Il piccolo imprenditore in difficoltà ha di solito due strade davanti a sé, e spesso nessuno gliele spiega insieme. La prima è la composizione negoziata della crisi: un percorso riservato e stragiudiziale, condotto da un esperto indipendente, per trattare con i creditori. La seconda sono le procedure di sovraindebitamento: concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione, che passano per un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e poi davanti al tribunale. Il codice della crisi le collega con una norma specifica, l’art. 25-quater CCII, pensata proprio per le imprese “sotto soglia”.
La scelta conta perché i tempi corrono. Il rischio principale è avviare la composizione negoziata senza una reale prospettiva di risanamento, consumare mesi di trattative e arrivare alla fase successiva con l’impresa già cancellata, con i pignoramenti ripresi o con l’accesso a uno strumento ormai precluso. Su questo punto la Cassazione è intervenuta più volte tra il 2025 e il 2026.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle due competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha certificato. È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che conduce la composizione negoziata. È anche Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, cioè opera dentro gli strumenti verso cui la composizione dell’impresa minore può sfociare. Valutare entrambi i percorsi dall’interno consente di scegliere quello giusto prima di cominciare, e non a metà strada.
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Inquadramento normativo: due binari collegati da una sola norma
La composizione negoziata in generale
Sul piano normativo la composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). Il codice è stato modificato da più correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024. L’istituto deriva dal D.L. 118/2021, che lo aveva introdotto prima dell’entrata in vigore del codice.
Va precisato che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale: è un percorso volontario e riservato, in cui l’imprenditore resta alla guida dell’impresa e tratta con i creditori assistito da un esperto indipendente. Il Tribunale di Bologna lo ha affermato espressamente (ord. 23 luglio 2024). Nella composizione non c’è spossessamento e nessun giudice approva il piano. Il tribunale interviene solo su richieste specifiche: conferma delle misure protettive, misure cautelari, autorizzazioni ai sensi dell’art. 22 CCII.
L’esperto non rappresenta né il debitore né i creditori. Agevola le trattative, verifica la coerenza del progetto di risanamento e, alla fine, redige una relazione finale. Proprio questa relazione è il passaggio che apre, eventualmente, il concordato semplificato.
L’impresa minore e l’art. 25-quater CCII
L’impresa minore è definita dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. È l’impresa che presenta congiuntamente tre requisiti:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se più breve);
- ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
È l’impresa che non può fallire, oggi si direbbe che non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale. Per lei gli strumenti “naturali” sono quelli del sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c, CCII).
L’art. 25-quater CCII apre anche all’impresa minore la composizione negoziata, con regole adattate:
- l’imprenditore commerciale o agricolo sotto soglia, in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere la nomina dell’esperto se il risanamento è ragionevolmente perseguibile;
- l’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio competente per la sede legale, che nomina l’esperto. Per l’impresa sopra soglia, invece, nomina una commissione regionale;
- se le trattative riescono, le parti possono concludere un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale, una convenzione di moratoria o un accordo sottoscritto anche dall’esperto;
- se le trattative non riescono, l’imprenditore può proporre concordato minore (art. 74), liquidazione controllata (art. 268) o concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies). L’impresa agricola ha in più la via dell’accordo di ristrutturazione;
- per il resto si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 12-25-octies;
- il compenso dell’esperto è liquidato dal segretario generale della camera di commercio.
Il D.Lgs. 136/2024 ha riscritto diversi commi dell’articolo, tra cui gli sbocchi del comma 4 e la salvezza degli atti autorizzati prevista dal comma 6.
Distinzione dagli strumenti di sovraindebitamento
La differenza essenziale è questa. La composizione negoziata è una trattativa privata assistita da un esperto; il sovraindebitamento è un insieme di procedure giudiziali che passano per l’OCC e terminano con un provvedimento del tribunale.
Un esempio aiuta. Un artigiano con 180.000 euro di debiti può chiedere l’esperto in camera di commercio e trattare con la banca e i fornitori una moratoria di diciotto mesi. Se la trattativa riesce, firma un accordo privato e il tribunale non interviene. Se invece la banca rifiuta, l’artigiano può rivolgersi all’OCC per un concordato minore. Quest’ultimo richiede il voto dei creditori e l’omologazione del tribunale, ma vincola anche i dissenzienti.
Tabella di confronto tra gli strumenti disponibili per l’impresa minore
| Aspetto | Composizione negoziata (art. 25-quater) | Concordato minore (artt. 74-83) | Liquidazione controllata (artt. 268 ss.) | Concordato semplificato (art. 25-sexies) |
|---|---|---|---|---|
| Natura | Stragiudiziale, riservata | Giudiziale, con voto dei creditori | Giudiziale, liquidatoria | Giudiziale, liquidatoria, senza voto |
| Chi assiste il debitore | Esperto nominato dalla camera di commercio | OCC (gestore della crisi) | OCC e liquidatore nominato dal tribunale | Ausiliario nominato dal tribunale |
| Prosecuzione dell’attività | Sì, con gestione ordinaria | Sì, se in continuità | No | No |
| Effetti sui dissenzienti | Nessuno: vincola solo chi firma | Vincola tutti se si raggiungono le maggioranze | Concorso di tutti i creditori | Vincola tutti con l’omologazione |
| Protezione dalle esecuzioni | Misure protettive su richiesta, confermate dal giudice | Misure protettive richiedibili con la domanda | Divieto di azioni esecutive dall’apertura | Effetti protettivi dalla pubblicazione del ricorso |
| Presupposto temporale | Impresa attiva e iscritta | Impresa attiva e iscritta (Cass. 20141/2026) | Anche dopo la cessazione, entro l’anno | Entro 60 giorni dalla relazione finale |
| Esdebitazione | Non prevista: dipende dagli accordi | Effetto dell’omologazione per i debiti falcidiati | Su domanda, con i requisiti degli artt. 280 ss. | Effetto dell’omologazione |
Sul piano operativo la tabella mostra un punto spesso trascurato. La composizione negoziata è l’unico strumento che non vincola chi non firma: è efficace solo se i creditori principali sono disponibili a trattare. Gli altri tre strumenti, invece, si impongono anche ai dissenzienti, al prezzo di un controllo giudiziale più intenso.
Requisiti e termini
Requisiti di accesso alla composizione
In termini operativi, l’impresa minore deve possedere:
- qualità di imprenditore commerciale o agricolo iscritto nel registro delle imprese. Le società semplici agricole e le ditte individuali rientrano;
- requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), verificati sui tre esercizi;
- squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza. Anche l’insolvenza in atto non esclude l’accesso, purché sia reversibile (Trib. Campobasso, 14 luglio 2023, n. 15);
- ragionevole perseguibilità del risanamento: serve un progetto serio, non una semplice dichiarazione d’intenti (Trib. Padova, ord. 13 dicembre 2024);
- assenza di cause ostative previste dall’art. 25-quinquies: non deve essere pendente un ricorso per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, né deve essere stata rinunciata una domanda nei quattro mesi precedenti.
Il secondo comma dell’art. 25-quater aggiunge un punto specifico per l’impresa minore: la dichiarazione sulla pendenza di procedure deve attestare anche l’assenza di ricorsi per concordato minore. Chi ha già depositato un concordato minore non può avviare in parallelo la composizione negoziata.
Requisiti per il successivo sbocco nel sovraindebitamento
Se le trattative falliscono, i requisiti cambiano a seconda dello strumento scelto:
- concordato minore: serve un’impresa ancora attiva e iscritta. La Cassazione ha chiarito che l’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese non può proporlo, nemmeno in forma liquidatoria (Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141, sull’art. 33, comma 4, CCII);
- liquidazione controllata: è accessibile anche dopo la cessazione, entro l’anno dalla cancellazione, come previsto dall’art. 33 CCII;
- concordato semplificato: richiede una composizione negoziata svolta correttamente e una relazione finale che attesti la buona fede e l’impraticabilità delle soluzioni negoziali.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Durata dell’incarico dell’esperto: 180 giorni | Accettazione dell’esperto | Ordinatorio, prorogabile per non oltre 180 giorni su richiesta delle parti | Archiviazione dell’istanza, salvo proroga |
| Misure protettive: durata da 15 a 120 giorni | Pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione nel registro imprese | Fissato dal giudice; prorogabile entro il limite complessivo di 240 giorni | Cessazione della protezione: i creditori possono riprendere le azioni esecutive |
| Ricorso al tribunale per la conferma delle misure | Giorno della pubblicazione dell’istanza di misure | Perentorio (art. 19 CCII) | Le misure perdono efficacia |
| Proposta di concordato semplificato: 60 giorni | Comunicazione della relazione finale dell’esperto | Perentorio | Lo strumento non è più accessibile |
| Preclusione dopo la rinuncia a uno strumento | Rinuncia alla domanda | Quattro mesi (art. 25-quinquies) | L’istanza di composizione è inammissibile |
| Liquidazione controllata dell’imprenditore cessato | Cancellazione dal registro imprese | Un anno (art. 33 CCII) | Non è più possibile aprire la procedura nei confronti dell’impresa cessata |
Il termine più critico è quello dei 60 giorni per il concordato semplificato. Il Tribunale di Milano lo ha ribadito con la sentenza 20 marzo 2025, n. 236: la domanda deve essere proposta entro quel termine e presuppone il collegamento con la composizione appena conclusa.
La sospensione feriale (1-31 agosto) riguarda i termini processuali dei procedimenti davanti al tribunale. Non si applica alla durata delle trattative stragiudiziali. Quando è in corso un procedimento giudiziale collegato, ad esempio per la conferma delle misure, conviene verificare caso per caso la natura del termine.
Procedura passo per passo
1. Autodiagnosi e test pratico
La disciplina prevede che l’imprenditore valuti per prima cosa la propria situazione con il test pratico disponibile sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio. Il test misura il rapporto tra il debito da ristrutturare e i flussi di cassa liberi attesi. Non è vincolante, ma un esito molto negativo indica che il risanamento difficilmente è “ragionevolmente perseguibile”.
Per l’impresa minore il test va affiancato da una verifica parallela: in caso di esito negativo, quale strumento di sovraindebitamento sarebbe disponibile? Questa domanda andrebbe posta prima, non dopo.
2. Deposito dell’istanza in camera di commercio
L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica al segretario generale della camera di commercio della sede legale. Vanno allegati i documenti dell’art. 17, comma 3, CCII, tra cui:
- bilanci degli ultimi tre esercizi o, per chi non è tenuto a redigerli, dichiarazioni dei redditi e IVA;
- situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni;
- elenco dei creditori con importi e garanzie;
- progetto di piano di risanamento e relazione sull’attività;
- dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per liquidazione, concordato minore o altri strumenti;
- certificati dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi;
- estratto della Centrale Rischi.
Un’istanza incompleta o un progetto di piano generico espongono a un’archiviazione rapida e, soprattutto, compromettono il futuro concordato semplificato, che presuppone trattative serie e documentate.
3. Nomina e accettazione dell’esperto
Il segretario generale nomina l’esperto, scelto dall’elenco regionale. L’esperto accetta entro due giorni lavorativi e convoca subito l’imprenditore. Valuta se ci sono concrete prospettive di risanamento. Se non ne vede, lo comunica e l’incarico si chiude.
4. Eventuali misure protettive
Con l’istanza, o in un momento successivo, l’imprenditore può chiedere le misure protettive dell’art. 18 CCII. Da quel momento i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. La disciplina prevede che:
- la richiesta sia pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Da quella data decorrono gli effetti (App. Bologna, 28 marzo 2025, n. 682);
- lo stesso giorno l’imprenditore depositi ricorso al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII per la conferma, ai sensi dell’art. 19;
- il tribunale, sentite le parti e l’esperto, confermi o revochi le misure e ne fissi la durata.
Le misure protettive vietano l’esecuzione, non l’accertamento del credito. Un creditore può comunque ottenere un decreto ingiuntivo o una sentenza di condanna (Trib. Udine, 20 dicembre 2024, n. 1168). La composizione negoziata non estingue i crediti; impedisce solo, temporaneamente, di eseguirli (Trib. Viterbo, 21 giugno 2023, n. 639).
5. Trattative
L’esperto convoca le parti, raccoglie le proposte e verifica la buona fede di tutti. Va precisato che i doveri di buona fede e di leale collaborazione degli artt. 4 e 16 CCII gravano in modo simmetrico sul debitore e sui creditori (Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2024). Le banche, per esempio, devono partecipare in modo attivo e informato. La sola notizia dell’avvio delle trattative non autorizza la revoca degli affidamenti.
Durante le trattative l’imprenditore gestisce l’impresa in via ordinaria. Gli atti di straordinaria amministrazione vanno comunicati all’esperto. Per alcuni atti, come i finanziamenti prededucibili o la cessione dell’azienda, può chiedere l’autorizzazione al tribunale ai sensi dell’art. 22. Questi atti autorizzati conservano i loro effetti anche se poi si apre una procedura di sovraindebitamento (art. 25-quater, comma 6).
6. Esiti
Al termine si hanno tre scenari:
- accordo raggiunto: contratto di continuità, convenzione di moratoria o accordo sottoscritto anche dall’esperto (art. 25-quater, comma 3);
- trattative fallite con relazione finale: l’imprenditore può proporre entro 60 giorni il concordato semplificato, oppure rivolgersi all’OCC per concordato minore o liquidazione controllata;
- archiviazione anticipata per mancanza di prospettive: restano disponibili le procedure di sovraindebitamento, se ne ricorrono i requisiti.
7. Il tribunale competente nei passaggi successivi
Per il concordato semplificato e per il concordato minore la competenza spetta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell’art. 27 CCII. Per il concordato minore il ricorso è preceduto dalla relazione dell’OCC, che verifica la documentazione e la fattibilità.
L’errore più frequente è trattare la composizione come un “tempo guadagnato” e non come la base documentale delle procedure successive. Il tribunale, chiamato sul concordato semplificato, verifica fin dall’inizio che la composizione sia stata avviata con i presupposti richiesti dall’art. 12 CCII (Cass. civ., sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623).
Verifiche sul campo: tre esempi di applicazione
Esempio di calcolo 1: verifica della soglia e scelta del percorso
Dati. Ditta individuale di installazione impianti. Ultimi tre esercizi:
| Esercizio | Attivo patrimoniale | Ricavi lordi |
|---|---|---|
| 2023 | 238.700 € | 187.450 € |
| 2024 | 261.300 € | 194.820 € |
| 2025 | 247.900 € | 163.270 € |
Debiti complessivi al 30 settembre 2026: 412.650 €. Comprendono un mutuo chirografario di 156.300 €, uno scoperto di 48.920 €, debiti verso fornitori per 118.430 €, debiti tributari e contributivi per 89.000 €.
Verifica. Attivo sempre sotto 300.000 €, ricavi sempre sotto 200.000 €, debiti sotto 500.000 €. I tre requisiti sono soddisfatti congiuntamente: è un’impresa minore.
Sostenibilità. Flusso di cassa libero stimato: 3.120 € al mese, cioè 37.440 € all’anno. Debito da ristrutturare, al netto della parte coperta da ordinaria gestione: circa 290.000 €. Rapporto debito/flussi: 290.000 / 37.440 ≈ 7,7 anni. È un risanamento lungo, ma non impossibile se la banca concede una moratoria e una parte dei fornitori accetta una riduzione.
Sequenza. Istanza depositata il 5 ottobre 2026. L’esperto accetta il 7 ottobre. Le misure protettive sono pubblicate il 9 ottobre, con ricorso per la conferma depositato lo stesso giorno. Le trattative durano fino all’inizio di aprile 2027, entro i 180 giorni.
Esito ipotetico A. La banca accetta una moratoria di 18 mesi sul mutuo e i fornitori principali uno stralcio del 30%. Si firma un accordo sottoscritto anche dall’esperto ai sensi dell’art. 25-quater, comma 3, lett. c). Nessun giudizio.
Esito ipotetico B. La banca rifiuta. L’esperto deposita la relazione finale, comunicata il 6 aprile 2027. L’imprenditore ha 60 giorni, cioè fino al 5 giugno 2027, per proporre il concordato semplificato. In alternativa, poiché l’impresa è attiva e iscritta, può depositare tramite OCC un concordato minore in continuità, che vincola anche la banca dissenziente se raggiunge le maggioranze dell’art. 79 CCII.
Esempio di calcolo 2: il rischio della cancellazione
Dati. Ditta individuale di commercio al dettaglio. Debiti per 213.780 €. Il titolare, scoraggiato, chiude l’attività e si cancella dal registro imprese il 14 novembre 2026. Il 20 gennaio 2027 chiede assistenza.
Verifica. La composizione negoziata non è più disponibile: presuppone un’impresa in attività, con un risanamento ragionevolmente perseguibile. Il concordato minore è inammissibile dopo la cancellazione, anche in forma liquidatoria (Cass. 20141/2026). Resta la liquidazione controllata, che può essere chiesta entro un anno dalla cancellazione, quindi entro il 14 novembre 2027. All’esito, se ricorrono i requisiti, il debitore può ottenere l’esdebitazione.
Confronto. Se lo stesso imprenditore si fosse rivolto a un professionista prima della cancellazione, avrebbe potuto valutare la composizione negoziata o un concordato minore liquidatorio, con il voto dei creditori e una proposta costruita da lui. La cancellazione anticipata chiude da sola due delle tre strade.
Esempio di calcolo 3: concordato semplificato o liquidazione controllata?
Dati. Società in nome collettivo sotto soglia, attività di ristorazione. Trattative fallite, relazione finale comunicata il 2 marzo 2027 con attestazione di buona fede. Attivo liquidabile: attrezzature 41.380 €, avviamento offerto da un terzo 27.500 €, crediti verso clienti 6.240 €. Totale 75.120 €. Passivo: privilegiati (dipendenti, erario, INPS) 58.730 €, chirografari 146.910 €.
Scenario liquidazione controllata. Il liquidatore vende i beni singolarmente. Si stima che l’avviamento vada perduto con la chiusura e che le attrezzature realizzino circa il 70% del valore, cioè 28.970 €. Attivo stimato: 28.970 + 6.240 = 35.210 €. Al netto delle spese di procedura stimate in 4.380 €, restano 30.830 €, insufficienti anche per i privilegiati. Ai chirografari non arriva nulla.
Scenario concordato semplificato. La proposta, depositata entro il 1° maggio 2027, prevede la cessione in blocco all’offerente terzo per 27.500 € più le attrezzature, per un totale di 68.880 €, oltre ai crediti incassati. Dopo il pagamento integrale dei privilegiati (58.730 €) e delle spese stimate in 5.160 €, ai chirografari restano 11.230 €, pari al 7,6% circa.
Verifica. L’utilità per i chirografari è concreta e superiore allo scenario liquidatorio, come richiesto da Cass. 624/2026. L’ordine delle cause di prelazione è rispettato. Va precisato che la cessione in blocco non deve tradursi in una prosecuzione dell’attività da parte della società, perché il concordato semplificato non ammette la continuità diretta (Trib. Milano, 3 aprile 2025, n. 277). L’esito resta comunque rimesso alla valutazione del tribunale e alle opposizioni dei creditori.
Casi particolari
Impresa agricola
L’impresa agricola sotto soglia ha una strada in più. Oltre agli sbocchi comuni può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII), come prevede l’art. 25-quater, comma 4. Per l’impresa agricola la dichiarazione allegata all’istanza deve riguardare anche la pendenza di procedimenti ai sensi dell’art. 57.
Impresa che “esce” dalla soglia durante le trattative
Va precisato che i requisiti dimensionali si verificano con riferimento ai tre esercizi anteriori alla domanda. Se durante le trattative i debiti superano i 500.000 euro, per esempio per l’accertamento di un debito tributario, cambia il quadro degli sbocchi possibili. L’impresa potrebbe diventare assoggettabile alla liquidazione giudiziale e agli strumenti ordinari, come il concordato preventivo. È un punto da monitorare con l’esperto e con il commercialista, perché incide sulla scelta dello strumento finale.
Domanda di concordato già pendente
Se è già pendente una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche “con riserva”, l’istanza di composizione negoziata è inammissibile. In quel caso la composizione non produce effetti impeditivi: per le imprese sopra soglia, non impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale (Cass. civ., 6 dicembre 2025, n. 31856). Per l’impresa minore vale lo stesso principio rispetto al concordato minore già depositato. Lo dice espressamente l’art. 25-quater, comma 2.
Ricorso per liquidazione presentato da un creditore
Dopo il correttivo del 2024, l’art. 25-quinquies impedisce l’accesso alla composizione solo in presenza di domande presentate dal debitore. Una domanda di liquidazione di un creditore o del pubblico ministero non è, di per sé, ostativa. La Corte d’Appello di Roma ha letto in questo senso l’intervento del D.Lgs. 136/2024 (App. Roma, 28 gennaio 2025, n. 864).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, valuta l’impresa minore su entrambi i fronti già al primo incontro: prima di depositare l’istanza in camera di commercio verifica quale strumento resterebbe disponibile se le trattative non riuscissero.
Socio illimitatamente responsabile e garanti
La composizione negoziata della società non protegge automaticamente il patrimonio personale dei soci o dei garanti. Il fideiussore di un finanziamento bancario può essere escusso. In questi casi va valutata una procedura di sovraindebitamento autonoma o una procedura familiare (art. 66 CCII), da coordinare con le trattative della società.
Debiti tributari e contributivi
Per l’impresa minore il debito verso il fisco e gli enti previdenziali pesa spesso più di quello bancario. La disciplina prevede canali diversi a seconda dello strumento. Nella composizione negoziata l’imprenditore può trattare con l’Agenzia delle Entrate e con l’INPS, ma la legge non prevede un meccanismo che imponga all’ente una riduzione del debito. L’accordo dipende dalle regole proprie di ciascun ente, ad esempio le rateizzazioni ordinarie. Nel concordato minore e nella liquidazione controllata, invece, i crediti pubblici partecipano al concorso come gli altri, secondo il loro rango. La proposta di concordato minore può prevederne il pagamento parziale, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione.
Nel concordato semplificato la giurisprudenza di merito ha ammesso la falcidia dei debiti tributari, con il solo limite del confronto con lo scenario liquidatorio (App. Lecce, 15 gennaio 2025, n. 22). Va precisato che si tratta di un orientamento di merito, e che l’ordine delle cause di prelazione resta inderogabile (App. Catania, decr. 14 febbraio 2025).
Il ruolo dell’OCC dopo una composizione non riuscita
Quando la composizione si chiude senza accordo, il passaggio al sovraindebitamento non è automatico. L’imprenditore deve presentare istanza a un Organismo di Composizione della Crisi, che nomina un gestore. Il gestore raccoglie la documentazione, verifica la situazione patrimoniale e redige la relazione che accompagna il ricorso. In termini operativi, la documentazione già prodotta nella composizione negoziata è un vantaggio rilevante: bilanci, situazione patrimoniale, elenco dei creditori e corrispondenza delle trattative possono essere riutilizzati, previo aggiornamento. Si riducono così i tempi tra la fine delle trattative e il deposito del concordato minore o della liquidazione controllata.
Va precisato che il gestore dell’OCC e l’esperto della composizione svolgono funzioni distinte. L’esperto agevola un accordo privato; il gestore attesta, davanti al tribunale, la completezza dei dati e la fattibilità della proposta. Sono ruoli diversi, che la legge affida a professionisti diversi nello stesso caso.
Impresa con debiti in parte personali
La ditta individuale non ha un patrimonio separato. I debiti dell’impresa e quelli personali del titolare, come un mutuo per la casa o un finanziamento al consumo, gravano sullo stesso patrimonio. La composizione negoziata riguarda i debiti d’impresa e i relativi creditori. Le procedure di sovraindebitamento, invece, possono comprendere l’intera esposizione del debitore. Il concordato minore consente di regolare insieme debiti d’impresa e debiti personali. Questo aspetto va considerato quando si valuta quale strumento usare per primo: se la parte personale è prevalente, una composizione limitata ai creditori d’impresa potrebbe non bastare.
Tempi complessivi a confronto
In termini operativi, un percorso che parte dalla composizione e finisce nel concordato minore può richiedere, indicativamente, da sei mesi a oltre un anno e mezzo. Si va dai 180 giorni (prorogabili) dell’incarico dell’esperto ai tempi di preparazione del ricorso con l’OCC, fino all’udienza di omologazione. Si tratta di stime orientative, che variano molto a seconda del tribunale e della complessità del passivo. La durata non è di per sé un difetto: per tutto il periodo coperto dalle misure protettive l’impresa resta al riparo dalle esecuzioni. Diventa un problema solo se le trattative vengono usate per rinviare una decisione che andava presa prima.
Domande frequenti
La mia ditta individuale non può fallire: posso comunque usare la composizione negoziata?
Sì. L’art. 25-quater CCII è pensato proprio per l’impresa minore, cioè quella non soggetta a liquidazione giudiziale. L’istanza si presenta al segretario generale della camera di commercio della sede, che nomina l’esperto. Il Tribunale di Larino ha confermato che la composizione è accessibile anche alle imprese sotto soglia (sent. 19 maggio 2024, n. 7). Serve però una prospettiva concreta di risanamento: se l’attività non è più sostenibile, conviene valutare direttamente il concordato minore o la liquidazione controllata.
Meglio la composizione negoziata o il concordato minore?
Dipende dalla posizione dei creditori. La composizione funziona se i creditori principali sono disposti a trattare: l’accordo è privato, riservato e non richiede il tribunale. Il concordato minore serve quando qualche creditore rilevante non collabora, perché l’omologazione vincola anche chi ha votato contro, se si raggiungono le maggioranze di legge. In molti casi la composizione è il primo tentativo e il concordato minore lo sbocco, ma solo se l’impresa resta attiva e iscritta.
Durante la composizione negoziata la banca può pignorarmi?
Non se sono state chieste e confermate le misure protettive. Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono avviare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa. Le misure vanno però confermate dal tribunale con un ricorso depositato lo stesso giorno della pubblicazione. Non impediscono al creditore di ottenere un decreto ingiuntivo o una sentenza (Trib. Udine, 20 dicembre 2024, n. 1168): bloccano solo l’esecuzione, e solo per il periodo fissato dal giudice.
Se le trattative falliscono, il concordato semplificato è automatico?
No. Il concordato semplificato richiede che l’esperto, nella relazione finale, abbia dato atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non erano praticabili. La proposta va depositata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione. Il tribunale verifica anche che la composizione sia stata avviata con i presupposti dell’art. 12 CCII (Cass. 623/2026). Infine, la proposta deve garantire a ogni creditore un’utilità concreta (Cass. 624/2026).
Ho chiuso la partita IVA: posso ancora fare qualcosa?
Sì, ma le opzioni si riducono. La composizione negoziata e il concordato minore non sono più accessibili dopo la cancellazione dal registro delle imprese. Per il concordato minore lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 16 giugno 2026, n. 20141. Resta la liquidazione controllata, da chiedere entro un anno dalla cancellazione, con la successiva esdebitazione se ne ricorrono i presupposti. Per i debiti personali del titolare può essere valutato anche il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma solo per i debiti estranei all’attività d’impresa.
Caso limite: posso avviare la composizione mentre un creditore ha chiesto la mia liquidazione controllata?
Dopo il correttivo del 2024, la sola domanda di un creditore non impedisce l’accesso alla composizione negoziata. Le preclusioni dell’art. 25-quinquies riguardano principalmente le domande presentate dal debitore. Alcuni giudici di merito hanno però ritenuto preclusiva la pendenza di una procedura promossa dal pubblico ministero (Trib. Trapani, 7 gennaio 2025, n. 1). Su questo punto la giurisprudenza non è uniforme, e va valutata la situazione specifica del procedimento pendente.
Il quadro giurisprudenziale
Il quadro che segue raccoglie le pronunce più rilevanti per l’impresa minore che si muove tra composizione negoziata e sovraindebitamento. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per il tema.
Corte di Cassazione
1. Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141. L’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può proporre il concordato minore. La regola dell’art. 33, comma 4, CCII vale anche per l’imprenditore individuale e anche per il concordato liquidatorio. Rilevanza: è la pronuncia più importante per l’impresa minore. Chiudere l’attività prima di aver scelto lo strumento può precludere il concordato minore, lasciando solo la liquidazione controllata.
2. Cass. civ., sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623. Nel concordato semplificato il controllo del tribunale comprende, fin dalla fase di ammissibilità, la verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata, sulla base dei documenti richiesti dagli artt. 25-sexies e 39 CCII. Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione. Rilevanza: una composizione avviata senza i presupposti si ripercuote sullo sbocco liquidatorio.
3. Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. L’utilità per ciascun creditore nel concordato semplificato non deve essere necessariamente economica, ma deve essere concreta e apprezzabile. Non basta che la crisi si risolva più rapidamente se i chirografari non ricevono nulla. Rilevanza: limita l’uso del concordato semplificato come scorciatoia rispetto alla liquidazione controllata.
4. Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non costituisce “risorsa esterna”, perché non aumenta l’attivo. Rilevanza: chi prepara la proposta di concordato semplificato deve distinguere con precisione apporti reali e rinunce.
5. Cass. civ., 6 dicembre 2025, n. 31856. La composizione negoziata avviata quando è già pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Rilevanza: per l’impresa minore conferma, per analogia, la regola espressa dell’art. 25-quater, comma 2, sul concordato minore già depositato.
Giurisprudenza di merito sulla composizione negoziata
6. Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2024. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale ma un percorso volontario e stragiudiziale. I doveri di buona fede e leale collaborazione gravano in modo simmetrico su debitore e creditori. Rilevanza: spiega la natura dell’istituto e i doveri delle banche durante le trattative.
7. Trib. Larino, 19 maggio 2024, n. 7. La composizione non comporta spossessamento ed è accessibile anche alle imprese sotto soglia. Rilevanza: conferma l’applicabilità del percorso all’impresa minore.
8. Trib. Campobasso, 14 luglio 2023, n. 15. Anche l’impresa già insolvente può accedere alla composizione, purché l’insolvenza non sia irreversibile. Rilevanza: l’insolvenza non chiude da sola la strada, ma richiede una prospettiva concreta di risanamento.
9. Trib. Padova, ord. 13 dicembre 2024. Il progetto di risanamento deve essere un programma serio e organizzato, non una semplice dichiarazione di volontà. Rilevanza: indica il livello minimo di contenuto dell’istanza, anche per l’impresa minore.
10. App. Bologna, 28 marzo 2025, n. 682. Le misure protettive producono effetti dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, insieme all’accettazione dell’esperto. Rilevanza: fissa il momento da cui l’impresa è protetta dalle esecuzioni.
11. Trib. Udine, 20 dicembre 2024, n. 1168. Le misure protettive non impediscono le azioni di accertamento e di condanna. Rilevanza: chiarisce che la composizione sospende l’esecuzione, non il contenzioso sul credito.
12. Trib. Viterbo, 21 giugno 2023, n. 639. L’apertura della composizione non estingue il credito: resta preclusa soltanto, temporaneamente, l’esecuzione forzata. Rilevanza: utile per spiegare all’imprenditore cosa la protezione può e non può fare.
13. App. Roma, 28 gennaio 2025, n. 864. Il divieto dell’art. 25-quinquies riguarda la domanda presentata dal debitore. Il correttivo del 2024 ha chiarito che l’istanza di un creditore o del pubblico ministero non impedisce l’accesso. Rilevanza: amplia le possibilità di accesso per chi ha già ricevuto un ricorso.
14. Trib. Trapani, 7 gennaio 2025, n. 1. È stata ritenuta preclusiva la pendenza di una procedura di liquidazione promossa dal pubblico ministero. Rilevanza: mostra che sul punto il merito non è uniforme.
Giurisprudenza di merito sul concordato semplificato
15. Trib. Milano, 20 marzo 2025, n. 236. La domanda di concordato semplificato va proposta entro 60 giorni dalla relazione finale e presuppone il collegamento con la composizione negoziata. Rilevanza: termine decisivo nella tabella dei termini.
16. Trib. Milano, 3 aprile 2025, n. 277. Nel concordato semplificato non è ammessa la continuità diretta dell’impresa, neppure come fase transitoria verso la liquidazione. Rilevanza: se l’imprenditore minore vuole continuare l’attività, lo sbocco corretto è il concordato minore in continuità, non il concordato semplificato.
17. App. Napoli, decr. 7 gennaio 2025. La buona fede nelle trattative richiede un’interlocuzione effettiva con i creditori, informazioni complete e un confronto con lo scenario liquidatorio. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante per il giudice. Rilevanza: indica cosa serve per arrivare al concordato semplificato con una relazione finale utilizzabile.
Nel complesso emerge una linea coerente. La giurisprudenza tratta la composizione negoziata come un percorso da prendere sul serio fin dal primo giorno, perché la qualità delle trattative condiziona gli sbocchi successivi. Per l’impresa minore il punto più delicato riguarda il momento della cancellazione dal registro delle imprese, su cui la Cassazione del 2026 ha fissato un limite netto.
Cosa può fare lo Studio Monardo per l’impresa minore in crisi
Lo studio assiste l’imprenditore sotto soglia con questi strumenti concreti:
- Verifichiamo i requisiti dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII sui tre esercizi, con bilanci, dichiarazioni e posizione debitoria aggiornata, per stabilire se l’impresa è davvero “minore”.
- Eseguiamo il test pratico di sostenibilità e lo confrontiamo con i flussi di cassa reali, per capire se il risanamento è ragionevolmente perseguibile prima di depositare l’istanza.
- Predisponiamo l’istanza in camera di commercio con tutti i documenti dell’art. 17, comma 3, e un progetto di piano strutturato, non una semplice dichiarazione d’intenti.
- Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive lo stesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese e lo sosteniamo in udienza davanti al tribunale.
- Affianchiamo l’imprenditore nelle trattative con banche, fornitori ed enti, documentando ogni passaggio. La relazione finale dell’esperto potrà così dare conto della buona fede, se le trattative non riuscissero.
- Redigiamo gli accordi di esito previsti dall’art. 25-quater, comma 3: contratto di continuità, convenzione di moratoria o accordo sottoscritto anche dall’esperto.
- Chiediamo al tribunale le autorizzazioni dell’art. 22 CCII per finanziamenti o cessioni d’azienda, che conservano i loro effetti anche se si apre una procedura successiva.
- Costruiamo lo sbocco alternativo prima che serva: concordato minore tramite OCC, liquidazione controllata o concordato semplificato entro i 60 giorni, valutandone in anticipo i requisiti.
- Valutiamo la posizione personale di soci e garanti, coordinando eventuali procedure familiari o di sovraindebitamento autonome con le trattative dell’impresa.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, dal diniego delle misure protettive al rigetto dell’omologazione, nei gradi previsti dalla legge.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano due abilitazioni insieme. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, la logica delle trattative e i contenuti richiesti dalla relazione finale. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, conosce i passaggi del concordato minore e della liquidazione controllata, gli sbocchi naturali dell’impresa minore. La qualifica di Gestore risale all’iscrizione negli elenchi sotto la L. 3/2012, oggi abrogata e confluita nel CCII.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue le trattative, l’eventuale procedura davanti al tribunale e le impugnazioni, senza passaggi di consegne che disperdono informazioni.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo. I commercialisti curano la situazione patrimoniale, il piano e il test di sostenibilità; gli avvocati curano istanze, ricorsi, accordi e il contenzioso con i creditori.
Chiusura
In sintesi, l’impresa minore può usare la composizione negoziata ai sensi dell’art. 25-quater CCII, con l’esperto nominato dalla camera di commercio e la possibilità di chiedere misure protettive. Se le trattative non riescono, gli sbocchi sono il concordato minore, la liquidazione controllata e il concordato semplificato, ciascuno con requisiti e termini propri. La scelta va fatta prima di iniziare, e soprattutto prima di cancellare l’impresa dal registro, perché la Cassazione del 2026 ha chiuso il concordato minore all’imprenditore già cancellato.
Lo Studio Monardo segue questi percorsi perché le competenze certificate dell’Avvocato coprono entrambi i lati della scelta. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda la composizione negoziata. Quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC riguarda le procedure che ne costituiscono lo sbocco. Analizzeremo la situazione dell’impresa e costruiremo la strategia più adatta, senza promettere esiti che dipendono dai creditori e dal tribunale.
📩 Prima che i termini decorrano o che l’impresa venga cancellata, scrivici: i recapiti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa guida.




