Casa Cointestata Con Il Coniuge E Sovraindebitamento: Il Comproprietario Viene Coinvolto?

Casa Cointestata Con Il Coniuge E Sovraindebitamento: Il Comproprietario Viene Coinvolto?

Non esiste una sola risposta alla domanda “mio marito (o mia moglie) perderà la sua parte di casa se io entro in una procedura di sovraindebitamento?”: dipende da chi siete, da come siete sposati e da chi ha firmato i debiti. La stessa villetta intestata a due persone può avere destini opposti. Se siete in comunione legale e i debiti sono solo tuoi, nella liquidazione controllata il bene può essere venduto per l’intero e al tuo coniuge spetta la metà del ricavato. Se siete in separazione dei beni con una quota del 50% ciascuno, entra nella procedura soltanto la tua quota, e il comproprietario resta tale. Se il mutuo l’avete firmato in due e siete entrambi in difficoltà, la strada più razionale è spesso la procedura familiare dell’art. 66 del Codice della crisi, che vi fa camminare insieme pur tenendo separati i patrimoni. Se siete separati e la casa è stata assegnata a uno di voi, contano le date di trascrizione. Se infine il tuo coniuge non ha debiti propri ma ha firmato il mutuo come coobbligato, la tua esdebitazione non lo libera.

In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi cinque profili distinti: (1) coniugi in comunione legale con debiti di uno solo; (2) coniugi in separazione dei beni con casa in comproprietà ordinaria; (3) coniugi entrambi sovraindebitati, candidati alla procedura familiare; (4) coniugi separati o divorziati con casa ancora cointestata; (5) coniuge comproprietario che ha firmato il mutuo o una garanzia. Seguono simulazioni numeriche, casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata per profilo.

Perché parliamo proprio noi di questo tema? Perché l’immobile in comproprietà con il coniuge è il punto in cui la procedura di sovraindebitamento incontra il diritto di famiglia, ed è lì che il Gestore della crisi deve saper leggere insieme il Codice della crisi e il codice civile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come l’Organismo ricostruisce il patrimonio, come redige la relazione e come il giudice valuta la posizione del coniuge che non è debitore. Questa è la competenza che serve quando una casa ha due proprietari e un solo debitore, o due debitori e una sola casa.

📩 La casa è intestata a te e al tuo coniuge e temi che la procedura travolga anche lui? Scrivici adesso: i contatti dello studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Le regole comuni a tutti: Codice della crisi, codice civile e il nodo della comproprietà

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la base normativa che vale per tutti. I profili successivi rimandano a questa sezione.

Le procedure di sovraindebitamento vigenti

Dal 15 luglio 2022 le procedure di sovraindebitamento sono disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), più volte modificato, da ultimo con il correttivo D.Lgs. 136/2024. La vecchia L. 3/2012 è abrogata e resta rilevante solo per le procedure aperte sotto il suo vigore. Oggi il debitore non fallibile (consumatore, professionista, piccolo imprenditore, imprenditore agricolo, start-up innovativa) può scegliere tra:

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), riservata a chi ha debiti di natura personale o familiare;
  • concordato minore (artt. 74-83 CCII), per chi ha anche debiti d’impresa o professionali;
  • liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII), procedura liquidatoria che coinvolge tutto il patrimonio;
  • esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), per chi non ha nulla da offrire.

Il punto decisivo per il nostro tema è questo: la procedura riguarda il patrimonio del debitore, non quello del coniuge. Il coniuge comproprietario non diventa debitore per il solo fatto di essere sposato o di avere un tetto in comune. Ma il bene comune è, almeno in parte, patrimonio del debitore, e quindi la procedura lo “tocca”. Come lo tocca dipende dal tipo di comproprietà.

Comunione legale e comunione ordinaria: due mondi diversi

Il codice civile conosce due forme di contitolarità di un immobile tra coniugi.

La comunione legale (artt. 177 ss. c.c.) è il regime patrimoniale che si applica automaticamente se, al matrimonio o dopo, non avete scelto la separazione dei beni. Gli acquisti compiuti durante il matrimonio, anche da uno solo, cadono in comunione (art. 177 c.c.). La giurisprudenza la definisce da decenni una comunione “senza quote”: nessuno dei due possiede il 50% come entità autonoma e disponibile; entrambi sono titolari solidali dell’intero bene, e le quote emergono solo al momento dello scioglimento.

La comunione ordinaria (artt. 1100 ss. c.c.) è quella che si crea quando due coniugi in separazione dei beni comprano insieme, o quando la comunione legale si è già sciolta (per separazione personale, divorzio, convenzione). Qui le quote esistono, si presumono uguali se l’atto non dice altro (art. 1101 c.c.) e ciascun comproprietario può disporre della propria (art. 1103 c.c.).

Cosa possono fare i creditori personali di un coniuge sui beni comuni

L’art. 189, comma 2, c.c. stabilisce che i creditori particolari di un coniuge possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, se i beni personali non bastano. L’art. 186 c.c. elenca invece le obbligazioni che gravano direttamente sui beni comuni: tra queste i debiti contratti congiuntamente dai coniugi e quelli assunti nell’interesse della famiglia.

Sulla traduzione processuale di queste regole la Corte di cassazione ha preso posizione con Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575: quando un creditore personale di un solo coniuge agisce su un bene in comunione legale, l’espropriazione ha per oggetto il bene intero e non una “metà”; il coniuge non debitore conserva il diritto a ricevere la metà della somma ricavata dalla vendita. L’orientamento è stato ripreso in seguito (tra le altre, Cass. ord. 21 luglio 2021, n. 20845), ed è proprio da qui che parte il ragionamento dei tribunali quando lo stesso bene finisce in una liquidazione controllata.

Lo scioglimento della comunione e la procedura concorsuale

L’art. 191 c.c. elenca le cause di scioglimento della comunione legale: morte, separazione personale, divorzio, separazione giudiziale dei beni, convenzione, e la liquidazione giudiziale (ex fallimento) di uno dei coniugi. Se la stessa regola si applichi anche alla liquidazione controllata del sovraindebitato è questione che la norma non risolve espressamente e su cui le interpretazioni divergono: alcuni commentatori ritengono che lo scioglimento operi anche qui per analogia, altri che il regime resti in piedi finché i coniugi non lo modificano. Nella prassi, come vedremo nel profilo 1, alcuni tribunali hanno richiesto ai coniugi di sciogliere la comunione con convenzione per poter attribuire il bene al coniuge in bonis.

Debiti personali e debiti della comunione: la distinzione che decide tutto

Prima ancora di chiedersi se la casa entra nella procedura, occorre chiedersi di chi è il debito. Il codice civile distingue con precisione:

  • i debiti della comunione (art. 186 c.c.): pesi e oneri gravanti sui beni comuni al momento dell’acquisto, spese di amministrazione, spese per il mantenimento della famiglia e l’istruzione dei figli, obbligazioni contratte dai coniugi anche separatamente nell’interesse della famiglia, obbligazioni contratte congiuntamente. Su questi debiti i creditori possono agire direttamente sui beni comuni e, se questi non bastano, in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge nella misura della metà del credito (art. 190 c.c.);
  • i debiti personali di un coniuge: quelli contratti prima del matrimonio, quelli per atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il consenso dell’altro, quelli estranei ai bisogni familiari (per esempio un prestito usato per un’attività esclusivamente propria o una fideiussione per un terzo). Su questi i creditori agiscono sui beni personali e solo in via sussidiaria su quelli comuni, nel limite del valore della quota del debitore (art. 189 c.c.).

Nella pratica dei fascicoli di sovraindebitamento questa distinzione è spesso trascurata, perché la domanda si concentra su “quanto devo” e non su “a che titolo lo devo”. Eppure è proprio la natura del debito che determina se il coniuge comproprietario deve preoccuparsi solo della casa o anche del proprio patrimonio personale. Un mutuo per la casa firmato da entrambi è un debito comune; un prestito personale firmato da uno solo per esigenze non familiari è, di regola, un debito personale: la stessa somma, due esiti diversissimi per il coniuge.

Il ruolo dell’OCC e del liquidatore nei confronti del coniuge

Il coniuge comproprietario non è parte della procedura del debitore, ma è un soggetto con cui l’OCC e poi il liquidatore devono necessariamente confrontarsi. L’Organismo, nella relazione che accompagna la domanda, deve descrivere la situazione patrimoniale e familiare, i beni, il loro valore e i diritti dei terzi su di essi: la contitolarità del coniuge va dunque rappresentata con precisione, così come il regime patrimoniale. Il liquidatore, una volta aperta la procedura, entra nel possesso dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione (art. 272 CCII) e redige il programma di liquidazione: quando un bene è in comproprietà, il programma deve indicare come si intende realizzare il valore della quota o dell’intero, e questo passa quasi sempre per un dialogo con il comproprietario.

Per il coniuge, questo significa due cose. La prima: ha diritto di essere considerato come titolare di un diritto proprio, non come un’appendice del debitore. La seconda: ha un interesse concreto a partecipare attivamente, perché la soluzione che il liquidatore adotterà inciderà sul valore della sua parte.

La procedura familiare dell’art. 66 CCII

L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Sono membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto (L. 76/2016). La regola che non va mai dimenticata è quella del comma 3: le masse attive e passive restano distinte. Una procedura unica non significa un patrimonio unico: ognuno paga i propri creditori con i propri beni. Il comma 4 prevede che, se i familiari presentano domande separate, il giudice adotti i provvedimenti necessari a coordinarle, e il comma 5 ripartisce i compensi dell’OCC tra i membri in proporzione ai debiti.

Le regole sulla casa dentro le procedure

  • Nella ristrutturazione del consumatore l’art. 67, comma 5, CCII consente di prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, del mutuo garantito da ipoteca sull’abitazione principale, se il debitore era in regola con le rate alla data del deposito o se il giudice lo autorizza a pagare le rate scadute. È la strada classica per tenere la casa.
  • Nel concordato minore una regola analoga si trova nell’art. 75, comma 3, CCII.
  • Nella liquidazione controllata l’intero patrimonio del debitore è acquisito alla procedura, salvo i beni esclusi dall’art. 268, comma 4, CCII (crediti impignorabili, quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia nei limiti fissati dal giudice, frutti dell’usufrutto legale, beni impignorabili per legge). La casa di abitazione non è tra i beni esclusi.
  • L’esdebitazione (artt. 278-283 CCII) libera il debitore, ma i creditori conservano i loro diritti contro coobbligati e fideiussori.

Con queste regole in tasca puoi ora andare al profilo che ti descrive.

Profilo 1 — Siete in comunione legale e i debiti sono solo tuoi

La tua situazione

Vi siete sposati senza scegliere la separazione dei beni. La casa l’avete comprata dopo il matrimonio, magari con il rogito firmato da entrambi, magari da uno solo: in ogni caso è caduta in comunione legale. I debiti, però, sono tuoi: un prestito personale, carte revolving, un’attività chiusa male, una fideiussione per un parente. Il tuo coniuge non ha firmato nulla e ha i conti in ordine. Ti chiedi se, chiedendo la liquidazione controllata o un piano, trascinerai anche lui.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: in comunione legale non hai una “metà” della casa da mettere sul piatto, hai una contitolarità sull’intero. Per questo, quando un creditore personale agisce su un bene comune, secondo la Cassazione (Cass. 6575/2013) l’espropriazione riguarda l’intero immobile, e al coniuge non debitore va la metà del ricavato.

Nella liquidazione controllata il ragionamento è simile. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata pronunciata il 17 febbraio 2023 (proc. n. 9/2022 P.U.), ha preso atto che un immobile indicato come in separazione dei beni era in realtà in comunione legale e ha tratto la conseguenza: non si può vendere la sola “quota” della debitrice, perché la comunione legale è una comunione senza quote. Per attribuire il bene al marito, il collegio ha indicato come passaggio necessario lo scioglimento, anche parziale, della comunione legale con convenzione per atto pubblico, che trasforma il rapporto in comunione ordinaria. Il prezzo di assegnazione è stato fissato al valore di stima, senza riduzioni, e il Tribunale ha ritenuto che l’operazione potesse avvenire anche senza l’adesione della banca mutuante, che restava garantita dall’ipoteca.

Tradotto per te: il tuo coniuge viene coinvolto, ma non come debitore: viene coinvolto come titolare di un diritto che la procedura deve rispettare, cioè la metà del valore. E può diventare il protagonista della soluzione, acquistando il bene.

I numeri

Ipotizziamo una casa in comunione legale stimata 186.400 €, con un mutuo residuo di 61.300 € garantito da ipoteca firmato da entrambi. I tuoi debiti personali chirografari ammontano a 78.900 €.

  • Se l’immobile viene venduto per l’intero a 186.400 €, la banca ipotecaria, che è creditrice di entrambi, si soddisfa per prima: restano 125.100 €.
  • Il residuo si divide a metà: 62.550 € spettano al tuo coniuge, 62.550 € entrano nella massa della tua procedura (al netto delle spese di procedura in prededuzione).
  • I tuoi creditori chirografari ricevono una percentuale sui 62.550 € al netto delle spese; il resto del debito può essere coperto dall’esdebitazione se ne ricorrono i presupposti.

Variante: il tuo coniuge vuole tenere la casa. Dopo la convenzione che scioglie la comunione, può acquistare la tua quota al prezzo di stima (93.200 €), restando la banca garantita dall’ipoteca sull’intero. La procedura incassa denaro, la famiglia resta nell’immobile.

I rischi specifici

Il rischio principale per il tuo profilo è sottovalutare il regime patrimoniale: dichiarare all’OCC una separazione dei beni che non esiste, o non verificare in quale data è stato compiuto l’acquisto rispetto al matrimonio. Un errore qui altera l’inventario, la stima e il piano. Altri rischi:

  • pensare che il coniuge “non c’entri” e quindi non informarlo: la procedura dovrà comunque confrontarsi con lui per la vendita o l’assegnazione;
  • compiere atti dispositivi sulla casa poco prima della domanda (donazioni, fondi patrimoniali, cessioni al coniuge), che il liquidatore può contestare con le azioni revocatorie richiamate dall’art. 274 CCII e che possono pesare sulla valutazione della tua condotta;
  • confondere i debiti personali con quelli che gravano sulla comunione ex art. 186 c.c.: se un debito è stato contratto nell’interesse della famiglia, il quadro cambia.

Le mosse giuste

  1. Recupera l’estratto dell’atto di matrimonio con le annotazioni e l’atto di acquisto: sono i documenti che stabiliscono il regime e la natura del bene.
  2. Classifica i debiti distinguendo quelli solo tuoi da quelli congiunti o familiari.
  3. Valuta con il tuo coniuge se ha interesse e capacità di acquistare la tua parte, anche con un finanziamento proprio.
  4. Scegli la procedura in funzione della casa: se il tuo reddito consente un piano e il mutuo è regolare, la ristrutturazione con mantenimento del mutuo può evitare la vendita; se non c’è margine, la liquidazione controllata con assegnazione al coniuge può essere la via di uscita ordinata.
  5. Non toccare il bene prima di aver impostato la strategia con il professionista.

Per chi è nella tua posizione, il primo passo che l’Avv. Monardo compie come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia è ricostruire il regime patrimoniale e la provenienza della casa, prima ancora di parlare di numeri.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575 (espropriazione dell’intero bene in comunione legale e diritto del coniuge non debitore alla metà del ricavato); Trib. Trieste, sentenza 17 febbraio 2023, proc. n. 9/2022 P.U. (in liquidazione controllata non si vende la “quota” di un bene in comunione legale; assegnazione al coniuge previa convenzione di scioglimento).

Le domande che si fa chi è nel tuo profilo

“Il mio coniuge deve pagare i miei debiti con il suo stipendio?” No. In comunione legale cadono in comunione i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge solo se non consumati al momento dello scioglimento (comunione de residuo, art. 177, lett. c, c.c.): lo stipendio del tuo coniuge resta suo e i tuoi creditori personali non possono aggredirlo. Il giudice della procedura, però, terrà conto del suo reddito per stabilire quanto tu debba contribuire al fabbisogno della famiglia e quindi quanto del tuo reddito possa andare ai creditori.

“E se la casa l’ha comprata il mio coniuge con soldi suoi, ma durante il matrimonio?” Anche se l’acquisto è stato fatto da uno solo, il bene cade in comunione legale, salvo che sia stato acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali e ciò sia stato dichiarato nell’atto (art. 179, lett. f, c.c.). La dichiarazione nell’atto, con la partecipazione dell’altro coniuge quando richiesta, è quindi un documento decisivo da ricercare.

“Possiamo passare alla separazione dei beni adesso, per proteggerci?” Il mutamento del regime con convenzione è sempre possibile, ma non ha effetto retroattivo sui beni già in comunione se non attraverso lo scioglimento e la divisione, e una convenzione stipulata in prossimità della crisi che sottragga valore ai creditori può essere valutata come atto pregiudizievole. Deve essere una scelta pianificata, non una reazione dell’ultimo momento.

Profilo 2 — Siete in separazione dei beni e la casa è al 50%

La tua situazione

Al matrimonio, o con una convenzione successiva, avete scelto la separazione dei beni. La casa l’avete comprata insieme, e nel rogito siete indicati per il 50% ciascuno (o in altra proporzione). I debiti sono tuoi. Il tuo coniuge vuole sapere se rischia qualcosa sulla sua metà.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma meno di quanto speri. In comunione ordinaria nella procedura entra solo la tua quota, non l’intero immobile: il tuo coniuge resta proprietario della sua parte e non risponde dei tuoi debiti. La quota indivisa è un bene autonomo, che fa parte del tuo patrimonio e quindi dell’attivo della liquidazione controllata o della base di calcolo della convenienza in un piano.

Il problema pratico è che una quota indivisa di casa si vende male: pochi acquirenti vogliono diventare comproprietari di un’abitazione in cui vive un’altra famiglia. Le strade sono tre:

  • vendita della sola quota, eventualmente al comproprietario stesso, che è l’acquirente naturale;
  • divisione del bene (consensuale o giudiziale ai sensi degli artt. 1111 ss. c.c.), con attribuzione dell’intero a uno dei due e conguaglio, oppure vendita dell’intero e ripartizione del ricavato;
  • soluzione negoziata nel piano, in cui il valore della tua quota viene “messo a disposizione” dei creditori attraverso finanza esterna o pagamenti rateali.

Un esempio della prima strada è riportato con riferimento al Tribunale di Lagonegro (provvedimento del 2 agosto 2024), che in una liquidazione controllata avrebbe ammesso la vendita della sola quota indivisa senza previa divisione, in presenza di un comproprietario interessato all’acquisto al prezzo di stima. Si tratta di una soluzione coerente con la logica liquidatoria: evitare un giudizio di divisione lungo e costoso quando esiste un acquirente pronto.

I numeri

Casa stimata 214.700 €, intestata al 50%, senza mutuo. Debiti tuoi: 97.350 €.

  • La tua quota vale in astratto 107.350 €. Sul mercato, una quota indivisa di un immobile abitato può subire un deprezzamento anche significativo.
  • Se il tuo coniuge acquista la quota al prezzo di stima pieno, la procedura incassa 107.350 € e i creditori possono essere pagati per intero o quasi, al netto delle spese.
  • Se invece si va a divisione giudiziale e poi a vendita all’asta dell’intero, il ricavato potrebbe scendere (per esempio 171.760 € dopo i ribassi): la tua metà si riduce a 85.880 €, e anche il tuo coniuge perde 21.470 € rispetto alla stima.

Ecco perché, nel tuo profilo, il comproprietario ha un interesse economico diretto a cooperare: la sua metà vale di più in una soluzione concordata che in un’asta.

I rischi specifici

Il rischio principale è che la divisione giudiziale trascini il comproprietario in un procedimento che non ha scelto: è parte necessaria del giudizio di divisione e subisce gli effetti dell’eventuale vendita dell’intero. Altri rischi:

  • verificare male le quote: se l’atto indica proporzioni diverse dal 50%, o se uno dei due ha pagato di più, la ripartizione cambia;
  • trascurare l’ipoteca: se esiste un mutuo cointestato, la banca è creditrice di entrambi e può agire sull’intero; tu sei nel profilo 2, ma il tuo coniuge rischia di entrare nel profilo 5;
  • pensare che la separazione dei beni metta al riparo da tutto: protegge la quota del coniuge, non la tua.

Le mosse giuste

  1. Verifica in visura e nell’atto le quote esatte e l’esistenza di ipoteche.
  2. Fai stimare l’immobile in modo indipendente: è la base per qualsiasi trattativa con il comproprietario o con i creditori.
  3. Sonda la disponibilità del tuo coniuge ad acquistare la tua quota o a mettere a disposizione finanza esterna nel piano.
  4. Valuta se un piano (ristrutturazione o concordato minore) consenta di conservare la quota offrendo ai creditori un valore almeno pari a quello che otterrebbero dalla liquidazione.
  5. Evita trasferimenti della quota al coniuge a prezzi non congrui prima della domanda.

Giurisprudenza dedicata

Trib. Lagonegro, 2 agosto 2024 (vendita della quota indivisa in liquidazione controllata senza previa divisione, con comproprietario interessato all’acquisto), richiamato da fonti secondarie e da verificare sul testo integrale; sul diverso regime della comunione legale, che qui non si applica, Cass. 6575/2013.

Le domande che si fa chi è nel tuo profilo

“Il mio coniuge può bloccare la vendita della mia quota?” In comunione ordinaria non esiste un diritto di prelazione legale del comproprietario sulla quota dell’altro per gli immobili abitativi. Il tuo coniuge non può bloccare la vendita, ma può proporsi come acquirente e, nella maggior parte dei casi, è l’offerente più interessato. Se invece si va a divisione, è parte del giudizio e può chiedere l’attribuzione dell’intero con conguaglio.

“Se la mia quota è venduta a un estraneo, il mio coniuge deve convivere con lui?” In teoria l’acquirente diventa comproprietario e può chiedere la divisione o un’indennità per l’uso esclusivo del bene da parte dell’altro comproprietario. È uno scenario che nessuno desidera, ed è proprio il motivo per cui la quota indivisa si vende male e per cui la soluzione concordata con il coniuge è quasi sempre la più efficiente.

“Conviene a mio marito comprare la mia quota?” Dipende dal prezzo e dalla sua capacità di finanziarsi. Va valutato con un calcolo: il prezzo pagato alla procedura, gli eventuali costi del finanziamento, le imposte dell’atto, a fronte del vantaggio di consolidare la proprietà ed evitare un’asta che deprezzerebbe anche la sua metà.

Profilo 3 — Siete entrambi sovraindebitati: la procedura familiare

La tua situazione

Il mutuo l’avete firmato insieme. Poi sono arrivati il prestito per l’auto, la cessione del quinto di uno, la carta dell’altro, magari i debiti di una piccola attività che gestivate in coppia. Oggi nessuno dei due riesce a pagare. La casa è di entrambi, i debiti sono in parte comuni e in parte personali, e vi chiedete se dovete affrontare due procedure separate.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione esiste uno strumento costruito apposta: la procedura familiare dell’art. 66 CCII, che consente ai coniugi conviventi, o con sovraindebitamento di origine comune, di presentare un unico progetto pur mantenendo distinte le masse attive e passive. Il vantaggio è la coerenza: un solo OCC, un solo tribunale, una sola lettura della situazione della famiglia, costi ripartiti in proporzione ai debiti. Il limite è che il patrimonio non si fonde.

La giurisprudenza di merito ha esteso la procedura familiare anche alla liquidazione controllata, nonostante l’art. 66 parli di “progetto di risoluzione della crisi”. Il Tribunale di Verona, con provvedimento del 13 settembre 2023, ha aperto una liquidazione controllata unitaria per membri dello stesso nucleo familiare, ritenendo la soluzione coerente con la ratio della riforma, ferma la separazione delle masse.

Il Tribunale di Torino, Sez. VI civile, sentenza n. 359/2024 del 5 agosto 2024 (pubblicata il 12 agosto 2024) offre un esempio concreto di come la separazione delle masse si applica alla coppia: aprendo una liquidazione controllata familiare di due coniugi conviventi con debiti in parte di origine comune, il collegio ha ripartito il fabbisogno della famiglia tra i due in proporzione ai redditi (art. 143 c.c.) e ha respinto la proposta di accantonare una somma mensile “comune”, perché avrebbe creato un fondo indistinto incompatibile con l’art. 66, comma 3. Lo stesso provvedimento ha negato la sospensione dell’esecuzione immobiliare in corso sulla casa promossa dalla banca fondiaria, richiamando il regime dell’art. 270 CCII.

La casa cointestata, in una procedura familiare, appartiene a entrambe le masse: la quota di ciascuno (o, in comunione legale, il valore spettante a ciascuno) serve i creditori di quel coniuge, mentre il creditore comune, tipicamente la banca del mutuo, concorre in entrambe.

I numeri

Coniugi in comunione legale. Casa stimata 158.900 €, mutuo cointestato residuo 74.200 €. Debiti personali di lui 41.600 €, di lei 23.850 €. Redditi netti: lui 1.920 €, lei 1.130 € al mese. Fabbisogno familiare fissato dal giudice: 2.150 €.

  • Ripartizione del fabbisogno in proporzione ai redditi: lui 62,95% (1.353 €), lei 37,05% (797 €).
  • Quota disponibile mensile: lui 567 €, lei 333 €, ciascuna destinata ai creditori della propria massa.
  • Ipotesi di ristrutturazione con mantenimento del mutuo (art. 67, comma 5): la rata del mutuo comune, poniamo 612 €, va pagata regolarmente e grava su entrambi; il piano deve dimostrare che, pagata la rata, resta un margine per i creditori personali.
  • Ipotesi di liquidazione: vendita a 158.900 €, la banca recupera 74.200 €; il residuo di 84.700 € si divide in 42.350 € per massa.

I rischi specifici

Il rischio principale è credere che “procedura unica” voglia dire “patrimonio unico” e costruire un piano che mescola redditi e beni: il tribunale lo respinge. Altri rischi:

  • trascurare la meritevolezza individuale: nella ristrutturazione del consumatore e nell’esdebitazione la condotta di ciascun coniuge viene valutata singolarmente;
  • non valutare se uno dei due sia imprenditore sopra soglia: in quel caso la procedura familiare di sovraindebitamento non è praticabile per lui;
  • presentare domande separate senza coordinamento, con il rischio di valutazioni contraddittorie sulla stessa casa.

Le mosse giuste

  1. Verificate i presupposti dell’art. 66: convivenza o origine comune del debito, e qualità di non fallibili di entrambi.
  2. Separate le masse fin dall’elenco dei creditori, indicando per ogni debito chi è obbligato e se in solido.
  3. Decidete il destino della casa insieme: mantenimento del mutuo con un piano, oppure liquidazione ordinata.
  4. Costruite la ripartizione del fabbisogno su redditi documentati.
  5. Preparate la documentazione per entrambi sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza: sarà valutata per ciascuno.

Giurisprudenza dedicata

Trib. Torino, Sez. VI, sent. n. 359/2024 del 5 agosto 2024 (separazione delle masse nella liquidazione controllata familiare e rigetto del fondo comune); Trib. Verona, 13 settembre 2023 (applicabilità dell’art. 66 CCII alla liquidazione controllata).

Le domande che si fa chi è nel tuo profilo

“Dobbiamo per forza fare due ricorsi?” No. Se ricorrono i presupposti dell’art. 66, potete presentare un unico progetto, con un unico OCC e un unico ricorso. Se avete già depositato domande separate, il giudice può coordinarle (art. 66, comma 4). Resta la necessità di due elenchi di creditori, due inventari e due valutazioni di meritevolezza.

“Possiamo scegliere procedure diverse, io il piano del consumatore e lui la liquidazione?” La procedura familiare presuppone un progetto unitario, ma la combinazione di strumenti diversi è stata discussa in giurisprudenza e dipende dalla coerenza complessiva del progetto. In ogni caso, se uno dei due ha debiti professionali o d’impresa, non può accedere alla ristrutturazione del consumatore e dovrà orientarsi verso il concordato minore. Le scelte vanno calibrate sulla casa: se uno dei due vuole conservarla e l’altro liquidare, la quota del primo dovrà essere sostenuta da un piano credibile.

“Il creditore comune, la banca del mutuo, vota due volte?” Nel concordato minore i creditori votano, e nella procedura familiare ciascuna massa ha i propri creditori. Il creditore che vanta un credito verso entrambi in solido compare in entrambe le masse; il modo in cui partecipa al voto e al riparto va definito con cura nel piano, perché non può ricevere due volte la stessa somma.

Profilo 4 — Siete separati o divorziati e la casa è ancora cointestata

La tua situazione

Il matrimonio è finito, o si è incrinato al punto da arrivare alla separazione. La casa però è ancora intestata a entrambi: nessuno ha comprato la parte dell’altro, e magari il giudice l’ha assegnata al coniuge con cui vivono i figli. Tu sei quello con i debiti. Oppure sei il coniuge assegnatario, senza debiti, e temi che la procedura dell’ex ti tolga la casa.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: con la separazione personale la comunione legale si scioglie (art. 191 c.c.) e il bene diventa una comunione ordinaria a quote. Il momento rilevante è fissato dall’art. 191, comma 2, c.c.: nella separazione giudiziale, quando il presidente (oggi il giudice) autorizza i coniugi a vivere separati; nella consensuale, alla sottoscrizione del verbale di separazione omologato, oppure alla data della negoziazione assistita o dell’accordo davanti all’ufficiale di stato civile. Da quel momento ognuno ha la propria quota, e nella procedura del coniuge debitore entra la sua quota, come nel profilo 2.

Il secondo nodo è l’assegnazione della casa familiare al coniuge con cui vivono i figli. L’assegnazione non trasferisce la proprietà ma attribuisce un diritto di godimento, che è opponibile ai terzi secondo le regole della trascrizione. Le Sezioni Unite con Cass. SS.UU. 26 luglio 2002, n. 11096 hanno fissato il criterio di opponibilità modellato sulla locazione: l’assegnazione trascritta prima del titolo del terzo è opponibile senza limiti; quella non trascritta lo è nei limiti del novennio dalla data del provvedimento. Su questa base la Terza Sezione, con Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2022, n. 12387, secondo quanto riportato dalle rassegne di settore, ha precisato che verso il pignoramento (e quindi verso l’aggiudicatario) l’assegnazione è opponibile solo se trascritta anteriormente; e con Cass. civ., Sez. III, 11 luglio 2014, n. 15885 che prevale il creditore che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione.

Trasferito nella liquidazione controllata, il ragionamento porta a questa conclusione pratica: se sei l’assegnatario, la data di trascrizione della tua assegnazione è il documento più importante che possiedi. Se è anteriore all’ipoteca e all’apertura della procedura, il diritto di abitare resta opponibile e incide pesantemente sul valore della quota (nessuno compra una quota di casa occupata da chi ha un diritto di godimento opponibile).

Infine, se la divisione arriva in un giudizio tra voi, le Sezioni Unite con Cass. SS.UU. 9 giugno 2022, n. 18641 hanno chiarito che quando l’immobile viene attribuito in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario, il diritto di godimento si estingue per confusione e il conguaglio va calcolato sul valore pieno del bene, senza decurtazione per l’assegnazione.

I numeri

Casa stimata 196.300 €, comunione sciolta con la separazione e quindi quote al 50%. Assegnazione al coniuge con i figli, trascritta nel 2021. Ipoteca della banca per un mutuo cointestato iscritta nel 2017, residuo 58.700 €. Debiti personali del coniuge non assegnatario: 66.450 €.

  • La banca, con ipoteca anteriore all’assegnazione, può far vendere l’intero libero dall’assegnazione per soddisfare il proprio credito: il diritto di godimento non le è opponibile.
  • I creditori chirografari del coniuge debitore, invece, concorrono sulla sola quota: e verso di loro l’assegnazione, trascritta prima dell’apertura della procedura, conserva rilievo. Il valore realizzabile della quota occupata può ridursi molto al di sotto di 98.150 €.
  • Una soluzione razionale può essere l’acquisto della quota da parte del coniuge assegnatario al valore di stima della quota gravata, con pagamento della banca o accollo del mutuo: così la famiglia resta nella casa, e la procedura incassa denaro certo.

I rischi specifici

Il rischio principale per il coniuge assegnatario è non aver trascritto il provvedimento di assegnazione: senza trascrizione, la tutela è limitata e può non resistere a un’ipoteca o alla vendita forzata. Per il coniuge debitore, il rischio maggiore è aver ceduto la propria quota all’ex coniuge nell’accordo di separazione poco prima della crisi: l’atto può essere esaminato dal liquidatore sotto il profilo revocatorio, e la sua gratuità o il prezzo vile vengono valutati.

Altri rischi:
– confondere la data dell’udienza con la data di scioglimento della comunione;
– dimenticare che un mutuo cointestato resta tale anche dopo la separazione: la banca può agire anche contro l’ex coniuge che non è in procedura (vedi profilo 5);
– non coordinare l’assegno di mantenimento con il fabbisogno familiare che il giudice della procedura fissa ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII.

Le mosse giuste

  1. Recupera il provvedimento di assegnazione e verifica se e quando è stato trascritto; se non lo è, valuta con il legale la trascrizione.
  2. Ricostruisci la sequenza delle date: matrimonio, acquisto, ipoteca, separazione, assegnazione, eventuale pignoramento.
  3. Verifica gli accordi di separazione che riguardano la casa: trasferimenti, accolli, impegni sul mutuo.
  4. Valuta l’acquisto della quota da parte del coniuge assegnatario come soluzione di sistema.
  5. Coordina le due sedi: il giudice della famiglia e il giudice della procedura non devono produrre decisioni che si contraddicono.

Giurisprudenza dedicata

Cass. SS.UU. 26 luglio 2002, n. 11096 (opponibilità dell’assegnazione secondo il modello della locazione); Cass. Sez. III, 11 luglio 2014, n. 15885 (prevalenza dell’ipoteca anteriore); Cass. Sez. III, 15 aprile 2022, n. 12387 (opponibilità al pignoramento solo se trascritta prima); Cass. SS.UU. 9 giugno 2022, n. 18641 (conguaglio a valore pieno in caso di attribuzione all’assegnatario).

Le domande che si fa chi è nel tuo profilo

“La separazione mi ha già protetto dai debiti del mio ex?” Ti ha protetto dai debiti che il tuo ex contrarrà dopo lo scioglimento della comunione, che restano solo suoi. Non ti ha protetto dai debiti comuni contratti prima (in particolare il mutuo cointestato) né dal fatto che la quota del tuo ex, nella sua procedura, sarà comunque liquidata.

“Se il mio ex entra in liquidazione controllata, devo lasciare la casa?” Se sei assegnatario con provvedimento trascritto prima del titolo del creditore, il tuo diritto di godimento resta opponibile ai creditori chirografari e alla procedura; può non esserlo nei confronti di una banca con ipoteca anteriore. Se sei comproprietario, hai inoltre un titolo autonomo di proprietà sulla tua quota. In ogni caso non devi lasciare la casa per effetto della sola apertura della procedura del tuo ex.

“L’assegno di mantenimento che ricevo è a rischio?” Il credito di mantenimento è un debito del tuo ex verso di te, e nella sua procedura diventi un creditore come gli altri per gli arretrati anteriori; per le somme correnti, il giudice della procedura, nel determinare quanto il debitore può trattenere per sé e per la famiglia, tiene conto dei suoi obblighi di mantenimento. È un punto di coordinamento delicato che va impostato già nel ricorso.

Profilo 5 — Sei il coniuge comproprietario che ha firmato il mutuo o una garanzia

La tua situazione

Non sei tu ad avere chiesto la procedura: è il tuo coniuge. Tu hai uno stipendio, nessun debito personale, ma il mutuo della casa porta anche la tua firma, oppure hai prestato una fideiussione a garanzia dei suoi debiti, magari per la sua attività. Vuoi sapere se la procedura del tuo coniuge ti protegge o ti espone.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. L’esdebitazione del tuo coniuge non libera te: i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati e i fideiussori. È un principio che attraversa tutto il sistema concorsuale e che il CCII ribadisce espressamente per le procedure di sovraindebitamento. Se sei cointestatario del mutuo, sei debitore in solido: la banca può chiedere a te l’intero. Se hai prestato fideiussione, il creditore può escuterti nei limiti della garanzia.

Questo non significa che la procedura del tuo coniuge sia irrilevante per te. Al contrario:

  • se nel piano del consumatore il tuo coniuge prevede il mantenimento del mutuo ai sensi dell’art. 67, comma 5, CCII, le rate continuano a essere pagate e la tua posizione resta in ordine;
  • se invece si va alla liquidazione controllata e la casa viene venduta, la banca si soddisfa sul ricavato e l’eventuale residuo non pagato può esserti richiesto;
  • se sei anche tu in difficoltà, puoi valutare di entrare nella procedura familiare (profilo 3).

Un tema delicato è la qualificazione del garante. Per la Cassazione, chi garantisce debiti di una società di cui è socio non è un consumatore: lo ha ribadito, secondo le rassegne di settore, Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Se il tuo debito nasce da una garanzia prestata per la società di famiglia, potresti non avere accesso alla ristrutturazione del consumatore e dover passare per il concordato minore.

I numeri

Mutuo cointestato residuo 88.400 €, rata 694 €. Il tuo coniuge chiede la liquidazione controllata. Casa in comunione legale stimata 167.200 €.

  • Vendita a 167.200 €: la banca recupera 88.400 €, il residuo di 78.800 € si divide in 39.400 € a te (come coniuge non debitore) e 39.400 € alla massa del debitore.
  • Se la vendita, dopo i ribassi, si chiude a 82.900 €, la banca recupera 82.900 € e resta un credito di 5.500 € oltre interessi: il tuo coniuge se ne libererà con l’esdebitazione, ma la banca potrà chiederlo a te.
  • Se invece il tuo coniuge presenta un piano del consumatore con mantenimento del mutuo, la rata di 694 € continua a essere pagata; tu resti obbligato, ma il debito si estingue regolarmente.

I rischi specifici

Il rischio principale è scoprire dopo l’esdebitazione del coniuge di essere rimasto l’unico obbligato verso la banca. Altri rischi:

  • non essere informato tempestivamente della procedura e delle scelte sulla casa;
  • non verificare il contenuto della fideiussione (importo massimo, deroghe all’art. 1957 c.c., clausole di rinuncia ai termini);
  • sottovalutare la tua capacità di rientrare tu stesso nel sovraindebitamento.

Le mosse giuste

  1. Recupera il contratto di mutuo e ogni garanzia firmata, con i relativi piani di ammortamento.
  2. Chiedi di essere coinvolto nella strategia del tuo coniuge: la scelta tra piano e liquidazione incide direttamente su di te.
  3. Valuta se sei in condizione di sostenere il mutuo da solo o se ti conviene una procedura familiare.
  4. Verifica la validità delle garanzie e le eventuali eccezioni opponibili al creditore.
  5. Pianifica la rivalsa: se paghi un debito comune, hai regresso verso il coniuge per la sua parte, anche se nei fatti il regresso verso un debitore esdebitato ha scarso valore.

Giurisprudenza dedicata

Cass. Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746 (il socio garante dei debiti sociali non è consumatore), richiamata da fonti secondarie; sul mantenimento del mutuo nella ristrutturazione, art. 67, comma 5, CCII.

Le domande che si fa chi è nel tuo profilo

“Posso chiedere io la procedura per evitare che la banca mi chieda tutto?” Se sei anche tu in condizione di sovraindebitamento, puoi accedere a una procedura in proprio o alla procedura familiare con il tuo coniuge. Se invece sei solvibile, non hai titolo per una procedura di sovraindebitamento: la tua tutela passa per il dialogo con la banca, per la verifica del contratto e per la scelta del tuo coniuge di mantenere il mutuo nel piano.

“Se pago io le rate durante la procedura del mio coniuge, quei soldi sono persi?” Pagare le rate di un mutuo di cui sei coobbligato significa estinguere un debito anche tuo. Il regresso verso il coniuge per la sua parte esiste in teoria, ma nei confronti di un debitore che ottiene l’esdebitazione ha valore pratico limitato. Ciò non significa che pagare sia irrazionale: spesso è il modo per conservare la casa e proteggere la tua metà del valore.

Tre case, tre esiti: le simulazioni a confronto

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi non arrotondati per mostrare come lo stesso problema, una casa intestata a due persone con debiti di una sola, produca esiti diversi a seconda del profilo. Le spese di procedura sono stimate in modo forfettario e servono solo a rendere realistico il calcolo.

Simulazione A — Comunione legale, debiti di un solo coniuge, liquidazione controllata

  • Dati: casa in comunione legale stimata 173.600 €; nessun mutuo; debiti personali del marito 92.700 €; spese di procedura stimate 9.850 €.
  • Svolgimento: il bene, come insegna l’orientamento sulla comunione senza quote, non può essere frazionato. La moglie dichiara di voler acquistare. Si stipula la convenzione di scioglimento della comunione; la moglie acquista la parte del marito al valore di stima di 86.800 €.
  • Esito: la massa incassa 86.800 €; detratte le spese di 9.850 €, i creditori ricevono 76.950 €, pari all’83,01% dei crediti. La moglie diventa proprietaria esclusiva e la famiglia resta nella casa. Il marito, se meritevole, accede all’esdebitazione per il residuo di 15.750 €.

Simulazione B — Separazione dei beni, quote 50/50, ristrutturazione del consumatore

  • Dati: casa stimata 202.450 €; quote 50%; debiti personali della moglie 54.300 €; reddito netto 1.780 €; fabbisogno riconosciuto 1.240 €; nessun mutuo.
  • Svolgimento: l’alternativa liquidatoria porterebbe alla vendita della sola quota, con un valore realizzabile stimato, per effetto del deprezzamento della quota indivisa e occupata, intorno a 71.900 €. Il piano offre 540 € al mese per 84 mesi, cioè 45.360 €, più un apporto di finanza esterna del marito di 14.200 €: totale 59.560 €.
  • Esito: l’offerta complessiva di 59.560 € supera il debito di 54.300 €: i creditori vengono pagati integralmente, con un margine che copre interessi maturati e spese. Il piano è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e consente di tenere la quota. Il marito non è coinvolto come debitore, ma come terzo che apporta finanza.

Simulazione C — Coniugi separati, assegnazione trascritta, liquidazione controllata del non assegnatario

  • Dati: casa stimata 181.900 €; comunione sciolta con la separazione omologata il 14 ottobre 2022; assegnazione alla moglie trascritta il 9 novembre 2022; nessuna ipoteca; debiti del marito 47.250 €; apertura della liquidazione controllata il 3 febbraio 2026.
  • Svolgimento: nella massa del marito entra la sua quota del 50%. L’assegnazione trascritta prima dell’apertura incide sul valore: il liquidatore stima che la quota, gravata, valga 61.400 €. La moglie offre 61.400 €; il liquidatore, verificata l’assenza di offerte migliori, conclude la cessione.
  • Esito: la massa incassa 61.400 €; dedotte spese stimate di 7.300 €, i creditori del marito ricevono 54.100 €, sufficienti a coprire il debito. La moglie diventa proprietaria esclusiva e il diritto di godimento si consolida nella proprietà.

La lezione comune delle tre simulazioni: il comproprietario non diventa mai debitore, ma è quasi sempre l’attore che può trasformare la vendita forzata in una soluzione ordinata.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Molte famiglie non rientrano in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nelle situazioni più frequenti.

Comunione legale con mutuo cointestato e debiti personali di uno solo

È la combinazione tra profilo 1 e profilo 5. Il mutuo è un debito della comunione ai sensi dell’art. 186 c.c., e la banca è creditrice di entrambi in solido; i debiti personali sono del solo coniuge in procedura. Nella liquidazione, la banca si soddisfa prima sull’intero bene grazie all’ipoteca; il residuo si divide a metà. Il coniuge non debitore riceve la sua metà del residuo, ma resta esposto per l’eventuale incapienza del mutuo. La soluzione più protettiva per entrambi è spesso un piano con mantenimento del mutuo, se il reddito lo consente.

Separazione dei beni, ma con un bene acquistato prima del matrimonio da uno solo

Se la casa è stata acquistata da uno dei due prima delle nozze, è un bene personale (art. 179 c.c.), e l’altro non ha alcuna quota anche se vi abita. In questo caso il “coniuge comproprietario” non esiste: esiste un coniuge convivente, la cui posizione rileva solo ai fini del fabbisogno familiare e dell’eventuale diritto di abitazione derivante da un provvedimento di assegnazione.

Coniugi separati di fatto ma non legalmente

Se vivete separati senza alcun provvedimento, la comunione legale non si è sciolta: siete ancora nel profilo 1. Questo sorprende molti, ma è la regola dell’art. 191 c.c.: conta l’atto, non la convivenza. Al tempo stesso, la mancata convivenza può escludere uno dei presupposti dell’art. 66 CCII (resta l’altro, l’origine comune del debito).

Unione civile e convivenza di fatto

Le parti di un’unione civile possono essere in comunione dei beni come i coniugi, e l’art. 66 CCII le comprende espressamente tra i membri della stessa famiglia. I conviventi di fatto, invece, sono in comunione ordinaria se hanno comprato insieme (salvo contratto di convivenza con regime di comunione), e rientrano nella procedura familiare. La casa cointestata tra conviventi segue quindi, di norma, il profilo 2.

Coniuge imprenditore e coniuge consumatore

Se uno dei due è imprenditore commerciale sopra le soglie di fallibilità, non è un sovraindebitato e non può accedere alle procedure minori: sarà soggetto alla liquidazione giudiziale, che a norma dell’art. 191 c.c. scioglie la comunione legale. L’altro coniuge può comunque chiedere una propria procedura di sovraindebitamento. Il coordinamento tra le due procedure diventa decisivo per la casa comune, e richiede competenze sia sul fronte del sovraindebitamento sia su quello della crisi d’impresa.

Il coniuge che entra nella procedura dopo l’altro

Può accadere che uno dei coniugi apra la propria procedura e l’altro scopra solo dopo di non farcela. L’art. 66, comma 4, CCII prevede che, in caso di domande separate, il giudice adotti i provvedimenti per assicurarne il coordinamento. In pratica, il tribunale può trattarle insieme e pervenire a una valutazione unitaria della casa.

Il coniuge che chiede la procedura dopo aver già subito un pignoramento sulla casa

Capita spesso che la procedura di sovraindebitamento venga chiesta quando un creditore ha già pignorato la casa comune. In comunione legale, il pignoramento ha per oggetto l’intero bene e il coniuge non debitore è già coinvolto nell’esecuzione individuale come comproprietario. L’apertura della liquidazione controllata comporta, in base all’art. 270 CCII, che richiama l’art. 150, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, salvo le eccezioni previste; il caso del creditore fondiario va valutato a parte, perché alcuni tribunali gli hanno riconosciuto la possibilità di proseguire l’esecuzione. Per il coniuge comproprietario la conseguenza pratica è che il “luogo” in cui si decide il destino della casa può spostarsi dall’esecuzione individuale alla procedura concorsuale, con regole e tempi diversi: un elemento da valutare prima di depositare la domanda.

Il confronto tra profili

La tabella che segue riassume le differenze. Il principio che la attraversa tutta: il coniuge comproprietario non è mai debitore per il solo fatto della comproprietà, ma la forma della comproprietà decide che cosa la procedura può prendere.

Aspetto 1. Comunione legale, debiti di uno 2. Separazione dei beni, quote 3. Entrambi sovraindebitati (art. 66) 4. Separati/divorziati 5. Coniuge coobbligato/garante
Cosa entra nella procedura Il bene intero, con metà del ricavato al coniuge Solo la quota del debitore La quota (o il valore) di ciascuno nella rispettiva massa La quota del debitore, dopo lo scioglimento Nulla di suo, se non è in procedura
Il coniuge è debitore? No No Sì, per i debiti propri e comuni No, salvo debiti comuni Sì, verso il creditore garantito
Strumento tipico per la casa Convenzione di scioglimento e acquisto da parte del coniuge Vendita della quota al comproprietario o divisione Piano unico con mantenimento del mutuo o liquidazione familiare Acquisto della quota da parte dell’assegnatario Mantenimento del mutuo nel piano del coniuge
Norme chiave Artt. 177, 186, 189 c.c.; art. 268 CCII Artt. 1100 ss., 1111 c.c. Art. 66 CCII Art. 191 c.c.; trascrizione assegnazione Art. 67, c. 5, CCII; regole sull’esdebitazione
Rischio principale Errore sul regime patrimoniale Divisione giudiziale e ribassi Confusione delle masse Assegnazione non trascritta Residuo del mutuo a carico dopo l’esdebitazione

Le domande trasversali

Il mio coniuge deve firmare la domanda di procedura?

No, se la procedura è solo tua. Il coniuge non è parte del procedimento di sovraindebitamento del debitore, salvo che non chieda di partecipare alla procedura familiare. Tuttavia, se nel piano o nella liquidazione si prevede l’assegnazione della casa al coniuge, la convenzione di scioglimento della comunione o l’atto di acquisto richiedono la sua firma.

Cosa succede se ci separiamo mentre la procedura è in corso?

La separazione scioglie la comunione legale e il bene diventa a quote. Questo può incidere sulla gestione dell’immobile da parte del liquidatore e sul fabbisogno familiare riconosciuto. È un cambiamento che va comunicato subito all’OCC e al giudice, perché può richiedere una rimodulazione del piano.

L’OCC può chiedere i documenti del mio coniuge?

L’OCC deve ricostruire la situazione del debitore e della famiglia, anche per determinare il fabbisogno ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII o la sostenibilità del piano. Per questo spesso chiede i redditi del coniuge convivente: non per aggredirli, ma per valutare quanto il debitore deve contribuire al mantenimento della famiglia e quanto resta per i creditori.

Se la casa viene venduta, possiamo continuare ad abitarci fino alla vendita?

Nella liquidazione controllata alcuni tribunali hanno ritenuto applicabile la regola per cui il debitore può continuare ad abitare la casa fino alla liquidazione, salvo esigenze della procedura. Il coniuge comproprietario, poi, ha un titolo autonomo per abitarla. Le modalità concrete dipendono dai provvedimenti del giudice delegato e del liquidatore.

Posso evitare il coinvolgimento del coniuge con un fondo patrimoniale o una donazione?

Un fondo patrimoniale costituito o una donazione fatta in prossimità della crisi è un atto che il liquidatore può contestare e che pesa sulla valutazione della tua condotta nella ristrutturazione e nell’esdebitazione. Proteggere la casa a ridosso della domanda rischia di compromettere proprio la procedura che dovrebbe salvarti.

Posso includere nel mio piano anche i debiti del mio coniuge?

No, se il tuo coniuge non è parte della procedura: ciascuno risponde dei propri debiti e il principio di separazione delle masse lo impedisce anche nella procedura familiare. Puoi però includere i debiti comuni di cui sei coobbligato, per l’intero, come debiti tuoi. Se il tuo coniuge vuole sistemare la propria posizione, deve accedere a una procedura propria o partecipare alla procedura familiare.

Il mio coniuge può mettere soldi nel mio piano senza rischiare nulla?

Sì: l’apporto di finanza esterna da parte di un terzo, incluso il coniuge, è uno strumento frequente per rendere sostenibile un piano. Chi apporta finanza non diventa debitore dei creditori del piano; si impegna nei limiti di quanto promesso. Conviene che l’impegno sia documentato e che le somme abbiano una provenienza tracciabile, perché l’OCC e il giudice ne verificheranno la serietà.

La giurisprudenza profilo per profilo

Qui sono raccolti tutti i riferimenti richiamati nella guida, ordinati per il profilo cui si applicano. I principi sono riformulati con parole nostre; per le pronunce conosciute solo tramite rassegne o commenti lo segnaliamo espressamente.

Profilo 1 — Comunione legale

  1. Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575. Quando un creditore personale di un solo coniuge agisce su un bene in comunione legale, l’espropriazione ha a oggetto il bene intero e non una quota; il coniuge estraneo al debito ha diritto alla metà della somma ricavata. È il presupposto da cui muovono i tribunali della liquidazione controllata quando la casa è in comunione legale.
  2. Cass. civ., ord. 21 luglio 2021, n. 20845. Ribadisce, in assenza di una disciplina espressa, la legittimità dell’espropriazione dell’intero bene comune per il debito di un solo coniuge. Conferma che l’orientamento del 2013 è consolidato.
  3. Cass. civ. n. 11175/2015. Afferma che nella comunione senza quote la vendita per crediti personali di un solo coniuge riguarda l’intero bene e che al coniuge non debitore spetta la metà del ricavato lordo. Rileva per il calcolo del valore spettante al comproprietario (estremi completi da verificare).
  4. Trib. Trieste, sentenza di apertura della liquidazione controllata, 17 febbraio 2023, proc. n. 9/2022 P.U. Esclude la vendita della sola “quota” del debitore su un immobile in comunione legale e indica come via per l’assegnazione al coniuge la previa convenzione di scioglimento della comunione, con prezzo pari al valore di stima e con l’ipoteca della banca che resta a garanzia. È il precedente di merito più vicino al profilo 1.

Profilo 2 — Comunione ordinaria a quote

  1. Trib. Lagonegro, 2 agosto 2024. Ammette, secondo quanto riportato da fonti secondarie, la vendita della quota indivisa nella liquidazione controllata senza previa divisione, in presenza di un comproprietario disposto all’acquisto al prezzo di stima. Indica la via più rapida per il profilo 2 (testo integrale da verificare).

Profilo 3 — Procedura familiare

  1. Trib. Torino, Sez. VI civile, sent. n. 359/2024 del 5 agosto 2024. Apre una liquidazione controllata familiare di due coniugi conviventi, ripartisce il fabbisogno in proporzione ai redditi e respinge un accantonamento comune perché contrario alla separazione delle masse dell’art. 66, comma 3, CCII. Mostra come la casa cointestata si inserisce in due masse distinte.
  2. Trib. Verona, 13 settembre 2023. Applica l’art. 66 CCII anche alla liquidazione controllata, aprendo una procedura unitaria per membri dello stesso nucleo con masse separate. Rileva perché consente ai coniugi di affrontare insieme anche la liquidazione della casa comune.

Profilo 4 — Separati e assegnazione della casa

  1. Cass. SS.UU. 26 luglio 2002, n. 11096. Fissa il criterio di opponibilità dell’assegnazione della casa familiare ai terzi sul modello della locazione: piena se trascritta prima, limitata al novennio se non trascritta. È la base per valutare il peso dell’assegnazione sulla quota in procedura.
  2. Cass. civ., Sez. III, 11 luglio 2014, n. 15885. Il creditore che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione dell’assegnazione prevale sull’assegnatario. Spiega perché la banca del mutuo può vendere la casa libera.
  3. Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2022, n. 12387. L’assegnazione è opponibile al pignoramento, e quindi all’aggiudicatario, solo se trascritta anteriormente (principio riportato da rassegne di settore). Rende decisiva la data di trascrizione per l’assegnatario.
  4. Cass. SS.UU. 9 giugno 2022, n. 18641. In sede di divisione, se l’immobile è attribuito in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario, il godimento si estingue e il conguaglio si calcola sul valore pieno. Rileva quando l’assegnatario acquista la quota dell’ex coniuge.

Profilo 5 — Coobbligato e garante

  1. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Esclude la qualità di consumatore per il socio che garantisce debiti della società (principio riportato da fonti secondarie). Incide sulla scelta della procedura per il coniuge garante.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te e per il tuo coniuge

Ogni strumento che segue è un’attività concreta che lo studio svolge, declinata per profilo dove ha senso. Nessun risultato è promesso: ci impegniamo sui mezzi, sull’analisi e sulla strategia.

  1. Ricostruiamo il regime patrimoniale della coppia acquisendo l’estratto dell’atto di matrimonio con le annotazioni, le eventuali convenzioni e gli atti di acquisto, per stabilire se la casa è in comunione legale, in comunione ordinaria o bene personale.
  2. Per i coniugi in comunione legale (profilo 1) verifichiamo la praticabilità dell’assegnazione al coniuge, predisponendo l’impostazione della convenzione di scioglimento e del prezzo di stima da sottoporre al liquidatore e al giudice.
  3. Per i coniugi in separazione dei beni (profilo 2) calcoliamo il valore realizzabile della quota indivisa e lo confrontiamo con le alternative della divisione e della vendita al comproprietario.
  4. Per le coppie entrambe sovraindebitate (profilo 3) verifichiamo i presupposti dell’art. 66 CCII e costruiamo due masse distinte, con elenchi dei creditori separati e ripartizione del fabbisogno sui redditi documentati.
  5. Per i separati e divorziati (profilo 4) ricostruiamo la sequenza delle trascrizioni: ipoteca, separazione, assegnazione, pignoramento, per stabilire che cosa è opponibile a chi.
  6. Per il coniuge coobbligato o garante (profilo 5) esaminiamo il contratto di mutuo e le fideiussioni, verificando l’esposizione residua e le eccezioni opponibili al creditore.
  7. Confrontiamo piano e liquidazione con un prospetto numerico che mostra ai creditori la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
  8. Verifichiamo gli atti dispositivi compiuti sulla casa negli anni precedenti, per prevenire contestazioni revocatorie e impostare correttamente la relazione sulle cause dell’indebitamento.
  9. Coordiniamo la procedura di sovraindebitamento con il giudizio di famiglia, perché provvedimenti su casa, mantenimento e debiti non entrino in conflitto.
  10. Seguiamo il caso fino all’ultimo grado, dal ricorso iniziale agli eventuali reclami e al ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi ha una casa cointestata con il coniuge, la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi e di fiduciario OCC: significa conoscere dall’interno il modo in cui l’Organismo redige l’inventario, valuta i beni in comunione e costruisce la relazione su cui il giudice decide. La qualifica di Esperto Negoziatore entra in gioco quando uno dei coniugi è imprenditore e serve coordinare crisi d’impresa e sovraindebitamento familiare.

La strategia resta una sola, dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore imposta il ricorso, segue il procedimento davanti al tribunale e, se necessario, i reclami e il giudizio di legittimità, senza cambi di linea.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati si occupano dei profili di diritto della crisi e di famiglia, i commercialisti ricostruiscono redditi, fabbisogno e flussi necessari al piano.

Prima il tuo profilo, poi le tue regole

Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non per il vicino di casa. Comunione legale o separazione dei beni, coppia unita o separata, un solo debitore o due: ogni combinazione apre strade diverse per la casa e per il coniuge comproprietario, che non diventa debitore ma resta sempre un protagonista della soluzione.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con le competenze che il tema richiede: l’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, lavora ogni giorno sul terreno in cui la procedura e il diritto di famiglia si incontrano, e può leggere la posizione del coniuge con gli stessi strumenti con cui la leggono l’Organismo e il giudice.

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