato o omologato, valutiamo le vie di correzione: integrazioni e modifiche prima dell’omologa, azioni autonome sul rapporto dopo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di impostare il piano secondo la logica con cui l’Organismo lo esaminerà, anticipando le domande sulla completezza dell’elenco dei creditori e sul merito creditizio. Il coordinamento dello staff in diritto bancario porta nel fascicolo la verifica tecnica del conto. E la qualifica di cassazionista garantisce che, se l’errore va riparato nei gradi successivi, nel reclamo contro la sentenza di omologa o in un giudizio sul rapporto bancario fino alla Corte di Cassazione, la strategia resti la stessa, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale all’ultimo grado.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i primi costruiscono la proposta e le contestazioni, i secondi ricostruiscono flussi, saldi e sostenibilità del piano.

In chiusura

Lo scoperto di conto corrente sembra il debito più semplice da inserire nel piano del consumatore, ed è per questo che si sbaglia più spesso. Il saldo va verificato, la documentazione va chiesta subito, le contestazioni vanno costruite dentro il piano e non al posto del piano, la gestione del conto va sistemata prima del deposito.

Lo Studio Monardo è specializzato esattamente in questo incrocio perché le competenze certificate dell’Avv. Monardo coprono entrambi i lati del problema: la procedura di sovraindebitamento, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e il rapporto bancario, come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. È da questa combinazione che nasce un piano in cui il debito con la banca viene misurato, prima di essere offerto ai creditori.

📩 Non lasciare che sia l’estratto conto della banca a decidere quanto vale il tuo piano: contatta lo Studio Monardo oggi, i recapiti per raggiungerci sono indicati in fondo a questa pagina.

Contattaci qui per maggiori informazioni:

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo opera in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.

La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.