Questo non è un articolo da leggere e mettere da parte. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, mentre la tua impresa è ancora in piedi e hai ancora margine per scegliere. Se gestisci un’impresa commerciale o agricola (una società, una ditta individuale, un’azienda agricola, anche di piccole dimensioni) e senti che i conti stanno scivolando verso uno squilibrio che da solo non riesci più a governare, la composizione negoziata della crisi è lo strumento che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 12-25-undecies, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024) ti mette a disposizione per trattare con banche, fornitori ed Erario con l’aiuto di un professionista indipendente, senza passare subito da un tribunale.
La promessa è semplice: alla fine di questo piano saprai se puoi presentare l’istanza, quali documenti caricare, in che ordine muoverti sulla piattaforma telematica nazionale e cosa fare se qualcosa va storto. Ogni mossa ha un obiettivo, una finestra temporale, una base normativa e un controllo finale. Non passare alla mossa successiva finché il controllo non è superato.
Perché è lo Studio Monardo a guidarti su questo tema? Perché la composizione negoziata ruota attorno a una figura precisa, l’esperto indipendente nominato dalla commissione presso la camera di commercio, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi dall’interno come l’esperto legge l’istanza, valuta il progetto di piano e conduce le trattative. A questo si aggiunge la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, decisiva quando la composizione negoziata riguarda un’impresa minore e il piano B passa per il concordato minore o la liquidazione controllata.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa parti
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. La composizione negoziata è uno strumento “di anticipo”: funziona bene se la usi quando la crisi è probabile o appena manifesta, molto peggio se arrivi quando i creditori hanno già avviato pignoramenti a catena o quando è stata depositata una domanda di liquidazione giudiziale. Le quattro domande che seguono servono a capire da quale mossa partire. Rispondi con sincerità: nessuno ti giudica, ma una diagnosi sbagliata ti fa perdere settimane che in questa materia valgono moltissimo.
Domanda 1 — Sei un imprenditore commerciale o agricolo, e la tua impresa è sopra o sotto le soglie?
L’art. 12 CCII apre la composizione negoziata all’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. Non sono ammessi il consumatore e il professionista non imprenditore: per loro la strada resta quella delle procedure di sovraindebitamento.
Poi verifica le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, quelle che definiscono l’impresa minore: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Se rientri sotto tutte e tre le soglie, sei un’impresa “sotto soglia”: puoi comunque accedere alla composizione negoziata, con le regole particolari dell’art. 25-quater CCII, ma le uscite giudiziali del tuo percorso saranno quelle del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata) e non quelle riservate alle imprese maggiori.
Domanda 2 — C’è già un procedimento pendente?
L’art. 25-quinquies CCII stabilisce che l’istanza non può essere presentata se è pendente un procedimento introdotto con domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo, anche “in bianco” ai sensi dell’art. 44, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). Non può essere presentata nemmeno se, nei quattro mesi precedenti, hai rinunciato a una di queste domande. Se hai già depositato un concordato, anche con riserva, la composizione negoziata ti è preclusa: lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 31856 del dicembre 2025.
Attenzione a una distinzione che molti trascurano: la pendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presentato da un creditore non impedisce di per sé l’istanza, ma va dichiarata (art. 17, comma 3, lett. d) e condiziona tutta la strategia sulle misure protettive.
Domanda 3 — Hai già subito azioni esecutive o revoche di affidamenti?
Se un creditore ha pignorato il conto corrente, se la banca ha revocato i fidi o ha segnalato a sofferenza, se l’Agente della riscossione ha avviato procedure, la variabile tempo diventa critica. In questi casi la richiesta di misure protettive (artt. 18-19 CCII) va pensata contestualmente all’istanza, e va preparato nello stesso momento il ricorso al tribunale per la loro conferma.
Domanda 4 — Sai dire, con numeri, perché l’impresa può ancora stare in piedi?
La composizione negoziata presuppone che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Non serve che sia certo, ma deve essere plausibile: un’attività che genera margini (o può tornare a generarli con interventi identificabili), un debito ristrutturabile, almeno qualche creditore strategico disposto a sedersi al tavolo. Se non sai rispondere, la tua prima mossa è il test pratico.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Non sai ancora se la tua impresa può accedere | Mossa 1 | Verifichi requisiti soggettivi, oggettivi e preclusioni prima di investire tempo |
| Sei ammissibile ma non sai se il risanamento è plausibile | Mossa 2 | Il test pratico e la lista di controllo ti danno una prima risposta numerica |
| Hai chiaro il quadro ma non hai i certificati dei debiti | Mossa 3 | I certificati fiscali, contributivi e la Centrale dei rischi richiedono tempi tecnici |
| Hai i documenti ma non il progetto di piano | Mossa 4 | Senza progetto di piano e piano finanziario a sei mesi l’istanza è incompleta |
| Hai tutto pronto | Mossa 5 | Accedi alla piattaforma e depositi l’istanza |
| Hai già depositato e attendi l’esperto | Mossa 6 | Prepari il primo incontro e l’accettazione |
| Hai un pignoramento in corso o imminente | Mossa 5 + Mossa 7 insieme | Istanza con richiesta di misure protettive e ricorso al tribunale nello stesso giorno |
| Le trattative sono avviate e si avvicina la scadenza | Mossa 8 | Scegli l’uscita: accordo, concordato semplificato o strumenti del sovraindebitamento |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ti ritrovi in due righe insieme, parti dalla mossa con il numero più basso: è quasi sempre la più urgente da chiudere.
Mossa 1 — Verifica che la tua impresa possa davvero accedere
Obiettivo della mossa: accertare, prima di toccare la piattaforma, che tu sia un soggetto legittimato, che lo squilibrio rientri nel perimetro della norma e che non ci siano preclusioni.
Quando va fatta
Subito. È la mossa che non costa nulla e che evita gli errori più gravi. La puoi completare in pochi giorni, e conviene chiuderla prima di chiedere i certificati della mossa 3, perché ti dice anche se esistono procedure già pendenti che cambiano la strategia.
Come si esegue
- Verifica la qualifica di imprenditore. Estrai una visura camerale aggiornata dal registro delle imprese. Controlla che l’attività esercitata sia commerciale o agricola, che l’impresa sia attiva e non cancellata. Se sei un professionista iscritto a un albo che non esercita in forma d’impresa, fermati: la composizione negoziata non fa per te e devi valutare le procedure di sovraindebitamento.
- Calcola le soglie dell’impresa minore. Prendi i bilanci (o le dichiarazioni dei redditi, se sei in contabilità semplificata) dei tre esercizi precedenti e verifica attivo, ricavi lordi e debiti complessivi. Annota i valori in una tabella: ti serviranno nella mossa 5 per compilare la piattaforma e nella mossa 8 per individuare le uscite.
- Controlla le preclusioni dell’art. 25-quinquies. Verifica, anche presso la cancelleria del tribunale competente, che non pendano domande di concordato preventivo (anche con riserva), di omologazione di accordi di ristrutturazione o di piani di ristrutturazione. Verifica di non aver rinunciato a una di queste domande negli ultimi quattro mesi.
- Censisci i ricorsi dei creditori. Chiedi alla cancelleria se pendono ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale nei tuoi confronti. Dovrai dichiararlo con dichiarazione sostitutiva nell’istanza.
- Valuta il tipo di squilibrio. L’art. 12 parla di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende “probabile” la crisi o l’insolvenza. Il correttivo e la prassi hanno chiarito che anche l’impresa già insolvente può accedere, purché l’insolvenza sia reversibile e il risanamento resti ragionevolmente perseguibile.
La base giuridica
Art. 12 CCII (accesso e finalità), art. 2, comma 1, lett. d) (impresa minore), art. 25-quater (imprese sotto soglia), art. 25-quinquies (limiti di accesso). Il richiamo è al testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è scoprire una domanda di concordato con riserva depositata in passato e poi abbandonata, o un ricorso di un creditore di cui non sapevi nulla. Nel primo caso, conta la data della rinuncia: se sono trascorsi meno di quattro mesi, devi attendere o valutare direttamente un altro strumento. Nel secondo caso non sei bloccato, ma la mossa 7 sulle misure protettive diventa prioritaria. La Cassazione, con la sentenza n. 31856/2025, ha chiarito che una composizione negoziata avviata in pendenza di un concordato non solo è inammissibile, ma non impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale: in altre parole, non puoi usare l’istanza come scudo improvvisato contro un procedimento già in corso.
Check di completamento
- Hai una visura camerale aggiornata che conferma la tua qualifica di imprenditore commerciale o agricolo.
- Hai calcolato attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi e sai se sei sopra o sotto soglia.
- Hai escluso le preclusioni dell’art. 25-quinquies e censito eventuali ricorsi pendenti.
Mossa 2 — Fai il test pratico e misura la tua reale possibilità di risanamento
Obiettivo della mossa: ottenere una prima misura oggettiva della sostenibilità del debito e capire se il risanamento è ragionevolmente perseguibile, usando gli strumenti che la piattaforma stessa ti mette a disposizione.
Quando va fatta
Dopo la mossa 1 e prima di raccogliere i documenti. Il test pratico richiede pochi dati e si compila in poche ore: non rimandarlo, perché il suo esito orienta tutto il resto, compreso il contenuto del progetto di piano.
Come si esegue
- Accedi alla sezione pubblica della piattaforma. La piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata, gestita dal sistema delle camere di commercio, mette a disposizione, anche senza autenticazione, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e la lista di controllo particolareggiata previsti dall’art. 13, comma 2, CCII e definiti con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.
- Inserisci i dati del test. Il test ti chiede, in sintesi, l’entità del debito che deve essere ristrutturato e i flussi finanziari liberi che l’impresa può generare al servizio del debito. Il rapporto tra i due ti dà un indicatore del grado di difficoltà del risanamento: più è basso, più il percorso è percorribile; oltre certe soglie il risanamento richiede interventi straordinari (cessione di rami d’azienda, apporto di nuova finanza, stralci consistenti).
- Separa debito scaduto e a scadere. Nel debito da ristrutturare includi i debiti scaduti, quelli che scadranno nei prossimi mesi e che non riesci a onorare, le rate di finanziamento che non sei in grado di pagare. Non includere i debiti che puoi pagare regolarmente con la gestione corrente.
- Simula gli interventi. Il test consente di valutare l’effetto di misure come la riduzione dei costi, la dismissione di beni non strategici, l’apporto dei soci. Usalo come strumento di lavoro, non come esame da superare.
- Scorri la lista di controllo. È la traccia che l’esperto userà per esaminare il tuo progetto di piano: requisiti organizzativi, contabilità affidabile, individuazione delle cause della crisi, strategie di intervento, proiezioni dei flussi finanziari. Annota ogni punto in cui non hai una risposta: sono i buchi da chiudere nella mossa 4.
La base giuridica
Art. 13, comma 2, CCII: la piattaforma contiene una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Il progetto di piano allegato all’istanza deve essere redatto secondo questa lista (art. 17, comma 3, lett. b).
Se qualcosa va storto
Il caso tipico è un test che restituisce un indicatore molto alto: il debito da ristrutturare è sproporzionato rispetto ai flussi. Non significa automaticamente che la composizione negoziata sia preclusa, ma che il risanamento richiede interventi incisivi e che i creditori dovranno accettare sacrifici significativi. Prima di procedere, verifica con un professionista se esistono leve concrete (un investitore, la cessione di un ramo, un immobile non strumentale da vendere). Se non esistono, la composizione negoziata rischia di diventare un’anticamera costosa del concordato semplificato o della liquidazione: valuta subito se, per la tua impresa, sia più efficace un altro strumento.
Ricorda anche che il tribunale, quando dovrà confermare le misure protettive, non verificherà la fattibilità del piano in senso stretto, ma la sua non manifesta implausibilità: lo hanno chiarito, tra gli altri, il Tribunale di Nola con decreto del 15 maggio 2025 e il Tribunale di Bologna il 23 maggio 2025. Un test pratico gravemente negativo, però, è esattamente il tipo di elemento che può portare un giudice a ritenere il risanamento “palesemente implausibile”.
Check di completamento
- Hai compilato il test pratico e conosci il tuo indicatore di sostenibilità.
- Hai individuato almeno due o tre leve concrete di risanamento.
- Hai una lista dei punti della lista di controllo a cui non sai ancora rispondere.
Mossa 3 — Raccogli i documenti obbligatori dell’art. 17
Obiettivo della mossa: avere in mano, in formato digitale e firmabile, tutti i documenti che l’art. 17, comma 3, CCII impone di caricare sulla piattaforma al momento dell’istanza.
Quando va fatta
Avvia le richieste dei certificati subito dopo la mossa 2, perché alcuni enti impiegano giorni o settimane per rilasciarli. La regola del comma 3-bis ti aiuta: se hai richiesto i certificati almeno dieci giorni prima del deposito dell’istanza e non li hai ancora ricevuti, puoi sostituirli con una dichiarazione sostitutiva che attesta di averne fatto richiesta. Questo significa che il decimo giorno dalla richiesta è il primo giorno utile in cui puoi depositare anche senza certificati in mano.
Come si esegue
Prepara una cartella digitale con i seguenti documenti, uno per file, in formato PDF (firmati digitalmente dove richiesto):
- Bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso il registro delle imprese. Se non sei tenuto al deposito dei bilanci, prepara le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, insieme a una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza.
- Progetti di bilancio o situazione aggiornata, se i bilanci dell’ultimo esercizio non sono ancora stati approvati (lett. a-bis, introdotta con il correttivo): anche qui la situazione non può essere anteriore di oltre sessanta giorni.
- Elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia.
- Dichiarazione sostitutiva sulla pendenza, nei tuoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza, e attestazione di non aver depositato domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
- Certificato unico dei debiti tributari (art. 364, comma 1, CCII), rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
- Situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (e agli altri agenti della riscossione, se ne hai).
- Certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi (art. 363, comma 1, CCII), rilasciato da INPS e, per i premi, dall’INAIL.
- Estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia, non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.
Il progetto di piano di risanamento e la relazione sintetica con il piano finanziario a sei mesi (lett. b) sono anch’essi obbligatori, ma per la loro complessità li trattiamo nella mossa 4.
La base giuridica
Art. 17, commi 3 e 3-bis, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024; artt. 363 e 364 CCII per i certificati dei debiti contributivi e tributari.
Se qualcosa va storto
Tre imprevisti ricorrono spesso. Primo: la Centrale dei rischi richiesta mesi prima è “scaduta” perché anteriore di oltre tre mesi. Richiedila di nuovo: è gratuita e si ottiene in tempi brevi. Secondo: i certificati fiscali e contributivi tardano. Applica il comma 3-bis, conserva la prova della data della richiesta (ricevuta PEC o protocollo del portale) e deposita la dichiarazione sostitutiva. Terzo: la contabilità non è aggiornata e non riesci a redigere una situazione patrimoniale a sessanta giorni. Qui non ci sono scorciatoie: senza una situazione contabile affidabile l’esperto non può lavorare, e la mancanza di contabilità attendibile è uno dei primi elementi che la lista di controllo segnala. Coinvolgi subito il tuo commercialista.
Check di completamento
- Hai una cartella con bilanci (o dichiarazioni) e situazione aggiornata entro sessanta giorni.
- Hai i certificati fiscali, contributivi e della riscossione, oppure la prova di averli richiesti da almeno dieci giorni.
- Hai l’estratto della Centrale dei rischi con data non anteriore a tre mesi.
Mossa 4 — Costruisci il progetto di piano e il piano finanziario a sei mesi
Obiettivo della mossa: redigere un progetto di piano di risanamento coerente con la lista di controllo, accompagnato da una relazione chiara sull’attività in concreto svolta e da un piano finanziario per i successivi sei mesi.
Quando va fatta
In parallelo alla mossa 3, mentre attendi i certificati. È la mossa più impegnativa sul piano tecnico e quella che più influisce sul giudizio dell’esperto e, se chiederai le misure protettive, sul giudizio del tribunale.
Come si esegue
- Individua le cause della crisi. Il progetto di piano deve partire da una diagnosi onesta: perdita di un cliente rilevante, aumento dei costi energetici, sovraindebitamento bancario, crediti incagliati, errori gestionali. L’esperto e i creditori diffidano dei piani che attribuiscono tutto a fattori esterni.
- Descrivi le strategie di intervento. Riduzione dei costi, riorganizzazione, dismissioni, nuova finanza, ingresso di un socio, cessione dell’azienda o di un ramo. Per ciascuna, indica tempi e impatti numerici.
- Prepara le proiezioni. Conto economico e flussi di cassa previsionali, almeno per l’arco di piano. Le proiezioni devono essere coerenti con i dati storici: un’impresa che negli ultimi tre anni ha perso margini non può presentare un piano che li raddoppia senza spiegare perché.
- Redigi il piano finanziario a sei mesi. È un documento distinto, più operativo: entrate e uscite previste mese per mese per i sei mesi successivi all’istanza, con l’indicazione delle iniziative che intendi adottare. Serve all’esperto per capire se l’impresa può sopravvivere durante le trattative.
- Scrivi la relazione sintetica sull’attività. Una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata: cosa produci o vendi, a chi, con quale organizzazione, con quanti dipendenti.
- Fai rivedere tutto. Prima del deposito, fai leggere il progetto a un professionista che conosca il modo in cui ragiona un esperto. Ricorda che il documento è un “progetto”: potrà essere modificato nel corso delle trattative, ma deve essere già credibile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce i criteri con cui un esperto valuta un progetto di piano: per questo lo Studio rilegge il tuo progetto con gli stessi occhi di chi dovrà esaminarlo.
La base giuridica
Art. 17, comma 3, lett. b), CCII: progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’art. 13, comma 2, una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata e un piano finanziario per i successivi sei mesi con le iniziative che intende adottare.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più insidioso è un piano che, a una lettura onesta, non regge. Non nasconderlo: l’esperto, entro breve tempo dal primo incontro, deve valutare se esistono concrete prospettive di risanamento e, se le esclude, ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza (art. 17, comma 5). Un piano gonfiato ti fa perdere tempo e credibilità. Meglio un piano modesto ma realistico, che dichiari apertamente gli stralci necessari, di un piano ottimistico smontato al primo incontro.
Un secondo imprevisto riguarda i soci che hanno finanziato la società. Se pensi di presentare il loro apporto come “risorsa esterna” in vista di un eventuale concordato semplificato, sappi che la Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, ha escluso che la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro finanziamenti costituisca risorsa esterna: si tratta di una modifica qualitativa del credito che non accresce l’attivo. Se i soci vogliono davvero sostenere il piano, devono portare denaro o beni nuovi.
Check di completamento
- Hai un progetto di piano che risponde, punto per punto, alla lista di controllo.
- Hai un piano finanziario mensile per i sei mesi successivi.
- Hai una relazione sintetica sull’attività che un estraneo capirebbe in cinque minuti.
Mossa 5 — Accedi alla piattaforma telematica e deposita l’istanza
Obiettivo della mossa: presentare sulla piattaforma telematica nazionale un’istanza completa, firmata digitalmente, indirizzata alla camera di commercio competente, con tutti gli allegati dell’art. 17 e, se ti servono, con la richiesta di misure protettive.
Quando va fatta
Quando hai chiuso le mosse 3 e 4. Se hai chiesto i certificati fiscali e contributivi e non li hai ricevuti, il primo giorno utile è il decimo successivo alla richiesta. Se un creditore sta per pignorare beni essenziali o la banca ha annunciato la revoca dei fidi, non aspettare la perfezione: deposita appena il fascicolo è completo nei suoi elementi essenziali, perché le misure protettive producono effetto solo dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, e non prima.
Come si esegue
- Procurati gli strumenti digitali. Ti servono un’identità digitale per l’accesso (SPID, CIE o CNS), un dispositivo di firma digitale valido intestato al legale rappresentante (o al titolare della ditta individuale) e un indirizzo di posta elettronica certificata attivo e correttamente iscritto nel registro delle imprese. Verifica oggi che la firma non sia scaduta: è uno degli inciampi più banali e frequenti.
- Entra nell’area riservata. Dalla sezione dedicata alla composizione negoziata del portale delle camere di commercio, accedi all’area riservata con la tua identità digitale. Il sistema ti chiede di individuare l’impresa per cui operi: scegli quella corretta tramite codice fiscale e verifica che i dati anagrafici coincidano con la visura.
- Compila i dati dell’istanza. La procedura guidata ti chiede di indicare i dati dell’impresa, la sede legale (che determina la camera di commercio competente: quella del capoluogo di regione o delle province autonome nel cui territorio si trova la sede), il settore di attività, le dimensioni (anche per stabilire se sei un’impresa sotto soglia), una sintetica descrizione della situazione di squilibrio.
- Dichiara se chiedi le misure protettive. Nel modello trovi la sezione per la richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell’art. 18 CCII. Se la attivi, dovrai dichiarare l’eventuale esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei tuoi confronti e di ricorsi per la liquidazione giudiziale, e indicare se intendi escludere determinati creditori o determinate iniziative dal perimetro delle misure. Ricorda che dalla scelta di chiedere le misure discende l’obbligo di depositare il ricorso al tribunale nella mossa 7.
- Carica gli allegati. Carica uno per uno i documenti della mossa 3 e il progetto di piano della mossa 4. Nomina i file in modo chiaro (es. “03_elenco_creditori.pdf”): l’esperto li leggerà in pochi giorni e un fascicolo ordinato è già un segnale di affidabilità.
- Firma digitalmente e invia. L’istanza generata dalla piattaforma va firmata digitalmente e trasmessa. Il sistema rilascia una ricevuta: scaricala e conservala, insieme al numero di pratica.
- Monitora la PEC. Da questo momento le comunicazioni più importanti (nomina dell’esperto, richieste di integrazione) arrivano per via telematica e sulla PEC dell’impresa. Controllala ogni giorno.
Il caso delle imprese sotto soglia
Se nella mossa 1 hai accertato di essere un’impresa minore, la composizione negoziata segue le regole dell’art. 25-quater CCII: l’istanza passa comunque dalla piattaforma, ma la nomina dell’esperto avviene secondo il canale semplificato previsto per queste imprese, e le uscite del percorso (mossa 8) sono in larga parte quelle delle procedure di sovraindebitamento. Non lasciarti ingannare dalla dimensione: anche per un’impresa minore l’istanza deve essere completa, firmata e accompagnata da un progetto di piano credibile.
Gli errori più frequenti nella compilazione sulla piattaforma
Prima di premere “invia”, ripassa questo elenco. Sono gli errori che, nella pratica, rallentano di più le istanze o ne indeboliscono la credibilità.
- Elenco creditori incompleto. Dimenticare i debiti verso i dipendenti (TFR maturato, retribuzioni arretrate), verso il locatore o verso le società di leasing è frequente. L’elenco deve indicare crediti scaduti e a scadere e le garanzie reali e personali: un creditore omesso che emerge dopo è un segnale negativo per l’esperto e per tutti gli altri creditori.
- Garanzie personali non dichiarate. Se i soci o gli amministratori hanno firmato fideiussioni a favore delle banche, indicalo. Le garanzie personali spostano il baricentro della trattativa, perché il garante ha interesse diretto al buon esito del risanamento.
- Situazione patrimoniale “vecchia”. La situazione economico-patrimoniale e finanziaria non può essere anteriore di oltre sessanta giorni alla presentazione dell’istanza. Se hai preparato la situazione a fine anno e depositi a marzo inoltrato, sei fuori termine: aggiornala.
- Centrale dei rischi fuori termine. L’estratto non può essere anteriore di tre mesi. Controlla la data di riferimento, non solo quella di rilascio.
- Dichiarazione sostitutiva generica. La dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la liquidazione giudiziale deve essere puntuale. Se un ricorso pende, indicalo con il numero di ruolo e il tribunale: tacerlo non lo fa sparire, e ti espone a contestazioni sulla tua trasparenza.
- Progetto di piano copiato da modelli. L’esperto riconosce subito un documento redatto con formule generiche. Ogni affermazione del piano deve essere riferita alla tua impresa, con numeri tuoi.
- Richiesta di misure protettive “per prudenza”. Chiedere le misure senza averne bisogno rende pubblica la difficoltà e ti impegna a un ricorso giudiziale. Chiedile se esiste un rischio concreto di azioni esecutive o di revoca di affidamenti; altrimenti valuta di restare nella riservatezza e di chiederle in seguito, con successiva istanza, se la situazione cambia.
Come scegliere se chiedere subito le misure protettive
La scelta è strategica e va fatta prima del deposito. Valuta tre elementi. Il primo è l’esposizione esecutiva: se hai ricevuto precetti, pignoramenti o atti della riscossione, o se un creditore ha già depositato un ricorso per la liquidazione giudiziale, la protezione è quasi sempre necessaria. Il secondo è la reazione prevedibile delle banche: se i tuoi rapporti bancari sono già tesi, la pubblicazione dell’istanza può paradossalmente proteggerti, perché dopo la conferma delle misure gli istituti non possono mantenere sospensioni o revoche degli affidamenti salvo ragioni di vigilanza prudenziale. Il terzo è la reputazione commerciale: se la tua impresa vive di commesse pubbliche o di rapporti con pochi grandi clienti, valuta con attenzione l’impatto della pubblicità nel registro delle imprese e preparati a comunicare in modo proattivo con i clienti strategici. La riservatezza è un valore, ma non a costo di lasciare il patrimonio esposto.
La base giuridica
Art. 17, comma 1, CCII: l’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’art. 13; art. 13 sulla piattaforma e sulla nomina dell’esperto; art. 18, comma 1, sulla richiesta di misure protettive con l’istanza o con successiva istanza presentata con le stesse modalità; art. 25-quater per le imprese sotto soglia.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto più comune è il blocco tecnico: firma non riconosciuta, file troppo pesante, PEC non coincidente con quella iscritta. Non improvvisare soluzioni: le camere di commercio mettono a disposizione assistenza tecnica e manuali operativi della piattaforma. Il secondo imprevisto è la richiesta di integrazione documentale da parte della segreteria o dell’esperto: rispondi rapidamente e in modo completo, perché una pratica che resta ferma perde valore agli occhi dei creditori.
Un terzo imprevisto, più serio, riguarda le misure protettive richieste “a vuoto”: hai attivato la richiesta nell’istanza, ma poi non depositi il ricorso al tribunale nei termini. In questo caso le misure diventano inefficaci e, peggio, i creditori hanno saputo dal registro delle imprese che sei in difficoltà. Se chiedi le misure protettive, organizza fin d’ora il deposito del ricorso: è una mossa che non si improvvisa.
Check di completamento
- Hai la ricevuta di trasmissione dell’istanza firmata digitalmente e il numero di pratica.
- Hai verificato che tutti gli allegati siano stati caricati e siano leggibili.
- Se hai chiesto le misure protettive, hai già pronto il ricorso al tribunale (mossa 7).
Mossa 6 — Gestisci la nomina dell’esperto e il primo incontro
Obiettivo della mossa: arrivare al primo incontro con l’esperto preparato, convincerlo che le prospettive di risanamento esistono e impostare con lui il calendario delle trattative.
Quando va fatta
Dal momento del deposito fino al primo incontro. La nomina viene effettuata dalla commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione, che individua l’esperto tra gli iscritti nell’elenco tenuto dalla stessa camera, tenendo conto della specifica preparazione e degli incarichi in corso; l’esperto, verificata la propria indipendenza e la disponibilità di tempo, deve comunicare l’accettazione entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina (art. 17, comma 4), e non può avere contemporaneamente più di due incarichi di composizione negoziata. Subito dopo l’accettazione, l’esperto convoca l’imprenditore.
Come si esegue
- Verifica l’indipendenza dell’esperto. Quando ricevi la comunicazione della nomina, leggi il nominativo e controlla che non ci siano rapporti professionali o personali tra l’esperto e l’impresa o i suoi principali creditori. Se ci sono, segnalalo immediatamente: l’indipendenza è un requisito della nomina (art. 16).
- Prepara un dossier per il primo incontro. Oltre agli allegati già caricati, porta un prospetto aggiornato dei debiti per creditore, un elenco delle azioni esecutive in corso, le comunicazioni ricevute dalle banche, la posizione verso l’Erario e gli enti previdenziali, una sintesi in una pagina delle leve di risanamento.
- Presenta l’organo di controllo e il revisore. Se la società ha un collegio sindacale o un revisore, informali: l’esperto li sente nel primo incontro, quando esistono (art. 17, comma 5).
- Ascolta la valutazione dell’esperto. Nel primo incontro l’esperto valuta se esistono concrete prospettive di risanamento. Se non le ravvisa, ne dà notizia a te e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione. Se le ravvisa, incontra le altre parti interessate e prospetta le possibili strategie.
- Concorda il calendario. Stabilisci con l’esperto quali creditori convocare per primi (di solito le banche e i fornitori strategici), con quali proposte, in quali tempi. Ricorda che l’incarico si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata, salvo proroga.
- Adotta una condotta trasparente. Durante le trattative hai il dovere di rappresentare la tua situazione all’esperto, ai creditori e alle altre parti in modo completo e trasparente, e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16, comma 4). I creditori, a loro volta, devono collaborare lealmente e rispettare l’obbligo di riservatezza.
La base giuridica
Art. 13 (nomina tramite commissione), art. 16 (requisiti dell’esperto e doveri delle parti), art. 17, commi 4, 5, 7 e 8 CCII. Sulla proroga dell’incarico è intervenuto il correttivo, che ha fissato il prolungamento in centottanta giorni su richiesta delle parti o dell’imprenditore con il consenso dell’esperto.
Se qualcosa va storto
Il caso peggiore è l’archiviazione per assenza di prospettive di risanamento. Non è una sentenza: puoi ripresentare l’istanza, ma solo se è decorso un anno dall’archiviazione, salvo che l’archiviazione sia avvenuta in casi particolari previsti dalla norma (art. 17, comma 7). Il tempo, dunque, conta. Per evitare l’archiviazione, non presentarti al primo incontro con un piano che tu stesso non sapresti difendere.
Un altro imprevisto riguarda le banche. Il correttivo ha inserito nell’art. 18 il comma 5-bis: dopo la conferma delle misure protettive, i creditori bancari e finanziari non possono mantenere la sospensione o la revoca delle linee di credito già concesse, salvo che dimostrino che tale scelta deriva dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Inoltre l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti (art. 16, comma 5). Se la tua banca annuncia una revoca motivata solo dall’avvio delle trattative, segnalalo all’esperto e valuta il ricorso al tribunale.
Check di completamento
- L’esperto ha accettato l’incarico e ha fissato il primo incontro.
- Hai portato un dossier completo e hai ricevuto una prima valutazione positiva sulle prospettive di risanamento.
- Hai un calendario condiviso delle trattative con i creditori prioritari.
Mossa 7 — Chiedi e fai confermare le misure protettive dal tribunale
Obiettivo della mossa: proteggere il patrimonio dell’impresa dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori durante le trattative, ottenendo dal tribunale la conferma delle misure richieste sulla piattaforma.
Quando va fatta
Questa mossa ha la finestra temporale più rigida di tutto il piano. Le misure protettive si attivano con la pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure insieme all’accettazione dell’esperto. Lo stesso giorno della pubblicazione devi depositare presso il tribunale competente il ricorso per la conferma o la modifica delle misure (art. 19, comma 1). Se non lo fai, o se non rispetti i successivi adempimenti pubblicitari entro il termine previsto dalla norma (ridotto dal correttivo), le misure diventano inefficaci.
Il tribunale fissa l’udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito del ricorso; all’esito, conferma o revoca le misure e ne stabilisce la durata, che deve essere compresa tra trenta e centoventi giorni. Su richiesta delle parti, il tribunale può prorogare la durata, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni (art. 19, comma 5).
Come si esegue
- Individua il tribunale competente. È il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, secondo le regole dell’art. 27 CCII.
- Redigi il ricorso. Il ricorso è un atto che richiede un difensore: va depositato telematicamente con gli allegati richiesti dall’art. 19, tra cui i bilanci degli ultimi tre esercizi (o la situazione aggiornata a non oltre sessanta giorni), l’elenco dei creditori, un piano finanziario per i successivi sei mesi, un prospetto delle iniziative che intendi adottare, la dichiarazione sulla pendenza di ricorsi, l’accettazione dell’esperto.
- Delimita il perimetro. Spiega al tribunale quali misure ti servono e perché: il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Puoi chiedere di limitare le misure ad alcune iniziative o ad alcuni creditori.
- Prepara l’udienza. Il tribunale sente le parti e l’esperto, e può chiedere a quest’ultimo un parere sulla funzionalità delle misure rispetto alle trattative. Il giudice non verifica la fattibilità del piano: verifica che le misure siano funzionali al buon esito delle trattative e che il risanamento non appaia manifestamente implausibile. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha riassunto bene il criterio: la proposta non deve essere pretestuosa e deve poggiare su un progetto coerente e ragionevolmente realizzabile, letto alla luce del parere dell’esperto.
- Valuta le misure cautelari. Oltre alle misure protettive “tipiche”, puoi chiedere al tribunale provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative (art. 19, comma 3, e art. 18).
Questo è il punto del piano in cui serve il legale: il ricorso al tribunale non è un modulo della piattaforma, ma un atto giudiziale con termini stretti e un contraddittorio con i creditori.
Come si costruisce il ricorso: la struttura che il tribunale si aspetta
Il ricorso per la conferma delle misure protettive non è un atto lungo, ma deve essere preciso. In genere si articola in quattro parti. La prima descrive l’impresa e l’istanza presentata sulla piattaforma, con gli estremi della pubblicazione nel registro delle imprese e dell’accettazione dell’esperto. La seconda illustra lo squilibrio e le ragioni per cui il risanamento è ragionevolmente perseguibile, richiamando il progetto di piano e, se già disponibile, il primo orientamento dell’esperto. La terza individua le misure richieste: tutte quelle tipiche o solo alcune, verso tutti i creditori o solo verso alcuni, con l’eventuale richiesta di provvedimenti cautelari aggiuntivi (per esempio l’inibizione della compensazione bancaria o della segnalazione di revoca degli affidamenti). La quarta spiega perché le misure sono funzionali alle trattative: quali azioni dei creditori metterebbero a rischio la continuità e in che modo.
Il tribunale, nel valutare il ricorso, tende a seguire uno schema ricorrente nella giurisprudenza di merito: un fumus inteso come ragionevole perseguibilità del risanamento (non come certezza del successo) e un periculum inteso come idoneità delle misure a preservare il buon esito delle trattative. Per questo il ricorso funziona meglio quando è accompagnato da elementi concreti: lettere ai creditori, prime risposte, una tabella delle esecuzioni pendenti o minacciate, il piano finanziario a sei mesi che mostra cosa accadrebbe senza protezione.
Le misure verso i garanti e verso i terzi
Una domanda frequente riguarda la protezione dei soci e dei fideiussori. Le misure protettive tipiche tutelano il patrimonio dell’imprenditore; tuttavia alcuni tribunali di merito, valutando le singole fattispecie, hanno concesso tutele anche in favore di soggetti diversi dall’impresa, quando la loro protezione era funzionale al risanamento (per esempio un garante disposto a portare nuova finanza). Su questo terreno la giurisprudenza è casistica e non uniforme: se il piano fa leva sul patrimonio dei soci o dei garanti, la richiesta va motivata con particolare cura, spiegando perché senza quella tutela le trattative fallirebbero.
Il calendario delle scadenze da tenere in agenda
Appena ricevi il decreto di conferma, annota quattro date: la scadenza delle misure fissata dal tribunale (tra trenta e centoventi giorni); la data entro cui chiedere l’eventuale proroga, con un margine di almeno due o tre settimane per consentire al tribunale di provvedere; il limite massimo dei duecentoquaranta giorni complessivi; la scadenza dei centottanta giorni dell’incarico dell’esperto. Le quattro date non coincidono quasi mai, e confonderle è un errore che si paga caro.
La base giuridica
Artt. 18 e 19 CCII (misure protettive e procedimento di conferma), art. 18, comma 5-bis (linee di credito bancarie), art. 27 (competenza).
Se qualcosa va storto
Tre scenari ricorrono nella giurisprudenza di merito. Primo: il tribunale nega la conferma perché mancano trattative effettive. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 29 aprile 2025, ha negato la conferma in assenza di trattative realmente in corso, e il Tribunale di Rovigo, il 6 maggio 2025, l’ha negata quando mancava la disponibilità al dialogo dei creditori strategici. Prima dell’udienza, quindi, documenta che le trattative sono iniziate davvero: lettere, verbali di incontro, proposte scambiate.
Secondo: le misure stanno per scadere e la trattativa non è chiusa. Il tetto dei duecentoquaranta giorni non si aggira con una nuova istanza per la stessa crisi: il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025, ha escluso che una nuova composizione negoziata sulla medesima crisi consenta di superare il limite temporale, e ha ritenuto non utilizzabili misure cautelari atipiche con effetto equivalente per eludere il tetto. Una linea più aperta è stata seguita dal Tribunale di Milano il 4 luglio 2025, che, scaduti i duecentoquaranta giorni, ha ammesso misure cautelari mirate contro singoli creditori, se giustificate da esigenze sopravvenute e funzionali alle trattative, escludendo però effetti retroattivi sulle esecuzioni in corso. Su questo punto la giurisprudenza non è uniforme.
Terzo: un creditore ottiene comunque atti preliminari. Il Tribunale di Gela, il 4 aprile 2024, ha precisato che le misure protettive non impediscono le azioni di cognizione né le intimazioni di pagamento, e non impediscono il deposito del ricorso per la liquidazione giudiziale, ma solo la pronuncia della sentenza di apertura. Non stupirti, dunque, se ricevi un decreto ingiuntivo durante le trattative: va gestito, non ignorato.
Check di completamento
- Hai depositato il ricorso lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.
- Hai rispettato gli adempimenti pubblicitari successivi nei termini.
- Hai un decreto di conferma con durata indicata e hai annotato in agenda la data di scadenza.
Mossa 8 — Scegli l’uscita: accordo, concordato semplificato o strumenti del sovraindebitamento
Obiettivo della mossa: chiudere la composizione negoziata con lo sbocco più adatto alla tua impresa, prima che scadano incarico dell’esperto e misure protettive.
Quando va fatta
Inizia a pensarci almeno sessanta giorni prima della scadenza dei centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto (o della proroga), e comunque prima della scadenza delle misure protettive. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale, che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore e, se ha concesso misure, al giudice.
Come si esegue
Le soluzioni previste dall’art. 23 CCII per le imprese sopra soglia sono, in sintesi:
- Contratto con uno o più creditori che, se l’esperto nella sua relazione finale dichiara che è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, produce effetti premiali.
- Convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62.
- Accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con gli effetti di esenzione da revocatoria previsti dalla legge.
- Domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61); il correttivo consente di ridurre la percentuale di adesione al 60% se la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, e ha regolato la transazione fiscale negli accordi conclusi dopo la composizione negoziata.
- Piano attestato di risanamento (art. 56).
- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies).
- Uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal codice (concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) o la liquidazione giudiziale.
Per le imprese sotto soglia, l’art. 25-quater orienta l’uscita verso gli strumenti pensati per le imprese minori: contratti e accordi con i creditori, concordato minore (artt. 74 e ss.), liquidazione controllata (artt. 268 e ss.), oltre alle ulteriori soluzioni indicate dalla norma.
Focus: il concordato semplificato
Il concordato semplificato è lo sbocco “di riserva” quando le trattative non hanno avuto successo. Puoi proporlo entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, quando l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni dell’art. 23, comma 1, e comma 2, lettera b), non sono praticabili. La proposta prevede la cessione dei beni e può essere presentata senza voto dei creditori: il tribunale, valutata la ritualità della proposta e acquisita la relazione finale e il parere dell’esperto, nomina un ausiliario e, all’esito, omologa se il concordato rispetta l’ordine delle cause di prelazione, è fattibile, non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicura comunque un’utilità a ciascun creditore.
La Cassazione, con tre pronunce depositate il 12 gennaio 2026, ha fissato paletti importanti. Con l’ordinanza n. 623 ha affermato che il concordato semplificato è inammissibile se la composizione negoziata non era praticabile fin dall’origine, e che il tribunale può verificare anche nel merito i presupposti di accesso dell’art. 12. Con la sentenza n. 624 ha chiarito che l’utilità per ciascun creditore deve essere concreta ed economicamente apprezzabile, e non può consistere nella semplice rapidità con cui si chiude la crisi. Con la sentenza n. 620 ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione costituisca risorsa esterna. La conseguenza operativa è netta: se pensi alla composizione negoziata come anticamera del concordato semplificato, la tua istanza deve essere seria fin dal primo giorno. Anche il Tribunale di Ferrara, il 13 giugno 2024, aveva avvertito che la composizione negoziata non può diventare un mezzo per approdare a un concordato liquidatorio semplificato.
Il ponte verso le procedure di sovraindebitamento
Per l’impresa minore e per l’impresa agricola sotto soglia, la composizione negoziata e le procedure di sovraindebitamento non sono mondi separati: sono due tappe dello stesso percorso. Il concordato minore (artt. 74 ss. CCII) consente all’imprenditore minore di proporre ai creditori un accordo che prosegua l’attività d’impresa o, in determinati casi, che si fondi su apporti esterni; la domanda si presenta tramite l’Organismo di Composizione della Crisi, che redige una relazione particolareggiata sulla proposta. La liquidazione controllata (artt. 268 ss.) è invece l’alternativa liquidatoria, che conduce all’esdebitazione secondo le regole del codice.
Il lavoro svolto nella composizione negoziata non va perso. L’elenco dei creditori, i certificati dei debiti tributari e contributivi, la Centrale dei rischi, il progetto di piano e le posizioni espresse dai creditori durante le trattative costituiscono il nucleo del fascicolo che servirà all’OCC. Se le trattative non portano a un accordo, la relazione finale dell’esperto e i verbali degli incontri aiutano a dimostrare la meritevolezza e la buona fede dell’imprenditore, elementi che contano anche nelle procedure di sovraindebitamento.
Quando conviene passare dalla composizione negoziata al concordato minore? Quando i creditori principali hanno mostrato disponibilità, ma non esiste l’unanimità o la maggioranza necessaria per un accordo stragiudiziale, e il voto dei creditori nel concordato minore consente di vincolare anche i dissenzienti. Quando conviene passare alla liquidazione controllata? Quando le trattative hanno dimostrato che la continuità non è sostenibile e che l’unica strada per liberarsi dai debiti residui è la liquidazione del patrimonio seguita dall’esdebitazione. La scelta tra le due va fatta con numeri alla mano, confrontando quanto riceverebbero i creditori in ciascuna ipotesi.
Cosa chiedere all’esperto nella relazione finale
La relazione finale non è un atto che subisci: puoi, nel corso delle trattative, fornire all’esperto tutti gli elementi perché sia completa. Assicurati che dia conto delle proposte che hai formulato, delle risposte ricevute, delle ragioni per cui eventuali creditori hanno rifiutato e del tuo comportamento durante le trattative. Se pensi di proporre il concordato semplificato, ricordati che la norma richiede che l’esperto dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili: questo giudizio si costruisce in ogni incontro, non nell’ultimo.
La base giuridica
Art. 17, comma 8 (relazione finale), art. 23 (conclusione delle trattative), art. 25-quater (imprese sotto soglia), art. 25-sexies e 25-septies (concordato semplificato e liquidazione del patrimonio), artt. 74 ss. (concordato minore), artt. 268 ss. (liquidazione controllata).
Se qualcosa va storto
Se la relazione finale dell’esperto non attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, il concordato semplificato ti è precluso. Se non presenti la proposta nei sessanta giorni, perdi questa via. Se sei un’impresa minore e l’accordo con i creditori non arriva, il passaggio naturale è l’Organismo di Composizione della Crisi, che dovrà redigere la relazione per il concordato minore o accompagnare la domanda di liquidazione controllata: qui la continuità con chi ha seguito la composizione negoziata è un vantaggio concreto, perché il lavoro di ricostruzione dei debiti è già fatto.
Check di completamento
- Hai individuato l’uscita più adatta almeno due mesi prima della scadenza.
- Hai ottenuto dall’esperto una relazione finale coerente con la soluzione scelta.
- Se opti per il concordato semplificato o per uno strumento del sovraindebitamento, hai calendarizzato il deposito entro i termini.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma realistici, per mostrarti come la tempestività cambi l’esito. Non sono casi reali. In tutte la situazione di partenza è la stessa, così puoi confrontare gli sviluppi.
Situazione di partenza comune. Una S.r.l. del settore metalmeccanico, sopra soglia, con ricavi annui di 2.870.000 euro e un debito complessivo di 1.946.300 euro, di cui 612.400 euro verso tre banche, 487.900 euro verso fornitori, 538.700 euro verso Erario e Agente della riscossione, 307.300 euro verso INPS e altri. Il test pratico restituisce un indicatore che segnala un risanamento impegnativo ma non impossibile. Il 3 marzo la banca principale comunica la revoca di un fido da 180.000 euro; il 10 marzo un fornitore notifica un atto di precetto per 74.650 euro.
Simulazione A — Chi agisce alla mossa 3 entro dieci giorni dal precetto
Il 4 marzo l’impresa chiede i certificati fiscali, contributivi, della riscossione e la Centrale dei rischi. Il 14 marzo, decorsi dieci giorni dalla richiesta, deposita l’istanza sulla piattaforma con la dichiarazione sostitutiva prevista dal comma 3-bis per i certificati non ancora arrivati, e chiede le misure protettive. La nomina e l’accettazione dell’esperto arrivano in pochi giorni; il 19 marzo istanza e accettazione sono pubblicate nel registro delle imprese e, lo stesso 19 marzo, il difensore deposita il ricorso al tribunale. Il precetto era stato notificato il 10 marzo: il termine di dieci giorni per il pagamento scade il 20 marzo, ma dal 19 marzo il fornitore non può iniziare l’esecuzione. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni e conferma le misure per centoventi giorni. Risultato: il patrimonio è protetto prima del primo pignoramento e la trattativa parte da una posizione di forza relativa. Inoltre, dopo la conferma, la banca non può mantenere la revoca del fido salvo ragioni di vigilanza prudenziale da dimostrare.
Simulazione B — Chi arriva alla mossa 5 con un mese di ritardo
L’impresa attende di “vedere come va”. Il fornitore, decorso il termine del precetto, pignora il 2 aprile i crediti verso tre clienti presso terzi per 74.650 euro maggiorati della metà, cioè 111.975 euro di somme vincolate. Una seconda banca, informata dalla Centrale dei rischi, segnala la posizione. L’istanza viene depositata il 22 aprile. Le misure protettive, confermate a maggio, bloccano la prosecuzione dell’esecuzione dal momento della pubblicazione, ma non cancellano gli effetti già prodotti: le somme pignorate restano vincolate fino alle decisioni del giudice dell’esecuzione, e la sospensione opera solo per il futuro. Risultato: la trattativa parte con 111.975 euro di liquidità congelata e una banca in più da convincere. Il piano finanziario a sei mesi va riscritto.
Simulazione C — Chi dimentica il ricorso al tribunale
L’impresa deposita l’istanza il 14 marzo chiedendo le misure protettive, ma non deposita il ricorso al tribunale lo stesso giorno della pubblicazione. Le misure diventano inefficaci. Il fornitore inizia il pignoramento, e nel frattempo il registro delle imprese ha reso pubblico che l’impresa ha chiesto la composizione negoziata. Risultato: il peggio dei due mondi. La difficoltà è nota a tutti, ma la protezione non c’è. L’impresa può ripresentare una nuova istanza di misure secondo le stesse modalità, ma ha perso giorni preziosi.
Simulazione D — Chi arriva al concordato semplificato senza piano serio
L’impresa ottiene le misure, ma nelle trattative non presenta mai una vera proposta: il progetto di piano allegato all’istanza era generico e il test pratico era stato compilato in modo sommario. Dopo duecentoquaranta giorni complessivi di misure, l’esperto redige la relazione finale: le trattative non sono andate a buon fine. L’impresa, il 58° giorno dalla comunicazione della relazione, propone un concordato semplificato che offre ai chirografari il 3,2% in tempi rapidi. Il tribunale verifica che la composizione negoziata non era praticabile fin dall’origine perché mancava un progetto credibile e che l’utilità per i chirografari consiste solo nella rapidità. Risultato: alla luce delle pronunce di legittimità del gennaio 2026, la proposta è esposta a una declaratoria di inammissibilità o a un diniego di omologazione. Se l’impresa avesse investito nella mossa 4, avrebbe avuto una base per una vera trattativa e, in subordine, una proposta di concordato semplificato più solida.
Il piano in una pagina
Stampa questa pagina e tienila sulla scrivania mentre lavori. Ogni riga è una mossa; ogni colonna ti dice cosa devi ottenere, entro quando e cosa rischi se la salti. Il piano funziona se lo esegui in ordine e se non passi alla mossa successiva senza aver superato il controllo della precedente. Due mosse, la 5 e la 7, sono legate da un nodo temporale preciso: se chiedi le misure protettive, l’istanza sulla piattaforma e il ricorso al tribunale vanno preparati insieme, perché il ricorso deve essere depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Verifica accesso | Legittimazione e assenza di preclusioni | Subito, prima di ogni altra attività | Istanza inammissibile; perdita di tempo; nessuno scudo contro procedure già pendenti |
| 2. Test pratico | Misura della sostenibilità del debito | Prima di raccogliere i documenti | Piano non credibile; archiviazione dopo il primo incontro |
| 3. Documenti art. 17 | Fascicolo completo | Certificati richiesti almeno 10 giorni prima del deposito; situazione a non oltre 60 giorni; Centrale rischi a non oltre 3 mesi | Istanza incompleta; richieste di integrazione; ritardi |
| 4. Progetto di piano | Piano secondo lista di controllo + piano finanziario a 6 mesi | In parallelo alla mossa 3 | Archiviazione; misure protettive non confermate |
| 5. Deposito sulla piattaforma | Istanza firmata digitalmente, con eventuale richiesta di misure | Appena completate mosse 3 e 4; subito in caso di esecuzioni imminenti | Esecuzioni che avanzano; liquidità congelata |
| 6. Esperto e primo incontro | Valutazione positiva e calendario trattative | Accettazione entro 2 giorni lavorativi dalla nomina; incarico di 180 giorni prorogabili | Archiviazione dell’istanza; nuova istanza dopo un anno |
| 7. Misure protettive | Conferma del tribunale | Ricorso lo stesso giorno della pubblicazione; durata 30-120 giorni, massimo 240 complessivi | Misure inefficaci; difficoltà resa pubblica senza protezione |
| 8. Uscita | Accordo, ristrutturazione, concordato semplificato o strumenti per imprese minori | Concordato semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale | Perdita della via del concordato semplificato; liquidazione giudiziale o controllata |
Un ultimo promemoria: la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto) riguarda i termini dei procedimenti giudiziari e va valutata caso per caso; i termini della composizione negoziata davanti all’esperto e quelli di efficacia delle misure non si fermano ad agosto. Se il tuo calendario attraversa l’estate, pianifica le udienze e i depositi come se agosto non offrisse pause.
Gli scenari di deviazione
Anche il piano più ordinato incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti, con il piano B per ciascuno.
Scenario 1 — Un creditore accelera prima del deposito
Hai appena finito la mossa 2 e un creditore notifica un precetto o, peggio, un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Non farti prendere dal panico, ma cambia l’ordine delle priorità.
Piano B: comprimi i tempi delle mosse 3 e 4. Richiedi immediatamente tutti i certificati e prepara la dichiarazione sostitutiva del comma 3-bis per depositare l’istanza dal decimo giorno. Lavora sul progetto di piano in una versione essenziale ma onesta, che potrai sviluppare nel corso delle trattative. Prepara contestualmente il ricorso per la conferma delle misure protettive e, se serve, chiedi provvedimenti cautelari mirati. Se il creditore ha già depositato il ricorso per la liquidazione giudiziale, ricorda che le misure protettive non impediscono il deposito del ricorso, ma impediscono la pronuncia della sentenza di apertura finché sono efficaci, salvo che il tribunale disponga diversamente. Dichiara il ricorso pendente nell’istanza: tacerlo sarebbe una violazione del dovere di trasparenza.
Scenario 2 — Un termine è scaduto
Hai dimenticato di depositare il ricorso al tribunale lo stesso giorno della pubblicazione, oppure hai lasciato scadere la Centrale dei rischi, oppure è passato il sessantesimo giorno dalla relazione finale senza proposta di concordato semplificato.
Piano B: distingui. Se è scaduto il termine del ricorso, le misure richieste sono inefficaci: valuta subito una nuova richiesta di misure con successiva istanza presentata sulla piattaforma, con il relativo ricorso, e intanto verifica con l’esperto se le trattative possono proseguire anche senza protezione. Se è scaduto un documento, rinnovalo e caricalo come integrazione. Se è scaduto il termine per il concordato semplificato, quella via è chiusa: restano gli strumenti ordinari (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) o, per l’impresa minore, il concordato minore e la liquidazione controllata, con il passaggio obbligato attraverso l’OCC. Ogni termine scaduto toglie un’opzione: per questo il piano ti chiede di segnare in agenda ogni scadenza appena la conosci.
Scenario 3 — Un documento è irreperibile
Il bilancio di un esercizio non è mai stato approvato, la contabilità di un anno è lacunosa, un ente non rilascia il certificato.
Piano B: la norma ti dà alcune valvole. Per i bilanci non approvati puoi depositare i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni (lett. a-bis). Per i certificati fiscali e contributivi vale la dichiarazione sostitutiva del comma 3-bis, se li hai richiesti da almeno dieci giorni. Per la contabilità lacunosa non ci sono scorciatoie normative: fai ricostruire i dati dal commercialista e dichiara apertamente all’esperto le lacune e come le hai colmate. Un fascicolo imperfetto ma trasparente è sempre preferibile a un fascicolo apparentemente perfetto che l’esperto scopre essere inaffidabile.
Le domande di chi sta eseguendo il piano
Posso fare la mossa 5 prima della 4, depositando l’istanza senza progetto di piano?
No. Il progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo, la relazione sull’attività e il piano finanziario a sei mesi sono allegati obbligatori dell’istanza (art. 17, comma 3, lett. b). Puoi depositare una versione essenziale, da sviluppare durante le trattative, ma non puoi depositare senza.
Posso presentare l’istanza da solo, senza professionisti?
Tecnicamente l’accesso alla piattaforma è riservato all’imprenditore o a chi agisce per suo conto, e non c’è un obbligo di difesa tecnica per il deposito dell’istanza. Ma il ricorso per la conferma delle misure protettive è un atto giudiziale che richiede un difensore, e il progetto di piano richiede competenze aziendali e contabili. Puoi caricare tu i documenti; ma la costruzione del fascicolo e la strategia di trattativa conviene impostarle con avvocato e commercialista.
Quanto costa presentare l’istanza?
La presentazione dell’istanza sulla piattaforma comporta i diritti di segreteria previsti dal sistema camerale; il ricorso al tribunale per le misure protettive comporta il contributo unificato previsto dalla legge. Il compenso dell’esperto è determinato secondo i criteri dell’art. 25-ter CCII ed è a carico dell’impresa. Verifica gli importi aggiornati presso la camera di commercio competente.
Le trattative sono riservate?
Sì. L’esperto e tutte le parti sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni acquisite durante le trattative. Diventa invece pubblica, tramite registro delle imprese, l’istanza di misure protettive e l’accettazione dell’esperto. Se non chiedi le misure protettive, la composizione negoziata può restare del tutto riservata.
Se sono un’impresa agricola sotto soglia, posso scegliere tra composizione negoziata e concordato minore?
Sì, gli strumenti non si escludono in astratto. La composizione negoziata è uno strumento stragiudiziale che può precedere il concordato minore o la liquidazione controllata; l’art. 25-quater prevede espressamente questi sbocchi per le imprese sotto soglia. La scelta dipende da quanto è avanzata la crisi e da quanto i creditori sono disponibili a trattare.
Durante la composizione negoziata devo continuare a pagare le imposte correnti?
Sì. La composizione negoziata non sospende gli obblighi fiscali correnti. L’art. 25-bis prevede misure premiali, tra cui la riduzione di interessi e sanzioni e la possibilità di rateizzazioni più ampie a determinate condizioni, ma la gestione corrente deve restare regolare. Un nuovo debito tributario non pagato durante le trattative indebolisce la tua credibilità davanti all’esperto e ai creditori.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato in parole semplici e la ragione per cui conta nel tuo piano. Le pronunce di merito esprimono orientamenti dei singoli tribunali e non vincolano gli altri giudici.
A sostegno delle mosse 1 e 5 (accesso e deposito)
Cass. civ., sentenza n. 31856/2025, depositata nel dicembre 2025. La domanda di composizione negoziata è inammissibile se proposta mentre è pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, e non impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Rilevanza: conferma che la verifica delle preclusioni dell’art. 25-quinquies (mossa 1) è un passaggio decisivo e che l’istanza non è uno scudo improvvisato.
Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026. Il concordato semplificato non è ammissibile se la composizione negoziata non era praticabile fin dall’inizio; il tribunale può controllare, anche nel merito, la sussistenza dei presupposti di accesso dell’art. 12 CCII. Rilevanza: la serietà dell’istanza e del progetto di piano depositati nella mossa 5 condiziona anche l’eventuale uscita della mossa 8.
A sostegno delle mosse 2 e 4 (test pratico e progetto di piano)
Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025. In sede di conferma delle misure protettive il tribunale non valuta la fattibilità concreta del piano, ma verifica che la proposta non sia pretestuosa e che poggi su un progetto coerente e ragionevolmente realizzabile, alla luce del parere dell’esperto. Rilevanza: fissa lo standard a cui deve rispondere il progetto di piano della mossa 4.
Trib. Bologna, provvedimento 23 maggio 2025. La conferma delle misure va negata quando il risanamento appare palesemente implausibile. Rilevanza: un test pratico gravemente negativo e non accompagnato da leve concrete (mossa 2) può compromettere la protezione.
Cass. civ., sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi nella composizione negoziata non integra “risorsa esterna”, perché modifica solo la qualità del credito senza aumentare l’attivo. Rilevanza: nella mossa 4, l’apporto dei soci va costruito come nuova finanza effettiva.
A sostegno della mossa 6 (trattative)
Trib. Milano, provvedimento 29 aprile 2025. La conferma delle misure protettive va negata se non sono in corso trattative effettive. Rilevanza: il calendario concordato con l’esperto e la documentazione degli incontri sono la prova di cui avrai bisogno in udienza.
Trib. Rovigo, provvedimento 6 maggio 2025. La conferma va negata quando mancano creditori strategici disponibili al confronto. Rilevanza: nella mossa 6, la priorità è coinvolgere subito banche e fornitori senza i quali il piano non sta in piedi.
A sostegno della mossa 7 (misure protettive)
Trib. Bologna, sez. IV civ., sentenza n. 1780 del 19 maggio 2025. Il limite temporale massimo delle misure si riferisce alla medesima crisi e non si azzera con una nuova istanza; non possono usarsi misure cautelari atipiche equivalenti per aggirarlo. Rilevanza: chi pianifica la mossa 7 deve usare bene la finestra disponibile, perché non ce ne sarà una seconda per la stessa crisi.
Trib. Milano, sez. II civ., provvedimento 4 luglio 2025. Scaduti i duecentoquaranta giorni, possono essere concesse misure cautelari mirate contro singoli creditori, se giustificate da esigenze sopravvenute e funzionali alle trattative, ma non misure con effetti retroattivi sulle esecuzioni in corso o irreversibili. Rilevanza: indica un possibile piano B, su cui però la giurisprudenza non è uniforme.
Trib. Gela, provvedimento 4 aprile 2024. Le misure protettive non impediscono azioni di cognizione e intimazioni di pagamento, né il deposito del ricorso per la liquidazione giudiziale, ma solo la sentenza di apertura. Rilevanza: ti prepara a ricevere atti dei creditori anche durante la protezione.
Trib. Genova, provvedimento 22 settembre 2025. È ammissibile un provvedimento cautelare che inibisca alla banca la compensazione. Rilevanza: nella mossa 7, insieme alle misure tipiche, puoi chiedere tutele specifiche per i rapporti bancari.
Cass. civ., sentenza n. 8998 del 30 marzo 2023. La sospensione dell’esecuzione opera solo per il futuro e non travolge gli effetti già prodotti. Rilevanza: spiega perché nella simulazione B le somme già pignorate restano vincolate e perché conviene depositare prima che il pignoramento si perfezioni.
A sostegno della mossa 8 (uscite)
Cass. civ., sez. I, sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026. Nel concordato semplificato l’utilità per ciascun creditore, anche chirografario, deve essere concreta ed economicamente apprezzabile, e non può coincidere con la semplice rapidità nella soluzione della crisi. Rilevanza: orienta il contenuto della proposta da depositare entro sessanta giorni dalla relazione finale.
Trib. Ferrara, provvedimento 13 giugno 2024. La composizione negoziata non può essere strumentalizzata per accedere a un concordato liquidatorio semplificato. Rilevanza: conferma che lo sbocco del concordato semplificato presuppone trattative serie.
Cass. pen., sez. III, sentenza n. 30109/2025, depositata il 2 settembre 2025. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza del riesame che aveva annullato un sequestro preventivo, ritenendo adeguata la motivazione che aveva escluso il pericolo di dispersione valorizzando, tra l’altro, l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata con misure confermate e i risultati positivi segnalati dall’esperto. Rilevanza: mostra che una composizione negoziata seria e documentata può essere considerata anche fuori dal perimetro civile.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua istanza
Lo Studio Monardo non si limita a spiegarti la piattaforma: lavora con te su ogni mossa, con un’organizzazione che mette insieme avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. Ecco gli strumenti concreti.
- Verifichiamo i requisiti di accesso: esaminiamo visura, bilanci e posizione presso la cancelleria per accertare la tua legittimazione, le soglie dell’impresa minore e l’assenza di preclusioni ex art. 25-quinquies.
- Compiliamo con te il test pratico e leggiamo l’indicatore di sostenibilità, individuando le leve di risanamento effettivamente disponibili.
- Predisponiamo l’elenco delle richieste documentali: certificato unico dei debiti tributari, situazione dell’Agente della riscossione, certificati INPS e INAIL, Centrale dei rischi, con un calendario che sfrutta il termine di dieci giorni del comma 3-bis.
- Costruiamo il progetto di piano con lo staff commercialista, seguendo punto per punto la lista di controllo, e redigiamo il piano finanziario a sei mesi.
- Rileggiamo il fascicolo con gli occhi dell’esperto, prima del deposito, per individuare le criticità che emergerebbero al primo incontro.
- Ti assistiamo nel deposito sulla piattaforma: ordine degli allegati, dichiarazioni, richiesta di misure protettive, firma digitale e ricevuta.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive lo stesso giorno della pubblicazione, e ti difendiamo in udienza.
- Prepariamo e partecipiamo agli incontri con l’esperto e con i creditori, documentando le trattative e le proposte scambiate.
- Gestiamo i rapporti con le banche, contestando revoche e sospensioni di affidamenti motivate dal solo accesso alla composizione negoziata.
- Valutiamo e prepariamo l’uscita: accordo, ristrutturazione, concordato semplificato entro sessanta giorni dalla relazione finale oppure, per l’impresa minore, concordato minore o liquidazione controllata con l’OCC.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (figura introdotta dalla L. 3/2012 e oggi disciplinata dal CCII) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore: chi conosce il ruolo dell’esperto dall’interno sa quali informazioni cerca nell’istanza, come valuta il progetto di piano e come conduce i tavoli con i creditori. E quando l’impresa è sotto soglia, la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di progettare fin dall’inizio un’eventuale uscita verso il concordato minore o la liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti sui numeri del piano e sulla posizione fiscale, gli avvocati sulla tutela giudiziale e sulle trattative.
Chiusura
Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione che resta aperta; ogni mossa rimandata è una porta che si chiude. La composizione negoziata premia chi arriva presto, con numeri onesti e un fascicolo ordinato, e penalizza chi la usa come rifugio dell’ultimo minuto. La piattaforma telematica è solo lo strumento: ciò che decide l’esito è la qualità di quello che ci carichi e la tempestività con cui lo fai.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura attorno a cui la composizione negoziata è costruita, ed è al tempo stesso Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: può quindi seguire la tua impresa sia sul tavolo delle trattative sia, se servisse, nelle procedure per le imprese minori.
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