Contratti Pendenti Nella Liquidazione Controllata: Il Liquidatore Può Sciogliere I Contratti Del Sovraindebitato?

Contratti Pendenti Nella Liquidazione Controllata: Il Liquidatore Può Sciogliere I Contratti Del Sovraindebitato?

Hai chiesto, o stai per chiedere, l’apertura della liquidazione controllata. Oppure è stato un creditore a presentare la domanda contro di te. In entrambi i casi hai in corso una serie di contratti: l’affitto della casa in cui vivi, un finanziamento con cessione del quinto, un leasing sull’auto che usi per lavorare, un preliminare firmato due anni fa, una polizza, un abbonamento. Ti chiedi che fine faranno il giorno in cui il tribunale pronuncerà la sentenza di apertura. La risposta breve è sì: il liquidatore, dopo averti sentito, può scegliere se subentrare nei contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti oppure scioglierli. La risposta utile è più lunga, e serve a te.

Questo non è un articolo da leggere. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa: alla fine saprai quali contratti rischiano lo scioglimento, quali no, cosa dire al liquidatore quando ti sente e come evitare che un contratto chiuso male ti presenti il conto proprio quando chiedi l’esdebitazione. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base normativa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al correttivo D.Lgs. 136/2024) e un controllo finale. La vecchia legge 3/2012 è abrogata: qui si ragiona solo sulle regole vigenti.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la sorte dei contratti pendenti si decide dentro la procedura di sovraindebitamento, nel dialogo fra debitore, liquidatore e giudice delegato, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi la procedura dal lato di chi la gestisce: sa quali informazioni il liquidatore si aspetta, in che forma e in che momento è utile fornirle. È da questa conoscenza tecnica, e non da formule generiche, che nasce il piano che segue.

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Prima di muovere un passo: dove ti trovi davvero

Il primo passo è capire da quale punto parti. Le mosse di questo piano sono otto, ma non tutti devono cominciare dalla prima: chi ha già la sentenza di apertura in mano ha meno tempo di chi sta preparando il ricorso con l’OCC; chi è stato “sentito” dal liquidatore senza essersi preparato deve recuperare in fretta. Rispondi con onestà alle quattro domande che seguono.

Domanda 1: la liquidazione è già aperta?

Verifica se hai ricevuto la sentenza che apre la liquidazione controllata (art. 270 CCII). Se la risposta è no, sei nella posizione migliore: puoi costruire con l’OCC una fotografia completa dei tuoi contratti da allegare alla domanda e arrivare all’apertura con le idee chiare. Se la risposta è sì, controlla la data: da quel giorno, per i contratti non ancora eseguiti da entrambe le parti, l’esecuzione resta sospesa finché il liquidatore non sceglie (art. 270, comma 6, CCII). Ogni giorno conta.

Domanda 2: il liquidatore ti ha già contattato?

Il comma 6 dell’art. 270 dice che il liquidatore decide “sentito il debitore”. Non è una formalità. Se non ti ha ancora sentito, hai il tempo di preparare la tua posizione su ciascun contratto (mossa 3). Se ti ha già sentito e hai risposto a voce, senza documenti, considera di integrare per iscritto quanto prima: le decisioni sui contratti si prendono sulla base delle informazioni disponibili, e se le tue erano incomplete il liquidatore ha deciso su un quadro parziale.

Domanda 3: qualcuno ti ha già scritto per “mettere in mora” il liquidatore?

La controparte di un contratto sospeso (il proprietario di casa, la società di leasing, il promissario acquirente) può mettere in mora il liquidatore e chiedere al giudice delegato di fissare un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Se questo è già successo, il conto alla rovescia è partito e devi saltare direttamente alla mossa 6.

Domanda 4: ci sono contratti da cui dipende la tua vita quotidiana o il tuo reddito?

Pensa alla casa in cui abiti, all’auto senza la quale non arrivi al lavoro, alla polizza che protegge la famiglia, al contratto che ti fa guadagnare. Se ce ne sono, la tua priorità non è “evitare lo scioglimento” in astratto, ma dimostrare al liquidatore che la prosecuzione o lo scioglimento hanno conseguenze precise sul patrimonio da liquidare e sulla tua capacità di produrre reddito, che nella liquidazione controllata resta in parte acquisito alla procedura (art. 268 CCII).

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Stai preparando il ricorso con l’OCC, nessuna sentenza ancora Mossa 1 Hai il tempo di costruire l’inventario completo dei contratti
Sentenza di apertura pronunciata, liquidatore non ancora attivo sui contratti Mossa 2 Devi classificare subito cosa è “pendente” e cosa no
Il liquidatore ti ha convocato o ti ha chiesto informazioni Mossa 3 La tua audizione orienta la scelta fra subentro e scioglimento
Vivi in affitto o hai utenze e polizze essenziali Mossa 4 Contratti quotidiani con regole e rischi specifici
Hai cessione del quinto, leasing o mutuo Mossa 5 Sono i contratti in cui si concentrano le contestazioni
Una controparte ha messo in mora il liquidatore Mossa 6 Il termine massimo di 60 giorni è già in corsa
Il liquidatore ha già scelto Mossa 7 Devi gestire prededuzione o insinuazione al passivo
Sei vicino alla chiusura o all’esdebitazione Mossa 8 I contratti chiusi male pesano sul giudizio di meritevolezza

Non passare oltre finché non hai individuato la tua mossa di partenza. Se più righe ti descrivono, parti da quella con il numero più alto che contiene un termine già in corso (tipicamente la mossa 6), poi torna indietro.

Mossa 1 — Fai l’inventario completo dei contratti in corso

Obiettivo della mossa

Costruire un elenco completo, documentato e datato di tutti i contratti che hai in corso, con lo stato di esecuzione di ciascuno, perché nessuna decisione corretta può essere presa su un contratto che nessuno conosce.

Quando va fatta

Idealmente prima del deposito del ricorso per la liquidazione controllata, mentre lavori con l’OCC alla relazione che accompagna la domanda. La relazione dell’OCC non è un adempimento formale: la Corte di Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025, ha chiarito, secondo quanto riportato dai commenti disponibili, che la relazione è presupposto di ammissibilità e va verificata nella sua completezza e attendibilità. Un inventario dei contratti fatto bene rende la relazione più solida. Se la liquidazione è già aperta, falla entro pochi giorni: il liquidatore deve redigere l’inventario e il programma di liquidazione nei tempi stabiliti dal codice, e il tuo elenco gli serve prima che li completi.

Come si esegue

Prendi un foglio (o un file) con sei colonne: tipo di contratto, controparte, data di stipula, cosa hai già dato, cosa hai già ricevuto, cosa resta da fare per ciascuna parte. Poi procedi per categorie, una alla volta.

  1. Casa e abitazione: contratto di locazione, eventuale preliminare di acquisto o di vendita, mutuo, polizze abbinate al mutuo.
  2. Finanziamenti: prestiti personali, cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazioni di pagamento, carte revolving, finanziamenti finalizzati per l’acquisto di beni.
  3. Beni strumentali e veicoli: leasing, noleggio a lungo termine, vendite con riserva di proprietà.
  4. Lavoro e reddito: se sei un lavoratore autonomo o un ex imprenditore, contratti con clienti e fornitori non ancora conclusi, mandati, collaborazioni, affitto d’azienda.
  5. Servizi e utenze: energia, gas, acqua, telefonia, internet, abbonamenti.
  6. Assicurazioni: vita, RC auto, casa, polizze con valore di riscatto.
  7. Contratti “dormienti”: fideiussioni prestate, preliminari dimenticati, contratti di conto corrente con fidi.

Per ogni contratto, recupera il documento firmato. Se non lo trovi, chiedi copia alla controparte con una richiesta scritta (PEC o raccomandata): per i contratti bancari e finanziari puoi chiedere la documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni ai sensi dell’art. 119 del Testo unico bancario. Annota la data della richiesta.

Accanto a ciascuna riga aggiungi una settima colonna: “perché mi serve”. Non scrivere “perché sì”. Scrivi fatti: “contratto di locazione dell’abitazione familiare, canone 640 € al mese, tre figli minori”; “leasing furgone, unico mezzo per l’attività di trasporto che produce il reddito destinato in parte alla procedura”. Questa colonna sarà la base della tua audizione (mossa 3).

La base giuridica

L’art. 270, comma 6, CCII regola i contratti che, alla data della sentenza di apertura, non sono ancora stati eseguiti o non sono stati compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti. Per decidere se un contratto rientra in questa categoria serve sapere esattamente cosa ciascuna parte ha già fatto. L’inventario è il presupposto di fatto della norma. A monte, la domanda di liquidazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dal codice e dalla relazione dell’OCC, che deve consentire al tribunale di valutare la situazione patrimoniale del debitore in modo attendibile.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il contratto di cui non hai copia e la controparte che non risponde. Non fermarti: inserisci comunque il contratto nell’elenco con le informazioni che hai (estratti conto, ricevute, email) e indica che la copia è stata richiesta in una certa data. Un contratto segnalato in modo incompleto è infinitamente meglio di un contratto taciuto, che il liquidatore scoprirà dopo e che potrebbe far sorgere dubbi sulla tua trasparenza. Ricorda che la liquidazione controllata non può essere negata per una presunta “non meritevolezza” del debitore: la Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025, ha escluso che l’apertura sia un premio, collocando la valutazione della condotta del debitore nella fase dell’esdebitazione. Ma proprio per questo la trasparenza di oggi è l’esdebitazione di domani.

Check di completamento

  • Hai un elenco scritto con tutte le categorie esaminate, anche quelle dove la risposta è “nessun contratto”.
  • Per ogni contratto hai il documento o la prova di averlo richiesto.
  • La colonna “perché mi serve” è compilata con fatti e numeri, non con aggettivi.

Mossa 2 — Classifica ogni contratto: pendente o no?

Obiettivo della mossa

Separare i contratti che il liquidatore può davvero sciogliere da quelli che la regola sui contratti pendenti non tocca, per concentrare le tue energie dove la scelta è aperta.

Quando va fatta

Subito dopo l’inventario e in ogni caso prima che il liquidatore ti senta. Se la sentenza di apertura è già stata pronunciata, la classificazione va fatta “fotografando” lo stato del contratto alla data della sentenza: è quella la data che conta per stabilire se un contratto era ancora ineseguito da entrambe le parti.

Come si esegue

Applica a ciascun contratto un test in tre domande.

Prima domanda: entrambe le parti devono ancora fare qualcosa di principale? Il comma 6 dell’art. 270 riguarda i contratti non ancora eseguiti, o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali, da entrambe le parti. Se una delle due ha già fatto tutto, il contratto non è “pendente” nel senso della norma.

  • Se tu hai già ricevuto tutto e devi solo pagare (per esempio un acquisto già consegnato con pagamento rateale), quello che resta è un debito: la controparte diventa un creditore come gli altri e dovrà presentare domanda di partecipazione al concorso.
  • Se la controparte ha già ricevuto tutto e deve solo darti qualcosa, il tuo diritto è un credito che entra nell’attivo della procedura e il liquidatore lo riscuote.
  • Se invece entrambe le prestazioni principali sono ancora in tutto o in parte da eseguire, sei nel cuore della norma: esecuzione sospesa, scelta al liquidatore.

Seconda domanda: il contratto ha effetti reali e il diritto è già passato? La norma esclude lo scioglimento nei contratti ad effetti reali quando il trasferimento del diritto è già avvenuto. Se hai venduto un bene con atto definitivo e la proprietà è già passata all’acquirente, anche se il prezzo non è stato interamente pagato il liquidatore non può “riprendersi” il bene sciogliendo il contratto: potrà al più riscuotere il residuo prezzo.

Terza domanda: il contratto è già cessato prima dell’apertura? Un contratto risolto, scaduto o receduto prima della sentenza non è pendente. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, ha affrontato proprio la sorte dei contratti di leasing risolti prima del fallimento dell’utilizzatore, stabilendo che a quelli risolti prima della legge 124/2017 non si applica la disciplina dello scioglimento nella procedura concorsuale, ma in via analogica l’art. 1526 c.c. Il principio pratico che ne ricavi è semplice: ciò che si è già chiuso prima dell’apertura segue le regole ordinarie del contratto chiuso, non quelle della scelta del liquidatore.

Alla fine del test, ogni contratto avrà una di queste quattro etichette:

Etichetta Significato Chi decide
P – Pendente Prestazioni principali ancora dovute da entrambe le parti Il liquidatore, sentito il debitore
D – Debito Hai ricevuto, devi solo pagare La controparte si insinua al passivo
C – Credito Hai dato, devi solo ricevere Il liquidatore riscuote
X – Chiuso o escluso Risolto prima, oppure effetti reali già prodotti Regole ordinarie del contratto

La base giuridica

Art. 270, comma 6, CCII: sospensione dell’esecuzione dei contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, scelta del liquidatore fra subentro e scioglimento, salvo che nei contratti ad effetti reali il trasferimento sia già avvenuto. Per tutto ciò che il capo IX non regola, il comma 5 dell’art. 270 richiama alcune norme della liquidazione giudiziale (fra cui gli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII); e l’art. 65, comma 2, rinvia in generale alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale in quanto compatibili. La Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025, ha ritenuto applicabile alla liquidazione controllata una disposizione dettata per la liquidazione giudiziale (l’art. 51, comma 15, CCII) proprio attraverso il gioco di questi rinvii. È un’indicazione di metodo importante: le norme della liquidazione giudiziale sui singoli contratti (artt. 172 e seguenti) non sono richiamate espressamente dal comma 6, ma il meccanismo dei rinvii può portarle in gioco quando la regola speciale tace e sono compatibili.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il contratto “a metà”: un appalto per la ristrutturazione di casa in cui l’impresa ha fatto il 60% dei lavori e tu hai pagato il 40%. Qui la risposta non è automatica, perché bisogna capire se le prestazioni principali sono “compiutamente eseguite”. Non classificarlo da solo con l’etichetta che ti conviene: segnalalo come “P dubbio”, descrivi con precisione cosa è stato fatto e cosa no, e lascia che la valutazione sia fatta con il liquidatore, possibilmente con l’assistenza di un legale. Qui serve il legale: una classificazione sbagliata può portarti a dare per scontato un subentro che non arriverà.

Check di completamento

  • Ogni contratto ha un’etichetta P, D, C o X.
  • I contratti “P dubbio” sono descritti con date e importi di quanto eseguito.
  • Hai annotato la data della sentenza di apertura (o la data prevista) come data di riferimento.

Mossa 3 — Prepara la tua posizione per l’audizione

Obiettivo della mossa

Arrivare al momento in cui il liquidatore ti sente con una posizione scritta e motivata su ciascun contratto pendente, così che la sua scelta tra subentro e scioglimento si basi su dati completi e non su impressioni.

Quando va fatta

Prima che il liquidatore assuma le sue decisioni sui contratti. Non esiste nel comma 6 un termine fisso entro cui il liquidatore deve scegliere: la scelta può arrivare presto, oppure essere sollecitata dalla controparte con la messa in mora (mossa 6). Per questo devi essere pronto subito dopo l’apertura. Se il liquidatore ti scrive o ti convoca, rispondi nei tempi che ti indica e, se ti servono pochi giorni per raccogliere documenti, chiedili per iscritto.

Come si esegue

Per ciascun contratto con etichetta P prepara una scheda di una pagina con questa struttura:

  1. Descrizione: tipo, controparte, data, stato di esecuzione.
  2. Cosa succede se il liquidatore subentra: quali obblighi assume la procedura dalla data del subentro, quanto costano, che vantaggio portano alla massa (per esempio un bene che si può vendere meglio se il contratto prosegue, un reddito che continua a entrare).
  3. Cosa succede se il liquidatore scioglie: quale credito potrà far valere la controparte al passivo, quali beni rientrano, che impatto concreto c’è sulla tua vita o sul tuo lavoro.
  4. La tua proposta motivata: subentro, scioglimento o indifferenza, con le ragioni.

Ricorda la logica della scelta del liquidatore. Il liquidatore non lavora per te: amministra il patrimonio nell’interesse dei creditori, sotto la vigilanza del giudice delegato. Un argomento come “ci tengo molto” non lo sposterà. Un argomento come “se il leasing prosegue, il valore di riscatto del furgone è inferiore al valore di mercato e il bene può essere liquidato con un margine per la massa” lo sposterà, perché parla la sua lingua.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, conosce le valutazioni che chi gestisce una procedura deve compiere: è da quel punto di vista che va scritta la scheda che consegni al liquidatore.

Consegna le schede per iscritto (PEC o email con conferma di ricezione) e conserva la prova dell’invio. Se il liquidatore ti sente di persona, porta le schede stampate e chiedi che siano acquisite.

Un modello di scheda, riga per riga

Prima di procedere, assicurati che ogni scheda risponda a una domanda precisa: “che cosa conviene alla procedura, e perché?”. Per aiutarti, ecco come compilare una scheda tipo, con dati ipotetici.

Riga 1 – Identificazione. “Contratto di leasing n. [numero], concedente [società], stipulato il 18 settembre di due anni fa, bene: autovettura utilitaria immatricolata tre anni fa.” Non aggiungere giudizi: solo dati che il liquidatore può verificare sul documento allegato.

Riga 2 – Stato di esecuzione alla data della sentenza. “Canoni pagati: 39 su 48. Canoni residui: 9 da 287,40 €. Prezzo di riscatto: 1.150 €. Ultimo canone pagato: gennaio. Il concedente ha consegnato il bene e ne garantisce il godimento; l’utilizzatore deve pagare i canoni residui.” Questa riga serve al liquidatore per accertare che il contratto sia davvero pendente.

Riga 3 – Valore del bene. “Valore di mercato stimato: 6.300 € (allegati: due quotazioni di rivenditori e una stima da listino).” Più fonti indipendenti allega, più la stima è credibile. Una stima “a occhio” non serve.

Riga 4 – Ipotesi di subentro. “Costo complessivo per la procedura: 3.736,60 €. Il bene, una volta riscattato, entra nell’attivo. Margine potenziale stimato: 2.563,40 €. I canoni dovuti dal subentro sono prededucibili; i canoni anteriori all’apertura restano crediti concorsuali.”

Riga 5 – Ipotesi di scioglimento. “Il bene torna al concedente. Il concedente si insinua al passivo per il credito conseguente al mancato adempimento, senza risarcimento del danno. Nessun margine per la massa.”

Riga 6 – Impatto sul reddito. “L’auto è usata per raggiungere il luogo di lavoro, distante 34 km, non servito da mezzi pubblici negli orari dei turni. Il reddito da lavoro, per la parte eccedente il mantenimento, è acquisito alla procedura.” Qui spieghi perché la scelta interessa anche i creditori: senza lavoro non c’è reddito da destinare loro.

Riga 7 – Proposta. “Si propone il subentro per le ragioni indicate alle righe 3, 4 e 6.” Una riga, chiara.

Non passare oltre finché ogni scheda non ha tutte e sette le righe compilate. Se una riga resta vuota perché ti manca un dato, scrivi quale dato manca e quando pensi di averlo: il liquidatore apprezza un’informazione incompleta ma onesta più di un’informazione completa ma inventata.

Cosa non scrivere nella scheda

Evita tre errori ricorrenti. Il primo: chiedere al liquidatore di “salvare” un contratto per ragioni affettive o di comodità, senza alcun riferimento all’interesse dei creditori. Il secondo: proporre accordi con la controparte che non sono stati discussi con il liquidatore (“ho già parlato con la società di leasing e sono d’accordo a…”): dopo l’apertura, gli accordi sul patrimonio passano dal liquidatore. Il terzo: tacere i contratti scomodi, per esempio una polizza vita con valore di riscatto che speri resti fuori dalla procedura. Il liquidatore ha strumenti per scoprirla, e l’omissione sarebbe letta male in sede di esdebitazione.

La base giuridica

Art. 270, comma 6, CCII: la scelta del liquidatore avviene “sentito il debitore”. L’audizione è il canale che la legge ti riconosce per incidere sulla sorte dei tuoi contratti. Il liquidatore opera sotto il controllo del giudice delegato; e la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 28161 del 23 ottobre 2025, ha riconosciuto, secondo quanto riportato dai commenti, che il liquidatore può impugnare l’ammissione di un credito allo stato passivo senza autorizzazione del giudice delegato: segno che il codice gli attribuisce un margine di iniziativa autonoma ampio, che rende ancora più importante fornirgli le informazioni giuste prima che scelga.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: il liquidatore sceglie senza averti sentito, oppure ti sente in modo sbrigativo, per telefono, e decide subito. In questo caso scrivi immediatamente al liquidatore, documentando che l’audizione non è avvenuta o è stata incompleta, e allega le schede. Se ritieni che la scelta sia stata presa in violazione della regola del “sentito il debitore” e ti causi un pregiudizio concreto, qui serve il legale: va valutato se e come portare la questione all’attenzione del giudice delegato, che vigila sull’operato del liquidatore, con gli strumenti di reclamo previsti dal codice.

Check di completamento

  • Hai una scheda scritta per ogni contratto pendente.
  • Le schede sono state inviate al liquidatore con prova di ricezione.
  • Ogni proposta è motivata in termini di vantaggio o svantaggio per la massa, non solo per te.

Mossa 4 — Metti in sicurezza i contratti della vita quotidiana

Obiettivo della mossa

Evitare che la sospensione o lo scioglimento di affitto, utenze, assicurazioni e telefonia trasformino la procedura in un’emergenza abitativa o familiare, e distinguere cosa resta a tuo carico da cosa riguarda la massa.

Quando va fatta

Nei primi giorni dopo l’apertura, perché questi contratti hanno scadenze mensili: un canone non pagato o una bolletta contestata generano subito tensioni con la controparte.

Come si esegue

La casa in affitto. Se sei conduttore, il contratto di locazione della tua abitazione è un contratto a prestazioni corrispettive di durata: il proprietario deve garantirti il godimento, tu devi pagare il canone. Alla data dell’apertura è tipicamente pendente per il futuro. Il punto pratico è questo: nella liquidazione controllata il giudice stabilisce quale parte dei tuoi redditi resta a te per il mantenimento tuo e della famiglia (art. 268 CCII), e il canone di casa è proprio una delle voci di quel mantenimento. In concreto, quindi, il canone tende a essere pagato con la quota di reddito che ti resta, e non è interesse della procedura assumersi un contratto che produce solo costi. Il tuo obiettivo è che il liquidatore e il giudice ne tengano conto quando quantificano la somma che ti viene lasciata. Prepara i numeri: canone, spese condominiali, utenze, composizione del nucleo.

I canoni scaduti prima dell’apertura sono un’altra cosa: sono un debito anteriore, e il proprietario dovrà farlo valere nella procedura con domanda di partecipazione al concorso, non pretenderlo da te con azioni individuali, che dopo l’apertura sono precluse (art. 150 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5).

Le utenze. Energia, gas, acqua: anche qui il consumo futuro è legato alla tua vita quotidiana e viene pagato con la quota di reddito che ti resta. Le bollette arretrate anteriori all’apertura sono crediti concorsuali. Se il fornitore minaccia il distacco per morosità pregressa, rispondi per iscritto indicando la data della sentenza di apertura e il nome del liquidatore, e invitalo a presentare domanda di partecipazione al concorso.

Le assicurazioni. Distingui due casi. Le polizze di pura protezione (RC auto, casa) sono contratti che hai interesse a mantenere e che tipicamente si pagano con la quota per il mantenimento. Le polizze con valore di riscatto (alcune polizze vita di tipo finanziario) sono diverse: il valore di riscatto è un’utilità economica che può interessare la procedura, e il liquidatore potrebbe valutare se riscattare. La qualificazione delle polizze vita ai fini della loro aggredibilità è materia delicata, che dipende dal tipo di polizza: qui serve il legale, perché la risposta cambia da contratto a contratto.

Telefonia e abbonamenti. Sono contratti di scarso valore per la massa. Valuta tu se mantenerli con la quota di mantenimento o recedere secondo le condizioni contrattuali, comunicandolo al liquidatore per trasparenza.

La base giuridica

Art. 268 CCII sulla composizione del patrimonio della liquidazione controllata e sulle somme escluse perché necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia; art. 270, comma 6, sulla sorte dei contratti pendenti; art. 150 CCII, richiamato dal comma 5 dell’art. 270, sul divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno dell’apertura.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il proprietario che, saputo dell’apertura, comunica la “risoluzione” del contratto o avvia lo sfratto per i canoni arretrati. Non ignorare la comunicazione. Trasmettila subito al liquidatore e fai valutare se l’iniziativa sia compatibile con la sospensione e con il divieto di azioni individuali. Nel frattempo continua a pagare puntualmente i canoni correnti con la quota di reddito che ti resta: è la prova più forte che il rapporto, per il futuro, funziona.

Check di completamento

  • Hai separato per ciascun contratto quotidiano gli arretrati anteriori all’apertura dai pagamenti correnti.
  • Hai fornito al liquidatore i numeri del tuo fabbisogno mensile (canone, utenze, polizze essenziali).
  • Le comunicazioni ricevute dalle controparti dopo l’apertura sono state girate al liquidatore.

Mossa 5 — Affronta finanziamenti, cessione del quinto, leasing e mutuo

Obiettivo della mossa

Capire, contratto per contratto, se il finanziamento è davvero “pendente” e quale effetto ha l’apertura della liquidazione sulle trattenute, sui beni in leasing e sulle garanzie, per evitare pagamenti che la procedura considera inefficaci.

Quando va fatta

Subito dopo l’apertura, e per la cessione del quinto ancora prima: già il giorno in cui viene pronunciata la sentenza è utile che il datore di lavoro o l’ente pensionistico ne siano informati.

Come si esegue

Il finanziamento ordinario. Nel prestito personale già erogato, la banca ha eseguito la sua prestazione principale (ti ha dato il denaro); a te resta solo da restituire. Applicando il test della mossa 2, non è un contratto pendente: è un debito. La banca sarà un creditore che si insinua al passivo per il residuo. Il liquidatore non ha nulla da “sciogliere”.

La cessione del quinto. È il contratto su cui si concentra la gran parte dei dubbi. Con la cessione hai ceduto al finanziatore una quota dei tuoi crediti futuri di stipendio o pensione. La domanda è: dopo l’apertura della liquidazione controllata, il datore di lavoro deve continuare a trattenere e versare la quota alla finanziaria? La giurisprudenza di merito, in modo largamente prevalente, ha risposto di no, ragionando in analogia con la disciplina degli atti compiuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 144 CCII). Il Tribunale di Mantova si è espresso in questo senso con provvedimenti del 20 aprile 2023 e del 12 dicembre 2023, e con la sentenza n. 50 del 30 maggio 2025 ha ricondotto la regola al carattere concorsuale e universale della procedura; il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 5 marzo 2025, ha ritenuto inopponibili alla procedura le cessioni e le assegnazioni di quote stipendiali anteriori all’apertura. Il risultato pratico secondo questo orientamento: dall’apertura le trattenute a favore della finanziaria non sono più efficaci verso la procedura, la quota eccedente il mantenimento confluisce nell’attivo, e il cessionario diventa un creditore chirografario per il residuo. Le trattenute già effettuate prima dell’apertura, di regola, restano acquisite al finanziatore.

Attenzione: si tratta di un orientamento di merito, non di un principio affermato dalla Cassazione in modo specifico. Nella pratica, quindi, ti conviene:

  1. comunicare al datore di lavoro (o all’ente pensionistico) la sentenza di apertura e i riferimenti del liquidatore, chiedendo di attenersi alle sue indicazioni;
  2. verificare con il liquidatore come intende gestire la quota del quinto e se il provvedimento del giudice sul mantenimento ne tiene conto;
  3. conservare le buste paga del periodo a cavallo dell’apertura, per poter ricostruire con precisione cosa è stato trattenuto prima e cosa dopo.

Sui costi della cessione, ricorda anche che la Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 22362 del 7 agosto 2024, ha ritenuto illegittimo addebitare al lavoratore i costi di gestione della cessione da parte del datore, salvo che questi provi un aggravio eccessivo: è un controllo utile quando ricostruisci le trattenute.

C’è poi una conseguenza sulla procedura stessa: il Tribunale di Ivrea, con decreto collegiale del 2 luglio 2025, ha ritenuto che il debitore gravato da cessione del quinto non sia per ciò solo “incapiente”, perché una parte del suo reddito è comunque destinata ai creditori. Tienine conto se stai valutando quale strumento di sovraindebitamento chiedere.

Il leasing. Nel leasing in corso il concedente deve garantirti il godimento del bene, tu devi pagare i canoni; alla fine potrai riscattare. Il contratto è in corso di esecuzione da entrambe le parti, quindi in linea di principio è pendente e il liquidatore può scegliere. Se subentra, i canoni maturati durante la procedura diventano prededucibili; se scioglie, il bene torna al concedente e questi farà valere al passivo il suo credito per il mancato adempimento, senza risarcimento del danno. Se il leasing era stato risolto prima dell’apertura, ricorda la mossa 2: si applicano le regole sul contratto già chiuso, e le Sezioni Unite (sentenza n. 2061/2021) hanno precisato che il concedente che si insinua deve presentare una domanda completa e, se invoca la clausola penale, deve mettere il giudice in condizione di valutarne l’equità indicando quanto ha ricavato dalla ricollocazione del bene o allegando una stima attendibile del suo valore. Per te significa una cosa concreta: se la società di leasing pretende al passivo l’intero residuo senza tenere conto del valore del bene che si è ripresa, quella pretesa va contestata.

Il mutuo. Nel mutuo già erogato vale lo stesso ragionamento del prestito: la banca ha eseguito, tu devi restituire. È un debito, non un contratto pendente. Se c’è ipoteca, la banca è un creditore privilegiato sul ricavato dell’immobile, che sarà liquidato secondo il programma del liquidatore.

La base giuridica

Art. 270, comma 6, CCII per i contratti pendenti (leasing in corso); art. 268 CCII sul patrimonio e sui redditi acquisiti alla procedura; art. 144 CCII, applicato per analogia dalla giurisprudenza di merito alla cessione del quinto; artt. 150 e 151 CCII, richiamati dall’art. 270, comma 5, sul divieto di azioni individuali e sul concorso dei creditori; art. 1526 c.c. per i leasing risolti prima dell’apertura nei limiti indicati dalle Sezioni Unite.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il datore di lavoro che continua a trattenere il quinto e a versarlo alla finanziaria anche dopo l’apertura, perché “nessuno gli ha detto niente” o perché la finanziaria gli scrive che il contratto resta valido. Non risolvere la questione da solo e non smettere unilateralmente di collaborare. Segnala la situazione al liquidatore per iscritto, con le buste paga: è lui che deve far valere l’inefficacia verso la procedura, e le somme versate dopo l’apertura potranno essere oggetto di richiesta di restituzione. Se il datore di lavoro chiede un provvedimento formale, il liquidatore può sollecitare indicazioni dal giudice delegato.

Check di completamento

  • Ogni finanziamento è classificato come debito (prestito, mutuo) o come contratto pendente (leasing in corso).
  • Il datore di lavoro o l’ente pensionistico hanno ricevuto la comunicazione dell’apertura.
  • Hai le buste paga e gli estratti che documentano le trattenute prima e dopo l’apertura.

Gli altri contratti che trovi spesso nell’inventario

L’elenco della mossa 1 fa emergere quasi sempre contratti meno frequenti, che meritano una parola. Per ciascuno, il criterio resta quello della mossa 2: chi deve ancora eseguire cosa, alla data della sentenza di apertura. Le regole dei singoli contratti nella liquidazione giudiziale (artt. 172 e seguenti CCII) non sono richiamate espressamente dal comma 6 dell’art. 270, ma possono offrire criteri di lettura attraverso il rinvio generale dell’art. 65, comma 2, in quanto compatibili. Per questo, su questi contratti, la risposta va sempre verificata sul testo del contratto e sull’orientamento del tribunale competente.

La vendita con riserva di proprietà. Hai comprato un bene (un elettrodomestico, un’auto, un macchinario) pagandolo a rate, con la clausola che la proprietà ti passa solo con l’ultima rata. Il venditore ti ha consegnato il bene, ma non ti ha ancora trasferito la proprietà; tu devi ancora pagare. Entrambe le parti hanno qualcosa da eseguire: il contratto si presta a essere trattato come pendente, e la scelta fra proseguire (pagando le rate residue in prededuzione) e sciogliere (restituendo il bene) dipende ancora una volta dal confronto fra rate residue e valore del bene. Annota quante rate restano e quanto vale oggi il bene.

Il preliminare in cui sei promissario acquirente. Hai firmato un preliminare per comprare casa, versato un acconto, e il rogito non è ancora avvenuto. Entrambe le parti devono ancora eseguire: tu pagare il saldo, il venditore trasferire la proprietà. Il liquidatore valuterà se il subentro conviene alla procedura: in genere conviene solo se il prezzo residuo è inferiore al valore dell’immobile e la procedura dispone delle risorse per pagarlo. Se il liquidatore scioglie, l’acconto versato diventa un credito della procedura nei confronti del promittente venditore, che il liquidatore cercherà di recuperare.

Il preliminare in cui sei promittente venditore. Qui la posizione si rovescia: hai promesso di vendere un immobile e hai incassato un acconto. Il liquidatore valuterà se conviene concludere la vendita (incassando il saldo) o sciogliere (e allora il promissario acquirente si insinua al passivo per la restituzione dell’acconto, senza risarcimento del danno). Ricorda il principio delle Sezioni Unite n. 18131/2015: se il promissario acquirente ha trascritto prima dell’apertura una domanda di esecuzione in forma specifica, lo scioglimento rischia di non essergli opponibile.

L’appalto per lavori a casa tua. Se sei committente e l’impresa ha eseguito solo una parte dei lavori, il contratto è tipicamente pendente. Il liquidatore valuterà se il completamento aumenta il valore dell’immobile da liquidare più di quanto costa. Una casa con il tetto rifatto a metà si vende peggio di una casa con il tetto finito: è il tipo di argomento da mettere nella scheda, con un preventivo per il completamento.

I contratti con clienti e fornitori dell’ex attività. Se eri un piccolo imprenditore cessato, un professionista o un imprenditore agricolo, potresti avere ordini da evadere, forniture da ricevere, incarichi a metà. Ogni contratto va classificato come gli altri. Quelli in cui la tua prestazione è strettamente personale (un incarico professionale fondato sulla tua competenza, per esempio) pongono un problema specifico, perché il liquidatore non può eseguirli al posto tuo: segnalali a parte.

Il conto corrente e i fidi. Il rapporto di conto corrente bancario, con eventuali aperture di credito, è un contratto di durata. Dopo l’apertura, le somme presenti sul conto e quelle che vi affluiscono vanno gestite secondo le indicazioni del liquidatore e del giudice. Non usare il conto come se nulla fosse accaduto: chiedi al liquidatore come gestire l’accredito dello stipendio e la quota di mantenimento, eventualmente su un conto dedicato.

Le fideiussioni che hai prestato. La fideiussione non è un contratto a prestazioni corrispettive: è una garanzia. Se il debitore principale non paga, la banca garantita si insinua nella tua liquidazione come creditore. Non c’è nulla da “sciogliere”, ma la fideiussione va comunque inserita nell’inventario, perché è un debito potenziale che il liquidatore deve conoscere.

Contratto Tipicamente pendente? Cosa annotare nell’inventario
Vendita con riserva di proprietà Sì, se restano rate e la proprietà non è passata Rate residue, valore attuale del bene
Preliminare (acquirente) Sì, prima del rogito Acconto versato, prezzo residuo, valore dell’immobile
Preliminare (venditore) Sì, prima del rogito Acconto incassato, eventuali trascrizioni della controparte
Appalto in corso Sì, se lavori e pagamenti sono parziali Stato avanzamento, preventivo di completamento
Incarichi personali Problematico Natura personale della prestazione
Conto corrente Rapporto di durata Saldo alla data di apertura, accrediti in arrivo
Fideiussione No, è una garanzia Debitore garantito, importo, banca

Mossa 6 — Gestisci la messa in mora: il termine dei sessanta giorni

Obiettivo della mossa

Impedire che un contratto importante si sciolga “per silenzio” alla scadenza del termine fissato dal giudice, facendo in modo che il liquidatore scelga in modo consapevole prima che il tempo finisca.

Quando va fatta

Appena vieni a sapere che una controparte ha messo in mora il liquidatore o ha chiesto al giudice delegato di fissare il termine. La legge prevede che il termine non sia superiore a sessanta giorni: è un massimo, quindi il giudice può fissarne anche uno più breve. Decorso il termine senza una scelta, il contratto si intende sciolto. Non contare sulla sospensione feriale: la sospensione dei termini processuali opera solo dal 1° al 31 agosto e, in ogni caso, non è prudente fare affidamento su di essa per un termine di questa natura; ragiona sempre come se i giorni corressero tutti.

Come si esegue

  1. Procurati il provvedimento. Chiedi al liquidatore copia della messa in mora e del decreto del giudice che fissa il termine. Annota la data di scadenza su un calendario visibile.
  2. Calcola a ritroso. Se il termine scade fra 45 giorni, la tua scheda sul contratto (mossa 3) deve arrivare al liquidatore entro i primi 10-15, così che lui abbia il tempo di valutarla e, se intende subentrare, di chiedere le autorizzazioni eventualmente necessarie.
  3. Aggiorna la scheda con i fatti nuovi. La controparte che mette in mora ha in genere una ragione: il proprietario vuole riavere l’immobile, la società di leasing vuole sapere se ricevere i canoni o riprendersi il bene. Questo ti dà un’informazione: la controparte preferisce chiarezza. Usala per proporre al liquidatore una soluzione concreta.
  4. Se il contratto ti serve, dimostra la convenienza per la massa. Esempio: se il subentro nel leasing dell’auto costa alla procedura 3 rate da 287,40 € fino al riscatto di 1.150 €, e il valore di mercato dell’auto è 6.300 €, il subentro può generare un margine per i creditori. Metti i numeri sul tavolo.
  5. Se il contratto non ti serve, dillo. Non è obbligatorio difendere tutto. Un contratto inutile che prosegue genera crediti prededucibili che riducono quanto arriva ai creditori; un contratto che si scioglie in modo ordinato è spesso la soluzione migliore anche per te.

La base giuridica

Art. 270, comma 6, CCII: la controparte può mettere in mora il liquidatore facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Lo schema riprende quello dei rapporti pendenti nella liquidazione giudiziale (art. 172 CCII), dove la messa in mora ha la stessa funzione: evitare che la controparte resti indefinitamente in attesa.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire la messa in mora quando il termine è quasi scaduto, o già scaduto. Se mancano pochi giorni, scrivi subito al liquidatore con la scheda già pronta e chiedigli se intende esprimersi; se il termine è scaduto, il contratto si considera sciolto per legge e l’unica strada è gestire le conseguenze (mossa 7) o, se la controparte è d’accordo, valutare con il liquidatore un nuovo contratto alle condizioni compatibili con la procedura. Non firmare nulla da solo con la controparte dopo l’apertura: gli atti che compi sul patrimonio della procedura senza il liquidatore rischiano di essere inefficaci.

Check di completamento

  • Conosci la data di scadenza del termine fissato dal giudice.
  • La tua posizione scritta è arrivata al liquidatore con almeno due settimane di margine.
  • Sai se il liquidatore intende subentrare, sciogliere o lasciar decorrere il termine.

Mossa 7 — Gestisci le conseguenze della scelta: prededuzione o passivo

Obiettivo della mossa

Assicurarti che, qualunque sia la scelta del liquidatore, gli effetti economici siano quelli previsti dalla legge: prededuzione solo per ciò che matura durante la procedura in caso di subentro, credito concorsuale senza risarcimento del danno in caso di scioglimento.

Quando va fatta

Subito dopo la comunicazione della scelta del liquidatore, e poi in occasione della formazione dello stato passivo, quando le controparti presentano le loro domande.

Come si esegue

Se il liquidatore subentra. Dalla data del subentro la procedura assume gli obblighi del contratto. Sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura: i canoni, le rate o i corrispettivi anteriori all’apertura restano crediti concorsuali e vanno nel passivo come tutti gli altri. Verifica che la controparte non pretenda di trasformare in prededuzione anche gli arretrati: è una pretesa frequente, che riduce il riparto per tutti gli altri creditori e quindi, indirettamente, rende più difficile l’esito della procedura. Segnala al liquidatore ogni richiesta di questo tipo.

Se il liquidatore scioglie. La controparte ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che le sia dovuto il risarcimento del danno. Questo punto è cruciale. Se il proprietario di un immobile, una società di leasing o un fornitore chiedono al passivo, oltre a quanto maturato, anche penali, mancati guadagni o “danni da scioglimento”, quella parte della domanda è in contrasto con la regola del comma 6. Leggi lo stato passivo progetto che il liquidatore deposita e controlla le voci.

Il termine per le domande. La controparte di un contratto sciolto diventa un creditore concorrente e deve presentare domanda di partecipazione al concorso nel termine indicato nella sentenza di apertura. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 28573 del 28 ottobre 2025, ha affermato, secondo quanto riportato dai commenti disponibili, la natura perentoria del termine per la domanda di partecipazione. Per te debitore questo significa che le domande tardive non sono “una formalità sanabile” e che lo stato passivo, una volta formato, ha una sua stabilità.

Se il contratto aveva effetti reali. Nei contratti in cui il diritto era già passato (mossa 2), lo scioglimento non è ammesso. Se il liquidatore volesse comunque “sciogliere” una vendita già trasferita, la scelta sarebbe in contrasto con la norma. Lo stesso vale, per un principio maturato nella liquidazione fallimentare, nel preliminare immobiliare in cui il promissario acquirente abbia trascritto prima dell’apertura la domanda di esecuzione in forma specifica: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18131 del 16 settembre 2015, hanno stabilito che in quel caso lo scioglimento del curatore non è opponibile al promissario acquirente. Se sei tu il promittente venditore e hai firmato un preliminare, verifica se la controparte ha trascritto una domanda giudiziale prima dell’apertura: la risposta cambia completamente la sorte del contratto. Qui serve il legale, perché il trasferimento del principio dal fallimento alla liquidazione controllata passa per i rinvii del codice e va argomentato.

La base giuridica

Art. 270, comma 6, CCII: prededucibilità dei soli crediti maturati nel corso della procedura in caso di prosecuzione; credito al passivo senza risarcimento del danno in caso di scioglimento; esclusione dello scioglimento nei contratti ad effetti reali già prodotti. Art. 270, comma 2, lett. d), sul termine assegnato ai creditori per le domande; norme sull’accertamento del passivo richiamate dal comma 5.

Come leggere il progetto di stato passivo senza perderti

Il primo passo è procurarti il progetto di stato passivo che il liquidatore predispone sulla base delle domande dei creditori. Poi leggilo con un metodo, non dall’inizio alla fine come un romanzo.

  1. Isola le controparti dei contratti pendenti. Cerca nel progetto i nomi del proprietario di casa, della società di leasing, della finanziaria della cessione del quinto, del promissario acquirente. Sono le domande su cui la tua conoscenza dei fatti è insostituibile.
  2. Per ciascuna, separa le voci. Ogni domanda ha in genere più componenti: capitale, interessi, spese, penali, eventuali “danni”. Mettile in colonna.
  3. Confronta con la scelta del liquidatore. Se il contratto è stato sciolto, qualsiasi voce qualificata come risarcimento del danno da scioglimento contrasta con il comma 6. Se il liquidatore è subentrato, verifica che in prededuzione ci siano solo le somme maturate dopo il subentro.
  4. Confronta con i tuoi documenti. Le date dell’ultimo pagamento, il numero dei canoni pagati, il valore del bene riconsegnato: sono dati che tu conosci meglio di chiunque altro.
  5. Scrivi una nota per il liquidatore. Una pagina per ogni domanda che ti sembra errata, con l’indicazione della voce contestata, del motivo e del documento che lo prova.

Prima di procedere, assicurati di conoscere il termine entro cui il liquidatore deve ricevere osservazioni e la data in cui lo stato passivo diventerà esecutivo: dopo, correggere un’ammissione sbagliata diventa molto più difficile, e richiede strumenti di impugnazione con termini propri. Qui serve il legale se emerge una contestazione rilevante, perché la scelta fra segnalare al liquidatore e attivare un’impugnazione dipende dal ruolo processuale di ciascuno e dai termini in corso.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è una domanda di ammissione al passivo gonfiata con penali e danni, che nessuno contesta. Il liquidatore ha il potere di contestare e, secondo la Cassazione (ordinanza n. 28161/2025 già ricordata), può anche impugnare un’ammissione senza autorizzazione del giudice delegato. Tu non hai lo stesso ruolo, ma puoi fornire al liquidatore gli elementi per farlo: il contratto, le date, la prova di cosa è stato eseguito, il riferimento al divieto di risarcimento. Fallo per iscritto e in tempo utile rispetto all’udienza o al termine per le osservazioni.

Check di completamento

  • Sai, contratto per contratto, se il liquidatore ha scelto il subentro o lo scioglimento.
  • Hai controllato che nessuna controparte chieda in prededuzione crediti anteriori all’apertura.
  • Hai segnalato al liquidatore eventuali richieste di risarcimento del danno da scioglimento.

Mossa 8 — Proteggi l’esdebitazione: chiudi bene i contratti

Obiettivo della mossa

Arrivare alla chiusura della liquidazione con una storia dei contratti pulita e documentata, perché è nella fase dell’esdebitazione che la tua condotta durante la procedura viene valutata.

Quando va fatta

Durante tutta la procedura, e in particolare nei mesi che precedono la chiusura o il decorso del termine previsto dal codice per l’esdebitazione del debitore persona fisica (art. 282 CCII).

Come si esegue

  1. Tieni un registro. Per ogni contratto pendente annota: data della scelta del liquidatore, comunicazioni ricevute e inviate, pagamenti correnti che hai fatto con la tua quota di mantenimento.
  2. Non contrarre nuovi debiti incompatibili. Dopo l’apertura, i nuovi contratti che firmi riguardano la tua vita futura, ma un comportamento che aggrava il dissesto o sottrae utilità alla procedura può pesare in sede di esdebitazione.
  3. Collabora sui beni restituiti. Se un contratto di leasing è stato sciolto e il bene va riconsegnato, riconsegnalo nei tempi concordati e in buono stato, con verbale. Un bene trattenuto senza titolo è esattamente il tipo di condotta che non vuoi trovarti contestata.
  4. Conserva la prova della trasparenza. L’inventario della mossa 1, le schede della mossa 3, le comunicazioni della mossa 4: tutto in un fascicolo ordinato.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 22074/2025 già citata, ha chiarito che la condotta del debitore non impedisce l’apertura della liquidazione ma rileva in sede di esdebitazione. E la stessa Corte, Sez. I, con la sentenza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha escluso, secondo i commenti disponibili, che chi non ha ottenuto l’esdebitazione in una precedente procedura fallimentare possa invocare l’art. 283 CCII per gli stessi debiti: l’esdebitazione non è un effetto automatico da dare per scontato, ma un risultato da costruire.

La base giuridica

Artt. 282 e 283 CCII sull’esdebitazione del sovraindebitato e dell’incapiente; art. 280 CCII sui casi di esclusione legati alla condotta del debitore; art. 270, comma 6, per la gestione dei contratti durante la procedura.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un creditore che, in sede di esdebitazione, contesta la tua condotta sostenendo di aver subito un pregiudizio dalla gestione di un contratto (per esempio un bene in leasing riconsegnato in ritardo). Il tuo registro e il fascicolo sono la risposta. Se il pregiudizio è reale, valuta con il legale se e come è stato causato: la scelta fra subentro e scioglimento era del liquidatore, non tua, e questo va documentato.

Check di completamento

  • Hai un fascicolo completo e ordinato sulla sorte di ogni contratto.
  • Tutti i beni da riconsegnare sono stati riconsegnati con verbale.
  • Non ci sono contratti firmati dopo l’apertura che possano essere letti come aggravamento.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per mostrare la meccanica delle regole; non descrivono casi reali. Stessa situazione di partenza, esiti diversi a seconda della tempestività.

Situazione di partenza comune. Debitore lavoratore dipendente, reddito netto 1.870 € al mese. Debiti complessivi 61.340 €. Contratti in corso: locazione dell’abitazione (canone 640 €), cessione del quinto con trattenuta di 374 € al mese e residuo di 15.610 €, leasing di un’auto con 9 canoni residui da 287,40 € e riscatto di 1.150 €, valore di mercato dell’auto stimato in 6.300 €. Sentenza di apertura della liquidazione controllata pronunciata il 4 febbraio.

Simulazione 1 — Chi parte dalla mossa 1 prima del ricorso

L’inventario è allegato alla domanda; l’OCC lo richiama nella relazione. Il 6 febbraio il debitore comunica al datore di lavoro la sentenza. Il 12 febbraio consegna al liquidatore le schede: per il leasing propone il subentro, mostrando che il costo per la procedura (9 × 287,40 = 2.586,60 € più 1.150 € di riscatto = 3.736,60 €) è inferiore al valore del bene (6.300 €), con un margine potenziale di 2.563,40 € per la massa. Il liquidatore valuta e subentra. Sulla cessione del quinto, seguendo l’orientamento di merito prevalente, il liquidatore indica al datore di cessare i versamenti alla finanziaria: la trattenuta di 374 € non viene più pagata al cessionario e la quota eccedente il mantenimento confluisce nella procedura. La finanziaria si insinua al passivo per 15.610 €. Il canone di casa è considerato nella quantificazione del mantenimento.

Simulazione 2 — Chi parte dalla mossa 3 dopo la sentenza

L’inventario non è stato fatto prima. Il liquidatore apprende del leasing il 3 marzo da una comunicazione della società concedente, che lo ha messo in mora; il giudice fissa un termine di 40 giorni, con scadenza il 12 aprile. Il debitore prepara la scheda il 2 aprile. Il liquidatore non ha il tempo di valutare con calma e il termine decorre: il contratto si intende sciolto. L’auto torna al concedente, il margine di 2.563,40 € è perso per la massa, e il debitore deve organizzare diversamente gli spostamenti per il lavoro. Il concedente si insinua al passivo per il credito conseguente al mancato adempimento, senza risarcimento del danno.

Simulazione 3 — Chi trascura la cessione del quinto

Il debitore non comunica la sentenza al datore di lavoro. Per febbraio, marzo e aprile il datore continua a trattenere e versare 374 € al mese alla finanziaria: 1.122 € pagati dopo l’apertura. A maggio il liquidatore se ne accorge e deve attivarsi per far valere l’inefficacia dei versamenti verso la procedura e chiederne la restituzione: tempo e risorse che la procedura avrebbe potuto risparmiare. Nel frattempo il debitore ha perso tre mesi in cui la quota sarebbe confluita nell’attivo destinato a tutti i creditori.

Simulazione 4 — Chi lascia passare una domanda gonfiata

Il leasing viene sciolto. Il concedente si insinua per 4.735,80 €: 2.586,60 € di canoni a scadere, 1.150 € di riscatto e 999,20 € a titolo di “penale e danni da scioglimento”, senza indicare quanto ha ricavato dalla rivendita dell’auto. Se il debitore fornisce al liquidatore contratto, verbale di riconsegna e riferimento al comma 6 (nessun risarcimento del danno) e al principio delle Sezioni Unite sulla necessità di tener conto della ricollocazione del bene, il liquidatore ha gli elementi per contestare. Se nessuno interviene, la domanda rischia di essere ammessa per un importo che riduce il riparto degli altri creditori.

La lezione dei numeri: la stessa auto, lo stesso contratto e lo stesso debitore producono un margine per la massa o una perdita secca a seconda di quando le informazioni arrivano al liquidatore.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Il piano funziona perché ogni mossa prepara la successiva: l’inventario permette la classificazione; la classificazione indica su quali contratti preparare l’audizione; l’audizione mette il liquidatore in condizione di scegliere; la messa in mora è gestibile solo se la scheda è già pronta; la verifica delle conseguenze evita che il passivo si gonfi; la documentazione di tutto protegge l’esdebitazione.

Tre regole riassumono il resto. Prima: il liquidatore sceglie, ma sceglie “sentito il debitore”, e quello che dici conta solo se lo dici per iscritto e con i numeri. Seconda: un contratto è pendente solo se entrambe le parti devono ancora eseguire prestazioni principali; prestiti e mutui già erogati sono debiti, non contratti da sciogliere. Terza: lo scioglimento non dà diritto al risarcimento del danno, e la prosecuzione rende prededucibili solo i crediti maturati durante la procedura.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Inventario Elenco completo dei contratti Prima del ricorso o subito dopo l’apertura Contratti ignorati, relazione OCC incompleta
2. Classificazione Distinguere pendenti, debiti, crediti, chiusi Prima dell’audizione Energie sprecate su contratti non scioglibili
3. Audizione Posizione scritta su ogni pendente Prima della scelta del liquidatore Scelta presa su dati parziali
4. Vita quotidiana Affitto, utenze, polizze in sicurezza Primi giorni dopo l’apertura Emergenza abitativa, distacchi, sfratti
5. Finanziamenti Gestire quinto, leasing, mutuo Dal giorno dell’apertura Trattenute dopo l’apertura, beni persi
6. Messa in mora Scelta consapevole entro il termine Massimo 60 giorni dal provvedimento Scioglimento automatico
7. Conseguenze Prededuzione corretta, niente danni Formazione dello stato passivo Passivo gonfiato
8. Esdebitazione Storia contrattuale pulita Per tutta la procedura Contestazioni sulla condotta

Quando il piano devia: tre imprevisti e il piano B

Imprevisto 1: la controparte accelera

Il proprietario di casa, saputo dell’apertura, notifica un’intimazione di sfratto per morosità relativa a canoni arretrati anteriori, oppure la società di leasing invia un incaricato a ritirare l’auto senza attendere la scelta del liquidatore.

Piano B. Prima di tutto, non opporre resistenza materiale e non firmare nulla sul posto. Comunica per iscritto, il giorno stesso, la data della sentenza di apertura e il nome del liquidatore, ricordando che dall’apertura le azioni esecutive e cautelari individuali sono precluse (art. 150 CCII, richiamato dall’art. 270, comma 5) e che l’esecuzione dei contratti pendenti è sospesa in attesa della scelta del liquidatore. Inoltra tutto al liquidatore entro 24 ore. Se c’è un atto giudiziale notificato (un’intimazione di sfratto, un ricorso), qui serve il legale: i termini per costituirsi o opporsi nei procedimenti ordinari continuano a correre e vanno rispettati, anche se la difesa si fonderà sulla procedura in corso.

Imprevisto 2: il termine è già scaduto

Hai saputo della messa in mora quando il termine fissato dal giudice era già decorso, e il contratto si intende sciolto.

Piano B. Accetta che lo scioglimento è avvenuto per legge e concentrati sulle conseguenze (mossa 7). Verifica che la controparte si insinui solo per il credito da mancato adempimento, senza danni. Se il contratto ti era davvero indispensabile (per esempio l’auto per lavorare), valuta con il liquidatore se esistono soluzioni alternative compatibili con la procedura, come l’uso di un bene che rientra nella quota di mantenimento o un nuovo rapporto che stipulerai a tuo nome e con risorse escluse dalla liquidazione. Non tentare accordi diretti con la vecchia controparte sui beni della procedura.

Imprevisto 3: il documento è irreperibile

Il contratto di leasing o di finanziamento è andato perso, e la controparte non risponde alle richieste di copia.

Piano B. Documenta le richieste (date e mezzi). Ricostruisci il contratto dagli elementi indiretti: estratti conto con gli addebiti, comunicazioni periodiche, email, contabili. Per i contratti bancari e finanziari, la richiesta ai sensi dell’art. 119 TUB può essere reiterata e, in caso di inerzia, fatta valere anche giudizialmente; ma nel frattempo segnala al liquidatore che la controparte non fornisce la documentazione. Una controparte che non produce il proprio contratto avrà difficoltà a provare la propria domanda di ammissione al passivo.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 4 prima della mossa 3?

Sì, se hai contratti quotidiani con scadenze imminenti: un canone che scade fra tre giorni non può aspettare la scheda per il liquidatore. Ma non saltare la mossa 3: la tua quota di mantenimento e la posizione sulla casa vanno comunque comunicate al liquidatore.

Il liquidatore può sciogliere il mio contratto di lavoro?

No. Il tuo rapporto di lavoro dipendente non è un contratto del patrimonio da liquidare: è la fonte del reddito di cui una parte, oltre quanto necessario al mantenimento, viene acquisita alla procedura secondo quanto stabilisce il giudice. Il liquidatore non ha alcun ruolo nella prosecuzione o nella cessazione del tuo impiego.

Posso decidere io di sciogliere un contratto dopo l’apertura?

Sui contratti pendenti che riguardano il patrimonio della procedura, la scelta è del liquidatore. Su contratti che riguardano solo la tua vita personale e sono pagati con la quota di mantenimento (un abbonamento telefonico, per esempio) puoi esercitare i diritti che il contratto ti riconosce, ma comunicalo al liquidatore per trasparenza.

Se il liquidatore subentra nel leasing, l’auto resta a me?

Il subentro significa che la procedura assume il contratto. Il bene, una volta riscattato, entra nel patrimonio della liquidazione e sarà gestito secondo il programma: può essere venduto per ricavare utilità per i creditori. Se l’auto ti serve per lavorare, la questione va posta al liquidatore e al giudice in termini di beni necessari alla produzione del reddito: è una valutazione caso per caso.

Posso rinunciare alla liquidazione se non mi piace come vengono gestiti i contratti?

Con la vecchia disciplina della legge 3/2012, la Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 18118 del 3 luglio 2025, ha escluso, secondo i commenti disponibili, che il debitore possa rinunciare liberamente alla liquidazione già aperta. Anche nel sistema vigente non devi considerare la rinuncia come una via d’uscita: il disaccordo sulla gestione dei contratti si affronta con l’audizione, le osservazioni scritte e gli strumenti di controllo sull’operato del liquidatore.

La finanziaria della cessione del quinto può rivalersi sul TFR?

Il TFR maturato rientra, secondo le regole del codice e i provvedimenti del giudice, nel patrimonio della procedura nei limiti in cui è aggredibile. La finanziaria cessionaria, dopo l’apertura, è un creditore che concorre con gli altri: azioni individuali su questi crediti sono precluse. Se il contratto prevedeva vincoli specifici sul TFR, fai esaminare la clausola: la risposta dipende dal testo e dall’orientamento del tribunale competente.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono quelle che hanno orientato le singole mosse. Per ciascuna trovi estremi, principio riformulato e rilevanza. Dove la fonte è un commento e non il testo integrale, il principio è riportato come lo descrivono le fonti consultate. Sul comma 6 dell’art. 270 CCII, in particolare, non risultano ancora pronunce di legittimità specifiche: le regole operative vengono dal testo della norma e dai principi maturati nei rapporti pendenti della procedura fallimentare e della liquidazione giudiziale.

A sostegno delle mosse 1 e 3 (inventario e audizione)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. La relazione dell’OCC è un presupposto di ammissibilità della domanda e va controllata nel merito, per completezza e attendibilità. Rilevanza: un inventario dei contratti completo rafforza la relazione e prepara l’audizione.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. L’indicazione delle cause dell’indebitamento è condizione di ammissibilità della domanda. Rilevanza: la storia dei contratti (quando sono stati stipulati, perché) è parte di quella ricostruzione.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Rilevanza: la trasparenza sui contratti incide sull’esito finale della procedura.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 23 ottobre 2025, n. 28161. Il liquidatore può impugnare l’ammissione di un credito allo stato passivo senza autorizzazione del giudice delegato. Rilevanza: conferma l’autonomia di iniziativa del liquidatore, da orientare con informazioni tempestive.

A sostegno della mossa 2 (classificazione e rinvii)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 27 ottobre 2025, n. 28483. Una disposizione dettata per la liquidazione giudiziale (art. 51, comma 15, CCII) si applica alla liquidazione controllata tramite i rinvii degli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2. Rilevanza: legittima l’uso, con cautela e nei limiti della compatibilità, delle regole della liquidazione giudiziale quando il capo IX tace.
  • Cass. civ., Sez. Unite, sent. 28 gennaio 2021, n. 2061. Ai leasing traslativi risolti prima della L. 124/2017 si applica in via analogica l’art. 1526 c.c.; il concedente che si insinua deve presentare una domanda completa e, se invoca la penale, consentire al giudice di valutarne l’equità indicando il ricavato della ricollocazione o il valore stimato del bene. Rilevanza: distingue i contratti già chiusi da quelli pendenti e fornisce uno strumento per contestare pretese eccessive.

A sostegno della mossa 5 (cessione del quinto e finanziamenti)

  • Trib. Mantova, 20 aprile 2023 e 12 dicembre 2023. In presenza di cessione del quinto in corso, l’art. 144 CCII si applica per analogia alla liquidazione controllata, con inefficacia dei versamenti successivi all’apertura. Rilevanza: fonda l’indicazione di comunicare subito l’apertura al datore di lavoro.
  • Trib. Mantova, sent. 30 maggio 2025, n. 50. L’art. 144 esprime un principio generale collegato al carattere concorsuale e universale della procedura. Rilevanza: rafforza l’applicazione analogica.
  • Trib. Reggio Emilia, 5 marzo 2025. Le cessioni e le assegnazioni di quote stipendiali anteriori all’apertura non sono opponibili alla procedura. Rilevanza: stesso orientamento, da un diverso tribunale.
  • Trib. Ivrea, decreto collegiale 2 luglio 2025. Il debitore con cessione del quinto non è incapiente, perché una quota del reddito è già destinata ai creditori. Rilevanza: incide sulla scelta dello strumento di sovraindebitamento.
  • Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 7 agosto 2024, n. 22362. È illegittimo addebitare al lavoratore i costi di gestione della cessione, salvo prova di un aggravio eccessivo per il datore. Rilevanza: utile nella ricostruzione delle trattenute.

A sostegno delle mosse 6 e 7 (scelta, termini, conseguenze)

  • Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28573. Il termine per la domanda di partecipazione al concorso nella liquidazione controllata ha natura perentoria. Rilevanza: la controparte di un contratto sciolto deve rispettarlo per concorrere.
  • Cass. civ., Sez. Unite, sent. 16 settembre 2015, n. 18131. Il curatore non può sciogliersi dal preliminare immobiliare se il promissario acquirente ha trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c.; lo scioglimento non gli è opponibile. Rilevanza: principio da valutare, attraverso i rinvii, per i preliminari pendenti nella liquidazione controllata.

A sostegno della mossa 8 (esdebitazione)

  • Cass. civ., Sez. I, sent. 14 novembre 2025, n. 30108. Chi non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può invocare l’art. 283 CCII per gli stessi debiti. Rilevanza: l’esdebitazione va costruita, non presunta.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 3 luglio 2025, n. 18118. Nella disciplina della L. 3/2012, il debitore non può rinunciare liberamente alla liquidazione già aperta. Rilevanza: la gestione dei contratti si affronta dentro la procedura, non uscendone.

Cosa può fare lo Studio Monardo per i tuoi contratti pendenti

Quando una liquidazione controllata incontra contratti in corso, la differenza la fanno la tempestività e la qualità delle informazioni. Ecco cosa facciamo, concretamente.

  1. Costruiamo l’inventario dei contratti con te e con l’OCC, categoria per categoria, recuperando i documenti mancanti con richieste scritte alle controparti, comprese quelle ai sensi dell’art. 119 TUB.
  2. Classifichiamo ogni contratto applicando il test dell’art. 270, comma 6, CCII: pendente, debito, credito o già chiuso, segnalando i casi dubbi con l’analisi delle prestazioni eseguite.
  3. Redigiamo le schede per l’audizione davanti al liquidatore, con i numeri di subentro e scioglimento e la proposta motivata nell’interesse della massa.
  4. Gestiamo le comunicazioni con il datore di lavoro e con l’ente pensionistico sulla cessione del quinto, ricostruendo le trattenute prima e dopo l’apertura.
  5. Monitoriamo le messe in mora e i termini fissati dal giudice delegato, calcolando a ritroso le scadenze utili per la tua posizione.
  6. Verifichiamo le domande di ammissione al passivo delle controparti, segnalando al liquidatore richieste di prededuzione indebite e pretese risarcitorie escluse dalla norma.
  7. Esaminiamo i preliminari e i contratti ad effetti reali, controllando trascrizioni e date per stabilire se lo scioglimento sia ammesso.
  8. Rispondiamo alle iniziative individuali delle controparti dopo l’apertura (sfratti, ritiri di beni, minacce di distacco), richiamando il divieto di azioni esecutive e la sospensione dei contratti.
  9. Prepariamo il fascicolo per l’esdebitazione, documentando la tua condotta sulla gestione dei contratti dall’apertura alla chiusura.
  10. Assicuriamo la continuità della linea difensiva in ogni eventuale reclamo o impugnazione, fino al giudizio di Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC: chi ha operato all’interno delle procedure di sovraindebitamento sa come il liquidatore valuta un subentro, quali dati gli servono per decidere e come si costruisce una relazione che regga al controllo del tribunale. La legge 3/2012 a cui si riferisce l’iscrizione è oggi sostituita dal Codice della crisi, ma la competenza maturata nella gestione delle crisi da sovraindebitamento è la stessa che serve per applicare l’art. 270 CCII.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. E poiché i contratti pendenti hanno quasi sempre un risvolto economico e bancario, dalla ricostruzione delle trattenute alla verifica dei conteggi di leasing e finanziamenti, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso, integrando la valutazione giuridica con quella contabile.

Chiusura: ogni contratto ha la sua finestra

Il liquidatore può sciogliere i contratti del sovraindebitato, ma solo quelli davvero pendenti, solo dopo averti sentito e con conseguenze che la legge delimita con precisione. Tutto il resto dipende da te: da quanto presto fai l’inventario, da come presenti i numeri, da quanto tieni d’occhio i termini. Ogni informazione data in tempo è una scelta che resta aperta; ogni informazione data tardi è un contratto che si chiude senza che nessuno l’abbia davvero deciso.

Lo Studio Monardo affronta questo tema dall’interno della procedura: le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario OCC dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo consentono di leggere la sorte dei tuoi contratti con gli occhi di chi la procedura la gestisce, e di preparare per il liquidatore esattamente ciò che gli serve per decidere.

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