Come si costruisce un concordato minore che regga davvero nel tempo, quando il reddito di chi lo propone non arriva ogni mese con la stessa cifra, ma oscilla con le commesse, con le stagioni, con i pagamenti dei clienti e con le scadenze fiscali? È la domanda che si pongono il consulente con partita IVA, l’artigiano, l’agente di commercio, il geometra, il fisioterapista, il piccolo commerciante: persone che vogliono continuare a lavorare, ma che hanno accumulato debiti con l’Erario, con la cassa previdenziale, con le banche e con i fornitori in una misura che il loro reddito non riesce più a sostenere. Non esiste una formula valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il piano sostenibile per un professionista con un reddito che oscilla del 20% non è lo stesso che serve a chi, da un anno all’altro, passa da 22.000 a 48.000 euro.
Il bivio è reale e ha almeno tre uscite. Si può proporre un piano a rata costante, calibrato prudentemente sul reddito atteso; si può costruire un piano a contribuzione variabile, che segue l’andamento effettivo delle entrate con una quota minima garantita; si può infine valutare che il concordato non sia la strada giusta e che la liquidazione controllata, con l’esdebitazione che ne consegue, offra un esito più sicuro. Ciascuna di queste strade va soppesata con i suoi vantaggi e con il suo rovescio della medaglia.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la sostenibilità di un concordato minore si decide, prima ancora che davanti al giudice, nella relazione dell’Organismo di composizione della crisi: è lì che il piano viene attestato o smontato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera esattamente su questo terreno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno i criteri con cui il gestore verifica la fattibilità e la convenienza permette di impostare il piano, fin dalla prima bozza, sui parametri che verranno effettivamente esaminati. E quando il lavoratore autonomo è anche imprenditore, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) consente di valutare se una fase negoziale preventiva possa precedere il deposito della domanda.
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Il terreno comune: chi può proporre il concordato minore e cosa deve dimostrare
Prima di confrontare le strade conviene fissare gli elementi che tutte condividono, perché è su questi che si misura la differenza tra un piano solido e un piano destinato alla revoca.
Il presupposto soggettivo e oggettivo
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024, ha sostituito integralmente la vecchia L. 3/2012, oggi abrogata. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono collocate negli artt. 65 e seguenti; il concordato minore occupa gli artt. 74-83 CCII.
L’art. 74, comma 1, CCII riserva il concordato minore ai debitori in stato di sovraindebitamento diversi dal consumatore: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative. La norma ammette la proposta quando questa consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. È il primo snodo che interessa il lavoratore autonomo: il concordato minore nasce come strumento di continuità, cioè come procedura pensata per chi intende continuare a lavorare e pagare i creditori, almeno in parte, con i frutti di quel lavoro.
Il comma 2 dello stesso articolo apre una seconda porta: fuori dai casi di continuità, il concordato minore è ammesso solo se è previsto un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda. Per chi ha cessato l’attività o la sta chiudendo, quindi, la via concordataria esiste, ma richiede un contributo di terzi (un familiare, un garante, un acquirente di beni) che renda la proposta migliore della semplice liquidazione.
Lo stato di sovraindebitamento, secondo la definizione dell’art. 2 CCII, è la condizione di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Per il professionista con reddito variabile la crisi si manifesta spesso in modo non lineare: anni in cui le uscite vengono coperte, anni in cui si accumulano arretrati fiscali e contributivi, anni in cui la banca revoca gli affidamenti. Il requisito va comunque provato con una ricostruzione documentale dell’intero periodo.
Il nodo della qualifica: consumatore o professionista?
Il lavoratore autonomo che abbia anche debiti personali (un finanziamento per l’auto di famiglia, una carta revolving, un mutuo sulla casa) può chiedersi se non convenga presentarsi come consumatore e accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII). La risposta dipende dalla composizione del debito: quando i debiti derivano in tutto o in parte dall’attività professionale, la qualifica di consumatore non è disponibile e la via è quella del concordato minore. L’elemento dirimente non è la partita IVA in sé, ma la natura delle obbligazioni: imposte sui redditi da lavoro autonomo, IVA, contributi della cassa, debiti verso fornitori e finanziamenti destinati allo studio o alla bottega restano debiti professionali.
Il problema della cessazione e della cancellazione
Per chi è iscritto al registro delle imprese (artigiano, commerciante, agente costituito in ditta individuale) esiste un ostacolo che va considerato prima di qualsiasi scelta. Con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione ha affermato che la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile alla luce dell’art. 33, comma 4, CCII, e che il divieto vale anche per l’imprenditore individuale e per il concordato di tipo liquidatorio; l’orientamento è stato ribadito, secondo le fonti consultate, dall’ordinanza n. 20961 del 20 giugno 2026. Chi è imprenditore e sta pensando di chiudere la ditta per “alleggerire” la propria posizione rischia, con la cancellazione, di precludersi proprio il concordato minore, lasciandosi come unica via la liquidazione controllata. Per il professionista iscritto a un albo, che non è soggetto al registro delle imprese, la questione si pone in termini diversi e va valutata caso per caso.
Il ruolo dell’OCC e la relazione
Il debitore presenta la domanda tramite un Organismo di composizione della crisi, che nomina un gestore. Secondo l’art. 76 CCII la domanda va corredata da una relazione particolareggiata dell’OCC, che contiene l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere, il resoconto sulla solvibilità degli ultimi cinque anni, l’indicazione di eventuali atti impugnati dai creditori, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e una valutazione della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
La giurisprudenza di legittimità è netta sull’importanza di questo documento. Con la sentenza n. 28576 del 28 ottobre 2025 la Cassazione, pronunciandosi in materia di liquidazione controllata, ha affermato che il giudice deve vagliare la relazione dell’OCC non solo sotto il profilo formale ma anche nella sostanza, e che la sua completezza costituisce un presupposto indispensabile. Il principio, espresso per la liquidazione controllata, illumina anche il concordato minore: una relazione che si limita a riportare la media dei redditi senza analizzarne la volatilità difficilmente supera il vaglio del tribunale.
Il contenuto della proposta
L’art. 74, comma 3, CCII stabilisce che la proposta deve prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e deve indicare in modo specifico modalità e tempi di adempimento. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. È proprio questo inciso, “modalità e tempi”, a porre il problema centrale per chi ha un reddito variabile: fino a che punto il piano può legare i pagamenti a un’entrata che oggi non si conosce?
L’art. 75 CCII disciplina la documentazione: piano con indicazione dei tempi, elenco dei creditori con le cause di prelazione, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, indicazione degli eventuali procedimenti esecutivi o cautelari e delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia. Lo stesso articolo consente di prevedere il pagamento non integrale dei crediti privilegiati, purché ne sia assicurato il soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni su cui insiste la prelazione, come attestato dall’OCC.
Il limite dell’ordine delle prelazioni
A questa flessibilità la Cassazione ha posto un argine importante. Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Prima Sezione ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione, secondo le regole dettate per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, richiamate dall’art. 74, comma 4, CCII nei limiti della compatibilità. La violazione di quelle regole rende la proposta inammissibile, e il giudice può rilevarla d’ufficio anche prima dell’omologazione, nell’ambito del controllo previsto dall’art. 77 CCII. Nessun piano, per quanto sostenibile sul piano dei flussi, può permettersi di pagare i chirografari scavalcando l’Erario o la cassa previdenziale senza una giustificazione compatibile con l’ordine delle prelazioni.
Voto, maggioranze e omologazione
Aperta la procedura con il decreto previsto dall’art. 78 CCII, che dispone anche il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio del debitore, i creditori esprimono il proprio voto nel termine fissato dal decreto. L’art. 79 CCII richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; in presenza di classi, la maggioranza deve formarsi anche nel maggior numero di classi. I creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione.
L’art. 80 CCII disciplina l’omologazione. Due profili interessano in modo particolare il lavoratore autonomo:
- il comma 3 consente di omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è decisiva per raggiungere la maggioranza e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; la stessa logica di convenienza governa la contestazione mossa da un creditore dissenziente;
- un creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento non può contestare la convenienza in sede di omologazione.
Sul primo punto la Cassazione, con la sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che l’omologazione forzosa nel concordato minore segue una disciplina autonoma: non è necessaria una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 CCII e non si applicano le regole più rigide di approvazione previste per il concordato preventivo, come il parere conforme della Direzione regionale. Per il professionista con un debito fiscale e contributivo consistente è un dato decisivo: il dissenso dell’Agenzia delle entrate non è, di per sé, la fine del concordato.
Esecuzione, revoca, conversione
Gli artt. 81-83 CCII disciplinano l’esecuzione del piano sotto la vigilanza dell’OCC, la revoca dell’omologazione (per atti in frode o per inadempimento) e la conversione in liquidazione controllata. È su questo terreno che la scelta dell’architettura del piano produce le sue conseguenze più concrete: un piano che il reddito effettivo non riesce a sostenere si avvia verso la revoca e la conversione, con un tempo perduto che il debitore non recupera.
Una possibile fase preliminare: la composizione negoziata
Per il lavoratore autonomo che sia anche imprenditore commerciale o agricolo, il CCII prevede la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti, con la disciplina specifica per le imprese sotto soglia), nata dal D.L. 118/2021. È una fase stragiudiziale, assistita da un esperto, che può condurre ad accordi con i creditori o preparare l’accesso a uno strumento come il concordato minore. Il professionista intellettuale non imprenditore non rientra, secondo l’impostazione prevalente, tra i destinatari di questo percorso: per lui la strada passa direttamente dall’OCC.
Prima strada: il piano a rata costante calibrata sul reddito prudenziale
In cosa consiste
Il piano a rata costante è la forma più tradizionale di concordato minore in continuità. Il debitore si impegna a versare, per un numero definito di anni, una somma mensile o trimestrale fissa, determinata sottraendo dal reddito netto atteso le spese necessarie al sostentamento della famiglia e i costi dell’attività. La base normativa è l’art. 74, commi 1 e 3, CCII: proposta in continuità, soddisfacimento parziale con qualsiasi forma, indicazione specifica di modalità e tempi.
La differenza tra un piano a rata costante sostenibile e uno fragile sta tutta nel reddito di riferimento. Se la rata viene calcolata sulla media degli ultimi tre anni, il piano incorpora il rischio che il primo anno negativo la renda impagabile. Se viene calcolata su un reddito prudenziale (il valore più basso del triennio, o una media ponderata con correzioni), la rata risulta inferiore ma il piano diventa più resistente.
Quando ha senso: tre scenari
- Il professionista con oscillazioni contenute. Un consulente del lavoro con un portafoglio clienti stabile e redditi compresi tra 38.000 e 44.000 euro annui ha una volatilità che una rata fissa assorbe senza difficoltà, magari con un piccolo accantonamento iniziale.
- Il lavoratore autonomo con un contratto ricorrente. L’agente di commercio con un mandato principale che garantisce provvigioni minime ha una base reddituale prevedibile su cui costruire una rata, mentre le provvigioni eccedenti restano un margine di sicurezza.
- Il debitore che può contare su un apporto esterno stabile. Quando un familiare si impegna a integrare la rata nei mesi di minore incasso, la rata costante diventa sostenibile anche con un reddito volatile, perché la variabilità viene assorbita dal terzo.
Come si esegue, in sintesi
Il percorso passa dalla ricostruzione dei redditi degli ultimi tre o cinque anni, dalla determinazione del fabbisogno familiare (anche alla luce dei parametri utilizzati dai tribunali per la quota di mantenimento), dalla stima dei costi dell’attività e dei nuovi debiti fiscali e contributivi che il lavoro continuerà a generare, e infine dalla scelta della rata e della durata. L’OCC attesta la fattibilità, e il tribunale verifica che il piano non sia manifestamente inadeguato.
Un elemento spesso trascurato è il debito corrente: chi continua a lavorare continua a produrre IVA, IRPEF e contributi. Un piano in continuità deve dimostrare che il reddito copre contemporaneamente la rata concordataria e le imposte correnti; diversamente, durante l’esecuzione si forma un nuovo debito che i creditori anteriori non sono tenuti a tollerare e che può condurre alla revoca.
I vantaggi
A fronte di una minore flessibilità, la rata costante offre tre vantaggi concreti.
- Leggibilità per i creditori. Una banca o un’amministrazione finanziaria valuta più facilmente una proposta che indica importi e scadenze certe; la percentuale di soddisfacimento è determinata e confrontabile con l’alternativa liquidatoria.
- Semplicità della vigilanza. L’OCC verifica il pagamento delle rate senza dover ricalcolare ogni anno il dovuto sulla base delle dichiarazioni dei redditi.
- Solidità rispetto all’art. 74, comma 3. Indicare tempi e modalità specifiche è immediato: non sorgono dubbi sulla determinatezza della proposta.
I rischi e gli svantaggi
Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. Una rata fissa scarica tutto il rischio della variabilità sul debitore. Se l’anno di minor reddito cade nella fase iniziale del piano, il debitore si trova a dover scegliere tra il pagamento della rata e il pagamento delle imposte correnti, e qualsiasi scelta lo espone a conseguenze. Una rata prudenziale, d’altra parte, riduce la percentuale offerta e può rendere la proposta poco attraente o, nei casi limite, non conveniente rispetto alla liquidazione controllata.
C’è poi un profilo di equità percepita: se negli anni buoni il professionista guadagna molto più del reddito su cui è stata calcolata la rata, i creditori ricevono meno di quanto avrebbero potuto. Questo argomento viene spesso speso dai creditori dissenzienti in sede di contestazione della convenienza.
Le pronunce a supporto
Il tema della fattibilità come requisito del concordato minore emerge dalla sentenza del Tribunale di Bologna n. 153/2026 del 13 agosto 2026, che ha omologato un concordato minore in continuità di un imprenditore individuale con una provvista complessiva di 27.000 euro distribuita su 54 mesi, alimentata in parte da risorse proprie e in parte dall’apporto di un terzo, ritenendo il piano non manifestamente inadeguato all’adempimento e più conveniente della liquidazione controllata. È un esempio di architettura a rata definita resa sostenibile dalla combinazione tra reddito e finanza esterna.
Il profilo ideale di questa opzione è il lavoratore autonomo con redditi che oscillano entro margini contenuti, o con un apporto esterno capace di assorbire gli anni negativi, che vuole offrire ai creditori una proposta semplice e immediatamente valutabile.
Seconda strada: il piano a contribuzione variabile con quota minima garantita
In cosa consiste
Il piano a contribuzione variabile prova a trasformare la volatilità del reddito da problema a parametro. Il debitore si obbliga a versare una quota minima fissa, sostenibile anche nell’anno peggiore, e in aggiunta una percentuale del reddito eccedente una soglia predeterminata, accertata ogni anno sulla base della dichiarazione dei redditi e verificata dall’OCC. In questo modo i creditori partecipano agli anni positivi, mentre il debitore non viene travolto da quelli negativi.
La base normativa è la stessa dell’opzione precedente: l’art. 74, comma 3, CCII consente il soddisfacimento “attraverso qualsiasi forma”. Il punto delicato è la seconda parte della norma, che richiede l’indicazione specifica di modalità e tempi. Un piano a contribuzione variabile regge solo se la formula di calcolo è determinata in modo tale che, noto il reddito, l’importo dovuto sia ricavabile senza margini di discrezionalità. La sua ammissibilità è sostenuta in dottrina e nella prassi di alcuni tribunali, ma non è un esito scontato: dipende dalla chiarezza della formula, dalla presenza di un minimo garantito che rende comunque valutabile la convenienza e dal sistema di verifica affidato all’OCC.
Quando ha senso: tre scenari
- Il professionista con forti oscillazioni pluriennali. Un architetto o un ingegnere che lavora per grandi commesse, con anni da 25.000 euro e anni da 60.000, difficilmente può reggere una rata fissa senza sacrificare la percentuale offerta; un piano variabile consente di proporre un minimo realistico e una partecipazione agli anni positivi.
- Il lavoratore stagionale. Il titolare di un’attività turistica o il maestro di sci concentrano gli incassi in pochi mesi; una quota annuale legata al reddito consuntivo si adatta meglio della rata mensile costante.
- Il professionista in fase di rilancio. Chi esce da un periodo di crisi (malattia, perdita di un cliente principale) e prevede una ripresa senza poterla garantire può offrire ai creditori la condivisione dell’eventuale crescita senza impegnarsi su numeri che oggi non può dimostrare.
Come si esegue, in sintesi
Rispetto al piano a rata costante, il piano variabile richiede alcuni elementi aggiuntivi:
- la definizione del reddito rilevante (reddito netto dichiarato, al netto delle imposte e dei contributi correnti, oppure reddito imponibile con correttivi);
- la fissazione della soglia di esenzione, collegata al fabbisogno familiare documentato;
- la percentuale di partecipazione dei creditori sull’eccedenza;
- un eventuale tetto massimo, oltre il quale la partecipazione si arresta;
- il calendario della verifica annuale (ad esempio entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione) e l’obbligo di trasmettere la documentazione all’OCC;
- una clausola di riequilibrio per gli anni negativi, che preveda ad esempio un fondo di stabilizzazione alimentato negli anni migliori.
La relazione dell’OCC deve contenere una stima prudente dei flussi attesi e uno scenario negativo: senza questo, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria non può essere attestata in modo attendibile.
I vantaggi
Il piano variabile offre una corrispondenza più fedele alla realtà economica del lavoratore autonomo. A fronte di un minimo inferiore, presenta:
- una minore probabilità di inadempimento, perché la rata minima è calibrata sull’anno peggiore;
- un argomento forte in sede di convenienza, perché il creditore partecipa agli anni positivi e la proposta non “congela” il soddisfacimento su una stima prudenziale;
- una maggiore coerenza con la funzione del concordato in continuità, che è quella di pagare i creditori con i frutti dell’attività che prosegue.
I rischi e gli svantaggi
Il rovescio della medaglia riguarda soprattutto la certezza. I creditori, e in particolare l’amministrazione finanziaria, possono percepire la parte variabile come aleatoria e attribuirle un valore ridotto; se la quota minima garantita da sola non supera l’alternativa liquidatoria, la convenienza dipende da proiezioni che il creditore dissenziente contesterà. Il tribunale può inoltre dubitare della determinatezza della proposta se la formula non è sufficientemente precisa. Infine, l’esecuzione è più complessa: ogni anno il dovuto va calcolato, verificato e documentato, e ogni contestazione sul reddito rilevante può diventare un contenzioso.
Va considerato anche un profilo di trasparenza: il debitore che sceglie questo modello accetta che la propria situazione reddituale resti sotto osservazione per tutta la durata del piano. Per alcuni è un prezzo accettabile; per altri, che desiderano una rapida chiusura del rapporto con il passato, rappresenta un peso.
Le pronunce a supporto
La questione della convenienza misurata non solo in termini quantitativi trova un appoggio nella pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio del 19 maggio 2026, che ai fini del cram down dell’art. 80, comma 3, CCII ha valorizzato anche la tempestività e la certezza del pagamento al creditore pubblico, superandone il dissenso quando la proposta assicura un risultato complessivamente più favorevole della liquidazione. Il principio è un’arma a doppio taglio per il piano variabile: valorizza la rapidità e la certezza dei flussi, cioè proprio gli elementi su cui la parte variabile è più debole. Ne deriva che un piano variabile funziona meglio quando la quota minima garantita, da sola, è già in grado di reggere il confronto con la liquidazione.
Il profilo ideale di questa opzione è il professionista con un reddito fortemente oscillante, con prospettive di ripresa credibili ma non garantite, disposto ad accettare una verifica annuale in cambio di un piano che non si spezza al primo anno negativo.
Terza strada: la liquidazione controllata e l’esdebitazione
In cosa consiste
La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) è la procedura con cui il debitore sovraindebitato mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, sotto la gestione di un liquidatore nominato dal tribunale. Non è un’alternativa da considerare solo in caso di fallimento delle altre strade: per alcuni lavoratori autonomi è la scelta più razionale fin dall’inizio.
Secondo l’art. 268 CCII, restano esclusi dalla liquidazione, tra l’altro, i crediti impignorabili e i redditi, gli stipendi, le pensioni e ciò che il debitore guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, indicati dal giudice. Il lavoratore autonomo può quindi continuare a lavorare durante la procedura: la parte di reddito eccedente il mantenimento viene acquisita a beneficio dei creditori.
L’esdebitazione opera, ai sensi dell’art. 282 CCII, di diritto alla chiusura della procedura o, in ogni caso, decorsi tre anni dalla sua apertura, salvo le cause di esclusione previste dalla legge e il controllo sulla condotta del debitore. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 19 gennaio 2024, ha distinto i tempi dell’esdebitazione dalla disciplina della liquidazione controllata, la cui durata non coincide automaticamente con il triennio: è un elemento che va considerato nel calcolo di quanto a lungo il reddito eccedente resterà acquisito alla procedura.
Quando ha senso: tre scenari
- Il reddito non copre neppure il fabbisogno più il debito corrente. Se, sottratte le spese familiari e le imposte correnti, resta un margine minimo o nullo anche negli anni migliori, il concordato in continuità non ha basi su cui poggiare.
- Il patrimonio è significativo e illiquido. Chi possiede un immobile non abitato o beni di valore che i creditori otterrebbero comunque con la vendita può trovare nella liquidazione un esito più rapido e definitivo.
- Il debitore vuole chiudere in tempi certi. Chi preferisce un orizzonte di tre anni a un piano di sei o sette, accettando la perdita dei beni non esclusi, trova nella liquidazione una soluzione con un termine prevedibile per l’esdebitazione.
Come si esegue, in sintesi
La domanda è proposta con l’assistenza dell’OCC, la cui relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore. La Cassazione, con la sentenza n. 11603 del 28 aprile 2026, ha precisato che nella liquidazione controllata chiesta dal debitore la meritevolezza non è un requisito di ammissibilità, ma che la relazione deve comunque esporre cause e diligenza, a pena di inammissibilità. Il tribunale apre la procedura, nomina il liquidatore, fissa il termine per le domande dei creditori (che la Cassazione, con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025, ha ritenuto tassativo) e determina la quota di reddito necessaria al mantenimento.
I vantaggi
- Certezza dell’esdebitazione dopo il triennio, salvo cause ostative.
- Nessun voto dei creditori: la procedura non dipende dalle maggioranze né dal consenso dell’amministrazione finanziaria.
- Continuità del lavoro: il debitore può continuare a esercitare l’attività, salvo che la vendita dei beni strumentali non lo impedisca in concreto.
I rischi e gli svantaggi
A fronte di questi vantaggi, va soppesato un prezzo elevato: la perdita dei beni non esclusi, inclusi eventualmente gli strumenti di lavoro di maggior valore, e l’acquisizione alla procedura dei redditi eccedenti il mantenimento. Una volta aperta, la procedura non è nella disponibilità del debitore: con riferimento alla liquidazione del patrimonio della vecchia L. 3/2012, la Cassazione (sentenza n. 18118 del 3 luglio 2025) ha escluso che il debitore che l’ha chiesta possa poi rinunciarvi, ammettendo la chiusura anticipata solo in assenza di domande di partecipazione dei creditori. Inoltre, per il lavoratore autonomo il cui reddito dipende da beni strumentali, la vendita di quei beni può compromettere proprio la capacità di produrre reddito.
C’è infine un profilo che riguarda la reputazione professionale: alcune categorie (ad esempio chi lavora con appalti pubblici o in ambiti regolati) devono valutare con attenzione le conseguenze di una procedura liquidatoria sui requisiti di partecipazione o di iscrizione. Il tema va verificato rispetto alla specifica disciplina di settore.
Il profilo ideale di questa opzione è il lavoratore autonomo il cui reddito, al netto del fabbisogno e del debito corrente, non lascia margini apprezzabili per un piano, oppure chi privilegia la certezza di un termine di tre anni rispetto alla conservazione dei beni.
Tre strade, gli stessi numeri: le simulazioni a confronto
Le differenze tra le tre opzioni diventano tangibili solo quando le si applica agli stessi dati di partenza. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con importi realistici ma non riferiti ad alcun caso reale: servono a mostrare il ragionamento, non a fornire un risultato replicabile.
Dati comuni a tutte le simulazioni.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Debito verso Erario (imposte e IVA, in parte privilegiato) | 41.270 € |
| Debito verso cassa previdenziale | 14.910 € |
| Debito verso banca (fido e prestito professionale, chirografario) | 19.460 € |
| Debiti verso fornitori (chirografari) | 11.700 € |
| Totale debiti | 87.340 € |
| Reddito netto annuo (dopo imposte e contributi correnti) degli ultimi tre anni | 24.300 € / 36.900 € / 31.150 € |
| Fabbisogno familiare documentato (concordato) | 1.650 € al mese, pari a 19.800 € annui |
| Quota di mantenimento ipotizzata in liquidazione | 1.700 € al mese, pari a 20.400 € annui |
| Beni non esclusi (auto usata per l’attività, saldo di conto) | 6.300 € + 1.140 € |
| Prededuzioni stimate per la procedura di concordato | 3.180 € |
| Prededuzioni stimate per la liquidazione controllata | 5.270 € |
Per il quinquennio successivo si assume uno scenario base di reddito netto pari a 27.200 €, 33.500 €, 30.100 €, 38.400 € e 29.700 €, e uno scenario negativo in cui ogni anno il reddito si ferma al minimo storico di 24.300 €.
Simulazione 1 — La liquidazione controllata come termine di paragone
Ipotesi: il debitore chiede l’apertura della liquidazione controllata; il tribunale fissa la quota di mantenimento in 1.700 € mensili e la procedura acquisisce il reddito eccedente per tre anni.
- Scenario base: eccedenze annue pari a 6.800 € (27.200 − 20.400), 13.100 € e 9.700 €, per un totale di 29.600 €; si aggiungono 7.440 € di beni realizzati; si sottraggono 5.270 € di prededuzioni → attivo netto per i creditori: 31.770 €.
- Scenario negativo: eccedenza annua di 3.900 € per tre anni (11.700 €), più 7.440 € di beni, meno 5.270 € → attivo netto: 13.870 €.
Questo valore è decisivo, perché rappresenta la soglia che qualsiasi concordato deve superare per essere ritenuto conveniente. Il debitore, in compenso, perde l’auto usata per l’attività e si esdebita, salvo cause ostative, al termine dei tre anni.
Simulazione 2 — Piano a rata costante: il nodo del primo anno negativo
Ipotesi: rata di 650 € mensili per 60 mesi (39.000 €), al netto di 3.180 € di prededuzioni → 35.820 € ai creditori nel rispetto dell’ordine delle prelazioni. Il dato supera i 31.770 € della liquidazione nello scenario base.
Ma la rata annua di 7.800 € richiede un margine che, con un fabbisogno di 19.800 €, presuppone un reddito netto di almeno 27.600 €. Nell’anno in cui il reddito scende a 24.300 €, il margine disponibile è di 4.500 € e la mancanza è di 3.300 €. Se l’anno negativo cade nel primo o nel secondo anno di esecuzione, il debitore accumula arretrati che, protratti nel tempo, espongono il piano al rischio di revoca e di conversione in liquidazione.
Variante: un familiare versa all’inizio un apporto di 4.860 € in un fondo di stabilizzazione vincolato al piano. Il fondo copre circa un anno e mezzo di scostamento nello scenario negativo; nello scenario base resta inutilizzato e, se previsto dalla proposta, può essere destinato ai creditori alla fine del piano, aumentando il soddisfacimento. Con il fondo, la rata costante diventa difendibile; senza, la sua tenuta dipende da quale anno arriva per primo.
Simulazione 3 — Piano a contribuzione variabile con minimo garantito
Ipotesi: quota minima di 375 € mensili (4.500 € annui, pari al margine dell’anno peggiore) per 60 mesi, più il 45% del reddito netto eccedente 26.000 €, verificato ogni anno sulla dichiarazione.
- Scenario base: quota minima complessiva 22.500 €; eccedenze rispetto alla soglia pari a 1.200 €, 7.500 €, 4.100 €, 12.400 € e 3.700 € (28.900 € in tutto), di cui il 45% è 13.005 €; totale 35.505 €, meno 3.180 € di prededuzioni → 32.325 € ai creditori, poco sopra i 31.770 € della liquidazione.
- Scenario negativo: solo la quota minima, 22.500 € − 3.180 € → 19.320 €, comunque sopra i 13.870 € della liquidazione nello stesso scenario.
Il risultato va letto con equilibrio. Nello scenario base il margine sulla liquidazione è sottile (555 €) e un creditore dissenziente potrebbe sostenere che la stima è ottimistica; nello scenario negativo, invece, il piano variabile resta pagabile e conserva un vantaggio netto sull’alternativa liquidatoria. È l’elemento dirimente del confronto: la rata costante è più generosa negli anni buoni, il piano variabile è più resistente in quelli cattivi.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette in fila gli elementi emersi. I costi indicati sono solo quelli di giustizia e di procedura previsti dalla legge; i valori dipendono dal caso concreto e vanno verificati con l’OCC. Il dato da tenere presente è che nessuna colonna è “migliore” in assoluto: ciascuna presenta un vantaggio che in un’altra diventa un rischio, e la scelta dipende dalla forma del reddito, dal patrimonio e dall’orizzonte temporale del debitore.
| Criterio | Rata costante | Contribuzione variabile | Liquidazione controllata |
|---|---|---|---|
| Tempi | Durata del piano fissata nella proposta (spesso 4-7 anni nella prassi) | Come la rata costante, con verifiche annuali | Esdebitazione di regola dopo tre anni dall’apertura (art. 282 CCII) |
| Complessità | Media: piano lineare, vigilanza semplice | Alta: formula di calcolo, verifiche annuali, documentazione continua | Media: gestione del liquidatore, stato passivo, vendite |
| Rischio in caso di esito negativo | Revoca e conversione in liquidazione se il reddito non regge la rata | Contestazioni sul reddito rilevante; rischio minore di inadempimento | Il rischio principale è la perdita dei beni non esclusi |
| Effetti sull’esecuzione individuale | Divieto di azioni esecutive dal decreto di apertura (art. 78 CCII) | Idem | Divieto di azioni esecutive individuali dall’apertura della procedura |
| Reversibilità | Modifica possibile solo nei limiti di legge; conversione in liquidazione | Come la rata costante | Rinuncia del debitore esclusa una volta aperta la procedura, secondo l’orientamento della Cassazione |
| Consenso dei creditori | Necessario (maggioranza), con possibile cram down ex art. 80 c. 3 | Necessario, con valutazione più incerta della convenienza | Non necessario |
| Conservazione dei beni | Sì, salvo diversa previsione del piano | Sì | No, per i beni non esclusi |
| Costi di giustizia | Spese della procedura e compenso dell’OCC in prededuzione | Idem, con maggiori adempimenti di verifica | Spese della procedura, compenso del liquidatore e dell’OCC in prededuzione |
Come orientarsi nella scelta: i criteri che contano
Una risposta unica non c’è. Ci sono però alcuni criteri che, applicati alla propria situazione, aiutano a capire quale delle tre strade ha più probabilità di reggere.
Primo criterio: l’ampiezza dell’oscillazione del reddito. Se negli ultimi tre-cinque anni il reddito netto è variato entro un margine contenuto, generalmente una rata costante calibrata sul valore più basso o su una media prudenziale è sufficiente. Se invece lo scarto tra l’anno migliore e quello peggiore supera largamente il margine disponibile per la rata, una struttura variabile con minimo garantito tende a offrire maggiore tenuta.
Secondo criterio: il confronto con l’alternativa liquidatoria nello scenario peggiore. La convenienza non va misurata solo sulle proiezioni favorevoli. Se nello scenario negativo il piano offre comunque più della liquidazione, la proposta ha una base solida per affrontare il voto e un’eventuale contestazione; se il vantaggio esiste solo negli anni buoni, il rischio di non superare il vaglio dell’OCC e del tribunale aumenta.
Terzo criterio: il peso del debito pubblico. Quando Erario e cassa previdenziale rappresentano la maggioranza dei crediti, il loro voto è determinante. A fronte del chiarimento della Cassazione sulla disciplina autonoma del cram down nel concordato minore, il criterio decisivo diventa la capacità della proposta di dimostrare un risultato complessivamente più favorevole della liquidazione, anche in termini di tempi e certezza. Una rata costante è più leggibile per questo tipo di valutazione; un piano variabile deve compensare con una quota minima robusta.
Quarto criterio: la presenza di un apporto esterno. Se un familiare o un terzo può contribuire, anche con importi limitati, la rata costante guadagna stabilità e la convenienza migliora. Per chi ha cessato l’attività, l’apporto esterno non è un’opzione ma una condizione di ammissibilità, ai sensi dell’art. 74, comma 2, CCII.
Quinto criterio: il valore dei beni strumentali e la posizione nel registro delle imprese. Se l’attività dipende da beni che la liquidazione sottrarrebbe, il concordato tutela la capacità di produrre reddito. Se il debitore è imprenditore individuale, va verificato prima di ogni altra mossa che non sia già intervenuta la cancellazione dal registro, alla luce dell’orientamento di legittimità del 2026.
Questi criteri non si escludono: in molti casi due o tre convergono e la scelta si definisce da sola; in altri si contraddicono, e la decisione richiede di pesare quale rischio il debitore è più disposto ad assumere.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, conosce dall’interno il modo in cui il gestore attesta fattibilità e convenienza: è da quel punto di osservazione che si capisce quale struttura di piano un tribunale è pronto a omologare.
Le domande di chi è ancora indeciso
Posso cambiare strada a metà, se mi accorgo che il piano non regge?
In parte sì, ma con conseguenze. Durante l’esecuzione, un inadempimento serio può condurre alla revoca dell’omologazione e alla conversione in liquidazione controllata (artt. 82 e 83 CCII). La conversione non è una “seconda possibilità” a costo zero: il tempo trascorso nel concordato non si computa automaticamente ai fini dell’esdebitazione allo stesso modo, e i beni conservati entrano nella liquidazione. Per questo la scelta iniziale va fatta pensando allo scenario peggiore, non a quello medio.
E se scelgo la liquidazione e poi il mio reddito cresce molto?
Durante la procedura la parte di reddito eccedente il mantenimento viene acquisita a favore dei creditori. Un aumento significativo del reddito avvantaggia quindi i creditori, mentre il debitore beneficia della certezza dell’esdebitazione. Chi prevede una crescita importante deve chiedersi se non convenga piuttosto un concordato, in cui la crescita oltre la quota concordata resta, in tutto o in parte, a sua disposizione.
Il piano variabile è davvero ammesso dalla legge?
L’art. 74 CCII consente il soddisfacimento dei crediti con qualsiasi forma, purché la proposta indichi modalità e tempi in modo specifico. Una formula variabile determinata e verificabile è compatibile con questa impostazione, ma non esiste una regola che la renda automaticamente ammissibile: la sua tenuta dipende dalla precisione della formula, dal minimo garantito e dal giudizio dell’OCC e del tribunale.
L’Agenzia delle entrate può bloccare tutto votando contro?
Il voto contrario dell’amministrazione finanziaria pesa, ma l’art. 80, comma 3, CCII consente al tribunale di omologare se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e l’adesione del creditore pubblico era decisiva per la maggioranza. La Cassazione ha precisato che, in questa sede, non sono necessari la transazione fiscale ex art. 88 né il parere conforme della Direzione regionale.
Durante la procedura i creditori possono pignorarmi i compensi dei clienti?
Dal decreto di apertura del concordato minore, e su richiesta del debitore, il tribunale dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il periodo previsto dalla legge (art. 78 CCII); nella liquidazione controllata il divieto deriva dall’apertura della procedura. In entrambi i casi, le esecuzioni individuali anteriori subiscono gli effetti della procedura concorsuale.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a illuminare. Per ciascuno si indicano estremi, principio riformulato e rilevanza per il lavoratore autonomo con reddito variabile.
Sui requisiti comuni e sull’accesso al concordato minore
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20141 del 16 giugno 2026. La domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche se si tratta di imprenditore individuale e anche se il concordato è liquidatorio. Rilevanza: per l’artigiano o il commerciante, la cancellazione precoce può precludere tutte le opzioni concordatarie.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20961 del 20 giugno 2026. Conferma l’orientamento della sentenza n. 20141/2026. Rilevanza: rende l’indirizzo più stabile e ne aumenta il peso nella pianificazione.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025. La proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione secondo gli artt. 84 e 112 CCII, nei limiti della compatibilità; la violazione determina inammissibilità rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologa. Rilevanza: qualsiasi architettura, fissa o variabile, deve distribuire i flussi rispettando l’ordine delle prelazioni.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 17721 del 30 giugno 2025. Quando il commissario sostituisce l’OCC, la mancata costituzione del fondo spese non comporta automaticamente inammissibilità o improcedibilità della domanda, ma può incidere sulla valutazione di fattibilità. Rilevanza: le prededuzioni vanno pianificate fin dall’inizio, perché incidono sulla tenuta del piano.
Sulla rata costante e sulla fattibilità
- Trib. Bologna, sent. n. 153/2026 del 13 agosto 2026. Omologato un concordato minore in continuità di un imprenditore individuale, con una provvista di 27.000 euro su 54 mesi alimentata da risorse proprie e da un apporto di terzi, ritenuto non manifestamente inadeguato e più conveniente della liquidazione. Rilevanza: mostra come un apporto esterno possa rendere sostenibile un piano a importi definiti.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28576 del 28 ottobre 2025. Il giudice deve esaminare la relazione dell’OCC nella forma e nella sostanza; la completezza è presupposto indispensabile. Pronuncia resa in materia di liquidazione controllata. Rilevanza: un’analisi della volatilità del reddito è parte della completezza della relazione su cui si fonda la fattibilità.
Sulla convenienza, sul cram down e sul piano variabile
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14555 del 16 maggio 2026. Il cram down dell’art. 80, comma 3, CCII ha una disciplina propria: non è necessaria la transazione fiscale ex art. 88 CCII né il parere conforme della Direzione regionale per il voto dell’amministrazione finanziaria. Rilevanza: per chi ha un debito fiscale prevalente, il dissenso dell’Erario non è un ostacolo insuperabile.
- Trib. Busto Arsizio, 19 maggio 2026. La convenienza rispetto alla liquidazione si valuta anche in termini di tempestività e certezza del pagamento al creditore pubblico, oltre che di entità. Rilevanza: penalizza le proposte basate su flussi incerti e premia un minimo garantito solido.
Sulla liquidazione controllata come alternativa
- Corte cost., sent. n. 6 del 19 gennaio 2024. I tempi dell’esdebitazione (art. 282 CCII) si distinguono dalla durata della liquidazione controllata, che non coincide automaticamente con il triennio. Rilevanza: incide sul calcolo dell’orizzonte temporale di acquisizione del reddito.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11603 del 28 aprile 2026. Nella liquidazione chiesta dal debitore la meritevolezza non è requisito di ammissibilità, ma la relazione dell’OCC deve esporre cause dell’indebitamento e diligenza, a pena di inammissibilità. Rilevanza: anche la via liquidatoria richiede una ricostruzione accurata della storia debitoria del professionista.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione nella liquidazione controllata (art. 270, comma 2, lett. d, CCII) è tassativo; la domanda tardiva senza giustificazione fondata non è accoglibile. Rilevanza: rende più prevedibile la composizione del passivo e quindi la stima dell’esito.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18118 del 3 luglio 2025. Nella liquidazione del patrimonio della L. 3/2012, una volta aperta la procedura su richiesta del debitore, questi non può rinunciarvi; la chiusura anticipata è possibile solo in assenza di domande di partecipazione. Rilevanza: la scelta liquidatoria va considerata, salvo diverso orientamento sul CCII, sostanzialmente irreversibile.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11447 del 2025 (30 aprile 2025). Nella liquidazione del patrimonio il debitore non è legittimato a impugnare lo stato passivo, poiché il liquidatore esercita la funzione sostitutiva. Rilevanza: chi sceglie la liquidazione cede in larga parte il controllo sulla gestione del passivo.
Cosa può fare lo Studio Monardo nella costruzione del tuo piano
Quando la scelta tra rata costante, contribuzione variabile e liquidazione controllata dipende da numeri che oscillano, serve un lavoro concreto e documentato. Ecco cosa fa lo Studio, passo dopo passo:
- Ricostruiamo i redditi degli ultimi tre-cinque anni partendo dalle dichiarazioni, dai registri IVA e dagli estratti conto, isolando gli anni anomali e calcolando il reddito netto dopo imposte e contributi correnti.
- Costruiamo almeno due scenari di reddito (base e negativo), così che il piano sia valutato sulla sua tenuta nell’anno peggiore e non solo sulla media.
- Calcoliamo l’alternativa liquidatoria con gli stessi dati, stimando beni realizzabili, quota di mantenimento e prededuzioni: è la soglia che la proposta deve superare.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando i risultati delle simulazioni con i criteri di fattibilità e di convenienza applicati dai tribunali.
- Redigiamo la formula del piano variabile, quando è la soluzione più adatta, definendo reddito rilevante, soglia, percentuale, tetto e calendario di verifica in modo che l’importo dovuto sia determinabile.
- Verifichiamo l’ordine delle prelazioni di ciascun credito (Erario, IVA, cassa previdenziale, banche, fornitori) e la distribuzione dei flussi, alla luce dei limiti fissati dalla Cassazione.
- Controlliamo la posizione nel registro delle imprese e l’eventuale rischio di cancellazione prima di qualsiasi iniziativa, per non precludere l’accesso al concordato minore.
- Interloquiamo con l’OCC fornendo la documentazione completa per la relazione particolareggiata, con particolare attenzione all’analisi della volatilità reddituale.
- Prepariamo la difesa della convenienza in vista del voto e di un’eventuale contestazione o del cram down nei confronti del creditore pubblico.
- Seguiamo l’esecuzione del piano, predisponendo le verifiche annuali e segnalando per tempo gli scostamenti che richiedono interventi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC è quella che pesa di più su questo tema: chi conosce il modo in cui l’Organismo attesta la sostenibilità di un piano sa quali numeri devono essere dimostrati e quali lacune portano a un giudizio negativo. A questa si affianca la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, se contestata da un creditore o in sede di reclamo, va difesa domani dallo stesso difensore, con la stessa linea, fino all’ultimo grado. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: gli uni sulla tenuta giuridica della proposta, gli altri sulla ricostruzione fiscale e contributiva dei redditi.
In chiusura
Per il lavoratore autonomo con un reddito variabile, il concordato minore sostenibile non è quello che promette di più, ma quello che regge nell’anno in cui le cose vanno peggio. La rata costante offre semplicità e leggibilità ai creditori; il piano variabile protegge dagli anni negativi a prezzo di maggiore complessità; la liquidazione controllata garantisce un termine certo, sacrificando i beni non esclusi. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, beni e, nei casi peggiori, la possibilità stessa di accedere a una soluzione concordata.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dalla prospettiva di chi conosce il procedimento dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, e cioè opera proprio nel ruolo che valuta fattibilità e convenienza del piano; la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la strategia scelta possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
📩 Prima di depositare un piano che potrebbe non reggere, scrivici: analizzeremo i tuoi redditi e le tre strade possibili. I recapiti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.




