Liquidazione Controllata E Stipendio: Quanta Parte Va Ai Creditori E Quanta Resta Al Debitore?

Liquidazione Controllata E Stipendio: Quanta Parte Va Ai Creditori E Quanta Resta Al Debitore?

Il giorno in cui il tribunale apre la liquidazione controllata, la busta paga del debitore cambia natura. Fino al giorno prima era un reddito personale, magari già falcidiato da un pignoramento del quinto o da una cessione; da quel momento diventa, per la parte che eccede il necessario per vivere, un bene della procedura. La domanda che chiunque si pone davanti a questa prospettiva è sempre la stessa: quanto dello stipendio resterà davvero a me e alla mia famiglia, e quanto finirà ai creditori? La risposta non sta in una percentuale fissa scritta nella legge. Sta in una sequenza di atti, di termini e di decisioni che si susseguono nel tempo, dalla relazione dell’OCC alla sentenza di apertura, dalla trattenuta provvisoria alla determinazione definitiva del giudice delegato, fino all’esdebitazione dopo tre anni.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questo articolo ricostruisce la liquidazione controllata come una cronologia: ogni tappa ha il suo atto, la sua norma, il suo termine e le sue finestre difensive per chi vive di stipendio o di pensione.

La panoramica, in breve:
– Prima del deposito: l’OCC calcola il fabbisogno familiare e la quota di reddito disponibile.
– Giorno 0: deposito della domanda ex art. 268 e 269 CCII.
– Apertura: la sentenza ex art. 270 CCII fissa (spesso in via provvisoria) la parte di stipendio esclusa dalla liquidazione.
– Primi 90 giorni: domande dei creditori, inventario, programma di liquidazione, determinazione definitiva della quota.
– Dal quarto mese al terzo anno: versamenti mensili, relazioni semestrali, eventuali revisioni.
– Tre anni dall’apertura: esdebitazione ex art. 282 CCII.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la quantificazione della parte di stipendio che resta al debitore nasce dentro il lavoro dell’Organismo di Composizione della Crisi e del gestore: è lì che si costruisce il prospetto del fabbisogno familiare che il giudice userà come base. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui la relazione particolareggiata viene redatta, letta e contestata, e quindi sa dove si decide, concretamente, quanto stipendio resterà in tasca al debitore.

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La mappa temporale: dodici tappe, una sola domanda

La liquidazione controllata del sovraindebitato è disciplinata dagli articoli 268-277 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con l’esdebitazione agli articoli 282 e 283, nel testo risultante dai correttivi e in particolare dal D.Lgs. 136/2024. La vecchia liquidazione del patrimonio della L. 3/2012 è abrogata e sopravvive soltanto per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022.

Il calendario della procedura, visto dalla prospettiva di chi ha come unico o principale attivo lo stipendio, si articola come nella tabella che segue. Ogni riga rimanda alla sezione dedicata.

Tappa Momento Atto chiave Norma Cosa si decide sullo stipendio
1 Settimane prima del deposito Relazione OCC, prospetto spese familiari art. 269 CCII Proposta della quota necessaria al mantenimento
2 Giorno 0 Deposito del ricorso artt. 268-269 CCII Il debitore indica reddito, nucleo, spese
3 Giorno 0 – 60 circa Esame del tribunale art. 270 CCII Valutazione dell’ammissibilità e dell’attivo
4 Apertura Sentenza di apertura art. 270 CCII Limite provvisorio o definitivo ex art. 268 c. 4 lett. b)
5 Dall’apertura Stop alle azioni individuali, fine dei pignoramenti artt. 270 e 150 CCII Il pignoramento del quinto cessa di operare a favore del singolo creditore
6 Entro 7 giorni dall’apertura Deposito elenco creditori e documenti art. 270 c. 2 CCII Completezza dei dati reddituali
7 Entro il termine assegnato (fino a 60 giorni) Domande dei creditori al liquidatore art. 270 c. 2 lett. d) CCII Chi parteciperà alla distribuzione
8 Entro 90 giorni dall’apertura Inventario e programma di liquidazione art. 272 CCII Il programma indica i versamenti mensili dal reddito
9 Primi mesi Determinazione definitiva del giudice delegato art. 268 c. 4 lett. b) CCII Importo esatto che resta al debitore
9-bis Ogni dicembre/luglio e a ogni entrata straordinaria Tredicesima, quattordicesima, premi, TFR art. 268 c. 4 lett. b) CCII Se le mensilità aggiuntive vanno in tutto o in parte alla procedura
10 Ogni sei mesi Relazioni del liquidatore, riparti art. 275 CCII Verifica dei versamenti, eventuali revisioni
11 In qualsiasi momento Istanza di revisione della quota art. 268 c. 4 lett. b) CCII Adeguamento a cambiamenti di reddito o famiglia
12 Tre anni dall’apertura Esdebitazione art. 282 CCII Fine dell’apprensione dei redditi futuri

Una precisazione prima di entrare nelle tappe. La legge non dice “un quinto”, “un terzo” o “la metà”: dice che lo stipendio è escluso dalla liquidazione “nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento” del debitore e della sua famiglia. È una formula aperta, che affida al giudice una valutazione concreta del caso. Ed è proprio questa apertura a rendere decisivo il tempo: ogni tappa offre al debitore un’occasione per incidere su quella valutazione, e ogni tappa lasciata passare ne restringe lo spazio.

Settimane prima del deposito: il prospetto del fabbisogno che decide quasi tutto

Cosa succede

Siamo ancora fuori dal tribunale. Il debitore si è rivolto a un Organismo di Composizione della Crisi, che ha nominato un gestore. Il gestore raccoglie la documentazione: buste paga degli ultimi mesi, CU, dichiarazioni dei redditi, contratti di affitto o mutuo, stato di famiglia, spese scolastiche, sanitarie, di trasporto. Su questa base redige la relazione che accompagnerà la domanda di liquidazione controllata.

È in questa fase, apparentemente solo preparatoria, che si scrive la prima bozza della risposta alla domanda del titolo. Il gestore, infatti, deve indicare quale parte del reddito è necessaria al mantenimento e quale può essere messa a disposizione dei creditori. Il tribunale non è vincolato a quella proposta, ma nella grande maggioranza dei casi la usa come punto di partenza.

La norma

L’art. 269 CCII prevede che la domanda presentata dal debitore sia corredata da una relazione dell’OCC che esponga una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. L’art. 268, comma 4, lett. b), stabilisce che non sono compresi nella liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”.

La lettera a) dello stesso comma esclude invece i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., e la lettera d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

I termini che si attivano

In questa fase non corrono termini processuali. Corrono però termini sostanziali e di fatto: un pignoramento presso terzi in corso continua a erodere lo stipendio ogni mese; una procedura esecutiva immobiliare continua ad avanzare. Il tempo che passa prima del deposito ha un costo misurabile in quote di stipendio già trattenute dal creditore procedente.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra difensiva più ampia dell’intera procedura. Il debitore può:
– documentare in modo completo le spese reali del nucleo, non limitarsi a dichiararle;
– far emergere voci che incidono sul fabbisogno e che spesso si dimenticano (affitto, rate di spese condominiali, spese mediche ricorrenti, mantenimento di figli non conviventi stabilito dal giudice della famiglia, costi di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro);
– chiarire la composizione del nucleo e il reddito degli altri componenti, che non entra nella procedura ma incide sul calcolo del fabbisogno a carico del debitore;
– valutare con il gestore se la liquidazione controllata sia davvero lo strumento giusto o se convenga una ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), che permette di proporre un piano diverso.

L’errore tipico di questa fase

Presentare un prospetto di spese generico, con importi tondi e senza documenti. Il giudice che riceve una tabella con “spese alimentari 600 €, utenze 200 €, varie 150 €” non ha elementi per riconoscere più del minimo. Al contrario, un prospetto che dimostra le spese effettive del nucleo, confrontate con parametri oggettivi come le spese medie ISTAT per famiglie della stessa composizione e area geografica, offre al giudice una base su cui fondare una quota più aderente alla realtà.

Quanto dura realmente

La preparazione della domanda richiede in genere da alcune settimane a qualche mese, in funzione della rapidità con cui il debitore consegna i documenti e del carico dell’OCC. Non esistono dati statistici ufficiali uniformi sui tempi degli Organismi; l’esperienza diffusa indica che la variabile principale è la completezza della documentazione fornita dal debitore.

Giorno 0: il deposito della domanda e i numeri messi nero su bianco

Cosa succede

Il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata viene depositato al tribunale competente, quello del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Da questo momento i numeri della relazione dell’OCC diventano atti del processo. Il ricorso indica il reddito netto mensile, le eventuali mensilità aggiuntive, la composizione del nucleo, il fabbisogno stimato e la quota che il debitore mette a disposizione.

La domanda può essere presentata anche da un creditore, ma in quel caso occorre che il debitore sia in stato di insolvenza e che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore a 50.000 euro (art. 268, comma 2, CCII). La Cassazione, con la sentenza n. 17508 del 2025 della Prima Sezione civile, ha chiarito come si calcola questa soglia, includendo anche i debiti scaduti ma temporaneamente inesigibili per effetto della postergazione. Per chi vive di stipendio la domanda del creditore è meno frequente, ma possibile: e in quel caso il debitore si trova a dover costruire il proprio prospetto di fabbisogno in fretta, a procedura già avviata.

La norma

Gli artt. 268 e 269 CCII disciplinano i presupposti e il contenuto della domanda. Il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c), CCII): consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa o altro soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

I termini che si attivano

Il deposito non fa ancora scattare il blocco delle azioni esecutive: quello arriva con la sentenza di apertura. Il debitore può però chiedere misure protettive anticipate, nei limiti in cui il Codice le consente per la liquidazione controllata. Fino alla sentenza, il pignoramento del quinto continua a produrre effetti mese dopo mese.

Cosa può fare il debitore ora

  • Verificare che il ricorso riporti tutte le voci di spesa documentate e che la quota proposta sia coerente con esse.
  • Segnalare situazioni particolari che giustificano una quota di mantenimento più alta: figli con disabilità, spese sanitarie croniche, un affitto in un’area metropolitana a costi elevati.
  • Se il pignoramento in corso rende la situazione insostenibile, chiedere al tribunale una trattazione sollecita, illustrando le ragioni.
  • Valutare se allegare già un’istanza motivata sulla quota da escludere, in modo che il tribunale possa fissarla direttamente in sentenza anziché rinviare a una successiva determinazione.

L’errore tipico di questa fase

Proporre spontaneamente una quota a favore dei creditori più alta di quella sostenibile, nella convinzione che “offrire di più” renda più facile l’apertura. La liquidazione controllata non è una trattativa con i creditori: la sua ammissibilità dipende dai presupposti di legge e dall’esistenza di un attivo, anche solo reddituale. Offrire più di quanto si può pagare espone al rischio concreto di non riuscire a mantenere i versamenti, con conseguenze sulla cooperazione richiesta ai fini dell’esdebitazione.

Quanto dura realmente

Il deposito è un atto istantaneo. Il tempo che separa il deposito dalla decisione varia molto da tribunale a tribunale: in alcune sedi la sentenza arriva in poche settimane, in altre servono due o tre mesi, specie se il giudice chiede integrazioni documentali.

Dal deposito all’apertura: il tribunale guarda il reddito come attivo

Cosa succede

Il calendario ora corre dentro il tribunale. Il giudice esamina la domanda, la relazione dell’OCC e i documenti. La questione che interessa chi ha solo lo stipendio è una: basta il reddito per aprire la procedura, anche senza case, auto o risparmi? Si tratta di un nodo che la giurisprudenza di merito ha affrontato ripetutamente.

L’orientamento prevalente, riportato dalle rassegne di settore, ammette la liquidazione controllata anche quando l’attivo è composto soltanto dalla parte di reddito futuro eccedente il mantenimento, purché quella parte esista e sia apprezzabile. Secondo quanto riportato nelle rassegne, la Corte d’Appello di Brescia (sentenza n. 519/2024) e la Corte d’Appello di Bari (sentenza n. 612/2025) si sono espresse nel senso che la mancanza di beni non preclude la procedura se vi è una quota certa di reddito futuro da destinare ai creditori. Il caso diverso è quello dell'”attivo zero”, in cui non esiste nemmeno un’eccedenza di reddito: lì la strada naturale è l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII.

La norma

L’art. 268, comma 3, CCII richiede che l’OCC attesti, nella relazione, se è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. L’art. 270 disciplina la decisione del tribunale. La disciplina dei beni e dei redditi sopravvenuti, sul piano temporale, è stata ricostruita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2024, che ha agganciato l’apprensione dei beni futuri all’orizzonte triennale dell’esdebitazione.

I termini che si attivano

Non vi sono termini perentori a carico del debitore, salvo quelli eventualmente assegnati dal giudice per integrare la documentazione. Il termine concesso per le integrazioni va rispettato con rigore: un’integrazione tardiva o incompleta può portare al rigetto o a una quota di mantenimento fissata al minimo per mancanza di prova.

Cosa può fare il debitore ora

  • Rispondere puntualmente alle richieste del giudice, depositando documenti e non semplici dichiarazioni.
  • Se il giudice sembra orientato a ritenere l’eccedenza troppo bassa per giustificare la procedura, valutare con l’OCC l’alternativa dell’art. 283 CCII.
  • Chiarire la stabilità del reddito: contratto a tempo indeterminato, pensione, contratto a termine, lavoro autonomo. La stabilità incide sulla prognosi dell’attivo.

L’errore tipico di questa fase

Sottovalutare la differenza tra “reddito basso” e “nessuna eccedenza”. Un debitore con 1.300 euro netti e un nucleo di tre persone potrebbe non avere alcuna eccedenza disponibile; uno con 1.900 euro e nessun familiare a carico può averne una consistente. Confondere le due situazioni significa scegliere lo strumento sbagliato.

Quanto dura realmente

Dalle poche settimane a qualche mese. Le sentenze pubblicate sui siti dei tribunali mostrano tempi molto variabili, legati soprattutto alle richieste istruttorie e al carico della sezione.

Il giorno della sentenza di apertura: nasce la linea di confine sulla busta paga

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il tribunale pronuncia la sentenza di apertura della liquidazione controllata. Da quel giorno, il patrimonio del debitore, compresi i redditi futuri nella parte eccedente il mantenimento, è destinato al soddisfacimento dei creditori. Il debitore perde la disponibilità di quella parte: si parla di spossessamento.

È nella sentenza di apertura, o in un provvedimento immediatamente successivo, che compare per la prima volta la cifra che risponde alla domanda del titolo. I tribunali seguono prassi diverse:
– alcuni fissano subito in sentenza l’importo mensile che resta al debitore;
– altri dispongono che il liquidatore trattenga in via provvisoria l’eccedenza nei limiti indicati dall’OCC, rinviando al giudice delegato la determinazione definitiva. È ciò che risulta, ad esempio, dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 390/2025 del 22 maggio 2025, secondo quanto riportato dalle rassegne;
– altri ancora fissano un importo e invitano il liquidatore a verificarne l’adeguatezza dopo un primo periodo.

Un esempio di determinazione puntuale è quello della sentenza del Tribunale di Torino n. 51/2025 dell’11 febbraio 2025 (pubblicata il 12 febbraio): su un reddito del debitore di 1.469 euro netti mensili, con un nucleo di quattro persone e una moglie titolare di un proprio reddito di circa 1.500 euro, il tribunale ha considerato congrue spese familiari di 2.466 euro, inferiori alla spesa mediana ISTAT per una famiglia analoga, e ha lasciato al debitore 1.233 euro mensili, ripartendo il fabbisogno tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi.

La norma

L’art. 270 CCII elenca il contenuto della sentenza: nomina del giudice delegato e del liquidatore (di regola confermando l’OCC che ha assistito il debitore), ordine di deposito della documentazione e dell’elenco dei creditori entro sette giorni, assegnazione ai creditori e ai terzi di un termine per le domande, ordine di consegna o rilascio dei beni, pubblicità. Il richiamo all’art. 268, comma 4, lett. b), consente al tribunale di indicare il limite del reddito escluso.

I termini che si attivano

  • Entro 7 giorni: deposito, da parte del debitore, della documentazione e dell’elenco dei creditori, se non già depositati.
  • Termine assegnato ai creditori (non superiore a sessanta giorni, secondo il testo dell’art. 270, comma 2, lett. d): trasmissione delle domande al liquidatore via PEC.
  • Reclamo contro la sentenza: la sentenza di apertura è impugnabile con reclamo alla Corte d’appello nei termini previsti dal Codice per le sentenze che aprono le procedure concorsuali. Il termine per il reclamo è perentorio e la sospensione feriale opera solo dal 1° al 31 agosto.

Cosa può fare il debitore ora

  • Leggere subito la parte della sentenza che riguarda il reddito e verificare se l’importo è definitivo o provvisorio.
  • Se la quota lasciata è palesemente insufficiente rispetto alle spese documentate, preparare un’istanza al giudice delegato per la determinazione definitiva o per la revisione, corredata da prove nuove o non valorizzate.
  • Comunicare al datore di lavoro o all’ente pensionistico la sentenza, in coordinamento con il liquidatore, perché le trattenute vengano adeguate.

L’errore tipico di questa fase

Attendere passivamente che “se ne occupi il liquidatore”. Il liquidatore è un organo della procedura, che tutela la massa dei creditori; non è il difensore del debitore. Se l’importo provvisorio è sbagliato per difetto, è il debitore che deve attivarsi.

Quanto dura realmente

La sentenza è un atto puntuale, ma i suoi effetti pratici sulla busta paga si vedono dopo una o due mensilità, il tempo che serve al datore di lavoro per ricevere le istruzioni del liquidatore e adeguare il cedolino.

Dalla prima busta paga dopo l’apertura: cosa accade al pignoramento del quinto e alla cessione

Cosa succede

Da questo momento in poi la busta paga del debitore è governata dalla procedura, non più dal singolo creditore. Con l’apertura scatta il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella liquidazione. Il pignoramento presso terzi sullo stipendio, che fino al giorno prima riservava un quinto al creditore procedente, non può più operare a suo favore. La quota eccedente il mantenimento, da questo momento, va alla procedura e sarà ripartita tra tutti i creditori secondo le cause di prelazione.

Le rassegne di merito riportano pronunce (indicate come Tribunale di Reggio Emilia e Tribunale di Pistoia, entrambe del 2024) secondo cui le quote di stipendio maturate dopo l’apertura vanno acquisite alla procedura e i pagamenti a singoli creditori successivi sono inefficaci. È una conseguenza coerente con il principio di parità di trattamento dei creditori.

Il caso della cessione del quinto è più delicato: si tratta di un contratto, non di un’esecuzione forzata, e il suo destino nella liquidazione controllata è oggetto di letture non uniformi nella giurisprudenza di merito. È uno dei punti in cui la posizione del singolo debitore va esaminata sul contratto concreto e sulla prassi del tribunale competente.

La norma

L’art. 270 CCII richiama, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale relative al divieto di azioni esecutive individuali (art. 150 CCII) e all’inefficacia degli atti e dei pagamenti successivi (art. 144 CCII). L’art. 268, comma 4, lett. a) e b), resta il riferimento per la parte di stipendio che non entra nella massa.

I termini che si attivano

Non vi sono termini a carico del debitore, ma l’efficacia del divieto decorre dalla data della sentenza. Ogni somma trattenuta dal datore di lavoro a favore del creditore procedente dopo l’apertura è a rischio di restituzione alla procedura.

Cosa può fare il debitore ora

  • Verificare il cedolino del primo mese successivo all’apertura: le trattenute a favore del creditore pignorante devono cessare o essere dirottate secondo le indicazioni del liquidatore.
  • Segnalare al liquidatore eventuali trattenute indebite.
  • Raccogliere il contratto di cessione del quinto, se esistente, e il piano di ammortamento, perché il loro inquadramento incide sulla quota netta disponibile.

L’errore tipico di questa fase

Pagare “per correttezza” un creditore particolarmente insistente dopo l’apertura, usando la parte di stipendio che resta al debitore. È una scelta che può essere letta come un’alterazione della par condicio e che non estingue nulla di utile ai fini della procedura.

Quanto dura realmente

L’adeguamento delle trattenute richiede in genere uno o due cicli paga. Nei casi più complessi, con più pignoramenti e una cessione, può servire qualche mese di coordinamento tra liquidatore, datore di lavoro e giudice dell’esecuzione.

Dal settimo al sessantesimo giorno: i creditori si presentano e si decide chi riceverà lo stipendio

Cosa succede

Siamo nella prima settimana dopo la sentenza. Il debitore, se non lo ha già fatto con il ricorso, deve depositare la documentazione e l’elenco dei creditori. Il liquidatore, entro pochi giorni, invia a ciascun creditore conosciuto una comunicazione via PEC con l’avviso dell’apertura e l’indicazione del termine entro cui presentare la domanda di ammissione al passivo. Comincia così la fase in cui si stabilisce non quanto stipendio vada ai creditori, ma a quali creditori, e in quale ordine, andranno le quote di stipendio che la procedura incasserà.

Per un lavoratore dipendente la domanda può sembrare secondaria: se una parte della busta paga è comunque destinata alla procedura, che importa chi la riceve? Importa per almeno tre ragioni. La prima: un credito inesistente, prescritto o gonfiato che venga ammesso sottrae risorse ai creditori veri, e la percentuale di soddisfazione complessiva scende. La seconda: l’ordine delle prelazioni determina chi viene pagato per primo; un credito erroneamente ammesso in privilegio scavalca i chirografari. La terza: l’esdebitazione libera il debitore dai debiti concorsuali, e la corretta ricostruzione del passivo serve anche a evitare che restino fuori crediti che il debitore riteneva compresi.

La norma

L’art. 270, comma 2, CCII prevede che la sentenza assegni ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo. L’art. 273 CCII disciplina la formazione del passivo: il liquidatore, scaduto il termine, predispone un progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati, assegnando un termine per le osservazioni; in mancanza di contestazioni lo approva, altrimenti, se ritiene fondate le osservazioni, predispone un nuovo progetto; se le contestazioni non sono superabili, rimette gli atti al giudice delegato.

I termini che si attivano

  • Sette giorni dalla sentenza: deposito della documentazione e dell’elenco dei creditori da parte del debitore, quando non già effettuato.
  • Termine fino a sessanta giorni assegnato in sentenza ai creditori per le domande.
  • Quindici giorni dalla comunicazione del progetto di stato passivo per le osservazioni, secondo l’art. 273 CCII. È un termine da rispettare con rigore: le contestazioni tardive rischiano di non essere esaminate.
  • Le domande tardive sono ammesse nei limiti previsti dal Codice.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa fase riguarda la qualità del passivo, non la quota di stipendio. Il debitore, assistito dal difensore, può:
– confrontare ogni domanda con la propria documentazione: estratti conto, piani di ammortamento, quietanze di pagamento;
– segnalare al liquidatore crediti già estinti in tutto o in parte, interessi calcolati su tassi non dovuti, commissioni non pattuite, crediti prescritti;
– verificare il grado di prelazione indicato: un finanziamento chirografario non diventa privilegiato perché il creditore lo dichiara;
– controllare che il creditore che aveva pignorato lo stipendio non chieda l’ammissione delle somme già percepite prima dell’apertura come se fossero ancora dovute.

Nei crediti bancari e finanziari la verifica tecnica è spesso decisiva: interessi, commissioni di massimo scoperto, costi assicurativi accessori ai finanziamenti, condizioni dei contratti revolving sono voci che richiedono una lettura contabile oltre che giuridica.

L’errore tipico di questa fase

Disinteressarsi del passivo pensando che “tanto i debiti saranno cancellati”. L’esdebitazione riguarda i debiti residui al termine dei tre anni; ma nei tre anni le quote di stipendio versate vengono distribuite secondo lo stato passivo approvato. Un passivo sbagliato non costa al debitore una lira in più al mese, ma può alterare la distribuzione, creare contestazioni e, in alcuni casi, offrire ai creditori argomenti per mettere in discussione la cooperazione o la completezza delle informazioni fornite dal debitore all’inizio.

C’è anche un errore opposto: dimenticare un creditore nell’elenco depositato. Il creditore non indicato non riceve la comunicazione del liquidatore e può non partecipare alla procedura; la questione dell’opponibilità dell’esdebitazione nei suoi confronti va allora valutata con attenzione. La completezza dell’elenco è parte del dovere di trasparenza del debitore.

Quanto dura realmente

Tra la sentenza e l’approvazione dello stato passivo trascorrono in genere da tre a sei mesi, in funzione del numero dei creditori e delle contestazioni. Nelle procedure di consumatori con pochi creditori finanziari la fase si chiude spesso in tempi brevi; quando ci sono crediti contestati e la rimessione al giudice delegato, i tempi si allungano.

Una tabella per orientarsi nell’ordine dei pagamenti

Categoria di credito Esempi frequenti per chi vive di stipendio Posizione nella distribuzione
Prededucibili Compenso dell’OCC e del liquidatore, spese della procedura Pagati per primi
Privilegiati Crediti erariali e previdenziali assistiti da privilegio, eventuale ipoteca sull’immobile Dopo i prededucibili, secondo l’ordine dei privilegi
Chirografari Prestiti personali, carte revolving, scoperti di conto, finanziamenti al consumo In proporzione, con quanto residua

Per chi ha solo lo stipendio, la conseguenza pratica è che nei primi mesi una parte significativa dei versamenti copre le spese della procedura; solo dopo le quote affluiscono ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni.

Entro novanta giorni: inventario, programma e determinazione definitiva della quota

Cosa succede

Sono passati due o tre mesi dalla sentenza. Il liquidatore ha ricevuto le domande dei creditori, ha formato il progetto di stato passivo e lo ha comunicato. Parallelamente, ha redatto l’inventario e il programma di liquidazione. Per chi ha solo lo stipendio, il programma è essenzialmente un calendario di versamenti: indica quanto il debitore (o il datore di lavoro per lui) verserà ogni mese sul conto della procedura, per quanto tempo, con quali modalità per tredicesima e quattordicesima.

È in questa finestra che si consolida la cifra definitiva. Se la sentenza aveva fissato un importo provvisorio, il giudice delegato, sentito il liquidatore, determina l’importo che resta al debitore.

Qui entrano in gioco i parametri che la giurisprudenza di merito utilizza. Il quinto dello stipendio di cui all’art. 545 c.p.c. non è un tetto: è, al più, un riferimento. Il giudice può lasciare al debitore più dei quattro quinti, o meno, a seconda del fabbisogno documentato. Sono parametri ricorrenti la composizione del nucleo, le spese effettive, le spese medie ISTAT per famiglie analoghe, il reddito degli altri componenti e il riferimento all’assegno sociale come soglia minima di sussistenza. Secondo le rassegne, il Tribunale di Verona (sentenza n. 129/2024) ha individuato in 1.400 euro la quota di stipendio da lasciare al debitore nel caso esaminato, e il Tribunale di Bologna (sentenza n. 24/2024) ha fissato importi distinti per il debitore e per i familiari a carico. Il Tribunale di Catania (sentenza n. 2/2024) ha richiamato la necessità di individuare con precisione la quota di reddito eccedente il minimo vitale.

La norma

L’art. 272 CCII prevede che il liquidatore, entro novanta giorni dall’apertura, completi l’inventario e rediga il programma di liquidazione; l’art. 273 disciplina la formazione dello stato passivo. L’art. 268, comma 4, lett. b), attribuisce al giudice l’indicazione dei limiti del reddito escluso.

I termini che si attivano

  • Osservazioni al progetto di stato passivo: il termine è assegnato dal liquidatore nella comunicazione (il Codice indica quindici giorni). Chi non presenta osservazioni nel termine accetta il progetto.
  • Reclamo contro il decreto del giudice delegato sulla quota di reddito: in base al richiamo all’art. 124 CCII, il termine indicato dalla prassi è di dieci giorni dalla comunicazione, con sospensione feriale solo dal 1° al 31 agosto. Si tratta di un punto che va verificato sul tribunale competente, perché le prassi non sono del tutto uniformi.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la seconda grande finestra difensiva, e spesso l’ultima con un margine ampio. Il debitore può:
– depositare, tramite il proprio difensore, una memoria con il prospetto aggiornato delle spese e i documenti;
– chiedere che il giudice applichi un criterio proporzionale tra i redditi del nucleo, quando il reddito del debitore è minoritario;
– far valere voci specifiche: canoni di locazione, rate condominiali, mantenimento dei figli fissato da un provvedimento del giudice della famiglia, spese sanitarie documentate, costi di trasporto per il lavoro;
– contestare il progetto di stato passivo se vi sono crediti inesistenti, prescritti o gonfiati, perché il passivo determina chi riceverà le quote di stipendio versate.

Per chi vuole affrontare questa fase con un metodo, lo Studio Monardo costruisce il prospetto del fabbisogno familiare con lo stesso schema di lettura che un gestore della crisi e un fiduciario OCC applicano quando redigono la relazione: voce per voce, documento per documento, con il confronto ai parametri ISTAT.

L’errore tipico di questa fase

Contestare la quota con argomenti generici (“non ce la faccio”) senza numeri. Il giudice delegato decide su documenti: un’istanza priva di prove nuove rispetto a quelle già valutate ha scarse probabilità di modificare l’importo.

Quanto dura realmente

La determinazione definitiva arriva di solito entro i primi tre-sei mesi dall’apertura. In alcuni tribunali la quota fissata in sentenza è già definitiva e la fase si riduce alla verifica del programma.

Dal quarto mese al terzo anno: i versamenti, le relazioni e la vita reale

Cosa succede

Il calendario ora corre a ritmo mensile. Ogni mese il datore di lavoro o il debitore versa sul conto della procedura la quota eccedente; ogni sei mesi il liquidatore deposita una relazione sullo stato della procedura; periodicamente vengono eseguiti riparti tra i creditori ammessi, secondo l’ordine delle prelazioni.

La quota fissata non è scolpita nella pietra: la vita del debitore cambia, e con essa il fabbisogno. Un figlio che nasce, una separazione, un trasferimento, una malattia, una riduzione dell’orario di lavoro, la perdita del posto: sono eventi che giustificano una revisione. Allo stesso modo, un aumento di stipendio, un nuovo lavoro meglio retribuito o l’uscita di un figlio dal nucleo possono portare il liquidatore a chiedere una revisione in senso opposto.

La norma

L’art. 275 CCII disciplina l’esecuzione del programma e prevede le relazioni periodiche del liquidatore. La revisione della quota trova fondamento nella stessa formula dell’art. 268, comma 4, lett. b): “quanto occorre al mantenimento” è un concetto che segue la situazione concreta e può essere adeguato su istanza.

I termini che si attivano

Non vi è un termine fisso per la revisione: l’istanza può essere proposta quando il presupposto si verifica. Gli effetti della revisione decorrono di regola dalla richiesta, non dall’evento: ogni mese di ritardo nell’istanza è un mese pagato sulla base della quota vecchia.

Cosa può fare il debitore ora

  • Comunicare tempestivamente al liquidatore ogni variazione di reddito o di nucleo: è un obbligo di cooperazione, rilevante ai fini dell’esdebitazione.
  • Depositare un’istanza di revisione documentata quando il fabbisogno cresce.
  • Conservare con ordine buste paga, ricevute e prove di versamento, che saranno essenziali al momento della chiusura.

L’errore tipico di questa fase

Nascondere un aumento di reddito o un’entrata straordinaria (un’eredità, un premio di produttività consistente, un rimborso). La mancata cooperazione con gli organi della procedura è una delle condizioni che possono impedire l’esdebitazione di diritto prevista dall’art. 282 CCII.

Quanto dura realmente

Questa fase occupa la maggior parte della procedura: dal quarto mese circa fino al trentaseiesimo. In caso di attivo diverso dallo stipendio (un immobile da vendere, ad esempio), la liquidazione dei beni può proseguire anche dopo i tre anni.

Ogni dicembre, ogni estate, ogni evento straordinario: tredicesima, premi, TFR e arretrati

Cosa succede

Il calendario della liquidazione controllata non è fatto solo di dodici mensilità identiche. Arrivano la tredicesima a dicembre, la quattordicesima a luglio per chi ne beneficia, i premi di produttività, gli arretrati di un rinnovo contrattuale, gli straordinari, il conguaglio fiscale, un eventuale rimborso. E, per chi cessa il rapporto di lavoro nel corso dei tre anni, il trattamento di fine rapporto. Ognuno di questi eventi pone la stessa domanda del titolo in una forma diversa: quella somma va ai creditori o resta al debitore?

La legge non contiene una regola specifica per ciascuna voce. Il criterio resta quello dell’art. 268, comma 4, lett. b): è escluso dalla liquidazione ciò che occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, nei limiti indicati dal giudice. Le prassi dei tribunali, per come emergono dalle sentenze pubblicate, sono diverse:
– alcune sentenze fissano un importo mensile escluso e destinano alla procedura tutta l’eccedenza, comprese le mensilità aggiuntive;
– altre fissano un importo annuo, consentendo al debitore di trattenere una parte delle mensilità aggiuntive per spese che si concentrano in certi mesi (iscrizioni scolastiche, assicurazione dell’auto, conguagli delle utenze);
– altre ancora rimettono al liquidatore la valutazione caso per caso delle entrate straordinarie.

La norma

Oltre all’art. 268, comma 4, CCII, rilevano le norme sulla liquidazione giudiziale richiamate in quanto compatibili. Per il trattamento di fine rapporto e le indennità di fine rapporto, in sede di pignoramento ordinario l’art. 545 c.p.c. ne consente l’aggressione nei limiti del quinto per i crediti ordinari; nella liquidazione controllata la questione dell’acquisizione del TFR che matura o viene liquidato durante la procedura non trova una disciplina espressa ed è oggetto di valutazioni non uniformi, da verificare sulla prassi del tribunale competente.

I termini che si attivano

Non vi sono termini processuali specifici, ma vi è un obbligo di informazione tempestiva: il debitore deve comunicare al liquidatore le entrate straordinarie nel momento in cui le riceve o ne viene a conoscenza. Se la sentenza o il decreto del giudice delegato disciplinano espressamente le mensilità aggiuntive, quelle istruzioni valgono come regola della procedura.

Cosa può fare il debitore ora

  • Chiedere che il provvedimento sulla quota disciplini espressamente le mensilità aggiuntive, preferibilmente già in sede di determinazione definitiva, così da evitare incertezze ogni dicembre.
  • Documentare le spese a cadenza annuale o semestrale che si concentrano nei mesi in cui arrivano le mensilità aggiuntive, per sostenere una franchigia.
  • In caso di arretrati contrattuali, verificare a quale periodo si riferiscono: le somme maturate prima dell’apertura e quelle maturate dopo possono avere un trattamento diverso.
  • In caso di cessazione del rapporto, informare immediatamente il liquidatore e chiedere istruzioni prima che il TFR venga liquidato, in modo da concordare il trattamento della somma.

L’errore tipico di questa fase

Spendere la tredicesima a dicembre come se nulla fosse cambiato. Se la sentenza destina alla procedura l’eccedenza su base mensile e non prevede franchigie, la parte eccedente della tredicesima appartiene alla procedura. Usarla per spese personali senza autorizzazione significa trovarsi in debito con la procedura e offrire ai creditori un argomento contro l’esdebitazione.

L’errore opposto è altrettanto frequente: versare automaticamente l’intera tredicesima anche quando il provvedimento prevede una franchigia, per timore di sbagliare. La lettura attenta del provvedimento evita entrambe le derive.

Quanto dura realmente

Ogni anno della procedura si ripresentano le stesse scadenze: in tre anni, tre tredicesime e, per chi ne ha diritto, tre quattordicesime. Sono sei momenti in cui la quota destinata ai creditori aumenta sensibilmente, e sei momenti in cui il debitore deve sapere esattamente cosa trattenere e cosa versare.

Lavoratore autonomo, pensionato, lavoratore a termine: tre varianti della stessa timeline

Il calendario descritto fin qui ha come protagonista un lavoratore dipendente. Ma la norma parla di “stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività”, e la timeline cambia per altre figure.

Il lavoratore autonomo. Il reddito non arriva in busta paga, e non c’è un datore di lavoro che trattenga la quota. La base di calcolo è il reddito netto, al netto dei costi dell’attività, delle imposte e dei contributi previdenziali, non gli incassi lordi. Il versamento alla procedura avviene di regola a cura del debitore, con rendicontazione periodica al liquidatore. Per l’autonomo la tappa decisiva è la determinazione della base imponibile reale, e il ruolo del commercialista diventa centrale fin dalla relazione dell’OCC. La variabilità del reddito suggerisce spesso provvedimenti che fissano la quota esclusa su base annua, con conguagli.

Il pensionato. La pensione è un reddito stabile e prevedibile, il che semplifica la prognosi dell’attivo. Nel pignoramento ordinario l’art. 545, comma 7, c.p.c. riserva al pensionato una somma pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; nella liquidazione controllata quel parametro non è vincolante, ma costituisce un riferimento che i giudici possono tenere in considerazione nel valutare il mantenimento. Se la pensione è modesta, l’eccedenza può essere nulla e lo strumento più adatto diventa l’art. 283 CCII.

Il lavoratore a termine o con reddito discontinuo. La quota disponibile per i creditori varia con i periodi di lavoro. La procedura deve prevedere come gestire i mesi senza reddito e i mesi con reddito pieno. Anche qui la comunicazione tempestiva al liquidatore è la chiave per evitare contestazioni.

Profilo Chi versa Base di calcolo Punto critico della timeline
Dipendente Datore di lavoro su istruzione del liquidatore Netto in busta paga Adeguamento del cedolino dopo l’apertura
Autonomo Il debitore stesso Reddito netto dopo costi, imposte e contributi Rendicontazione periodica e conguagli
Pensionato Ente pensionistico o il debitore Pensione netta Valutazione della soglia minima
Lavoratore discontinuo Il debitore o il datore di turno Reddito effettivo del periodo Gestione dei mesi senza reddito

Tre anni dall’apertura: l’esdebitazione e la fine della trattenuta

Cosa succede

Sono passati tre anni dalla sentenza di apertura. L’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione operi di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anche anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata. Da quel momento i debiti residui non soddisfatti diventano inesigibili, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Per chi vive di stipendio, i tre anni segnano la fine dell’apprensione dei redditi futuri. È il punto fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2024: chiamata a pronunciarsi sulla mancanza di un limite temporale espresso per l’acquisizione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata, la Corte ha ricostruito il sistema nel senso che quell’acquisizione è collegata all’orizzonte triennale dell’esdebitazione, escludendo che il debitore resti vincolato a tempo indeterminato.

La norma

Art. 282 CCII per l’esdebitazione; art. 276 per la chiusura della procedura. L’esdebitazione è esclusa se il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, o se non ha cooperato con gli organi della procedura, secondo le condizioni previste dalla norma. Il decreto è comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo.

I termini che si attivano

  • Tre anni dalla data della sentenza di apertura: maturazione dell’esdebitazione di diritto.
  • Reclamo dei creditori contro il decreto di esdebitazione: nei termini dell’art. 124 CCII. Anche qui la sospensione feriale opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto.

Cosa può fare il debitore ora

  • Verificare che tutti i versamenti risultino correttamente contabilizzati.
  • Chiedere al liquidatore che, maturati i tre anni, cessi la trattenuta sullo stipendio e che venga data comunicazione al datore di lavoro.
  • Preparare la documentazione che dimostra la cooperazione mantenuta per tutta la durata.

L’errore tipico di questa fase

Credere che l’esdebitazione cancelli ogni debito. Restano esclusi, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti, secondo quanto previsto dal Codice.

Quanto dura realmente

Il termine di tre anni è fissato dalla legge. I tempi del provvedimento che dichiara l’esdebitazione dipendono dal tribunale, ma la cessazione della trattenuta dovrebbe coincidere con la maturazione del triennio.

La stessa busta paga, due calendari

Le due ricostruzioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili per mostrare come lo stesso stipendio possa produrre esiti diversi a seconda di come il debitore si muove nel tempo. Non sono casi reali dello studio.

Dati comuni. Lavoratore dipendente a tempo indeterminato, stipendio netto 1.847 euro per tredici mensilità, moglie con reddito part-time di 690 euro netti, due figli di 9 e 14 anni. Debiti chirografari per 61.380 euro (due finanziamenti, una carta revolving, un saldo di conto corrente). Pignoramento presso terzi in corso dal 2025, con trattenuta mensile di 369 euro a favore di una finanziaria. Affitto 720 euro al mese, spese sanitarie ricorrenti per il figlio maggiore di circa 95 euro al mese.

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste

  • 3 novembre 2025 – primo incontro con l’OCC. Il debitore consegna in dieci giorni buste paga, contratto di locazione, ricevute mediche, certificazione del reddito della moglie.
  • 24 novembre 2025 – il gestore elabora il prospetto: spese familiari documentate 2.531 euro mensili, sotto la spesa media ISTAT per una famiglia di quattro persone nella stessa area. Applicando il criterio proporzionale (il debitore produce circa il 73% del reddito familiare: 1.847 su 2.537), la quota di fabbisogno a suo carico è di circa 1.848 euro. In questa ipotesi, il gestore indica come quota disponibile per i creditori la parte di tredicesima e una quota mensile minima di 140 euro, ritenendo il resto necessario.
  • 19 gennaio 2026 – deposito del ricorso con istanza motivata sulla quota da escludere.
  • 11 marzo 2026 – sentenza di apertura. Il tribunale fissa in via provvisoria in 1.700 euro mensili la parte di stipendio esclusa, rinviando al giudice delegato. Il pignoramento cessa di operare per il creditore procedente.
  • 14 aprile 2026 – il debitore deposita una memoria con i documenti delle spese mediche e del contratto di locazione, chiedendo la determinazione definitiva.
  • 5 giugno 2026 – il giudice delegato fissa in 1.715 euro la quota esclusa; la tredicesima, al netto di una franchigia, va alla procedura.
  • Versamenti: 132 euro al mese per dodici mesi più circa 1.300 euro di tredicesima l’anno, cioè circa 2.884 euro annui, per un totale di circa 8.650 euro nel triennio.
  • 11 marzo 2029 – maturano i tre anni: esdebitazione di diritto, salvo condizioni ostative. La trattenuta cessa.

Esito: in tre anni il debitore ha messo a disposizione dei creditori circa 8.650 euro, conservando ogni mese 1.715 euro. Senza la procedura, il solo pignoramento in corso gli avrebbe sottratto 369 euro al mese per molti anni, senza alcuna prospettiva di liberazione dal debito residuo.

Calendario B: il debitore che lascia correre

  • Novembre 2025 – maggio 2026 – il debitore rimanda. Il pignoramento continua: sette mesi per 369 euro fanno 2.583 euro trattenuti a favore di un solo creditore.
  • 15 giugno 2026 – primo contatto con l’OCC. La documentazione arriva a rate, l’ultima a fine luglio.
  • Agosto 2026 – il periodo 1-31 agosto sospende i termini processuali, non i trattenimenti sullo stipendio.
  • 6 ottobre 2026 – deposito del ricorso, con un prospetto spese generico: “spese familiari 2.000 euro”, senza ricevute mediche né contratto di affitto allegato.
  • 2 dicembre 2026 – sentenza di apertura. In mancanza di prova delle spese, il tribunale fissa la quota esclusa in 1.430 euro, parametrata su valori minimi.
  • Gennaio 2027 – il debitore non presenta istanza al giudice delegato e la determinazione diventa definitiva sulla base degli atti.
  • Versamenti: 417 euro al mese per dodici mesi più l’intera tredicesima di circa 1.840 euro: circa 6.844 euro l’anno, oltre 20.500 euro nel triennio.
  • Settembre 2027 – il debitore, in difficoltà, salta due versamenti senza comunicare nulla al liquidatore, che lo segnala nella relazione semestrale.
  • 2 dicembre 2029 – maturano i tre anni, ma i creditori contestano la cooperazione del debitore: l’esdebitazione entra in discussione.

Esito: stesso stipendio, stessa famiglia, stessi debiti. Il calendario B costa al debitore 2.583 euro di pignoramento in più prima della procedura, una differenza di 285 euro al mese durante la procedura (oltre 10.000 euro nel triennio) e un rischio concreto sull’esdebitazione.

Il confronto, mese per mese

Voce Calendario A Calendario B
Mesi di pignoramento dopo il primo contatto utile 4 13
Quota mensile esclusa 1.715 € 1.430 €
Versamento mensile alla procedura 132 € 417 €
Tredicesima alla procedura circa 1.300 € circa 1.840 €
Totale indicativo nel triennio circa 8.650 € oltre 20.500 €
Data dell’esdebitazione 11 marzo 2029 2 dicembre 2029, contestata

La differenza tra i due calendari non dipende dallo stipendio, ma dal momento in cui il debitore ha documentato il proprio fabbisogno.

Una terza ipotesi: il pensionato

Pensionato solo, pensione netta di 1.212 euro per tredici mensilità, debiti per 38.470 euro, nessun immobile. Per le pensioni l’art. 545, comma 7, c.p.c. riserva in sede di pignoramento una quota minima pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro, assoggettando a pignoramento solo l’eccedenza. Se il giudice della liquidazione, valutate le spese documentate (affitto 480 euro, utenze, farmaci), ritiene necessario l’intero importo, l’eccedenza disponibile può essere minima o nulla. In quell’ipotesi la liquidazione controllata può non trovare attivo da distribuire, e la strada più coerente diventa l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII, che non prevede alcuna trattenuta, salvo l’obbligo di pagamento se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti.

I binari paralleli: come cambia il calendario se il debitore sceglie un’altra strada

La liquidazione controllata non è l’unica procedura del Codice della crisi aperta a chi vive di stipendio. Prima di depositare, e talvolta anche durante, il debitore può confrontarsi con alternative che modificano la timeline e, soprattutto, la risposta alla domanda “quanto resta a me”.

Binario 1: la ristrutturazione dei debiti del consumatore

Gli artt. 67 e seguenti del CCII consentono al consumatore di proporre ai creditori, con l’ausilio dell’OCC, un piano di ristrutturazione. La differenza essenziale rispetto alla liquidazione controllata è che la quota di stipendio da destinare ai creditori la propone il debitore, in un piano che può durare anche più di tre anni, e il giudice omologa il piano se è fattibile e se non vi sono ragioni ostative. Non c’è spossessamento e non c’è un liquidatore che amministra il reddito. Il piano può prevedere il pagamento parziale anche dei crediti privilegiati e la falcidia delle rate di cessione del quinto e di delegazione di pagamento, nei limiti di legge.

Il calendario cambia così: domanda con relazione OCC, decreto del giudice che dispone la pubblicazione e le comunicazioni, osservazioni dei creditori, omologa con sentenza, esecuzione del piano per la durata prevista. L’esdebitazione arriva al termine dell’esecuzione del piano, non a tre anni fissi.

Un debitore con stipendio stabile e una famiglia numerosa può trovare nella ristrutturazione uno strumento più flessibile: può modulare la quota in modo crescente, ad esempio prevedendo versamenti più bassi nei primi anni e più alti quando un figlio diventerà economicamente autonomo. Il prezzo è una durata spesso maggiore e la necessità che il piano superi il vaglio di meritevolezza.

Binario 2: l’esdebitazione del debitore incapiente

L’art. 283 CCII consente alla persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere l’esdebitazione una sola volta. In questo caso nessuna quota dello stipendio va ai creditori al momento della procedura, ma per i quattro anni successivi il debitore deve dichiarare le utilità sopravvenute e, se queste superano la soglia prevista, versarne una parte. Il calcolo della soglia tiene conto dell’assegno sociale aumentato in proporzione alla composizione del nucleo, secondo la scala di equivalenza dell’ISEE: è uno dei pochi casi in cui la legge offre un parametro numerico esplicito per il “minimo vitale” nel sovraindebitamento.

Il calendario: ricorso con relazione OCC, decreto del giudice, eventuale opposizione dei creditori, quadriennio di monitoraggio con dichiarazioni annuali.

Binario 3: il concordato minore

Riservato a professionisti, imprenditori minori, agricoli e start-up innovative (e non al consumatore), il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII) consente di proporre un accordo ai creditori, approvato a maggioranza. Per un professionista con reddito da lavoro autonomo, rappresenta un’alternativa alla liquidazione in cui la parte di reddito destinata ai creditori viene definita nella proposta e sottoposta al voto.

Binario 4: la conversione in corso di procedura

Il Codice consente, a determinate condizioni, di convertire una procedura di composizione in una liquidazione controllata quando il piano o l’accordo non vanno a buon fine (art. 73 CCII per la ristrutturazione del consumatore). Il binario è percorribile anche in senso opposto solo nei limiti ammessi dalla legge e dalla prassi del tribunale. In concreto: chi ha iniziato con una ristrutturazione che non regge può ritrovarsi in liquidazione controllata, e da quel momento la quota del suo stipendio sarà fissata non più dalla sua proposta, ma dal giudice.

Confronto rapido

Strumento Chi decide la quota di stipendio ai creditori Durata tipica Esdebitazione
Liquidazione controllata Il giudice, ex art. 268 c. 4 lett. b) Tre anni per i redditi Di diritto dopo tre anni (art. 282)
Ristrutturazione del consumatore Il debitore propone, il giudice omologa Variabile, anche oltre tre anni Al termine del piano
Esdebitazione dell’incapiente Nessuna quota iniziale Quattro anni di monitoraggio Con il decreto, salvo sopravvenienze
Concordato minore Proposta del debitore, voto dei creditori Variabile Al termine dell’esecuzione

Le cinque finestre critiche

Rimettendo in fila la timeline, emergono cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito sulla busta paga.

  1. La finestra della relazione OCC. È il momento in cui si scrivono i numeri. Un prospetto delle spese documentato, completo e confrontato con i parametri ISTAT è la base su cui il giudice costruirà la quota esclusa. Ogni voce non documentata in questa fase rischia di non essere più riconosciuta.

  2. La finestra della scelta dello strumento. Prima del deposito si decide se andare in liquidazione controllata, proporre una ristrutturazione o chiedere l’esdebitazione dell’incapiente. Ogni strumento dà una risposta diversa alla domanda “quanto stipendio resta a me”, e la scelta sbagliata è difficile da correggere dopo.

  3. La finestra della sentenza di apertura. Leggere subito la parte relativa al reddito, verificare se la quota è provvisoria o definitiva, attivare l’istanza al giudice delegato. Il reclamo contro la sentenza ha un termine perentorio, e la sospensione feriale vale solo dal 1° al 31 agosto.

  4. La finestra della determinazione definitiva. Nei primi mesi il giudice delegato fissa l’importo stabile per il triennio. È l’ultima occasione con margini ampi per far valere voci di spesa non considerate e per chiedere l’applicazione del criterio proporzionale tra i redditi del nucleo.

  5. La finestra della revisione. Durante i tre anni, ogni cambiamento di reddito o di famiglia apre la possibilità di una revisione. Gli effetti decorrono di regola dalla richiesta: chi aspetta paga con la quota vecchia, e chi non comunica una variazione mette a rischio l’esdebitazione.

Le domande sul tempo

Ho già un pignoramento del quinto da due anni: posso ancora chiedere la liquidazione controllata?

Sì. Il pignoramento in corso non impedisce l’accesso alla procedura; anzi, è spesso il motivo per cui il debitore si rivolge all’OCC. Con la sentenza di apertura il pignoramento cessa di operare a favore del singolo creditore. Ciò che non si recupera, di regola, sono le somme già trattenute e assegnate prima dell’apertura.

Quanto tempo passa tra il primo incontro con l’OCC e il primo stipendio “protetto”?

Dipende dalla rapidità nel consegnare i documenti e dai tempi del tribunale. In un percorso ordinato, tra preparazione della relazione, deposito e sentenza, servono indicativamente da tre a sei mesi. Dalla sentenza, l’adeguamento della busta paga richiede di solito uno o due cicli paga.

La quota fissata all’apertura vale per tre anni?

Non necessariamente. Può essere provvisoria e diventare definitiva con il decreto del giudice delegato; e anche quella definitiva può essere rivista se cambiano reddito o nucleo familiare. Ciò che vale per tre anni è l’orizzonte di apprensione dei redditi futuri, collegato all’esdebitazione.

Se dopo un anno perdo il lavoro, cosa succede?

La quota destinata ai creditori viene meno con il venire meno del reddito. Il debitore deve comunicarlo subito al liquidatore e, se necessario, chiedere un provvedimento di adeguamento. La perdita del lavoro, di per sé, non impedisce l’esdebitazione, purché il debitore abbia cooperato.

Sono passati tre anni e il liquidatore sta ancora vendendo la casa: lo stipendio resta vincolato?

L’esdebitazione può maturare decorsi tre anni dall’apertura anche se la liquidazione dei beni non è conclusa. L’orientamento ricostruito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6 del 2024 collega l’apprensione dei redditi futuri a quell’orizzonte temporale. La vendita dei beni già acquisiti alla procedura può proseguire, ma la trattenuta sullo stipendio non dovrebbe protrarsi oltre il triennio.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Molte sono decisioni di merito, conoscibili attraverso le rassegne e i siti dei tribunali: la quantificazione della quota di stipendio è una questione che la legge affida al giudice del caso concreto, e la giurisprudenza di legittimità sul punto specifico è ancora limitata. Gli estremi riportati sono quelli risultanti dalle fonti consultate.

Tappa 2 – Presupposti della domanda

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 17508 del 2025. Ai fini della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati richiesta per la domanda del creditore, si computano anche i debiti scaduti ma resi temporaneamente inesigibili dalla postergazione dei finanziamenti dei soci. Rileva perché delimita il perimetro dell’iniziativa del creditore, cioè il caso in cui la liquidazione arriva al debitore senza che sia lui a chiederla.

Tappa 3 – Il reddito come unico attivo

Corte d’Appello di Brescia, sentenza n. 519/2024. Secondo quanto riportato nelle rassegne, l’assenza di beni materiali non preclude l’apertura se esiste una quota certa di reddito futuro destinabile ai creditori. Rilevante per chi ha solo lo stipendio: è il fondamento dell’accesso alla procedura.

Corte d’Appello di Bari, sentenza n. 612/2025. Nella stessa direzione, distingue il reddito certo, che rende percorribile la procedura, dall'”attivo zero”. Rilevante per tracciare il confine con l’art. 283 CCII.

Corte costituzionale, sentenza n. 121 del 2024. Secondo le fonti consultate, ha esteso il patrocinio a spese dello Stato alla liquidazione controllata in caso di mancanza di attivo. Rilevante per il debitore con stipendio basso, che può accedere alla tutela anche senza risorse.

Tappa 4 – La sentenza di apertura e la quota provvisoria

Tribunale di Milano, sentenza n. 390/2025 del 22 maggio 2025. Dispone che il liquidatore trattenga in via provvisoria l’eccedenza nei limiti indicati dall’OCC, rimettendo al giudice delegato la determinazione definitiva. Rilevante perché mostra il modello “a due fasi” adottato da diversi tribunali.

Tribunale di Torino, sentenza n. 51/2025 dell’11 febbraio 2025. Determina la quota esclusa confrontando le spese del nucleo con la spesa mediana ISTAT per una famiglia analoga e ripartendo il fabbisogno tra i coniugi in proporzione ai redditi. Rilevante come modello di calcolo trasparente e replicabile.

Tappa 5 – Effetti sullo stipendio dopo l’apertura

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 8/2024, e Tribunale di Pistoia, sentenza n. 2/2024. Le rassegne le citano per il principio secondo cui le quote di stipendio maturate dopo l’apertura sono acquisite alla procedura e i pagamenti successivi ai singoli creditori sono inefficaci. Rilevanti per il destino del pignoramento in corso.

Tappa 9 – La determinazione definitiva

Tribunale di Verona, sentenza n. 129/2024. Ha individuato in 1.400 euro la parte di stipendio da lasciare al debitore nel caso esaminato, con destinazione dell’eccedenza al liquidatore. Rilevante come esempio di soglia concreta.

Tribunale di Bologna, sentenza n. 24/2024. Ha distinto la quota necessaria al debitore da quella necessaria ai familiari a carico. Rilevante perché mostra il peso della composizione del nucleo.

Tribunale di Catania, sentenza n. 2/2024. Ha richiamato la necessità di individuare con precisione la quota di reddito eccedente il minimo vitale assoggettabile alla liquidazione. Rilevante per il principio di determinatezza della quota.

Tribunale di Oristano, sentenza n. 18/2025. Ha consentito al debitore l’uso precario dell’autovettura indispensabile per il lavoro, che resta comunque nella liquidazione. Rilevante perché tutela indirettamente la capacità di produrre lo stesso reddito da cui dipendono i versamenti.

Tappa 12 – Durata e esdebitazione

Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2024 (19 gennaio 2024). Ha ricostruito la disciplina dei beni e redditi sopravvenuti nella liquidazione controllata collegandone l’acquisizione all’orizzonte triennale dell’esdebitazione, escludendo un vincolo indefinito. Rilevante perché fissa il limite temporale della trattenuta sullo stipendio.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei ancora prima del deposito costruiamo i numeri; se la sentenza è già uscita verifichiamo la quota; se sei a metà del triennio gestiamo le revisioni; se i tre anni sono vicini prepariamo l’esdebitazione.

  1. Ricostruiamo il prospetto del fabbisogno familiare voce per voce, con i documenti di ogni spesa e il confronto con la spesa media ISTAT per un nucleo analogo.
  2. Calcoliamo la quota proporzionale a carico del debitore quando nel nucleo ci sono altri redditi, simulando gli scenari che il giudice può adottare.
  3. Confrontiamo gli strumenti del Codice (liquidazione controllata, ristrutturazione del consumatore, esdebitazione dell’incapiente, concordato minore) e misuriamo per ciascuno quanto stipendio resterebbe al debitore.
  4. Prepariamo il ricorso e l’istanza motivata sulla parte di reddito da escludere, perché il tribunale possa fissarla già in sentenza.
  5. Leggiamo la sentenza di apertura il giorno in cui viene pubblicata e verifichiamo se la quota è provvisoria, definitiva, coerente con le spese documentate.
  6. Coordiniamo con il liquidatore e il datore di lavoro la cessazione delle trattenute a favore del creditore pignorante e il corretto adeguamento del cedolino.
  7. Redigiamo le istanze al giudice delegato per la determinazione definitiva e per la revisione della quota quando cambiano reddito o nucleo familiare.
  8. Esaminiamo il progetto di stato passivo e predisponiamo le osservazioni sui crediti contestabili, perché le quote versate vadano solo a chi ne ha diritto.
  9. Proponiamo e gestiamo i reclami contro i provvedimenti sfavorevoli, rispettando i termini perentori e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  10. Prepariamo il fascicolo della cooperazione in vista dell’esdebitazione dopo tre anni e assistiamo il debitore in caso di contestazioni dei creditori.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una procedura in cui la cifra decisiva nasce dalla relazione dell’Organismo, l’abilitazione di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di leggere il prospetto del fabbisogno con gli stessi criteri con cui lo leggerà chi deve valutarlo, e di anticipare le domande che il giudice porrà sui numeri.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi costruisce il prospetto del fabbisogno è lo stesso difensore che, se necessario, sostiene il reclamo e i gradi successivi, senza cambi di linea a metà percorso.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano redditi, CU, dichiarazioni e reddito netto del lavoratore autonomo; gli avvocati traducono quei numeri in istanze, memorie e reclami.

Chiusura

La liquidazione controllata non toglie tutto lo stipendio, e non ne lascia una percentuale fissa: lascia al debitore ciò che serve a mantenere sé e la propria famiglia, nella misura che il giudice ritiene provata. Tutto il resto, per tre anni, va ai creditori. Tra queste due grandezze c’è lo spazio di una documentazione ben costruita e di istanze presentate al momento giusto. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche la più sprecata: ogni mese di attesa si paga con quote di stipendio perse o con una quota di mantenimento fissata al ribasso.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è materia di OCC e di gestori: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi, e la quota di stipendio che resta al debitore si costruisce proprio nella relazione che quell’Organismo deposita e che il giudice valuta. Analizzeremo la tua busta paga, la tua famiglia e la tappa in cui ti trovi, e costruiremo la strategia per la fase successiva.

📩 Non lasciare che sia il calendario a decidere quanto stipendio ti resta: contatta lo studio usando i recapiti che trovi in fondo a questa guida.

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