Chi prepara una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’istituto che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) ha sostituito al vecchio “piano del consumatore” della legge 3/2012, oggi abrogata, si scontra presto con una domanda molto concreta: quanto del mio stipendio o della mia pensione posso tenere per vivere, e quanto deve andare ai creditori? Molti arrivano al primo colloquio con l’attestazione ISEE in mano, convinti che quel numero decida tutto. Non è così, o almeno non nel modo in cui si crede.
Il Codice non contiene una tabella unica che dica “al debitore resta X, ai creditori va Y”. Contiene tre richiami diversi alla scala di equivalenza dell’ISEE, ciascuno con una funzione propria: l’art. 68, comma 3, per misurare il merito creditizio; l’art. 283, comma 2, per definire il debitore incapiente; e, in modo indiretto, la clausola dell’art. 268 sulla quota di reddito che resta fuori dalla liquidazione controllata. Il legislatore ha fissato i parametri, ma non ha detto in modo esplicito quale usare quando si costruisce un piano. È per questo che, su questo tema, conta più cosa dicono i giudici che la lettera della legge: tribunali diversi hanno preso strade diverse, e la differenza si misura in centinaia di euro al mese.
Questa analisi raccoglie le decisioni che devi conoscere prima di fissare la rata del tuo piano e le traduce, una per una, in conseguenze pratiche: quale parametro può usare il giudice, quando la tua quota di mantenimento regge, quando invece rischia di far apparire il piano non conveniente.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il calcolo del reddito disponibile è il cuore del lavoro che la legge affida all’Organismo di composizione della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi dall’interno il modo in cui la relazione dell’organismo ricostruisce entrate, spese del nucleo e parametri ISEE, che è esattamente il punto su cui i tribunali si pronunciano. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che consente di seguire la stessa linea anche quando la decisione sulla quota viene impugnata.
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La base normativa: tre norme, tre usi della scala ISEE
Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici serve un quadro sintetico delle norme. Lo strumento comune è la scala di equivalenza prevista dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, il regolamento che disciplina l’ISEE. Quella scala serve a confrontare nuclei di dimensioni diverse: assegna un coefficiente pari a 1 al single e coefficienti crescenti, ma meno che proporzionali, ai nuclei più numerosi (secondo la tabella del DPCM: 1,57 per due persone, 2,04 per tre, 2,46 per quattro, 2,85 per cinque, con incrementi ulteriori per ogni componente in più e maggiorazioni per alcune situazioni familiari). Il Codice della crisi non richiama l’ISEE come indicatore complessivo, ma solo il parametro della scala, che viene moltiplicato per l’importo dell’assegno sociale.
L’art. 68, comma 3: il “dignitoso tenore di vita”
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, la relazione dell’OCC deve indicare se il finanziatore, nel concedere il credito, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. La norma considera idonea, a questo fine, una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo. Qui il parametro non è “aumentato della metà”: è l’assegno sociale puro, moltiplicato per il coefficiente.
L’art. 283, comma 2: la soglia dell’incapiente
L’esdebitazione del debitore incapiente è riservata alla persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure futura. Il comma 2, nel testo riformulato dal correttivo D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, collega questo presupposto al reddito annuo del debitore, considerato al netto delle spese di produzione del reddito e di mantenimento, confrontato con l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala ISEE. È un parametro più generoso di quello dell’art. 68, perché contiene la maggiorazione del 50%.
L’art. 268, comma 4, lettera b): la quota esclusa dalla liquidazione
Nella liquidazione controllata non sono compresi nella procedura gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Qui la legge non fissa alcun parametro numerico: rinvia alla valutazione del giudice. È lo spazio in cui alcuni tribunali applicano per analogia i parametri ISEE degli artt. 68 e 283, altri preferiscono un calcolo analitico delle spese effettive.
Il punto di raccordo con il piano
Il contenuto della domanda di ristrutturazione (art. 67 CCII) comprende l’indicazione delle entrate del debitore e del suo nucleo e delle somme necessarie al suo mantenimento; il giudice omologa se il piano è ammissibile, fattibile e, se un creditore lo contesta, conveniente rispetto alla liquidazione controllata (art. 70, comma 7). La quota che il debitore trattiene per sé e per la famiglia è dunque, contemporaneamente, una questione di sostenibilità del piano e una questione di convenienza per i creditori. Più è alta, più il piano è credibile sul lungo periodo; più è alta, meno arriva ai creditori, e più facile diventa per un creditore sostenere che la liquidazione gli renderebbe di più.
| Norma | Funzione | Formula | Chi la applica |
|---|---|---|---|
| Art. 68, c. 3 CCII | Misura del merito creditizio concesso dal finanziatore | Assegno sociale × parametro scala ISEE (soglia minima) | OCC nella relazione, giudice in sede di omologa |
| Art. 283, c. 2 CCII | Presupposto dell’esdebitazione dell’incapiente | Assegno sociale + 50% × parametro scala ISEE | OCC e giudice dell’esdebitazione |
| Art. 268, c. 4, lett. b) CCII | Quota di reddito esclusa dalla liquidazione | Nessuna formula: “indicati dal giudice” | Giudice (e, secondo un orientamento, il giudice delegato) |
| Art. 545 c.p.c. | Limite di pignorabilità delle pensioni nell’esecuzione individuale | Doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 € | Giudice dell’esecuzione |
Quest’ultima riga non riguarda il sovraindebitamento in senso stretto, ma spiega perché tanti debitori confondono i piani: nel pignoramento della pensione la soglia di impignorabilità è fissa; nel piano del consumatore, invece, la quota da trattenere è oggetto di proposta, di relazione e di valutazione giudiziale.
L’orientamento consolidato: il parametro ISEE è una soglia minima, non una gabbia
Il primo dato che emerge dalle decisioni esaminate è che i giudici usano i parametri ISEE del Codice come punto di riferimento oggettivo per verificare che il nucleo familiare conservi il necessario e che il piano sia realistico, ma senza trasformarli in un tetto o in una regola automatica. L’orientamento si è consolidato attorno a tre idee: il parametro serve a misurare la sostenibilità; la quota del debitore non può scendere sotto una soglia di dignità; la quota effettiva dipende comunque dalle spese reali documentate e dalla convenienza per i creditori.
Tribunale di Cosenza, sentenza n. 22/2025, pubblicata il 28 marzo 2025
La vicenda. Due coniugi presentano congiuntamente, con l’assistenza dell’OCC, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: pagamento integrale dei crediti prededucibili, circa il 74,58% al creditore ipotecario, il 50% ai chirografari, in 144 rate mensili. Un creditore finanziario contesta che i debitori siano davvero sovraindebitati.
Il principio. Il Tribunale risponde a quell’obiezione richiamando proprio il criterio dell’art. 283 CCII: per misurare quanto deve restare al nucleo dopo il pagamento delle rate, il giudice utilizza l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Applicato al caso, il calcolo indica una somma di circa 1.407,72 € che dovrebbe restare alla famiglia, a fronte di una disponibilità effettiva di circa 1.090 €. Lo squilibrio dimostra il sovraindebitamento e supera l’obiezione del creditore.
La traduzione pratica. In altre parole, se un creditore sostiene che “in fondo potresti pagare”, il parametro dell’art. 283 diventa uno strumento di difesa: mostra numericamente che, pagando tutte le rate, la famiglia scenderebbe sotto la soglia che la legge considera di sopravvivenza dignitosa. Il parametro ISEE non serve solo a ridurre i debiti; serve prima ancora a provare che il debitore è nella condizione per accedere alla procedura.
Tribunale di Pavia, decreto del 14 gennaio 2026 (rep. n. 8/2026, procedura n. 28/2025)
La vicenda. Una consumatrice propone un piano di 131 rate da 400 € in quasi dodici anni. Le sue difficoltà derivano da eventi non imputabili: la fine di una relazione con riduzione delle entrate familiari e un’invalidità al 100%. Un creditore si oppone.
Il principio. Il Tribunale non nega la meritevolezza: anzi, afferma che conta solo la colpa grave, la malafede o la frode, valutate sull’intero indebitamento e non sulla singola obbligazione, e che una valutazione “sommaria” del merito creditizio da parte del finanziatore viola i doveri di correttezza dell’art. 124-bis TUB. Ma nega l’omologa per mancanza di convenienza: confrontando il piano con la liquidazione controllata, che dura al massimo tre anni, il vantaggio per i creditori risultava di poco più di 132 €, a fronte di una durata quasi quadrupla, e il creditore ipotecario riceveva meno di quanto avrebbe ottenuto dalla vendita.
La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che la quota trattenuta dal debitore non è mai neutra: se il piano lascia al nucleo una somma ampia e offre ai creditori pochissimo per molti anni, il giudice confronta quel risultato con ciò che la liquidazione darebbe in tre anni. La quota di mantenimento va quindi costruita in modo da reggere al confronto con l’alternativa liquidatoria.
Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048
La vicenda. Una debitrice ottiene dal Tribunale di Napoli l’omologa di una ristrutturazione dei debiti del consumatore. Un creditore reclama sostenendo che il sovraindebitamento è stato causato con colpa grave; la Corte d’appello revoca l’omologa e apre la liquidazione controllata. La Cassazione conferma.
Il principio. La Suprema Corte ha chiarito che la colpa del finanziatore che non ha valutato correttamente il merito creditizio e la colpa del consumatore che ha fatto un ricorso avventato al credito sono distinte e possono coesistere: la prima non cancella la seconda. La preclusione dell’art. 69, comma 2, impedisce al creditore colpevole di contestare la convenienza del piano, ma non di far valere la mancanza dei requisiti di legittimità, tra cui l’assenza di colpa grave del debitore.
La traduzione pratica. Qui il parametro ISEE dell’art. 68, comma 3, gioca su due fronti. Serve all’OCC per dimostrare che la banca ha prestato a chi, dedotto il dignitoso tenore di vita, non aveva margini; ma lo stesso calcolo mostra anche se il debitore, accettando quel finanziamento, sapeva di non poterlo restituire. Se il reddito disponibile era già negativo prima dell’ultimo prestito, il numero che accusa la banca può accusare anche il debitore.
Tribunale di Benevento, 11 dicembre 2023
La vicenda e il principio. Il Tribunale ha negato l’accesso alla procedura perché le condizioni economiche del debitore erano già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento: in quel contesto contrarre un nuovo debito ha integrato colpa grave.
La traduzione pratica. È il rovescio della medaglia rispetto a Cosenza. La ricostruzione del reddito disponibile anno per anno, con il parametro ISEE applicato al nucleo di ciascun periodo, permette di individuare il momento esatto in cui il debito è diventato insostenibile. Se dopo quel momento ci sono ulteriori finanziamenti non giustificati da necessità familiari, il rischio di un giudizio di colpa grave cresce.
Prima questione aperta: quale parametro ISEE si usa per fissare la quota del piano?
La questione
Il debitore la pone così: “Ho capito che c’è un parametro, ma quale? Quello dell’art. 68, senza maggiorazione, o quello dell’art. 283, aumentato della metà? E se le mie spese reali sono più alte, posso tenerne di più?” La domanda non è accademica. Per un nucleo di tre persone, con l’assegno sociale 2025 (538,69 € al mese per tredici mensilità, cioè 7.002,97 € annui), il parametro dell’art. 68 dà circa 14.286 € l’anno; quello dell’art. 283 circa 21.429 € l’anno. La differenza supera i 590 € al mese.
Cosa hanno deciso i giudici
La ristrutturazione dei debiti del consumatore non contiene una norma che imponga l’uno o l’altro parametro per determinare la quota destinata ai creditori. Nelle decisioni esaminate si distinguono due approcci.
Il primo è parametrico. Il Tribunale di Cosenza, nella sentenza n. 22/2025, ha preso a riferimento il criterio dell’art. 283 CCII per stabilire quanto debba restare al nucleo dopo il pagamento delle rate. È una scelta che privilegia la tutela della famiglia: si usa il parametro più alto, quello che la legge stessa adotta per definire chi non può dare nulla.
Il secondo è analitico. Il Tribunale di Forlì, nella sentenza resa all’esito della camera di consiglio del 17 settembre 2026 (R.G. n. 107-1/2026), in sede di apertura della liquidazione controllata, non ha applicato né la scala ISEE né l’assegno sociale: ha ricostruito il reddito complessivo del nucleo (circa 5.665 € mensili con i redditi dei familiari conviventi) e le spese effettive (circa 3.213 € mensili, comprensive di locazione, rata dell’auto di un familiare e una quota per imprevisti), e ha fissato in 600 € mensili il versamento al liquidatore, con possibilità di rideterminazione se cambiano le condizioni reddituali.
La relazione dell’OCC, infine, è il luogo in cui l’art. 68, comma 3, entra comunque nel fascicolo: l’organismo deve applicarlo per verificare il merito creditizio, e il giudice lo trova già calcolato. Il Tribunale di Pavia, nel decreto del 14 gennaio 2026, ha valorizzato i calcoli dell’OCC che mostravano l’insostenibilità del debito anche considerando i soli debiti dichiarati.
Se c’è contrasto
Il contrasto c’è, anche se non è dichiarato come tale: non esiste una pronuncia di legittimità che abbia stabilito quale parametro debba guidare la quota di mantenimento nel piano. L’orientamento prevalente nelle decisioni lette sembra il seguente: il parametro dell’art. 68, comma 3, rappresenta la soglia minima sotto la quale la quota non può scendere senza compromettere la dignità del nucleo; il parametro dell’art. 283 rappresenta un riferimento più ampio, utile quando le spese reali lo giustificano; le spese documentate restano decisive. L’assunzione prudenziale è dunque questa: costruisci la quota sulle spese reali documentate, verifica che non sia inferiore al parametro dell’art. 68 e giustifica in modo puntuale ogni euro che supera il parametro dell’art. 283.
Cosa significa per te
Non presentarti al tribunale con un’unica cifra “da ISEE”. Presenta tre numeri: le spese effettive del nucleo, con i documenti; il parametro minimo dell’art. 68; il parametro dell’art. 283. Se la tua quota sta tra i due parametri ed è coerente con le spese documentate, sei nella zona che i giudici tendono a considerare ragionevole; se la superi, devi spiegare perché. Una famiglia con un figlio disabile, un affitto alto in una grande città o spese mediche continuative può avere ottime ragioni per trattenere più del parametro dell’art. 283, ma deve provarle.
Nel nostro Studio, che vede l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo operare come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC, il calcolo della quota viene sempre impostato su questa tripla verifica prima di scrivere una sola riga della proposta.
Seconda questione aperta: l’attestazione ISEE va allegata, e il suo valore conta?
La questione
“L’ISEE della mia famiglia è 6.800 €: questo basta a dimostrare che non posso pagare?” È uno dei fraintendimenti più diffusi. L’indicatore ISEE, come numero finale, non coincide con il reddito disponibile del Codice della crisi: è un indicatore costruito combinando redditi e patrimoni secondo regole proprie (con franchigie, detrazioni e la valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare), pensato per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Cosa hanno deciso i giudici
Nelle decisioni esaminate, i giudici non usano il valore ISEE come misura del reddito disponibile: usano la scala di equivalenza per moltiplicare l’assegno sociale (Cosenza, n. 22/2025), oppure ricostruiscono redditi e spese reali del nucleo (Forlì, 17 settembre 2026; Urbino, 18 marzo 2026, dove la relazione dell’OCC riportava una spesa media di sostentamento del nucleo di circa 3.035 € mensili e un reddito disponibile di circa 5.356 €). L’ISEE, inteso come documento, resta però utile per un altro scopo: la Dichiarazione sostitutiva unica fotografa la composizione del nucleo familiare, che è il dato da cui dipende il parametro della scala.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 13617 del 17 maggio 2023, ha richiesto che la relazione dell’OCC contenga un inventario completo dei beni del debitore, anche di valore nullo, a pena di inammissibilità. L’orientamento si è consolidato nel senso che la ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale deve essere completa e attendibile: non basta un indicatore sintetico, servono i dati da cui l’indicatore deriva.
Se c’è contrasto
Su questo punto non risulta un contrasto: nessuna delle pronunce lette ha fondato il calcolo della quota sul valore ISEE in sé. L’assunzione prudenziale è considerare l’attestazione ISEE un documento di supporto, non la prova del reddito disponibile. C’è invece un’incertezza pratica sulla composizione del nucleo: il nucleo “anagrafico” dell’ISEE non sempre coincide con le persone effettivamente a carico del debitore (il figlio che studia fuori sede, il genitore anziano non convivente ma sostenuto economicamente). Nella decisione di Forlì, ad esempio, una figlia domiciliata in un’altra città non è stata inclusa nel reddito del nucleo.
Cosa significa per te
Allegare l’ISEE aiuta; pretendere che il suo valore decida la quota del piano è un errore. Prepara le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, le buste paga o i cedolini della pensione, i redditi dei familiari conviventi e le prove delle spese ricorrenti. Se una persona a carico non risulta nel nucleo ISEE, documenta il sostegno economico che le fornisci: è l’unico modo per chiedere che venga considerata.
Per orientarti, questi sono i documenti che di regola servono a ricostruire il reddito disponibile in modo che il giudice possa verificarlo:
| Documento | A cosa serve nel calcolo |
|---|---|
| Dichiarazioni dei redditi o CU degli ultimi anni | Ricostruire l’andamento del reddito e il momento in cui il debito è diventato insostenibile |
| Ultime buste paga o cedolini della pensione | Individuare il netto effettivo e le trattenute in corso (cessione del quinto, pignoramenti) |
| DSU e attestazione ISEE aggiornate | Certificare la composizione del nucleo e quindi il parametro della scala |
| Redditi dei familiari conviventi | Stabilire quanto delle spese comuni è già coperto da altri |
| Contratto di locazione o rata del mutuo | Provare la principale voce di spesa abitativa |
| Bollette, spese mediche, scolastiche e di trasporto | Dimostrare le spese ricorrenti che giustificano una quota superiore al parametro minimo |
Una quota di mantenimento ben documentata è la prima difesa del piano contro l’obiezione del creditore che sostiene “potresti pagare di più”. Senza questi documenti, anche il parametro più favorevole resta un’affermazione che il giudice non può verificare.
Terza questione aperta: dove finisce il piano e comincia l’esdebitazione dell’incapiente?
La questione
“Se il mio reddito è vicino alla soglia dell’art. 283, mi conviene proporre un piano con rate minime o chiedere direttamente l’esdebitazione dell’incapiente?” La domanda nasce dal fatto che lo stesso parametro (assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE) segna il confine tra chi può offrire qualcosa e chi non può offrire nulla.
Cosa hanno deciso i giudici
La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I del 7 maggio 2026, n. 13228, ha esaminato un caso molto istruttivo. Un debitore aveva ottenuto dal Tribunale di Ivrea l’esdebitazione dell’incapiente dopo che una banca aveva già espropriato l’immobile e avviato un pignoramento presso terzi con ordinanza di assegnazione. Su reclamo della banca, il Tribunale ha revocato il beneficio: il pignoramento del quinto dello stipendio in corso produceva già un’utilità per il creditore, e questo escludeva l’incapienza. Il debitore ha invocato in Cassazione il parametro oggettivo fondato sul rapporto tra reddito disponibile e soglie collegate all’assegno sociale e alla scala ISEE; la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non si confrontava con la reale ragione della decisione, cioè proprio l’utilità già prodotta dal pignoramento.
Nella stessa ordinanza la Corte ha chiarito un profilo processuale importante: sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., i decreti che decidono sul merito della domanda di esdebitazione (sussistenza o meno dei presupposti), mentre non lo sono quelli che si limitano a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o procedibilità.
La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I del 14 novembre 2025, n. 30108, ha invece escluso che possa accedere all’esdebitazione dell’incapiente il debitore già dichiarato fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione prevista dall’art. 142 della legge fallimentare, quando il debito è lo stesso della procedura fallimentare. Secondo il commento che ha esaminato la n. 13228/2026, la n. 30108/2025 aveva anche escluso il ricorso in Cassazione, ma riguardava un decreto di primo grado: la questione della ricorribilità resta quindi dibattuta.
Se c’è contrasto
Sul piano sostanziale il punto delicato è il rapporto tra la soglia numerica dell’art. 283 e la realtà delle utilità. La n. 13228/2026 indica che il solo rispetto della soglia ISEE non basta se, di fatto, una parte del reddito sta già andando ai creditori. Sul piano processuale c’è un contrasto dichiarato sulla ricorribilità, che la n. 13228/2026 risolve in senso favorevole per i decreti di merito. Il testo dell’art. 283, comma 2, riformulato dal D.Lgs. 136/2024, pone poi un problema interpretativo che le pronunce lette non hanno ancora sciolto: la norma confronta il reddito annuo, al netto delle spese di produzione e di mantenimento, con la soglia dell’assegno sociale maggiorato; resta da chiarire se le spese di mantenimento vadano dedotte in misura effettiva prima del confronto o se la soglia stessa ne esprima la misura. L’assunzione prudenziale è non contare sull’esdebitazione dell’incapiente quando il reddito supera la soglia anche di poco, e non chiederla mentre un pignoramento sta producendo utilità senza aver prima valutato la strada del piano.
Cosa significa per te
Se il tuo reddito netto è sotto la soglia dell’art. 283, e non ci sono pignoramenti in corso che rendano utilità ai creditori, l’esdebitazione dell’incapiente è un’opzione concreta, da concedere una sola volta nella vita e con il rischio che i debiti tornino esigibili se sopravvengono utilità entro il termine di legge. Se invece sei poco sopra la soglia, un piano del consumatore con una quota modesta, calibrata sui parametri ISEE, può essere più solido di una domanda di incapienza esposta al reclamo del creditore. In entrambi i casi, la ricostruzione numerica fatta con l’OCC è il documento che decide.
La decisione più recente: Tribunale di Forlì, 17 settembre 2026, e il ritorno del calcolo analitico
Il contesto
La decisione più nuova tra quelle esaminate è la sentenza con cui il Tribunale di Forlì, all’esito della camera di consiglio del 17 settembre 2026 (R.G. n. 107-1/2026), ha aperto una liquidazione controllata. Non riguarda un piano del consumatore, ma interessa direttamente chi lo sta preparando, perché la liquidazione controllata è l’alternativa con cui il piano viene confrontato quando un creditore ne contesta la convenienza (art. 70, comma 7, CCII). Ciò che il debitore tratterrebbe in liquidazione è il termine di paragone con cui il giudice misura la proposta.
La motivazione in linguaggio piano
Il Tribunale ha considerato l’intero nucleo familiare: il reddito del debitore, quello del coniuge e quello delle due figlie conviventi, per un totale di circa 5.665 € al mese. Non ha incluso la terza figlia, domiciliata in un’altra città. Ha poi preso in esame le spese effettive, per circa 3.213 € al mese, comprendendo il canone di locazione, la rata di un’auto usata da una figlia e una quota prudenziale per imprevisti di 535 €. Su queste basi ha lasciato al debitore l’intera retribuzione per le necessità familiari, imponendogli di versare al liquidatore 600 € al mese per dodici mensilità l’anno, con l’obbligo per debitore e liquidatore di comunicare le variazioni di reddito, così da consentire una rideterminazione.
Nessun richiamo all’assegno sociale, alla scala di equivalenza, all’art. 283 o all’art. 68: il giudice ha ragionato sulle spese reali del caso concreto. È una scelta coerente con la lettera dell’art. 268, comma 4, lettera b), che parla di limiti “indicati dal giudice” senza fissare formule.
Il tassello di Urbino e della Corte d’appello di Ancona
Pochi mesi prima, il Tribunale di Urbino, con la sentenza del 18 marzo 2026 (P.U. n. 8-1/2026), aveva aperto una liquidazione controllata senza determinare la quota esclusa: ha stabilito che sarà il liquidatore a proporre un’istanza al giudice delegato, ritenuto competente in via esclusiva su questa valutazione, richiamando per analogia l’art. 146 CCII e la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 979/2025 del 16 luglio 2025. L’argomento è che l’art. 270 CCII non elenca la determinazione della quota tra i contenuti necessari della sentenza di apertura.
Cosa cambia rispetto a prima
Il quadro che ne esce è il seguente. La quota di mantenimento non è più un dato tecnico che si calcola una volta per tutte con una formula ISEE: è una valutazione del giudice, fondata sui documenti, che può essere presa in momenti diversi e rivista nel tempo. Per chi prepara un piano del consumatore le conseguenze sono due. La prima: il creditore che contesta la convenienza può sostenere che, in liquidazione, il giudice lascerebbe al debitore meno di quanto il piano prevede, e quindi i creditori incasserebbero di più. La seconda: il debitore può rispondere dimostrando, con spese documentate, che la quota del piano è quella che anche il giudice della liquidazione gli lascerebbe. Chi costruisce il piano su spese reali, verificate e coerenti con i parametri ISEE, mette il giudice nella condizione di fare il confronto senza sorprese.
Le pronunce alla prova dei numeri: tre ipotesi dimostrative
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Usano l’assegno sociale 2025 (538,69 € al mese per tredici mensilità, cioè 7.002,97 € annui), da aggiornare all’importo dell’anno di deposito, e i parametri della scala di equivalenza ISEE del DPCM 159/2013 senza maggiorazioni.
Ipotesi 1: nucleo di tre persone, quale parametro per la quota del piano
Dati di partenza. Coppia con un figlio minore (parametro 2,04), reddito netto complessivo del nucleo 28.340 € l’anno. Debiti chirografari residui 61.870 € (due prestiti personali e una carta revolving). Spese effettive documentate: 1.580 € al mese (affitto 640 €, utenze 210 €, alimentazione 480 €, trasporti 150 €, spese scolastiche e sanitarie 100 €), cioè 18.960 € l’anno.
Sviluppo del calcolo.
| Metodo | Quota trattenuta dal nucleo (annua) | Disponibile per i creditori (annuo) | Disponibile mensile (su 12) |
|---|---|---|---|
| Parametro art. 68, c. 3 (7.002,97 × 2,04) | 14.286,06 € | 14.053,94 € | 1.171,16 € |
| Spese effettive documentate | 18.960,00 € | 9.380,00 € | 781,67 € |
| Parametro art. 283, c. 2 (10.504,46 × 2,04) | 21.429,09 € | 6.910,91 € | 575,91 € |
Esito. Con il parametro dell’art. 68 il debito si estinguerebbe in circa 53 mesi, ma la famiglia vivrebbe sotto le sue spese reali di quasi 390 € al mese: un piano così rischia di fallire per insostenibilità. Con il parametro dell’art. 283, in 84 mesi si pagherebbero circa 48.376 €, pari al 78,2% del debito. Con le spese documentate, il debito integrale si coprirebbe in circa 79 mesi. Alla luce della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 22/2025 il debitore può legittimamente invocare il parametro dell’art. 283; ma alla luce del decreto di Pavia del 14 gennaio 2026, se un creditore contesta la convenienza, la quota fondata sulle spese effettive è quella che regge meglio il confronto con la liquidazione controllata. La scelta prudente è proporre la quota documentata (781,67 €) e usare i due parametri come argini.
Una variante: se emerge che l’ultimo prestito è stato concesso quando il reddito disponibile, calcolato con l’art. 68, era già quasi interamente assorbito dalle rate precedenti, la relazione dell’OCC potrà evidenziare la carenza di valutazione del merito creditizio. Secondo il Tribunale di Bologna (21 marzo 2025), la banca non può affidarsi al solo questionario sottoscritto dal debitore e deve consultare le banche dati, e la sua colpa ne preclude il reclamo sulla convenienza. Ma, secondo Cass. n. 21048/2025, quella colpa non esclude che il debitore sia valutato per la propria condotta.
Ipotesi 2: pensionata sola, la soglia dell’incapiente e le spese reali
Dati di partenza. Pensionata che vive sola (parametro 1), pensione netta 1.012 € al mese per tredici mensilità, cioè 13.156 € l’anno. Nessun bene. Debiti per 23.480 €. Spese effettive documentate: 1.150 € al mese (affitto 450 €, utenze 170 €, farmaci non rimborsati 95 €, alimentazione e altre spese correnti 435 €), cioè 13.800 € l’anno.
Sviluppo. La soglia dell’art. 283 per una persona sola è 10.504,46 € l’anno. Il reddito lordo di spese la supera di 2.651,54 €, cioè circa 221 € al mese su dodici mensilità. Ma se si deducono le spese di mantenimento effettive, il reddito al netto delle spese è negativo (13.156 − 13.800 = −644 €).
Esito. È proprio il dubbio interpretativo visto nella terza questione: secondo una lettura, la pensionata supera la soglia e dovrebbe proporre un piano con una rata minima; secondo un’altra, il reddito al netto delle spese effettive è sotto la soglia e può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente. Un elemento ulteriore pesa sul quadro: nell’esecuzione individuale, la pensione è impignorabile fino al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 € (art. 545 c.p.c.), quindi con 1.077,38 € di soglia la sua pensione mensile di 1.012 € sarebbe interamente impignorabile, e un pignoramento non produrrebbe utilità. Alla luce di Cass. n. 13228/2026, l’assenza di un pignoramento che produca utilità è un elemento a favore dell’incapienza; ma la soluzione dipende dalla lettura dell’art. 283 adottata dal tribunale competente, e va costruita con l’OCC documentando ogni voce di spesa.
Ipotesi 3: quattro persone, piano lungo o liquidazione di tre anni
Dati di partenza. Nucleo di quattro persone (parametro 2,46), reddito netto 2.640 € al mese per tredici mensilità, cioè 34.320 € l’anno. Debiti chirografari 72.950 €, nessun immobile. Spese effettive documentate 2.115,40 € al mese, cioè 25.384,80 € l’anno. Il debitore valuta un piano di 400 € al mese per 84 mesi (33.600 € complessivi).
Sviluppo. In una ipotetica liquidazione controllata, se il giudice lasciasse al nucleo le spese documentate, il disponibile sarebbe 8.935,20 € l’anno, cioè 744,60 € al mese su dodici mensilità, per tre anni: 26.805,60 €. Con il parametro dell’art. 283 (10.504,46 × 2,46 = 25.840,96 €) il disponibile sarebbe 706,59 € al mese: 25.437,24 € in tre anni. Con il parametro dell’art. 68 (17.227,31 €) sarebbe 1.424,39 € al mese: 51.278,04 € in tre anni.
Esito. Il piano offre 33.600 € in sette anni; la liquidazione, a seconda del metodo, da circa 25.400 € a circa 51.300 € in tre anni. Se il giudice ragionasse come a Forlì, sulle spese documentate, il piano darebbe di più in valore assoluto ma in un tempo più che doppio, e il creditore potrebbe sostenere, come nel caso deciso a Pavia, che il vantaggio non compensa l’attesa. Cass. n. 4622/2024 ha ammesso dilazioni di lunga durata purché i creditori possano esprimersi; ma la durata va comunque giustificata dalla convenienza. La soluzione più solida, qui, è aumentare la rata verso il disponibile documentato e accorciare la durata.
Il quadro delle pronunce in sintesi
La tabella riepiloga tutte le decisioni utilizzate in questa analisi. Per ciascuna sono indicati gli estremi disponibili, la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la rilevanza pratica per chi deve calcolare il reddito disponibile del piano del consumatore. Le pronunce di merito non sono vincolanti per gli altri tribunali, ma indicano come ragiona chi decide sul tuo fascicolo; quelle della Cassazione fissano i confini entro cui il ragionamento si muove. Alcune decisioni sono state rese per la liquidazione controllata o per l’esdebitazione dell’incapiente, ma sono richiamate perché definiscono i parametri con cui il piano viene costruito o confrontato.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass., Sez. I, ord. 7 maggio 2026, n. 13228 | Esdebitazione dell’incapiente con pignoramento del quinto in corso | Un pignoramento che produce utilità può escludere l’incapienza; i decreti di merito sono ricorribili ex art. 111 Cost. | La soglia ISEE da sola non basta |
| Cass., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 | Incapiente già fallito senza esdebitazione ex art. 142 l. fall. | Escluso l’accesso all’art. 283 per gli stessi debiti del fallimento | Limita l’incapienza per chi ha un fallimento alle spalle |
| Cass., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048 | Colpa del consumatore e del finanziatore | Le due colpe sono distinte; il creditore colpevole può contestare la legittimità, non la convenienza | Il calcolo ex art. 68 c. 3 pesa su entrambi |
| Cass., Sez. I, ord. 21 febbraio 2024, n. 4622 | Durata del piano | Ammessa la dilazione lunga se i creditori possono esprimersi | La durata va giustificata dalla convenienza |
| Cass., ord. 17 maggio 2023, n. 13617 | Completezza della relazione OCC | Serve un inventario completo, anche dei beni di valore nullo | Il reddito disponibile va ricostruito su dati completi |
| Corte cost., 10 marzo 2022, n. 65 | Cessione del quinto e piano | Richiamata dal Trib. Pavia sulla sospensione delle trattenute fino all’omologa | Incide sul reddito effettivamente disponibile |
| Trib. Cosenza, sent. n. 22/2025, pubbl. 28 marzo 2025 | Quota da lasciare al nucleo nel piano | Usato il parametro dell’art. 283 per misurare il necessario | Base per chiedere il parametro più alto |
| Trib. Pavia, decreto 14 gennaio 2026 (rep. 8/2026) | Convenienza del piano lungo | Diniego se il vantaggio sulla liquidazione triennale è irrisorio | La quota trattenuta incide sulla convenienza |
| Trib. Forlì, sent. 17 settembre 2026 (R.G. 107-1/2026) | Quota esclusa dalla liquidazione | Calcolo analitico sulle spese reali, rideterminabile | Il termine di confronto del piano |
| Trib. Urbino, sent. 18 marzo 2026 (P.U. 8-1/2026) | Chi determina la quota esclusa | Competente il giudice delegato su istanza del liquidatore | La quota può essere decisa dopo l’apertura |
| App. Ancona, n. 979/2025, 16 luglio 2025 | Competenza sulla quota di reddito | Richiamata da Urbino per la competenza del giudice delegato | Conferma l’orientamento marchigiano |
| Trib. Bologna, 21 marzo 2025 | Verifica del merito creditizio | La banca deve consultare le banche dati, non basta il questionario | Rafforza il calcolo ex art. 68 c. 3 |
| Trib. Napoli, 5 maggio 2025 | Sproporzione e colpa grave | La sproporzione non è di per sé colpa grave | Un reddito disponibile negativo non chiude l’accesso |
| Trib. Benevento, 11 dicembre 2023 | Nuovo debito in condizioni già sfavorevoli | Integra colpa grave | Ricostruire il reddito disponibile anno per anno |
La sintesi operativa: i principi da portare con sé
- Il Codice della crisi usa la scala di equivalenza ISEE, non il valore ISEE: il tuo indicatore ISEE non è il tuo reddito disponibile.
- Il parametro dell’art. 68, comma 3 (assegno sociale per scala ISEE) è la soglia minima del dignitoso tenore di vita: una quota di mantenimento inferiore espone il piano a insostenibilità.
- Il parametro dell’art. 283, comma 2 (assegno sociale aumentato della metà per scala ISEE) è stato usato da almeno un tribunale anche nel piano del consumatore per misurare ciò che deve restare al nucleo (Trib. Cosenza, n. 22/2025).
- Le spese effettive documentate restano il criterio che i giudici verificano per primo: senza prove, i parametri sono solo numeri.
- La quota trattenuta incide sulla convenienza: se il piano offre poco per molti anni, il confronto con la liquidazione triennale può portare al diniego (Trib. Pavia, 14 gennaio 2026).
- In liquidazione controllata la quota esclusa è “indicata dal giudice”: può essere calcolata analiticamente (Trib. Forlì, 17 settembre 2026) e decisa anche dal giudice delegato dopo l’apertura (Trib. Urbino, 18 marzo 2026).
- Il calcolo del reddito disponibile ex art. 68, comma 3, accusa la banca che non ha valutato il merito creditizio, ma può far emergere anche la colpa grave del debitore (Cass. n. 21048/2025).
- Stare sotto la soglia dell’art. 283 non basta per l’esdebitazione dell’incapiente se un pignoramento sta già producendo utilità per i creditori (Cass. n. 13228/2026).
- La composizione del nucleo va documentata: chi è a carico ma non convive deve essere provato, non presunto.
- Ogni variazione di reddito durante la procedura va comunicata: la quota è rivedibile in entrambe le direzioni.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Devo presentare l’ISEE insieme alla domanda di piano del consumatore?
Non c’è una norma che lo imponga in quanto tale, ma è un documento utile perché certifica la composizione del nucleo da cui dipende il parametro della scala. Le decisioni esaminate non usano il valore ISEE come reddito disponibile: usano la scala per moltiplicare l’assegno sociale (Trib. Cosenza, n. 22/2025) o le spese reali (Trib. Forlì, 17 settembre 2026). Allegalo, ma accompagnalo con la ricostruzione analitica di redditi e spese.
Se mio coniuge lavora, il suo reddito entra nel calcolo?
Nelle decisioni lette i redditi dei familiari conviventi sono stati considerati per ricostruire la capacità complessiva del nucleo: a Forlì il reddito del coniuge e delle figlie conviventi è entrato nel calcolo, a Urbino la relazione dell’OCC ha ragionato sul reddito disponibile dell’intero nucleo. Questo non significa che il coniuge risponda dei tuoi debiti, ma che il giudice valuta quanto del mantenimento familiare è già coperto da altri redditi. Più il nucleo contribuisce alle spese comuni, più alta può risultare la parte del tuo reddito destinabile ai creditori.
Il creditore può contestare la mia quota di mantenimento?
Sì, attraverso le osservazioni e, in sede di omologa, contestando la convenienza. Ma se è un creditore che ha contribuito colpevolmente al sovraindebitamento o ha violato l’art. 124-bis TUB, l’art. 69, comma 2, gli preclude di contestare la convenienza; resta libero di contestare i requisiti di legittimità (Cass. n. 21048/2025). Per questo la relazione dell’OCC sul merito creditizio, costruita con il parametro dell’art. 68, comma 3, è anche uno strumento di difesa della tua quota.
Se il mio reddito aumenta durante il piano, devo pagare di più?
L’omologa fotografa la situazione del momento, ma le decisioni sulla liquidazione controllata mostrano che la quota è pensata come rivedibile al mutare del reddito (Trib. Forlì, 17 settembre 2026). Nel piano, un aumento rilevante può giustificare una modifica; nell’esdebitazione dell’incapiente, le utilità sopravvenute entro il termine di legge possono far tornare esigibili i debiti. Conviene sempre prevedere nel piano come vengono gestite le variazioni di reddito.
Ho una cessione del quinto: la rata si calcola sul netto o sul lordo della trattenuta?
Il reddito disponibile del piano va calcolato su ciò che entra davvero, ma la ristrutturazione dei debiti del consumatore consente di includere anche il debito da cessione del quinto. Il Tribunale di Pavia ha ricordato, richiamando Corte cost. n. 65/2022, che i pagamenti già eseguiti restano efficaci, mentre l’art. 70, comma 4, CCII permette di sospendere i versamenti in corso fino all’omologa. Il calcolo va fatto due volte: con la trattenuta in corso e senza, per mostrare al giudice quanto reddito si libera con la procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo sul calcolo del reddito disponibile
Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al tuo fascicolo, con un metodo preciso e documentato. Questi sono gli strumenti con cui lavoriamo:
- Ricostruiamo il nucleo familiare rilevante, confrontando la composizione risultante dalla DSU ISEE con le persone effettivamente a carico e raccogliendo le prove del sostegno economico a chi non convive.
- Calcoliamo i tre parametri (art. 68, comma 3; art. 283, comma 2; spese effettive documentate) con l’importo aggiornato dell’assegno sociale e il coefficiente corretto della scala di equivalenza, incluse le maggiorazioni applicabili.
- Documentiamo le spese reali del nucleo voce per voce: contratto di locazione, utenze, spese sanitarie e scolastiche, trasporti, con l’obiettivo di rendere la quota verificabile dal giudice.
- Verifichiamo il merito creditizio di ogni finanziamento, ricostruendo il reddito disponibile del debitore al momento di ciascuna erogazione con il parametro dell’art. 68, comma 3, per individuare i creditori a cui è preclusa la contestazione della convenienza.
- Individuiamo i punti di rischio per la meritevolezza, ricostruendo anno per anno quando il reddito disponibile è diventato negativo, per prevenire le contestazioni di colpa grave del tipo esaminato da Cass. n. 21048/2025.
- Simuliamo la liquidazione controllata alternativa, calcolando quanto i creditori incasserebbero in tre anni con i diversi metodi di determinazione della quota, per costruire un piano che regga il confronto di convenienza.
- Valutiamo se la strada giusta è l’esdebitazione dell’incapiente, verificando la soglia dell’art. 283 e l’esistenza di pignoramenti che producano utilità, alla luce di Cass. n. 13228/2026.
- Redigiamo la proposta di piano e le memorie di replica alle osservazioni dei creditori, motivando la quota di mantenimento sulle decisioni pertinenti.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, con reclamo e, quando i presupposti lo consentono, con ricorso per cassazione contro i decreti di merito.
- Gestiamo le variazioni di reddito durante la procedura, predisponendo le comunicazioni e le istanze di rideterminazione della quota.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi disciplina del CCII) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema la qualifica più pertinente è quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come l’organismo ricostruisce il reddito disponibile, applica la scala di equivalenza ISEE e attesta l’attendibilità della documentazione, cioè proprio il materiale su cui il giudice fonda la decisione sulla quota. La qualifica di cassazionista garantisce che gli orientamenti visti si difendano, quando serve, fino in Cassazione: lo stesso difensore e la stessa strategia dall’analisi iniziale del reddito fino all’ultimo grado di giudizio.
Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, dichiarazioni e flussi del nucleo; gli avvocati traducono quei numeri in una proposta difendibile davanti al tribunale e ai creditori.
In chiusura
Il calcolo del reddito disponibile è il punto in cui un piano del consumatore si regge o crolla. I giudici non applicano l’ISEE in modo automatico: usano la scala di equivalenza come misura minima, il parametro dell’incapiente come riferimento più ampio, e le spese reali documentate come criterio decisivo, sempre con un occhio alla convenienza per i creditori. Una quota troppo bassa rende il piano insostenibile; una troppo alta lo rende vulnerabile al confronto con la liquidazione controllata.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze certificate che ne sono il presupposto: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC consente di impostare il calcolo con lo stesso metodo che l’organismo e il giudice useranno; la qualifica di cassazionista consente di difendere quel calcolo in ogni grado. Analizzeremo i tuoi redditi, le spese del nucleo e i parametri applicabili, e costruiremo con te la quota che il tuo piano può sostenere.
📩 Il tuo reddito disponibile merita un calcolo fatto bene: mettiti in contatto con lo Studio oggi stesso, i riferimenti completi sono qui sotto, in fondo all’articolo.





