Un padre di settantadue anni firma in banca una fideiussione perché il figlio possa ottenere il mutuo. Una madre vedova mette un’ipoteca sulla casa in cui vive per sostenere il negozio della figlia. Due coniugi pensionati garantiscono “tutto quello che il figlio dovrà alla banca”, senza un limite che abbiano davvero capito. Anni dopo il figlio non paga più, la banca si rivolge a loro e la pensione, che per molti anziani è l’unica entrata, diventa il bersaglio di un pignoramento o di una trattenuta.
Non esiste una sola risposta a questo problema: la protezione della pensione dipende da chi sei, da quale garanzia hai firmato e da che cosa possiedi. Il genitore che ha garantito un mutuo specifico ha una strada; quello che ha firmato una fideiussione omnibus per la società del figlio, magari dopo esserne stato socio, rischia di trovarne chiusa una parte; chi ha dato soltanto un’ipoteca risponde con la casa, non con la pensione; la coppia può presentare un progetto unico; chi vive con una pensione minima e non ha nulla da offrire può contare su uno strumento pensato proprio per chi non ha capienza. Le regole del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al D.Lgs. 136/2024) sono le stesse per tutti, ma producono effetti molto diversi a seconda del profilo.
In questa guida trovi cinque profili, ciascuno con le sue regole, i suoi numeri e le sue mosse:
- il genitore pensionato fideiussore del mutuo del figlio;
- il genitore garante dell’impresa o della società del figlio;
- il genitore che ha dato in garanzia la propria casa (terzo datore di ipoteca);
- la coppia di genitori entrambi garanti;
- il genitore con pensione minima e nessun patrimonio.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente nell’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce il piano del consumatore dal lato di chi lo istruisce e di chi ne verifica la sostenibilità. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario consente poi di esaminare la fideiussione o l’ipoteca prima che il credito della banca venga accettato così com’è nel piano.
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Le regole che valgono per tutti i genitori garanti
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la base comune. I profili successivi rimandano a questa parte.
Il garante è un debitore a tutti gli effetti
Chi presta una fideiussione si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.). In concreto, quando la banca escute la garanzia, il genitore diventa debitore della somma garantita e risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.), pensione compresa entro i limiti di pignorabilità. Proprio per questo il debito da fideiussione entra a pieno titolo nel calcolo del sovraindebitamento del genitore, anche se il denaro non l’ha mai visto.
La garanzia reale funziona in modo diverso. Chi concede un’ipoteca su un proprio immobile per un debito altrui, senza obbligarsi personalmente, è un terzo datore di ipoteca: risponde con quel bene e nei limiti del suo valore, non con la pensione. Molti genitori, però, hanno firmato insieme fideiussione e ipoteca: in quel caso convivono le due posizioni.
Che cosa significa “sovraindebitamento”
L’art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore e degli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. In parole semplici: il genitore non riesce, con il proprio reddito e il proprio patrimonio, a far fronte regolarmente ai debiti, compreso quello nato dalla garanzia. Non serve che il debito sia enorme; serve che sia sproporzionato rispetto a quello che il genitore può pagare senza rinunciare al necessario per vivere.
Chi è “consumatore”
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è riservato alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e), CCII). Per il garante la domanda decisiva è: perché hai firmato quella garanzia? La giurisprudenza europea e quella italiana guardano allo scopo per cui il garante si è obbligato, non alla natura del debito garantito. Il genitore che ha garantito per affetto familiare, senza alcun ruolo nell’impresa del figlio, resta di regola consumatore; chi aveva un collegamento funzionale con l’attività garantita può non esserlo.
Lo strumento: il piano del consumatore
Il piano è proposto dal consumatore con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). La proposta ha contenuto libero: può prevedere pagamenti parziali e differenziati, in qualsiasi forma (art. 67, comma 1, CCII). Alla domanda vanno allegati l’elenco dei creditori, il patrimonio, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l’indicazione di pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2). Quest’ultima voce è il cuore della protezione della pensione: è il genitore, con l’OCC, a quantificare ciò che gli serve per vivere e a mettere a disposizione dei creditori solo il resto.
Tre altre regole del piano interessano da vicino i pensionati:
- il piano può falcidiare e ristrutturare anche i debiti da cessione del quinto della pensione e i prestiti su pegno (art. 67, comma 3);
- i crediti privilegiati e ipotecari possono essere pagati non integralmente, purché in misura non inferiore a quanto si ricaverebbe dalla liquidazione, come attestato dall’OCC, con possibile moratoria fino a due anni dall’omologazione (art. 67, comma 4);
- il piano non è votato dai creditori: lo omologa il giudice (art. 70 CCII), che può anche disporre, su istanza del debitore, la sospensione delle procedure esecutive che compromettono la fattibilità del piano.
Il filtro della meritevolezza
Non può accedere al piano il consumatore già esdebitato nei cinque anni precedenti, o che ne ha beneficiato due volte, o che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1, CCII). Per il genitore garante questo filtro va letto con attenzione: firmare una garanzia per il figlio non è di per sé una condotta gravemente colposa. Inoltre il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato i principi sul merito creditizio (art. 124-bis TUB), non può contestare la convenienza della proposta (art. 69, comma 2): una banca che ha chiesto a un ottantenne di garantire un debito sproporzionato rispetto alla sua pensione si espone a questa preclusione.
Le soglie della pensione nel 2026
Fuori dalle procedure concorsuali, la pensione si pignora entro limiti precisi fissati dall’art. 545 c.p.c. Con un assegno sociale 2026 pari a 546,24 euro mensili:
| Voce | Regola | Valore 2026 |
|---|---|---|
| Parte impignorabile della pensione (minimo vitale) | doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 € | 1.092,48 € al mese |
| Quota pignorabile ordinaria | un quinto della parte eccedente il minimo vitale | variabile |
| Pensione già accreditata sul conto alla data del pignoramento | impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale | 1.638,72 € |
Queste soglie servono come termine di confronto: il piano del consumatore deve garantire ai creditori almeno quanto otterrebbero dall’alternativa liquidatoria, e il genitore deve conoscere quanto rischia senza procedura per valutare quanto può ragionevolmente offrire. La pensione non si “nasconde” ai creditori: si protegge dimostrando, con l’OCC, che cosa serve per vivere e offrendo una parte sostenibile del resto.
Che cosa il piano non fa
Per evitare aspettative sbagliate, conviene chiarire anche i limiti dello strumento. Il piano del consumatore:
- non cancella il debito del figlio: libera, a piano eseguito, solo il genitore che lo ha proposto;
- non rende inefficace l’ipoteca iscritta su un bene del genitore: la banca conserva la propria prelazione e va pagata almeno nella misura del valore di realizzo;
- non autorizza a sottrarre beni: chi vende, dona o intesta ad altri i propri beni per sottrarli ai creditori rischia l’inammissibilità o la revoca dell’omologazione;
- non è una moratoria indefinita: la proposta deve indicare tempi e modalità precisi e sostenibili;
- non dipende dal consenso della banca, ma dalla valutazione del giudice, che verifica ammissibilità, fattibilità e, se contestata da un creditore legittimato, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
I documenti da preparare, in sintesi
| Documento | Perché serve | Dove si trova |
|---|---|---|
| Contratto di fideiussione o atto di ipoteca | stabilisce che cosa hai garantito e con quali clausole | banca (art. 119 TUB), notaio |
| Comunicazioni di escussione e decadenza | fissano le date per l’art. 1957 c.c. | archivio personale, banca |
| Cedolini e certificazione della pensione | misurano il reddito disponibile | INPS o ente previdenziale |
| Dichiarazioni dei redditi (ultimi 3 anni) | richieste dall’art. 67, c. 2, lett. d) | CAF, commercialista |
| Estratti conto | ricostruiscono entrate, uscite e saldo protetto | banca |
| Elenco delle spese di mantenimento | fonda la quota protetta | ricevute, bollette, spese mediche |
| Atti di disposizione degli ultimi 5 anni | richiesti dall’art. 67, c. 2, lett. c) | notaio, conservatoria |
L’alternativa con cui il piano si confronta: la liquidazione controllata
Ogni piano del consumatore viene misurato rispetto a ciò che i creditori otterrebbero se il patrimonio del debitore fosse liquidato. Per questo è utile sapere come la pensione viene trattata nella liquidazione controllata. L’art. 268, comma 4, lett. b), CCII esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti, fissati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia. In altre parole, anche nella liquidazione la pensione non viene presa per intero: il giudice individua la quota necessaria a vivere e solo l’eccedenza va ai creditori, per la durata della procedura.
Questo confronto ha due conseguenze pratiche per il genitore garante. Da un lato, la proposta di piano deve offrire almeno quanto i creditori ricaverebbero dalla liquidazione dell’eventuale casa, dei risparmi e della quota di pensione eccedente il mantenimento. Dall’altro, se il genitore non ha immobili e la sua pensione è modesta, il valore dell’alternativa liquidatoria è basso, e ciò rende più facile costruire un piano conveniente per i creditori anche con importi contenuti.
Il percorso davanti all’OCC, passo per passo
Il piano non si deposita da soli. Il percorso, per qualunque genitore garante, segue di regola queste tappe:
- istanza all’OCC territorialmente competente, che nomina un gestore della crisi;
- raccolta documentale: contratti di garanzia, estratti conto, certificazione della pensione (modello CU e cedolini), dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, elenco dei creditori con importi e garanzie, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni;
- relazione dell’OCC (art. 68 CCII), che ricostruisce le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la completezza e attendibilità della documentazione e i costi presumibili della procedura, e che indica se il finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore;
- deposito del ricorso davanti al tribunale, in composizione monocratica, con la proposta e la relazione;
- decreto del giudice che, se la proposta è ammissibile, ne dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori e può disporre, su istanza, la sospensione delle procedure esecutive;
- osservazioni dei creditori e, se non vi sono ostacoli, sentenza di omologazione (art. 70 CCII);
- esecuzione del piano sotto il controllo dell’OCC.
Per un genitore anziano, la parte più delicata è la seconda: ricostruire documenti di garanzie firmate anni prima, spesso conservati male o mai consegnati in copia. La banca è tenuta a fornire copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni a chi ne fa richiesta (art. 119, comma 4, TUB): è il primo strumento per ottenere il contratto di fideiussione.
Profilo 1 – Il genitore pensionato fideiussore del mutuo del figlio
La tua situazione
Hai firmato in banca, magari molti anni fa, una fideiussione per il mutuo con cui tuo figlio o tua figlia ha comprato casa. Allora lavoravi o eri appena andato in pensione, il figlio aveva un impiego stabile, la rata sembrava sostenibile. Poi qualcosa è cambiato: una separazione, la perdita del lavoro, una malattia. Le rate si sono accumulate, la banca ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e ora chiede a te il residuo, che può essere di decine di migliaia di euro. Tu hai una pensione e forse una piccola casa, e ti domandi se rischi di perdere entrambe.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: hai garantito per ragioni familiari un debito che non riguardava alcuna attività d’impresa, e questo ti colloca di regola nella categoria del consumatore. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con le ordinanze 19 novembre 2015 (causa C-74/15, Tarcău) e 14 settembre 2016 (causa C-534/15, Dumitraş), ha chiarito che la qualifica del garante dipende dallo scopo per cui egli si è obbligato, non da quella del debitore garantito. La Cassazione ha recepito questo orientamento (Cass. ord. n. 742/2020) e lo ha confermato, pur con i limiti di cui si dirà nel profilo 2, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025.
Questo significa che puoi presentare un piano del consumatore in cui il debito verso la banca, nato dalla fideiussione, è trattato come un credito chirografario ordinario, salvo che la banca abbia anche un’ipoteca su un tuo bene. Puoi proporre di pagarlo in parte, nei tempi che la tua pensione consente, insieme agli altri tuoi debiti personali (prestiti, carte, eventuale cessione del quinto).
C’è un secondo aspetto rilevante: il mutuo resta del figlio. Il tuo piano riguarda il tuo debito di garante, non quello del figlio. Se tuo figlio non presenta a sua volta una procedura, la banca conserva verso di lui le proprie azioni, compresa l’ipoteca sulla sua casa. Questo, come vedremo, ha conseguenze sul tuo eventuale diritto di regresso.
I numeri
Prendiamo una pensione netta di 1.640 € al mese e un debito da fideiussione di 118.700 €.
- Senza procedura, il creditore che pignora la pensione può trattenere un quinto della parte che eccede 1.092,48 €: (1.640 − 1.092,48) × 1/5 = 109,50 € al mese. In sessanta mesi fanno 6.570 €, mentre il debito continua a produrre interessi.
- Con il piano, il genitore e l’OCC quantificano le spese di mantenimento (affitto o utenze, alimentazione, farmaci, assistenza). Se il fabbisogno documentato è di 1.360 €, la quota disponibile è di 280 € al mese: in cinque anni, 16.800 €, da distribuire tra tutti i creditori secondo il piano.
La convenienza per i creditori nasce dal confronto: il piano garantisce più di quanto otterrebbero con i pignoramenti o con la liquidazione, e il genitore, a piano eseguito, chiude la propria esposizione invece di subire una trattenuta potenzialmente senza fine.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è reagire alla richiesta della banca con mosse che poi pesano sulla meritevolezza: un nuovo prestito per pagare le rate del figlio, una cessione del quinto aggiuntiva, la donazione della casa al nipote “per metterla al sicuro”. Il nuovo debito contratto quando eri già in difficoltà può essere letto come colpa grave ai sensi dell’art. 69 CCII; l’atto dispositivo compiuto negli ultimi cinque anni va dichiarato nella domanda (art. 67, comma 2, lett. c) e può essere aggredito dai creditori.
Un secondo rischio è accettare il credito della banca senza verificarlo. La fideiussione può contenere clausole nulle, la banca può essere decaduta dalla garanzia per non aver agito in tempo contro il debitore principale (art. 1957 c.c.), gli interessi possono essere calcolati in modo errato. Ogni euro di credito contestato con successo è un euro in meno nel piano.
Le mosse giuste
Per chi è nella tua posizione, l’ordine delle priorità è questo:
- Non firmare nulla e non pagare “di cortesia” finché la posizione non è stata esaminata: un pagamento parziale non concordato non cambia il quadro e sottrae risorse al piano.
- Recupera il contratto di fideiussione e le comunicazioni della banca: data, importo massimo garantito, eventuale clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., data della decadenza del figlio dal beneficio del termine.
- Fai verificare la garanzia sul piano bancario: validità, decadenza, conteggio del credito.
- Rivolgiti all’OCC per la nomina del gestore e la ricostruzione del fabbisogno familiare.
- Valuta, insieme al figlio, se coordinare le procedure: un piano del figlio che preveda il pagamento della banca riduce o elimina l’esposizione del garante.
Lo Studio Monardo affronta questo profilo con una doppia lettura: quella del Gestore della crisi e fiduciario OCC, che imposta il piano sulla pensione reale del genitore, e quella dello staff in diritto bancario, che verifica la fideiussione prima di inserirla.
Il regresso verso il figlio e il rapporto in famiglia
Molti genitori temono che presentare un piano significhi “mettersi contro” il figlio. Non è così. Il piano riguarda il debito del genitore verso la banca; il rapporto con il figlio resta regolato dal codice civile. Il fideiussore che paga ha diritto di regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.) e subentra nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), ma solo per quanto ha effettivamente pagato. Se il piano prevede di versare alla banca il 12% del credito, il regresso del genitore verso il figlio riguarda quel 12%, non l’intero importo garantito.
Nella pratica familiare il regresso viene spesso lasciato da parte, ma va almeno considerato: se il figlio ha beni o redditi, il credito di regresso del genitore è un valore patrimoniale che l’OCC può ritenere rilevante; se il figlio è a sua volta sovraindebitato, il genitore diventa uno dei suoi creditori. La tua situazione, per chi la guarda dall’esterno, è quella di un creditore e di un debitore insieme: va rappresentata con chiarezza, senza omissioni dettate dall’affetto.
C’è poi un tema di tempi. Se la banca ha già ottenuto un decreto ingiuntivo contro di te come garante, i termini per l’opposizione corrono comunque: quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), con la sola sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. La scelta di presentare il piano non sostituisce l’opposizione, se ci sono eccezioni da sollevare sulla garanzia.
Se anche tuo figlio presenta un piano
La soluzione più equilibrata, quando è possibile, è che anche il figlio debitore principale affronti la propria crisi. Se il figlio è consumatore, può proporre a sua volta un piano; se ha un mutuo sulla propria abitazione principale ed è in regola con le rate, o il giudice lo autorizza a sanare lo scaduto, può chiedere di continuare a pagarlo alle scadenze originarie (art. 67, comma 5, CCII). Se il mutuo del figlio viene mantenuto e pagato, l’esposizione del genitore garante si riduce fino a scomparire, e il piano del genitore può limitarsi ai debiti personali.
Per chi è nella tua posizione, il coordinamento tra le due procedure è spesso più importante della singola procedura. Due piani depositati in tempi diversi, con valutazioni incompatibili della stessa casa o dello stesso credito bancario, rischiano di indebolirsi a vicenda; due piani costruiti sugli stessi numeri si rafforzano.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle ordinanze europee e alla Cass. n. 742/2020 sulla qualifica di consumatore del garante, è utile per te la Cass. Sez. I, ord. n. 21048 del 24 luglio 2025: la Corte ha distinto la colpa del consumatore, che può impedire l’accesso, dalla violazione delle regole sul merito creditizio da parte del finanziatore, che produce effetti diversi. In pratica, la negligenza della banca non cancella automaticamente un’eventuale colpa del garante, ma neppure la colpa del garante salva la banca dalla preclusione dell’art. 69, comma 2.
Profilo 2 – Il genitore garante dell’impresa o della società del figlio
La tua situazione
Tuo figlio ha aperto un’attività, una ditta individuale o una piccola società. La banca ha concesso un fido o un finanziamento e ha chiesto una garanzia dei genitori: spesso una fideiussione omnibus, che copre tutte le obbligazioni presenti e future del debitore fino a un massimo che può essere molto alto. In alcune famiglie il genitore era anche socio, o ha fatto da amministratore “di nome” nei primi anni. Poi l’impresa è entrata in crisi o è stata chiusa e la banca si è rivolta a te.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, e il punto decisivo è il tuo legame con l’impresa. Se non hai mai avuto alcun ruolo nell’impresa e hai firmato solo per sostenere tuo figlio, resti di regola consumatore; se eri socio rilevante o amministratore e la garanzia era funzionale all’attività, il piano del consumatore può esserti precluso.
La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha confermato la revoca dell’omologazione di un piano del consumatore presentato da una garante che era stata socia di maggioranza e amministratrice delle società garantite. La Corte ha affermato che il fideiussore persona fisica non diventa professionista solo perché garantisce debiti di una società, ma che la qualifica di consumatore va esclusa quando la garanzia è funzionalmente collegata all’attività imprenditoriale. L’accertamento riguarda la genesi e lo scopo del debito: non basta aver cessato formalmente le cariche, soprattutto se le fideiussioni sono state rinnovate subito dopo. Spetta al debitore dimostrare l’assenza di quel collegamento.
Se il collegamento esiste, la strada non è chiusa ma cambia: al posto del piano del consumatore si valutano il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che richiede l’approvazione dei creditori, oppure la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), con successiva esdebitazione.
Un secondo tema riguarda la garanzia omnibus. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che le fideiussioni conformi allo schema ABI dichiarato in parte anticoncorrenziale sono nulle limitatamente alle clausole riprodotte da quello schema, tra cui la rinuncia al termine dell’art. 1957 c.c. Se la clausola cade, torna applicabile il termine di decadenza di sei mesi: se la banca non ha proposto le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza, la garanzia può essersi estinta.
I numeri
Con una pensione netta di 1.420 € e una fideiussione omnibus escussa per 74.380 €:
- quota pignorabile ordinaria: (1.420 − 1.092,48) × 1/5 = 65,50 € al mese;
- se la clausola di rinuncia all’art. 1957 c.c. è nulla e la banca ha agito contro la società dopo oltre sei mesi dalla scadenza, l’intera garanzia può venir meno: il piano, in quel caso, riguarderebbe solo gli altri debiti del genitore;
- se la garanzia resta valida, con un fabbisogno documentato di 1.210 € il genitore può mettere a disposizione 210 € al mese, cioè 12.600 € in cinque anni.
I rischi specifici
Il rischio principale è presentare un piano del consumatore senza aver chiarito prima il tuo rapporto con l’impresa del figlio. Se il tribunale o, in sede di reclamo, la corte d’appello ritengono che tu non fossi consumatore, il piano viene dichiarato inammissibile o l’omologa revocata, con perdita di tempo e con i creditori che riprendono le azioni. La Cass. Sez. I, ord. n. 14800 del 18 maggio 2026 ricorda poi, con riferimento al concordato minore, che una rappresentazione non attendibile delle cause dell’indebitamento rileva per l’ammissibilità anche quando non ricorrono le cause ostative dell’art. 69: nascondere un ruolo nell’impresa è la mossa peggiore.
Le mosse giuste
- Ricostruisci con documenti il tuo ruolo nell’impresa: visure storiche, quote, cariche, date di ingresso e di uscita, date delle firme delle garanzie.
- Fai esaminare la fideiussione per verificarne la conformità allo schema ABI e lo stato del termine di decadenza.
- Scegli lo strumento coerente con il profilo: piano del consumatore se il collegamento con l’impresa manca, concordato minore o liquidazione controllata se esiste.
- Dichiara tutto all’OCC: le cause dell’indebitamento vanno descritte in modo completo e veritiero.
- Valuta la procedura del figlio: se l’impresa accede a uno strumento di composizione, la posizione dei garanti va considerata nella proposta.
Concordato minore o liquidazione controllata: come scegliere se il piano è precluso
Se il collegamento con l’impresa del figlio esiste, la scelta tra le due strade dipende soprattutto da due fattori: che cosa puoi offrire e come si comporteranno i creditori.
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è pensato per chi non è consumatore. Richiede una proposta che preveda la prosecuzione dell’attività o, se manca un’attività da proseguire, l’apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori; soprattutto, richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Per un genitore pensionato che non ha più alcuna attività, la seconda condizione rende spesso necessario l’apporto di un familiare, e il voto della banca diventa decisivo.
La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) non richiede voto. Il patrimonio del genitore viene liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale; la pensione, come visto, entra solo per la parte eccedente il mantenimento fissato dal giudice; al termine si accede all’esdebitazione, che l’art. 282 CCII collega di regola al decorso di tre anni dall’apertura della procedura, se ne ricorrono le condizioni. Per chi non ha una casa da difendere, la liquidazione controllata può essere meno traumatica di quanto il nome suggerisca.
| Elemento | Concordato minore | Liquidazione controllata |
|---|---|---|
| Voto dei creditori | necessario | non necessario |
| Casa del genitore | può essere conservata se la proposta lo prevede | viene liquidata |
| Pensione | quota offerta nella proposta | quota eccedente il mantenimento fissato dal giudice |
| Esito finale | esdebitazione secondo la proposta omologata | esdebitazione al termine della procedura |
Giurisprudenza dedicata
Oltre alla Cass. n. 29746/2025 e alle Sezioni Unite n. 41994/2021, rileva per te l’indirizzo secondo cui la decadenza dell’art. 1957 c.c. è un’eccezione in senso stretto, che il giudice non rileva d’ufficio (Cass. n. 14011/2024, n. 17979/2024, n. 663/2025, secondo la ricostruzione di EC News del 2 settembre 2026): se la banca ti ha già notificato un decreto ingiuntivo, l’eccezione va sollevata subito nell’atto di opposizione, a pena di preclusione (Cass. n. 28547/2024 e n. 20550/2025).
Profilo 3 – Il genitore che ha dato in garanzia la propria casa
La tua situazione
Non hai firmato una fideiussione, o non ricordi di averlo fatto: hai però acconsentito a iscrivere un’ipoteca sulla casa di tua proprietà, spesso quella in cui vivi, per garantire il mutuo o il finanziamento del figlio. Ora la banca minaccia di pignorare l’immobile. La tua pensione, in questo caso, non è il primo bersaglio: lo è la casa.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la distinzione tra garanzia reale e garanzia personale è decisiva. Il terzo datore di ipoteca che non si è obbligato personalmente risponde solo con il bene ipotecato e nei limiti del suo valore: la banca non può aggredire la sua pensione per la parte del debito che la vendita della casa non copre. Se invece hai firmato anche una fideiussione, la banca può agire sia sulla casa sia, per il residuo, sulla pensione.
Questa distinzione influenza il modo in cui la tua posizione entra in un piano del consumatore. Se sei solo terzo datore, la tua esposizione verso la banca è “reale”: il piano, se lo presenti per altri debiti personali, deve tener conto che la banca conserva l’ipoteca. Se sei anche fideiussore, la banca diventa tua creditrice ipotecaria per il debito garantito, e l’art. 67, comma 4, CCII ti consente di proporre un pagamento non integrale, purché non inferiore a quanto la banca ricaverebbe dalla vendita dell’immobile, come attestato dall’OCC, eventualmente con una moratoria fino a due anni.
Sul punto la Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026 ha chiarito che la moratoria biennale per i crediti privilegiati, pegnatizi e ipotecari è un vero periodo di sospensione dei pagamenti: durante quei due anni il debitore può non pagare nulla, e non è necessario né saldare per intero entro il biennio né iniziare i versamenti prima della scadenza.
Attenzione invece all’art. 67, comma 5, CCII, che consente di continuare a pagare alle scadenze originarie il mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se il debitore è in regola o se il giudice lo autorizza a sanare lo scaduto: la norma è pensata per il mutuatario. Che possa essere invocata dal genitore che ha solo ipotecato la propria casa per il mutuo del figlio è una tesi da verificare caso per caso, non una regola acquisita.
I numeri
Casa del genitore stimata 96.400 €, debito del figlio garantito con ipoteca 131.900 €, pensione netta 1.310 €.
- Se sei solo terzo datore di ipoteca: la banca può ottenere al massimo il ricavato della vendita. Ipotizzando una vendita forzata al 70% del valore, circa 67.480 €, al netto delle spese di procedura. La pensione non è aggredibile per la differenza.
- Se sei anche fideiussore: la parte non soddisfatta dalla vendita, circa 64.420 €, resta un credito chirografario verso di te, aggredibile sulla pensione per (1.310 − 1.092,48) × 1/5 = 43,50 € al mese.
- Con il piano: puoi offrire alla banca, come creditore ipotecario, una somma pari almeno al valore di realizzo attestato, per esempio 67.500 € in dieci anni anche con l’aiuto di un familiare che si impegni a versare come terzo, conservando la casa; il residuo viene trattato come chirografario insieme agli altri debiti.
I rischi specifici
Il rischio principale è credere di essere al sicuro perché “la pensione non c’entra”, e scoprire troppo tardi che nella stessa pratica c’era anche una fideiussione. Molti moduli bancari contengono l’una e l’altra. Un secondo rischio è tentare di vendere o donare la casa a un parente dopo la richiesta della banca: l’ipoteca segue l’immobile e l’atto può essere dichiarato inefficace o pesare come atto in frode.
Le mosse giuste
- Recupera l’atto notarile di mutuo e la nota di iscrizione ipotecaria: verifica se hai firmato come “terzo datore”, come “fideiussore” o come entrambi.
- Fai stimare la casa con criteri realistici di vendita forzata: è la base della proposta alla banca.
- Valuta l’apporto di un familiare (un altro figlio, un nipote) che si impegni come terzo a finanziare il piano.
- Coordina la tua posizione con quella del figlio mutuatario, che è il debitore principale e può a sua volta accedere al piano del consumatore.
Se la banca ha già pignorato la casa
Se l’esecuzione immobiliare è già iniziata, i tempi si accorciano ma la partita non è chiusa. Con la domanda di piano del consumatore puoi chiedere al giudice la sospensione delle procedure esecutive che possono pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70 CCII). Il giudice valuta la richiesta: la sospensione non è automatica e va motivata dimostrando che il piano è serio e che la vendita all’asta distruggerebbe il valore su cui la proposta si fonda.
Per chi è nella tua posizione conta anche il confronto tra prezzo d’asta e proposta. Nelle esecuzioni immobiliari il prezzo base può ridursi dopo ogni tentativo di vendita andato deserto, e con esso cresce il residuo che, se sei anche fideiussore, ricade sulla tua pensione. Una proposta che garantisca alla banca almeno il valore di realizzo attestato dall’OCC, pagato in tempi certi, può risultare più conveniente per la banca di un’asta dall’esito incerto.
Giurisprudenza dedicata
La Cass. n. 11676/2026 sulla moratoria biennale è la pronuncia più utile per te, perché consente di proporre un piano in cui il primo biennio è libero da versamenti alla banca ipotecaria: tempo prezioso per vendere a condizioni migliori o raccogliere l’apporto di un familiare.
Profilo 4 – La coppia di genitori entrambi garanti
La tua situazione
In banca eravate in due. Marito e moglie, entrambi pensionati o prossimi alla pensione, avete firmato la stessa fideiussione per il figlio, o avete garantito insieme ipotecando la casa cointestata. Ora la richiesta di pagamento arriva a tutti e due, per l’intero, perché i fideiussori dello stesso debito rispondono di regola in solido (art. 1946 c.c.). In famiglia entrano due pensioni, ma le uscite sono quelle di una casa sola, e la domanda è se dobbiate affrontare la crisi separatamente o insieme.
Cosa cambia per te
La vostra situazione ha una particolarità che il Codice della crisi ha considerato espressamente. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. La garanzia prestata insieme per lo stesso figlio è l’esempio tipico di origine comune. Le masse attive e passive restano distinte (ognuno risponde dei propri debiti con i propri beni), ma il progetto è uno, i costi della procedura si riducono e il giudice valuta la sostenibilità guardando all’intero nucleo.
Il vantaggio più concreto riguarda il fabbisogno familiare. Nel piano unico le spese della casa, delle utenze e del vitto si calcolano una volta sola per il nucleo, non due volte; le due pensioni concorrono a un unico budget. Questo consente di offrire ai creditori una quota più alta e più credibile rispetto a due piani separati, e di proteggere meglio il coniuge con la pensione più bassa.
C’è però un rovescio: nel progetto unico la sincerità informativa vale per entrambi. Se uno dei due coniugi ha debiti personali non dichiarati, o ha compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni, la valutazione di meritevolezza e di completezza riguarda il progetto nel suo insieme. L’art. 69 CCII si applica a ciascuno: la colpa grave di uno non si estende automaticamente all’altro, ma un quadro informativo incompleto rende fragile l’intera proposta.
I numeri
Pensioni nette: marito 1.180 €, moglie 790 €. Casa cointestata stimata 96.400 €, ipotecata a garanzia del mutuo del figlio, oltre a una fideiussione di entrambi; debito residuo 131.900 €.
- Senza procedura: sulla pensione del marito la quota pignorabile è (1.180 − 1.092,48) × 1/5 = 17,50 € al mese; quella della moglie è interamente impignorabile, perché sotto il minimo vitale. La banca punta quindi sulla casa.
- Con il piano familiare: fabbisogno documentato del nucleo 1.540 €, quota disponibile 430 € al mese. Se un altro figlio si impegna a versare 150 € al mese come terzo, il piano mette a disposizione 580 € al mese: in dieci anni 69.600 €, sufficienti a offrire alla banca almeno il valore di realizzo della casa attestato dall’OCC, conservandola.
I rischi specifici
Il rischio principale, per la coppia, è procedere in ordine sparso: un coniuge presenta un piano, l’altro no, e la banca continua ad aggredire il secondo e la sua quota della casa. Due procedure separate e non coordinate sulla stessa casa cointestata producono quasi sempre un risultato peggiore di un progetto unico. Un secondo rischio riguarda il coniuge più anziano o fragile: se uno dei due non è più in grado di curare i propri interessi, la sua adesione al progetto va gestita con gli strumenti di protezione previsti dal codice civile (in particolare l’amministrazione di sostegno, art. 404 c.c.), per evitare contestazioni sulla validità degli atti.
Le mosse giuste
- Valutate subito se presentare un progetto unico ex art. 66 CCII, raccogliendo i documenti di entrambi.
- Fate un inventario completo dei debiti di ciascuno, anche di quelli che l’altro coniuge non conosce.
- Ricostruite un unico budget familiare con l’OCC, documentando le spese sanitarie e di assistenza tipiche dell’età.
- Coinvolgete gli altri figli se possono dare un apporto: nel piano l’impegno di un terzo finanziatore rende la proposta più solida.
- Verificate la posizione del coniuge fragile prima del deposito.
Quando il progetto unico non conviene
Il progetto familiare non è sempre la scelta migliore. Può non convenire quando uno dei coniugi ha debiti propri molto elevati e di origine diversa (per esempio legati a una precedente attività professionale), quando uno dei due non sarebbe qualificabile come consumatore per il proprio ruolo nell’impresa del figlio, o quando la posizione di uno dei coniugi presenta profili di meritevolezza dubbi. In questi casi si possono presentare procedure distinte, chiedendo al giudice di coordinarle. La valutazione va fatta prima del deposito: cambiare strada a procedura avviata costa tempo e credibilità.
Giurisprudenza dedicata
Per la coppia è particolarmente rilevante la Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22 luglio 2025: il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento o violato le regole sul merito creditizio può ancora contestare in sede di omologa i requisiti di legittimità della proposta, ma non la sua convenienza. Quando una banca ha chiesto a due pensionati di garantire un mutuo sproporzionato rispetto alle loro pensioni, questa preclusione può pesare a vostro favore.
Profilo 5 – Il genitore con pensione minima e nessun patrimonio
La tua situazione
Sei vedova o vedovo, vivi con una pensione bassa, magari una pensione minima integrata o una reversibilità, in una casa in affitto o ospite di un figlio. Anni fa hai firmato una garanzia per un figlio o una figlia e oggi la banca, o la società a cui la banca ha ceduto il credito, ti chiede somme che non potrai mai pagare. Non hai una casa da offrire, non hai risparmi. Ti senti senza vie d’uscita.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, sotto due profili.
Il primo: se la tua pensione netta è inferiore a 1.092,48 € al mese (soglia 2026), è interamente impignorabile ai sensi dell’art. 545 c.p.c. Il creditore può ottenere un titolo, può iscrivere il tuo nominativo nelle banche dati, ma non può trattenere nulla dalla pensione. Attenzione al conto corrente: la pensione già accreditata è protetta fino al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 €); le somme superiori, accumulate nel tempo, possono essere pignorate.
Il secondo: se non hai nulla da offrire ai creditori, né oggi né in prospettiva, il piano del consumatore non è lo strumento giusto, perché presuppone una quota da distribuire. Per te esiste l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): la persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta, con l’obbligo di pagare i debiti entro quattro anni dal decreto se sopravvengono utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al dieci per cento.
Per stabilire se sei incapiente, dal reddito si deduce quanto occorre a mantenere un dignitoso tenore di vita, che la norma ancora all’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al tuo nucleo familiare.
I numeri
Pensione netta 735 €, nucleo di una sola persona, debito da fideiussione 52.940 €.
- Pignorabilità della pensione: zero, perché 735 € è sotto il minimo vitale di 1.092,48 €.
- Soglia del dignitoso tenore di vita ai fini dell’art. 283: 546,24 × 1,5 = 819,36 € al mese (parametro 1 per un nucleo di una persona).
- Poiché 735 € < 819,36 €, non residua alcuna quota da offrire: il profilo è quello dell’incapiente, purché ricorra la meritevolezza.
Se invece la pensione fosse di 1.050 €, la quota eccedente la soglia sarebbe di 230,64 € al mese: in quel caso l’incapienza non ricorrerebbe e si tornerebbe a valutare un piano del consumatore, pur con importi modesti.
I rischi specifici
Il rischio principale, per chi è nella tua posizione, è pagare per paura ciò che la legge non consente di prendere. Molte persone con pensioni minime accettano piani di rientro informali con le società di recupero, versando ogni mese somme sottratte al necessario. Un secondo rischio è lasciare accumulare la pensione sul conto oltre la soglia protetta. Un terzo è la meritevolezza: l’esdebitazione dell’incapiente non è concessa a chi ha determinato la situazione con colpa grave, malafede o frode, e la relazione dell’OCC deve ricostruire con cura le ragioni per cui hai firmato la garanzia.
Le mosse giuste
- Sospendi i pagamenti informali e fai verificare se le somme richieste sono aggredibili.
- Controlla il saldo del conto su cui è accreditata la pensione, mantenendolo entro la soglia protetta.
- Raccogli i documenti sulla garanzia e sulle ragioni familiari che ti hanno spinto a firmarla.
- Rivolgiti all’OCC per valutare l’esdebitazione ex art. 283 CCII.
- Informa i figli: un’eventuale eredità o donazione futura può costituire un’utilità sopravvenuta da dichiarare.
Se il credito è stato ceduto a una società di recupero
Molto spesso il genitore con pensione minima non riceve più lettere dalla banca, ma da una società che ha acquistato il credito in blocco insieme a molti altri. La cessione non cambia la natura del debito né i tuoi diritti: il cessionario subentra nella posizione della banca, con le stesse eccezioni che potevi opporre alla banca. Prima di qualsiasi pagamento è legittimo chiedere prova della cessione e della titolarità del credito, e il conteggio aggiornato delle somme. Nella procedura di esdebitazione il cessionario è trattato come qualunque altro creditore.
Il conto corrente su cui arriva la pensione
Per chi ha una pensione minima, il punto debole non è l’assegno mensile ma il conto. La protezione delle somme già accreditate opera fino al triplo dell’assegno sociale, cioè 1.638,72 € nel 2026: se nel tempo hai accumulato sul conto una piccola riserva, per esempio 4.300 €, la parte eccedente può essere pignorata. Dopo la notifica del pignoramento, gli accrediti successivi della pensione tornano soggetti ai limiti ordinari, quindi, nel tuo caso, restano impignorabili se inferiori al minimo vitale.
La soluzione non è prelevare tutto in contanti, gesto che può essere letto male, ma programmare le spese, documentarle e affrontare il debito con lo strumento giusto. Ricorda anche che, se le somme vengono pignorate oltre i limiti, il pignoramento è parzialmente inefficace e il giudice dell’esecuzione può rilevarlo anche d’ufficio (art. 545, ultimo comma, c.p.c.).
Giurisprudenza dedicata
Per il tuo profilo è utile la Cass. n. 21048/2025, che separa la colpa del consumatore dalla negligenza del finanziatore: il fatto che la banca abbia accettato la garanzia di una persona con una pensione minima non esclude un esame della tua condotta, ma è un elemento che la relazione dell’OCC deve mettere in luce.
Tre pensioni, tre esiti: le simulazioni a confronto
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con le soglie 2026, per mostrare come lo stesso problema, una garanzia escussa, produca esiti diversi su tre profili.
Simulazione A – Pensionato solo, fideiussore del mutuo del figlio
- Pensione netta: 1.640 €.
- Debiti: fideiussione escussa 118.700 €; carta revolving 6.830 €; prestito con cessione del quinto della pensione, residuo 14.910 €, rata 245 €. Totale 140.440 €.
- Oggi in tasca resta 1.395 € (1.640 − 245), con la banca del mutuo che minaccia un ulteriore pignoramento.
- Piano: la cessione del quinto viene falcidiata e ristrutturata come gli altri crediti (art. 67, comma 3, CCII). Fabbisogno documentato 1.360 €, quota disponibile 280 € al mese per 60 mesi = 16.800 €, pari a circa il 12% dei debiti.
- Esito: il pensionato vive con 1.360 € garantiti, paga 280 € al mese per cinque anni e, a piano eseguito, chiude la propria esposizione. L’alternativa (trattenuta del quinto più pignoramento) avrebbe assorbito importi simili senza prospettiva di chiusura.
Simulazione B – Coppia di pensionati, casa ipotecata e fideiussione
- Pensioni nette: 1.180 € + 790 € = 1.970 €.
- Casa cointestata: stima 96.400 €, valore di realizzo attestato 67.480 €. Debito garantito: 131.900 €.
- Progetto familiare ex art. 66 CCII: fabbisogno del nucleo 1.540 €, quota disponibile 430 € al mese, più 150 € al mese di apporto di un altro figlio come terzo.
- Proposta: moratoria di due anni per la banca ipotecaria (art. 67, comma 4), poi 580 € al mese per otto anni = 55.680 €, più un versamento iniziale di 12.000 € accantonato nel biennio grazie all’apporto del figlio e alla quota disponibile. Totale alla banca come creditore ipotecario: 67.680 €, superiore al valore di realizzo; il residuo, circa 64.220 €, è chirografario e riceve una percentuale ridotta.
- Esito: la casa resta ai genitori, nessuno dei due coniugi subisce trattenute sulla pensione, la banca riceve più di quanto otterrebbe all’asta.
Simulazione C – Vedova con pensione minima
- Pensione netta: 735 €. Nessun immobile, conto con saldo medio di 410 €.
- Debito: fideiussione per il negozio del figlio, 52.940 €, ceduto a una società di recupero.
- Pensione impignorabile, conto sotto la soglia protetta di 1.638,72 €; soglia di dignitoso tenore di vita ex art. 283: 819,36 €.
- Esito: nessuna quota da offrire; si valuta l’esdebitazione dell’incapiente. Se entro quattro anni la signora ricevesse un’eredità di 9.800 €, l’utilità (oltre il 10% dei debiti, cioè oltre 5.294 €) andrebbe destinata ai creditori.
Che cosa insegnano le tre simulazioni
Messe una accanto all’altra, le tre ipotesi mostrano che la variabile decisiva non è l’importo del debito garantito, ma il rapporto tra pensione, fabbisogno e patrimonio. Il pensionato della simulazione A ha un debito molto più alto della vedova della simulazione C, eppure è lui ad avere bisogno di un piano con versamenti mensili, mentre lei può puntare all’esdebitazione senza offrire nulla. La coppia della simulazione B ha due pensioni modeste, ma possiede la casa: per questo la sua partita si gioca sul valore di realizzo dell’immobile e sulla moratoria biennale, più che sulla quota di pensione.
Ci sono poi tre lezioni comuni a tutti i profili:
- il fabbisogno va documentato, non dichiarato: spese mediche, assistenza, utenze e affitto devono risultare da ricevute e bollette, perché sono la base della quota di pensione protetta;
- il credito della banca va verificato prima di essere inserito: una fideiussione decaduta o una clausola nulla cambiano radicalmente i numeri di qualunque simulazione;
- l’apporto di un familiare può fare la differenza: un figlio o un nipote che si impegni a versare una somma mensile come terzo rende sostenibile una proposta che, con la sola pensione, non lo sarebbe.
Infine, le simulazioni sono costruite su soglie che cambiano ogni anno: l’assegno sociale viene rivalutato e con esso si spostano il minimo vitale impignorabile, la soglia di protezione del conto e quella del dignitoso tenore di vita dell’art. 283 CCII. Un calcolo fatto un anno fa va sempre aggiornato prima del deposito.
I casi misti: quando appartieni a più profili
Il pensionato che è insieme fideiussore e titolare di una cessione del quinto
È il caso più frequente. Le due esposizioni si sommano e la cessione del quinto riduce la pensione prima ancora che arrivi il pignoramento. Nel piano del consumatore entrambe possono essere ristrutturate: la cessione, grazie all’art. 67, comma 3, perde la sua posizione di fatto privilegiata. Per chi è nella tua posizione la cessione del quinto non è un debito intoccabile, ma un credito che il piano può falcidiare come gli altri.
Il genitore che è stato socio “per poco” della società del figlio
Qui si sovrappongono il profilo 1 e il profilo 2. Conta il collegamento tra la garanzia e l’impresa: se la fideiussione è stata firmata mentre eri socio o amministratore e per sostenere l’attività, la Cass. n. 29746/2025 indica che il piano del consumatore può essere escluso anche se poi sei uscito dalla società. Se invece hai garantito un debito personale del figlio (il mutuo della casa), e solo in un altro momento hai avuto un ruolo nella società, la garanzia sul mutuo resta di natura consumeristica. Spesso, in questi casi, la scelta più prudente è valutare insieme piano del consumatore e concordato minore prima del deposito.
Il genitore che ha firmato la garanzia in età già avanzata
Capita spesso che la banca abbia chiesto la garanzia a un genitore già pensionato, ultrasettantenne, con un reddito che non avrebbe mai consentito di rimborsare il debito garantito. La garanzia, di per sé, resta valida: il nostro ordinamento non prevede una nullità della fideiussione per sproporzione rispetto al patrimonio del garante. Questa circostanza, però, ha peso nella procedura di sovraindebitamento: la relazione dell’OCC deve indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio, e la banca che ha agito con leggerezza può trovarsi esposta alla preclusione dell’art. 69, comma 2, CCII sulla contestazione della convenienza. Per il genitore che ha firmato in età avanzata e senza consapevolezza dell’impegno, la ricostruzione della genesi della garanzia è parte integrante della difesa.
Il genitore garante che vive con il figlio debitore
Quando genitore e figlio convivono, la crisi è davvero comune: le entrate e le spese del nucleo si intrecciano, la casa è spesso la stessa, il debito garantito è quello del figlio. In questo caso l’art. 66 CCII consente un progetto unico che comprenda genitore e figlio, con masse distinte ma un unico budget familiare. Il vantaggio è evidente: il giudice e i creditori vedono il quadro completo e la proposta può destinare le risorse del nucleo in modo coerente, per esempio mantenendo il mutuo del figlio sull’abitazione in cui vivono entrambi. Il limite è che le criticità di uno si riflettono sulla valutazione dell’intero progetto: se la crisi del figlio nasce da una condotta gravemente colposa, conviene valutare se tenere separata la posizione del genitore.
Il genitore anziano non più in grado di gestire da solo la procedura
L’età avanzata o una malattia possono rendere difficile seguire una procedura. In questi casi lo strumento di protezione è l’amministrazione di sostegno: l’amministratore agisce nei limiti fissati dal giudice tutelare, che può autorizzarlo a presentare la domanda. Va considerato con attenzione, perché la validità della domanda e della proposta deve essere fuori discussione.
Il genitore garante che muore prima di aver risolto il problema
Il debito da fideiussione si trasmette agli eredi. I figli possono accettare con beneficio d’inventario, limitando la responsabilità ai beni ereditati. La Cass. Sez. I, sent. n. 30412 del 18 novembre 2025 ha escluso che l’erede beneficiato possa proporre la ristrutturazione dei debiti del defunto: non può agire in sua vece e, grazie al beneficio d’inventario, non subisce l’insostenibilità di quei debiti. Per i figli questo significa che la protezione passa dal beneficio d’inventario, non dal piano; per il genitore significa che, se la situazione è già grave, conviene affrontarla finché è in vita.
Il figlio che vuole risolvere anche la posizione dei genitori
Se il figlio debitore principale e i genitori garanti convivono, o se il sovraindebitamento ha origine comune, può valutarsi un progetto familiare unico ex art. 66 CCII. Se non convivono, le procedure restano separate ma possono essere coordinate: un piano del figlio che preveda il pagamento della banca riduce l’esposizione dei genitori; il piano dei genitori, a sua volta, non libera il figlio.
Il confronto tra i profili
La tabella riassume, profilo per profilo, gli aspetti chiave già visti. Le soglie sono quelle 2026.
| Aspetto | 1. Fideiussore mutuo figlio | 2. Garante impresa figlio | 3. Terzo datore d’ipoteca | 4. Coppia di garanti | 5. Pensione minima |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualifica di consumatore | di regola sì | dipende dal collegamento con l’impresa | sì, se garanzia per scopi familiari | sì, per ciascuno | di regola sì |
| Bene più esposto | pensione | pensione | casa | casa cointestata | conto corrente oltre soglia |
| Strumento principale | piano del consumatore | piano, oppure concordato minore / liquidazione | piano con art. 67, c. 4 | progetto familiare ex art. 66 | esdebitazione dell’incapiente (art. 283) |
| Verifica bancaria prioritaria | clausole e art. 1957 c.c. | schema ABI (SU 41994/2021) | estensione della garanzia (reale o anche personale) | posizione di entrambi i coniugi | cessione del credito e conteggi |
| Rischio principale | nuovi debiti per pagare | qualifica negata in reclamo | sottovalutare la fideiussione | procedure separate | pagare l’impignorabile |
| Quota pensione protetta fuori procedura | 1.092,48 € + 4/5 dell’eccedenza | come profilo 1 | intera, se solo terzo datore | per ciascuna pensione | intera sotto 1.092,48 € |
Il messaggio della tabella è che lo stesso evento, la banca che escute la garanzia, richiede strumenti diversi: sbagliare profilo significa sbagliare strumento.
Leggendo la tabella per colonne, ciascun genitore trova la propria scheda sintetica; leggendola per righe, emergono le differenze che contano. La riga della qualifica di consumatore separa nettamente il profilo 2 da tutti gli altri: è l’unico in cui la scelta dello strumento dipende da un accertamento preliminare sul ruolo nell’impresa. La riga del bene più esposto mostra che, per due profili su cinque, la vera posta in gioco è la casa e non la pensione. La riga della quota protetta, infine, ricorda che sotto il minimo vitale la pensione è già al riparo dai pignoramenti individuali, e che lo scopo della procedura, in quel caso, non è proteggerla, ma chiudere definitivamente il debito.
Le domande che valgono per ogni genitore garante
La banca ha già pignorato la mia pensione: il piano può fermare la trattenuta?
Sì, a determinate condizioni. Con la domanda di piano il debitore può chiedere al giudice la sospensione delle procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70 CCII). Il giudice valuta l’istanza; ottenuta la sospensione, la trattenuta non prosegue. La cessione del quinto, che non è un pignoramento ma un contratto, si affronta invece nel contenuto del piano.
Se pago come garante, posso rivalermi su mio figlio?
Il fideiussore che paga ha regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.) per quanto effettivamente pagato. Se il tuo piano prevede di pagare la banca in percentuale, il regresso riguarda quella somma, non l’intero debito garantito. Se anche il figlio è sovraindebitato, il tuo credito di regresso va valutato nella sua procedura.
Il piano dei miei genitori libera anche me, figlio debitore principale?
No. Il piano riguarda i debiti di chi lo propone. La banca, ridotto il credito verso i genitori, conserva le azioni verso il figlio per il residuo, salvo che il figlio stesso acceda a uno strumento di composizione della crisi.
Cosa succede se la mia pensione aumenta durante il piano o se ricevo un’eredità?
Il piano omologato va eseguito come previsto, ma il debitore deve comportarsi con lealtà verso i creditori: atti in frode o l’occultamento di attivo possono portare alla revoca dell’omologazione (art. 72 CCII). Nel caso dell’incapiente, le utilità sopravvenute rilevanti nei quattro anni vanno destinate ai creditori.
E se muoio durante il piano?
È una domanda che molti genitori anziani si pongono. Il piano non trasferisce automaticamente obblighi personali nuovi agli eredi, ma i debiti residui e gli effetti dell’esecuzione del piano vanno valutati nella successione. Per i figli resta lo strumento dell’accettazione con beneficio d’inventario, alla luce della Cass. n. 30412/2025.
Quanto dura un piano del consumatore?
Il Codice non fissa una durata massima rigida per il piano: è la proposta a stabilire tempi e modalità. La durata deve però essere sostenibile e realistica, soprattutto per un debitore anziano. Un piano di dieci anni proposto da un ottantenne viene esaminato con particolare attenzione dal giudice e dai creditori; spesso è preferibile un piano più breve, eventualmente sostenuto dall’apporto di un familiare.
Durante il piano posso continuare a usare il mio conto e a ricevere la pensione normalmente?
Sì. Il piano non toglie al genitore la gestione della propria vita quotidiana: la pensione continua ad arrivare, il genitore trattiene la quota necessaria al mantenimento e versa la quota prevista secondo le modalità indicate nella proposta. Ciò che non deve fare è contrarre nuovi debiti o compiere atti che danneggino i creditori.
Le pronunce da conoscere, profilo per profilo
Di seguito i riferimenti utilizzati nella guida, raggruppati secondo il profilo cui si applicano. I principi sono riformulati in parole proprie.
Per chi ha garantito per ragioni familiari (profili 1, 4 e 5)
1. Corte di giustizia UE, ordinanza 19 novembre 2015, causa C-74/15 (Tarcău) – La qualifica di consumatore del garante persona fisica si accerta guardando allo scopo per cui egli si è obbligato, non alla natura dell’attività del debitore garantito. Rilevanza: è la base per riconoscere al genitore che garantisce il figlio l’accesso alle tutele del consumatore.
2. Corte di giustizia UE, ordinanza 14 settembre 2016, causa C-534/15 (Dumitraş) – La garanzia prestata da una persona fisica priva di legami professionali con il debitore ricade nella disciplina europea a tutela dei consumatori. Rilevanza: conferma l’impostazione della precedente per i garanti familiari.
3. Cassazione, ordinanza n. 742/2020 – La Corte ha recepito l’orientamento europeo, superando la tesi del garante “professionista di riflesso” in quanto garante di un’impresa. Rilevanza: il genitore non perde la qualifica di consumatore per il solo fatto che il debitore garantito sia un imprenditore.
4. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025 – La colpa grave, la malafede o la frode del consumatore e la violazione del merito creditizio da parte del finanziatore sono valutate separatamente e producono effetti distinti. Rilevanza: il genitore garante deve curare la propria meritevolezza anche quando la banca è stata negligente.
5. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 20672 del 22 luglio 2025 – Il creditore colpevole dell’indebitamento o in violazione dell’art. 124-bis TUB conserva la possibilità di contestare la legittimità della proposta, ma perde quella di contestarne la convenienza. Rilevanza: la banca che ha chiesto una garanzia sproporzionata a pensionati non può opporsi all’omologa per ragioni di convenienza.
Per chi ha garantito l’impresa del figlio (profilo 2)
6. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 – Il fideiussore persona fisica non è automaticamente professionista, ma non è consumatore se la garanzia è funzionale all’attività d’impresa, accertamento che riguarda la genesi e lo scopo del debito; la cessazione formale delle cariche non basta e l’onere della prova grava sul debitore. Rilevanza: il genitore ex socio o ex amministratore deve verificare il proprio profilo prima di scegliere il piano del consumatore.
7. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 14800 del 18 maggio 2026 – Nel concordato minore non serve un’autonoma meritevolezza, ma la completezza e veridicità delle informazioni sulle cause dell’indebitamento condiziona ammissibilità e omologazione. Rilevanza: per il genitore che ripiega sul concordato minore, la trasparenza sul proprio ruolo nell’impresa è decisiva.
8. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 – Le fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI ritenute anticoncorrenziali sono nulle limitatamente a quelle clausole, salvo che risulti una diversa volontà delle parti. Rilevanza: la caduta della rinuncia all’art. 1957 c.c. può far emergere la decadenza della banca dalla garanzia.
9. Cassazione n. 14011/2024, n. 17979/2024 e n. 663/2025 – La decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. è un’eccezione in senso stretto, che deve essere sollevata dal fideiussore e non è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: il genitore deve far valere la decadenza in modo espresso.
10. Cassazione n. 28547/2024 e n. 20550/2025 – Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione ex art. 1957 c.c. va proposta nell’atto di citazione in opposizione; una deduzione successiva è preclusa. Rilevanza: il tempo per difendersi dal decreto della banca è stretto.
11. Cassazione n. 3525/2009 – Per le obbligazioni a esecuzione periodica, il termine dell’art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza di ciascuna prestazione. Rilevanza: nel mutuo a rate del figlio, il calcolo della decadenza va fatto rata per rata.
Per chi ha dato in garanzia la casa (profili 3 e 4)
12. Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 11676 del 29 aprile 2026 – La moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati, pegnatizi e ipotecari nel piano del consumatore consente di non pagare nulla durante il biennio e non impone né il pagamento integrale entro due anni né l’avvio anticipato dei versamenti. Rilevanza: dà respiro ai genitori che vogliono conservare la casa ipotecata.
Per i figli eredi del genitore garante (casi misti)
13. Cassazione, Sez. I, sentenza n. 30412 del 18 novembre 2025 – L’erede che accetta con beneficio d’inventario l’eredità di un consumatore sovraindebitato non può proporre la ristrutturazione dei debiti del defunto, perché non può agire al suo posto e non subisce l’insostenibilità di quei debiti. Rilevanza: per i figli la tutela, alla morte del genitore garante, passa dal beneficio d’inventario.
Cosa può fare lo Studio Monardo per i genitori garanti e per i loro figli
Lo Studio Monardo affronta la posizione del genitore garante con strumenti concreti, scelti in base al profilo:
- Ricostruiamo il profilo del genitore: esaminiamo visure storiche, contratti di garanzia e date delle firme per stabilire se il genitore è consumatore o se la garanzia era collegata all’impresa del figlio.
- Esaminiamo la fideiussione con lo staff in diritto bancario: confrontiamo le clausole con lo schema ABI, verifichiamo l’eventuale rinuncia all’art. 1957 c.c. e controlliamo se la banca ha agito nei termini contro il debitore principale.
- Ricalcoliamo il credito della banca con i commercialisti dello staff: interessi, spese, imputazione dei pagamenti già fatti dal figlio.
- Per i fideiussori del mutuo, costruiamo il piano del consumatore sulla pensione reale, quantificando con l’OCC il fabbisogno del genitore e la quota sostenibile.
- Per i pensionati con cessione del quinto, inseriamo il finanziamento nel piano chiedendone la falcidia e la ristrutturazione ai sensi dell’art. 67, comma 3, CCII.
- Per i terzi datori d’ipoteca, verifichiamo l’atto notarile e distinguiamo l’esposizione reale da quella personale; facciamo stimare l’immobile e impostiamo la proposta alla banca ipotecaria, anche con moratoria biennale.
- Per le coppie, prepariamo il progetto familiare ex art. 66 CCII, unificando il budget del nucleo e tenendo distinte le masse di ciascun coniuge.
- Per le pensioni minime, valutiamo l’esdebitazione dell’incapiente, calcolando la soglia dell’art. 283 CCII sul nucleo effettivo e ricostruendo la meritevolezza.
- Chiediamo la sospensione delle esecuzioni sulla pensione e sulla casa quando il deposito del piano lo consente, e prepariamo l’opposizione al decreto ingiuntivo della banca nei termini, con tutte le eccezioni sul primo atto.
- Coordiniamo la procedura dei genitori con quella del figlio, perché le due posizioni si influenzano a vicenda.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, disciplina oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per i genitori garanti pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC: l’Avvocato conosce dall’interno il modo in cui l’Organismo ricostruisce le cause dell’indebitamento, valuta il fabbisogno di un pensionato e attesta il confronto con l’alternativa liquidatoria. Quando la banca impugna l’omologa o la controversia sulla garanzia prosegue nei gradi successivi, l’abilitazione di cassazionista consente di mantenere la stessa strategia e lo stesso difensore dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla garanzia e sulla procedura, i secondi sui conti e sulla sostenibilità del piano.
In chiusura
Il primo passo è capire a quale profilo appartieni; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non secondo quelle che valgono per un altro genitore. Il fideiussore del mutuo ha davanti il piano del consumatore; chi ha garantito l’impresa deve prima chiarire il proprio ruolo; chi ha dato solo l’ipoteca deve proteggere la casa più che la pensione; la coppia guadagna dal progetto unico; chi ha una pensione minima deve smettere di pagare ciò che la legge protegge e valutare l’esdebitazione dell’incapiente.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché essa coincide con le competenze certificate dell’Avvocato. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, l’Avv. Monardo imposta il piano a partire dalla pensione reale del genitore; come coordinatore dello staff multidisciplinare in diritto bancario, fa verificare la garanzia prima che entri nel piano; come cassazionista, può seguire la difesa fino all’ultimo grado.
📩 Una garanzia firmata per amore di un figlio non deve costare la serenità degli ultimi anni: scrivici oggi stesso, i recapiti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.





