Il giorno in cui il tribunale omologa un piano del consumatore, o dichiara l’esdebitazione al termine di una liquidazione controllata, molti debitori pensano di aver chiuso i conti con il passato. Dal punto di vista giuridico è così, o quasi: i debiti residui diventano inesigibili, i creditori non possono più agire, le esecuzioni si sono fermate. Dal punto di vista delle banche e delle finanziarie, invece, il passato continua a esistere per un tempo preciso, scandito da regole che pochi conoscono: le segnalazioni in Centrale Rischi della Banca d’Italia, i dati conservati nei sistemi di informazioni creditizie privati (i cosiddetti SIC, come CRIF, Experian, CTC), l’obbligo dell’intermediario di valutare il merito creditizio prima di concedere un nuovo prestito. Chi sa cosa succede dopo l’omologa, e quando, sceglie il momento giusto per chiedere credito invece di collezionare rifiuti che peggiorano il proprio profilo.
Questa ricostruzione segue la vicenda in ordine cronologico. Si parte dalla relazione dell’OCC, che già prima del deposito fotografa il comportamento dei finanziatori (art. 68, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al correttivo D.Lgs. 136/2024). Si passa per l’apertura della procedura, l’omologa, i mesi in cui gli intermediari aggiornano le banche dati, gli anni di esecuzione del piano, il giorno dell’esdebitazione. Si arriva infine alla fase della ricostruzione: i primi sei mesi di verifica dei dati, la finestra tra i 12 e i 36 mesi in cui le tracce negative si dissolvono, e la soglia dei cinque anni oltre la quale si riapre persino la possibilità di accedere di nuovo a una procedura. La vecchia L. 3/2012 è abrogata: tutto oggi passa dal Codice della crisi.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché sta esattamente all’incrocio di due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La prima è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC: la relazione che valuta il merito creditizio concesso dai finanziatori è un atto che l’Avvocato conosce dall’interno della procedura. La seconda è il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario, che consente di leggere le segnalazioni in Centrale Rischi e nei SIC, contestarle quando sono errate e preparare la richiesta di un nuovo finanziamento con gli stessi criteri che userà la banca.
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La mappa temporale: dall’OCC al nuovo prestito
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere sotto gli occhi l’intero calendario. Le fasi non hanno tutte la stessa natura: alcune sono scandite da termini di legge (il reclamo contro l’omologa, i tre anni dell’esdebitazione di diritto nella liquidazione controllata, i cinque anni di “blocco” per una nuova procedura), altre da regole di settore (le istruzioni della Banca d’Italia sulla Centrale dei rischi, il codice di condotta dei SIC approvato dal Garante privacy), altre ancora dalla prassi degli intermediari. Il debitore che le confonde rischia di chiedere un prestito nel momento peggiore.
| Tappa | Quando | Cosa succede | Base normativa | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima del deposito | L’OCC redige la relazione e indica se i finanziatori hanno valutato il merito creditizio | Art. 68 c.3 CCII; art. 124-bis TUB | Mese −2 / giorno 0 |
| 2 | Giorno 0 – giorno 30 circa | Deposito, apertura, eventuali misure protettive; le segnalazioni negative restano | Artt. 68, 70, 78, 268-270 CCII | Dal giorno 0 |
| 3 | Omologa + 30 giorni | Sentenza di omologa o di apertura della liquidazione; termine per il reclamo | Artt. 70, 80, 270, 51 CCII | Il giorno dell’omologa |
| 4 | Mesi 1-3 | Gli intermediari aggiornano Centrale Rischi e SIC con gli effetti della procedura | Circ. Banca d’Italia n. 139; codice di condotta SIC | Primi tre mesi |
| 5 | Anni 1-5 (o la durata del piano) | Esecuzione del piano: pagamenti regolari, eventuali nuove richieste di credito | Artt. 71, 72, 81, 82 CCII | Durante l’esecuzione |
| 6 | Fine esecuzione / 3 anni dall’apertura | Esdebitazione: i debiti residui diventano inesigibili | Artt. 278-283 CCII | Il giorno dell’esdebitazione |
| 7 | Mesi 0-6 dopo l’esdebitazione | Controllo dei dati, rettifiche, reclami | Art. 125 TUB; artt. 15-16 GDPR | I primi sei mesi |
| 8 | Mesi 12-36 | Le tracce negative scadono progressivamente; si ricostruisce il profilo | Codice di condotta SIC; art. 124-bis TUB | Da 12 a 36 mesi |
| 9 | Oltre 36 mesi / 5 anni | Accesso a mutui e finanziamenti ordinari; limite di accesso a nuove procedure | Artt. 69 c.1, 77, 280 CCII | Oltre i 36 mesi |
Il calendario ora corre, ma va letto con una precisazione: le tappe 7, 8 e 9 non partono sempre dallo stesso evento. Per le segnalazioni negative nei SIC il riferimento è la data di regolarizzazione o di estinzione del rapporto; per la Centrale Rischi la data di chiusura della posizione da parte dell’intermediario; per il divieto di una nuova procedura la data della precedente esdebitazione. Per questo le date vanno ricostruite rapporto per rapporto, non a occhio.
Mese −2 / giorno 0: la relazione dell’OCC e il giudizio sui finanziatori
Cosa succede
Prima ancora che il ricorso arrivi in tribunale, l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) esamina la posizione del debitore e redige una relazione particolareggiata. Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la relazione deve contenere le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza della documentazione e sulla convenienza del piano rispetto alla liquidazione. E soprattutto, per quel che qui interessa, deve contenere un giudizio sul comportamento di chi ha prestato il denaro.
La norma
L’art. 68, comma 3, CCII stabilisce che nella relazione l’OCC indichi anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile dopo aver dedotto quanto necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. La norma fissa anche un parametro: si considera idonea una quantificazione non inferiore all’importo dell’assegno sociale moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare. È il ponte tra il diritto della crisi e il diritto bancario: il riferimento implicito è l’art. 124-bis del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993), che impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto, sulla base di informazioni adeguate e, ove necessario, consultando una banca dati pertinente.
Il giudizio dell’OCC sul merito creditizio non è un dettaglio burocratico: è il primo documento ufficiale che può qualificare come imprudente il comportamento di una banca o di una finanziaria.
I termini che si attivano
In questa fase non ci sono termini perentori a carico del debitore, ma c’è una scadenza di fatto: la documentazione consegnata all’OCC (contratti, piani di ammortamento, buste paga dell’epoca, moduli SECCI, eventuali questionari compilati in filiale) è quella su cui si costruisce il giudizio. Ciò che non viene consegnato ora difficilmente rientrerà più avanti.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra per raccogliere le prove della concessione imprudente del credito. Il debitore può chiedere a ciascun intermediario, ai sensi dell’art. 119 TUB, copia della documentazione relativa ai rapporti degli ultimi dieci anni, e può chiedere ai SIC e alla Centrale Rischi l’accesso ai propri dati (artt. 15 GDPR e istruzioni della Banca d’Italia). Se dalla ricostruzione emerge che all’epoca del finanziamento la rata complessiva superava il reddito disponibile calcolato con il parametro dell’art. 68, comma 3, l’OCC potrà evidenziarlo.
Il peso di questa indicazione si vede più avanti: secondo l’art. 69, comma 2, CCII, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Una regola analoga è prevista per il concordato minore (art. 80 CCII).
L’errore tipico di questa fase
Presentare all’OCC un elenco di debiti senza i contratti. Senza il contratto, senza il SECCI e senza la documentazione reddituale dell’epoca, il giudizio sul merito creditizio resta generico e la banca che ha concesso un prestito palesemente insostenibile esce dalla relazione come un creditore qualsiasi.
Quanto dura realmente
La raccolta documentale e la redazione della relazione richiedono di norma da qualche settimana a diversi mesi, a seconda del numero di creditori e della rapidità con cui gli intermediari rispondono alle richieste. Non esiste un termine di legge vincolante per l’OCC; esiste però l’interesse del debitore ad arrivare al deposito con un fascicolo completo.
Dal giorno 0 al giorno 30: apertura, misure protettive e segnalazioni che non si fermano
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase: il ricorso è depositato. Per il piano del consumatore, il giudice, se la proposta è ammissibile, dispone con decreto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori e può disporre, su istanza, la sospensione dei procedimenti esecutivi individuali (art. 70 CCII). Per il concordato minore il decreto di apertura è disciplinato dall’art. 78 CCII. Per la liquidazione controllata il tribunale pronuncia sentenza di apertura (art. 270 CCII), dalla quale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Sul fronte delle banche dati, però, nulla si congela. Il deposito di un ricorso per sovraindebitamento non cancella né sospende le segnalazioni negative già esistenti. Le rate non pagate restano registrate nei SIC; le posizioni già classificate a sofferenza in Centrale Rischi restano tali. Anzi, è frequente che proprio in questa fase alcuni intermediari, venuti a conoscenza della procedura, aggiornino la classificazione dei rapporti.
La norma
La Centrale dei rischi è disciplinata dalle istruzioni della Banca d’Italia contenute nella Circolare n. 139 del 1991 e successivi aggiornamenti. La segnalazione a sofferenza riguarda l’intera esposizione verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili. La Cassazione ha chiarito che si tratta di una nozione diversa e meno grave dell’insolvenza fallimentare, ma che presuppone comunque una grave e non transitoria difficoltà economica del cliente, da valutare sulla situazione finanziaria complessiva e non sul singolo ritardo (Cass., Sez. I, ord. 15 dicembre 2020, n. 28635).
I SIC privati sono regolati dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2019, che fissa tempi di conservazione e obblighi di preavviso.
I termini che si attivano
Per il piano del consumatore la legge prevede termini brevi per la comunicazione ai creditori e per le loro osservazioni (art. 70 CCII). Sono termini che corrono per i creditori e per l’OCC più che per il debitore. Una precisazione sul calendario estivo: per i termini del Codice della crisi l’art. 9 CCII esclude, salvo diversa previsione, la sospensione feriale; dove invece il debitore agisse in un ordinario giudizio civile contro una banca (ad esempio per una segnalazione illegittima), la sospensione feriale opera soltanto dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore non può chiedere la cancellazione di una segnalazione corretta solo perché ha depositato un ricorso. Può però:
- verificare che le segnalazioni siano esatte nell’importo e nella classificazione, perché un errore commesso adesso si trascinerà per anni;
- contestare la segnalazione a sofferenza se mancano i presupposti (ad esempio un unico rapporto in ritardo, a fronte di una situazione complessiva non qualificabile come grave difficoltà);
- evitare di chiedere nuovi finanziamenti: una richiesta in questa fase è quasi certamente destinata al rifiuto e, soprattutto, può essere letta come un comportamento contrario alla buona fede nella procedura.
L’errore tipico di questa fase
Credere che le misure protettive “proteggano” anche il profilo creditizio. Le misure protettive bloccano le azioni dei creditori; non incidono sul diritto-dovere degli intermediari di segnalare correttamente la situazione dei rapporti.
Quanto dura realmente
Il tempo tra deposito e decreto di apertura varia molto tra tribunali: in alcuni uffici bastano poche settimane, in altri servono mesi. Per la liquidazione controllata la sentenza di apertura arriva di regola in tempi più rapidi, ma anche qui il carico del singolo tribunale fa la differenza.
Il giorno dell’omologa e i 30 giorni successivi
Cosa succede
Siamo al giorno dell’omologa. Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, lo omologa con sentenza (art. 70 CCII per il piano del consumatore; art. 80 CCII per il concordato minore). Dal giorno della sentenza il piano diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per chi non era d’accordo. Per la liquidazione controllata l’evento equivalente, sotto il profilo che qui interessa, è la sentenza di apertura: da quel momento il patrimonio del debitore è destinato alla soddisfazione dei creditori sotto il controllo del liquidatore.
La norma
Sulle contestazioni in sede di omologa la Cassazione ha precisato un punto essenziale per chi vuole difendersi da una banca che ha concesso credito con leggerezza. Con la sentenza della Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672, la Corte ha affermato che il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato il sovraindebitamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB, resta legittimato a proporre opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legge della proposta; il divieto dell’art. 69, comma 2, CCII gli preclude soltanto le contestazioni sulla convenienza del piano. La violazione del merito creditizio, dunque, non zittisce del tutto la banca: le toglie l’argomento della convenienza, non quello della legittimità.
Sul fronte dei rimedi, la Cassazione ha chiarito che contro il provvedimento che respinge l’omologazione o l’apertura per difetto dei requisiti il rimedio è il reclamo al tribunale in composizione collegiale, non l’appello (Cass., Sez. I, ord. 9 gennaio 2026, n. 481, nel contesto dell’art. 70, comma 4, CCII).
I termini che si attivano
Contro la sentenza di omologa è previsto il reclamo, da proporre nel termine perentorio di 30 giorni secondo il regime delle impugnazioni del Codice della crisi (art. 51 CCII, richiamato dalle norme sulle singole procedure). Fino a quando il termine non è decorso, o il reclamo non è deciso, l’omologa non è definitiva. Per il profilo creditizio questo significa che alcuni intermediari attendono la definitività prima di aggiornare la propria posizione.
Cosa può fare il debitore ora
È il momento di ottenere copia della sentenza e di comunicarla formalmente a ciascun intermediario segnalante, chiedendo che la posizione sia aggiornata in coerenza con il piano omologato: importi ristrutturati, falcidia, eventuale moratoria. Una comunicazione scritta, con data certa, diventa la prova che l’intermediario sapeva e doveva aggiornare.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare che “le banche se ne accorgano da sole”. Gli intermediari aggiornano i flussi di segnalazione con periodicità mensile e su informazioni interne: se l’ufficio che gestisce le segnalazioni non riceve la sentenza, la posizione può restare ferma alla classificazione precedente per mesi.
Quanto dura realmente
La fase decisoria sull’omologa, una volta concluse le osservazioni dei creditori, si chiude spesso in alcuni mesi; il termine di reclamo aggiunge 30 giorni. Se c’è reclamo, la definitività può slittare ulteriormente.
I primi tre mesi dopo l’omologa: l’aggiornamento di Centrale Rischi e SIC
Cosa succede
Da questo momento in poi la partita si sposta dalle aule del tribunale ai flussi informativi. Ogni mese gli intermediari comunicano alla Centrale dei rischi la situazione dei rapporti dei clienti con esposizioni sopra soglia e, per le sofferenze, a prescindere dalla soglia ordinaria. I SIC privati ricevono invece dati su richieste e rapporti di credito al consumo, con aggiornamenti periodici. Dopo l’omologa, l’intermediario dovrebbe riflettere la nuova realtà del rapporto: un debito ristrutturato, pagato secondo il piano, non è più un debito che corre con gli interessi originari.
La norma
La Circolare Banca d’Italia n. 139 disciplina le modalità di segnalazione e i casi di rettifica. L’art. 125 TUB prevede che i finanziatori informino preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano informazioni negative a una banca dati, e che, se una domanda di credito è respinta sulla base della consultazione di una banca dati, il consumatore sia informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. Gli artt. 15 e 16 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) danno all’interessato il diritto di accesso e di rettifica dei dati inesatti.
Il debitore ha diritto a dati esatti, non a dati favorevoli: la procedura non cancella la storia, ma la storia deve essere raccontata correttamente.
I termini che si attivano
Non c’è un termine perentorio a carico del debitore. Ci sono però scadenze da monitorare: il SIC deve rispondere a una richiesta di accesso nei tempi previsti dal GDPR (di regola entro un mese, prorogabile nei casi previsti); la Banca d’Italia consente di richiedere gratuitamente i propri dati di Centrale Rischi, anche online.
Cosa può fare il debitore ora
Tra il primo e il terzo mese dopo l’omologa conviene fare la prima “fotografia” completa delle banche dati: visura Centrale Rischi, accesso a ciascun SIC, confronto con la sentenza. Se una posizione risulta ancora con importi originari, con interessi che continuano a crescere o con classificazioni incoerenti, si chiede la rettifica all’intermediario e, in mancanza, si valuta il reclamo all’intermediario stesso, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o al Garante privacy, fino all’azione giudiziale.
La giurisprudenza riconosce che una segnalazione illegittima può produrre un danno risarcibile, che però va allegato e provato. La Cassazione (Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252) ha chiarito che il danno patrimoniale può essere dimostrato anche per presunzioni e che, per chi non è imprenditore, può consistere nella maggiore difficoltà di accesso al credito. Più di recente, con l’ord. n. 22368/2026, la Corte ha ribadito che il danno non è in re ipsa, ma può essere desunto da indizi come la vicinanza temporale tra segnalazione e rifiuti di finanziamento, e che il giudice, accertato il danno, deve liquidarlo anche in via equitativa.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere un prestito “di prova” per vedere come reagisce la banca. Ogni richiesta lascia una traccia nei SIC per un periodo che il codice di condotta fissa in mesi; una serie di richieste respinte a breve distanza peggiora il profilo e non dice nulla di utile che una visura non dica meglio.
Quanto dura realmente
Una rettifica spontanea dell’intermediario, sollecitata con comunicazione documentata, può arrivare in poche settimane. Un ricorso all’ABF richiede di norma alcuni mesi. Un giudizio ordinario richiede tempi ben più lunghi, per questo si riserva ai casi in cui la segnalazione è chiaramente errata e il danno documentabile.
Durante l’esecuzione del piano: si può chiedere credito mentre si paga?
Cosa succede
Il calendario ora corre per anni. Il piano del consumatore o il concordato minore vengono eseguiti secondo le scadenze previste; l’OCC vigila sull’esecuzione e riferisce al giudice (artt. 71 e 81 CCII). Nella liquidazione controllata il liquidatore amministra e vende i beni e acquisisce, per il periodo previsto, la parte di reddito eccedente quanto necessario al mantenimento del debitore e della famiglia.
È la fase in cui la domanda del titolo si pone con più urgenza: un’auto da sostituire, una spesa medica, un elettrodomestico. Il debitore può chiedere un nuovo prestito?
La norma
Il Codice della crisi non contiene un divieto generale e assoluto di contrarre nuovi debiti durante l’esecuzione di un piano omologato. Contiene però strumenti che rendono una scelta del genere molto rischiosa. L’art. 72 CCII prevede la revoca dell’omologazione, tra l’altro, in caso di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o di inadempimento degli obblighi derivanti dal piano, quando l’esecuzione diventi impossibile; norme analoghe sono previste per il concordato minore (art. 82 CCII). Un nuovo finanziamento che assorbe la quota di reddito destinata al piano mette a rischio proprio l’esecuzione.
Dal lato della banca, l’art. 124-bis TUB obbliga a valutare il merito creditizio: un intermediario che concede un prestito a chi sta eseguendo un piano di sovraindebitamento, senza verificare che la nuova rata sia sostenibile insieme ai pagamenti del piano, si espone esattamente al giudizio che l’art. 68, comma 3, CCII affida all’OCC.
Durante l’esecuzione del piano il nuovo debito non è vietato in astratto, ma ogni euro di rata nuova è un euro sottratto alla tenuta del piano: è qui che si gioca la revoca.
I termini che si attivano
I termini rilevanti sono quelli del piano stesso: scadenze delle rate, eventuali periodi di moratoria, obblighi informativi verso l’OCC. Un ritardo nel pagamento delle rate del piano è un fatto che l’OCC deve riferire.
Cosa può fare il debitore ora
Nella fase centrale del calendario la strategia non è chiedere credito ma proteggere la tenuta del piano. Per le spese impreviste le opzioni sono diverse dal prestito: la rimodulazione del piano nei casi consentiti, l’uso di eventuali somme lasciate nella disponibilità del debitore per il mantenimento, il confronto preventivo con l’OCC. In questa fase, come in tutta la vicenda, il ruolo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC consente di valutare in anticipo se un nuovo impegno è compatibile con il piano omologato, prima che diventi un motivo di revoca.
Se il debitore ha un reale bisogno di liquidità e un reddito capiente, un piccolo finanziamento può essere tecnicamente possibile, ma solo dopo una verifica scritta della compatibilità con il piano e, preferibilmente, dopo averne informato l’OCC.
L’errore tipico di questa fase
Firmare una cessione del quinto o un prestito personale presso una finanziaria che “non guarda la Centrale Rischi”, magari tramite un intermediario del credito che promette l’approvazione certa. Oltre al rischio di condizioni sfavorevoli, si crea una nuova esposizione che non rientra nel piano e che, in caso di difficoltà, non potrà essere ristrutturata con la stessa procedura per anni.
Quanto dura realmente
La durata dell’esecuzione dipende dal piano: molti piani del consumatore si sviluppano su alcuni anni, e la giurisprudenza di merito ha ammesso anche piani di durata superiore al quinquennio quando sostenibili. Nella liquidazione controllata il riferimento temporale è il triennio dall’apertura previsto per l’esdebitazione di diritto.
Il giorno dell’esdebitazione: cosa si estingue e cosa resta
Cosa succede
Siamo al giorno dell’esdebitazione. Per il piano del consumatore e il concordato minore, l’effetto liberatorio deriva dall’esecuzione del piano omologato; al termine, l’OCC presenta la relazione finale e il giudice prende atto della chiusura. Per la liquidazione controllata l’art. 282 CCII prevede l’esdebitazione di diritto, dichiarata con decreto, alla chiusura della procedura o comunque decorsi tre anni dalla sua apertura, salvo che ricorrano le cause ostative previste dalla legge (ad esempio comportamenti fraudolenti o di malafede del debitore). Per il debitore incapiente, che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, l’art. 283 CCII consente l’esdebitazione una sola volta, con l’obbligo di pagamento se entro quattro anni sopravvengono utilità rilevanti nella misura prevista dalla norma.
La norma
L’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come la liberazione dai debiti e la loro inesigibilità per la parte non soddisfatta. Alcuni debiti ne restano esclusi per legge (tra cui gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e quelle amministrative non accessorie a debiti estinti), e restano salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore.
Sulla meritevolezza nella liquidazione controllata, la Cassazione ha precisato che la domanda non può essere dichiarata inammissibile per una semplice negligenza o imprudenza del debitore: eventuali leggerezze potranno pesare solo nel momento in cui il giudice decide sull’esdebitazione, mentre restano rilevanti fin dall’inizio i comportamenti fraudolenti o in malafede (Cass., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074). Ancora, la Corte ha escluso che chi, dichiarato fallito, non abbia ottenuto l’esdebitazione fallimentare possa usare l’esdebitazione dell’incapiente per liberarsi degli stessi debiti (Cass., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108).
L’esdebitazione rende i debiti inesigibili, ma non riscrive automaticamente le banche dati: tocca agli intermediari aggiornarle, e tocca al debitore verificare che lo facciano.
I termini che si attivano
Il decreto che dichiara l’esdebitazione nella liquidazione controllata è soggetto a reclamo nei termini di legge. Dalla data di esdebitazione decorre anche il periodo di cinque anni previsto dagli artt. 69, comma 1, e 77 CCII: chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti non può accedere al piano del consumatore o al concordato minore, e lo stesso vale per chi ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Il quinquennio è il termine che, più di ogni altro, deve guidare la decisione di indebitarsi di nuovo.
Cosa può fare il debitore ora
Ottenere copia del decreto o del provvedimento di chiusura e comunicarlo a ciascun intermediario e a ciascun SIC che riporta rapporti inclusi nella procedura, chiedendo che le posizioni siano chiuse o aggiornate come estinte per effetto dell’esdebitazione. Verificare con attenzione i rapporti con coobbligati o fideiussori: l’esdebitazione del debitore principale non libera il garante, e il garante può continuare a essere segnalato.
Sul tema dei garanti merita attenzione anche la qualificazione: la Cassazione ha escluso che il socio di una società di capitali che ha prestato fideiussione per i debiti sociali possa essere considerato consumatore per quelle esposizioni, con la conseguenza che non può accedere al piano del consumatore per quei debiti (Cass., Sez. I, ord. 11 novembre 2025, n. 29746).
L’errore tipico di questa fase
Pensare che l’esdebitazione equivalga a una “cancellazione dalla CRIF”. Non esiste un automatismo di questo tipo nella normativa italiana: l’effetto sui SIC dipende dal modo in cui l’intermediario aggiorna il rapporto e dai tempi di conservazione del codice di condotta.
Quanto dura realmente
Per la liquidazione controllata, il riferimento legale dei tre anni dall’apertura è un punto fermo; la pronuncia del decreto può richiedere ulteriore tempo, secondo i tempi dell’ufficio. Per i piani, l’esdebitazione coincide con il completamento dei pagamenti.
I primi sei mesi dopo l’esdebitazione: verificare, rettificare, contestare
Cosa succede
Da questo momento in poi il debitore è, giuridicamente, una persona libera dai debiti anteriori. Ma quando entra in una filiale o compila una richiesta online, l’operatore non vede la sentenza: vede la visura della Centrale Rischi, il report dei SIC, a volte un punteggio sintetico (lo scoring) elaborato dal sistema. I primi sei mesi servono a fare in modo che quello che vede l’operatore corrisponda a quello che ha deciso il tribunale.
La norma
Il quadro è dato da tre gruppi di regole. Il primo è il GDPR: diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica dei dati inesatti (art. 16), diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti significativi (art. 22). Su quest’ultimo punto la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (SCHUFA Holding – Scoring), ha stabilito che il calcolo automatizzato di un valore di probabilità sulla capacità di una persona di onorare i propri impegni costituisce esso stesso una decisione automatizzata quando il finanziatore vi fa affidamento in modo determinante per concedere o negare il credito.
Il secondo gruppo è la disciplina specifica sulla durata della conservazione delle informazioni relative a un’esdebitazione. Con la sentenza della stessa data, cause riunite C-26/22 e C-64/22 (SCHUFA Holding – Esdebitazione), la Corte di giustizia ha ritenuto contrario al GDPR che un’agenzia privata di informazioni creditizie conservi i dati relativi alla concessione dell’esdebitazione, ricavati da un registro pubblico, per un periodo più lungo di quello previsto per il registro pubblico stesso. Il caso riguardava l’ordinamento tedesco, ma il principio di limitazione della conservazione è direttamente applicabile anche in Italia.
Il terzo gruppo è nazionale: l’art. 125 TUB sul preavviso della prima segnalazione negativa e sull’informazione in caso di rifiuto del credito basato su una banca dati; la Circolare Banca d’Italia n. 139 per la Centrale dei rischi; il codice di condotta dei SIC per i tempi di conservazione.
Un’esdebitazione esposta in banca dati più a lungo del necessario non è un destino: è un trattamento di dati che si può contestare.
I termini che si attivano
Il codice di condotta dei SIC prevede tempi di conservazione diversi a seconda del dato. In sintesi: le richieste di finanziamento restano visibili per un periodo limitato (alcuni mesi, più breve se la richiesta è rifiutata o rinunciata); i ritardi poi regolarizzati restano per 12 o 24 mesi dalla regolarizzazione, a seconda della loro gravità; gli inadempimenti non regolarizzati restano per un massimo di 36 mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto o dall’ultimo aggiornamento. Per la Centrale Rischi, gli intermediari consultano la situazione del cliente sugli ultimi 36 mesi di segnalazioni.
Il punto delicato è come “classificare” un rapporto chiuso per effetto dell’esdebitazione: non è un rapporto saldato integralmente, ma neppure un rapporto ancora inadempiuto, perché il debito residuo è inesigibile. Su questo la prassi degli intermediari non è uniforme ed è qui che la verifica fa la differenza.
Cosa può fare il debitore ora
- Nei primi 30-60 giorni dall’esdebitazione: chiedere la visura Centrale Rischi e l’accesso a ciascun SIC, per vedere come sono state chiuse le posizioni.
- Inviare all’intermediario segnalante una richiesta di rettifica documentata quando la posizione risulta ancora aperta, con importi in crescita o con una data di riferimento errata che allunga artificialmente i tempi di conservazione.
- In mancanza di risposta, presentare reclamo all’intermediario e poi valutare il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, il reclamo al Garante privacy o, nei casi più gravi, l’azione giudiziale per la cancellazione e il risarcimento.
- Conservare ogni rifiuto di finanziamento ricevuto in questa fase, con data e motivazione: la vicinanza temporale tra segnalazione errata e diniego è, secondo la Cassazione, un indizio utilizzabile per provare il danno (ord. n. 22368/2026; ord. 13 novembre 2024, n. 29252).
L’errore tipico di questa fase
Affidarsi a società che promettono la “cancellazione garantita” dalle banche dati in cambio di un compenso. Un dato esatto e conservato nei tempi del codice di condotta non può essere cancellato da nessuno; un dato inesatto può essere rettificato dal diretto interessato con gli strumenti indicati, senza intermediari che non hanno alcun potere sulle banche dati.
Quanto dura realmente
La verifica documentale si fa in poche settimane. Le risposte degli intermediari arrivano di solito entro uno-due mesi. I ricorsi all’ABF si definiscono generalmente in alcuni mesi. In questi sei mesi, in ogni caso, la probabilità di ottenere un finanziamento ordinario è bassa: è il periodo da dedicare alla pulizia dei dati, non alle richieste.
Da 12 a 36 mesi: la ricostruzione del profilo creditizio
Cosa succede
Sono passati dodici mesi dalla chiusura della procedura. Il calendario ora corre a favore del debitore: le richieste di credito più vecchie sono uscite dai SIC, i ritardi regolarizzati più lievi si avvicinano alla scadenza dei termini di conservazione, la storia della Centrale Rischi si accorcia mese dopo mese. È la fase in cui il profilo si ricostruisce, e lo si ricostruisce soprattutto con dati positivi.
La norma
L’art. 124-bis TUB obbliga il finanziatore a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate. Non impone di rifiutare il credito a chi ha avuto una procedura di sovraindebitamento; impone di valutare se la nuova rata è sostenibile. Il recepimento della seconda direttiva sul credito ai consumatori (Direttiva (UE) 2023/2225), avvenuto con il D.Lgs. n. 212/2025, rafforza questa impostazione: la valutazione deve basarsi su informazioni pertinenti e accurate su reddito e spese, e il consumatore che si vede respingere una domanda ha diritto a essere informato e, in caso di valutazione automatizzata, a chiedere un intervento umano e una spiegazione. Le nuove regole sono destinate ad applicarsi dal 20 novembre 2026, secondo il calendario fissato dalla direttiva.
Il merito creditizio guarda avanti, non solo indietro: un reddito stabile e una rata sostenibile pesano più di una procedura chiusa con esito positivo.
I termini che si attivano
Le soglie da tenere a mente sono quelle del codice di condotta dei SIC: 12 mesi per i ritardi lievi regolarizzati, 24 mesi per quelli più gravi regolarizzati, 36 mesi come limite massimo per gli inadempimenti. I dati positivi (rapporti regolarmente pagati) possono invece restare più a lungo, e lavorano a favore di chi li costruisce.
Cosa può fare il debitore ora
- Costruire una storia positiva con strumenti a basso rischio: un conto corrente movimentato con regolarità, l’accredito stabile dello stipendio o della pensione, eventualmente una carta di debito o una carta prepagata; più avanti, un piccolo finanziamento finalizzato con rata molto contenuta, pagato con puntualità.
- Preparare un fascicolo da presentare alla banca: copia del provvedimento di esdebitazione o di chiusura del piano, documentazione reddituale aggiornata, prospetto delle spese familiari. Un operatore che vede la sentenza e un reddito capiente ha elementi per una valutazione diversa da quella prodotta dal solo punteggio automatico.
- Chiedere per iscritto le ragioni di un eventuale rifiuto e gli estremi della banca dati consultata, come previsto dall’art. 125 TUB: se il rifiuto si basa su dati che avrebbero dovuto essere già rettificati o cancellati, si torna alla fase precedente con un elemento in più.
- Evitare richieste multiple ravvicinate a soggetti diversi: ogni richiesta resta tracciata e un numero elevato di richieste in pochi mesi è letto come segnale di difficoltà.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere subito un mutuo o un finanziamento di importo elevato. Nei primi due anni gli istituti sono in genere più disponibili verso finanziamenti di piccolo importo e garantiti, come la cessione del quinto per lavoratori dipendenti e pensionati, che la legge disciplina con regole proprie. Un rifiuto su un mutuo, al contrario, lascia una traccia senza aver costruito nulla.
Quanto dura realmente
Questa fase dura, per definizione, fino a 36 mesi dalla chiusura delle posizioni negative. Ma l’esperienza comune del mercato è che i finanziamenti di piccolo importo diventano accessibili prima, man mano che i dati negativi più recenti escono dalle banche dati e quelli positivi si accumulano.
Oltre i 36 mesi e la soglia dei cinque anni: il ritorno al credito ordinario
Cosa succede
Siamo oltre il trentaseiesimo mese. Le segnalazioni negative legate alla procedura, se gestite correttamente, non sono più visibili nei SIC né nella finestra storica di consultazione della Centrale Rischi. Il profilo del debitore è ormai fatto di dati recenti: reddito, rapporti in corso, puntualità dei pagamenti. È il momento in cui l’accesso al credito ordinario, compreso il mutuo, torna a essere una possibilità concreta, sempre subordinata alla valutazione del merito creditizio.
La norma
Per chi ha già fatto ricorso al sovraindebitamento, la soglia temporale più importante non riguarda le banche dati, ma il Codice della crisi. Gli artt. 69, comma 1, e 77 CCII escludono l’accesso al piano del consumatore e al concordato minore per chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte. Per il debitore incapiente l’art. 283 CCII consente l’esdebitazione una sola volta nella vita. Questo significa che un nuovo debito contratto nei primi anni successivi all’esdebitazione è un debito che, in caso di nuova crisi, non può essere ristrutturato con gli stessi strumenti.
Il ritorno al credito non è solo una questione di banche dati: è una questione di margini di sicurezza, perché la rete di protezione del sovraindebitamento non è riutilizzabile a piacere.
I termini che si attivano
Cinque anni dall’esdebitazione: termine sotto il quale non è possibile accedere di nuovo al piano del consumatore o al concordato minore. Oltre al termine quinquennale, rileva il limite delle due esdebitazioni precedenti e, per l’incapiente, il limite assoluto di un’unica esdebitazione.
Cosa può fare il debitore ora
- Presentare domande di finanziamento ordinarie con un fascicolo reddituale solido e una rata coerente con il parametro del reddito disponibile (lo stesso che l’art. 68, comma 3, CCII usa per giudicare i finanziatori: reddito al netto di quanto serve per un dignitoso tenore di vita, con il riferimento all’assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE).
- Valutare ogni nuovo impegno con lo stesso metro con cui sarà valutato in caso di nuova crisi: un finanziamento che non supera questo parametro difficilmente sarà qualificato come assunto con colpa grave; uno che lo supera sì.
- Per il mutuo, considerare la presenza di garanzie e di eventuali coobbligati, ricordando che un garante non beneficia dell’esdebitazione di chi garantisce.
L’errore tipico di questa fase
Considerare il ritorno al credito come la prova che “tutto è passato” e ricominciare ad accumulare impegni. Nella valutazione della meritevolezza, in caso di nuova procedura, conta il comportamento del debitore nell’assumere le obbligazioni: un nuovo indebitamento sproporzionato a pochi anni da un’esdebitazione è esattamente il tipo di condotta che l’OCC deve descrivere.
Quanto dura realmente
Non c’è un termine finale: da questa fase in poi il profilo creditizio del debitore è valutato come quello di qualunque altro cliente, sulla base dei dati che egli stesso costruisce.
Lungo tutto il calendario: cosa legge la banca e quali debiti restano fuori
Ricostruite le tappe, resta da guardare la stessa cronologia dall’altra parte del bancone. Ogni volta che il debitore presenta una domanda di finanziamento, in qualunque punto della timeline si trovi, l’intermediario compie un’istruttoria che segue uno schema abbastanza costante. Conoscerla permette di capire perché la stessa richiesta, presentata a dodici mesi o a trentasei mesi dalla chiusura della procedura, riceve risposte opposte.
Il primo controllo: le banche dati
Il primo passaggio è quasi sempre automatico. L’intermediario interroga uno o più SIC privati e, se aderente, consulta le informazioni della Centrale dei rischi. Dai SIC ricava il numero di richieste di credito recenti, i rapporti in corso, la puntualità dei pagamenti, gli eventuali ritardi e il loro stato (regolarizzati o meno). Dalla Centrale Rischi ricava, per le esposizioni segnalate, l’accordato, l’utilizzato, gli sconfinamenti e soprattutto l’eventuale classificazione a sofferenza, anche se segnalata da altri intermediari.
Siamo, idealmente, in uno qualunque dei mesi successivi all’omologa. Se a questo punto la banca dati mostra ancora un’esposizione con l’importo originario, la richiesta viene filtrata prima ancora che un operatore guardi il fascicolo. È per questo che la verifica dei primi tre mesi e quella dei primi sei mesi dopo l’esdebitazione non sono adempimenti formali: sono la condizione perché la domanda arrivi davanti a una persona.
Il secondo controllo: il reddito disponibile
Superato il filtro delle banche dati, l’istruttoria passa al reddito. L’art. 124-bis TUB impone una valutazione basata su informazioni adeguate, e in pratica l’intermediario confronta la rata richiesta con il reddito documentato e con gli impegni in corso. Qui il debitore che è passato dal sovraindebitamento ha, paradossalmente, un vantaggio da sfruttare: ha già una misurazione del proprio reddito disponibile, fatta dall’OCC e vagliata dal giudice. Il parametro dell’art. 68, comma 3, CCII (reddito al netto di quanto serve per un dignitoso tenore di vita, con il riferimento all’assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE) è un metro ufficiale che il debitore può usare per proporre una rata sostenibile, invece di lasciare che sia il sistema a stimarla.
Il calendario conta anche qui. Durante l’esecuzione del piano, il reddito disponibile è già impegnato dalla rata del piano; dopo l’esdebitazione, quella quota torna libera. Una domanda presentata il mese successivo all’ultima rata del piano mostra, sullo stesso stipendio, una capacità di rimborso diversa da quella che avrebbe mostrato un mese prima.
Il terzo controllo: la valutazione umana e la spiegazione del rifiuto
Il terzo passaggio, nei finanziamenti di importo più elevato, è la valutazione di un analista. È il momento in cui il fascicolo preparato dal debitore conta di più: la sentenza di omologa o il decreto di esdebitazione spiegano la ragione dei dati negativi residui; la prova dei pagamenti eseguiti nel piano dimostra la puntualità; il prospetto delle spese conferma la sostenibilità.
Se la domanda è respinta sulla base della consultazione di una banca dati, l’art. 125 TUB impone di informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. Se la decisione si fonda in modo determinante su un punteggio automatizzato, la sentenza della Corte di giustizia 7 dicembre 2023, causa C-634/21, apre la strada al diritto di ottenere un intervento umano e una spiegazione, ai sensi dell’art. 22 GDPR. Un rifiuto motivato è un’informazione utile; un rifiuto non motivato è un diritto non esercitato.
I debiti che restano fuori dalla procedura
Una parte delle difficoltà di accesso al credito dopo il sovraindebitamento non dipende dalle banche dati, ma da debiti che la procedura non ha toccato. Conviene metterli in calendario fin dall’inizio.
I debiti sorti dopo l’apertura della procedura. L’esdebitazione libera dai debiti anteriori; un debito contratto dopo l’apertura della liquidazione controllata, o dopo il deposito del piano, non rientra nella falcidia e non viene esdebitato. Un prestito chiesto nel corso della procedura sopravvive alla procedura stessa e si porta dietro le sue segnalazioni.
I debiti esclusi per legge. L’art. 278 CCII esclude dall’esdebitazione, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento di danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti. Si tratta di debiti che di regola non compaiono nei SIC, ma che incidono sul reddito disponibile e quindi sulla valutazione del merito creditizio.
Le posizioni dei garanti e dei coobbligati. L’esdebitazione del debitore principale non libera chi ha garantito il suo debito. Il fideiussore, il coobbligato in un mutuo cointestato, il familiare che ha firmato come garante restano esposti e possono continuare a essere segnalati. Quando il nucleo familiare è coinvolto in più posizioni, il Codice della crisi consente la procedura familiare (art. 66 CCII), che permette di coordinare la gestione dei debiti dei membri della stessa famiglia: una scelta da fare prima del deposito, cioè nella prima tappa del calendario.
Il caso del lavoratore autonomo e del piccolo imprenditore
Il calendario cambia in parte per chi non è consumatore. Il professionista o il piccolo imprenditore non fallibile che accede al concordato minore o alla liquidazione controllata attraversa le stesse tappe, ma con due differenze. La prima: per le esposizioni d’impresa, la Centrale Rischi è lo strumento principale con cui le banche valutano l’affidabilità, e la giurisprudenza riconosce che per l’imprenditore il pregiudizio da segnalazione illegittima consiste anche nel peggioramento dell’affidabilità commerciale (Cass. n. 29252/2024). La seconda: le regole di protezione del consumatore contenute negli artt. 121 e seguenti del TUB, compresi gli artt. 124-bis e 125, riguardano il credito ai consumatori; per i finanziamenti d’impresa la valutazione del merito creditizio si regge su principi generali di sana e prudente gestione e sulla disciplina di vigilanza.
Ne deriva che, per l’imprenditore, la tappa della ricostruzione (dai 12 ai 36 mesi) passa spesso per strumenti diversi: affidamenti di importo contenuto, operatività su conto corrente aziendale, rapporti con fornitori che riportano pagamenti regolari. La distinzione tra debiti personali e debiti d’impresa, che per la Cassazione condiziona anche l’accesso al piano del consumatore (ord. n. 29746/2025), va fatta fin dalla prima tappa.
Il caso della cessione del quinto
Molti debitori, alla domanda “quando potrò tornare ad avere credito?”, pensano subito alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione. È un finanziamento che la legge disciplina con regole proprie (D.P.R. n. 180/1950): la rata non può superare un quinto della retribuzione o della pensione netta e il rimborso avviene con trattenuta diretta da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, con coperture assicurative obbligatorie. Proprio per questa struttura, la cessione è spesso il finanziamento più accessibile anche a chi ha una storia creditizia compromessa.
Accessibile non significa opportuno in ogni fase della timeline. Durante l’esecuzione del piano, una cessione del quinto riduce stabilmente il reddito disponibile e può rendere impossibile l’adempimento; dopo l’esdebitazione, una cessione di importo e durata elevati assorbe per anni una quota fissa dello stipendio, con un effetto che dura ben oltre la soglia dei cinque anni. La domanda giusta non è “me la concedono?”, ma “dove cade nel mio calendario e cosa lascia libero?”.
Il ruolo dell’OCC dopo l’omologa
Un ultimo elemento attraversa tutto il calendario: la presenza dell’OCC. Durante l’esecuzione del piano l’Organismo vigila e riferisce al giudice; nella liquidazione controllata l’interlocutore è il liquidatore. Coinvolgere preventivamente questi soggetti prima di assumere un nuovo impegno non è un obbligo generale imposto dalla legge per ogni spesa, ma è il modo più semplice per evitare che un nuovo debito venga letto, a posteriori, come un comportamento incompatibile con la procedura. Dopo la chiusura, il rapporto con l’OCC si esaurisce: da quel momento la gestione del profilo creditizio è interamente nelle mani del debitore e dei suoi consulenti.
In sintesi: lo stesso prestito in quattro momenti diversi
| Momento della richiesta | Cosa vede la banca | Esito più probabile | Rischio principale |
|---|---|---|---|
| Durante la procedura | Procedura in corso, posizioni negative | Rifiuto | Debito escluso dall’esdebitazione |
| Durante l’esecuzione del piano | Piano omologato, reddito impegnato | Rifiuto o piccoli importi | Revoca dell’omologa |
| 0-12 mesi dopo l’esdebitazione | Dati negativi recenti | Rifiuto, salvo finanziamenti garantiti dal reddito | Nuove tracce di richieste respinte |
| Oltre 36 mesi | Dati recenti, storia positiva | Valutazione ordinaria | Nuova crisi entro i cinque anni senza rete |
La stessa procedura, due calendari
Ecco due simulazioni cronologiche parallele. Sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili e date coerenti con i termini illustrati: non sono casi reali.
Ipotesi comune
Debitore consumatore, lavoratore dipendente con reddito netto di 1.780 € mensili, nucleo di tre persone. Debiti complessivi per 63.420 €: tre prestiti personali, una carta revolving e un finanziamento finalizzato. Piano del consumatore omologato con sentenza depositata il 14 marzo 2024, durata 48 mesi, rata mensile al piano di 410 €. Ultima rata del piano il 14 marzo 2028.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- Gennaio 2024 (prima del deposito): consegna all’OCC tutti i contratti e i SECCI. La relazione rileva che uno dei prestiti, da 18.600 €, era stato concesso nel 2021 con una rata che, sommata alle altre, assorbiva il 71% del reddito netto. L’OCC lo indica ai sensi dell’art. 68, comma 3, CCII.
- 14 marzo 2024: omologa. 13 aprile 2024: scade il termine di 30 giorni per il reclamo, nessuno lo propone.
- Aprile 2024: invio della sentenza, con PEC, ai cinque intermediari.
- Giugno 2024: visura Centrale Rischi e accesso ai SIC. Una finanziaria segnala ancora 9.840 € con interessi in crescita invece dell’importo previsto dal piano. Richiesta di rettifica il 18 giugno; rettifica ottenuta a fine luglio.
- Aprile 2024 – marzo 2028: rate al piano pagate regolarmente; nessuna nuova richiesta di credito.
- Marzo 2028: chiusura del piano; comunicazione agli intermediari; verifica dei dati a maggio 2028.
- Ottobre 2029 (19 mesi dopo): piccolo finanziamento finalizzato da 2.300 € per un elettrodomestico, rata di 98 €, pagato puntualmente.
- Aprile 2031 (37 mesi dopo): domanda di mutuo con fascicolo completo: sentenza, prova del pagamento integrale del piano, buste paga, prospetto spese.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- Gennaio 2024: consegna all’OCC solo un elenco dei debiti e gli estratti conto. La relazione non può esprimersi in modo argomentato sul merito creditizio dei finanziatori.
- 14 marzo 2024: omologa. Nessuna comunicazione agli intermediari.
- Settembre 2024: una finanziaria continua a segnalare l’importo originario con interessi; il debitore non lo sa.
- Novembre 2024: per un guasto all’auto chiede tre prestiti in due settimane a tre soggetti diversi: tutti rifiutati. Le tre richieste restano tracciate nei SIC.
- Febbraio 2025: sottoscrive una cessione del quinto da 11.700 €, rata di 205 €. La quota di reddito disponibile per il piano si riduce; due rate al piano vengono pagate in ritardo. L’OCC lo riferisce al giudice e si apre il rischio di una richiesta di revoca ai sensi dell’art. 72 CCII.
- Marzo 2028: se il piano arriva comunque a conclusione, le posizioni non rettificate restano esposte con dati inesatti; il nuovo debito del 2025 è ancora in corso e, per i cinque anni successivi all’esdebitazione, non potrebbe essere ristrutturato con un nuovo piano.
Il confronto
| Momento | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| Relazione OCC | Giudizio motivato sul merito creditizio | Giudizio generico |
| Primi 3 mesi | Dati rettificati | Dati inesatti non rilevati |
| Esecuzione | Piano regolare | Rischio di revoca |
| A 19 mesi dalla chiusura | Primo piccolo credito | Nuovi rifiuti e nuovo debito in corso |
| A 37 mesi | Domanda di mutuo con fascicolo | Profilo ancora compromesso |
La differenza tra i due calendari non dipende dal reddito, che è lo stesso, ma da cinque o sei decisioni prese, o non prese, nei momenti giusti.
I binari paralleli: quando la timeline cambia
La cronologia descritta finora è quella “lineare”. Nella realtà, il percorso può deviare su binari paralleli che accorciano o allungano i tempi.
Il binario della contestazione delle segnalazioni
Se una segnalazione in Centrale Rischi o nei SIC è illegittima, il debitore non deve aspettare la scadenza dei tempi di conservazione. Può chiederne la rettifica o la cancellazione e, se necessario, agire in giudizio anche in via d’urgenza. La giurisprudenza di legittimità ricorda che la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva della situazione del cliente e non il semplice inadempimento di un rapporto (Cass. n. 28635/2020); il danno da segnalazione illegittima può essere provato anche per presunzioni (Cass. n. 29252/2024 e n. 22368/2026). Su questo binario la timeline si accorcia: una segnalazione cancellata perché illegittima non deve attendere 36 mesi.
Il binario dell’azione contro il finanziatore imprudente
Se la relazione dell’OCC ha rilevato che un finanziatore non ha valutato il merito creditizio, questo dato non resta confinato alla procedura. Nella procedura stessa il creditore perde la possibilità di contestare la convenienza del piano (art. 69, comma 2, CCII), pur conservando, secondo Cass. n. 20672/2025, la legittimazione a contestarne i requisiti di legge. Fuori dalla procedura, si discute in dottrina e nella giurisprudenza di merito degli strumenti civilistici a disposizione del consumatore contro il cosiddetto finanziamento abusivo; si tratta di un terreno in evoluzione, su cui ogni valutazione va fatta caso per caso.
Il binario della conversione
Se il piano del consumatore viene revocato o diventa ineseguibile, la procedura può essere convertita in liquidazione controllata (art. 73 CCII). La timeline cambia radicalmente: il patrimonio passa sotto il controllo del liquidatore e il riferimento per l’esdebitazione diventa il triennio dall’apertura della liquidazione. Dal punto di vista del credito, la conversione allunga la fase in cui il debitore è segnalato come soggetto in procedura.
Il binario dell’esdebitazione dell’incapiente
Per chi non ha nulla da offrire ai creditori, l’art. 283 CCII consente l’esdebitazione senza piano e senza liquidazione. È un binario rapido, ma con due vincoli: si può usare una sola volta e, per quattro anni, il debitore deve dichiarare le utilità sopravvenute. Durante quei quattro anni un aumento rilevante del reddito, che renderebbe più facile ottenere un prestito, può far scattare l’obbligo di pagamento ai creditori nella misura prevista dalla norma: anche questo va messo nel calendario prima di chiedere nuovo credito.
Il binario dell’accordo con il singolo intermediario
Infine, accanto o dopo la procedura, il debitore può trovare con il singolo intermediario un accordo sulle modalità di chiusura del rapporto e sulla sua corretta rappresentazione nelle banche dati. Non è un rimedio giudiziale, ma spesso è il più rapido quando i dati da correggere sono pochi e la posizione è documentata.
Le 5 finestre critiche
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La consegna dei documenti all’OCC prima del deposito: è l’unico momento in cui il comportamento dei finanziatori viene valutato in un atto ufficiale della procedura (art. 68, comma 3, CCII). Senza contratti e documenti reddituali dell’epoca, il giudizio sul merito creditizio resta vuoto.
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I 30 giorni successivi all’omologa e i primi tre mesi: è il momento di comunicare la sentenza agli intermediari e di verificare che la Centrale Rischi e i SIC si allineino. Un errore non corretto adesso si trascina per anni.
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Gli anni di esecuzione del piano: la finestra in cui non chiedere credito è una vera finestra difensiva. Un nuovo debito che compromette il piano espone alla revoca (art. 72 CCII) e brucia la rete di protezione per i cinque anni successivi.
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I primi sei mesi dopo l’esdebitazione: la finestra per rettificare, contestare, chiedere la cancellazione dei dati conservati oltre il necessario, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte di giustizia nelle cause SCHUFA del 7 dicembre 2023.
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La soglia dei 36 mesi e quella dei cinque anni: oltre i 36 mesi i dati negativi correttamente gestiti non sono più visibili; entro i cinque anni non è possibile accedere di nuovo al piano del consumatore o al concordato minore. Ogni nuova richiesta di credito va calibrata tra queste due soglie.
Le domande sul tempo
Posso chiedere un prestito se l’omologa è di sei mesi fa?
Tecnicamente sì: nessuna norma lo vieta in modo assoluto. In pratica, durante l’esecuzione del piano un nuovo finanziamento è raramente concesso e, se concesso, può mettere a rischio il piano stesso. La richiesta va valutata prima con l’OCC e alla luce del reddito residuo dopo la rata del piano.
Quanto tempo dopo l’esdebitazione posso chiedere un mutuo?
Non c’è un termine di legge. Il riferimento pratico è la scadenza dei tempi di conservazione dei dati negativi, al massimo 36 mesi nei SIC e la finestra storica di 36 mesi della Centrale Rischi. Molti debitori riescono ad accedere prima a piccoli finanziamenti; per il mutuo il passaggio dei 36 mesi è il momento in cui il profilo torna in genere valutabile come quello di qualunque altro cliente.
Sono passati due anni e la CRIF mostra ancora l’importo originario: è normale?
No, se il rapporto è stato incluso nella procedura e il piano è stato omologato o eseguito. Il dato deve rappresentare correttamente la situazione del rapporto. Si chiede l’accesso al SIC, si individua l’intermediario segnalante e si chiede la rettifica, documentando la sentenza.
Dopo quanto posso ripresentare una domanda di sovraindebitamento se il nuovo prestito va male?
Per il piano del consumatore e il concordato minore, non prima di cinque anni dalla precedente esdebitazione e comunque non dopo due esdebitazioni già ottenute (artt. 69, comma 1, e 77 CCII). Per l’incapiente, l’esdebitazione è concessa una sola volta (art. 283 CCII).
Quanto dura in tutto il percorso, dall’OCC al mutuo?
Sommando la fase preparatoria, l’omologa, l’esecuzione di un piano di quattro anni e i 36 mesi successivi, l’orizzonte realistico per il credito ordinario di importo elevato è di molti anni. Per i finanziamenti di piccolo importo i tempi possono essere sensibilmente più brevi, se i dati sono stati gestiti correttamente.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline alla quale si riferiscono. I principi sono riformulati in sintesi e vanno sempre letti alla luce del caso concreto.
Tappa 1-3: relazione OCC, merito creditizio e omologa
Cass., Sez. I, sent. 22 luglio 2025, n. 20672. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato il sovraindebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB, non perde ogni possibilità di difesa in sede di omologa: gli è preclusa solo la contestazione della convenienza del piano, mentre resta legittimato a far valere il difetto dei requisiti di legge. Rilevanza: chiarisce fino a dove arriva la “sanzione processuale” collegata alla violazione del merito creditizio rilevata dall’OCC.
Cass., Sez. I, ord. 9 gennaio 2026, n. 481. Contro il provvedimento che nega l’omologazione o l’apertura per mancanza dei requisiti il rimedio è il reclamo al tribunale collegiale, non l’appello. Rilevanza: fissa la strada corretta dell’impugnazione nella fase dell’omologa, da cui dipende la definitività del piano e quindi l’aggiornamento delle banche dati.
Cass., Sez. I, ord. 11 novembre 2025, n. 29746. Il socio di società di capitali che ha garantito debiti sociali non può essere qualificato consumatore per quelle esposizioni e non può includerle nel piano del consumatore. Rilevanza: incide sulla scelta della procedura e, di riflesso, sulle segnalazioni dei garanti che continueranno a comparire.
Tappa 2 e tappa 7: Centrale Rischi e segnalazioni
Cass., Sez. I, ord. 15 dicembre 2020, n. 28635. La segnalazione a sofferenza non richiede una previsione di perdita e non è esclusa di per sé dalle garanzie, ma presuppone una grave e non transitoria difficoltà economica del cliente, valutata sulla situazione complessiva. Rilevanza: è il parametro per verificare se la classificazione a sofferenza, prima e durante la procedura, è legittima.
Cass., Sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Il danno patrimoniale da segnalazione illegittima può essere provato per presunzioni: per l’imprenditore con il peggioramento dell’affidabilità commerciale, per gli altri soggetti con la maggiore difficoltà di accesso al credito. Rilevanza: consente al debitore esdebitato che si vede rifiutare credito per dati errati di costruire la prova del pregiudizio.
Cass., ord. n. 22368/2026. Il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa ma va allegato e provato, anche con presunzioni semplici come la vicinanza temporale tra segnalazione e rifiuti di finanziamento; accertato il danno, il giudice deve liquidarlo, se necessario in via equitativa. Rilevanza: rafforza la strategia di documentare ogni diniego ricevuto nei mesi successivi all’esdebitazione.
Tappa 6: esdebitazione
Cass., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Nella liquidazione controllata la semplice negligenza o imprudenza del debitore non rende inammissibile la domanda; può rilevare, semmai, al momento della decisione sull’esdebitazione, mentre restano subito rilevanti condotte fraudolente o di malafede. Rilevanza: mostra che il comportamento nell’indebitarsi viene giudicato soprattutto al momento della liberazione dai debiti, il che rende decisivo non contrarre debiti imprudenti nel corso della procedura.
Cass., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Chi, dichiarato fallito, non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può ottenere la liberazione dagli stessi debiti tramite l’esdebitazione dell’incapiente. Rilevanza: conferma che gli strumenti di esdebitazione non sono cumulabili a piacere e che la rete di protezione ha limiti precisi.
Tappe 7-8: banche dati, conservazione e scoring
Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, cause riunite C-26/22 e C-64/22 (SCHUFA Holding – Esdebitazione). Un’agenzia privata di informazioni creditizie non può conservare i dati relativi a un’esdebitazione, tratti da un registro pubblico, oltre il periodo di conservazione previsto per quel registro. Rilevanza: offre una base europea per contestare la conservazione eccessiva delle informazioni sulla procedura nei SIC.
Corte di giustizia UE, 7 dicembre 2023, causa C-634/21 (SCHUFA Holding – Scoring). Il calcolo automatizzato di un punteggio di affidabilità creditizia è una decisione automatizzata ai sensi dell’art. 22 GDPR quando il finanziatore vi si affida in modo determinante per decidere sulla concessione del credito. Rilevanza: sostiene il diritto del debitore esdebitato a ottenere un esame umano e spiegazioni sul rifiuto basato su un punteggio.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Lo Studio interviene nel punto del calendario in cui si trova il debitore. Se la procedura deve ancora iniziare, lavoriamo sulla relazione; se l’omologa è appena arrivata, sulle comunicazioni; se l’esdebitazione è alle spalle, sulle banche dati e sulla nuova richiesta di credito.
- Prima del deposito, ricostruiamo la storia di ogni finanziamento: raccogliamo contratti, SECCI e documentazione reddituale dell’epoca e calcoliamo, rapporto per rapporto, l’incidenza delle rate sul reddito disponibile con il parametro dell’art. 68, comma 3, CCII.
- Chiediamo agli intermediari la documentazione ex art. 119 TUB e ai SIC e alla Centrale Rischi l’accesso ai dati, per arrivare all’OCC con un fascicolo completo.
- Verifichiamo la legittimità delle segnalazioni a sofferenza già presenti, confrontandole con la situazione complessiva del debitore secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità.
- Dopo l’omologa, comunichiamo la sentenza a ogni intermediario segnalante con PEC e richiesta di aggiornamento delle posizioni, così da creare una prova datata della conoscenza.
- Tra il primo e il terzo mese, eseguiamo la prima verifica completa di Centrale Rischi e SIC e predisponiamo le richieste di rettifica dei dati inesatti.
- Durante l’esecuzione del piano, valutiamo per iscritto la compatibilità di qualsiasi nuovo impegno con il piano omologato, prima che possa diventare un motivo di revoca.
- Dopo l’esdebitazione, contestiamo la conservazione eccessiva dei dati davanti all’intermediario, all’Arbitro Bancario Finanziario o al Garante privacy, richiamando i principi europei sulla limitazione della conservazione.
- Se il danno da segnalazione illegittima è documentabile, costruiamo l’azione giudiziale di cancellazione e risarcimento, raccogliendo le prove presuntive indicate dalla Cassazione.
- Prepariamo il fascicolo per la nuova richiesta di credito: provvedimento di esdebitazione, prova dei pagamenti del piano, prospetto reddituale e delle spese calibrato sui criteri del merito creditizio.
- Verifichiamo il calendario dei cinque anni e delle esdebitazioni già ottenute, così che ogni nuovo impegno sia preso sapendo quale rete di protezione resta disponibile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi procedure del Codice della crisi) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare due di queste competenze. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno la relazione dell’art. 68, comma 3, CCII, cioè il documento in cui il comportamento dei finanziatori viene messo nero su bianco. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario consente di leggere segnalazioni, scoring e contratti di finanziamento con gli strumenti propri del contenzioso bancario.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la relazione e le comunicazioni agli intermediari è lo stesso difensore che, se necessario, sostiene l’azione contro la segnalazione illegittima in tutti i gradi. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, spese e sostenibilità delle rate; gli avvocati traducono quei numeri in atti, contestazioni e domande.
Chiusura: il tempo dopo la procedura
Il sovraindebitamento non chiude per sempre le porte del credito, ma le riapre secondo un calendario preciso: la relazione dell’OCC, l’omologa, l’esecuzione, l’esdebitazione, i sei mesi di verifica, la soglia dei 36 mesi, quella dei cinque anni. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: chi lo usa per correggere i dati e costruire una storia positiva arriva al nuovo prestito con un profilo valutabile; chi lo usa per collezionare richieste respinte arriva allo stesso punto molto più tardi.
Lo Studio Monardo si occupa di questo percorso perché è fatto per metà di Codice della crisi e per metà di diritto bancario. Da una parte la competenza dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che gli consente di impostare la procedura sapendo cosa conterà, anni dopo, per l’accesso al credito; dall’altra il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario, che consente di intervenire sulle segnalazioni e di preparare la nuova domanda con i criteri del merito creditizio.
📩 Qualunque sia la tappa in cui ti trovi, dall’OCC al primo nuovo finanziamento, possiamo ricostruire insieme il tuo calendario: scrivici o chiamaci usando i contatti indicati al termine di questa guida.





