Artigiano E Sovraindebitamento: Si Può Continuare A Lavorare Con Il Concordato Minore?

Artigiano E Sovraindebitamento: Si Può Continuare A Lavorare Con Il Concordato Minore?

Questa guida è costruita come una lunga conversazione: raccoglie le domande che gli artigiani ci fanno più spesso quando i debiti hanno superato la capacità di pagarli, e prova a rispondere a ciascuna in modo completo, senza giri di parole. Falegnami, elettricisti, idraulici, carrozzieri, parrucchieri, panettieri, sarte, fabbri: cambia il mestiere, ma la domanda di fondo è quasi sempre la stessa. “Se chiedo aiuto al tribunale, devo chiudere bottega?”

La risposta breve è no, a certe condizioni. Il quadro normativo di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022 e corretto da ultimo con il D.Lgs. 136/2024), che ha sostituito la vecchia L. 3/2012, oggi abrogata. Per l’impresa artigiana di piccole dimensioni lo strumento pensato per “salvare il lavoro” è il concordato minore (artt. 74-83 CCII); l’alternativa, quando non ci sono le condizioni per proseguire, è la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), che però non toglie all’artigiano la possibilità di lavorare con le proprie mani. Prima ancora, l’imprenditore sotto soglia può accedere alla composizione negoziata della crisi con l’aiuto di un esperto indipendente.

Perché Studio Monardo si occupa esattamente di questo? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che, nel concordato minore, redige la relazione sulla proposta dell’artigiano e la sottopone al giudice. Ed è anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che accompagna l’imprenditore nella composizione negoziata prima che la crisi diventi insolvenza. Sono le due competenze che servono, insieme, a chi vuole tenere aperto il laboratorio mentre sistema i debiti.

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Ma io sono un artigiano: il concordato minore vale anche per me?

Sì, nella grande maggioranza dei casi. L’art. 74, comma 1, CCII elenca chi può proporre il concordato minore: l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e il professionista, purché si trovino in una situazione di sovraindebitamento. Restano fuori solo i consumatori, che hanno un loro strumento (la ristrutturazione dei debiti del consumatore, artt. 67 ss. CCII).

L’impresa artigiana, nella sua forma tipica (ditta individuale, piccola snc o sas a conduzione familiare), rientra quasi sempre nella nozione di impresa minore dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Per esserlo, l’impresa deve presentare congiuntamente tre requisiti:

  • un attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve);
  • ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo;
  • debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.

Se anche uno solo di questi limiti è superato, l’impresa non è “minore” e si apre un altro scenario (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale). Ecco perché il primo controllo che facciamo è sui numeri degli ultimi tre anni, non sull’iscrizione all’albo delle imprese artigiane.

Un chiarimento che spesso sorprende: essere artigiano iscritto all’albo (L. 443/1985) non è di per sé una condizione per accedere né un ostacolo. Conta la dimensione economica e lo stato di crisi. Un artigiano con un laboratorio che fattura 160.000 euro l’anno e ha debiti per 120.000 euro è un imprenditore minore; un’impresa artigiana strutturata con quindici dipendenti e ricavi per 900.000 euro, invece, non lo è, anche se resta “artigiana” per la legge di settore.

Il secondo presupposto è il sovraindebitamento, definito dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e degli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Non serve essere già “falliti” nei fatti: basta una crisi, cioè la probabilità di non riuscire a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Più presto si interviene, più margini ci sono per costruire un piano credibile.


Quindi posso tenere aperta l’attività mentre pago i debiti?

Sì: anzi, per la legge il concordato minore “naturale” è proprio quello in cui l’attività prosegue. L’art. 74, comma 1, CCII dice che la proposta di concordato minore è ammessa quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. È la cosiddetta continuità: l’artigiano continua a lavorare e paga i creditori, in tutto o in parte, con i flussi che la bottega produce nel tempo, eventualmente integrati da altre risorse.

Il secondo comma prevede l’ipotesi opposta: fuori dai casi di continuità, il concordato minore può essere solo liquidatorio, e in quel caso è ammesso unicamente se c’è un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. In pratica: se chiudi, devi portare “soldi in più” (un familiare che versa una somma, la vendita di un bene di un terzo, un finanziamento) rispetto a quanto i creditori otterrebbero da una liquidazione.

Questa architettura ha una conseguenza molto concreta per l’artigiano. Se la tua attività è viva e produce margini, la continuità è la strada maestra, e non ti viene chiesto di trovare un apporto esterno. Se invece l’attività è ferma o sta per chiudere, il concordato minore resta possibile ma diventa più “caro”, perché senza finanza esterna non si regge.

Attenzione però a un equivoco: continuità non significa “continuo come prima”. Il piano deve dimostrare che l’attività, così come sarà riorganizzata, genera abbastanza per pagare sia i nuovi costi di gestione sia le rate promesse ai creditori. Su questo i tribunali sono sempre più attenti, come vedremo parlando delle pronunce. Talvolta la continuità passa da scelte dolorose ma sane: rinunciare a un secondo furgone, ridurre il magazzino, chiudere un punto vendita in perdita, concentrarsi sulle lavorazioni a margine più alto.

La continuità, infine, può essere anche indiretta quando l’attività prosegue con un soggetto diverso (per esempio l’affitto dell’azienda a un familiare o a un dipendente): il rinvio dell’art. 74, comma 4, alla disciplina del concordato preventivo, in quanto compatibile, rende pensabili soluzioni di questo tipo, da valutare caso per caso con il tribunale.


Chi decide se posso fare il concordato minore? Il giudice o i creditori?

Entrambi, in momenti diversi. È un punto che vale la pena chiarire bene, perché molti artigiani pensano che basti “convincere il giudice” o, al contrario, che basti “mettersi d’accordo con la banca”.

Il percorso funziona così. Prima c’è il giudice, che verifica l’ammissibilità della domanda (art. 77 CCII): documenti completi, requisiti soggettivi, assenza di frodi, assenza di esdebitazioni recenti. Se la domanda supera questo filtro, il giudice apre la procedura con decreto (art. 78 CCII) e fissa il termine entro cui i creditori devono esprimersi.

Poi ci sono i creditori, che votano. Per l’approvazione serve il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 CCII). C’è un dettaglio che molti non conoscono e che pesa tantissimo: il creditore che non risponde nel termine si considera consenziente. È il meccanismo del silenzio-assenso. Non votano i creditori privilegiati che il piano paga per intero, e non votano coniuge, parenti e affini fino al quarto grado del debitore, né i cessionari dei loro crediti nell’anno precedente.

Infine torna il giudice, che omologa il concordato (art. 80 CCII). In questa fase verifica la fattibilità del piano e, se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, controlla che il credito di quel creditore sia soddisfatto in misura non inferiore a quella che otterrebbe dalla liquidazione controllata.

C’è poi una regola importante per gli artigiani, che spesso hanno debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l’INPS: il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando la loro adesione è decisiva per raggiungere la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È quello che in gergo si chiama cram down fiscale, introdotto e poi esteso dalle riforme. Significa che un “no” dell’ente pubblico non chiude automaticamente la partita.


Fino a quando ho tempo per muovermi?

Non c’è una scadenza fissa per presentare la domanda, ma c’è un momento oltre il quale molte strade si chiudono. Il concordato minore non ha un termine di decadenza: puoi chiederlo quando sei in crisi o in insolvenza. Il problema è pratico, non formale.

Il primo limite è la cancellazione dal registro delle imprese. L’art. 33, comma 4, CCII, nella formulazione oggi vigente, rende inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato. Alcuni tribunali lo stanno leggendo in modo restrittivo, come preclusione al solo concordato in continuità, mentre ammettono il liquidatorio (ne parliamo più avanti), ma il segnale è chiaro: se chiudi la partita IVA e ti cancelli prima di aver impostato la procedura, ti togli l’opzione più favorevole.

Il secondo limite è l’avanzare delle azioni esecutive. Finché non c’è un pignoramento, il piano si costruisce con calma. Quando il fornitore ottiene un decreto ingiuntivo e pignora il conto aziendale, o la banca avvia l’esecuzione sul laboratorio di proprietà, ogni settimana conta. Il decreto di apertura del concordato minore può disporre, su richiesta, che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore, ma bisogna arrivarci.

Il terzo limite è la perdita dei margini. L’artigiano che aspetta troppo spesso brucia la propria liquidità per pagare i creditori più aggressivi, lasciando indietro gli altri e svuotando proprio quei flussi che servirebbero al piano. A quel punto la continuità diventa difficile da dimostrare.

Infine, ricorda che se in passato hai già beneficiato dell’esdebitazione, l’art. 77 CCII pone dei paletti temporali (cinque anni dall’ultima esdebitazione, e comunque non più di due volte). Prima di depositare, verifichiamo sempre la storia “concorsuale” del debitore.


Da dove si comincia, concretamente?

Dall’OCC, l’Organismo di composizione della crisi. L’art. 76 CCII prevede che la domanda di concordato minore sia presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente, che nomina un gestore della crisi. Il gestore non è il tuo avvocato e non è il tuo consulente: è un professionista terzo che verifica i dati, valuta la proposta e redige una relazione particolareggiata da depositare insieme alla domanda.

Il percorso pratico segue, di regola, questa sequenza.

Si raccolgono i documenti: elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, inventario dei beni (furgoni, macchinari, attrezzature, eventuale immobile del laboratorio), dichiarazioni dei redditi e bilanci o scritture contabili degli ultimi tre anni, elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, situazione dei carichi pendenti presso AdER e INPS. L’art. 75 CCII elenca analiticamente cosa allegare.

Si costruisce il piano: quanto produce l’attività, quanto costa mantenerla, quanto serve alla famiglia, quanto resta per i creditori, per quanti anni, in che ordine.

Si scrive la proposta, che deve indicare in modo specifico tempi e modalità di soddisfazione dei creditori. L’art. 74, comma 3, CCII lascia ampia libertà: la proposta può prevedere la soddisfazione anche parziale dei crediti, la suddivisione in classi, e qualsiasi forma tecnica (pagamenti rateali, cessione di beni, accollo da parte di terzi).

Il gestore OCC esamina tutto, chiede integrazioni e redige la relazione, nella quale valuta, tra l’altro, la completezza e attendibilità della documentazione e la convenienza del piano rispetto alla liquidazione. Poi la domanda viene depositata al tribunale.

Le fasi successive sono riepilogate nella tabella qui sotto, alla quale rimandano anche le risposte successive.

Fase Atto Termine Davanti a chi
1. Incarico Istanza di nomina del gestore Nessun termine di legge; si avvia appena emersa la crisi OCC del circondario
2. Istruttoria Raccolta documenti (art. 75 CCII) e costruzione del piano Variabile, di regola alcune settimane Debitore, avvocato, commercialista, gestore
3. Deposito Ricorso con proposta, piano e relazione OCC Quando la relazione è pronta Tribunale competente
4. Apertura Decreto di apertura (art. 78 CCII), eventuali misure protettive Fissato dal giudice dopo il vaglio di ammissibilità Giudice
5. Comunicazione Notizia ai creditori della proposta e del decreto Fissata nel decreto, a cura dell’OCC Gestore OCC
6. Voto Dichiarazioni di consenso o dissenso Termine fissato nel decreto; il silenzio vale consenso (art. 79) Creditori, tramite l’OCC
7. Relazione finale Relazione OCC sui voti e attestazione definitiva Dopo la scadenza del termine di voto Gestore OCC
8. Omologa Sentenza di omologazione (art. 80 CCII) Dopo l’eventuale fase di contestazione Tribunale
9. Esecuzione Pagamenti secondo il piano, vigilanza OCC (art. 81) Durata del piano Debitore, sotto controllo del gestore
10. Chiusura Esdebitazione per i debiti falcidiati All’esito dell’esecuzione Giudice

Durante la procedura posso usare il conto, comprare materiale, emettere fatture?

Sì, la gestione ordinaria resta tua, ma con un confine preciso. Il concordato minore non ti spossessa della bottega: continui a ricevere clienti, emettere fatture, incassare, comprare materiale, pagare i dipendenti e le utenze. È proprio questo che rende la procedura compatibile con il lavoro artigiano.

Il confine è quello degli atti di straordinaria amministrazione. Dalla data del deposito della domanda, e fino all’omologazione, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori. In concreto: vendere il furgone, acquistare un macchinario importante, accendere un nuovo finanziamento, concedere un’ipoteca, cedere un ramo d’azienda sono operazioni che vanno autorizzate. Comprare legname, piastrelle, tinture, farina o ricambi per lavorare, no.

Altra regola che sorprende: dopo il deposito non devi pagare i debiti vecchi fuori dal piano. Pagare “per amicizia” il fornitore storico, o saldare la rata del prestito personale perché la banca ti chiama ogni giorno, significa violare la parità tra creditori e rischia di compromettere l’intera procedura. I debiti anteriori si pagano solo come previsto dalla proposta omologata.

C’è però un’eccezione utile per chi lavora con beni finanziati. L’art. 75, comma 3, CCII consente, quando è prevista la continuazione dell’attività, di prevedere il rimborso regolare delle rate a scadere del mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, se alla data della domanda il debitore è in regola con i pagamenti o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. Pensa al mutuo ipotecario acceso per il capannone o per il laboratorio: puoi proteggerlo mentre ristrutturi il resto.

Per il conto corrente, la buona pratica è separare: un conto “pulito” per la gestione corrente, da cui transitano incassi e spese di lavoro, così che l’OCC possa verificare con facilità che non ci siano pagamenti anomali.


E i debiti con il Fisco e l’INPS? Si possono tagliare anche quelli?

Sì, in linea di principio, ma con regole più rigide rispetto ai debiti verso fornitori e banche. Gli artigiani hanno quasi sempre una quota rilevante di debito pubblico: IVA non versata, IRPEF, contributi INPS della gestione artigiani, sanzioni, interessi, aggi di riscossione. È spesso la voce che pesa di più.

Nel concordato minore anche i crediti tributari e contributivi possono essere soddisfatti in misura parziale. Per i crediti assistiti da privilegio, però, vale la regola dell’art. 75, comma 2, CCII: possono essere pagati non integralmente purché in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni su cui insiste la prelazione, come attestato dall’OCC. Tradotto: se in liquidazione il Fisco prenderebbe il 30%, il piano non può dargli il 15%.

Poi c’è la regola dell’ordine. Una pronuncia recente della Cassazione, che riprendiamo nel capitolo dedicato ai giudici, ha chiarito che anche la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo il rinvio dell’art. 74, comma 4, alle norme del concordato preventivo: non puoi pagare un creditore con privilegio di grado inferiore meglio di uno con privilegio di grado superiore, salvo i meccanismi consentiti dalla legge. E la violazione di questa regola rende la proposta inammissibile, rilevabile anche d’ufficio dal giudice prima ancora dell’omologa.

Sul voto, come visto sopra, il tribunale può superare il dissenso o il silenzio dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali quando la loro adesione è decisiva e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione (art. 80 CCII). Questo rende il concordato minore uno strumento molto concreto anche per chi ha un debito fiscale importante.

Due cautele. La prima: il piano deve prevedere il pagamento regolare delle imposte e dei contributi correnti, quelli che maturano dopo il deposito. Un artigiano che ristruttura il passato e intanto accumula nuovo debito con l’INPS non ha un piano sostenibile. La seconda: la quantificazione del debito fiscale va fatta su estratti di ruolo e posizioni aggiornate, non a memoria; qui il lavoro congiunto con il commercialista è decisivo.


Quanto dura il piano? Cinque anni, dieci anni?

La legge non fissa un tetto rigido di durata per il concordato minore, ma un piano troppo lungo diventa difficile da sostenere davanti ai creditori e al giudice. L’art. 74 CCII richiede che la proposta indichi in modo specifico tempi e modalità di soddisfazione, senza imporre un numero massimo di anni.

Nella prassi dei tribunali, piani tra i quattro e i sette anni sono frequenti per le piccole imprese in continuità. Durate più lunghe non sono vietate, ma più ci si allontana, più cresce il rischio che il giudice dubiti della fattibilità e che i creditori preferiscano la liquidazione. Per un artigiano, il cui reddito dipende dalla salute e dalla capacità di lavorare, una scadenza molto lontana pesa anche sul piano della credibilità: chi garantisce che tra nove anni il laboratorio sia ancora aperto?

La durata, quindi, è una variabile da calibrare. Abbassare la rata mensile allungando il piano dà respiro al bilancio familiare, ma riduce la convenienza per i creditori (che preferiscono soldi prima) e alza il rischio di inadempimento futuro. Accorciare il piano con rate più alte, invece, migliora la proposta ma può soffocare l’attività. La rata giusta non è la più bassa possibile: è quella che puoi pagare anche in un mese storto.

Per confronto, nella liquidazione controllata il riferimento temporale è diverso: l’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura della procedura, salvo le condizioni ostative (art. 282 CCII). È un parametro che i creditori conoscono e che entra, indirettamente, nella valutazione di convenienza del concordato.


E se l’attività è ferma o ho già chiuso la partita IVA?

Qui le cose si complicano, ma non sempre la porta è chiusa. Se l’attività non prosegue, il concordato minore in continuità non è più possibile per definizione. Resta il concordato minore liquidatorio, che come visto richiede un apporto di risorse esterne che migliori apprezzabilmente la posizione dei creditori (art. 74, comma 2, CCII).

Il problema più delicato riguarda la cancellazione dal registro delle imprese, perché l’art. 33, comma 4, CCII dichiara inammissibile la domanda di concordato minore proposta dall’imprenditore cancellato. Su questa norma la giurisprudenza di merito si sta orientando in modo interessante. Il Tribunale di Ivrea, con decreto del 10 febbraio 2026, ha letto la preclusione come riferita al solo concordato in continuità, ammettendo e omologando un concordato minore liquidatorio sostenuto da 40.000 euro di finanza esterna e da un contributo mensile per 36 mesi, in assenza di beni liquidabili. E già il Tribunale di Campobasso, il 14 gennaio 2025, aveva ritenuto che un’impresa individuale di fatto inattiva, ma non formalmente cancellata, non incorresse nella preclusione, omologando un liquidatorio con 22.000 euro di apporto esterno.

Si tratta di pronunce di merito, non di principi consolidati: in altri tribunali la lettura potrebbe essere diversa. Il consiglio pratico resta uno solo: se stai pensando di chiudere, non cancellarti prima di aver parlato con chi può impostare la procedura. La scelta del momento della cancellazione è parte della strategia, non un adempimento burocratico da sbrigare in fretta.

Se l’apporto esterno non c’è, la strada è la liquidazione controllata, che approfondiamo nella prossima risposta. E se, oltre a non avere beni, il debitore non ha nemmeno reddito utile per i creditori, rimane l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), riservata alla persona fisica meritevole che non possa offrire alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.


Se finisco in liquidazione controllata mi portano via gli attrezzi e non posso più lavorare?

No: la liquidazione controllata non ti vieta di lavorare, e lascia fuori dal patrimonio liquidato quanto serve a mantenere te e la tua famiglia. È una delle paure più diffuse, e in parte è alimentata dal ricordo del vecchio fallimento. Ma le regole sono diverse.

La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) è la procedura liquidatoria del sovraindebitato: un liquidatore nominato dal tribunale prende in carico i beni del debitore, li vende e distribuisce il ricavato ai creditori. Per la persona fisica, però, l’art. 268, comma 4, CCII esclude dalla liquidazione alcune categorie di beni e crediti. Tra queste rientrano i crediti impignorabili, i crediti a carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice, oltre alle cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Per l’artigiano questo significa due cose molto pratiche. La prima: puoi continuare a lavorare, anche in proprio, e i tuoi guadagni futuri restano tuoi per la parte che il giudice ritiene necessaria alla famiglia; solo l’eccedenza va ai creditori, per il periodo in cui la procedura può acquisire i beni sopravvenuti. La seconda: gli strumenti di lavoro godono di una protezione legata alle regole sull’impignorabilità, ma questa protezione non è assoluta e va verificata bene sul singolo bene. Un furgone attrezzato di valore rilevante o un macchinario industriale costoso possono essere liquidati, mentre gli attrezzi indispensabili al mestiere hanno una tutela specifica nel codice di procedura civile, da coordinare con la disciplina della liquidazione.

Sul periodo di acquisizione dei redditi futuri è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2024 (depositata il 19 gennaio 2024), che ha chiarito che la liquidazione controllata può acquisire i beni sopravvenuti nei tre anni successivi all’apertura, in coerenza con il termine dell’esdebitazione, e che i liquidatori devono costruire un programma che sfrutti tutto quel periodo, salvo il pagamento integrale anticipato dei creditori. Dopo l’esdebitazione, quindi, il reddito torna interamente al debitore.

Il limite reale va detto con chiarezza: in liquidazione perdi il controllo dei beni non esclusi, compreso l’eventuale immobile del laboratorio, e il liquidatore decide come venderli. Ecco perché, quando l’attività è sana, il concordato minore resta preferibile: ti lascia l’azienda e ti fa pagare con quello che produci.


Ho una snc con mio fratello: il concordato minore lo fa la società o lo facciamo noi soci?

Lo propone la società, ma la posizione dei soci illimitatamente responsabili va studiata insieme, perché i debiti sociali sono anche i loro. Le piccole imprese artigiane in forma di snc o sas rientrano tra gli imprenditori minori quando rispettano le soglie dell’art. 2 CCII. In quel caso la società può proporre il concordato minore.

Il nodo è che nella snc ogni socio risponde personalmente dei debiti sociali, e nella sas lo fanno gli accomandatari. Per il concordato preventivo, la legge prevede che il concordato della società produca effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario; l’art. 74, comma 4, CCII rinvia alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili, e sulla base di questo rinvio si ritiene, in prevalenza, che l’effetto esdebitatorio si estenda ai soci per i debiti sociali. Si tratta però di un profilo interpretativo che va verificato nella prassi del tribunale competente.

Ciò che di sicuro non si estende sono i debiti personali dei soci: il mutuo sulla casa, i finanziamenti privati, le fideiussioni prestate per altri. Per questi, ciascun socio deve valutare una propria procedura. E qui torna utile l’art. 66 CCII sulle procedure familiari: quando più membri della stessa famiglia sono sovraindebitati, o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune, i progetti possono essere presentati in modo coordinato o con un’unica procedura. Due fratelli soci di una snc e indebitati anche personalmente sono il caso tipico.

Il rischio da evitare è risolvere il problema della società lasciando i soci esposti, o viceversa. Il piano va disegnato una volta sola, guardando insieme debiti sociali e personali, garanzie incrociate e beni di ciascuno.


Ho sentito parlare dell'”esperto negoziatore”: vale anche per una piccola bottega come la mia?

Sì, e per molti artigiani è il primo passo giusto, prima ancora del concordato minore. La composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e poi trasferita nel CCII (artt. 12 ss.), è un percorso stragiudiziale e riservato in cui un esperto indipendente aiuta l’imprenditore a trattare con i creditori. Per le imprese sotto soglia, cioè quelle che hanno i requisiti dell’impresa minore, l’art. 25-quater CCII prevede regole specifiche.

Il vantaggio è evidente: non sei davanti a un giudice, non c’è pubblicità verso il mercato, puoi chiedere misure protettive contro le azioni esecutive dei creditori e cerchi un accordo prima che la crisi degeneri. Per l’artigiano che ha ancora clienti e margini, ma si trova schiacciato da un paio di creditori aggressivi, la negoziazione può bastare. Se non basta, al termine del percorso l’imprenditore sotto soglia può accedere agli strumenti del sovraindebitamento, compreso il concordato minore, o al concordato semplificato, sfruttando il lavoro già fatto.

Qui entra in gioco una competenza specifica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e, insieme, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: conosce quindi sia il percorso negoziale sia la procedura dell’OCC che lo segue quando la trattativa non chiude. Per una piccola impresa questo doppio sguardo evita di scegliere uno strumento “a compartimenti stagni” e di dover ricominciare da capo.

Una precisazione importante: nella composizione negoziata l’esperto è terzo e non rappresenta l’imprenditore. L’imprenditore, invece, ha bisogno di un proprio consulente che prepari i dati, la proposta di accordo e la strategia verso le banche e gli enti. Sono ruoli distinti, e lo restano.


Rischio di perdere la casa?

Dipende dalla procedura e da come è impostato il piano, ma nel concordato minore la casa non è perduta automaticamente. La risposta onesta richiede di distinguere.

Nel concordato minore sei tu a scrivere la proposta. Se la casa è di tua proprietà e gravata da mutuo, il piano può prevederne la conservazione, purché i creditori ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione e il creditore ipotecario sia trattato secondo il suo grado. Un piano può, per esempio, prevedere che il valore della casa (al netto del mutuo) venga “riscattato” con un pagamento distribuito nel tempo. Non è un diritto, è una scelta di convenienza che i creditori e il giudice valutano.

Nella liquidazione controllata, invece, la casa di proprietà del debitore entra nel patrimonio liquidato e viene, di regola, venduta. Restano fuori i beni esclusi dall’art. 268, comma 4, CCII, ma l’abitazione non è tra questi.

Se la casa è in fondo patrimoniale, la situazione va analizzata nel dettaglio: i frutti del fondo sono esclusi dalla liquidazione entro i limiti di legge, ma un fondo costituito quando i debiti già c’erano può essere contestato. Se la casa è intestata al coniuge, non è del debitore e non entra nella procedura, salvo azioni dei creditori su atti di trasferimento sospetti.

La rassicurazione fondata è questa: con un’attività che produce reddito, il concordato minore permette spesso di proteggere la casa. Il limite reale è che non lo garantisce mai a prescindere: se il valore dell’immobile è alto e i debiti sono molti, la casa diventa la principale risorsa per i creditori.


I miei dipendenti e i miei clienti verranno a saperlo? Rischio di perdere il lavoro?

I creditori sì, il pubblico in parte, ma la tua clientela in genere non se ne accorge nel quotidiano. Il concordato minore è una procedura giudiziale: il decreto di apertura viene comunicato ai creditori e, per le imprese, annotato nel registro delle imprese. Non è segreto. Ma non comporta insegne, comunicati o avvisi in vetrina, e il cliente che ti chiama per un lavoro non riceve alcuna notizia.

I dipendenti continuano il rapporto di lavoro: l’attività prosegue e gli stipendi correnti si pagano regolarmente. I crediti dei dipendenti per retribuzioni arretrate e TFR sono assistiti da privilegio generale di grado elevato e, nel piano, vanno trattati con particolare attenzione; spesso conviene pagarli per intero. I fornitori con cui vuoi continuare a lavorare sono il punto più delicato: quelli che sono anche creditori ricevono la proposta e possono reagire chiedendo pagamenti anticipati per le nuove forniture. È normale e va messo nel piano: per qualche mese potresti dover pagare in contanti.

Se invece la tua preoccupazione è la paura di perdere tutto, la risposta onesta è doppia. Rassicurazione: la procedura serve proprio a impedire che un pignoramento o un fornitore aggressivo ti chiuda la bottega, e il decreto di apertura può fermare le azioni esecutive. Limite reale: se il piano omologato non viene rispettato, o se emergono atti in frode ai creditori, l’omologazione può essere revocata (art. 82 CCII) e il concordato convertito in liquidazione controllata, su richiesta del debitore o di un creditore. Per questo il piano va costruito prudente, mai ottimista.


Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?

Meno di quanto pensi, ma più di quanto temi. Non c’è un timer di legge, come detto all’inizio. Ci sono però dei segnali che indicano che la finestra si sta chiudendo:

  • hai ricevuto un atto di precetto o un pignoramento presso terzi sul conto o sui crediti verso i clienti;
  • stai pagando l’IVA corrente con i soldi destinati ai fornitori, o viceversa;
  • hai smesso di versare i contributi INPS della gestione artigiani da più trimestri;
  • la banca ha revocato gli affidamenti o ti chiede il rientro;
  • stai pensando di chiudere la partita IVA “per fermare tutto”.

Se ti riconosci in uno solo di questi punti, la crisi è già in corso. Se ti riconosci in tre, l’insolvenza è probabile. Non è troppo tardi finché l’attività produce più di quanto costa: è quello il dato che rende possibile il concordato minore in continuità. Quando anche questo dato si spegne, le alternative si riducono al liquidatorio con apporto esterno o alla liquidazione controllata.

La tempistica della procedura in sé, dall’incarico all’OCC all’omologa, varia molto da tribunale a tribunale e dalla complessità del caso: può richiedere diversi mesi. Ecco perché l’incarico va avviato presto, e intanto si possono attivare le misure protettive.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Ecco due simulazioni dimostrative, costruite su dati ipotetici e non su casi reali dello studio. Servono a far vedere come ragionano l’OCC e il giudice.

Ipotesi 1 — Falegname in continuità.
Ditta individuale, ricavi medi degli ultimi tre anni pari a 148.600 euro, attivo patrimoniale di 61.300 euro (macchinari e furgone), debiti complessivi per 187.450 euro così suddivisi: 64.200 euro verso AdER (IVA, IRPEF, sanzioni e aggi), 28.900 euro di contributi INPS gestione artigiani, 51.750 euro verso due banche (chirografari), 42.600 euro verso fornitori. Nessun immobile.

Il commercialista ricostruisce il margine operativo: dopo costi di materiali, energia, carburante, contributi e imposte correnti, e dopo il fabbisogno familiare (quattro persone), restano disponibili circa 1.940 euro al mese. Una liquidazione ipotetica dei beni, secondo la stima attestata dall’OCC, realizzerebbe 27.800 euro al netto delle spese della procedura.

Il piano propone 1.900 euro al mese per 72 mesi, cioè 136.800 euro complessivi. Ripartizione: integrale per i crediti privilegiati in posizione utile secondo la graduazione, parziale per quelli degradati in chirografo, percentuale uguale per banche e fornitori chirografari. I creditori privilegiati non integralmente soddisfatti votano per la parte degradata. Termine per il voto fissato nel decreto: AdER e INPS non rispondono, una banca vota contro, l’altra e tre fornitori su quattro non rispondono. Con il silenzio-assenso, la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta. All’omologa la banca dissenziente contesta la convenienza: il giudice confronta il suo trattamento con quanto otterrebbe dalla liquidazione, quasi nulla per un chirografario su 27.800 euro di attivo, e omologa. Il falegname continua a lavorare e, adempiuto il piano, si libera dei debiti residui.

Ipotesi 2 — Parrucchiera con attività ferma.
Titolare di salone chiuso da quattro mesi per un affitto non più sostenibile, partita IVA ancora aperta, debiti per 73.380 euro (31.640 Fisco, 14.270 INPS, 27.470 tra finanziaria e fornitori), nessun bene di rilievo, nuova occupazione come dipendente a 1.420 euro netti al mese.

La continuità non è possibile: l’attività non prosegue. Il concordato minore liquidatorio richiede un apporto esterno: la madre si impegna a versare 18.500 euro all’omologa. Senza quell’apporto, la liquidazione controllata darebbe ai creditori solo una quota del reddito da lavoro eccedente il mantenimento, per tre anni. L’OCC stima che la differenza sia apprezzabile, la proposta viene depositata prima della cancellazione dal registro delle imprese, e procede. Se la madre non potesse contribuire, la strada sarebbe la liquidazione controllata: la parrucchiera continuerebbe a lavorare come dipendente, cedendo per tre anni la parte di stipendio eccedente quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento, per poi ottenere l’esdebitazione.

Variabile Ipotesi 1 (continuità) Ipotesi 2 (attività ferma)
Debito totale 187.450 € 73.380 €
Fonte dei pagamenti Flussi della falegnameria Apporto esterno di 18.500 €
Strumento Concordato minore in continuità Concordato minore liquidatorio (o liquidazione controllata)
Punto critico Sostenibilità della rata e dei costi correnti Momento della cancellazione e apprezzabilità dell’apporto

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“E se, a metà piano, mi ammalo o il lavoro cala?”

È la domanda più importante per un artigiano, perché il suo reddito dipende dalle sue mani e dalla sua salute più che da qualunque organizzazione. Nessuno la fa al primo incontro: tutti chiedono quanto si paga, nessuno chiede cosa succede se non si riesce più a pagare.

La risposta ha due parti. La prima è giuridica: dopo l’omologa, l’esecuzione del concordato è vigilata dall’OCC (art. 81 CCII). Se il piano non viene rispettato, i creditori possono chiedere la risoluzione e la revoca dell’omologazione (art. 82 CCII), e la procedura può essere convertita in liquidazione controllata (art. 83 CCII). Un inadempimento serio, insomma, ti riporta allo scenario liquidatorio, con l’aggravante del tempo perso e dei soldi già versati.

La seconda parte è strategica, ed è quella che fa la differenza: un buon piano si progetta per resistere a un anno cattivo. Questo significa:

  • non impegnare tutto il margine disponibile, ma lasciare un cuscinetto;
  • valutare una polizza contro infortuni e malattia, il cui costo entra nel budget del piano;
  • prevedere, se possibile, un fondo di riserva nei primi mesi, quando i flussi sono più prevedibili;
  • non allungare il piano oltre ciò che è realistico per l’età e la salute del titolare;
  • tenere una contabilità ordinata e trasparente verso l’OCC, così da poter documentare tempestivamente eventuali difficoltà sopravvenute.

Il concordato minore protegge chi lavora, ma solo se il piano è dimensionato su un artigiano reale, con i suoi mesi buoni e i suoi mesi difficili, e non su un bilancio ideale. È anche per questo che il controllo di fattibilità del giudice, che a qualcuno sembra un ostacolo, in realtà protegge il debitore da un piano destinato a fallire.


Ma i giudici cosa dicono?

La risposta documentale a questa domanda raccoglie le pronunce che abbiamo verificato e che toccano i punti critici per l’artigiano. Per ciascuna indichiamo estremi, principio riformulato e rilevanza per il tema. È un quadro in evoluzione: molte questioni del concordato minore sono ancora affidate ai tribunali di merito.

1. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574.
Principio: la proposta di concordato minore deve rispettare le regole del codice civile e l’ordine delle cause legittime di prelazione, applicabili attraverso il rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alle norme del concordato preventivo; se non lo fa è inammissibile, e il giudice può rilevarlo d’ufficio anche prima dell’omologa, nonostante l’elenco dell’art. 77 CCII.
Rilevanza: per l’artigiano con debiti fiscali e contributivi privilegiati, è la regola che impedisce di “scegliere” chi pagare meglio. Il piano va costruito sulla graduazione corretta fin dalla prima bozza.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108.
Principio: enunciato nell’interesse della legge, afferma che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione fallimentare, non può poi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria della procedura fallimentare; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisorietà del decreto impugnato, reso senza contraddittorio.
Rilevanza: l’artigiano con un fallimento alle spalle deve sapere che la storia concorsuale pesa sulle strade percorribili oggi, e va ricostruita prima di scegliere lo strumento.

3. Cass. civ., n. 14835/2025 (richiamata nell’ordinanza n. 30108/2025).
Principio: l’istanza di esdebitazione proposta dopo il 15 luglio 2022 da un soggetto già fallito resta regolata dalla legge fallimentare, perché l’art. 390 CCII non detta per essa una disciplina transitoria autonoma.
Rilevanza: conferma la necessità di coordinare vecchie e nuove procedure quando l’artigiano ha avuto precedenti esperienze concorsuali.

4. Corte cost., 19 gennaio 2024, n. 6.
Principio: la Corte ha ritenuto non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Arezzo sulla mancanza di una durata minima della liquidazione controllata, chiarendo che i beni e i redditi sopravvenuti possono essere acquisiti nei tre anni dall’apertura, in coerenza con il termine dell’esdebitazione, e che il programma del liquidatore deve sfruttare tutto quel periodo, non limitarsi a coprire le spese.
Rilevanza: per l’artigiano che finisce in liquidazione, fissa con chiarezza l’orizzonte temporale entro cui una parte del reddito da lavoro va ai creditori.

5. Trib. Ivrea, decreto 10 febbraio 2026.
Principio: la preclusione per l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese prevista dall’art. 33, comma 4, CCII va riferita al solo concordato minore in continuità; il concordato liquidatorio con finanza esterna resta ammissibile.
Rilevanza: apre uno spiraglio importante per l’artigiano che ha già chiuso, ma è una pronuncia di merito: non garantisce che altri tribunali seguano la stessa linea.

6. Trib. Campobasso, 14 gennaio 2025.
Principio: l’impresa individuale inattiva ma non formalmente cancellata non incorre nella preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII; omologato un concordato minore liquidatorio con apporto esterno.
Rilevanza: mostra che la data della cancellazione, non quella della cessazione di fatto, è il momento giuridicamente decisivo.

7. Trib. Brescia, decreto di fine 2024 (estremi numerici non disponibili nella fonte consultata).
Principio: nel concordato minore che prevede la prosecuzione dell’attività, la proposta va giudicata inammissibile se non si dimostra che i flussi di cassa coprono regolarmente i debiti correnti e i costi di gestione; il mancato pagamento dei canoni maturati dopo il deposito è stato considerato un indice contrario.
Rilevanza: è il cuore della continuità per l’artigiano: non basta dire che l’attività prosegue, bisogna provare che si regge e paga le spese correnti.

8. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521.
Principio: nel concordato preventivo il giudice controlla la fattibilità giuridica della proposta e verifica la fattibilità economica nei limiti della sua manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, lasciando ai creditori il giudizio di convenienza.
Rilevanza: è il precedente storico, ancora richiamato dai tribunali anche nel concordato minore, che spiega il riparto di ruoli tra giudice e creditori descritto sopra.

9. Trib. Verona, 6 ottobre 2022, n. 4188 (liquidazione controllata familiare).
Principio: dopo l’esdebitazione, che interviene al più tardi decorsi tre anni, la procedura non può più acquisire quote di stipendio o pensione, perché la liquidazione riguarda solo i beni presenti in quel momento; il tribunale richiama la direttiva (UE) 2019/1023.
Rilevanza: rafforza, già prima della Consulta, l’idea che il reddito da lavoro del sovraindebitato torni libero dopo il triennio, aspetto decisivo per chi continua a lavorare.

Dal quadro emergono tre linee: rigore sull’ordine dei privilegi (Cassazione 2025), rigore sulla sostenibilità dei flussi in continuità (merito), e una lettura non punitiva della cessazione dell’attività quando c’è finanza esterna (merito recente). Per l’artigiano, il messaggio dei giudici è coerente: la continuità è favorita, ma va dimostrata con i numeri.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco cosa fa lo Studio Monardo, passo per passo, quando un artigiano in difficoltà si rivolge a noi.

  1. Verifichiamo i requisiti di impresa minore sulle scritture degli ultimi tre esercizi (attivo, ricavi, debiti), prima di scegliere lo strumento.
  2. Ricostruiamo l’intera massa debitoria, acquisendo estratti di ruolo AdER, posizione INPS gestione artigiani, centrale rischi e posizioni con i fornitori, e la classifichiamo per grado di privilegio.
  3. Calcoliamo, con i commercialisti dello staff, il margine reale dell’attività, separando costi correnti, fabbisogno familiare e quota destinabile ai creditori.
  4. Confrontiamo concordato minore in continuità, liquidatorio, liquidazione controllata e composizione negoziata, mettendo per iscritto vantaggi e rischi di ciascuno sul caso concreto.
  5. Costruiamo la proposta e il piano nel rispetto della graduazione delle prelazioni, con eventuali classi e con la protezione dei beni strumentali finanziati ove possibile.
  6. Prepariamo il fascicolo per l’OCC completo dei documenti dell’art. 75 CCII, rispondendo alle richieste di integrazione del gestore.
  7. Redigiamo e depositiamo il ricorso e chiediamo, quando serve, che il decreto di apertura blocchi le azioni esecutive in corso.
  8. Seguiamo la fase del voto e le eventuali contestazioni all’omologa, anche verso l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali.
  9. Verifichiamo il momento corretto per l’eventuale cessazione o cancellazione dell’impresa, perché non precluda strade utili.
  10. Assistiamo nell’esecuzione del piano e nei rapporti con l’OCC, fino all’esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un artigiano che vuole continuare a lavorare, la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC: significa conoscere i criteri con cui l’Organismo valuta la completezza dei documenti, l’attendibilità dei flussi e la convenienza rispetto alla liquidazione, e quindi preparare il piano in modo che superi quel vaglio. La qualifica di Esperto Negoziatore, a sua volta, consente di valutare se la composizione negoziata possa risolvere la crisi prima ancora del tribunale.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il piano è anche chi lo difende in caso di reclamo o di contestazione, senza cambi di linea a metà strada. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nel concordato minore diritto e numeri non si separano.


In sintesi: si può continuare a lavorare?

Tre messaggi emergono dalle risposte. Primo: il concordato minore è nato per far proseguire l’attività, e per l’artigiano con margini positivi è la strada maestra, senza obbligo di apporto esterno. Secondo: la continuità va provata con i numeri, rispettando l’ordine dei privilegi e garantendo il pagamento dei costi e delle imposte correnti, come confermano la Cassazione e i tribunali di merito. Terzo: anche quando l’attività si ferma, le opzioni esistono, ma il momento della cancellazione e la presenza di finanza esterna fanno la differenza, e la liquidazione controllata non impedisce comunque di lavorare.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché le competenze dell’Avvocato coincidono con i passaggi della procedura: come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC conosce il vaglio che il piano dell’artigiano dovrà superare, e come Esperto Negoziatore può valutare se una trattativa riservata con i creditori risolva la crisi prima del deposito. È questa combinazione che permette di scegliere lo strumento giusto senza perdere tempo prezioso.

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