Chi arriva all’esdebitazione dopo anni di rate non pagate, solleciti e pignoramenti ha in mente una sola domanda: alla fine, cosa resta? La risposta del legislatore occupa poche righe. L’art. 278, comma 7, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) esclude dalla liberazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. Tre categorie, nessuna definizione.
È proprio questa sinteticità a spostare il baricentro dalla legge ai giudici. Che cosa è un “fatto illecito extracontrattuale” quando il debito nasce da un contratto inadempiuto? Una multa stradale è “accessoria” a qualcosa? I contributi previdenziali rientrano nella liberazione? E il fideiussore, che ha pagato al posto tuo, può ancora pretendere qualcosa da te? Sono domande alle quali la norma non risponde da sola, e per le quali conta il modo in cui la Corte di Cassazione e i tribunali hanno letto, prima, l’art. 142 della legge fallimentare e l’art. 14-terdecies della L. 3/2012 (oggi abrogata), e, adesso, il Codice della crisi.
Questa guida ti offre le decisioni che devi conoscere sui debiti non esdebitabili, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica sul tuo fascicolo. Distingueremo con cura due piani che spesso vengono confusi: i debiti che sopravvivono pur essendo concessa l’esdebitazione, e le cause che impediscono in radice di ottenerla.
Lo Studio Monardo segue questa materia con una competenza specifica e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Significa conoscere dall’interno il percorso che porta il debitore alla liberazione e, soprattutto, il momento in cui si decide quali debiti entrano nel perimetro e quali ne restano fuori: è lì che si costruisce, o si perde, il risultato utile della procedura.
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Il quadro normativo in breve
L’esdebitazione è definita dall’art. 278, comma 1, CCII come la liberazione dai debiti e la dichiarazione di inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata. Per il sovraindebitato (consumatore, professionista, piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, start-up innovativa) la sede naturale è la liquidazione controllata, con l’esdebitazione che opera di diritto ai sensi dell’art. 282 CCII alla chiusura della procedura o, comunque, decorsi tre anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni dell’art. 280 da parte del tribunale. Per chi non ha nulla da offrire ai creditori, nemmeno in prospettiva, esiste l’esdebitazione del debitore incapiente dell’art. 283 CCII.
Il testo vigente dell’art. 278 è costruito su sette commi. Quelli che interessano il nostro tema sono tre.
| Comma | Contenuto | Effetto pratico |
|---|---|---|
| 2 | Per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado | Il creditore “dimenticato” non perde tutto: conserva il diritto a quanto avrebbe ricevuto partecipando |
| 6 | Sono fatti salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso | La liberazione è personale: non si estende a chi ha garantito il debito |
| 7 | Restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari; i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale; le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti | Questi debiti sopravvivono integralmente alla procedura |
Il confronto con le discipline precedenti è istruttivo. L’art. 142, comma 3, della legge fallimentare escludeva dall’esdebitazione del fallito, oltre alle stesse sanzioni e ai danni da illecito extracontrattuale, “gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa”. Era una formula pensata per l’imprenditore: tutto ciò che non nasceva dall’impresa restava fuori. Il Codice della crisi, che apre l’esdebitazione anche al consumatore, ha eliminato quel riferimento: sarebbe stato incompatibile con un istituto rivolto a chi un’impresa non l’ha mai avuta.
L’art. 14-terdecies della L. 3/2012 prevedeva, oltre alle esclusioni oggi confermate, anche i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore all’apertura, fossero stati accertati successivamente in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nel testo dell’art. 278, comma 7, CCII questa terza categoria non compare.
Accanto alle esclusioni “oggettive” del comma 7, che riguardano singoli debiti, esistono le condizioni soggettive dell’art. 280 CCII: l’assenza di condanne definitive per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica, l’assenza di distrazioni dell’attivo, la collaborazione con gli organi della procedura, il fatto di non aver già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti (né per più di due volte). Per il sovraindebitato, l’art. 282 richiama la verifica dell’assenza di dolo, colpa grave o malafede nella formazione dell’indebitamento.
Il punto da fissare subito è questo: le esclusioni del comma 7 non impediscono l’esdebitazione; la concedono “al netto” di alcuni debiti. Le condizioni dell’art. 280, se mancano, impediscono invece la liberazione per intero. Molti degli equivoci che circolano nascono dalla sovrapposizione tra questi due piani, e la giurisprudenza ha lavorato a lungo su entrambi.
Resta infine la disciplina transitoria. L’art. 390 CCII mantiene in vita la legge fallimentare e la L. 3/2012 per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022. Come vedremo, la Cassazione ha chiarito che anche l’istanza di esdebitazione presentata dopo quella data segue la disciplina della procedura di origine: per sapere quale elenco di debiti esclusi ti riguarda, il primo dato da verificare è dunque la data di apertura della tua procedura.
L’orientamento consolidato: le esclusioni sono tassative e non si estendono per analogia
Il principio più stabile in materia di debiti non esdebitabili si è formato sotto la legge fallimentare, ma la sua logica attraversa intatta il passaggio al Codice della crisi. La Suprema Corte ha chiarito che l’elenco dei debiti esclusi costituisce un’eccezione alla regola generale della liberazione, e come tale va interpretato in senso stretto: ciò che la norma non esclude espressamente rientra nell’esdebitazione.
I debiti previdenziali: Cass. n. 4844 dell’11 marzo 2016
La vicenda nasce dalla richiesta di un ex imprenditore fallito di essere liberato anche dai debiti contributivi. L’ente previdenziale si opponeva, sostenendo che quei debiti avessero natura pubblicistica e dovessero sopravvivere come le sanzioni. La Cassazione ha respinto la tesi: i contributi previdenziali sono strettamente collegati all’esercizio dell’impresa e non rientrano in nessuna delle categorie che l’art. 142 escludeva dalla liberazione, sicché ricadono nell’esdebitazione insieme ai loro accessori.
Il principio, calato nella pratica, significa che la natura pubblica del creditore non basta, da sola, a rendere un debito non esdebitabile. Conta la categoria giuridica del debito, non l’identità di chi lo vanta. Per un artigiano o un commerciante che ha accumulato arretrati con la gestione previdenziale, la pronuncia è il punto di partenza per includere quelle somme nel perimetro della procedura.
I tributi d’impresa: Cass. ord. n. 23129 del 30 ottobre 2014 e ord. n. 13542 del 1° luglio 2015
Con due ordinanze ravvicinate, la Corte ha applicato lo stesso ragionamento a IVA e IRAP, tributi connessi all’attività d’impresa. L’orientamento si è consolidato nel senso che i debiti tributari non sono, in quanto tali, esclusi dall’esdebitazione: lo diventano solo se riconducibili a una delle categorie espressamente indicate dalla legge. La conseguenza riguarda anche le sanzioni tributarie collegate a quei tributi, che seguono la sorte del debito principale.
In altre parole, se ti trovi con cartelle per IVA non versata relative alla tua ex attività, l’esistenza di un creditore pubblico non chiude la partita: la liberazione può coprire imposta, interessi e sanzioni accessorie. Va solo tenuto presente che, sotto la vecchia disciplina, il riferimento alle obbligazioni “estranee all’impresa” lasciava fuori i tributi personali (per esempio quelli sull’abitazione privata); il Codice della crisi ha eliminato quel limite.
Le sanzioni accessorie: il decreto del Tribunale di Torino del 9 aprile 2026
La pronuncia di merito più recente che abbiamo potuto riscontrare sul punto riguarda proprio una liquidazione controllata regolata dal Codice della crisi. Nell’accogliere un’istanza di esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII, il Tribunale di Torino ha affermato che la sanzione tributaria viene meno per effetto dell’estinzione dell’obbligazione d’imposta alla quale è accessoria (decreto commentato su Eutekne.info il 25 aprile 2026).
Il principio, calato nella pratica, significa che la clausola “non accessorie a debiti estinti” del comma 7 lavora a favore del debitore: la sanzione non è esclusa in sé, ma solo quando non accede a un debito che la procedura ha cancellato. Se l’imposta cade, cade anche la sanzione per l’omesso o tardivo versamento di quell’imposta.
Che cosa unisce queste pronunce
Il filo rosso è l’interpretazione restrittiva delle eccezioni. La regola è la liberazione; l’esclusione è l’eccezione, da leggere nei suoi confini letterali. Per il debitore questo si traduce in un criterio operativo: ogni debito va classificato, uno per uno, e nel dubbio la qualificazione corretta è quella che lo riconduce alla regola generale. Non è una formula di stile: in una procedura con venti o trenta creditori, l’errore di classificazione su due o tre posizioni può cambiare radicalmente ciò che resta da pagare dopo la chiusura.
C’è un ulteriore elemento che conferma la lettura restrittiva. Il Codice della crisi ha ridotto l’elenco rispetto a entrambe le discipline precedenti: è scomparsa la clausola sulle obbligazioni estranee all’impresa (art. 142 l.fall.) ed è scomparsa la categoria dei debiti fiscali accertati successivamente (art. 14-terdecies L. 3/2012). Un legislatore che restringe un elenco di eccezioni difficilmente può essere letto come se avesse voluto lasciarne implicitamente in vita altre.
Prima questione aperta: quali sanzioni sopravvivono davvero?
La questione
“Ho multe stradali, una sanzione dell’Ispettorato del lavoro, sanzioni civili dell’INPS e sanzioni tributarie per omessi versamenti. Quali si cancellano e quali no?” È la domanda che si pone quasi ogni debitore con un passato da piccolo imprenditore o da lavoratore autonomo, ed è quella sulla quale il comma 7 è più ambiguo.
Cosa hanno deciso i giudici
Il criterio è nella lettera della norma: sono escluse le sanzioni penali e amministrative pecuniarie “non accessorie a debiti estinti”. La giurisprudenza riscontrata ne ha fatto applicazione in due direzioni.
Da un lato, il decreto del Tribunale di Torino del 9 aprile 2026 ha riconosciuto che la sanzione tributaria, accessoria al debito d’imposta, segue l’estinzione dell’imposta. Dall’altro, le pronunce di legittimità del 2014-2016 (Cass. ord. n. 23129/2014, Cass. ord. n. 13542/2015, Cass. n. 4844/2016) hanno incluso nella liberazione i debiti tributari e previdenziali d’impresa con i relativi accessori, ragionando sul collegamento tra la sanzione e l’obbligazione principale.
Per le sanzioni che non accedono a nessun debito (la multa per eccesso di velocità, la sanzione amministrativa per un illecito che non presuppone un’obbligazione pecuniaria principale, la multa o l’ammenda penale), la lettera della norma è chiara: sopravvivono.
Se c’è contrasto
Il terreno più incerto riguarda le sanzioni civili previdenziali e le sanzioni per violazioni in materia di lavoro. Le prime vengono generalmente trattate, nella prassi, come accessorie al debito contributivo, e dunque destinate a seguirne la sorte; le seconde, quando puniscono una condotta (per esempio l’impiego di lavoratori irregolari) e non l’omesso pagamento di una somma dovuta, tendono a essere considerate autonome. Non abbiamo riscontrato pronunce di legittimità recenti sul Codice della crisi che risolvano espressamente questi casi.
L’assunzione prudenziale è questa: si considera accessoria solo la sanzione che nasce dall’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria che la procedura estingue; ogni sanzione che punisce una condotta autonoma va trattata, salvo diversa valutazione del tribunale, come destinata a sopravvivere.
Cosa significa per te
Significa che la tabella dei debiti da allegare alla domanda di liquidazione controllata non può limitarsi a elencare creditori e importi: deve indicare, per ogni sanzione, a quale debito principale si collega. Un estratto di ruolo, letto con attenzione, distingue già voce per voce imposta, interessi, sanzioni e compensi di riscossione; un avviso di addebito previdenziale distingue contributi e sanzioni civili.
Chi si presenta all’esdebitazione senza aver separato le sanzioni accessorie da quelle autonome rischia di scoprire solo dopo la chiusura quali importi gli verranno ancora richiesti. Ed è un momento in cui le possibilità di intervenire sono molto più limitate.
È anche su questo lavoro di classificazione che pesa la doppia competenza dello studio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e coordina uno staff nazionale di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, che legge le posizioni fiscali e contributive con lo stesso livello di dettaglio richiesto dal tribunale.
Seconda questione aperta: mantenimento, alimenti e risarcimenti, dove passa il confine?
La questione
“Devo arretrati di assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai figli. Ho anche una condanna a risarcire i danni per un incidente in cui ero alla guida senza assicurazione. E c’è un vecchio contratto d’appalto andato male, con un cliente che mi ha fatto causa per inadempimento. Cosa resta?” Qui la norma è apparentemente netta, ma le sue parole chiave (mantenimento, alimenti, fatto illecito extracontrattuale) richiedono una qualificazione giuridica che non sempre è immediata.
Cosa dice la norma e cosa hanno deciso i giudici
Sul mantenimento e sugli alimenti, l’esclusione ha una ratio che nessuno contesta: tutelare soggetti (figli, coniuge, familiari) la cui sussistenza dipende da quelle somme. L’esclusione copre tanto l’assegno corrente quanto, secondo la lettura prevalente, gli arretrati maturati prima della procedura: si tratta pur sempre di obblighi di mantenimento. Non abbiamo riscontrato pronunce di legittimità sul Codice della crisi che abbiano ristretto questa lettura.
Sul risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, l’aggettivo è decisivo. La norma esclude i danni che nascono dalla violazione del generale dovere di non ledere l’altrui sfera giuridica (art. 2043 c.c. e norme collegate): l’incidente stradale, la lesione personale, il danno da reato. Non esclude, invece, il risarcimento da inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.): il danno per un lavoro non eseguito, per una fornitura non consegnata, per un mutuo non restituito resta nell’area generale dei debiti esdebitabili.
Il criterio della tassatività, affermato dalla Suprema Corte in Cass. n. 4844/2016 e nelle ordinanze n. 23129/2014 e n. 13542/2015, si salda qui alla lettera della norma: se il legislatore ha scelto di escludere solo la responsabilità extracontrattuale, l’interprete non può estendere l’esclusione alla responsabilità contrattuale.
Se c’è contrasto
I casi di confine esistono. Il più frequente è quello del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: lo stesso fatto (per esempio un danno arrecato dal professionista al cliente) può essere qualificato in entrambi i modi. Un secondo caso è quello delle condanne della Corte dei conti per danno erariale, la cui natura risarcitoria e la cui riconducibilità al “fatto illecito extracontrattuale” sono oggetto di letture non uniformi. Un terzo caso riguarda il risarcimento del danno da reato liquidato in sede penale, che rientra in modo pacifico nell’esclusione quando nasce da un illecito, ma che può trovarsi accanto a somme di diversa natura (spese processuali, provvisionali) da classificare separatamente.
L’assunzione prudenziale è questa: si qualifica il debito in base al titolo da cui nasce (sentenza, contratto, decreto), e non in base alla sua descrizione nella domanda del creditore; nei casi di concorso di responsabilità, si documenta il fondamento contrattuale del rapporto.
Cosa significa per te
Per gli arretrati di mantenimento, l’esdebitazione non è lo strumento giusto: va messo in conto che quelle somme resteranno dovute, e la strategia va costruita altrove (per esempio attraverso una richiesta di revisione dell’assegno davanti al giudice della famiglia, se le condizioni economiche sono cambiate). Per i risarcimenti, invece, la qualificazione può fare la differenza.
Un debito risarcitorio non è non esdebitabile solo perché si chiama “risarcimento”: lo è soltanto se nasce da un illecito extracontrattuale, e la prova del titolo è il primo terreno di difesa.
Terza questione aperta: fideiussori, coobbligati e creditori che non si sono insinuati
La questione
“Mia madre ha firmato la fideiussione sul mio mutuo. Se io ottengo l’esdebitazione, la banca può ancora chiedere a lei? E se lei paga, può poi rivalersi su di me?” E ancora: “Un creditore non si è insinuato nella procedura. Dopo la chiusura può tornare a chiedermi tutto?”
Cosa dice la norma e cosa hanno deciso i giudici
L’art. 278, comma 6, CCII risponde alla prima parte della domanda: restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La liberazione è un beneficio personale del debitore e non si comunica a chi ha garantito. La banca può dunque agire contro il fideiussore anche dopo che il debitore principale è stato esdebitato.
Più delicata è la seconda parte, cioè l’azione di regresso del fideiussore che ha pagato nei confronti del debitore esdebitato. Il tema è stato portato all’attenzione del Tribunale di Rimini con decreto del 14 luglio 2026, in una vicenda di esdebitazione chiesta dopo tre anni dalla liquidazione controllata da un debitore che aveva prestato garanzie a favore di un familiare; la massima redazionale disponibile indica che il tribunale ha esaminato presupposti e limiti degli effetti liberatori, ma non abbiamo potuto leggerne la motivazione e non le attribuiamo quindi principi ulteriori. Il Tribunale di Modena, con decreto del 18 marzo 2026, ha invece trattato l’esdebitazione di un debitore in liquidazione controllata i cui debiti derivavano essenzialmente da garanzie fideiussorie: la pronuncia conferma che anche il debito del garante, quando è il garante a chiedere la liberazione, può rientrare nella procedura.
Sui creditori che non hanno partecipato al concorso, l’art. 278, comma 2, è esplicito: l’esdebitazione opera per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Il creditore che non si è insinuato non viene “premiato” dal suo silenzio, ma neppure perde tutto: conserva il diritto a quella percentuale.
Se c’è contrasto
Il punto controverso riguarda il regresso del coobbligato per il credito sorto prima dell’apertura ma pagato dopo. La lettura più diffusa è che il credito di regresso abbia causa anteriore e dunque sia soggetto alla liberazione come gli altri crediti concorsuali; resta però discusso come trattarlo quando il garante non ha avuto modo di partecipare al concorso. L’assunzione prudenziale è che il credito di regresso del fideiussore vada considerato e, se possibile, fatto emergere nella procedura, così da renderlo pienamente soggetto alla percentuale di riparto e alla liberazione.
Cosa significa per te
Se hai garanti familiari, l’esdebitazione può liberare te ma non loro. Un piano ben costruito valuta fin dall’inizio la posizione dei garanti: in alcuni casi conviene che anche il garante, se a sua volta sovraindebitato, acceda a una procedura propria, eventualmente coordinata con quella del debitore principale come consente il Codice della crisi per le procedure familiari (art. 66 CCII).
L’esdebitazione è personale: chi ha firmato una garanzia per te non viene liberato dalla tua procedura, e va protetto con una strategia sua.
Il confine che non va confuso: debiti esclusi e cause ostative
Prima di arrivare alla pronuncia più recente, conviene fermarsi su una distinzione che la giurisprudenza 2025-2026 ha reso particolarmente nitida. I debiti del comma 7 sopravvivono a un’esdebitazione concessa; le cause ostative dell’art. 280 (e, per le vecchie procedure, dell’art. 142 l.fall.) impediscono l’esdebitazione per intero. Molti debitori temono di “perdere tutto” per un singolo debito escluso, mentre il rischio reale è un altro.
La Suprema Corte ha chiarito con Cass., Sez. I, n. 19949 del 17 luglio 2025 che la condanna per bancarotta fraudolenta o per altri reati d’impresa costituisce causa ostativa all’esdebitazione, superabile solo con la riabilitazione, la cui competenza spetta al Tribunale di sorveglianza e non al tribunale fallimentare. Con Cass., Sez. I, n. 18520 del 7 luglio 2025, la Corte ha precisato che l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. (dopo il patteggiamento) non equivale alla riabilitazione ai fini dell’esdebitazione. Con Cass., Sez. I, n. 18517 del 7 luglio 2025 ha affermato che, prima della riforma Cartabia, anche la sentenza di patteggiamento era causa ostativa ai sensi dell’art. 142, comma 1, n. 6, l.fall.
Il merito ha poi bilanciato questo rigore. Il Tribunale di Modena, decreto del 23 aprile 2026, ha escluso che il patteggiamento senza pene accessorie precluda automaticamente l’esdebitazione del fallito persona fisica, richiedendo un autonomo giudizio di meritevolezza. Il Tribunale di Rimini, decreto del 5 maggio 2026, ha ritenuto che il patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non impedisca il beneficio in assenza di condotte fraudolente.
Sul piano della meritevolezza, Cass., Sez. I, ord. n. 26303 del 9 ottobre 2024 ha letto l’art. 142, comma 2, l.fall. nel senso che, in presenza dei presupposti, il beneficio va concesso salvo che i creditori siano rimasti del tutto insoddisfatti o soddisfatti in misura affatto irrisoria. Cass., Sez. I, n. 27562 del 24 ottobre 2024 ha collegato la concessione alla meritevolezza del debitore e a un pagamento dei crediti non meramente simbolico. Nel regime del Codice della crisi, il Tribunale di Urbino, decreto del 9 dicembre 2025, ha affermato che non conta il grado di soddisfazione dei creditori ma l’assenza di malafede, frode o colpa grave; il Tribunale di Treviso, decreto del 31 marzo 2026, ha invece respinto l’esdebitazione di un debitore con un debito erariale prevalente, frutto di omessi pagamenti sistematici e reiterati di imposte, ravvisando colpa grave.
Il principio, calato nella pratica, significa che il debito tributario, di per sé esdebitabile, può diventare un problema non perché escluso dal comma 7 ma perché il modo in cui si è formato incide sul giudizio di meritevolezza. È un rischio diverso, che si governa documentando le cause dell’indebitamento (crisi del settore, malattia, perdita del lavoro) e non solo il suo ammontare.
La pronuncia più recente e rilevante: la disciplina applicabile secondo la Cassazione
La questione che più ha impegnato la Cassazione tra il 2025 e il 2026 non riguarda l’elenco dei debiti esclusi in sé, ma un presupposto che ne determina il contenuto: quale legge si applica. Per chi aveva un fallimento o una liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 aperti prima del 15 luglio 2022, la risposta stabilisce se vale l’art. 142 l.fall. (con la clausola sulle obbligazioni estranee all’impresa), l’art. 14-terdecies L. 3/2012 (con l’esclusione dei debiti fiscali accertati successivamente) o l’art. 278 CCII.
Con Cass., Sez. I, n. 14835 del 3 giugno 2025, la Corte ha affermato che se il fallimento o la liquidazione ex L. 3/2012 sono stati aperti prima del 15 luglio 2022, anche l’istanza di esdebitazione presentata successivamente resta regolata dalla disciplina applicabile a quella procedura. Con le due decisioni gemelle del 22 gennaio 2026, n. 1444 e n. 1469, la Prima Sezione ha consolidato questa lettura: l’art. 390, comma 2, CCII determina l’ultrattività della legge fallimentare per le istanze dei falliti successive all’entrata in vigore del Codice, e i comportamenti anteriori all’apertura possono assumere rilevanza preclusiva; la sentenza n. 1469 si è anche occupata della compatibilità con il diritto dell’Unione del termine annuale previsto dall’art. 143 l.fall. per la domanda.
A completare il quadro, Cass., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 ha escluso che il fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione possa poi invocare, per i debiti maturati prima, il beneficio del debitore incapiente dell’art. 283 CCII. E la Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 12 maggio 2026, ha affermato, con riferimento alla liquidazione giudiziale, che l’istanza di esdebitazione può essere presentata anche dopo la chiusura della procedura, intendendo la “contestualità” in senso logico e non cronologico.
Che cosa cambia rispetto a prima? Sul nostro tema, molto. Un ex imprenditore fallito nel 2019 che chieda oggi l’esdebitazione si vede applicare l’art. 142 l.fall., con la conseguenza che i debiti estranei all’impresa (per esempio un finanziamento personale) restano esclusi; lo stesso debitore, se la sua procedura fosse stata aperta sotto il Codice della crisi, vedrebbe quei debiti rientrare nella liberazione. Allo stesso modo, chi aveva una liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 aperta prima del luglio 2022 resta esposto all’esclusione dei debiti fiscali accertati in un secondo momento, scomparsa nel Codice.
La pronuncia n. 30108/2025 aggiunge un tassello prudenziale: non si può usare l’esdebitazione dell’incapiente come “seconda chance” per i debiti che una precedente procedura non ha liberato. In altre parole, la scelta della strada va fatta bene la prima volta.
Il principio, calato nella pratica, significa che l’analisi dei debiti esclusi comincia da una data. Prima di chiedersi se un debito è esdebitabile, bisogna chiedersi sotto quale legge è stata aperta la procedura che deve liberarlo.
Le questioni di contorno: debiti posteriori, procedure diverse e ruolo dell’OCC
Il dibattito sui debiti non esdebitabili tende a concentrarsi sul comma 7, ma nella pratica una parte rilevante dei debiti che “sopravvivono” alla procedura lo fa per ragioni diverse, che con quell’elenco non hanno nulla a che vedere. Conviene esaminarle con lo stesso metodo: la regola, la sua traduzione pratica, il margine di incertezza.
I debiti sorti dopo l’apertura della procedura
L’esdebitazione, per definizione dell’art. 278, comma 1, CCII, riguarda i crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito della liquidazione. Ne restano fuori, per ragioni strutturali, i debiti che il debitore contrae dopo l’apertura: il canone di locazione dei mesi successivi, le utenze, le nuove imposte maturate sul reddito degli anni di procedura. Non si tratta di debiti “esclusi” nel senso del comma 7, ma di debiti che non sono mai entrati nel perimetro concorsuale.
Il principio, calato nella pratica, significa che durante la liquidazione controllata il debitore deve evitare di generare nuova esposizione, perché quella nuova esposizione non verrà liberata. È un punto che pesa anche sul giudizio di meritevolezza: chi accumula nuovi debiti mentre chiede di essere liberato dai vecchi offre al tribunale un argomento per dubitare della sua buona fede.
I crediti prededucibili
Una categoria intermedia è quella dei crediti prededucibili, cioè sorti in funzione della procedura o in occasione di essa (per esempio i compensi degli organi della procedura). Sono soddisfatti con precedenza sugli altri e, per la loro funzione, non si pongono nella stessa posizione dei creditori concorsuali anteriori. La loro sorte in caso di incapienza dell’attivo è un tema tecnico, che va verificato caso per caso sul programma di liquidazione.
Le altre procedure del Codice della crisi
L’elenco del comma 7 è dettato per l’esdebitazione che segue la liquidazione (giudiziale o controllata). Le procedure negoziali del sovraindebitamento, cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII) e il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), producono effetti esdebitativi attraverso un meccanismo diverso: il piano omologato vincola i creditori nei termini previsti dal piano stesso. Anche in queste sedi, però, il Codice prevede regole specifiche per alcuni crediti (per esempio la possibilità di falcidia del credito garantito da cessione del quinto nella ristrutturazione del consumatore, ai sensi dell’art. 67, comma 3, CCII), e la scelta della procedura incide quindi direttamente su quali debiti potranno essere ridotti e in quale misura.
La domanda corretta non è soltanto “questo debito è esdebitabile?”, ma “in quale procedura questo debito può essere trattato nel modo più favorevole?”. Per un debitore con molto debito tributario e un reddito stabile, per esempio, un piano può offrire soluzioni che la liquidazione non offre; per un debitore senza reddito, la liquidazione controllata o l’esdebitazione dell’incapiente possono essere le sole strade percorribili.
L’esdebitazione del debitore incapiente
Per il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, l’art. 283 CCII consente di accedere all’esdebitazione una sola volta, con l’obbligo di versare le utilità sopravvenute rilevanti nei quattro anni successivi. È lo strumento di chi non ha nulla da liquidare. Anche qui, il perimetro dei debiti liberati va valutato con attenzione: l’art. 283 richiama la disciplina dell’esdebitazione, e la prudenza impone di considerare comunque non liberabili i debiti per mantenimento, i risarcimenti da illecito extracontrattuale e le sanzioni autonome. Cass. ord. n. 30108/2025, già vista, ha poi segnato un limite importante sul piano dei rapporti tra procedure.
Il ruolo dell’OCC e la relazione particolareggiata
Nella liquidazione controllata del sovraindebitato, la domanda è corredata dalla relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (art. 269 CCII), che descrive tra l’altro le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni. È in questo documento che, per la prima volta, il quadro dei debiti viene esposto al tribunale in modo organico.
Il principio, calato nella pratica, significa che la classificazione dei debiti esdebitabili e non esdebitabili va impostata già nella fase di predisposizione della domanda, quando si dialoga con il gestore della crisi, e non rinviata al momento dell’istanza finale. Una relazione che espone in modo ordinato il titolo di ciascun debito, il collegamento delle sanzioni ai debiti principali e le cause dell’indebitamento costituisce la base documentale più solida per la successiva decisione sull’esdebitazione.
I debiti fiscali accertati dopo l’apertura
Resta un’ultima questione di contorno. Come visto, l’art. 14-terdecies L. 3/2012 escludeva i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore, fossero stati accertati in seguito per la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Il Codice della crisi non ha riprodotto questa esclusione. Per le procedure aperte sotto il Codice, quindi, un avviso di accertamento notificato durante la liquidazione, relativo ad anni anteriori, non è escluso per il solo fatto della sua tardività; per quelle regolate dalla L. 3/2012, l’esclusione resta applicabile secondo il criterio di ultrattività affermato da Cass. n. 14835/2025. Chi ha in corso verifiche fiscali sugli anni precedenti deve considerarle fin dall’inizio, perché il loro trattamento dipende dalla legge che regola la procedura.
I principi applicati ai casi reali
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sui principi esaminati: non descrivono casi reali dello studio e servono solo a mostrare come cambia il risultato a seconda della qualificazione dei debiti.
Ipotesi 1 – Ex artigiano in liquidazione controllata aperta nel 2025
Debiti complessivi: 87.640 €, così composti:
| Voce | Importo | Qualificazione | Esito alla chiusura |
|---|---|---|---|
| Mutuo chirografario residuo | 31.270 € | Debito contrattuale | Esdebitabile |
| IVA non versata 2019-2021 | 14.815 € | Tributo d’impresa | Esdebitabile |
| Sanzioni e interessi sull’IVA | 5.930 € | Sanzione accessoria a debito estinto | Esdebitabile (v. Trib. Torino 9.4.2026) |
| Contributi previdenziali e sanzioni civili | 11.460 € | Debito previdenziale e accessori | Esdebitabile (v. Cass. n. 4844/2016) |
| Multe stradali (12 verbali) | 2.385 € | Sanzioni autonome | Non esdebitabili |
| Arretrati di mantenimento figli | 9.600 € | Obbligo di mantenimento | Non esdebitabili |
| Risarcimento per incidente non assicurato | 12.180 € | Fatto illecito extracontrattuale | Non esdebitabile |
Alla luce dell’art. 278, comma 7, CCII e degli orientamenti visti, il debitore che ottiene l’esdebitazione resta obbligato per 24.165 € (2.385 + 9.600 + 12.180) su 87.640 €: circa il 27,6% del totale. Se la tabella fosse stata redatta classificando come “non esdebitabili” anche sanzioni tributarie e contributive, il residuo apparente sarebbe salito a 41.555 €, con un evidente effetto distorsivo sulla valutazione della convenienza della procedura.
Ipotesi 2 – Fallimento aperto nel 2020, istanza di esdebitazione nel 2026
Debiti residui dopo i riparti: 53.920 €. Tra questi, un prestito personale di 18.740 € contratto per spese familiari e non collegato all’impresa.
Alla luce di Cass. n. 14835/2025 e Cass. nn. 1444 e 1469/2026, all’istanza si applica l’art. 142 l.fall. Il prestito personale, in quanto obbligazione “estranea all’esercizio dell’impresa”, resta escluso dalla liberazione. Se la stessa vicenda si fosse svolta in una liquidazione controllata aperta sotto il Codice della crisi, il prestito sarebbe rientrato nell’esdebitazione, perché l’art. 278, comma 7, non riproduce quella clausola.
Variante: il debitore ha patteggiato nel 2018 per un reato fallimentare. Per una procedura di questo tipo vengono in gioco Cass. n. 18517/2025 e n. 18520/2025: l’estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. non equivale alla riabilitazione; occorre valutare se il patteggiamento rientri tra le cause ostative applicabili ratione temporis e, se sì, se sia stata ottenuta la riabilitazione davanti al Tribunale di sorveglianza (Cass. n. 19949/2025).
Ipotesi 3 – Garante familiare
Debito principale: finanziamento di 42.350 € concesso al figlio, garantito dalla madre con fideiussione. Il figlio ottiene l’esdebitazione nella propria liquidazione controllata dopo un riparto del 6,8% (2.880 € circa).
In base all’art. 278, comma 6, CCII, la banca conserva il diritto di agire contro la madre per il residuo di 39.470 €. Se la madre paga, il suo credito di regresso verso il figlio ha causa anteriore all’apertura: secondo l’assunzione prudenziale vista sopra, se fatto emergere nella procedura, resta soggetto alla liberazione. Se la madre è a sua volta sovraindebitata, la soluzione da valutare è una procedura propria, eventualmente coordinata con quella del figlio come procedura familiare (art. 66 CCII), così che la tutela non si fermi alla sola posizione del debitore principale.
La giurisprudenza in tabella
La tabella che segue riepiloga tutte le pronunce richiamate nell’articolo. Gli estremi sono quelli riscontrati in sede di ricerca; per le decisioni di merito, prive in molte fonti del numero del provvedimento, sono indicati organo e data. I principi sono riformulati in parole nostre e circoscritti a quanto riportato dalle fonti consultate.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. ord. n. 23129 del 30.10.2014 | IVA e IRAP nell’esdebitazione | I tributi d’impresa non sono esclusi in quanto tali | Le cartelle IVA possono rientrare nella liberazione |
| Cass. ord. n. 13542 dell’1.7.2015 | IVA e IRAP | Conferma dell’orientamento precedente | Consolida la tassatività delle esclusioni |
| Cass. n. 4844 dell’11.3.2016 | Contributi previdenziali | Debiti contributivi e accessori sono esdebitabili | La natura pubblica del creditore non basta a escludere |
| Cass. ord. n. 26303 del 9.10.2024 | Soddisfazione dei creditori (l.fall.) | Beneficio negato solo con soddisfazione nulla o irrisoria | Rilevante per le procedure ante 2022 |
| Cass. n. 27562 del 24.10.2024 | Meritevolezza | Concessione legata a meritevolezza e pagamento non simbolico | Il riparto minimo conta nel vecchio regime |
| Cass. n. 14835 del 3.6.2025 | Disciplina applicabile | Vale la legge della procedura di origine | Determina quale elenco di esclusioni si applica |
| Cass. n. 18517 del 7.7.2025 | Patteggiamento ante Cartabia | Il patteggiamento era causa ostativa | Verifica dei precedenti penali |
| Cass. n. 18520 del 7.7.2025 | Estinzione del reato ex art. 445 c.p.p. | Non equivale alla riabilitazione | Serve la riabilitazione vera e propria |
| Cass. n. 19949 del 17.7.2025 | Bancarotta e riabilitazione | Causa ostativa salvo riabilitazione del Tribunale di sorveglianza | Indica il giudice competente |
| Cass. ord. n. 30108 del 14.11.2025 | Fallito ed esdebitazione dell’incapiente | Non si può ripiegare sull’art. 283 per i debiti pregressi | La scelta della procedura va fatta bene subito |
| Trib. Urbino, decr. 9.12.2025 | Meritevolezza nel CCII | Conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave | Il grado di soddisfazione non è decisivo |
| Cass. n. 1444 del 22.1.2026 | Disciplina applicabile | Fallimento ante CCII: si applica la l.fall.; rilevano condotte anteriori | Conferma l’ultrattività |
| Cass. n. 1469 del 22.1.2026 | Ultrattività e termine annuale | Art. 390 CCII; termine art. 143 l.fall. e diritto UE | Attenzione al termine per la domanda |
| Trib. Modena, decr. 18.3.2026 | Debiti da garanzie fideiussorie | Esdebitazione del garante in liquidazione controllata | Anche il fideiussore può liberarsi con procedura propria |
| Trib. Treviso, decr. 31.3.2026 | Debito erariale sistematico | Rigetto per colpa grave | Il tributo è esdebitabile, ma la condotta pesa |
| Trib. Torino, decr. 9.4.2026 | Sanzioni tributarie | La sanzione accessoria cade con l’imposta | Applicazione della clausola “accessorie a debiti estinti” |
| Trib. Modena, decr. 23.4.2026 | Patteggiamento senza pene accessorie | Nessuna esclusione automatica | Serve un giudizio di meritevolezza |
| Trib. Rimini, decr. 5.5.2026 | Patteggiamento per ritenute previdenziali | Non preclude senza condotte fraudolente | Ridimensiona il peso dei precedenti penali |
| Corte cost. n. 74 del 12.5.2026 | Tempi dell’istanza | Istanza ammissibile anche dopo la chiusura | Più spazio per chiedere la liberazione |
| Trib. Rimini, decr. 14.7.2026 | Garanzie per un familiare | Presupposti e limiti degli effetti liberatori | Tema del garante familiare |
La sintesi operativa
- Le esclusioni dell’art. 278, comma 7, CCII sono tassative: ciò che non rientra in mantenimento, alimenti, illecito extracontrattuale o sanzioni autonome è, di regola, esdebitabile.
- I debiti tributari e previdenziali non sono esclusi in quanto tali (Cass. ord. n. 23129/2014, ord. n. 13542/2015, n. 4844/2016).
- La sanzione accessoria a un debito estinto segue la sorte del debito principale (Trib. Torino, 9 aprile 2026).
- Le sanzioni che puniscono una condotta autonoma, come le multe stradali, sopravvivono all’esdebitazione.
- Gli obblighi di mantenimento e alimentari restano dovuti, compresi, secondo la lettura prevalente, gli arretrati.
- Il risarcimento da inadempimento contrattuale non è escluso: lo è solo quello da fatto illecito extracontrattuale.
- La liberazione non si estende a fideiussori e coobbligati (art. 278, comma 6, CCII).
- Il creditore che non si è insinuato conserva solo la percentuale che gli sarebbe spettata (art. 278, comma 2, CCII).
- Per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 si applica la disciplina di origine, con il relativo elenco di esclusioni (Cass. n. 14835/2025; nn. 1444 e 1469/2026).
- Debiti esclusi e cause ostative sono piani diversi: un debito escluso non blocca la liberazione; una causa ostativa sì (Cass. nn. 18517, 18520 e 19949/2025).
- Il debito erariale accumulato in modo sistematico può incidere sulla meritevolezza anche se, in astratto, è esdebitabile (Trib. Treviso, 31 marzo 2026).
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se ho un debito non esdebitabile, vale ancora la pena chiedere l’esdebitazione?
Quasi sempre sì. Il comma 7 non impedisce la liberazione: la concede al netto dei debiti esclusi. Come mostra l’Ipotesi 1, anche con debiti per mantenimento, multe e risarcimenti, la parte liberata può essere largamente prevalente. Il calcolo va però fatto prima, voce per voce.
Le cartelle esattoriali si cancellano?
Dipende dal contenuto. Imposte, interessi e sanzioni accessorie seguono l’orientamento di Cass. ord. n. 23129/2014 e n. 13542/2015 e, nel regime attuale, la logica applicata dal Tribunale di Torino il 9 aprile 2026. Le sanzioni autonome contenute nella stessa cartella (per esempio multe stradali affidate alla riscossione) restano escluse. Una cartella va quindi letta per singola voce, non come blocco unico.
Ho patteggiato anni fa: perdo tutto?
Non necessariamente. Bisogna distinguere la disciplina applicabile alla tua procedura. Per le vecchie procedure, Cass. n. 18517/2025 ha ritenuto il patteggiamento causa ostativa e Cass. n. 18520/2025 ha negato che l’estinzione del reato equivalga alla riabilitazione; nel merito, Trib. Modena 23 aprile 2026 e Trib. Rimini 5 maggio 2026 hanno escluso automatismi. La valutazione va fatta sulla sentenza penale concreta.
Posso usare l’esdebitazione dell’incapiente se il fallimento non mi ha liberato?
Secondo Cass. ord. n. 30108/2025, no per i debiti maturati in precedenza. È una ragione in più per impostare correttamente la procedura sin dall’inizio.
Ho una procedura L. 3/2012 aperta nel 2021: quale elenco di esclusioni mi riguarda?
Quello dell’art. 14-terdecies L. 3/2012, secondo l’orientamento espresso da Cass. n. 14835/2025. Ciò comporta, tra l’altro, l’esclusione dei debiti fiscali accertati successivamente sulla base di nuovi elementi, categoria che il Codice della crisi non ha riprodotto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti esaminati al tuo fascicolo, debito per debito, prima che sia il tribunale o il creditore a farlo al posto tuo. In concreto:
- Ricostruiamo la data di apertura della procedura e la disciplina applicabile (CCII, legge fallimentare o L. 3/2012), perché da essa dipende l’elenco dei debiti esclusi.
- Classifichiamo ogni debito in esdebitabile o non esdebitabile, redigendo una tabella che separa capitale, interessi, sanzioni accessorie e sanzioni autonome.
- Leggiamo gli estratti di ruolo e gli avvisi di addebito voce per voce, con i commercialisti dello staff, per individuare le sanzioni che seguono la sorte del tributo o del contributo.
- Verifichiamo il titolo dei debiti risarcitori (sentenza, contratto, decreto) per accertare se derivino davvero da un illecito extracontrattuale o da un inadempimento contrattuale.
- Esaminiamo i precedenti penali e, se necessario, impostiamo il percorso di riabilitazione davanti al Tribunale di sorveglianza, alla luce di Cass. n. 19949/2025.
- Documentiamo le cause dell’indebitamento per il giudizio di meritevolezza, soprattutto in presenza di debiti erariali rilevanti.
- Valutiamo la posizione dei garanti familiari e, ove opportuno, impostiamo una procedura propria o una procedura familiare coordinata.
- Facciamo emergere i crediti di regresso e i creditori non insinuati, così da governare gli effetti dei commi 2 e 6 dell’art. 278.
- Rappresentiamo il debitore nell’istanza di esdebitazione e nell’eventuale reclamo, fino al ricorso per cassazione se la qualificazione di un debito è contestata.
- Pianifichiamo la gestione dei debiti che sopravvivono (mantenimento, risarcimenti, sanzioni autonome), valutando gli strumenti esterni alla procedura, come la revisione dell’assegno.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema la leva decisiva è il patrocinio in Cassazione: la qualificazione di un debito come esdebitabile o escluso è una questione di diritto, e gli orientamenti visti (sulla tassatività delle esclusioni, sulla disciplina applicabile, sulle cause ostative) si difendono fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata all’inizio, senza passaggi di consegne. Accanto a questo, l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di prevedere come il percorso verrà esaminato dall’organismo e dal tribunale.
Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla qualificazione giuridica dei debiti e sulla difesa in giudizio, i secondi sulla ricostruzione contabile delle posizioni fiscali e contributive. Non promettiamo l’esito, ma ci impegniamo ad analizzare ogni voce e a costruire la strategia più coerente con la giurisprudenza.
Chiusura
La domanda “quali debiti non si possono cancellare?” ha una risposta breve nella legge e una risposta lunga nella giurisprudenza. Quella breve elenca tre categorie; quella lunga spiega che le esclusioni sono tassative, che la sanzione segue il debito a cui accede, che la disciplina applicabile dipende dalla data della procedura e che debiti esclusi e cause ostative vanno tenuti distinti.
È esattamente il terreno su cui lo Studio Monardo opera con competenze certificate: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e conosce quindi la procedura dal lato di chi la istruisce; come cassazionista, può sostenere la corretta qualificazione dei debiti fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Prima di presentare l’istanza, fai controllare quali tuoi debiti resteranno in piedi: scrivici oggi stesso, i recapiti dello studio sono riportati al termine di questa pagina.





