Ogni mese arriva la busta paga con la trattenuta dell’Agente della riscossione. Oppure il conto è stato bloccato dalla banca dopo un atto ex art. 72-bis. Intanto qualcuno vi ha detto che con una procedura di sovraindebitamento “si ferma tutto”. La domanda è questa: se ho cartelle esattoriali e un pignoramento già in corso, una procedura di sovraindebitamento lo blocca davvero, e quale conviene scegliere?
Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) offre tre strade diverse: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata. Ognuna incide sul pignoramento esattoriale in modo diverso, con tempi e condizioni diversi. Una sospensione chiesta al giudice è cosa diversa da un divieto che opera per legge. Anche la persona che ha diritto di accedere alla procedura cambia, e cambia il prezzo da pagare in termini di patrimonio. La vecchia L. 3/2012 è abrogata, e con essa molte certezze che circolano ancora in rete.
Lo Studio Monardo lavora su questo incrocio perché le competenze dell’Avvocato vi corrispondono una per una. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno le domande, le relazioni e i decreti che producono la sospensione delle esecuzioni. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario permette di ricostruire cartella per cartella il debito iscritto a ruolo, che è il primo dato da cui dipende ogni proposta. La qualifica di cassazionista garantisce che le opposizioni contro il pignoramento possano essere seguite fino all’ultimo grado.
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Il punto di partenza: come lavora il pignoramento esattoriale e perché il sovraindebitamento lo intercetta
Prima di mettere a confronto le tre strade bisogna fissare alcune regole comuni, perché è sulla base di queste che le opzioni si differenziano.
Un’esecuzione senza giudice
Il pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione è disciplinato dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. A differenza del pignoramento ordinario del codice di procedura civile, non c’è un’udienza davanti al giudice dell’esecuzione e non c’è un’ordinanza di assegnazione. L’atto viene notificato al terzo (il datore di lavoro, l’ente pensionistico, la banca, il committente) e contiene l’ordine di pagare direttamente all’Agente. Le somme già maturate vanno pagate entro sessanta giorni dalla notifica, quelle future alle rispettive scadenze. Il pignoramento esattoriale si muove fuori dal tribunale, e questo pesa su qualunque strumento che, come le misure del Codice della crisi, nasce pensando a esecuzioni pendenti davanti a un giudice.
Per stipendi e pensioni valgono i limiti dell’art. 72-ter: un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre. Se lo stipendio o la pensione sono accreditati sul conto, l’ultima mensilità resta impignorabile. Per le pensioni opera anche il minimo vitale dell’art. 545 c.p.c.
Le difese “interne” alla riscossione
Accanto al sovraindebitamento esistono strumenti che restano dentro il sistema della riscossione. La rateazione dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 impedisce nuove azioni esecutive dalla presentazione della domanda. Il pagamento della prima rata produce l’estinzione della procedura già avviata, salvo che il terzo abbia già reso una dichiarazione positiva o che le somme siano state già assegnate. Ci sono poi le opposizioni. Contro i vizi della cartella o della sua notifica si va di regola davanti al giudice tributario. Contro i fatti estintivi successivi alla notifica, e contro i vizi propri del pignoramento, si va davanti al giudice ordinario. È la ripartizione indicata dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020. Si tratta di strade parallele, che possono affiancare il sovraindebitamento ma non lo sostituiscono quando i debiti nel loro insieme non sono più sostenibili.
Il presupposto comune: lo stato di sovraindebitamento
Le tre procedure richiedono che il debitore sia in sovraindebitamento: uno stato di crisi o di insolvenza che riguarda il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e chi non è soggetto alla liquidazione giudiziale. In tutte e tre interviene l’OCC, l’Organismo di composizione della crisi. Il gestore nominato redige la relazione che accompagna la domanda e, per le procedure di ristrutturazione, deve informare subito l’Agente della riscossione e gli uffici fiscali. Questi enti devono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. Il debito da cartelle non si stima a occhio: si ricostruisce, e il sistema lo prevede espressamente.
La domanda da cui dipende tutto
Il problema concreto è sempre lo stesso: il pignoramento si ferma, quando, e cosa succede alle somme già trattenute o accantonate dal terzo. Le tre strade rispondono in modo diverso:
- nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la sospensione è una misura che il giudice può disporre su istanza (art. 70, comma 4, CCII);
- nel concordato minore il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive viene disposto con il decreto di apertura, anch’esso su istanza del debitore (art. 78 CCII);
- nella liquidazione controllata il blocco deriva dalla sentenza di apertura e dal richiamo, contenuto nell’art. 270 CCII, al divieto di azioni esecutive individuali dell’art. 150 CCII.
Il ruolo del terzo pignorato: il vero snodo pratico
Nelle esecuzioni ordinarie l’effetto del provvedimento concorsuale passa attraverso il giudice dell’esecuzione. Il giudice dichiara la sospensione o l’improcedibilità, e il terzo riceve un ordine chiaro. Nel pignoramento esattoriale manca questo passaggio. Il datore di lavoro, l’INPS o la banca hanno ricevuto un ordine di pagamento diretto dall’Agente e, finché nessuno comunica loro un provvedimento contrario, continuano a eseguirlo. Ne derivano tre conseguenze da soppesare in ciascuna opzione.
La prima: il provvedimento che blocca il pignoramento deve arrivare al terzo, non solo all’Agente. Un decreto di sospensione notificato al solo creditore lascia il terzo esposto a un dubbio che di regola risolve pagando, perché teme di dover pagare due volte.
La seconda: il terzo può trovarsi tra due ordini contrastanti. Da un lato l’atto dell’Agente, dall’altro il provvedimento del tribunale concorsuale. È utile che il provvedimento contenga istruzioni operative dirette al terzo: cosa trattenere, a chi versare, da quale mensilità. Alcune sentenze di apertura della liquidazione controllata lo fanno espressamente.
La terza riguarda le somme accantonate e non ancora versate. Nel conto corrente pignorato, per esempio, la banca blocca il saldo e lo versa entro sessanta giorni. Se il provvedimento concorsuale arriva in questa finestra, la sorte di quelle somme dipende dalla procedura scelta e dalla data esatta. Per questo il calendario del deposito va costruito guardando le scadenze del 72-bis, non solo i tempi dell’OCC.
Il debito tributario nella proposta: cosa si può e cosa non si può offrire
Le tre procedure consentono di includere i debiti tributari e contributivi. Nelle procedure con piano è ammesso il pagamento parziale anche dei crediti privilegiati, purché non inferiore a quanto il creditore otterrebbe dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio. Per questo la ricostruzione del debito iscritto a ruolo non è un passaggio formale. Bisogna distinguere la quota capitale, gli interessi, le sanzioni e l’aggio, e capire quali voci godono di privilegio e di che grado. Le sanzioni di regola sono chirografarie, mentre l’IVA e le imposte dirette hanno privilegi diversi. Lo stesso importo complessivo può tradursi in proposte molto diverse a seconda di questa composizione.
Va soppesato anche il rapporto con le definizioni agevolate eventualmente aperte. Se il debitore ha aderito a una rottamazione e paga regolarmente le rate, una parte del debito è già sotto controllo. La procedura concorsuale va quindi coordinata con quell’adesione, perché il mancato pagamento delle rate ne determina la decadenza e riporta in vita il debito originario con sanzioni e interessi. Non si tratta di una scelta tra strumenti alternativi. Bisogna capire quale combinazione regge nel tempo.
L’elemento dirimente, quindi, non è soltanto “se” il pignoramento si ferma. Conta da quale atto dipende il blocco, quanto spazio di valutazione ha il giudice e cosa il debitore deve dare in cambio.
Opzione 1 – La ristrutturazione dei debiti del consumatore con sospensione ex art. 70, comma 4
In cosa consiste
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è il percorso riservato alla persona fisica che ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale eventualmente svolta. Il consumatore propone ai creditori, con l’assistenza dell’OCC, un piano che può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti, compresi quelli tributari e privilegiati. Per i crediti con privilegio il pagamento non può essere inferiore a quanto otterrebbero da una liquidazione. Il tratto distintivo è che non c’è voto dei creditori: l’Agente della riscossione non può bloccare il piano con un diniego, ma può soltanto sollevare contestazioni, che il giudice valuta in sede di omologazione.
Il punto che interessa qui è il comma 4 dell’art. 70. Con il decreto che dichiara ammissibile la proposta e ne dispone la pubblicità, il giudice, su istanza del debitore, può sospendere i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Può anche vietare nuove azioni esecutive e cautelari e adottare altre misure per conservare il patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Si tratta di misure revocabili o modificabili se emergono atti in frode o se vengono meno i presupposti.
Quando ha senso
- Dipendente o pensionato con trattenuta esattoriale sullo stipendio e debiti personali: tasse non pagate come persona fisica, bollo auto, sanzioni amministrative, oltre a una finanziaria o a uno scoperto bancario. La sospensione restituisce reddito al bilancio familiare e il piano redistribuisce quel reddito tra tutti i creditori.
- Consumatore con un’abitazione da proteggere: il piano permette di proporre un pagamento sostenibile senza mettere in vendita la casa, a condizione che i creditori privilegiati ricevano non meno di quanto avrebbero in liquidazione.
- Debitore con un conto pignorato e un reddito stabile: il reddito c’è ma è assorbito da troppe uscite. La procedura ha senso se il piano è credibile e la sospensione arriva prima che il terzo paghi.
Come si esegue, in sintesi
Si chiede la nomina di un gestore all’OCC. Il gestore ricostruisce la situazione, interpella l’Agente della riscossione e gli uffici fiscali e redige la relazione. Il debitore deposita il ricorso con il piano e, nello stesso atto, l’istanza di sospensione ex art. 70, comma 4, motivata sul pregiudizio che il pignoramento in corso arreca alla fattibilità del piano. Il giudice, se la proposta è ammissibile, emette il decreto e decide sulla sospensione. Il decreto va poi comunicato con tempestività all’Agente della riscossione e al terzo pignorato: proprio perché il 72-bis non passa dal giudice dell’esecuzione, è il terzo che deve sapere di dover smettere di pagare.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è l’assenza del voto: il creditore pubblico, spesso il più grande, non decide l’esito. Il secondo è la flessibilità del piano: durata, rate e percentuali sono modellate sul reddito reale, non sulla soglia di pignorabilità. Il terzo è la tutela del patrimonio, che non viene necessariamente liquidato. Il quarto riguarda l’esito: il piano omologato ed eseguito porta alla liberazione dai debiti residui.
Il rovescio della medaglia
La sospensione non è automatica. Il giudice la concede se ritiene che il pignoramento pregiudichi la fattibilità del piano, e può negarla o limitarla. Nel frattempo il terzo continua a pagare, e le somme già versate all’Agente non tornano indietro. L’accesso è inoltre riservato a chi è “consumatore”. Se i debiti esattoriali derivano in prevalenza da una partita IVA cessata, come IVA o contributi dell’attività, la qualificazione può essere contestata e la domanda dichiarata inammissibile. Infine il piano va rispettato nel tempo: se il debitore non adempie, l’omologazione può essere revocata e i creditori, Agente compreso, riprendono le azioni.
Profilo ideale: il consumatore con reddito stabile e debiti esattoriali personali, che ha qualcosa da proteggere e può offrire ai creditori più di quanto otterrebbero dalla liquidazione.
Le pronunce a supporto
Sulla ripartizione delle tutele contro il pignoramento esattoriale resta il riferimento delle Sezioni Unite (Cass. SU, ord. n. 7822 del 14 aprile 2020), utile per coordinare l’eventuale opposizione con la procedura. Sul versante concorsuale, la giurisprudenza di merito sulle somme pagate dal terzo dopo l’apertura riguarda soprattutto la liquidazione controllata (v. Opzione 3). Proprio per questo, nella ristrutturazione l’unica vera protezione è il decreto di sospensione, ottenuto e comunicato in tempo.
Opzione 2 – Il concordato minore con le misure protettive dell’art. 78
In cosa consiste
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento per i sovraindebitati che non sono consumatori: professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative, ma anche ex imprenditori e soci illimitatamente responsabili per i debiti sociali. La proposta può essere in continuità, cioè proseguire l’attività e pagare con i flussi futuri, oppure liquidatoria, se prevede un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Qui i creditori votano, e la proposta passa con la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
L’art. 78 stabilisce che il giudice, con il decreto di apertura e su istanza del debitore, disponga che fino alla definitività dell’omologazione non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali. Non possono nemmeno essere disposti sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori con titolo o causa anteriore. Rispetto alla sospensione dell’art. 70, comma 4, la formula è più ampia e meno legata alla valutazione caso per caso del pregiudizio al piano. Resta però una misura da chiedere, e da chiedere bene.
Quando ha senso
- Professionista o artigiano con l’attività ancora in corso, cartelle per IVA, IRPEF e contributi, e un pignoramento 72-bis presso i committenti che toglie la liquidità necessaria per lavorare. Il concordato in continuità ferma il pignoramento e trasforma i ricavi futuri nella fonte di pagamento.
- Piccola impresa individuale con un debito esattoriale prevalente e pochi altri creditori: il voto si gioca quasi tutto sull’Amministrazione finanziaria. Il punto delicato è l’adesione dell’ente, e il Codice offre un correttivo (v. sotto).
- Ex imprenditore che dispone di un apporto esterno, per esempio un familiare disposto a mettere a disposizione una somma, e vuole evitare la liquidazione dei beni. In questo caso va verificata con attenzione l’ammissibilità del concordato minore dopo la cancellazione dal registro delle imprese.
Come si esegue, in sintesi
Anche qui il percorso parte dall’OCC: nomina del gestore, ricostruzione del passivo, comunicazioni all’Agente della riscossione e agli uffici fiscali, relazione. Si deposita la domanda con la proposta, il piano e l’istanza di misure protettive ex art. 78. Se la domanda è ammissibile, il giudice apre la procedura, dispone la comunicazione ai creditori e fissa il termine per le dichiarazioni di voto. Il decreto con il divieto di azioni esecutive va comunicato all’Agente e al terzo. Raggiunte le maggioranze, si arriva all’omologazione.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è un divieto ampio delle azioni esecutive, che copre l’intero arco fino all’omologazione definitiva e non solo l’esecuzione già avviata. Il secondo è la possibilità di proseguire l’attività, che per un professionista è spesso l’unica fonte da cui pagare. Il terzo è il meccanismo che supera il mancato voto dell’Amministrazione finanziaria. Se l’adesione dell’ente è decisiva per raggiungere la maggioranza e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, secondo l’attestazione dell’OCC, il giudice può omologare anche senza quel voto (art. 80 CCII).
Il rovescio della medaglia
Il voto resta un rischio. Se l’Agente e gli altri creditori non aderiscono e non ricorrono i presupposti per superare il dissenso, la proposta non passa, e il divieto delle azioni esecutive cade con la procedura. La proposta liquidatoria richiede risorse esterne che non tutti hanno. L’iter è più articolato: prima il voto, poi le eventuali contestazioni, infine l’omologazione. Anche qui, quanto il terzo ha pagato all’Agente prima del decreto non torna indietro. E se l’attività in continuità non produce i flussi promessi, il piano si interrompe e i creditori riprendono le azioni.
Profilo ideale: il professionista o il piccolo imprenditore ancora operativo, con un debito esattoriale rilevante, flussi futuri dimostrabili e la necessità di non fermare l’attività.
Le pronunce a supporto
Sull’accesso dell’ex imprenditore la Cassazione mantiene una linea rigorosa. La giurisprudenza di legittimità più recente, segnalata nel 2026, ritiene inammissibile il concordato minore dell’imprenditore cancellato. Va quindi verificata l’iscrizione al registro prima di scegliere questa strada. Quando il concordato minore non è percorribile, la scelta si sposta sulla liquidazione controllata, con le regole di accesso più ampie indicate dalla Cassazione (Cass., ord. n. 22074 del 31 luglio 2025).
Opzione 3 – La liquidazione controllata e il blocco dell’art. 270
In cosa consiste
La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) è la procedura liquidatoria del sovraindebitato. Il patrimonio del debitore viene messo a disposizione dei creditori sotto la gestione di un liquidatore, e i redditi entrano nella procedura per la parte che eccede quanto serve al mantenimento del debitore e della sua famiglia, secondo quanto fissato dal giudice (art. 268, comma 4). La procedura ha una durata di riferimento di tre anni, al termine dei quali opera l’esdebitazione, salvo i casi in cui viene negata.
Sul pignoramento esattoriale l’effetto è il più netto delle tre strade. L’art. 270 CCII richiama, tra gli altri, l’art. 150: dalla sentenza di apertura nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Il blocco non dipende da un’istanza di misure protettive né da una valutazione del giudice sul pregiudizio al piano. È un effetto della sentenza, che vale anche per l’Agente della riscossione. Nella giurisprudenza di merito si consolida inoltre la regola dell’inopponibilità alla procedura dei pignoramenti e delle assegnazioni di quote dello stipendio anteriori all’apertura.
Quando ha senso
- Debitore senza margine per un piano, con un reddito che, tolto il necessario per vivere, lascia poco o nulla. Proporre percentuali non sostenibili sarebbe solo un rinvio del problema.
- Debitore con trattenuta 72-bis sullo stipendio e altre trattenute (pignoramenti di finanziarie, cessioni del quinto): l’apertura riporta tutte le quote sotto un’unica gestione e interrompe la corsa individuale dei creditori.
- Ex imprenditore cancellato, al quale il concordato minore è precluso, che vuole comunque una soluzione definitiva tramite l’esdebitazione.
Come si esegue, in sintesi
Si deposita il ricorso con la relazione dell’OCC. Il tribunale, verificati i presupposti, dichiara aperta la liquidazione con sentenza, nomina il liquidatore e fissa il termine per le domande dei creditori. Il punto pratico sul pignoramento è comunicare la sentenza al terzo (datore di lavoro, banca, ente) e all’Agente. Contestualmente va chiesto al giudice di indicare la quota di reddito che resta al debitore e la quota che il terzo deve versare alla procedura. Le pronunce di merito mostrano tribunali che ordinano direttamente al terzo di trattenere la quota indicata e di cessare le altre trattenute.
I vantaggi, motivati
Il primo è un blocco per legge, senza istanze e senza valutazioni discrezionali sul pregiudizio. Il secondo è l’inefficacia dei pagamenti successivi all’apertura: se il terzo paga all’Agente dopo la sentenza, quel pagamento non è opponibile alla procedura. Il terzo è l’accesso ampio: la Cassazione ha chiarito che l’apertura non è un premio e non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che riguarda semmai la fase dell’esdebitazione. Il quarto è l’esdebitazione dopo tre anni, che chiude anche il debito esattoriale residuo, salvi i debiti esclusi per legge.
Il rovescio della medaglia
Il prezzo è il patrimonio: i beni pignorabili vanno al liquidatore, compresa la casa se c’è. Per tre anni il reddito eccedente il mantenimento va alla procedura. L’esdebitazione non è garantita: viene negata nei casi di frode, malafede o colpa grave previsti dalla legge, ed è soggetta a limiti per chi ne ha già beneficiato. Esiste poi una scelta da valutare con attenzione: l’eventuale esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), cioè di chi non ha nulla da offrire, segue regole proprie e non può essere usata per aggirare un’esdebitazione già negata in una procedura precedente.
Una variante da conoscere: la liquidazione chiesta dai creditori
La liquidazione controllata non è solo un’iniziativa del debitore. Quando ricorrono i presupposti, può essere chiesta anche dai creditori (art. 268, comma 2, CCII), e l’art. 271 regola il caso in cui il debitore, di fronte alla domanda dei creditori, chieda un termine per presentare una proposta di ristrutturazione o di concordato minore. Per chi ha un pignoramento esattoriale in corso questo profilo ha un peso pratico. Lasciar maturare la situazione senza scegliere può portare un altro creditore a imporre la strada liquidatoria, mentre agire per primi permette di scegliere tra le tre opzioni.
Profilo ideale: il debitore che non ha margini per un piano credibile, o al quale le altre strade sono precluse, e che preferisce una soluzione definitiva anche a costo di mettere a disposizione il patrimonio.
Le pronunce a supporto
Le pronunce più utili su questa opzione sono raccolte nel blocco dedicato più avanti. Ne fanno parte quelle sull’inefficacia dei pagamenti del terzo dopo l’apertura (Cass. n. 3850 del 15 febbraio 2021; Trib. Bergamo, 3 febbraio 2025) e sull’inopponibilità delle assegnazioni di quote stipendiali (Trib. Reggio Emilia, 5 marzo 2025; Trib. Mantova, sent. n. 50 del 30 maggio 2025; Trib. Ancona, 18 dicembre 2025). C’è poi la pronuncia sul mancato subentro del liquidatore nell’esecuzione pendente (Trib. Ascoli Piceno, 26 febbraio 2025).
Le tre strade alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: dati inventati ma realistici, applicati alle diverse opzioni per mostrare cosa cambia. Non sono casi seguiti dallo studio e non sostituiscono il calcolo sul caso concreto.
Simulazione A – Dipendente con trattenuta esattoriale sullo stipendio
Dati di partenza: dipendente a tempo indeterminato, stipendio netto 1.870 € al mese, coniuge a carico e un figlio. Cartelle per IRPEF personale, bollo auto e sanzioni per 38.740 €. Prestito personale residuo di 14.215 € e scoperto bancario di 7.100 €. Il 14 aprile 2026 l’Agente notifica al datore di lavoro un pignoramento ex art. 72-bis: lo stipendio è sotto i 2.500 €, quindi la trattenuta è un decimo, pari a 187 € al mese.
Con l’Opzione 1 (ristrutturazione del consumatore). Il gestore OCC viene nominato a maggio. Il ricorso con l’istanza di sospensione ex art. 70, comma 4, è depositato l’8 luglio. Il decreto di ammissibilità con la sospensione arriva il 29 luglio e viene comunicato al datore di lavoro il 31 luglio. Le trattenute di maggio, giugno e luglio, per 561 €, sono già state versate all’Agente e restano acquisite. Da agosto la trattenuta si ferma. Il piano propone 290 € al mese per 72 mesi, cioè 20.880 € complessivi, ripartiti tra Agente e creditori chirografari secondo le cause di prelazione. È una soddisfazione parziale, che il giudice valuta tenendo conto anche delle contestazioni dell’Agente. Il dato da soppesare: tre mesi di ritardo nella domanda valgono 561 € persi e altrettanto tempo di esposizione alle altre azioni.
Con l’Opzione 2 (concordato minore). Non è percorribile, perché il debitore è un consumatore e i suoi debiti non derivano da un’attività d’impresa o professionale.
Con l’Opzione 3 (liquidazione controllata). Il ricorso è depositato il 10 luglio e la sentenza di apertura arriva il 22 settembre. Le trattenute da maggio a settembre, per 935 €, sono già versate. Se il datore di lavoro, non ancora informato, versa all’Agente la trattenuta di ottobre, quel pagamento successivo all’apertura è inefficace rispetto alla procedura, secondo l’orientamento richiamato più avanti. Il giudice fissa in 1.420 € la somma necessaria al mantenimento della famiglia. Alla procedura vanno quindi 450 € al mese, che in tre anni fanno 16.200 €. Non ci sono immobili da liquidare. A fronte di un esborso complessivo inferiore rispetto al piano, il rovescio è la durata fissa del vincolo sul reddito e il vaglio finale sull’esdebitazione.
Simulazione B – Professionista con pignoramento presso i committenti
Dati di partenza: geometra con partita IVA attiva. Cartelle per IVA, IRPEF e contributi previdenziali per 52.930 €, più 9.480 € di debiti verso fornitori. Il 3 marzo 2026 l’Agente notifica pignoramenti 72-bis a due committenti abituali, che sospendono il pagamento di fatture per 3.410 € al mese. La liquidità per lavorare si azzera.
Con l’Opzione 1. Non è percorribile, perché i debiti derivano dall’attività professionale e il geometra non è un consumatore ai fini della procedura.
Con l’Opzione 2 (concordato minore in continuità). La domanda, con l’istanza ex art. 78, è depositata il 15 maggio. Il decreto di apertura, del 5 giugno, vieta la prosecuzione delle azioni esecutive fino all’omologazione definitiva e viene comunicato ai committenti. Da giugno le fatture tornano a essere pagate al professionista. La proposta offre all’Agente e agli altri creditori 640 € al mese per 60 mesi, pari a 38.400 €. Ipotizziamo che l’Agente non voti e che la sua adesione sia decisiva per la maggioranza. Se l’OCC attesta che la proposta è più conveniente della liquidazione, il tribunale può comunque omologare in base all’art. 80. L’elemento dirimente è la credibilità dei flussi futuri: se la continuità non regge, il beneficio della protezione si dissolve.
Con l’Opzione 3. Si apre la liquidazione. Il professionista può continuare a lavorare, ma i redditi eccedenti il mantenimento vanno alla procedura per tre anni e i beni, come l’auto o la strumentazione, sono esposti alla liquidazione. Una parte della giurisprudenza di merito consente l’uso dei beni strumentali salvo restituzione per esigenze liquidatorie. Il vantaggio è un blocco immediato senza voto. Lo svantaggio è la perdita di controllo sul patrimonio.
Simulazione C – La stessa situazione con rateazione già in corso
Dati di partenza: come nella Simulazione A, ma il debitore ha chiesto e ottenuto una rateazione delle cartelle in 72 rate da 538 € al mese. Dopo il pagamento della prima rata l’Agente ha dichiarato estinta la procedura esecutiva. Il pignoramento è quindi cessato senza sovraindebitamento.
Il nodo. Con 538 € di rata, la rata del prestito e lo scoperto, il bilancio familiare non regge. Se il debitore non paga cinque rate, anche non consecutive, la rateazione decade e l’Agente può ripartire con un nuovo 72-bis. A quel punto il debitore dovrà valutare la ristrutturazione o la liquidazione, ma avrà già perso mesi e pagato rate che non riducono gli altri debiti. La rateazione è uno strumento utile se è sostenibile, ma diventa un rinvio se il problema è l’insieme dei debiti e non la sola cartella.
Il confronto in tabella
La tabella mette in fila le tre opzioni sui parametri che di solito decidono la scelta. Le voci di costo includono solo quelle di giustizia previste dalla legge. Vanno sempre lette alla luce del caso concreto: la stessa riga può pesare in modo opposto per due debitori diversi.
| Parametro | Ristrutturazione consumatore (artt. 67-73) | Concordato minore (artt. 74-83) | Liquidazione controllata (artt. 268-277) |
|---|---|---|---|
| Chi può accedere | Solo il consumatore | Professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up, soci illimitatamente responsabili | Ogni sovraindebitato, compreso l’ex imprenditore cancellato |
| Fonte del blocco del pignoramento | Decreto del giudice, su istanza (art. 70, c. 4) | Decreto di apertura, su istanza (art. 78) | Sentenza di apertura e rinvio all’art. 150 (art. 270) |
| Discrezionalità del giudice sul blocco | Elevata: serve il pregiudizio alla fattibilità del piano | Media: misura da chiedere, con effetto ampio fino all’omologazione | Bassa: effetto legale dell’apertura |
| Voto dei creditori | No | Sì (maggioranza dei crediti), con correttivo per il fisco (art. 80) | No |
| Tempi indicativi fino al blocco | Dal deposito al decreto di ammissibilità | Dal deposito al decreto di apertura | Dal deposito alla sentenza di apertura |
| Somme già versate all’Agente prima del blocco | Restano acquisite | Restano acquisite | Restano acquisite; i pagamenti successivi all’apertura sono inefficaci |
| Patrimonio | Conservato secondo il piano | Conservato secondo il piano | Liquidato (beni pignorabili) |
| Rischi in caso di esito negativo | Mancata omologazione o revoca, ripresa delle esecuzioni | Mancato raggiungimento del voto, ripresa delle esecuzioni | Diniego dell’esdebitazione per frode, malafede o colpa grave |
| Reversibilità | Possibile conversione in liquidazione controllata | Possibile conversione in liquidazione controllata | Scelta tendenzialmente definitiva |
| Costi di giustizia | Contributo unificato e oneri della procedura OCC | Contributo unificato e oneri della procedura OCC | Contributo unificato, oneri OCC e del liquidatore |
I criteri per scegliere
Nessuna delle tre opzioni è migliore in astratto. Ciascuna risponde a una combinazione diversa di fattori, e i criteri che seguono servono a riconoscere quale combinazione descrive la propria situazione.
Primo criterio: la natura dei debiti esattoriali. Se le cartelle riguardano imposte personali, bollo, sanzioni amministrative o tributi locali legati alla vita privata, la qualifica di consumatore è di regola sostenibile e l’Opzione 1 diventa praticabile. Se invece la parte prevalente deriva da IVA, IRAP, ritenute o contributi di un’attività, il discorso cambia. La strada naturale è il concordato minore, oppure la liquidazione se l’impresa è cessata e il debitore è stato cancellato. A fronte della tentazione di “presentarsi come consumatore” per evitare il voto, va soppesato il rischio di una domanda inammissibile, che fa perdere mesi mentre il pignoramento continua.
Secondo criterio: la velocità con cui serve il blocco. Se il terzo sta per pagare una somma significativa, per esempio sul conto dove è stato accreditato un TFR o un arretrato, ogni settimana conta. Va valutato quale procedura porta più rapidamente a un provvedimento efficace nel proprio tribunale e se il gestore OCC è in grado di depositare in tempi brevi. L’elemento dirimente è spesso la data, più che la scelta astratta dello strumento: un blocco forte che arriva tardi può valere meno di un blocco discrezionale ottenuto subito.
Terzo criterio: cosa c’è da proteggere. Una casa di proprietà, un’attività avviata, un’auto necessaria per lavorare spingono verso le procedure con piano (Opzioni 1 e 2), dove il patrimonio può essere conservato. Se non c’è nulla di pignorabile oltre al reddito, il costo principale della liquidazione, cioè la perdita dei beni, si riduce molto. A quel punto il blocco legale e l’esdebitazione a tre anni diventano più attraenti.
Quarto criterio: la sostenibilità realistica di un piano. Un piano si regge su un reddito che, tolto il necessario per la famiglia, lascia un margine stabile per anni. Se quel margine è minimo o incerto, per esempio con un contratto a termine o un’attività in calo, proporre un piano significa esporsi al rischio di revoca o di mancata esecuzione. Il rovescio della medaglia della liquidazione, la durata fissa, diventa in questi casi un vantaggio: il vincolo ha una fine prevista.
Quinto criterio: la storia del debitore e la prospettiva dell’esdebitazione. Chi ha già beneficiato di un’esdebitazione, o ha comportamenti pregressi che potrebbero essere letti come colpa grave o malafede nella formazione del debito, deve considerare che l’apertura della liquidazione non gli sarà negata per questo motivo, mentre l’esdebitazione finale sì. Nelle procedure con piano, invece, la valutazione sulla meritevolezza entra già nell’omologazione. Questo criterio non esclude nessuna strada, ma ne cambia il grado di rischio.
Se più criteri puntano in direzioni diverse, la scelta richiede di pesarli uno per uno sul fascicolo, a partire dall’estratto di ruolo e dagli atti di pignoramento. La scelta tra queste tre procedure si costruisce sugli atti reali. Per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e cassazionista, la affianca alla ricostruzione tributaria del suo staff, per non decidere su stime.
Due combinazioni frequenti, lette con i criteri
Conto corrente bloccato e stipendio pignorato insieme. Spesso l’Agente notifica due atti 72-bis, uno alla banca e uno al datore di lavoro. Il primo colpisce il saldo, il secondo le mensilità future. La sospensione della ristrutturazione del consumatore può riguardarli entrambi se l’istanza li indica entrambi e ne dimostra il pregiudizio. Nella liquidazione, invece, il blocco li copre per effetto della sentenza. La differenza da soppesare è soprattutto di tempo. Se la banca è vicina al versamento del saldo, la domanda va impostata in modo da ottenere il provvedimento prima di quella data, qualunque sia la procedura.
Cartelle personali e cartelle di un’attività cessata. È il caso più complesso per il primo criterio. Le imposte personali sono compatibili con la qualifica di consumatore, l’IVA dell’attività cessata no. Se la parte d’impresa è marginale, la qualifica di consumatore può reggere. Se è prevalente, diventa necessaria una valutazione specifica. A fronte di un concordato minore precluso dopo la cancellazione, la liquidazione controllata resta di regola l’unica procedura concorsuale percorribile, e il vantaggio del blocco legale va pesato contro la perdita dei beni.
Le domande di chi deve ancora scegliere
Posso cambiare strada a metà percorso?
Sì, in parte. Il Codice prevede la conversione della ristrutturazione e del concordato minore in liquidazione controllata, in caso di revoca o mancata omologazione, su istanza del debitore e, nei casi previsti, anche dei creditori o del pubblico ministero. Il percorso inverso, dalla liquidazione a un piano, non è altrettanto agevole. Una scelta iniziale prudente può quindi lasciare aperta la porta liquidatoria, mentre una scelta liquidatoria tende a chiudere le altre.
Le somme già trattenute dal datore di lavoro le recupero?
Di regola no, se sono state pagate all’Agente prima del provvedimento che blocca il pignoramento: si tratta di pagamenti eseguiti legittimamente. Diverso è il caso delle somme versate dopo l’apertura della liquidazione controllata. Secondo l’orientamento richiamato nel blocco delle pronunce, quei pagamenti sono inefficaci rispetto alla procedura e il liquidatore può chiederne la restituzione. Anche per questo la comunicazione tempestiva del provvedimento al terzo è decisiva.
E se l’Agente della riscossione si oppone?
Nella ristrutturazione del consumatore l’Agente non vota: può sollevare contestazioni, che il giudice valuta in sede di omologazione. Nel concordato minore il suo voto conta, ma il mancato voto può essere superato alle condizioni dell’art. 80. Nella liquidazione l’Agente partecipa come creditore, insinuandosi al passivo. In nessuna delle tre opzioni l’Agente ha da solo il potere di proseguire il pignoramento contro il provvedimento del giudice.
Devo comunque oppormi al pignoramento davanti al giudice?
Dipende dai vizi. Se la cartella non è stata notificata, se il credito si è prescritto dopo la notifica o se il pignoramento supera i limiti dell’art. 72-ter, l’opposizione resta uno strumento autonomo, con le sue regole di giurisdizione e i suoi termini. Può ridurre il debito da inserire nella procedura. Il sovraindebitamento non sana i vizi della riscossione e non li rende irrilevanti, ma la strategia va coordinata per non sovrapporre iniziative contraddittorie.
E se scelgo la strada sbagliata?
Il rischio più frequente non è la scelta “sbagliata” in assoluto, ma quella fatta senza i dati completi. Una domanda di ristrutturazione dichiarata inammissibile per difetto della qualifica di consumatore, o un concordato minore senza i voti necessari, costano tempo, e durante quel tempo il terzo continua a pagare. La difesa migliore è una diagnosi preventiva sulla natura dei debiti e sulla sostenibilità del piano, prima del deposito.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono raggruppate per l’aspetto che illuminano. Il principio di ciascuna è riformulato e non corrisponde alla massima ufficiale. Il testo integrale va sempre letto sul caso concreto, anche perché diverse decisioni di merito esprimono orientamenti non ancora consolidati.
Sul pignoramento esattoriale e sulle tutele parallele
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Cass., Sezioni Unite, ordinanza n. 7822 del 14 aprile 2020. Le contestazioni che riguardano la pretesa tributaria e i vizi della cartella o della sua notifica appartengono al giudice tributario. Le contestazioni che riguardano i fatti estintivi successivi alla notifica, o la regolarità dell’atto di esecuzione, appartengono al giudice ordinario. Rilevanza: chi affianca al sovraindebitamento un’opposizione contro il 72-bis deve scegliere il giudice giusto, per non perdere tempo mentre la procedura concorsuale è in corso.
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Cass., Sezione Tributaria, ordinanza pubblicata il 16 novembre 2025 (numero da verificare). Il vincolo del pignoramento 72-bis perde efficacia se il terzo non paga entro il termine di sessanta giorni, senza bisogno di opposizione. Per proseguire, l’Agente deve procedere con un nuovo pignoramento nelle forme ordinarie. Rilevanza: verificare se il pignoramento sia ancora efficace è il primo passo, prima di scegliere quale procedura avviare.
Sull’accesso alle procedure e sulla scelta dello strumento
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Cass., Sez. I civ., ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025. L’apertura della liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza fondato su negligenza o imprudenza del debitore. Questi profili si valutano in sede di esdebitazione. Rilevanza: rende la liquidazione la strada più accessibile per chi ha accumulato cartelle in modo poco accorto.
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Cass., Sez. I civ., n. 20141 del 16 giugno 2026. La domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile, a prescindere dal tipo di impresa o di proposta. Rilevanza: per l’ex titolare di partita IVA con cartelle dell’attività, l’Opzione 2 è di regola preclusa e il confronto si sposta tra le altre strade.
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Cass., Sez. I civ., n. 30108 del 14 novembre 2025. Il debitore già fallito e non esdebitato non può ricorrere all’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria. Rilevanza: chi ha una storia concorsuale pregressa deve valutare con prudenza la prospettiva dell’esdebitazione, che pesa sul quinto criterio di scelta.
Sugli effetti della liquidazione controllata sui pignoramenti in corso
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Cass., Sez. I civ., n. 3850 del 15 febbraio 2021. Il pagamento eseguito dal terzo pignorato al creditore assegnatario dopo l’apertura della procedura concorsuale è inefficace verso la procedura. Rilevanza: resa in materia fallimentare, è il riferimento richiamato dai giudici di merito per i pagamenti del datore di lavoro o della banca all’Agente dopo la sentenza di liquidazione.
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Cass., n. 19947 del 10 agosto 2017. L’assegnazione del credito pignorato opera “salvo esazione”. Finché il terzo non ha pagato, il credito non è uscito dal patrimonio del debitore, e il pagamento successivo all’apertura del concorso non è opponibile. Rilevanza: spiega perché le quote non ancora versate dal terzo alla data della sentenza tornano nella disponibilità della procedura.
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Tribunale di Reggio Emilia, Sezione procedure concorsuali, 5 marzo 2025. Le assegnazioni e cessioni di quote stipendiali anteriori all’apertura non sono opponibili alla liquidazione controllata. Rilevanza: sostiene l’idea che anche la trattenuta derivante da un pignoramento presso il datore di lavoro rientri sotto la gestione unitaria della procedura.
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Tribunale di Mantova, sentenza n. 50 del 30 maggio 2025. Applica l’inopponibilità alla procedura a una lavoratrice con stipendio gravato da pignoramento e cessione del quinto. Rilevanza: è un esempio concreto della situazione tipica del dipendente con più trattenute.
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Tribunale di Ancona, 18 dicembre 2025. Il pignoramento del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata. Il debitore può essere autorizzato a usare un bene strumentale, salvo restituzione se serve alla liquidazione. Rilevanza: utile al professionista della Simulazione B che teme di perdere gli strumenti di lavoro.
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Tribunale di Bergamo, decreto del 3 febbraio 2025. I pagamenti eseguiti dopo l’apertura in esecuzione di assegnazioni presso terzi sono inefficaci rispetto alla procedura. Rilevanza: conferma in sede di merito l’effetto pratico più importante per chi ha una trattenuta in corso.
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Tribunale di Ascoli Piceno, 26 febbraio 2025. Se il liquidatore non subentra nell’esecuzione individuale pendente, questa diventa improcedibile. Rilevanza: riguarda soprattutto le esecuzioni ordinarie davanti al giudice. Per il 72-bis, che non ha un giudice dell’esecuzione, conferma che il blocco opera e va fatto valere comunicandolo all’Agente e al terzo.
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Tribunale di Trani, sentenza n. 781/2025. L’apertura della liquidazione controllata interrompe automaticamente i processi pendenti, in forza del richiamo che l’art. 270 fa all’art. 143. Rilevanza: incide sulle opposizioni già avviate contro la riscossione, che vanno riassunte o coordinate con il liquidatore.
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Tribunale di Milano, sentenza di apertura della liquidazione controllata (R.G. 95/2025). Ordina al terzo pignorato di trattenere la sola quota indicata dall’OCC e di comunicare al datore di lavoro la cessazione delle altre trattenute. Rilevanza: mostra come, in pratica, il provvedimento di apertura possa contenere istruzioni operative dirette al terzo, che risolvono il problema della comunicazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un pignoramento esattoriale in corso, il lavoro dello studio parte dagli atti e arriva alla scelta della procedura. Queste sono le attività concrete:
- Acquisiamo l’estratto di ruolo e ricostruiamo ogni cartella, distinguendo imposte personali, tributi dell’attività, contributi e sanzioni, perché da questa distinzione dipende l’accesso alla ristrutturazione del consumatore o al concordato minore.
- Verifichiamo l’atto di pignoramento 72-bis: data di notifica, terzo destinatario, rispetto dei limiti dell’art. 72-ter, eventuale perdita di efficacia per decorso del termine di sessanta giorni.
- Controlliamo le notifiche delle cartelle e i termini di prescrizione maturati dopo la notifica, per individuare i vizi da far valere con un’opposizione davanti al giudice competente.
- Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando qualifica soggettiva, reddito disponibile, patrimonio e storia debitoria.
- Prepariamo con l’OCC la documentazione per la relazione del gestore, comprese le richieste all’Agente della riscossione e agli uffici fiscali sul debito accertato.
- Redigiamo il ricorso e l’istanza di sospensione o di misure protettive (art. 70, c. 4, o art. 78), motivandola sul pregiudizio concreto che il pignoramento arreca al piano.
- Comunichiamo il provvedimento al terzo pignorato e all’Agente e verifichiamo che le trattenute cessino davvero dalla mensilità successiva.
- Nella liquidazione controllata chiediamo al giudice di fissare la quota di reddito necessaria al mantenimento e di dare istruzioni al datore di lavoro, e verifichiamo eventuali pagamenti inefficaci successivi all’apertura.
- Costruiamo la strategia per l’esdebitazione fin dal deposito, documentando gli elementi che escludono frode, malafede o colpa grave.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi procedure del Codice della crisi) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC conta in modo particolare su questo tema. Permette di impostare la domanda già con le informazioni che il gestore e il giudice cercheranno, e di prevedere quali punti dell’istanza di sospensione saranno esaminati con più attenzione.
La scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani. Se l’omologazione viene contestata, se un creditore propone reclamo o se l’opposizione al pignoramento arriva in Cassazione, la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità, con lo stesso difensore cassazionista. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sul profilo processuale e concorsuale, i secondi sulla ricostruzione del debito tributario e sulla sostenibilità economica del piano.
Chiusura
Un pignoramento dell’Agente della riscossione in corso non si ferma con una formula generica. Si ferma con un provvedimento preciso, che dipende dalla strada scelta. Il decreto di sospensione nella ristrutturazione del consumatore è discrezionale ma lascia intatto il patrimonio. Il decreto di apertura del concordato minore richiede il voto ma permette di continuare a lavorare. La sentenza di liquidazione blocca tutto per legge ma chiede in cambio i beni e tre anni di reddito eccedente. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: ogni mese di ritardo è una trattenuta che non torna indietro.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze che il tema richiede. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC riguardano direttamente le procedure che producono la sospensione. Lo staff multidisciplinare in diritto tributario ricostruisce le cartelle da cui dipende la proposta. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità delle opposizioni contro il pignoramento fino all’ultimo grado.
📩 Ogni trattenuta che passa è una somma che non recuperi: scrivici oggi stesso, tutti i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.





