La lettera di licenziamento arriva un martedì mattina. Da quel giorno lo stipendio non c’è più, ma i debiti restano tutti: il mutuo o l’affitto, i finanziamenti, la cessione del quinto che non ha più una busta paga su cui poggiare, le carte revolving, magari qualche cartella. Nelle settimane successive, se la domanda è stata presentata in tempo, sul conto comincia ad arrivare la NASpI, la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego prevista dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22. È un importo più basso dell’ultimo stipendio, destinato a scendere mese dopo mese, e con una scadenza già scritta. Proprio in quel momento molte persone sovraindebitate si pongono la domanda che dà il titolo a questa inchiesta: se chiedo la liquidazione controllata prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, nel testo aggiornato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024), la mia indennità di disoccupazione finisce ai creditori?
La risposta breve è: in parte, forse, e solo per ciò che supera quanto serve per vivere. La risposta completa dipende dal calendario. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: la stessa NASpI può restare quasi interamente al debitore oppure essere erosa da pignoramenti, trattenute e scelte sbagliate, a seconda di come si muove nei giorni e nei mesi che seguono la perdita del lavoro.
La timeline che ricostruiamo è questa: la cessazione del rapporto (giorno 0); la finestra per chiedere la NASpI (8 e 68 giorni); il passaggio dall’Organismo di composizione della crisi e il deposito del ricorso; la sentenza di apertura della liquidazione controllata; la fissazione, da parte del giudice, della quota necessaria al mantenimento; i mesi della NASpI che decresce e gli eventi che la sospendono o la fanno cessare; la fine dell’indennità; e infine l’esdebitazione, che di regola arriva dopo tre anni.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questo tema? Perché la sorte della NASpI in una liquidazione controllata non si decide in un ufficio INPS, ma nel rapporto tra debitore, Organismo di composizione della crisi, liquidatore e giudice delegato: è lì che si stabilisce quanta parte dell’indennità serve al mantenimento della famiglia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo ricostruisce redditi e fabbisogno, redige la relazione che accompagna il ricorso e dialoga con il liquidatore. È da questa esperienza procedurale, e non da una formula generica, che deriva la specializzazione sulla materia.
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La mappa temporale: dal licenziamento all’esdebitazione
Prima di entrare nelle singole tappe conviene guardare il percorso dall’alto. Le date che seguono non sono tutte “termini di legge” nello stesso senso: alcune sono scadenze perentorie fissate dalla normativa sulla NASpI, altre sono termini procedurali del Codice della crisi, altre ancora sono tempi medi che dipendono dall’organizzazione degli OCC e dei tribunali. La distinzione è importante, perché solo alcune finestre, una volta chiuse, non si riaprono più.
Un’avvertenza di metodo. La NASpI e la liquidazione controllata viaggiano su due binari diversi: la prima è regolata dal diritto previdenziale e gestita dall’INPS, la seconda è una procedura concorsuale governata dal tribunale. I due binari si incrociano in un punto preciso, l’art. 268, comma 4, CCII, che stabilisce cosa resta fuori dalla liquidazione. Tutto il resto della timeline serve a capire quando e come quell’incrocio produce effetti concreti sul conto corrente del debitore.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Norma di riferimento | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Cessazione involontaria del rapporto di lavoro | D.Lgs. 22/2015, art. 3 | Giorno 0 |
| 2 | Entro 8 giorni / entro 68 giorni | Domanda NASpI e dichiarazione di immediata disponibilità | D.Lgs. 22/2015, artt. 6 e 21 | Entro 68 giorni |
| 3 | Settimane 2-10 | Contatto con l’OCC, raccolta documenti, relazione | CCII, artt. 268-269 | Le settimane dell’OCC |
| 4 | Deposito ricorso → sentenza | Valutazione del tribunale, apertura della procedura | CCII, art. 270 | Il giorno della sentenza |
| 5 | Primi 30-90 giorni dall’apertura | Fissazione della quota di mantenimento, inventario, programma | CCII, artt. 268 c. 4, 272 | I primi 90 giorni |
| 6 | Dal 6° mese di NASpI | Décalage del 3% mensile, revisione della quota | D.Lgs. 22/2015, art. 4 | Il décalage |
| 7 | Durante la NASpI | Nuovo lavoro, sospensione, anticipazione in unica soluzione | D.Lgs. 22/2015, artt. 8-10 | Gli eventi di percorso |
| 8 | Fino a 24 mesi | Fine dell’indennità, reddito zero o nuovo reddito | D.Lgs. 22/2015, art. 5 | La fine della NASpI |
| 9 | 3 anni dall’apertura | Esdebitazione | CCII, art. 282 | Dopo tre anni |
La tabella è la bussola dell’intera guida: ogni riga corrisponde a una tappa sviluppata più avanti, con le opzioni disponibili per il debitore in quel preciso momento e quelle che, invece, a quel punto sono già precluse.
Giorno 0: il rapporto di lavoro finisce e i debiti restano
Cosa succede
Siamo al giorno 0. Il rapporto di lavoro cessa: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento disciplinare, scadenza di un contratto a termine non rinnovato, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione. Per il debitore già in difficoltà questa data ha un doppio significato. Da un lato si chiude il flusso di reddito su cui, magari, si reggeva un equilibrio precario di rate. Dall’altro si aprono crediti nuovi: l’ultima retribuzione, i ratei di tredicesima e quattordicesima, le ferie non godute, il trattamento di fine rapporto e, se ne ricorrono i presupposti, il diritto alla NASpI.
È anche il giorno in cui i creditori più organizzati drizzano le antenne. La cessione del quinto, che si reggeva sulla busta paga, perde il suo appoggio; la finanziaria, se il contratto lo prevede, si rivolge al datore di lavoro per il TFR vincolato o all’assicurazione per il rischio impiego. Chi aveva un pignoramento presso il datore di lavoro vede esaurirsi il proprio flusso e, prevedibilmente, sposterà la mira sul conto corrente, dove a breve arriveranno le somme di fine rapporto e l’indennità di disoccupazione.
La norma
La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente l’occupazione (art. 3 D.Lgs. 22/2015). Restano esclusi, salvo eccezioni, i casi di dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale; sono invece coperte le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale intervenuta nella procedura di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Il requisito contributivo, nella versione oggi applicata dall’INPS, è di almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione; il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo è stato eliminato dalla legge di bilancio 2022. Dal 2025 la legge di bilancio ha introdotto un ulteriore filtro: chi, nei dodici mesi precedenti, si è dimesso volontariamente da un altro impiego deve avere maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel rapporto successivo.
Sul versante della crisi, il giorno 0 non cambia la qualificazione del debitore: il lavoratore dipendente, anche disoccupato, resta un “consumatore” o comunque un debitore non fallibile, e può accedere agli strumenti del Titolo IV del CCII (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore se ricorrono i presupposti, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente).
I termini che si attivano
Il giorno 0 fa partire il termine di 68 giorni per presentare la domanda di NASpI, che è il primo e più importante termine della intera timeline. Si attivano inoltre i termini di impugnazione del licenziamento (60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, previsti dalla disciplina lavoristica), che qui menzioniamo solo perché l’esito di un’eventuale impugnazione incide su redditi futuri e quindi sulla procedura di crisi.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase il debitore può ancora scegliere quasi tutto: può decidere a quale strumento della crisi rivolgersi, raccogliere la documentazione completa, evitare movimenti di denaro che più avanti verrebbero letti come atti in frode o come mancanza di meritevolezza. Non deve, invece, fare tre cose: pagare “a sorpresa” un solo creditore con il TFR o con le prime mensilità di NASpI, privilegiando chi telefona di più; spostare somme su conti di familiari; sottoscrivere nuovi finanziamenti per tamponare. Ognuno di questi gesti, nella procedura che verrà, sarà esaminato.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è aspettare. Molti lavoratori, nei primi giorni dopo il licenziamento, si concentrano solo sulla ricerca di un nuovo impiego o sulla contestazione del licenziamento e rimandano ogni decisione sui debiti “a quando ci sarà di nuovo uno stipendio”. Nel frattempo, però, i creditori non aspettano: il conto riceve le competenze di fine rapporto e la NASpI, ed è esposto ai pignoramenti.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 è un istante, ma le sue conseguenze si giocano nelle due settimane successive. È il periodo in cui conviene fissare un primo incontro con un professionista e con l’OCC, mentre si prepara la domanda all’INPS.
Entro 8 giorni, entro 68 giorni: la domanda di NASpI e la prima finestra che si chiude
Cosa succede
Il calendario ora corre. Il lavoratore presenta all’INPS la domanda di NASpI, in via telematica direttamente o tramite patronato. Con la domanda rende la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), che lo inserisce nel sistema dei servizi per l’impiego e lo impegna a partecipare alle iniziative di attivazione previste dal patto di servizio personalizzato.
La norma
L’art. 6 D.Lgs. 22/2015 stabilisce che la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. La decorrenza della prestazione dipende dal momento della domanda: se è presentata entro l’ottavo giorno dalla cessazione, l’indennità spetta dall’ottavo giorno successivo alla cessazione; se è presentata più tardi, spetta dal giorno successivo alla domanda. L’art. 21 lega la percezione della prestazione alla regolare partecipazione alle misure di politica attiva: le mancate presentazioni alle convocazioni dei centri per l’impiego comportano sanzioni progressive fino alla decadenza.
La misura dell’indennità è fissata dall’art. 4: il 75% della retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni, se questa non supera una soglia rivalutata ogni anno dall’INPS; per la parte eccedente si aggiunge il 25% della differenza, entro un massimale anch’esso rivalutato annualmente. La durata (art. 5) è pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi.
I termini che si attivano
Il termine di 68 giorni è perentorio: superato, il diritto alla prestazione per quella cessazione è perso. Si tratta di un termine previdenziale, che non conosce sospensioni: la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto) non si applica alla domanda di NASpI, che non è un atto del processo. Chi è licenziato a fine giugno, quindi, non può contare su un “agosto neutro”.
Esempio di calcolo: cessazione il 14 gennaio 2026. L’ottavo giorno successivo è il 22 gennaio. Il sessantottesimo giorno cade il 23 marzo 2026 (17 giorni restanti di gennaio, 28 di febbraio, 23 di marzo). Una domanda inviata il 19 gennaio fa decorrere la prestazione dal 22 gennaio; una domanda inviata il 23 marzo la fa decorrere dal 24 marzo, con la perdita di due mesi di indennità.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva più semplice dell’intera procedura è presentare la domanda subito, entro l’ottavo giorno. Ogni giorno di ritardo oltre l’ottavo è un giorno di indennità perso, e nella liquidazione controllata ogni euro perso è un euro che manca al mantenimento della famiglia, non ai creditori. Parallelamente il debitore può valutare se accreditare la NASpI su un conto diverso da quello già sotto pignoramento o già noto ai creditori, purché si tratti di un conto a lui intestato e dichiarato, senza alcun intento di occultamento: la trasparenza verso il futuro liquidatore resta un requisito della procedura.
L’errore tipico di questa fase
Due errori ricorrono. Il primo è il ritardo nella domanda per paura che “la NASpI vada ai creditori”: è un ragionamento rovesciato, perché chi non chiede l’indennità perde un reddito che, come vedremo, resterebbe in gran parte al debitore. Il secondo è trascurare le convocazioni del centro per l’impiego, con riduzioni o decadenza che rendono instabile il reddito su cui si costruirà la procedura.
Quanto dura realmente
I tempi di istruttoria dell’INPS variano; nella prassi il primo pagamento arriva in genere entro qualche settimana dalla domanda, con gli arretrati dalla data di decorrenza. Per la pianificazione della procedura di crisi conviene considerare almeno un mese di “buco” tra l’ultimo stipendio e il primo accredito della NASpI.
Le settimane dell’OCC: ricostruire i redditi quando il reddito è appena cambiato
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase: quella della preparazione. Il debitore si rivolge a un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che nomina un gestore. Il gestore raccoglie la documentazione (dichiarazioni dei redditi, buste paga, lettera di licenziamento, comunicazione di accoglimento della NASpI, estratti conto, contratti di finanziamento, eventuali atti di pignoramento), ricostruisce l’elenco dei creditori e la situazione patrimoniale, e redige la relazione che accompagnerà il ricorso.
La norma
La liquidazione controllata è disciplinata dagli artt. 268 e seguenti del CCII. Quando la domanda è presentata dal debitore, il ricorso deve essere corredato dalla relazione dell’OCC che, ai sensi dell’art. 269, valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione e illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il ricorso può essere proposto anche da un creditore o, in presenza di determinate condizioni, dal pubblico ministero.
I termini che si attivano
In questa tappa non ci sono termini perentori di legge in senso stretto, ma c’è un termine “di fatto”: i tempi dell’OCC. È in queste settimane che va fotografato il nuovo reddito. Una relazione costruita su buste paga ormai superate, senza la documentazione INPS sulla NASpI (importo, durata, data di fine), offre al tribunale un quadro che non corrisponde più alla realtà.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può e deve portare all’OCC la prova completa del nuovo reddito: la lettera di accoglimento della domanda di NASpI, il prospetto dell’importo e della durata, la data in cui comincerà il décalage. Deve inoltre documentare il fabbisogno familiare reale: canone di locazione o rata del mutuo sulla prima casa, utenze, spese sanitarie ricorrenti, figli a carico, spese di trasporto per la ricerca di lavoro. È sulla base di questi dati che, più avanti, il giudice fisserà la quota di mantenimento.
In questa fase si sceglie anche lo strumento. Non sempre la liquidazione controllata è la strada più adatta: se il debitore ha prospettive concrete di reimpiego con un reddito stabile, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere più conveniente; se, al contrario, il debitore non ha beni e la NASpI è l’unica entrata, destinata a esaurirsi, l’esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 CCII può essere un’alternativa da valutare seriamente. Ne parleremo nella sezione sui binari paralleli.
I documenti che fanno la differenza
| Documento | A cosa serve nella procedura |
|---|---|
| Lettera di licenziamento o comunicazione di cessazione | Prova la natura involontaria della disoccupazione e la data del giorno 0 |
| Domanda NASpI e provvedimento INPS di accoglimento | Fissa importo iniziale, decorrenza e durata dell’indennità |
| Prospetto dei pagamenti INPS | Consente di ricostruire il décalage mese per mese |
| Ultime buste paga e CU | Mostrano il reddito precedente e le competenze di fine rapporto |
| Prospetto del TFR e delle eventuali anticipazioni | Chiarisce quanto TFR è ancora da incassare e se è vincolato a una cessione del quinto |
| Estratti conto degli ultimi anni | Ricostruiscono i movimenti e la provenienza degli accrediti |
| Contratto di locazione o piano di ammortamento del mutuo prima casa | Documenta la principale voce del fabbisogno |
| Stato di famiglia e documenti sui familiari a carico | Determinano la dimensione del mantenimento |
| Atti di pignoramento e precetti | Indicano le esecuzioni da bloccare con la sentenza di apertura |
| Patto di servizio con il centro per l’impiego | Prova la regolarità della posizione ai fini della prestazione |
Ogni documento mancante è un mese in più di attesa, e ogni mese in più è un mese di NASpI esposto ai creditori. Per questo il fascicolo va costruito prima del primo incontro con il gestore, non dopo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è presentarsi all’OCC “a metà”: con la lettera di licenziamento ma senza l’esito della domanda INPS, o con estratti conto incompleti. La relazione dell’OCC deve essere attendibile; lacune documentali allungano i tempi e, nei casi più gravi, inducono il tribunale a chiedere integrazioni.
Quanto dura realmente
La durata di questa fase dipende molto dall’Organismo e dalla completezza dei documenti. Nella prassi si va da alcune settimane a qualche mese. Per un lavoratore appena licenziato, che percepisce una NASpI destinata a ridursi, il tempo ha un costo preciso: ogni mese di attesa è un mese in cui i creditori possono pignorare il conto.
Il giorno della sentenza: l’apertura della liquidazione controllata e cosa entra nella procedura
Cosa succede
Siamo al giorno in cui il tribunale decide. Depositato il ricorso, il tribunale verifica i presupposti e, se li ritiene sussistenti, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata. Nomina il giudice delegato e il liquidatore (di regola, quando la domanda è del debitore, lo stesso gestore OCC che ha redatto la relazione, salvo diversa valutazione), ordina la consegna o il rilascio dei beni, fissa il termine entro cui i creditori devono presentare le domande di ammissione al passivo.
Da questo momento in poi le azioni esecutive individuali sono bloccate: i creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti sui beni compresi nella liquidazione. Per il lavoratore disoccupato con il conto già colpito da un pignoramento presso terzi, questo è il primo vero sollievo della timeline.
La norma
La sentenza di apertura è regolata dall’art. 270 CCII. Il cuore del nostro tema, però, è l’art. 268, comma 4, che elenca ciò che non è compreso nella liquidazione: (a) i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; (b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; (c) i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c.; (d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
La NASpI non è nominata espressamente. Ma è una prestazione che sostituisce la retribuzione perduta, e per questo la lettura più diffusa la riconduce alla lettera b): l’indennità di disoccupazione entra nella liquidazione solo per la parte che eccede quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Una parte degli interpreti richiama anche la lettera a), cioè i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c., che per le somme dovute in relazione al rapporto di lavoro fissano di regola la quota pignorabile in un quinto, e per le pensioni e prestazioni assimilate prevedono una soglia minima che non può mai essere toccata.
Sul fronte esecutivo, una pronuncia di merito riportata dalla stampa giuridica, Trib. Imperia n. 507/2024, ha ritenuto che anche per la NASpI debba essere preservata una quota minima vitale, rendendo pignorabile solo l’eccedenza rispetto a una soglia parametrata all’assegno sociale. Mentre Trib. Bari n. 2136/2024 ha ricordato che, per le somme già accreditate sul conto, la protezione di legge opera se il debitore dimostra la provenienza da redditi da lavoro o da pensione. Sono principi nati nelle esecuzioni individuali, ma utili anche nella liquidazione: segnalano che la NASpI, anche quando è aggredibile, non lo è mai per intero.
Il nodo interpretativo: stipendio, pensione o prestazione a sé?
Il silenzio dell’art. 268 sulla NASpI non è un dettaglio. A seconda di come si qualifica l’indennità cambiano i parametri del limite. Le letture in campo sono sostanzialmente tre.
La prima, oggi maggioritaria nella prassi dei liquidatori, assimila la NASpI agli stipendi e salari della lettera b): è un reddito sostitutivo della retribuzione, collegato al rapporto di lavoro appena cessato, e come tale soggetto al limite “indicato dal giudice”. Il vantaggio è la flessibilità: il giudice non è vincolato a percentuali fisse, ma guarda al fabbisogno concreto del nucleo.
La seconda valorizza la natura previdenziale della prestazione e la avvicina alle pensioni e agli assegni assimilati, per i quali l’art. 545 c.p.c. stabilisce una soglia minima assolutamente impignorabile, parametrata all’assegno sociale. Richiamando la lettera a) dell’art. 268, questa impostazione porta a dire che, sotto quella soglia, la NASpI è comunque fuori dalla liquidazione, qualunque sia la decisione sul fabbisogno.
La terza, minoritaria, considera la NASpI una prestazione a sé, né stipendio né pensione, e la riconduce alla regola generale della lettera b) per la parte che eccede le esigenze di mantenimento, senza soglie fisse. Nella sostanza, però, approda a risultati vicini alla prima.
Sul piano pratico la differenza tra queste letture conta soprattutto nei casi di confine: quando la NASpI è di poco superiore al fabbisogno dichiarato, la soglia minima ricavata dall’art. 545 può diventare l’argomento decisivo per azzerare la quota acquisibile. Una proposta ben costruita richiama entrambi i parametri: il fabbisogno documentato ai sensi della lettera b) e, in via subordinata, la soglia di impignorabilità ricavabile dalla lettera a).
C’è poi una questione di cronologia. Le mensilità di NASpI maturate prima della sentenza di apertura e già accreditate sul conto diventano, alla data della sentenza, denaro del debitore: entrano nella liquidazione come saldo di conto, salvo la protezione che l’art. 545 riserva alle somme provenienti da redditi da lavoro e prestazioni assimilate. Le mensilità successive, invece, sono redditi sopravvenuti, governati dal limite di mantenimento. È una distinzione che va tenuta presente quando si sceglie la data del deposito del ricorso.
I termini che si attivano
La sentenza fa partire il termine, non superiore a sessanta giorni, assegnato ai creditori per le domande di ammissione al passivo, e i termini per l’eventuale reclamo contro la sentenza, che il debitore o i creditori possono proporre davanti alla corte d’appello. Attenzione al calendario estivo: per i procedimenti della crisi la sospensione feriale (1-31 agosto) di regola non opera, perché il Codice li considera urgenti; chi riceve una sentenza a fine luglio non deve contare sullo slittamento a settembre.
Cosa può fare il debitore ora
Il momento della sentenza è la prima occasione per ottenere un limite di mantenimento realistico. In molti tribunali la sentenza di apertura non quantifica direttamente la quota, ma rinvia la determinazione al giudice delegato su proposta del liquidatore: è ciò che ha fatto, ad esempio, Trib. Arezzo, sent. n. 77/2025, pubblicata il 12 novembre 2025, aprendo la liquidazione di una lavoratrice a termine con reddito modesto e rimettendo al giudice delegato la fissazione del minimo vitale. Il debitore deve quindi preparare subito, con il liquidatore, una proposta motivata: importo della NASpI mese per mese, fabbisogno documentato, composizione del nucleo.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che “la NASpI ormai è del liquidatore”. Non è così. Nessuna norma attribuisce automaticamente l’intera indennità alla procedura; ciò che entra nella massa è l’eccedenza rispetto al fabbisogno, e il fabbisogno va provato. Un debitore che non documenta le proprie spese lascia il giudice senza parametri, con il rischio di una quota di mantenimento fissata in modo prudenziale e troppo bassa.
Quanto dura realmente
Tra il deposito del ricorso e la sentenza di apertura passano, nella prassi, da alcune settimane a qualche mese, a seconda del carico del tribunale e della necessità di integrazioni. L’udienza non è sempre prevista: quando la domanda è del debitore e la documentazione è completa, molti tribunali decidono sulla base degli atti.
I primi 90 giorni dopo l’apertura: la quota di mantenimento e il programma di liquidazione
Cosa succede
Da questo momento in poi la procedura cammina su due tavoli. Sul primo il liquidatore forma l’inventario dei beni, verifica i crediti, predispone il progetto di stato passivo. Sul secondo si decide la questione che interessa direttamente il lavoratore: quanta parte della NASpI mensile deve essere versata sul conto della procedura.
Il liquidatore, sulla base dei documenti, formula una proposta al giudice delegato. Il giudice fissa con decreto la somma che resta al debitore per il mantenimento proprio e della famiglia. La differenza tra l’importo della NASpI e quella somma, se positiva, va versata periodicamente alla procedura. Se l’indennità è pari o inferiore al fabbisogno, la quota acquisibile è zero.
La norma
La fissazione del limite è prevista dall’art. 268, comma 4, lett. b) CCII. Il programma di liquidazione è disciplinato dall’art. 272: il liquidatore lo predispone entro novanta giorni dall’apertura e lo sottopone al giudice delegato. Il programma deve indicare anche le modalità di acquisizione dei redditi e dei beni che sopraggiungono durante la procedura, che sono compresi nella liquidazione al netto di quanto occorre al mantenimento.
Su questo punto va ricordata Corte cost. n. 6 del 2024, che, secondo le prime letture, ha escluso che per l’acquisizione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata sia necessario un limite temporale minimo: ne discende che le entrate future del debitore, comprese le indennità che sostituiscono il reddito, possono essere acquisite finché la procedura è aperta, sempre nei limiti del mantenimento.
I termini che si attivano
Il termine di novanta giorni per il programma di liquidazione è un termine ordinatorio rivolto al liquidatore, non al debitore. Per il debitore conta un altro termine, non scritto ma concreto: la quota va versata ogni mese, alla scadenza indicata dal decreto o dal programma. I provvedimenti del giudice delegato sono reclamabili davanti al tribunale nei termini brevi previsti dal Codice, che decorrono dalla comunicazione: chi intende contestare una quota di mantenimento ritenuta insufficiente deve muoversi subito dopo la comunicazione del decreto.
Cosa può fare il debitore ora
È il momento centrale della timeline, e quello in cui l’assistenza specialistica pesa di più. Lo Studio Monardo, attraverso l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, prepara con il debitore la proposta di quota di mantenimento in modo documentato e verificabile. In concreto il debitore può:
- presentare al liquidatore un prospetto mese per mese della NASpI, che tenga conto del décalage già programmato;
- documentare le spese essenziali con ricevute, contratti, certificazioni;
- chiedere che la quota sia fissata in modo dinamico (ad esempio come “importo eccedente X euro”, e non come cifra fissa da versare), così da adattarsi automaticamente alla riduzione dell’indennità;
- chiedere, se la NASpI è inferiore al fabbisogno, che il decreto dia atto che nessuna somma è dovuta.
Il debitore che riceve contemporaneamente il TFR deve sapere che la sua sorte è diversa: il TFR è un credito già maturato e, secondo l’orientamento prevalente, entra nella procedura per la parte che il giudice non riserva al mantenimento, tenendo conto proprio del periodo di disoccupazione che quel TFR dovrebbe coprire.
Come si costruisce in concreto la quota di mantenimento
Il Codice non indica un criterio numerico: lascia al giudice la determinazione di “quanto occorre al mantenimento”. Nella prassi dei tribunali si sono affermati alcuni parametri di riferimento, usati come base di partenza e poi corretti in base alle spese documentate. Il più diffuso è l’assegno sociale, talvolta maggiorato e moltiplicato per i coefficienti della scala di equivalenza ISEE in funzione dei componenti del nucleo; lo stesso parametro, del resto, è richiamato dal legislatore nell’art. 283 per definire la soglia di incapienza. Altri tribunali partono dalle spese effettive, verificate sui documenti, e le confrontano con i dati statistici sulla spesa media delle famiglie.
Per il lavoratore in NASpI la costruzione della quota segue di solito questa sequenza:
- si individua l’importo netto mensile dell’indennità, mese per mese, tenendo conto del décalage;
- si quantificano le spese incomprimibili: abitazione, utenze, alimentazione, trasporti, salute, figli;
- si verifica la presenza di altri redditi nel nucleo (un coniuge che lavora, assegni di mantenimento, assegno unico per i figli);
- si confronta il risultato con il parametro di riferimento del tribunale;
- si propone una quota che riservi al debitore il fabbisogno e destini alla procedura l’eventuale eccedenza.
Un punto spesso trascurato riguarda l’assegno unico e universale per i figli. È una prestazione destinata ai figli, e la sua acquisizione alla procedura è normalmente esclusa; ma la sua esistenza può essere considerata dal giudice nel valutare il fabbisogno complessivo del nucleo. Il debitore deve dichiararlo, non nasconderlo, e chiedere che sia indicato espressamente come escluso dalla liquidazione.
TFR e NASpI nello stesso momento
La cessazione del rapporto produce spesso due entrate quasi contemporanee: il TFR, versato dal datore di lavoro o dal Fondo di tesoreria INPS, e la NASpI. Le due somme hanno trattamento diverso. Il TFR è un credito maturato nel corso del rapporto, che diventa esigibile alla cessazione; se incassato dopo l’apertura della liquidazione, è un bene sopravvenuto, acquisibile nei limiti fissati dal giudice. La NASpI è un reddito periodico, che sostituisce la retribuzione.
L’argomento più solido, quando le due entrate si sovrappongono, è quello della funzione: il TFR è anche una riserva per i mesi di disoccupazione. Un’istanza ben motivata può chiedere che una parte del TFR resti al debitore per integrare la NASpI quando questa scenderà sotto il fabbisogno, invece di essere versata per intero alla procedura. Se il TFR era vincolato a garanzia di una cessione del quinto, la questione si complica ulteriormente e va esaminata sul contratto.
L’errore tipico di questa fase
Accettare una quota fissa calcolata sul primo mese di NASpI. Il primo mese è il più alto: dal sesto mese l’indennità comincia a ridursi del 3% ogni mese. Una quota fissa, calcolata all’inizio, diventa nel giro di pochi mesi insostenibile, e il debitore che non riesce più a versarla rischia di essere considerato inadempiente agli obblighi di collaborazione.
Quanto dura realmente
Nella prassi il decreto sul limite di mantenimento arriva nelle prime settimane o nei primi mesi dall’apertura. In alcuni tribunali è contenuto già nella sentenza, in altri è adottato dopo la relazione del liquidatore. Nell’attesa, conviene che il debitore accantoni prudenzialmente l’eventuale eccedenza, così da non trovarsi a dover versare in un’unica soluzione gli arretrati.
Dal sesto mese di NASpI: il décalage e la revisione della quota
Cosa succede
Sono passati cinque mesi dal primo accredito. Dal primo giorno del sesto mese di fruizione l’importo della NASpI comincia a scendere: ogni mese è più basso del precedente del 3%. Per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda, la riduzione parte dall’ottavo mese. È un meccanismo automatico, che l’INPS applica senza bisogno di comunicazioni.
Nella liquidazione controllata il décalage ha un effetto preciso: l’eccedenza rispetto alla quota di mantenimento si assottiglia mese dopo mese, fino ad azzerarsi. Un lavoratore che nei primi mesi versava alla procedura un centinaio di euro può trovarsi, a metà dell’indennità, a non avere più nulla di acquisibile.
La norma
La riduzione progressiva è prevista dall’art. 4, comma 3, D.Lgs. 22/2015, nel testo modificato dalla legge di bilancio 2022. Sul piano della procedura, l’art. 268, comma 4, lett. b) CCII, collegando il limite al “mantenimento” del debitore e della famiglia, implica che quel limite non sia un dato immodificabile: se cambiano i redditi o le spese, il giudice delegato può rivedere il proprio provvedimento.
I termini che si attivano
Non c’è un termine di legge per chiedere la revisione, ma c’è un termine pratico: la richiesta va depositata prima che la quota fissata diventi superiore all’eccedenza reale, cioè prima del mese in cui il debitore non riuscirebbe più a versarla. Agire dopo significa accumulare un “debito verso la procedura” difficile da spiegare.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può chiedere al liquidatore e al giudice delegato l’adeguamento della quota al nuovo importo della NASpI, allegando i cedolini INPS. Se il decreto era stato costruito in forma dinamica (“versare l’eccedenza oltre X euro”), l’adeguamento è automatico e basta comunicare l’importo mensile. Se era una cifra fissa, serve un’istanza motivata. In parallelo, conviene aggiornare anche il quadro delle spese: il passare dei mesi porta spesso nuovi costi (corsi di formazione, spostamenti per colloqui, spese sanitarie) che incidono sul fabbisogno.
L’errore tipico di questa fase
Smettere di versare senza dirlo. È un errore che trasforma un problema aritmetico in un problema di collaborazione: l’esdebitazione, alla fine della procedura, presuppone che il debitore abbia cooperato con il liquidatore e non abbia ostacolato la procedura. Un’omissione silenziosa, anche di pochi euro, è il tipo di comportamento che, a distanza di anni, può essere contestato.
Quanto dura realmente
Il décalage accompagna tutta la seconda parte della NASpI, fino a un massimo di 24 mesi complessivi. Nella maggior parte dei casi di reddito medio-basso l’eccedenza si esaurisce entro pochi mesi dall’inizio della riduzione: è quindi una fase breve, ma decisiva per non lasciare “code” contabili.
Gli eventi di percorso: nuovo lavoro, sospensione e NASpI anticipata
Cosa succede
Nel corso della procedura la vita lavorativa del debitore non resta ferma. Può arrivare un contratto a termine di pochi mesi, un lavoro part-time, un’attività autonoma occasionale, oppure la decisione di aprire un’attività in proprio chiedendo la NASpI in un’unica soluzione. Ognuno di questi eventi incide sia sull’indennità sia sulla liquidazione.
La norma
La disciplina della NASpI prevede regimi diversi. In caso di nuovo lavoro subordinato con reddito superiore alla soglia esente, la NASpI decade, salvo che il contratto abbia durata non superiore a sei mesi: in tal caso la prestazione è sospesa e riprende alla cessazione del rapporto (art. 9 D.Lgs. 22/2015). Se il reddito annuo del nuovo lavoro resta entro la soglia esente, la NASpI è ridotta dell’80% del reddito previsto, a condizione che il lavoratore lo comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività. Regole analoghe valgono per il lavoro autonomo (art. 10).
L’art. 8 consente invece di chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell’importo complessivo non ancora erogato, come incentivo all’avvio di un’attività autonoma, d’impresa individuale o alla sottoscrizione di una quota di capitale di una cooperativa. Dal 2025 il pagamento è frazionato in due tranche. Se il beneficiario instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui l’indennità è stata anticipata, la norma prevede l’obbligo di restituzione. Su questo punto Corte cost. n. 90/2024 (decisa il 10 aprile 2024, depositata il 20 maggio 2024) ha dichiarato illegittimo l’art. 8, comma 4, nella parte in cui non limita la restituzione alla durata del lavoro subordinato quando il lavoratore non può proseguire l’attività d’impresa per una causa sopravvenuta a lui non imputabile: nel caso deciso, la chiusura di un bar imposta dalla pandemia.
I termini che si attivano
I termini di comunicazione all’INPS (di regola trenta giorni dall’inizio della nuova attività) sono termini a pena di decadenza dalla prestazione. Sul fronte della procedura, ogni variazione di reddito va comunicata al liquidatore senza ritardo: la legge non fissa un numero di giorni, ma il dovere di collaborazione impone tempestività.
Cosa può fare il debitore ora
Ogni nuovo contratto di lavoro durante la liquidazione va trattato come un evento della procedura, non solo come una buona notizia. Il debitore deve comunicarlo all’INPS e al liquidatore, chiedere l’aggiornamento della quota di mantenimento sulla base del nuovo reddito complessivo, e conservare la prova delle comunicazioni.
La NASpI anticipata merita una riflessione a parte. Chiederla durante la liquidazione controllata significa trasformare un reddito mensile, in gran parte protetto dal limite di mantenimento, in una somma consistente che arriva sul conto in poche soluzioni. Una somma di questo tipo, destinata per legge all’avvio di un’attività, si presta a letture diverse: c’è chi la considera un incentivo vincolato e quindi da sottrarre alla procedura nella misura in cui è effettivamente investita nell’attività; c’è chi ritiene che, in assenza di una norma di esclusione, entri tra i beni sopravvenuti, salvo la parte riconosciuta al mantenimento. È una scelta da concordare preventivamente con il liquidatore e, se necessario, da sottoporre al giudice delegato, mai da compiere in autonomia.
L’errore tipico di questa fase
Accettare un contratto breve e non comunicarlo, contando sul fatto che “tanto la NASpI viene sospesa”. La sospensione avviene d’ufficio solo se il rapporto risulta dalle comunicazioni obbligatorie; il liquidatore, invece, non riceve alcuna comunicazione automatica, e scoprirà il reddito solo dagli estratti conto o dalla dichiarazione dei redditi.
Quanto dura realmente
Gli eventi di percorso sono imprevedibili per definizione. Nella prassi, la comunicazione all’INPS e l’adeguamento della prestazione richiedono alcune settimane; la revisione della quota nella procedura dipende dai tempi del giudice delegato.
Fino a 24 mesi: la fine della NASpI e il reddito che manca
Cosa succede
Il calendario della NASpI si chiude. L’ultimo accredito arriva alla scadenza del periodo calcolato in base alle settimane contributive: al massimo 24 mesi, spesso molto meno. Se il debitore non ha trovato un nuovo impiego, resta senza reddito da lavoro. Può avere diritto ad altre misure di sostegno (ad esempio l’Assegno di inclusione o il Supporto per la formazione e il lavoro, se ne ricorrono i requisiti), ma la loro natura assistenziale le colloca, nella lettura prevalente, tra le somme interamente destinate al mantenimento.
La norma
La durata massima è fissata dall’art. 5 D.Lgs. 22/2015. Per la procedura, la regola resta quella dell’art. 268, comma 4: se il debitore non percepisce nulla, o percepisce solo prestazioni assistenziali inferiori al fabbisogno, nulla è acquisibile. Va ricordato, però, che la NASpI cessa anche quando il beneficiario matura i requisiti per la pensione di vecchiaia: Cass. lav., ord. n. 21275 del 25 luglio 2025 ha chiarito che la decadenza opera al momento della maturazione dei requisiti, indipendentemente dall’effettiva percezione della pensione, e che l’INPS può recuperare le somme indebitamente erogate anche mediante trattenute sulla pensione, entro il limite del quinto e salvaguardando il trattamento minimo.
I termini che si attivano
La fine della NASpI non attiva termini di procedura, ma impone un aggiornamento: il debitore deve comunicare al liquidatore che l’indennità è terminata e chiedere che il decreto sulla quota dia atto dell’azzeramento. Chi è vicino all’età pensionabile deve verificare con attenzione la data di maturazione dei requisiti, per evitare di incassare mensilità non dovute che l’INPS recupererà.
Cosa può fare il debitore ora
La fine della NASpI è il momento di verificare che la procedura stia producendo davvero il risultato atteso: se l’attivo è esaurito e non ci sono più entrate acquisibili, la procedura prosegue di fatto verso l’esdebitazione. Il debitore può chiedere al liquidatore un aggiornamento sullo stato della liquidazione, sulla ripartizione già eseguita e sulla data prevedibile di chiusura. Se nel frattempo è arrivato un nuovo lavoro, deve invece prepararsi a una nuova quota.
L’errore tipico di questa fase
Il debitore prossimo alla pensione che continua a percepire la NASpI dopo aver maturato i requisiti: oltre al recupero dell’INPS, si crea un credito nuovo, sorto durante la procedura, che non è coperto dall’esdebitazione delle obbligazioni anteriori.
Quanto dura realmente
La NASpI dura, nei casi più comuni, tra i sei e i ventiquattro mesi. La liquidazione controllata, invece, ha un orizzonte più lungo: l’esdebitazione di regola matura dopo tre anni dall’apertura. È quindi frequente che una parte consistente della procedura si svolga quando l’indennità è già terminata.
Dopo tre anni: l’esdebitazione e la NASpI che verrà
Cosa succede
Sono passati tre anni dalla sentenza di apertura. Il debitore persona fisica, se ne ricorrono le condizioni, ottiene l’esdebitazione: i debiti anteriori rimasti insoddisfatti non sono più esigibili. È la ragione stessa per cui si chiede la liquidazione controllata.
La norma
L’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione operi di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, previa verifica delle condizioni di cui all’art. 280 (assenza di atti in frode, collaborazione con gli organi della procedura, assenza di condanne ostative, mancata esdebitazione nei cinque anni precedenti, e via dicendo). Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, che possono proporre reclamo.
I termini che si attivano
Il triennio decorre dalla data della sentenza di apertura, non dalla data del licenziamento né dalla data del ricorso. Il termine di reclamo contro il decreto sull’esdebitazione è breve e decorre dalla comunicazione: chi riceve un diniego deve agire subito.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore può arrivare all’esdebitazione con un fascicolo pulito: comunicazioni di ogni variazione di reddito, versamenti regolari delle quote, nessuna somma non dichiarata. È questo il momento in cui la cura dei mesi precedenti si traduce in un risultato. Dopo l’esdebitazione, le nuove indennità (ad esempio una NASpI derivante da un futuro rapporto di lavoro) non sono più esposte ai debiti anteriori cancellati.
Le entrate dopo il triennio e l’obbligo di trasparenza
Che cosa accade alle entrate del debitore successive all’esdebitazione è un punto da affrontare con attenzione. La regola di fondo è che i debiti anteriori, una volta dichiarata l’esdebitazione, non possono più essere fatti valere; la procedura, se ancora aperta, può proseguire per completare la liquidazione dei beni già acquisiti. L’acquisizione dei redditi sopravvenuti, invece, è strettamente collegata alla durata della procedura e al programma di liquidazione: per questo è importante che il programma indichi con chiarezza fino a quando la quota di NASpI o di un nuovo stipendio dovrà essere versata.
Il debitore che ottiene una nuova NASpI dopo il triennio, per la cessazione di un rapporto di lavoro nato durante la procedura, deve verificare con il liquidatore se e in quale misura quella prestazione sia ancora interessata. La regola prudenziale è comunicare comunque ogni entrata fino alla chiusura formale della procedura: la trasparenza non costa nulla, mentre un’omissione può essere contestata.
L’errore tipico di questa fase
Considerare l’esdebitazione automatica e non verificare l’esito. Anche quando opera “di diritto”, serve il provvedimento del tribunale; chi ignora la comunicazione rischia di perdere il termine per reagire a un eventuale diniego.
Quanto dura realmente
Il triennio è il riferimento normativo; i tempi effettivi della dichiarazione dipendono dal tribunale. In alcuni casi la procedura si chiude prima, se l’attivo è stato liquidato e ripartito.
La stessa NASpI, due calendari: simulazioni a confronto
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili ma non riferite a casi reali. Mettono a confronto lo stesso debitore con due comportamenti diversi.
Dati comuni. Lavoratore di 44 anni, single, licenziato per giustificato motivo oggettivo il 14 gennaio 2026. Debiti per 63.870 € (due prestiti personali, una carta revolving, una cessione del quinto residua). Contribuzione negli ultimi quattro anni: 96 settimane, quindi NASpI per 48 settimane (circa undici mesi). Importo iniziale ipotizzato: 1.187,40 € al mese. Fabbisogno documentato (affitto, utenze, spese essenziali): 1.050 € al mese.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- 19 gennaio 2026 (giorno 5): domanda NASpI inviata. Decorrenza dal 22 gennaio.
- 3 febbraio: primo incontro con l’OCC, consegna della documentazione completa, compresa la comunicazione INPS.
- 9 aprile: deposito del ricorso per liquidazione controllata, con relazione OCC che indica la NASpI mese per mese.
- 6 maggio: sentenza di apertura. Le esecuzioni individuali si fermano.
- 18 giugno: decreto del giudice delegato che riserva al debitore 1.050 € mensili e dispone il versamento della sola eccedenza.
Sviluppo del calcolo: nei primi cinque mesi di indennità l’eccedenza è 1.187,40 − 1.050 = 137,40 €. Dal sesto mese il décalage del 3% porta l’indennità a 1.151,78 € (eccedenza 101,78 €), poi 1.117,23 € (eccedenza 67,23 €), 1.083,71 € (33,71 €), 1.051,20 € (1,20 €), quindi sotto il fabbisogno dal decimo mese. Totale potenzialmente acquisibile nell’intero periodo: 137,40 × 5 + 101,78 + 67,23 + 33,71 + 1,20 = 890,92 €. Considerando che la procedura si apre a maggio, la parte versata in concreto è ancora inferiore. Esito: il debitore conserva oltre il 90% della NASpI, ha bloccato i pignoramenti e matura il triennio per l’esdebitazione dal 6 maggio 2029.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- 23 marzo 2026 (giorno 68, ultimo utile): domanda NASpI. Decorrenza dal 24 marzo: persi circa due mesi di indennità, pari a circa 2.300 €.
- Aprile: un creditore notifica un pignoramento presso la banca; la NASpI accreditata resta vincolata, salvo la parte protetta, fino all’udienza.
- Luglio: il debitore si rivolge all’OCC, ma senza estratti conto completi; servono integrazioni.
- 15 ottobre: deposito del ricorso.
- 19 novembre: sentenza di apertura; il decreto sulla quota, in assenza di documentazione sulle spese, riserva al debitore 900 € fissi e dispone il versamento della differenza calcolata sull’importo iniziale (287,40 €).
- Dicembre-febbraio 2027: il décalage riduce l’indennità, ma il debitore continua a versare 287,40 € fino a quando non ce la fa più, poi smette senza comunicarlo.
Esito: il debitore ha perso due mesi di NASpI, ha subito un pignoramento evitabile, ha versato alla procedura più di quanto dovuto e ha creato un’irregolarità che potrà essere sollevata al momento dell’esdebitazione. Il triennio, inoltre, decorre dal 19 novembre 2026: sei mesi e mezzo più tardi rispetto al calendario A.
Il confronto giorno per giorno
| Momento | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| Domanda NASpI | Giorno 5 | Giorno 68 |
| Decorrenza indennità | 22 gennaio | 24 marzo |
| Pignoramenti subiti | Nessuno | Uno sul conto |
| Apertura liquidazione | 6 maggio 2026 | 19 novembre 2026 |
| Quota di mantenimento | 1.050 € dinamica | 900 € con versamento fisso |
| Versamenti alla procedura | Eccedenza reale, fino a circa 890 € | Somme fisse eccedenti il dovuto |
| Esdebitazione prevista | Dal 6 maggio 2029 | Dal 19 novembre 2029, con rischio di contestazioni |
Una terza ipotesi: la NASpI anticipata
Ipotesi: il debitore del calendario A, a settembre 2026, riceve una proposta per rilevare una piccola attività artigiana e valuta la NASpI anticipata. Residuo non erogato: 4.672,15 €. Se la chiedesse senza consultare il liquidatore, la somma arriverebbe sul conto in due tranche e, nella lettura più rigorosa, potrebbe essere considerata un bene sopravvenuto. Se invece presenta un’istanza al giudice delegato con il piano di investimento documentato (attrezzature per 3.910 €, avvio per 762,15 €), può chiedere che la somma sia riconosciuta come vincolata all’attività. Se poi l’attività dovesse cessare per causa a lui non imputabile, il principio di Corte cost. n. 90/2024 limiterebbe la restituzione all’INPS al periodo di lavoro subordinato eventualmente intrapreso.
Una quarta ipotesi: il nucleo con figli
Ipotesi: lavoratrice di 39 anni, separata, con due figli minori conviventi, licenziata il 2 marzo 2026. Debiti per 41.215 €. NASpI ipotizzata: 1.293,60 € al mese per 18 mesi. Il partner non convivente versa un contributo di mantenimento di 380 € mensili, destinato ai figli. Assegno unico: 412,70 € mensili complessivi. Spese documentate del nucleo: affitto 640 €, utenze 186,40 €, spese scolastiche e sanitarie 157 €, alimentazione e trasporti 735 €, per un totale di 1.718,40 €.
Sviluppo: le entrate complessive del nucleo sono 1.293,60 + 380 + 412,70 = 2.086,30 €. Ma il contributo per i figli e l’assegno unico hanno destinazione specifica e, nella lettura prevalente, non sono acquisibili. Il confronto rilevante è quindi tra la NASpI e la parte di fabbisogno che resta scoperta dopo le entrate destinate ai figli: 1.718,40 − 380 − 412,70 = 925,70 €. Sulla carta l’eccedenza della NASpI sarebbe 1.293,60 − 925,70 = 367,90 €. Una proposta ben costruita, però, evidenzia che il contributo del partner copre solo una parte delle spese dei figli e che il décalage ridurrà la NASpI di circa 38,80 € già dal sesto mese; chiede quindi una quota dinamica che riservi alla debitrice almeno 1.050 €, con un’eccedenza iniziale di 243,60 € destinata a ridursi progressivamente. Esito: il risultato dipende dalla qualità della documentazione, non dall’importo nominale dell’indennità. Il calcolo è dimostrativo: ogni tribunale applica parametri propri.
I binari paralleli: quando la liquidazione controllata non è l’unica strada
La timeline descritta fin qui presuppone che il debitore scelga la liquidazione controllata. Ma la perdita del lavoro e la NASpI aprono anche altri percorsi, ciascuno con un calendario diverso.
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Se il debitore ha prospettive concrete di reimpiego, o un altro reddito familiare stabile, il piano del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII) consente di proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato, senza liquidazione dei beni. La NASpI, in questo caso, è una base troppo fragile per sostenere da sola un piano pluriennale: va affiancata da un reddito più stabile, oppure il piano va costruito con una fase iniziale di pagamenti ridotti. Il binario del piano è più lento nella preparazione ma, se omologato, lascia al debitore un controllo maggiore sul proprio patrimonio.
La liquidazione controllata su domanda del debitore e il tema dell’utilità per i creditori
Uno dei nodi più discussi riguarda il debitore che chiede la liquidazione pur non avendo beni, con la sola NASpI come entrata. La giurisprudenza di merito è divisa. App. Milano, decreto n. 21/2023, e Trib. Forlì, decreto 20 settembre 2023, hanno ritenuto che, quando la domanda proviene dal debitore, il tribunale non debba rifiutare l’apertura d’ufficio per l’assenza di attivo. Su una linea più restrittiva si collocano Trib. Ferrara, decreto 10 marzo 2025, che richiede un’utilità non irrisoria per i creditori, e i decreti di Trib. Milano del 10 ottobre 2024, secondo cui, quando è disponibile l’esdebitazione dell’incapiente, la liquidazione senza attivo è una soluzione non economica. Trib. Rimini, decreto 30 ottobre 2025, ha ricondotto la questione a un criterio di utilità concreta, tenendo conto di costi e durata. Per il lavoratore con la sola NASpI, decrescente e a termine, questo dibattito è decisivo: un’eccedenza di poche centinaia di euro può non bastare, in alcuni tribunali, a giustificare l’apertura.
L’esdebitazione del debitore incapiente
L’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere l’esdebitazione una sola volta, fermo l’obbligo di pagamento dei debiti entro quattro anni se sopravvengono utilità rilevanti. Il correttivo del 2024 ha precisato la soglia di reddito al di sotto della quale non vi è utilità, ancorandola all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Trib. Rimini, sentenza 18 aprile 2025, ha riconosciuto la meritevolezza di un debitore indebitatosi come garante per esigenze familiari; Trib. Ivrea, decreto 15 luglio 2025, ha ricostruito i presupposti di meritevolezza dell’incapiente. Per chi vive con una NASpI vicina al fabbisogno, questo binario va confrontato con la liquidazione: è più rapido, ma è utilizzabile una sola volta nella vita.
Il patrocinio a spese dello Stato
Un elemento che incide sulla scelta del binario, per chi è rimasto senza lavoro, è l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Corte cost. n. 121/2024 ha riconosciuto che la liquidazione controllata rientra tra le procedure per cui il patrocinio può essere ammesso, anche in assenza di attivo. Per il lavoratore con la sola NASpI e reddito entro le soglie, questa possibilità rende la procedura accessibile anche sul piano dei costi di giustizia.
La casa e il mutuo
Infine, se il debitore è proprietario della casa gravata da mutuo, la liquidazione controllata ne comporta di regola la vendita. Cass. n. 22914/2024 ha esteso alla liquidazione controllata il privilegio processuale del creditore fondiario previsto per il fallimento, confermandone la natura pienamente concorsuale: la banca mutuante può proseguire l’esecuzione individuale sull’immobile, salvo l’obbligo di rendere conto alla procedura. Chi vuole conservare la casa deve quindi valutare il piano del consumatore, non la liquidazione.
Le cinque finestre critiche
- I primi otto giorni dalla cessazione del rapporto: presentare la domanda di NASpI entro l’ottavo giorno significa non perdere nemmeno un giorno di indennità; oltre il sessantottesimo giorno il diritto è perso.
- Le settimane della preparazione con l’OCC: portare all’Organismo la documentazione INPS completa e la prova del fabbisogno familiare, perché su quei dati il giudice fisserà la quota di mantenimento.
- La sentenza di apertura e il decreto sulla quota: chiedere una quota dinamica, collegata all’eccedenza reale, e reclamare subito un decreto che fissi un minimo vitale insufficiente.
- Il sesto mese di NASpI e ogni nuovo contratto: comunicare il décalage e le variazioni di reddito al liquidatore e all’INPS nei termini, chiedendo l’adeguamento della quota prima che diventi insostenibile.
- Il terzo anniversario della sentenza: verificare la dichiarazione di esdebitazione e reagire subito a un eventuale diniego, con un fascicolo che documenti la collaborazione costante.
Ognuna di queste finestre ha un costo se lasciata chiudere. Le prime due incidono sulla quantità di reddito disponibile; la terza e la quarta sulla serenità della procedura; la quinta sul risultato finale.
Le domande sul tempo
Ho già superato i 68 giorni dal licenziamento: posso ancora chiedere la NASpI?
No, per quella cessazione il diritto è decaduto. Si può maturare una nuova NASpI solo con un successivo rapporto di lavoro e una nuova cessazione involontaria, nel rispetto dei requisiti contributivi. La procedura di crisi, invece, resta accessibile: la mancanza della NASpI incide sul reddito disponibile, non sul diritto di chiedere la liquidazione o l’esdebitazione.
Percepisco la NASpI da otto mesi: è troppo tardi per chiedere la liquidazione controllata?
No. La liquidazione può essere chiesta in qualsiasi momento in cui sussista il sovraindebitamento. Più si avvicina la fine dell’indennità, però, più diventa rilevante il tema dell’utilità per i creditori: se l’eccedenza è già azzerata dal décalage, va valutato se sia preferibile l’esdebitazione dell’incapiente.
Quanto dura in tutto la liquidazione controllata se vivo solo con la NASpI?
L’esdebitazione, di regola, matura dopo tre anni dall’apertura. La NASpI dura al massimo 24 mesi. È quindi normale che la procedura prosegua anche dopo la fine dell’indennità, durante la quale gli eventuali nuovi redditi saranno acquisiti per l’eccedenza sul mantenimento.
Ho trovato un lavoro a tempo determinato di quattro mesi durante la procedura: cosa devo fare e quando?
La NASpI è sospesa per la durata del contratto e riprende alla sua scadenza. Va comunicato il nuovo rapporto al liquidatore, perché lo stipendio del contratto a termine sostituisce temporaneamente l’indennità e può generare un’eccedenza diversa; alla fine del contratto, si comunica la ripresa della NASpI.
La NASpI è stata pignorata sul conto prima dell’apertura: cosa succede dopo la sentenza?
Dalla sentenza di apertura i creditori non possono proseguire le esecuzioni individuali sui beni compresi nella liquidazione. Le somme vincolate ma non ancora assegnate al creditore confluiscono, nei limiti di legge, nella procedura, dove si applica la regola del limite di mantenimento.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati in parole nostre; per alcune decisioni di merito i contenuti sono ricostruiti dalle sintesi pubblicate dalla stampa giuridica.
| Tappa | Pronuncia | Principio (in sintesi) | Perché conta per la NASpI |
|---|---|---|---|
| Diritto alla NASpI | Cass. lav., ord. n. 21275 del 25/07/2025 | L’indennità di disoccupazione cessa alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia; l’INPS recupera l’indebito anche per compensazione, entro il quinto | Evita indebiti che creerebbero nuovi debiti durante la procedura |
| Accesso alla procedura | App. Milano, decr. n. 21/2023 | Su domanda del debitore non c’è un controllo d’ufficio sull’esistenza di attivo | Sostiene la domanda di chi ha solo la NASpI |
| Accesso alla procedura | Trib. Forlì, decr. 20/09/2023 | Il tribunale non può rigettare d’ufficio per incapienza la domanda del debitore | Stessa linea, utile in fase di ricorso |
| Accesso alla procedura | Trib. Milano, decr. 10/10/2024 | Se è disponibile l’esdebitazione dell’incapiente, la liquidazione senza attivo è recessiva | Impone di confrontare i due binari |
| Accesso alla procedura | Trib. Ferrara, decr. 10/03/2025 | Serve un’utilità non irrisoria per i creditori | Una piccola eccedenza NASpI può non bastare |
| Accesso alla procedura | Trib. Rimini, decr. 30/10/2025 | Liquidazione ed esdebitazione dell’incapiente sono alternative; nei casi di confine si valuta l’utilità concreta, costi e durata | Criterio per la NASpI decrescente |
| Costi di giustizia | Corte cost. n. 121/2024 | La liquidazione controllata rientra tra le procedure ammesse al patrocinio a spese dello Stato, anche senza attivo | Accessibilità per il disoccupato |
| Sentenza di apertura | Trib. Arezzo, sent. n. 77/2025, pubbl. 12/11/2025 | Apertura per una debitrice con reddito modesto; la quota di mantenimento è rimessa al giudice delegato | Mostra che il limite si fissa dopo, su proposta del liquidatore |
| Quota di mantenimento | Trib. Imperia n. 507/2024 | Sulla NASpI va preservata una quota minima vitale; aggredibile solo l’eccedenza | Argomento per un limite non inferiore al minimo vitale |
| Quota di mantenimento | Trib. Bari n. 2136/2024 | La protezione delle somme sul conto opera se il debitore prova la provenienza da lavoro o pensione | Importanza della tracciabilità degli accrediti INPS |
| Beni sopravvenuti | Corte cost. n. 6/2024 | Non è necessario un periodo minimo di acquisizione dei beni sopravvenuti nella liquidazione controllata | I redditi futuri restano acquisibili, nei limiti del mantenimento, per tutta la procedura |
| Eventi di percorso | Corte cost. n. 90/2024 (dep. 20/05/2024) | La restituzione della NASpI anticipata va limitata se l’attività cessa per causa non imputabile | Riduce il rischio di un nuovo debito verso l’INPS |
| Casa e mutuo | Cass. n. 22914/2024 | Il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata | Chi vuole tenere la casa deve valutare il piano |
| Esdebitazione | Trib. Rimini, sent. 18/04/2025 | Meritevolezza riconosciuta al debitore garante per esigenze familiari | Parametro per il binario dell’incapiente |
| Esdebitazione | Trib. Ivrea, decr. 15/07/2025 | Ricostruzione dei presupposti di meritevolezza dell’incapiente | Utile per chi vive con la sola NASpI |
Alcune osservazioni di lettura. Le pronunce sull’accesso mostrano che non esiste ancora una linea uniforme: lo stesso debitore, con la stessa NASpI, può trovare tribunali più aperti e tribunali più esigenti sull’utilità per i creditori. Le decisioni sulla quota, nate in sede esecutiva, sono richiamabili per analogia nella liquidazione, dove però la regola di riferimento resta quella dell’art. 268, comma 4, lett. b). Le due pronunce della Corte costituzionale, infine, si muovono in direzioni complementari: la n. 6/2024 conferma che la procedura può estendersi ai redditi futuri, la n. 90/2024 attenua il rischio che la NASpI anticipata si trasformi in un debito nuovo.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Interveniamo dalla tappa in cui il debitore si trova: se sei al giorno 0, organizziamo il percorso; se sei già in procedura, mettiamo ordine nei rapporti con il liquidatore e con il giudice.
- Verifichiamo i termini della NASpI il giorno stesso del primo contatto: data di cessazione, ottavo e sessantottesimo giorno, requisiti contributivi, e indichiamo quando e come inviare la domanda.
- Ricostruiamo l’intero quadro debitorio su contratti, estratti conto, atti di pignoramento e cessioni del quinto, distinguendo i creditori e le eventuali cause di prelazione.
- Confrontiamo i binari (liquidazione controllata, piano del consumatore, esdebitazione dell’incapiente) alla luce dell’importo e della durata della NASpI e dell’orientamento del tribunale competente.
- Prepariamo il fascicolo per l’OCC: comunicazioni INPS, prospetto mensile dell’indennità con il décalage, documentazione delle spese essenziali del nucleo.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata, coordinandoci con il gestore per la relazione.
- Formuliamo la proposta di quota di mantenimento in forma dinamica, motivata con documenti, e la sosteniamo davanti al liquidatore e al giudice delegato.
- Predisponiamo le istanze di revisione della quota al sesto mese di NASpI, a ogni nuovo contratto di lavoro e alla fine dell’indennità.
- Valutiamo preventivamente la NASpI anticipata, preparando l’istanza al giudice delegato con il piano di investimento, prima di qualsiasi domanda all’INPS.
- Curiamo i reclami contro decreti sulla quota ritenuti insufficienti e contro eventuali dinieghi dell’esdebitazione, nei termini brevi del Codice.
- Accompagniamo il debitore fino all’esdebitazione, verificando la regolarità di versamenti e comunicazioni in vista della decisione del tribunale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, disciplina oggi confluita nel Codice della crisi) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un tema come la NASpI nella liquidazione controllata, la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere come l’Organismo legge un reddito che cambia, come si redige una relazione credibile e come si dialoga con il liquidatore sulla quota di mantenimento. È questa esperienza a orientare le istanze che presentiamo.
La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue il ricorso, i reclami e, se necessario, l’impugnazione davanti alla Suprema Corte, senza cambi di linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, flussi e posizioni fiscali, gli avvocati costruiscono la strategia procedurale.
Chiusura: il tempo come risorsa
La NASpI non è un bene che finisce automaticamente ai creditori, né una somma intoccabile. È un reddito che la legge protegge per la parte necessaria al mantenimento, e che diventa aggredibile solo nell’eccedenza, una eccedenza che il décalage, mese dopo mese, riduce fino a farla sparire. Tutto il resto dipende dal calendario: dalla domanda presentata entro l’ottavo giorno, dalla documentazione portata all’OCC, dalla quota fissata in modo dinamico, dalle comunicazioni fatte in tempo. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché la sorte della NASpI nella liquidazione controllata si decide nel dialogo tra debitore, Organismo di composizione della crisi, liquidatore e giudice delegato: è l’ambito in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario di un OCC. Ne derivano un metodo e una conoscenza procedurale, non promesse: analizzeremo i tuoi termini, verificheremo i tuoi redditi e costruiremo con te la strategia più adatta alla tappa in cui ti trovi.
📩 Non lasciare che il calendario della NASpI scorra senza una strategia: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo, trovi tutti i contatti al termine di questa guida.





