Fideiussore Sovraindebitato: Può Accedere Da Solo Alla Procedura Di Sovraindebitamento?

Fideiussore Sovraindebitato: Può Accedere Da Solo Alla Procedura Di Sovraindebitamento?

Chi ha firmato una fideiussione per i debiti di una società, di un familiare o di un’impresa che poi non ha pagato si trova spesso davanti a una domanda che la legge, da sola, non risolve: posso chiedere io, da solo, di uscire dai debiti con una procedura di sovraindebitamento, anche se il debitore principale non lo fa? E, se sì, quale procedura mi spetta?

La risposta di principio è affermativa: il fideiussore persona fisica che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale è un “debitore” autonomo ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), e la sua situazione si valuta guardando al suo patrimonio e ai suoi debiti, non a quelli del garantito. Ma il vero snodo, quello su cui si giocano omologazioni concesse e omologazioni revocate, è un altro: il fideiussore è un “consumatore” oppure no? Da questa qualifica dipende l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII), la procedura che non richiede il voto dei creditori. E su questo punto la lettera dell’art. 2 CCII è scarna: sono stati la Corte di giustizia dell’Unione europea, le Sezioni Unite e, da ultimo, la Prima Sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 29746 del 2025 a disegnare i confini.

Per questo, su questo tema, conta più ciò che hanno deciso i giudici che ciò che dice testualmente la norma. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica: chi è consumatore e chi no, quali indizi i tribunali considerano decisivi, cosa succede se la qualifica viene negata, quali strade restano aperte.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché è esattamente il punto di incontro tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi): è l’OCC che, con la relazione del gestore, attesta la natura dei debiti e la posizione del richiedente, ed è lì che la qualifica di consumatore del fideiussore viene ricostruita per la prima volta. Dall’altro il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario: la fideiussione è quasi sempre un contratto bancario, e leggerne genesi, clausole e collegamento con il finanziamento garantito è il presupposto per qualificarla correttamente.

📩 Hai firmato una garanzia e oggi non riesci più a sostenerla? Scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.

Il quadro normativo in breve

Prima di entrare nella giurisprudenza, conviene fissare le poche norme su cui i giudici si sono pronunciati. La L. 3/2012 sul sovraindebitamento è stata abrogata e sostituita dal CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022 e successivamente corretto più volte, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024.

La nozione di sovraindebitamento. L’art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza. Il fideiussore persona fisica che non esercita un’impresa commerciale sopra soglia rientra in questa categoria residuale: è un debitore a pieno titolo, perché la fideiussione crea un’obbligazione sua propria, anche se accessoria a quella del garantito (art. 1936 c.c.).

La nozione di consumatore. L’art. 2, comma 1, lett. e), CCII qualifica come consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società di persone (s.n.c., s.a.s.) o di altri tipi indicati dalla norma, per i debiti estranei a quelli sociali. La formula “anche se socia” è stata introdotta per superare il dubbio, emerso sotto la L. 3/2012, sul se il socio potesse mai essere consumatore. Ma, come vedremo, la Cassazione ha chiarito che quella formula non è un lasciapassare automatico.

Le procedure a disposizione. Il CCII prevede, per il debitore sovraindebitato:

Procedura Norme Chi può accedervi Voto dei creditori
Ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67-73 CCII Solo il consumatore No: decide il giudice
Concordato minore artt. 74-83 CCII Debitori sovraindebitati diversi dal consumatore (professionisti, imprenditori minori, altri soggetti non fallibili) Sì, maggioranza dei crediti ammessi al voto
Liquidazione controllata artt. 268-277 CCII Ogni debitore sovraindebitato, consumatore compreso No
Esdebitazione del debitore incapiente art. 283 CCII Persona fisica meritevole che non può offrire nulla ai creditori No

Si aggiungono le procedure “familiari” (art. 66 CCII), che consentono ai membri della stessa famiglia conviventi, o con origine comune dell’indebitamento, di presentare un unico progetto.

Le condizioni soggettive. Nella ristrutturazione del consumatore l’art. 69 CCII esclude chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte, e chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. La meritevolezza, che sotto la L. 3/2012 era un giudizio più ampio, è stata così circoscritta a questi profili soggettivi, ed è un punto che pesa molto per chi ha firmato garanzie sproporzionate rispetto al proprio reddito.

Il nodo della questione. Nessuna di queste norme dice in modo esplicito se e quando il fideiussore sia consumatore. La risposta è stata costruita dalla giurisprudenza in tre passaggi: prima la Corte di giustizia UE, poi le Sezioni Unite civili, infine la Prima Sezione in materia specificamente concorsuale. Sono questi i passaggi da conoscere.

L’orientamento consolidato: il fideiussore si giudica per sé, non “di riflesso”

Il punto di partenza europeo: le ordinanze Tarcau e Dumitras

Corte di giustizia UE, ordinanza 19 novembre 2015, causa C-74/15 (Tarcau). La vicenda nasceva in Romania: due coniugi avevano garantito, anche con ipoteca, il credito concesso da una banca a una società commerciale amministrata dal figlio. Il giudice nazionale chiedeva se i garanti potessero invocare la direttiva sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori. La Corte di Lussemburgo ha chiarito che la qualità di consumatore del garante si valuta sulle parti del contratto di garanzia, e non sulla natura del contratto principale garantito. Al giudice nazionale spetta verificare se il garante abbia agito per scopi rientranti nella propria attività professionale o in ragione di legami funzionali con la società, come la sua amministrazione o una partecipazione non trascurabile al capitale, oppure per scopi di natura privata.

Corte di giustizia UE, ordinanza 14 settembre 2016, causa C-534/15 (Dumitras). Il caso riguardava due persone fisiche che avevano garantito i debiti di una società commerciale. La Corte ha ribadito il criterio funzionale: conta se il rapporto di garanzia si collochi nell’esercizio di un’attività professionale o resti estraneo a essa, e il giudice deve accertarlo in concreto.

Il principio, calato nella pratica, significa che non basta che il debitore principale sia una società per escludere che il fideiussore sia un consumatore. La madre che garantisce il fido del figlio imprenditore, senza alcun ruolo nell’impresa, resta un soggetto privato che compie un atto privato. Viceversa, l’amministratore o il socio di peso che garantisce la “propria” società compie un atto che appartiene, funzionalmente, alla vita dell’impresa.

La recezione italiana: dall’accessorietà al criterio funzionale

Per molto tempo la giurisprudenza italiana aveva seguito la tesi del “professionista di riflesso”: siccome la fideiussione è accessoria, il garante avrebbe assunto la stessa qualifica del debitore principale. Se il debitore era una banca cliente-impresa, anche il fideiussore era trattato come professionista.

Cass. civ., 16 gennaio 2020, n. 742. La Suprema Corte ha chiarito che l’accessorietà della fideiussione non rende il garante un duplicato del debitore principale: è un elemento estraneo alla tutela consumeristica, che guarda alla persona e allo scopo per cui ha assunto l’obbligazione. Il fideiussore persona fisica è consumatore se presta la garanzia per finalità estranee e non funzionali alla propria attività professionale.

Cass. civ., 5 giugno 2020, n. 10673. Nella stessa linea, la Corte ha precisato che il fideiussore persona fisica di un debito societario è consumatore solo se agisce per scopi estranei alla propria attività e non ha collegamenti funzionali con la società garantita.

Cass. civ., ord. 3 dicembre 2020, n. 27618 e Cass. civ., ord. 26 marzo 2019, n. 8419 sono richiamate dalla dottrina come tappe di questo passaggio: la prima per il definitivo abbandono del criterio che faceva dipendere la natura della garanzia da quella del debito garantito, la seconda per l’affermazione del “collegamento funzionale” tra garante e società come criterio di esclusione.

In altre parole, se ti trovi a dover dimostrare di essere consumatore, la domanda giusta non è “chi era il debitore che ho garantito?”, ma “perché io ho firmato, e che rapporto avevo con quell’attività?”.

Il sigillo delle Sezioni Unite

Cass. civ., Sez. Un., 27 febbraio 2023, n. 5868. Le Sezioni Unite hanno definitivamente avallato l’orientamento che respinge la tesi del professionista di riflesso. I requisiti soggettivi della disciplina consumeristica, per il contratto di fideiussione, si valutano con riferimento alle sole parti di quel contratto, senza considerare il contratto principale. È consumatore il fideiussore persona fisica che, pur garantendo un professionista o un’impresa, presta la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, cioè non come atto espressivo di tale attività né come atto strettamente funzionale a essa.

L’orientamento si è consolidato nel senso che il fideiussore si giudica per sé. È un principio nato sul terreno della tutela contrattuale (clausole vessatorie, foro del consumatore), ma il suo trasferimento al sovraindebitamento è naturale: la definizione di consumatore dell’art. 2 CCII ha lo stesso nucleo, “scopi estranei” all’attività svolta.

La conferma recente: l’amministratore unico che garantisce la propria società

Cass. civ., Sez. III, ord. 18 settembre 2025, n. 25612. La Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite a un caso molto frequente: l’amministratore unico di una società aveva prestato fideiussione per un mutuo concesso alla società stessa e garantito da ipoteca su un immobile sociale. I giudici di merito avevano escluso la qualità di consumatore e la Cassazione ha confermato. L’amministratore unico che garantisce il finanziamento della società che amministra compie un atto funzionale all’impresa, e non può invocare la tutela del consumatore.

Il principio, calato nella pratica, significa che la carica gestoria è il primo e più forte indice contrario alla qualifica di consumatore. Chi amministra la società garantita parte in salita.

La questione aperta n. 1: il socio o l’ex amministratore fideiussore può usare il piano del consumatore?

La questione

Il lettore tipico di questo articolo è un ex socio o un ex amministratore. La società ha chiuso, è stata messa in liquidazione o è fallita; lui ha lasciato le cariche, magari da qualche mese; le banche gli chiedono il pagamento delle fideiussioni. Oggi non svolge alcuna attività d’impresa: è un dipendente, un pensionato, un disoccupato. La domanda è: se oggi non sono più imprenditore e l’art. 2 CCII dice “anche se socia”, posso presentare un piano del consumatore?

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29746, depositata l’11 novembre 2025 (udienza 14 ottobre 2025, Pres. Ferro, Rel. Amatore). È la pronuncia di riferimento in materia concorsuale. Una persona fisica, socia di due S.r.l. con quote dell’80% e del 60% e amministratrice di entrambe fino a pochi giorni prima del deposito, aveva garantito con fideiussione i debiti delle società. Aveva poi chiesto la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il Tribunale di Cremona aveva omologato il piano, riconoscendole la qualità di consumatore; la Corte d’Appello di Brescia, su reclamo di una creditrice, aveva revocato l’omologazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso.

La Suprema Corte ha chiarito che la formula “anche se socia” dell’art. 2, lett. e), CCII non estende automaticamente la qualifica di consumatore a ogni socio: il socio è consumatore solo per i debiti estranei a quelli sociali. Il fideiussore persona fisica non è professionista “di riflesso”, ma la qualità di consumatore va esclusa quando la garanzia è funzionalmente collegata all’attività imprenditoriale, come accade in presenza di una carica amministrativa o di una partecipazione non trascurabile al capitale. Le fideiussioni prestate “nell’esclusivo interesse” delle società garantite sono state qualificate come veri e propri atti strumentali all’attività d’impresa. Le fonti che hanno commentato la decisione sottolineano inoltre che l’accertamento riguarda la genesi del debito, cioè il momento della firma, e non la situazione attuale: la cessazione delle cariche poco prima della domanda non cancella il collegamento funzionale esistente quando la garanzia è stata prestata.

Cass. civ., ord. 10 gennaio 2023, n. 429 è richiamata dalla dottrina proprio per gli “indici sintomatici” dell’interesse imprenditoriale del garante: cariche amministrative e partecipazioni societarie rilevanti. Nella stessa direzione, già Cass. civ. n. 3225/2018 aveva escluso la qualità di consumatore del fideiussore titolare del 70% del capitale della società garantita.

Cass. civ., 1 febbraio 2016, n. 1869, resa ancora sotto la L. 3/2012, aveva offerto la prima definizione di consumatore in materia di sovraindebitamento: il debitore persona fisica che ha contratto obbligazioni per esigenze personali o familiari, anche a favore di terzi, senza riflessi diretti sull’attività d’impresa o professionale. È significativo l’inciso “anche a favore di terzi”: già allora la Corte ammetteva che garantire per altri non fosse, di per sé, incompatibile con la qualifica di consumatore.

C’è contrasto?

Sul principio no: legittimità e giurisprudenza europea sono allineate. Il contrasto, semmai, è sul piano dei fatti, ed è ciò che spiega perché lo stesso fascicolo possa essere omologato in primo grado e revocato in reclamo, come nel caso Cremona-Brescia. Il giudizio sulla “partecipazione non trascurabile” e sull'”interesse” del garante è un apprezzamento di merito, che in Cassazione non si può rimettere in discussione: la Prima Sezione ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione dei fatti.

L’assunzione prudenziale è questa: chi era amministratore o socio di peso della società garantita al momento della firma deve presumere che il piano del consumatore gli sarà contestato, e costruire fin dall’inizio un’alternativa.

Cosa significa per te

Se eri amministratore o socio con quota rilevante quando hai firmato, il piano del consumatore è una strada stretta: dovresti dimostrare che quella specifica garanzia fu prestata per ragioni estranee alla società, e la sola uscita dalle cariche non basta. Se invece eri un socio con una quota minima, senza poteri gestori e senza un ritorno economico dalla società, il quadro è diverso e merita un’analisi documentale accurata. In entrambi i casi, la scelta della procedura va fatta prima del deposito, non dopo un reclamo: una qualificazione errata può costare un’omologazione già ottenuta.

La questione aperta n. 2: il fideiussore “puro” (familiare, coniuge, amico) e l’accesso autonomo alla procedura

La questione

All’estremo opposto c’è chi non ha mai avuto nulla a che fare con l’impresa garantita: il genitore che garantisce il figlio, il coniuge che firma per il fido del marito artigiano, il figlio che garantisce il padre imprenditore. Spesso il debitore principale è già fallito (oggi: in liquidazione giudiziale) o è sparito, e la banca escute solo il garante. Le domande sono due: posso accedere alla procedura da solo, senza che vi acceda il debitore principale? E posso farlo come consumatore?

Cosa hanno deciso i giudici

Tribunale di Napoli, Sez. VII civile, sent. n. 668/2025, 30 aprile 2025. Una debitrice sovraindebitata era fideiussore solidale per obbligazioni contratte dal padre, imprenditore dichiarato fallito nel 2017, insieme ad altre due fideiubenti. Il Tribunale ha omologato la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII. Secondo la ricostruzione pubblicata, il giudice ha affermato che il fideiussore, anche familiare, può accedere autonomamente alla procedura individuale nonostante il fallimento del debitore principale; che la prestazione della fideiussione non è di per sé ostativa in assenza di dolo, frode o colpa grave; che era legittimo considerare la quota di debito riferibile alla debitrice tenendo conto della pluralità di confideiussori (art. 1949 c.c.). Il piano, migliorato su sollecitazione del giudice, prevedeva il pagamento di 31.507,73 € in 105 rate mensili, pari a circa il 14,84% di un credito chirografario rideterminato in 556.692,91 €, a fronte di una liquidazione controllata stimata sotto il 2%.

La pronuncia è il naturale sviluppo dei principi visti sopra: se la garanzia è stata prestata per ragioni familiari, senza alcun ruolo nell’impresa, la sua origine “commerciale” non contamina la qualifica del garante. È esattamente lo scenario descritto dalla Corte di giustizia in Tarcau, dove i garanti erano i genitori dell’amministratore.

Sul piano dei principi, Cass. civ., Sez. Un., n. 5868/2023 e Cass. civ. n. 742/2020 forniscono la base: la fideiussione si giudica sulle parti del contratto di garanzia, e il garante che non ha legami funzionali con l’impresa resta un consumatore.

C’è contrasto?

Sul diritto del fideiussore “puro” a essere qualificato consumatore non risultano, nelle fonti esaminate, orientamenti contrari di legittimità. L’area di incertezza riguarda piuttosto la meritevolezza: il garante che ha firmato per importi palesemente sproporzionati rispetto al suo reddito può vedersi contestare la “colpa grave” nella determinazione del sovraindebitamento (art. 69 CCII). L’assunzione prudenziale è documentare perché la garanzia fu firmata, in che contesto e con quali informazioni ricevute dalla banca, perché la valutazione della colpa grave si gioca su quei fatti.

Cosa significa per te

Sì, puoi accedere da solo. Non serve che il debitore principale attivi una procedura, né che vi acconsenta: la tua procedura riguarda il tuo patrimonio e i tuoi debiti, garanzie comprese. Se il tuo legame con l’impresa garantita era solo affettivo, la qualifica di consumatore è la regola, non l’eccezione, e la ristrutturazione dei debiti del consumatore è percorribile anche se il debitore principale è in liquidazione giudiziale. Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, la partita del fideiussore si vince o si perde nella ricostruzione dell’origine della garanzia: è il primo documento da preparare, non l’ultimo.

La questione aperta n. 3: se la qualifica di consumatore viene negata, il fideiussore resta senza via d’uscita?

La questione

Torniamo all’ex amministratore o al socio di maggioranza. La Cassazione gli ha detto, in sostanza, che per quelle garanzie non è consumatore. Ne segue che per lui il sovraindebitamento è chiuso? Se non posso fare il piano del consumatore, cosa posso fare? E inoltre: che effetto ha la mia procedura sulla posizione degli altri garanti e del debitore principale?

Cosa hanno deciso i giudici

La risposta parte da un dato che la stessa sentenza n. 29746/2025 dà per presupposto: la Cassazione non ha negato al fideiussore l’accesso al sovraindebitamento, ha negato l’accesso a una specifica procedura, quella riservata al consumatore. Il fideiussore non consumatore, se non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, resta un debitore sovraindebitato ai sensi dell’art. 2, lett. c), CCII, e dispone delle procedure previste per i debitori “non consumatori”:

  • il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che però richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, e che nella versione liquidatoria esige un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
  • la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), accessibile a ogni debitore sovraindebitato, che conduce all’esdebitazione secondo le regole degli artt. 278 ss. e 282 CCII;
  • l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), riservata alla persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, nemmeno in prospettiva futura.

La differenza pratica tra le strade è enorme: nella ristrutturazione del consumatore decide il giudice, senza voto, e il debitore conserva di regola il proprio patrimonio; nel concordato minore servono i voti, e le banche garantite dalla fideiussione sono spesso i creditori di maggioranza; nella liquidazione controllata si cede il patrimonio, con l’esdebitazione come esito finale.

Sul piano della giurisprudenza in materia di foro, due pronunce recenti confermano quanto la qualifica sia “personale” e incida anche fuori dalla procedura concorsuale. Cass. civ., 7 dicembre 2024, n. 31465 ha riconosciuto a due fideiussori persone fisiche, che avevano garantito i debiti verso una società di leasing, il diritto di invocare il foro del consumatore, dichiarando l’incompetenza del tribunale individuato dalla clausola contrattuale. Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2026, n. 8659 (Pres. Frasca, Rel. Spaziani) ha aggiunto che la garanzia si trasmette agli eredi insieme alla qualità di consumatore del garante defunto, e che gli eredi possono avvalersi del foro del consumatore. Il principio, calato nella pratica, significa che chi eredita una fideiussione eredita anche la “natura” con cui il de cuius l’aveva firmata: un dato rilevante quando a essere sovraindebitato è il figlio che si trova a rispondere della garanzia del genitore.

Infine, sul piano generale, Cass. civ., ord. 10 marzo 2021, n. 6578 ha ricordato che ciò che conta è lo scopo perseguito al momento della stipula, non la qualità professionale del contraente: l’imprenditore e il professionista sono consumatori quando contrattano per esigenze estranee all’attività. E Cass. civ., ord. 18 febbraio 2022, n. 5423 ha esteso lo stesso metodo al contratto autonomo di garanzia “a prima richiesta”: la qualità di consumatore del garante si accerta sul contratto di garanzia.

C’è contrasto?

Sulla possibilità del fideiussore non consumatore di accedere alle procedure non riservate al consumatore non emergono contrasti nelle fonti esaminate: è una conseguenza del sistema. Il punto più delicato riguarda l’interazione tra le procedure del garante e quelle del debitore principale, e la sorte delle azioni dei creditori verso i coobbligati: in linea generale, la procedura del singolo non libera automaticamente gli altri obbligati, e viceversa. L’assunzione prudenziale è non contare sul fatto che l’esdebitazione di un coobbligato produca effetti sulla propria posizione, né che la propria procedura liberi il debitore principale o gli altri garanti: ogni posizione va valutata e, se necessario, protetta con una procedura propria o con una procedura familiare ex art. 66 CCII, quando ne ricorrono i presupposti.

Cosa significa per te

La qualifica negata non è un vicolo cieco, ma cambia la strategia. Se sei un ex amministratore o un socio di peso, è più prudente impostare fin dall’inizio un concordato minore, verificando le maggioranze realisticamente raggiungibili, oppure una liquidazione controllata, valutando cosa si perde e cosa si conserva. Presentare un piano del consumatore “sperando che passi” espone al rischio concreto di una revoca in sede di reclamo, con tempo perso e misure protettive venute meno. La scelta va fatta sulla base di una lettura documentale della genesi di ciascuna garanzia: in alcuni casi lo stesso soggetto ha firmato fideiussioni “imprenditoriali” per la propria società e garanzie “private” per un familiare, e i debiti vanno classificati uno per uno.

Gli indici che i giudici guardano davvero: una griglia di lettura

Mettendo in fila le pronunce esaminate, si ricava una griglia di elementi che i tribunali considerano, in un senso o nell’altro, quando devono stabilire se il fideiussore abbia agito come consumatore. Nessun elemento è decisivo da solo: la valutazione è complessiva e riferita al momento della firma.

Indice Depone verso la qualifica di consumatore Depone contro la qualifica di consumatore Pronunce di riferimento
Carica nella società garantita Nessuna carica, né formale né di fatto Amministratore unico, consigliere delegato, liquidatore Cass. 25612/2025; Cass. 29746/2025
Partecipazione al capitale Nessuna quota o quota minima, senza poteri Quota di maggioranza o comunque non trascurabile Cass. 3225/2018; Cass. 29746/2025
Rapporto con il garantito Legame familiare o affettivo Legame d’affari, interesse economico al finanziamento CGUE Tarcau; Trib. Napoli 668/2025
Ritorno economico Nessun compenso, utile o vantaggio Compensi, dividendi, uso dei beni aziendali Cass. 429/2023 (indici sintomatici)
Momento della valutazione Situazione al tempo della firma Le dimissioni successive non bastano Cass. 29746/2025
Tipo di garanzia Garanzia specifica per un’esigenza familiare Omnibus a favore della propria impresa Cass. SU 5868/2023; Cass. 5423/2022

Il principio, calato nella pratica, significa che la qualifica non si dichiara, si dimostra: la relazione dell’OCC e il ricorso devono indicare, per ciascuna garanzia, gli elementi della griglia e i documenti che li provano. La visura storica della società, i verbali di nomina e dimissione, i bilanci con l’indicazione dei compensi agli amministratori, le dichiarazioni dei redditi del garante degli anni della firma sono, in questo senso, più importanti di qualsiasi argomentazione.

Il rapporto con il debitore principale e con gli altri garanti

C’è un secondo profilo che il fideiussore deve conoscere prima di depositare. La sua procedura riguarda le sue obbligazioni; non incide, di per sé, sull’obbligazione del debitore principale, che resta tenuto verso la banca, né su quella degli altri confideiussori. Il creditore può continuare ad agire contro di loro per l’intero, nei limiti delle rispettive garanzie.

Questo ha due conseguenze. La prima riguarda il regresso: chi paga, in tutto o in parte, in esecuzione del piano matura in astratto un diritto di regresso verso il debitore principale e, pro quota, verso gli altri confideiussori (artt. 1949-1954 c.c.). Nella simulazione di un piano conviene considerare questo profilo, anche quando il debitore principale è insolvente e il regresso ha scarso valore pratico. La seconda riguarda le famiglie in cui più persone hanno firmato la stessa garanzia: genitori e figli, coniugi, fratelli. In questi casi la procedura familiare dell’art. 66 CCII può consentire una gestione unitaria, se i membri sono conviventi o se il sovraindebitamento ha origine comune; in alternativa, ciascun garante può presentare una propria domanda. Scegliere tra procedura unica e procedure separate è una decisione strategica, perché incide sulla massa dei creditori, sulle maggioranze nel concordato minore e sulla comparazione con l’alternativa liquidatoria.

Il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 668/2025, ha mostrato come la presenza di più confideiussori possa entrare nella valutazione del piano di uno solo di essi: la debitrice ha proposto un piano individuale, e il giudice ha tenuto conto della pluralità di garanti nella ricostruzione dell’esposizione. È un’indicazione di merito, non un principio di legittimità, e va maneggiata con prudenza: non tutti i tribunali potrebbero seguire la stessa impostazione, e la quota di debito da inserire nel piano va sempre argomentata con precisione.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., Sez. I, n. 29746/2025

Il contesto

Fino al 2025 il principio del criterio funzionale era stato affermato soprattutto dalla Terza Sezione e dalle Sezioni Unite in materia di clausole vessatorie e foro del consumatore. Mancava una presa di posizione della Prima Sezione, quella competente in materia concorsuale, sull’applicazione di quel principio al nuovo art. 2, lett. e), CCII e alla formula “anche se socia”. Con la sentenza n. 29746, decisa all’udienza del 14 ottobre 2025 e depositata l’11 novembre 2025, quella presa di posizione è arrivata.

La motivazione in linguaggio piano

La Corte ha seguito un ragionamento in tre passaggi.

Primo passaggio: la definizione di consumatore del CCII non è più restrittiva di quella precedente. La formula del Codice, secondo i commenti, prosegue la nozione già elaborata sotto la L. 3/2012 e nel Codice del consumo: consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Secondo passaggio: “anche se socia” non significa “sempre, se socia”. La precisazione del legislatore serve a dire che lo status di socio non esclude in astratto la qualifica di consumatore, non che la attribuisce automaticamente. Il socio è consumatore per i debiti estranei a quelli sociali; non lo è per i debiti che, pur formalmente personali come una fideiussione, sono funzionali alla vita della società.

Terzo passaggio: la fideiussione può essere atto strumentale all’impresa. Richiamando la giurisprudenza unionale sui legami funzionali, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici del reclamo: una garante con quote dell’80% e del 60% e con cariche gestorie, cessate solo a ridosso della domanda, aveva prestato fideiussioni nell’esclusivo interesse delle società. Quella garanzia era, a tutti gli effetti, un atto della sua attività imprenditoriale. Le censure con cui si chiedeva di rivalutare i fatti sono state dichiarate inammissibili.

Cosa cambia rispetto a prima

Sotto la L. 3/2012 si era formata una giurisprudenza di merito non uniforme: alcuni tribunali ammettevano al piano del consumatore il socio fideiussore che avesse dismesso ogni ruolo, ritenendo decisiva la sua condizione attuale; altri guardavano all’origine del debito. La sentenza n. 29746/2025 sposta l’asse in modo netto sull’origine della garanzia: si guarda a chi era il garante e perché firmò, non a chi è oggi.

Ne derivano tre conseguenze operative. La prima: le dimissioni dalla carica o la cessione delle quote poco prima della domanda non “trasformano” il garante in consumatore. La seconda: la percentuale di partecipazione e la carica gestoria sono indici forti, ma non gli unici; il giudice può valorizzare ogni elemento da cui emerga l’interesse del garante alla vita dell’impresa. La terza: il giudizio è di fatto, e in Cassazione arriva cristallizzato; la partita si gioca davanti all’OCC e al tribunale, con i documenti giusti fin dall’inizio.

Resta fermo, ed è il rovescio positivo della decisione, che la Corte ha ribadito il rifiuto del “professionista di riflesso”: il fideiussore che non aveva legami funzionali con l’impresa garantita non perde la qualità di consumatore per il solo fatto di aver garantito un’impresa. È la base su cui poggiano decisioni come quella del Tribunale di Napoli n. 668/2025.

I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui principi visti, non casi seguiti dallo Studio. Gli esiti dipendono sempre dai documenti e dalla valutazione del giudice.

Simulazione 1: l’ex amministratore con il 75% delle quote

Dati di partenza. Debitore di 54 anni, oggi lavoratore dipendente con reddito netto di 1.870 € mensili. Fino al 9 febbraio 2026 è stato amministratore unico e socio al 75% di una S.r.l. posta in liquidazione giudiziale nell’aprile 2026. Ha firmato nel 2021 una fideiussione omnibus fino a 180.000 € e nel 2023 una fideiussione specifica per un finanziamento di 96.300 €. Esposizione escussa complessiva: 213.640 €. Ha inoltre un prestito personale di 14.980 € per l’auto di famiglia.

Applicazione. Alla luce di Cass. 29746/2025 e Cass. 25612/2025, le due fideiussioni, firmate quando era amministratore unico e socio di maggioranza, presentano un collegamento funzionale con l’impresa. La cessazione della carica a febbraio non rileva. Il prestito auto è invece un debito di natura consumeristica.

Esito. Il piano del consumatore sarebbe esposto a contestazione per la parte prevalente dell’esposizione (213.640 € su 228.620 €, oltre il 93%). La strategia prudente porta a valutare un concordato minore, verificando se le banche escutenti rappresentino la maggioranza dei crediti, oppure una liquidazione controllata, con stima del patrimonio liquidabile e dei tempi dell’esdebitazione.

Simulazione 2: la figlia garante del padre imprenditore

Dati di partenza. Debitrice di 41 anni, insegnante con reddito netto di 1.620 € mensili, nessuna quota né carica nell’impresa individuale del padre, dichiarato fallito nel 2019. Nel 2016 ha firmato, insieme alla madre e alla sorella, una fideiussione solidale per 147.800 € a garanzia di un fido. Oggi la banca la escute per l’intero.

Applicazione. Alla luce di Cass. SU 5868/2023 e della logica di CGUE Tarcau, la garanzia è stata prestata per ragioni familiari, senza legami funzionali con l’impresa: la qualifica di consumatore è la regola. Sul modello di Trib. Napoli n. 668/2025, la debitrice può accedere da sola alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche se il debitore principale è fallito, e il piano può considerare la pluralità di confideiussori ai fini della ricostruzione della sua esposizione.

Esito. Ipotizzando una disponibilità mensile di 285 € per 84 mesi, il piano offrirebbe 23.940 €, pari a circa il 16,2% del credito garantito. L’OCC dovrà comparare questa proposta con l’alternativa liquidatoria e verificare l’assenza di colpa grave, malafede o frode ex art. 69 CCII, documentando le circostanze della firma.

Simulazione 3: il socio di minoranza senza poteri

Dati di partenza. Debitore di 60 anni, pensionato, titolare del 4% delle quote di una S.r.l. familiare amministrata dal cognato, senza deleghe né compensi. Nel 2022 ha firmato una fideiussione per 62.450 € su richiesta della banca, come condizione per il rinnovo del fido della società.

Applicazione. La partecipazione è modesta e non c’è carica gestoria: gli indici sintomatici individuati da Cass. 429/2023 e Cass. 29746/2025 sono deboli. Tuttavia, essere socio crea comunque un interesse alla vita della società. La qualifica di consumatore è sostenibile, ma non scontata.

Esito. Prima del deposito occorre raccogliere la prova dell’assenza di qualunque ritorno economico (dividendi mai percepiti, nessun compenso, nessun ruolo operativo) e valutare un’impostazione che tenga conto del rischio di riqualificazione, ad esempio preparando un’analisi comparativa con il concordato minore da sottoporre all’OCC.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate in questa analisi. Si leggono in tre gruppi: le decisioni europee che hanno fondato il criterio funzionale; le decisioni di legittimità che lo hanno recepito, prima in materia contrattuale e poi concorsuale; le applicazioni recenti, in tema di foro e di procedure di sovraindebitamento. I principi sono riformulati in sintesi e vanno letti alla luce della vicenda concreta da cui ciascuna pronuncia è nata.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
CGUE, ord. 19.11.2015, C-74/15 (Tarcau) Garanti di credito a società amministrata dal figlio La qualità di consumatore si valuta sul contratto di garanzia; rilevano i legami funzionali con la società Fonda la tutela del garante familiare
CGUE, ord. 14.9.2016, C-534/15 (Dumitras) Garanti persone fisiche di società commerciale Criterio funzionale: conta se la garanzia è estranea all’attività professionale Conferma l’accertamento caso per caso
Cass. 1.2.2016, n. 1869 Nozione di consumatore nella L. 3/2012 Consumatore è chi si indebita per esigenze personali o familiari, anche a favore di terzi Base storica della nozione concorsuale
Cass. n. 3225/2018 Fideiussore titolare del 70% Esclusa la qualità di consumatore del socio di maggioranza Peso della partecipazione rilevante
Cass. ord. 26.3.2019, n. 8419 Garante e società Rileva il collegamento funzionale tra garante e società Indice di esclusione
Cass. 16.1.2020, n. 742 Accessorietà della fideiussione L’accessorietà non rende il garante un duplicato del debitore Supera il “professionista di riflesso”
Cass. 5.6.2020, n. 10673 Garante di debito societario Consumatore solo se privo di collegamenti funzionali con la società Filtro per soci e amministratori
Cass. ord. 3.12.2020, n. 27618 Natura della garanzia Superato il criterio della natura del debito principale Si guarda al garante
Cass. ord. 10.3.2021, n. 6578 Scopo del contratto Conta lo scopo al momento della stipula Analisi della genesi della firma
Cass. ord. 18.2.2022, n. 5423 Garanzia autonoma a prima richiesta La qualità di consumatore si accerta sul contratto di garanzia Estende il metodo alle garanzie autonome
Cass. ord. 10.1.2023, n. 429 Indici di interesse imprenditoriale Cariche e partecipazioni sono indici sintomatici Elenco degli elementi da verificare
Cass. SU 27.2.2023, n. 5868 Requisiti soggettivi del fideiussore Si valutano sulle parti della fideiussione, non sul contratto principale Principio guida consolidato
Trib. Napoli, Sez. VII, 30.4.2025, n. 668 Figlia fideiussore del padre fallito Il fideiussore familiare accede autonomamente alla ristrutturazione del consumatore Conferma l’accesso “da solo”
Cass. Sez. III, ord. 18.9.2025, n. 25612 Amministratore unico garante della società Non è consumatore chi garantisce la società che amministra La carica gestoria è indice forte
Cass. Sez. I, 11.11.2025, n. 29746 Socia e amministratrice garante di due S.r.l. “Anche se socia” non attribuisce automaticamente la qualifica; conta il collegamento funzionale Pronuncia guida nel CCII
Cass. 7.12.2024, n. 31465 Foro dei fideiussori di debiti da leasing Il fideiussore consumatore può invocare il foro del consumatore Qualifica personale del garante
Cass. Sez. III, 7.4.2026, n. 8659 Eredi del fideiussore consumatore Gli eredi conservano la qualità di consumatore del garante defunto Rilevante per chi eredita garanzie

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce si ricavano principi pratici che valgono come bussola per chi ha firmato una fideiussione e oggi è sovraindebitato:

  • Il fideiussore persona fisica non fallibile è un debitore sovraindebitato autonomo e può accedere da solo alle procedure del CCII, senza attendere né coinvolgere il debitore principale.
  • La qualifica di consumatore del fideiussore si giudica sulla persona del garante e sullo scopo della garanzia, non sulla natura del debitore garantito (Cass. SU 5868/2023; CGUE Tarcau).
  • Il garante familiare o amico, senza ruoli nell’impresa, è di regola consumatore e può proporre la ristrutturazione dei debiti del consumatore anche se il garantito è in liquidazione giudiziale (Trib. Napoli 668/2025).
  • Amministratori e soci con partecipazione non trascurabile partono in salita: la loro garanzia è normalmente considerata atto strumentale all’impresa (Cass. 25612/2025; Cass. 29746/2025).
  • La formula “anche se socia” dell’art. 2 CCII non è un lasciapassare: vale solo per i debiti estranei a quelli sociali.
  • Si guarda al momento della firma, non a oggi: dimissioni o cessioni di quote recenti non cancellano il collegamento funzionale.
  • Ogni debito va classificato separatamente: lo stesso soggetto può avere garanzie “imprenditoriali” e debiti “consumeristici”.
  • Se la qualifica di consumatore è dubbia, va preparata un’alternativa (concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) prima del deposito.
  • La meritevolezza resta un passaggio decisivo: occorre documentare perché la garanzia fu firmata, per escludere colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII).
  • Il giudizio sulla qualifica è di merito: va costruito con i documenti davanti all’OCC e al tribunale, perché in Cassazione non si rivalutano i fatti.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Devo aspettare che la società garantita avvii una procedura prima di muovermi?

No. La giurisprudenza di merito, come Trib. Napoli n. 668/2025, ha ammesso il fideiussore alla procedura individuale anche quando il debitore principale era già fallito, e nulla impone di attendere le scelte del garantito. La tua procedura riguarda il tuo patrimonio, e i tempi li scegli tu insieme all’OCC.

Mi sono dimesso da amministratore sei mesi fa: ora sono consumatore?

Per le garanzie firmate quando eri amministratore, quasi certamente no. Cass. 29746/2025 ha confermato la revoca di un’omologazione proprio in un caso di cariche cessate a ridosso della domanda: ciò che conta è il rapporto con l’impresa al momento della firma. Per i debiti nati dopo, per esigenze personali, il discorso è diverso.

Ho solo il 3% delle quote e non ho mai gestito nulla: posso fare il piano del consumatore?

È sostenibile. Gli indici di esclusione indicati da Cass. 429/2023 e dalla giurisprudenza europea sono la carica gestoria e la partecipazione non trascurabile; una quota minima senza poteri e senza ritorni economici depone in senso opposto. Serve però una prova documentale dell’estraneità, perché il giudizio è caso per caso.

Se il tribunale mi nega la qualifica di consumatore, perdo tutto?

No. Restano il concordato minore, la liquidazione controllata e, se ne ricorrono i presupposti, l’esdebitazione del debitore incapiente. La qualifica negata cambia la procedura, non il diritto di accedere al sovraindebitamento.

Ho ereditato la fideiussione di mio padre: la posso inserire in un piano del consumatore?

Secondo Cass. 8659/2026, gli eredi conservano la qualità di consumatore del garante defunto ai fini del foro. Se tuo padre aveva firmato come consumatore, quella natura accompagna la garanzia anche nelle tue mani. La valutazione concreta sull’inserimento nel tuo piano va comunque fatta con l’OCC, considerando anche l’eventuale accettazione con beneficio d’inventario.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il fideiussore sovraindebitato

Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al tuo fascicolo, garanzia per garanzia. Ecco cosa facciamo concretamente:

  1. Ricostruiamo la genesi di ogni fideiussione: acquisiamo il contratto di garanzia, la visura storica della società garantita e i verbali, e verifichiamo quali cariche e quote avevi alla data di ciascuna firma.
  2. Classifichiamo i debiti uno per uno in consumeristici e non consumeristici, applicando i criteri di Cass. SU 5868/2023 e Cass. 29746/2025, per capire quale procedura è davvero percorribile.
  3. Analizziamo il contratto di fideiussione sotto il profilo bancario con lo staff multidisciplinare: verifichiamo clausole, limiti di importo, eventuali profili di nullità e ogni elemento che incida sull’importo effettivamente dovuto.
  4. Raccogliamo la prova dell’estraneità all’impresa quando eri un garante familiare o un socio senza poteri: documenti su redditi, assenza di compensi e dividendi, ruolo reale nella società.
  5. Scegliamo e motiviamo la procedura: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente o procedura familiare ex art. 66 CCII.
  6. Prepariamo la domanda all’OCC e seguiamo il dialogo con il gestore della crisi, fornendo la documentazione necessaria per la relazione.
  7. Costruiamo il piano con proposta sostenibile e comparazione con l’alternativa liquidatoria, tenendo conto della pluralità di confideiussori dove rilevante.
  8. Documentiamo la meritevolezza ricostruendo il contesto della firma, per prevenire contestazioni di colpa grave, malafede o frode ex art. 69 CCII.
  9. Chiediamo e difendiamo le misure protettive contro azioni esecutive e pignoramenti promossi dalle banche escutenti.
  10. Difendiamo l’omologazione nei gradi successivi: reclamo e ricorso per Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema del fideiussore pesano in modo particolare due di queste competenze. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di impostare la domanda con la stessa ottica con cui l’Organismo la esaminerà: la ricostruzione della natura dei debiti e della posizione del garante è il cuore della relazione. La qualifica di cassazionista garantisce che gli orientamenti visti, che si consolidano proprio in sede di legittimità, siano difesi con lo stesso difensore e la stessa strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione.

Su ogni fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi sulla qualificazione giuridica delle garanzie e sulla scelta della procedura, i secondi sulla ricostruzione patrimoniale e reddituale, sulla sostenibilità del piano e sul confronto con l’alternativa liquidatoria.

Chiusura

Il fideiussore sovraindebitato può muoversi da solo: questo la giurisprudenza lo dà per acquisito. Ciò che resta da stabilire, caso per caso, è con quale procedura. E la risposta dipende dalla storia di ogni garanzia, dal ruolo che avevi nell’impresa quando l’hai firmata e dalla capacità di documentarlo.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si colloca esattamente nel perimetro delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, per la parte che riguarda la procedura e la relazione dell’Organismo; coordinatore di uno staff multidisciplinare in diritto bancario, per la lettura dei contratti di fideiussione e dei finanziamenti garantiti. Analizzeremo i tuoi documenti, verificheremo la qualifica sostenibile e costruiremo la strategia più coerente con la tua situazione.

📩 Non lasciare che le banche decidano al posto tuo il destino della garanzia che hai firmato: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi tutti i recapiti alla fine di questa guida.

Contattaci qui per maggiori informazioni:

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo opera in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.

La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.