La separazione divide la casa, i figli, le abitudini. I debiti, invece, non si dividono da soli: restano esattamente dove il contratto li ha messi, cioè su entrambe le firme. Il mutuo cointestato continua a correre per l’intero contro ciascuno dei due ex coniugi, il prestito personale firmato “in due” resta solidale, la carta di credito garantita dall’altro resta garantita. Nel frattempo si aggiunge una voce nuova e non comprimibile: l’assegno di mantenimento, da versare ogni mese o da ricevere ogni mese, a seconda della parte del tavolo in cui ci si trova.
È in questo incrocio che molti nuclei separati scivolano nel sovraindebitamento. E quasi tutti lo vivono nel modo sbagliato: aspettando la lettera della banca, poi il decreto ingiuntivo, poi il pignoramento, reagendo una volta per volta. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questo articolo fa esattamente questo: ricostruisce il piano di gioco dei creditori tipici di una coppia separata (la banca del mutuo, la finanziaria, talvolta lo stesso ex coniuge creditore dell’assegno) e, per ciascuna mossa, mostra il limite che la legge impone alla controparte e la contromossa che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) mette in mano al debitore. La vecchia L. 3/2012 è abrogata: oggi le strade sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente, con la possibilità della procedura familiare dell’art. 66 CCII.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il sovraindebitamento del separato si gestisce dentro le procedure dell’OCC e davanti al tribunale della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il modo in cui l’organismo legge il bilancio familiare, valuta le spese necessarie (assegno compreso) e redige la relazione che il giudice userà per decidere. È lì, prima ancora che in udienza, che si decide se il piano di un ex coniuge regge.
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Chi hai di fronte quando i debiti erano “di coppia”
Per anticipare le mosse bisogna prima capire chi le muove. Dopo una separazione i creditori tipici sono tre, e ragionano in modo molto diverso.
La banca del mutuo cointestato. È il creditore più forte e più paziente. Ha un’ipoteca sull’immobile, che di solito è la ex casa familiare, e ha due debitori solidali (art. 1292 c.c.): può chiedere l’intero a ciascuno dei due, indifferentemente. Dal suo punto di vista la separazione è un evento di rischio, non un evento giuridico: l’accordo di separazione che dice “il mutuo lo paga lui” o “la casa resta a lei con il mutuo” non è opponibile alla banca, che non lo ha firmato. Per la banca quell’accordo vale solo come regola interna tra gli ex coniugi, utile per il regresso (art. 1299 c.c.), non come modifica del contratto. Le conviene economicamente aspettare finché almeno uno dei due paga; le conviene aggredire quando entrambi smettono, perché a quel punto l’ipoteca è la via più sicura. Ma l’esecuzione immobiliare costa e dura anni, e un immobile occupato da un genitore assegnatario con figli si vende peggio: per questo, finché c’è un flusso di rate credibile, la banca preferisce trattare.
La finanziaria e la banca del credito al consumo. Prestiti personali, cessioni del quinto, carte revolving, spesso stipulati da uno solo dei coniugi durante il matrimonio ma con la firma dell’altro come coobbligato o fideiussore. Questi creditori non hanno garanzie reali. Il loro arsenale è il decreto ingiuntivo e il pignoramento presso terzi dello stipendio o della pensione. La loro convenienza è il recupero rapido su un reddito pignorabile: se il reddito del debitore è basso, già gravato da una cessione del quinto e da un assegno di mantenimento, il loro margine di recupero è ridotto e la propensione all’accordo sale.
L’ex coniuge come creditore. È la figura che il debitore separato tende a dimenticare quando pensa al sovraindebitamento. Chi deve un assegno di mantenimento e lo paga in ritardo ha di fronte un creditore particolare: dispone di un titolo (il provvedimento del giudice della separazione o del divorzio), può chiedere l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro (art. 156, comma 6, c.c. per la separazione; art. 8 L. 898/1970 per il divorzio), può iscrivere ipoteca giudiziale (art. 156, comma 5, c.c.). E soprattutto, il suo credito ha natura di mantenimento: una natura che il Codice della crisi tratta con particolare cautela.
C’è poi un dato che tiene insieme le tre logiche: ciascun creditore ragiona sul proprio debitore, non sulla coppia. La banca del mutuo sceglierà chi aggredire in base al patrimonio aggredibile; la finanziaria punterà su chi ha lo stipendio più “pulito”. Chi si sottrae alla partita lascia che sia la controparte a decidere l’ordine dei colpi. Chi invece ricostruisce il quadro complessivo (quali debiti sono comuni, quali personali, quali solidali, quali garantiti) può scegliere se affrontarli da solo con una procedura individuale o insieme all’altro con il progetto unitario dell’art. 66 CCII.
Dal punto di vista del creditore razionale, la domanda è sempre la stessa: quanto recupero, in quanto tempo, a quale costo? Ogni contromossa efficace del debitore consiste nel cambiare la risposta a questa domanda, rendendo l’esecuzione individuale meno conveniente di una soluzione concordata sotto il controllo del tribunale.
Prima mossa: la banca sceglie il coobbligato più solido
La mossa
Quando le rate del mutuo cointestato si fermano, la prima cosa che la banca farà è inviare la diffida a entrambi gli intestatari e, decorso il termine contrattuale, dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o risolvere il contratto. Da quel momento l’intero residuo diventa esigibile contro ciascuno. La banca non è obbligata a rispettare l’accordo di separazione e non è obbligata a dividere la pretesa per metà: può rivolgersi a chi vuole.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene puntare sull’ex coniuge con il reddito più alto o con altri beni, perché il pignoramento dello stipendio di un dipendente pubblico o di un patrimonio immobiliare ulteriore è più rapido dell’asta della ex casa familiare. Preferisce invece non forzare quando uno dei due continua a pagare regolarmente, anche solo una parte: in quel caso il rischio di credito resta basso e l’apertura di un contenzioso costerebbe più di quanto renderebbe.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone alcune regole precise. La banca non può pretendere più dell’intero residuo complessivo: ciò che incassa da un coobbligato libera l’altro nella stessa misura. Deve rispettare la procedura contrattuale di decadenza e di risoluzione. E soprattutto, dal momento in cui uno dei due ex coniugi deposita una domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento e ottiene le misure protettive, la banca perde la libertà di proseguire le azioni esecutive individuali su quel debitore (art. 70, comma 4, CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore; art. 150 CCII, richiamato per la liquidazione controllata).
C’è un secondo limite, meno noto. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore l’OCC deve indicare nella relazione se il finanziatore abbia valutato il merito creditizio tenendo conto del reddito disponibile, dedotto quanto necessario a un dignitoso tenore di vita, quantificato con riferimento all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (art. 68, comma 3, CCII). Il creditore che ha colpevolmente contribuito al sovraindebitamento violando i principi dell’art. 124-bis TUB non può contestare la convenienza del piano né proporre reclamo su quel punto (art. 69, comma 2, CCII). Quando un mutuo o un prestito sono stati concessi a una coppia già al limite, la separazione fa emergere ciò che la banca avrebbe dovuto vedere prima.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Prima che la banca scelga il bersaglio, è il debitore a scegliere il terreno: una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore in cui il mutuo sulla abitazione principale può continuare a essere pagato alle scadenze originarie, se il debitore è in regola alla data della domanda o se il giudice lo autorizza a pagare il capitale e gli interessi scaduti (art. 67, comma 5, CCII). Per l’ex coniuge che è rimasto nella casa e ne vuole conservare la proprietà, è la carta principale.
Per l’ex coniuge che ha lasciato la casa e continua a rispondere del mutuo solo per effetto della firma, la logica si inverte: il suo interesse è uscire dalla solidarietà. In un piano può essere proposta la soddisfazione del creditore ipotecario anche in modo non integrale, purché in misura non inferiore a quanto ricaverebbe dalla liquidazione del bene (art. 67, comma 3, CCII), con il voto di convenienza che resta nelle mani del giudice e dei creditori opponenti. La Cassazione ha chiarito, già sotto la disciplina precedente, che la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati oltre l’anno non è di per sé causa di inammissibilità, ma un tema di convenienza (Cass. 20 agosto 2020, n. 17391, che ha cassato il diniego di omologa fondato sulla moratoria quinquennale di un credito ipotecario), e ha ribadito la natura negoziale del piano del consumatore e la possibilità di pagamenti ai privilegiati oltre l’anno purché venga loro riconosciuta la possibilità di esprimersi (Cass. ord. 21 febbraio 2024, n. 4622).
Attenzione però a un effetto spesso trascurato: l’esdebitazione o il piano di uno dei due coobbligati non libera automaticamente l’altro, perché il Codice fa salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati e i fideiussori. Se l’ex coniuge che rimane fuori dalla procedura ha un reddito, la banca potrà rivolgersi a lui. È una delle ragioni per cui, quando il debito ha un’origine comune, conviene valutare il progetto unitario.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. 20 agosto 2020, n. 17391: la moratoria oltre l’anno sul credito ipotecario incide sulla convenienza, non sulla fattibilità giuridica.
- Cass. ord. 21 febbraio 2024, n. 4622: il piano del consumatore ha natura negoziale e può prevedere pagamenti ai privilegiati oltre l’anno se è loro assicurata la possibilità di esprimersi.
- Cass. 3 luglio 2019, n. 17834: il principio della dilazione dei privilegiati, nato nel concordato preventivo, si estende alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Seconda mossa: il pignoramento dello stipendio di chi paga anche l’assegno
La mossa
La finanziaria che ha in mano un decreto ingiuntivo esecutivo notifica il precetto e poi il pignoramento presso terzi: il datore di lavoro dell’ex coniuge diventa terzo pignorato e trattiene una quota dello stipendio. Se sullo stesso stipendio grava già una cessione del quinto, e magari un ordine di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento disposto dal giudice della famiglia, il debitore si ritrova con una busta paga svuotata.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene: il pignoramento presso terzi è economico, rapido, e una volta assegnate le somme il recupero è automatico, mese dopo mese. Lo preferisce rispetto all’aggressione di una quota di immobile già ipotecata dalla banca del mutuo, che le renderebbe poco o nulla. Preferisce invece non procedere quando il reddito netto, già ridotto dalla cessione e dall’assegno, lascia una quota pignorabile modesta: in quel caso il costo di gestione del recupero supera il beneficio e la finanziaria tende a cedere il credito o a proporre una transazione.
I suoi limiti
La quota pignorabile dello stipendio per crediti ordinari è limitata dall’art. 545 c.p.c., e il concorso tra più cause di pignoramento non può superare la metà della retribuzione. I crediti alimentari, compresi quelli di mantenimento, seguono una disciplina propria e possono incidere in misura diversa, determinata dal giudice: per questo, dal punto di vista della finanziaria, l’assegno di mantenimento è un concorrente scomodo, che erode la base su cui contava.
C’è poi il limite decisivo: con l’apertura della liquidazione controllata o con le misure protettive concesse nella ristrutturazione, i pignoramenti individuali si arrestano, e la retribuzione entra nella procedura solo per la parte eccedente quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, nei limiti indicati dal giudice (art. 268, comma 4, lett. b, CCII).
La tua contromossa
La contromossa chiave è portare la partita sul terreno in cui il giudice, e non il creditore, stabilisce quanto del reddito resta alla famiglia. Nella liquidazione controllata e nel piano del consumatore il punto centrale diventa “quanto occorre al mantenimento” del debitore e della sua famiglia: ed è qui che l’assegno di mantenimento versato ai figli e all’ex coniuge va documentato come spesa necessaria e non comprimibile. La prassi dei tribunali, nel determinare la quota di reddito sottratta alla procedura, tiene conto degli obblighi di mantenimento stabiliti dal giudice della famiglia, purché documentati da provvedimento e da prova dei versamenti. L’art. 67, comma 2, CCII impone del resto di allegare alla domanda l’indicazione delle entrate del debitore e del nucleo familiare e di quanto occorre al mantenimento della famiglia.
Proprio su questo passaggio si gioca molto dell’esito: come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce il modo in cui l’organismo ricostruisce le spese necessarie e il fabbisogno del nucleo, e prepara il fascicolo di conseguenza. La differenza tra una relazione che riconosce l’assegno come spesa necessaria e una che lo considera una scelta del debitore si misura in centinaia di euro al mese restituiti al bilancio familiare oppure destinati ai creditori.
Un dettaglio che spesso cambia la partita: il mantenimento che l’ex coniuge riceve non è attratto alla liquidazione, perché l’art. 268, comma 4, lett. b, CCII esclude espressamente i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento. Chi è sovraindebitato e percepisce un assegno per sé o per i figli non lo vede aggredito dalla procedura.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. ord. 19 dicembre 2019, n. 34105: il giudice non può subordinare l’ammissibilità della procedura al deposito preventivo delle spese in mancanza di una norma che lo preveda; può però disporre acconti sul compenso dell’OCC parametrati ai redditi del debitore. Principio utile al separato con reddito già eroso.
- Cass. ord. 28 ottobre 2019, n. 27544: non esiste un termine massimo legale per la durata del piano; la durata incide sulla convenienza, valutata in concreto.
Terza mossa: l’ex coniuge creditore dell’assegno
La mossa
Non tutte le mosse vengono da una banca. Quando l’obbligato smette di versare l’assegno, l’ex coniuge creditore ha a disposizione strumenti propri: l’ordine diretto al datore di lavoro o all’ente previdenziale, l’ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato, il pignoramento ordinario sulla base del provvedimento di separazione o di divorzio, e in caso di inadempimento grave anche strumenti penali che esulano da questo articolo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene agire subito: il mantenimento serve a vivere, e ogni mese perso pesa sui figli. Preferisce non farlo quando teme che la pressione esecutiva faccia perdere il lavoro all’obbligato o lo spinga verso una procedura concorsuale che comprimerebbe gli arretrati insieme agli altri debiti. È una valutazione razionale, non emotiva.
I suoi limiti
I debiti per obblighi di mantenimento e alimentari sono esclusi dall’esdebitazione (art. 278, comma 6, CCII, richiamato per la liquidazione controllata): per l’ex coniuge creditore è una tutela forte, perché sa che il suo credito sopravvivrà alla procedura. Ma è anche un limite alla sua azione individuale: con l’apertura della liquidazione controllata l’ex coniuge creditore di arretrati diventa creditore concorsuale come gli altri per il pregresso, e il blocco delle azioni esecutive vale anche per lui. Le rate future dell’assegno, invece, continuano a essere dovute e rientrano nel fabbisogno familiare che il giudice preserva.
La tua contromossa
La contromossa non è smettere di pagare l’assegno per pagare la banca, ma l’opposto: mettere l’assegno corrente al riparo come spesa necessaria e trattare gli arretrati dentro la procedura, sapendo che resteranno comunque dovuti per la parte non soddisfatta. Se il reddito è cambiato in modo stabile dopo la separazione (perdita del lavoro, riduzione dell’orario, nuova famiglia), la sede per ridurre l’assegno resta il giudice della famiglia con la domanda di revisione; il giudice della crisi non modifica l’assegno, lo prende come dato. Coordinare le due sedi è essenziale: un piano costruito su un assegno che sta per essere ridotto, o su uno che sta per essere aumentato, nasce fragile.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. 10 aprile 2019, n. 10095: è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. il provvedimento che, decidendo su reclamo, incide sull’omologa del piano del consumatore. Per l’ex coniuge creditore e per il debitore significa che la decisione sul piano non è confinata al tribunale.
- Cass. ord. 26 settembre 2022, n. 28013: il diniego di omologazione del piano richiede una verifica della fattibilità giuridica e non apre automaticamente la strada della conversione in liquidazione.
Quarta mossa: l’attacco alla ex casa familiare e la revocatoria degli accordi di separazione
La mossa
Quando il debito è garantito da ipoteca sulla ex casa familiare, la banca può avviare l’espropriazione immobiliare. E quando, nella separazione, uno dei coniugi ha trasferito all’altro la propria quota dell’immobile, i creditori personali del cedente valutano l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) per rendere inefficace il trasferimento nei loro confronti.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista del creditore chirografario, il trasferimento della quota all’ex coniuge è un bene uscito dal patrimonio del debitore proprio quando i debiti salivano: aggredirlo con la revocatoria è razionale. Dal punto di vista della banca ipotecaria, la revocatoria è inutile, perché l’ipoteca segue l’immobile chiunque ne sia proprietario. La banca preferisce non procedere all’asta quando l’immobile è occupato da un genitore assegnatario con figli minori e il mercato locale è debole: il ricavo atteso scende e i tempi si allungano.
I suoi limiti
L’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli (art. 337-sexies c.c.) è opponibile ai terzi se trascritta, ma non prevale su un’ipoteca iscritta prima: la banca che ha erogato il mutuo e iscritto ipoteca prima del provvedimento di assegnazione può vendere, e l’aggiudicatario non subisce l’assegnazione. Questo è un limite per il debitore, non per la banca, e va detto con chiarezza. Il limite della banca, invece, è economico: l’asta di una casa occupata e contesa rende poco.
Per la revocatoria, il creditore deve provare il pregiudizio e, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo. Gli accordi di separazione con trasferimenti immobiliari non sono immuni, ma il loro inquadramento (gratuito o oneroso, solutorio di obblighi di mantenimento) è valutato caso per caso.
La tua contromossa
Se la casa ha ancora un valore superiore al residuo del mutuo, il piano del consumatore con prosecuzione del mutuo (art. 67, comma 5, CCII) è lo strumento per tenerla; se il valore è inferiore, la liquidazione controllata o un accordo con la banca possono evitare un’asta più dannosa. Nella liquidazione controllata il liquidatore subentra nelle azioni del ceto creditorio, compresa la revocatoria (art. 274 CCII): ciò significa che, una volta aperta la procedura, le iniziative individuali si concentrano nelle mani del liquidatore, che valuterà la convenienza per tutti e non per un solo creditore.
Il debitore che abbia ricevuto la quota dell’altro nella separazione deve sapere che l’OCC ricostruirà gli atti di disposizione degli ultimi cinque anni, che vanno elencati nella domanda (art. 67, comma 2, CCII). Nascondere un trasferimento è la via più rapida per perdere la meritevolezza; dichiararlo e spiegarlo con il provvedimento di separazione è la via per neutralizzarlo.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. ord. 21 febbraio 2024, n. 4622, già citata, sul pagamento dei privilegiati nel piano del consumatore: è il fondamento per proporre al creditore ipotecario un trattamento coerente con il valore dell’immobile.
- Cass. 20 agosto 2020, n. 17391, già citata, sul credito ipotecario dilazionato.
Quinta mossa: il creditore separa le procedure dei due ex coniugi
La mossa
Quando entrambi gli ex coniugi sono sovraindebitati, il creditore comune (tipicamente la banca del mutuo cointestato) ha interesse a che le due posizioni restino separate. Può insinuarsi in entrambe le procedure per l’intero, opporsi alla procedura dell’uno contando sul patrimonio dell’altro, votare in modo diverso nei due concordati minori.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene: in due procedure separate la banca conserva la pretesa solidale per l’intero contro ciascuno, e il debitore che resta fuori dalla procedura (o vi entra più tardi) rimane esposto. Preferisce invece un tavolo unico quando i due ex coniugi hanno patrimoni modesti e l’unico valore reale è l’immobile comune: in quel caso una gestione coordinata accelera il realizzo.
I suoi limiti
Qui entra in gioco l’art. 66 CCII. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune; tra i membri della famiglia il comma 2 indica il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto. Le masse attive e passive restano distinte. Se più domande riguardano membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti necessari per il coordinamento e la competenza spetta al giudice adito per primo. Il compenso dell’OCC è ripartito tra i familiari in proporzione all’entità dei rispettivi debiti.
Per la coppia separata il punto delicato è proprio il requisito: i coniugi separati non convivono più, ma restano coniugi fino al divorzio, e il mutuo cointestato è l’esempio più nitido di sovraindebitamento con origine comune. Dopo il divorzio il vincolo di coniugio viene meno, e l’accesso al progetto unitario per gli ex coniugi è un tema interpretativo aperto, da valutare caso per caso. Il limite per il creditore è che, se il progetto familiare è ammesso o se il giudice coordina le due procedure, la banca non può più giocare un ex coniuge contro l’altro.
La tua contromossa
La contromossa chiave è valutare per tempo, finché il vincolo di coniugio esiste, se presentare un progetto unitario o almeno due domande coordinate, così da trattare il mutuo cointestato in un’unica cornice. La separazione delle masse non è un ostacolo, è una garanzia: ciascuno risponde con il proprio patrimonio verso i propri creditori, ma il debito comune viene regolato in modo coerente nelle due posizioni. I tribunali di merito, già sotto la L. 3/2012, avevano affermato la separatezza delle masse nella procedura familiare (tra gli altri Trib. Novara 25 luglio 2017, Trib. Milano 6 dicembre 2017, Trib. Napoli 1 luglio 2020, secondo quanto riportato in dottrina) e la non obbligatorietà della riunione (Trib. Ivrea 3 marzo 2022); con il CCII il dibattito si è spostato sull’ammissibilità della liquidazione controllata familiare, che Trib. Verona 13 settembre 2023 ha ammesso in forma unitaria, contro un orientamento più restrittivo espresso in precedenza da altri tribunali (Trib. Rimini 11 febbraio 2022, Trib. Udine 18 maggio 2021).
Quando invece gli interessi degli ex coniugi divergono (uno vuole tenere la casa, l’altro vuole venderla), il progetto unitario può diventare una trappola. In quel caso è meglio due procedure distinte, con un’attenta gestione dei rapporti di regresso.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Verona, 13 settembre 2023: ammissibile la liquidazione controllata familiare unitaria, con trattazione congiunta e masse distinte.
- Trib. Ivrea, 3 marzo 2022 e Trib. Verona, 12 maggio 2021: la riunione delle procedure dei familiari non è obbligatoria.
- Trib. Bologna, 24 dicembre 2021 e Trib. Mantova, 31 maggio 2021: favorevoli alla gestione familiare della liquidazione già nella disciplina previgente.
Sesta mossa: la contestazione della meritevolezza e la richiesta di liquidazione da parte del creditore
La mossa
Il creditore che si vede proporre un piano poco conveniente ha due armi: contestare la meritevolezza del debitore (sostenendo che il sovraindebitamento è stato causato con colpa grave, malafede o frode, art. 69, comma 1, CCII) e, quando il debitore resta inerte, chiedere egli stesso l’apertura della liquidazione controllata (art. 268 CCII), possibile per il creditore quando ricorrono i presupposti dimensionali previsti dalla norma.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene contestare la meritevolezza quando la separazione è stata accompagnata da spese o finanziamenti difficili da giustificare (un nuovo prestito per arredare la seconda casa, una nuova auto finanziata mentre il mutuo era già in sofferenza). Chiedere la liquidazione gli conviene quando il debitore ha beni liquidabili e non propone nulla. Preferisce non farlo quando il patrimonio del debitore è esiguo: la liquidazione controllata porta all’esdebitazione, e per il creditore significa perdere definitivamente la parte non soddisfatta.
I suoi limiti
Il creditore che contesta la meritevolezza deve confrontarsi con la relazione dell’OCC e con la documentazione del debitore: le affermazioni generiche non bastano. Il creditore che ha concesso credito senza valutare correttamente il merito creditizio vede inoltre ridotto il proprio spazio di contestazione sulla convenienza (art. 69, comma 2, CCII). E se il tribunale omologa un piano più conveniente dell’alternativa liquidatoria, l’opposizione sulla convenienza non è sufficiente a bloccarlo (art. 70, comma 9, CCII).
La tua contromossa
La separazione è, nella lettura dell’OCC, un evento oggettivo che spiega il sovraindebitamento: va documentata con i provvedimenti, i flussi di spesa prima e dopo, l’impatto dell’assegno e del raddoppio dei costi abitativi. Più la relazione dimostra il nesso tra la crisi e l’evento familiare, meno spazio resta alla contestazione della meritevolezza. E se il patrimonio è nullo, l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) consente, una sola volta, di ottenere la liberazione dai debiti anche senza offrire nulla ai creditori, con l’obbligo per quattro anni di destinare le eventuali utilità sopravvenute rilevanti, calcolate dopo aver dedotto quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, parametrato all’assegno sociale aumentato della metà e alla scala di equivalenza ISEE.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass., sez. I, 7 maggio 2026, n. 13228: è ricorribile per cassazione il decreto che, nel contraddittorio, decide nel merito sull’istanza di esdebitazione dell’incapiente; non lo è quello che rileva solo un difetto di ammissibilità. Una garanzia importante per chi si vede negare l’esdebitazione per ragioni sostanziali.
- Cass. 14 novembre 2025, n. 30108: in senso contrario, aveva negato la ricorribilità del decreto di rigetto dell’istanza ex art. 283 CCII; il contrasto, segnalato dai commentatori, rende indispensabile valutare con attenzione la natura del provvedimento impugnato.
Un passaggio che il creditore conosce bene: la scelta tra procedure
Prima di passare alle simulazioni conviene fissare un punto che il creditore esperto ha sempre presente. Il debitore separato non ha davanti una sola porta, ma quattro, e ciascuna cambia le carte del creditore in modo diverso.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è riservata alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Non prevede il voto dei creditori: l’omologa dipende dalla valutazione del giudice su ammissibilità, fattibilità e meritevolezza, e il creditore può solo contestare la convenienza nei limiti già visti. È la porta più temuta dalla banca del mutuo, perché consente la prosecuzione del contratto sulla abitazione principale.
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è lo strumento per chi ha anche debiti di impresa o professionali, come accade spesso quando uno dei due ex coniugi aveva una piccola attività. Richiede l’approvazione dei creditori a maggioranza: qui il creditore ha un potere contrattuale vero, e lo usa.
La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) mette a disposizione dei creditori il patrimonio del debitore e la parte di reddito eccedente il fabbisogno familiare, per il tempo della procedura, e porta all’esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall’apertura, in presenza dei requisiti di legge (art. 282 CCII). Per il creditore è l’opzione in cui il recupero è certo ma limitato.
L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) è la porta per chi non ha nulla da offrire. Per il creditore è il risultato peggiore, salvo il recupero delle utilità sopravvenute nel quadriennio.
Il creditore razionale stima, per ciascuna porta, quanto incasserebbe. Il debitore che conosce questa stima può scegliere la procedura nella quale la proposta risulta, per il creditore, migliore dell’alternativa, e quindi meno contestabile. È questa la vera chiave della partita.
Il terreno di confine: giudice della famiglia e giudice della crisi
C’è un aspetto che il creditore esperto sfrutta spesso e che il debitore separato sottovaluta quasi sempre: la partita si gioca su due tavoli diversi, con due giudici diversi, che non si parlano automaticamente.
Il giudice della famiglia (oggi nel rito unitario introdotto dalla riforma Cartabia per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie) decide l’assegno, l’assegnazione della casa, l’affidamento dei figli. Il giudice della crisi decide se omologare il piano, se aprire la liquidazione, quanta parte del reddito lasciare al debitore. Il giudice della crisi non può ridurre l’assegno stabilito dal giudice della famiglia, e il giudice della famiglia non può regolare i rapporti con la banca. Ciascuno prende per dato ciò che l’altro ha deciso.
Dal punto di vista del creditore, questa separazione dei tavoli è un’opportunità. Se il debitore deposita un piano costruito su un assegno di 650 € e poi ottiene dal giudice della famiglia una riduzione a 420 €, il creditore potrà sostenere che le risorse liberate devono andare alla procedura. Se, al contrario, l’ex coniuge chiede e ottiene un aumento dell’assegno durante l’esecuzione del piano, il piano può diventare non più sostenibile, e il creditore ha buon gioco a chiederne la revoca o la risoluzione. Qui però il suo margine si restringe, perché il Codice consente la modifica del piano quando sopravvengono eventi non imputabili al debitore, e la variazione dell’assegno disposta da un giudice è un evento oggettivo e documentato.
La contromossa è il coordinamento temporale. Prima di depositare la domanda di ristrutturazione, conviene sapere se l’assetto economico della separazione è stabile: se c’è una domanda di revisione pendente, se il divorzio è imminente e con esso la possibile trasformazione dell’assegno di separazione in assegno divorzile, se i figli stanno raggiungendo l’autosufficienza economica. Un piano costruito su numeri destinati a cambiare entro pochi mesi offre al creditore un argomento facile; un piano che dichiara e gestisce quelle variazioni lo priva di quell’argomento. In alcuni casi conviene attendere la definizione del giudizio di famiglia; in altri, quando le esecuzioni incalzano, conviene depositare subito chiedendo le misure protettive e segnalare nella relazione dell’OCC la variabile pendente.
Lo stesso vale per la casa. Se il provvedimento di assegnazione è ancora provvisorio, la banca sa che il quadro può cambiare e tende a congelare ogni trattativa. Se l’assegnazione è definitiva e trascritta, ma posteriore all’ipoteca, la banca sa che può vendere senza subirla, e la sua propensione all’accordo dipende solo dal valore di mercato. Leggere questa posizione per tempo consente di presentarsi al tavolo con la proposta giusta.
Le spese necessarie: come si costruisce il fabbisogno del separato
Il cuore di ogni procedura del separato è la quantificazione di ciò che gli resta per vivere. Dal punto di vista del creditore conviene sostenere che il fabbisogno è minimo; dal punto di vista del debitore conviene documentarlo in modo completo. La legge offre un parametro di riferimento nell’art. 68, comma 3, CCII, che àncora il dignitoso tenore di vita all’assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE, e nell’art. 283 CCII, che per l’incapiente fa riferimento all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per lo stesso parametro.
Per un separato quel parametro è spesso insufficiente da solo, perché non tiene conto di due voci che la separazione rende ineludibili: l’assegno di mantenimento disposto dal giudice e il doppio costo abitativo (chi esce dalla casa paga un affitto, chi resta paga il mutuo). La relazione dell’OCC deve quindi descrivere il nucleo reale del debitore, che dopo la separazione non coincide più con la famiglia anagrafica: il genitore non collocatario che vede i figli nei fine settimana sostiene spese per loro, e il genitore collocatario che riceve l’assegno lo destina al loro mantenimento.
Le voci da documentare sono, tipicamente: l’assegno di mantenimento per i figli e per l’ex coniuge, con copia del provvedimento e dei bonifici; il contributo alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) nella quota stabilita dal giudice; il canone di locazione o la rata del mutuo dell’abitazione in cui il debitore vive; le utenze; i costi di trasporto per il lavoro e per il diritto di visita. Il creditore contesterà le voci non documentate o non proporzionate: per questo il fascicolo va costruito con gli estratti conto degli ultimi mesi e non con stime.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati verosimili ma non riferiti a casi reali. Servono a mostrare come la convenienza del creditore si sposta a seconda della contromossa del debitore.
Simulazione 1: il mutuo cointestato e l’ex coniuge rimasto nella casa
Situazione di partenza. Mutuo cointestato con residuo di 118.640 €, rata mensile di 712 €, ipoteca sulla ex casa familiare stimata 146.000 €. Il provvedimento di separazione assegna la casa alla madre collocataria di due figli e pone a carico del padre un assegno per i figli di 540 € mensili. L’accordo di separazione prevede che il mutuo sia pagato per metà ciascuno. La madre ha uno stipendio netto di 1.480 €; ha inoltre un prestito personale di 14.270 € e una carta revolving con saldo di 6.830 €. Dal gennaio 2026 il padre smette di versare la sua metà della rata.
La mossa del creditore. La banca, constatati quattro mesi di rate pagate a metà, invia la diffida a entrambi gli intestatari, chiedendo l’intera rata. La madre, con 1.480 € di stipendio più 540 € di assegno per i figli, non riesce a sostenere 712 € di mutuo, le rate del prestito e il minimo della carta.
La contromossa. La madre deposita, tramite l’OCC, una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Nel piano: prosecuzione del mutuo alle scadenze originarie, con autorizzazione del giudice al pagamento delle rate scadute (art. 67, comma 5, CCII); pagamento al 32% del prestito personale e della carta revolving in 60 rate. La relazione dell’OCC ricostruisce il fabbisogno del nucleo (madre e due figli) e indica che l’assegno ricevuto per i figli è destinato al loro mantenimento.
L’esito sulla convenienza del creditore. Per la banca del mutuo la proposta è migliore dell’alternativa: invece di un’asta su un immobile occupato da un genitore assegnatario, mantiene la rata. Per la finanziaria il 32% in 60 rate va confrontato con il ricavo di un pignoramento su uno stipendio di 1.480 €, al netto delle spese e della concorrenza di altri creditori. Il regresso della madre verso il padre per la sua metà resta un diritto da far valere separatamente, e la banca conserva la pretesa verso il padre come coobbligato.
Simulazione 2: l’obbligato al mantenimento schiacciato dalla busta paga
Situazione di partenza. Dipendente con stipendio netto di 1.920 €, già gravato da una cessione del quinto di 347 € mensili (residuo 21.330 €). Il provvedimento di divorzio pone a suo carico un assegno di 610 € per il figlio, versato regolarmente. Ha inoltre un prestito personale di 18.940 € con decreto ingiuntivo, una carta con saldo di 4.210 € e la sua quota del vecchio mutuo cointestato, venduto all’asta nel 2025 con un residuo non soddisfatto di 37.480 €, che la banca chiede a entrambi gli ex coniugi.
La mossa del creditore. La finanziaria del prestito notifica precetto e pignoramento presso il datore di lavoro. Il datore trattiene una quota ulteriore dello stipendio, nei limiti del concorso fra cessione e pignoramento. Dopo cessione, pignoramento e assegno, il netto disponibile scende sotto la soglia di sussistenza.
La contromossa. Il debitore chiede l’apertura della liquidazione controllata. Nel ricorso indica, con documentazione, l’assegno di 610 € come obbligo stabilito dal giudice del divorzio e chiede che la quota di stipendio esclusa dalla liquidazione sia determinata tenendo conto del proprio mantenimento e di quell’obbligo. Ipotizziamo che il giudice fissi in 1.420 € mensili la parte di reddito lasciata al debitore: i 500 € residui sono acquisiti alla procedura e distribuiti ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione.
L’esito sulla convenienza del creditore. Con l’apertura i pignoramenti individuali si arrestano. La finanziaria, invece di contare su una trattenuta stabile, concorre con la banca del residuo del mutuo e con il cessionario del quinto sui 500 € mensili per la durata della procedura. Decorsi tre anni, in presenza dei requisiti, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. I debiti per il mantenimento non sono travolti: le rate future dell’assegno restano dovute, e gli eventuali arretrati non soddisfatti sopravvivono all’esdebitazione. Per questo, nella partita, il debitore ha interesse a non accumulare arretrati di assegno.
Simulazione 3: due ex coniugi, un solo debito, un progetto unitario
Situazione di partenza. Coniugi separati da otto mesi, non ancora divorziati. Debiti comuni: residuo di un mutuo cointestato di 96.715 € su immobile stimato 82.000 €, e un prestito personale cointestato di 23.580 € usato per ristrutturare la casa. Debiti personali: lei 7.940 € di carta di credito; lui 12.360 € di prestito per l’auto. Redditi: lei 1.310 €, lui 1.690 € netti; assegno a carico di lui per il figlio di 450 €.
La mossa del creditore. La banca del mutuo, che è anche creditrice del prestito cointestato, intende procedere all’esecuzione immobiliare e, in parallelo, a pignorare lo stipendio di lui, il coobbligato con il reddito più alto. È la strategia classica: aggredire entrambe le fonti di recupero e far pagare per intero il coobbligato più solido.
La contromossa. I due coniugi, finché il vincolo di coniugio esiste, valutano con l’OCC il progetto unitario dell’art. 66 CCII: il sovraindebitamento ha un’origine comune evidente (il mutuo e il prestito per la casa). Le masse restano distinte: ciascuno risponde ai propri creditori personali con il proprio reddito; per i debiti comuni il progetto propone la vendita concordata dell’immobile, con la ripartizione del ricavo e della parte non soddisfatta in modo coordinato nelle due posizioni. Il compenso dell’OCC è suddiviso in proporzione ai debiti di ciascuno.
L’esito sulla convenienza del creditore. La banca non può più giocare un coniuge contro l’altro: le due posizioni vengono esaminate in un’unica cornice e lo stesso giudice ne coordina la trattazione. La vendita concordata, ipotizziamo a 84.300 €, evita i ribassi d’asta. Per la controparte la convenienza si sposta: il realizzo è più rapido e più alto, mentre l’aggressione separata avrebbe prodotto costi esecutivi doppi e un recupero più lento. Se invece i due ex coniugi avessero avuto interessi opposti sulla casa, il progetto unitario sarebbe stato sconsigliabile.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è un momento, in ogni partita di sovraindebitamento, in cui al creditore conviene sedersi al tavolo. Saperlo riconoscere è la parte della strategia che quasi nessuno spiega.
Il primo momento è subito dopo la separazione, prima delle diffide. La banca del mutuo non ha ancora sostenuto costi legali, il rapporto è ancora “in bonis”, e un ex coniuge che chiede l’accollo del mutuo o la rinegoziazione, con un piano credibile e documentato, è per la banca un rischio minore di un’esecuzione. La liberazione dell’ex coniuge che esce dalla casa richiede però il consenso della banca, che lo concede solo se il reddito di chi resta è sufficiente. Dal suo punto di vista conviene accettare quando chi rimane ha uno stipendio stabile; conviene rifiutare quando la solidarietà dell’altro è l’unica garanzia reale.
Il secondo momento è quando l’OCC è stato nominato e la relazione è in preparazione. Il creditore sa che la procedura può bloccare le azioni individuali e che il giudice valuterà il piano anche senza il suo consenso nella ristrutturazione del consumatore. Dal suo punto di vista conviene trattare, perché una proposta concordata prima del deposito è più vantaggiosa di un piano omologato contro la sua opposizione. È il momento in cui il debitore può ottenere stralci significativi sui debiti chirografari.
Il terzo momento è quando il creditore ha concesso credito senza valutare il merito creditizio. Se la relazione dell’OCC rileva che il finanziamento era stato concesso a una famiglia già oltre la soglia di sostenibilità, il creditore sa che il suo spazio di contestazione si riduce (art. 69, comma 2, CCII). Per lui conviene chiudere con una transazione piuttosto che vedere la questione esaminata dal giudice.
Il quarto momento è dopo un’asta deserta. Ogni ribasso riduce il ricavo atteso del creditore ipotecario. Dopo una o due aste deserte, un’offerta di saldo e stralcio da parte dell’ex coniuge che vuole tenere la casa, o di un familiare che finanzia l’acquisto, diventa più interessante per la banca della prosecuzione dell’esecuzione.
Il quinto momento è quando l’esdebitazione è vicina. Il creditore chirografario sa che, al termine della liquidazione controllata o con l’esdebitazione dell’incapiente, la parte residua del suo credito verrà meno. Il creditore che non ha interesse a recuperare poco e tardi preferisce una somma immediata.
Qui però il margine del debitore ha un limite: il saldo e stralcio con un solo creditore, fuori dalle procedure, non protegge dagli altri e può alterare la parità di trattamento se la procedura viene aperta in seguito. Qualsiasi pagamento preferenziale nei mesi che precedono la domanda va valutato con l’OCC, perché l’OCC lo ricostruirà comunque.
Infine, nelle coppie separate c’è un tavolo che si dimentica spesso: quello con l’ex coniuge. Un accordo tra ex coniugi sul regresso per il mutuo cointestato, sulla vendita della casa o sulla destinazione del ricavo, omologato o recepito nel giudizio di famiglia, rende molto più semplice costruire i due piani. Al contrario, un contenzioso familiare aperto sulla casa rende fragile qualunque procedura di sovraindebitamento, perché il giudice della crisi non può decidere ciò che spetta al giudice della famiglia.
La partita in tabella
La tabella riassume le mosse tipiche dei creditori di una coppia separata, il vincolo che li limita e la contromossa disponibile. Le norme indicate sono quelle del CCII nel testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024, salvo diversa indicazione.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| La banca chiede l’intero mutuo cointestato al coobbligato più solido | Solidarietà ex art. 1292 c.c.; pagamento di uno libera l’altro; accordo di separazione inopponibile alla banca | Piano del consumatore con prosecuzione del mutuo (art. 67, c. 5) o progetto unitario (art. 66) | Prima della decadenza dal beneficio del termine o subito dopo la diffida |
| Pignoramento dello stipendio dell’obbligato al mantenimento | Limiti dell’art. 545 c.p.c.; misure protettive e apertura della procedura bloccano le azioni individuali | Liquidazione controllata con determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento, assegno incluso (art. 268, c. 4, lett. b) | Appena il netto disponibile scende sotto il fabbisogno del nucleo |
| L’ex coniuge creditore agisce per gli arretrati dell’assegno | Debiti di mantenimento esclusi dall’esdebitazione; arretrati concorsuali dopo l’apertura | Pagare l’assegno corrente come spesa necessaria, trattare gli arretrati nella procedura, chiedere la revisione al giudice della famiglia se il reddito è cambiato | Prima che gli arretrati si accumulino |
| Esecuzione immobiliare sulla ex casa familiare | Ipoteca anteriore prevale sull’assegnazione; costi e tempi dell’asta | Piano con prosecuzione del mutuo o vendita concordata nella procedura | Prima della prima asta o dopo un’asta deserta |
| Revocatoria del trasferimento di quota fatto in separazione | Onere della prova del pregiudizio e, per gli atti onerosi, della consapevolezza del terzo; dopo l’apertura l’azione spetta al liquidatore (art. 274) | Dichiarare e spiegare l’atto nella domanda (art. 67, c. 2) | Fin dal primo colloquio con l’OCC |
| Procedure separate per i due ex coniugi | Art. 66: progetto unitario se origine comune; coordinamento d’ufficio; competenza del giudice adito per primo | Valutare il progetto unitario finché dura il vincolo di coniugio | Prima del divorzio |
| Contestazione della meritevolezza | Art. 69, c. 1; preclusione per il creditore che ha violato l’art. 124-bis TUB (art. 69, c. 2) | Relazione OCC che documenta la separazione come causa oggettiva della crisi | Nella fase di redazione della relazione |
| Ricorso del creditore per l’apertura della liquidazione | Presupposti dell’art. 268 CCII | Anticipare con una propria proposta di ristrutturazione | Prima che il creditore depositi il ricorso |
Le domande di chi è sotto attacco
La banca può chiedermi tutto il mutuo anche se nella separazione abbiamo stabilito che lo paga il mio ex?
Sì. L’accordo di separazione vincola solo voi due e non la banca, che non lo ha firmato. Nei confronti della banca restate debitori solidali per l’intero. Se pagate più della vostra quota interna, avete diritto di regresso verso l’altro, ma è un credito che dovrete far valere voi. La via per uscire dalla solidarietà verso la banca è un accordo con la banca stessa (accollo liberatorio) o una procedura di sovraindebitamento che regoli il debito.
L’assegno di mantenimento che verso ai figli viene considerato dalla procedura?
Sì, se è stabilito da un provvedimento del giudice ed è documentato. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la domanda deve indicare quanto occorre al mantenimento della famiglia; nella liquidazione controllata il giudice determina la parte di reddito esclusa dalla procedura tenendo conto del mantenimento del debitore e della sua famiglia. L’assegno disposto dal giudice è un obbligo, non una scelta: va trattato come spesa necessaria e provato con i bonifici.
Se ottengo l’esdebitazione, smetto di dover pagare l’assegno arretrato?
No. I debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari sono esclusi dall’esdebitazione. Anche gli arretrati non soddisfatti nella procedura restano dovuti. Per questo conviene che nel piano l’assegno corrente sia preservato e gli arretrati siano trattati con priorità.
Posso fare una procedura insieme al mio ex coniuge anche se non viviamo più insieme?
Dipende dall’origine del debito e dalla fase in cui vi trovate. L’art. 66 CCII ammette il progetto unitario per i membri della stessa famiglia anche non conviventi, se il sovraindebitamento ha un’origine comune, e tra i membri della famiglia indica il coniuge. Il mutuo cointestato è il caso tipico. Dopo il divorzio la qualifica di coniuge viene meno e la questione diventa interpretativa. Inoltre la scelta conviene solo se i vostri interessi sulla casa e sui debiti sono allineati.
Se uno solo di noi due fa la procedura, l’altro resta libero dai debiti comuni?
No, l’altro resta esposto. Il piano o l’esdebitazione di uno dei coobbligati non libera l’altro, perché il Codice fa salvi i diritti dei creditori verso i coobbligati e i fideiussori. La banca potrà continuare a chiedere l’intero all’ex coniuge rimasto fuori. Per questo è essenziale valutare, prima di depositare, l’effetto della propria procedura sull’altro.
Il mio ex coniuge mi ha intestato la sua metà della casa nella separazione: i suoi creditori possono riprendersela?
Possono tentare la revocatoria, ma devono provarne i presupposti. Il trasferimento effettuato in sede di separazione è valutato caso per caso, considerando se abbia una funzione solutoria degli obblighi di mantenimento o sia una liberalità. Se il tuo ex apre una liquidazione controllata, l’azione spetterà al liquidatore. Se sei tu a chiedere una procedura, l’atto va dichiarato nella domanda.
I paletti fissati dai giudici
La giurisprudenza che segue è stata selezionata perché limita, in un modo o nell’altro, le mosse del creditore descritte sopra. Le pronunce di legittimità sono state riscontrate su fonti pubbliche; quelle di merito sulla procedura familiare sono riportate secondo le indicazioni della dottrina che le ha raccolte. Diverse decisioni di legittimità risalgono al periodo della L. 3/2012, oggi abrogata: i principi indicati restano utili nella misura in cui il CCII ha riprodotto le regole corrispondenti.
Paletti alla banca del mutuo cointestato
Cass. 20 agosto 2020, n. 17391. La Corte ha stabilito che il piano e l’accordo possono prevedere il pagamento dei creditori privilegiati oltre l’anno e che la moratoria non riguarda la fattibilità giuridica, ma la convenienza. Ha cassato un diniego di omologa basato sulla sola dilazione quinquennale di un credito ipotecario. È rilevante perché il debito più pesante della coppia separata è quasi sempre il mutuo ipotecario: la dilazione non è, di per sé, una causa di rigetto.
Cass. ord. 21 febbraio 2024, n. 4622. Il piano del consumatore ha carattere negoziale e può prevedere il pagamento dei privilegiati oltre l’anno, a condizione che a questi creditori sia assicurata la possibilità di esprimersi sulla convenienza. Per il separato che vuole conservare la casa è il quadro di riferimento: la banca ha voce, ma non un potere di veto sulla durata.
Cass. 3 luglio 2019, n. 17834. Il principio, elaborato per il concordato preventivo, secondo cui i privilegiati possono essere pagati oltre l’anno, con equiparazione ai chirografari ai fini del voto per la parte non soddisfatta, si estende alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Ne deriva un limite alla pretesa della banca di essere pagata subito per intero.
Paletti ai creditori che contano sulla durata breve o sul blocco della procedura
Cass. ord. 28 ottobre 2019, n. 27544. La legge non fissa una durata massima del piano del consumatore; la durata va valutata in termini di convenienza per i creditori e non come requisito di ammissibilità astratto. Per chi ha un reddito ridotto dall’assegno di mantenimento, un piano più lungo può essere l’unico sostenibile.
Cass. ord. 19 dicembre 2019, n. 34105. Il giudice non può imporre, a pena di inammissibilità, il deposito anticipato delle spese della procedura in mancanza di una norma che lo preveda; può invece disporre acconti sul compenso dell’organismo calibrati sui redditi e sui beni del debitore. È un argomento importante per il separato con reddito già eroso, che non deve essere escluso dalla procedura per difficoltà di liquidità iniziale.
Cass. ord. 26 settembre 2022, n. 28013. Il diniego di omologa del piano del consumatore presuppone una verifica della fattibilità giuridica, e il relativo giudizio è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; dal diniego non discende automaticamente la conversione in liquidazione. Il creditore che punta sul fallimento del piano per ottenere la liquidazione deve fare i conti con questa regola.
Paletti sul controllo delle decisioni
Cass. 10 aprile 2019, n. 10095. È ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., il provvedimento che decide sul reclamo contro il decreto di omologa del piano del consumatore. La decisione sul piano non è definitivamente affidata al solo giudice di merito.
Cass., sez. I, 7 maggio 2026, n. 13228. Il decreto che, nel contraddittorio, decide nel merito sull’esdebitazione dell’incapiente in base alla presenza o all’assenza dei requisiti sostanziali è ricorribile per cassazione; non lo è il decreto che rileva soltanto un difetto di ammissibilità o procedurale. È rilevante per l’ex coniuge privo di patrimonio che si vede negare la liberazione dai debiti.
Cass. 14 novembre 2025, n. 30108. In senso diverso, aveva escluso la ricorribilità del decreto di rigetto dell’istanza di esdebitazione ex art. 283 CCII. Il contrasto con la pronuncia del 2026 consiglia di valutare con cura il tipo di provvedimento prima di impugnarlo.
Paletti alla frammentazione delle procedure familiari
Trib. Verona, 13 settembre 2023. Il tribunale ha ammesso una liquidazione controllata familiare in forma unitaria, mantenendo la distinzione delle masse attive e passive. È il riferimento per la coppia che vuole trattare insieme il debito comune anche nella procedura liquidatoria.
Trib. Verona, 12 maggio 2021, e Trib. Ivrea, 3 marzo 2022. La riunione delle procedure dei membri della famiglia non è obbligatoria: i familiari possono scegliere percorsi coordinati senza perdere l’autonomia delle rispettive posizioni.
Trib. Bologna, 24 dicembre 2021, e Trib. Mantova, 31 maggio 2021. Già sotto la disciplina previgente, questi tribunali si erano espressi a favore della gestione familiare della liquidazione. Di segno contrario Trib. Rimini, 11 febbraio 2022, e Trib. Udine, 18 maggio 2021: il contrasto spiega perché, oggi, l’ammissibilità del progetto familiare liquidatorio vada argomentata con cura.
Trib. Novara, 25 luglio 2017; Trib. Milano, 6 dicembre 2017; Trib. Napoli, 1 luglio 2020. Questi provvedimenti, richiamati in dottrina, hanno affermato la separatezza delle masse nella procedura familiare: ciascun familiare risponde con il proprio patrimonio verso i propri creditori, anche quando la trattazione è congiunta. È la garanzia che il debito personale dell’uno non diventi debito dell’altro.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella partita del sovraindebitamento dopo una separazione giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i limiti dei loro atti, presidiamo le scadenze e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la loro convenienza si sposta. In concreto:
- Mappiamo tutti i debiti della coppia distinguendo quelli comuni, quelli solidali, quelli personali e quelli garantiti, sulla base dei contratti, dei piani di ammortamento e delle segnalazioni nelle centrali rischi.
- Confrontiamo l’accordo o la sentenza di separazione e di divorzio con i contratti bancari, per individuare le pattuizioni inopponibili alla banca e i crediti di regresso tra ex coniugi.
- Ricostruiamo il bilancio familiare post-separazione con lo staff di commercialisti: entrate, assegno di mantenimento, costi abitativi, spese dei figli, per documentare il fabbisogno che l’OCC e il giudice dovranno considerare.
- Verifichiamo il merito creditizio dei finanziamenti concessi alla coppia o al singolo coniuge, per far emergere le ipotesi in cui il creditore abbia violato l’art. 124-bis TUB.
- Valutiamo il progetto unitario dell’art. 66 CCII, verificando l’origine comune del debito, la permanenza del vincolo di coniugio e la compatibilità degli interessi dei due ex coniugi.
- Scegliamo la procedura (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) confrontando il risultato atteso per ciascun creditore con l’alternativa liquidatoria.
- Prepariamo la documentazione per l’OCC: elenco dei creditori, atti di disposizione degli ultimi cinque anni, provvedimenti di famiglia, prove dei versamenti dell’assegno.
- Chiediamo le misure protettive e presidiamo le scadenze per arrestare le esecuzioni individuali sullo stipendio e sulla casa.
- Apriamo la trattativa con la banca del mutuo nei momenti in cui la sua convenienza si sposta: prima delle diffide, durante la redazione della relazione, dopo un’asta deserta.
- Seguiamo il reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione contro i provvedimenti di diniego dell’omologa o dell’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi procedure del Codice della crisi) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una partita come questa pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’organismo valuta la meritevolezza, ricostruisce il fabbisogno familiare e redige la relazione che orienta il giudice, e quindi costruire il fascicolo del separato in modo coerente con quei criteri fin dal primo colloquio. Quando uno degli ex coniugi aveva un’attività d’impresa, entra in gioco anche la competenza di Esperto Negoziatore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, cassazionista, segue la procedura davanti all’OCC, il tribunale, il reclamo e il ricorso di legittimità, senza cambi di linea. E lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché la convenienza del creditore si calcola con i numeri quanto con le norme.
Chiusura
La separazione non scioglie i debiti: li mette in movimento, e ciascun creditore cerca il varco migliore. Nella procedura di sovraindebitamento non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: prima delle diffide, prima del divorzio quando serve il progetto unitario, prima che gli arretrati dell’assegno diventino un debito che nessuna esdebitazione cancella.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il sovraindebitamento del separato si decide nelle procedure gestite dagli organismi di composizione della crisi: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e per questo sa come l’organismo e il tribunale leggono un bilancio familiare spezzato in due, l’assegno di mantenimento e il mutuo cointestato. Analizzeremo la tua posizione e quella del tuo ex coniuge, verificheremo la procedura più adatta e costruiremo la strategia, senza promesse, con un impegno di metodo.
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