Assegno Unico Per I Figli E Sovraindebitamento: Resta Al Debitore Nella Liquidazione Controllata?

Assegno Unico Per I Figli E Sovraindebitamento: Resta Al Debitore Nella Liquidazione Controllata?

Pochi temi nel sovraindebitamento generano tante voci contrastanti quanto l’assegno unico e universale per i figli a carico. Nei gruppi di genitori indebitati, nei forum e perfino in alcuni articoli divulgativi circolano due versioni opposte. Per la prima l’assegno è “sacro” e nessuno lo può toccare. Per la seconda, appena si apre la liquidazione controllata, il liquidatore incassa tutto, assegno compreso. Tutte e due hanno un fondo di verità. Tutte e due, prese alla lettera, portano a errori che costano caro: c’è chi rinuncia a una procedura che lo avrebbe liberato dai debiti per paura di “perdere” l’assegno, e c’è chi lo spende come se fosse sempre e comunque fuori dalla procedura, senza tenere traccia di nulla, e poi si ritrova a doverne giustificare l’uso davanti al liquidatore.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi non presenta la domanda di liquidazione controllata perché teme per l’assegno unico resta esposto ai pignoramenti individuali, e chi la presenta senza aver chiarito il punto rischia contestazioni nel corso della procedura.

In questa guida verifichiamo, una per una, le convinzioni più diffuse:

  • l’assegno unico è sempre e comunque intoccabile, “lo dice la legge”;
  • con la liquidazione controllata l’assegno passa al liquidatore e l’INPS lo versa alla procedura;
  • l’assegno unico si somma allo stipendio e fa crescere la quota destinata ai creditori;
  • una volta accreditato sul conto, l’assegno resta protetto per sempre;
  • chi vive di assegno unico e ha un ISEE basso ottiene in automatico l’esdebitazione del debitore incapiente;
  • dopo l’esdebitazione dell’incapiente non si deve più nulla, qualunque cosa accada.
  • se è indebitato un solo genitore, la procedura si prende anche la quota di assegno dell’altro.

Il quadro di riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), nella versione aggiornata dai correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024. La vecchia L. 3/2012 è abrogata: chi ragiona ancora con le sue regole lavora su un testo che non esiste più.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché sapere se l’assegno unico resta al debitore si decide in concreto nella relazione dell’OCC e poi nella sentenza che apre la liquidazione, dove il tribunale fissa che cosa entra nella procedura e che cosa ne resta fuori. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il momento in cui si stabilisce la quota per il mantenimento della famiglia e si qualificano le prestazioni assistenziali percepite dal nucleo. Quando l’indebitamento nasce da finanziamenti o da debiti con il fisco, si aggiunge il lavoro dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina a livello nazionale.

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Mito n. 1 – “L’assegno unico è intoccabile per legge, sempre e comunque”

Il mito

“L’assegno unico è dei figli: nessun creditore e nessun liquidatore può toccarlo, in nessun caso.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci, e il motivo è storico. Per decenni le famiglie con figli hanno percepito gli assegni familiari e poi l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Su queste prestazioni esiste una regola chiara e antica: l’art. 22 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 stabilisce che gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salvo che per crediti alimentari a favore delle persone per le quali l’assegno è corrisposto. Generazioni di lavoratori, patronati e consulenti hanno ripetuto questa regola, ed è normale che, quando dal 1° marzo 2022 il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha istituito l’assegno unico e universale e assorbito per le famiglie con figli buona parte delle vecchie misure, la stessa protezione sia stata trasferita, nel passaparola, alla nuova prestazione.

C’è poi un argomento di buon senso: l’assegno unico è commisurato al numero e all’età dei figli e all’ISEE del nucleo, cioè è pensato per sostenere la crescita dei figli. Sembra naturale che un beneficio con questa funzione non possa finire ai creditori del genitore.

La realtà

In realtà la questione è meno lineare di come la racconta il passaparola. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che nella liquidazione controllata non si applica direttamente la logica del pignoramento, ma l’art. 268, comma 4, CCII, che elenca che cosa non entra nella liquidazione. La norma esclude, tra l’altro:

  • i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.;
  • i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
  • i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni del fondo patrimoniale, con i limiti dell’art. 170 c.c.;
  • le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il problema è sapere in quale di queste caselle cada l’assegno unico. Una parte della giurisprudenza di merito lo colloca tra le cose impignorabili per legge, perché lo riconduce alla disciplina degli assegni familiari. È la strada seguita dal Tribunale di Terni con la sentenza di apertura di una liquidazione controllata depositata il 17 luglio 2023: l’assegno unico percepito per una figlia nata nel 2022 è stato ricondotto all’art. 22 del D.P.R. 797/1955, considerato non pignorabile e quindi escluso dall’attivo ai sensi dell’art. 268, comma 4, CCII.

Altri tribunali, però, non hanno deciso in via generale. Il Tribunale di Novara, con la sentenza resa nella camera di consiglio del 3 agosto 2023 (R.G. 49/2023), davanti alla richiesta del debitore di escludere “l’assegno unico universale, i bonus nido e gli altri aiuti statali”, ha rimesso al liquidatore la valutazione caso per caso della natura di ciascuna somma e dell’esistenza di norme che la rendano impignorabile. Ha invece escluso espressamente il bonus nido dal limite di mantenimento.

La correzione essenziale è questa: l’assegno unico ha forti argomenti per restare al debitore, ma la sua esclusione non è automatica, va chiesta, motivata e ottenuta nel provvedimento del tribunale o riconosciuta dal liquidatore. Non basta affermare che “è dei figli”.

La prova

Le due pronunce di Terni e di Novara mostrano bene il quadro: stesso anno, stessa norma (art. 268, comma 4, CCII), due approcci diversi. La prima esclude l’assegno con una decisione di principio, la seconda rinvia l’accertamento al liquidatore. Nessuna delle due dice che l’assegno entri automaticamente nella procedura; entrambe dicono che il tema va affrontato.

Va aggiunto un dato che chi ripete il mito tende a dimenticare: anche la vecchia regola degli assegni familiari conosceva un’eccezione. Il divieto di pignoramento non vale per i crediti alimentari a favore delle persone per cui l’assegno è corrisposto. In altre parole, la protezione esiste per garantire che l’assegno arrivi ai figli, non per sottrarlo a qualunque pretesa.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto che l’assegno sia intoccabile “per legge” spesso non ne parla nemmeno con l’OCC, non lo indica con chiarezza nella domanda e non chiede al tribunale di pronunciarsi. Il risultato è che la sentenza di apertura tace sul punto, il liquidatore deve decidere da solo e il debitore si ritrova a discutere a procedura avviata, magari dopo aver già speso somme che, secondo il liquidatore, andavano accantonate. La protezione dell’assegno unico si costruisce nella domanda, non si presume.

Mito n. 2 – “Con la liquidazione controllata l’INPS versa l’assegno al liquidatore”

Il mito

“Appena il tribunale apre la liquidazione controllata, l’assegno unico non arriva più a casa: l’INPS lo paga alla procedura e i soldi vanno ai creditori.”

Perché ci credono in tanti

Il timore nasce da qualcosa che accade davvero. Con l’apertura della liquidazione controllata il debitore perde la disponibilità dei beni che entrano nella procedura, e per lo stipendio o la pensione il tribunale ordina spesso al datore di lavoro o all’ente previdenziale di versare direttamente al liquidatore la parte che eccede la quota lasciata per il mantenimento. Lo si legge, per esempio, nella sentenza del Tribunale di Verona del 19 luglio 2024 (R.G. 142/2024), dove il datore di lavoro è stato incaricato di versare sul conto della procedura la quota di stipendio eccedente l’importo riconosciuto per le spese di mantenimento. Chi sente raccontare questa dinamica la estende per analogia a tutto ciò che arriva dall’INPS, assegno unico compreso.

Si aggiunge una confusione frequente tra liquidazione controllata e fallimento: nel linguaggio comune si pensa che “liquidare” significhi spogliare il debitore di tutto.

La realtà

La liquidazione controllata non fa perdere il diritto all’assegno unico. I requisiti dell’assegno (figli a carico, residenza, ISEE e così via) sono fissati dal D.Lgs. 230/2021 e non dipendono dall’apertura di una procedura di sovraindebitamento. L’INPS continua a riconoscere la prestazione al genitore richiedente, alle stesse condizioni di prima.

Che l’importo venga dirottato verso il liquidatore dipende da un’altra cosa: da che cosa dispone la sentenza di apertura e da come il liquidatore qualifica la somma. Se il tribunale ha escluso l’assegno dall’attivo, come a Terni, la questione non si pone. Se la sentenza rinvia la valutazione al liquidatore, come a Novara, il liquidatore deve esaminarne la natura. Nella prassi descritta dalle pronunce, gli ordini di versamento diretto riguardano lo stipendio e la pensione, cioè le voci per le quali l’art. 268, comma 4, lett. b), CCII chiede al giudice di fissare un limite.

Vero, ma solo a metà: la procedura può incidere sui flussi di denaro del debitore, ma l’assegno unico non è un bene che il liquidatore acquisisce in automatico.

La prova

Il Tribunale di Verona, nella sentenza del 19 luglio 2024, ha disciplinato in modo puntuale lo stipendio: ha fissato in 1.080 € mensili per dodici mensilità la somma lasciata al debitore, comprensiva del canone di locazione, e ha acquisito alla procedura ogni eccedenza, incluse per intero la tredicesima e la quattordicesima, con possibilità di modificare l’importo su istanza motivata. Il provvedimento non menziona l’assegno unico: nel caso specifico il nucleo era composto dalla sola ricorrente. È un buon esempio di come l’ordine di versamento al liquidatore sia costruito sulla retribuzione, non sulle prestazioni familiari.

Il Tribunale di Terni, per contro, ha detto in modo espresso che l’assegno unico non entra nel patrimonio da liquidare. Le due pronunce, lette insieme, smentiscono l’idea di un passaggio automatico dell’assegno alla procedura.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio principale è la rinuncia. Una madre sola con due figli, un reddito modesto e una serie di finanziamenti non più sostenibili può convincersi che la liquidazione controllata la priverebbe dell’unico sostegno sicuro. Così resta fuori dalla procedura, subisce i pignoramenti individuali e paga interessi che crescono. Il mito, in questo caso, fa più danni del debito stesso.

Mito n. 3 – “L’assegno unico si somma allo stipendio e aumenta la quota per i creditori”

Il mito

“Nella liquidazione controllata il giudice somma stipendio e assegno unico: più assegno prendi, più soldi dai ai creditori.”

Perché ci credono in tanti

Chi ha già vissuto un pignoramento presso terzi o ha fatto domanda per altre prestazioni ha visto che l’assegno unico, in vari contesti, “pesa”. Per esempio la dichiarazione ISEE fotografa la situazione economica del nucleo, e nella valutazione della sostenibilità di un piano l’OCC deve ricostruire tutte le entrate familiari. Da qui l’idea che, anche nella liquidazione, l’assegno venga trattato come reddito e aumenti la parte acquisita.

C’è anche un equivoco sul meccanismo di calcolo. Molti pensano che la quota destinata ai creditori sia una percentuale fissa delle entrate, come il quinto nel pignoramento dello stipendio, e che quindi ogni euro in più faccia salire la quota.

La realtà

Il meccanismo della liquidazione controllata è diverso. Per lo stipendio e la pensione il giudice non applica una percentuale: fissa in cifra la somma che occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, e solo ciò che eccede entra nella procedura (art. 268, comma 4, lett. b), CCII). Il calcolo parte quindi dai bisogni del nucleo, non dalle entrate.

L’assegno unico può intervenire in questo calcolo in due modi diversi:

  1. se è escluso dall’attivo (perché ricondotto a una prestazione impignorabile), resta al debitore per intero e non si somma allo stipendio;
  2. se il tribunale lo considera tra le risorse del nucleo, può incidere sulla valutazione delle spese da coprire con lo stipendio. Il ragionamento, in questo caso, sarebbe che una parte delle spese per i figli è già coperta dall’assegno.

Il secondo approccio non è vietato dalla legge, ma non è nemmeno imposto. La giurisprudenza consultata non riporta casi in cui l’assegno sia stato espressamente sommato allo stipendio per aumentare la quota acquisita. Le pronunce di Terni e Novara vanno anzi nella direzione opposta: a Terni l’assegno è stato escluso e il limite di 1.350 € mensili è stato determinato sulle spese documentate del nucleo (debitore, coniuge non occupata a carico e figlia, oltre a un canone di 200 € mensili); a Novara il limite è stato fissato in 2.400 € netti mensili per un nucleo con tre figli minori, e il bonus nido è stato escluso espressamente dal calcolo.

Il punto decisivo è come le spese per i figli vengono documentate e motivate nella domanda e nella relazione dell’OCC. È lì che si stabilisce se l’assegno unico serve a coprire bisogni reali e quindi va lasciato al nucleo.

Come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sa che la quota per il mantenimento non si negozia a parole: si dimostra con un prospetto di spese per voce, coerente con la composizione del nucleo e con le prestazioni che il nucleo riceve.

La prova

La sentenza di Terni del 17 luglio 2023 è particolarmente istruttiva perché tiene distinti i due piani. Da un lato esclude l’assegno unico (1.925 € annui) dall’attivo; dall’altro fissa la quota di stipendio da lasciare al debitore sulla base dell’elenco delle spese, giudicato congruo dall’OCC. Il residuo, circa 650 € al mese su uno stipendio netto di circa 2.000 € per tredici mensilità, viene acquisito alla procedura. L’assegno non entra nel calcolo di questo residuo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi teme che l’assegno faccia aumentare la quota tende a nasconderlo o a minimizzarlo. È l’errore più pericoloso: l’omissione di entrate nella domanda o nelle informazioni fornite all’OCC può incidere sulla valutazione di meritevolezza e, più in generale, sull’esito della procedura e dell’esdebitazione. Dichiarare tutto e chiedere al giudice di qualificare correttamente l’assegno è sempre la strada più sicura.

Mito n. 4 – “Una volta sul conto, l’assegno unico resta protetto per sempre”

Il mito

“L’assegno unico è impignorabile, quindi anche i soldi che ho sul conto corrente, accumulati negli anni, sono protetti: nessuno può toccarli.”

Perché ci credono in tanti

Il ragionamento sembra coerente: se una somma è protetta quando viene pagata, dovrebbe restare protetta anche dopo. Chi ha sentito parlare dei limiti al pignoramento delle somme accreditate sul conto per stipendi e pensioni (le regole dell’art. 545 c.p.c. sugli accrediti) pensa che valga lo stesso, anzi di più, per l’assegno destinato ai figli.

La realtà

Qui il passaparola ignora una distinzione importante: la protezione riguarda il credito verso l’ente che paga la prestazione, mentre il denaro già accreditato e confuso con il resto del patrimonio perde facilmente la propria identità. Sulle somme accreditate su un conto in cui confluiscono anche stipendio, rimborsi, giroconti e altre entrate, diventa difficile dimostrare quale parte corrisponda all’assegno.

Nel sovraindebitamento il problema si pone in modo particolare. Con l’apertura della liquidazione controllata vengono acquisiti i beni del debitore esistenti a quella data, compresi i saldi attivi dei conti, fatta eccezione per quanto escluso dall’art. 268, comma 4, CCII. Se sul conto ci sono 4.800 € accumulati in un anno di accrediti misti, il debitore che sostiene che “sono tutti assegno unico” deve dimostrarlo.

Il fondo di verità esiste: l’assegno unico può restare al debitore, ma solo se si riesce a tracciarlo. Senza tracciabilità, il saldo del conto rischia di essere trattato come un qualunque bene liquido.

La prova

La Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 6537 del 2021, ha affrontato un caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Ha escluso che il divieto di pignoramento degli assegni per il nucleo familiare previsto dall’art. 22 del D.P.R. 797/1955 si estenda alle somme già corrisposte al beneficiario e confuse nel suo patrimonio mobiliare. La pronuncia riguarda la materia penale e l’ANF, non la liquidazione controllata né l’assegno unico, ma esprime un principio di fondo che vale per analogia: una volta mescolate al resto del denaro, le somme perdono la protezione legata alla loro origine.

Cosa rischia chi ci crede

Chi lascia accumulare l’assegno sul conto ordinario per anni, pensando di avere un “salvadanaio” protetto, rischia di vederlo acquisito alla procedura insieme al resto del saldo. Il consiglio pratico, prima di depositare la domanda, è ricostruire gli accrediti dell’assegno, valutare con l’OCC l’uso di un conto dedicato e chiedere al tribunale di pronunciarsi sulle somme presenti alla data di apertura.

Mito n. 5 – “Con l’assegno unico e un ISEE basso l’esdebitazione dell’incapiente è automatica”

Il mito

“Se la mia famiglia vive di assegno unico e ha un ISEE bassissimo, il tribunale deve cancellarmi i debiti con l’esdebitazione del debitore incapiente: basta presentare l’ISEE.”

Perché ci credono in tanti

L’esdebitazione del debitore incapiente, prevista dall’art. 283 CCII, è una delle innovazioni più importanti del Codice della crisi: consente alla persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di ottenere la liberazione dai debiti senza pagare nulla subito. Il calcolo dell’incapienza usa la scala di equivalenza dell’ISEE, e da qui nasce la convinzione che sia l’ISEE stesso, cioè il valore riportato sull’attestazione, a decidere. In più, chi percepisce l’assegno unico nella misura massima sa di avere un ISEE basso, e il collegamento sembra immediato.

La realtà

L’ISEE entra nel calcolo dell’art. 283, ma solo come scala di equivalenza per misurare quanto serve alla famiglia, non come soglia di accesso. Il comma 2 della norma stabilisce che la valutazione dell’incapienza si fa su base annua, sottraendo dal reddito le spese di produzione del reddito e quelle di mantenimento del debitore e della famiglia; il mantenimento è determinato in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE previsto dal D.P.C.M. 159/2013. I parametri base sono 1 per un componente, 1,57 per due, 2,04 per tre, 2,46 per quattro, 2,85 per cinque, con 0,35 in più per ogni ulteriore componente, e con le maggiorazioni previste per i nuclei con tre o più figli e con figli minorenni.

Oltre al calcolo servono altri requisiti:

  • il debitore deve essere una persona fisica meritevole: l’esdebitazione non spetta in presenza di atti in frode o se il sovraindebitamento è stato determinato con dolo o colpa grave;
  • l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta;
  • la domanda passa attraverso l’OCC, che redige la relazione;
  • resta l’obbligo di pagare i creditori se, nei quattro anni successivi al decreto, sopravvengono utilità rilevanti (lo vediamo nel mito n. 6).

E l’assegno unico? Se vada conteggiato tra il “reddito” da confrontare con la soglia è una questione interpretativa: l’assegno non concorre al reddito imponibile ai fini fiscali e ha una funzione di sostegno ai figli, ma il testo dell’art. 283 non lo menziona espressamente. La qualificazione va argomentata nella relazione dell’OCC e nel ricorso, perché da essa può dipendere l’esito della verifica di incapienza per i nuclei al limite della soglia.

La prova

Due ordinanze recenti della Prima sezione civile della Cassazione dimostrano che l’esdebitazione dell’incapiente non è un automatismo.

Con l’ordinanza n. 30108 pubblicata il 14 novembre 2025, la Corte ha enunciato, nell’interesse della legge, il principio per cui il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito dell’esdebitazione prevista dall’art. 142 della legge fallimentare, non può ottenere il beneficio dell’art. 283 CCII per i debiti già sorti nella procedura fallimentare. La Corte ha lasciato fuori dal principio i debiti maturati dopo il fallimento.

Con l’ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un debitore al quale, in sede di reclamo, era stata revocata l’esdebitazione dell’incapiente: il tribunale l’aveva negata non per la mera pendenza di una procedura esecutiva, ma perché il pignoramento dello stipendio stava già soddisfacendo i creditori con trattenute periodiche del quinto. La Cassazione non ha risolto in astratto la compatibilità tra pignoramento pendente ed esdebitazione, ma la vicenda mostra che il giudice guarda all’utilità concreta che i creditori stanno ricevendo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi presenta una domanda basandosi solo sull’attestazione ISEE, senza un calcolo rigoroso secondo l’art. 283, comma 2, rischia il rigetto o, peggio, una revoca in reclamo. E poiché l’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta, sprecare l’occasione con una domanda costruita male ha conseguenze durature. In molti casi, poi, la liquidazione controllata resta la strada più adatta, perché porta all’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura (artt. 280-282 CCII) anche se il debitore ha qualche utilità da offrire.

Mito n. 6 – “Dopo l’esdebitazione dell’incapiente non si deve più nulla, per sempre”

Il mito

“Con il decreto di esdebitazione dell’incapiente i debiti spariscono definitivamente: qualunque cosa succeda dopo, i creditori non possono più chiedermi niente.”

Perché ci credono in tanti

La parola “esdebitazione” evoca la cancellazione definitiva, ed è in larga parte corretto: è proprio questo l’effetto del beneficio. Inoltre, nella liquidazione controllata l’esdebitazione arriva al termine della procedura o comunque dopo tre anni dall’apertura, e da quel momento i debiti residui non sono più esigibili, salvo le categorie escluse dalla legge. È naturale pensare che per l’incapiente valga lo stesso.

La realtà

Per l’incapiente la liberazione è condizionata a ciò che accade nei quattro anni successivi. L’art. 283, comma 1, CCII prevede che resti fermo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, se sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. La norma precisa che non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La verifica si fa con lo stesso criterio annuale del comma 2, cioè sottraendo dal reddito le spese di mantenimento calcolate con l’assegno sociale aumentato della metà e la scala di equivalenza ISEE. Il debitore è tenuto a presentare ogni anno la dichiarazione prevista dalla legge, che l’OCC verifica.

Che cosa significa per una famiglia che percepisce l’assegno unico? Che i cambiamenti del nucleo contano. Se un figlio esce dal nucleo, il parametro della scala di equivalenza scende e la soglia di mantenimento si riduce; se contemporaneamente il reddito del debitore cresce, possono emergere utilità rilevanti. Allo stesso modo, la cessazione dell’assegno unico per un figlio che compie 21 anni modifica il quadro delle risorse e, se l’assegno era stato considerato nel calcolo, cambia anche la verifica. Chi ottiene l’esdebitazione dell’incapiente deve tenere sotto controllo per quattro anni la composizione del nucleo e il proprio reddito.

La prova

La prova, in questo caso, è nel testo della legge: il quadriennio, la soglia del dieci per cento e l’esclusione dei finanziamenti sono scritti nell’art. 283, comma 1, CCII. Le pronunce della Cassazione già richiamate (n. 30108/2025 e n. 13228/2026) confermano che la Corte tratta l’esdebitazione dell’incapiente come un beneficio a condizioni stringenti, non come un effetto automatico.

Cosa rischia chi ci crede

Chi dimentica il quadriennio e non presenta la dichiarazione annuale, o non segnala un aumento di reddito o un’eredità, si espone alla richiesta di pagamento dei creditori e alle conseguenze previste per l’inadempimento degli obblighi. L’eredità di un genitore, un nuovo contratto di lavoro meglio retribuito o l’uscita di un figlio dal nucleo sono eventi da valutare subito con l’OCC.

Mito n. 7 – “Se è indebitato un solo genitore, la procedura si prende anche la quota di assegno dell’altro”

Il mito

“L’assegno unico è della famiglia: se apro la liquidazione controllata, il liquidatore può pretendere anche la parte che l’INPS paga a mio marito o a mia moglie.”

Perché ci credono in tanti

Il timore è comprensibile, perché l’assegno unico è costruito sul nucleo familiare: l’importo dipende dall’ISEE dell’intero nucleo e dal numero dei figli, non dal reddito del solo richiedente. Inoltre, nella liquidazione controllata il tribunale, per fissare la quota di mantenimento, guarda alla famiglia nel suo insieme: considera il coniuge, i figli, il canone di locazione e le spese comuni. Chi vede che il nucleo “entra” nella procedura per il calcolo del mantenimento pensa che vi entrino anche i beni e le prestazioni degli altri componenti.

C’è poi una regola reale che alimenta l’equivoco: il Codice della crisi prevede le procedure familiari (art. 66 CCII), con cui i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Chi ne sente parlare conclude che la procedura di uno coinvolga sempre anche l’altro.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di più preciso. La liquidazione controllata riguarda il patrimonio del debitore che l’ha chiesta o nei cui confronti è stata aperta, non quello degli altri familiari. Il coniuge non indebitato, che percepisce una parte dell’assegno unico o un proprio stipendio, resta estraneo alla procedura: i suoi beni non vengono acquisiti e i suoi redditi non vengono versati al liquidatore.

La disciplina dell’assegno unico prevede, in linea generale, che la prestazione sia ripartita tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, salvo diverse indicazioni nella domanda e i casi particolari (affidamento esclusivo, genitore unico, accordi tra i genitori). La quota spettante al genitore non indebitato è un suo diritto e non entra nella liquidazione dell’altro.

Il nucleo familiare entra nella procedura solo come parametro per stabilire quanto lasciare al debitore per il mantenimento, non come patrimonio da liquidare. È qui che le risorse degli altri componenti possono avere un peso: se il coniuge ha un reddito proprio, il tribunale può tenerne conto nel valutare la congruità delle spese poste a carico del debitore. Il Tribunale di Terni, per esempio, ha considerato espressamente che la nuova moglie del debitore non era occupata ed era a suo carico, e ha determinato la quota di mantenimento anche alla luce di questo dato.

Quando invece entrambi i genitori sono sovraindebitati, la procedura familiare dell’art. 66 CCII consente di gestire la crisi in modo coordinato, ma le masse attive e passive restano distinte e ciascun debitore conserva la propria posizione. Anche in questo caso, la qualificazione dell’assegno unico va affrontata per ciascuno.

La prova

La prova viene dalla struttura stessa dell’art. 268 CCII, che individua i beni compresi nella liquidazione con riferimento al patrimonio del debitore, e dalle pronunce esaminate: in nessuna delle sentenze di apertura consultate (Terni 17 luglio 2023, Novara 3 agosto 2023, Verona 19 luglio 2024) i redditi o le prestazioni dei familiari non debitori sono stati acquisiti alla procedura. Nella sentenza di Novara, anzi, l’automobile in comproprietà è stata lasciata fuori dalla liquidazione anche per le esigenze dei tre figli minori, a conferma dell’attenzione che i tribunali riservano ai bisogni del nucleo.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è duplice. Da un lato, il genitore indebitato può rinunciare alla procedura per non “coinvolgere” il coniuge, restando esposto ai pignoramenti. Dall’altro, i coniugi possono decidere di modificare la ripartizione dell’assegno o di spostare somme tra i rispettivi conti in prossimità della domanda, pensando di proteggerle: operazioni di questo tipo, se non spiegate, possono essere lette dal liquidatore o dai creditori come atti in pregiudizio dei creditori e incidere sulla meritevolezza. Ogni scelta sull’intestazione dell’assegno e sui conti va presa prima, in modo trasparente e documentato, con l’OCC.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: importi, date e composizione dei nuclei sono di fantasia e servono solo a mostrare come funzionano le regole. I valori dell’assegno sociale da usare nel calcolo vanno aggiornati all’anno di riferimento.

Ipotesi A – Il genitore che non presenta la domanda per paura di perdere l’assegno

Situazione: dipendente con stipendio netto di 1.640 € per tredici mensilità, coniuge senza reddito, due figli minori. Debiti per 41.730 € tra prestiti personali e carte revolving. Assegno unico per i due figli. Uno dei creditori ha avviato il pignoramento dello stipendio.

Convinto del mito n. 2, il debitore non presenta la domanda di liquidazione controllata. Il pignoramento prosegue con la trattenuta di un quinto, pari a 328 € al mese. Con un debito di 41.730 € e interessi e spese che continuano a maturare, la trattenuta dura molti anni e intanto gli altri creditori possono agire a loro volta.

Sequenza reale alternativa: con la domanda di liquidazione controllata, dall’apertura le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate o proseguite (art. 270, comma 5, CCII, con rinvio all’art. 150). Il tribunale fissa la quota per il mantenimento sulla base delle spese documentate: supponiamo 1.390 € al mese. Il residuo acquisito è di 250 € al mese. Se nella domanda è stata chiesta e motivata l’esclusione dell’assegno unico, questo resta al nucleo. Dopo tre anni dall’apertura scatta l’esdebitazione (art. 282 CCII), salvo i debiti esclusi per legge.

Esito: credere al mito non ha protetto l’assegno, che non era in pericolo, e ha prolungato il pignoramento.

Ipotesi B – L’incapiente con quattro componenti

Situazione: unico reddito familiare netto annuo di 21.870 €. Nucleo di quattro persone (due genitori e due figli minorenni). Debiti per 28.460 €. Nessun bene.

Calcolo ex art. 283, comma 2, CCII (con un assegno sociale annuo ipotetico di 7.100 €):

Voce Importo
Assegno sociale annuo (ipotesi) 7.100,00 €
Aumento della metà 3.550,00 €
Base di mantenimento 10.650,00 €
Parametro scala ISEE, 4 componenti 2,46
Maggiorazione per figli minorenni 0,20
Parametro complessivo 2,66
Soglia di mantenimento (10.650 × 2,66) 28.329,00 €
Reddito netto annuo 21.870,00 €
Differenza −6.459,00 €

Esito: nessuna utilità rilevante. Se la meritevolezza è dimostrata, l’esdebitazione dell’incapiente è percorribile, e il debitore non ha bisogno di sommare l’assegno unico al reddito per arrivare a questo risultato. Il mito n. 5, però, porterebbe questo debitore a presentare solo l’ISEE: senza il prospetto annuale e senza la prova della meritevolezza la domanda resterebbe priva di fondamento.

Ipotesi C – Il quadriennio dopo l’esdebitazione

Situazione: stesso nucleo dell’ipotesi B. Diciotto mesi dopo il decreto, il debitore ottiene un nuovo lavoro con reddito netto annuo di 31.240 €. Nello stesso periodo il figlio maggiore compie 18 anni: il nucleo resta di quattro componenti, ma viene meno la maggiorazione per figli minorenni se non ci sono altri figli minori. Supponiamo che resti un figlio minorenne e che la maggiorazione permanga.

Verifica: soglia di mantenimento 28.329 €; reddito 31.240 €; utilità annua 2.911 €. In un anno l’utilità supera il dieci per cento del debito originario (2.846 € su 28.460 €).

Esito: emergono utilità rilevanti e scatta l’obbligo di pagamento previsto dall’art. 283, comma 1, CCII. Chi crede al mito n. 6 non lo dichiara e si espone alle conseguenze dell’inadempimento; chi conosce la regola lo segnala all’OCC e gestisce il pagamento.

Il fondo di verità

I miti sull’assegno unico nel sovraindebitamento non nascono dal nulla. Rimettere in ordine i frammenti veri aiuta a capire che cosa resta valido.

Primo frammento: la tutela delle prestazioni familiari esiste. L’art. 22 del D.P.R. 797/1955 ha protetto per decenni gli assegni familiari dal sequestro, dal pignoramento e dalla cessione, salvo i crediti alimentari a favore dei beneficiari. Il Tribunale di Terni ha ricondotto l’assegno unico a questa disciplina. Chi dice che l’assegno “è dei figli” coglie l’essenza della tutela; sbaglia solo nel ritenerla automatica e illimitata.

Secondo frammento: la liquidazione controllata incide davvero sui redditi. È vero che stipendi e pensioni vengono acquisiti per la parte che supera la quota di mantenimento, ed è vero che il datore di lavoro può essere incaricato di versare direttamente al liquidatore (lo dimostra la sentenza di Verona del 19 luglio 2024). È falso che lo stesso valga automaticamente per l’assegno unico.

Terzo frammento: le risorse del nucleo contano. L’OCC ricostruisce tutte le entrate familiari e il tribunale valuta la congruità delle spese. In questo senso l’assegno unico non è “invisibile”: va dichiarato. Ma dichiararlo non significa vederlo sommato allo stipendio; significa metterlo sul tavolo perché il giudice lo qualifichi.

Quarto frammento: il denaro sul conto è più vulnerabile. La Cassazione penale, nella sentenza n. 6537/2021, ha negato la protezione alle somme dell’ANF già confuse nel patrimonio. Chi teme per il saldo del conto ha ragione a preoccuparsi; il rimedio è la tracciabilità.

Quinto frammento: l’ISEE conta davvero nell’esdebitazione dell’incapiente. La scala di equivalenza è scritta nell’art. 283, comma 2, CCII. Il valore ISEE, però, non decide da solo: decidono il reddito annuo, la soglia calcolata con l’assegno sociale, la meritevolezza e l’unicità del beneficio.

Sesto frammento: l’esdebitazione libera davvero dai debiti. Per l’incapiente la liberazione è condizionata per quattro anni al mancato sopravvenire di utilità rilevanti pari ad almeno il dieci per cento. Passato il quadriennio senza utilità, l’effetto si consolida.

Ricomposti nel quadro normativo, questi frammenti indicano una linea di condotta precisa: dichiarare l’assegno unico, chiederne l’esclusione motivandola sulla sua funzione e sulla disciplina degli assegni familiari, documentare le spese per i figli, tenere separati gli accrediti e, se si sceglie l’esdebitazione dell’incapiente, costruire un calcolo annuale rigoroso e monitorare il quadriennio.

Mito vs realtà in tabella

La tabella riassume il confronto tra le convinzioni più diffuse e ciò che risulta dalle norme e dalle pronunce esaminate. Per ogni riga, la colonna di destra indica anche il fondamento. Va ricordato che sull’assegno unico nella liquidazione controllata non esiste ancora una pronuncia della Cassazione che fissi un principio generale: le soluzioni vengono dai tribunali e possono differire.

Il mito Come stanno le cose
L’assegno unico è intoccabile per legge, sempre Ha forti argomenti per essere escluso (art. 268, c. 4, CCII; art. 22 D.P.R. 797/1955, richiamato da Trib. Terni 17.7.2023), ma l’esclusione va chiesta: Trib. Novara 3.8.2023 ha rimesso la valutazione al liquidatore
Con la liquidazione l’INPS versa l’assegno al liquidatore Il diritto all’assegno resta; gli ordini di versamento riguardano tipicamente lo stipendio eccedente (Trib. Verona 19.7.2024)
L’assegno si somma allo stipendio e alza la quota La quota è fissata in cifra sui bisogni del nucleo (art. 268, c. 4, lett. b); a Terni l’assegno è rimasto fuori dal calcolo
Sul conto l’assegno resta protetto per sempre Le somme confuse nel patrimonio perdono la protezione (Cass. pen. n. 6537/2021, in materia di ANF)
ISEE basso = esdebitazione dell’incapiente automatica L’ISEE vale come scala di equivalenza; servono calcolo annuale, meritevolezza, unicità del beneficio (art. 283 CCII; Cass. 30108/2025; Cass. 13228/2026)
Dopo l’esdebitazione dell’incapiente non si deve più nulla Per quattro anni restano dovute le utilità sopravvenute rilevanti pari ad almeno il 10% (art. 283, c. 1, CCII)
Se è indebitato un genitore, la procedura prende anche l’assegno dell’altro La liquidazione riguarda il patrimonio del solo debitore; il nucleo conta come parametro per il mantenimento (art. 268 CCII; art. 66 CCII per le procedure familiari)

Le domande di verifica

Quindi è vero che l’assegno unico resta sempre al debitore nella liquidazione controllata?

Dipende. Ci sono pronunce che lo escludono dall’attivo, come quella del Tribunale di Terni del 17 luglio 2023, e pronunce che rinviano la valutazione al liquidatore, come quella del Tribunale di Novara del 3 agosto 2023. Per ridurre l’incertezza, l’esclusione va chiesta espressamente nella domanda, con argomenti sulla funzione dell’assegno e sulla disciplina dell’art. 268, comma 4, CCII.

Quindi è vero che devo dichiarare l’assegno unico all’OCC?

Sì. L’OCC deve ricostruire la situazione economica e familiare completa, e nascondere entrate è un rischio serio per la valutazione di meritevolezza e per l’esdebitazione. Dichiarare l’assegno non significa rinunciarvi: significa permettere al tribunale di qualificarlo e, se ne ricorrono i presupposti, di escluderlo.

Quindi è vero che i creditori dei figli possono comunque rivalersi sull’assegno?

Sì, in un caso specifico. La disciplina degli assegni familiari (art. 22 del D.P.R. 797/1955) ammette il pignoramento per crediti alimentari a favore delle persone per le quali l’assegno è corrisposto. Se il debito riguarda il mantenimento dei figli stessi, la protezione cede. Si tratta di un’eccezione coerente con la funzione della prestazione.

Quindi è vero che il bonus nido è trattato come l’assegno unico?

No, non necessariamente. Il Tribunale di Novara ha escluso il bonus nido dal limite di mantenimento e ha invece rimesso al liquidatore la valutazione sull’assegno unico. Ogni prestazione ha una disciplina propria, e la sua qualificazione va verificata singolarmente.

Quindi è vero che se mio figlio compie 21 anni la mia situazione può cambiare?

Sì. L’uscita di un figlio dal diritto all’assegno o dal nucleo modifica sia le risorse sia il parametro della scala di equivalenza. Nella liquidazione controllata può giustificare un’istanza di modifica della quota di mantenimento; dopo un’esdebitazione dell’incapiente può incidere sulla verifica annuale delle utilità nel quadriennio.

Le sentenze che smontano i miti

Sull’assegno unico nella liquidazione controllata non risulta, alla data di questa guida, una pronuncia della Cassazione che fissi un principio generale. Il quadro si ricava da provvedimenti di merito e da pronunce di legittimità su temi collegati (esdebitazione dell’incapiente, prestazioni impignorabili, somme confuse nel patrimonio). Per ciascuna indichiamo il mito che smonta o ridimensiona.

  1. Trib. Terni, sentenza di apertura della liquidazione controllata depositata il 17 luglio 2023. Ha ricondotto l’assegno unico agli assegni familiari dell’art. 22 del D.P.R. 797/1955 e lo ha escluso dall’attivo ai sensi dell’art. 268, comma 4, CCII; ha fissato la quota di mantenimento sulle spese documentate e verificate dall’OCC. Ridimensiona i miti n. 2 e n. 3; conferma il fondo di verità del mito n. 1.

  2. Trib. Novara, sentenza resa nella camera di consiglio del 3 agosto 2023 (R.G. 49/2023). Ha rimesso al liquidatore la valutazione caso per caso dell’assegno unico e degli altri aiuti pubblici, escludendo invece il bonus nido dal limite di mantenimento fissato in 2.400 € mensili; ha ritenuto la cessione del quinto e il pignoramento non opponibili alla procedura. Smonta il mito n. 1 nella sua versione “automatica”.

  3. Trib. Verona, sentenza del 19 luglio 2024 (R.G. 142/2024). Ha fissato in cifra la somma per il mantenimento (1.080 € per dodici mensilità, canone compreso), ha acquisito ogni eccedenza compresa la tredicesima e la quattordicesima e ha ordinato al datore di lavoro il versamento diretto alla procedura, con possibilità di revisione per fatti sopravvenuti documentati. Chiarisce il meccanismo alla base del mito n. 2: l’ordine di versamento riguarda lo stipendio.

  4. Trib. Verona, 20 settembre 2022, richiamata sia da Trib. Terni sia da Trib. Novara. Viene citata sulla cristallizzazione del patrimonio alla data di apertura e sull’inopponibilità della cessione del quinto alla procedura. Rilevante per l’ipotesi A: la procedura blocca le trattenute individuali.

  5. Cass., Sez. I civ., ordinanza n. 30108 pubblicata il 14 novembre 2025. Con principio enunciato nell’interesse della legge, ha escluso l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII per il fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l.fall., limitatamente ai debiti già sorti nella procedura fallimentare. Smonta il mito n. 5: il beneficio non è automatico.

  6. Cass., Sez. I civ., ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026. Ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la revoca dell’esdebitazione dell’incapiente, perché il debitore non si era confrontato con la ratio della decisione: lo stipendio pignorato stava già soddisfacendo i creditori con trattenute periodiche. Smonta il mito n. 5 e mostra il peso dell’utilità concreta.

  7. Cass. pen., sentenza n. 6537/2021. Ha escluso che il divieto di pignoramento degli assegni per il nucleo familiare (art. 22 D.P.R. 797/1955) protegga le somme già corrisposte e confuse con il patrimonio del beneficiario, ai fini del sequestro preventivo per equivalente. Smonta il mito n. 4, per analogia.

  8. Cass., Sez. I civ., sentenza n. 20187 del 18 agosto 2017. Richiamata dai tribunali di Verona e Novara sulla non necessità dell’udienza di convocazione quando il ricorso è presentato dal debitore, secondo un orientamento formato sotto la legge fallimentare. Rilevante per capire perché la sentenza di apertura, e con essa la decisione sull’assegno, può arrivare senza udienza: la richiesta va formulata bene già nel ricorso.

  9. Corte cost., sentenza n. 6/2024. Richiamata dal Tribunale di Verona sulla durata dell’apprensione dei beni sopravvenuti e sul rispetto della ragionevole durata della procedura. Rilevante per il mito n. 6: la procedura e i suoi effetti hanno limiti temporali.

  10. Cass., Sez. Unite civ., n. 32914/2022. Viene richiamata dalla prassi INPS (circolare n. 130 del 30 settembre 2025, come riportata dalla stampa specializzata) per l’assimilazione dell’assegno di mantenimento al credito alimentare. Rilevante per la domanda di verifica sui creditori dei figli: i crediti di mantenimento godono di un regime particolare.

  11. Corte cost., sentenza n. 194/2021, e Cass. n. 7470/2020 e n. 24951/2021. Richiamate nella stessa prassi INPS per distinguere le prestazioni di sostegno al reddito dall’anticipazione della NASpI, considerata contributo all’autoimpiego e quindi pignorabile senza i limiti ordinari. Confermano il principio che sta dietro ai miti n. 1 e n. 3: la protezione dipende dalla funzione concreta della prestazione, non dall’ente che la paga.

Come si vede, nessuna di queste pronunce dice che l’assegno unico entri automaticamente nella liquidazione, e nessuna dice che ne resti sempre fuori senza bisogno di chiederlo. La linea che emerge è quella della qualificazione caso per caso, fondata sulla funzione della prestazione e sulle richieste formulate nel ricorso.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti precisi.

  1. Ricostruiamo tutte le prestazioni del nucleo: assegno unico, bonus nido, eventuali altre misure di sostegno, con date e importi degli accrediti, distinguendole dallo stipendio o dalla pensione.
  2. Qualifichiamo giuridicamente ogni prestazione alla luce dell’art. 268, comma 4, CCII e della disciplina degli assegni familiari, individuando quelle per le quali chiedere l’esclusione dall’attivo.
  3. Redigiamo la richiesta motivata di esclusione dell’assegno unico nel ricorso per la liquidazione controllata, citando le pronunce di merito pertinenti, perché il tribunale si pronunci già nella sentenza di apertura.
  4. Costruiamo il prospetto delle spese di mantenimento per voce (abitazione, utenze, alimentazione, scuola, salute, trasporti) coerente con la composizione del nucleo, da sottoporre all’OCC e al giudice.
  5. Verifichiamo la tracciabilità delle somme sul conto alla data di apertura e, se serve, impostiamo con te un conto dedicato agli accrediti dell’assegno.
  6. Calcoliamo l’incapienza secondo l’art. 283, comma 2, CCII, con il parametro corretto della scala di equivalenza e le maggiorazioni per i figli, e valutiamo se l’esdebitazione dell’incapiente o la liquidazione controllata sia la strada più adatta.
  7. Accertiamo i requisiti di meritevolezza esaminando la storia dei debiti, per prevenire le contestazioni dei creditori.
  8. Contestiamo le pretese del liquidatore o dei creditori quando l’assegno unico viene trattato come bene acquisibile, con istanze al giudice delegato e, se necessario, con i rimedi previsti.
  9. Presentiamo le istanze di modifica della quota di mantenimento quando cambiano la composizione del nucleo, i redditi o le spese per i figli.
  10. Monitoriamo il quadriennio successivo all’esdebitazione dell’incapiente, preparando con te le dichiarazioni annuali e valutando ogni evento che possa generare utilità rilevanti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, disciplina oggi confluita nel Codice della crisi) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC: è nella relazione dell’Organismo e nella sentenza di apertura che si decide se l’assegno unico resta al nucleo e quale somma viene lasciata per il mantenimento dei figli. Conoscere dall’interno il modo in cui l’OCC verifica le spese e ricostruisce le entrate consente di impostare la domanda in modo che queste questioni vengano affrontate subito, e non a procedura avviata.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la domanda segue anche i reclami e gli eventuali ricorsi, con la stessa linea difensiva. Le ordinanze n. 30108/2025 e n. 13228/2026 mostrano quanto conti, in sede di legittimità, confrontarsi con la ratio esatta della decisione impugnata.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, ISEE e calcolo annuale delle utilità, gli avvocati qualificano le prestazioni, redigono il ricorso e gestiscono il contraddittorio con liquidatore e creditori.

Chiusura

L’assegno unico per i figli non è né un bene che il liquidatore incassa in automatico né uno scudo che funziona da solo. È una prestazione con una funzione precisa, che ha buoni argomenti per restare al nucleo familiare, purché venga dichiarata, qualificata e difesa nel ricorso e davanti all’OCC. L’informazione corretta è la prima difesa: chi conosce le regole presenta la domanda con serenità, chi si affida al passaparola rischia di rinunciare a una procedura utile o di costruirla male.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché le domande che decidono la sorte dell’assegno unico (che cosa entra nella liquidazione, quale quota resta per i figli, se il debitore è incapiente) si risolvono nel lavoro dell’OCC e nel calcolo previsto dal Codice della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC, e coordina uno staff di avvocati e commercialisti in grado di ricostruire i conti del nucleo e di sostenere la domanda fino all’ultimo grado di giudizio.

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