Chi non riesce più a pagare le quote condominiali di solito ha anche altri debiti: rate di finanziamenti, carte revolving, a volte il mutuo della casa in cui vive. Il condominio, a differenza della banca, può ottenere in tempi brevi un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e arrivare al pignoramento. La domanda è se questi arretrati possano entrare nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). La risposta breve è sì. Va però capito come entrano, con quale trattamento e che cosa succede alle quote che maturano dopo la domanda. Il rischio principale è confondere il debito arretrato, che può essere ristrutturato, con le spese condominiali correnti: queste vanno pagate per intero e con regolarità, e se non vengono pagate il piano diventa fragile e può essere contestato.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Conosce quindi dall’interno il lavoro con cui l’Organismo ricostruisce l’elenco dei creditori, classifica ciascun credito e attesta la fattibilità del piano. Il credito del condominio è uno di quelli che più spesso viene classificato male.
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Inquadramento normativo: che cos’è il credito condominiale nella procedura
Sul piano normativo, la disciplina del sovraindebitamento oggi è tutta nel CCII. La L. 3/2012 è abrogata. Il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter) ha poi ritoccato varie disposizioni. La procedura che ci interessa è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), che nel linguaggio corrente si chiama ancora “piano del consumatore”.
Secondo l’art. 2, comma 1, lett. e), CCII è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se è socia di una società. Il condomino che non paga le spese della propria abitazione rientra di regola in questa definizione: le quote condominiali dell’abitazione sono un debito tipicamente personale e familiare.
La disciplina prevede che il piano del consumatore possa riguardare tutti i debiti del proponente, con contenuto libero: pagamenti anche parziali e differenziati, con tempi e modalità fissati dal piano (art. 67, comma 1, CCII). Non c’è alcuna norma che escluda i crediti del condominio. Anzi, l’art. 67, comma 2, impone di indicare nella domanda l’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e le eventuali cause di prelazione. Un arretrato condominiale non dichiarato è un’omissione che può pesare sulla valutazione dell’OCC e del giudice.
Va precisato che cosa sia, giuridicamente, il credito del condominio. Il condominio vanta verso ciascun condomino un credito per i contributi alle spese comuni, ripartiti secondo l’art. 1123 c.c. e le tabelle millesimali. Il titolo del credito è la delibera assembleare che approva la spesa e il relativo riparto. Su questo punto la Cassazione è costante: la delibera di approvazione è titolo sufficiente per agire. Altri due aspetti contano per il sovraindebitamento:
- non esiste un privilegio generale a favore del condominio per le quote ordinarie e straordinarie. Il credito condominiale, salvo situazioni particolari, è quindi chirografario;
- l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile dà al condominio strumenti di recupero molto rapidi: decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, possibilità di sospendere i servizi comuni separabili in caso di morosità protratta per un semestre e responsabilità solidale di chi subentra nei diritti del condomino per i contributi dell’anno in corso e di quello precedente.
Il terzo punto è il più delicato. È la ragione per cui alcuni condomini, durante le procedure di sovraindebitamento, sostengono di trovarsi in una posizione migliore degli altri creditori chirografari.
Distinzione da istituti affini. Il debito condominiale non va confuso con altri debiti legati alla casa:
| Debito | Natura tipica | Trattamento nel piano |
|---|---|---|
| Quote condominiali arretrate | Chirografario | Falcidiabile come gli altri chirografi |
| Mutuo ipotecario prima casa | Ipotecario | Pagabile secondo il piano di ammortamento originario, alle condizioni dell’art. 67, comma 5 |
| IMU e tributi locali sulla casa | Privilegiato (secondo la legge del tributo) | Pagamento non integrale ammesso entro il limite dell’alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4) |
| Canoni di locazione e oneri accessori dovuti al locatore | Chirografario, dovuto al locatore e non al condominio | Falcidiabile |
| Utenze domestiche | Chirografario | Falcidiabile; le forniture correnti vanno pagate |
Un esempio concreto. Il condomino proprietario che deve 4.200 € al condominio ha un debito verso il condominio. L’inquilino che non ha rimborsato al proprietario gli oneri accessori ha un debito verso il proprietario, non verso il condominio. Entrambi i debiti possono entrare in un piano, ma il creditore da indicare è diverso. Sbagliarlo vuol dire notificare la proposta al soggetto sbagliato.
Requisiti e termini
In termini operativi, per inserire gli arretrati condominiali nel piano devono ricorrere le condizioni di accesso alla procedura. L’esame va fatto una condizione alla volta.
1. Qualifica di consumatore. I debiti devono essere estranei all’attività d’impresa o professionale. Le quote della propria abitazione lo sono quasi sempre. Diverso è il caso delle quote relative a un immobile usato come studio o negozio: quelle sono collegate all’attività. Se il debitore ha anche debiti d’impresa, la strada corretta può essere il concordato minore (artt. 74 ss. CCII). È diverso anche il caso del garante: la Cassazione (Cass., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025) ha escluso la qualità di consumatore del fideiussore che abbia un collegamento funzionale con la società garantita.
2. Stato di sovraindebitamento. Serve una situazione di crisi o di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. c, CCII). Chi ha solo un arretrato condominiale di poche migliaia di euro e un reddito capiente non è sovraindebitato. Ha un debito da pagare o da contestare.
3. Assenza di cause ostative. L’art. 69, comma 1, CCII esclude chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, chi ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Accumulare arretrati condominiali per anni pur avendo un reddito adeguato può essere letto come indice di trascuratezza. Questo profilo va spiegato nella relazione dell’OCC.
4. Fattibilità con spese correnti integralmente coperte. Il piano deve reggersi sul reddito disponibile, dopo aver detratto quanto serve al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 67, comma 2, CCII). Le quote condominiali correnti fanno parte di queste spese di mantenimento e devono comparire nel bilancio familiare allegato alla domanda.
5. Convenienza rispetto alla liquidazione. Per i crediti privilegiati il pagamento non può essere inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione (art. 67, comma 4). Per i chirografari, condominio compreso, se un creditore contesta la convenienza il giudice confronta il piano con l’alternativa liquidatoria.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo del condominio (art. 641 c.p.c.) | Notifica del decreto | Perentorio | Il decreto diventa definitivo e il credito non è più contestabile nell’importo |
| 6 mesi per l’azione dell’amministratore contro il moroso (art. 1129, comma 9, c.c.) | Chiusura dell’esercizio in cui il credito è esigibile | Obbligo dell’amministratore, salvo dispensa dell’assemblea | Responsabilità dell’amministratore, non decadenza del credito |
| 6 mesi di morosità per la sospensione dei servizi comuni separabili (art. 63, comma 3, disp. att. c.c.) | Inizio della morosità | Presupposto della sospensione | Il condominio può sospendere i servizi godibili separatamente |
| 20 giorni per le osservazioni dei creditori sulla proposta (art. 70 CCII) | Comunicazione della proposta da parte dell’OCC | Termine processuale | Il condominio che tace perde l’occasione di far valere le sue ragioni prima dell’omologa |
| Moratoria fino a 2 anni dall’omologa per i privilegiati (art. 67, comma 4) | Omologazione | Limite massimo | Oltre i due anni la dilazione non è ammessa nei termini di legge |
| 30 giorni per il reclamo contro la sentenza di omologa (art. 51 CCII) | Notificazione o comunicazione della sentenza | Perentorio | L’omologa diventa definitiva |
| 5 anni dalla precedente esdebitazione (art. 69, comma 1) | Data della precedente esdebitazione | Preclusione | Domanda inammissibile |
Il termine più critico è quello dell’opposizione al decreto ingiuntivo: se il debitore lascia diventare definitivo un decreto che contiene importi non dovuti, quell’importo entra nel piano così com’è. Contestarlo dopo, in sede di sovraindebitamento, è molto più difficile.
Va precisato che la sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto) opera nei giudizi ordinari, come l’opposizione al decreto ingiuntivo. L’art. 9 CCII ne esclude invece l’applicazione ai procedimenti regolati dal Codice della crisi. Il termine per il reclamo contro l’omologa quindi non si sospende ad agosto.
Procedura passo-passo
La procedura si svolge davanti al tribunale in composizione monocratica (art. 67, comma 6, CCII). La competenza territoriale spetta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che per il consumatore coincide di regola con la residenza. Ecco la sequenza, con le avvertenze specifiche per il credito condominiale.
1. Richiesta di nomina del gestore all’OCC. Il consumatore presenta istanza all’Organismo di Composizione della Crisi competente, che nomina un gestore. Il gestore raccoglie la documentazione e verifica i debiti, anche consultando le banche dati pubbliche. Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato l’accesso dell’OCC all’anagrafe tributaria e alle centrali dei rischi.
2. Ricostruzione del debito condominiale. È il passaggio dove più spesso si sbaglia. Per il condominio servono:
– l’estratto conto della posizione del condomino, chiesto per iscritto all’amministratore;
– i verbali delle assemblee che hanno approvato i rendiconti e le spese straordinarie degli ultimi anni;
– eventuali decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti;
– la distinzione tra quote ordinarie, quote straordinarie, spese legali e interessi.
Ogni voce va datata. Per le spese ordinarie l’obbligo nasce in capo a chi è condomino nel momento della gestione. Per le spese straordinarie e le innovazioni conta il momento in cui l’assemblea ha approvato l’intervento (Cass., Sez. II, ord. n. 13781 del 17 maggio 2024). Ne segue che le rate di una spesa straordinaria deliberata prima della domanda, anche se scadono dopo, sono debiti per causa anteriore e vanno inserite nel piano. Le quote ordinarie degli esercizi successivi alla domanda, invece, sono spese correnti.
3. Redazione della proposta e del piano. Il piano indica per ciascun creditore la percentuale e i tempi di pagamento. Il condominio va inserito tra i chirografari, con la stessa percentuale degli altri chirografari o in una classe separata se ci sono ragioni oggettive per distinguerlo. Nel bilancio familiare va indicata la quota condominiale corrente mensile, insieme alle altre spese di mantenimento.
4. Relazione dell’OCC. Il gestore redige la relazione che accompagna la domanda. In essa valuta la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le cause dell’indebitamento, la completezza della documentazione e la convenienza del piano rispetto alla liquidazione.
5. Deposito del ricorso in tribunale. Il ricorso è presentato tramite l’OCC. Con la domanda il debitore può chiedere misure protettive, cioè la sospensione delle procedure esecutive individuali in corso. Se il condominio ha già pignorato la casa o lo stipendio, è questo il momento per chiedere che l’esecuzione sia fermata.
6. Comunicazione ai creditori e osservazioni. Il giudice, se la domanda è ammissibile, ne dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori. L’OCC comunica la proposta. Entro venti giorni dalla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni. Nella ristrutturazione del consumatore i creditori non votano. Il condominio può però contestare l’importo, la classificazione o la convenienza.
7. Eventuale modifica del piano. Dopo le osservazioni il debitore, con l’OCC, può modificare la proposta. Nella pratica succede spesso con il condominio: l’amministratore precisa un credito diverso da quello stimato, chiede di aggiungere le spese legali o rivendica una prededuzione.
8. Omologazione. Il giudice verifica l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica e, se ricorrono, omologa il piano con sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza i creditori con titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
9. Esecuzione e controllo. L’OCC vigila sull’adempimento del piano e riferisce al giudice. Il condominio riceve quanto previsto, alle scadenze del piano.
Avvertenza decisiva: la sentenza di omologa riguarda solo i debiti anteriori alla domanda. Le quote che maturano dopo non sono coperte dal piano. Se il debitore non le paga, il condominio può agire contro di lui con un nuovo decreto ingiuntivo, e l’inadempimento può emergere nel controllo dell’OCC.
Verifiche sul campo
I due esempi di calcolo che seguono applicano le regole illustrate a dati realistici. Sono ipotesi dimostrative, non casi seguiti dallo studio.
Esempio di calcolo n. 1: arretrati ordinari e rate straordinarie in un piano al 37%
Dati di partenza.
– Domanda di ristrutturazione depositata il 9 giugno 2026.
– Reddito netto mensile del nucleo: 2.140 €.
– Spese di mantenimento: 1.385 € al mese, comprensive della quota condominiale ordinaria corrente di 96 € al mese.
– Rata del mutuo prima casa: 512 € al mese, in regola alla data della domanda e pagata secondo l’ammortamento originario (art. 67, comma 5, CCII).
– Disponibilità mensile per il piano: 2.140 − 1.385 − 512 = 243 €.
Debiti chirografari.
– Finanziaria: 21.760,00 €.
– Carta revolving: 6.315,00 €.
– Condominio: 4.987,40 €, così composto: 3.212,40 € di quote ordinarie 2023-2024 e 1.775,00 € di quota per il rifacimento della facciata deliberato il 14 novembre 2024. Della quota straordinaria, 710 € corrispondono a due rate che scadono dopo il 9 giugno 2026.
– Totale chirografi: 33.062,40 €.
Sviluppo. Le due rate straordinarie che scadono dopo la domanda sono comunque debito per causa anteriore, perché la spesa è stata deliberata nel novembre 2024. Restano nel piano. La prededuzione stimata per il compenso dell’OCC è di 2.150 €.
Con una percentuale del 37% ai chirografari:
– somma ai chirografari: 33.062,40 × 0,37 = 12.233,09 €;
– più prededuzione: 12.233,09 + 2.150,00 = 14.383,09 €;
– su 60 mesi: 14.383,09 / 60 = 239,72 € al mese, sotto la disponibilità di 243 €.
Esito per il condominio. Riceve 4.987,40 × 0,37 = 1.845,34 € in 60 rate da circa 30,76 €. In più continua a incassare per intero la quota corrente di 96 € al mese.
Controprova. Se il debitore avesse escluso la quota corrente dal bilancio familiare, la disponibilità apparente sarebbe salita a 339 €. Il piano avrebbe promesso una percentuale più alta, senza poterla rispettare. È l’errore che più spesso porta un piano a non reggere.
Esempio di calcolo n. 2: il confronto con la liquidazione e il “biennio” dell’art. 63 disp. att.
Dati di partenza. Stesso debitore. L’abitazione ha un valore di mercato stimato di 92.600 €. Il mutuo ipotecario ha un debito residuo di 68.430 €. Il condominio, nelle osservazioni, sostiene che in caso di vendita forzata otterrebbe dall’acquirente le quote dell’anno in corso e di quello precedente, e che il piano non gli conviene.
Sviluppo dell’alternativa liquidatoria.
– Prezzo realizzabile in vendita forzata, con un ribasso prudenziale del 25%: 92.600 × 0,75 = 69.450 €.
– Costi stimati della procedura: 7.320 €.
– Netto distribuibile: 69.450 − 7.320 = 62.130 €.
– Il creditore ipotecario resta incapiente per 68.430 − 62.130 = 6.300 €. Dal ricavato della casa i chirografari non ricevono nulla.
Posizione del condominio. La vendita forzata avverrebbe, in ipotesi, nel corso del 2028. L’acquirente risponderebbe in solido delle quote del 2027 e del 2028. Gli arretrati del 2023-2024, che sono quelli inseriti nel piano, resterebbero fuori dal biennio. Il condominio, per quegli arretrati, non otterrebbe niente dall’acquirente e niente dal riparto.
Esito. Nel piano il condominio riceve 1.845,34 € sugli arretrati e le quote correnti per intero. Nella liquidazione, sugli stessi arretrati, rischia di non ricevere nulla. Il confronto va fatto sulle somme che il condominio incasserebbe davvero sugli stessi crediti, non su un vantaggio generico legato all’art. 63. È lo stesso ragionamento seguito dal Tribunale di Trani (sent. n. 30/2025), che ha respinto l’opposizione del condominio perché fondata su una soddisfazione solo possibile e non attuale.
Casi particolari
Decreto ingiuntivo già esecutivo e pignoramento in corso. Se il condominio ha già pignorato lo stipendio o la casa, il credito non cambia natura: resta chirografario anche se c’è un titolo esecutivo. Il pignoramento non dà prelazione rispetto alla procedura concorsuale. Con la domanda si chiede la sospensione dell’esecuzione come misura protettiva. Dopo l’omologa l’esecuzione per il credito anteriore non può proseguire. Le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo seguono la sorte del credito e sono anch’esse chirografarie.
Il condominio rivendica la prededuzione. Accade spesso. Nel caso deciso dal Tribunale di Messina (sent. n. 21/2025) il condominio si era costituito chiedendo il riconoscimento in prededuzione di 3.525,17 € e il piano era stato poi rimodulato per tenere conto delle nuove poste. Il Tribunale di Cosenza (sentenza di omologa del 13 febbraio 2025, R.G. n. 120-1/2024) ha escluso che le spese condominiali straordinarie possano considerarsi prededucibili. La prededuzione è un’eccezione e riguarda solo i crediti indicati dall’art. 6 CCII o da altre norme di legge. Sul piano sistematico, il credito condominiale anteriore alla domanda non ha alcun titolo per essere pagato prima degli altri chirografari. Anche nell’esecuzione individuale la Cassazione (Sez. III, n. 22105 del 31 luglio 2025) ha negato la prededuzione ai crediti condominiali maturati dopo il pignoramento.
Quote straordinarie per grandi lavori. Quando l’assemblea approva lavori importanti, ad esempio rifacimento del tetto o adeguamento degli impianti, la quota del singolo può superare di molto gli arretrati ordinari. Se la delibera è anteriore alla domanda, l’intera quota è debito anteriore, anche nelle rate future, e va inserita nel piano. Se la delibera arriva dopo l’omologa, la nuova spesa non è nel piano e va pagata con il reddito disponibile. Il debitore che prevede lavori imminenti deve dirlo all’OCC: un piano che non ne tiene conto rischia di non essere eseguibile.
Comproprietà con il coniuge o l’ex coniuge. Se l’abitazione è cointestata e solo uno dei comproprietari accede al piano, l’altro resta obbligato verso il condominio. La falcidia ottenuta da un debitore non libera gli altri coobbligati. Nella procedura familiare (art. 66 CCII) i conviventi che sono consumatori possono presentare un unico progetto e trattare insieme il debito comune.
Vendita della casa durante o dopo la procedura. Se il piano prevede la vendita dell’abitazione, l’acquirente risponde in solido delle quote dell’anno in corso e di quello precedente (art. 63, comma 4, disp. att. c.c.). La Cassazione (n. 7260 del 19 marzo 2024) ha precisato che questo vale anche per chi acquista in una procedura di espropriazione forzata. Nei rapporti interni, però, l’acquirente che paga i debiti del venditore ha diritto di regresso verso quest’ultimo (Cass., Sez. II, ord. n. 14531 del 9 maggio 2022). Il piano deve coordinare questi aspetti: chi compra di solito chiede che il prezzo tenga conto delle quote arretrate.
Il credito del condominio è contestato. Il debitore può non riconoscere una parte del credito, ad esempio perché una delibera è stata impugnata o il riparto non rispetta le tabelle. In questo caso il piano può indicare il credito come contestato e accantonare la somma corrispondente. Il Tribunale di Cosenza ha anche chiarito che l’importo ammesso non può superare quello che il condominio stesso ha indicato nella precisazione del credito.
Interessi e spese legali maturati sugli arretrati. Il credito del condominio comprende spesso, oltre alla sorte capitale, interessi moratori e spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi o nei precetti. Sul piano normativo, l’art. 154 CCII, richiamato in materia di sovraindebitamento, stabilisce che con l’apertura del concorso gli interessi sui crediti chirografari si arrestano. Nella ristrutturazione del consumatore l’effetto pratico è simile: il piano fissa l’importo del credito alla data della domanda e la percentuale si calcola su quella base. Le spese legali successive alla domanda, ad esempio per un’opposizione all’omologa poi respinta, non si aggiungono automaticamente al credito chirografario. Il Tribunale di Cosenza ne ha ammesse alcune solo perché il condominio le aveva incluse nella precisazione del credito.
L’inquilino moroso che non è condomino. L’inquilino non è debitore del condominio: il condominio può agire solo contro il proprietario. L’inquilino che non ha rimborsato gli oneri accessori deve quindi indicare come creditore il locatore, non l’amministratore. Se il locatore ha ottenuto la convalida di sfratto per morosità, il piano del consumatore non ferma lo sfratto, perché il rilascio dell’immobile non è un’azione esecutiva per il pagamento di un credito. Il debito per canoni e oneri arretrati, invece, entra nel piano come credito chirografario del locatore.
Quando la soluzione è la liquidazione controllata. A volte i debiti legati alla casa superano qualsiasi capacità di rimborso: mutuo incapiente, arretrati condominiali alti, nessun reddito sufficiente a pagare insieme le rate e le quote correnti. In questi casi il piano del consumatore non è fattibile e la strada è la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII). L’abitazione viene venduta nella procedura, il condominio si insinua al passivo come chirografario per gli arretrati anteriori e, chiusa la procedura, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione (art. 282 CCII). Le quote che maturano dopo l’apertura della liquidazione e fino alla vendita sono un problema distinto. Il correttivo non ha introdotto una regola specifica per il condominio e la questione va impostata con il liquidatore, alla luce dei criteri generali sulla prededuzione dell’art. 6 CCII.
Debiti per spese condominiali di un immobile non abitato. Il consumatore può avere quote arretrate anche per una seconda casa o per un immobile ereditato e non utilizzato. Il credito resta chirografario e può entrare nel piano. Cambia però la valutazione di convenienza: mantenere un immobile non necessario continuando a pagare quote correnti che sottraggono reddito ai creditori può essere considerato incoerente con il piano. In termini operativi, la soluzione più frequente è prevedere la vendita di quell’immobile dentro il piano e destinare il ricavato ai creditori, conservando solo l’abitazione principale.
Arretrati dovuti a un supercondominio o a un consorzio. In alcuni complessi residenziali le spese sono richieste da più soggetti: il condominio dell’edificio, il supercondominio per le parti comuni a più edifici, a volte un consorzio stradale. Ciascuno è un creditore autonomo e va indicato separatamente, con il proprio titolo. Un elenco che riunisce tutto sotto “spese condominiali” rischia di non far ricevere la comunicazione della proposta a uno di questi creditori, che potrebbe poi sostenere di non essere vincolato.
Esdebitazione e residuo non pagato. Con la regolare esecuzione del piano omologato il debitore è liberato dai debiti anteriori per la parte non soddisfatta. Nell’esempio n. 1 il condominio riceve il 37% e il restante 63%, pari a 3.142,06 €, non è più esigibile. Va precisato che la liberazione riguarda il debitore che ha proposto il piano. I coobbligati e i garanti restano tenuti per l’intero, salvo quanto previsto dalla procedura familiare.
La gestione di questi casi richiede di leggere insieme diritto condominiale e Codice della crisi. È il punto in cui l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC permette di impostare la classificazione del credito condominiale prima che il problema arrivi all’udienza.
Domande frequenti
Posso inserire le spese condominiali arretrate nel piano del consumatore?
Sì. Il piano può comprendere tutti i debiti del consumatore e non esiste una norma che escluda quelli verso il condominio. Il credito condominiale è di regola chirografario e può quindi essere pagato in percentuale e a rate, come gli altri debiti non privilegiati. Va indicato nell’elenco dei creditori con importo, titolo e composizione (quote ordinarie, straordinarie, spese legali). L’OCC lo verifica e lo inserisce nel piano. Il condominio non vota, ma può presentare osservazioni entro venti giorni dalla comunicazione della proposta.
Le quote condominiali che maturano dopo la domanda entrano nel piano?
No. Le quote ordinarie relative a esercizi successivi alla domanda sono spese correnti. Vanno pagate per intero, con il reddito destinato al mantenimento della famiglia, e devono comparire nel bilancio allegato alla domanda. Fanno eccezione le rate di spese straordinarie deliberate prima della domanda: anche se scadono dopo, il debito è sorto con la delibera ed entra nel piano. Se il debitore smette di pagare le quote correnti, il condominio può agire contro di lui con un nuovo decreto ingiuntivo.
Il condominio può bloccare l’omologazione del piano?
Non con un voto, perché nella ristrutturazione del consumatore i creditori non votano. Può però presentare osservazioni e, se contesta la convenienza, il giudice confronta il piano con l’alternativa liquidatoria. Se il condominio riceverebbe di più dal piano che dalla liquidazione, l’opposizione viene di norma respinta. Contro la sentenza di omologa il condominio può proporre reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni, secondo l’art. 51 CCII.
Ho già un pignoramento del condominio sullo stipendio: cosa succede?
Con la domanda si può chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione come misura protettiva. Dopo l’omologa il condominio non può proseguire il pignoramento per il credito anteriore, che verrà pagato solo nella misura e nei tempi previsti dal piano. Il pignoramento non dà al condominio alcuna prelazione. Le somme già trattenute prima della domanda restano acquisite al creditore. Quelle trattenute dopo vanno considerate nel piano.
Il condominio può sospendermi il riscaldamento se sono in un piano del consumatore?
L’art. 63, comma 3, disp. att. c.c. consente all’amministratore di sospendere i servizi comuni godibili separatamente se la morosità dura da almeno sei mesi. Dopo l’omologa, per il debito anteriore il condominio deve rispettare il piano e non può usare strumenti di pressione individuale per ottenere più di quanto previsto. Per le quote correnti non pagate, invece, la sospensione resta possibile. È un caso limite, su cui manca una giurisprudenza consolidata: il modo più sicuro per evitarlo è pagare regolarmente le quote correnti.
Se vendo casa, il nuovo proprietario paga i miei arretrati?
Solo in parte e solo verso il condominio. L’acquirente risponde in solido delle quote dell’anno in corso e di quello precedente, anche se compra all’asta. Per gli arretrati più vecchi non risponde. Nei rapporti tra acquirente e venditore, chi paga un debito altrui può chiedere il rimborso. Nel piano conviene prevedere espressamente come regolare queste quote al momento della vendita.
L’amministratore dice che il condominio “non accetta” la riduzione: può rifiutarla?
No. Nella ristrutturazione del consumatore l’omologa non dipende dal consenso dei creditori. Il condominio può soltanto presentare osservazioni e, dopo l’omologa, proporre reclamo. Se il giudice omologa il piano, la riduzione vincola anche il condominio che si era dichiarato contrario. L’amministratore deve quindi limitarsi a incassare le rate previste e a riscuotere regolarmente le quote correnti. Per il debito anteriore non può avviare nuove azioni esecutive individuali.
Devo chiedere all’assemblea di approvare il piano o di rinunciare al credito?
No. Il piano non richiede alcuna delibera del condominio. È l’amministratore, come rappresentante del condominio, a ricevere la comunicazione della proposta e a decidere se presentare osservazioni. Può essere utile informarlo per tempo e chiedergli un estratto conto aggiornato, così il credito indicato nel piano coincide con quello che il condominio precisa. Si evitano così modifiche del piano a procedura già avviata.
Il quadro giurisprudenziale
La raccolta che segue riunisce le pronunce già richiamate e quelle che completano il quadro. Le pronunce di legittimità sulla L. 3/2012 restano utili per analogia, perché il CCII ha riprodotto i principi su falcidia e dilazione dei crediti.
1. Cass. civ., n. 9549 dell’11 aprile 2025. Se il piano del consumatore paga solo in parte un creditore privilegiato, la parte non soddisfatta degrada al rango chirografario e partecipa alla ripartizione destinata ai chirografari. Rilevanza: conferma che nel piano del consumatore anche i crediti assistiti da prelazione possono essere ridotti. A maggior ragione è ammessa la falcidia del credito condominiale, che di regola non ha prelazione.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4622 del 21 febbraio 2024. Il piano del consumatore può prevedere il pagamento dei privilegiati oltre l’anno, a condizione che i creditori interessati possano esprimersi sulla convenienza. Rilevanza: è il punto di riferimento sulla dilazione e sul ruolo delle osservazioni dei creditori, compreso il condominio.
3. Cass. civ., n. 17391 del 20 agosto 2020. La dilazione oltre l’anno dei crediti privilegiati incide sulla convenienza e non sulla fattibilità giuridica del piano. Per questo non giustifica da sola il diniego di omologa. Rilevanza: chiarisce che la durata lunga di un piano, frequente quando ci sono più debiti legati alla casa, non è di per sé un ostacolo.
4. Cass. civ., ord. n. 27544 del 28 ottobre 2019. Non esiste un termine massimo di legge per la durata del piano. Può quindi essere omologato anche un piano di lunga durata, se fattibile. Rilevanza: consente di spalmare arretrati condominiali e altri debiti su un orizzonte compatibile con il reddito.
5. Cass. civ., n. 17834 del 3 luglio 2019. Il principio del concordato preventivo che ammette la dilazione dei privilegiati, equiparandoli ai chirografari per la parte non soddisfatta, si estende alle procedure di sovraindebitamento. Rilevanza: fonda la logica di confronto tra creditori di rango diverso nello stesso piano.
6. Cass. civ., Sez. III, n. 22105 del 31 luglio 2025. Nell’espropriazione individuale non esiste prededuzione in senso tecnico. I crediti condominiali maturati dopo il pignoramento sono crediti ordinari, salvo che si tratti di spese indispensabili alla conservazione dell’immobile, che possono rilevare come spese della procedura. Rilevanza: smentisce l’idea che il condominio abbia un titolo generale per essere pagato prima degli altri creditori.
7. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13781 del 17 maggio 2024. La delibera assembleare che approva la spesa è titolo sufficiente del credito condominiale. Per le spese ordinarie è obbligato chi è condomino al momento della gestione; per le straordinarie conta il momento dell’approvazione dell’intervento. Rilevanza: permette di stabilire quali quote sono anteriori alla domanda, e quindi entrano nel piano, e quali sono correnti.
8. Cass. civ., n. 7260 del 19 marzo 2024. La responsabilità solidale di chi subentra nei diritti del condomino, per le quote dell’anno in corso e di quello precedente, vale anche per l’acquisto in sede di espropriazione forzata. Al condominio spetta provare l’importo e l’annualità. Rilevanza: è la norma su cui i condomini fondano le obiezioni di convenienza. Va usata per capire fin dove arriva davvero la loro tutela.
9. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14531 del 9 maggio 2022. La solidarietà dell’acquirente opera solo nei rapporti esterni con il condominio. Nei rapporti interni, l’acquirente che paga le quote anteriori ha diritto di regresso verso il venditore. Rilevanza: serve per regolare nel piano la vendita dell’abitazione ed evitare che il credito di regresso dell’acquirente diventi un nuovo debito non previsto.
10. Cass. civ., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025. Il fideiussore persona fisica non è consumatore quando ha un collegamento funzionale con la società garantita, come una partecipazione non trascurabile o cariche amministrative. Rilevanza: chi ha debiti condominiali e insieme garanzie per una società deve verificare prima quale procedura può utilizzare.
11. Cass., Sez. Un., ord. n. 5868 del 2023. La qualità di consumatore del fideiussore va valutata con riguardo alle parti del contratto di garanzia, non a quelle del contratto garantito. Rilevanza: completa il quadro sull’accesso alla procedura quando il debitore ha debiti di natura mista.
12. Trib. Trani, sent. n. 30/2025, pubblicata il 20 marzo 2025. Omologato un piano di ristrutturazione con il 17,70% ai chirografari, condominio compreso. L’opposizione del condominio, fondata sulla possibilità di farsi pagare dall’eventuale acquirente ai sensi dell’art. 63, comma 4, disp. att. c.c., è stata respinta perché basata su una soddisfazione solo ipotetica, in assenza di un’esecuzione immobiliare pendente. Rilevanza: è il precedente più vicino al tema di questa guida.
13. Trib. Cosenza, sentenza di omologa del 13 febbraio 2025, R.G. n. 120-1/2024. Il giudice ha escluso la natura prededucibile delle spese condominiali straordinarie e ha limitato il credito ammesso all’importo indicato dal condominio nella precisazione. Rilevanza: conferma che il condominio non può pretendere un trattamento preferenziale né ampliare il credito con le osservazioni.
14. Trib. Messina, Sez. II, sent. n. 21/2025, pubblicata il 23 maggio 2025. Piano di ristrutturazione omologato dopo una rimodulazione che teneva conto delle nuove poste creditorie, tra cui quella del condominio che aveva chiesto la prededuzione per 3.525,17 €. Nel dispositivo la prededuzione è riconosciuta solo per l’OCC e il legale dei debitori. Rilevanza: mostra come la richiesta del condominio si gestisce modificando il piano.
15. Trib. Verona, Sez. II, sentenza dell’8 agosto 2023 (R.G.P.U. 77-1/2023). Omologato un piano del consumatore in cui figuravano anche spese condominiali arretrate. Il tribunale ha escluso la colpa grave della debitrice e ha valorizzato il difetto di verifica del merito creditizio da parte dei finanziatori. Rilevanza: conferma che la presenza di arretrati condominiali non preclude la meritevolezza.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando i debiti legati alla casa e al condominio si sommano ad altri debiti, lo Studio interviene con strumenti precisi. Eccoli.
- Ricostruiamo la posizione condominiale voce per voce. Chiediamo per iscritto all’amministratore l’estratto conto e i verbali e separiamo quote ordinarie, straordinarie, spese legali e interessi, datandole rispetto alla domanda.
- Verifichiamo i decreti ingiuntivi del condominio. Esaminiamo delibere, riparti e notifiche e, se il termine è ancora aperto, valutiamo l’opposizione prima che importi non dovuti si consolidino.
- Classifichiamo correttamente il credito. Distinguiamo il debito anteriore, da inserire nel piano, dalle spese correnti, e contestiamo le richieste di prededuzione prive di base normativa.
- Costruiamo il bilancio familiare con le quote correnti. Inseriamo la quota condominiale ordinaria e le spese straordinarie già prevedibili tra le spese di mantenimento, perché la percentuale offerta ai creditori sia sostenibile.
- Predisponiamo la proposta e il piano con l’OCC. Definiamo percentuali, eventuali classi e tempi di pagamento, coordinando il condominio con mutuo, finanziarie e tributi locali.
- Chiediamo le misure protettive. Se il condominio ha già pignorato casa o stipendio, depositiamo l’istanza di sospensione dell’esecuzione insieme alla domanda.
- Rispondiamo alle osservazioni del condominio. Prepariamo il confronto con l’alternativa liquidatoria, calcolato sulle somme che il condominio incasserebbe davvero, compreso l’effetto reale dell’art. 63 disp. att. c.c.
- Regoliamo la vendita dell’abitazione, se prevista. Coordiniamo prezzo, quote del biennio e regresso dell’acquirente, perché la vendita non generi nuovi debiti fuori dal piano.
- Valutiamo la procedura giusta. Se ci sono debiti d’impresa, garanzie societarie o un patrimonio da liquidare, verifichiamo l’accesso al concordato minore o alla liquidazione controllata con esdebitazione.
- Seguiamo il reclamo e il ricorso per cassazione. Se l’omologa è negata o impugnata, difendiamo la stessa linea davanti alla Corte d’appello e, se occorre, davanti alla Corte di cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema conta soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC. Significa conoscere i criteri con cui l’Organismo verifica i crediti, redige la relazione e attesta la fattibilità, e quindi impostare il piano già nella forma che l’OCC e il giudice devono valutare. La qualifica di cassazionista garantisce poi continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore e la stessa linea in ogni grado, senza dover ricominciare da capo con un nuovo professionista.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso. I commercialisti ricostruiscono redditi, spese e flussi del nucleo familiare. Gli avvocati verificano titoli, delibere, decreti ingiuntivi e classificazione dei crediti. Lavorare insieme serve a presentare un piano coerente nei numeri e nel diritto.
Chiusura
In sintesi: gli arretrati condominiali possono entrare nel piano del consumatore come credito chirografario e possono essere pagati in percentuale e a rate. Le quote che maturano dopo la domanda restano invece spese correnti da pagare per intero. Le rate di spese straordinarie deliberate prima della domanda sono debito anteriore. Le obiezioni del condominio basate sull’art. 63 disp. att. c.c. vanno valutate con un confronto concreto con la liquidazione.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Nella classificazione dei crediti, nella relazione dell’Organismo e nella prova della convenienza si decide se il piano regge. Su questi passaggi lo Studio può costruire la strategia con cognizione di causa e seguirla, se serve, fino alla Corte di cassazione.
📩 Il condominio ti ha notificato un decreto ingiuntivo o ha già pignorato, e i debiti non finiscono lì? Scrivi oggi stesso allo Studio Monardo: i contatti sono al termine di questa guida.





