Chi guida una piccola impresa in difficoltà tende a guardare ai debiti verso i dipendenti come a un problema morale prima ancora che giuridico: sono le persone con cui si lavora ogni giorno, le loro buste paga arretrate pesano più di qualunque rata bancaria. Ma nel concordato minore quei debiti vanno letti anche con un altro sguardo, più freddo e più utile: quello della controparte. Lavoratori, sindacato, consulente del lavoro di fiducia del dipendente, INPS come ente previdenziale e come gestore del Fondo di garanzia, fondo pensione negoziale: ciascuno di questi soggetti ha un proprio piano di gioco, proprie convenienze e propri limiti. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle, e nel sovraindebitamento dell’impresa questa regola decide spesso se il piano viene approvato, omologato ed eseguito, oppure se si trasforma in una liquidazione.
In questa guida, aggiornata a ottobre 2026 e costruita sul Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024; la vecchia L. 3/2012 è abrogata), ricostruiamo in ordine cronologico le mosse tipiche dei creditori “da lavoro” nei confronti dell’imprenditore minore che sceglie il concordato minore, e per ciascuna la contromossa che la legge e la giurisprudenza mettono a disposizione del debitore.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera dall’interno degli organismi che attestano la convenienza dei piani di concordato minore e ne vigilano l’esecuzione. A questo si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che rende familiare la lettura dei rapporti di lavoro come leva della continuità aziendale: proprio il terreno su cui si gioca la partita dei debiti verso i dipendenti.
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Chi hai di fronte: i creditori “da lavoro” e la loro convenienza
Prima di analizzare le singole mosse conviene mettere a fuoco chi sono, concretamente, i soggetti che vantano crediti nascenti dal rapporto di lavoro e come ragionano. L’errore più frequente dell’imprenditore è considerarli un blocco unico, “i dipendenti”. In realtà al tavolo siedono almeno quattro attori distinti, con interessi che a volte coincidono e a volte divergono.
Il lavoratore ancora in servizio
Il dipendente che lavora ancora nell’impresa ha un interesse doppio: recuperare le retribuzioni arretrate e conservare il posto. Dal suo punto di vista, conviene che l’impresa sopravviva, perché il suo credito più consistente, il trattamento di fine rapporto, non è ancora esigibile finché il rapporto prosegue, e la continuità aziendale è anche la sua continuità di reddito. È il creditore più naturalmente disposto a sostenere un concordato minore in continuità, a condizione di percepire che le retribuzioni correnti saranno pagate con regolarità e che gli arretrati non saranno sacrificati.
Il lavoratore già cessato
Diverso è il ragionamento di chi si è dimesso, è stato licenziato o ha visto scadere il contratto. Per lui il TFR è esigibile, le ultime mensilità sono un credito definito, e l’interesse alla sopravvivenza dell’impresa si attenua. Il suo vero punto di riferimento non è il datore di lavoro, ma il Fondo di garanzia dell’INPS: il ragionamento economico che farà sarà sempre comparativo, cioè “quanto prendo dal piano e quanto potrei prendere dal Fondo”. Questo dato, come vedremo, condiziona in modo decisivo il suo voto.
L’INPS con due cappelli
L’Istituto si presenta al concordato minore in due vesti. La prima è quella di creditore diretto per i contributi previdenziali omessi, assistiti da privilegio generale mobiliare (artt. 2753 e 2754 c.c.). La seconda è quella di gestore del Fondo di garanzia per il TFR e per le ultime tre mensilità (art. 2 L. 297/1982 e D.Lgs. 80/1992): quando paga il lavoratore al posto del datore insolvente, l’INPS subentra nella sua posizione creditoria. Un ente pubblico non tratta come un privato: decide sulla base di regole interne, circolari, tempi istruttori, e spesso non vota affatto. È proprio per questo che il Codice della crisi ha previsto un meccanismo specifico per superarne il dissenso o il silenzio, di cui parleremo.
Il fondo pensione e il sindacato
Se i lavoratori hanno destinato il TFR alla previdenza complementare, le quote non versate al fondo pensione diventano un ulteriore credito, con un proprio canale di tutela presso il Fondo di garanzia per la previdenza complementare. Il sindacato, infine, non è tecnicamente un creditore, ma è spesso il regista della strategia dei lavoratori: coordina le diffide, suggerisce i decreti ingiuntivi, partecipa alla discussione sul voto.
Che cosa conviene, in sintesi, a questa controparte
La controparte “da lavoro” è un attore razionale con tre bisogni: certezza (sapere quanto e quando sarà pagata), rango (la consapevolezza di essere il creditore più protetto dopo le spese di giustizia, grazie al privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., collocato al vertice dall’art. 2777 c.c.), e alternativa (il Fondo di garanzia, che la rende meno dipendente dall’esito del concordato rispetto, ad esempio, a un fornitore chirografario). Ogni mossa che analizzeremo nasce da questi tre bisogni, e ogni contromossa efficace consiste nel soddisfarli o nel dimostrarne i limiti.
Una precisazione di metodo: in questo articolo non trattiamo il lavoratore come “avversario” in senso morale. È un creditore con un diritto forte e legittimo. Ma è proprio la conoscenza esatta di quel diritto, dei suoi confini e dei suoi strumenti, che permette all’imprenditore di costruire un piano che i lavoratori abbiano interesse ad approvare.
Prima mossa: la diffida e il decreto ingiuntivo per stipendi e TFR
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, quando le buste paga iniziano a non essere pagate, è mettere per iscritto il credito. Di solito la sequenza è questa: una diffida del sindacato o del legale del lavoratore, con il conteggio delle differenze retributive; un tentativo di conciliazione o la richiesta di un incontro; e poi, se il pagamento non arriva, il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al giudice del lavoro, fondato sulle buste paga e sul prospetto del TFR. Il decreto può essere munito di provvisoria esecuzione (art. 642 c.p.c.), e da quel momento il lavoratore ha in mano un titolo con cui pignorare.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi presto per tre ragioni. La prima è ovvia: un titolo esecutivo consente di aggredire i beni dell’impresa. La seconda è meno intuitiva ma decisiva: senza un credito accertato il lavoratore non può accedere al Fondo di garanzia. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza della Sezione Lavoro n. 23620 del 20 agosto 2025: l’accertamento giudiziale del credito, tramite ammissione al passivo o tramite titolo esecutivo verso il datore, è un elemento costitutivo del diritto alla prestazione del Fondo e deve precedere la domanda all’INPS. Il decreto ingiuntivo, dunque, è per il lavoratore anche il biglietto d’ingresso al Fondo. La terza ragione è temporale: i crediti retributivi si prescrivono in cinque anni (art. 2948 n. 4 c.c.), e il lavoratore assistito non lascia scorrere i termini.
Quando preferisce non farla? Quando il rapporto è ancora in corso e il dipendente teme ripercussioni sul clima aziendale, oppure quando l’importo arretrato è modesto e l’imprenditore ha mostrato una volontà credibile di regolarizzare. In molte piccole imprese il decreto ingiuntivo arriva solo dopo la cessazione del rapporto.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone regole precise.
- Il decreto ingiuntivo deve fondarsi su prova scritta del credito e il conteggio deve essere corretto: retribuzioni lorde e nette, ratei di tredicesima, ferie maturate e non godute, TFR calcolato secondo l’art. 2120 c.c. Errori di conteggio sono frequenti e contestabili in opposizione.
- Il debitore ha quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.), nelle forme del rito del lavoro.
- Il credito per TFR del lavoratore ancora in servizio non è esigibile: il TFR si matura nel corso del rapporto ma diventa dovuto solo alla cessazione. Un decreto ingiuntivo per un TFR non ancora esigibile è contestabile, salvo i casi di anticipazione nei limiti di legge.
- Il titolo ottenuto nei confronti del datore non vincola automaticamente l’INPS sugli aspetti previdenziali: il rapporto con il Fondo è autonomo, come ha chiarito la Cassazione (Sez. Lav., ord. n. 23562 del 3 settembre 2024).
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa non consiste nel contestare per principio ogni credito dei dipendenti, che sarebbe una strategia miope e controproducente: un credito di lavoro corretto è un credito che il piano dovrà comunque pagare. La contromossa consiste in tre azioni coordinate.
La prima è ricostruire con il consulente del lavoro, mese per mese, la posizione di ciascun dipendente: retribuzioni non pagate, quote di tredicesima, ferie, TFR maturato distinguendo quello trattenuto in azienda da quello destinato al fondo pensione, contributi non versati. Questa ricostruzione sarà la base dell’elenco dei creditori che il debitore deve allegare alla domanda di concordato minore, con l’indicazione delle cause di prelazione (art. 75, comma 1, lett. c, CCII).
La seconda è verificare se l’opposizione a un decreto ingiuntivo già notificato ha senso: ha senso se il conteggio è errato o se include voci non dovute, non ha senso se il credito è corretto. In quest’ultimo caso è più utile accettare il titolo e concentrare le energie sulla preparazione della domanda di concordato minore.
La terza, e la più importante, è non aspettare che i titoli esecutivi si moltiplichino. Ogni lavoratore che ottiene un decreto ingiuntivo è un potenziale pignorante, e un’impresa minore con quattro o cinque dipendenti può trovarsi in poche settimane con più procedure esecutive aperte sui conti correnti e sui crediti verso i clienti. La domanda di concordato minore, depositata tramite l’OCC, è lo strumento che permette di chiedere al giudice il blocco di quelle iniziative.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alla già citata Cass. n. 23620/2025 sull’accertamento del credito come presupposto del Fondo, va ricordata Cass., Sez. Lav., ord. n. 16917 del 19 giugno 2024: il TFR diventa esigibile solo con la cessazione del rapporto e, finché il lavoro prosegue senza interruzioni presso un datore non insolvente, il Fondo non è tenuto a intervenire. Per l’imprenditore che punta alla continuità questo principio è prezioso: il TFR dei dipendenti in servizio non è un debito scaduto da pagare subito, ma un’obbligazione futura che il piano deve garantire nel tempo.
Seconda mossa: il pignoramento e la minaccia della liquidazione
La mossa
Con il titolo in mano, il lavoratore passa all’esecuzione. Nella piccola impresa la mossa più frequente è il pignoramento presso terzi: conti correnti, crediti verso i clienti, canoni attivi. Più raramente il pignoramento mobiliare presso la sede aziendale, che però ha una funzione particolare. Se infatti l’impresa non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, per accedere al Fondo di garanzia il lavoratore deve dimostrare che il patrimonio del datore è risultato insufficiente all’esito di un’esecuzione forzata seria. La circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023 lo spiega nel dettaglio: per l’impresa individuale serve un pignoramento negativo presso l’azienda e presso la residenza del titolare; per le società di persone presso l’azienda e la residenza dei soci illimitatamente responsabili; per i crediti superiori a 5.000 euro lordi va dimostrata anche l’impossibilità o inutilità del pignoramento immobiliare.
C’è poi una seconda mossa, più aggressiva: il ricorso per l’apertura di una procedura concorsuale. Se l’impresa supera le soglie dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII), il lavoratore può chiedere la liquidazione giudiziale; se non le supera, può chiedere la liquidazione controllata (art. 268 CCII). In entrambi i casi l’apertura della procedura concorsuale gli spalanca la porta del Fondo di garanzia attraverso l’ammissione al passivo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il pignoramento è la mossa più immediata e, per il singolo lavoratore, la più economica: il credito di lavoro è privilegiato e, nella distribuzione del ricavato, prevale sulla quasi totalità degli altri creditori. Quando però il pignoramento presso terzi è incapiente, il lavoratore lo usa soprattutto come strumento per costruire la prova dell’insolvenza da presentare al Fondo.
Il ricorso per liquidazione è invece una mossa più costosa e lenta, che il lavoratore assistito valuta quando l’esecuzione individuale non produce risultati e vuole garantirsi una procedura concorsuale ordinata. Dal suo punto di vista, conviene chiedere la liquidazione soprattutto quando teme che l’imprenditore stia disperdendo il patrimonio, o quando i rapporti di lavoro sono già cessati e la continuità aziendale non gli interessa più.
Preferisce invece non farla quando l’impresa ha ancora valore operativo e il rapporto prosegue: liquidare l’azienda significa, per il dipendente in servizio, perdere il lavoro.
I suoi limiti
Il lavoratore che chiede la liquidazione controllata incontra un limite preciso: su istanza del creditore la liquidazione controllata non si apre se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori è inferiore a 50.000 euro (art. 268, comma 2, CCII, nel testo richiamato anche dalla circolare INPS n. 70/2023). Per una piccola impresa con pochi dipendenti, e magari senza altri debiti rilevanti scaduti, questa soglia può non essere raggiunta.
Il secondo limite riguarda l’esecuzione individuale: una volta aperta la procedura di concordato minore, il giudice può disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori con titolo o causa anteriore (art. 78, comma 2, lett. d, CCII). Il pignoramento già avviato si ferma, quello minacciato non può partire.
Il terzo limite riguarda la prescrizione verso il Fondo. Per le ultime tre mensilità il diritto verso il Fondo si prescrive in un anno, e quando il datore non è soggetto a procedure concorsuali il termine decorre da quando il lavoratore ha avuto, o con l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto avere, conoscenza dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali (Cass., Sez. Lav., sent. n. 1771 del 20 gennaio 2023). Il lavoratore che si muove con lentezza rischia di perdere la tutela previdenziale, e questo lo spinge ad accelerare: un dato che l’imprenditore deve conoscere per leggere la tempistica delle iniziative avversarie.
La tua contromossa
La contromossa chiave è depositare la domanda di concordato minore prima che l’esecuzione individuale produca danni irreversibili, chiedendo espressamente il provvedimento di blocco delle azioni esecutive previsto dall’art. 78, comma 2, lett. d, CCII. La domanda si presenta tramite l’OCC, con l’elenco completo dei creditori, il piano e la documentazione contabile e fiscale degli ultimi tre anni (art. 75, comma 1, CCII). Il tempo che separa il primo decreto ingiuntivo dal primo pignoramento è il tempo utile per costruire il fascicolo con l’organismo.
Se pende già un ricorso per liquidazione controllata o giudiziale, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi va coordinata con quel procedimento: il Codice disciplina il concorso tra le domande e, in linea generale, privilegia gli strumenti negoziali che garantiscono ai creditori un risultato non inferiore all’alternativa liquidatoria. La difesa in questa fase richiede di dimostrare al giudice che il concordato minore è una via seria, non un espediente dilatorio.
Va poi giocata una contromossa più sottile: mostrare ai lavoratori ancora in servizio che la liquidazione è, per loro, la soluzione peggiore. Il dipendente che chiede la liquidazione dell’impresa per cui lavora ottiene il TFR dal Fondo, ma perde il reddito futuro. Un piano che paga regolarmente le retribuzioni correnti e programma il recupero degli arretrati è, nella maggior parte dei casi, più conveniente anche per lui.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. n. 1771/2023 è utile anche al debitore, perché mostra quanto il Fondo sia legato a precisi passaggi temporali: chi conosce queste scadenze può prevedere quando il lavoratore sarà spinto ad avviare l’esecuzione. E Cass. n. 23562/2024 ricorda che la funzione del Fondo è proteggere il lavoratore dall’insolvenza del datore che è tale nel momento in cui il TFR diventa esigibile: un concetto che, in un concordato in continuità con rapporti in corso, sposta l’asse della trattativa sul pagamento delle retribuzioni correnti più che sul TFR.
Terza mossa: l’esame della proposta e la contestazione del rango
La mossa
Depositata la domanda e aperta la procedura, i creditori ricevono la proposta e la relazione dell’OCC. È qui che il lavoratore assistito, o il sindacato, fa la sua terza mossa: legge il piano con la lente del privilegio. Verifica che il suo credito sia stato inserito per l’intero, che sia stato collocato nel privilegio generale mobiliare dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., che il trattamento proposto rispetti l’ordine delle prelazioni, che le risorse destinate ai creditori di rango inferiore non scavalchino il suo.
Perché la fa
Dal suo punto di vista, il privilegio è la carta più forte del mazzo. L’art. 2751-bis n. 1 c.c. assiste le retribuzioni dovute ai lavoratori subordinati, il TFR, le indennità dovute per la cessazione del rapporto e i crediti risarcitori collegati al licenziamento e all’omesso versamento dei contributi. L’art. 2777 c.c. colloca questi crediti immediatamente dopo le spese di giustizia: prima dei contributi previdenziali, prima dei tributi, prima di tutti gli altri privilegi generali sui mobili. Un piano che non tiene conto di questo rango è vulnerabile, e il lavoratore lo sa.
I suoi limiti
Il lavoratore non può pretendere sempre il pagamento integrale. È qui che il concordato minore si distingue dal concordato preventivo ordinario. L’art. 75, comma 2, CCII consente di soddisfare i crediti privilegiati anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni su cui insiste la prelazione, come attestato dall’OCC. La circolare INPS n. 70/2023 lo riconosce espressamente: nel concordato minore non si applica la regola del pagamento integrale dei crediti di lavoro prevista per il concordato preventivo, e il lavoratore privilegiato non soddisfatto per intero è trattato come chirografario per la parte incapiente e vota per quella parte.
Il limite, però, è anche per il debitore, e va compreso bene: la falcidia è ammessa solo se nella liquidazione il lavoratore otterrebbe di meno. Poiché i crediti di lavoro sono al vertice della graduazione, in molte piccole imprese il patrimonio liquidabile è sufficiente a pagarli per intero: in quel caso il piano non può offrire ai dipendenti meno del 100%, perché l’alternativa liquidatoria darebbe loro di più.
C’è poi il paletto più recente fissato dalla Cassazione: la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione legale delle cause di prelazione. Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Prima Sezione civile ha chiarito che la libertà di contenuto della proposta riguarda la struttura e le modalità di soddisfacimento dei crediti, non la possibilità di alterare la gerarchia dei privilegi; la violazione dell’ordine delle prelazioni rende la proposta inammissibile e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, senza attendere l’omologazione. Il caso riguardava una proposta con creditori privilegiati come INPS, INAIL e agente della riscossione: un piano che pagasse, ad esempio, i contributi o i tributi in percentuale superiore rispetto alle retribuzioni dei dipendenti incorrerebbe nello stesso vizio.
La tua contromossa
La contromossa è costruire il piano partendo dalla graduazione, non dalla disponibilità di cassa. Il percorso corretto è questo: si calcola, con l’OCC, il valore che i creditori otterrebbero in una liquidazione controllata (attivo realizzabile al netto delle spese di procedura); si distribuisce quel valore secondo l’ordine dei privilegi, partendo dai crediti dell’art. 2751-bis n. 1 c.c.; si verifica la percentuale che, in quell’ipotesi, spetterebbe a ciascun rango; e solo allora si costruisce la proposta, che per ogni creditore privilegiato deve offrire almeno quella percentuale e non può invertire l’ordine.
Se la liquidazione pagherebbe per intero i dipendenti, il piano deve prevedere il pagamento integrale dei loro crediti: in quel caso, e salvo rinuncia, i lavoratori soddisfatti integralmente non votano (art. 79 CCII), e il loro peso nella votazione scompare. È una contromossa elegante: trasformare il creditore più forte in un creditore neutro, perché pienamente garantito. Il piano può semmai scaglionare i pagamenti nel tempo, ma il differimento va motivato e attestato, e su questo punto le regole del concordato minore vanno lette con prudenza, perché l’art. 75, comma 3, nella versione modificata dal correttivo del 2024, disciplina in modo specifico solo la prosecuzione dei mutui garantiti da ipoteca sui beni strumentali.
Se invece l’attivo liquidabile non basta, la falcidia è possibile, ma va documentata con cura: stima dei beni, attestazione dell’OCC, prova che l’apporto di finanza esterna o i flussi della continuità non sarebbero disponibili in una liquidazione.
Le pronunce che ti proteggono
Accanto a Cass. n. 28574/2025, il Tribunale di Ancona, con la sentenza di omologazione del 18 aprile 2023 (procedimento PU 9-1/2023), ha applicato l’art. 75, comma 2, CCII ritenendo legittimo il pagamento parziale di un creditore privilegiato perché la liquidazione non avrebbe prodotto di più: la finanza esterna e le somme di un fondo con funzione previdenziale non sarebbero entrate nell’attivo liquidabile. Nello stesso provvedimento il Tribunale ha negato il privilegio dell’art. 2751-bis n. 5 c.c. a una cooperativa che non aveva provato la prevalenza del lavoro dei soci: un promemoria utile per l’imprenditore, perché il rango si dimostra, non si presume.
Su un piano più generale, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 22960 del 9 luglio 2026), pronunciandosi in materia di concordato preventivo in continuità, ha affermato che la verifica sul valore di liquidazione è un controllo di legalità sostanziale, perché quel valore orienta il voto dei creditori e costituisce parametro di legittimità della proposta. Il principio è stato espresso per il concordato preventivo e la sua estensione al concordato minore resta un’operazione interpretativa, ma il messaggio è chiaro: la stima dell’alternativa liquidatoria non è un dettaglio tecnico, è il fondamento della proposta ai lavoratori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, costruisce la graduazione dei crediti di lavoro insieme ai commercialisti dello staff prima ancora di scrivere la proposta: è il modo più sicuro per evitare che il piano venga dichiarato inammissibile.
Quarta mossa: il voto, e il conto parallelo con il Fondo di garanzia
La mossa
Arriva il momento del voto. Il concordato minore è approvato se riporta il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono state formate classi, la maggioranza va raggiunta anche nel maggior numero di classi (art. 79, comma 1, CCII). Il creditore che non vota entro il termine si considera consenziente (art. 79, comma 3, CCII, applicato in questo senso sia dal Tribunale di Ancona sia dal Tribunale di Palermo nelle sentenze di omologazione esaminate più avanti).
Il lavoratore il cui credito è falcidiato vota per la parte degradata a chirografo. E qui la sua mossa non è affatto scontata: potrebbe votare contro anche una proposta ragionevole.
Perché la fa
Il motivo è nel conto parallelo che ogni lavoratore cessato, ben assistito, fa sul Fondo di garanzia. La circolare INPS n. 70/2023, al paragrafo dedicato alle procedure di sovraindebitamento, indica che nel concordato minore il lavoratore che vota a favore, o che non vota, non può chiedere al Fondo le somme a cui ha rinunciato, perché il Fondo interviene solo per quanto dovuto dal datore; se invece il concordato viene omologato nonostante il voto contrario del lavoratore, questi può rivolgersi al Fondo.
La Cassazione, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29754 dell’11 novembre 2025, ha affrontato un caso analogo nel concordato preventivo: una lavoratrice aveva accettato la retrocessione a chirografo e la riduzione del proprio TFR. La Corte ha affermato due principi. Il primo: la retrocessione a chirografo non esclude di per sé il diritto alla prestazione del Fondo, e il pregiudizio alla surrogazione dell’INPS può tutt’al più generare una responsabilità del lavoratore verso l’Istituto. Il secondo: la riduzione del credito per TFR accettata nel concordato omologato condiziona la misura della prestazione del Fondo, che si adegua al credito ridotto.
Dal suo punto di vista, quindi, il lavoratore cessato ha un incentivo razionale a non aderire a una proposta che riduce il suo TFR o le sue ultime mensilità: votando contro, o comunque manifestando il dissenso, conserva la possibilità di chiedere al Fondo la parte che il piano non gli paga.
I suoi limiti
Il lavoratore, però, non controlla da solo l’esito. Il suo voto pesa per la parte chirografaria del credito, che in una piccola impresa è spesso minoritaria rispetto all’esposizione bancaria e fiscale. Inoltre, il creditore dissenziente che contesta la convenienza della proposta ottiene il rigetto dell’omologa solo se il suo credito sarebbe soddisfatto meglio nell’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, CCII): se l’attestazione dell’OCC dimostra il contrario, il giudice omologa comunque.
E c’è un limite di sistema che spesso sfugge: il Fondo interviene solo se il TFR è esigibile, cioè se il rapporto è cessato. Per il dipendente ancora in servizio il conto parallelo con il Fondo non esiste: il suo voto contrario non gli apre nessuna porta alternativa, e la sua convenienza resta legata alla sopravvivenza dell’impresa (Cass. n. 16917/2024).
La tua contromossa
La contromossa chiave è distinguere, già nella costruzione del piano, i lavoratori in servizio dai lavoratori cessati, e trattarli in modo coerente con la loro diversa convenienza. Le opzioni sono principalmente tre.
La prima: pagare integralmente i crediti di lavoro. È la scelta più lineare quando la graduazione la impone o quando la massa dei crediti di lavoro è contenuta rispetto alle risorse. I lavoratori pagati per intero non votano, il conto parallelo con il Fondo non si pone, il rischio di dissenso si azzera.
La seconda: formare una classe dedicata ai lavoratori. Il concordato minore consente la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Una classe di lavoratori cessati con trattamento specifico, ad esempio pagamento anticipato della quota non coperta dal Fondo, può rendere conveniente l’adesione. Va però considerato l’effetto sulla maggioranza per classi.
La terza: accettare il dissenso, documentando la convenienza. Se la falcidia dei crediti di lavoro è inevitabile, il piano deve essere costruito in modo che il voto contrario dei lavoratori non sia determinante e che, in caso di contestazione, l’attestazione dell’OCC regga il confronto con l’alternativa liquidatoria. In questo scenario i lavoratori dissenzienti si rivolgeranno al Fondo per la parte non pagata e l’INPS, una volta pagato, cercherà di surrogarsi: un effetto da prevedere nella pianificazione.
Il dato da tenere fermo è che il lavoratore cessato non vota sul piano, vota sul confronto tra piano e Fondo: chi non fa questo calcolo prima del deposito rischia di scoprire il dissenso solo alla chiusura delle votazioni.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. n. 29754/2025 è la pronuncia di riferimento sulla relazione tra riduzione concordataria e Fondo. Utile anche Cass., Sez. Lav., ord. n. 30746 del 21 novembre 2025: il diritto verso il Fondo nasce da un rapporto previdenziale autonomo con l’INPS e gli accordi tra lavoratori e datore, o tra lavoratori e cessionario, non sono opponibili all’Istituto. Applicato al concordato minore, significa che l’imprenditore non può “promettere” ai lavoratori l’intervento del Fondo come contropartita della falcidia: è l’INPS, non il piano, a decidere se e quanto pagare.
Quinta mossa: l’INPS al tavolo, tra contributi omessi e surroga
La mossa
L’INPS entra nella partita come creditore dei contributi non versati e, se ha già pagato qualche lavoratore tramite il Fondo, come surrogato nei crediti di quei lavoratori. Le sue mosse tipiche sono tre: l’insinuazione del credito contributivo con il relativo privilegio, il voto (o, più spesso, il silenzio) sulla proposta, e la valutazione della convenienza in sede di omologa.
Il credito contributivo è assistito da privilegio generale mobiliare: quello per l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 2753 c.c.) si colloca nelle primissime posizioni dell’art. 2778 c.c., subito dopo i crediti dei lavoratori; gli altri contributi (art. 2754 c.c.) in posizione successiva. Se l’INPS ha pagato TFR o ultime mensilità tramite il Fondo, subentra nel privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. che assisteva il lavoratore.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
L’ente previdenziale non ha la flessibilità di un creditore privato. Dal suo punto di vista, conviene aderire solo a proposte che rispettino i propri criteri interni e garantiscano almeno quanto otterrebbe in liquidazione; nella prassi, però, la risposta formale spesso non arriva nei tempi della procedura, e il silenzio vale consenso ai sensi dell’art. 79, comma 3, CCII. Quando invece l’INPS vota contro, lo fa generalmente perché ritiene la proposta non conveniente o non conforme all’ordine dei privilegi.
C’è poi un aspetto che l’imprenditore sottovaluta: l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle buste paga dei dipendenti non è soltanto un debito. Oltre una certa soglia annua è un illecito penalmente rilevante, con una causa di non punibilità legata al pagamento entro un termine dalla contestazione. Questa dimensione, che esula dal concordato minore, va comunque considerata nella pianificazione dei pagamenti.
I suoi limiti
Qui il margine dell’ente si restringe in modo significativo. L’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è decisiva per il raggiungimento della maggioranza e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È il cosiddetto cram-down, che il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 3/2024 pubblicata il 9 gennaio 2024, ha applicato in un concordato minore in continuità: il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate era determinante, ma l’OCC aveva attestato la maggiore convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata e il giudice ha omologato. Il provvedimento sottolinea la finalità della norma: tutelare il debitore contro il silenzio o le resistenze ingiustificate dell’amministrazione.
Il secondo limite vale per l’INPS come surrogato del Fondo: subentrando al lavoratore, l’Istituto acquista la sua posizione, non una posizione migliore. Se il credito di lavoro è stato correttamente graduato e trattato nel piano omologato, l’INPS surrogato riceve quel trattamento.
La tua contromossa
La contromossa è duplice. Da un lato predisporre la proposta in modo che il trattamento dei contributi sia coerente con la graduazione (i contributi IVS non possono essere pagati in percentuale superiore alle retribuzioni, e non possono essere sacrificati più di quanto la liquidazione li sacrificherebbe). Dall’altro costruire con l’OCC un’attestazione di convenienza robusta, capace di reggere il vaglio dell’art. 80, comma 3, CCII qualora l’INPS voti contro o il suo voto risulti determinante.
È utile anche prevedere nel piano l’eventualità della surroga: se alcuni lavoratori cessati otterranno il pagamento dal Fondo per la parte falcidiata, il piano continuerà a pagare il credito nella misura concordataria, ma al soggetto subentrato. La trasparenza su questo punto, già nella relazione dell’OCC, evita contestazioni successive.
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Palermo n. 3/2024 è il riferimento operativo sul cram-down nel concordato minore. Cass. n. 23562/2024 e Cass. n. 30746/2025 chiariscono che il rapporto tra lavoratore e Fondo è autonomo: l’INPS può contestare i presupposti della propria prestazione anche se il credito è stato accertato nei confronti del datore, ma non può pretendere di sovvertire, nel concordato, l’ordine delle prelazioni o il trattamento omologato.
Sesta mossa: la sorveglianza dopo l’omologa, tra inadempimento, revoca e conversione
La mossa
Ottenuta l’omologazione, molti imprenditori pensano che la partita sia finita. Per i lavoratori, invece, comincia la fase del controllo. Il creditore “da lavoro” ben assistito segue le scadenze del piano, chiede conto dei ritardi, e se i pagamenti promessi non arrivano ha a disposizione la mossa più pesante: l’istanza di revoca dell’omologazione per inadempimento (art. 82 CCII), con il possibile esito della conversione della procedura in liquidazione controllata (art. 83 CCII).
Perché la fa
Dal suo punto di vista, conviene vigilare perché il piano omologato vincola anche lui: se ha accettato o subito una falcidia, l’unico modo per rimettere in discussione quel sacrificio è dimostrare che il debitore non sta rispettando gli impegni. Per il lavoratore cessato che non ha ottenuto il Fondo, o che lo ha ottenuto solo in parte, la revoca riapre la prospettiva di un’ammissione al passivo nella liquidazione controllata e, con essa, di un nuovo accesso al Fondo.
Quando preferisce non farla? Quando i ritardi sono modesti e il piano, nel complesso, procede. La revoca è un’arma a doppio taglio: la liquidazione dell’impresa può produrre per il lavoratore meno di quanto il piano gli stava pagando, specie se i beni hanno un valore di realizzo basso.
I suoi limiti
La revoca non è automatica: richiede un’istanza e una valutazione del giudice sui presupposti di legge, e l’inadempimento deve avere un’effettiva rilevanza rispetto al piano. Inoltre l’esecuzione del concordato minore è sorvegliata dall’OCC, che riferisce periodicamente al giudice sullo stato dei pagamenti (art. 81 CCII; il Tribunale di Ancona, nella sentenza del 18 aprile 2023, ha fissato una cadenza semestrale delle relazioni). Il creditore non può agire con esecuzioni individuali per crediti anteriori regolati dal piano omologato: deve passare attraverso gli strumenti della procedura.
Va poi tenuto presente un limite che riguarda la persona dell’imprenditore individuale in caso di conversione in liquidazione controllata. L’art. 268, comma 4, CCII esclude dalla liquidazione, tra l’altro, i compensi, gli stipendi, le pensioni e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia, indicati dal giudice. Il lavoratore che spinge per la liquidazione non può quindi contare sull’intero reddito futuro del titolare: una parte resta fuori dal perimetro.
La tua contromossa
La contromossa chiave è progettare il piano con margini di sicurezza realistici sulle scadenze dei pagamenti ai dipendenti, evitando calendari troppo ambiziosi che espongono al primo ritardo. Il piano di continuità deve reggersi sui flussi effettivi dell’impresa, documentati dal commercialista, e deve prevedere il pagamento puntuale delle retribuzioni correnti oltre che degli arretrati: un dipendente che continua a ricevere lo stipendio regolarmente difficilmente chiederà la revoca per un ritardo di qualche settimana su una rata di arretrati.
In caso di difficoltà sopravvenute, la contromossa è anticipare: segnalare tempestivamente all’OCC e, se necessario, valutare con il giudice le modifiche consentite, invece di attendere l’istanza di revoca. Il debitore che comunica per primo il problema mantiene il controllo della narrazione; quello che lo nasconde lo perde.
Sul piano dei rapporti di lavoro, poi, vanno valutati con il consulente del lavoro gli strumenti di sostegno al reddito eventualmente accessibili per i dipendenti in caso di contrazione temporanea dell’attività: ammortizzatori sociali e fondi di integrazione salariale hanno requisiti propri, legati alle dimensioni e al settore dell’impresa, e la loro attivazione può ridurre la pressione sulla cassa nelle fasi critiche del piano.
Le pronunce che ti proteggono
Le sentenze di omologazione dei Tribunali di Ancona (18 aprile 2023) e di Palermo (n. 3/2024) mostrano come il giudice del concordato minore circoscriva il proprio controllo a legittimità, fattibilità giuridica e causa concreta, verificando che il consenso dei creditori non sia stato ottenuto con informazioni inesatte: un piano trasparente sul trattamento dei dipendenti è un piano più stabile anche dopo l’omologa. Per i profili della moratoria, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026), pronunciandosi sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha chiarito che la sospensione dei pagamenti ai creditori privilegiati non estingue il credito e che gli interessi continuano a maturare: un principio espresso per l’art. 67 CCII, che invita alla prudenza ogni volta che un piano di impresa preveda differimenti nel pagamento dei crediti privilegiati, compresi quelli dei dipendenti.
La partita giocata: tre simulazioni sui debiti verso i dipendenti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri plausibili per mostrare come le regole viste finora si combinano. Non descrivono casi reali dello Studio.
Simulazione 1: continuità aziendale con dipendenti in servizio
Situazione di partenza. Ditta individuale nel settore della ristorazione, impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d, CCII. Quattro dipendenti in servizio. Debiti:
- retribuzioni arretrate (tre mensilità, con ratei): 18.740 €;
- TFR maturato e accantonato in azienda (non ancora esigibile, rapporti in corso): 31.215 €;
- contributi INPS omessi: 22.380 €;
- debiti tributari privilegiati: 41.900 €;
- banche e fornitori chirografari: 96.430 €.
Attivo realizzabile in liquidazione controllata, al netto delle spese della procedura stimate dall’OCC: 44.770 €.
Il ragionamento della controparte. In una liquidazione i rapporti di lavoro cesserebbero e il TFR diverrebbe esigibile: i crediti di lavoro salirebbero a 49.955 € (18.740 + 31.215). L’intero attivo netto di 44.770 € andrebbe ai dipendenti, che otterrebbero circa l’89,6% dal patrimonio dell’impresa; INPS, Erario e chirografari non riceverebbero nulla. Il dipendente in servizio, però, perderebbe il lavoro.
La contromossa nel piano. Concordato minore in continuità che prevede: pagamento integrale degli arretrati (18.740 €) in dieci rate mensili; prosecuzione dei rapporti con regolare accantonamento del TFR, che resta dovuto per intero alla cessazione; contributi INPS al 30% (6.714 €); debiti tributari privilegiati al 15% (6.285 €); chirografari al 4% (3.857,20 €). L’ordine delle prelazioni è rispettato: lavoratori 100%, contributi 30%, tributi 15%, chirografi 4%. Ogni creditore privilegiato riceve più di quanto otterrebbe in liquidazione, dove per lui il risultato sarebbe zero.
L’esito. I dipendenti, pagati per intero, non votano. La base di voto è composta dai crediti di INPS, Erario e chirografari, pari a 160.710 €: la maggioranza richiesta è di 80.355,01 €. Se le banche (96.430 €) aderiscono, la maggioranza è raggiunta; se INPS ed Erario restano silenti, il loro silenzio vale consenso; se votano contro e il loro voto risulta determinante, il debitore può invocare l’art. 80, comma 3, CCII sulla base dell’attestazione di convenienza dell’OCC.
Simulazione 2: il lavoratore cessato e il conto con il Fondo
Situazione di partenza. Impresa minore in continuità con due ex dipendenti cessati il 30 aprile 2026. Crediti:
- ex dipendente A: TFR 16.840 € e ultime mensilità 4.290 €;
- ex dipendente B: TFR 10.550 € e ultime mensilità 3.325 €.
Totale crediti di lavoro: 35.005 €. L’attivo realizzabile in liquidazione, al netto delle spese, è stimato in 21.480 €: in liquidazione i lavoratori, primi in graduazione, otterrebbero circa il 61,4%.
La prima proposta. Il piano offre ai due ex dipendenti il 70% in sei mesi: complessivamente 24.503,50 €. La proposta rispetta l’art. 75, comma 2, CCII, perché il 70% è superiore al 61,4% della liquidazione. La parte degradata, pari a 10.501,50 €, vota come chirografo.
Il ragionamento della controparte. L’ex dipendente A calcola: dal piano riceverebbe 14.791 € (70% di 21.130 €), restando scoperto per 6.339 €. Se aderisce, o resta silente, secondo l’impostazione della circolare INPS n. 70/2023 non potrà chiedere al Fondo la parte rinunciata, e secondo Cass. n. 29754/2025 la riduzione condiziona la misura della prestazione del Fondo. Se invece vota contro e il concordato viene comunque omologato, potrà chiedere al Fondo la parte non pagata, nei limiti dei massimali previsti per le ultime mensilità. Per lui il voto contrario è la mossa razionale.
La contromossa. Il debitore ha due strade. La prima è verificare il peso del dissenso: se la base di voto complessiva è, per esempio, di 148.260 €, i 10.501,50 € degradati dei due lavoratori non sono determinanti, e il piano può essere approvato anche con il loro voto contrario. In questo caso i due ex dipendenti chiederanno al Fondo la differenza e l’INPS, pagando, si surrogherà nella posizione dei lavoratori per la parte che il piano continua a riconoscere. La seconda strada è eliminare il problema alla radice: un apporto di finanza esterna di 10.501,50 € consente di pagare i crediti di lavoro al 100% entro dodici mesi, sottraendo i due lavoratori al voto e chiudendo il fronte del Fondo. La scelta dipende dal costo complessivo delle due opzioni e dalla solidità della maggioranza.
Simulazione 3: il decreto ingiuntivo, il pignoramento e la corsa contro il tempo
Situazione di partenza. Il 14 marzo 2026 un ex dipendente notifica all’impresa un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 9.263 € (TFR e mensilità arretrate). Il termine per l’opposizione scade il 23 aprile 2026, quaranta giorni dopo la notifica. L’importo è corretto e l’imprenditore non si oppone.
La mossa del creditore. Il 4 maggio 2026 il lavoratore notifica un pignoramento presso terzi sul conto corrente aziendale, con udienza fissata al 9 giugno 2026. Il conto, su cui transitano gli incassi giornalieri, viene vincolato nei limiti dell’importo pignorato aumentato della metà.
La contromossa. L’imprenditore aveva già avviato il lavoro con l’OCC a fine marzo. Il 18 maggio 2026 deposita la domanda di concordato minore con l’istanza di cui all’art. 78, comma 2, lett. d, CCII. Il 29 maggio il giudice emette il decreto di apertura, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive. All’udienza del 9 giugno il pignoramento non può proseguire verso l’assegnazione. Il credito dell’ex dipendente, privilegiato, viene inserito nel piano con trattamento coerente con la graduazione.
L’esito. Se l’imprenditore avesse atteso, il 9 giugno il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto assegnare le somme al lavoratore, sottraendole alla massa e alterando la parità di trattamento tra i dipendenti. Tra il 14 marzo e il 9 giugno c’erano 87 giorni: è questa la finestra utile per giocare d’anticipo, e si apre solo se il lavoro con l’OCC comincia prima del pignoramento, non dopo.
Quando all’avversario conviene trattare
Il creditore “da lavoro” non è un avversario che vuole lo scontro. È un creditore con un diritto forte che cerca la soluzione più rapida e sicura. Esistono momenti della partita in cui la sua convenienza si sposta decisamente verso l’accordo, e riconoscerli è la differenza tra un piano approvato e un piano contestato.
Il momento in cui il lavoratore è ancora in servizio
Il dipendente in servizio ha la massima propensione all’accordo, perché per lui il valore principale non è il credito arretrato ma la prosecuzione del rapporto. In questa fase un piano di rientro degli arretrati, accompagnato dal pagamento regolare delle retribuzioni correnti, è spesso accettato senza difficoltà. È il momento migliore per prevenire i decreti ingiuntivi: l’imprenditore che apre il dialogo con i dipendenti e con il sindacato prima che il credito si trasformi in titolo esecutivo risparmia tempo e risorse a entrambe le parti.
Il momento che precede il deposito della domanda
Prima del deposito, i lavoratori non sanno ancora come saranno trattati nel piano. Una comunicazione trasparente, che illustri la graduazione e la percentuale prevista, riduce l’incertezza, che è il primo nemico della trattativa. Se il piano prevede il pagamento integrale dei crediti di lavoro, dirlo con chiarezza neutralizza in anticipo la spinta verso l’esecuzione individuale.
Il momento in cui il Fondo è lontano
Per il lavoratore cessato il Fondo di garanzia è un’alternativa, ma non è immediata: richiede un titolo, un’istruttoria INPS, la prova dell’insolvenza o della procedura, e tempi tecnici non brevi. Quando il piano offre un pagamento rapido e certo di una percentuale elevata, la convenienza del lavoratore può spostarsi verso l’adesione, anche rinunciando a una parte del credito, perché il denaro subito vale più di un’aspettativa futura. Un’offerta di pagamento anticipato ai lavoratori cessati è una delle leve più efficaci nella costruzione del consenso.
Il momento in cui la liquidazione appare incapiente
Quando l’attestazione dell’OCC mostra che il patrimonio liquidabile è modesto e che una liquidazione produrrebbe per i lavoratori una percentuale bassa, la loro forza negoziale si riduce: la minaccia della liquidazione perde credibilità. In questa fase il lavoratore ha interesse a sostenere un piano di continuità che, grazie ai flussi futuri, paga più di quanto potrebbe pagare la vendita dei beni.
Il momento della contestazione all’omologa
Se il lavoratore ha votato contro e intende contestare la convenienza in sede di omologa, il suo margine dipende interamente dalla solidità dell’attestazione dell’OCC. Quando l’attestazione è ben costruita, la contestazione ha scarse probabilità di successo e il lavoratore preferisce spesso chiedere al Fondo la differenza piuttosto che sostenere un giudizio. È un momento in cui un dialogo diretto, magari sulla tempistica dei pagamenti, può evitare un contenzioso inutile per tutti.
Il momento della prima difficoltà nell’esecuzione
Paradossalmente, anche dopo l’omologa c’è un momento favorevole all’accordo: quando il debitore incontra una difficoltà temporanea e la comunica tempestivamente. Il lavoratore che riceve una spiegazione documentata e una proposta di recupero del ritardo ha più interesse a collaborare che a chiedere la revoca, perché la conversione in liquidazione lo esporrebbe a un risultato incerto.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse tipiche dei creditori “da lavoro” nel concordato minore, i vincoli che la legge pone loro, la contromossa dell’imprenditore e il momento utile per giocarla. Va letta come una mappa di orientamento: ogni situazione concreta richiede la verifica dei dati, delle date e dei documenti.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa dell’imprenditore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Diffida e decreto ingiuntivo per stipendi e TFR | Prova scritta del credito; TFR esigibile solo a rapporto cessato; opposizione entro 40 giorni (art. 641 c.p.c.) | Ricostruzione analitica delle posizioni con il consulente del lavoro; opposizione solo se il conteggio è errato | Dalla diffida alla scadenza dei 40 giorni |
| Pignoramento presso terzi o mobiliare | Divieto di azioni esecutive dopo il decreto di apertura, se disposto (art. 78, c. 2, lett. d, CCII) | Deposito tempestivo della domanda di concordato minore con istanza di blocco | Tra la notifica del titolo e l’udienza di assegnazione |
| Ricorso per liquidazione controllata | Non si apre su istanza del creditore se i debiti scaduti sono sotto 50.000 € (art. 268, c. 2, CCII) | Dimostrazione della serietà dello strumento negoziale e della sua convenienza | Prima e durante l’istruttoria sul ricorso |
| Contestazione del rango e del trattamento | Graduazione legale vincolante (Cass. n. 28574/2025); falcidia ammessa solo se non inferiore alla liquidazione (art. 75, c. 2, CCII) | Piano costruito sulla graduazione, con attestazione OCC sull’alternativa liquidatoria | Nella redazione del piano, prima del deposito |
| Voto contrario del lavoratore cessato | Vota solo per la parte degradata; il dissenso conta solo se determinante | Pagamento integrale, classe dedicata o verifica del peso del dissenso | Prima del deposito e fino all’apertura del voto |
| Silenzio o voto contrario dell’INPS | Silenzio-assenso (art. 79, c. 3, CCII); cram-down se il voto è decisivo e la proposta conveniente (art. 80, c. 3, CCII) | Attestazione di convenienza robusta; trattamento contributivo coerente con la graduazione | Dal deposito all’udienza di omologa |
| Contestazione della convenienza all’omologa | Rigetto solo se il creditore otterrebbe di più in liquidazione (art. 80, c. 3, CCII) | Confronto numerico documentato tra piano e liquidazione | Udienza di omologa |
| Istanza di revoca per inadempimento | Valutazione del giudice sui presupposti (art. 82 CCII); vigilanza dell’OCC (art. 81 CCII) | Calendario dei pagamenti realistico; comunicazione tempestiva delle difficoltà | Per tutta la durata dell’esecuzione del piano |
Le domande di chi ha dipendenti da pagare
Un dipendente può pignorarmi il conto mentre sto preparando il concordato minore?
Sì, finché la procedura non è aperta. Il lavoratore con un titolo esecutivo può pignorare liberamente fino al decreto di apertura. Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive scatta con il decreto previsto dall’art. 78, comma 2, lett. d, CCII. Per questo la preparazione con l’OCC deve cominciare prima, non dopo il primo pignoramento.
Devo pagare per forza il 100% dei crediti dei dipendenti?
Non per forza, ma spesso sì. Il concordato minore consente di pagare parzialmente i crediti privilegiati, compresi quelli di lavoro, purché in misura non inferiore a quanto otterrebbero in liquidazione (art. 75, comma 2, CCII). Poiché i crediti di lavoro sono al primo posto dopo le spese di giustizia, in molte piccole imprese la liquidazione li pagherebbe per intero: in quel caso anche il piano deve farlo.
Il TFR dei dipendenti ancora in servizio va pagato subito?
No. Il TFR diventa esigibile alla cessazione del rapporto, e finché il dipendente lavora nell’impresa il Fondo di garanzia non interviene (Cass. n. 16917/2024). Il piano di continuità deve però garantire che il TFR maturato resti integralmente dovuto e venga pagato alla cessazione, insieme a quello che continuerà a maturare.
Se un lavoratore vota contro, il piano salta?
Solo se il suo voto è determinante per la maggioranza. Il lavoratore vota per la parte del credito non soddisfatta integralmente. Se il piano raggiunge comunque la maggioranza dei crediti ammessi al voto, il dissenso non lo blocca; in sede di omologa il lavoratore può contestare la convenienza, ma ottiene il rigetto solo se dimostra che la liquidazione lo pagherebbe meglio (art. 80, comma 3, CCII).
L’INPS può impedire l’omologa votando contro?
Non se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione. L’art. 80, comma 3, CCII permette al giudice di omologare anche senza l’adesione degli enti previdenziali, quando la loro adesione è decisiva e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Palermo lo ha applicato in un concordato minore con la sentenza n. 3/2024.
Posso promettere ai lavoratori che il Fondo di garanzia pagherà la differenza?
No, e non conviene farlo. Il diritto verso il Fondo nasce da un rapporto previdenziale autonomo tra lavoratore e INPS (Cass. n. 30746/2025): è l’Istituto a verificarne i presupposti. Peraltro, se il lavoratore aderisce alla riduzione, la misura della prestazione del Fondo si adegua al credito ridotto (Cass. n. 29754/2025). Una promessa del genere rischia di viziare il consenso e di esporre il piano a contestazioni.
I paletti fissati dai giudici
Raccogliamo qui le pronunce citate, organizzate in base alla mossa del creditore che ciascuna delimita. Per ognuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta nei debiti verso i dipendenti nel concordato minore.
Sul titolo e sull’accesso al Fondo (prima e seconda mossa)
Cass., Sez. Lav., ord. n. 23620 del 20 agosto 2025. Il lavoratore può rivolgersi al Fondo di garanzia solo dopo aver ottenuto l’accertamento giudiziale del proprio credito, con l’ammissione al passivo o con un titolo esecutivo contro il datore; senza questo presupposto, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’INPS. Rilevanza: spiega perché il lavoratore corre a ottenere il decreto ingiuntivo, e perché l’imprenditore deve aspettarsi la moltiplicazione dei titoli.
Cass., Sez. Lav., ord. n. 16917 del 19 giugno 2024. Il TFR diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto; se il rapporto prosegue senza interruzioni presso un datore non insolvente, il Fondo non è tenuto a intervenire, anche se il credito è stato accertato in una procedura concorsuale. Rilevanza: nel concordato in continuità con dipendenti in servizio, il TFR non è un debito scaduto e il lavoratore non ha un’alternativa immediata nel Fondo.
Cass., Sez. Lav., sent. n. 1771 del 20 gennaio 2023. Il diritto alle ultime tre mensilità verso il Fondo si prescrive in un anno; per i datori non soggetti a procedure concorsuali il termine decorre dal momento in cui il lavoratore ha avuto, o con l’ordinaria diligenza avrebbe dovuto avere, conoscenza dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali dopo il pignoramento. Rilevanza: chiarisce la tempistica che spinge il lavoratore ad avviare e concludere l’esecuzione individuale.
Cass., Sez. Lav., ord. n. 23562 del 3 settembre 2024. Il diritto verso il Fondo è una prestazione previdenziale autonoma rispetto al credito retributivo; lo stato passivo non vincola l’INPS sui presupposti previdenziali, e il Fondo protegge dall’insolvenza del datore che è tale quando il TFR diventa esigibile. Rilevanza: l’accertamento del credito nel concordato minore non obbliga automaticamente l’INPS a pagare.
Sul trattamento dei crediti di lavoro nella proposta (terza mossa)
Cass., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025. La proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione legale delle cause di prelazione, secondo le regole del concordato preventivo richiamate dall’art. 74, comma 4, CCII; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio, anche prima dell’omologa. Rilevanza: i crediti di lavoro, primi nella graduazione, non possono essere trattati peggio di contributi, tributi o altri privilegi di rango inferiore.
Cass., Sez. I, ord. n. 22960 del 9 luglio 2026. Nel concordato preventivo in continuità la verifica del tribunale sulla determinazione del valore di liquidazione è un controllo di legalità sostanziale, perché quel valore informa il voto e funge da parametro di legittimità della proposta. Rilevanza: pronunciata per il concordato preventivo, offre un criterio utile anche nel concordato minore, dove la falcidia dei privilegiati si misura proprio sull’alternativa liquidatoria.
Trib. Ancona, Sez. II civ., sentenza di omologazione del 18 aprile 2023 (PU 9-1/2023). In applicazione dell’art. 75, comma 2, CCII, è legittimo il pagamento parziale di un creditore privilegiato quando la liquidazione non darebbe di più, considerando che finanza esterna e somme con funzione previdenziale non entrerebbero nell’attivo liquidabile; il privilegio dell’art. 2751-bis n. 5 c.c. va provato. Rilevanza: mostra come il giudice verifica concretamente il confronto con la liquidazione e il rango dei crediti.
Sul voto dei lavoratori e sul Fondo (quarta mossa)
Cass., Sez. Lav., sent. n. 29754 dell’11 novembre 2025. La retrocessione a chirografo del TFR nel concordato omologato non esclude il diritto alla prestazione del Fondo, ma la riduzione del credito accettata dal lavoratore condiziona la misura della prestazione; il pregiudizio alla surrogazione dell’INPS genera semmai una responsabilità del lavoratore verso l’Istituto. Rilevanza: è la chiave per comprendere il voto del lavoratore cessato e il suo conto parallelo con il Fondo.
Cass., Sez. Lav., ord. n. 30746 del 21 novembre 2025. Il lavoratore che chiede il TFR al Fondo fa valere un rapporto previdenziale autonomo con l’INPS; gli accordi sindacali di deroga alla solidarietà nel trasferimento d’azienda non sono opponibili all’Istituto. Rilevanza: gli accordi tra impresa e lavoratori non possono condizionare l’intervento del Fondo; l’imprenditore non deve presentarlo come contropartita della falcidia.
Sull’INPS e sul superamento del dissenso (quinta mossa)
Trib. Palermo, Sez. IV civ., sent. n. 3/2024 pubblicata il 9 gennaio 2024. In un concordato minore in continuità il giudice ha omologato nonostante il voto contrario dell’amministrazione finanziaria, ritenendo il voto determinante e la proposta più conveniente della liquidazione controllata secondo l’attestazione dell’OCC; ha inoltre considerato consenzienti i creditori silenti ai sensi dell’art. 79, comma 3, CCII. Rilevanza: mostra il funzionamento concreto dell’art. 80, comma 3, CCII, applicabile anche agli enti previdenziali.
Sulla fase esecutiva e sui differimenti (sesta mossa)
Cass., Sez. I, ord. n. 11676 del 29 aprile 2026. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la moratoria per i creditori privilegiati sospende il pagamento ma non estingue il credito, e gli interessi continuano a maturare; alla scadenza deve almeno iniziare il rimborso. Rilevanza: pur riferita all’art. 67 CCII, suggerisce cautela nel prevedere differimenti dei pagamenti ai creditori privilegiati, compresi i lavoratori, nel piano di un’impresa minore.
Cosa può fare lo Studio Monardo per l’impresa che deve pagare i dipendenti
Lo Studio gioca la partita al posto tuo: legge le mosse già compiute dai lavoratori e dall’INPS, intercetta i vizi dei loro atti, presidia le scadenze che anche i creditori devono rispettare e apre il dialogo con i dipendenti nel momento in cui la loro convenienza si sposta verso l’accordo. In concreto:
- Ricostruiamo la posizione di ciascun dipendente insieme ai commercialisti e al consulente del lavoro: retribuzioni arretrate, ratei, ferie, TFR in azienda e TFR destinato al fondo pensione, contributi omessi, separando i lavoratori in servizio da quelli cessati.
- Verifichiamo i decreti ingiuntivi già notificati, confrontando i conteggi con le buste paga e valutando se l’opposizione entro quaranta giorni abbia un fondamento reale.
- Calcoliamo con l’OCC l’alternativa liquidatoria, stimando l’attivo realizzabile e distribuendolo secondo l’ordine dei privilegi, per stabilire la percentuale minima che il piano deve garantire ai crediti di lavoro.
- Costruiamo la proposta sulla graduazione legale, verificando che retribuzioni e TFR non ricevano mai un trattamento peggiore di contributi, tributi o crediti di rango inferiore.
- Prepariamo e depositiamo la domanda di concordato minore tramite l’OCC con l’istanza di blocco delle azioni esecutive, calibrando i tempi sulle udienze già fissate nei pignoramenti in corso.
- Simuliamo il voto di ciascun lavoratore, includendo il confronto tra quanto offre il piano e quanto il lavoratore cessato potrebbe chiedere al Fondo di garanzia, per decidere se pagare integralmente, formare una classe dedicata o documentare la non decisività del dissenso.
- Prepariamo l’attestazione di convenienza necessaria a superare il silenzio o il voto contrario dell’INPS ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII.
- Gestiamo i rapporti con il sindacato e con i legali dei lavoratori, illustrando con documenti la graduazione e il calendario dei pagamenti, senza promesse sull’intervento del Fondo.
- Difendiamo la proposta all’udienza di omologa contro le contestazioni di convenienza e, se necessario, nei successivi gradi di giudizio.
- Presidiamo l’esecuzione del piano, monitorando le scadenze dei pagamenti ai dipendenti, coordinandoci con l’OCC e intervenendo prima che un ritardo si trasformi in un’istanza di revoca.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa pesano soprattutto due abilitazioni. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, l’Avvocato conosce dall’interno il lavoro di attestazione e di vigilanza che decide la convenienza del piano e la sua tenuta dopo l’omologa: è lì che si misura la falcidia possibile dei crediti di lavoro. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, legge i rapporti di lavoro come leva della continuità aziendale, e quindi come risorsa del piano oltre che come debito da regolare.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: la stessa linea difensiva che costruisce la proposta è quella che la sostiene all’omologa, nell’eventuale reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché la convenienza dei lavoratori e dell’INPS è materia economica quanto giuridica: senza i numeri dell’alternativa liquidatoria, nessuna proposta ai dipendenti regge il confronto.
Chiusura: giocare d’anticipo sui debiti verso i dipendenti
I debiti verso i dipendenti sono i più protetti dell’intero passivo di un’impresa minore, e proprio per questo sono quelli che più condizionano l’esito del concordato minore. Il lavoratore ha un privilegio di primo rango, un titolo che può ottenere in tempi rapidi e un’alternativa previdenziale nel Fondo di garanzia; l’INPS ha un credito contributivo privilegiato e la possibilità di subentrare ai lavoratori. Ma ciascuno di questi strumenti ha confini precisi: la graduazione, l’alternativa liquidatoria, il blocco delle esecuzioni, il silenzio-assenso, il superamento del dissenso degli enti. Nel concordato minore non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il procedimento in cui si attesta la convenienza del piano e si verifica il trattamento dei crediti di lavoro. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa completa il quadro, perché nella piccola impresa in difficoltà i dipendenti sono insieme creditori da pagare e persone da cui dipende la continuità.
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