Sovraindebitamento A Venezia E Padova: Quali OCC Per Il Piano Del Consumatore?

Sovraindebitamento A Venezia E Padova: Quali OCC Per Il Piano Del Consumatore?

Chi vive tra la laguna e la pianura padovana e non riesce più a pagare mutuo, prestiti personali, cessioni del quinto e carte revolving si trova spesso davanti a una domanda molto pratica, molto prima di qualsiasi questione giuridica: a quale porta bussare. Il piano del consumatore, che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, aggiornato dal correttivo D.Lgs. 136/2024) chiama oggi “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, non si deposita direttamente in tribunale: passa obbligatoriamente da un Organismo di Composizione della Crisi, l’OCC, costituito nel circondario del tribunale competente. La vecchia legge 3/2012 è abrogata, ma la logica di fondo è rimasta: senza OCC, nessun piano.

Questa guida ricostruisce la procedura come una cronologia, tappa per tappa, ancorata a ciò che è verificabile sui documenti pubblici dei due territori: gli organismi effettivamente operanti presso gli Ordini di Venezia e di Padova, la prassi del Tribunale di Venezia che pubblica sul proprio sito i provvedimenti in materia di crisi da sovraindebitamento, i termini fissati dagli articoli 67-73 del Codice. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire.

La timeline, in sintesi: si sceglie l’OCC del circondario giusto; si deposita l’istanza e l’organismo nomina un gestore; entro sette giorni il gestore interpella fisco e agente della riscossione, che hanno quindici giorni per rispondere; si costruisce il piano e la relazione particolareggiata; si deposita il ricorso; il giudice apre la procedura con decreto; scattano trenta giorni per pubblicità e comunicazioni, venti per le osservazioni dei creditori, dieci per la relazione di risposta dell’OCC; arriva la sentenza di omologazione; comincia l’esecuzione, che può durare anni.

Perché Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il cuore della procedura è il lavoro dell’OCC e del gestore, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dal lato di chi redige la relazione particolareggiata e attesta la fattibilità del piano, oltre che dal lato di chi difende il debitore. È questa doppia prospettiva che consente di preparare un fascicolo che l’organismo e il giudice possano leggere senza ritorni indietro.

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La mappa del calendario: dalla scelta dell’OCC alla fine del piano

Prima di entrare nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi l’intero percorso. Il Codice fissa alcuni termini in modo rigido (quelli che riguardano fisco, creditori e OCC dopo l’apertura), mentre lascia elastici altri passaggi, soprattutto la fase preparatoria, che in concreto è quella che dura di più. I tempi “reali” indicati di seguito sono stime prudenziali, che dipendono dalla completezza dei documenti, dal carico di lavoro dell’organismo e del tribunale e dalle eventuali osservazioni dei creditori: non sono statistiche ufficiali dei due uffici, che non risultano pubblicate.

Tappa Momento Atto o evento Base normativa Termine
1 Prima del giorno 0 Individuazione del tribunale e dell’OCC del circondario art. 27 e art. 68 CCII nessuno, ma decisiva
2 Giorno 0 Istanza all’OCC e nomina del gestore art. 68 CCII; D.M. 202/2014 tempi interni dell’organismo
3 Entro 7 giorni dall’incarico Notizia ad agente della riscossione e uffici fiscali art. 68 CCII 7 giorni (OCC) + 15 giorni (enti)
4 Settimane 3-12 circa Piano, documentazione e relazione particolareggiata artt. 67 e 68 CCII nessun termine legale
5 Deposito Ricorso al tribunale tramite l’OCC artt. 67-68 CCII —
6 Decreto di apertura Verifica di ammissibilità, misure protettive artt. 69-70 CCII tempi del tribunale
7 Entro 30 giorni dal decreto Pubblicazione e comunicazione ai creditori art. 70 CCII 30 giorni
8 20 giorni + 10 giorni Osservazioni dei creditori e replica dell’OCC art. 70 CCII 20 giorni; poi 10 giorni
9 Omologazione Sentenza e reclamo art. 70 e art. 51 CCII 30 giorni per il reclamo
10 Mesi e anni successivi Esecuzione, vigilanza dell’OCC, eventuale revoca o conversione artt. 71-73 CCII durata del piano

Le sezioni che seguono sviluppano ciascuna di queste tappe nello stesso ordine. Ogni tappa è costruita allo stesso modo: che cosa accade, quale norma lo regola, quali termini si mettono in moto, che cosa può fare il debitore in quel preciso momento, l’errore che si vede più spesso e il tempo che, realisticamente, quella fase richiede.

Un’avvertenza preliminare sul tema che dà il titolo all’articolo. Gli organismi citati sono quelli che risultano da documenti pubblici consultati (atti pubblicati dal Tribunale di Venezia e materiali dell’Ordine degli Avvocati di Padova). Il Registro degli OCC tenuto presso il Ministero della Giustizia può contenere altri organismi competenti per gli stessi circondari, costituiti presso altri enti: prima di scegliere, la consultazione aggiornata del Registro ministeriale resta il passaggio obbligato.

Prima del giorno 0: quale tribunale, quale circondario, quale OCC

Cosa succede

Tutto comincia da una verifica che sembra banale e non lo è: stabilire quale tribunale è competente. Il piano del consumatore va proposto al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro dei propri interessi principali, che per una persona fisica coincide di regola con la residenza. Da lì discende la scelta dell’OCC, perché la domanda va presentata tramite un organismo costituito proprio in quel circondario.

Per chi abita nel territorio veneziano, il riferimento è il Tribunale di Venezia, che nei provvedimenti pubblicati sul proprio sito tratta queste procedure presso la Sezione Prima Civile. Il sito del tribunale dedica un’area specifica alla “crisi da sovraindebitamento”, nella quale sono pubblicati, suddivisi per anno e per tipo di procedura, decreti di apertura delle ristrutturazioni dei debiti, sentenze di liquidazione controllata e decreti di esdebitazione. Per chi abita nel territorio padovano, il riferimento è il Tribunale di Padova.

Quanto agli organismi, dai documenti pubblici consultati risultano operanti nel circondario di Venezia almeno due OCC:

  • l’Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia, che compare come autore di relazioni particolareggiate e attestazioni su piani del consumatore pubblicate dal Tribunale di Venezia (in una relazione del novembre 2022, già redatta secondo gli articoli 67-71 CCII, l’intestazione riporta come indirizzo Santa Croce n. 423, Venezia);
  • l’Organismo di Composizione della Crisi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Venezia, indicato come organismo che ha nominato il gestore in una sentenza di apertura della liquidazione controllata del 2025 pubblicata dal tribunale.

Nel circondario di Padova risulta operante l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Padova (OCCPD), che nei propri documenti dichiara l’iscrizione al n. 139 della Sezione A del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e indica la segreteria presso il Palazzo di Giustizia, in via N. Tommaseo n. 55, Padova.

Circondario Organismo riscontrato nei documenti pubblici Fonte del riscontro
Venezia OCC dell’Ordine degli Avvocati di Venezia relazioni particolareggiate pubblicate sul sito del Tribunale di Venezia
Venezia OCC presso l’ODCEC di Venezia sentenza di liquidazione controllata n. 108/2025 del Tribunale di Venezia
Padova OCCPD – Ordine degli Avvocati di Padova (Reg. Sez. A n. 139) documentazione dell’Ordine degli Avvocati di Padova

Questa tabella non esaurisce l’elenco possibile: indica soltanto ciò che è stato possibile riscontrare su fonti documentali. Recapiti, orari e modalità di accesso vanno sempre controllati sui siti istituzionali degli organismi prima di presentare l’istanza.

Come si verifica, in pratica, l’organismo competente

Il percorso di verifica, prima di depositare qualunque istanza, si articola in tre controlli successivi, che conviene annotare con data e fonte.

Il primo controllo riguarda il comune di residenza e il relativo circondario. Le province e i circondari non coincidono sempre: dopo la revisione della geografia giudiziaria del 2013 le sezioni distaccate sono state soppresse e accorpate ai tribunali principali, e i confini dei circondari seguono regole proprie. Lo strumento di ricerca degli uffici giudiziari del Ministero della Giustizia consente di risalire, partendo dal comune, al tribunale competente. È una verifica di pochi minuti che evita di sbagliare porta.

Il secondo controllo riguarda il Registro degli organismi. Il Registro, tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 202/2014, è diviso in sezioni: la Sezione A accoglie gli organismi costituiti da enti pubblici, come gli Ordini professionali e le Camere di commercio. L’OCCPD, ad esempio, dichiara nei propri documenti l’iscrizione al n. 139 della Sezione A. Per il circondario di Venezia, le relazioni e le sentenze pubblicate dal tribunale documentano l’attività dell’organismo dell’Ordine degli Avvocati e di quello dell’Ordine dei Commercialisti. Il Registro va consultato nella sua versione aggiornata, perché nuovi organismi possono essere iscritti e quelli esistenti possono modificare sede o modalità operative.

Il terzo controllo riguarda il regolamento dell’organismo scelto. Ogni OCC adotta un regolamento che disciplina la presentazione dell’istanza, i documenti richiesti, i criteri di nomina del gestore secondo turnazione e competenze, le modalità di calcolo del compenso secondo i parametri del D.M. 202/2014 e le eventuali richieste di acconto. Leggerlo prima del giorno 0 consente di presentarsi con un fascicolo già conforme.

Controllo Cosa si verifica Dove
1 Tribunale competente per il comune di residenza strumenti di ricerca degli uffici giudiziari del Ministero
2 Organismi iscritti competenti per il circondario Registro degli OCC presso il Ministero della Giustizia
3 Regole di accesso e documentazione regolamento e sito dell’organismo prescelto

Tre verifiche documentate prima del giorno 0 valgono più di qualsiasi informazione raccolta per passaparola.

La norma

L’articolo 68 del Codice stabilisce che la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore è presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente. Se nel circondario non vi è un OCC, i compiti dell’organismo sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 358, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice delegato. La stessa norma precisa che per presentare la domanda non è necessaria l’assistenza di un difensore: una previsione che non significa che la difesa tecnica sia inutile, ma che la legge ha voluto rendere la procedura accessibile.

La disciplina organizzativa degli organismi è contenuta nel D.M. 24 settembre 2014, n. 202, che regola il Registro, i requisiti dei gestori (tra cui la formazione specifica) e i criteri per il compenso dell’organismo. I documenti dell’OCCPD, ad esempio, richiedono ai gestori un’anzianità di iscrizione all’albo almeno quinquennale, la formazione continua e un corso specifico di almeno quaranta ore ai sensi dell’art. 4 del D.M. 202/2014.

I termini che si attivano

In questa fase non scatta alcun termine legale. Ma c’è un vincolo temporale indiretto che conviene conoscere: il trasferimento della residenza o del centro degli interessi a ridosso della domanda non sempre sposta la competenza, perché il Codice tende a neutralizzare gli spostamenti recenti per evitare la scelta “strategica” del tribunale. Chi ha cambiato residenza tra il Veneziano e il Padovano nell’ultimo anno deve far verificare la competenza prima di scegliere l’organismo.

Cosa può fare il debitore ora

È la fase con la maggiore libertà di manovra. Il debitore può:

  • verificare su quale circondario ricade il proprio comune di residenza, consultando gli strumenti di ricerca degli uffici giudiziari del Ministero;
  • consultare il Registro degli OCC e confrontare gli organismi competenti per il proprio circondario;
  • raccogliere in anticipo la documentazione (contratti, piani di ammortamento, estratti conto, buste paga, dichiarazioni dei redditi, certificazioni dei carichi pendenti);
  • fermarsi prima di contrarre nuovi finanziamenti, perché ogni nuovo debito assunto in questo momento peserà sulla valutazione della colpa grave e della meritevolezza.

Resta preclusa, invece, qualsiasi forma di protezione dalle azioni esecutive: finché il tribunale non apre la procedura, pignoramenti e cessioni proseguono.

L’errore tipico di questa fase

Il più frequente è scegliere l’organismo “per vicinanza” o per passaparola, senza verificare che sia costituito nel circondario del tribunale competente. Un caso tipico è quello di chi abita in un comune di confine tra le due province e dà per scontato che il tribunale sia quello del capoluogo più vicino. L’altro errore è arrivare all’OCC con documenti parziali, convinti che “tanto li chiederanno dopo”: ogni integrazione allunga i tempi e, nei casi peggiori, porta l’organismo a non poter attestare la completezza della documentazione.

Quanto dura realmente

Da pochi giorni a qualche settimana: dipende quasi interamente dal debitore. Chi arriva con un dossier ordinato chiude questa fase in tempi brevi; chi deve ricostruire anni di contratti e movimenti bancari può impiegare più di un mese.

Giorno 0: l’istanza all’OCC e la nomina del gestore

Cosa succede

Il calendario comincia a correre quando il debitore deposita la propria istanza presso l’organismo scelto. L’OCC valuta la richiesta e nomina un gestore della crisi, cioè il professionista che seguirà la pratica, analizzerà la situazione e redigerà la relazione particolareggiata da allegare al ricorso. È il momento in cui, per la prima volta, un soggetto terzo e qualificato entra nella storia debitoria della persona.

Ogni organismo ha un proprio regolamento interno, che disciplina le modalità di presentazione dell’istanza, la documentazione minima, gli eventuali acconti sul compenso e la sottoscrizione dell’incarico. Gli organismi dei due Ordini degli Avvocati e quello dei commercialisti hanno ciascuno la propria segreteria e le proprie modalità operative: per questo, nelle settimane che precedono il giorno 0, il debitore o il suo legale devono acquisire il regolamento aggiornato dell’organismo prescelto.

La norma

Il riferimento è ancora l’art. 68 CCII, letto insieme al D.M. 202/2014. Sul compenso, la Cassazione ha chiarito un punto che riguarda direttamente questa fase: con l’ordinanza 19 dicembre 2019, n. 34105, ha escluso che, in assenza di una norma specifica, il giudice possa subordinare l’ammissibilità della domanda al deposito anticipato di un fondo spese da parte del debitore, ammettendo invece la possibilità di disporre acconti sul compenso finale dell’organismo in base alle risorse del debitore. La pronuncia è nata sotto la legge 3/2012, ma il principio di fondo, cioè che l’accesso alla procedura non può essere sbarrato da richieste economiche prive di base legale, resta un utile punto di riferimento.

I termini che si attivano

La nomina del gestore fa scattare il primo termine “vero” della procedura, che riguarda l’organismo e non il debitore: dalla data di conferimento dell’incarico decorrono i sette giorni per le comunicazioni agli enti fiscali e all’agente della riscossione, esaminati nella tappa successiva. Per questo conviene annotare con precisione la data di conferimento dell’incarico: è il giorno zero dell’intera cronologia.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore:

  • sottoscrive l’incarico e riceve indicazione del gestore nominato;
  • consegna la documentazione e firma le autorizzazioni che consentono al gestore di accedere alle banche dati pubbliche (centrale rischi, anagrafe tributaria, registri immobiliari e mobiliari);
  • dichiara in modo completo tutti i debiti e tutti i beni, compresi quelli che ritiene marginali (un’auto vecchia, un conto di deposito dimenticato, una quota ereditaria indivisa);
  • inizia a ragionare con il proprio legale sulla struttura del piano: quali creditori pagare e in che misura, quanta parte del reddito destinare al piano, per quanti anni.

L’errore tipico di questa fase

Omettere qualcosa. Il gestore deve attestare la completezza e l’attendibilità della documentazione; se nel corso dell’istruttoria emergono debiti o beni non dichiarati, la fiducia si incrina e l’intero lavoro può dover ricominciare. Peggio ancora se l’omissione emerge dopo l’omologazione: l’art. 72 CCII consente la revoca dell’omologazione quando risultano dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo.

Quanto dura realmente

La nomina del gestore richiede in genere da alcuni giorni a qualche settimana, secondo il regolamento e il carico di lavoro dell’organismo. Non esistono dati pubblicati sui tempi medi degli organismi veneziani e padovani: qualunque cifra “media” circolante andrebbe presa con cautela.

Entro 7 giorni dall’incarico: fisco e agente della riscossione entrano in scena

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase, quella in cui il gestore costruisce la fotografia completa dei debiti, a cominciare da quelli tributari e contributivi, che il debitore spesso conosce solo in modo approssimativo. Il gestore informa dell’incarico l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. Questi enti devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

Per chi vive a Venezia o a Padova significa, in concreto, che l’OCC interpella Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e i Comuni (o i loro concessionari) per tributi locali come IMU e tassa rifiuti.

La norma

L’art. 68 CCII prevede che l’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico, ne dia notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, i quali devono comunicare entro quindici giorni il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti.

I termini che si attivano

Due termini in sequenza, entrambi a carico di soggetti diversi dal debitore:

  • 7 giorni dal conferimento dell’incarico per la comunicazione dell’OCC;
  • 15 giorni dalla ricezione della comunicazione per la risposta degli enti.

Il calcolo è semplice: incarico conferito il 6 ottobre, comunicazione entro il 13 ottobre; se gli enti la ricevono il 10 ottobre, la loro risposta è attesa entro il 25 ottobre. Questi termini non sono soggetti a sospensione feriale nel senso processuale: la sospensione dal 1° al 31 agosto riguarda i termini processuali, e il Codice della crisi, come regola generale, la esclude per i termini processuali che esso stesso prevede.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore non è spettatore passivo. Può:

  • consegnare al gestore le cartelle, gli avvisi e le comunicazioni ricevute negli ultimi anni, che spesso consentono di verificare la completezza delle risposte degli enti;
  • segnalare eventuali rateizzazioni in corso, che potrebbero decadere o essere ricomprese nel piano;
  • con l’assistenza del legale, iniziare a valutare se alcuni crediti fiscali siano prescritti o contestabili, perché un debito tributario ridotto o eliminato nella sede propria alleggerisce il piano.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che il piano del consumatore “cancelli il fisco” a prescindere. I crediti tributari entrano nel piano come tutti gli altri, con le loro cause di prelazione, e possono essere soddisfatti anche non integralmente se il piano rispetta le regole di trattamento dei crediti privilegiati. Ma vanno individuati con esattezza: un debito tributario dimenticato non è vincolato dall’omologazione nello stesso modo di quelli indicati.

Quanto dura realmente

Sulla carta tre settimane; in pratica le risposte possono arrivare in ritardo o in modo incompleto, e il gestore deve sollecitarle o integrarle con le visure. È prudente mettere in conto un mese.

Dalla terza alla dodicesima settimana: il piano e la relazione particolareggiata

Cosa succede

Il calendario ora corre sul lavoro più delicato dell’intera procedura. Il debitore, con il suo legale, costruisce la proposta e il piano; il gestore li verifica e redige la relazione particolareggiata, cioè il documento che il giudice leggerà per primo e che spesso decide l’esito della procedura.

Il piano deve indicare in modo specifico tempi e modalità di superamento della crisi: quanto il debitore pagherà, a chi, con quali risorse (in genere una quota del reddito da lavoro o da pensione, a volte la vendita di un bene o l’apporto di un terzo), per quanti anni. La proposta può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti, purché i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione.

Un istituto di particolare rilievo per i consumatori veneti, molti dei quali hanno contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è la possibilità di includere nella proposta anche i debiti derivanti da questi finanziamenti. È un punto che va costruito con cura, perché la falcidia del creditore cessionario modifica in modo significativo le risorse disponibili mese per mese.

Il Codice ha anche introdotto la procedura familiare: i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 18 marzo 2023 (proc. n. 32-1/2023), ha aperto una procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proprio dopo aver accertato l’origine comune del sovraindebitamento dei due istanti.

Il nodo della cessione del quinto e del mutuo sulla casa

Nel Veneziano e nel Padovano, come nel resto del Paese, una parte consistente dei consumatori sovraindebitati è lavoratore dipendente o pensionato con una o più cessioni del quinto. Il Codice consente di includere nella proposta anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. In concreto, la trattenuta mensile a favore del cessionario può essere ricompresa nel piano e il relativo credito trattato come gli altri crediti chirografari, salvo diverse ragioni di prelazione.

Un esempio numerico aiuta a capire l’impatto. Ipotesi: pensione netta di 1.640 euro, trattenuta per cessione del quinto di 312 euro con residuo di 21.430 euro; altri debiti chirografari per 17.860 euro. Senza piano, la pensione disponibile è di 1.328 euro e gli altri creditori restano insoddisfatti, con il rischio di ulteriori pignoramenti. Con un piano che destina ai creditori 395 euro mensili per 72 mesi (28.440 euro complessivi) ripartiti in proporzione tra cessionario e altri chirografari, il pensionato dispone di 1.245 euro mensili ma con un orizzonte chiuso e con l’effetto esdebitatorio sulla parte residua dei debiti al termine dell’esecuzione. Il cessionario, che vanta circa il 54,5% dei debiti chirografari complessivi (21.430 su 39.290 euro), riceverebbe circa 15.500 euro: il confronto con quanto otterrebbe in una liquidazione controllata, nella quale la pensione è acquisibile solo per la parte eccedente quanto necessario al mantenimento, è il cuore della valutazione di convenienza.

Quanto alla casa di abitazione gravata da mutuo ipotecario, il Codice consente di prevedere il pagamento alle scadenze convenute delle rate a scadere, se alla data del deposito della domanda il debitore è in regola con i pagamenti o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. La scelta di conservare la casa va presa prima del deposito, perché condiziona tutta la struttura del piano. Chi ha rate arretrate deve affrontare il tema in modo esplicito, indicando con quali risorse intende regolarizzarle.

La norma

Gli articoli 67 e 68 CCII disciplinano rispettivamente il contenuto della proposta e della documentazione e il contenuto della relazione dell’OCC. La relazione deve contenere, tra l’altro: l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione; l’indicazione presunta dei costi della procedura. La relazione deve inoltre indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Sulla durata del piano, la giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la legge 3/2012 ha dato indicazioni che restano attuali. Con l’ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27544, la Cassazione ha escluso che un piano del consumatore possa essere respinto per la sola lunghezza della dilazione, in assenza di un limite massimo previsto dalla legge (il caso riguardava un piano di quasi dodici anni). Con la sentenza 20 agosto 2020, n. 17391, ha chiarito che la moratoria lunga nel pagamento dei crediti prelatizi incide sulla convenienza della proposta per i creditori, non sulla sua fattibilità giuridica. E con l’ordinanza 21 febbraio 2024, n. 4622, ha ribadito la natura del piano del consumatore come strumento che consente al debitore di evitare la liquidazione e di ottenere l’esdebitazione senza attenderne la conclusione, ammettendo pagamenti oltre l’anno per i creditori prelatizi alle condizioni di tutela dei loro interessi.

I termini che si attivano

Nessun termine legale per la costruzione del piano. Ma c’è un vincolo pratico: le informazioni raccolte “invecchiano”. Una relazione che fotografa redditi e debiti di sei mesi prima rischia di non essere più attuale al momento della decisione, specie se nel frattempo sono intervenuti pignoramenti o variazioni di reddito. Più il piano si allontana dalla fotografia iniziale, più aumenta il rischio di doverlo riscrivere.

Cosa può fare il debitore ora

È la fase delle scelte strategiche. Il debitore, assistito, può:

  • decidere se presentare un piano individuale o familiare;
  • valutare il trattamento della cessione del quinto e degli eventuali pignoramenti presso terzi in corso;
  • decidere se conservare la casa di abitazione gravata da mutuo, proponendo di continuare a pagare le rate alle scadenze convenute (il Codice lo consente, a determinate condizioni, per i mutui garantiti da ipoteca sull’abitazione principale);
  • calibrare la quota di reddito da destinare al piano, tenendo conto delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare;
  • valutare con il gestore se sussistano elementi per segnalare che il finanziatore non ha verificato adeguatamente il merito creditizio.

In questa fase lo Studio Monardo lavora con il metodo di chi conosce la procedura anche dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC, e imposta il piano sapendo quali domande porrà il gestore che dovrà attestarlo.

L’errore tipico di questa fase

Proporre un piano “desiderato” anziché sostenibile. Destinare al piano una quota di reddito troppo alta per apparire generosi verso i creditori porta, dopo qualche mese di esecuzione, all’impossibilità di pagare le rate e al rischio di revoca o di conversione in liquidazione. All’opposto, un piano che offre ai creditori chirografari percentuali minime senza spiegare perché non sia possibile fare di più espone a contestazioni sulla convenienza.

Quanto dura realmente

È la fase più lunga della parte preparatoria: in molti casi da uno a tre mesi, a volte di più quando la documentazione è complessa o quando occorre attendere la stima di un immobile. I documenti pubblicati dal Tribunale di Venezia mostrano relazioni particolareggiate di decine di pagine, segno di un’istruttoria approfondita.

Il giorno del deposito: il ricorso arriva in tribunale

Cosa succede

Quando piano e relazione sono pronti, la domanda viene depositata al tribunale competente tramite l’OCC. A Venezia, i provvedimenti pubblicati mostrano che queste procedure sono trattate dalla Sezione Prima Civile, con un giudice designato. A Padova, il riferimento è il Tribunale di Padova, secondo l’organizzazione tabellare dell’ufficio.

Il deposito avviene in via telematica. Al ricorso si allegano la proposta, il piano, la relazione particolareggiata dell’OCC e la documentazione richiesta dall’art. 67: elenco dei creditori con le somme dovute e le cause di prelazione, consistenza e composizione del patrimonio, atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, indicazione degli stipendi, delle pensioni e delle altre entrate del debitore e del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

La norma

Artt. 67 e 68 CCII per il contenuto; art. 27 CCII per la competenza territoriale. In una sentenza di apertura della liquidazione controllata del giugno 2025, il Tribunale di Venezia ha richiamato espressamente le norme sulla competenza e la nozione di sovraindebitamento dell’art. 2 CCII: è un segnale di come anche la verifica preliminare sulla competenza sia oggetto di motivazione esplicita.

I termini che si attivano

Nessun termine perentorio per il giudice. Il deposito però produce un effetto immediato sul piano pratico: da questo momento la domanda è pendente, ed è possibile chiedere che il decreto di apertura disponga la sospensione delle procedure esecutive individuali.

Cosa può fare il debitore ora

  • Chiedere espressamente le misure protettive: la sospensione delle esecuzioni non è sempre automatica e va sollecitata, motivando il pericolo che le procedure in corso compromettano la fattibilità del piano;
  • segnalare al tribunale eventuali udienze di vendita imminenti in procedure esecutive immobiliari, perché la tempistica è decisiva;
  • continuare a non contrarre nuovi debiti e a conservare il patrimonio, astenendosi da atti che possano essere letti come pregiudizievoli per i creditori.

L’errore tipico di questa fase

Depositare senza richiedere le misure protettive, oppure richiederle in modo generico. Quando una casa è in vendita all’asta, la richiesta di sospensione va accompagnata dall’indicazione precisa della procedura esecutiva, del giudice dell’esecuzione e della data dell’udienza o dell’esperimento di vendita.

Quanto dura realmente

Il deposito in sé è un atto istantaneo; il tempo che separa il deposito dal decreto di apertura dipende dal carico dell’ufficio e dalla completezza degli atti. Non risultano pubblicati dati statistici ufficiali sui tempi medi dei due tribunali per questa specifica fase.

Il decreto di apertura: il giudice controlla l’ammissibilità

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura cambia natura: non è più un lavoro preparatorio, ma un procedimento giudiziale. Il giudice verifica che la domanda sia ammissibile, cioè che il debitore sia un consumatore in stato di sovraindebitamento, che non ricorrano le cause ostative dell’art. 69, che la documentazione sia completa e che la relazione dell’OCC contenga gli elementi richiesti. Se la verifica è positiva, dichiara aperta la procedura con decreto.

Il decreto del Tribunale di Venezia del 18 marzo 2023 già citato è un esempio concreto di cosa contiene questo provvedimento: accerta la competenza in base alla residenza degli istanti; esclude la presenza di impedimenti soggettivi ai sensi dell’art. 69; verifica i requisiti degli artt. 67 e 68, compresa la relazione dell’OCC, e l’assenza, allo stato degli atti, di atti in frode ai creditori; dispone la pubblicazione di proposta, piano e decreto sul sito del tribunale, con deposito da parte dell’OCC di una copia anonimizzata; ordina all’OCC di comunicare il decreto a tutti i creditori entro trenta giorni; e, su richiesta dei debitori ai sensi dell’art. 70, comma 4, vieta l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio fino alla conclusione della procedura, inibendo al tempo stesso ai debitori il compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione.

La norma

L’art. 69 CCII individua le condizioni soggettive ostative: il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, oppure se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Lo stesso articolo prevede una conseguenza per il creditore: quello che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi sul merito creditizio dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

L’art. 70 CCII disciplina il decreto di apertura, la pubblicità, le comunicazioni e le misure protettive.

I termini che si attivano

Il decreto di apertura è il detonatore della sequenza di termini più stringente dell’intera procedura, sviluppata nella tappa successiva. Dalla data del decreto decorre il termine di 30 giorni entro cui l’OCC deve pubblicare e comunicare.

Cosa può fare il debitore ora

  • Verificare che il decreto contenga le misure protettive richieste e, se pendono esecuzioni, depositarne copia nei relativi fascicoli esecutivi;
  • comunicare il decreto al datore di lavoro o all’ente pensionistico, quando vi siano trattenute in corso per pignoramenti o cessioni coinvolti dal piano, secondo quanto disposto dal provvedimento;
  • rispettare il divieto di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il decreto di apertura come una vittoria definitiva. Non lo è: la procedura è aperta, non omologata. I creditori possono ancora presentare osservazioni, e il giudice valuterà la fattibilità e, se sollevata, la convenienza solo al momento dell’omologazione.

Quanto dura realmente

Il decreto arriva, secondo la prassi dei diversi uffici, a distanza variabile dal deposito; se il giudice ritiene necessarie integrazioni, assegna un termine al debitore e il calendario si allunga di conseguenza.

Entro 30 giorni dal decreto: pubblicità e comunicazione a tutti i creditori

Cosa succede

Il calendario ora corre per l’organismo. Entro trenta giorni dal decreto di apertura, l’OCC deve curare la pubblicazione della proposta e del piano in un’apposita area del sito web del tribunale e comunicare a tutti i creditori la proposta e il decreto. Il Tribunale di Venezia dispone in questo senso: nei provvedimenti consultati, l’organismo deposita in cancelleria una copia anonimizzata degli atti, che vengono poi pubblicati nell’area del sito dedicata alla crisi da sovraindebitamento, organizzata per anno e per tipologia di procedura (ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata, esdebitazione).

È questa l’area pubblica che consente a chiunque di verificare, con dati non nominativi, come lavora il tribunale veneziano su questi temi: un’abitudine utile anche per il debitore, che può leggere decreti e relazioni di procedure analoghe alla propria.

La norma

Art. 70 CCII. La comunicazione ai creditori avviene di regola a mezzo posta elettronica certificata; il decreto veneziano del 2023 precisa che, per i creditori privi di PEC, le comunicazioni successive avvengono mediante deposito in cancelleria.

I termini che si attivano

  • 30 giorni dal decreto per pubblicazione e comunicazione da parte dell’OCC.
  • Dalla comunicazione decorre il termine di 20 giorni per le osservazioni dei creditori, che è il termine chiave della tappa successiva.

Esempio di calcolo: decreto del 4 marzo; l’OCC ha tempo fino al 3 aprile per comunicare; se la comunicazione a un creditore avviene il 20 marzo, quel creditore ha tempo fino al 9 aprile per le proprie osservazioni. Il termine si calcola per ciascun creditore dalla comunicazione che lo riguarda.

Cosa può fare il debitore ora

  • Verificare con il gestore che l’elenco dei destinatari della comunicazione coincida con l’elenco completo dei creditori: un creditore non raggiunto è un creditore che potrà contestare in seguito di non essere stato messo in condizione di interloquire;
  • fornire al gestore eventuali indirizzi PEC aggiornati di creditori ceduti (frequente il caso di crediti bancari passati a società veicolo);
  • prepararsi alle possibili osservazioni, raccogliendo fin d’ora documenti a sostegno della propria diligenza nell’assunzione dei debiti.

L’errore tipico di questa fase

Dimenticare i creditori “nascosti”: il cessionario di un credito ceduto in blocco, l’ente locale per tributi minori, il condominio. Ma anche trascurare che la cessione del credito, frequente nei finanziamenti al consumo, rende spesso irrilevante la comunicazione all’istituto originario.

Quanto dura realmente

Trenta giorni al massimo, per legge. In pratica l’organismo spesso comunica prima, ma il debitore deve ragionare sempre sul termine massimo.

Dal giorno 31 al giorno 60 circa: osservazioni dei creditori e replica dell’OCC

Cosa succede

È la fase del contraddittorio. I creditori che hanno ricevuto la comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo PEC dell’organismo indicato nel provvedimento. Le osservazioni possono riguardare la fattibilità del piano, il trattamento riservato al singolo credito, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, la meritevolezza del debitore. Scaduto il termine, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Il piano del consumatore non prevede il voto dei creditori: è il giudice a decidere. Le osservazioni non sono quindi un “voto contrario”, ma possono incidere in modo sensibile sulla decisione, specie quando il creditore contesta la convenienza della proposta.

La norma

Art. 70 CCII. Il decreto veneziano del 18 marzo 2023 ne offre la traduzione operativa: osservazioni entro 20 giorni dalla comunicazione, trasmesse alla PEC dell’OCC; entro i 10 giorni successivi alla scadenza di quel termine, l’organismo sente i debitori e riferisce al giudice sulle osservazioni, proponendo eventuali modifiche al piano.

I termini che si attivano

  • 20 giorni dalla comunicazione per le osservazioni dei creditori;
  • 10 giorni dalla scadenza dei 20 per la relazione dell’OCC al giudice, previa audizione del debitore.

Sono i termini più serrati dell’intero procedimento. Una regola pratica: il debitore deve essere reperibile e pronto a essere sentito dal gestore proprio nei dieci giorni successivi alla scadenza delle osservazioni. Un’assenza o un ritardo in questa finestra può tradursi in una relazione dell’OCC che non riflette le ragioni del debitore.

Cosa può fare il debitore ora

  • Leggere le osservazioni con il proprio legale e predisporre una replica documentata da far valere nell’audizione con il gestore;
  • accettare o proporre modifiche al piano che superino le obiezioni fondate (ad esempio, un aumento modesto della quota mensile o l’inserimento di un apporto di terzi);
  • contestare le osservazioni infondate, ad esempio dimostrando che il creditore che lamenta la colpa del debitore ha erogato il finanziamento senza una verifica adeguata del merito creditizio: in quel caso l’art. 69 gli preclude la contestazione della convenienza.

L’errore tipico di questa fase

Reagire alle osservazioni con una difesa generica o, peggio, ignorarle confidando che “decide il giudice”. Le osservazioni di un istituto di credito, specie se ben argomentate sulla convenienza, vanno smontate punto per punto, con numeri alla mano: quanto otterrebbe quel creditore in una liquidazione controllata, al netto dei costi, rispetto a quanto riceve dal piano.

Quanto dura realmente

Per legge, circa un mese dalla comunicazione (venti giorni più dieci). Se però l’OCC propone modifiche, il debitore deve integrare il piano e la tempistica si allunga.

L’omologazione: la sentenza e i 30 giorni per il reclamo

Cosa succede

Siamo al momento decisivo. Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolte le contestazioni, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. Se invece non omologa, dichiara l’inammissibilità della proposta o la rigetta; su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti, può dichiarare aperta la liquidazione controllata.

Quando un creditore o qualsiasi altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice può omologare comunque il piano se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. È il cosiddetto “test di convenienza”, che rende fondamentale avere in fascicolo una comparazione numerica seria.

La norma

Art. 70 CCII per l’omologazione; art. 51 CCII per il reclamo contro la sentenza. Sul controllo del giudice, la Cassazione (ordinanza 26 settembre 2022, n. 28013) ha osservato, nel vigore della legge 3/2012, che la verifica della fattibilità giuridica del piano è un accertamento di fatto, censurabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Già in precedenza, con la sentenza 10 aprile 2019, n. 10095, la Corte aveva ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. contro il provvedimento che, in sede di reclamo, incide sull’omologazione del piano del consumatore.

I termini che si attivano

  • 30 giorni per proporre reclamo alla Corte d’appello contro la sentenza (decorrenti dalla notificazione o comunicazione secondo le regole dell’art. 51). Per i circondari di Venezia e di Padova la Corte d’appello competente è quella di Venezia.
  • I termini processuali del Codice della crisi, come regola generale, non sono soggetti alla sospensione feriale: chi riceve una sentenza a fine luglio non può contare sulla pausa dal 1° al 31 agosto.

Cosa può fare il debitore ora

  • Se il piano è omologato: verificare che la sentenza sia comunicata ai terzi interessati (datore di lavoro, ente pensionistico, istituti cessionari) e predisporre l’esecuzione dei pagamenti;
  • se il piano non è omologato: valutare, nel termine di 30 giorni, il reclamo; oppure chiedere la conversione in liquidazione controllata, quando la conservazione del patrimonio non è più realistica;
  • in caso di reclamo di un creditore: costituirsi e difendere la sentenza, perché l’omologazione non diventa definitiva finché il reclamo è pendente.

L’errore tipico di questa fase

Lasciar decorrere il termine di reclamo nella convinzione che si possa “ripresentare la domanda”. In astratto una nuova domanda è possibile, ma ricomincia l’intera cronologia, con costi di giustizia, nuove spese dell’organismo e il rischio che nel frattempo le esecuzioni riprendano.

Quanto dura realmente

La sentenza arriva dopo la relazione finale dell’OCC sulle osservazioni, con tempi che dipendono dal ruolo del giudice. Dal decreto di apertura all’omologazione, nei procedimenti senza contestazioni significative, è ragionevole attendersi alcuni mesi.

Mesi e anni successivi: l’esecuzione del piano e la vigilanza dell’OCC

Cosa succede

Con l’omologazione inizia la fase più lunga e, paradossalmente, più trascurata. Il debitore deve eseguire il piano: versare le somme previste, alle scadenze previste, ai creditori indicati. L’OCC vigila sull’esatto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice se necessario. Le vendite e le cessioni previste dal piano, se ci sono, sono effettuate dal debitore tramite procedure competitive, sotto il controllo dell’organismo.

Al termine dell’esecuzione, l’OCC redige una relazione finale; il giudice, verificata la regolare esecuzione, ne prende atto e il debitore ottiene l’effetto esdebitatorio sui debiti oggetto del piano, nella misura in cui non sono stati soddisfatti.

La norma

Art. 71 CCII per l’esecuzione; art. 72 CCII per la revoca dell’omologazione; art. 73 CCII per la conversione in liquidazione controllata in caso di frode o di inadempimento.

I termini che si attivano

La durata dipende dal piano. La giurisprudenza ha ammesso piani pluriennali di durata anche superiore a cinque o sette anni (Cass., ord. 27544/2019), purché sostenibili. Ogni scadenza del piano è, per il debitore, un termine da rispettare. Un inadempimento non giustificato può aprire la strada alla revoca dell’omologazione o alla conversione in liquidazione controllata, su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di altri soggetti legittimati.

Cosa può fare il debitore ora

  • Tenere una contabilità precisa dei pagamenti e conservarne le ricevute;
  • informare tempestivamente il gestore di ogni variazione rilevante (perdita del lavoro, riduzione dell’orario, malattia, separazione), per valutare se proporre una modifica del piano prima che l’inadempimento si consolidi;
  • non contrarre nuovi debiti che compromettano l’esecuzione.

L’errore tipico di questa fase

Il silenzio. Il debitore che perde il lavoro e smette di pagare senza dire nulla all’organismo si trova, dopo qualche mese, di fronte a un’istanza di conversione. Chi invece comunica subito la difficoltà ha la possibilità di proporre una modifica o, nei casi più gravi, di accedere in modo ordinato a un’altra procedura.

Quanto dura realmente

Tanto quanto il piano: in genere più anni. È la fase in cui la tenuta dell’impostazione iniziale viene messa alla prova ogni mese.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi e date coerenti con i termini di legge, non casi reali. Mostrano come la stessa situazione debitoria possa avere esiti molto diversi a seconda di quando e come il debitore agisce.

Ipotesi comune

Debitore lavoratore dipendente, residente nel comune di Padova, stipendio netto di 1.870 euro mensili, nucleo con un figlio minore. Debiti complessivi di 61.340 euro: cessione del quinto con residuo di 18.920 euro (trattenuta mensile di 342 euro); due prestiti personali per 24.760 euro complessivi; tre carte revolving per 11.480 euro; debiti tributari e tasse locali per 6.180 euro. Nessun immobile, un’auto del valore di circa 3.900 euro. Un creditore ha notificato atto di pignoramento presso terzi sullo stipendio il 3 febbraio 2026, con udienza di assegnazione fissata per il 24 aprile 2026.

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste

  • 9 febbraio 2026: il debitore consulta il legale e raccoglie i documenti. Verifica che il comune di residenza ricada nel circondario del Tribunale di Padova e consulta il Registro OCC.
  • 16 febbraio 2026 (giorno 0): istanza all’OCC con fascicolo completo. Il gestore è nominato il 23 febbraio.
  • 2 marzo 2026: entro sette giorni dall’incarico (scadenza 2 marzo), l’OCC comunica ad agente della riscossione e uffici fiscali. Le risposte arrivano entro il 17 marzo (quindici giorni dalla ricezione).
  • 13 aprile 2026: deposito del ricorso con richiesta motivata di misure protettive, indicando la procedura esecutiva presso terzi e l’udienza del 24 aprile.
  • 21 aprile 2026: decreto di apertura con divieto di prosecuzione delle azioni esecutive.
  • Entro il 21 maggio 2026: pubblicazione e comunicazioni ai creditori (l’OCC comunica il 6 maggio).
  • 26 maggio 2026: scadenza delle osservazioni (venti giorni dal 6 maggio). Una banca presenta osservazioni sulla convenienza.
  • 5 giugno 2026: scadenza dei dieci giorni; il debitore, sentito dal gestore, documenta che la liquidazione controllata assicurerebbe alla banca meno della percentuale offerta.
  • Luglio 2026: sentenza di omologazione del piano: quota mensile di 486 euro per 84 mesi (totale 40.824 euro, pari al 66,6% dei debiti complessivi), con trattamento differenziato dei creditori.

Esito: la procedura esecutiva si arresta prima dell’assegnazione; la cessione del quinto è ricompresa nel piano; il debitore ha una rata sostenibile e un orizzonte definito.

Calendario B: il debitore che lascia correre

  • Febbraio 2026: il debitore riceve il pignoramento e non fa nulla, confidando in una soluzione con il creditore.
  • 24 aprile 2026: all’udienza il giudice dell’esecuzione assegna al creditore il quinto dello stipendio pignorabile. Alla trattenuta della cessione (342 euro) si aggiunge quella del pignoramento, nei limiti di legge.
  • Giugno 2026: un secondo creditore avvia un’altra procedura. Il debitore, in difficoltà, contrae un piccolo prestito da una finanziaria per far fronte alle spese correnti: 4.270 euro.
  • Settembre 2026: solo ora il debitore si rivolge all’OCC. Il fascicolo è incompleto; la relazione richiede più tempo.
  • Novembre 2026: in sede di relazione particolareggiata, il gestore deve dare conto del nuovo finanziamento contratto in piena crisi; il tema della colpa grave nell’aggravamento del sovraindebitamento diventa centrale.
  • Gennaio 2027: deposito del ricorso. Nel frattempo, ad agosto, nessun termine si è “fermato”: le procedure esecutive sono proseguite.

Esito: anche se la domanda viene alla fine ammessa, il debitore ha subito per mesi trattenute più pesanti, ha aggravato la posizione debitoria e deve difendersi sulla meritevolezza. Il piano parte con meno risorse disponibili e con un’istruttoria più complessa.

Confronto

Voce Calendario A Calendario B
Primo contatto con l’OCC 16 febbraio 2026 settembre 2026
Esecuzione presso terzi arrestata prima dell’assegnazione assegnazione disposta il 24 aprile
Nuovi debiti in crisi nessuno 4.270 euro
Tema della colpa grave marginale centrale
Deposito del ricorso 13 aprile 2026 gennaio 2027

La differenza tra i due calendari non dipende da un diverso diritto applicabile, ma solo dal momento in cui il debitore ha cominciato a muoversi.

I binari paralleli: quando la cronologia cambia strada

Non sempre la ristrutturazione dei debiti del consumatore è la strada giusta, e non sempre resta la strada percorribile fino in fondo. Il Codice prevede alcune deviazioni che modificano la cronologia.

Il binario della liquidazione controllata

Se il debitore non ha un reddito sufficiente a sostenere un piano, o se ha un patrimonio che è più conveniente liquidare, la strada può essere la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII). Il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 108/2025 pubblicata il 17 giugno 2025, ha aperto una liquidazione controllata su ricorso predisposto con l’assistenza dell’OCC presso l’ODCEC di Venezia, nominando liquidatore il gestore già designato dall’organismo e richiamando le regole sulla determinazione di quanto occorre al mantenimento del debitore (art. 268, comma 4), sulla formazione dello stato passivo, sulla chiusura e sull’esdebitazione (artt. 280 e 282).

La cronologia della liquidazione è diversa: sentenza di apertura, inventario, termine per le domande di ammissione al passivo, programma di liquidazione, riparti. L’esdebitazione, in questa procedura, opera di diritto alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, a determinate condizioni.

Il binario della conversione

L’art. 73 CCII consente la conversione della ristrutturazione in liquidazione controllata in caso di revoca dell’omologazione o di inadempimento. In questo caso la cronologia si “interrompe” e ricomincia secondo le regole della liquidazione. Va ricordato che, sotto la vecchia legge 3/2012, la Cassazione (ord. 28013/2022) aveva escluso la conversione nella liquidazione del patrimonio dopo il diniego di omologazione del piano; il Codice ha oggi una disciplina espressa della conversione, che va applicata nei suoi presupposti.

Il binario dell’esdebitazione del debitore incapiente

Per il debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né diretta né indiretta, nemmeno in prospettiva futura, l’art. 283 CCII consente l’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare i debiti se entro quattro anni sopravvengono utilità rilevanti. Anche qui la domanda passa per l’OCC, che redige una relazione. Va però considerato un limite chiarito di recente dalla Cassazione: con l’ordinanza 14 novembre 2025, n. 30108, pronunciata nell’interesse della legge, la Prima Sezione civile ha affermato che il debitore già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione fallimentare, non può aggirare i limiti di quella disciplina ricorrendo all’esdebitazione dell’incapiente.

Il binario dei pignoramenti in corso

Molti consumatori arrivano all’organismo quando un’esecuzione è già pendente: un pignoramento presso terzi sullo stipendio, un pignoramento del conto corrente, a volte un pignoramento immobiliare con vendita già fissata. In questi casi la cronologia della procedura di sovraindebitamento corre in parallelo con quella dell’esecuzione individuale, e il punto di contatto è il decreto di apertura.

Fino al decreto, l’esecuzione prosegue secondo le proprie regole: udienze, ordinanze di assegnazione, esperimenti di vendita. Dal decreto, se il giudice accoglie la richiesta di misure protettive, le azioni esecutive individuali non possono essere iniziate o proseguite. Il decreto va poi portato a conoscenza del giudice dell’esecuzione, depositandolo nel fascicolo della procedura esecutiva, e del terzo pignorato, perché adegui le trattenute.

Due date vanno quindi messe a confronto fin dal primo colloquio: la data prevedibile del decreto di apertura e la data della prossima udienza o vendita nella procedura esecutiva. Se la seconda è più vicina della prima, occorre accelerare la fase preparatoria e motivare con particolare cura la richiesta di misure protettive. Quando una vendita all’asta è fissata a poche settimane, la differenza tra un fascicolo pronto e uno da completare può decidere la sorte della casa.

Va infine ricordato che le somme già assegnate al creditore con ordinanza nell’esecuzione presso terzi e già riscosse prima della procedura non rientrano automaticamente nel piano; l’effetto del piano riguarda il futuro, e per questo intervenire prima dell’assegnazione è sempre preferibile.

Il binario della famiglia

Quando il sovraindebitamento riguarda due coniugi o conviventi, o più familiari con un’origine comune dei debiti (si pensi al mutuo cointestato e ai prestiti contratti per la stessa esigenza familiare), la procedura familiare consente di presentare un unico progetto. Il vantaggio cronologico è evidente: un solo organismo, una sola relazione particolareggiata, una sola sequenza di termini, con riduzione dei costi della procedura. Il decreto veneziano del marzo 2023 ne è un esempio applicativo.

La procedura familiare richiede però una verifica preliminare accurata: i requisiti di convivenza o di origine comune vanno documentati; le masse attive e passive restano distinte; la competenza va individuata secondo le regole del Codice, con particolare attenzione quando i familiari risiedono in comuni diversi, magari a cavallo tra il circondario di Venezia e quello di Padova. In quest’ultimo caso, la scelta del tribunale e dell’organismo va fatta prima del giorno 0, perché un errore sul punto travolge l’intera procedura comune.

Il binario dell’imprenditore minore e del concordato minore

Chi, nella stessa famiglia o in prima persona, ha anche debiti derivanti da un’attività d’impresa minore o professionale non è “consumatore” per quei debiti e deve valutare il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), che prevede invece il voto dei creditori e una cronologia differente. La qualificazione del debitore come consumatore è quindi una verifica preliminare da compiere già prima del giorno 0.

Binario Quando Effetto sulla cronologia
Ristrutturazione dei debiti del consumatore reddito sufficiente a sostenere un piano segue le tappe descritte
Liquidazione controllata patrimonio da liquidare o reddito insufficiente nuova sequenza: apertura, passivo, riparti
Conversione (art. 73) revoca dell’omologazione o inadempimento interruzione e ripartenza come liquidazione
Esdebitazione dell’incapiente (art. 283) nessuna utilità offribile ai creditori procedura autonoma, una sola volta
Concordato minore debiti d’impresa o professionali voto dei creditori, termini propri

Le 5 finestre critiche

  1. La finestra della scelta: prima del giorno 0. È il momento in cui si stabiliscono tribunale, circondario e organismo, si raccolgono i documenti e si decide se il consumatore abbia davvero i requisiti. Un errore qui si trascina fino alla fine.
  2. La finestra delle misure protettive: deposito e decreto di apertura. Se pendono esecuzioni, è l’unico modo per fermarle. Una richiesta generica o tardiva lascia proseguire pignoramenti e vendite.
  3. La finestra dei venti più dieci giorni: osservazioni e replica. Le contestazioni dei creditori vanno lette, discusse con il gestore e superate con numeri e documenti. È la fase in cui la procedura si gioca su un tempo brevissimo.
  4. La finestra del reclamo: 30 giorni dalla sentenza. Che il piano sia stato omologato o respinto, il termine non conosce la pausa estiva dal 1° al 31 agosto e va gestito con precisione.
  5. La finestra delle difficoltà sopravvenute: durante l’esecuzione. Una variazione di reddito comunicata subito può portare a una modifica; la stessa variazione taciuta porta alla revoca o alla conversione.

Le domande sul tempo

Ho già un pignoramento sullo stipendio da tre mesi: sono ancora in tempo?

Sì, in linea di principio. Il piano del consumatore può essere proposto anche quando sono in corso procedure esecutive, e il decreto di apertura può vietarne la prosecuzione su richiesta del debitore. Ma più il tempo passa, più le trattenute erodono il reddito disponibile e più si rischia che un bene venga venduto prima del decreto. La valutazione va fatta subito, con l’indicazione precisa delle procedure in corso.

Quanto dura, in tutto, una procedura a Venezia o a Padova?

Non risultano statistiche ufficiali pubblicate per i due uffici. Si può ragionare per somma di fasi: alcune settimane per la preparazione, almeno tre settimane per le risposte del fisco, uno-tre mesi per piano e relazione, i tempi del tribunale per il decreto, circa due mesi per pubblicità, osservazioni e replica, poi la sentenza. A questo si aggiunge la durata del piano, che può essere di diversi anni.

Posso cambiare OCC dopo aver presentato l’istanza?

Il Codice non disciplina espressamente il passaggio da un organismo all’altro: la questione dipende dai regolamenti degli organismi e dalla fase in cui ci si trova. In ogni caso, il nuovo organismo deve essere costituito nel circondario del tribunale competente, e un cambio a procedura avanzata comporta un allungamento significativo dei tempi.

Ho ottenuto l’esdebitazione quattro anni fa: posso presentare un nuovo piano?

No, se l’esdebitazione è stata ottenuta nei cinque anni precedenti la domanda: l’art. 69 CCII la indica tra le condizioni ostative. Allo stesso modo non si accede se si è già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Il calcolo dei cinque anni va fatto con precisione, a ritroso dalla data della domanda.

Se la sentenza mi arriva il 25 luglio, il termine per il reclamo si ferma ad agosto?

Non si dovrebbe fare affidamento su questa ipotesi. La sospensione feriale dei termini processuali, che riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto, è esclusa in via generale per i termini processuali previsti dal Codice della crisi. Il termine di 30 giorni va quindi calcolato senza pause.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. Alcune sono state rese nel vigore della legge 3/2012: il principio è richiamato nella misura in cui resta coerente con la disciplina del Codice della crisi, e la sua applicazione al nuovo testo va sempre verificata in concreto.

Tappa 1 – Competenza e accesso

Tribunale di Venezia, sentenza n. 108/2025, pubblicata il 17 giugno 2025. Il tribunale ha aperto una liquidazione controllata su ricorso assistito dall’OCC presso l’ODCEC di Venezia, motivando espressamente sulla competenza territoriale e sulla nozione di sovraindebitamento dell’art. 2 CCII, e nominando liquidatore il gestore designato dall’organismo. Rilevanza: conferma l’operatività dell’organismo dei commercialisti nel circondario veneziano e mostra come il tribunale ricostruisca preliminarmente la competenza.

Tappa 2 – Istanza all’OCC e compenso

Cass., ord. 19 dicembre 2019, n. 34105. In mancanza di una previsione specifica, il giudice non può imporre al debitore il deposito anticipato di un fondo spese a pena di inammissibilità; può invece disporre acconti sul compenso dell’organismo tenendo conto delle condizioni del debitore. Rilevanza: l’accesso alla procedura non può essere condizionato da richieste economiche prive di base normativa.

Tappa 4 – Contenuto e durata del piano

Cass., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544. In assenza di un limite massimo fissato dalla legge, un piano del consumatore di lunga durata non può essere respinto solo perché lungo; nel caso esaminato era stato negato un piano di quasi dodici anni. Rilevanza: la durata va valutata in termini di sostenibilità, non come limite astratto.

Cass., 20 agosto 2020, n. 17391. La dilazione oltre l’anno del pagamento dei crediti privilegiati è ammessa, con riconoscimento ai creditori interessati di una forma di tutela per la perdita derivante dal ritardo; la moratoria lunga incide sulla convenienza, non sulla fattibilità giuridica. Rilevanza: aiuta a impostare il trattamento del mutuo e dei crediti prelatizi.

Cass., 3 luglio 2019, n. 17834. Il principio della dilazione dei crediti privilegiati oltre l’anno, con diritto di voto per la parte di credito incisa dal ritardo, è stato esteso dal concordato preventivo agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Rilevanza: è il presupposto da cui la giurisprudenza successiva ha ricavato la flessibilità dei tempi di pagamento.

Cass., ord. 21 febbraio 2024, n. 4622. Il piano del consumatore è uno strumento volto a evitare la liquidazione, che consente di ottenere l’esdebitazione senza attendere la conclusione di una procedura liquidatoria; il pagamento oltre l’anno dei creditori prelatizi è ammissibile alle condizioni che ne tutelano gli interessi. Rilevanza: è la pronuncia più recente tra quelle reperite sulla struttura del piano.

Tribunale di Venezia, decreto del 18 marzo 2023, proc. n. 32-1/2023. Il tribunale ha aperto una procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore dopo aver accertato l’origine comune del sovraindebitamento dei due istanti, residenti nel circondario. Rilevanza: prova concreta dell’utilizzo della procedura familiare a Venezia.

Tappe 6-8 – Apertura, pubblicità e osservazioni

Tribunale di Venezia, decreto del 18 marzo 2023, proc. n. 32-1/2023 (profili procedurali). Lo stesso decreto ha escluso gli impedimenti soggettivi dell’art. 69, disposto la pubblicazione degli atti sul sito del tribunale previa copia anonimizzata, fissato in 30 giorni il termine per le comunicazioni dell’OCC, in 20 giorni quello per le osservazioni via PEC e in 10 giorni quello per la relazione dell’organismo, e vietato su richiesta dei debitori le azioni esecutive e cautelari. Rilevanza: è la traduzione locale, puntuale, dei termini dell’art. 70.

Tappa 9 – Omologazione e impugnazioni

Cass., ord. 26 settembre 2022, n. 28013. La verifica della fattibilità giuridica del piano è un accertamento di fatto, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; nel vigore della legge 3/2012 la Corte ha inoltre escluso la conversione in liquidazione del patrimonio dopo il diniego di omologazione. Rilevanza: la partita sulla fattibilità si gioca nel merito, non in Cassazione.

Cass., 10 aprile 2019, n. 10095. È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro il provvedimento che accoglie il reclamo avverso il decreto di omologazione del piano del consumatore. Rilevanza: la decisione sull’omologazione può arrivare fino in Cassazione.

Binari paralleli – Esdebitazione

Cass., Sez. I civ., ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Pronunciando nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c., la Corte ha affermato che l’esdebitazione è il segmento conclusivo della procedura cui appartiene: il debitore già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può ricorrere all’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per superarne i limiti. Rilevanza: delimita il binario dell’incapiente per chi ha precedenti concorsuali.

Tappa Pronuncia Tema
1 Trib. Venezia, sent. 108/2025 competenza, OCC ODCEC Venezia, liquidazione controllata
2 Cass. 34105/2019 fondo spese e compenso OCC
4 Cass. 27544/2019 durata del piano
4 Cass. 17391/2020 moratoria dei prelatizi
4 Cass. 17834/2019 dilazione oltre l’anno
4 Cass. 4622/2024 funzione del piano
4, 6-8 Trib. Venezia, decr. 18.3.2023, proc. 32-1/2023 procedura familiare, termini dell’art. 70
9 Cass. 28013/2022 fattibilità e sindacato di legittimità
9 Cass. 10095/2019 ricorso straordinario in Cassazione
Binari Cass. 30108/2025 esdebitazione dell’incapiente

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene nella tappa in cui il debitore si trova: se si è ancora prima del giorno 0, il lavoro è di impostazione; se la procedura è già aperta, si concentra sui termini che stanno correndo; se la sentenza è già arrivata, sulla sua esecuzione o sulla sua impugnazione.

  1. Verifichiamo la competenza territoriale e l’organismo corretto: individuiamo il tribunale del circondario di residenza tra Venezia e Padova, consultiamo il Registro ministeriale degli OCC e indichiamo gli organismi competenti, controllando i regolamenti in vigore.
  2. Ricostruiamo la posizione debitoria completa: leggiamo contratti, piani di ammortamento, centrale rischi ed estratti di ruolo, individuando cessioni del credito e creditori non dichiarati.
  3. Costruiamo il piano con taglio da gestore: calcoliamo la quota di reddito sostenibile, il trattamento dei crediti prelatizi e chirografari, la durata, confrontando il risultato con l’alternativa liquidatoria.
  4. Analizziamo il merito creditizio dei finanziamenti: verifichiamo, contratto per contratto, se il finanziatore ha valutato il reddito disponibile, per i riflessi previsti dall’art. 69 CCII sulla legittimazione del creditore a contestare la convenienza.
  5. Prepariamo il dossier documentale per l’OCC: consegniamo all’organismo un fascicolo ordinato secondo l’art. 67, riducendo le richieste di integrazione.
  6. Redigiamo il ricorso e le richieste di misure protettive: indichiamo puntualmente le procedure esecutive pendenti, le udienze e le vendite fissate.
  7. Gestiamo i venti più dieci giorni: esaminiamo le osservazioni dei creditori, prepariamo le repliche documentate e assistiamo il debitore nell’audizione con il gestore.
  8. Presidiamo l’omologazione e il reclamo: calcoliamo il termine di 30 giorni, proponiamo o resistiamo al reclamo davanti alla Corte d’appello di Venezia e valutiamo l’eventuale ricorso in Cassazione.
  9. Seguiamo l’esecuzione del piano: monitoriamo i pagamenti, valutiamo le modifiche in caso di variazioni di reddito e interveniamo sulle istanze di revoca o di conversione.
  10. Valutiamo i binari alternativi: liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente, concordato minore per chi ha anche debiti d’impresa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una procedura che ruota interamente intorno all’organismo e al gestore, l’abilitazione più pertinente è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita all’esperienza di professionista fiduciario di un OCC: significa impostare il piano con gli stessi criteri con cui un gestore deve redigere la relazione particolareggiata, anticipandone le verifiche su diligenza, cause dell’indebitamento e completezza della documentazione.

La strategia resta la stessa, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi ha costruito il piano conosce ogni numero e ogni scelta, e può difenderli in ogni grado.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i profili giuridici del piano e quelli contabili e fiscali, dalla stima dei crediti tributari alla sostenibilità della rata, vengono esaminati insieme.

Chiusura: il tempo come risorsa

Una procedura di sovraindebitamento a Venezia o a Padova non comincia in tribunale: comincia con la scelta dell’organismo giusto nel circondario giusto, e continua con una sequenza di termini che, una volta aperta la procedura, lasciano pochissimo margine. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: ogni settimana persa prima del giorno 0 è una settimana di trattenute, di interessi e di esecuzioni che proseguono.

Studio Monardo segue questa materia perché essa coincide con le competenze certificate dell’Avvocato: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce la procedura dal punto di vista dell’organismo che istruisce la pratica e redige la relazione; come cassazionista, può seguirla fino all’ultimo grado; lo staff di avvocati e commercialisti completa l’analisi sui profili bancari e fiscali. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo quale organismo e quale tribunale sono competenti e costruiremo con te una strategia coerente con la tappa in cui ti trovi.

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