Esdebitazione E Centrali Rischi: Dopo La Cancellazione Dei Debiti Si Viene Rimossi Da CRIF E Centrale Rischi?

Esdebitazione E Centrali Rischi: Dopo La Cancellazione Dei Debiti Si Viene Rimossi Da CRIF E Centrale Rischi?

Hai chiuso una procedura di sovraindebitamento, il tribunale ti ha concesso l’esdebitazione, i creditori non possono più chiederti nulla. Poi chiedi un finanziamento per un’auto usata o un piccolo fido e la risposta è un no secco: “risulti ancora segnalato”. È una delle sorprese più amare per chi ha attraversato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e la ragione è semplice da enunciare ma complessa da gestire: l’esdebitazione cancella l’obbligo di pagare, non cancella automaticamente la storia che le banche dati hanno registrato su di te. E non esiste una risposta unica alla domanda del titolo: quello che accade alle tue segnalazioni dipende da chi sei e da quale procedura hai percorso.

Qualche esempio lampo. Il consumatore che ha eseguito per intero un piano di ristrutturazione dei debiti può ottenere, già nel decreto di chiusura, un ordine di aggiornamento delle banche dati. Chi esce da una liquidazione controllata ottiene l’esdebitazione di diritto dopo tre anni, ma lo storico in Centrale Rischi e nei sistemi privati (CRIF, CTC, Experian) segue tempi propri. L’incapiente si libera “una volta nella vita”, ma resta esposto per quattro anni all’obbligo di rendere conto delle sopravvenienze. Il piccolo imprenditore che ha chiuso un concordato minore deve fare i conti anche con il registro delle imprese. Il garante, invece, scopre che l’esdebitazione del debitore principale non lo libera affatto.

In questa guida trovi: le regole comuni a tutti; cinque sezioni dedicate (consumatore con piano di ristrutturazione, debitore in liquidazione controllata, incapiente, piccolo imprenditore o professionista, garante e coobbligato); tre simulazioni numeriche parallele; i casi misti; una tabella di confronto; le domande trasversali; la giurisprudenza ordinata per profilo.

Perché lo Studio Monardo tratta proprio questo tema? Perché l’esdebitazione è l’atto finale di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dal lato di chi la istruisce e sa quali istanze vanno inserite già nel piano o nella domanda di chiusura. E poiché la segnalazione in Centrale Rischi e nei SIC è materia di diritto bancario, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario consente di seguire la seconda metà del problema: ottenere che gli intermediari aggiornino davvero i dati.

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Le regole comuni a tutti: due mondi che non si parlano da soli

Prima di entrare nel tuo profilo, serve una base condivisa. La spieghiamo qui una volta sola; le sezioni dedicate vi rimanderanno.

Il primo mondo: la procedura e l’esdebitazione nel CCII

Dal 15 luglio 2022 il sovraindebitamento è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. La vecchia L. 3/2012 è abrogata e resta applicabile solo ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice.

Le procedure del sovraindebitamento sono tre:

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. CCII);
  • concordato minore (artt. 74 e ss. CCII), per professionisti, imprenditori minori, agricoltori, start-up innovative e altri debitori non fallibili diversi dal consumatore;
  • liquidazione controllata (artt. 268 e ss. CCII), aperta a tutti i sovraindebitati.

L’esdebitazione è disciplinata dagli artt. 278 e ss. CCII. Il suo effetto è la inesigibilità dei debiti non soddisfatti integralmente: il credito non scompare dalla realtà giuridica come se non fosse mai esistito, ma il creditore perde il potere di pretenderlo dal debitore esdebitato. Restano fuori, per espressa previsione, alcune categorie (tra cui gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti). E l’esdebitazione non giova a coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, contro i quali i creditori conservano i propri diritti.

Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto con il provvedimento di chiusura o, se anteriore, decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), salvo che manchino le condizioni soggettive dell’art. 280 CCII (assenza di condanne per determinati reati, di frode, di colpa grave o dolo nella formazione dell’indebitamento). Il tribunale la dichiara con decreto, reclamabile dai creditori. Per l’incapiente l’art. 283 CCII prevede un’esdebitazione autonoma, concedibile una sola volta, senza alcuna utilità per i creditori, con l’obbligo di far fronte, per quattro anni, alle sopravvenienze rilevanti che consentano un pagamento non inferiore al dieci per cento. Nella ristrutturazione e nel concordato minore, invece, l’effetto liberatorio passa per l’omologazione e l’esecuzione del piano.

Nessuna di queste norme, nemmeno dopo il correttivo del 2024, prevede espressamente la cancellazione automatica delle segnalazioni nelle banche dati creditizie. È qui che i due mondi si separano.

Il secondo mondo: le banche dati

Le banche dati che contano sono di due tipi, con regole profondamente diverse.

La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è un archivio pubblico, alimentato obbligatoriamente da banche e intermediari finanziari secondo la Circolare Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (più volte aggiornata) e le delibere CICR. Gli intermediari segnalano ogni mese le posizioni dei clienti al di sopra di una soglia di censimento (in via generale 30.000 euro) e le sofferenze a prescindere dall’importo, sopra una soglia minima molto bassa. La sofferenza non è un ritardo: è la classificazione di un cliente in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Gli intermediari che interrogano la Centrale vedono la situazione attuale e lo storico degli ultimi 36 mesi.

I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati (CRIF, CTC, Experian e altri) sono banche dati gestite da società private, regolate dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2019, nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Qui non ci sono soglie di importo: anche una rata da poche decine di euro può essere registrata, ma solo dopo un preavviso al consumatore.

I tempi di conservazione nei SIC

I tempi del Codice di condotta sono il cuore della risposta pratica per la maggior parte dei lettori:

Informazione nel SIC Tempo massimo di conservazione
Richiesta di finanziamento in istruttoria fino a 180 giorni
Richiesta rifiutata o rinunciata fino a 90 giorni dall’esito
Ritardi fino a due rate (o due mesi) poi regolarizzati 12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione
Ritardi superiori poi regolarizzati 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione
Inadempimenti non regolarizzati 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento necessario
Rapporti estinti con informazioni positive fino a 60 mesi

Il punto decisivo: il conto alla rovescia non parte da solo. Il termine per i ritardi regolarizzati decorre dalla registrazione della regolarizzazione, e quello per gli inadempimenti non regolarizzati dalla data in cui si è reso necessario l’ultimo aggiornamento. Se l’intermediario non comunica al SIC l’esito della procedura, il dato resta “fermo” e il tuo profilo continua a raccontare un inadempimento aperto.

Dove l’esdebitazione incide davvero

Tre effetti sono comuni a tutti i profili:

  1. Obbligo di aggiornamento. Dopo l’esdebitazione il credito è inesigibile: una segnalazione che continui a presentarlo come “in corso, insoluto” è inesatta. Il GDPR impone che i dati siano esatti e aggiornati, e l’interessato può chiederne la rettifica (art. 16 GDPR).
  2. Nessun obbligo di oblio immediato. Il dato storico dell’inadempimento era vero quando fu registrato. L’esdebitazione non lo rende retroattivamente falso: ne cambia l’esito. Per questo, salvo provvedimento specifico del giudice o segnalazione originariamente illegittima, ciò che si può pretendere è l’aggiornamento e, poi, il rispetto dei tempi di conservazione.
  3. Possibile ordine del giudice. Alcuni tribunali hanno inserito nel decreto di chiusura l’ordine di comunicare l’esito della procedura alle banche dati e di rimuovere la pubblicità della procedura: è il caso del Trib. Verona, decreto del 12 marzo 2025, in una ristrutturazione dei debiti del consumatore. Non è un effetto automatico previsto dalla legge: va chiesto con istanza motivata.

Gli strumenti di tutela, uguali per tutti

  • accesso ai propri dati: alla Centrale dei Rischi (gratuito, tramite il servizio online della Banca d’Italia) e a ciascun SIC (art. 15 GDPR);
  • istanza di rettifica/aggiornamento all’intermediario segnalante e al gestore del SIC;
  • reclamo all’intermediario e poi ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario entro 12 mesi dal reclamo;
  • reclamo al Garante privacy (art. 77 GDPR) per i SIC;
  • azione giudiziaria, anche in via d’urgenza (art. 700 c.p.c.), per la cancellazione e il risarcimento dei danni da segnalazione illegittima.

Centrale dei Rischi e SIC: le differenze che contano dopo l’esdebitazione

Chi esce da una procedura tende a parlare genericamente di “CRIF”, ma i due archivi rispondono a logiche diverse, e la strategia di aggiornamento cambia di conseguenza.

Aspetto Centrale dei Rischi Banca d’Italia SIC privati (CRIF, CTC, Experian)
Natura Archivio pubblico, gestito dalla Banca d’Italia Banche dati private, regolate dal Codice di condotta del Garante
Chi segnala Banche e intermediari finanziari vigilati, con obbligo Banche, finanziarie e altri partecipanti aderenti
Soglie Censimento generale sopra 30.000 euro; sofferenze anche per importi molto inferiori Nessuna soglia di importo
Cosa vedono gli intermediari Situazione attuale e storico di 36 mesi Dati positivi e negativi, secondo i tempi di conservazione del Codice
Preavviso Informativa sulla prima segnalazione a sofferenza (Circolare 139) e preavviso consumeristico art. 125 TUB Preavviso obbligatorio prima della registrazione di dati negativi (Codice di condotta e art. 125 TUB)
A chi chiedere la correzione All’intermediario segnalante (la Banca d’Italia non modifica d’ufficio i dati) All’intermediario e al gestore del SIC
Ricorsi Reclamo, ABF, giudice ordinario Reclamo, ABF, Garante privacy, giudice ordinario

Due conseguenze pratiche. Primo: la Banca d’Italia non cancella né corregge le segnalazioni di propria iniziativa, perché è l’intermediario a esserne responsabile; scrivere alla Banca d’Italia serve per ottenere la visura, non per modificare il dato. Secondo: nei SIC il gestore del sistema è anch’esso destinatario dell’istanza, e in caso di contestazione deve annotare che il dato è oggetto di verifica, così che chi lo consulta ne sia informato.

Come si scrive un’istanza di aggiornamento efficace

L’istanza di aggiornamento è lo strumento più usato e più spesso sbagliato. Un’istanza generica (“vi chiedo di cancellarmi dalla CRIF perché ho fatto la legge 3”) riceve quasi sempre una risposta standard di rifiuto. Un’istanza efficace contiene invece:

  • i dati identificativi completi del richiedente e del rapporto segnalato (numero di contratto o di pratica, importo, data della segnalazione come risulta dalla visura);
  • la procedura e il provvedimento: tribunale, numero di ruolo, tipo di procedura, data del decreto di omologazione, di chiusura o di esdebitazione, e indicazione della sua definitività;
  • l’effetto giuridico richiamato: l’inesigibilità dei crediti non soddisfatti ai sensi degli artt. 278 e ss. CCII, o l’effetto vincolante dell’omologazione per i creditori anteriori;
  • la richiesta precisa: aggiornamento della posizione con la causale corretta (chiusura in esito a procedura di sovraindebitamento ed esdebitazione), azzeramento dell’importo residuo esigibile, eventuale cancellazione se la segnalazione era illegittima all’origine o se il giudice l’ha disposta;
  • il richiamo normativo sulla qualità dei dati: artt. 5 e 16 GDPR e, per i SIC, il Codice di condotta;
  • un termine per la risposta, coerente con il termine di un mese previsto dall’art. 12 GDPR;
  • gli allegati: copia del provvedimento, attestazione di definitività, visura che mostra il dato da correggere.

Un’istanza ben costruita è anche la base documentale per l’eventuale ricorso all’ABF o al Garante, che valuteranno proprio se l’intermediario abbia ricevuto informazioni sufficienti per aggiornare il dato.

Gli errori che si ripetono in tutti i profili

Indipendentemente dalla procedura, alcuni errori ricorrono con regolarità:

  • chiedere la cancellazione troppo presto, cioè prima dell’esecuzione del piano o della definitività del decreto, ottenendo un rifiuto fondato che poi viene ripetuto anche quando i presupposti ci sono;
  • scrivere solo all’intermediario originario dimenticando i cessionari, che dopo la cessione diventano i soggetti responsabili della segnalazione;
  • non scaricare le visure, con il risultato di non sapere chi, e come, ti stia segnalando;
  • affidarsi a promesse di “pulizia” rapida che non tengono conto della distinzione tra dato legittimo da aggiornare e dato illegittimo da cancellare;
  • trascurare la propria posizione di garante, che segue regole autonome.

Ricorda la distinzione chiave: una segnalazione legittima ma non aggiornata si corregge; una segnalazione illegittima fin dall’origine si cancella e può dare diritto al risarcimento. Ora vediamo come questi principi si declinano su di te.

Se sei un consumatore che ha eseguito un piano di ristrutturazione dei debiti

La tua situazione

Sei una persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale: prestiti personali, cessioni del quinto, carte revolving, un mutuo. Con l’aiuto dell’OCC hai presentato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice lo ha omologato e tu lo stai eseguendo, oppure lo hai già completato. Ti chiedi quando i creditori “spariranno” dal tuo profilo creditizio.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: nel piano del consumatore l’effetto liberatorio non arriva con l’omologazione, ma con l’esecuzione. Finché il piano è in corso, i debiti falcidiati sono “sospesi” nella loro sorte: se il piano si risolve o viene revocato, i creditori recuperano la pretesa originaria. Gli intermediari, perciò, durante l’esecuzione tendono a mantenere una segnalazione che dia conto della procedura.

Al termine, l’OCC riferisce sull’esecuzione e il giudice chiude la procedura (art. 71 CCII). Il decreto di chiusura è il tuo documento chiave: attesta che il piano è stato eseguito e che i debiti residui non sono più esigibili. Da quel momento ogni segnalazione che rappresenti il credito come insoluto e ancora dovuto diventa inesatta.

Per chi è nella tua posizione, inoltre, c’è una tutela in più: il consumatore gode del preavviso obbligatorio di segnalazione previsto dall’art. 125, comma 3, TUB e dal Codice di condotta SIC. Se la segnalazione originaria era avvenuta senza preavviso, puoi contestarla a prescindere dalla procedura.

Un ulteriore profilo, spesso trascurato: l’art. 69 CCII guarda anche al comportamento del finanziatore. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi di valutazione del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Non è una regola sulle banche dati, ma pesa quando, a procedura chiusa, quello stesso finanziatore resiste all’aggiornamento della segnalazione.

I numeri

Facciamo un esempio. Hai debiti per 47.380 euro verso quattro finanziarie; il piano omologato prevede il pagamento di 13.860 euro in 60 rate mensili da 231 euro. Il piano parte il 1° marzo 2021 e termina il 28 febbraio 2026; il decreto di chiusura arriva il 14 aprile 2026.

  • Debito residuo falcidiato e inesigibile: 47.380 − 13.860 = 33.520 euro.
  • Se le finanziarie comunicano l’esito al SIC a maggio 2026 trattando la posizione come “estinta in esito a procedura”, e se il dato viene ricondotto ai ritardi regolarizzati, il termine di 24 mesi porta la scomparsa del dato negativo a maggio 2028.
  • Se invece il dato resta classificato come inadempimento non regolarizzato, il termine di 36 mesi dall’ultimo aggiornamento sposta la data a maggio 2029.
  • Se le finanziarie non comunicano nulla, il dato resta fermo e nessun termine decorre: il profilo continua a mostrare quattro posizioni insolute.

La differenza tra queste tre ipotesi, cioè tra due e tre anni o una segnalazione senza scadenza effettiva, dipende quasi interamente da ciò che fai nei 30 giorni successivi al decreto di chiusura.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è l’inerzia degli intermediari dopo la chiusura: nessuno di loro ha un interesse economico ad aggiornare in fretta una posizione che ha già portato a perdita. A questo si aggiungono:

  • la cessione dei crediti a società di cartolarizzazione durante il piano: il cessionario diventa il segnalante, e non sempre trasmette i dati corretti;
  • la confusione tra omologazione ed esecuzione: chi chiede la cancellazione subito dopo l’omologa riceve un rifiuto, giustificato;
  • l’eventuale risoluzione del piano per mancato pagamento di alcune rate, che fa rivivere i debiti originari e con essi le segnalazioni.

Le domande che ti farai

“Posso chiedere l’aggiornamento mentre il piano è ancora in esecuzione?” Puoi chiedere che la segnalazione dia conto della procedura in corso e dell’omologazione, ma non che il debito venga rappresentato come chiuso: finché il piano non è eseguito, il rischio di risoluzione esiste. Chiedere troppo presto la cancellazione significa ricevere un rifiuto legittimo.

“Le rate del piano pagate puntualmente contano qualcosa?” Sì. I pagamenti regolari delle rate del piano costituiscono un comportamento creditizio positivo, e alcuni intermediari ne tengono conto nella segnalazione. Conserva tutte le ricevute: saranno la prova dell’esecuzione quando l’OCC dovrà riferire al giudice.

“La cessione del quinto rientra nel piano?” Il CCII consente di includere nella proposta anche i crediti garantiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le operazioni di prestito su pegno, prevedendone la falcidia (art. 67 CCII). Se la cessione è stata inclusa, la relativa segnalazione segue le sorti degli altri crediti.

“E se uno dei miei creditori è un’agenzia di recupero?” L’agenzia di recupero non è di regola il soggetto segnalante: segnala l’intermediario titolare del credito o il cessionario. All’agenzia va comunque inviato il decreto, per far cessare ogni ulteriore sollecito, che dopo la chiusura sarebbe privo di fondamento.

Le mosse giuste

  1. Ottieni copia autentica del decreto di chiusura e della relazione finale dell’OCC.
  2. Chiedi, già nella domanda di chiusura, che il decreto disponga la comunicazione dell’esito alle banche dati e la cessazione della pubblicità della procedura, sul modello del decreto veronese del 2025.
  3. Scarica le tue visure dalla Centrale dei Rischi e da ciascun SIC, per sapere chi ti segnala e come.
  4. Invia a ogni intermediario segnalante e a ciascun SIC un’istanza di aggiornamento (art. 16 GDPR) con il decreto allegato, tramite PEC.
  5. In caso di silenzio o rifiuto, reclamo formale all’intermediario e, se non risolutivo, ricorso all’ABF o reclamo al Garante.

Per i consumatori sovraindebitati lo Studio Monardo mette a frutto l’esperienza dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi e fiduciario OCC: inseriamo l’istanza sulle banche dati già nella domanda di chiusura, perché il decreto diventi da subito lo strumento per aggiornare i dati.

Giurisprudenza dedicata

Il riferimento più vicino al tuo profilo è il Trib. Verona, decreto del 12 marzo 2025, che nel chiudere una ristrutturazione dei debiti del consumatore ha disposto la rimozione delle informazioni dalla Centrale dei Rischi e dai SIC privati e della pubblicità della procedura. Sul tema del preavviso, utile per contestare segnalazioni originarie, la Cassazione ha chiarito con la sentenza n. 39769 del 13 dicembre 2021 che il preavviso è una garanzia sostanziale per il consumatore e che spetta all’intermediario provare di averlo inviato, mentre con la sentenza n. 14382 del 25 maggio 2021 ha delimitato l’obbligo dell’art. 125 TUB ai rapporti con consumatori. Più di recente, l’ordinanza n. 17115 del 20 giugno 2024 ha ribadito che il finanziatore deve informare il consumatore prima di procedere alla segnalazione negativa.

Se sei un debitore uscito da una liquidazione controllata

La tua situazione

Non avevi un piano sostenibile da proporre, oppure i creditori hanno chiesto l’apertura nei tuoi confronti: il tribunale ha aperto la liquidazione controllata del tuo patrimonio. Il liquidatore ha venduto quello che c’era da vendere, una quota del tuo stipendio o della tua pensione è stata acquisita alla procedura, e dopo tre anni (o alla chiusura, se arrivata prima) il tribunale ha dichiarato l’esdebitazione. Ora vuoi sapere quando potrai tornare a chiedere credito.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi sul piano dei debiti, meno di quanto speri su quello dei dati. L’esdebitazione nella liquidazione controllata opera di diritto (art. 282 CCII): non devi dimostrare una meritevolezza aggiuntiva, ma il tribunale la dichiara con decreto e i creditori possono reclamarlo. Il decreto è iscritto e comunicato secondo le forme previste e, da quel momento, i debiti anteriori non integralmente soddisfatti sono inesigibili.

Per il tuo profilo esiste una particolarità: la liquidazione controllata è una procedura concorsuale con una sentenza di apertura pubblicata, e gli intermediari, già al momento dell’apertura, hanno di regola classificato le tue posizioni a sofferenza. La sofferenza segnalata in Centrale dei Rischi in pendenza di una procedura concorsuale è, nella generalità dei casi, coerente con la definizione della Circolare 139: difficilmente potrai sostenere che fosse illegittima. Ciò che puoi pretendere è che, dopo l’esdebitazione, la posizione venga chiusa con la causale corretta e non rimanga aperta per anni.

Va ricordato anche quanto chiarito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025: l’accesso alla liquidazione controllata non può essere negato per difetto di meritevolezza, perché le eventuali negligenze del debitore vanno valutate in sede di esdebitazione. In concreto: la tua “pagella” si decide al momento dell’esdebitazione, ed è proprio quel decreto che poi userai verso le banche dati.

I numeri

Ipotesi: liquidazione controllata aperta il 22 settembre 2022; debiti ammessi al passivo 86.415 euro; attivo realizzato 19.740 euro (vendita di un’auto e quota di stipendio acquisita per tre anni); riparti ai creditori chirografari pari al 18,3%. Il decreto di esdebitazione arriva il 9 ottobre 2025, decorsi tre anni dall’apertura.

  • Debito residuo inesigibile: circa 86.415 − 15.800 (quota effettivamente distribuita ai creditori dopo le spese di procedura) = circa 70.615 euro.
  • In Centrale dei Rischi: le sofferenze erano state segnalate dall’ottobre 2022. Se gli intermediari chiudono la posizione nella segnalazione di novembre 2025, gli altri intermediari vedranno la sofferenza nello storico fino a circa novembre 2028 (36 mesi).
  • Nei SIC: se la posizione viene aggiornata a novembre 2025 e trattata come inadempimento non regolarizzato, conservazione fino a novembre 2028; se ricondotta a regolarizzazione, fino a novembre 2027.

I rischi specifici

Il rischio principale del tuo profilo è la segnalazione “congelata” sulla data di apertura: l’intermediario ha segnalato la sofferenza nel 2022 e non ha più aggiornato la posizione, sicché il termine di conservazione non è mai ripartito. Inoltre:

  • i crediti del liquidato vengono spesso ceduti a fondi in pendenza di procedura, con frammentazione dei segnalanti;
  • se il decreto di esdebitazione viene reclamato e riformato, l’aggiornamento fatto in anticipo potrebbe dover essere rivisto;
  • la quota di reddito acquisita alla procedura fino alla chiusura non va confusa con un “piano”: dopo l’esdebitazione non c’è più nulla da pagare per i debiti anteriori, e lo devi far valere.

Le domande che ti farai

“Se l’esdebitazione è di diritto, devo comunque chiederla?” Il CCII prevede che il tribunale la dichiari con decreto, su istanza o d’ufficio a seconda dei casi e dei momenti; nella pratica è opportuno sollecitare il deposito del provvedimento e verificarne la comunicazione. Senza il decreto in mano non hai nulla da inviare ai segnalanti.

“Cosa succede ai creditori che non si sono insinuati al passivo?” L’esdebitazione riguarda anche i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, con le limitazioni previste per alcune categorie di debiti. Se un creditore non insinuato continua a segnalarti come insolvente, l’istanza di aggiornamento va inviata anche a lui, con la sentenza di apertura e il decreto di esdebitazione.

“La liquidazione controllata compare nella visura come ‘procedura concorsuale’?” In Centrale dei Rischi esistono specifiche modalità di rappresentazione dei crediti verso soggetti sottoposti a procedure; il modo in cui l’intermediario classifica la posizione dipende dalle istruzioni della Circolare 139. Ciò che rileva per te è che, dopo l’esdebitazione, l’esposizione esigibile sia indicata come chiusa.

“Posso aprire un conto corrente o ricevere uno stipendio su conto durante la procedura?” Sì: il conto di base è un diritto del consumatore e non è precluso dalla liquidazione. Mantenere rapporti regolari è anche il primo mattone per ricostruire un profilo affidabile.

Le mosse giuste

  1. Attendi che il decreto di esdebitazione sia definitivo (decorso il termine per il reclamo o esaurito il reclamo).
  2. Chiedi al liquidatore copia del decreto e del rendiconto, utili a dimostrare a ogni intermediario la sua quota di riparto.
  3. Verifica in Centrale dei Rischi chi segnala ancora la sofferenza e con quale importo.
  4. Invia istanze di aggiornamento motivate a ciascun segnalante, chiedendo la chiusura della posizione per esdebitazione.
  5. Per i dati rimasti fermi, valuta reclamo e ricorso all’ABF, chiedendo anche il ristoro del danno se il ritardo è imputabile all’intermediario.

Giurisprudenza dedicata

Oltre all’ordinanza n. 22074/2025, rileva la recente Cass., ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, secondo cui la classificazione a sofferenza esige una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente e non può fondarsi sul mero inadempimento: un principio che, a contrario, spiega perché la segnalazione in pendenza di liquidazione controllata sia di regola corretta, mentre una segnalazione automatica anteriore alla procedura possa essere contestata. Sul ritardo nell’aggiornamento, la Cass. n. 3671 del 9 febbraio 2024 ha riconosciuto la responsabilità della banca che, dopo un pagamento concordato, aveva lasciato per mesi la segnalazione negativa invariata. In senso più restrittivo sul piano probatorio, l’ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7386 del 29 luglio 2025 ha escluso la responsabilità dell’intermediario cedente che aveva appreso l’estinzione solo tardivamente dal cessionario, e ha negato il risarcimento per mancata prova del danno: un monito a documentare sempre le comunicazioni.

Se sei un incapiente che ha ottenuto l’esdebitazione senza dare nulla ai creditori

La tua situazione

Non hai beni, il tuo reddito basta appena per vivere, e nessuna procedura avrebbe portato un euro ai creditori. L’art. 283 CCII ti ha consentito di chiedere l’esdebitazione come “debitore incapiente”: il giudice l’ha concessa dopo aver valutato la tua meritevolezza, cioè l’assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Sei libero dai debiti, ma con un vincolo.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione la regola è duplice. Da un lato, l’esdebitazione dell’incapiente è concessa una sola volta, e questo vale anche come avvertenza per il futuro. Dall’altro, per quattro anni dal decreto sei tenuto a dichiarare annualmente le sopravvenienze rilevanti, e se arrivano utilità che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento, devi metterle a disposizione. Il correttivo del 2024 ha precisato il calcolo della soglia di reddito che non si considera sopravvenienza rilevante, legandola all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la scala di equivalenza ISEE.

Sul piano delle banche dati, questo vincolo quadriennale produce un effetto peculiare: alcuni intermediari ritengono che, finché pende l’obbligo sulle sopravvenienze, la posizione non sia “definitivamente chiusa”. È una lettura discutibile: il decreto ex art. 283 rende i debiti inesigibili da subito, e l’obbligo sulle sopravvenienze riguarda solo eventuali utilità future, non la permanenza dei debiti originari. Va però detto con chiarezza che sul punto non esistono pronunce di legittimità specifiche.

Una cautela ulteriore riguarda chi ha già avuto in passato un fallimento senza ottenere l’esdebitazione: la Cass. n. 30108 del 14 novembre 2025 ha escluso che le procedure di sovraindebitamento possano liberare da debiti di un precedente fallimento per i quali l’esdebitazione era stata negata. Se è il tuo caso, le segnalazioni relative a quei debiti non potranno essere aggiornate come “esdebitate”.

I numeri

Ipotesi: debiti per 28.640 euro (due prestiti e una carta revolving); reddito da lavoro part-time di 812 euro netti al mese; nucleo di due persone. Decreto ex art. 283 del 17 febbraio 2025.

  • Debiti inesigibili: 28.640 euro.
  • Obbligo di dichiarazione delle sopravvenienze: fino a febbraio 2029.
  • Sopravvenienza che fa scattare l’obbligo di pagamento: un’utilità che consenta di pagare almeno il 10% (cioè almeno 2.864 euro ai creditori), al netto della soglia di reddito protetta.
  • Nei SIC: con aggiornamento a marzo 2025 come inadempimento non regolarizzato, conservazione fino a marzo 2028, quindi prima della scadenza del vincolo quadriennale. Ecco perché è importante contestare chi pretende di mantenere la segnalazione “fino alla fine dei quattro anni”.

I rischi specifici

Il rischio principale è perdere il beneficio per mancata dichiarazione delle sopravvenienze o per un’eredità non comunicata: la revoca dell’esdebitazione farebbe rivivere i debiti e, con essi, le segnalazioni. Inoltre:

  • la tua “unica possibilità” è spesa: se in futuro ti indebiti di nuovo, l’art. 283 non sarà più disponibile;
  • la tua posizione è spesso composta da piccoli crediti al consumo, segnalati nei SIC senza soglia minima: molte segnalazioni da gestire, ciascuna con un segnalante diverso.

Le domande che ti farai

“Che cosa si intende per sopravvenienza rilevante?” Sono le utilità che entrano nel tuo patrimonio dopo il decreto, come un’eredità, una donazione, una vincita o un aumento significativo di reddito, che superano la soglia di protezione legata all’assegno sociale e al nucleo familiare. Il reddito ordinario sotto soglia non è sopravvenienza rilevante.

“Se arriva una sopravvenienza, le segnalazioni tornano?” Se la sopravvenienza viene dichiarata e messa a disposizione nei limiti di legge, l’esdebitazione resta ferma. Il rischio di nuove segnalazioni nasce dalla revoca del beneficio, ad esempio per omessa dichiarazione o per atti in frode. Dichiarare puntualmente è la miglior tutela anche del tuo profilo creditizio.

“Posso chiedere un piccolo finanziamento durante i quattro anni?” Non c’è un divieto di legge, ma devi considerare due aspetti: le banche vedranno lo storico negativo nei termini di conservazione, e un nuovo indebitamento non potrà più essere gestito con l’art. 283. Meglio ricostruire il profilo con strumenti che non generano debito.

“L’OCC mi segue anche dopo il decreto?” Le dichiarazioni annuali sulle sopravvenienze passano attraverso l’OCC, che vigila sul rispetto dell’obbligo. Mantenere il contatto con l’Organismo serve anche a ottenere la documentazione da inviare agli intermediari.

Le mosse giuste

  1. Calendarizza le dichiarazioni annuali delle sopravvenienze e conserva le ricevute di deposito.
  2. Invia a ogni segnalante il decreto ex art. 283 con l’indicazione della definitività.
  3. Contesta per iscritto le risposte che subordinano l’aggiornamento al decorso dei quattro anni, richiamando l’inesigibilità immediata.
  4. Verifica prima di ogni nuova richiesta di credito lo stato delle tue visure SIC.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla citata Cass. n. 30108/2025 sui limiti per l’ex fallito, utile al tuo profilo è l’ABF, Collegio di Milano, decisione n. 10445 del 27 novembre 2025: l’intermediario deve dimostrare l’invio del preavviso di segnalazione e la semplice email ordinaria non basta. Per chi ha accumulato piccoli insoluti al consumo, la verifica del preavviso è spesso la via più rapida per ottenere la cancellazione di segnalazioni originariamente irregolari, indipendentemente dall’esdebitazione.

Se sei un piccolo imprenditore o un professionista che ha chiuso un concordato minore

La tua situazione

Hai una ditta individuale, un’attività artigiana, un’azienda agricola o uno studio professionale. Non raggiungi le soglie della liquidazione giudiziale e hai proposto ai creditori un concordato minore: magari prosegui l’attività, magari l’hai chiusa. Il concordato è stato omologato e lo hai eseguito. Il tuo problema non è il prestito per l’auto: è il fido in conto, l’anticipo fatture, il leasing per un macchinario. Ed è lì che la Centrale dei Rischi pesa di più.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te la Centrale dei Rischi conta più dei SIC, perché le banche valutano le imprese soprattutto attraverso le segnalazioni CR, che comprendono accordati, utilizzati, sconfinamenti e sofferenze. Inoltre la tua procedura ha una pubblicità nel registro delle imprese, che resta consultabile indipendentemente dalle banche dati creditizie.

Inoltre, come impresa non godi del preavviso consumeristico dell’art. 125 TUB (che vale per i consumatori, come ha chiarito la Cass. n. 14382/2021), anche se la Circolare 139 prevede comunque che l’intermediario informi il cliente della prima segnalazione a sofferenza. E la segnalazione a sofferenza dell’impresa, per essere legittima, deve fondarsi su una valutazione complessiva della situazione: principio che la Cassazione ha riaffermato nell’ordinanza n. 5593/2026, proprio in un caso relativo a un rapporto di leasing di una società.

Nel concordato minore l’effetto liberatorio deriva dall’omologazione e dall’esecuzione della proposta: i crediti falcidiati sono definiti secondo la proposta omologata, vincolante per tutti i creditori anteriori. Il punto di svolta per le tue segnalazioni è l’attestazione dell’esecuzione del concordato, che ti permette di chiedere a ciascuna banca di chiudere la sofferenza.

I numeri

Ipotesi: artigiano con debiti bancari per 64.230 euro (fido di conto corrente 18.700, mutuo chirografario 31.900, leasing 13.630). Concordato minore omologato a gennaio 2023, con pagamento del 35% in 36 mesi tramite i flussi dell’attività. Ultimo pagamento a dicembre 2025, relazione di esecuzione a febbraio 2026.

  • Quota pagata alle banche: 64.230 × 35% = 22.480,50 euro.
  • Quota falcidiata: 41.749,50 euro.
  • La sofferenza era stata segnalata nel 2022. Se le banche chiudono la posizione nella segnalazione di marzo 2026, nello storico CR la sofferenza resta visibile fino a circa marzo 2029.
  • Se una banca continua invece a segnalare l’intero importo originario, chiunque interroghi la CR vedrà un’esposizione a sofferenza di 18.700 euro come se nulla fosse accaduto.

I rischi specifici

Il rischio principale per il tuo profilo è che una sola banca non aggiorni la posizione, bloccando l’intero accesso al credito aziendale: anche un solo segnalante a sofferenza basta a far scattare i sistemi automatici di rifiuto. Inoltre:

  • nelle procedure con prosecuzione dell’attività, le banche possono segnalare correttamente le nuove linee di credito, ma devono tenerle distinte dalle posizioni concordatarie;
  • i debiti personali del titolare (carta di credito personale, prestito auto) restano segnalati nei SIC e vanno gestiti separatamente;
  • se la proposta non viene eseguita, il concordato può essere risolto e le posizioni tornano esigibili.

Le domande che ti farai

“Le nuove linee di credito ottenute durante il concordato vengono segnalate?” Sì, e devono essere segnalate per quello che sono: rapporti nuovi, separati dalle posizioni concordatarie. Se una banca le confonde con i crediti anteriori, la visura mostrerà un’immagine falsata dell’impresa, da correggere subito.

“Il registro delle imprese conserverà traccia del concordato?” Le iscrizioni relative alla procedura restano nella storia della posizione camerale. Non si tratta di una segnalazione creditizia, ma è consultabile dagli analisti. Anche per questo conviene che, a chiusura, risulti iscritta l’esecuzione del concordato, non solo l’apertura.

“I debiti fiscali e previdenziali compaiono in Centrale dei Rischi?” No: Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli enti previdenziali non sono intermediari segnalanti in CR. Restano rilevanti per la procedura, ma non per le visure creditizie.

“Il professionista ha regole diverse dall’imprenditore?” Ai fini del concordato minore, il professionista è trattato come gli altri debitori non consumatori. Ai fini delle banche dati, conta la natura del rapporto: un conto professionale è segnalato come posizione dell’attività, un prestito personale come posizione del consumatore, con il preavviso consumeristico.

Le mosse giuste

  1. Mappa le segnalazioni CR riga per riga, distinguendo le linee anteriori al concordato da quelle successive.
  2. Prepara con il commercialista un prospetto dei pagamenti eseguiti, da allegare all’istanza a ciascuna banca.
  3. Chiedi la chiusura delle sofferenze con la causale coerente con l’esecuzione del concordato.
  4. Contesta le segnalazioni a sofferenza anteriori alla procedura se non risultano precedute da una valutazione complessiva della situazione dell’impresa.
  5. Valuta, con l’Esperto Negoziatore, se in futuro una composizione negoziata possa prevenire nuove crisi prima che arrivino in CR.

Giurisprudenza dedicata

Per le imprese il precedente di riferimento è proprio la Cass. n. 5593/2026, nata da un contenzioso su canoni di leasing non pagati da una società: la Corte ha cassato la decisione d’appello che aveva ritenuto sufficiente l’inadempimento, senza indagare la reale situazione patrimoniale. Sul piano risarcitorio, la Cass., ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024 ha ammesso che il danno da segnalazione illegittima possa essere provato anche per presunzioni: per l’imprenditore, la revoca di affidamenti o il rifiuto di nuove linee subito dopo la segnalazione sono elementi presuntivi di rilievo.

Se sei un garante, un fideiussore o un coobbligato

La tua situazione

Hai firmato una fideiussione per il mutuo di tuo figlio, per il fido della società di un familiare, o sei cointestatario di un finanziamento con il tuo ex coniuge. Il debitore principale ha ottenuto l’esdebitazione e pensi che, con lui, si sia chiusa anche la tua partita. Purtroppo, nella maggior parte dei casi non è così.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. L’esdebitazione del debitore principale non libera i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso: il CCII lo afferma espressamente sia per l’esdebitazione (art. 278 CCII) sia, per il consumatore e il concordato minore, con le regole che fanno salvi i diritti dei creditori verso i garanti. Il creditore che ha subito la falcidia può rivolgersi a te per la parte non soddisfatta, nei limiti della garanzia prestata.

Di conseguenza, la tua segnalazione segue le tue sorti, non quelle del debitore principale. In Centrale dei Rischi i garanti sono censiti nella categoria delle garanzie rilasciate; nei SIC la posizione del coobbligato è registrata come tale. Se la banca ti chiede di pagare e tu non paghi, la tua posizione può diventare a sua volta negativa, anche dopo che il debitore principale è stato esdebitato.

Ci sono però due aperture. La prima: la procedura familiare (art. 66 CCII) consente ai membri della stessa famiglia conviventi, o con sovraindebitamento di origine comune, di presentare un unico progetto, e il garante familiare può valutare di accedere egli stesso a una procedura. La seconda: anche tu puoi essere sovraindebitato, e una tua procedura autonoma può portarti alla tua esdebitazione. Solo allora le tue segnalazioni potranno essere aggiornate con la tua causale.

I numeri

Ipotesi: hai garantito con fideiussione un prestito di 36.500 euro concesso a tuo fratello. Il fratello ottiene la ristrutturazione dei debiti con pagamento del 22% (8.030 euro); il piano è eseguito e chiuso nel 2025.

  • Residuo falcidiato per il debitore principale: 28.470 euro, inesigibile verso di lui.
  • Per te, fideiussore: la banca può chiederti fino a 28.470 euro, nei limiti dell’importo massimo garantito.
  • Se paghi, potrai agire in regresso verso tuo fratello? No per la parte esdebitata: il tuo regresso incontra l’inesigibilità. È uno dei punti più delicati, da valutare caso per caso con il testo della garanzia.
  • Se non paghi e la banca ti segnala, la tua posizione negativa nei SIC resterà fino a 36 mesi dall’ultimo aggiornamento.

I rischi specifici

Il rischio principale è credere di essere al sicuro e scoprire la segnalazione solo alla prima richiesta di mutuo: spesso il garante non riceve comunicazioni durante la procedura del debitore principale. Inoltre:

  • le fideiussioni “omnibus” bancarie possono coprire più rapporti del debitore principale, ampliando l’esposizione;
  • nelle fideiussioni conformi allo schema ABI dichiarato in parte nullo dalla Banca d’Italia per violazione della normativa antitrust, alcune clausole possono essere contestate;
  • se sei coniuge separato e coobbligato, il debito comune resta tuo per intero verso la banca.

Le domande che ti farai

“La banca deve avvisarmi quando il debitore principale entra in procedura?” Non esiste una regola generale che imponga di informare il garante dell’apertura della procedura del debitore principale. Se però la banca intende segnalarti come garante consumatore inadempiente, deve darti il preavviso previsto. Verifica sempre se lo hai ricevuto.

“Posso oppormi all’omologazione del piano del debitore principale?” Il garante non è creditore del debitore principale finché non paga; dopo il pagamento, diventa titolare del credito di regresso. Le sue possibilità di intervenire nella procedura dipendono dalla fase e dalla sua posizione, ed è un aspetto da valutare caso per caso.

“Se ero solo cointestatario del conto, sono un garante?” No: il cointestatario è un coobbligato solidale, debitore in proprio. Anche per lui vale la regola per cui l’esdebitazione dell’altro cointestatario non lo libera.

“Esistono termini di prescrizione per la pretesa contro di me?” Sì, la pretesa contro il garante si prescrive secondo le regole ordinarie, e alcune fideiussioni prevedono termini per l’escussione che, se non rispettati, possono liberare il garante: un altro motivo per leggere il contratto.

Le mosse giuste

  1. Recupera il contratto di garanzia e verifica tipo, importo massimo e clausole.
  2. Controlla subito la tua visura CR e SIC, anche se non ti è stato chiesto nulla.
  3. Valuta la nullità parziale delle clausole della fideiussione e le eccezioni opponibili.
  4. Considera una procedura propria, anche familiare, se il debito garantito ti rende a tua volta sovraindebitato.

Giurisprudenza dedicata

Per il garante consumatore valgono le tutele sul preavviso già viste: la Cass. n. 39769/2021 e la Cass. n. 17115/2024 pongono a carico dell’intermediario la prova dell’informativa preventiva. Utile anche il precedente di merito del Trib. Avellino, ordinanza del 5 novembre 2024, che ha ritenuto illegittime le segnalazioni in SIC e in Centrale dei Rischi in mancanza di prova della trasmissione e della ricezione del preavviso: un argomento spendibile da chi viene segnalato come garante senza alcuna comunicazione.

Tre fascicoli, tre esiti: le simulazioni a confronto

Ecco lo stesso problema, “dopo l’esdebitazione ho ancora segnalazioni”, applicato a tre profili con dati concreti. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.

Simulazione A: consumatore con piano eseguito

  • Debiti originari: 41.270 euro verso tre intermediari (prestito personale 17.840; carta revolving 6.330; cessione del quinto 17.100).
  • Piano omologato il 10 giugno 2021, 54 rate da 214 euro: pagati 11.556 euro.
  • Decreto di chiusura: 3 marzo 2026.
  • Istanza di aggiornamento ai tre segnalanti e ai SIC: 20 marzo 2026, via PEC.
  • Risposta: due intermediari aggiornano a aprile 2026; il terzo (cessionario del credito revolving) non risponde.
  • Esito: due posizioni con dato aggiornato e conservazione destinata a cessare tra aprile 2028 (se trattate come regolarizzate) e aprile 2029; la terza resta ferma. Reclamo formale il 25 maggio 2026, ricorso ABF possibile dopo 30 giorni senza riscontro, entro 12 mesi dal reclamo.

Lezione: il decreto di chiusura vale solo se viene effettivamente notificato a ogni segnalante, compresi i cessionari.

Simulazione B: liquidazione controllata con esdebitazione di diritto

  • Debiti ammessi: 93.860 euro, di cui 61.200 euro verso due banche segnalanti in CR.
  • Apertura: 15 novembre 2022; esdebitazione dichiarata il 4 dicembre 2025.
  • Reclamo dei creditori: non proposto; decreto definitivo a fine dicembre 2025.
  • Istanze di aggiornamento: 12 gennaio 2026.
  • Esito: entrambe le banche chiudono la sofferenza nella segnalazione di febbraio 2026; lo storico CR resta visibile agli intermediari fino a febbraio 2029.
  • Nei SIC: un prestito auto di 8.490 euro risultava ancora come inadempimento aperto, con ultimo aggiornamento nel 2023. Dopo l’istanza viene aggiornato a febbraio 2026: il termine dei 36 mesi riparte da lì, ma il dato riporta ora l’esito corretto.

Lezione: l’aggiornamento non accorcia sempre i tempi, ma sostituisce un “insoluto in corso” con un dato che spiega la chiusura, cosa che molti analisti del credito valutano diversamente.

Simulazione C: imprenditore con concordato minore

  • Debiti bancari: 72.940 euro (tre banche), debiti tributari e previdenziali esclusi da questa simulazione.
  • Concordato minore omologato a maggio 2023, pagamento del 28% in 30 mesi: 20.423,20 euro alle banche.
  • Esecuzione completata a novembre 2025.
  • Due banche aggiornano la CR a gennaio 2026; la terza, con un’esposizione originaria di 24.100 euro, continua a segnalare sofferenza per l’importo pieno.
  • Effetto: alla richiesta di un leasing strumentale di 27.500 euro, la società di leasing vede ancora una sofferenza di 24.100 euro e rifiuta.
  • Mosse: istanza motivata alla terza banca, reclamo, ricorso all’ABF; se la segnalazione è manifestamente errata e il danno è attuale, valutazione di un ricorso d’urgenza.

Lezione: per l’imprenditore basta un solo segnalante inerte per bloccare il credito, e il danno, se documentato, può essere chiesto anche per presunzioni.

I casi misti: quando appartieni a più profili

La realtà raramente si lascia chiudere in un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti.

Il consumatore che è anche garante

Hai ottenuto l’esdebitazione per i tuoi prestiti personali, ma avevi firmato una fideiussione per l’attività di un familiare. L’esdebitazione copre anche i debiti di garanzia se erano già sorti e sono stati inclusi nella procedura: il debito da fideiussione è un debito del garante, e se il credito è anteriore e concorre, è soggetto all’effetto esdebitatorio come gli altri. Diverso è il caso in cui la garanzia sia stata escussa dopo la chiusura per obbligazioni sorte successivamente. Nella pratica, la segnalazione come garante va aggiornata insieme alle altre, allegando lo stato passivo o l’elenco dei creditori inserito nel piano.

L’ex imprenditore diventato dipendente

Hai chiuso la partita IVA e oggi lavori come dipendente. I debiti dell’attività cessata non ti consentono di essere qualificato come consumatore per quella parte: la natura del debito si valuta in base alla sua origine. Se hai debiti misti, la via è spesso la liquidazione controllata o, se l’attività è cessata, il concordato minore liquidatorio; in alternativa, la procedura familiare se ci sono familiari coinvolti. Per le segnalazioni, ti troverai con posizioni in CR riferite all’impresa individuale (che fa capo al tuo codice fiscale) e posizioni SIC personali: due canali da aggiornare separatamente.

Il pensionato che ha garantito il figlio

Il figlio ottiene l’esdebitazione; la banca si rivolge a te. Se il debito garantito supera ciò che puoi sostenere con la pensione, puoi diventare a tua volta sovraindebitato e, se non hai beni, valutare l’esdebitazione dell’incapiente. La tua segnalazione come garante si aggiornerà solo con la tua procedura, non con quella del figlio. Attenzione al carattere “una tantum” dell’art. 283: è una scelta da ponderare.

Il debitore con un fallimento alle spalle

Se in passato sei stato dichiarato fallito come imprenditore e non hai ottenuto l’esdebitazione, la Cass. n. 30108/2025 ha chiarito che non puoi recuperare quel beneficio attraverso una procedura di sovraindebitamento per gli stessi debiti. Per i debiti nuovi, sorti dopo il fallimento, il percorso resta aperto. Le segnalazioni andranno quindi divise: quelle dei debiti “vecchi” non potranno essere aggiornate come esdebitate.

La coppia con procedura familiare

Se avete presentato un unico progetto ai sensi dell’art. 66 CCII, il decreto è uno, ma le segnalazioni restano individuali: ciascuno dei due deve verificare la propria visura e inviare la propria istanza, anche per i rapporti cointestati.

Il confronto tra profili

La tabella riassume ciò che cambia, profilo per profilo, sulle segnalazioni dopo l’esdebitazione. È una sintesi: per le sfumature torna alla sezione dedicata.

Aspetto Consumatore (piano) Liquidazione controllata Incapiente (art. 283) Imprenditore/professionista (concordato minore) Garante/coobbligato
Quando i debiti diventano inesigibili Con l’esecuzione del piano e la chiusura Di diritto dopo 3 anni o alla chiusura, con decreto Con il decreto, subito Con l’omologazione e l’esecuzione della proposta Non per effetto della procedura altrui
Documento da inviare ai segnalanti Decreto di chiusura Decreto di esdebitazione definitivo Decreto ex art. 283 Omologa + attestazione di esecuzione Solo una propria procedura
Banca dati più critica SIC CR e SIC SIC CR Entrambe
Preavviso consumeristico art. 125 TUB Sì Sì, se consumatore Sì No (impresa) Sì, se consumatore
Rischio principale Inerzia dei segnalanti Dato fermo sull’apertura Revoca per sopravvenienze non dichiarate Una banca non aggiorna Escussione dopo l’esdebitazione del debitore
Possibile ordine giudiziale sulle banche dati Sì, se chiesto Sì, se chiesto Valutabile Valutabile No
Tempo massimo del dato negativo nei SIC 24-36 mesi dall’aggiornamento 24-36 mesi dall’aggiornamento 24-36 mesi dall’aggiornamento 24-36 mesi (per i rapporti personali) Secondo la propria posizione

La riga che conta di più è la seconda: senza il documento giusto inviato al segnalante giusto, nessun termine comincia a decorrere.

Le domande trasversali

Cosa succede se cambio lavoro o perdo il reddito durante la procedura?

Nella ristrutturazione del consumatore e nel concordato minore, un peggioramento sopravvenuto può rendere necessaria una modifica del piano, che va chiesta tramite l’OCC prima che le rate saltino. Se il piano si risolve, i debiti tornano esigibili e le segnalazioni non potranno essere aggiornate come chiuse. Nella liquidazione controllata, invece, la perdita del lavoro riduce la quota acquisita alla procedura ma non compromette l’esdebitazione di diritto.

Posso chiedere la cancellazione totale, non solo l’aggiornamento?

La cancellazione si ottiene di regola quando la segnalazione era illegittima all’origine: per mancanza del preavviso (nei SIC), per assenza di una valutazione complessiva (per la sofferenza in CR), per errori di importo o di soggetto. Se la segnalazione era corretta, l’esdebitazione dà diritto all’aggiornamento e al rispetto dei tempi di conservazione. Fanno eccezione i casi in cui il giudice, nel decreto di chiusura, abbia disposto la rimozione dei dati.

Le società di “pulizia CRIF” possono accorciare i tempi?

Nessuno può ottenere la cancellazione di un dato legittimo e aggiornato prima dei termini previsti dal Codice di condotta. Quello che si può fare è verificare la legittimità di ogni segnalazione, pretenderne l’aggiornamento e attivare gli strumenti di tutela. Diffida da chi promette “cancellazioni garantite” senza aver visto le tue visure.

La pubblicità della procedura è una segnalazione anch’essa?

La pubblicazione dei provvedimenti (sito del tribunale, registro delle imprese per gli imprenditori) non è una segnalazione creditizia, ma è consultabile da chi fa verifiche approfondite. Alcuni decreti di chiusura dispongono la cessazione della pubblicità: anche questo va chiesto espressamente.

Dopo quanto tempo posso tornare a chiedere un mutuo?

Non esiste un termine legale: dipende dalle politiche dei singoli intermediari. In pratica, molte banche escludono le richieste con sofferenze visibili nello storico CR (36 mesi) o con eventi negativi nei SIC. Ma un profilo aggiornato, con le posizioni chiuse per esdebitazione e nuovi rapporti regolari (un conto, una piccola carta prepagata, utenze pagate puntualmente), è la base per ricostruire l’affidabilità.

Che differenza c’è tra omologazione, chiusura ed esdebitazione?

L’omologazione è il provvedimento con cui il giudice approva il piano o il concordato e lo rende vincolante. La chiusura certifica che la procedura è terminata (per la ristrutturazione e il concordato minore, dopo l’esecuzione; per la liquidazione, dopo il riparto). L’esdebitazione è l’effetto di inesigibilità dei debiti residui, che nella liquidazione controllata e per l’incapiente è dichiarata con un decreto specifico. Per le banche dati il documento decisivo è quello che attesta la fine del rischio di revoca o risoluzione.

L’esdebitazione vale anche per i debiti con le finanziarie online e i “compra ora, paga dopo”?

Sì, se si tratta di crediti anteriori inclusi nella procedura o comunque assoggettati all’effetto esdebitatorio. Molti di questi operatori partecipano ai SIC: vanno individuati nella visura e destinatari dell’istanza come tutti gli altri.

Se ho ottenuto l’esdebitazione con la vecchia L. 3/2012, cambia qualcosa?

Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del CCII hanno continuato a essere regolate dalla L. 3/2012, ma gli effetti sulle banche dati seguono le stesse regole: il GDPR, il Codice di condotta SIC e la Circolare 139 si applicano a prescindere dalla legge che ha regolato la procedura. Il decreto di esdebitazione ex art. 14-terdecies L. 3/2012 resta un documento valido da allegare alle istanze.

La giurisprudenza profilo per profilo

Riepiloghiamo i riferimenti citati, ordinati per profilo cui si applicano in prevalenza. I principi sono riformulati in parole nostre.

Per il consumatore con piano di ristrutturazione

  1. Trib. Verona, decreto del 12 marzo 2025. Nel chiudere una ristrutturazione dei debiti del consumatore, il tribunale ha disposto la rimozione dei dati dalla Centrale dei Rischi e dai SIC privati e la cessazione della pubblicità. Rilevanza: dimostra che l’ordine sulle banche dati può entrare nel decreto, se chiesto.
  2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 39769 del 13 dicembre 2021. Il preavviso di segnalazione ha natura di garanzia sostanziale per il consumatore e l’onere di dimostrarne l’invio grava sull’intermediario. Rilevanza: consente di contestare segnalazioni originarie prive di preavviso.
  3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14382 del 25 maggio 2021. L’obbligo di preavviso dell’art. 125 TUB riguarda i rapporti di credito ai consumatori. Rilevanza: delimita la tutela tra consumatore e impresa.
  4. Cass. civ., ord. n. 17115 del 20 giugno 2024. Il finanziatore deve informare preventivamente il consumatore prima della segnalazione negativa. Rilevanza: conferma l’orientamento sul preavviso.

Per il debitore in liquidazione controllata

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per difetto di meritevolezza; i comportamenti del debitore si valutano al momento dell’esdebitazione. Rilevanza: sposta sul decreto di esdebitazione il “giudizio” che poi si spende verso i segnalanti.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5593 del 12 marzo 2026. La segnalazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva della situazione patrimoniale del cliente, non il solo inadempimento. Rilevanza: criterio per distinguere sofferenze legittime da segnalazioni automatiche.
  3. Cass. civ., sent. n. 3671 del 9 febbraio 2024. La banca che ritarda per mesi l’aggiornamento della segnalazione dopo un pagamento concordato risponde dei danni. Rilevanza: fonda la richiesta di risarcimento per il dato rimasto “fermo”.
  4. ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7386 del 29 luglio 2025. Non risponde del ritardo l’intermediario cedente che abbia avuto notizia dell’estinzione solo tardivamente dal cessionario; il risarcimento richiede prova del pregiudizio e del suo ammontare. Rilevanza: insegna a notificare l’esito a tutti i soggetti della catena di cessione e a documentare il danno.

Per l’incapiente

  1. Cass. civ., sent. n. 30108 del 14 novembre 2025. Le procedure di sovraindebitamento non possono liberare dai debiti di un precedente fallimento per i quali l’esdebitazione non era stata concessa. Rilevanza: limite per chi ha un fallimento alle spalle.
  2. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 10445 del 27 novembre 2025. Spetta all’intermediario provare l’invio del preavviso e la email ordinaria non è sufficiente. Rilevanza: utile per le numerose piccole segnalazioni al consumo tipiche dell’incapiente.

Per l’imprenditore e il professionista

  1. Cass. civ., ord. n. 29252 del 13 novembre 2024. Il danno da illegittima segnalazione può essere dimostrato anche con presunzioni. Rilevanza: per l’impresa, revoche di fido e rifiuti di credito successivi alla segnalazione sono indizi valorizzabili.
  2. Trib. Napoli, Sez. II civ., ordinanza collegiale del 25 giugno 2026 (reclamo cautelare). Una segnalazione a sofferenza priva di valutazione complessiva va rimossa anche in via d’urgenza, con misura di coercizione indiretta per ogni giorno di ritardo. Rilevanza: mostra che la tutela cautelare è percorribile quando il danno all’attività è imminente.

Per il garante e il coobbligato

  1. Trib. Avellino, ordinanza del 5 novembre 2024. In mancanza di prova della trasmissione e della ricezione del preavviso, le segnalazioni in SIC e in Centrale dei Rischi sono state ritenute illegittime. Rilevanza: argomento utilizzabile dal garante segnalato senza alcuna comunicazione.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo

Lo Studio lavora con un approccio che tiene insieme le due metà del problema: la procedura di sovraindebitamento, che porta all’esdebitazione, e il diritto bancario, che governa le segnalazioni. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo, perché le visure, i prospetti dei pagamenti e i decreti devono raccontare la stessa storia.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi è sovraindebitato, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC significano conoscere dall’interno i passaggi della procedura, e quindi sapere in quale atto inserire le richieste che servono poi verso le banche dati. Per l’imprenditore, la qualifica di Esperto Negoziatore aiuta a valutare se una composizione negoziata possa evitare che la crisi arrivi in Centrale dei Rischi. E la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Ecco cosa facciamo, concretamente:

  1. Acquisiamo e leggiamo le tue visure di Centrale dei Rischi e di ciascun SIC, riga per riga, individuando segnalante, causale, importo e data dell’ultimo aggiornamento.
  2. Per i consumatori, inseriamo nella domanda di chiusura l’istanza perché il decreto disponga la comunicazione dell’esito alle banche dati e la cessazione della pubblicità della procedura.
  3. Per chi esce dalla liquidazione controllata, verifichiamo la definitività del decreto di esdebitazione e ricostruiamo, con il rendiconto del liquidatore, la quota di riparto di ciascun creditore.
  4. Per gli incapienti, impostiamo il calendario delle dichiarazioni annuali sulle sopravvenienze e contestiamo le risposte che subordinano l’aggiornamento ai quattro anni.
  5. Per imprenditori e professionisti, ricostruiamo con il commercialista il prospetto dei pagamenti eseguiti in esecuzione del concordato minore, banca per banca.
  6. Redigiamo e inviamo via PEC le istanze di aggiornamento e rettifica a intermediari, cessionari e gestori dei SIC, allegando i provvedimenti.
  7. Verifichiamo la legittimità originaria delle segnalazioni: preavviso, valutazione complessiva per le sofferenze, correttezza di importi e soggetti.
  8. Per i garanti, esaminiamo il contratto di fideiussione e le eccezioni opponibili, e valutiamo se una procedura propria o familiare sia la strada corretta.
  9. Predisponiamo reclami, ricorsi all’ABF e reclami al Garante, e, quando il danno è attuale e grave, valutiamo il ricorso d’urgenza e l’azione risarcitoria.
  10. Seguiamo nel tempo le visure dopo l’aggiornamento, per verificare che i termini di conservazione vengano effettivamente rispettati.

Non promettiamo cancellazioni: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia adatta al tuo profilo.

Chiusura: prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole

L’esdebitazione è una vera liberazione dai debiti, ma non lava da sola il tuo profilo creditizio. Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te: il decreto giusto, inviato a ogni segnalante, nel momento giusto, con la verifica di ogni segnalazione che non avrebbe dovuto esistere.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché si colloca esattamente all’incrocio tra due competenze certificate dell’Avvocato: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che consente di costruire la procedura in modo che il decreto finale sia già uno strumento utile verso le banche dati; e quella di coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che segue l’aggiornamento delle segnalazioni presso intermediari, cessionari e gestori dei SIC.

📩 Non lasciare che una segnalazione ferma cancelli i benefici della tua esdebitazione: trovi in fondo alla pagina tutti i contatti per raggiungere lo studio e fissare un primo esame delle tue visure.

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