Saldo E Stralcio Fallito: Come Passare Al Piano Del Consumatore Per Sovraindebitamento?

Saldo E Stralcio Fallito: Come Passare Al Piano Del Consumatore Per Sovraindebitamento?

Il saldo e stralcio con la banca o la finanziaria non è andato in porto, oppure è stato firmato ma non si riesce più a pagarlo: si può passare al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore? E soprattutto, conviene farlo adesso o ha senso tentare un’altra strada? La domanda è legittima e frequente, e la sua difficoltà sta proprio nel fatto che il fallimento di una trattativa privata non dice ancora nulla su quale sia la soluzione corretta. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta tra un nuovo tentativo stragiudiziale, il piano del consumatore e la liquidazione controllata dipende da reddito, patrimonio, tipologia dei creditori e storia dell’indebitamento.

In questa guida, aggiornata a ottobre 2026 e costruita sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024), le strade realmente percorribili vengono messe a confronto con lo stesso metro: presupposti, tempi, rischi, effetti sulle esecuzioni in corso, reversibilità. La vecchia legge n. 3/2012 è stata abrogata, ma una parte della giurisprudenza formatasi sotto di essa resta utile per interpretare le norme attuali, e verrà segnalata come tale.

Il motivo per cui lo Studio Monardo si occupa specificamente di questo passaggio è verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dall’interno del meccanismo che istruisce e attesta il piano del consumatore. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, la competenza che serve per leggere i contratti di finanziamento, la cessione del quinto e la trattativa fallita prima di decidere quale strada imboccare.

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Il quadro di partenza: cosa resta in piedi dopo una trattativa naufragata

Prima di soppesare le alternative, conviene fissare tre dati comuni a tutte, perché sono quelli che orientano davvero la scelta.

Il tipo di “fallimento” del saldo e stralcio

L’espressione “saldo e stralcio fallito” copre in realtà situazioni giuridicamente molto diverse, e la differenza non è di dettaglio.

Situazione Cosa è successo Conseguenza tipica
Proposta respinta Il creditore non ha accettato la somma offerta Il debito resta integro, con interessi e spese; nessun vincolo per le parti
Accordo firmato e non onorato Il debitore ha smesso di pagare le rate concordate Opera di norma la clausola di decadenza: il beneficio dello stralcio viene meno e il creditore torna a pretendere il residuo originario, al netto di quanto versato
Accordo parziale Si è chiuso con uno o due creditori, gli altri hanno rifiutato o hanno avviato azioni esecutive La situazione complessiva resta di sovraindebitamento; i pagamenti già fatti vanno considerati nel quadro successivo
Accordo “condizionato” L’efficacia dipendeva da un evento (erogazione di un prestito, vendita di un bene) che non si è verificato L’accordo non produce effetti; si torna alla posizione iniziale

Il saldo e stralcio, sotto il profilo civilistico, è normalmente una transazione (art. 1965 c.c.): le parti si fanno reciproche concessioni per chiudere una lite attuale o prevenirne una futura. L’elemento dirimente, quando l’accordo viene firmato e poi non rispettato, è capire se la transazione aveva natura novativa o conservativa. L’art. 1976 c.c. esclude la risoluzione per inadempimento quando il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente stipulato. Nella prassi bancaria, però, gli accordi di stralcio contengono quasi sempre una clausola per cui l’effetto liberatorio si produce solo con il pagamento integrale dell’ultima rata: la giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 6821/2023) ammette che l’effetto novativo possa essere subordinato alla completa esecuzione della transazione. In pratica, se il debitore si ferma a metà, il creditore torna di solito a vantare il credito originario, decurtato delle somme incassate.

Lo stato di sovraindebitamento come requisito comune

Il CCII definisce il sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c) come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore e degli altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e). Il fallimento di una trattativa è spesso proprio il segnale che la crisi non è più gestibile con le sole risorse ordinarie: il debitore non riesce a far fronte regolarmente alle obbligazioni con il reddito e il patrimonio disponibili.

I creditori come variabile decisiva

Il terzo dato comune riguarda la composizione della massa debitoria. Un saldo e stralcio fallito con un unico creditore bancario è una situazione diversa da una crisi con quattro finanziarie, una cessione del quinto, un debito verso un familiare e magari una fideiussione prestata per la società del coniuge. Più creditori ci sono, e più le loro posizioni divergono, più perde forza la via della trattativa individuale e acquista peso quella concorsuale, dove il tribunale vincola tutti allo stesso piano.

Le strade che si aprono, a questo punto, sono essenzialmente tre:

  1. riprendere la via stragiudiziale in forma strutturata (nuovo saldo e stralcio, piano di rientro, negoziazione assistita da avvocati);
  2. presentare un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII);
  3. chiedere la liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268 ss. CCII), con la successiva esdebitazione, o, se non vi è nulla da offrire, l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII).

Esiste anche il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che però è riservato ai soggetti diversi dal consumatore (professionisti, imprenditori minori, agricoli) e richiede il voto dei creditori: verrà richiamato solo dove serve a chiarire i confini delle altre opzioni.

Opzione 1 — Riprendere la via stragiudiziale, ma con un metodo diverso

In cosa consiste

Dopo un primo tentativo fallito, la via stragiudiziale non è automaticamente preclusa. Può assumere tre forme. La prima è un nuovo saldo e stralcio, impostato su basi più realistiche, magari con una somma reperita grazie a un aiuto familiare o alla vendita di un bene. La seconda è un piano di rientro, cioè una dilazione del debito, di regola senza riduzione del capitale o con una riduzione limitata degli interessi. La terza è la negoziazione assistita disciplinata dal D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014): le parti, ciascuna assistita da un avvocato, sottoscrivono una convenzione con cui si impegnano a cooperare in buona fede per risolvere la controversia; l’accordo raggiunto e sottoscritto con le firme autenticate dagli avvocati costituisce titolo esecutivo.

La base normativa sostanziale resta la libertà contrattuale e la disciplina della transazione (artt. 1321, 1965 ss. c.c.). Il punto di forza e il limite di questa opzione coincidono: nessuno può obbligare un creditore ad accettare.

Quando ha senso: tre scenari

  • Creditore unico o largamente prevalente. Se l’esposizione è concentrata su una sola banca e il primo stralcio è saltato per una questione di importo o di tempi, un secondo tentativo con un’offerta documentata può ancora funzionare. Molti creditori, specie quando il credito è stato ceduto a un fondo o a una società di gestione, ragionano in termini di recupero atteso e preferiscono un incasso certo e rapido a un’esecuzione lunga.
  • Disponibilità di una somma “una tantum”. Se il debitore può contare su una liquidità immediata (TFR, eredità, vendita dell’auto, contributo di un familiare), la proposta stragiudiziale guadagna credibilità.
  • Contestazioni fondate sul credito. Quando il contratto presenta profili di illegittimità (interessi, commissioni, polizze collegate, mancata consegna della documentazione precontrattuale), la trattativa può svolgersi su basi diverse: il creditore valuta anche il rischio di un contenzioso.

Come si esegue in sintesi

Si parte dalla ricostruzione puntuale del debito (estratti conto, piano di ammortamento, eventuale cessione del credito, comunicazioni ricevute), si verifica se il precedente accordo contiene clausole di decadenza e come sono state imputate le somme già versate, si formula una proposta scritta che indichi fonte delle somme, tempi e richiesta di quietanza liberatoria con rinuncia a ulteriori pretese e cancellazione delle segnalazioni. Se si sceglie la negoziazione assistita, il procedimento è formalizzato e ha una durata concordata dalle parti (non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile).

Vantaggi

  • Rapidità e riservatezza: nessuna pubblicità, nessun intervento del tribunale, tempi che possono ridursi a poche settimane.
  • Flessibilità: l’accordo può avere qualsiasi contenuto lecito, comprese clausole su segnalazioni, rinuncia agli atti, spese.
  • Costi di giustizia nulli o minimi: non si versa contributo unificato per una trattativa privata.
  • Nessuna verifica della meritevolezza: il creditore non indaga sulle cause dell’indebitamento come farebbe il tribunale.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è evidente. La trattativa individuale non sospende nulla: le procedure esecutive e i pignoramenti già avviati proseguono finché il creditore non vi rinuncia. Non vincola gli altri creditori, che possono legittimamente continuare ad agire. E un secondo fallimento rischia di peggiorare la posizione: altre somme versate e perdute nel senso dello stralcio, altri interessi maturati, altro tempo trascorso. C’è poi un profilo meno visibile: chi paga un solo creditore lasciando insoddisfatti gli altri crea uno squilibrio che, in un’eventuale successiva liquidazione controllata, potrebbe essere esaminato dal liquidatore, al quale l’art. 274 CCII attribuisce l’esercizio delle azioni volte a ricostruire il patrimonio, comprese quelle revocatorie nei limiti di legge.

Pronunce a supporto

Sul piano civilistico, la già citata Cass. n. 6821/2023 conferma che le parti possono condizionare l’effetto novativo della transazione all’integrale adempimento: è un elemento da soppesare prima di firmare un secondo accordo con struttura analoga al primo. Non vi sono invece pronunce che obblighino il creditore a negoziare: la scelta resta interamente sua.

Le clausole che un secondo accordo dovrebbe contenere

Se si decide di riprovare la via negoziale, l’esperienza del primo fallimento offre indicazioni preziose su cosa va scritto diversamente. Va soppesata, anzitutto, la sostenibilità delle rate: un accordo che assorbe quasi tutto il margine mensile è fragile per definizione, perché basta una spesa imprevista per interrompere i pagamenti e far scattare la decadenza. A fronte del vantaggio di uno stralcio più alto, una rateizzazione più lunga ma sostenibile riduce il rischio di ricadere nella stessa situazione.

Gli elementi che normalmente meritano attenzione sono:

Clausola Perché conta dopo un primo fallimento
Effetto liberatorio e momento in cui si produce Stabilisce se, in caso di interruzione, rivive il debito originario o resta dovuto solo l’importo transattivo
Tolleranza sui ritardi Una o due rate di ritardo tollerato, con preavviso scritto prima della decadenza, evitano che un singolo imprevisto annulli l’accordo
Imputazione dei pagamenti Chiarisce come vengono conteggiate le somme già versate nel primo tentativo
Rinuncia alle azioni esecutive in corso Senza questa clausola il pignoramento può restare formalmente pendente
Rinuncia a ulteriori pretese e quietanza finale Evita richieste successive per interessi, spese o residui
Segnalazioni nelle banche dati Va regolato l’aggiornamento della posizione una volta adempiuto
Posizione dei coobbligati Se ci sono fideiussori o cointestatari, occorre stabilire se l’accordo libera anche loro

Sull’ultimo punto, il codice civile prevede che la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produca effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare (art. 1304 c.c.): è un aspetto da regolare espressamente quando la posizione coinvolge un garante.

La negoziazione assistita come cornice

La negoziazione assistita merita una considerazione specifica perché colma alcune debolezze della trattativa informale. La convenzione fissa un termine e impone alle parti un dovere di lealtà; l’accordo finale, sottoscritto con l’assistenza degli avvocati, costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, il che dà al creditore una garanzia di formalità che può renderlo più disponibile. Il rovescio della medaglia è che resta comunque necessario il consenso: la negoziazione assistita struttura il dialogo, non lo sostituisce. Non è inoltre in grado di vincolare creditori che non vi abbiano partecipato, né di sospendere esecuzioni già promosse da terzi.

Profilo ideale di questa opzione: un solo creditore (o uno nettamente prevalente), nessuna esecuzione in corso o una sola, disponibilità concreta di una somma in tempi brevi, e una distanza tra offerta e pretesa colmabile.

Opzione 2 — Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

In cosa consiste

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è disciplinato dagli artt. 67-73 CCII. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi), propone ai creditori un piano che indica tempi e modalità per superare la crisi. La proposta può avere qualsiasi contenuto, anche attraverso la cessione di crediti futuri, e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti (art. 67, comma 1 e 2).

La caratteristica che lo distingue da qualsiasi trattativa è che il piano non viene votato dai creditori: è il giudice a omologarlo, se ne ricorrono i presupposti di ammissibilità e fattibilità. I creditori possono presentare osservazioni e, entro certi limiti, contestare la convenienza, ma non hanno un potere di veto. Per questo, sul piano pratico, il piano del consumatore rappresenta il naturale sbocco di un saldo e stralcio rifiutato: ciò che il creditore ha negato in trattativa può essere disposto dal tribunale, se il piano regge.

Gli snodi normativi da conoscere

  • Crediti privilegiati, pegno e ipoteca (art. 67, comma 4): possono non essere soddisfatti integralmente, purché il pagamento sia previsto in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC.
  • Cessione del quinto e delegazione di pagamento (art. 67, comma 3): la proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, e dalle operazioni di prestito su pegno. È una novità di grande rilievo rispetto alla vecchia disciplina.
  • Mutuo sulla prima casa (art. 67, comma 5): è possibile prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se il debitore, alla data di presentazione della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
  • Relazione dell’OCC (art. 68): l’organismo deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e l’indicazione presunta dei costi della procedura. Deve anche dar conto se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
  • Condizioni soggettive ostative (art. 69, comma 1): il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, o se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
  • Il creditore “colpevole” (art. 69, comma 2): il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sul merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.
  • Omologa e misure protettive (art. 70): il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori; su istanza del debitore può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione individuale e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque quando ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.

Quando ha senso: tre scenari

  • Più creditori, nessun accordo possibile con tutti. È lo scenario tipico: due finanziarie hanno rifiutato lo stralcio, una terza lo ha accettato ma le rate non sono più sostenibili, la cessione del quinto assorbe una parte rilevante dello stipendio.
  • Reddito stabile ma insufficiente. Il consumatore percepisce uno stipendio o una pensione regolari, ma, dedotte le spese necessarie per il mantenimento della famiglia, il margine disponibile non basta a onorare le rate contrattuali. Il piano utilizza proprio quel margine come motore della proposta.
  • Esecuzioni in corso o imminenti. Un pignoramento presso terzi dello stipendio o un’esecuzione immobiliare rendono urgente una tutela che la trattativa non offre: le misure protettive dell’art. 70 possono fermare le azioni individuali.

Come si esegue in sintesi

Il debitore si rivolge all’OCC competente (o a un professionista nominato dal tribunale nei casi previsti), che nomina un gestore della crisi. Il debitore, con l’assistenza dell’OCC, deposita la domanda presso il tribunale competente, corredata dall’elenco dei creditori, dei beni, degli atti dispositivi degli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, degli stipendi e delle entrate del nucleo familiare (art. 67, comma 2) e dalla relazione particolareggiata dell’OCC. Il giudice valuta l’ammissibilità, dispone le comunicazioni, raccoglie le osservazioni e decide sull’omologa con sentenza. Dopo l’omologazione, l’OCC vigila sull’esecuzione del piano (art. 71).

Le fasi in sequenza e cosa accade in ciascuna

Fase Chi agisce Cosa accade Snodo critico
Istanza all’OCC Debitore Nomina del gestore, raccolta documenti Completezza della documentazione su redditi e debiti
Relazione particolareggiata Gestore OCC Cause dell’indebitamento, diligenza, merito creditizio, convenienza rispetto alla liquidazione Ricostruzione credibile della storia del debito
Deposito del ricorso Debitore con l’OCC Domanda al tribunale del luogo di residenza Coerenza tra proposta e relazione
Esame di ammissibilità Giudice Pubblicazione, comunicazione ai creditori, eventuali misure protettive Tempestività dell’istanza di sospensione delle esecuzioni
Osservazioni Creditori Possono contestare entro venti giorni dalla comunicazione Risposta tecnica dell’OCC e del debitore
Omologa Giudice Sentenza di omologazione o diniego Valutazione su colpa grave e convenienza
Esecuzione Debitore, vigilanza OCC Pagamenti secondo il piano Regolarità dei versamenti; rischio di revoca

L’elemento dirimente, nella maggior parte dei casi, non è la fase finale ma quella iniziale: la qualità della relazione dell’OCC orienta l’intero esito, perché è su di essa che il giudice fonda la valutazione di ammissibilità, di meritevolezza e di convenienza. Una relazione che dà conto con precisione del saldo e stralcio tentato, delle ragioni del suo fallimento e della coerenza con la nuova proposta trasforma un episodio potenzialmente critico in un argomento a favore della diligenza del debitore.

Cosa accade alla famiglia del debitore

Un aspetto spesso trascurato riguarda i familiari. Il CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune (art. 66). È una possibilità da soppesare con attenzione: semplifica la procedura e riduce gli adempimenti, ma lega le sorti dei familiari a un unico piano. Quando i debiti dei coniugi derivano da finanziamenti cointestati o da garanzie reciproche, la procedura familiare consente di affrontarli in modo coordinato, cosa che una serie di saldi e stralci separati difficilmente riesce a ottenere.

Il ruolo del saldo e stralcio fallito dentro il piano

Questo è il punto in cui le due vie si toccano, e merita un approfondimento specifico.

Il primo profilo è contabile: le somme versate nel tentativo stragiudiziale riducono il debito residuo e vanno documentate con precisione, perché il piano si costruisce sul credito effettivamente esistente al momento della domanda. Se l’accordo prevedeva la decadenza, il creditore indicherà il credito originario al netto degli incassi; se l’accordo era invece novativo e non condizionato, il credito da inserire potrebbe essere quello transattivo.

Il secondo profilo riguarda la meritevolezza. Il tentativo di saldo e stralcio, se serio e documentato, è un indizio della diligenza del debitore: dimostra che ha cercato di affrontare la crisi prima di rivolgersi al tribunale. A fronte di questo vantaggio, va però soppesato il contenuto della proposta rifiutata: se in trattativa il debitore aveva offerto una somma che ora non è in grado di mettere a disposizione nel piano, il creditore potrebbe osservare che le risorse sono state sottratte o sottostimate. Coerenza tra la proposta stragiudiziale e quella concorsuale è quindi un requisito di credibilità.

Il terzo profilo è quello della colpa grave. La relazione dell’OCC deve ricostruire le cause dell’indebitamento: ricorso ripetuto al credito per esigenze non essenziali, nuovi finanziamenti chiesti mentre si era già in difficoltà, dichiarazioni reddituali non veritiere al momento della richiesta. Sul punto la Cassazione, con l’ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha chiarito che la colpa del debitore e quella del finanziatore sono distinte e possono coesistere: la violazione del merito creditizio da parte della banca non cancella di per sé la colpa grave del consumatore.

Vantaggi

  • Vincola tutti i creditori, compresi quelli che hanno rifiutato lo stralcio, senza bisogno del loro voto.
  • Protegge il patrimonio con le misure protettive e la sospensione delle esecuzioni individuali.
  • Consente la falcidia della cessione del quinto, che in trattativa la finanziaria difficilmente accetterebbe di ridurre.
  • Può salvare la casa se ricorrono i presupposti dell’art. 67, comma 5.
  • Porta all’esdebitazione per la parte di debito non soddisfatta, una volta eseguito il piano.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è rappresentato dai tempi e dagli adempimenti: la preparazione della documentazione richiede settimane, la procedura alcuni mesi. Il piano è pubblico. Il vaglio sulla colpa grave non è una formalità: un indebitamento costruito con finanziamenti successivi per spese voluttuarie può portare al diniego. Se il piano non viene omologato, il passaggio alla liquidazione non è automatico: il CCII disciplina la conversione in liquidazione controllata soprattutto per le ipotesi di revoca dell’omologazione e di frode (art. 73), mentre sotto la L. 3/2012 la Cassazione, con l’ordinanza n. 28013 del 26 settembre 2022, aveva escluso la conversione nella liquidazione del patrimonio quando l’omologazione del piano fosse stata negata. Dopo un diniego, quindi, la strada liquidatoria va di regola attivata con una domanda autonoma, da valutare con attenzione. Sul piano dell’esecuzione, inoltre, un piano che non viene rispettato può essere revocato (art. 72), con il ritorno delle azioni individuali.

Pronunce a supporto

  • Cass., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544: un piano con dilazione molto lunga è in astratto omologabile, perché la legge non fissa un termine massimo; la durata incide sulla convenienza, non sull’ammissibilità.
  • Cass., ord. 21 febbraio 2024, n. 4622: il pagamento dei privilegiati oltre l’anno è compatibile con il piano del consumatore, a condizione che i titolari possano esprimersi sulla convenienza.
  • Cass., 11 novembre 2025, n. 29746: il fideiussore persona fisica perde la qualifica di consumatore quando la garanzia è funzionalmente collegata all’attività d’impresa garantita.

Profilo ideale di questa opzione: consumatore con più creditori, reddito stabile anche se ridotto, una storia di indebitamento spiegabile con eventi sopravvenuti o bisogni reali, e l’esigenza di fermare pignoramenti o la cessione del quinto.

Opzione 3 — La liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente

In cosa consiste

La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) è la procedura con cui il debitore sovraindebitato mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, con esclusione dei beni impignorabili e di quanto necessario al mantenimento suo e della famiglia, che il giudice determina (art. 268, comma 4). Un liquidatore, di regola l’OCC nominato, vende i beni e ripartisce il ricavato. Alla chiusura, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, il debitore persona fisica è di diritto esdebitato, salvo le cause ostative previste dall’art. 280 CCII (art. 282).

Quando il debitore non ha alcun bene né alcuna utilità da offrire, neppure in prospettiva futura, l’art. 283 CCII prevede l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: può essere concessa una sola volta, alla persona fisica meritevole, fermo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni se sopravvengono utilità rilevanti.

Quando ha senso: tre scenari

  • Reddito minimo o assente, insufficiente persino a sostenere un piano a lungo termine.
  • Patrimonio da liquidare comunque, ad esempio un immobile già pignorato che non si riuscirebbe a salvare.
  • Rischio elevato di diniego del piano per problemi di fattibilità: in questi casi la liquidazione offre un’uscita più lineare, anche se più dolorosa.

Vantaggi e rischi

Il vantaggio è la definitività: alla fine della procedura il debito residuo viene cancellato. Il rovescio della medaglia è la perdita dei beni non esclusi e la durata del vincolo sui redditi eccedenti il necessario. Si aggiunga che i pagamenti preferenziali eseguiti nel saldo e stralcio a favore di un solo creditore potrebbero essere esaminati dal liquidatore. Per la parte comune (OCC, relazione, verifica delle cause), valgono le considerazioni già svolte per il piano del consumatore.

Profilo ideale di questa opzione: debitore senza margine di reddito sufficiente per un piano credibile, con beni già aggrediti o destinati a esserlo, che cerca soprattutto la ripartenza giuridica.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici ma non riferite a casi reali. Servono a mostrare come gli stessi numeri producano esiti molto diversi a seconda della strada scelta. Le percentuali di soddisfacimento sono indicative: nel piano reale dipendono dalla relazione dell’OCC, dal valore dei beni e dalla valutazione del giudice.

Simulazione A — Stralcio rifiutato, quattro creditori, cessione del quinto

Dati di partenza. Lavoratore dipendente, stipendio netto 1.780 € al mese, nucleo con coniuge senza reddito e un figlio. Debiti: prestito personale con banca A per 18.640 €; carta revolving con finanziaria B per 7.315 €; finanziamento auto con finanziaria C per 9.870 €; cessione del quinto con finanziaria D, residuo 21.430 €, rata trattenuta 348 € al mese. Totale 57.255 €. Nel marzo 2026 il debitore ha proposto alla banca A un saldo e stralcio di 7.500 €, rifiutato; le finanziarie B e C non hanno risposto.

Opzione 1 (nuovo stralcio). Per chiudere con tutti, servirebbe una liquidità che il debitore non ha. Ipotizzando di reperire 9.200 € da un familiare, potrebbe forse chiudere con B e C (17.185 € nominali, stralcio al 50-55%). Restano A (18.640 €) e la cessione del quinto (21.430 €), che continua a trattenere 348 € al mese senza alcuna riduzione. Il problema centrale, la rata della cessione, non viene toccato.

Opzione 2 (piano del consumatore). Spese di mantenimento stimate dall’OCC per il nucleo: 1.310 € mensili. Margine disponibile: 470 €. Piano di 60 mesi: 470 × 60 = 28.200 €, più eventuale apporto di 3.000 € dal familiare = 31.200 €. Detratte le spese di procedura stimate (ipotesi 2.600 €), restano 28.600 € per i creditori chirografari (cessione del quinto inclusa, ex art. 67, comma 3): soddisfacimento medio circa 50%. Con l’omologa, la trattenuta di 348 € viene sostituita dalla rata del piano, e il residuo non pagato viene esdebitato all’esito dell’esecuzione del piano.

Opzione 3 (liquidazione controllata). Nessun bene immobile; un’auto del valore di 4.100 €. Il liquidatore acquisirebbe l’auto e la quota di stipendio eccedente il fabbisogno determinato dal giudice per almeno tre anni: ipotizzando 450 € × 36 = 16.200 € + 4.100 € = 20.300 € lordi. Soddisfacimento più basso per i creditori e perdita dell’auto, a fronte di un’esdebitazione che può arrivare dopo tre anni.

Simulazione B — Stralcio firmato e non onorato

Dati di partenza. Pensionata, pensione netta 1.420 € mensili, vive sola. Debito con una società di recupero cessionaria di un credito bancario: originario 26.900 €. Nel settembre 2025 firma un accordo di saldo e stralcio per 11.400 € in 24 rate da 475 €, con clausola di decadenza in caso di mancato pagamento di due rate. Paga 9 rate (4.275 €), poi si ferma per spese mediche impreviste. Esistono inoltre due piccoli prestiti personali per complessivi 6.180 €.

Esito della clausola. Il creditore dichiara la decadenza e pretende 26.900 − 4.275 = 22.625 €, oltre interessi. Totale debiti: circa 28.805 €.

Opzione 1 (rinegoziazione). Il creditore può essere disponibile a ripristinare l’accordo, ma di solito chiede un importo superiore o una garanzia. Con una pensione che lascia un margine di 260 € al mese, un nuovo piano di rientro richiederebbe oltre sette anni anche solo per l’importo transattivo originario.

Opzione 2 (piano del consumatore). Margine disponibile 260 € × 72 mesi = 18.720 €. Detratte le spese di procedura (ipotesi 2.100 €), restano 16.620 €: soddisfacimento circa 58% del debito complessivo. Le spese mediche documentate rappresentano l’evento sopravvenuto che spiega l’interruzione dei pagamenti, elemento utile ai fini dell’art. 69. La durata di sei anni è compatibile con il principio espresso da Cass. n. 27544/2019, ma la convenienza andrà sostenuta nella relazione dell’OCC.

Opzione 3 (liquidazione). Nessun bene; la pensione è parzialmente impignorabile. Se il margine si riducesse ancora, potrebbe entrare in gioco l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), che però si concede una sola volta.

Simulazione C — Stralcio parziale e casa con mutuo

Dati di partenza. Coppia, ma solo uno dei coniugi è obbligato. Stipendio netto 2.140 €. Mutuo prima casa con rate regolarmente pagate, residuo 96.300 €, rata 612 €. Debiti chirografari: 34.770 € verso tre finanziarie. Nel 2025 il debitore ha chiuso con stralcio una delle tre (pagando 3.900 € su 8.210 €); le altre due, per 26.560 €, hanno rifiutato e una ha notificato un precetto.

Opzione 1. Un nuovo stralcio richiederebbe circa 13.000 € immediati, che il debitore non ha. Il precetto apre la strada al pignoramento dello stipendio.

Opzione 2. Il piano può prevedere, ai sensi dell’art. 67, comma 5, il rimborso del mutuo alle scadenze convenute, essendo il debitore in regola con le rate. Margine per i chirografari: 2.140 − 612 − 1.150 (mantenimento) = 378 € × 60 = 22.680 €. Detratte le spese di procedura (ipotesi 2.400 €), restano 20.280 €: soddisfacimento circa 76% dei 26.560 € residui. La casa resta fuori dal perimetro della falcidia; lo stralcio già concluso riduce l’esposizione e documenta un comportamento diligente.

Opzione 3. La liquidazione coinvolgerebbe anche l’immobile: è la soluzione meno coerente con l’obiettivo di conservare l’abitazione.

Il confronto in tabella

La tabella riassume le differenze strutturali tra le tre strade. Va letta tenendo presente che i tempi sono indicativi e variano molto da tribunale a tribunale, e che l’unico costo considerato è quello di giustizia previsto dalla legge (contributo unificato, marca da bollo) oltre al compenso dell’OCC, determinato secondo i parametri regolamentari.

Criterio Via stragiudiziale (stralcio, piano di rientro, negoziazione assistita) Piano del consumatore (artt. 67-73 CCII) Liquidazione controllata / incapiente (artt. 268 ss., 283 CCII)
Tempi Settimane o pochi mesi Alcuni mesi per l’omologa, poi durata del piano Almeno tre anni per l’esdebitazione di diritto
Complessità Bassa-media Alta: documentazione completa, relazione OCC Alta: inventario, liquidatore, riparto
Serve il consenso dei creditori Sì, di ciascuno No: decide il giudice No
Effetti sulle esecuzioni Nessuno, salvo rinuncia del creditore Sospensione su istanza (art. 70) Divieto di azioni individuali dall’apertura
Cessione del quinto Riducibile solo con accordo della finanziaria Falcidiabile (art. 67, comma 3) Cessa di operare sui redditi acquisiti alla procedura
Casa con mutuo Non interessata Salvabile se ricorrono i presupposti dell’art. 67, comma 5 Di regola liquidata
Verifica sulle cause del debito Nessuna Sì: colpa grave, malafede, frode (art. 69) Sì, ai fini dell’esdebitazione (art. 280)
Rischi in caso di esito negativo Somme versate e tempo perduti; decadenza dallo stralcio Diniego dell’omologa; necessità di avviare altra procedura Diniego dell’esdebitazione
Reversibilità Alta: si può sempre passare a una procedura Media: in caso di revoca è prevista la conversione Bassa: è la soluzione finale
Pubblicità Nessuna Pubblicazione della proposta e della sentenza Pubblicazione della sentenza

I criteri per scegliere

Non esiste un ordine di preferenza valido in assoluto. Esistono però alcuni criteri che, applicati al caso concreto, indicano generalmente quale delle tre strade abbia più probabilità di reggere.

Primo criterio: il numero e la natura dei creditori. Se il debito è concentrato su un solo soggetto, la via stragiudiziale conserva un senso anche dopo un primo rifiuto. Se i creditori sono tre o più, con politiche di recupero diverse, la soluzione concorsuale tende a prevalere, perché solo il giudice può imporre lo stesso trattamento a tutti.

Secondo criterio: la presenza di una cessione del quinto o di un pignoramento dello stipendio. Quando una parte rilevante del reddito è già trattenuta alla fonte, la trattativa difficilmente libera risorse. Il piano del consumatore, con la possibilità di falcidia prevista dall’art. 67, comma 3, interviene proprio su questo nodo; la liquidazione lo supera in modo più radicale.

Terzo criterio: il margine di reddito disponibile. Se, dedotte le spese di mantenimento, rimane un margine mensile apprezzabile e stabile, il piano ha un motore. Se il margine è minimo o incerto, va soppesata la liquidazione controllata o, in casi estremi, l’esdebitazione dell’incapiente.

Quarto criterio: la storia dell’indebitamento. Se il sovraindebitamento è spiegabile con eventi sopravvenuti (perdita del lavoro, malattia, separazione, riduzione dell’orario), il vaglio dell’art. 69 è superabile; se invece emerge un ricorso seriale al credito mentre si era già in difficoltà, il rischio di diniego per colpa grave aumenta, e la valutazione va fatta prima, non dopo il deposito. Per inciso, la giurisprudenza di merito non è uniforme sul punto: il Tribunale di Napoli (5 maggio 2025) ha escluso che la sola sproporzione tra debiti e reddito integri colpa grave, mentre il Tribunale di Benevento (11 dicembre 2023) l’ha ravvisata quando le condizioni economiche erano già compromesse prima dell’ultimo finanziamento.

Quinto criterio: i beni da proteggere. La casa di abitazione con mutuo regolare, un’auto necessaria per lavorare, il TFR maturando: ciò che si vuole conservare orienta la scelta tra piano e liquidazione più di qualunque altra considerazione.

Se la situazione presenta più criteri in tensione tra loro, ad esempio un solo creditore ma con cessione del quinto, la risposta dipende dal peso relativo di ciascuno. È qui che la valutazione tecnica preventiva fa la differenza, perché consente di misurare in anticipo il rischio di ciascuna strada anziché scoprirlo a procedura avviata, quando correggere la rotta costa molto di più.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, la strada si sceglie prima di depositare: una relazione costruita su un indebitamento mal ricostruito è il modo più rapido per perdere sia la trattativa sia la procedura.

Le domande di chi è indeciso

Posso tentare di nuovo lo stralcio mentre preparo il piano?

Sì, e talvolta ha senso farlo. La preparazione della domanda richiede tempo e nulla vieta di proseguire una trattativa. Va però evitato di pagare un creditore a scapito degli altri in prossimità del deposito: è un comportamento che l’OCC deve valutare e che può pesare sulla meritevolezza o essere esaminato in una successiva liquidazione.

Le rate già pagate dello stralcio fallito sono perse?

No. Riducono il credito residuo e vanno documentate. Quello che si perde, di regola, è il beneficio della riduzione concordata, se l’accordo conteneva una clausola di decadenza o subordinava l’effetto liberatorio al pagamento integrale. Su questo punto la lettura del testo dell’accordo è decisiva.

Se scelgo il piano e il giudice non lo omologa, torno al punto di partenza?

Non esattamente. Le azioni esecutive riprendono, ma il lavoro svolto (ricostruzione dei debiti, relazione dell’OCC) resta utilizzabile per una diversa domanda, ad esempio di liquidazione controllata. Il rischio va però considerato con franchezza: un diniego per colpa grave pesa anche sulle procedure successive.

Il creditore che ha rifiutato lo stralcio può opporsi al piano?

Può presentare osservazioni e contestare la convenienza, ma il giudice omologa comunque se il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Se il creditore ha concesso credito senza verificare il merito creditizio, l’art. 69, comma 2, gli preclude opposizione e reclamo sulla convenienza; secondo Cass. n. 21048/2025, resta però libero di contestare la legittimità della domanda.

Ho firmato una fideiussione per l’impresa di un familiare: posso essere considerato consumatore?

Dipende dal collegamento con l’impresa. Cass. n. 29746/2025 esclude la qualifica quando la garanzia è funzionalmente legata all’attività d’impresa, per esempio perché il garante era socio o amministratore. Se il collegamento manca, il fideiussore può accedere al piano del consumatore; altrimenti la strada è il concordato minore o la liquidazione controllata.

Quanto tempo deve passare tra lo stralcio fallito e il deposito del piano?

Non esiste un termine minimo. Ciò che conta è che la situazione sia rappresentata in modo completo e veritiero. Va però soppesato un aspetto: se nel frattempo il debitore ha contratto nuovi finanziamenti per tentare di pagare lo stralcio, quei debiti saranno esaminati con particolare attenzione ai fini della colpa grave, come mostra l’orientamento del Tribunale di Benevento del dicembre 2023.

La cessione del quinto si ferma subito con il deposito?

Non automaticamente. Le misure protettive dipendono da un provvedimento del giudice su istanza del debitore. La falcidia del credito della finanziaria, prevista dall’art. 67, comma 3, diventa operativa con l’omologa; fino ad allora la trattenuta prosegue, salvo diverse determinazioni del giudice nella fase di apertura.

E se il creditore, dopo il deposito del piano, mi offre un nuovo stralcio?

Può accadere, perché la prospettiva di una falcidia giudiziale modifica il calcolo del creditore. Accettare un accordo separato durante la procedura, però, rischia di alterare la parità di trattamento su cui il piano si regge: ogni proposta va valutata insieme all’OCC e, se del caso, recepita nel piano stesso, non conclusa al di fuori.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che contribuiscono a illuminare. Le pronunce rese sotto la L. 3/2012, oggi abrogata, sono segnalate perché il loro principio va letto alla luce delle norme corrispondenti del CCII.

Sulla via stragiudiziale e sulla transazione

  1. Cass. civ., n. 6821/2023. L’effetto novativo della transazione può essere subordinato dalle parti all’integrale esecuzione dell’accordo. Rilevanza: spiega perché, interrotti i pagamenti del saldo e stralcio, il creditore torni di regola a vantare il credito originario al netto degli incassi.

Sul piano del consumatore: durata, privilegiati, contenuto

  1. Cass. civ., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544 (L. 3/2012). In mancanza di un termine massimo di legge, un piano con dilazione anche superiore a cinque o sette anni non è inammissibile per la sola durata: la valutazione di convenienza è altra cosa. Rilevanza: legittima piani lunghi per consumatori con margine ridotto.
  2. Cass. civ., ord. 21 febbraio 2024, n. 4622. Il piano del consumatore ha struttura negoziale e può prevedere il pagamento dei crediti privilegiati oltre l’anno, purché i titolari possano esprimersi sulla convenienza. Rilevanza: utile quando nel piano entrano crediti assistiti da privilegio.
  3. Cass. civ., 20 agosto 2020, n. 17391 (L. 3/2012). La dilazione dei privilegiati oltre l’anno attiene alla convenienza e non alla fattibilità giuridica; era stato cassato il diniego di omologa fondato su una dilazione quinquennale di un credito ipotecario. Rilevanza: rafforza la flessibilità temporale del piano.
  4. Cass. civ., 3 luglio 2019, n. 17834 (L. 3/2012). La dilazione ultrannuale dei privilegiati vale anche per gli accordi di composizione, con equiparazione ai chirografari, ai fini del voto, per la parte non soddisfatta. Rilevanza: segna il confine con le procedure in cui i creditori votano, come l’odierno concordato minore.
  5. Cass. civ., ord. 19 dicembre 2019, n. 34105 (L. 3/2012). Il giudice non può subordinare l’ammissibilità al deposito preventivo delle spese, ma può disporre acconti sul compenso dell’organismo tenendo conto di redditi e beni del debitore. Rilevanza: chiarisce che la mancanza di liquidità iniziale non preclude di per sé l’accesso.

Sulla meritevolezza e sulla colpa grave

  1. Cass. civ., ord. 24 luglio 2025, n. 21048. La colpa del debitore e quella del finanziatore sono distinte e possono coesistere; la violazione del merito creditizio non esclude la colpa grave del consumatore, e il divieto per il creditore colpevole riguarda le contestazioni sulla convenienza, non quelle sulla legittimità della domanda. Rilevanza: è il riferimento di legittimità più recente sull’art. 69 CCII.
  2. Trib. Bologna, 21 marzo 2025. La banca non può affidarsi al solo questionario sottoscritto dal cliente e deve compiere verifiche autonome, anche nelle banche dati; nel caso, la colpa del debitore non è stata ritenuta grave. Rilevanza: mostra come la condotta del finanziatore entri nella valutazione complessiva.
  3. Trib. Napoli, 5 maggio 2025. La sproporzione tra debiti e reddito, che è l’essenza del sovraindebitamento, non integra di per sé colpa grave. Rilevanza: riduce il rischio di diniego per chi si è indebitato senza condotte imprudenti specifiche.
  4. Trib. Benevento, 11 dicembre 2023. Se le condizioni economiche del debitore erano già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento, la colpa grave può ritenersi integrata. Rilevanza: segnala il rischio per chi ha chiesto nuovi prestiti dopo il fallimento di una trattativa.
  5. Trib. Agrigento, sentenza 6 maggio 2026 (R.G. 22-1/2026). Diniego di omologa per un indebitamento derivante dal ricorso ripetuto e imprudente al credito: anche in presenza di violazioni dell’art. 124-bis TUB, il debitore resta onerato di dimostrare l’assenza di colpa grave. Rilevanza: conferma l’importanza di una relazione OCC che ricostruisca con precisione le cause.

Sul profilo soggettivo e sui rimedi

  1. Cass. civ., 11 novembre 2025, n. 29746. La qualifica di consumatore del fideiussore va esclusa quando la garanzia è funzionalmente collegata all’attività imprenditoriale, con valutazione sostanziale e onere della prova a carico del debitore. Rilevanza: decisiva per chi ha garantito debiti di società di famiglia.
  2. Cass. civ., ord. 26 settembre 2022, n. 28013 (L. 3/2012). Negata l’omologa del piano, non era ammessa la conversione nella liquidazione del patrimonio; il tribunale deve verificare la fattibilità giuridica del piano. Rilevanza: consiglia di scegliere bene la procedura fin dall’inizio.
  3. Cass. civ., 10 aprile 2019, n. 10095 (L. 3/2012). È ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento che accoglie il reclamo avverso l’omologa del piano del consumatore. Rilevanza: dimostra che la scelta del piano può dover essere difesa fino all’ultimo grado di giudizio.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il passaggio da una trattativa fallita a una procedura di sovraindebitamento richiede di tenere insieme diritto bancario, diritto della crisi e strategia processuale. Questi sono gli strumenti concreti con cui lo studio lavora.

  1. Analizziamo l’accordo di saldo e stralcio fallito: verifichiamo clausole di decadenza, natura novativa o conservativa, imputazione delle somme versate e importo effettivamente dovuto.
  2. Ricostruiamo la massa debitoria completa, richiedendo estratti conto, piani di ammortamento, contratti e documentazione su eventuali cessioni del credito.
  3. Esaminiamo i contratti di finanziamento con lo staff di diritto bancario, controllando interessi, commissioni, polizze collegate e rispetto degli obblighi di valutazione del merito creditizio (art. 124-bis TUB).
  4. Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando margine di reddito, beni, creditori e storia dell’indebitamento.
  5. Prepariamo la documentazione per l’OCC: elenco dei creditori, beni, atti dispositivi degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi, spese del nucleo familiare.
  6. Costruiamo la proposta di piano del consumatore, calibrando durata, percentuali, trattamento della cessione del quinto e dell’eventuale mutuo sulla prima casa.
  7. Impostiamo la ricostruzione delle cause dell’indebitamento in vista del vaglio dell’art. 69 CCII, documentando eventi sopravvenuti e condotta del finanziatore.
  8. Chiediamo le misure protettive e la sospensione delle esecuzioni individuali quando sono in corso pignoramenti.
  9. Rispondiamo alle osservazioni dei creditori e gestiamo l’eventuale fase di reclamo.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano e le eventuali modifiche, fino all’esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una scelta comparativa come questa, la leva più importante è la continuità di strategia fino in Cassazione: la strada scelta oggi può dover essere difesa domani in reclamo e, come dimostra Cass. n. 10095/2019, fino al giudizio di legittimità. Con un avvocato cassazionista la linea difensiva resta nelle stesse mani dall’analisi iniziale all’ultimo grado, senza cambi di impostazione. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono inoltre di conoscere dall’interno i criteri con cui la relazione viene redatta e valutata.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulla strategia giuridica e processuale, i secondi su bilanci familiari, flussi di reddito e sostenibilità numerica del piano.

Chiusura

Un saldo e stralcio fallito non chiude le possibilità: le sposta. A volte un secondo tentativo stragiudiziale, condotto con metodo, è ancora la soluzione più rapida; più spesso, quando i creditori sono numerosi o la cessione del quinto assorbe il reddito, il piano del consumatore offre ciò che la trattativa non può dare; in altri casi è la liquidazione controllata a garantire la ripartenza. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, somme già versate e, talvolta, la possibilità stessa di accedere alla procedura.

Lo Studio Monardo si occupa specificamente di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dal lato di chi istruisce e attesta il piano. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario consente di leggere a fondo i contratti e la trattativa fallita, così da costruire la strada più solida.

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