Guida aggiornata a ottobre 2026 — Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) come modificato dai correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024.
Non esiste una sola risposta alla domanda “posso salvare la casa con il piano del consumatore?”: la risposta dipende da chi sei, da come sta il tuo mutuo oggi e da cosa ha già fatto la banca. La stessa norma, l’art. 67, comma 5, del Codice della crisi, produce effetti molto diversi a seconda della situazione di partenza.
Qualche esempio lampo. Il dipendente che paga ancora puntualmente la rata del mutuo, ma è soffocato da prestiti personali e carte revolving, può chiedere di continuare a pagare il mutuo esattamente come previsto dal contratto e di ristrutturare solo gli altri debiti: la casa resta fuori dalla tempesta. Chi invece ha già lasciato indietro tre o quattro rate non perde automaticamente questa possibilità, ma ha bisogno che il giudice lo autorizzi a saldare l’arretrato. Chi ha ricevuto la comunicazione di risoluzione del contratto e ha un’asta già fissata si muove su un terreno molto più stretto, dove il mutuo non “rivive” da sé e il creditore ipotecario va trattato con le regole sui crediti garantiti. Chi è cointestatario del mutuo con il coniuge deve chiedersi se presentare una procedura da solo o una procedura familiare. E chi ha alle spalle una partita IVA chiusa o una fideiussione per la società di famiglia deve prima di tutto capire se è ancora “consumatore” agli occhi della legge.
Questa guida è costruita per profili. Dopo le regole comuni a tutti, troverai una sezione dedicata a ciascuna di queste situazioni:
- Il consumatore in regola con le rate del mutuo
- Il consumatore con rate arretrate ma mutuo non ancora risolto
- Il consumatore con mutuo risolto ed esecuzione immobiliare in corso
- I coniugi cointestatari e i familiari coobbligati o garanti
- L’ex imprenditore, il professionista e il socio fideiussore con debiti “misti”
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la tutela della prima casa nella ristrutturazione dei debiti del consumatore è il punto in cui si incontrano due materie: la procedura di sovraindebitamento davanti all’OCC e al tribunale, e il contratto di mutuo con le sue clausole, i suoi interessi e la sua eventuale risoluzione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e quindi conosce dall’interno come l’Organismo costruisce la relazione e come il giudice valuta il piano; in parallelo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che consente di leggere il mutuo, il piano di ammortamento e la posizione della banca con gli strumenti tecnici del settore.
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Le regole comuni a tutti: cosa dice davvero il Codice della crisi sulla prima casa
Prima di entrare nei singoli profili, vale la pena fissare una volta sola la base normativa. Ogni sezione successiva rimanderà a questi punti.
Chi può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore
La procedura che nel linguaggio comune si continua a chiamare “piano del consumatore” (il nome della vecchia Legge 3/2012) oggi si chiama ristrutturazione dei debiti del consumatore ed è disciplinata dagli artt. 67-73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Possono accedervi le persone fisiche che si trovano in stato di sovraindebitamento e che rivestono la qualità di consumatore secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII, cioè chi ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 è intervenuto anche su questa definizione, ribadendo che ciò che conta è la qualità in cui il debito è stato contratto.
Il sovraindebitamento, per l’art. 2, comma 1, lett. c), è lo stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale: in parole semplici, non riesci a far fronte regolarmente alle tue obbligazioni con il patrimonio e il reddito di cui disponi.
La regola-chiave: l’art. 67, comma 5, CCII
È la norma che interessa a chiunque abbia un mutuo sulla prima casa. Il comma 5 consente alla proposta di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, a una di due condizioni alternative:
- che il debitore, alla data del deposito della domanda, abbia adempiuto le proprie obbligazioni (cioè sia in regola con le rate);
- oppure che il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a quella data (cioè lo autorizzi a sanare l’arretrato).
In pratica, il mutuo prima casa può essere “sganciato” dalla falcidia: continua il suo ammortamento originario, mentre gli altri debiti vengono ristrutturati. È un’eccezione importante alla regola generale per cui, una volta aperta una procedura concorsuale, il debitore non dovrebbe pagare un creditore e non gli altri. Il legislatore ha scelto consapevolmente di proteggere la casa di abitazione: la banca mutuante continua a ricevere quanto pattuito, e il debitore conserva l’immobile.
Una disposizione analoga esisteva già nella Legge 3/2012 (art. 8, comma 1-quater, introdotto nel 2020): il CCII l’ha recepita e stabilizzata. Le fonti consultate non segnalano modifiche al comma 5 da parte del D.Lgs. 136/2024, che ha invece toccato altri commi dello stesso articolo, tra cui il comma 4 sui crediti garantiti.
Il comma 4: quando il mutuo non può restare “fuori”
Se il mutuo non rientra nel comma 5 (per esempio perché non riguarda l’abitazione principale, o perché il contratto è già stato risolto e la soluzione del comma 5 non è percorribile), il creditore ipotecario viene trattato secondo l’art. 67, comma 4: i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato del bene, come attestato dall’OCC. La proposta può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei crediti garantiti, ferma la corresponsione degli interessi legali. La Cassazione (Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676) ha chiarito che la moratoria è un periodo di dilazione: non obbliga a pagare integralmente entro i due anni e nemmeno a iniziare i pagamenti prima della sua scadenza.
Gli altri debiti: cosa si può falcidiare
L’art. 67, comma 3, consente di ristrutturare e ridurre anche i debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. Prestiti personali, carte revolving, scoperti di conto, debiti verso fornitori di servizi possono essere pagati in percentuale. Il piano deve indicare tempi e modalità per superare la crisi.
Il ruolo dell’OCC e la relazione particolareggiata
La domanda si presenta tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (art. 68 CCII). L’OCC redige una relazione che indica, tra l’altro, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e i costi presumibili della procedura. Per l’art. 68, comma 3, l’OCC deve anche dire se il finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore, considerando il reddito disponibile dedotto quanto serve per un dignitoso tenore di vita; a questo fine la legge considera idonea una somma pari all’assegno sociale moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza ISEE (1 per una persona, 1,57 per due, 2,04 per tre, 2,46 per quattro, 2,85 per cinque componenti).
La meritevolezza: l’art. 69
Non può accedere alla procedura chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, né chi ha già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte (art. 69, comma 1). In compenso, l’art. 69, comma 2, stabilisce che il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato i principi sul merito creditizio dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta. Attenzione, però: il comportamento scorretto della banca non cancella l’onere del debitore di dimostrare la propria diligenza, come ha ricordato di recente il Tribunale di Agrigento (sentenza 6 maggio 2026, R.G. 22-1/2026).
Il procedimento e le misure protettive: l’art. 70
Il giudice, se la domanda è ammissibile, ne dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori. Su istanza del debitore può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e la sospensione dei procedimenti di esecuzione che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Valutata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica, il giudice omologa con sentenza. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice può omologare comunque se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
Dopo l’omologazione
L’OCC vigila sull’esecuzione del piano (art. 71). L’omologazione può essere revocata in caso di frodi o di inadempimento (art. 72), e il piano può convertirsi in liquidazione controllata (art. 73). Ed è qui che la prima casa torna in gioco: se dopo l’omologazione smetti di pagare le rate del mutuo “sganciato”, rischi di perdere sia la casa sia la procedura.
La documentazione che serve a tutti
Qualunque sia il tuo profilo, la domanda deve essere corredata dai documenti indicati dall’art. 67, comma 2, CCII. In sintesi: l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; la consistenza e la composizione del patrimonio; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’indicazione degli stipendi, delle pensioni e delle altre entrate del debitore e del nucleo familiare, con le spese correnti necessarie al sostentamento.
Per chi vuole salvare la prima casa, a questo elenco si aggiungono di fatto alcuni documenti specifici, senza i quali il comma 5 non può essere né invocato né verificato:
- il contratto di mutuo e l’atto di compravendita, con la nota di iscrizione ipotecaria;
- il piano di ammortamento aggiornato e il conteggio del debito residuo rilasciato dalla banca;
- le quietanze delle ultime rate, per dimostrare la regolarità o quantificare l’arretrato;
- il certificato di residenza e lo stato di famiglia, per provare che l’immobile è l’abitazione principale;
- eventuali comunicazioni della banca su messa in mora, decadenza dal beneficio del termine o risoluzione;
- se c’è un’esecuzione, la perizia di stima e gli avvisi di vendita.
Una documentazione incompleta è la causa più banale, e più evitabile, di un piano che non arriva all’omologazione. L’OCC deve infatti attestare la completezza e l’attendibilità di quanto depositato, e il giudice ne terrà conto nel vaglio di ammissibilità.
I tempi: perché il calendario conta più per la casa che per gli altri debiti
Per i debiti chirografari, qualche mese di ritardo nella preparazione della domanda aumenta il fastidio dei solleciti, ma raramente cambia la sostanza. Per il mutuo è diverso: la data del deposito è il momento in cui si “fotografa” la regolarità delle rate o l’ammontare dello scaduto, ed è il momento prima del quale la banca potrebbe risolvere il contratto o far progredire l’esecuzione. In altre parole, la scelta del momento giusto per depositare è essa stessa una decisione di strategia, che va presa con i numeri alla mano e non per inerzia.
Una nota sulla natura del piano
La Cassazione (Sez. I, 6 ottobre 2020, n. 21422) ha sottolineato che il piano del consumatore non ha natura liquidatoria: non presuppone la vendita dei beni, ma un progetto di pagamento sostenibile. Questo è il fondamento logico che permette di conservare la casa. Non è un regalo: è il risultato di un piano che dimostri che i creditori ricevono almeno quanto otterrebbero dalla vendita.
Profilo 1 — Sei in regola con le rate del mutuo, ma gli altri debiti ti stanno travolgendo
La tua situazione
Se ti riconosci in questa descrizione, sei probabilmente nella posizione più favorevole di tutte, anche se oggi non ti sembra. Hai comprato casa con un mutuo, magari dieci o quindici anni fa, e la rata è sempre stata la priorità assoluta: prima il mutuo, poi tutto il resto. Nel frattempo, però, sono arrivati un prestito per l’auto, un finanziamento per i mobili, una carta revolving usata per le spese impreviste, magari una cessione del quinto per consolidare. Ogni mese paghi il mutuo, ma per farlo lasci indietro le finanziarie, oppure ti indebiti ancora per coprire i buchi. Le telefonate dei recuperatori aumentano. E la domanda che ti tiene sveglio è: se presento una procedura di sovraindebitamento, la banca del mutuo mi porta via la casa?
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: alla data del deposito della domanda sei in regola con il mutuo. Questo significa che puoi chiedere l’applicazione della prima ipotesi dell’art. 67, comma 5, CCII senza bisogno di alcuna autorizzazione del giudice sull’arretrato, perché l’arretrato non c’è.
La regola più importante per te: il piano può prevedere che tu continui a pagare le rate del mutuo prima casa alle scadenze originarie, mentre gli altri debiti vengono ristrutturati e ridotti. La banca mutuante non subisce falcidia, continua a incassare, e proprio per questo ha scarsi argomenti per opporsi. Gli altri creditori, invece, riceveranno una percentuale, calcolata sulla parte di reddito che resta disponibile dopo il mutuo e le spese essenziali della famiglia.
Ci sono però condizioni che devi soddisfare:
- l’immobile deve essere la tua abitazione principale, quella in cui vivi abitualmente con la famiglia; una seconda casa o un immobile dato in locazione non rientrano nel comma 5;
- l’ipoteca deve garantire proprio quel mutuo;
- il piano deve essere sostenibile: il reddito deve bastare per la rata, per le spese essenziali e per la quota destinata agli altri creditori;
- devi superare il vaglio di meritevolezza dell’art. 69: nessuna colpa grave, malafede o frode nell’indebitamento.
I numeri
Facciamo un esempio di calcolo. Hai un reddito netto mensile di 1.840 €, una rata di mutuo di 612 €, un nucleo di tre persone. Il parametro previsto dall’art. 68, comma 3, per il dignitoso tenore di vita, è pari all’assegno sociale moltiplicato per 2,04: con un assegno sociale di 538,69 € mensili (valore 2025, da aggiornare all’importo vigente al momento del deposito), si ottiene circa 1.098,93 €. Questo valore serve formalmente all’OCC per valutare il comportamento del finanziatore, ma nella prassi è spesso il riferimento anche per stimare le spese di sopravvivenza della famiglia.
Se le spese familiari reali documentate sono di 1.020 €, la disponibilità mensile per i creditori chirografari è: 1.840 − 612 − 1.020 = 208 € al mese. Su un piano di cinque anni, 208 × 60 = 12.480 €. Se i debiti chirografari ammontano a 41.700 €, la percentuale offerta è circa il 29,9%. Il mutuo, invece, prosegue al 100%.
I rischi specifici
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma c’è una trappola che riguarda te più di chiunque altro. Il rischio principale è sovrastimare la tua capacità di pagare il mutuo per tutta la durata del piano. Il piano regge solo se regge la rata: se tra due anni perdi il lavoro, se aumenta il tasso del mutuo variabile, se cambia la composizione della famiglia, e non riesci più a pagare, la banca potrà agire sull’immobile e l’omologazione potrà essere messa in discussione.
Altri rischi specifici:
- pagare il mutuo a ogni costo nei mesi prima della domanda contraendo nuovi debiti: per l’OCC e il giudice un indebitamento recente, contratto quando la crisi era già evidente, può pesare sulla valutazione di colpa grave;
- il mutuo a tasso variabile: il piano deve tenere conto delle oscillazioni prevedibili della rata, altrimenti la fattibilità è fragile;
- la cessione del quinto in corso: la trattenuta continua finché il giudice non interviene; il piano può prevederne la ristrutturazione, ma serve chiederlo esplicitamente.
Le mosse giuste
Per chi è nella tua posizione, l’ordine delle priorità è questo:
- Non smettere di pagare il mutuo prima del deposito: la condizione “in regola alla data della domanda” è il tuo vantaggio più grande, non dissiparlo.
- Smetti di contrarre nuovi finanziamenti per coprire quelli vecchi: ogni nuovo debito complica la meritevolezza.
- Raccogli la documentazione del mutuo: contratto, piano di ammortamento, ultime quietanze, eventuali rinegoziazioni.
- Ricostruisci le spese familiari reali con estratti conto e ricevute, non con stime.
- Rivolgiti all’OCC con un piano già ragionato, che indichi chiaramente la richiesta di applicazione dell’art. 67, comma 5.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Rimini (6 febbraio 2025) ha ritenuto ammissibile un piano che riduceva i debiti chirografari mantenendo integro il pagamento del mutuo sulla casa, a condizione che la proposta complessiva fosse sostenibile. È la conferma, sul piano della prassi, del meccanismo pensato dal legislatore: falcidia per gli altri, continuità per il mutuo. E la già citata Cass. n. 21422/2020, escludendo la natura liquidatoria del piano, fornisce la base per non dover vendere la casa.
Profilo 2 — Hai lasciato indietro alcune rate, ma il mutuo non è ancora stato risolto
La tua situazione
Se sei in questa posizione, probabilmente negli ultimi mesi hai dovuto scegliere quale debito non pagare, e qualche volta la scelta è caduta sul mutuo. Due, tre, forse cinque rate arretrate. La banca ti ha mandato solleciti, forse una lettera di messa in mora, ma non ti ha ancora comunicato la risoluzione del contratto o la decadenza dal beneficio del termine. Hai paura che sia troppo tardi per salvare la casa. Non lo è, ma il tempo stringe.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: non sei “in regola” alla data della domanda, quindi non puoi usare la prima ipotesi del comma 5. Puoi però usare la seconda. La regola più importante per te: il giudice può autorizzarti a pagare l’arretrato del mutuo (capitale e interessi scaduti alla data della domanda), e da quel momento le rate a scadere proseguono alle scadenze originarie.
È un’autorizzazione, non un automatismo. Il giudice la concede se il piano dimostra da dove arrivano le risorse per saldare l’arretrato (reddito disponibile, TFR, aiuto di un familiare, vendita di un bene non essenziale) e se il pagamento non pregiudica la fattibilità complessiva. Per gli altri creditori significa che una parte delle risorse va alla banca del mutuo prima che a loro: per questo l’OCC deve motivare la scelta e dimostrare che l’alternativa, cioè la vendita della casa all’asta, non darebbe loro di più.
Un dettaglio tecnico importante: il mutuo fondiario ha una disciplina speciale nel Testo Unico Bancario. L’art. 40, comma 2, TUB consente alla banca di risolvere il contratto quando il ritardato pagamento si è verificato almeno sette volte, anche non consecutive (si considera ritardato il pagamento effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza). Se sei vicino a questa soglia, ogni mese conta: depositare la domanda prima della risoluzione può fare la differenza tra il comma 5 e il comma 4.
I numeri
Supponiamo che tu abbia 4 rate arretrate da 548 € ciascuna, pari a 2.192 €, più 87 € di interessi di mora maturati alla data del deposito: arretrato complessivo 2.279 €. Hai un TFR maturato di 6.430 € presso il datore di lavoro, oppure un genitore disposto a versare una somma come finanza esterna. Il piano può prevedere che, subito dopo l’omologazione, 2.279 € vengano destinati alla banca mutuante per sanare l’arretrato, e che le successive rate da 548 € proseguano regolarmente. Il residuo delle risorse straordinarie (6.430 − 2.279 = 4.151 €) può essere messo a disposizione dei creditori chirografari come “pagamento iniziale”, aumentando la percentuale offerta.
Senza risorse straordinarie, l’arretrato può essere coperto anche dal reddito: con una disponibilità mensile di 190 €, servono circa 12 mesi per assorbire 2.279 €. In questo caso il piano deve spiegare come si conciliano la sanatoria dell’arretrato e la quota per gli altri creditori, e il giudice valuterà se questa sequenza è accettabile.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è che la banca risolva il contratto prima che tu depositi la domanda. Una volta intervenuta la risoluzione, la strada del comma 5 diventa molto più incerta, e il mutuo si trasforma in un debito scaduto per intero, da trattare con le regole del comma 4.
Altri rischi:
- l’arretrato che cresce durante la preparazione della domanda: se impieghi sei mesi a raccogliere i documenti, le rate arretrate da quattro diventano dieci; il giudice autorizza il pagamento dello scaduto “a quella data”, ma uno scaduto più grande richiede più risorse;
- pagamenti parziali e disordinati alla banca nel frattempo: possono creare confusione nella ricostruzione del debito; meglio un’unica fotografia chiara alla data del deposito;
- la richiesta di misure protettive non formulata: se la banca nel frattempo avvia un pignoramento, devi chiedere al giudice la sospensione ai sensi dell’art. 70.
Le mosse giuste
Per chi è nella tua posizione, l’ordine delle priorità è questo:
- Muoviti subito: il primo obiettivo è depositare la domanda prima della risoluzione del contratto.
- Fai calcolare l’arretrato esatto (capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora) alla data prevista per il deposito.
- Individua la fonte delle risorse per sanare lo scaduto: TFR, finanza esterna di un familiare con dichiarazione scritta, vendita di un bene non necessario.
- Chiedi espressamente al giudice l’autorizzazione prevista dall’art. 67, comma 5, e, se serve, le misure protettive dell’art. 70.
- Verifica il contratto: una lettura tecnica di clausole, tassi e interessi di mora può incidere sull’importo dell’arretrato da sanare.
In questo passaggio la doppia lettura è decisiva: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario che esamina il contratto di mutuo mentre si costruisce la domanda di autorizzazione.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione (Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676), pur riferendosi alla moratoria del comma 4, offre un’indicazione utile anche per te: la legge dà al debitore margini di modulazione dei tempi di pagamento dei creditori garantiti, che vanno letti in funzione della sostenibilità del piano. Sul fronte della meritevolezza, il Tribunale di Agrigento (6 maggio 2026) ricorda che dovrai dimostrare in concreto di non aver determinato l’indebitamento con colpa grave: le rate arretrate non sono di per sé colpa grave, ma un ricorso al credito reiterato e imprudente può esserlo.
Profilo 3 — Il mutuo è stato risolto e c’è un’esecuzione immobiliare in corso
La tua situazione
Se stai leggendo questa sezione, è probabile che tu abbia già ricevuto un atto di precetto, poi un pignoramento immobiliare, e forse un avviso di vendita con la data dell’asta. La banca ha dichiarato la risoluzione del contratto o la decadenza dal beneficio del termine, e oggi ti chiede l’intero residuo, non più le rate. Ti hanno detto che “con il sovraindebitamento si blocca l’asta”. È vero solo in parte, e devi sapere esattamente in quale parte.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma più di quanto temi. Il punto di partenza è questo: con il mutuo risolto, la soluzione “rate alle scadenze originarie” del comma 5 non è più lineare, perché quelle scadenze non esistono più. Il contratto è venuto meno e la banca vanta un credito scaduto per intero, garantito da ipoteca.
L’interpretazione dell’art. 67, comma 5, nei casi di mutuo già risolto non è uniforme. Secondo una parte dei commentatori, la seconda ipotesi della norma (autorizzazione al pagamento dello scaduto) potrebbe consentire di “ripristinare” l’ammortamento anche dopo la risoluzione; secondo l’orientamento prevalente, invece, una volta risolto il contratto il credito ipotecario va trattato secondo il comma 4. In assenza di un indirizzo consolidato della Cassazione su questo specifico punto, il piano prudente è quello costruito sul comma 4.
La regola più importante per te: il creditore ipotecario può essere pagato anche non integralmente, purché riceva almeno quanto otterrebbe dalla vendita dell’immobile all’asta, e con una moratoria fino a due anni dall’omologazione. È qui che la casa può ancora essere salvata: se il valore di realizzo all’asta, al netto delle spese, è inferiore al debito residuo, il piano può offrire alla banca quel valore (o qualcosa di più), pagato nel tempo, evitando la vendita.
Quanto all’esecuzione, l’art. 70 consente al giudice, su tua istanza, di disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Non è automatica: va chiesta, motivata e ottenuta. E va chiesta in tempo utile rispetto alla data dell’asta.
I numeri
Immaginiamo un debito residuo di 112.600 € in linea capitale più 3.940 € di interessi scaduti. L’immobile è stato stimato dal perito dell’esecuzione 131.000 €, ma dopo due aste deserte il prezzo base è sceso a 98.250 €, con offerta minima ammessa pari al 75% (73.687,50 €). Le spese di procedura che gravano sul ricavato si possono stimare, a titolo dimostrativo, in circa 8.000 €. Il realizzo netto per la banca in caso di vendita all’offerta minima sarebbe intorno a 65.700 €; a prezzo base, intorno a 90.250 €.
Un piano costruito sul comma 4 potrebbe offrire alla banca, ad esempio, 91.000 € (sopra il realizzo atteso anche nello scenario migliore), con 18 mesi di moratoria durante i quali si corrispondono gli interessi legali, e poi rate mensili. La durata del piano non è fissata rigidamente dalla legge per il consumatore, ma il giudice valuta con prudenza i piani molto lunghi: la sostenibilità va dimostrata con numeri credibili. Con un rimborso su 144 mesi, la rata sarebbe di circa 632 € al mese, interessi esclusi.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è il tempo: l’asta va avanti finché il giudice della procedura di sovraindebitamento non dispone la sospensione. Arrivare dall’OCC due settimane prima dell’asta rende tutto più difficile.
Altri rischi:
- l’attestazione del valore di realizzo: deve essere credibile e documentata; un valore sottostimato sarà contestato dalla banca e respinto dal giudice;
- l’aggiudicazione già avvenuta: se l’immobile è già stato aggiudicato e il decreto di trasferimento è vicino, i margini si riducono drasticamente;
- il cram down non è garantito: se la banca si oppone contestando la convenienza, il giudice omologa solo se ritiene che riceva almeno quanto dall’alternativa liquidatoria;
- le altre ipoteche e i creditori intervenuti: se sull’immobile gravano altre iscrizioni, il calcolo del realizzo si complica.
Le mosse giuste
Per chi è nella tua posizione, l’ordine delle priorità è questo:
- Verifica subito la data dell’asta e calcola a ritroso i tempi per OCC, deposito e istanza di sospensione.
- Recupera la perizia di stima e gli avvisi di vendita dal fascicolo dell’esecuzione: sono la base del confronto con l’alternativa liquidatoria.
- Costruisci la proposta per la banca sul comma 4, con un importo almeno pari al realizzo e una moratoria motivata.
- Deposita l’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 70 indicando perché la prosecuzione dell’esecuzione pregiudica il piano.
- Valuta in parallelo le difese nell’esecuzione (vizi del titolo, della notifica, del calcolo degli interessi), senza confondere i due piani.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione (Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676) è per te la pronuncia più utile: la moratoria biennale dell’art. 67, comma 4, è un periodo di dilazione e non impone né il pagamento integrale entro due anni né l’avvio dei pagamenti prima della scadenza. Questo dà respiro ai piani che devono pagare un creditore ipotecario con un mutuo ormai risolto. In materia di impugnazioni, Cass. Sez. I, sent. 27 aprile 2026, n. 11225 ha messo ordine sui rimedi: decreto di inammissibilità reclamabile al tribunale collegiale e non ricorribile in Cassazione; sentenza di diniego dell’omologazione reclamabile in corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII. Sapere quale rimedio usare, e quando, è fondamentale quando c’è un’asta in corso.
Profilo 4 — Siete coniugi cointestatari del mutuo, oppure un familiare ha firmato come garante
La tua situazione
Se ti riconosci qui, il mutuo non è “solo tuo”. L’avete firmato in due, tu e il coniuge o il convivente, e magari un genitore ha prestato fideiussione perché la banca la pretendeva. Oggi la crisi riguarda uno solo di voi, oppure entrambi, e vi chiedete: se presento la procedura io, cosa succede all’altro? La casa è salva se il piano lo presenta solo uno dei due? E il genitore garante verrà chiamato a pagare?
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il mutuo cointestato è un’obbligazione solidale. La banca può chiedere l’intero a ciascuno dei mutuatari, e allo stesso modo può rivolgersi al fideiussore. La regola più importante per te: la ristrutturazione dei debiti di uno dei coobbligati non libera automaticamente gli altri, e il piano omologato vincola i creditori solo nei confronti di chi lo ha presentato.
Per questo il Codice della crisi offre uno strumento specifico: la procedura familiare dell’art. 66 CCII. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto. Le masse attive e passive restano distinte, ma il progetto è unico, e i costi della procedura vengono ripartiti in misura proporzionale.
Per il mutuo cointestato sulla casa familiare, la procedura familiare consente di applicare l’art. 67, comma 5, in modo coordinato: le rate continuano a essere pagate alle scadenze contrattuali con le risorse di entrambi, mentre gli altri debiti di ciascuno vengono ristrutturati.
Se invece solo uno dei due coniugi presenta la domanda, il piano può comunque prevedere la prosecuzione del mutuo ai sensi del comma 5, ma dovrà chiarire chi paga materialmente le rate e con quali risorse. L’altro coniuge resta obbligato per intero verso la banca.
Per il genitore fideiussore, la posizione è diversa: se il mutuo prosegue regolarmente, la garanzia resta “dormiente” e non viene escussa. Se invece il mutuo viene trattato con il comma 4 e falcidiato, la banca potrà chiedere al garante la differenza, perché la falcidia ottenuta dal debitore principale non si estende automaticamente al fideiussore.
I numeri
Due coniugi, reddito netto complessivo 2.960 € (1.710 € lui, 1.250 € lei), mutuo cointestato con rata di 734 €, nucleo di quattro persone. Debiti personali: lui 28.300 € tra prestiti e carta revolving, lei 14.850 € tra cessione del quinto e un finanziamento. Parametro del dignitoso tenore di vita con scala ISEE a 2,46: 538,69 × 2,46 ≈ 1.325 € (valore da aggiornare all’assegno sociale vigente). Supponiamo spese reali documentate di 1.390 €.
Disponibilità per i creditori: 2.960 − 734 − 1.390 = 836 € al mese. Su 60 mesi: 50.160 €. Debiti chirografari complessivi: 43.150 €. In questa ipotesi il piano familiare potrebbe addirittura prevedere un pagamento molto elevato o integrale dei chirografari, e la discussione si sposterebbe sulla convenienza di dilazioni anziché di riduzioni. Se invece a presentare la domanda fosse il solo marito, con una quota di rata di 367 € e spese personali imputate al 50%, la sua disponibilità sarebbe 1.710 − 367 − 695 = 648 €, e lo scenario cambierebbe radicalmente nella distribuzione tra i due patrimoni.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è presentare la procedura da solo senza aver valutato l’effetto sull’altro cointestatario. Se il piano prevede la prosecuzione del mutuo ma l’altro coniuge non ha le risorse per contribuire, la fattibilità è a rischio; se il piano prevede la falcidia del mutuo, la banca si rivolgerà per il residuo al coobbligato.
Altri rischi:
- la separazione in corso: cambia la residenza, cambia l’abitazione principale, cambia la ripartizione delle spese; il piano va costruito sulla situazione realistica, non su quella del passato;
- l’assegnazione della casa coniugale in sede di separazione: incide su chi abita l’immobile e quindi sulla qualificazione di “abitazione principale” per ciascuno;
- il garante anziano con pensione modesta: se la banca lo escute, potrebbe trovarsi a sua volta in sovraindebitamento.
Le mosse giuste
Per chi è nella vostra posizione, l’ordine delle priorità è questo:
- Valutate insieme se ricorrono i presupposti della procedura familiare dell’art. 66: convivenza o origine comune del sovraindebitamento.
- Mappate i debiti di ciascuno separatamente: chi è obbligato per cosa, chi è garante di chi.
- Decidete chi paga materialmente la rata del mutuo durante il piano e documentatelo.
- Coinvolgete il garante nella discussione: deve sapere cosa rischia se il mutuo non viene mantenuto in regola.
- Se c’è una separazione in corso, coordinate gli accordi sulla casa con la strategia di sovraindebitamento.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione (Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574), pronunciandosi sul concordato minore, ha ribadito che fuori dai casi previsti dalla legge non si può derogare alla parità di trattamento tra creditori, ad esempio pagando integralmente il creditore ipotecario e in misura ridotta i privilegiati. È un’indicazione preziosa anche per il consumatore: l’eccezione dell’art. 67, comma 5, funziona proprio perché è prevista espressamente dalla legge, e va quindi usata nei suoi confini (abitazione principale, rate a scadere, regolarità o autorizzazione). Sul fronte dei familiari che subentrano nei debiti, la Cassazione (Sez. I, sent. 18 novembre 2025, n. 30412) ha escluso che l’erede che ha accettato con beneficio d’inventario possa proporre la ristrutturazione dei debiti del defunto: un caso frequente quando il mutuo della casa di famiglia era intestato a un genitore scomparso.
Profilo 5 — Hai avuto una partita IVA, sei professionista o hai garantito i debiti della società
La tua situazione
Se sei in questo profilo, la tua storia debitoria è “mista”. Hai il mutuo sulla casa, firmato come privato, ma hai anche un passato da imprenditore individuale o una partita IVA ancora aperta, oppure hai firmato una fideiussione a garanzia dei fidi della società di cui eri socio o amministratore. Ti chiedi se puoi accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e quindi alla tutela del comma 5, o se devi seguire un’altra strada.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la domanda preliminare non riguarda la casa ma la porta d’ingresso. La regola più importante per te: puoi accedere alla ristrutturazione del consumatore solo se i debiti che vuoi ristrutturare sono stati contratti in qualità di consumatore, cioè per scopi estranei alla tua attività d’impresa o professionale.
La Cassazione lo ha affermato già con la sentenza 1 febbraio 2016, n. 1869: ciò che conta è la natura dei debiti, non lo status della persona; anche chi svolge o ha svolto un’attività d’impresa può essere consumatore, purché il sovraindebitamento derivi da obbligazioni nate per esigenze personali o familiari. E con l’ordinanza Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746 la Corte ha escluso l’accesso al piano del consumatore per il socio fideiussore di una s.r.l. quando la garanzia era funzionale all’attività della società.
La giurisprudenza di merito si è divisa sulla cosiddetta esposizione mista (alcuni debiti da consumatore, altri d’impresa): la Corte d’appello di L’Aquila (11 ottobre 2023) ha ammesso l’accesso; la Corte d’appello di Bologna (23 giugno 2023) lo ha escluso. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha ritoccato la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. e), richiamando i “debiti contratti nella qualità di consumatore”; resta però un tema aperto, da valutare caso per caso.
Se non puoi accedere alla ristrutturazione del consumatore, le alternative sono il concordato minore (artt. 74-83 CCII), che richiede il voto favorevole dei creditori, o la liquidazione controllata (artt. 268 ss.). Nel concordato minore, l’art. 75, comma 2, CCII prevede una regola analoga al comma 5 per il mutuo sulla prima casa, ma la procedura ha logiche diverse e richiede il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nella liquidazione controllata, invece, la casa di regola viene liquidata.
I numeri
Un ex artigiano con impresa individuale cessata ha un mutuo sulla casa (rata 489 €, regolare), 23.700 € di debiti personali (prestito e carta), e 31.400 € di debiti residui della vecchia attività verso un fornitore e una banca per lo scoperto aziendale. Il totale è 55.100 €, di cui il 57% d’impresa.
In uno scenario restrittivo, l’accesso alla ristrutturazione del consumatore sarebbe precluso per la presenza dei debiti d’impresa, e la strada sarebbe il concordato minore. In uno scenario favorevole all’esposizione mista, si potrebbe sostenere l’accesso. La scelta della procedura sposta tutto: nel primo caso serve il voto dei creditori (e la banca dello scoperto ha un peso determinante); nel secondo no.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è scegliere la procedura sbagliata e vederla dichiarare inammissibile, perdendo mesi preziosi mentre il mutuo e le esecuzioni corrono. Una domanda di ristrutturazione del consumatore presentata da chi consumatore non è viene respinta al vaglio di ammissibilità.
Altri rischi:
- le fideiussioni “dimenticate”: molti ex soci non ricordano di aver firmato garanzie omnibus; vanno cercate nella Centrale Rischi;
- la cancellazione recente dell’impresa: ha implicazioni specifiche, incluso il divieto per l’imprenditore cancellato di accedere al concordato minore introdotto dal correttivo (art. 33, comma 1-bis, CCII);
- i debiti professionali in parte personali: il finanziamento per l’auto usata anche per lavoro, il fido sul conto promiscuo; la qualificazione va motivata.
Le mosse giuste
Per chi è nella tua posizione, l’ordine delle priorità è questo:
- Classifica ogni debito: consumeristico o d’impresa, con la documentazione che lo prova.
- Estrai la Centrale Rischi e verifica tutte le garanzie prestate.
- Scegli la procedura sulla base di questa classificazione, non sulla base di ciò che “preferiresti”.
- Se la strada è il concordato minore, prepara il dialogo con la banca mutuante e con i creditori più rilevanti, perché il loro voto conta.
- Mantieni in regola il mutuo: in tutte le procedure, la regolarità alla data della domanda resta un vantaggio.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Cass. n. 1869/2016 e Cass. n. 29746/2025, sopra citate, ricorda che la Cassazione (Sez. I, ord. 27 febbraio 2025, n. 5157) ha precisato che il decreto che omologa o nega l’omologazione è reclamabile, ma solo da chi ha partecipato al procedimento come parte e risulta soccombente. Per l’ex imprenditore con molti creditori, questo significa che chi è rimasto inerte non potrà poi rimettere in discussione l’esito.
Tre famiglie, tre mutui, tre esiti: le simulazioni a confronto
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con importi realistici per mostrare come lo stesso problema, la prima casa gravata da mutuo dentro una procedura di sovraindebitamento, produca esiti diversi a seconda del profilo. Non sono casi reali.
Simulazione A — Consumatore in regola (Profilo 1)
Ipotesi. Dipendente a tempo indeterminato, netto 1.765 €, nucleo di due persone. Mutuo prima casa, residuo 94.380 €, rata 571 €, sempre pagata. Debiti chirografari: prestito personale 17.240 €, carta revolving 6.915 €, cessione del quinto con residuo 11.380 € (trattenuta 318 €).
Sviluppo. Con la cessione del quinto inclusa nella ristrutturazione (art. 67, comma 3), la trattenuta cessa con l’omologazione e il netto disponibile torna a 1.765 € pieni. Spese familiari documentate: 860 €. Disponibilità: 1.765 − 571 − 860 = 334 €. Piano di 60 mesi: 20.040 €. Debiti chirografari totali: 35.535 €. Percentuale offerta: circa 56,4%.
Esito. Il mutuo prosegue al 100% alle scadenze originarie senza autorizzazione sull’arretrato; i chirografari ricevono il 56,4% in cinque anni. Il confronto con l’alternativa liquidatoria (vendita della casa: ricavato netto ipotetico 118.000 €, di cui 94.380 € al mutuo e la differenza ai chirografari, meno spese) va comunque documentato dall’OCC.
Simulazione B — Rate arretrate, mutuo non risolto (Profilo 2)
Ipotesi. Lavoratrice part-time, netto 1.290 €, figlio a carico, assegno di mantenimento ricevuto 260 €. Mutuo prima casa, rata 463 €, 5 rate arretrate (2.315 €) più 112 € di interessi di mora alla data del deposito. Debiti chirografari: 19.860 €. Il padre si impegna per iscritto a versare 3.000 € come finanza esterna.
Sviluppo. Entrate complessive 1.550 €. Spese documentate 870 €. Disponibilità: 1.550 − 463 − 870 = 217 €. L’arretrato di 2.427 € viene coperto con la finanza esterna, previa autorizzazione del giudice ex art. 67, comma 5; i residui 573 € della finanza esterna vanno ai chirografari subito. Piano di 60 mesi: 217 × 60 = 13.020 € + 573 € = 13.593 €. Percentuale ai chirografari: circa 68,4%.
Esito. Senza la finanza esterna, l’arretrato andrebbe sanato con il reddito in circa 11 mesi, riducendo la quota ai chirografari a (217 × 60 − 2.427) / 19.860 ≈ 53,3%. In entrambi i casi la casa resta, ma solo se il giudice autorizza il pagamento dello scaduto.
Simulazione C — Mutuo risolto, asta fissata (Profilo 3)
Ipotesi. Pensionato, assegno netto 1.480 €, convivente con la moglie (reddito 640 €). Mutuo risolto, credito della banca 87.930 € tra capitale e interessi. Perizia nell’esecuzione 104.000 €, prezzo base attuale dopo un ribasso 78.000 €, offerta minima 58.500 €. Asta fissata tra 4 mesi. Debiti chirografari 12.640 €. Il figlio offre 15.000 € di finanza esterna.
Sviluppo. Realizzo atteso per la banca in caso di vendita (ipotesi prudente, prezzo base meno spese stimate 7.500 €): circa 70.500 €. Proposta: alla banca 74.800 € ex art. 67, comma 4 (oltre il realizzo atteso), di cui 15.000 € versati entro 60 giorni dall’omologazione grazie alla finanza esterna, poi 12 mesi di moratoria con interessi legali, quindi 96 rate mensili da circa 623 €. Disponibilità familiare: 1.480 + 640 − 1.290 (spese) = 830 €; restano circa 207 € per i chirografari, che su 60 mesi danno 12.420 € (circa 98,3%), con avvio dei pagamenti ai chirografari in parallelo.
Esito. Il piano è ipoteticamente fattibile solo se la sospensione dell’esecuzione ex art. 70 viene ottenuta prima dell’asta, se l’attestazione del valore regge al contraddittorio con la banca e se il giudice considera sostenibile un piano di questa durata per un pensionato. Basta che una di queste condizioni manchi perché la casa vada all’asta.
Quando appartieni a più profili insieme: i casi misti
Nella vita reale i profili si sovrappongono. Vediamo le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
Dipendente in regola con il mutuo ma con una vecchia partita IVA
È l’incrocio tra Profilo 1 e Profilo 5. Se i debiti residui della vecchia attività sono stati estinti, e restano solo debiti consumeristici, la strada della ristrutturazione del consumatore è aperta e il comma 5 si applica pienamente. Se invece residuano debiti d’impresa, la valutazione sull’esposizione mista diventa decisiva prima di qualsiasi ragionamento sulla casa. La sequenza giusta è: prima la porta d’ingresso, poi la tutela del mutuo.
Coniugi cointestatari con rate arretrate
Profilo 2 più Profilo 4. L’arretrato è dovuto da entrambi in solido; l’autorizzazione del giudice al pagamento dello scaduto va chiesta nella procedura che si presenta, e se la procedura è familiare (art. 66) l’arretrato viene imputato al progetto unico. Se uno solo dei due presenta la domanda, la banca potrebbe nel frattempo agire contro l’altro, e quindi contro la sua quota di casa: un rischio che va valutato prima del deposito.
Pensionato garante del mutuo del figlio
Profilo 4 visto dall’altro lato. Il pensionato che ha prestato fideiussione per il mutuo prima casa del figlio non è mutuatario e la casa non è la sua abitazione principale: se il figlio non paga e la banca escute la garanzia, il debito del pensionato da fideiussione non beneficia del comma 5, perché la norma riguarda il mutuo sull’abitazione principale del debitore che presenta la procedura. Il debito da garanzia sarà un chirografo (o un credito garantito se il pensionato ha a sua volta concesso ipoteca). Se il pensionato ha anche un mutuo proprio sulla sua casa, il comma 5 si applicherà a quello.
Socio fideiussore con mutuo prima casa in regola
Profilo 1 più Profilo 5. Se la fideiussione è stata prestata per i debiti della società di cui era socio, la Cassazione (n. 29746/2025) tende a escludere l’accesso al piano del consumatore. La tutela della casa va allora cercata nel concordato minore (art. 75, comma 2), con la differenza fondamentale del voto dei creditori. È un caso in cui la regolarità del mutuo, pur preziosa, non basta da sola.
Debitore in separazione con casa assegnata all’ex coniuge
Profilo 4 con una variante. Se la casa coniugale è stata assegnata all’ex coniuge con i figli, per chi presenta la procedura quell’immobile potrebbe non essere più l’abitazione principale. In tal caso il comma 5 non sarebbe applicabile al suo mutuo, e la rata andrebbe trattata diversamente. La qualificazione va verificata in concreto, con la residenza e la situazione abitativa effettiva alla data della domanda.
Casa in comproprietà con un fratello o un genitore
Capita spesso che l’abitazione principale sia in comproprietà con un familiare che non vive lì, magari perché ricevuta in parte per successione. Il mutuo può essere intestato solo a chi presenta la procedura, oppure a entrambi. Nel primo caso il comma 5 si applica alla rata del debitore che vive nella casa; nel secondo, valgono le considerazioni del Profilo 4 sui coobbligati. In entrambi i casi, la quota di proprietà dell’altro familiare non entra nel patrimonio del debitore e non può essere messa a disposizione dei creditori, ma il valore della quota del debitore entra nel confronto con l’alternativa liquidatoria.
Mutuo prima casa più un secondo finanziamento ipotecario sullo stesso immobile
Altra combinazione frequente: oltre al mutuo d’acquisto, sull’abitazione grava una seconda ipoteca a garanzia di un finanziamento di liquidità o di consolidamento. L’art. 67, comma 5, parla di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale; se possa estendersi al secondo finanziamento, specie quando non è servito all’acquisto o alla ristrutturazione della casa, è una questione da valutare in concreto e non risolta in modo univoco. La soluzione prudente è costruire il piano tenendo distinte le due posizioni e trattare il secondo creditore ipotecario, se necessario, con le regole del comma 4, verificando il grado delle ipoteche nel calcolo del valore di realizzo.
Il confronto tra profili: la tabella riassuntiva
La tabella riassume, profilo per profilo, gli aspetti chiave emersi. Serve a capire in quale riga ti trovi, non a sostituire un’analisi della tua documentazione.
| Aspetto | P1 — In regola | P2 — Arretrato, mutuo vivo | P3 — Mutuo risolto, esecuzione | P4 — Cointestatari / garanti | P5 — Debiti misti / socio garante |
|---|---|---|---|---|---|
| Norma principale | Art. 67 c. 5, prima ipotesi | Art. 67 c. 5, seconda ipotesi | Art. 67 c. 4 + art. 70 | Art. 66 + art. 67 c. 5 | Art. 2 lett. e); in alternativa art. 75 c. 2 |
| Serve autorizzazione del giudice sul mutuo? | No | Sì, sull’arretrato | Non è il comma 5: proposta sul comma 4 | Dipende dalla posizione delle rate | Dipende dalla procedura |
| Mutuo pagato per intero? | Sì, alle scadenze originarie | Sì, dopo sanatoria dello scaduto | Anche parzialmente, non sotto il realizzo | Sì, se si usa il comma 5 | Sì nel comma 5 / art. 75 c. 2 |
| Moratoria per la banca | Non necessaria | Non necessaria | Fino a 2 anni dall’omologazione | Solo se si applica il comma 4 | Secondo la procedura |
| Rischio principale | Sovrastimare la sostenibilità della rata | Risoluzione del contratto prima del deposito | Tempi dell’asta | Effetti sul coobbligato non ricorrente | Inammissibilità per difetto della qualità di consumatore |
| Serve il voto dei creditori? | No | No | No | No | No nella ristrutturazione; sì nel concordato minore |
| Pronuncia di riferimento | Cass. 21422/2020 | Trib. Agrigento 6.5.2026 | Cass. 11676/2026 | Cass. 28574/2025 | Cass. 29746/2025 |
Le domande che valgono per tutti i profili
Cosa succede se perdo il lavoro durante il piano?
Il piano omologato si basa su un reddito. Se il reddito cambia in modo significativo, la fattibilità è compromessa. L’OCC vigila sull’esecuzione (art. 71) e il giudice può essere chiamato a valutare la situazione; nei casi più gravi si arriva alla revoca (art. 72) o alla conversione in liquidazione controllata (art. 73). Prima di arrivarci, conviene segnalare subito il cambiamento all’OCC e valutare se esistono margini per modificare il piano. Per il mutuo, il rischio è immediato: se non paghi le rate a scadere, la banca può agire sull’immobile.
Il piano blocca automaticamente il pignoramento della casa?
No. Le misure protettive dell’art. 70 vanno chieste dal debitore e concesse dal giudice. Il giudice valuta se la prosecuzione dell’esecuzione pregiudica la fattibilità del piano. Senza un provvedimento, l’esecuzione prosegue.
La banca del mutuo può opporsi al piano?
Sì, può presentare osservazioni e contestare la convenienza. Ma se il piano prevede il pagamento integrale delle rate secondo il contratto (comma 5), ha ben poco da contestare sul piano economico. Inoltre, se la banca ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o ha violato le regole sul merito creditizio dell’art. 124-bis TUB, l’art. 69, comma 2, le preclude opposizione e reclamo sulla convenienza.
Posso usare il comma 5 per una casa che non è ancora la mia residenza?
Il comma 5 parla di abitazione principale. È una qualificazione di fatto: conta dove vivi abitualmente con la famiglia alla data della domanda. Un immobile acquistato per andarci a vivere, ma ancora in ristrutturazione e non abitato, si presta a contestazioni: va valutato caso per caso.
Se la procedura viene dichiarata inammissibile, posso ripresentarla?
In linea generale sì, se si correggono le carenze che hanno determinato l’inammissibilità. Ma il tempo perso può essere fatale per la casa. La Cassazione (n. 11225/2026) ha chiarito che il decreto di inammissibilità si impugna con reclamo al tribunale in composizione collegiale e non con ricorso straordinario per cassazione: è importante scegliere subito il rimedio giusto, oppure valutare se sia più rapido ripresentare una domanda corretta.
Devo continuare a pagare il mutuo mentre la domanda è in esame?
Se vuoi usare il comma 5, sì: è la logica stessa della norma. Chi è in regola alla data del deposito e poi smette di pagare durante l’istruttoria indebolisce la fattibilità del piano proprio nella parte che dovrebbe proteggere la casa. Le rate a scadere vanno pagate alle scadenze contrattuali, come se la procedura non ci fosse. Diverso il discorso per i debiti chirografari, che saranno pagati secondo il piano.
L’omologazione cancella l’ipoteca sulla casa?
No, se il mutuo prosegue ai sensi del comma 5: l’ipoteca resta a garanzia del credito della banca fino all’estinzione del mutuo, esattamente come prima. Anche quando il creditore ipotecario viene soddisfatto secondo il comma 4, l’ipoteca non scompare per effetto dell’omologazione in sé: il piano dovrà regolare come e quando, a pagamento avvenuto, si arriverà alla cancellazione. È un punto da affrontare espressamente nella proposta.
Cosa succede alla cessione del quinto?
L’art. 67, comma 3, consente di ristrutturare anche i debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione. Per molti consumatori con mutuo è un dettaglio decisivo: liberare la trattenuta mensile aumenta il reddito disponibile e rende più sostenibile la rata del mutuo per tutta la durata del piano. La sospensione della trattenuta prima dell’omologazione va chiesta al giudice nell’ambito delle misure protettive.
Quanto può durare il piano?
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore la legge non fissa una durata massima rigida per il pagamento dei chirografari; nella prassi i tribunali guardano con favore a piani di durata contenuta, spesso intorno ai cinque anni, e chiedono motivazioni rafforzate per piani più lunghi. Il mutuo che prosegue ai sensi del comma 5, invece, segue la propria durata contrattuale, che può andare ben oltre la fine del piano: è uno dei motivi per cui la norma è così preziosa.
Posso vendere la casa in futuro, dopo l’omologazione?
Il piano omologato vincola il debitore alle condizioni approvate. Un atto di disposizione rilevante, come la vendita dell’immobile, durante l’esecuzione del piano va valutato con l’OCC e, se incide sul piano, sottoposto al giudice. Dopo la completa esecuzione e l’esdebitazione, la casa ancora gravata dal mutuo segue le regole ordinarie: si può vendere estinguendo il residuo del mutuo con il ricavato.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito tutte le pronunce richiamate nella guida, ordinate secondo il profilo a cui si applicano più direttamente. Per ciascuna: estremi, principio riformulato e rilevanza per il tema della prima casa.
Regole comuni a tutti i profili
1. Cass. civ., Sez. I, 6 ottobre 2020, n. 21422. Il piano del consumatore non è una procedura liquidatoria: il giudice valuta la meritevolezza del debitore e la fattibilità del progetto, non la vendita dei beni. Rilevanza: è la premessa logica che consente di conservare l’abitazione invece di metterla in vendita.
2. Cass. civ., Sez. I, sent. 27 aprile 2026, n. 11225. I mezzi di impugnazione cambiano a seconda della fase e della natura del provvedimento: reclamo al collegio contro il decreto di inammissibilità (non ricorribile in Cassazione), ricorso straordinario contro i decreti emessi sul reclamo in materia di omologazione, reclamo alla corte d’appello ex art. 51 CCII contro la sentenza di diniego. Rilevanza: chi vuole difendere la casa non può permettersi di sbagliare il rimedio.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 27 febbraio 2025, n. 5157. Il provvedimento sull’omologazione è reclamabile solo da chi ha partecipato al procedimento come parte e sia rimasto soccombente. Rilevanza: chiarisce chi può rimettere in discussione un piano che tutela il mutuo prima casa.
Profilo 1 — Consumatore in regola
4. Tribunale di Rimini, 6 febbraio 2025. Ammessa la riduzione dei debiti chirografari con salvaguardia integrale del mutuo sulla casa, purché la proposta nel suo insieme sia sostenibile. Rilevanza: applicazione concreta del meccanismo dell’art. 67, comma 5.
Profilo 2 — Rate arretrate
5. Tribunale di Agrigento, sent. 6 maggio 2026 (R.G. 22-1/2026). La violazione del finanziatore sull’obbligo di verificare il merito creditizio non solleva il consumatore dall’onere di provare l’assenza di colpa grave; un ricorso al credito reiterato e imprudente impedisce l’omologazione. Rilevanza: chi è in arretrato su più fronti deve presentarsi con una ricostruzione documentata delle cause della crisi.
Profilo 3 — Mutuo risolto ed esecuzione
6. Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676. La moratoria fino a due anni per i creditori garantiti è un periodo di sospensione o dilazione: non impone di pagarli integralmente entro il biennio né di iniziare i pagamenti prima della sua scadenza. Rilevanza: fondamentale per i piani che trattano il credito della banca, a mutuo risolto, secondo il comma 4.
Profilo 4 — Cointestatari, familiari, garanti
7. Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574. Nel concordato minore non si può derogare alla parità di trattamento dei creditori se non nei casi previsti dalla legge, ad esempio soddisfacendo pienamente l’ipotecario e in misura ridotta i privilegiati. Rilevanza: conferma che la tutela del mutuo prima casa funziona perché è una deroga tipizzata, da usare nei suoi confini.
8. Cass. civ., Sez. I, sent. 18 novembre 2025, n. 30412. L’erede che ha accettato con beneficio d’inventario non è legittimato a proporre la ristrutturazione dei debiti del defunto. Rilevanza: riguarda i familiari che ereditano una casa gravata da mutuo e debiti del genitore.
Profilo 5 — Debiti misti, ex imprenditori, soci fideiussori
9. Cass. civ., 1 febbraio 2016, n. 1869. La qualità di consumatore si determina guardando alla natura dei debiti e non allo status della persona: anche chi ha svolto attività d’impresa può accedere, se i debiti da ristrutturare sono nati per esigenze personali o familiari. Rilevanza: è la base per valutare l’accesso di chi ha un passato imprenditoriale.
10. Cass. civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2025, n. 29746. Il socio che ha garantito i debiti di una s.r.l. non può accedere al piano del consumatore se la fideiussione era funzionale all’attività d’impresa. Rilevanza: per il socio garante la tutela della casa va cercata in procedure diverse.
11. Corte d’appello di L’Aquila, 11 ottobre 2023. Ammesso l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di un’esposizione debitoria mista. Rilevanza: orientamento favorevole a chi ha debiti in parte d’impresa.
12. Corte d’appello di Bologna, 23 giugno 2023. Escluso l’accesso alla procedura del consumatore in caso di esposizione mista. Rilevanza: orientamento restrittivo che impone di valutare con cautela la scelta della procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo per salvare la tua casa dentro la procedura
Lo Studio Monardo lavora sulla tutela della prima casa nel sovraindebitamento con strumenti precisi, che cambiano a seconda del profilo in cui ti trovi.
- Classifichiamo la tua posizione debitoria: per ogni debito verifichiamo se è stato contratto come consumatore o nell’ambito di un’attività, così da scegliere la procedura corretta (ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) prima di depositare.
- Analizziamo il contratto di mutuo: lo staff in diritto bancario esamina tassi, piano di ammortamento, interessi di mora e clausole di risoluzione, e ricostruisce l’arretrato esatto alla data prevista per la domanda.
- Per chi è in regola con le rate, impostiamo la proposta sulla prima ipotesi dell’art. 67, comma 5, documentando la regolarità dei pagamenti e la sostenibilità della rata nel tempo.
- Per chi ha rate arretrate, prepariamo l’istanza di autorizzazione al pagamento dello scaduto, individuando e documentando la fonte delle risorse (reddito, TFR, finanza esterna).
- Per chi ha un mutuo risolto ed esecuzione pendente, acquisiamo la perizia e gli atti dell’esecuzione, costruiamo la proposta alla banca sull’art. 67, comma 4, e depositiamo l’istanza di sospensione ex art. 70 calibrata sulla data dell’asta.
- Per le coppie e le famiglie, valutiamo i presupposti della procedura familiare dell’art. 66 e coordiniamo le posizioni di mutuatari e garanti.
- Ricostruiamo le cause dell’indebitamento e il bilancio familiare reale, perché il vaglio di meritevolezza dell’art. 69 si supera con documenti, non con dichiarazioni.
- Verifichiamo il comportamento dei finanziatori rispetto al merito creditizio (art. 124-bis TUB), ai fini dell’art. 69, comma 2.
- Seguiamo il dialogo con l’OCC e con il giudice fino all’omologazione, e poi nella fase esecutiva del piano.
- Impostiamo e conduciamo le impugnazioni necessarie, dal reclamo fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea strategica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi teme di perdere la prima casa, l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita al ruolo di fiduciario OCC: significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’Organismo redige la relazione particolareggiata e attesta il valore di realizzo, e quindi costruire un piano che parli lo stesso linguaggio di chi lo dovrà valutare. Accanto a questa, il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di affrontare il mutuo non solo come voce del piano ma come contratto da verificare.
La continuità di strategia è garantita dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore, cassazionista, segue il reclamo e l’eventuale ricorso in Cassazione senza cambi di linea. E il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi sulla procedura e sulle difese, i secondi sulla ricostruzione del bilancio familiare, dei flussi di reddito e della sostenibilità del piano.
Conclusione: prima capisci chi sei, poi agisci con le tue regole
La casa si può salvare nel sovraindebitamento, ma non con un’unica formula. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, e farlo prima che il tempo le restringa. Chi è in regola con il mutuo ha il vantaggio più grande e non deve sprecarlo; chi ha arretrati deve muoversi prima della risoluzione; chi ha già un’asta fissata deve lavorare sul comma 4 e sulla sospensione con tempi strettissimi; chi è cointestatario o garante deve pensare anche all’altro; chi ha debiti misti deve prima trovare la porta d’ingresso giusta.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce le due competenze che il tema richiede: la conoscenza della procedura dall’interno, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, e la lettura tecnica del contratto di mutuo grazie al coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo il contratto e costruiremo la strategia più adatta al tuo profilo.
📩 Non lasciare che sia l’asta o la risoluzione del mutuo a decidere per te: tutti i contatti per raggiungere lo studio sono qui sotto, al termine di questa guida. Scrivici oggi.





