Arbitro Bancario Finanziario E Sovraindebitamento: Si Può Ricorrere All’ABF Durante Il Piano Del Consumatore?

Arbitro Bancario Finanziario E Sovraindebitamento: Si Può Ricorrere All’ABF Durante Il Piano Del Consumatore?

Si può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario mentre è in corso, o è già stato omologato, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore? È la domanda che si pone chi, dopo aver avviato una procedura di sovraindebitamento, scopre (spesso grazie alla relazione dell’OCC o a una perizia econometrica) che il mutuo, il conto corrente o il finanziamento al consumo contenevano interessi oltre soglia, capitalizzazioni non consentite o commissioni non pattuite. La tentazione è duplice: da un lato recuperare quanto pagato in più, dall’altro ridurre il debito che il piano deve ristrutturare. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa contestazione bancaria può essere fatta valere in sedi diverse, con tempi, effetti e rischi che vanno soppesati caso per caso.

Il tema sta esattamente all’incrocio di due materie. Da una parte c’è il diritto bancario puro (usura ai sensi della L. 108/1996, anatocismo ai sensi dell’art. 120 del Testo unico bancario, merito creditizio, trasparenza); dall’altra c’è la procedura di composizione della crisi disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024), che ha sostituito la L. 3/2012, oggi abrogata. Lo Studio Monardo lavora su questo incrocio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e quindi conosce dall’interno come l’organismo valuta i crediti bancari nella relazione; e perché coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che consente di verificare tecnicamente la fondatezza delle contestazioni prima di decidere in quale sede portarle.

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Il quadro di partenza: due binari che corrono in parallelo

Per confrontare le strade possibili occorre fissare alcuni punti comuni, senza i quali qualunque scelta sarebbe al buio.

Che cos’è l’ABF e quali sono i suoi confini

L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e intermediari, previsto dall’art. 128-bis del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993) e regolato dalle Disposizioni della Banca d’Italia. Non è un giudice e non è un arbitro in senso tecnico: le sue decisioni non sono vincolanti come una sentenza, ma l’inadempimento dell’intermediario viene reso pubblico, con un forte effetto reputazionale che, nella prassi, induce le banche a conformarsi.

I requisiti essenziali del ricorso, come risultano dalle informative che gli intermediari sono tenuti a pubblicare, sono i seguenti:

  • reclamo preventivo all’intermediario, che ha 60 giorni per rispondere (15 giornate operative per i servizi di pagamento, estendibili fino a 35 in casi eccezionali);
  • ricorso entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo;
  • valore della controversia non superiore a 200.000 euro, quando si chiede una somma di denaro;
  • operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la data del ricorso (regola applicabile dal 1° ottobre 2022);
  • contributo spese di 20 euro, rimborsato dall’intermediario se il ricorso è accolto anche solo in parte;
  • assenza di altri procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti connessi alla medesima controversia.

Quest’ultimo requisito è quello che, come vedremo, rende delicato il rapporto con la procedura di sovraindebitamento. Va ricordato inoltre che il ricorso all’ABF è una delle vie che soddisfano la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari: chi intende poi agire in giudizio può farlo senza dover esperire anche la mediazione.

Che cos’è il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il piano del consumatore è disciplinato dagli artt. 67-73 del CCII. Il consumatore sovraindebitato propone, con l’ausilio dell’OCC, un piano che indica tempi e modalità di soddisfazione dei creditori, anche parziale e anche con falcidia dei privilegiati nei limiti di legge. A differenza del concordato minore, il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori: il giudice omologa se ricorrono i presupposti di ammissibilità e fattibilità e se il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII).

Alcuni snodi interessano direttamente il nostro tema:

  • la relazione dell’OCC (art. 68 CCII) deve contenere, tra l’altro, l’indicazione delle cause dell’indebitamento e la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione; deve inoltre indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore;
  • il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB sulla valutazione del merito creditizio, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (art. 69, comma 2, CCII);
  • su istanza del debitore, il giudice può disporre misure protettive, tra cui il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (art. 70, comma 4, CCII);
  • l’omologazione rende il piano obbligatorio per tutti i creditori anteriori, secondo le modalità previste.

La Cassazione ha più volte sottolineato la natura negoziale del piano e la sua funzione di evitare la liquidazione del patrimonio consentendo l’esdebitazione: è il caso di Cass., ord. 21 febbraio 2024, n. 4622, che ha anche ammesso il pagamento dei privilegiati oltre l’anno, purché i titolari possano esprimersi sulla convenienza.

Il nodo della “medesima controversia”

Il requisito dell’assenza di procedimenti connessi va letto con attenzione, perché da esso dipende quasi tutto il confronto. La sua funzione è evitare che due sedi decidano la stessa lite con esiti potenzialmente contrastanti. Ciò che conta, dunque, non è la semplice esistenza di un procedimento giudiziario che riguarda il consumatore, ma il fatto che quel procedimento abbia ad oggetto, in tutto o in parte, la stessa pretesa che si porta davanti all’Arbitro.

Applicato al sovraindebitamento, il criterio produce risposte diverse a seconda di come il credito bancario è trattato nella procedura:

  • credito inserito nel passivo per l’importo indicato dalla banca, senza contestazione: la procedura non discute la debenza degli interessi, e l’argomento per escludere la connessione è più robusto;
  • credito indicato come contestato, con richiesta al giudice di tenerne conto ai fini della fattibilità o della convenienza: la stessa questione è sottoposta, almeno in parte, al tribunale; il rischio di inammissibilità del ricorso ABF cresce sensibilmente;
  • opposizione a decreto ingiuntivo o esecuzione già pendente promossa dalla banca, nella quale il consumatore ha sollevato l’eccezione di usura o anatocismo: qui la connessione è difficilmente contestabile e la via ABF, per quella pretesa, è di regola preclusa.

A fronte di questo quadro, l’elemento dirimente diventa la coerenza tra quanto si dichiara nel piano e quanto si chiede all’Arbitro. Non è possibile dichiarare al tribunale che un credito è pacifico e contemporaneamente chiedere all’ABF di ridurlo, senza esporsi a contestazioni sulla completezza e veridicità della domanda di piano; ma neppure è utile contestare nel piano un credito marginale, se ciò preclude una via stragiudiziale più rapida.

Il ruolo dell’OCC nella valutazione dei crediti bancari

L’Organismo di Composizione della Crisi non è un giudice della lite bancaria, ma il suo ruolo è decisivo. La relazione che accompagna la domanda deve dare conto delle cause dell’indebitamento, della diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, della completezza della documentazione e, aspetto centrale, della valutazione del merito creditizio compiuta dai finanziatori. Il gestore della crisi, per redigere questa relazione, esamina i contratti, i piani di ammortamento, le segnalazioni nelle banche dati e la sequenza degli affidamenti.

È in questa fase che spesso emergono le anomalie: un TAEG prossimo alla soglia, una capitalizzazione trimestrale applicata a un conto aperto prima del 2000, commissioni addebitate in assenza di pattuizione. L’OCC può segnalare le anomalie e la loro incidenza sul piano, ma la decisione sulla sede in cui farle valere resta una scelta strategica del debitore e del suo difensore. Il rovescio della medaglia è che una segnalazione nella relazione, se non seguita da una contestazione coerente, rischia di restare priva di effetti pratici; al contrario, una segnalazione ben argomentata può sostenere sia la via interna sia un successivo ricorso all’ABF, a seconda della scelta.

Va soppesato anche il profilo del merito creditizio. L’art. 69, comma 2, CCII non dichiara nullo il credito concesso senza adeguata verifica, ma toglie al creditore la possibilità di contestare la convenienza del piano. È una leva processuale, non una riduzione automatica del debito: chi intende ottenere anche una riduzione dell’importo per usura o anatocismo deve comunque far valere quelle specifiche nullità.

Usura e anatocismo: perché entrano nel piano

Le due contestazioni bancarie più frequenti sono l’usura e l’anatocismo.

Usura (L. 108/1996 e art. 1815, comma 2, c.c.). Se il tasso pattuito supera la soglia calcolata sul tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente, la clausola sugli interessi è nulla e non sono dovuti interessi. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597) e che, invece, non rileva l’usura cosiddetta sopravvenuta, cioè il superamento della soglia avvenuto dopo la pattuizione (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675).

Anatocismo (art. 120, comma 2, TUB). Nei rapporti in conto corrente gli interessi non possono produrre ulteriori interessi, salvo la disciplina degli interessi moratori e l’autorizzazione all’addebito secondo le regole della delibera CICR attuativa. Per i rapporti anteriori, la giurisprudenza ha da tempo dichiarato la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale basate sugli usi bancari (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095).

Il punto comune a tutte le strade è questo: una contestazione fondata riduce il credito della banca o genera un credito restitutorio del consumatore, e in entrambi i casi altera i numeri sui quali il piano è stato costruito. Proprio per questo la scelta della sede non è neutra: incide sulla fattibilità, sulla convenienza per i creditori e sui tempi della procedura.

Opzione 1 — Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario

In cosa consiste

È la via stragiudiziale: reclamo all’intermediario, attesa della risposta (o del silenzio), ricorso telematico all’ABF tramite il portale, istruttoria documentale, decisione del Collegio territoriale (o del Collegio di coordinamento sulle questioni di principio). La base normativa è l’art. 128-bis TUB e le Disposizioni della Banca d’Italia. Non è richiesta l’assistenza di un avvocato, anche se nelle contestazioni di usura e anatocismo la redazione tecnica del ricorso e la produzione di una perizia hanno un peso rilevante.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Contestazione circoscritta e documentata, su un rapporto non centrale nel piano. Esempio: una carta revolving con TAEG prossimo alla soglia, il cui debito residuo pesa poco sul passivo complessivo. Una decisione favorevole libera risorse o riduce un debito marginale, senza mettere in discussione l’impianto del piano.
  2. Rapporto già estinto o non inserito nel passivo del piano. Esempio: un vecchio conto corrente chiuso anni prima, con rimesse solutorie che il consumatore ritiene indebite. Qui la contestazione non tocca un credito incluso nella procedura, e il rischio di “connessione” con un procedimento pendente si riduce sensibilmente.
  3. Fase preparatoria, prima del deposito della domanda di piano. Se il consumatore e l’OCC sono ancora nella fase di raccolta della documentazione, una decisione ABF anticipata consente di depositare un piano con numeri già “ripuliti”, invece di sostenere contestazioni ancora aperte.

Come si esegue in sintesi

  • richiesta della documentazione ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB (copia delle comunicazioni degli ultimi dieci anni);
  • analisi tecnica (verifica del TEG rispetto alla soglia, ricalcolo degli interessi senza capitalizzazione);
  • reclamo scritto e motivato all’intermediario;
  • ricorso entro 12 mesi dal reclamo, con pagamento del contributo di 20 euro;
  • deduzioni e repliche nei termini fissati dalla procedura;
  • decisione del Collegio.

I vantaggi

Il primo vantaggio è il costo di accesso contenuto: l’unico esborso previsto è il contributo di 20 euro, rimborsato in caso di accoglimento. Il secondo è la specializzazione dei Collegi, che conoscono a fondo le questioni di trasparenza, usura e anatocismo e applicano orientamenti consolidati. Il terzo è la rapidità relativa rispetto a un giudizio di merito. Il quarto, non trascurabile, è che il ricorso soddisfa la condizione di procedibilità per un eventuale giudizio successivo: se la decisione è sfavorevole o non viene eseguita, la strada giudiziaria resta aperta.

Il rovescio della medaglia

A fronte di questi vantaggi vanno messi sul piatto alcuni limiti.

  • La decisione non è un titolo esecutivo. Se l’intermediario non si adegua, il consumatore deve comunque agire in giudizio per ottenere una condanna.
  • Il requisito dell’assenza di procedimenti connessi pendenti. Qui sta il nodo. La procedura di sovraindebitamento è un procedimento giudiziario; la domanda è se essa sia “connessa alla medesima controversia”. Se il credito bancario contestato è inserito nel piano, e il debitore lo ha già contestato in quella sede, è concreto il rischio che il Collegio ritenga sussistente la connessione e dichiari il ricorso inammissibile. Se invece il credito è inserito nel piano per l’importo indicato dalla banca, senza che sia in corso una contestazione davanti al giudice della procedura, l’argomento opposto (la procedura concorsuale non decide la singola lite bancaria) è sostenibile. Su questo punto non risultano orientamenti univoci, e la valutazione va fatta sul caso concreto.
  • Il limite di valore e il limite temporale. Una contestazione su un mutuo di importo elevato o su operazioni risalenti oltre il sesto anno può non essere proponibile davanti all’ABF.
  • Il coordinamento con il piano omologato. Una somma restituita dalla banca dopo l’omologa costituisce una sopravvenienza che va valutata alla luce degli obblighi assunti nel piano e dei poteri di vigilanza dell’OCC: non è detto che resti nella libera disponibilità del consumatore.

Il profilo ideale per l’opzione ABF è quello del consumatore con una contestazione tecnicamente solida, di valore contenuto, relativa a un rapporto che non costituisce il cuore del passivo del piano o che è estraneo alla procedura, e che desidera un risultato in tempi relativamente brevi con un investimento minimo di giustizia.

Le pronunce a supporto

Sul piano sostanziale, i Collegi ABF applicano gli stessi principi della giurisprudenza di legittimità: la rilevanza degli interessi moratori ai fini dell’usura (Sez. Un. n. 19597/2020), l’irrilevanza dell’usura sopravvenuta (Sez. Un. n. 24675/2017), l’inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del tasso (Cass. n. 12028/2010). Sul piano della ripartizione dell’onere della prova, è utile tenere presente che spetta a chi deduce la nullità di una clausola dimostrarne l’esistenza e il contenuto, come ribadito da Cass., ord. 29 febbraio 2024, n. 5369.

Opzione 2 — La contestazione all’interno della procedura di sovraindebitamento

In cosa consiste

È la strada “interna”: la contestazione del credito bancario viene portata nella stessa procedura, attraverso la documentazione allegata alla domanda, la relazione dell’OCC e il contraddittorio davanti al giudice dell’omologa. Le basi normative sono gli artt. 67-70 CCII, in particolare l’art. 68 (contenuto della relazione dell’OCC, inclusa la valutazione sul merito creditizio) e l’art. 69, comma 2 (preclusione per il creditore che ha colpevolmente concorso al sovraindebitamento).

In concreto, il piano può indicare il credito della banca come contestato, prevederne la soddisfazione nella misura ritenuta dovuta, accantonare la differenza o trattarla secondo un meccanismo che tenga conto dell’esito della lite. La relazione dell’OCC illustra le ragioni della contestazione e la sua incidenza sulla fattibilità.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Il credito contestato è il principale del passivo. Esempio: un mutuo ipotecario o un finanziamento con cessione del quinto che rappresenta la maggior parte dei debiti. In questo caso separare la contestazione dalla procedura significherebbe costruire il piano su numeri provvisori.
  2. Emergono profili di violazione del merito creditizio. Se la banca ha erogato credito a un consumatore che già non era in grado di sostenerlo, la contestazione non riguarda solo il tasso ma la condotta del finanziatore, e trova il suo luogo naturale nella valutazione richiesta all’OCC e nella preclusione dell’art. 69, comma 2, CCII.
  3. Il debitore ha bisogno delle misure protettive. Se sono pendenti o imminenti pignoramenti, la domanda di piano con istanza di misure protettive (art. 70, comma 4, CCII) offre una tutela immediata che la via ABF non garantisce.

Come si esegue in sintesi

  • acquisizione dei contratti e degli estratti conto, anche tramite l’OCC;
  • perizia tecnica sulla posizione bancaria;
  • inserimento nella proposta di una clausola che regoli il credito contestato;
  • argomentazione nella relazione dell’OCC;
  • gestione delle osservazioni dei creditori e del contraddittorio in sede di omologa;
  • eventuale reclamo contro il provvedimento del tribunale.

I vantaggi

L’elemento dirimente a favore di questa opzione è la coerenza: il piano e la contestazione vivono nella stessa sede, davanti allo stesso giudice, con un unico quadro dei numeri. Il secondo vantaggio è la leva processuale offerta dall’art. 69, comma 2, CCII: il creditore che ha concesso credito senza una corretta valutazione del merito creditizio vede ridotti i propri strumenti di opposizione alla convenienza. Il terzo è la protezione del patrimonio mediante le misure protettive. Il quarto è la possibilità di valorizzare la contestazione anche in termini di convenienza per gli altri creditori: un credito bancario ridotto libera risorse per tutti.

Il rovescio della medaglia

  • Il giudice dell’omologa non è il giudice della lite bancaria. Il tribunale valuta ammissibilità, fattibilità e meritevolezza; non pronuncia una condanna alla restituzione né, secondo l’opinione prevalente, accerta il credito con efficacia di giudicato. La contestazione può orientare la struttura del piano, ma non sempre chiude definitivamente la questione.
  • Il rischio di appesantire la procedura. Una contestazione complessa può rallentare l’omologa, attirare osservazioni critiche della banca e, nei casi peggiori, rendere il piano meno credibile agli occhi del giudice se le stime non sono solide.
  • Il rischio sulla fattibilità. Se il piano è costruito su un credito bancario ridotto per effetto di una contestazione che poi si rivela infondata, la fattibilità può essere compromessa. Sulla verifica della fattibilità giuridica come giudizio di fatto del tribunale si veda Cass., ord. 26 settembre 2022, n. 28013, che ha anche escluso la conversione in liquidazione dopo il diniego di omologa del piano del consumatore (con riferimento alla disciplina previgente).

Il profilo ideale per l’opzione interna è quello del consumatore il cui debito bancario contestato costituisce la parte prevalente del passivo, che ha bisogno di protezione immediata dalle esecuzioni e che può far valere profili di violazione del merito creditizio da parte del finanziatore.

Le pronunce a supporto

Oltre alla già citata Cass. n. 4622/2024 sulla natura negoziale del piano, è rilevante Cass. 20 agosto 2020, n. 17391, secondo cui la dilazione dei crediti privilegiati incide sulla convenienza e non sulla fattibilità giuridica: principio utile quando il credito bancario contestato è garantito da ipoteca. Cass., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544 ha escluso che la sola lunga durata del piano ne impedisca l’omologa, il che lascia spazio a piani che accantonano somme in attesa dell’esito della contestazione. Cass. 10 aprile 2019, n. 10095 ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento sul reclamo in materia di omologa del piano del consumatore (nella disciplina previgente), confermando che il percorso interno può arrivare fino al giudice di legittimità.

Opzione 3 — L’azione giudiziaria ordinaria contro la banca

In cosa consiste

È la via della causa di merito: domanda di accertamento della nullità delle clausole sugli interessi e di ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.), oppure, se è la banca ad agire, opposizione al decreto ingiuntivo con eccezione di usura o anatocismo. La condizione di procedibilità dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010 si soddisfa con la mediazione o, appunto, con il ricorso all’ABF.

Quando ha senso

Questa opzione è praticabile soprattutto quando la controversia eccede i limiti dell’ABF (valore superiore a 200.000 euro, operazioni anteriori al sesto anno), quando serve un titolo esecutivo contro la banca, o quando la banca ha già agito in giudizio e la contestazione va spesa come difesa. Durante il piano, la causa può essere coordinata con la procedura: il piano può prevedere l’accantonamento delle somme corrispondenti alla parte contestata in attesa della sentenza.

Vantaggi e svantaggi

Il vantaggio è la definitività: una sentenza passata in giudicato accerta il credito e consente l’esecuzione. Gli strumenti istruttori sono più ampi (consulenza tecnica d’ufficio, ordine di esibizione). Il rovescio della medaglia sono i tempi e i costi di giustizia (contributo unificato commisurato al valore, eventuali spese di CTU), oltre al rischio di condanna alle spese in caso di soccombenza. Sul piano probatorio va soppesato che la ricostruzione del conto richiede la produzione della sequenza degli estratti conto; in mancanza, si ricostruisce solo per il periodo documentato, e il ricorso al saldo zero è ammesso a seconda della parte su cui grava l’onere. Quanto alla prescrizione dell’azione di ripetizione nel conto corrente, resta fondamentale Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418: il termine decennale decorre dalla chiusura del conto per le rimesse ripristinatorie della provvista, dal singolo versamento per quelle solutorie.

Il profilo ideale per l’azione giudiziaria è quello del consumatore con una contestazione di valore elevato o risalente, che ha bisogno di un titolo esecutivo o che deve difendersi da un’iniziativa giudiziaria già avviata dalla banca, e che può sostenere tempi lunghi senza compromettere la tenuta del piano.

Le strade combinate: quando le opzioni non si escludono

Il confronto non va inteso come una scelta secca tra alternative incompatibili. In molti casi la soluzione più equilibrata consiste nel combinare le strade secondo una sequenza ragionata, purché la combinazione non crei sovrapposizioni che rendano inammissibile una delle iniziative.

Sequenza “ABF prima del deposito”

Quando la procedura è ancora in fase di preparazione e i tempi lo consentono, il reclamo e il ricorso all’ABF possono essere presentati prima di depositare la domanda di piano. Il vantaggio è evidente: il piano viene costruito su numeri già verificati da un organo specializzato. Lo svantaggio è il tempo: tra reclamo, attesa della risposta e decisione possono trascorrere diversi mesi, durante i quali il consumatore resta esposto alle azioni dei creditori. Questa sequenza ha senso soprattutto quando non sono pendenti esecuzioni e la contestazione riguarda rapporti di valore contenuto.

Sequenza “piano con accantonamento e ABF successivo”

Un’altra combinazione consiste nel depositare il piano senza sottoporre al giudice la contestazione, ma prevedendo una clausola che regoli l’eventuale riduzione del credito per effetto di una futura decisione ABF o di una sentenza. Questa soluzione è più delicata, perché la clausola deve essere formulata in modo da non trasformare il procedimento di omologa in una sede di accertamento della lite. A fronte di questa delicatezza, offre il vantaggio di ottenere subito la protezione del patrimonio e di riservarsi la contestazione in una sede specializzata.

Sequenza “contestazione interna e causa ordinaria”

Quando il valore o l’anzianità delle operazioni escludono l’ABF, la combinazione tipica è tra la contestazione nel piano, con accantonamento della quota controversa, e la causa ordinaria, preceduta dalla mediazione. Il piano garantisce la protezione e la sostenibilità; la causa porta all’accertamento definitivo. Il prezzo di questa combinazione è la durata complessiva, che va resa compatibile con quella del piano.

Cosa non conviene combinare

Non conviene, in linea generale, sottoporre la stessa pretesa contemporaneamente al giudice della procedura, chiedendogli di tenerne conto nella valutazione dei numeri, e al Collegio ABF: è la combinazione che massimizza il rischio di inammissibilità. Allo stesso modo, è sconsigliabile avviare una causa ordinaria e poi tentare un ricorso all’ABF sulla stessa pretesa: la pendenza del giudizio lo rende non proponibile.

Il ruolo dei correttivi al CCII

Il D.Lgs. 136/2024 ha inciso su diversi aspetti delle procedure di sovraindebitamento, con interventi di coordinamento e chiarimento. Per il tema qui trattato, il quadro di fondo resta quello degli artt. 67-73 CCII: un piano senza voto dei creditori, una relazione dell’OCC con contenuti tipizzati, la preclusione per il creditore che ha violato il merito creditizio e le misure protettive su istanza del debitore. Prima di depositare una proposta che contiene clausole sui crediti contestati, è comunque necessario verificare il testo vigente delle singole disposizioni, perché i correttivi hanno modificato alcuni passaggi procedurali.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come cambia l’esito a parità di situazione di partenza. Non riguardano casi reali.

Dati di partenza comuni

Consumatore con passivo complessivo di 87.640 € così composto:
– mutuo chirografario residuo verso Banca A: 41.380 €;
– conto corrente affidato con saldo debitore verso Banca A: 18.920 €;
– carta revolving verso Finanziaria B: 9.715 €;
– prestito personale verso Finanziaria C: 17.625 €.

Reddito disponibile per il piano: 640 € al mese per 72 mesi, pari a 46.080 €. Percentuale di soddisfazione media dei chirografari in assenza di contestazioni: circa il 52,6%.

La perizia econometrica ipotizza: (a) sul conto corrente, capitalizzazione illegittima e commissioni non pattuite per 6.410 €; (b) sulla carta revolving, superamento della soglia d’usura con conseguente non debenza degli interessi, per 3.280 €.

Simulazione 1 — Ricorso ABF sulla sola carta revolving

Reclamo a Finanziaria B inviato il 9 gennaio; risposta negativa il 4 marzo (entro i 60 giorni). Ricorso ABF depositato il 22 aprile, ben dentro i 12 mesi. Il piano, già omologato a febbraio, indica il credito di Finanziaria B per 9.715 € senza contestazioni pendenti davanti al tribunale.

  • Se il Collegio accoglie e l’intermediario si adegua, il credito si riduce a 6.435 €. Il passivo scende a 84.360 € e, a parità di flusso, la percentuale di soddisfazione per gli altri chirografari sale a circa il 54,6%, o in alternativa il piano può essere riequilibrato con il consenso del giudice e la vigilanza dell’OCC.
  • Se il Collegio rigetta, il piano prosegue invariato; il consumatore ha speso 20 € di contributo.
  • Se il Collegio ritiene la controversia connessa alla procedura, il ricorso viene dichiarato inammissibile: nessun danno sostanziale, ma tempo perso.

Simulazione 2 — Contestazione interna sul conto corrente

Stesso consumatore, ma la contestazione riguarda il conto affidato verso Banca A, credito rilevante e collegato al mutuo. Il piano viene depositato indicando il saldo debitore come contestato per 6.410 € e prevedendo l’accantonamento della quota corrispondente.

  • Credito riconosciuto ai fini del piano: 12.510 € (18.920 − 6.410).
  • Passivo considerato: 81.230 €. Percentuale di soddisfazione media: circa il 56,7%.
  • Somma accantonata per la parte contestata, calcolata con la stessa percentuale: 3.634 € circa, da distribuire a Banca A se la contestazione risulta infondata, o agli altri creditori in caso contrario.

La banca può formulare osservazioni; se la relazione OCC rileva anche una concessione del credito senza adeguata verifica del merito creditizio, opera la preclusione dell’art. 69, comma 2, CCII rispetto alle contestazioni sulla convenienza.

Simulazione 3 — Azione giudiziaria, con accantonamento nel piano

Stesso scenario della simulazione 2, ma l’importo contestato sul mutuo e sul conto sale a 27.900 € perché comprende operazioni risalenti oltre sei anni: l’ABF non è percorribile per la parte più vecchia. Il consumatore avvia la mediazione e poi la causa. Il piano prevede l’accantonamento di una quota pari al 56% circa della parte contestata, cioè circa 15.624 €.

  • Se la causa si conclude con accoglimento dopo tre anni, l’accantonamento viene redistribuito agli altri creditori.
  • Se la causa si conclude con rigetto, l’accantonamento va a Banca A e il consumatore sostiene le spese di soccombenza; il piano resta però fattibile perché la somma era stata già riservata.

Lo stesso debitore, con le stesse contestazioni, ottiene risultati diversi a seconda della sede: è la composizione del passivo, non la forza astratta della contestazione, a orientare la scelta.

Il confronto in tabella

La tabella riassume le differenze tra le tre strade. I costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge o dalla disciplina del procedimento; non comprendono compensi professionali né spese tecniche di parte. Va soppesato che la “reversibilità” indica quanto la scelta lascia aperte altre vie: una decisione ABF sfavorevole, per esempio, non preclude la causa ordinaria, mentre un giudicato chiude la questione.

Criterio Opzione 1 – ABF Opzione 2 – Contestazione nel piano Opzione 3 – Causa ordinaria
Tempi Reclamo (60 gg) + istruttoria e decisione, nell’ordine di alcuni mesi Allineati ai tempi della domanda e dell’omologa Anni, secondo il grado di giudizio
Complessità Media: ricorso documentale, perizia consigliata Alta: coordinamento con OCC, proposta e contraddittorio Alta: giudizio di merito, CTU
Rischi in caso di esito negativo Perdita del contributo di 20 €; possibile inammissibilità per connessione Fattibilità del piano a rischio se le stime sono errate Condanna alle spese; tempi lunghi
Effetti sull’esecuzione Nessuno diretto Misure protettive ex art. 70 CCII Nessuno diretto, salvo sospensioni nei giudizi di opposizione
Natura della decisione Non vincolante, inadempimento pubblicato Provvedimento di omologa, senza accertamento del credito con efficacia di giudicato Sentenza, titolo esecutivo
Limiti di accesso 200.000 €, sesto anno, assenza di liti connesse Requisiti soggettivi e oggettivi del CCII Condizione di procedibilità (mediazione o ABF)
Costi di giustizia Contributo 20 € Contributo unificato e spese della procedura Contributo unificato secondo valore
Reversibilità Alta: resta aperta la via giudiziaria Media: la contestazione può proseguire in altra sede Bassa dopo il giudicato

I criteri per scegliere

La scelta tra le tre strade non si riduce a una preferenza. Va soppesata alla luce di elementi concreti che, combinati, indicano la via più coerente.

Primo criterio: il peso del credito contestato sul passivo. Se la contestazione riguarda un credito marginale, l’ABF consente di ottenere un risultato senza toccare la struttura del piano. Se invece riguarda il credito principale, costruire il piano ignorandola significa fondarlo su numeri che potrebbero cambiare: in questo caso, generalmente, la contestazione va portata dentro la procedura.

Secondo criterio: la fase in cui si trova la procedura. Prima del deposito, un ricorso ABF può “ripulire” i numeri. Durante l’istruttoria dell’omologa, il rischio di connessione con il procedimento pendente è massimo. Dopo l’omologa, il ricorso torna più agevole, ma la somma eventualmente recuperata va inquadrata negli obblighi del piano.

Terzo criterio: la natura della contestazione. L’usura e l’anatocismo sono questioni tecniche, adatte alla valutazione specializzata dei Collegi ABF. La violazione del merito creditizio, invece, ha una specifica rilevanza nel CCII (artt. 68 e 69) che la rende più efficace nella sede concorsuale.

Quarto criterio: l’urgenza di protezione. Se ci sono pignoramenti in corso, la priorità è la protezione del patrimonio, che solo la domanda di piano con misure protettive può offrire.

Quinto criterio: il valore e l’anzianità delle operazioni. Oltre i 200.000 euro o per operazioni anteriori al sesto anno, l’ABF non è percorribile e la scelta si restringe tra la procedura e la causa ordinaria.

Se la tua situazione presenta un credito contestato di valore contenuto e un piano già omologato, generalmente l’ABF è una via da considerare con attenzione; se presenta un debito bancario prevalente e procedure esecutive in corso, il baricentro si sposta sulla procedura; se presenta importi elevati o operazioni molto risalenti, la causa ordinaria diventa inevitabile, eventualmente coordinata con il piano mediante accantonamenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, valuta insieme la tenuta del piano e la fondatezza della contestazione, perché le due cose si condizionano a vicenda.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà?

In parte sì. Una decisione ABF sfavorevole non impedisce di agire in giudizio, e anzi soddisfa la condizione di procedibilità. Al contrario, se la controversia è già pendente davanti a un giudice, il ricorso all’ABF non è ammesso. La sequenza conta: è più facile passare dall’ABF al giudice che il contrario.

E se scelgo quella sbagliata?

Le conseguenze dipendono dall’errore. Un ricorso ABF dichiarato inammissibile costa tempo e 20 euro. Un piano costruito su una contestazione infondata può invece compromettere la fattibilità, con il rischio di revoca o di dover rinegoziare. Per questo la perizia tecnica preventiva non è un dettaglio.

La banca può usare il ricorso ABF contro di me nella procedura?

La banca può far presente nelle sue osservazioni l’esistenza di una lite parallela, e il giudice ne terrà conto nella valutazione dei numeri del piano. Non esiste una regola che sanzioni il consumatore per aver esercitato un diritto, ma la trasparenza verso l’OCC e il tribunale è essenziale: una contestazione taciuta è il rovescio della medaglia di una contestazione ben gestita.

Le somme restituite dalla banca dopo l’omologa sono mie?

Dipende dal contenuto del piano e dalla natura della somma. In linea generale, le sopravvenienze attive che migliorano la capacità di adempimento vanno comunicate all’OCC e possono dover essere destinate ai creditori, in coerenza con gli obblighi assunti. Il punto va regolato fin dalla redazione della proposta.

Serve per forza un avvocato davanti all’ABF?

No, il ricorso può essere proposto personalmente. Tuttavia, nelle contestazioni di usura e anatocismo intrecciate a una procedura di sovraindebitamento, la valutazione della connessione e del coordinamento con il piano richiede competenze sia bancarie sia concorsuali.

Il ricorso ABF sospende il piano o le rate?

No. Il ricorso all’Arbitro non produce effetti sospensivi né sugli obblighi assunti con il piano omologato né sulle rate dovute ai creditori. Il consumatore deve continuare ad adempiere secondo il piano; l’eventuale decisione favorevole produrrà effetti solo quando l’intermediario vi darà esecuzione. Interrompere i pagamenti in attesa della decisione ABF espone al rischio di revoca dell’omologazione.

Cosa succede se la banca ha ceduto il credito?

Nella prassi del sovraindebitamento è frequente che il credito bancario sia stato ceduto a una società di cartolarizzazione o a un altro operatore. La cessione incide sull’individuazione dell’intermediario da convenire davanti all’ABF e sulla legittimazione rispetto alle diverse pretese: le restituzioni per interessi già pagati riguardano di regola il soggetto che li ha incassati, mentre la riduzione del debito residuo riguarda il cessionario. Il tema è complesso e richiede una verifica puntuale dei contratti di cessione e delle comunicazioni ricevute; nel piano, il creditore da indicare è quello attuale.

Le pronunce che orientano la scelta

I riferimenti che seguono sono raggruppati in base all’opzione che ciascuno illumina. Per ciascuno sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per il tema.

Pronunce rilevanti per la contestazione nel merito (Opzioni 1 e 3)

  1. Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597. La disciplina antiusura si estende agli interessi moratori; se il moratorio supera la soglia, non è dovuto, mentre restano dovuti i corrispettivi lecitamente pattuiti. Rilevanza: centrale per contestare finanziamenti al consumo e mutui con clausole di mora elevate, sia davanti all’ABF sia in giudizio.
  2. Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675. Il superamento della soglia avvenuto dopo la stipula non rende nulla la clausola sugli interessi né illecita la loro riscossione. Rilevanza: limita le contestazioni fondate sull’usura sopravvenuta, utile per non costruire un piano su pretese fragili.
  3. Cass. 16 marzo 1999, n. 2374. Le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori fondate sugli usi bancari non hanno base in un uso normativo e sono nulle ai sensi dell’art. 1283 c.c. Rilevanza: fondamento storico delle contestazioni di anatocismo sui rapporti anteriori alla delibera CICR del 2000.
  4. Cass., Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095. La nullità delle clausole anatocistiche si applica anche ai contratti stipulati prima del mutamento giurisprudenziale del 1999. Rilevanza: consente di contestare rapporti risalenti, nei limiti della prescrizione.
  5. Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418. Nel conto corrente, la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione decorre dalla chiusura del conto per le rimesse con funzione ripristinatoria della provvista; dichiarata nulla la capitalizzazione trimestrale, gli interessi vanno calcolati senza capitalizzazione. Rilevanza: decisiva per stimare quanto sia effettivamente recuperabile prima di inserirlo nel piano.
  6. Cass., ord. 29 febbraio 2024, n. 5369. Grava su chi allega la nullità di una clausola sugli interessi l’onere di provarne l’esistenza e il contenuto, secondo la regola dell’art. 2697 c.c. Rilevanza: impone di acquisire i contratti e gli estratti prima di agire, in qualunque sede.
  7. Cass. pen., Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028. Nel calcolo del tasso effettivo rilevante ai fini dell’usura va inclusa la commissione di massimo scoperto. Rilevanza: utile nelle verifiche sui conti affidati, frequentemente presenti nel passivo dei consumatori sovraindebitati.

Pronunce rilevanti per la contestazione nella procedura (Opzione 2)

  1. Cass., ord. 21 febbraio 2024, n. 4622. Il piano del consumatore ha natura negoziale e mira a evitare la liquidazione consentendo l’esdebitazione; il pagamento dei privilegiati oltre l’anno è ammissibile se i titolari possono esprimersi sulla convenienza. Rilevanza: conferma la flessibilità del piano, che può includere meccanismi di accantonamento per i crediti contestati.
  2. Cass., ord. 26 settembre 2022, n. 28013. La verifica della fattibilità giuridica del piano è un giudizio di fatto del tribunale, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione; negata l’omologa del piano del consumatore, non è consentita la conversione in liquidazione (nella disciplina previgente). Rilevanza: evidenzia quanto conti costruire il piano su numeri solidi, perché il controllo successivo è limitato.
  3. Cass. 20 agosto 2020, n. 17391. La dilazione dei crediti privilegiati oltre l’anno incide sulla convenienza e non sulla fattibilità giuridica, purché ai titolari sia data la possibilità di esprimersi. Rilevanza: rilevante quando il credito bancario contestato è assistito da ipoteca.
  4. Cass., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544. In assenza di un limite legale, la sola durata prolungata del piano non ne impedisce l’omologa. Rilevanza: consente di modulare la durata per accantonare somme in attesa della definizione della lite bancaria.
  5. Cass. 10 aprile 2019, n. 10095. È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento che decide il reclamo sull’omologa del piano del consumatore (disciplina della L. 3/2012). Rilevanza: mostra che il percorso interno alla procedura può giungere fino alla Corte di legittimità, con la necessità di una strategia coerente in tutti i gradi.
  6. Cass., ord. 19 dicembre 2019, n. 34105. In assenza di una norma specifica, il giudice non può subordinare l’ammissibilità della procedura al deposito preventivo di un fondo spese, pur potendo disporre acconti sul compenso dell’organismo. Rilevanza: chiarisce che i costi della procedura non possono diventare una barriera all’accesso, aspetto da soppesare nel confronto con la via ABF.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a una scelta che incrocia diritto bancario e procedure di sovraindebitamento, lo Studio Monardo mette in campo strumenti concreti:

  1. Raccogliamo la documentazione bancaria esercitando il diritto di accesso previsto dall’art. 119, comma 4, TUB, per contratti ed estratti conto degli ultimi dieci anni.
  2. Coordiniamo la verifica tecnica di usura e anatocismo con lo staff multidisciplinare, confrontando i tassi applicati con le soglie trimestrali e ricalcolando gli interessi senza capitalizzazioni non consentite.
  3. Mappiamo il passivo e misuriamo il peso di ogni credito contestato sulla struttura del piano.
  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice o al Collegio ABF nel tuo caso specifico, verificando in particolare il rischio di connessione con la procedura pendente.
  5. Redigiamo il reclamo e il ricorso all’ABF, quando questa via risulta coerente con il piano.
  6. Costruiamo la proposta di piano con clausole che regolano i crediti contestati e gli eventuali accantonamenti.
  7. Interloquiamo con l’OCC perché la relazione dia conto delle contestazioni e dei profili di merito creditizio rilevanti ai sensi degli artt. 68 e 69 CCII.
  8. Chiediamo le misure protettive quando sono pendenti o imminenti azioni esecutive.
  9. Gestiamo il contraddittorio con le banche in sede di omologa, replicando alle osservazioni.
  10. Seguiamo l’eventuale causa ordinaria coordinandola con l’esecuzione del piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa in modo particolare la continuità di strategia: la scelta fatta oggi, tra ABF, procedura e causa, va difesa domani nei gradi successivi senza cambiare mani. Essendo cassazionista, l’Avvocato può seguire la stessa linea dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità. A ciò si aggiunge l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC, che consente di prevedere come l’organismo e il giudice leggeranno i numeri del piano.

Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulla strategia e sugli atti, i secondi sulla ricostruzione contabile e sulla sostenibilità del piano.

Chiusura

La domanda iniziale non ammette un sì o un no secco. Il ricorso all’ABF durante un piano del consumatore è possibile in molte situazioni, ma il requisito dell’assenza di procedimenti connessi, il peso del credito contestato e la fase della procedura possono renderlo inutile o persino controproducente. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un ricorso inammissibile, un piano costruito su numeri fragili o una causa avviata nel momento sbagliato non si recuperano facilmente.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché l’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce la procedura dall’interno, e come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario può verificare la fondatezza delle contestazioni su usura e anatocismo prima di decidere dove portarle.

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