Fideiussore Che Ha Pagato Nel Sovraindebitamento: Può Partecipare Alla Liquidazione Controllata?

Fideiussore Che Ha Pagato Nel Sovraindebitamento: Può Partecipare Alla Liquidazione Controllata?

Questa guida è costruita in un modo preciso: raccoglie le domande che riceviamo più spesso da chi ha firmato una fideiussione, ha pagato la banca al posto del debitore e poi ha scoperto che quel debitore è finito in liquidazione controllata. Le domande sono riportate come ce le fanno, con le parole di tutti i giorni; le risposte sono quelle che daremmo a voce, con i riferimenti normativi e giurisprudenziali necessari per non restare sul vago.

Il quadro, in poche righe. La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria riservata ai soggetti sovraindebitati (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, start-up innovative) ed è disciplinata dagli artt. 268-277 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificati dai correttivi e, da ultimo, dal D.Lgs. 136/2024. La vecchia L. 3/2012 è stata abrogata e non si applica alle procedure aperte secondo il nuovo codice. Il fideiussore che ha pagato vanta verso il debitore un credito di regresso (art. 1950 c.c.) e può subentrare nei diritti del creditore soddisfatto per surrogazione (art. 1949 c.c.): la questione è come, quando e a quali condizioni questi diritti possono essere fatti valere dentro il concorso.

Perché ce ne occupiamo con questo livello di dettaglio? Perché la posizione del fideiussore in una procedura di sovraindebitamento si gioca tutta su passaggi tecnici che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno: è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi lavora ogni giorno sulle domande di partecipazione, sui progetti di stato passivo e sulle relazioni dell’Organismo. E poiché le contestazioni sullo stato passivo possono arrivare fino in Cassazione, il fatto di essere avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva dalla domanda al liquidatore fino all’ultimo grado.

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Ho pagato la banca al posto di mio cognato perché avevo firmato la garanzia. Ora lui è in liquidazione controllata: posso chiedere indietro i soldi dentro la procedura?

Sì, di regola può partecipare alla liquidazione controllata come creditore, per la somma che ha effettivamente pagato. Ma il “come” dipende da un dato che quasi nessuno guarda subito: la data del suo pagamento rispetto alla data della sentenza di apertura.

Partiamo da cosa ha in mano. Nel momento in cui il fideiussore paga il debito garantito, nascono due strumenti distinti, che spesso si sovrappongono:

  • il regresso (art. 1950 c.c.): un credito proprio verso il debitore principale, per capitale, interessi e spese che ha pagato, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento;
  • la surrogazione (art. 1949 c.c.): il fideiussore subentra nella stessa posizione del creditore soddisfatto, con i suoi eventuali privilegi e le sue garanzie (per esempio un’ipoteca della banca sull’immobile del debitore).

Nella liquidazione controllata tutti i creditori del debitore partecipano al concorso, e lei — da quando ha pagato — è uno di loro. La sentenza di apertura (art. 270 CCII) fissa un termine entro il quale i creditori devono inviare al liquidatore la domanda di partecipazione: è con quella domanda che il suo credito entra nel progetto di stato passivo.

Il punto delicato è questo: se ha pagato prima dell’apertura, il suo è un credito come gli altri e va semplicemente insinuato nei termini; se ha pagato dopo, entrano in gioco regole speciali sul concorso dei coobbligati, che vedremo nelle risposte successive. In entrambi i casi la sua posizione è tutelata, ma con condizioni diverse.

Un’ultima cosa, prima di andare avanti: il fatto che il debitore sia un familiare non cambia nulla dal punto di vista giuridico. Il liquidatore non può trattarla in modo diverso dagli altri creditori, né in meglio né in peggio; deve solo verificare che il credito esista, sia documentato e sia nato prima dell’apertura (o sia comunque concorsuale, come diremo).

Ma la liquidazione controllata che cos’è, in parole semplici? Io ero solo il garante, perché dovrebbe riguardarmi?

È la “vendita di tutto” del sovraindebitato, gestita da un liquidatore sotto il controllo del giudice, con distribuzione del ricavato ai creditori secondo le regole del concorso. La riguarda perché, una volta che ha pagato, lei non è più “solo il garante”: è un creditore del debitore.

In pratica funziona così. Il debitore (o, in certi casi, un creditore o il pubblico ministero) chiede al tribunale l’apertura della procedura, allegando la relazione dell’OCC. Il tribunale, verificati i presupposti degli artt. 268 e 269 CCII, apre la liquidazione con sentenza, nomina il giudice delegato e il liquidatore, ordina la consegna dei beni e assegna ai creditori un termine per presentare le domande. Da quel momento scatta il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (art. 150 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5): nessun creditore può più pignorare per conto proprio.

Il liquidatore inventaria i beni, li vende, forma lo stato passivo e poi ripartisce le somme. Alla fine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti.

Perché questo la riguarda direttamente? Per tre ragioni concrete:

  1. Se non presenta la domanda, il ricavato verrà distribuito senza di lei. Il liquidatore non va a cercare i creditori che non si fanno vivi.
  2. Se il debitore viene esdebitato, il suo credito di regresso, per la parte non soddisfatta, di regola non sarà più esigibile verso di lui. La procedura è, in molti casi, l’unica occasione concreta di recuperare qualcosa.
  3. La banca, se non è stata pagata per intero, può continuare a chiedere a lei il residuo: l’esdebitazione del debitore principale non libera i fideiussori (lo diremo meglio più avanti).

Quindi la liquidazione controllata non è “una faccenda del debitore”: è il luogo in cui si decide se e quanto lei recupera.

Entro quando devo mandare la domanda? Mi hanno detto che c’è una scadenza “perentoria”

Sì, il termine è perentorio, e la Cassazione lo ha detto in modo netto nel 2025. La sentenza di apertura assegna ai creditori un termine (art. 270, comma 2, lett. d) CCII) e il liquidatore lo comunica con un avviso. Chi presenta la domanda oltre quel termine non entra nello stato passivo ordinario.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025 (Sez. I), ha chiarito che il termine indicato nell’avviso del liquidatore per presentare la domanda di partecipazione al concorso ha natura perentoria: la domanda tardiva è ammessa solo se il creditore dimostra che il ritardo dipende da una causa a lui non imputabile, nei limiti previsti dall’art. 273 CCII per le domande tardive.

Che cosa significa per lei, fideiussore?

  • Se ha pagato prima della sentenza di apertura, non ha scuse: la domanda va inviata nel termine, come qualunque altro creditore. Dimenticarsene o aspettare “di vedere cosa succede” significa rischiare l’esclusione.
  • Se ha pagato dopo la scadenza del termine (per esempio perché la banca l’ha escussa mesi dopo l’apertura), la situazione è diversa: il suo credito di regresso, prima del pagamento, semplicemente non esisteva in forma esigibile. Qui la causa del ritardo è, almeno in linea di principio, non imputabile a lei. La domanda tardiva va però proposta entro sessanta giorni dal momento in cui la causa del ritardo è cessata, cioè, in concreto, dal pagamento. Su questa lettura applicata al fideiussore non risultano ancora pronunce di legittimità specifiche in tema di liquidazione controllata: è una tesi argomentata, non un automatismo.

Per completezza: il comma che regola le tardive consente la domanda solo finché non sono esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo. Se arriva quando i soldi sono già stati distribuiti, non c’è più nulla da prendere.

Che differenza fa, in concreto, se ho pagato prima o dopo l’apertura della liquidazione?

Fa una differenza enorme, perché cambia chi è il creditore che “occupa il posto” nel concorso. Le regole sono quelle dettate per la liquidazione giudiziale dagli artt. 160 e 161 CCII (corrispondenti ai vecchi artt. 61 e 62 della legge fallimentare), che vengono applicate alla liquidazione controllata in quanto compatibili.

Pagamento prima dell’apertura. L’art. 161, comma 1, prevede che il creditore che prima dell’apertura ha ricevuto da un coobbligato o da un fideiussore un pagamento parziale concorra solo per la parte non riscossa. Il comma 2 aggiunge che il coobbligato che ha diritto di regresso concorre per la somma pagata. Tradotto: se lei ha pagato 18.000 € su 30.000 € prima dell’apertura, la banca si insinua per 12.000 € e lei per 18.000 €. Ognuno per la sua parte, senza duplicazioni.

Pagamento dopo l’apertura. Qui vale la regola dell’art. 160: il creditore di più coobbligati concorre per l’intero credito, fino al totale pagamento, e il regresso tra coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore è stato soddisfatto per l’intero. La banca, quindi, resta insinuata per l’intero importo che le spettava all’apertura, anche se nel frattempo lei le ha versato una parte.

Ne derivano due scenari:

Situazione Chi partecipa al concorso Per quale importo
Pagamento parziale prima dell’apertura Banca e fideiussore, ciascuno per la sua quota Banca: residuo; fideiussore: quanto pagato
Pagamento integrale prima dell’apertura Solo il fideiussore Quanto pagato (regresso) o posizione surrogata
Pagamento integrale dopo l’apertura Il fideiussore subentra alla banca Nei limiti del credito della banca e delle regole del concorso
Pagamento parziale dopo l’apertura Solo la banca, per l’intero Il fideiussore non concorre finché la banca non è integralmente soddisfatta

L’ultima riga è quella che sorprende di più: chi paga solo una parte dopo l’apertura, di regola, non entra nel concorso. La Cassazione lo ha affermato chiaramente per il fallimento, come vedremo nelle risposte sui casi particolari.


Come si presenta, materialmente, la domanda di partecipazione? Devo andare in tribunale?

No, non deve andare in tribunale: la domanda si trasmette al liquidatore, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’avviso. Il modello è quello delle domande di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale (art. 201 CCII), adattato alla procedura semplificata.

La domanda, in sostanza, deve contenere:

  • i suoi dati e il suo indirizzo PEC, dove riceverà tutte le comunicazioni della procedura (se non lo indica, le comunicazioni si intendono eseguite con il deposito nel fascicolo informatico, e lei rischia di non accorgersi di nulla);
  • la somma che chiede: capitale pagato, interessi legali dal giorno del pagamento (art. 1950 c.c.), eventuali spese sostenute;
  • il titolo del credito: regresso, surrogazione o entrambi, con l’indicazione del contratto di fideiussione e del debito garantito;
  • l’eventuale causa di prelazione: se chiede di essere collocato con il privilegio o l’ipoteca che spettava alla banca, deve dirlo espressamente e spiegare perché;
  • i documenti: la fideiussione, la richiesta di pagamento della banca, la prova del pagamento (bonifico, quietanza), l’eventuale liberatoria rilasciata dalla banca.

Un errore frequente è mandare una lettera generica (“chiedo di essere ammesso per quanto pagato”). Il liquidatore deve poter verificare il credito sui documenti, senza dover indovinare nulla. Se la documentazione è lacunosa, il credito può essere escluso o ammesso per un importo inferiore, e a quel punto bisogna recuperare con le osservazioni.

Attenzione anche alle integrazioni successive: la giurisprudenza in materia di insinuazione pone limiti precisi alla possibilità di modificare o ampliare la domanda dopo la scadenza del termine. Conviene presentare una domanda completa fin dall’inizio, anziché contare su correzioni posteriori.

Nella tabella più avanti trova tutti i passaggi in sequenza, con i termini e il soggetto competente.

Come dimostro di aver pagato? Ho solo il bonifico e una lettera della banca

Il bonifico e la lettera possono bastare, ma devono raccontare una storia coerente: chi ha pagato, cosa ha pagato, a titolo di cosa e quando. È qui che molte domande di fideiussori si inceppano.

Il liquidatore, nel verificare il suo credito, si chiederà almeno quattro cose:

  1. Il pagamento è stato fatto da lei personalmente? Se il bonifico parte da un conto cointestato o da una società di cui lei è socio, il titolare del credito di regresso potrebbe non essere lei, o non solo lei.
  2. Il pagamento è stato fatto in esecuzione della fideiussione? Una causale come “giroconto” o “prestito” crea ambiguità. L’ideale è una causale che richiami la garanzia e il rapporto garantito, accompagnata dalla richiesta di pagamento della banca.
  3. Quanto è stato effettivamente estinto? Se la banca ha accettato una somma a saldo e stralcio, occorre una dichiarazione che chiarisca se il credito verso il debitore principale è stato estinto per intero o solo in parte. Come vedremo, questo distingue chi può concorrere da chi non può.
  4. Quando è avvenuto il pagamento? Prima o dopo la sentenza di apertura: la data del bonifico (valuta e contabile) è decisiva.

Se le manca qualcosa, la strada è chiedere alla banca una dichiarazione di quietanza dettagliata, con l’indicazione del rapporto, dell’importo incassato, della data e dell’effetto estintivo. Le banche la rilasciano, ma non sempre spontaneamente nella forma che serve.

Una domanda di partecipazione ben documentata è la sua prima difesa: lo stato passivo si forma sulle carte, non sulle intenzioni.

Se la banca aveva un’ipoteca sulla casa del debitore, posso “prendermela” io?

In molti casi sì: è l’effetto della surrogazione dell’art. 1949 c.c., che le trasferisce i diritti del creditore soddisfatto, garanzie comprese. Ma va chiesto espressamente e va documentato.

La differenza pratica è enorme. Con il solo regresso, lei sarebbe un creditore chirografario, pagato dopo tutti i privilegiati e gli ipotecari, spesso con percentuali minime. Con la surrogazione, invece, può subentrare nella posizione ipotecaria della banca e concorrere sul ricavato della vendita dell’immobile con la stessa prelazione che spettava alla banca.

Le condizioni da verificare sono queste:

  • il pagamento deve aver soddisfatto il credito garantito dall’ipoteca, almeno per la parte per cui chiede di subentrare (il caso del pagamento parziale è regolato in modo diverso, come visto);
  • l’ipoteca deve essere ancora efficace (iscritta, non cancellata, non perenta);
  • nella domanda di partecipazione deve indicare espressamente la causa di prelazione, perché il liquidatore non la riconosce d’ufficio;
  • se la banca ha già presentato la propria domanda come creditore ipotecario, va coordinata la sua posizione con quella della banca: lei subentra a quella collocazione, nei limiti del suo pagamento.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, in materia fallimentare, che il pagamento del fideiussore, con effetto surrogatorio, sostituisce il fideiussore al creditore soddisfatto ed eredita la “concorsualità” del credito estinto (Cass. civ., Sez. I, n. 11144 del 4 luglio 2012). È proprio questo meccanismo che le consente, in presenza dei presupposti, di “portarsi dietro” anche la prelazione.

Un’avvertenza: la surrogazione presuppone che la banca fosse davvero titolare di un credito privilegiato verso il debitore. Se l’ipoteca era stata concessa da un terzo (non dal debitore in liquidazione), il discorso cambia, perché quel bene non fa parte della massa.

Il liquidatore ha escluso il mio credito nel progetto di stato passivo. Cosa posso fare e in quanto tempo?

Ha quindici giorni per presentare osservazioni al liquidatore; se lo stato passivo definitivo resta sfavorevole, il rimedio è il reclamo, con termini molto stretti. Andiamo con ordine.

L’art. 273 CCII disciplina la formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata:

  • scaduto il termine per le domande, il liquidatore predispone il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati via PEC;
  • entro quindici giorni dalla comunicazione si possono proporre osservazioni, con le modalità previste per la liquidazione giudiziale;
  • entro i quindici giorni successivi il liquidatore esamina le osservazioni, forma lo stato passivo definitivo e lo deposita: con il deposito, lo stato passivo diventa esecutivo;
  • contro lo stato passivo si propongono opposizioni e impugnazioni con reclamo secondo le forme richiamate dalla norma, con un successivo controllo di legittimità.

Il punto da non sottovalutare è il termine del reclamo. Con l’ordinanza n. 28161 del 23 ottobre 2025 (Sez. I), la Cassazione ha affermato che, quando il termine per le osservazioni scade dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024 (28 settembre 2024), si applica l’art. 273 nel testo novellato, e il termine per opporsi allo stato passivo è di otto giorni, per effetto del rinvio al reclamo come modificato. La Corte ha anche escluso che la mancanza di un periodo transitorio giustifichi di per sé la rimessione in termini.

Otto giorni sono pochissimi: chi aspetta di “pensarci su” perde il rimedio. Per un fideiussore escluso, il reclamo è spesso l’unica strada per rientrare nel riparto.

Le osservazioni, invece, sono il momento in cui si può ancora “convincere” il liquidatore: integrare documenti, chiarire la causale del pagamento, precisare la richiesta di prelazione. Un’osservazione ben costruita evita spesso il contenzioso.

E se il giudice mi dà torto sul reclamo, posso andare in Cassazione?

Sì: contro il provvedimento che decide il reclamo sullo stato passivo è previsto il ricorso per cassazione, da proporre in termini brevi. È un passaggio tecnico, che richiede un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Ci sono però due cose che chi è in questa posizione deve sapere.

La prima: in Cassazione non si rifà il processo. Si fanno valere solo violazioni di legge o vizi processuali. Se il credito è stato escluso perché mancava la prova del pagamento, non si può portare in Cassazione la quietanza che non era stata prodotta prima. Per questo la qualità della domanda e delle osservazioni determina anche le possibilità in Cassazione.

La seconda: le parti del giudizio sono individuate con precisione. La Cassazione si è occupata, anche di recente, della legittimazione nei giudizi sullo stato passivo delle procedure di sovraindebitamento. In tema di liquidazione del patrimonio regolata dalla vecchia legge, l’ordinanza n. 11447/2025 ha escluso la legittimazione del sovraindebitato a impugnare il decreto sullo stato passivo, mettendo al centro il ruolo del liquidatore come rappresentante della massa; l’ordinanza n. 10243/2025 si è occupata della legittimazione del liquidatore nel reclamo proposto dal creditore contro lo stato passivo. Sono pronunce rese sulla disciplina della L. 3/2012, ma indicano che la Corte guarda con rigore a chi può impugnare e contro chi.

Quanto al vizio di procura o all’abuso del processo, l’ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025 (Sez. I) ha ritenuto applicabile alla liquidazione controllata, in forza del rinvio dell’art. 270, comma 5, la condanna prevista dall’art. 51, comma 15, CCII, anche nel giudizio di legittimità: un ulteriore motivo per non proporre impugnazioni senza fondamento.

Tabella dei passaggi e dei termini

Fase Atto Termine Davanti a chi
Apertura Sentenza di apertura con assegnazione del termine per le domande — Tribunale
Domanda Domanda di partecipazione via PEC con documenti Termine fissato nella sentenza e nell’avviso (perentorio) Liquidatore
Progetto Progetto di stato passivo comunicato via PEC Dopo la scadenza delle domande Liquidatore
Osservazioni Osservazioni al progetto 15 giorni dalla comunicazione Liquidatore
Stato passivo Formazione e deposito dello stato passivo esecutivo 15 giorni dalla scadenza delle osservazioni Liquidatore
Impugnazione Reclamo contro lo stato passivo 8 giorni (testo post D.Lgs. 136/2024, Cass. 28161/2025) Giudice delegato
Legittimità Ricorso per cassazione Termine breve dalla comunicazione del decreto Corte di cassazione
Tardiva Domanda tardiva per causa non imputabile 60 giorni dalla cessazione della causa, finché non sono esauriti i riparti Liquidatore

Ho pagato solo una parte, perché con la banca ho fatto un accordo a saldo e stralcio. Posso partecipare lo stesso?

Dipende dalla data e da cosa dice esattamente l’accordo: se ha pagato dopo l’apertura e la banca non è stata soddisfatta per l’intero, di regola non può concorrere. È la risposta che più spesso delude, ed è bene saperla prima di firmare.

Il principio è stato affermato dalla Cassazione in materia fallimentare, con regole che il Codice della crisi ha riprodotto: il coobbligato che vuole insinuarsi per regresso o per surrogazione dopo aver pagato successivamente all’apertura deve dimostrare di aver soddisfatto integralmente il creditore; un pagamento parziale non basta, anche se ha estinto la sua obbligazione personale (Cass. civ., Sez. I, n. 4175, indicata nelle banche dati con la data del 17 ottobre 2018). Nel caso esaminato, il fideiussore aveva pagato con una transazione solo una parte del credito per cui la banca si era insinuata, e la Corte ha cassato il decreto che lo aveva ammesso.

La logica è semplice: se la banca resta insinuata per l’intero (art. 160 CCII) e anche lei si insinua per quanto ha pagato, lo stesso debito verrebbe contato due volte, a danno degli altri creditori.

Ma attenzione alle distinzioni:

  • se l’accordo prevede che il pagamento estingua l’intero credito della banca verso il debitore principale (e non solo la sua obbligazione di garante), il discorso cambia, perché il creditore è stato “soddisfatto per l’intero” nel senso rilevante;
  • se il pagamento parziale è avvenuto prima dell’apertura, si applica l’art. 161: la banca concorre per il residuo e lei per quanto ha pagato;
  • se la banca rinuncia alla propria domanda o riduce l’insinuazione, occorre valutare caso per caso gli effetti sulla sua posizione.

Prima di firmare un saldo e stralcio con la banca, conviene sapere se l’accordo le permetterà di recuperare qualcosa nel concorso o se resterà un pagamento “a fondo perduto”. La formulazione della clausola sull’effetto estintivo è il punto da negoziare.

La banca non mi ha ancora chiesto nulla, ma so che lo farà. Posso insinuarmi “con riserva” adesso, per non perdere il treno?

Secondo la Cassazione più recente, no: il fideiussore che non ha ancora pagato non può farsi ammettere con riserva per il futuro credito di regresso. È un punto chiarito nel 2025.

Con la sentenza n. 5964 del 6 marzo 2025, la Corte di cassazione ha affermato, in tema di concorso dei coobbligati (art. 61, comma 2, l. fall., oggi riprodotto dall’art. 160 CCII), che il credito di regresso del fideiussore che non ha ancora pagato non può essere ammesso con riserva. Il motivo è sempre lo stesso: finché la banca non è soddisfatta, è la banca il creditore che concorre per l’intero; ammettere anche il garante, sia pure condizionatamente, duplicherebbe il debito nello stato passivo.

Questo non significa che lei resti senza tutela. Due precedenti di legittimità, rimasti punti di riferimento, hanno chiarito che il fideiussore che paga integralmente dopo l’apertura può far valere il regresso anche se non ha chiesto né ottenuto l’ammissione con riserva (Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 17413 del 13 luglio 2017 e ord. n. 22775 del 13 luglio 2017). In altre parole: non serve “prenotarsi”; quando paga per intero, subentra nella posizione del creditore già ammesso.

Cosa fare, allora, nel frattempo?

  • verificare che la banca abbia presentato la sua domanda e per quale importo e con quale prelazione: è la posizione in cui eventualmente subentrerà;
  • conservare tutta la documentazione del rapporto garantito;
  • valutare gli strumenti di tutela preventiva che il codice civile riconosce al fideiussore quando il debitore è diventato insolvente (ne parliamo nella sezione sulla domanda che nessuno fa).

Ho garantito con un’ipoteca su casa mia, non con una fideiussione: vale lo stesso discorso?

No, e la differenza è sostanziale: il terzo datore di ipoteca non è un debitore personale, il fideiussore sì. Molti confondono le due figure perché in entrambi i casi “si garantisce per un altro”.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25268/2025 (Sez. I), pubblicata nel settembre 2025, ha ribadito la distinzione: il fideiussore è un coobbligato solidale che risponde con tutto il suo patrimonio (art. 1944 c.c.) e, nei suoi confronti, valgono le regole sul concorso dei coobbligati; il terzo datore di ipoteca, invece, risponde solo con il bene ipotecato e non è un debitore personale. Nel caso deciso, il tribunale aveva applicato erroneamente al fideiussore lo schema del terzo datore di ipoteca, e la Corte ha accolto il ricorso.

Perché le interessa? Perché le regole cambiano in due direzioni:

  • se lei è fideiussore e paga, ha regresso e surrogazione e può concorrere nella liquidazione controllata del debitore secondo quanto detto finora;
  • se lei è terzo datore di ipoteca e la banca fa vendere il suo immobile (che non rientra nella liquidazione del debitore, perché è suo), anche lei ha diritto di regresso e surrogazione verso il debitore (art. 2871 c.c.), ma la sua posizione nel concorso va ricostruita tenendo conto che non era obbligata personalmente.

Leggere con attenzione l’atto di garanzia che ha firmato è il primo passo: fideiussione, ipoteca, garanzia autonoma e pegno hanno regole diverse. Nei contratti bancari, poi, non è raro trovare insieme una fideiussione omnibus e un’ipoteca sullo stesso immobile del garante.

Eravamo in tre a garantire, ma ho pagato solo io. Posso chiedere tutto al debitore nella procedura, o devo rivolgermi agli altri garanti?

Nella liquidazione controllata del debitore principale può concorrere per tutto ciò che ha pagato; verso gli altri garanti ha, in più, un’azione separata per la loro quota. Sono due strade che non si escludono.

Il codice civile prevede che, se più persone hanno prestato fideiussione per lo stesso debitore e per lo stesso debito, quella che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro porzione (art. 1954 c.c.). Questa azione si esercita fuori dalla liquidazione controllata, perché gli altri garanti non sono in procedura.

Nella procedura del debitore principale, invece, lei concorre come creditore di regresso per l’intera somma versata, alle condizioni già viste (pagamento prima dell’apertura, oppure pagamento integrale dopo l’apertura). Il punto da evitare è la doppia riscossione: se riceve qualcosa dal riparto e qualcosa dagli altri garanti, i conti vanno regolati tra voi, perché nessuno può incassare più di quanto ha pagato.

Nella pratica, la sequenza più ragionevole è spesso questa: presentare subito la domanda nella liquidazione, così da non perdere il termine perentorio; contestualmente, chiedere agli altri garanti la loro quota, tenendo conto di quanto si stima di recuperare dal riparto.

Questo tipo di valutazione, che incrocia diritto della crisi e rapporti tra garanti, è esattamente quello su cui lo Studio lavora: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, coordina avvocati e commercialisti per ricostruire la posizione del garante su tutti i fronti.

Un’ultima nota: se uno degli altri garanti è a sua volta in una procedura di sovraindebitamento, valgono le stesse regole del concorso anche nella sua procedura. Le posizioni vanno mappate tutte, una per una.


Rischio di perdere tutto quello che ho pagato?

Il rischio di recuperare poco esiste ed è bene dirlo con onestà; il rischio di perdere tutto per un errore evitabile, invece, si può ridurre molto.

La liquidazione controllata distribuisce ciò che c’è. Se il debitore ha un patrimonio modesto e molti creditori privilegiati (fisco, enti previdenziali, banche ipotecarie), la percentuale per i chirografari può essere bassa. Nessuno può prometterle che recupererà tutto, e diffidi di chi lo fa.

Ci sono però fattori che spostano davvero il risultato, e dipendono da lei:

  • presentare la domanda nel termine, perché fuori termine si entra solo con la tardiva e alle sue condizioni restrittive;
  • chiedere la surrogazione nella prelazione della banca, quando ne ricorrono i presupposti, perché un credito ipotecario o privilegiato ha prospettive di soddisfazione molto diverse da un chirografo;
  • documentare il credito in modo completo, per evitare esclusioni o riduzioni;
  • verificare la relazione dell’OCC e l’inventario: se emergono beni non indicati, il ricavato da distribuire può essere maggiore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025 (Sez. I), ha ricordato che la relazione dell’OCC è un presupposto di ammissibilità e che il giudice ne controlla completezza e attendibilità, confermando la revoca dell’apertura in un caso in cui ricorso e relazione tacevano una vendita simbolica di un immobile e la gestione di un’attività.

In sintesi: il risultato economico dipende dal patrimonio del debitore, ma il diritto di partecipare dipende dalla correttezza delle sue mosse.

Il debitore verrà “liberato” dai debiti alla fine. E io resterò con il cerino in mano?

In parte sì, ed è il limite più serio da conoscere: l’esdebitazione del debitore principale libera lui, non i suoi garanti.

Alla fine della liquidazione controllata, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione (che, nella disciplina attuale, opera di regola di diritto decorso il periodo previsto dalla legge, salvo i casi di esclusione). Le norme sull’esdebitazione fanno però salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati e i fideiussori del debitore: la banca che non è stata pagata per intero può continuare a rivolgersi a lei per il residuo.

E il suo credito di regresso verso il debitore? Se è un credito concorsuale (e, come visto, lo è anche quello nato da un pagamento successivo all’apertura, secondo la giurisprudenza), per la parte non soddisfatta nel riparto è destinato, di regola, a essere coperto dall’esdebitazione. Su questo profilo esistono letture dottrinali non del tutto uniformi, soprattutto per il pagamento effettuato dopo l’esdebitazione stessa: è un punto da valutare con attenzione, non da dare per scontato.

La conseguenza pratica è chiara: la liquidazione controllata è spesso l’ultima occasione concreta per recuperare qualcosa dal debitore. Non partecipare al concorso significa, in molti casi, rinunciare definitivamente.

C’è anche un lato rassicurante: se la banca ha ricevuto parte del suo credito dal riparto, quella parte riduce il debito garantito, e quindi riduce anche ciò che la banca può pretendere da lei.

Quanto tempo ci vorrà per vedere qualcosa?

Più di quanto vorrebbe: la liquidazione controllata ha una durata legata alla vendita dei beni e alle ripartizioni, e può proseguire nel tempo se il debitore mette a disposizione dei creditori una parte dei redditi futuri.

Il calendario tipico è fatto di fasi successive: domanda entro il termine fissato (in genere, non oltre sessanta giorni dalla comunicazione), progetto di stato passivo, osservazioni, stato passivo esecutivo, vendite, programmi di riparto. Se ci sono immobili da vendere, i tempi si allungano; se il patrimonio è costituito soprattutto dalla quota di reddito messa a disposizione dei creditori, le somme arrivano in più riparti nel tempo.

Due consigli realistici:

  • non confonda la durata della procedura con i suoi termini: la procedura può durare anni, ma i suoi termini (domanda, osservazioni, reclamo) sono brevi e perentori;
  • legga ogni comunicazione PEC del liquidatore: i progetti di riparto possono essere contestati, e anche lì i tempi per reagire sono stretti.

Il tempo lungo della procedura non è un motivo per rinviare: è il motivo per mettersi subito in regola.


“Mi fa vedere un esempio concreto, con i numeri?”

Certo. Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili ma non riferiti a casi reali dello studio. Servono a mostrare come cambia il risultato in base a data e importo del pagamento.

Simulazione 1 — Pagamento integrale prima dell’apertura, con surrogazione nell’ipoteca

Dati di partenza. Mutuo residuo verso la banca: 47.860 €, garantito da ipoteca di primo grado sull’appartamento del debitore e da fideiussione del fratello. Il 9 gennaio 2026 la banca escute il fideiussore, che il 3 febbraio 2026 paga 47.860 € e ottiene quietanza con dichiarazione di estinzione integrale del credito. Il 14 aprile 2026 il tribunale apre la liquidazione controllata del debitore e assegna ai creditori un termine di sessanta giorni per le domande.

Sviluppo.
– Il fideiussore ha pagato per intero prima dell’apertura: è creditore di regresso per 47.860 € più interessi legali dal 3 febbraio 2026 al 14 aprile 2026 (data di apertura, oltre la quale gli interessi sui crediti chirografari di regola si arrestano ai fini del concorso).
– In più, per surrogazione (art. 1949 c.c.), subentra nell’ipoteca della banca. Nella domanda, inviata via PEC il 2 giugno 2026, chiede l’ammissione in via ipotecaria sul ricavato dell’immobile, allegando fideiussione, intimazione della banca, contabile del bonifico, quietanza ed estratto dell’iscrizione ipotecaria.
– Il progetto di stato passivo, comunicato il 3 luglio 2026, lo ammette solo in chirografo, ritenendo non provata la persistenza dell’ipoteca. Il fideiussore presenta osservazioni il 15 luglio 2026 (entro i quindici giorni), producendo una visura ipotecaria aggiornata.

Esito. Il liquidatore, esaminate le osservazioni, colloca il credito in via ipotecaria. L’immobile viene venduto per 61.300 €; dedotte le spese di procedura che gravano sul ricavato (ipotizziamo 6.940 €), restano 54.360 €, che coprono interamente il credito ipotecario surrogato. Senza la richiesta espressa di prelazione e senza le osservazioni, lo stesso credito sarebbe stato pagato in percentuale con gli altri chirografari.

Simulazione 2 — Pagamento parziale dopo l’apertura, con saldo e stralcio

Dati di partenza. Debito verso la banca: 28.740 € (scoperto di conto con fideiussione della madre del debitore). La liquidazione controllata del debitore viene aperta il 20 febbraio 2026; la banca presenta domanda per 28.740 € in chirografo. Il 6 maggio 2026 la madre firma un accordo con la banca e paga 11.500 € “a saldo e stralcio di ogni sua obbligazione di garanzia”, senza che la banca rinunci al credito verso il figlio.

Sviluppo.
– Il pagamento è successivo all’apertura ed è parziale rispetto al credito della banca verso il debitore.
– Per l’art. 160 CCII, la banca continua a concorrere per l’intero (28.740 €) fino a totale soddisfazione; il regresso della madre può esercitarsi solo dopo che la banca è stata soddisfatta per l’intero.
– Se la madre presentasse domanda tardiva per 11.500 €, sulla base del principio affermato dalla Cassazione (n. 4175, data indicata 17 ottobre 2018), la domanda dovrebbe essere respinta: il pagamento parziale non basta.

Esito. Ipotizziamo che il riparto ai chirografari sia pari al 9,4%: la banca incassa 2.701,56 € (28.740 × 9,4%). Per la banca, la somma complessivamente incassata è 14.201,56 € (11.500 + 2.701,56), inferiore al credito: la madre resta fuori dal concorso. Se invece l’accordo fosse stato costruito come estinzione integrale del credito della banca verso il debitore, a fronte dello stesso pagamento, la madre avrebbe potuto subentrare nella posizione della banca e incassare lei il 9,4% su 28.740 €, cioè gli stessi 2.701,56 € (nei limiti di quanto pagato). La differenza sta tutta nella clausola.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Prima ancora di pagare la banca, posso fare qualcosa per proteggermi, visto che il debitore è già insolvente?”

È la domanda che arriva quasi sempre troppo tardi, quando il pagamento è già stato fatto. Eppure il codice civile prevede strumenti che il fideiussore può usare prima di essere escusso, e che incidono anche sulla sua posizione nel concorso.

Il primo è l’art. 1953 c.c., che consente al fideiussore, anche prima di aver pagato, di agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti garanzie, tra l’altro quando il debitore è divenuto insolvente. Dopo l’apertura della liquidazione controllata, il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali limita molto la concreta utilità di questa strada verso il debitore; ma prima dell’apertura, quando la crisi è evidente, può essere un’arma da valutare.

Il secondo riguarda il rapporto con la banca. Il fideiussore che paga senza verificare le eccezioni che poteva opporre rischia di pagare più del dovuto o di pagare ciò che non doveva. Gli strumenti da controllare sono molti: la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. quando il creditore non ha agito tempestivamente contro il debitore (salvo deroga contrattuale, frequentissima nei moduli bancari); la validità delle clausole della fideiussione; la correttezza del saldo richiesto. Pagare “per chiudere la questione” senza queste verifiche può significare rinunciare a difese che avrebbero ridotto l’esborso.

Il terzo è la scelta del momento e della forma del pagamento. Come mostra la seconda simulazione, pagare prima o dopo l’apertura, per intero o in parte, con o senza estinzione integrale del credito della banca, produce effetti molto diversi sulla possibilità di partecipare al concorso. Un accordo con la banca negoziato sapendo come funzionano gli artt. 160 e 161 CCII può trasformare un pagamento a fondo perduto in un credito recuperabile.

Infine c’è il tema dell’avviso al debitore: il codice civile prevede che il fideiussore che paga senza averne dato notizia al debitore possa perdere il regresso se il debitore ha pagato a sua volta o aveva eccezioni da opporre (art. 1952 c.c.). Nella crisi conclamata il rischio è ridotto, ma una comunicazione formale costa poco e chiude un fronte.

Il momento giusto per pensare alla liquidazione controllata, per un fideiussore, è prima di pagare, non dopo.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i riferimenti giurisprudenziali su cui si fondano le risposte di questa guida. Per ciascuno trova gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui conta per il fideiussore. Alcune pronunce riguardano il fallimento o la vecchia liquidazione del patrimonio: sono richiamate perché le regole sul concorso dei coobbligati sono state riprodotte nel Codice della crisi, e lo segnaliamo di volta in volta.

1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025.
Principio: nella liquidazione controllata il termine indicato dal liquidatore per presentare la domanda di partecipazione è perentorio; dopo la sua scadenza si entra solo dimostrando una causa non imputabile, nei limiti della disciplina sulle tardive. La pronuncia ha anche esteso alla liquidazione controllata la regola per cui i crediti pecuniari si considerano scaduti all’apertura.
Rilevanza: il fideiussore che ha pagato prima dell’apertura non può permettersi ritardi; quello che paga dopo deve agire rapidamente con la tardiva.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28161 del 23 ottobre 2025.
Principio: se il termine per le osservazioni scade dopo il 28 settembre 2024, si applica l’art. 273 CCII nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, e il termine per opporsi allo stato passivo è di otto giorni; l’assenza di un periodo transitorio non basta, da sola, a giustificare la rimessione in termini.
Rilevanza: il fideiussore escluso ha pochissimi giorni per reagire.

3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025.
Principio: la relazione dell’OCC allegata alla domanda di liquidazione controllata è un presupposto di ammissibilità; il giudice ne verifica completezza e attendibilità, non il semplice deposito.
Rilevanza: il creditore, compreso il fideiussore, ha interesse a controllare che il patrimonio del debitore sia stato rappresentato in modo completo.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025.
Principio: la condanna prevista dall’art. 51, comma 15, CCII per il caso di mala fede si applica anche alla liquidazione controllata, in forza del rinvio dell’art. 270, comma 5, e vale anche nel giudizio di legittimità.
Rilevanza: conferma che alla liquidazione controllata si applicano, tramite rinvio, regole della liquidazione giudiziale; e ricorda che le impugnazioni vanno proposte solo se fondate.

5. Cass. civ., sent. n. 5964 del 6 marzo 2025.
Principio: in tema di concorso dei coobbligati, il fideiussore che non ha ancora pagato non può ottenere l’ammissione con riserva del futuro credito di regresso.
Rilevanza: chi non è stato ancora escusso non può “prenotarsi” nello stato passivo; deve vigilare sulla posizione della banca.

6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25268/2025 (pubblicata nel settembre 2025).
Principio: il fideiussore è un coobbligato solidale che risponde con tutto il patrimonio e soggiace alle regole sul concorso dei coobbligati; il terzo datore di ipoteca non è debitore personale e risponde solo con il bene.
Rilevanza: chi ha firmato una garanzia deve sapere in quale delle due figure rientra, perché le regole nel concorso cambiano.

7. Cass. civ., ord. n. 11447/2025.
Principio: in tema di liquidazione del patrimonio regolata dalla L. 3/2012, il sovraindebitato non è legittimato a impugnare il decreto sullo stato passivo, in considerazione del ruolo del liquidatore come rappresentante della massa.
Rilevanza: chiarisce chi sono i protagonisti del contenzioso sullo stato passivo nelle procedure di sovraindebitamento, utile per impostare correttamente un’impugnazione.

8. Cass. civ., ord. n. 10243/2025 (aprile 2025).
Principio: la pronuncia ha affrontato, nella liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, la legittimazione del liquidatore nel giudizio di reclamo proposto dal creditore contro la formazione dello stato passivo.
Rilevanza: ribadisce che anche nelle procedure di sovraindebitamento il creditore escluso dispone di un rimedio specifico, con termini brevi e parti determinate.

9. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4175 (data indicata nelle banche dati: 17 ottobre 2018).
Principio: il coobbligato che si insinua per regresso o surrogazione dopo aver pagato successivamente all’apertura deve provare di aver soddisfatto integralmente il creditore; un pagamento parziale, anche transattivo, non è sufficiente.
Rilevanza: è il precedente chiave per chi ha concluso un saldo e stralcio con la banca dopo l’apertura.

10. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 22775 del 13 luglio 2017.
Principio: il credito di regresso del fideiussore che ha pagato per intero dopo l’apertura ha natura concorsuale, perché il pagamento sostituisce il garante al creditore e ne eredita la concorsualità senza alterare la massa passiva; il regresso è esercitabile anche senza previa ammissione con riserva.
Rilevanza: chi paga per intero dopo l’apertura non perde la possibilità di concorrere.

11. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. n. 17413 del 13 luglio 2017.
Principio: conferma, con riferimento al regresso dell’art. 1950 c.c., la natura concorsuale del credito del fideiussore che ha pagato integralmente dopo l’apertura e la sua esercitabilità nei limiti delle regole inderogabili del concorso.
Rilevanza: consolida l’orientamento, in coppia con la pronuncia precedente.

12. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11144 del 4 luglio 2012.
Principio: il pagamento integrale del fideiussore dopo l’apertura, con effetto surrogatorio, esclude dal concorso il credito estinto e trasferisce al garante la sua concorsualità, senza violare la cristallizzazione della massa passiva.
Rilevanza: è la base dell’orientamento successivo e del meccanismo con cui il fideiussore può subentrare anche nella prelazione del creditore.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando un fideiussore che ha pagato, o che sta per pagare, si rivolge allo Studio Monardo, il lavoro segue strumenti precisi:

  1. Ricostruiamo la cronologia del rapporto garantito, dell’escussione, del pagamento e della sentenza di apertura, per stabilire se si applica l’art. 160 o l’art. 161 CCII.
  2. Esaminiamo l’atto di garanzia (fideiussione specifica od omnibus, garanzia autonoma, ipoteca di terzo) e verifichiamo le eccezioni opponibili alla banca, inclusa la decadenza dell’art. 1957 c.c. e la validità delle clausole.
  3. Redigiamo la domanda di partecipazione al liquidatore, con quantificazione di capitale, interessi e spese e con la richiesta espressa di surrogazione nelle prelazioni della banca quando ne ricorrono i presupposti.
  4. Raccogliamo e ordiniamo la prova del pagamento, chiedendo alla banca la quietanza nella forma utile al concorso.
  5. Negoziamo con la banca i contenuti di un eventuale accordo, curando che la clausola sull’effetto estintivo non precluda la partecipazione al concorso.
  6. Controlliamo il progetto di stato passivo e la posizione degli altri creditori, a partire da quella della banca garantita.
  7. Predisponiamo le osservazioni entro i quindici giorni e, se necessario, il reclamo entro il termine di otto giorni.
  8. Valutiamo la domanda tardiva quando il pagamento è successivo alla scadenza del termine, calcolando i sessanta giorni dalla cessazione della causa del ritardo.
  9. Esaminiamo la relazione dell’OCC, l’inventario e i progetti di riparto, segnalando omissioni o errori che incidono sul ricavato.
  10. Impostiamo le azioni verso gli altri garanti per la loro quota, coordinandole con quanto atteso dal riparto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi confluita nel Codice della crisi) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi è garante in una liquidazione controllata pesano soprattutto due di queste competenze. Come Gestore della crisi e fiduciario OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo redige la relazione e il liquidatore forma lo stato passivo: sa quali documenti servono, dove si annidano le esclusioni e come si leggono i progetti di riparto. Come cassazionista, può seguire il reclamo e l’eventuale ricorso in Cassazione senza cambiare difensore.

La strategia resta la stessa dalla prima analisi fino all’ultimo grado di giudizio: chi imposta la domanda di partecipazione è lo stesso che, se serve, sostiene le ragioni del fideiussore davanti alla Corte di cassazione. E poiché la posizione del garante tocca insieme diritto della crisi, contratti bancari e profili contabili, sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, che verificano i saldi richiesti dalla banca, gli interessi e la sostenibilità di un eventuale accordo.


In chiusura: tre cose da ricordare

Dalle risposte emergono tre messaggi.

Primo: il fideiussore che ha pagato è un creditore a pieno titolo e può partecipare alla liquidazione controllata, ma deve presentare la domanda nel termine perentorio e documentarla in modo completo, chiedendo espressamente la surrogazione nelle prelazioni della banca.

Secondo: la data e la misura del pagamento decidono tutto. Pagamento prima dell’apertura: concorso per quanto pagato. Pagamento integrale dopo l’apertura: subentro nella posizione della banca. Pagamento parziale dopo l’apertura: di regola, nessun accesso al concorso finché la banca non è soddisfatta per intero.

Terzo: l’esdebitazione del debitore non libera il garante, e spesso la procedura è l’ultima occasione per recuperare qualcosa: i termini di osservazioni e reclamo vanno rispettati senza esitazioni.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la conoscenza diretta delle procedure di sovraindebitamento, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, e la possibilità di difendere il fideiussore fino in Cassazione, come avvocato cassazionista. Analizzeremo la sua posizione, verificheremo le carte e costruiremo la strategia più adatta, senza promettere risultati che dipendono dal patrimonio del debitore.

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