Ho garantito con la mia firma il debito di una persona che oggi è entrata in liquidazione controllata: se pago la banca, potrò recuperare quanto ho versato, e in che modo? È questa la domanda che arriva più spesso da chi ha firmato una fideiussione per un familiare, un socio o un amico e scopre, magari da una raccomandata del liquidatore o da una richiesta di pagamento della banca, che il debitore principale ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio davanti al tribunale. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa fideiussione, a parità di importo, può portare a esiti molto diversi a seconda di quando si paga, di come ci si muove nella procedura e di che cosa accade al momento dell’esdebitazione del debitore.
Il confronto che segue mette a fianco le strade concretamente percorribili dal fideiussore, ne soppesa vantaggi e rovesci della medaglia e le misura sugli stessi numeri. La prospettiva è duplice: quella del garante che vuole recuperare e quella del sovraindebitato che deve sapere quale peso avrà, dopo la procedura, il credito di chi lo ha garantito.
Lo Studio Monardo affronta questo tema da un’angolazione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il modo in cui, in una liquidazione controllata, si forma lo stato passivo, si collocano i crediti dei garanti e si arriva all’esdebitazione. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, indispensabile quando occorre verificare se la fideiussione sottoscritta con la banca sia valida, se sia stata escussa nei tempi e quale sia il credito che il garante può davvero far valere.
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Il quadro di partenza: tre rapporti che si intrecciano
Per valutare le alternative va prima chiarito che, quando il debitore principale entra in liquidazione controllata, la fideiussione mette in gioco tre rapporti distinti, ciascuno con regole proprie.
Il rapporto tra creditore e debitore principale
È il debito originario: un mutuo, un fido di conto corrente, un leasing, un finanziamento al consumo. Con l’apertura della liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) il creditore non può più agire individualmente sul patrimonio del debitore: l’art. 270, comma 5, CCII richiama infatti, tra le altre, la regola dell’art. 150 CCII sul divieto di azioni esecutive individuali. La Cassazione, con la sentenza della Sez. I n. 22914 del 19 agosto 2024 resa su rinvio pregiudiziale, ha qualificato quel richiamo come rinvio materiale e recettizio: la norma richiamata si legge come se fosse trascritta nella disciplina della liquidazione controllata, con le sue eccezioni. Il creditore, dunque, per essere soddisfatto sul patrimonio del sovraindebitato deve passare dalla procedura e chiedere l’ammissione al passivo nel termine fissato dalla sentenza di apertura.
Il rapporto tra creditore e fideiussore
È la garanzia personale. Qui la procedura del debitore non interviene: l’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. Il creditore può quindi chiedere al garante l’intero importo dovuto, nei limiti della fideiussione, senza attendere la fine della liquidazione e senza che l’esdebitazione del debitore lo liberi. Restano invece intatte le difese proprie del garante: la decadenza dell’art. 1957 c.c. se il creditore non ha agito tempestivamente contro il debitore, la liberazione dell’art. 1955 c.c. se per fatto del creditore il garante ha perso la possibilità di surrogarsi, l’eventuale nullità delle clausole conformi allo schema ABI censurato in sede antitrust, i limiti dell’importo massimo garantito.
Il rapporto tra fideiussore e debitore principale
È quello che dà il titolo a questo articolo. Il codice civile mette a disposizione del garante che ha pagato due strumenti, che non vanno confusi:
- la surrogazione (art. 1949 c.c.): il fideiussore subentra nella stessa posizione del creditore soddisfatto, con le sue garanzie e i suoi eventuali privilegi, ma anche con i suoi limiti;
- il regresso (art. 1950 c.c.): il fideiussore fa valere un credito proprio, che comprende capitale, interessi e spese sostenute dopo aver avvisato il debitore delle istanze del creditore, e su cui decorrono gli interessi legali dal giorno del pagamento.
Accanto a questi due strumenti, l’art. 1953 c.c. consente al fideiussore, anche prima di pagare, di agire contro il debitore per ottenere che questi lo liberi o gli presti garanzie, tra l’altro quando il debitore è divenuto insolvente.
Perché la liquidazione controllata cambia le carte
Il punto critico è che il credito del fideiussore verso il debitore nasce da un fatto anteriore all’apertura della procedura (la firma della garanzia), ma diventa attuale solo con il pagamento. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha tratto da questa doppia natura conseguenze precise, che vedremo nel dettaglio: il credito di regresso è concorsuale; il garante che non ha ancora pagato non può insinuarsi; il garante che paga dopo l’apertura recupera nel concorso, in linea di principio, quanto avrebbe recuperato il creditore che ha soddisfatto. A valle della procedura, poi, l’esdebitazione rende inesigibili verso il debitore i debiti non soddisfatti integralmente (art. 278, comma 1, CCII), e l’elemento dirimente diventa capire se e in che misura quell’effetto colpisca anche il credito di regresso del fideiussore.
Il fideiussore non sceglie se pagare la banca, perché a quello è obbligato; sceglie quando pagare, come collocarsi nella procedura e come proteggersi dal rischio di arrivare dopo l’esdebitazione. È su questi tre piani che le opzioni si distinguono.
Le regole del concorso che pesano sulla scelta
Prima di entrare nelle singole opzioni conviene fissare quattro regole della liquidazione controllata che incidono su tutte le strade, perché è dal loro gioco che dipende il valore reale del regresso.
Il termine per le domande. La sentenza che apre la liquidazione controllata assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore un termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale trasmettere al liquidatore a mezzo PEC la domanda di ammissione al passivo, di restituzione o di rivendicazione (art. 270, comma 2, CCII). Il liquidatore comunica la sentenza ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal debitore. Il fideiussore, che non è creditore del debitore finché non paga, di norma non figura in quell’elenco e può non ricevere alcuna comunicazione: è uno dei motivi per cui molti garanti scoprono la procedura quando il termine è già scaduto. La disciplina delle domande presentate oltre il termine, nella liquidazione controllata, è meno articolata di quella della liquidazione giudiziale, e il suo trattamento va verificato nella prassi del tribunale competente.
Il rapporto tra surrogazione e regresso nel concorso. Fuori dalla procedura, il regresso è per il garante lo strumento più ampio, perché gli riconosce gli interessi legali dal pagamento e le spese. Dentro la procedura, però, il valore del regresso si riduce: il credito è chirografario salvo che il garante si surroghi in una prelazione del creditore, e gli interessi successivi all’apertura non partecipano al riparto per i crediti chirografari. Per converso, la surrogazione consente al garante di subentrare nelle cause di prelazione del creditore soddisfatto, ad esempio in un privilegio o in un’ipoteca su beni del debitore. Il rovescio della medaglia è che chi si surroga eredita anche i limiti della posizione del creditore: se la banca era stata ammessa per un importo inferiore o in via chirografaria, il garante non potrà ottenere di più.
La parità di trattamento tra creditore e garante. Il CCII, nella disciplina della liquidazione giudiziale, regola in modo puntuale il concorso del creditore e dei coobbligati: il creditore concorre per l’intero credito finché non è integralmente soddisfatto (art. 160), il creditore parzialmente soddisfatto prima dell’apertura concorre solo per la parte non riscossa e il coobbligato concorre per quanto ha pagato (art. 161), e una disposizione specifica riguarda il coobbligato o fideiussore che abbia un pegno o un’ipoteca a garanzia del proprio regresso (art. 162). Queste norme non sono espressamente richiamate dall’art. 270, comma 5, CCII per la liquidazione controllata, ma esprimono un principio di sistema, quello per cui lo stesso debito non può partecipare due volte al concorso, che con buona probabilità orienta anche la verifica del passivo nelle procedure di sovraindebitamento.
I tempi dell’esdebitazione. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto alla chiusura della procedura o, se anteriore, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto del tribunale, previa verifica delle condizioni dell’art. 280 CCII e salva l’opposizione dei creditori (art. 282 CCII). Per il fideiussore ciò significa che l’orologio corre: il periodo durante il quale il credito di regresso può ancora essere fatto valere nel concorso, o verso un debitore non ancora esdebitato, è limitato e può chiudersi prima che la banca abbia definito la propria posizione verso il garante. L’art. 278, comma 2, CCII prevede inoltre che, per i creditori con causa o titolo anteriore che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione operi solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado: è una regola pensata per i creditori rimasti fuori dalla procedura, la cui applicazione al garante che paga dopo la chiusura è un tema ancora aperto.
Va soppesato, infine, che le quattro regole agiscono insieme. Un garante che paga tardi, non si insinua e attende l’esdebitazione sommerà gli effetti negativi di tutte; un garante che paga in tempo, si surroga nelle prelazioni utili e presenta domanda tempestiva li neutralizzerà in larga parte. Tra questi due estremi stanno le opzioni che seguono.
Opzione 1 – Pagare il creditore e chiedere l’ammissione al passivo della liquidazione controllata
In cosa consiste
Il fideiussore, ricevuta la richiesta del creditore o anticipandola, paga quanto dovuto (in tutto o in parte) e presenta al liquidatore, nel termine assegnato dalla sentenza di apertura, una domanda di ammissione al passivo per il credito di regresso ex art. 1950 c.c. o, in alternativa, chiede di subentrare in surrogazione nella posizione già insinuata dal creditore (art. 1949 c.c.). La domanda segue le forme della liquidazione controllata: il liquidatore forma il progetto di stato passivo, lo comunica agli interessati, raccoglie le osservazioni e, in caso di contestazioni non superabili, rimette la questione al giudice delegato (art. 273 CCII).
La giurisprudenza di legittimità formatasi sulla legge fallimentare ha riconosciuto che il fideiussore che paga dopo l’apertura della procedura concorsuale vanta un credito di regresso di natura concorsuale, che può far valere secondo le regole del concorso anche se non si era insinuato in precedenza con riserva: lo affermano Cass., Sez. I, n. 11144 del 4 luglio 2012 e Cass., Sez. VI-1, ord. n. 17413 del 13 luglio 2017.
Quando ha senso: tre scenari
- Il creditore ha già escusso il fideiussore e il pagamento è inevitabile. Se la banca ha notificato un decreto ingiuntivo non opposto, o il garante non dispone di eccezioni serie, pagare e poi collocarsi nel passivo trasforma un esborso a fondo perduto in un credito che parteciperà ai riparti.
- Il termine per le domande nella liquidazione controllata non è ancora scaduto. Chi paga prima della scadenza del termine fissato dal tribunale può presentare una domanda tempestiva, senza dover affrontare le incertezze delle domande tardive.
- La fideiussione copre l’intero debito e il creditore non si è ancora insinuato, o si è insinuato solo in parte. In questa situazione il garante che paga diventa il vero titolare della pretesa verso la massa e ha interesse a presidiarla direttamente.
Come si esegue, in sintesi
- Si raccoglie la prova del pagamento (quietanza della banca, contabile del bonifico, eventuale atto di transazione con il creditore).
- Si verifica se il creditore abbia già chiesto l’ammissione e per quale importo: in questo caso la strada più lineare è la surrogazione nella sua posizione, comunicata al liquidatore.
- Se il creditore non si è insinuato, si predispone la domanda di ammissione per il credito di regresso, indicando titolo, importo, eventuali cause di prelazione.
- Si partecipa alla fase di formazione del passivo, presentando osservazioni sul progetto del liquidatore se la posizione è stata ridotta o esclusa.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è la certezza della collocazione: il credito entra nello stato passivo e partecipa ai riparti accanto agli altri creditori del medesimo grado. Il secondo è il controllo diretto: il fideiussore riceve le comunicazioni del liquidatore, può contestare il programma di liquidazione nei limiti consentiti e verificare che i beni del debitore siano valorizzati correttamente. Il terzo è la protezione rispetto all’esdebitazione: un credito che ha partecipato al concorso riceve la propria percentuale, e l’effetto esdebitatorio riguarda solo la parte rimasta insoddisfatta. Chi resta fuori dal concorso, invece, rischia di vedersi opporre l’inesigibilità senza aver incassato nulla, salvo il correttivo dell’art. 278, comma 2, CCII per i creditori anteriori che non hanno partecipato, sul quale torneremo.
Rischi e svantaggi, con onestà
A fronte di questi vantaggi, va soppesato che il pagamento è un esborso immediato e certo, mentre il recupero nel riparto è eventuale e, nella maggior parte delle liquidazioni controllate, parziale. Le percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari nelle procedure di sovraindebitamento sono spesso contenute: il fideiussore deve mettere in conto che, pagando 100, potrebbe recuperarne una frazione modesta.
Un secondo rovescio della medaglia riguarda gli interessi. Se il garante si colloca nel passivo in surrogazione del creditore, subentra in una posizione che, secondo l’orientamento espresso da Cass., Sez. I, n. 16078 del 18 agosto 2004 nell’ambito fallimentare, non gli consente di pretendere nel concorso interessi e rivalutazione successivi all’apertura, perché la procedura arresta il corso degli interessi per i crediti chirografari. La pretesa più ampia del regresso, comprensiva degli interessi legali dal pagamento, rischia così di restare in gran parte fuori dal riparto.
Un terzo profilo da valutare è la rinuncia implicita alle difese: chi paga senza riserve può trovarsi a non poter più far valere eccezioni che avrebbe avuto verso il creditore (decadenza ex art. 1957 c.c., nullità parziale della fideiussione per conformità allo schema ABI). Prima di pagare, quelle difese vanno almeno esaminate.
Le pronunce a supporto
Oltre a Cass. n. 11144/2012 e ord. n. 17413/2017 sul regresso concorsuale del fideiussore che paga dopo l’apertura, è utile ricordare Cass., Sez. I, ord. n. 16289 del 12 giugno 2024, secondo cui la mancata escussione del garante da parte del creditore non arreca di per sé un danno al debitore, proprio perché quest’ultimo resta obbligato per l’intero e il garante che paga dispone del regresso: un principio che conferma la funzione del regresso come strumento di riequilibrio tra garante e debitore.
Profilo ideale di questa opzione: il fideiussore già escusso, privo di eccezioni solide verso la banca, che paga mentre il termine per le domande nella liquidazione controllata è ancora aperto e vuole presidiare il proprio credito nel concorso.
Opzione 2 – Non pagare subito: difendersi dal creditore e lasciare che sia la banca a insinuarsi per l’intero
In cosa consiste
Il fideiussore non anticipa il pagamento. Lascia che il creditore principale chieda l’ammissione al passivo della liquidazione controllata per l’intero credito, nel frattempo verifica se la fideiussione sia ancora escutibile e, se e quando sarà richiesto, paga soltanto il residuo che la banca non avrà incassato dai riparti, o contesta in giudizio la pretesa.
Questa strada si fonda su due dati. Il primo è che il garante che non ha ancora pagato non può insinuarsi al passivo nemmeno con riserva: lo ha ribadito, nel contesto fallimentare, Cass., Sez. I, n. 5964 del 6 marzo 2025, secondo cui il fideiussore non ancora escusso non è titolare di un credito di regresso, nemmeno condizionale, e la norma sui crediti condizionali (art. 55, comma 3, l.fall., oggi in larga parte trasfusa nell’art. 154 CCII) è di stretta interpretazione. Una linea già presente in Cass. n. 903 del 17 gennaio 2008 e Cass. n. 613 dell’11 gennaio 2013, che pur riconoscendo l’anteriorità del fatto genetico del regresso avevano escluso l’insinuazione del garante non escusso. Il secondo dato è che, quando il creditore concorre per l’intero, il garante che paga in seguito non può pretendere di partecipare ai riparti per la stessa somma: la regola, nella liquidazione giudiziale, è quella dell’art. 160 CCII (erede dell’art. 61 l.fall.), per cui il regresso tra coobbligati si esercita solo dopo il pagamento integrale del creditore, ed è ragionevole ritenere che un criterio analogo operi nella liquidazione controllata per evitare una doppia partecipazione dello stesso credito.
Quando ha senso: tre scenari
- Il garante dispone di eccezioni serie verso il creditore. Se la banca ha lasciato trascorrere oltre sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione senza proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze contro il debitore, l’eccezione di decadenza dell’art. 1957 c.c. può liberare il garante; se il modulo di fideiussione riproduce le clausole dello schema ABI dichiarate anticoncorrenziali, può essere contestata la deroga a quella decadenza. In questi casi pagare subito significherebbe rinunciare a una difesa potenzialmente risolutiva.
- Il debito garantito è assistito da altre garanzie. Se la banca ha un’ipoteca su un immobile del debitore che sarà venduto nella liquidazione, una parte significativa del credito può essere soddisfatta dal ricavato: il garante che attende paga soltanto il residuo effettivo.
- Il garante non ha la liquidità per pagare e deve negoziare. Attendere l’esito dei riparti consente di conoscere l’importo effettivamente scoperto e di negoziare con la banca un saldo e stralcio su un debito già ridotto.
Come si esegue, in sintesi
- Si acquisisce copia del contratto di fideiussione e si verifica la natura della garanzia (fideiussione accessoria o contratto autonomo di garanzia), l’importo massimo, le clausole di deroga.
- Si ricostruisce la cronologia delle iniziative della banca contro il debitore, per valutare la tempestività ai fini dell’art. 1957 c.c.
- Si segue lo stato passivo della liquidazione controllata, che il garante, pur non essendo creditore, può monitorare per capire per quanto la banca sarà ammessa e con quale grado.
- Se la banca agisce, si valuta l’opposizione al decreto ingiuntivo o la difesa nel giudizio ordinario, ricordando che l’eccezione di decadenza va proposta tempestivamente: Cass., Sez. III, ord. n. 15636 dell’11 giugno 2025 ha ribadito che non è rilevabile d’ufficio e deve essere sollevata nei termini delle preclusioni di primo grado.
I vantaggi, motivati
Il vantaggio più evidente è finanziario: il garante non anticipa somme e, se la banca recupera una parte del credito nella liquidazione, il suo esborso finale si riduce. C’è poi il vantaggio difensivo: nessuna eccezione viene sacrificata con un pagamento affrettato. Infine, il fideiussore che attende conosce l’esito della procedura prima di decidere, e può scegliere con maggiore consapevolezza se pagare, transigere o resistere.
Rischi e svantaggi, con onestà
Il rovescio della medaglia è legato alla posizione del garante dopo il pagamento del residuo. Quando paga il residuo a procedura chiusa, il fideiussore ha formalmente un credito di regresso verso il debitore principale. Ma quel credito, come chiarito dalla giurisprudenza ricordata, ha un fatto genetico anteriore all’apertura: è dunque un credito concorsuale e, secondo una lettura diffusa, l’esdebitazione lo rende inesigibile come gli altri debiti anteriori non soddisfatti. Esiste in dottrina una tesi diversa, che ammette il regresso del garante anche dopo l’esdebitazione, sul presupposto che l’inesigibilità operi solo nei confronti del creditore principale e che il garante possa recuperare almeno quanto non coperto dai riparti; ma è una tesi discussa e non consolidata in giurisprudenza. L’elemento dirimente è che, scegliendo di attendere, il garante accetta un rischio concreto: quello di pagare il residuo senza poterlo più recuperare dal debitore esdebitato.
Un secondo rischio riguarda gli interessi e le spese che maturano nel frattempo sul debito garantito. Il creditore, verso il fideiussore, non subisce l’arresto degli interessi che opera nella procedura del debitore: se l’attesa si prolunga, l’esposizione del garante può crescere.
Un terzo rischio è di natura relazionale: se il garante è un familiare del sovraindebitato, l’attesa passiva può tradursi in un’azione giudiziale della banca, con pignoramenti sul suo stipendio o sui suoi beni, che una soluzione negoziata avrebbe forse evitato.
Le pronunce a supporto
Il riferimento centrale è Cass. n. 5964/2025 sull’impossibilità di insinuarsi prima del pagamento. A supporto delle difese verso la banca si collocano Cass., Sez. III, ord. n. 15636/2025 sulla natura di eccezione in senso stretto della decadenza ex art. 1957 c.c., e Cass., Sez. I, ord. n. 8733 del 2 aprile 2025, che nel concordato preventivo ha individuato nella domanda di concordato il momento da cui decorre il semestre dell’art. 1957 c.c.: un principio maturato in un’altra procedura, la cui estensione alla liquidazione controllata andrà valutata caso per caso. Sul versante della liberazione del garante per fatto del creditore si colloca Cass., Sez. I, ord. n. 21833 del 25 settembre 2018: se il creditore, con un accordo, rinuncia a un’ipoteca che assisteva il debito, il fideiussore che perde la possibilità di surrogarsi è liberato ai sensi dell’art. 1955 c.c.
Profilo ideale di questa opzione: il fideiussore con eccezioni solide verso la banca, o con un debito garantito assistito da garanzie reali capienti, che può permettersi di attendere e accetta il rischio di un regresso difficilmente recuperabile dopo l’esdebitazione.
Opzione 3 – Il fideiussore che a sua volta non riesce a pagare: una procedura propria di sovraindebitamento
In cosa consiste
Non sempre il fideiussore ha davvero la scelta tra pagare e attendere. Quando l’importo garantito supera le sue possibilità, la garanzia diventa essa stessa la causa del suo sovraindebitamento. In questi casi la strada praticabile è accedere a una delle procedure del CCII: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti), il concordato minore se il garante è un imprenditore minore o un professionista (artt. 74 e seguenti), la liquidazione controllata del proprio patrimonio (artt. 268 e seguenti). L’art. 66 CCII consente inoltre, ai membri della stessa famiglia, di presentare un progetto unitario di risoluzione della crisi, con masse attive e passive che restano distinte.
Quando ha senso: tre scenari
- La banca ha già ottenuto un titolo contro il garante e minaccia il pignoramento dello stipendio o della casa. La procedura del garante consente di chiedere misure protettive e di inserire il debito di garanzia in una proposta sostenibile.
- Il garante è un familiare convivente del sovraindebitato. La procedura familiare permette di affrontare le due crisi in modo coordinato, evitando che il risanamento dell’uno venga vanificato dalle azioni contro l’altro.
- Il garante ha altri debiti propri (finanziamenti, carte revolving, debiti fiscali) e la fideiussione è solo l’ultimo tassello di una situazione già difficile.
Come si esegue, in sintesi
- Si chiede la nomina di un gestore della crisi presso un OCC, che verifica la documentazione, attesta la situazione e redige la relazione richiesta dalla procedura scelta.
- Si individua la procedura più adatta: piano del consumatore se i debiti derivano prevalentemente da scopi estranei all’attività professionale; concordato minore o liquidazione controllata negli altri casi.
- Si colloca il debito da fideiussione nella proposta, tenendo conto che il creditore garantito è un creditore come gli altri nella procedura del garante.
I vantaggi, motivati
Il vantaggio principale è la protezione del patrimonio e del reddito del garante dalle iniziative individuali della banca. Il secondo è la prospettiva di esdebitazione: anche il fideiussore, alla fine della propria procedura, può ottenere la liberazione dai debiti residui, compreso quello di garanzia. Il terzo è che la procedura del garante consente di ragionare in modo unitario con quella del debitore principale, specie quando i due sono legati da vincoli familiari.
Rischi e svantaggi, con onestà
Il rovescio della medaglia è che la procedura propria richiede che il garante abbia i requisiti di accesso, che collabori pienamente con l’OCC e che accetti i vincoli della procedura scelta: nella liquidazione controllata, la messa a disposizione del patrimonio liquidabile; nel piano del consumatore, il rispetto di un piano pluriennale. Va inoltre ricordato che il creditore conserva le proprie ragioni anche nei confronti degli eventuali altri coobbligati o garanti del garante (art. 278, comma 6, CCII), e che il piano del consumatore richiede una valutazione sulla meritevolezza della condotta del debitore: chi ha firmato una fideiussione sproporzionata rispetto al proprio reddito dovrà spiegare le circostanze in cui lo ha fatto. In questo contesto acquista rilievo anche la verifica del merito creditizio da parte del finanziatore, che l’OCC è chiamato a considerare.
C’è infine un profilo strategico: il fideiussore che entra in procedura propria rinuncia, di fatto, a una parte del recupero in regresso verso il debitore principale, perché anche quel credito diventa un’attività della sua procedura, da gestire secondo le regole del concorso.
Le pronunce a supporto
Sul principio che l’effetto esdebitatorio di una procedura non si estende automaticamente ai garanti si colloca Cass., Sez. I, n. 22382 del 6 settembre 2019, che ha negato l’omologabilità di un concordato preventivo contenente una clausola diretta a liberare anche i fideiussori: un principio che spiega perché il garante non può contare sulla procedura del debitore principale per essere liberato, e deve semmai attivarne una propria. In tema di regime temporale dell’esdebitazione, Cass., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 ha chiarito che il beneficio va riconosciuto secondo le regole della procedura nella quale è stato aperto il concorso: un dato rilevante quando debitore principale e garante hanno procedure aperte in momenti diversi.
Profilo ideale di questa opzione: il fideiussore per il quale il debito di garanzia, da solo o insieme ad altri debiti propri, è insostenibile, e che ha bisogno di protezione dalle azioni esecutive più che di un recupero in regresso.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati di fantasia, utili a misurare le differenze tra le strade e non a descrivere casi reali. I dati di partenza sono gli stessi per tutte le opzioni.
Dati comuni. Debito garantito: fido di conto corrente con saldo debitore di 38.740 € alla data di apertura della liquidazione controllata. Fideiussione omnibus sottoscritta da un familiare, con importo massimo di 45.000 €. Liquidazione controllata del debitore principale aperta con sentenza del 14 febbraio 2026; termine per le domande di ammissione fissato dal tribunale in sessanta giorni. Il programma di liquidazione prevede, per i creditori chirografari, una soddisfazione stimata dell’11,6%. Nessuna garanzia reale assiste il fido.
Simulazione 1 – Il garante paga per intero subito dopo l’apertura
Ipotesi: la banca chiede il pagamento al fideiussore il 3 marzo 2026; il garante, privo di eccezioni utilizzabili, paga 38.740 € il 20 marzo 2026, entro il termine per le domande.
- Opzione 1 (pagamento e insinuazione). Il garante presenta domanda di ammissione al passivo per 38.740 € (o si surroga nella domanda della banca). Riparto stimato: 38.740 × 11,6% = 4.493,84 €. Esborso netto del garante: 38.740 − 4.493,84 = 34.246,16 €. Gli interessi legali dal pagamento, che il regresso gli riconoscerebbe in via ordinaria, non partecipano al concorso.
- Variante senza insinuazione. Se il garante paga ma non presenta alcuna domanda, il riparto relativo a quel credito non gli viene attribuito. Alla chiusura, il debitore esdebitato potrebbe opporre l’inesigibilità. Il correttivo dell’art. 278, comma 2, CCII, per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, limita l’esdebitazione alla parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado: in teoria, il garante potrebbe ancora pretendere dal debitore i 4.493,84 € corrispondenti all’11,6%, ma dovrebbe agire in un secondo momento, verso un debitore la cui capacità patrimoniale è nota.
Esito: a parità di esborso, l’insinuazione tempestiva trasforma in un incasso certo, per quanto limitato, ciò che altrimenti resterebbe una pretesa da far valere a valle, con ulteriori tempi e incertezze.
Simulazione 2 – Il garante ha pagato una parte prima dell’apertura
Ipotesi: su sollecito della banca, il garante ha versato 15.000 € il 10 novembre 2025, prima dell’apertura della liquidazione controllata; il saldo debitore residuo verso la banca alla data di apertura è quindi di 23.740 €.
- Opzione 1. La banca concorre per la parte non riscossa, 23.740 €; il garante concorre per la somma pagata, 15.000 €, a titolo di regresso. È la soluzione che, nella liquidazione giudiziale, detta l’art. 161 CCII (erede dell’art. 62 l.fall.) per il creditore parzialmente soddisfatto da un coobbligato prima dell’apertura. Riparti stimati: banca 23.740 × 11,6% = 2.753,84 €; garante 15.000 × 11,6% = 1.740,00 €. Residuo che la banca può ancora chiedere al garante: 23.740 − 2.753,84 = 20.986,16 €, oltre agli interessi che maturano nei suoi confronti.
- Opzione 2. Se il garante, pur avendo pagato 15.000 €, non presenta domanda, perde il riparto di 1.740 € e si espone, per quella somma, allo stesso rischio di inesigibilità descritto nella simulazione 1. Sul residuo di 20.986,16 €, se lo pagherà dopo la chiusura, il suo regresso si scontrerà con l’esdebitazione del debitore.
Esito: il pagamento parziale anteriore all’apertura dà al garante un credito già attuale e immediatamente insinuabile; lasciarlo fuori dal concorso è una perdita secca.
Simulazione 3 – Il garante non può pagare e chiede una procedura propria
Ipotesi: al termine della liquidazione controllata del debitore principale, la banca ha incassato 4.493,84 € e chiede al garante il residuo di 34.246,16 €. Il garante, lavoratore dipendente con reddito netto di 1.870 € al mese, ha altri debiti personali per 12.315 €. Debito complessivo: 34.246,16 + 12.315 = 46.561,16 €.
- Opzione 2 portata alle estreme conseguenze. La banca ottiene un decreto ingiuntivo e pignora il quinto dello stipendio. Sul reddito netto di 1.870 €, il quinto pignorabile è di 374 € al mese: per estinguere i soli 34.246,16 € servirebbero oltre 91 mensilità, senza considerare interessi e spese.
- Opzione 3. Il garante, con l’assistenza dell’OCC, propone un piano del consumatore che offre ai creditori il 24% del debito complessivo in sei anni: 46.561,16 × 24% = 11.174,68 €, pari a 155,20 € al mese per 72 mesi. Se il piano è omologato e adempiuto, il residuo è inesigibile. Il regresso del garante verso il debitore principale, già esdebitato, non ha in questo scenario prospettive concrete di recupero.
Esito: quando l’importo garantito eccede la capacità del garante, la questione del regresso passa in secondo piano rispetto alla protezione del reddito e del patrimonio, e la procedura propria diventa la strada da valutare per prima.
Il confronto in tabella
La tabella sintetizza i profili esaminati. I tempi sono indicativi e dipendono dal tribunale, dalla complessità del patrimonio da liquidare e dall’eventuale contenzioso. Le voci di costo riportate sono solo quelle di giustizia previste dalla legge: per la domanda di ammissione al passivo nella liquidazione controllata non è previsto il contributo unificato, mentre l’eventuale giudizio ordinario o di opposizione a decreto ingiuntivo contro la banca lo richiede secondo il valore della causa.
| Criterio | Opzione 1 – Pagare e insinuarsi | Opzione 2 – Attendere e difendersi | Opzione 3 – Procedura propria |
|---|---|---|---|
| Tempi | Legati al termine per le domande (massimo sessanta giorni dalla sentenza di apertura) e ai riparti | Legati ai tempi della procedura del debitore e dell’eventuale giudizio con la banca | Legati alla preparazione con l’OCC e all’omologazione o all’apertura |
| Complessità | Bassa-media: domanda documentata al liquidatore | Media-alta: analisi del contratto e possibile contenzioso | Alta: relazione dell’OCC, proposta, verifica dei requisiti |
| Rischi in caso di esito negativo | Recupero limitato alla percentuale dei chirografari | Pagamento del residuo con regresso difficilmente esigibile dopo l’esdebitazione | Rigetto della domanda o revoca per inadempimento |
| Effetti sull’esecuzione | Nessun effetto sulle azioni della banca verso il garante (già soddisfatta) | La banca può agire in via esecutiva sul garante | Misure protettive sulle azioni dei creditori del garante |
| Reversibilità | Il pagamento non è reversibile, salvo ripetizione dell’indebito se il debito non esisteva | Elevata fino al giudicato o alla transazione | Limitata: la procedura vincola il patrimonio o il reddito |
| Costi di giustizia | Nessun contributo unificato per la domanda al passivo | Contributo unificato per i giudizi contro la banca | Spese di procedura previste per l’OCC e contributo unificato dove dovuto |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre opzioni è in astratto preferibile. Il ragionamento corretto è condizionale e parte da alcuni criteri concreti.
Primo criterio: la solidità delle eccezioni verso la banca. Se il contratto di fideiussione presenta profili di nullità, se la banca ha agito tardivamente contro il debitore o se l’importo massimo garantito è inferiore a quello richiesto, generalmente conviene non pagare prima di aver esaminato quelle difese. Se invece la fideiussione è solida e la banca ha agito tempestivamente, il pagamento appare difficilmente evitabile e la priorità si sposta sulla collocazione del credito nel passivo.
Secondo criterio: il tempo rispetto al termine per le domande. Se il termine fissato dalla sentenza di apertura è ancora aperto, la posizione del garante che paga è più forte: può presentare una domanda tempestiva. Se il termine è già scaduto, il credito potrà essere fatto valere solo come domanda tardiva, con le incertezze che la disciplina della liquidazione controllata presenta su questo punto.
Terzo criterio: la presenza di altre garanzie sul debito. Se il credito della banca è assistito da ipoteca su beni del debitore destinati alla vendita, attendere può ridurre in modo sensibile l’esposizione finale del garante. Se il credito è chirografario, l’attesa offre di norma un vantaggio modesto, perché i riparti saranno in proporzione limitati.
Quarto criterio: la capacità patrimoniale del garante. Se il garante può pagare senza compromettere il proprio equilibrio, la scelta è tra le prime due opzioni. Se il pagamento è insostenibile, il baricentro si sposta sulla terza: la questione non è più come recuperare, ma come evitare che la garanzia generi una seconda crisi.
Quinto criterio: il rapporto con il debitore principale e la tempistica dell’esdebitazione. Se l’esdebitazione del debitore è vicina, perché sono trascorsi quasi tre anni dall’apertura o la procedura sta per chiudersi, il rischio che il regresso diventi inesigibile cresce, e le scelte vanno compiute prima di quel momento. Se il garante è un familiare convivente, la procedura familiare dell’art. 66 CCII può offrire una soluzione coordinata.
Lo Studio Monardo, grazie alle competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, e al coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario, legge insieme la fideiussione, lo stato passivo e i tempi dell’esdebitazione.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
In parte sì. Chi ha scelto di attendere può decidere di pagare e insinuarsi finché il termine per le domande è aperto, o successivamente con domanda tardiva, nei limiti in cui sia ammessa. Chi ha già pagato senza insinuarsi può ancora presentare domanda. Il passaggio inverso, invece, non è possibile: un pagamento effettuato non si annulla, salvo il caso in cui il debito non esistesse, che consente l’azione di ripetizione verso il creditore.
E se pago un debito che la banca non poteva pretendere?
La Cassazione ha riconosciuto che il fideiussore che ha pagato un debito inesistente può agire per la ripetizione dell’indebito nei confronti del creditore, pur disponendo anche del regresso verso il debitore (Cass., Sez. I, ord. n. 13418 del 28 aprile 2022). Il quadro è diverso per il contratto autonomo di garanzia: qui il garante che ha pagato non può, salvo frode del beneficiario, recuperare dal creditore e deve rivolgersi al debitore garantito (Cass., Sez. I, ord. n. 23036 dell’11 agosto 2025; Cass., Sez. III, ord. n. 865 del 13 gennaio 2025).
L’esdebitazione del debitore libera anche me?
No. L’art. 278, comma 6, CCII lo esclude espressamente: i diritti dei creditori verso i fideiussori restano salvi. L’esdebitazione riguarda solo il debitore che ha affrontato la procedura.
Posso chiedere al debitore di liberarmi prima ancora di pagare?
L’art. 1953 c.c. consente al fideiussore di agire contro il debitore per ottenere la liberazione o una garanzia quando questi è divenuto insolvente. Con il debitore in liquidazione controllata, però, quell’azione ha un’utilità pratica molto limitata, perché il patrimonio del debitore è vincolato alla procedura e il garante non ancora escusso non può insinuarsi.
Il liquidatore non mi ha mai scritto: sono comunque in tempo?
Dipende dalla data della sentenza di apertura e dal momento del pagamento. Il garante che non ha ancora pagato non figura tra i creditori e non riceve di norma la comunicazione del liquidatore: per lui il termine diventa rilevante solo dopo il pagamento. Chi ha già pagato, invece, è un creditore a tutti gli effetti e conviene che verifichi subito la sentenza di apertura, il termine assegnato e lo stato di formazione del passivo. Se il termine è scaduto, resta da valutare con il tribunale competente il trattamento della domanda tardiva, tenendo presente che ogni settimana di ritardo avvicina il momento dell’esdebitazione.
Che cosa succede se scelgo la strada sbagliata?
Le conseguenze dipendono dall’errore. Pagare quando si poteva eccepire la decadenza costa l’intero importo versato; attendere troppo, quando il debitore è prossimo all’esdebitazione, può costare la possibilità di recuperare; non insinuarsi dopo aver pagato costa la quota dei riparti. Per questo la scelta va compiuta con i documenti alla mano, non sotto la pressione di una lettera della banca.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in parole proprie; le pronunce rese nel vigore della legge fallimentare vanno lette tenendo conto delle differenze della liquidazione controllata, che il CCII disciplina in modo autonomo, pur con rinvii alla liquidazione giudiziale.
Sulla natura del credito di regresso e sul suo ingresso nel concorso (opzione 1)
- Cass., Sez. I, sentenza n. 11144 del 4 luglio 2012. Il fideiussore che estingue il debito dopo l’apertura della procedura concorsuale del debitore vanta un credito di regresso concorsuale, che può far valere nel rispetto delle regole del concorso anche senza essersi insinuato prima con riserva. È rilevante perché indica al garante che paga una strada per entrare nel passivo.
- Cass., Sez. VI-1, ordinanza n. 17413 del 13 luglio 2017. Conferma il principio precedente nel caso di pagamento integrale del creditore dopo l’apertura. Consolida l’orientamento sulla concorsualità del credito di regresso.
- Cass., Sez. I, sentenza n. 16078 del 18 agosto 2004. Il garante che paga dopo l’apertura non può chiedere nel concorso interessi e rivalutazione successivi, perché la procedura ne arresta il corso: nel concorso opera di fatto la sola surrogazione. È rilevante per quantificare realisticamente il credito insinuabile.
- Cass., Sez. I, ordinanza n. 16289 del 12 giugno 2024. L’inerzia del creditore verso il garante non danneggia di per sé il debitore, che resta obbligato per l’intero, mentre il garante che paga ha il regresso. Aiuta a inquadrare il regresso come strumento di riequilibrio tra le parti.
Sui limiti dell’insinuazione prima del pagamento e sulle difese del garante (opzione 2)
- Cass., Sez. I, sentenza n. 5964 del 6 marzo 2025. Il fideiussore che non ha ancora pagato non è titolare di un credito di regresso, neppure condizionale, e non può insinuarsi con riserva: la norma sui crediti condizionali è eccezionale e non si estende per analogia. È il punto di partenza per chi valuta se attendere.
- Cass., sentenza n. 903 del 17 gennaio 2008, e Cass., sentenza n. 613 dell’11 gennaio 2013. Pur riconoscendo che il fatto genetico del regresso è anteriore alla procedura, escludono l’insinuazione del garante non ancora escusso. Mostrano la continuità dell’orientamento poi ribadito nel 2025.
- Cass., Sez. III, ordinanza n. 15636 dell’11 giugno 2025. La decadenza dell’art. 1957 c.c. è un’eccezione in senso stretto: non può essere rilevata d’ufficio e va proposta nel rispetto delle preclusioni di primo grado. È decisiva per il garante che sceglie di difendersi dalla banca.
- Cass., Sez. I, ordinanza n. 8733 del 2 aprile 2025. Nel concordato preventivo, il semestre dell’art. 1957 c.c. decorre dalla domanda di concordato. Offre uno spunto, da verificare nel caso concreto, sul rapporto tra apertura della procedura e tempestività delle istanze del creditore.
- Cass., Sez. I, ordinanza n. 21833 del 25 settembre 2018. L’accordo con cui il creditore rinuncia a un’ipoteca che garantiva il debito libera il fideiussore ex art. 1955 c.c., perché gli sottrae la possibilità di surrogarsi. È rilevante quando, nella liquidazione, il creditore negozia sulle proprie garanzie reali.
- Cass., Sez. I, ordinanza n. 13418 del 28 aprile 2022. Il garante che ha pagato un debito inesistente può agire per la ripetizione verso il creditore, oltre che in regresso verso il debitore. Indica una via di recupero alternativa al concorso.
- Cass., Sez. I, ordinanza n. 23036 dell’11 agosto 2025, e Cass., Sez. III, ordinanza n. 865 del 13 gennaio 2025. Nel contratto autonomo di garanzia, il garante che ha pagato non può recuperare dal beneficiario se il rapporto sottostante viene meno, salvo frode: gli resta solo il regresso verso il debitore. Mettono in guardia chi ha firmato una garanzia autonoma, per cui il regresso è l’unica strada.
Sull’esdebitazione, sui garanti e sulla procedura propria (opzione 3)
- Cass., Sez. I, sentenza n. 22382 del 6 settembre 2019. Non può essere omologato un concordato preventivo che pretenda di estendere ai fideiussori l’effetto liberatorio. Conferma che la procedura del debitore principale non libera il garante.
- Cass., Sez. I, ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025. L’esdebitazione segue le regole della procedura nella quale il concorso è stato aperto: per il fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022 si applica la legge fallimentare, anche se la domanda è successiva. Rileva quando debitore e garante hanno procedure aperte in tempi diversi.
- Cass., Sez. I, sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024. Il rinvio dell’art. 270, comma 5, CCII agli artt. 150 e 151 è materiale e recettizio: nella liquidazione controllata operano il divieto di azioni esecutive individuali e le sue eccezioni, come il privilegio processuale del creditore fondiario. Rileva per capire come la banca può muoversi sui beni del debitore e, di riflesso, quanto residuerà a carico del garante.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una fideiussione e a una liquidazione controllata, lo studio lavora su strumenti concreti:
- Esaminiamo il contratto di fideiussione per qualificarlo (accessorio o autonomo), verificare l’importo massimo garantito e individuare clausole conformi allo schema ABI censurato in sede antitrust.
- Ricostruiamo la cronologia delle iniziative della banca contro il debitore principale, per valutare l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e i termini in cui sollevarla.
- Esaminiamo la sentenza di apertura e lo stato passivo della liquidazione controllata, per accertare se e per quanto la banca si sia insinuata, con quale grado e con quali garanzie.
- Predisponiamo la domanda di ammissione al passivo per il credito di regresso o la comunicazione di surrogazione, con la documentazione del pagamento.
- Presentiamo osservazioni sul progetto di stato passivo quando la posizione del garante viene ridotta o esclusa, e seguiamo l’eventuale fase davanti al giudice delegato.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto i numeri del riparto atteso, l’esposizione verso la banca e i tempi dell’esdebitazione.
- Difendiamo il garante nel giudizio promosso dalla banca, in opposizione a decreto ingiuntivo o nel giudizio ordinario, sollevando tempestivamente le eccezioni disponibili.
- Negoziamo con il creditore un accordo di saldo e stralcio sul residuo, sulla base dei dati della liquidazione.
- Impostiamo, con l’OCC, la procedura propria del garante quando il debito di garanzia è insostenibile, scegliendo tra piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o procedura familiare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una vicenda di fideiussione e liquidazione controllata pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario OCC: chi conosce dall’interno la formazione del passivo e i presupposti dell’esdebitazione può valutare con anticipo il momento giusto per pagare, insinuarsi o chiedere una procedura propria.
La scelta compiuta oggi va difesa domani senza cambiare mani: lo stesso difensore segue il caso dall’analisi iniziale alla domanda al passivo, dal giudizio con la banca fino all’eventuale ricorso per Cassazione, con un’unica linea strategica. In una materia in cui una pronuncia del 2025 ha ridisegnato i limiti dell’insinuazione del garante, la continuità tra i gradi di giudizio conta.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i legali curano gli atti e le difese, i commercialisti ricostruiscono saldi, interessi e riparti attesi, così che ogni scelta sia fondata su numeri verificati.
Chiusura
Il regresso del fideiussore verso il sovraindebitato in liquidazione controllata non segue un percorso unico. Pagare e insinuarsi assicura un posto nel concorso ma comporta un esborso certo a fronte di un recupero parziale. Attendere preserva le difese verso la banca ma espone al rischio di un regresso inesigibile dopo l’esdebitazione. La procedura propria protegge il garante quando il debito di garanzia è insostenibile, ma richiede requisiti e impegni precisi. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, denaro e la perdita di diritti che non si recuperano.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca al punto di incontro tra la procedura di sovraindebitamento e il contratto bancario di garanzia: l’Avv. Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, conosce i meccanismi della liquidazione controllata e dell’esdebitazione, mentre lo staff multidisciplinare in diritto bancario che coordina verifica la tenuta della fideiussione e il credito della banca. Un’analisi che serve sia al garante che vuole recuperare, sia al sovraindebitato che deve conoscere il peso dei crediti dei suoi garanti.
📩 Prima di versare un euro alla banca o di lasciar scadere il termine per le domande, scrivici: tutti i recapiti per raggiungere lo studio ti aspettano al termine di questa pagina.




