Spese Del Sovraindebitamento A Rate: Si Possono Pagare OCC E Avvocato Inserendole Nel Piano In Prededuzione?

Spese Del Sovraindebitamento A Rate: Si Possono Pagare OCC E Avvocato Inserendole Nel Piano In Prededuzione?

Chi decide di affrontare i propri debiti con una procedura di sovraindebitamento arriva quasi sempre allo stesso punto: posso pagare a rate, dentro il piano, anche il compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi e quello dell’avvocato che mi assiste, mettendoli in prededuzione davanti agli altri creditori? È una domanda legittima, e sarebbe scorretto rispondere con un sì o con un no secco. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo aggiornato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) tratta in modo diverso il credito dell’OCC e quello del professionista scelto dal debitore, e la risposta cambia a seconda che si percorra la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore o la liquidazione controllata.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la collocazione delle spese di procedura va soppesata insieme alla sostenibilità del piano, perché una scelta sbagliata può costare l’omologazione. La L. 3/2012 è stata abrogata e oggi conta soltanto la disciplina del CCII, con l’art. 6 come baricentro e le norme speciali sulle singole procedure come contrappeso.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema da una posizione particolare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il modo in cui l’Organismo predispone la relazione, quantifica i costi della procedura e li espone al giudice e ai creditori. È esattamente il punto di vista che serve per valutare dove collocare queste spese senza mettere a rischio la fattibilità del piano.

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Il quadro di partenza: che cosa significa “prededuzione” nel sovraindebitamento

Per mettere a confronto le strade disponibili occorre fissare tre concetti, senza i quali qualunque valutazione rischia di poggiare su un equivoco.

La prededuzione è una precedenza, non un privilegio

Il credito prededucibile è quello che viene soddisfatto prima dei crediti concorsuali, cioè prima di quelli sorti anteriormente alla procedura e soggetti alla regola della par condicio. La Corte di cassazione ha da tempo chiarito che la prededuzione non è una causa legittima di prelazione nel senso del codice civile, ma una precedenza di natura processuale, che opera finché dura la procedura nella quale il credito è sorto e, per espressa previsione dell’art. 6, comma 2, CCII, anche nelle successive procedure esecutive o concorsuali. La differenza non è accademica: il creditore prededucibile passa davanti ai chirografari e, in linea di principio, anche ai privilegiati generali, ma non scavalca automaticamente il creditore ipotecario sul ricavato del bene ipotecato, come vedremo con le ordinanze della Cassazione del 2025.

L’elenco dell’art. 6 CCII

L’art. 6, comma 1, CCII individua i crediti prededucibili. In sintesi:

Lettera Credito prededucibile Condizioni
a) Spese e compensi per le prestazioni rese dall’OCC Nessun limite percentuale espresso
b) Crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e per la richiesta delle misure protettive Nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati
c) Crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo e del deposito di proposta e piano Nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta
d) Crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio, il compenso degli organi e le prestazioni professionali richieste dagli organi —

Oltre a questi, sono prededucibili i crediti “così espressamente qualificati dalla legge”. Il dato che domina l’intero confronto è che la lettera a) copre in modo espresso l’OCC, mentre per il professionista che assiste il debitore nella ristrutturazione dei debiti del consumatore o nel concordato minore non c’è una lettera dedicata. Per la liquidazione controllata, invece, l’art. 277, comma 2, CCII stabilisce che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dai beni gravati da pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Due crediti diversi: OCC e avvocato

Il credito dell’OCC nasce dal rapporto tra il debitore e l’Organismo: il gestore nominato redige la relazione particolareggiata, verifica la documentazione, attesta la fattibilità e, nella fase esecutiva, vigila sull’adempimento. Il suo compenso è determinato secondo i criteri del D.M. 202/2014 (artt. 14 e seguenti), che ammette anche acconti (art. 15, comma 2), ed è liquidato dal giudice tenendo conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore. Le relazioni dell’OCC, del resto, devono indicare i costi presumibili della procedura: per la ristrutturazione dei debiti del consumatore lo prevede l’art. 68, comma 2, lett. d), CCII; per il concordato minore l’art. 76, comma 2, lett. e).

Il credito dell’avvocato, invece, nasce da un contratto d’opera intellettuale con il debitore (artt. 2229 e ss. c.c.): l’assistenza tecnica non è obbligatoria in tutte le procedure, ma nella pratica la predisposizione della proposta, del piano e della strategia verso i creditori richiede competenze che raramente il debitore possiede. La sua prededucibilità nelle procedure minori non è scritta in modo espresso: dipende dall’interpretazione e dal tipo di procedura.

Che cosa vuol dire “a rate” in un piano

Il piano del consumatore e il concordato minore si sviluppano normalmente in un arco pluriennale, con versamenti periodici alimentati dal reddito del debitore o da finanza esterna. “Inserire le spese nel piano” significa quindi prevedere che una parte delle prime rate (o di tutte) sia destinata a soddisfare l’OCC e il professionista, con precedenza sui creditori anteriori. È una scelta che, a fronte del vantaggio di non dover anticipare tutto, riduce la quota disponibile per i creditori nei primi mesi: un elemento che il giudice e i creditori valuteranno ai fini della convenienza e della fattibilità.

Opzione 1 — Inserire OCC e avvocato nel piano come crediti prededucibili da pagare a rate

In cosa consiste

La prima strada consiste nel collocare il compenso dell’OCC (art. 6, comma 1, lett. a, CCII) e il compenso del professionista che ha predisposto la domanda tra i debiti prededucibili del piano, prevedendo che siano soddisfatti con le prime rate o in parallelo ai creditori concorsuali, ma sempre con precedenza su di essi. Per l’OCC la base normativa è solida; per l’avvocato la base è costituita da un’interpretazione estensiva dell’art. 6 (lettere b e c, per eadem ratio) oppure, nel concordato minore, dal richiamo alle norme sul concordato preventivo in quanto compatibili.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Debitore con reddito stabile ma senza liquidità iniziale: un lavoratore dipendente con stipendio regolare e nessun risparmio, che non potrebbe anticipare le spese senza contrarre nuovo debito.
  2. Concordato minore con apporto di finanza esterna: un piccolo imprenditore o professionista che dispone di un contributo di un familiare da versare in più tranche, e che può destinarne una parte alle spese di procedura senza intaccare la percentuale offerta ai creditori.
  3. Piano lungo con margine di reddito disponibile: un piano quinquennale nel quale la quota mensile destinata ai creditori lascia spazio, nei primi mesi, per soddisfare le spese di procedura senza comprimere in modo significativo la soddisfazione dei chirografari.

Come si esegue in sintesi

Il professionista e il gestore concordano con il debitore il compenso e le modalità di pagamento; nella proposta si espone una voce autonoma “spese di procedura in prededuzione”; la relazione dell’OCC ne dà conto tra i costi presumibili; il piano indica il calendario dei pagamenti e il loro rapporto con le rate destinate ai creditori. Il giudice, in sede di omologazione, verifica che la previsione sia coerente con la fattibilità e, nella fase finale, liquida il compenso dell’OCC.

Vantaggi motivati

  • Il debitore non deve anticipare somme che non ha: la procedura diventa accessibile anche a chi è del tutto privo di liquidità.
  • Per l’OCC la previsione poggia sulla lettera a) dell’art. 6 e sulla giurisprudenza di legittimità che ne riconosce espressamente la prededucibilità (Cass., ord. n. 6865/2025; Cass., ord. n. 14401 del 29 maggio 2025).
  • La trasparenza è massima: creditori e giudice vedono esattamente quanto della provvista viene destinato ai costi della procedura.

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è duplice. Anzitutto, per il credito dell’avvocato la prededuzione nel piano del consumatore e nel concordato minore non è pacifica: alcuni tribunali la riconoscono (Trib. La Spezia, provvedimento del 12 dicembre 2022, in un concordato minore; Trib. Reggio Emilia, verbale di udienza del 2 maggio 2023, in una liquidazione giudiziale chiesta dal debitore), ma l’art. 6 non la prevede in modo espresso e un giudice potrebbe ritenerla non applicabile. In secondo luogo, se il piano non viene omologato o viene revocato, il professionista resta esposto: le lettere b) e c) subordinano la prededuzione rispettivamente all’omologazione e all’apertura, e la Cassazione ha escluso la prededuzione quando l’ammissione alla procedura sia stata revocata per atti in frode noti al professionista (Cass., Sez. I, ord. n. 35489/2023).

C’è poi un profilo legato ai creditori garantiti: se il piano prevede la vendita di un immobile ipotecato, il compenso dell’OCC non può essere pagato con precedenza sulla quota del ricavato destinata al creditore ipotecario (Cass., ord. n. 6865/2025; Cass., ord. n. 12405/2025; Cass., Sez. I, ord. n. 14401 del 29 maggio 2025). Un piano che ignori questo limite rischia contestazioni in sede di omologazione.

Pronunce a supporto

Oltre alle ordinanze appena richiamate, il principio generale sulla prededuzione funzionale del professionista è stato fissato dalle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 42093 del 31 dicembre 2021) e confermato da Cass., Sez. I, n. 26159 del 7 ottobre 2024, che ha precisato come la consecuzione tra procedure possa intercorrere anche tra procedure “minori”. Il profilo ideale di questa opzione è il debitore con reddito regolare, privo di liquidità iniziale, che percorre una procedura nella quale il giudice competente abbia già mostrato apertura verso la prededuzione del professionista.

Opzione 2 — La soluzione mista: acconti fuori dal piano e saldo in prededuzione

In cosa consiste

La seconda strada distribuisce le spese su due binari. Una parte del compenso dell’OCC e del professionista viene versata prima del deposito della domanda o nella fase iniziale, a titolo di acconto (per l’OCC l’art. 15, comma 2, D.M. 202/2014 lo prevede espressamente); il saldo viene invece inserito nel piano come credito prededucibile. Per l’OCC il saldo è coperto dalla lettera a) dell’art. 6 e, in fase finale, dalla liquidazione del giudice; per il professionista il saldo segue le stesse incertezze descritte per l’Opzione 1, ma su un importo inferiore.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Debitore con una piccola riserva di liquidità (una tredicesima, un rimborso fiscale, il TFR parzialmente disponibile) che può coprire l’avvio della procedura senza esaurirsi.
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore con un solo grande creditore garantito: in questo caso conviene ridurre al minimo la quota di spese che grava sul ricavato o sulle prime rate, per non alimentare contestazioni del creditore ipotecario.
  3. Procedura presso un tribunale con orientamento incerto sulla prededuzione del professionista: l’acconto riduce l’esposizione del professionista e rende il piano meno vulnerabile a un’eventuale riqualificazione del credito come chirografario.

Come si esegue in sintesi

L’accordo con l’OCC e con il professionista prevede una quota iniziale e un saldo; gli acconti risultano dalla documentazione allegata e dalla relazione dell’OCC; il saldo è esposto nel piano in prededuzione, con l’indicazione del momento in cui verrà soddisfatto. Gli acconti vanno pagati con risorse che non sottraggano ai creditori beni o redditi destinati al piano: un pagamento effettuato con somme che sarebbero spettate ai creditori potrebbe essere valutato negativamente in termini di meritevolezza o di convenienza.

Vantaggi motivati

  • Riduce il peso delle spese sulle prime rate: i creditori vedono iniziare prima i pagamenti in loro favore.
  • Riduce l’area di rischio per il professionista: l’eventuale contestazione sulla prededuzione riguarda solo il saldo.
  • È coerente con la struttura del D.M. 202/2014, che per l’OCC prevede proprio la logica degli acconti e del conguaglio, e con la scansione del compenso in tre fasi (stragiudiziale fino alla relazione, giudiziale fino all’omologazione, esecutiva fino alla relazione finale) richiamata dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli, n. 38/2023 del 22 marzo 2023; Trib. Rovigo, 2 settembre 2025).

Rischi e svantaggi onesti

A fronte di questi vantaggi, va soppesato che l’acconto richiede una disponibilità che molti sovraindebitati non hanno, e che la sua provenienza deve essere trasparente. Inoltre, il pagamento anticipato non cancella la necessità di indicare correttamente nel piano l’intero costo della procedura: la relazione dell’OCC deve dare conto dei costi presumibili, e un’esposizione incompleta potrebbe incidere sul giudizio di fattibilità. Infine, nella liquidazione controllata il pagamento dell’acconto prima dell’apertura è un atto del debitore anteriore alla procedura, che il liquidatore può esaminare.

Pronunce a supporto

La logica della pattuizione tra debitore e OCC, che prevale sui criteri astratti quando c’è un accordo, è stata affermata da Cass., Sez. I, n. 34105 del 19 dicembre 2019, richiamata da Trib. Napoli n. 38/2023. Il Tribunale di Rovigo, con provvedimento del 2 settembre 2025, ha chiarito che quando il gestore viene confermato liquidatore il suo compenso è liquidato dal giudice delegato dopo l’approvazione del rendiconto, mentre se il liquidatore è un professionista diverso il credito del gestore è prededucibile ai sensi dell’art. 6, lett. a), e va insinuato al passivo. Il profilo ideale di questa opzione è il debitore che dispone di una piccola liquidità iniziale “pulita” e vuole un piano più appetibile per i creditori fin dai primi mesi.

Opzione 3 — Pagare le spese interamente fuori dal piano, con finanza esterna o reddito escluso

In cosa consiste

La terza strada mantiene le spese di procedura del tutto separate dal piano: il compenso dell’OCC e quello del professionista vengono pagati con risorse non destinate ai creditori, tipicamente con l’apporto di un terzo (un familiare che si impegna a versare direttamente) oppure con la parte di reddito che il piano lascia al debitore per il mantenimento proprio e della famiglia, quando questa lo consente. Il piano, in questo modo, destina ai creditori l’intera provvista dichiarata.

Questa strada non rinuncia alla prededuzione dell’OCC, che resta comunque un credito prededucibile per legge (art. 6, lett. a): semplicemente, la prededuzione non viene “attivata” perché il credito viene soddisfatto con risorse estranee all’attivo destinato ai creditori. Rimane rilevante solo se il pagamento esterno viene meno.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Concordato minore sostenuto da un familiare che preferisce pagare direttamente i professionisti, così da non ridurre la percentuale offerta ai chirografari.
  2. Piano del consumatore molto “stretto”, nel quale ogni euro sottratto ai creditori metterebbe a rischio il giudizio di convenienza o la percentuale minima che il debitore intende offrire.
  3. Debitore con un creditore ipotecario dominante che ha già manifestato l’intenzione di contestare qualunque voce di spesa che riduca il ricavato del bene.

Come si esegue in sintesi

Il terzo assume l’impegno di pagare (documentato per iscritto); la proposta e la relazione dell’OCC danno conto che le spese di procedura sono coperte con finanza esterna; il piano non prevede alcuna voce di spesa a carico della provvista per i creditori. Per evitare sorprese, conviene comunque indicare quali conseguenze si producono se il terzo non adempie.

Vantaggi motivati

  • Massima appetibilità per i creditori: tutta la provvista del piano va a loro.
  • Elimina in radice il problema della prededuzione del professionista nelle procedure minori, che non deve essere difesa davanti al giudice.
  • Riduce il terreno di scontro con il creditore ipotecario sul ricavato del bene.

Rischi e svantaggi onesti

L’elemento dirimente è la disponibilità reale della finanza esterna: senza un terzo solvibile e affidabile, questa opzione semplicemente non esiste. Inoltre, l’impegno del terzo va trasparentemente dichiarato, perché le risorse destinate alla procedura incidono sulla valutazione complessiva del piano. Se il terzo smette di pagare, il credito dell’OCC resta prededucibile e potrebbe dover essere soddisfatto con le risorse del piano, alterandone l’equilibrio.

Pronunce a supporto

Le ordinanze della Cassazione del 2025 sul compenso dell’OCC rispetto ai beni ipotecati (Cass., ord. n. 6865/2025; Cass., ord. n. 12405/2025; Cass., Sez. I, ord. n. 14401 del 29 maggio 2025) spiegano perché questa opzione può risultare la più lineare quando il patrimonio è costituito essenzialmente da un immobile gravato da ipoteca: il compenso del gestore risponde all’interesse primario del debitore e non costituisce una spesa generale della procedura sostenuta nell’interesse dei creditori. Il profilo ideale di questa opzione è il debitore che può contare su un terzo disposto a sostenere le spese e su un piano che non ha margini da destinare ai costi.

Una variabile trasversale: la liquidazione controllata

Le tre opzioni descritte riguardano soprattutto la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore. Nella liquidazione controllata il quadro è diverso e, sotto un certo profilo, più chiaro. L’art. 277, comma 2, CCII stabilisce che i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza, con l’esclusione di quanto ricavato dai beni ipotecati per la parte destinata ai creditori garantiti.

Il Tribunale di Treviso, con decreto del 19 aprile 2024 (liquidazione controllata r.g. n. 14/2023), ha riconosciuto la prededuzione del credito dell’avvocato che aveva assistito il debitore nel ricorso per l’apertura della liquidazione, osservando che la possibilità per il debitore di presentare il ricorso personalmente non incide sulla natura funzionale della prestazione. Il decreto richiama, per il periodo anteriore al CCII, Cass., ord. n. 17596/2019 e Cass., ord. n. 18922/2014, sul credito del professionista che assiste il debitore nella preparazione dell’istanza di fallimento in proprio. Nella liquidazione controllata, dunque, la prededuzione del professionista ha un appiglio normativo più diretto, ma non vale sul ricavato dei beni ipotecati destinato ai creditori garantiti.

Il rovescio della medaglia è che la liquidazione controllata non è “a rate” nel senso del piano: il pagamento dipende dalle realizzazioni dell’attivo e dalle acquisizioni del reddito eccedente il mantenimento nel periodo della procedura.

Elementi comuni alle tre opzioni: trasparenza, fattibilità e fase esecutiva

Prima di passare ai numeri conviene soppesare alcuni profili che accompagnano ciascuna delle tre strade, perché incidono sulla scelta più di quanto appaia a prima vista.

La completezza dell’informazione ai creditori e al giudice

In tutte le opzioni, la relazione dell’OCC deve indicare i costi presumibili della procedura. Non si tratta di un adempimento formale: il giudice valuta la fattibilità del piano anche alla luce di quanto la procedura costerà, e i creditori, nel concordato minore, votano su una proposta che deve metterli in condizione di capire quanta parte della provvista andrà a loro. Un’esposizione reticente delle spese è un punto debole qualunque sia l’opzione scelta, mentre una voce chiara, con il calendario dei pagamenti e il titolo della prededuzione, riduce lo spazio per le contestazioni. A fronte di questo vantaggio, la trasparenza ha un costo argomentativo: se le spese sono collocate in prededuzione, occorre spiegare perché e con quale fondamento normativo, soprattutto per il professionista nelle procedure minori.

La valutazione della meritevolezza e la provenienza delle risorse

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore il giudice esamina la condotta del debitore e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione del sovraindebitamento; nel concordato minore la verifica si concentra su fattibilità e convenienza, con il controllo sulle condotte del debitore. In entrambi i casi, il modo in cui sono state reperite le somme destinate alle spese di procedura viene osservato. Se gli acconti dell’Opzione 2 provengono da risorse estranee al patrimonio destinato ai creditori, il problema non si pone; se invece derivano da un bene alienato poco prima della domanda o da somme sottratte a un pignoramento, il rovescio della medaglia può essere una valutazione negativa dell’intera proposta. La legittimità della fonte di pagamento conta quanto la collocazione del credito.

La liquidazione finale del compenso dell’OCC

Anche quando le spese sono previste nel piano, il compenso dell’OCC non è “chiuso” con l’omologazione. La disciplina regolamentare del D.M. 202/2014 contempla una determinazione per fasi e, ove emergano un attivo o un passivo diversi da quelli stimati, un conguaglio. La giurisprudenza di merito richiamata (Trib. Napoli n. 38/2023; Trib. Rovigo, 2 settembre 2025) distingue la fase stragiudiziale fino alla relazione, la fase davanti al tribunale fino all’omologazione e la fase esecutiva fino alla relazione finale. Per il debitore questo significa che la previsione nel piano deve lasciare un margine per l’eventuale conguaglio, oppure prevedere espressamente come verrà coperto. Un piano tarato al centesimo, senza alcuna tolleranza, rischia di trovarsi in difficoltà proprio nell’ultima fase.

Il professionista e la natura della prestazione

Sul versante dell’avvocato, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia concorsuale (Cass., S.U., n. 42093/2021; Cass., Sez. I, n. 26159/2024) ruota attorno al concetto di funzionalità: la prestazione deve essere stata utile, in una valutazione ex ante, agli scopi della procedura. Questo criterio ha una conseguenza pratica che vale per tutte le opzioni: è opportuno che l’incarico sia documentato con chiarezza, indicando le attività svolte in funzione della domanda (analisi del passivo, predisposizione della proposta, rapporti con l’OCC, gestione delle osservazioni dei creditori). Più la prestazione è descritta come funzionale alla procedura, più è difendibile la sua collocazione in prededuzione, laddove il tribunale ammetta questa lettura. Al contrario, attività estranee alla procedura (ad esempio contenziosi separati con singoli creditori) difficilmente potranno beneficiare dello stesso trattamento.

Il rapporto con le procedure successive

L’art. 6, comma 2, CCII stabilisce che la prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. È un elemento che va soppesato con attenzione: se il piano del consumatore viene revocato e si passa a una liquidazione controllata, il credito dell’OCC conserva la sua prededuzione; per il credito del professionista, invece, la permanenza dipende dal fatto che la prededuzione fosse stata riconosciuta nella prima procedura e dalle condizioni delle lettere b) e c), oltre che dal principio della consecuzione, che la Cassazione nel 2024 ha ritenuto configurabile anche tra procedure “minori”. Il dato normativo, in sé, non risolve ogni caso: per questo la permanenza della prededuzione del professionista nel passaggio tra procedure di sovraindebitamento resta un terreno in cui l’esito dipende dalle circostanze concrete.

Le misure protettive e l’arco temporale

In tutte e tre le opzioni, l’efficacia della procedura nei confronti delle esecuzioni individuali dipende dalle misure protettive e dagli effetti dell’omologazione, non dal modo in cui sono collocate le spese. La collocazione delle spese influisce invece sul momento in cui i creditori cominciano a ricevere pagamenti e quindi, indirettamente, sulla loro disponibilità ad accettare la proposta o a non contestarla. L’elemento dirimente, in questa prospettiva, è l’equilibrio tra il sacrificio iniziale chiesto ai creditori e la credibilità complessiva del piano.

Le tre strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con gli stessi dati di partenza per tutte le opzioni. Per rispetto di una regola che lo studio applica sempre, il compenso dei professionisti non viene mai quantificato: l’importo complessivo delle spese di procedura (OCC più professionista) è indicato con la lettera S, perché dipende dal caso concreto, dalla complessità della pratica e dagli accordi che il debitore assume con l’Organismo e con il proprio difensore.

Dati comuni a tutte le simulazioni. Consumatore lavoratore dipendente; debiti complessivi per 48.730 €, di cui 3.860 € con privilegio generale e 44.870 € chirografari; nessun immobile; quota di reddito disponibile per il piano, al netto del mantenimento della famiglia, di 412 € al mese; durata del piano 60 mesi; provvista complessiva 24.720 €. Domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 14 gennaio 2026, omologazione ipotizzata il 9 giugno 2026, prima rata il 30 giugno 2026.

Simulazione A — Spese interamente in prededuzione nel piano (Opzione 1)

La provvista di 24.720 € viene destinata in primo luogo a S. Ne derivano due conseguenze misurabili:

  • tempistica: i creditori concorsuali iniziano a ricevere pagamenti solo dopo un numero di mesi pari a S ÷ 412; se, a titolo puramente esemplificativo, S assorbisse la provvista di nove mensilità, il primo pagamento ai creditori anteriori arriverebbe a marzo 2027;
  • percentuale: i privilegiati generali (3.860 €), se pagati integralmente, assorbono la quota successiva; ai chirografari va il residuo, pari a 24.720 − S − 3.860 = 20.860 − S. La percentuale chirografaria è (20.860 − S) ÷ 44.870: con S = 0 sarebbe circa il 46,5%, e ogni euro di S riduce di poco più di due millesimi di punto la soddisfazione dei chirografari.

Se il giudice riconosce la prededuzione anche al credito del professionista, il quadro resta quello descritto. Se invece la nega e qualifica quel credito come chirografario, la quota dell’avvocato esce dalla prededuzione e concorre con gli altri chirografari: la percentuale di questi ultimi aumenta leggermente, ma il professionista viene pagato solo in parte, e il piano deve essere riletto alla luce di un passivo chirografario diverso. È l’ipotesi che rende l’Opzione 1 più fragile nelle sedi in cui l’orientamento non è consolidato.

Simulazione B — Acconto iniziale e saldo in prededuzione (Opzione 2)

Il debitore dispone di un rimborso fiscale pari a 1.940 € incassato a luglio 2025, prima del deposito, e decide di destinarlo agli acconti. Indichiamo con A la parte di S coperta dall’acconto (A ≤ 1.940 €) e con S − A il saldo inserito nel piano.

  • tempistica: il primo pagamento ai creditori anteriori arriva dopo (S − A) ÷ 412 mesi, quindi circa quattro mesi e mezzo prima rispetto alla Simulazione A se l’acconto fosse pari all’intero rimborso;
  • percentuale chirografaria: (20.860 − S + A) ÷ 44.870, che migliora di circa 4,3 punti rispetto alla Simulazione A se A = 1.940 €.

Il punto che va soppesato è la provenienza dell’acconto: un rimborso fiscale incassato prima della domanda non è, di regola, un bene vincolato al piano, ma la relazione dell’OCC deve darne conto, così come deve dare conto dei costi della procedura nel loro complesso (art. 68, comma 2, lett. d, CCII). Se l’acconto fosse stato pagato con somme che il debitore avrebbe dovuto destinare ai creditori, la scelta potrebbe ritorcersi contro la valutazione di meritevolezza.

Simulazione C — Spese pagate da un terzo (Opzione 3)

La madre del debitore si impegna per iscritto a pagare direttamente S, in tre versamenti tra gennaio e settembre 2026. La provvista del piano resta integra.

  • tempistica: i creditori iniziano a essere pagati con la prima rata del 30 giugno 2026;
  • percentuale chirografaria: 20.860 ÷ 44.870 = circa 46,5%, cioè il valore massimo raggiungibile con quei dati.

Il rischio è concentrato su un unico punto: se il terzo smette di pagare dopo il primo versamento, il credito residuo dell’OCC resta prededucibile per legge (art. 6, comma 1, lett. a, CCII) e potrebbe dover essere soddisfatto con le rate, riportando il piano verso la Simulazione A in corsa. Per questo è prudente che la proposta preveda espressamente l’eventualità.

Una variante con immobile ipotecato

Si modifichino i dati: il debitore possiede un immobile del valore di realizzo stimato in 87.350 €, gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo con residuo di 96.480 €. Il piano ne prevede la vendita. Alla luce di Cass., ord. n. 6865/2025, ord. n. 12405/2025 e ord. n. 14401 del 29 maggio 2025, il compenso dell’OCC, benché prededucibile, non può essere soddisfatto sul ricavato della vendita destinato al creditore ipotecario: l’intero ricavato (al netto delle sole spese strettamente inerenti alla conservazione e alla vendita del bene, secondo le regole generali) va a quel creditore, e S deve trovare copertura altrove, cioè nel reddito disponibile o nella finanza esterna. Un piano che ponesse S a carico del ricavato dell’immobile si esporrebbe a una contestazione fondata del creditore garantito.

Il confronto in tabella

La tabella mette in fila gli elementi che, nella pratica, orientano la scelta. Le valutazioni sono di tendenza e vanno sempre verificate sul caso concreto: lo stesso piano può essere solido davanti a un tribunale e più vulnerabile davanti a un altro, perché sulla prededuzione del professionista nelle procedure minori gli orientamenti di merito non sono uniformi. Quanto ai costi, si ricorda che la tabella non riporta mai il compenso dei professionisti: gli unici costi indicabili in termini generali sono quelli di giustizia previsti dalla legge (ad esempio il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria per le notifiche, nella misura stabilita dal D.P.R. 115/2002 per il tipo di procedura), che restano identici in tutte e tre le opzioni.

Criterio Opzione 1 – Tutto in prededuzione nel piano Opzione 2 – Acconto + saldo in prededuzione Opzione 3 – Spese fuori dal piano
Tempi del primo pagamento ai creditori Più lunghi (dopo la copertura di S) Intermedi Immediati dalla prima rata
Liquidità richiesta al debitore all’avvio Nessuna Ridotta Nessuna per il debitore, ma serve un terzo
Complessità Media: va motivata la prededuzione del professionista Media: vanno documentati acconti e provenienza Bassa sul piano, alta sulla garanzia del terzo
Rischio in caso di esito negativo Professionista esposto se manca omologazione o se la prededuzione è negata Esposizione limitata al saldo Basso per il piano; rischio sul terzo inadempiente
Effetti sulle esecuzioni in corso Nessuna differenza: dipendono da misure protettive e omologazione Nessuna differenza Nessuna differenza
Rapporto con il creditore ipotecario Critico se S grava sul ricavato del bene Meno critico Neutro
Reversibilità Il piano può essere modificato solo nei modi previsti dalla legge Idem Idem, ma l’inadempimento del terzo può imporre una revisione
Costi di giustizia Quelli di legge Quelli di legge Quelli di legge

L’elemento che più spesso sposta l’equilibrio non è il risparmio, ma il tempo: quanto prima i creditori vedono un pagamento, tanto più il piano appare convincente.

I criteri per scegliere

Non esiste una graduatoria assoluta tra le tre strade. Esistono, però, criteri che nella generalità dei casi aiutano a capire quale sia più adatta. Vanno letti in modo condizionale, perché ogni situazione combina fattori diversi.

Primo criterio: la liquidità disponibile prima del deposito. Se il debitore non ha alcuna somma da destinare agli acconti e non può contare su terzi, generalmente l’Opzione 1 è l’unica praticabile; se invece ha una riserva modesta, di origine trasparente e non vincolata, l’Opzione 2 tende a offrire un equilibrio migliore. A fronte di questo vantaggio va però considerato che spendere tutta la liquidità negli acconti può lasciare il debitore senza margine per imprevisti durante il piano.

Secondo criterio: la composizione del passivo e la presenza di garanzie reali. Se il patrimonio è costituito essenzialmente da un immobile ipotecato destinato alla vendita, la giurisprudenza di legittimità del 2025 rende sconsigliabile porre le spese di procedura sul ricavato del bene; in questi casi le Opzioni 2 e 3 tendono a essere più solide, perché spostano S sul reddito o sulla finanza esterna.

Terzo criterio: la procedura scelta. Nella liquidazione controllata la preferenza dei crediti sorti in funzione della procedura ha un appiglio diretto nell’art. 277, comma 2, CCII; nel concordato minore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, per il professionista, la prededuzione si fonda su un’interpretazione estensiva. Quanto più la base normativa è interpretativa, tanto più conviene ridurre la quota di spese che dipende da quella interpretazione.

Quarto criterio: l’orientamento del tribunale competente. La competenza per le procedure di sovraindebitamento è determinata dal centro degli interessi principali del debitore (art. 27, comma 2, CCII). Alcuni tribunali hanno già riconosciuto in modo esplicito la prededuzione del professionista in procedure minori, altri non si sono espressi o hanno adottato letture più rigide. Conoscere le prassi della sede è un elemento dirimente.

Quinto criterio: la convenienza per i creditori. Nel concordato minore i creditori votano e la convenienza della proposta è un tema centrale; nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c’è voto, ma un creditore può contestare la convenienza in sede di omologazione. Un piano nel quale le spese assorbono una quota rilevante delle prime rate deve essere spiegato bene: va mostrato che, senza la procedura, i creditori otterrebbero comunque di meno.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, valuta la collocazione delle spese conoscendo dall’interno il modo in cui l’Organismo le espone nella relazione e il giudice le verifica.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada dopo aver depositato la domanda?

In linea generale sì, ma con limiti. La proposta può essere modificata nelle fasi e nei modi consentiti dalla legge prima dell’omologazione, ad esempio a seguito delle osservazioni dei creditori o del giudice; dopo l’omologazione il piano può essere modificato solo nei casi previsti, quando l’esecuzione diventa impossibile per ragioni non imputabili al debitore. Passare dall’Opzione 3 all’Opzione 1 perché il terzo ha smesso di pagare, per esempio, richiede una nuova valutazione della fattibilità. Il rovescio della medaglia di ogni cambiamento è il tempo: ogni modifica riapre il confronto con i creditori.

E se scelgo la strada sbagliata?

La conseguenza più frequente non è la perdita del diritto a esdebitarsi, ma un piano più difficile da omologare o un professionista che rischia di non essere pagato in prededuzione. Nei casi peggiori, un’esposizione incompleta dei costi della procedura può pesare sul giudizio di fattibilità. È per questo che la scelta va fatta prima del deposito, non dopo.

L’OCC può rifiutarsi di procedere se non lo pago subito?

Il D.M. 202/2014 prevede la possibilità di acconti e il rapporto tra debitore e OCC è regolato da un accordo. Molti Organismi chiedono un versamento iniziale per l’avvio della pratica: è una scelta organizzativa dell’OCC, che il debitore deve conoscere prima. La prededuzione del saldo resta comunque prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a), CCII. Sul diverso tema del mancato versamento del fondo spese nel concordato minore, la Cassazione (sent. n. 17721/2025, nella sintesi disponibile) ha escluso che determini in via automatica l’improcedibilità o la revoca.

Se il piano non viene omologato, devo comunque pagare OCC e avvocato?

Sì, i crediti professionali non si estinguono per il solo fatto che la procedura non arrivi a buon fine. Cambia però la loro collocazione: la prededuzione, per i crediti professionali delle lettere b) e c) dell’art. 6, è condizionata all’omologazione o all’apertura, e la Cassazione ha escluso la prededuzione quando l’ammissione sia stata revocata per atti in frode di cui il professionista era consapevole (Cass., Sez. I, ord. n. 35489/2023). In una successiva procedura, il credito potrà essere fatto valere secondo le regole di quella procedura.

La prededuzione dell’avvocato vale per l’intero credito?

Nelle ipotesi delle lettere b) e c) dell’art. 6 la legge la limita al 75% del credito accertato; il restante 25% concorre come credito chirografario. Se un tribunale applica per analogia questa disciplina al concordato minore o alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, è ragionevole attendersi che applichi anche il limite. Nella liquidazione controllata, invece, l’art. 277, comma 2, non riproduce il limite percentuale.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce seguenti sono state individuate e verificate in ricerca; i principi sono riformulati e, dove la fonte consultata è una sintesi editoriale e non il testo integrale, lo si segnala.

Pronunce sul compenso dell’OCC (rilevanti per tutte e tre le opzioni)

  1. Cass. civ., ord. n. 6865/2025. Il compenso dell’OCC nel sovraindebitamento è prededucibile, ma non gode di una collocazione che lo faccia passare davanti ai creditori garantiti da ipoteca; le spese del gestore non sono uscite di carattere generale sostenute nell’interesse di tutti i creditori, e le norme fallimentari non si applicano per analogia. Rilevanza: delimita l’Opzione 1 quando il piano prevede la vendita di un bene ipotecato.
  2. Cass. civ., ord. n. 12405/2025. Nella liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, il compenso dell’OCC, pur prededucibile, non si soddisfa in via prioritaria sul ricavato dei beni ipotecati, perché risponde all’interesse primario del debitore e non della massa. Rilevanza: conferma che la prededuzione non coincide con la precedenza su ogni attivo.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14401 del 29 maggio 2025. Il compenso dell’OCC non rientra tra le spese generali della procedura e non può essere pagato con precedenza sul ricavato di beni ipotecati o pignorati destinato ai creditori garantiti; cassato con rinvio il provvedimento che aveva riconosciuto al credito dell’OCC natura privilegiata ex artt. 2755 e 2770 c.c. Rilevanza: pronuncia resa sotto la L. 3/2012, il cui principio è coerente con la regola dell’art. 277, comma 2, CCII.
  4. Cass. civ., Sez. I, n. 34105 del 19 dicembre 2019. Riconosce la prevalenza della pattuizione tra debitore e OCC nella determinazione del compenso. Rilevanza: sostiene l’Opzione 2, nella quale acconti e saldo sono frutto di un accordo.
  5. Trib. Napoli, n. 38/2023 del 22 marzo 2023. Aderisce alla prevalenza dell’accordo e alla scansione del compenso dell’OCC per fasi. Rilevanza: aiuta a strutturare il calendario delle rate dedicate alle spese.
  6. Trib. Rovigo, provvedimento del 2 settembre 2025. Nella liquidazione controllata, se il gestore è confermato liquidatore il suo compenso è liquidato dal giudice dopo il rendiconto; se il liquidatore è diverso, il credito del gestore è prededucibile ex art. 6, lett. a), CCII e va insinuato al passivo. Rilevanza: chiarisce il percorso del credito dell’OCC nella procedura liquidatoria.
  7. Cass. civ., sent. n. 17721/2025 (nota tramite sintesi editoriale). Nel concordato minore il mancato versamento del fondo spese non comporta automaticamente improcedibilità o revoca. Rilevanza: attenua il rischio legato alle difficoltà di pagamento iniziali.

Pronunce sulla prededuzione del professionista (rilevanti soprattutto per le Opzioni 1 e 2)

  1. Cass., Sezioni Unite, n. 42093 del 31 dicembre 2021. Il credito del professionista che assiste il debitore per l’accesso al concordato è prededucibile nel successivo fallimento quando la prestazione, valutata ex ante dal giudice di merito, sia stata funzionale alle finalità della procedura, a condizione che il debitore sia stato ammesso. Rilevanza: è il principio cardine al quale si richiama chi sostiene la prededuzione del professionista anche nelle procedure minori.
  2. Cass. civ., Sez. I, n. 26159 del 7 ottobre 2024. Ribadisce la prededuzione del credito del professionista funzionale al concordato e precisa che la consecuzione può intercorrere anche tra procedure “minori” e che l’intervallo temporale non è decisivo se non irragionevole. Rilevanza: apre a una lettura che include il sovraindebitamento nella logica della funzionalità.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 35489/2023. Esclude la prededuzione quando l’ammissione alla procedura sia stata revocata per atti in frode noti al professionista, perché la prestazione non ha utilità per i creditori. Rilevanza: mostra il limite della prededuzione e il rischio per il professionista nelle Opzioni 1 e 2.
  4. Cass. civ., n. 32997/2019 (richiamata in commento). La prededuzione è una precedenza processuale, non una causa di prelazione. Rilevanza: spiega perché la prededuzione non scavalca automaticamente il creditore ipotecario.

Pronunce sulla liquidazione controllata e sulle procedure minori

  1. Trib. Treviso, decreto del 19 aprile 2024 (liquidazione controllata r.g. n. 14/2023). Riconosce la prededuzione, nei limiti dell’art. 277, comma 2, CCII, al credito dell’avvocato che ha assistito il debitore nel ricorso per l’apertura della liquidazione; la facoltà del debitore di presentare il ricorso personalmente non esclude la funzionalità della prestazione. Rilevanza: è il riferimento più diretto per la liquidazione controllata.
  2. Cass. civ., ord. n. 17596/2019 e ord. n. 18922/2014 (richiamate dal Trib. Treviso). Ritengono prededucibile il credito del professionista che assiste il debitore nella preparazione dell’istanza di fallimento in proprio. Rilevanza: precedenti di legittimità sul tema della funzionalità anche per la procedura liquidatoria.
  3. Trib. Reggio Emilia, verbale di udienza del 2 maggio 2023. Riconosce in via interpretativa, per eadem ratio, la prededuzione al professionista che ha assistito il debitore nella domanda di liquidazione giudiziale in proprio, osservando che non sarebbe ragionevole limitarla agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo. Rilevanza: argomento spendibile anche per le procedure minori.
  4. Trib. La Spezia, provvedimento del 12 dicembre 2022 (ammissione al concordato minore). Secondo il commento che lo riporta, riconosce la prededuzione del credito del professionista nel concordato minore. Rilevanza: precedente di merito favorevole all’Opzione 1 nel concordato minore.

Il quadro complessivo è chiaro sul piano dell’OCC e ancora in movimento sul piano del professionista: proprio questa asimmetria rende la scelta tra le tre opzioni una scelta tecnica, non di comodità.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo studio interviene sulla collocazione delle spese di procedura con attività concrete, che riguardano sia la costruzione del piano sia la sua difesa.

  1. Ricostruiamo il passivo per gradi di preferenza, separando crediti prededucibili, privilegiati, ipotecari e chirografari, perché solo così si vede quanto spazio resta per le spese.
  2. Calcoliamo la provvista mensile disponibile confrontando reddito, spese familiari documentate e quota destinabile ai creditori, e verifichiamo quante rate assorbirebbe la copertura delle spese di procedura.
  3. Valutiamo quale delle tre opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, alla luce della procedura scelta, delle garanzie reali presenti e degli orientamenti del tribunale competente.
  4. Esaminiamo la presenza di beni ipotecati e impostiamo il piano in modo che le spese non gravino sul ricavato destinato al creditore garantito, in linea con le ordinanze della Cassazione del 2025.
  5. Coordiniamo con l’OCC l’esposizione dei costi presumibili nella relazione, perché la voce sia completa e coerente con il calendario dei pagamenti.
  6. Redigiamo la clausola del piano sulle spese di procedura indicando tempi, priorità e conseguenze dell’eventuale inadempimento del terzo che finanzia.
  7. Documentiamo la provenienza degli acconti o dell’apporto del terzo, per prevenire contestazioni sulla meritevolezza.
  8. Prepariamo le argomentazioni sulla prededuzione del professionista quando il piano la prevede, richiamando i principi delle Sezioni Unite e la giurisprudenza di merito pertinente.
  9. Seguiamo le osservazioni dei creditori e del giudice e, se necessario, proponiamo le modifiche consentite prima dell’omologazione.
  10. Assistiamo il debitore nelle fasi di reclamo e impugnazione, fino al giudizio di legittimità, se la collocazione delle spese o l’omologazione vengono contestate.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC sono le leve più pertinenti a questo tema: significano conoscere le regole con cui l’Organismo determina e documenta i propri costi e il modo in cui il giudice li verifica in sede di omologazione e di relazione finale. Accanto a questo pesa la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta sulla collocazione delle spese fatta oggi, nel piano, è la stessa che andrà difesa domani in un eventuale reclamo o ricorso, senza cambiare difensore né linea. Lo staff dello studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi costruiscono la proposta e le argomentazioni giuridiche, i secondi verificano la sostenibilità numerica del piano e la coerenza dei flussi.

Chiusura

Inserire OCC e avvocato nel piano in prededuzione è possibile, ma con gradi di sicurezza molto diversi: solido per l’OCC, che ha una previsione espressa nell’art. 6, comma 1, lett. a), CCII; più interpretativo per il professionista nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore; più ancorato alla norma nella liquidazione controllata, grazie all’art. 277, comma 2. In ogni caso, nessuna forma di prededuzione autorizza a pagare le spese sul ricavato dei beni ipotecati destinato al creditore garantito.

La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un piano che colloca male le spese può allungare la procedura, irrigidire i creditori o lasciare scoperto chi ti assiste.

Lo Studio Monardo affronta questa materia dalla posizione del Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e del professionista fiduciario di un OCC, cioè da chi conosce le regole con cui le spese di procedura vengono esposte, verificate e liquidate; e la difende con la continuità del difensore cassazionista, se la questione arriva fino al giudizio di legittimità.

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