Legge Salva Suicidi: La Legge 3/2012 Sul Sovraindebitamento È Ancora Valida O È Stata Abrogata?

Legge Salva Suicidi: La Legge 3/2012 Sul Sovraindebitamento È Ancora Valida O È Stata Abrogata?

Chi cerca “legge salva suicidi” in genere ha in mente una cosa precisa: la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, il primo strumento che in Italia ha permesso a persone fisiche, famiglie, piccoli imprenditori e professionisti di liberarsi dei debiti che non riescono più a pagare. Il soprannome nacque dal contesto drammatico in cui la legge fu approvata, negli anni della crisi economica, quando le cronache raccontavano di persone schiacciate da debiti senza via d’uscita. Oggi però la domanda che ci viene posta più spesso è un’altra: quella legge esiste ancora, oppure è stata cancellata?

La risposta breve è che la Legge 3/2012 è stata sostituita dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il cosiddetto CCII), in vigore dal 15 luglio 2022, ma continua ad applicarsi alle procedure avviate prima di quella data. La risposta completa, però, la danno i giudici. Su questo tema, infatti, la lettera della legge dice poco: il passaggio da un sistema all’altro, la sorte dei ricorsi pendenti, il valore delle vecchie regole sulla “meritevolezza”, i termini per impugnare e i poteri del liquidatore sono stati definiti quasi interamente dalla Corte di Cassazione tra il 2023 e il 2026. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per chi ha debiti oggi o ha una procedura ancora aperta con le vecchie regole.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo passaggio? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): due qualifiche che riguardano esattamente gli istituti nati con la Legge 3/2012 e oggi confluiti nel Codice della crisi. Chi opera all’interno degli Organismi di composizione conosce dall’interno sia le procedure ancora regolate dalla vecchia legge sia quelle aperte con le nuove regole, e può quindi leggere un fascicolo collocandolo correttamente nell’uno o nell’altro regime.

📩 Hai una procedura di sovraindebitamento aperta prima del luglio 2022, oppure stai valutando di presentarne una adesso? Scrivici: tutti i recapiti per raggiungere lo studio li trovi in fondo a questa pagina.

Il quadro normativo in breve: dalla Legge 3/2012 al Codice della crisi

Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici serve una mappa essenziale delle norme, senza pretesa di completezza.

La Legge 3/2012 e le sue tre procedure

La Legge 3/2012, nella versione più evoluta (dopo le modifiche del D.L. 179/2012 e della L. 176/2020, che anticipò alcune soluzioni poi trasfuse nel Codice), prevedeva tre strade:

  • l’accordo di composizione della crisi, aperto a tutti i debitori non fallibili, che richiedeva il consenso di una maggioranza qualificata di creditori;
  • il piano del consumatore, riservato alla persona fisica che aveva contratto debiti per esigenze personali o familiari, omologato dal giudice senza voto dei creditori ma con un vaglio severo della cosiddetta “meritevolezza”;
  • la liquidazione del patrimonio (artt. 14-ter e seguenti), con cui il debitore metteva a disposizione i propri beni e, a certe condizioni, otteneva l’esdebitazione.

La L. 176/2020 aveva inoltre introdotto l’esdebitazione del debitore incapiente, cioè di chi non ha nulla da offrire ai creditori.

Il Codice della crisi e le procedure che hanno preso il posto della Legge 3

Con il CCII le procedure di sovraindebitamento sono state riscritte e inserite in un sistema unitario. Oggi, per chi non è soggetto alla liquidazione giudiziale, le strade sono:

Legge 3/2012 (vecchio regime) Codice della crisi (regime vigente) Norme CCII principali
Piano del consumatore Ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67-73
Accordo di composizione della crisi Concordato minore artt. 74-83
Liquidazione del patrimonio Liquidazione controllata del sovraindebitato artt. 268-277
Esdebitazione (art. 14-terdecies) Esdebitazione dopo la liquidazione controllata artt. 278-282
Esdebitazione del debitore incapiente Esdebitazione del sovraindebitato incapiente art. 283

Le regole comuni stanno negli artt. 65 e 66 CCII (ambito di applicazione e procedure familiari), mentre l’art. 68 disciplina la domanda e il ruolo dell’OCC. L’art. 69 CCII sostituisce la vecchia “meritevolezza” con condizioni soggettive ostative più precise: il consumatore non accede alla ristrutturazione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, se ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte, oppure se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il secondo comma dello stesso articolo introduce una regola nuova e molto discussa: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento, anche violando i principi dell’art. 124-bis del Testo unico bancario sulla valutazione del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

I correttivi, fino al D.Lgs. 136/2024

Il Codice è stato ritoccato più volte prima e dopo l’entrata in vigore: dal primo correttivo (D.Lgs. 147/2020), dal D.Lgs. 83/2022 che ha recepito la direttiva europea sull’insolvenza, e infine dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter). Quest’ultimo ha inciso anche sul sovraindebitamento: ha precisato la nozione di consumatore (art. 2, comma 1, lett. e), che può essere anche il socio di società di persone per i debiti estranei all’attività d’impresa; ha consentito all’OCC di accedere all’anagrafe tributaria e alle centrali dei rischi (art. 68); ha toccato la posizione dell’imprenditore cancellato rispetto alla liquidazione controllata (art. 33). Il sistema del 2026, quindi, non è più quello del 2022.

Il punto decisivo: l’art. 390 CCII

La norma che risponde alla domanda del titolo è l’art. 390 CCII, che detta la disciplina transitoria. In sostanza, le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate prima dell’entrata in vigore del Codice (15 luglio 2022) continuano a essere definite secondo la Legge 3/2012; lo stesso vale per le procedure già pendenti a quella data. Per tutto ciò che è stato depositato dopo, si applica soltanto il CCII.

Ecco perché la Legge 3/2012, pur sostituita, è ancora “viva”: nel 2026 la Cassazione continua a decidere ricorsi su liquidazioni del patrimonio aperte con la vecchia legge, su piani del consumatore omologati prima della riforma e sui relativi reclami. Ed è proprio su questo doppio binario che si concentra la giurisprudenza commentata nelle sezioni che seguono.

Perché il soprannome “salva suicidi” è fuorviante oggi

Il soprannome giornalistico ha avuto il merito di far conoscere la legge, ma rischia di trasmettere un’idea sbagliata: che si tratti di uno strumento eccezionale, riservato a situazioni estreme. Non è così. Le procedure di sovraindebitamento sono strumenti ordinari dell’ordinamento, a disposizione di chiunque non possa essere sottoposto alla liquidazione giudiziale e si trovi in uno stato di crisi o di insolvenza: il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa. L’art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce il sovraindebitamento proprio come lo stato di crisi o di insolvenza di questi soggetti.

Questo cambio di prospettiva è importante anche per leggere la giurisprudenza. I giudici non trattano il debitore sovraindebitato come un caso pietoso da “salvare”, ma come una parte processuale che deve rispettare regole precise: completezza della documentazione, correttezza delle comunicazioni ai creditori, termini perentori, dimostrazione della convenienza della proposta. È per questo che le decisioni della Cassazione analizzate di seguito parlano soprattutto di termini, di relazioni dell’OCC, di vendite e di legittimazione: il diritto alla seconda opportunità esiste, ma si esercita dentro un procedimento rigoroso, e chi lo affronta senza conoscerne le regole rischia di perderlo per ragioni puramente formali.

C’è poi un aspetto spesso trascurato: il ruolo dell’Organismo di composizione della crisi. Sia nella Legge 3/2012 sia nel Codice, l’OCC non è un semplice sportello, ma il soggetto che verifica i dati, attesta la fattibilità e descrive le cause dell’indebitamento. Molte delle pronunce recenti ruotano attorno alla qualità di questo lavoro.

L’orientamento consolidato: la Legge 3/2012 sopravvive, ma solo per ciò che è nato sotto di essa

Il primo dato stabile, che emerge da numerose pronunce di legittimità, è che i giudici trattano la Legge 3/2012 come una legge pienamente operativa per le procedure pendenti, applicandone le regole processuali e sostanziali senza “contaminarle” con quelle del Codice, salvo dove il Codice offre un criterio interpretativo utile. Vediamo le decisioni chiave.

La liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter e la stabilità delle vendite

La vicenda. In una liquidazione del patrimonio aperta secondo l’art. 14-ter della Legge 3/2012, alcune vendite competitive dei beni del debitore presentavano vizi che non erano stati contestati nei tempi previsti. Successivamente si cercava di travolgere l’aggiudicazione.

Il principio. Con la Cass. civ., Sez. I, n. 29918/2025 (decisione del 12 novembre 2025), la Suprema Corte ha chiarito che nella liquidazione del patrimonio regolata dalla Legge 3/2012 i vizi delle vendite non fatti valere tempestivamente non possono pregiudicare la posizione dell’aggiudicatario.

La traduzione pratica. In altre parole, se sei un debitore con una liquidazione ancora regolata dalla vecchia legge e ritieni che un tuo bene sia stato venduto male (prezzo vile, pubblicità carente, irregolarità del bando), devi reagire subito, nei termini dei rimedi previsti, e non dopo l’aggiudicazione. La Cassazione, con questa decisione, applica la Legge 3/2012 come normativa ancora vigente per quella procedura, confermando nei fatti l’ultrattività prevista dall’art. 390 CCII.

Niente offerte migliorative dopo l’aggiudicazione, niente analogie con la legge fallimentare

La vicenda. Sempre in una liquidazione del patrimonio “vecchio regime”, dopo l’aggiudicazione definitiva era stata presentata un’offerta più alta, sul presupposto che si potesse applicare per analogia l’art. 107 della legge fallimentare, che in certi casi consente di sospendere la vendita.

Il principio. La Cass. civ., Sez. I, n. 5139/2026 (decisione del 6 marzo 2026) ha escluso questa possibilità: se il bando non lo prevede, nella liquidazione del patrimonio ex Legge 3/2012 non si possono accogliere offerte migliorative successive all’aggiudicazione definitiva, né si può ricorrere all’analogia con la disciplina fallimentare.

La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che le regole di gara contano più di qualunque argomento di convenienza successivo. Per il debitore la lezione è doppia: il controllo del bando di vendita va fatto prima che la gara si svolga, e non ci si può affidare a “rimedi fallimentari” che la Corte ritiene estranei al sistema della Legge 3/2012.

Il liquidatore della vecchia procedura e i limiti del ricorso in Cassazione

La vicenda. In una liquidazione del patrimonio era stato chiesto di sostituire il liquidatore; il tribunale, in sede di reclamo, aveva deciso e la parte soccombente si era rivolta direttamente alla Cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

Il principio. Con la Cass. civ., Sez. I, n. 2200/2026 (decisione del 2 febbraio 2026) la Corte ha affermato che il provvedimento sul reclamo relativo alla nomina o sostituzione del liquidatore nella liquidazione del patrimonio non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., perché non ha carattere decisorio su diritti soggettivi.

La traduzione pratica. Non ogni provvedimento della procedura arriva in Cassazione. Le contestazioni sulla gestione vanno costruite nei gradi di merito, con il reclamo, sapendo che il vaglio di legittimità è riservato alle decisioni che incidono su diritti in modo definitivo.

Il filo rosso: decisorietà e definitività

L’orientamento si è consolidato nel senso che l’accesso alla Cassazione nelle procedure della Legge 3/2012 è limitato ai provvedimenti decisori e definitivi. Lo ribadisce anche la Cass. civ. n. 30529/2024 (27 novembre 2024): la sola declaratoria di inammissibilità della proposta non è impugnabile con ricorso straordinario, mentre lo è il provvedimento che decide il reclamo contro il diniego o contro l’omologa. Nello stesso filone si colloca la Cass. n. 30542/2024, citata nelle rassegne come quella che qualifica l’inammissibilità pronunciata senza entrare nel merito come non decisoria, con la conseguenza che il debitore può ripresentare la proposta.

In altre parole, se la tua domanda è stata dichiarata inammissibile per ragioni formali, la strada maestra non è quasi mai la Cassazione, ma una nuova proposta corretta: una dichiarazione di inammissibilità “in rito” non brucia la possibilità di riprovare, a patto che, per le domande nuove, lo si faccia secondo il Codice della crisi.

Questione aperta n. 1: la mia procedura è regolata dalla Legge 3 o dal Codice della crisi?

La questione

Il dubbio, posto come lo porrebbe un lettore, è questo: “Ho depositato il ricorso all’OCC o al tribunale nel 2021 o nella prima metà del 2022, la procedura si è trascinata, poi è arrivato il Codice. Quali regole valgono per me? E se una regola del Codice mi è più favorevole, posso invocarla?”

Cosa hanno deciso i giudici

La base è l’art. 390 CCII: la domanda depositata prima del 15 luglio 2022 resta regolata dalla Legge 3/2012. Ma la giurisprudenza di legittimità ha precisato due aspetti decisivi.

Il primo riguarda il rapporto tra i due sistemi sul piano interpretativo. La Cass. n. 22890/2023, segnalata nelle principali rassegne sul tema, ha affermato che la nuova disciplina del Codice può essere tenuta presente anche per le procedure depositate e non ancora omologate, quantomeno come criterio di lettura, e che la meritevolezza della Legge 3/2012 non coincide con i requisiti soggettivi del Codice: si tratta di parametri diversi, che vanno valutati ciascuno nel proprio sistema. In parole semplici, il giudice non può applicare in modo automatico al vecchio piano del consumatore i criteri dell’art. 69 CCII, ma neppure ignorare che il legislatore ha cambiato prospettiva.

Il secondo riguarda la tenuta delle regole processuali della vecchia legge. Le pronunce del 2025 e del 2026 su liquidazioni del patrimonio (Cass. n. 29918/2025, n. 5139/2026, n. 2200/2026) mostrano che la Corte applica senza esitazioni l’art. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012 alle procedure aperte prima della riforma.

Sul versante opposto, quando la procedura è nata sotto il Codice, la Cassazione applica esclusivamente il CCII, anche con conseguenze severe: la Cass. civ., Sez. I, n. 1473/2026 (decisione del 22 gennaio 2026) ha qualificato come perentorio il termine di trenta giorni dell’art. 15, comma 13, CCII per ricorrere contro la sentenza della Corte d’appello che decide il reclamo sull’apertura della liquidazione controllata.

Se c’è contrasto

Non c’è un vero contrasto sul principio di fondo, ma resta una zona grigia: fino a che punto il giudice di una procedura “vecchia” possa ispirarsi alle soluzioni del Codice. La Cass. n. 22890/2023 apre a una lettura sistematica, ma non autorizza a trapiantare istituti nuovi nella vecchia procedura. L’assunzione prudenziale è: la procedura depositata prima del 15 luglio 2022 si difende con le regole della Legge 3/2012, usando il Codice solo come argomento interpretativo a sostegno, mai come base esclusiva della richiesta.

Cosa significa per te

Se hai una procedura pendente, la prima operazione da fare è documentale: individuare con precisione la data di deposito della domanda e la natura della procedura. Da quella data dipendono termini, rimedi, requisiti e perfino il nome degli istituti. Un errore di inquadramento può far perdere un termine (pensa ai trenta giorni perentori del CCII) o far valere un requisito che nel tuo regime non esiste. Prima di qualsiasi mossa, la domanda giusta non è “che cosa prevede la legge sul sovraindebitamento”, ma “quale legge sul sovraindebitamento si applica alla mia domanda”.

Un capitolo a parte: termini e legittimazione nei reclami delle procedure “vecchio regime”

Accanto alla domanda su quale legge si applichi, ce n’è una seconda, altrettanto pratica: “Il decreto di omologa del mio piano del consumatore è del 2022, un creditore lo vuole impugnare adesso: è ancora in tempo? E chi può farlo?”. Anche qui le risposte arrivano dalla Cassazione, che ha deciso nel 2024 e nel 2025 una serie di questioni nate proprio sotto la Legge 3/2012.

La Suprema Corte ha chiarito che, se il decreto di omologa non è stato né notificato né comunicato, il termine per proporre reclamo non è quello breve di dieci giorni, ma quello lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.: è il principio affermato dalla Cass. civ. n. 34158/2024 (23 dicembre 2024). In altre parole, un decreto rimasto “silenzioso” resta esposto a impugnazione per un periodo molto più lungo di quanto il debitore pensi. Per chi ha ottenuto l’omologa, verificare che il provvedimento sia stato regolarmente comunicato a tutti i creditori non è una formalità: è ciò che consolida il risultato.

Sul versante della legittimazione, la Cass. civ. n. 5157/2025 (27 febbraio 2025) ha precisato che il reclamo contro l’omologa del piano del consumatore spetta a chi è stato parte del procedimento, con l’eccezione del creditore che non ha ricevuto una corretta comunicazione. Il principio, calato nella pratica, significa che l’elenco dei creditori e la regolarità delle comunicazioni sono il perimetro entro cui si gioca la stabilità della procedura: un creditore omesso o avvisato male conserva un’arma che gli altri non hanno.

Infine, sul calcolo delle maggioranze nell’accordo di composizione, la Cass. civ. n. 30538/2024 (27 novembre 2024) ha affermato che per i crediti tributari il diritto di voto spetta all’ente impositore, cioè all’Agenzia delle Entrate, e non all’agente della riscossione, e ha ricordato che il giudice deve valutare anche l’affidabilità del proponente. La ricaduta è concreta: se nel computo dei voti si è considerata la posizione del soggetto sbagliato, la maggioranza può risultare viziata. Il tema, che sfiora la materia tributaria solo per il profilo procedurale del voto, è rilevante perché nella maggior parte dei sovraindebitamenti il Fisco è tra i creditori principali.

Il quadro che ne esce è coerente: le procedure della Legge 3/2012 non sono “congelate”, ma continuano a produrre contenzioso, e quel contenzioso si decide con le regole processuali della vecchia legge integrate dal codice di procedura civile.

L’esdebitazione: cosa cambia tra i due regimi

L’obiettivo finale di chi affronta un sovraindebitamento è quasi sempre lo stesso: essere liberato dai debiti residui. È utile allora confrontare, in sintesi, come l’esdebitazione funzionava nella Legge 3/2012 e come funziona nel Codice, perché la differenza incide direttamente sulla convenienza di mantenere o abbandonare una vecchia procedura.

Aspetto Legge 3/2012 (procedure pendenti) Codice della crisi (domande dal 15.7.2022)
Procedura di riferimento Liquidazione del patrimonio (art. 14-terdecies) Liquidazione controllata (artt. 278-282)
Momento Su domanda, dopo la chiusura della liquidazione, con requisiti di condotta Di diritto, decorsi tre anni dall’apertura o alla chiusura se anteriore (art. 282)
Ostacoli soggettivi Valutazione ampia sulla condotta e sul ricorso al credito Colpa grave, malafede o frode; condanne e altre cause tipizzate
Debitore senza beni né redditi Esdebitazione dell’incapiente introdotta dalla L. 176/2020 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283), una sola volta
Ruolo dell’OCC Relazione sulla condotta e sulle cause Relazione con contenuti tipizzati e controllo sostanziale del tribunale

Il confronto mostra perché la giurisprudenza recente insista tanto sulla relazione dell’OCC e sulle cause dell’indebitamento: nel Codice l’esdebitazione è più automatica nei tempi, ma la porta d’ingresso è più presidiata. Per il debitore significa che la partita si vince soprattutto all’inizio, nella qualità della domanda, e non alla fine della procedura.

Un’ultima avvertenza riguarda il debitore incapiente. L’art. 283 CCII consente l’esdebitazione anche a chi non è in grado di offrire nulla ai creditori, né subito né in prospettiva, ma la concede una sola volta e la subordina alla meritevolezza e all’obbligo di pagare i creditori se, nei quattro anni successivi, sopravvengono utilità rilevanti. È lo strumento che più si avvicina allo spirito originario della “legge salva suicidi”, e proprio per questo va maneggiato con attenzione: una domanda presentata male consuma l’unica occasione disponibile.

Questione aperta n. 2: la “meritevolezza” esiste ancora, e quanto pesa la condotta della banca?

La questione

“Ho contratto molti finanziamenti, alcuni per rimborsare altri. Mi diranno che non sono meritevole? E se la banca mi ha prestato soldi sapendo che non potevo restituirli, conta qualcosa?”

Cosa hanno deciso i giudici

Sotto la Legge 3/2012 la meritevolezza era il vero campo di battaglia, e la giurisprudenza di merito era tutt’altro che uniforme. Alcuni tribunali la intendevano in senso rigoroso: il Trib. Napoli, 12 ottobre 2016 negò l’omologa a un consumatore che, al momento del finanziamento, sapeva dell’imminente licenziamento, precisando che la valutazione positiva del merito creditizio da parte della banca non cancellava la responsabilità del debitore. Altri tribunali adottavano letture più aperte: il Trib. Verona, 5 febbraio 2021 avvertì che un approccio troppo rigido avrebbe limitato l’accesso alle sole crisi causate da eventi imprevedibili, tradendo lo scopo della legge. Il Trib. Napoli, 21 ottobre 2020 valorizzò invece la circostanza che le finanziarie avessero continuato a erogare credito, ritenendo per questo sussistente la meritevolezza. Si è parlato, non a caso, di una “babele della meritevolezza”.

Il Codice ha provato a mettere ordine. L’art. 69 CCII sostituisce il giudizio aperto di meritevolezza con condizioni ostative tipizzate (colpa grave, malafede, frode) e, nel secondo comma, sposta parte della responsabilità sul finanziatore che non ha valutato correttamente il merito creditizio. La Cass. n. 22890/2023, come visto, ha sottolineato che i due parametri non sono sovrapponibili.

Anche nella liquidazione controllata la Cassazione ha ridefinito il ruolo della condotta del debitore. La Cass. civ., Sez. I, n. 11603/2026 (decisione del 28 aprile 2026) ha stabilito che, quando la liquidazione controllata è chiesta dal debitore, la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, a pena di inammissibilità, ma la meritevolezza non è un requisito di ammissibilità della procedura. È un passaggio molto importante: le informazioni sulla condotta servono, ma non sono un filtro d’ingresso.

Se c’è contrasto

Nel vecchio regime il contrasto tra tribunali è reale e documentato; nel nuovo, la Cassazione sta progressivamente chiarendo che la condotta del debitore conta in momenti diversi a seconda della procedura (accesso alla ristrutturazione, esdebitazione, completezza della relazione OCC). L’orientamento prevalente, per le domande nuove, è che la colpa grave va accertata in concreto e non dedotta dal solo numero dei finanziamenti; la prudenza impone comunque di documentare fin dall’inizio le cause del sovraindebitamento.

Cosa significa per te

Se presenti oggi una domanda, il racconto delle cause dell’indebitamento non è un dettaglio narrativo: è un elemento che l’OCC deve verificare e riportare, e che il giudice controlla. Va costruito con documenti (buste paga, certificazioni mediche, contratti, estratti conto, comunicazioni di licenziamento), non con dichiarazioni generiche. Allo stesso tempo, la condotta del finanziatore che ha erogato credito in modo imprudente può diventare un argomento difensivo concreto in sede di omologa, grazie all’art. 69, comma 2, CCII. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno il lavoro di verifica che l’Organismo svolge sulle cause del debito: è da lì che si parte per impostare una domanda solida.

Questione aperta n. 3: creditori privilegiati, mutuo e alternativa liquidatoria

La questione

“Ho un mutuo con ipoteca sulla casa e altri debiti. Posso proporre di pagare il creditore ipotecario meno del dovuto o in tempi più lunghi? E se tengo la casa, la banca può comunque procedere?”

Cosa hanno deciso i giudici

Qui la giurisprudenza formatasi sulla Legge 3/2012 resta preziosa anche per il Codice, perché il criterio di fondo è lo stesso: i creditori privilegiati possono essere soddisfatti in misura non integrale purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione. Oggi lo dice espressamente l’art. 67, comma 3, CCII per la ristrutturazione del consumatore.

La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4613/2023 (14 febbraio 2023) ha precisato che, nel confronto con l’alternativa liquidatoria in presenza di un creditore ipotecario, si deve tener conto anche dei beni alienati che restano ancora aggredibili: il paragone non si fa solo con ciò che il debitore dichiara di possedere oggi.

La Cass. civ. n. 30543/2024 (27 novembre 2024) ha affermato che, quando l’accordo prevede il pagamento non integrale di un creditore privilegiato, l’omologa richiede che la proposta sia più conveniente della liquidazione e che il creditore dissenziente può contestare questo giudizio di convenienza.

Sulla moratoria, la Cass. n. 4622/2024 (estremi riportati dalle rassegne) ha ritenuto non perentorio il termine annuale di moratoria per il pagamento dei privilegiati quando la proposta è comunque più tutelante, anche con dilazioni oltre i cinque anni, in continuità con la più risalente Cass. ord. n. 27544/2019 (28 ottobre 2019).

Infine, sul mutuo fondiario, la Cass. n. 22914/2024 ha ritenuto opponibile, nella procedura liquidatoria del sovraindebitato, il privilegio processuale del creditore fondiario previsto dall’art. 41 TUB, con la conseguenza che quest’ultimo può proseguire l’azione esecutiva individuale.

Se c’è contrasto

Sul mutuo fondiario il tema è delicato e non pacifico in dottrina, perché l’effetto protettivo delle procedure concorsuali dovrebbe in linea di principio bloccare le azioni individuali. L’assunzione prudenziale è che, in presenza di un mutuo fondiario con esecuzione già avviata, la liquidazione controllata non garantisce da sola la sospensione dell’asta: va valutata la strada della ristrutturazione con mantenimento delle rate (art. 67, comma 5, CCII) o un accordo con il creditore.

Cosa significa per te

Se la tua priorità è conservare la casa, la scelta della procedura è decisiva: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il Codice consente di continuare a pagare le rate del mutuo sull’abitazione principale alle condizioni previste dalla legge, mentre nella liquidazione controllata il bene entra nella massa da liquidare e il creditore fondiario conserva prerogative proprie. La convenienza rispetto alla liquidazione non è un’affermazione da scrivere nel ricorso, è un calcolo da dimostrare con stime e valori di realizzo credibili.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. n. 20141/2026 e l’imprenditore cancellato

Il contesto

Tra le decisioni più recenti, una delle più significative per chi si chiede “quale strada ho ancora a disposizione” è la Cass. civ., Sez. I, n. 20141/2026 (decisione del 16 giugno 2026). La vicenda riguardava un imprenditore individuale che aveva chiuso la propria attività e si era cancellato dal registro delle imprese, ma era rimasto con i debiti accumulati durante l’esercizio. Per affrontarli aveva chiesto di accedere al concordato minore, cioè all’erede dell’accordo di composizione della crisi della Legge 3/2012, la procedura che consente di proporre ai creditori un pagamento parziale o dilazionato con l’approvazione di una maggioranza.

La motivazione in linguaggio piano

La Suprema Corte ha chiarito che l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese non può chiedere il concordato minore: per lui resta disponibile la liquidazione controllata. La logica, semplificando, è che il concordato minore è uno strumento pensato per regolare la crisi di chi è ancora imprenditore “minore” o comunque soggetto ai presupposti dell’art. 74 CCII; chi ha cessato e si è cancellato ha perso quella qualità, e il sistema del Codice gli riserva la via liquidatoria, che conduce comunque all’esdebitazione.

La decisione si legge insieme alle modifiche del D.Lgs. 136/2024, che ha ritoccato l’art. 33 CCII proprio sulla posizione dell’imprenditore cancellato, ampliando la possibilità di accedere alla liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cessazione. Il quadro che ne esce è coerente: chi ha chiuso l’impresa non è senza tutela, ma la sua tutela passa dalla liquidazione e non dall’accordo con i creditori.

Che cosa cambia rispetto a prima

Sotto la Legge 3/2012 la distinzione tra soggetti era meno articolata e la prassi aveva conosciuto oscillazioni sull’accesso dell’ex imprenditore all’accordo di composizione. Oggi la Cassazione traccia una linea netta. Le conseguenze pratiche sono tre.

  • La scelta della procedura va fatta in base alla situazione attuale del debitore, non a quella del momento in cui i debiti sono nati. Un ex artigiano o un ex commerciante, cancellato, non può impostare un piano come concordato minore.
  • La liquidazione controllata non va vista come una sconfitta: è la porta d’accesso all’esdebitazione, che il Codice disciplina agli artt. 278 e seguenti, con tempi più brevi rispetto al vecchio regime.
  • Il tempismo della cancellazione conta: chi è ancora iscritto e sta valutando di chiudere l’attività deve sapere che la cancellazione restringe le opzioni disponibili. Prima di cancellarsi, è opportuno valutare con il consulente quale strumento sia preferibile.

La pronuncia completa un mosaico che la Prima Sezione ha composto nel giro di pochi mesi sulla liquidazione controllata: la già citata n. 11603/2026 sulla relazione dell’OCC; la Cass. civ., Sez. I, n. 28576/2025 (28 ottobre 2025), secondo cui la relazione dell’OCC va controllata dal tribunale sia sul piano formale sia su quello sostanziale, perché la sua completezza è presupposto indispensabile dell’apertura; la Cass. civ., Sez. I, n. 28573/2025 (28 ottobre 2025), che ha ritenuto tassativo il termine per l’insinuazione al passivo fissato ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. d), CCII, escludendo le domande tardive non giustificate e respingendo i dubbi di costituzionalità; la Cass. civ., Sez. I, n. 28161/2025 (23 ottobre 2025), che riconosce al liquidatore il potere di impugnare l’ammissione di un credito allo stato passivo senza bisogno di autorizzazione del giudice delegato.

Il messaggio complessivo è chiaro: il Codice della crisi è ormai un sistema maturo, con regole processuali rigorose, e la Cassazione lo applica con lo stesso rigore con cui ha applicato, e continua ad applicare, la Legge 3/2012 alle procedure pendenti.

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per applicare i principi visti; non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — Liquidazione del patrimonio aperta nel 2021, vendita contestata nel 2026

Ipotesi: debitore persona fisica, debiti per 187.640 €, domanda di liquidazione del patrimonio depositata il 9 novembre 2021 e procedura aperta ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 3/2012. Un immobile viene aggiudicato il 14 gennaio 2026 per 68.300 €, contro una stima di 94.000 €. Il debitore lamenta, a marzo 2026, che la pubblicità della vendita sia stata insufficiente e che un terzo sarebbe disposto a offrire 79.500 €.

Sviluppo: la procedura, depositata prima del 15 luglio 2022, resta regolata dalla Legge 3/2012 (art. 390 CCII). Alla luce di Cass. n. 29918/2025, i vizi della vendita non contestati per tempo non pregiudicano l’aggiudicatario; alla luce di Cass. n. 5139/2026, l’offerta migliorativa successiva all’aggiudicazione definitiva non è ammessa se il bando non la prevede.

Esito: la contestazione tardiva ha scarse possibilità di travolgere la vendita. Lo spazio difensivo utile si collocava prima dell’aggiudicazione, con il controllo del bando e dei termini di reazione.

Simulazione 2 — Ex imprenditore cancellato che vuole proporre un accordo

Ipotesi: ex titolare di ditta individuale, cancellato dal registro delle imprese il 30 settembre 2025, debiti verso fornitori per 61.270 € e verso una finanziaria per 18.940 €, reddito da lavoro dipendente di 1.730 € netti mensili. Nell’aprile 2026 vorrebbe proporre ai creditori il pagamento del 25% in cinque anni con un concordato minore.

Sviluppo: la domanda è nuova e si applica il Codice. Alla luce di Cass. n. 20141/2026, l’imprenditore individuale cancellato non può accedere al concordato minore; resta la liquidazione controllata. La domanda dovrà essere corredata dalla relazione dell’OCC che illustri le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore (Cass. n. 11603/2026), relazione che il tribunale controllerà nel merito (Cass. n. 28576/2025).

Esito: la strategia va riconvertita sulla liquidazione controllata, con particolare cura della documentazione sulle cause della crisi, e con la prospettiva dell’esdebitazione al termine della procedura.

Simulazione 3 — Consumatore con mutuo prima casa e finanziamenti multipli

Ipotesi: consumatrice con mutuo ipotecario residuo di 112.480 € sull’abitazione principale, rate regolarmente pagate, e cinque finanziamenti al consumo per 46.315 € complessivi, l’ultimo erogato quando la rata totale superava già il 60% del reddito netto. Domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore da presentare a ottobre 2026.

Sviluppo: si applica l’art. 67 CCII, che consente di mantenere il pagamento del mutuo sulla prima casa alle condizioni di legge e di proporre la falcidia dei crediti chirografari. Sui requisiti soggettivi si applica l’art. 69 CCII: il numero di finanziamenti non integra di per sé colpa grave, ma va spiegato e documentato. L’ultimo finanziatore, che ha erogato a fronte di un rapporto rata/reddito già critico, può vedersi opporre l’art. 69, comma 2, CCII qualora contesti la convenienza della proposta.

Esito: la proposta può essere costruita mantenendo l’abitazione, con una percentuale ai chirografari sostenibile e motivata, e con un fascicolo documentale che anticipi le obiezioni dei creditori sulla condotta della debitrice.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutti i riferimenti utilizzati in questa analisi. Le decisioni della Cassazione sono indicate con il numero e con la data della decisione così come riportati dalle banche dati consultate; per alcune pronunce delle rassegne la data non era disponibile e si è indicato solo il numero e l’anno. Le pronunce di merito sono richiamate come esempi dell’orientamento oscillante formatosi sotto la Legge 3/2012: non hanno valore vincolante, ma spiegano perché il legislatore del Codice abbia scelto criteri più tipizzati. Prima di impostare una difesa su uno di questi principi, va sempre verificato che il caso concreto presenti gli stessi presupposti di fatto e lo stesso regime normativo (vecchia legge o Codice).

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. Sez. I n. 29918/2025 (12.11.2025) Vendite nella liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 Vizi non contestati in tempo non colpiscono l’aggiudicatario Reagire prima dell’aggiudicazione
Cass. Sez. I n. 5139/2026 (6.3.2026) Offerte migliorative tardive Non ammesse senza previsione del bando; no analogia art. 107 L.F. Controllare il bando in anticipo
Cass. Sez. I n. 2200/2026 (2.2.2026) Sostituzione del liquidatore Provvedimento su reclamo non ricorribile ex art. 111 Cost. Difendersi nel merito
Cass. n. 30529/2024 (27.11.2024) Impugnabilità in Cassazione Inammissibilità non ricorribile; reclamo su omologa/diniego sì Scegliere il rimedio giusto
Cass. n. 30542/2024 Inammissibilità in rito Non decisoria, la proposta si può ripresentare Correggere e ripresentare
Cass. n. 22890/2023 Rapporto L. 3/2012 – CCII Meritevolezza L. 3 diversa dai requisiti CCII Non sovrapporre i parametri
Cass. Sez. I n. 1473/2026 (22.1.2026) Ricorso su apertura liquidazione controllata Termine di 30 giorni art. 15, co. 13, CCII perentorio Calendario rigoroso
Cass. Sez. I n. 11603/2026 (28.4.2026) Relazione OCC nella liquidazione controllata Cause e diligenza a pena di inammissibilità; meritevolezza non è filtro Documentare le cause
Cass. Sez. I n. 28576/2025 (28.10.2025) Controllo della relazione OCC Verifica formale e sostanziale; completezza indispensabile Relazione completa
Cass. Sez. I n. 28573/2025 (28.10.2025) Insinuazione tardiva Termine art. 270, co. 2, lett. d), tassativo Per i creditori: rispettare i termini
Cass. Sez. I n. 28161/2025 (23.10.2025) Poteri del liquidatore Può impugnare crediti ammessi senza autorizzazione Il passivo resta contestabile
Cass. Sez. I n. 20141/2026 (16.6.2026) Imprenditore cancellato No concordato minore, sì liquidazione controllata Scelta della procedura
Cass. Sez. I ord. n. 4613/2023 (14.2.2023) Alternativa liquidatoria con ipoteca Si considerano anche beni alienati ancora aggredibili Calcolo di convenienza completo
Cass. n. 30543/2024 (27.11.2024) Privilegiati non integralmente pagati Serve convenienza rispetto alla liquidazione; il dissenziente può contestarla Stime credibili
Cass. n. 30538/2024 (27.11.2024) Voto sui crediti tributari Vota l’Agenzia delle Entrate, non l’agente della riscossione Calcolo delle maggioranze
Cass. n. 4622/2024 Moratoria privilegiati Termine annuale non perentorio se la proposta tutela di più Dilazioni sostenibili
Cass. n. 22914/2024 Mutuo fondiario Privilegio art. 41 TUB opponibile nella liquidazione Valutare la ristrutturazione per la casa
Cass. n. 34158/2024 (23.12.2024) Termine per il reclamo sull’omologa Senza notifica o comunicazione vale il termine lungo di 6 mesi Verificare le comunicazioni
Cass. n. 5157/2025 (27.2.2025) Legittimazione al reclamo Spetta alle parti, salvo creditore non correttamente avvisato Chi può impugnare
Trib. Napoli 12.10.2016; Trib. Napoli 21.10.2020; Trib. Verona 5.2.2021 Meritevolezza (L. 3/2012) Letture rigorose e letture aperte a confronto Spiega la scelta dell’art. 69 CCII

La sintesi operativa

Dall’insieme delle decisioni esaminate si ricavano alcuni principi pratici, utili sia a chi ha una procedura ancora regolata dalla vecchia legge sia a chi deve presentarne una oggi.

  • La Legge 3/2012 non è più in vigore per le nuove domande, ma governa ancora le procedure depositate prima del 15 luglio 2022 (art. 390 CCII).
  • Il primo controllo su qualsiasi fascicolo è la data di deposito della domanda: da essa dipendono procedure, requisiti, termini e rimedi.
  • Nelle liquidazioni del patrimonio “vecchio regime” le vendite si difendono prima dell’aggiudicazione, non dopo (Cass. n. 29918/2025 e n. 5139/2026).
  • Un’inammissibilità pronunciata per ragioni formali non preclude una nuova proposta, che però oggi va presentata secondo il Codice (Cass. n. 30529/2024 e n. 30542/2024).
  • La meritevolezza della vecchia legge e le condizioni ostative dell’art. 69 CCII sono parametri diversi e non vanno confusi (Cass. n. 22890/2023).
  • Nella liquidazione controllata la condotta del debitore va descritta e documentata nella relazione OCC, ma la meritevolezza non è un filtro d’accesso (Cass. n. 11603/2026).
  • La relazione dell’OCC è sottoposta a un controllo sostanziale: lacune e genericità possono costare l’inammissibilità (Cass. n. 28576/2025).
  • I termini del Codice sono rigorosi: trenta giorni perentori per il ricorso in Cassazione sull’apertura della liquidazione controllata (Cass. n. 1473/2026).
  • I privilegiati possono essere pagati in parte o in tempi più lunghi solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione, e questo va dimostrato (Cass. n. 4613/2023, n. 30543/2024, n. 4622/2024).
  • L’imprenditore individuale cancellato non ha accesso al concordato minore, ma può ottenere l’esdebitazione attraverso la liquidazione controllata (Cass. n. 20141/2026).
  • La condotta imprudente del finanziatore nella concessione del credito è oggi un argomento difensivo espresso (art. 69, comma 2, CCII).

Le domande sul “quindi, in pratica?”

La Legge 3/2012 è stata abrogata?

Sì, nel senso che il Codice della crisi l’ha sostituita e le nuove domande si presentano solo secondo il CCII. No, nel senso che continua ad applicarsi alle domande depositate e alle procedure pendenti prima del 15 luglio 2022, come confermano le numerose decisioni della Cassazione del 2025 e del 2026 sulle liquidazioni del patrimonio ex art. 14-ter (Cass. n. 29918/2025, n. 5139/2026, n. 2200/2026).

Se ho una procedura con la vecchia legge, posso “passare” al Codice?

Non esiste una conversione automatica. Se la procedura pendente è regolata dalla Legge 3/2012, resta tale. In alcuni casi, ad esempio dopo una dichiarazione di inammissibilità in rito, può essere possibile presentare una nuova domanda, che sarà allora regolata dal Codice (Cass. n. 30542/2024). La valutazione va fatta caso per caso.

Con tanti finanziamenti posso ancora accedere alla ristrutturazione dei debiti?

Il numero dei finanziamenti, da solo, non integra la colpa grave richiesta dall’art. 69 CCII per negare l’accesso. Conta il quadro complessivo: le cause, la diligenza, la documentazione. E conta anche il comportamento del finanziatore, che se ha concesso credito senza valutare correttamente il merito creditizio può perdere il diritto di contestare la convenienza della proposta.

Ho chiuso la partita IVA: che strada ho?

Se eri imprenditore individuale e ti sei cancellato, secondo Cass. n. 20141/2026 non puoi chiedere il concordato minore, ma puoi accedere alla liquidazione controllata e, al termine, all’esdebitazione. Se sei ancora iscritto, conviene valutare le opzioni prima di cancellarti.

Posso tenere la casa con il mutuo?

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 67 CCII consente in presenza dei presupposti di legge di continuare a pagare il mutuo sull’abitazione principale. Nella liquidazione controllata la casa rientra nei beni da liquidare e il creditore fondiario conserva prerogative specifiche (Cass. n. 22914/2024). La scelta della procedura è quindi decisiva.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Gli orientamenti esaminati non restano teoria: li applichiamo al tuo fascicolo, partendo dal regime che lo governa. Ecco, in concreto, cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo la data di deposito e il regime applicabile: esaminiamo ricorsi, depositi e provvedimenti per stabilire se la tua procedura è regolata dalla Legge 3/2012 o dal Codice della crisi, ai sensi dell’art. 390 CCII.
  2. Mappiamo tutti i termini pendenti: calcoliamo le scadenze per reclami e ricorsi, distinguendo tra termine breve, termine lungo di sei mesi in assenza di comunicazione e termini perentori del CCII.
  3. Esaminiamo bandi e verbali di vendita nelle liquidazioni del patrimonio e nelle liquidazioni controllate, per individuare i vizi da far valere nei tempi utili.
  4. Scegliamo la procedura corretta tra ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata, verificando i presupposti soggettivi, compresa la posizione dell’imprenditore cancellato.
  5. Costruiamo il fascicolo sulle cause dell’indebitamento, raccogliendo i documenti necessari perché la relazione dell’OCC risulti completa sul piano formale e sostanziale.
  6. Analizziamo i contratti di finanziamento per verificare se il creditore abbia valutato correttamente il merito creditizio, preparando l’eccezione ex art. 69, comma 2, CCII.
  7. Elaboriamo il calcolo dell’alternativa liquidatoria con il supporto dei commercialisti dello staff, per dimostrare la convenienza della proposta verso i creditori privilegiati.
  8. Impostiamo la tutela dell’abitazione principale, valutando il mantenimento del mutuo nella ristrutturazione e la posizione del creditore fondiario.
  9. Redigiamo reclami e ricorsi contro i provvedimenti decisori, e valutiamo quando invece è più utile ripresentare una proposta corretta.
  10. Seguiamo la procedura fino all’esdebitazione, verificandone i presupposti e predisponendo le relative istanze.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento, maturata proprio sotto la Legge 3/2012 e oggi spesa nelle procedure del Codice: significa conoscere entrambi i regimi dal punto di vista di chi istruisce le pratiche all’interno dell’OCC. A ciò si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione: gli orientamenti visti si difendono fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza passaggi di consegne tra professionisti diversi.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di unire la lettura giuridica della procedura con l’analisi contabile del patrimonio, dei redditi e delle stime di realizzo, che è il cuore di ogni proposta di sovraindebitamento.

Chiusura

La “legge salva suicidi” non è scomparsa: si è trasformata. Le sue procedure sopravvivono per chi le aveva avviate prima del luglio 2022, mentre per tutti gli altri il punto di riferimento è il Codice della crisi, aggiornato fino al D.Lgs. 136/2024 e interpretato da una giurisprudenza di legittimità sempre più ricca e rigorosa. In entrambi i casi, a fare la differenza sono la scelta della procedura, il rispetto dei termini e la qualità della documentazione.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo passaggio tra due sistemi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi lavora quotidianamente con gli strumenti nati dalla Legge 3/2012 e oggi regolati dal Codice. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo quale regime si applica e costruiremo la strategia più adatta alla tua situazione.

📩 Non lasciare che un termine scada mentre ti chiedi quale legge valga per te: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questo articolo.

Contattaci qui per maggiori informazioni:

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo opera in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.

La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.