Accordo Con Le Banche Nella Composizione Negoziata Della Crisi: Cosa Può Ottenere L’impresa Minore?

Accordo Con Le Banche Nella Composizione Negoziata Della Crisi: Cosa Può Ottenere L’impresa Minore?

Questa guida raccoglie le domande che i titolari di piccole imprese ci fanno più spesso quando pensano di aprire una composizione negoziata della crisi e il loro primo pensiero è la banca: il fido che potrebbe essere revocato, il mutuo con le rate arretrate, la segnalazione in Centrale Rischi, la fideiussione firmata anni fa. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce, senza formule da sportello.

Il quadro normativo, in breve. La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rivisti dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Per l’impresa minore (la cosiddetta impresa “sotto soglia” dell’art. 2, comma 1, lett. d, CCII) esiste una norma dedicata, l’art. 25-quater, che indica cosa si può chiudere al tavolo e quali strade restano se il tavolo fallisce: concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies). La vecchia L. 3/2012 è abrogata: oggi tutto passa dal Codice.

Perché ce ne occupiamo noi, e proprio di questo tema. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il ruolo della figura che guida le trattative con le banche; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce le procedure minori in cui l’impresa sotto soglia finisce se l’accordo non arriva. Per un’impresa minore questi due mondi non sono separati: si negozia con le banche sapendo esattamente qual è il “piano B” e quanto vale.

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Le basi

“Ma la composizione negoziata cos’è, in parole semplici? È un fallimento mascherato?”

No: è un tavolo di trattativa riservato, guidato da un esperto indipendente, in cui l’imprenditore resta al comando della propria azienda. Non c’è un giudice che la apre, non c’è un curatore, non c’è uno spossessamento.

Funziona così. L’imprenditore che si trova in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, ma che ha ancora prospettive ragionevoli di risanamento, chiede la nomina di un esperto. Per l’impresa minore la richiesta va al segretario generale della Camera di commercio dove l’impresa ha sede, che nomina l’esperto (art. 25-quater, commi 1 e 2, CCII). L’esperto non è il “suo” consulente e non è l’avvocato delle banche: è un terzo indipendente che agevola le trattative, verifica che il risanamento sia davvero perseguibile e, se le parti trovano un’intesa, può sottoscriverla attestandone la coerenza.

Il punto che chi viene da noi spesso non sa: la composizione negoziata non è uno “strumento di regolazione della crisi” come il concordato o il piano di ristrutturazione. È un percorso stragiudiziale. Il tribunale entra in scena solo in alcuni momenti: quando l’imprenditore chiede le misure protettive (il “blocco” delle azioni dei creditori), quando chiede misure cautelari, o quando chiede autorizzazioni per finanziamenti prededucibili (art. 22).

Quindi, per tornare alla domanda: no, non è un fallimento mascherato. È, semmai, lo strumento pensato per evitare che si arrivi alla liquidazione. E sul tavolo, per una piccola impresa, il creditore più importante è quasi sempre la banca.

“Chi è esattamente l’impresa minore? La mia ditta individuale rientra?”

Rientra se, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), non ha mai superato nessuna delle tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Le soglie sono:

Parametro Soglia da non superare
Attivo patrimoniale annuo 300.000 €
Ricavi lordi annui 200.000 €
Debiti, anche non scaduti 500.000 €

Basta superarne una in un solo esercizio per uscire dalla categoria. È un errore frequente pensare che conti solo il fatturato: un’impresa con ricavi bassi ma con un mutuo ipotecario e debiti verso fornitori per 520.000 € non è un’impresa minore.

Possono essere imprese minori le ditte individuali, le società di persone, ma anche le piccole Srl, e gli imprenditori agricoli. La differenza conta per due ragioni pratiche. La prima: cambia il canale di accesso, perché per l’impresa minore la richiesta e la nomina dell’esperto passano dal segretario generale della Camera di commercio (art. 25-quater, comma 2). La seconda, molto più importante per il rapporto con le banche: se le trattative falliscono, l’impresa minore non va verso la liquidazione giudiziale ma verso le procedure da sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata). Questo cambia il potere negoziale di entrambe le parti, come vedremo.

“Entro quando devo muovermi? C’è un termine?”

Non c’è un termine di decadenza per chiedere la composizione negoziata, ma c’è un momento oltre il quale non serve più. Il presupposto è che il risanamento sia “ragionevolmente perseguibile”. Se l’impresa è in insolvenza irreversibile, senza alcuna prospettiva di continuità, l’esperto lo dirà e archivierà.

Ci sono però termini interni da conoscere. Una volta accettato l’incarico, l’esperto convoca l’imprenditore e valuta le prospettive di risanamento. L’incarico si considera concluso se entro 180 giorni dall’accettazione non si trova una soluzione, con possibilità di proroga per non oltre altri 180 giorni quando tutte le parti lo chiedono e l’esperto è d’accordo (art. 17, comma 7, CCII).

Se si chiedono le misure protettive, i termini diventano stringenti: l’istanza al tribunale va depositata lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese (art. 19), e il giudice fissa una durata da 30 a 120 giorni, prorogabile; nel complesso, le misure protettive per la stessa crisi non possono superare i 12 mesi complessivi di cui all’art. 8 CCII.

Il consiglio pratico: la finestra utile è quella in cui la banca non ha ancora revocato il fido e non ha ancora passato la posizione a sofferenza. Dopo, si tratta da una posizione molto più debole.


La procedura

“Come si comincia, concretamente? Cosa devo preparare?”

Si comincia da un dossier che deve essere vero, aggiornato e leggibile da chi non conosce l’azienda. L’art. 25-quater, comma 2, rinvia ai documenti dell’art. 17, comma 3, CCII. In pratica servono:

  • gli ultimi bilanci (o, per chi non è obbligato, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi);
  • una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni;
  • un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che si intendono adottare;
  • l’elenco dei creditori con i rispettivi crediti scaduti e a scadere, e dei diritti reali e personali di garanzia;
  • le certificazioni dei debiti fiscali, contributivi e dei premi assicurativi;
  • l’estratto delle informazioni della Centrale dei rischi della Banca d’Italia aggiornato a non oltre tre mesi;
  • una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per liquidazione o concordato minore.

Il documento che, con le banche, fa la differenza è la Centrale Rischi. Lì l’esperto vede in un colpo solo tutti gli affidamenti, gli utilizzi, gli sconfinamenti, le eventuali garanzie del Fondo di garanzia PMI (Mediocredito Centrale) o di SACE. Ed è lì che si capisce chi sono i veri interlocutori del tavolo.

Il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento, presente sulla piattaforma telematica nazionale, è uno strumento che consigliamo sempre di compilare prima di presentare l’istanza: se il rapporto tra debito da ristrutturare e flussi annui liberi al servizio del debito è fuori scala, è meglio saperlo subito e impostare diversamente la strategia.

“Quando la banca scopre che ho chiesto l’esperto, mi revoca il fido?”

Non può farlo per quella sola ragione. È la risposta più importante di tutto l’articolo, e la norma la dà in modo esplicito.

L’art. 16, comma 5, CCII, nel testo rivisto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore, né di una diversa classificazione del credito. La stessa norma prevede che la banca valuti la classificazione tenendo conto del progetto di piano presentato.

C’è però un limite reale, e sarebbe scorretto tacerlo. La banca resta soggetta alla disciplina di vigilanza prudenziale. Se quelle regole impongono la sospensione o la revoca, o una riclassificazione del credito (tipicamente a “inadempienza probabile”, la cosiddetta UTP), la banca può procedere: ma deve comunicare agli organi sociali le ragioni specifiche della decisione. Non basta scrivere “a seguito dell’accesso alla composizione negoziata”.

In pratica:

  • il solo deposito dell’istanza non legittima la revoca;
  • un peggioramento oggettivo dei numeri (rate insolute da mesi, sconfinamenti strutturali) sì, ma va motivato;
  • la norma tutela i rapporti in essere, non obbliga la banca a concedere nuova finanza o a rinnovare una linea scaduta.

Il correttivo ha aggiunto un tassello ulteriore sul fronte delle misure protettive: una volta confermate dal tribunale, la banca non può mantenere la sospensione delle linee disposta a causa dell’accesso al percorso, salvo dimostrare che dipende dalla disciplina prudenziale (il riferimento è all’art. 18 CCII come modificato).

“Posso chiedere al giudice di bloccare la banca? Mutuo, segnalazioni, garanzie?”

Sì, entro certi limiti, attraverso le misure protettive e le misure cautelari degli artt. 18 e 19 CCII. È qui che, nella prassi, si gioca molto della forza negoziale dell’impresa minore.

Le misure protettive impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa e sui beni con cui si esercita l’attività. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza i creditori non possono neppure rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o anticiparne la scadenza solo perché il credito anteriore non è stato pagato.

Le misure cautelari (art. 19) sono quelle più “su misura”, e la giurisprudenza di merito ne ha date applicazioni significative proprio nei confronti delle banche. Il Tribunale di Padova, 13 gennaio 2025, ha concesso per 120 giorni la sospensione dell’obbligo di rimborso dei finanziamenti senza decadenza dal beneficio del termine, il divieto per le banche di segnalare l’impresa alla Centrale Rischi e al CRIF per i mancati rimborsi, e il divieto di escutere le garanzie MCC e SACE. Il Tribunale di Crotone, con provvedimento depositato il 4 gennaio 2025, ha confermato misure per 120 giorni che inibivano alla banca la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e al CRIF, valorizzando l’esigenza di non privare l’impresa dell’accesso al credito necessario al piano.

Attenzione però: sulle segnalazioni la giurisprudenza non è uniforme. Il Tribunale di Varese (24 aprile 2023) e il Tribunale di Salerno (10 ottobre 2023) hanno negato il divieto di segnalazione, ritenendo che non incidesse sulle trattative né sul patrimonio; il Tribunale di Lodi (18 maggio 2023) lo ha invece concesso. La differenza la fa la motivazione dell’istanza: bisogna dimostrare che la segnalazione compromette concretamente il piano, non limitarsi a dire che è sgradita.

“Nel tavolo con le banche, chi decide cosa? E i passaggi quali sono?”

Decidono le parti; l’esperto facilita e controlla, il tribunale interviene solo su istanza. Ecco la sequenza tipica, con i termini che contano.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Avvio Istanza di nomina dell’esperto con i documenti dell’art. 17, c. 3 Nessuna decadenza; finché il risanamento è perseguibile Segretario generale della CCIAA (impresa minore)
Nomina Accettazione dell’incarico e prima convocazione L’esperto convoca senza indugio dopo l’accettazione Esperto
Protezione (eventuale) Istanza di misure protettive pubblicata nel registro imprese; ricorso al tribunale Ricorso lo stesso giorno della pubblicazione Tribunale competente
Conferma Udienza e decisione su conferma, durata, eventuali misure cautelari Durata 30-120 giorni, prorogabile; massimo complessivo 12 mesi (art. 8) Tribunale
Trattative Proposte alle banche, piani di rientro, moratorie Entro 180 giorni dall’accettazione, prorogabili fino a ulteriori 180 Esperto e parti
Autorizzazioni Finanziamenti prededucibili, cessione d’azienda Su ricorso, nel corso delle trattative Tribunale (art. 22)
Esito positivo Contratto, accordo con contenuto di moratoria (art. 62), accordo sottoscritto anche dall’esperto Alla conclusione delle trattative Parti ed esperto
Esito negativo Concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato Concordato semplificato: entro 60 giorni dalla relazione finale Tribunale (procedure minori o art. 25-sexies)

Due cose da notare. Le banche hanno un dovere di collaborazione leale e di riservatezza (art. 16, commi 4 e 5): devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato, e non possono usare le informazioni ricevute per fini diversi. E il loro silenzio non è neutro: un rifiuto immotivato verrà annotato dall’esperto nella relazione finale.

“Alla fine, che cosa posso firmare con la banca? Quali accordi sono possibili?”

Per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 3, indica tre esiti, ciascuno con effetti diversi.

1. Un contratto con uno o più creditori. È l’accordo bilaterale classico: un piano di rientro, un riscadenziamento del mutuo, un consolidamento del fido in un finanziamento chirografario a medio termine, uno stralcio parziale con pagamento a saldo. È lo strumento più flessibile, perché la banca può aderire anche da sola. Il suo limite: vincola solo chi lo firma.

2. Un accordo con il contenuto della convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII. Qui si regola in via provvisoria la crisi, con dilazioni, rinunce agli atti esecutivi, sospensione delle azioni, e la convenzione può essere estesa anche ai creditori non aderenti della stessa categoria a precise condizioni (tra cui l’adesione di almeno il 75% dei crediti della categoria). Con più banche coinvolte, è lo strumento che impedisce al singolo istituto “dissenziente” di sabotare l’intesa raggiunta con gli altri.

3. Un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che con la sua firma attesta che il piano è coerente con la regolazione della crisi. Questo accordo ha un vantaggio concreto: nell’impianto generale della composizione negoziata (art. 23, comma 1, lett. c, CCII), l’accordo sottoscritto anche dall’esperto produce gli effetti di esenzione dalla revocatoria previsti dall’art. 166, comma 3, lett. d), e il collegamento con le esenzioni penali dell’art. 324 CCII; per l’impresa minore la soluzione è richiamata dall’art. 25-quater, comma 3, in quanto compatibile.

Cosa si può ottenere concretamente dalla banca, al netto della forma: allungamento delle scadenze, periodo di preammortamento o di sola quota interessi, riduzione del tasso, mantenimento delle linee autoliquidanti, conversione di uno scoperto in un mutuo chirografario, rinuncia a parte degli interessi di mora, accordo sulla non escussione delle garanzie pubbliche, e talvolta un saldo e stralcio. Nessun risultato è dovuto: la banca negozia, non subisce. Ma negozia sapendo cosa le accade se dice di no.


I casi particolari

“E se il mutuo è garantito da un’ipoteca sulla casa di mio padre, o se mio padre ha firmato una fideiussione?”

Le misure protettive tutelano il patrimonio dell’impresa, non automaticamente quello del garante. Questo è uno dei punti più fraintesi.

Il fideiussore (o il terzo datore di ipoteca) è un soggetto diverso dall’impresa. Nella composizione negoziata la banca, in linea di principio, può rivolgersi a lui. Alcuni tribunali hanno esteso la tutela in via cautelare quando l’escussione del garante avrebbe ricadute dirette sulla continuità aziendale (ad esempio il socio-amministratore che, escusso, non potrebbe più sostenere l’impresa), ma si tratta di valutazioni caso per caso, fondate sulla strumentalità rispetto alle trattative, non di un effetto automatico.

C’è poi un dettaglio con forte impatto pratico: le garanzie pubbliche del Fondo PMI (MCC) e di SACE. Quando la banca escute la garanzia pubblica, il garante pubblico si surroga nel credito con un privilegio che rende molto più difficile qualunque ristrutturazione successiva. Per questo i tribunali di Milano (12 maggio e 4 settembre 2024) e di Chieti (10 ottobre 2024), secondo quanto riportato nelle rassegne di settore, hanno concesso in via temporanea il divieto di escussione delle garanzie MCC, e così ha fatto anche il citato Tribunale di Padova del 13 gennaio 2025 per MCC e SACE.

Per il garante persona fisica, il ragionamento corretto è doppio: proteggere l’impresa nel tavolo, e valutare in parallelo se il garante stesso, in caso di escussione, abbia le condizioni per accedere alle procedure di sovraindebitamento come consumatore o come garante di un’impresa.

“Ho già avuto le misure protettive un anno fa per un’altra procedura. Posso chiederle di nuovo?”

Molto probabilmente no, se la crisi è la stessa. L’art. 8 CCII fissa un limite massimo di 12 mesi complessivi per le misure protettive relative alla medesima crisi o insolvenza, e la giurisprudenza lo applica con rigore.

Il Tribunale di Bologna, sez. IV civ., 19 maggio 2025, n. 1780, ha chiarito che il limite dei dodici mesi non si “resetta” solo perché il primo strumento non è andato a buon fine, né per effetto di un’omologazione, e che non si può parlare di nuova crisi se non cambiano le passività, l’attivo o la strategia di risanamento. Nella stessa linea si collocano il Tribunale di Milano, 22 novembre 2023, e il Tribunale di Roma, 14 ottobre 2024, che ammettono misure cautelari atipiche solo in ipotesi eccezionali, circoscritte e limitate nel tempo; il Tribunale di Torino, 5 dicembre 2023, ha messo in guardia dall’uso delle misure cautelari per aggirare i limiti di durata di quelle protettive.

Il tema è talmente aperto che il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 3 dicembre 2024, ha rimesso alla Corte di cassazione, con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la questione della natura delle misure cautelari atipiche e della loro concedibilità oltre il limite dell’art. 8.

Quindi: chi ha già “consumato” la protezione deve arrivare al tavolo con le banche con una proposta già matura, perché il tempo protetto non è un bene rinnovabile.

“Se l’accordo con le banche non arriva, che fine faccio? Vado in fallimento?”

No: l’impresa minore non è soggetta alla liquidazione giudiziale, e questo è un elemento che cambia gli equilibri del tavolo.

L’art. 25-quater, comma 4, CCII, indica le strade per l’imprenditore sotto soglia quando le trattative non hanno esito:

  • il concordato minore (art. 74 CCII), se c’è ancora una prospettiva di continuità o comunque un apporto di risorse esterne;
  • la liquidazione controllata del patrimonio (art. 268 CCII), che è la procedura liquidatoria del sovraindebitamento e consente, a determinate condizioni, l’esdebitazione;
  • il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), accessibile solo a chi esce da una composizione negoziata condotta in buona fede e nella quale l’esperto abbia dato atto che le soluzioni del comma 3 non erano praticabili;
  • per l’imprenditore agricolo, anche l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

La banca lo sa. Sa che, se il tavolo salta, l’alternativa per l’impresa minore è una procedura in cui il suo credito chirografario può essere falcidiato, in cui la classe dei creditori conta e in cui il debitore persona fisica può arrivare all’esdebitazione. È per questo che parliamo di potere negoziale: una proposta alla banca è credibile quando è migliore, per la banca, dell’alternativa liquidatoria, e questo confronto va documentato con numeri.

Nella nostra impostazione, il confronto tra la proposta alla banca e lo scenario di concordato minore o di liquidazione controllata non è un’appendice: è il cuore del dossier che portiamo al tavolo, ed è un lavoro che l’Avv. Monardo imposta con l’esperienza di Esperto Negoziatore e di Gestore della crisi.

“Il concordato semplificato è una via d’uscita sicura se le banche dicono no?”

No, e la Cassazione lo ha appena chiarito con tre decisioni depositate il 12 gennaio 2026.

Con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, la Prima Sezione ha affermato che il concordato semplificato è inammissibile se la composizione negoziata non era praticabile già all’origine: il tribunale può verificare, fin dall’inizio, che sussistessero i presupposti di accesso dell’art. 12 CCII, anche sulla base dei documenti allegati alla proposta. Tradotto: chi apre la composizione negoziata “di facciata”, solo per arrivare al semplificato, rischia di trovarsi la porta chiusa.

Con la sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026, la Corte ha precisato che l'”utilità” che la proposta deve assicurare a ciascun creditore (art. 25-sexies) deve essere concreta ed economicamente apprezzabile, anche per i chirografari: non basta dire che la liquidazione semplificata chiude la crisi più in fretta.

Con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, infine, ha stabilito che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non è una “risorsa esterna” utilizzabile per soddisfare i creditori, perché modifica la qualità del credito senza aggiungere attivo.

Per l’impresa minore il messaggio è chiaro: il percorso con le banche va condotto seriamente e documentato bene, perché la sua serietà sarà verificata dopo, se si dovesse arrivare al concordato semplificato.

“Posso ottenere soldi nuovi dalla banca mentre tratto, o è impossibile?”

È possibile, ma la banca lo farà solo se il nuovo credito è protetto: per questo esiste l’autorizzazione del tribunale prevista dall’art. 22 CCII.

Il ragionamento della banca è semplice. Se presta denaro a un’impresa in crisi e poi l’impresa finisce in una procedura, quel credito rischia di essere trattato come gli altri, cioè falcidiato. Nessun ufficio crediti delibera nuova finanza a queste condizioni.

L’art. 22, comma 1, CCII consente all’imprenditore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, cioè crediti che, in caso di successiva procedura, vengono pagati prima degli altri. Tra le ipotesi previste rientra anche la rinegoziazione o la riattivazione delle linee di credito già sospese, con effetti di prededucibilità per il credito che ne deriva, secondo quanto ricostruito nei commenti al correttivo. Il tribunale verifica la funzionalità del finanziamento alla continuità e alla migliore soddisfazione dei creditori, sentiti i principali creditori interessati.

Tre accorgimenti pratici:

  • la richiesta va costruita insieme alla banca, non contro: il tribunale autorizza, ma è la banca a dover erogare, e serve la sua disponibilità di massima;
  • il piano deve mostrare dove vanno i soldi nuovi (scorte, commesse, investimenti) e come rientrano;
  • i finanziamenti dei soci hanno un trattamento proprio: come ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 620 del 2026, la successiva rinuncia dei soci alla prededuzione non si trasforma automaticamente in una risorsa esterna per i creditori.

Per un’impresa minore, la nuova finanza prededucibile è spesso la differenza tra un accordo di sola dilazione e un vero piano di risanamento.

“E se ho conti e fidi con tre o quattro banche diverse, devo fare un accordo con ciascuna?”

Non necessariamente: con più banche, lo strumento più efficace è spesso l’accordo con il contenuto della convenzione di moratoria dell’art. 62 CCII.

Il problema delle banche multiple è il “free rider”: l’istituto che resta fuori, aspetta che gli altri concedano dilazioni e intanto incassa per intero. La convenzione di moratoria, se aderisce almeno il 75% dei crediti della categoria omogenea e ricorrono le altre condizioni di legge (informazione a tutti i creditori, possibilità di partecipare alle trattative, soddisfazione dei non aderenti non inferiore all’alternativa liquidatoria), può essere estesa anche ai creditori non aderenti della stessa categoria. La banca dissenziente non può più bloccare da sola l’intesa raggiunta con le altre, pur restando salvo il suo diritto di opposizione.

Per alcune banche con posizioni peculiari (ad esempio un creditore ipotecario sull’immobile aziendale) conviene invece un contratto separato, che tenga conto della garanzia. L’esperto aiuta proprio a dosare questi tavoli paralleli.


Le paure finali

“Rischio di perdere la casa e tutto quello che ho?”

Dipende da chi è il debitore e da quali beni sono a garanzia: nella composizione negoziata, finché le trattative proseguono e le misure protettive sono confermate, le banche non possono aggredire il patrimonio dell’impresa.

Il punto da capire subito è la differenza tra ditta individuale e società. Nella ditta individuale il patrimonio dell’imprenditore e quello dell’impresa coincidono: la casa dell’imprenditore è aggredibile per i debiti d’impresa. In una Srl, la casa del socio è aggredibile solo se il socio ha prestato garanzie personali o ipotecarie.

La rassicurazione fondata: finché le misure protettive sono in vigore, le azioni esecutive sui beni con cui si esercita l’attività sono bloccate, e un accordo con la banca può includere la rinuncia o la sospensione delle procedure esecutive già pendenti.

Il limite reale: la protezione è temporanea (massimo dodici mesi complessivi per la stessa crisi) e non copre automaticamente il garante. Se il tavolo fallisce, la banca riprende le sue azioni. Ed è per questo che l’accordo va costruito presto, quando la casa non è ancora all’asta.

“Quanto tempo ho davvero, prima che la banca agisca?”

Meno di quanto si pensi, se non si chiedono le misure protettive; abbastanza per negoziare, se si chiedono subito.

Senza misure protettive, la composizione negoziata in sé non impedisce alla banca di decadere l’impresa dal beneficio del termine se ricorrono le condizioni contrattuali, di notificare un decreto ingiuntivo o di avviare un pignoramento. L’unico freno è l’art. 16, comma 5, che vieta la revoca motivata dal solo accesso al percorso.

Con le misure protettive, il tribunale può concedere da 30 a 120 giorni, prorogabili, fino al limite complessivo dei dodici mesi. È un tempo che va usato: le banche hanno processi interni di delibera lunghi, e una proposta presentata a metà del periodo protetto rischia di essere deliberata quando la protezione è già scaduta.

“Se la banca mi segnala in Centrale Rischi, sono finito per sempre?”

No, ma la segnalazione è un problema serio da gestire con prontezza. La segnalazione “a sofferenza” impedisce, in pratica, di ottenere credito da altri istituti, e una piccola impresa senza credito non ha un piano credibile.

Cosa si può fare: chiedere al tribunale, insieme alle misure protettive o come misura cautelare, l’inibitoria della segnalazione, documentando che la segnalazione comprometterebbe il piano; come visto, alcune pronunce l’hanno concessa (Padova 2025, Crotone 2025, Lodi 2023), altre l’hanno negata (Varese 2023, Salerno 2023).

Il limite reale: la banca deve comunque rispettare la disciplina di vigilanza; non si può pretendere che “nasconda” una situazione oggettivamente deteriorata. Ma una cosa è la classificazione interna del credito, altra è la segnalazione a sofferenza, che richiede uno stato di insolvenza e non una semplice difficoltà.

“E se la banca semplicemente non si siede al tavolo?”

Non è senza conseguenze per lei, ma non può essere costretta ad accettare.

L’art. 16 CCII impone a tutte le parti di partecipare alle trattative in modo leale, informato e tempestivo, e per le banche aggiunge un preciso dovere di partecipare in modo attivo. Il rifiuto di partecipare, o il rifiuto immotivato di qualunque proposta, sarà valutato dall’esperto e potrà pesare nelle successive scelte del tribunale (sulle misure protettive, o in sede di concordato semplificato o minore, dove la condotta dei creditori nelle trattative è un elemento di contesto).

Rassicurazione fondata: nella prassi, è raro che una banca rifiuti del tutto il confronto con un esperto nominato. Limite reale: il “sì” della banca non è mai dovuto. Per questo serve un piano B già quantificato.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Ecco due ipotesi dimostrative, con numeri realistici ma inventati, che non riproducono casi reali dello studio.

Ipotesi 1 — Ditta individuale, un mutuo chirografario e uno scoperto.

Dati di partenza: impresa individuale artigiana (impresa minore: attivo 187.300 €, ricavi 164.800 €, debiti 312.650 €). Verso la Banca A: mutuo chirografario residuo 96.420 € con 7 rate arretrate (13.874 € in totale) e scoperto di conto corrente utilizzato per 38.915 € su un affidamento di 40.000 €. Flussi di cassa liberi stimati al servizio del debito: 1.640 € al mese.

Sequenza:
– 3 febbraio: istanza di nomina dell’esperto alla Camera di commercio, con estratto della Centrale Rischi di gennaio.
– 3 febbraio: pubblicazione dell’istanza di misure protettive e, lo stesso giorno, ricorso al tribunale con richiesta cautelare di divieto di segnalazione a sofferenza.
– Il tribunale conferma le misure per 90 giorni.
– 18 marzo: proposta alla Banca A tramite l’esperto. Consolidamento dello scoperto e delle rate arretrate nel mutuo: debito complessivo 149.209 € (96.420 + 13.874 + 38.915). Riscadenziamento a 108 mesi con 12 mesi di sola quota interessi. Rata a regime stimata intorno ai 1.590 €, compatibile con i flussi.

Esito ipotetico: la banca delibera un contratto di riscadenziamento (art. 25-quater, comma 3, lett. a). Se lo stesso accordo viene sottoscritto anche dall’esperto (lett. c), i pagamenti eseguiti in sua attuazione sono protetti da revocatoria in caso di successiva procedura.

Confronto con l’alternativa: in liquidazione controllata, con un attivo realizzabile stimato di 61.300 € e prededuzioni e privilegi (dipendenti, erario) per 44.780 €, al chirografario della banca resterebbero circa 16.520 € da ripartire con gli altri chirografari. È questo confronto, messo nero su bianco, che rende la proposta credibile per l’ufficio crediti.

Ipotesi 2 — Srl sotto soglia con due banche e garanzia MCC.

Dati di partenza: Srl commerciale (attivo 274.600 €, ricavi 191.200 €, debiti 468.340 €). Banca B: finanziamento di 112.750 € garantito all’80% dal Fondo PMI. Banca C: anticipo fatture utilizzato per 27.380 € e fido di cassa per 34.160 €. Il socio unico ha prestato fideiussione personale a entrambe.

Sequenza:
– Istanza di nomina e misure protettive; con ricorso cautelare si chiedono la sospensione dell’obbligo di rimborso del finanziamento della Banca B senza decadenza dal termine e il divieto di escussione della garanzia MCC per la durata delle misure.
– Proposta: alla Banca B, moratoria di 9 mesi e allungamento del piano di 36 mesi; alla Banca C, mantenimento dell’anticipo fatture e conversione del fido di cassa in un piano di rientro a 48 mesi.
– La Banca B aderisce; la Banca C chiede una riduzione dell’utilizzo dell’anticipo al 75%.

Esito ipotetico: due contratti distinti, oppure un unico accordo con contenuto di moratoria ex art. 62 (con due sole banche, l’estensione ai non aderenti ha poco senso pratico: la soluzione bilaterale è di solito preferibile). La non escussione della garanzia MCC evita che il garante pubblico subentri con un privilegio che renderebbe più difficile ogni ristrutturazione futura. In parallelo, si verifica la posizione del socio fideiussore nel caso in cui le banche, a trattativa fallita, lo escutano.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Se l’accordo con la banca salta, quanto vale per la banca la mia alternativa, e quanto vale per me?”

Quasi tutti arrivano al tavolo chiedendosi “quanto posso chiedere alla banca”. Pochissimi si chiedono quanto la banca prenderebbe se dicesse di no. Eppure è la sola domanda che l’ufficio crediti della banca si pone davvero.

Per un’impresa minore la risposta passa dal Codice: se le trattative falliscono, si va verso il concordato minore o la liquidazione controllata (o il concordato semplificato, se ne ricorrono i presupposti). In queste procedure il credito della banca, se non garantito, partecipa al riparto insieme agli altri chirografari, dopo prededuzioni e privilegi. Nel concordato minore, se c’è continuità, i creditori votano e il tribunale può omologare anche con il voto contrario della banca se ricorrono le condizioni di legge. Nella liquidazione controllata, il debitore persona fisica può arrivare all’esdebitazione.

Questo significa due cose. Per la banca, un “no” ha un prezzo che si può calcolare. Per l’imprenditore, anche il piano B ha un prezzo: la perdita dell’azienda, l’impatto sui garanti, i tempi della procedura. Una proposta seria nasce dal confronto onesto tra questi due prezzi.

Ed è anche il motivo per cui la composizione negoziata va condotta in buona fede: come ha chiarito la Cassazione nel gennaio 2026, la serietà del percorso sarà verificata se si chiederà il concordato semplificato. Un percorso usato solo per guadagnare tempo può chiudere proprio la strada che si voleva tenere aperta.


“Ma i giudici cosa dicono?”

La risposta documentale, con gli estremi e il principio riformulato in parole nostre. Avvertenza onesta: in questa materia la Cassazione si è pronunciata soprattutto sugli sbocchi della composizione negoziata (il concordato semplificato), mentre sul rapporto con le banche durante le trattative la giurisprudenza è quasi tutta di merito, spesso cautelare e non sempre uniforme.

# Provvedimento Principio (riformulato) Perché conta per l’accordo con le banche
1 Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623 Il tribunale verifica fin dall’inizio se la composizione negoziata era praticabile in origine; se non lo era, il concordato semplificato è inammissibile Il tavolo con le banche deve essere serio: un percorso di facciata chiude la via d’uscita successiva
2 Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 624 L’utilità per ciascun creditore nel concordato semplificato deve essere concreta ed economicamente apprezzabile, chirografari compresi La banca chirografaria non può essere “liquidata” con una proposta senza contenuto economico
3 Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 620 La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata non è una risorsa esterna I finanziamenti-ponte dei soci vanno pianificati sapendo come verranno trattati dopo
4 Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30109/2025 (ud. 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025) Ha ritenuto congrua la motivazione del riesame che aveva escluso il pericolo nel ritardo di un sequestro preventivo valorizzando l’ammissione alla composizione negoziata e la conferma delle misure protettive Il percorso negoziato, serio e documentato, è un elemento che anche il giudice penale considera
5 Trib. Padova, 13 gennaio 2025 Concesse per 120 giorni la sospensione dei rimborsi bancari senza decadenza dal termine, il divieto di segnalazione in Centrale Rischi e CRIF e il divieto di escussione delle garanzie MCC e SACE È il catalogo più completo di tutele cautelari nei confronti delle banche
6 Trib. Crotone, provv. depositato il 4 gennaio 2025 Confermate le misure protettive per 120 giorni con inibitoria della segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e al CRIF Valorizza l’accesso al credito come condizione del risanamento
7 Trib. Lodi, 18 maggio 2023 Concesso il divieto di segnalazione, ritenuto necessario per non vanificare sospensione dei rimborsi e mantenimento delle linee Precedente favorevole all’inibitoria, con richiamo ai limiti della vigilanza prudenziale
8 Trib. Varese, 24 aprile 2023 Negato il divieto di segnalazione perché ritenuto non incidente sulle trattative né sul patrimonio Mostra che la richiesta va motivata sul nesso con il piano
9 Trib. Salerno, 10 ottobre 2023 Stessa linea restrittiva di Varese sul divieto di segnalazione Conferma il contrasto tra uffici giudiziari
10 Trib. Milano, 12 maggio 2024 e 4 settembre 2024; Trib. Chieti, 10 ottobre 2024 Divieto temporaneo di escussione delle garanzie MCC per evitare il subentro del garante pubblico privilegiato Protegge la possibilità di ristrutturare il debito bancario garantito
11 Trib. Bologna, Sez. IV civ., 19 maggio 2025, n. 1780 Il limite di 12 mesi dell’art. 8 per la stessa crisi non si rinnova senza una discontinuità effettiva; la protezione non può diventare dilatoria Il tempo protetto per trattare con le banche è una risorsa non rinnovabile
12 Trib. Milano, 22 novembre 2023, e Trib. Roma, 14 ottobre 2024 Misure cautelari atipiche ammesse solo in casi eccezionali, circoscritti e limitati nel tempo Le tutele “su misura” contro le banche vanno chieste con istanze mirate
13 Trib. Torino, 5 dicembre 2023 Rischio che le misure cautelari atipiche aggirino i limiti di durata delle misure protettive Stesso tema, in chiave di cautela
14 Trib. Brindisi, ord. 3 dicembre 2024 (rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.) Rimessa alla Cassazione la questione della natura e dei limiti temporali delle misure cautelari atipiche Il quadro potrebbe essere ridefinito dalla Suprema Corte

Alcune osservazioni di lettura.

Sulle banche durante le trattative, il dato normativo è più solido della giurisprudenza. L’art. 16, comma 5, CCII, dopo il correttivo, dice con chiarezza che l’accesso al percorso non è, di per sé, causa di revoca o di riclassificazione del credito, e che la banca deve motivare in modo specifico le decisioni assunte in base alla vigilanza prudenziale. I provvedimenti di merito si muovono soprattutto sul terreno delle misure cautelari: cosa si può chiedere in più al giudice, e a quali condizioni.

Sulla Centrale Rischi c’è un contrasto vero. Padova, Crotone e Lodi hanno concesso l’inibitoria; Varese e Salerno l’hanno negata. La chiave che emerge dalle motivazioni è la strumentalità: la richiesta è accolta quando si dimostra che la segnalazione priverebbe l’impresa della finanza necessaria al piano, non quando ci si limita a lamentare un danno reputazionale.

Sulle garanzie pubbliche la prassi è più favorevole. Il divieto temporaneo di escussione delle garanzie MCC e SACE, nelle pronunce citate, è stato concesso proprio per non alterare l’ordine delle cause di prelazione durante le trattative.

Sulla durata, i tribunali sono rigorosi. Bologna 2025 è il riferimento più netto: dodici mesi per la stessa crisi, senza scorciatoie.

Sugli sbocchi, la Cassazione del gennaio 2026 è decisiva. Le tre decisioni sul concordato semplificato dicono, in sostanza, che il percorso negoziato è il filtro di serietà dell’intero sistema: se il tavolo con le banche è stato condotto male, la strada successiva si restringe.


Cosa può fare lo Studio Monardo

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo per un’impresa minore che deve trattare con le banche dentro la composizione negoziata.

  1. Verifichiamo i requisiti di impresa minore sui bilanci e sulle dichiarazioni degli ultimi tre esercizi, parametro per parametro (attivo, ricavi, debiti), perché da questo dipende il canale di accesso e il piano B.
  2. Leggiamo l’estratto della Centrale Rischi riga per riga: affidamenti accordati e utilizzati, sconfinamenti, garanzie MCC e SACE, posizioni già classificate, per mappare quali banche siedono davvero al tavolo.
  3. Costruiamo il dossier dell’art. 17, comma 3, con il commercialista dello staff: situazione patrimoniale aggiornata, progetto di piano, elenco dei creditori, certificazioni dei debiti pubblici.
  4. Eseguiamo il test di ragionevole perseguibilità del risanamento prima dell’istanza, per sapere in anticipo se il rapporto tra debito e flussi regge.
  5. Redigiamo l’istanza di misure protettive e, se serve, il ricorso cautelare con richieste mirate: sospensione dei rimborsi senza decadenza dal termine, inibitoria della segnalazione a sofferenza, divieto di escussione delle garanzie pubbliche, motivando il nesso con il piano.
  6. Contestiamo per iscritto revoche o sospensioni immotivate delle linee di credito, chiedendo alla banca le ragioni specifiche richieste dall’art. 16, comma 5, CCII, e segnalando la condotta all’esperto.
  7. Prepariamo la proposta per ciascuna banca con il confronto numerico tra l’accordo e lo scenario di concordato minore o liquidazione controllata, nel formato che un ufficio crediti può deliberare.
  8. Scegliamo la forma dell’accordo: contratto bilaterale, convenzione con contenuto di moratoria ex art. 62, accordo sottoscritto anche dall’esperto, valutando gli effetti di protezione degli atti esecutivi.
  9. Valutiamo la posizione dei garanti (fideiussori, terzi datori di ipoteca) e, se necessario, le loro strade nelle procedure di sovraindebitamento.
  10. Impostiamo il piano B fin dal primo giorno: se il tavolo fallisce, prepariamo il ricorso per concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato, sapendo che la Cassazione verificherà la serietà del percorso negoziato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere il percorso dal lato di chi guida le trattative: cosa l’esperto si aspetta dal dossier, come valuta la buona fede delle parti, come redige la relazione finale. E la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, insieme al ruolo di fiduciario OCC, significa conoscere da vicino le procedure minori in cui l’impresa sotto soglia approda se l’accordo con le banche non arriva: è proprio quel confronto a dare peso alla proposta.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché un piano di rientro credibile con una banca è nello stesso tempo un documento giuridico e un documento contabile. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dalle trattative alle eventuali impugnazioni nelle procedure successive.


In chiusura

Tre messaggi da portare con sé.

Primo: la banca non può revocare il fido o declassare il credito per il solo fatto che l’impresa ha chiesto l’esperto; se lo fa per ragioni di vigilanza, deve spiegarle in modo specifico.

Secondo: il giudice può proteggere l’impresa minore anche nei confronti delle banche (sospensione dei rimborsi, segnalazioni, garanzie pubbliche), ma per un tempo limitato e solo con istanze ben motivate.

Terzo: l’accordo con la banca si ottiene quando la proposta è migliore, per la banca, dell’alternativa: concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato, che oggi la Cassazione filtra con rigore.

Ci occupiamo esattamente di questo perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce il tavolo della composizione negoziata dall’interno, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè conosce le procedure che diventano il metro di paragone della trattativa con le banche per l’impresa sotto soglia.

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