Spese Di Giustizia Per Processi Persi E Esdebitazione: Si Cancellano Con Il Sovraindebitamento?

Spese Di Giustizia Per Processi Persi E Esdebitazione: Si Cancellano Con Il Sovraindebitamento?

Hai perso una causa, oppure sei uscito da un processo penale con una condanna, e oggi ti ritrovi in mano un invito al pagamento della cancelleria, una cartella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o un atto di precetto dell’avvocato della controparte. Gli importi si sommano: spese di lite liquidate in sentenza, contributo unificato, raddoppio del contributo per l’impugnazione respinta, spese processuali penali, magari la multa o l’ammenda. Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per capire quali di queste somme puoi davvero cancellare con le procedure di sovraindebitamento e quali, invece, ti resteranno addosso anche dopo l’esdebitazione.

La risposta breve è che non tutte le spese di giustizia hanno la stessa sorte. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) libera il debitore meritevole dai debiti rimasti insoddisfatti, ma l’art. 278, comma 7, esclude dall’esdebitazione, tra l’altro, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti. È su questa linea di confine che si gioca tutto: una spesa processuale è un debito verso lo Stato, una multa è una pena, una condanna ex art. 96 c.p.c. è una sanzione civile. Ogni voce va pesata da sola.

Perché questo tema è il terreno su cui lo Studio Monardo lavora ogni giorno? Perché la valutazione di cosa è esdebitabile e cosa no si fa dentro le procedure del CCII, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come l’Organismo di composizione della crisi legge l’elenco dei debiti, come redige la relazione e come il tribunale decide sull’esdebitazione. E poiché una parte rilevante di queste spese viene riscossa a ruolo come credito erariale, lo studio si avvale dello staff multidisciplinare in diritto tributario coordinato dall’Avvocato, per leggere cartelle, ruoli e sanzioni accessorie con gli strumenti giusti.

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Prima di muoverti: da dove parte il tuo piano

Il primo passo è capire in quale punto della strada ti trovi. Non tutti partono dalla stessa casella: c’è chi ha appena ricevuto la sentenza e non ha ancora visto un atto di riscossione, chi ha già un pignoramento dello stipendio in corso, chi ha accumulato anni di cartelle per spese processuali penali mai pagate. Rispondi con sincerità a queste quattro domande, perché da ciascuna risposta dipende la mossa da cui devi cominciare.

Domanda 1 – Sai esattamente che cosa ti viene chiesto e da chi?

Prendi ogni carta che hai ricevuto e chiediti: chi è il creditore? Se è la controparte privata che ha vinto la causa civile, il debito è un ordinario credito per spese di lite liquidate dal giudice ai sensi dell’art. 91 c.p.c. Se è la cancelleria del tribunale o l’ufficio recupero crediti, o se ti arriva una cartella di Agenzia delle Entrate-Riscossione con la dicitura “spese di giustizia”, il creditore è lo Stato. Se è una cartella o un invito che parla di “pena pecuniaria”, “multa” o “ammenda”, sei davanti a una sanzione penale. Se non riesci a dare un nome al creditore di ogni singola voce, il tuo piano parte dalla mossa 1.

Domanda 2 – Hai già esecuzioni in corso?

Verifica se ti è stato notificato un atto di pignoramento presso terzi (sullo stipendio, sulla pensione, sul conto), un pignoramento immobiliare o un fermo amministrativo sull’auto. Se sì, il tempo lavora contro di te: ogni mese che passa il creditore trattiene una quota del tuo reddito o si avvicina alla vendita del bene. In presenza di pignoramenti attivi, la mossa 5 (la protezione del patrimonio) va anticipata e preparata in parallelo con le prime.

Domanda 3 – I tuoi debiti complessivi sono sostenibili o no?

Le spese di giustizia raramente arrivano da sole. Fai la somma di tutto ciò che devi: mutuo, finanziamenti, carte revolving, debiti fiscali, debiti verso fornitori se hai avuto un’attività, e poi le spese processuali. Confronta il totale con ciò che entra ogni mese, al netto di quanto serve per vivere con la tua famiglia. Se il rapporto è squilibrato in modo stabile, sei in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Se invece il problema è solo il debito per spese penali e hai redditi bassi, la mossa 4 (la remissione del debito) potrebbe bastare da sola.

Domanda 4 – C’è una condanna penale definitiva o una pena pecuniaria?

Se la sentenza penale ti ha condannato anche a una multa o a un’ammenda, devi sapere fin da subito che quella somma non si cancella con l’esdebitazione: è una sanzione penale e l’art. 278, comma 7, CCII la tiene fuori. Le spese processuali, invece, seguono una strada diversa. Separare la pena dalle spese è la condizione per non illuderti e per non sprecare la procedura. Se sei in questa situazione, la mossa 3 (la classificazione) è il cuore del tuo piano.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Hai carte sparse, non sai quanto devi né a chi Mossa 1 – Inventario Senza elenco dei creditori nessun OCC può lavorare
Hai solo una sentenza e una richiesta di pagamento recente Mossa 2 – Documenti Ti servono titoli, notifiche e importi aggiornati
Hai una condanna penale con multa + spese processuali Mossa 3 – Classificazione Devi separare ciò che è esdebitabile da ciò che non lo è
Hai solo spese processuali penali e redditi molto bassi Mossa 4 – Remissione del debito Strumento specifico, più rapido, da valutare per primo
Hai un pignoramento dello stipendio o del conto in corso Mossa 5 – Protezione Ogni mese di trattenuta è denaro sottratto al piano
Hai molti debiti di natura diversa, oltre alle spese Mossa 6 – Scelta della procedura Ristrutturazione, concordato minore o liquidazione controllata
Non hai beni né redditi utili ai creditori Mossa 6, variante incapiente L’art. 283 CCII è pensato per te
Hai già una procedura aperta o sei vicino alla chiusura Mossa 8 – Il dopo Devi gestire esdebitazione e debiti esclusi

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga in tabella. Se ti riconosci in più righe, segui l’ordine numerico delle mosse, ma tieni a mente quella che ti riguarda con più urgenza.

Mossa 1 – Fai l’inventario completo delle spese di giustizia

Obiettivo della mossa: trasformare un mucchio di atti diversi in un elenco ordinato di voci, ciascuna con creditore, importo, titolo e data. È la base di tutto il resto: senza questo elenco non puoi né chiedere la remissione, né depositare una domanda di sovraindebitamento.

Quando va fatta

Subito. Non esiste un termine di legge per l’inventario, ma esistono termini che corrono intorno a te: i 60 giorni per opporti a una cartella esattoriale per vizi propri davanti al giudice competente, i 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., i 10 giorni del precetto prima che il creditore privato possa pignorare. Ricorda che nei procedimenti civili la sospensione feriale dei termini va dal 1° al 31 agosto: se ricevi un atto a fine luglio, i giorni di agosto non si contano, ma non contare su questo per rimandare.

Come si esegue

Prepara un foglio, anche a mano, con queste colonne: tipo di spesa, creditore, importo, titolo da cui nasce, data di notifica dell’ultimo atto, stato (pagato in parte, rateizzato, in esecuzione). Poi passa in rassegna le voci tipiche di un processo perso.

Nel processo civile:

  • Spese di lite liquidate a favore della controparte (art. 91 c.p.c.): compenso del difensore avversario e spese vive, liquidati dal giudice. Il creditore è la parte vittoriosa, che può agire con precetto e pignoramento.
  • Condanna per responsabilità aggravata (art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.): il comma 1 è risarcitorio, il comma 3 consente al giudice di condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.
  • Condanna a favore della cassa delle ammende (art. 96, comma 4, c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia): una somma tra 500 e 5.000 euro a favore dello Stato, quando il giudice applica i commi precedenti.
  • Contributo unificato non versato o versato in misura insufficiente, recuperato dalla cancelleria e poi iscritto a ruolo, con la relativa sanzione (art. 16 d.P.R. 115/2002).
  • Raddoppio del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002), dovuto da chi propone un’impugnazione respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile.
  • Imposta di registro sulla sentenza, richiesta dall’Agenzia delle Entrate.
  • Spese di consulenza tecnica d’ufficio poste a tuo carico.
  • Somme da restituire allo Stato dopo la revoca del patrocinio a spese dello Stato.

Nel processo penale:

  • Spese processuali a carico del condannato (art. 535 c.p.p.), recuperate secondo il d.P.R. 115/2002 tramite l’invito al pagamento e poi l’iscrizione a ruolo.
  • Spese di mantenimento in carcere, se hai scontato un periodo di detenzione.
  • Pena pecuniaria (multa o ammenda), che è una pena a tutti gli effetti.
  • Spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate a favore della persona offesa che si è costituita.
  • Risarcimento del danno o provvisionale a favore della parte civile.

La base giuridica

Il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia) disciplina la nascita, la quantificazione e il recupero dei crediti dello Stato per spese processuali, pene pecuniarie e contributo unificato. L’art. 535 c.p.p. fonda la condanna alle spese nel processo penale; gli artt. 91 e 96 c.p.c. quella nel processo civile. Sul fronte del sovraindebitamento, l’art. 67, comma 2, CCII richiede che la domanda sia corredata dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione: il tuo inventario è la bozza di quell’elenco.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è non trovare più gli atti: la sentenza è nel cassetto del vecchio avvocato, la cartella è stata notificata a un indirizzo dove non vivi più. Non arrenderti: puoi richiedere l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite l’area riservata, chiedere copia della sentenza in cancelleria, consultare il fascicolo telematico se il tuo nuovo difensore vi accede. Un debito di cui non conosci l’esistenza non sparisce: rischi solo di dimenticarlo nell’elenco dei creditori, e l’art. 278, comma 2, CCII prevede che verso chi non ha partecipato al concorso l’esdebitazione operi in modo limitato.

Le somme che non vedi subito: interessi, aggi e sanzioni

Quando fai l’inventario, non fermarti all’importo scritto nella sentenza. Il debito che ti viene chiesto oggi è quasi sempre più alto, e devi capire perché, voce per voce.

Per le spese di lite a favore della controparte, al compenso liquidato dal giudice si aggiungono di regola il rimborso forfettario delle spese generali, il contributo previdenziale del difensore e l’IVA, se la controparte non può detrarla. Se la controparte ha notificato un precetto, troverai anche le spese del precetto stesso, e dopo il pignoramento quelle della procedura esecutiva. Sulle somme liquidate decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Annota separatamente capitale, accessori e spese esecutive: nell’elenco dei creditori dovrai indicare l’importo complessivo, ma nella trattativa o nella verifica dei conteggi la distinzione è preziosa.

Per le spese di giustizia riscosse a ruolo, dopo l’iscrizione si aggiungono gli interessi di mora e gli oneri di riscossione previsti dalla disciplina vigente, oltre ai diritti di notifica. Per il contributo unificato non versato, l’art. 16 d.P.R. 115/2002 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa proporzionata all’importo omesso: è una sanzione che segue il debito principale, e questo, come vedrai alla mossa 3, conta molto ai fini dell’esdebitazione.

Per le spese processuali penali, l’importo deriva dalla quantificazione fatta dall’ufficio secondo il d.P.R. 115/2002, spesso con importi forfettari per alcune voci. Se sei stato condannato insieme ad altri imputati, verifica come è stato ripartito il debito: la regola della solidarietà nelle spese è stata abrogata, ma, come hanno ricordato le Sezioni Unite penali nel 2012, l’abrogazione non incide sulle condanne già definitive al momento dell’entrata in vigore.

Non sottovalutare questo lavoro di dettaglio. Molti debitori scoprono, solo mettendo in fila gli atti, di aver ricevuto due cartelle per la stessa voce, o di aver già pagato una parte del debito che continua a comparire nel ruolo. Ogni errore individuato ora è un importo in meno da inserire nel piano.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 2, verifica di avere:

  1. un elenco con ogni voce associata a un creditore preciso (controparte, cancelleria, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agenzia delle Entrate, parte civile);
  2. per ogni voce, il titolo da cui nasce (numero della sentenza, del decreto, della cartella);
  3. una somma totale aggiornata, distinta tra debiti verso lo Stato e debiti verso privati.

Mossa 2 – Recupera e verifica i documenti che reggono ogni voce

Obiettivo della mossa: avere in mano, per ogni voce dell’inventario, l’atto che la fonda e l’atto che te la chiede, così da poter verificare se il debito è dovuto, se è prescritto, se è stato notificato correttamente.

Quando va fatta

Subito dopo l’inventario, e comunque prima di qualunque contatto con un OCC. Se ci sono termini di opposizione aperti (60 giorni dalla notifica della cartella per vizi propri, 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi), questa mossa diventa urgente: chi verifica la notifica dopo la scadenza del termine perde lo strumento per contestarla.

Come si esegue

Procedi così, voce per voce:

  1. Sentenza o provvedimento di condanna alle spese. Chiedi copia conforme in cancelleria o al tuo difensore. Verifica il dispositivo: la somma liquidata, se è indicato “oltre spese generali, IVA e CPA”, se c’è una condanna ex art. 96.
  2. Atto di precetto della controparte (per le spese di lite). Controlla la data di notifica e l’importo intimato, confrontandolo con il dispositivo.
  3. Invito al pagamento dell’ufficio recupero crediti (per le spese penali e il contributo unificato). È l’atto con cui l’ufficio ti chiede di pagare entro un termine prima dell’iscrizione a ruolo.
  4. Cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Leggi la sezione “dettaglio degli addebiti”: lì trovi la distinzione tra spese di giustizia, pene pecuniarie, contributo unificato e sanzioni.
  5. Avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla sentenza.
  6. Estratto di ruolo aggiornato, scaricabile dall’area riservata dell’agente della riscossione.

Mentre raccogli i documenti, segna le date: ti serviranno per verificare la prescrizione. Ogni tipo di credito ha i suoi termini, e una parte dei debiti per spese di giustizia molto risalenti potrebbe essere estinta. È una verifica tecnica che conviene fare con un legale, perché i termini e gli atti interruttivi cambiano a seconda della natura della voce.

La base giuridica

Il recupero dei crediti per spese, pene pecuniarie e contributo unificato segue le regole del d.P.R. 115/2002 (parte VII). La contestazione di quantificazione o pertinenza delle spese penali è stata oggetto di una pronuncia importante: le Sezioni Unite penali, con la sentenza n. 491 del 12 gennaio 2012, hanno chiarito che chi contesta il calcolo delle spese o la loro riferibilità ai reati per cui è stato condannato deve rivolgersi al giudice civile con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre le questioni che toccano il contenuto del titolo penale (come la persistenza del vincolo di solidarietà per condanne anteriori all’abrogazione dell’art. 535, comma 2, c.p.p.) restano al giudice dell’esecuzione penale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: la cartella riporta un importo molto più alto di quanto ricordi, perché si sono aggiunti interessi, aggi e sanzioni per il contributo unificato non pagato. Prima di assumere che tutto sia dovuto, chiedi una verifica del calcolo. Se scopri un errore sulla quantificazione delle spese penali, ricorda il principio delle Sezioni Unite del 2012: la sede è l’opposizione davanti al giudice civile. Se l’errore riguarda il ruolo o la cartella, la sede dipende dalla natura del credito, ed è qui che lo staff tributario dello studio fa la differenza.

Check di completamento

  1. Hai almeno un atto fondativo e un atto di richiesta per ogni voce.
  2. Hai annotato tutte le date di notifica e verificato che nessun termine di opposizione stia per scadere.
  3. Hai segnalato le voci per cui sospetti la prescrizione o un errore di calcolo.

Mossa 3 – Classifica ogni voce: esdebitabile, esclusa o in zona grigia

Obiettivo della mossa: sapere in anticipo che cosa la procedura di sovraindebitamento potrà cancellare e che cosa no, per costruire un piano realistico e non scoprire dopo anni di sacrifici che metà del debito è ancora lì.

Quando va fatta

Prima di scegliere la procedura. La classificazione orienta tutto: se la parte più pesante del tuo debito è una pena pecuniaria, la procedura di sovraindebitamento ti aiuterà con il resto ma non con quella; se è fatta di spese processuali e spese di lite, l’esdebitazione può davvero chiudere la partita.

Come si esegue

Applica la regola dell’art. 278, comma 7, CCII. Restano esclusi dall’esdebitazione:

  • gli obblighi di mantenimento e gli obblighi alimentari;
  • i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;
  • le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Tutto il resto, se il debitore è meritevole e la procedura si chiude regolarmente, diventa inesigibile. Ora prendi il tuo inventario e assegna a ogni voce una delle tre etichette.

Voce Natura Classificazione Note operative
Spese di lite liquidate alla controparte (art. 91 c.p.c.) Credito privato chirografario Esdebitabile Va inserita nell’elenco dei creditori
Somma ex art. 96, comma 1, c.p.c. Risarcimento per lite temeraria Zona grigia Da valutare: è un risarcimento, ma non per illecito extracontrattuale in senso stretto
Somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. Sanzione civile a favore della controparte Zona grigia La Corte costituzionale ne ha riconosciuto la natura sanzionatoria
Somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. (cassa delle ammende) Sanzione pecuniaria a favore dello Stato Probabilmente esclusa Ha struttura di sanzione, non è accessoria a un debito
Contributo unificato omesso Tributo Esdebitabile Iscritto a ruolo, va indicato come credito erariale
Sanzione per omesso contributo unificato Sanzione amministrativa accessoria Esdebitabile se il contributo viene estinto È l’ipotesi tipica di sanzione accessoria a debito estinto
Raddoppio del contributo unificato Prestazione dovuta per impugnazione respinta Da valutare caso per caso Natura discussa: verifica la qualificazione nel caso concreto
Imposta di registro sulla sentenza Tributo Esdebitabile Creditore: Agenzia delle Entrate
Spese processuali penali Credito dello Stato per recupero spese Esdebitabile secondo la lettura prevalente Distinguile sempre dalla pena
Spese di mantenimento in carcere Credito dello Stato Esdebitabile secondo la lettura prevalente Valuta anche la remissione (mossa 4)
Multa o ammenda Sanzione penale pecuniaria Esclusa Resta dovuta: va gestita con strumenti penali
Spese di lite della parte civile Credito privato Zona grigia Collegate al risarcimento da reato
Risarcimento e provvisionale alla parte civile Danno da fatto illecito extracontrattuale Esclusa Art. 278, comma 7, CCII
Somme da restituire per revoca del patrocinio a spese dello Stato Credito dello Stato Da valutare Attenzione ai profili di meritevolezza se la revoca dipende da dichiarazioni false

La regola pratica è questa: ciò che lo Stato ti chiede per rimborsarsi del costo del processo è un debito; ciò che lo Stato ti chiede per punirti è una pena. Il primo può essere esdebitato, la seconda no, salvo che si tratti di una sanzione accessoria a un debito che la procedura ha estinto.

La zona grigia, spiegata senza giri di parole

Ci sono voci su cui non esiste ancora una giurisprudenza consolidata nell’ambito dell’esdebitazione. Devi conoscerle, perché è lì che il creditore potrebbe contestare.

Le spese processuali penali. Le Sezioni Unite penali, nella sentenza n. 491 del 2012, hanno affrontato la condanna alle spese anche con riferimento alla sua natura, ritenendo che quella natura non cambiasse la competenza del giudice civile per l’opposizione. Un creditore pubblico potrebbe sostenere che la condanna alle spese, essendo una statuizione contenuta nella sentenza penale, partecipi della natura della pena. La lettura più coerente con l’art. 278 CCII è che le spese processuali siano un credito di rimborso, non una pena pecuniaria: la norma parla di “sanzioni penali”, e la multa e l’ammenda sono le pene pecuniarie previste dal codice penale. Ma è una tesi da argomentare nel ricorso e nella relazione dell’OCC, non da dare per scontata.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 152 del 2016, ha ritenuto legittima la norma nella parte in cui prevede una sanzione di natura punitiva civile destinata alla parte vittoriosa anziché all’Erario. Se è una sanzione, potrebbe rientrare nell’esclusione dell’art. 278, comma 7? La norma parla di sanzioni “penali e amministrative”: una sanzione civile a favore di un privato non è, testualmente, né l’una né l’altra. È un argomento forte a favore dell’esdebitabilità, ma il tema è aperto.

Le spese a favore della parte civile. Accedono a un credito risarcitorio da reato, che è escluso. Le spese di lite, però, nascono dalla soccombenza, non dall’illecito: c’è spazio per sostenere che siano esdebitabili anche se il risarcimento non lo è.

La base giuridica

Oltre all’art. 278, comma 7, CCII, tieni presente che le regole generali dell’esdebitazione (artt. 278-283 CCII) si applicano anche al sovraindebitato: l’art. 282 disciplina l’esdebitazione nella liquidazione controllata, l’art. 283 quella del debitore incapiente. Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore, l’effetto liberatorio deriva dall’esecuzione del piano omologato.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: ti accorgi che la voce più pesante è esclusa. Non abbandonare il piano. Una procedura che cancella tutto il resto ti libera risorse per pagare ciò che resta, e per le pene pecuniarie esistono strumenti propri, come la rateizzazione, di cui parleremo alla mossa 8. Il secondo imprevisto: una voce è in zona grigia e non sai come trattarla. Inseriscila comunque nell’elenco dei creditori, con l’indicazione della sua natura: tacerla sarebbe peggio, perché l’OCC e il tribunale devono avere un quadro completo.

Come leggere la cartella: le diciture che contano

La classificazione si fa sugli atti, non sulle impressioni. Quando apri una cartella dell’agente della riscossione che riguarda spese di giustizia, cerca nel dettaglio degli addebiti l’ente creditore (di norma il Ministero della Giustizia o l’ufficio giudiziario) e la descrizione di ciascuna partita. Troverai diciture che distinguono le spese processuali, le spese di mantenimento, la pena pecuniaria, il contributo unificato e le relative sanzioni. Ogni riga è una voce da classificare a sé: una cartella può contenere insieme una partita esdebitabile e una esclusa.

Controlla anche il riferimento al provvedimento: numero della sentenza, ufficio che l’ha emessa, anno. Ti serve per abbinare la partita all’atto fondativo raccolto alla mossa 2 e per verificare che la pena pecuniaria non sia stata già convertita, sospesa o dichiarata estinta per qualche ragione (per esempio per effetto di un indulto o di una causa di estinzione della pena). Se sulla stessa sentenza ci sono più partite, annota per ciascuna la natura: nella domanda di sovraindebitamento l’OCC dovrà riportare il credito dello Stato distinguendo ciò che rientrerà nell’esdebitazione da ciò che non vi rientrerà.

Se l’atto che hai è un invito al pagamento dell’ufficio recupero crediti, la distinzione è di solito già evidente nel prospetto allegato. Se hai solo un’intimazione di pagamento o un preavviso di fermo, che riepilogano più cartelle, risali alle cartelle originarie tramite l’estratto di ruolo. Senza questa lettura riga per riga, rischi di trattare come esdebitabile una multa o, al contrario, di rinunciare a cancellare spese che la legge ti consente di eliminare.

Check di completamento

  1. Ogni voce ha un’etichetta: esdebitabile, esclusa, zona grigia.
  2. Hai calcolato quanto pesa il debito escluso sul totale.
  3. Hai annotato, per ogni voce in zona grigia, l’argomento a favore dell’esdebitabilità da portare all’OCC.

Mossa 4 – Valuta prima la remissione del debito per le spese penali

Obiettivo della mossa: verificare se puoi liberarti delle spese processuali penali e delle spese di mantenimento in carcere con uno strumento specifico, più rapido e meno impegnativo di una procedura concorsuale, prima di includerle nel sovraindebitamento.

Quando va fatta

Finché la procedura di recupero non si è conclusa. È questo il limite temporale previsto dall’art. 6, comma 3, d.P.R. 115/2002: la domanda può essere presentata fino a che non è terminato il recupero, e la sua presentazione sospende la procedura di riscossione. Se il recupero si è già chiuso con il pagamento forzoso, la remissione non è più utilizzabile per quelle somme.

Come si esegue

  1. Verifica i due requisiti. Il debito per spese del processo è rimesso a chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta: in libertà, se non sei detenuto; in istituto, se lo sei o lo sei stato.
  2. Prepara la documentazione economica. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, ISEE, certificazione della situazione lavorativa, estratti conto, contratto di locazione o rata del mutuo, spese sanitarie e familiari. La giurisprudenza chiede di dimostrare non la miseria, ma lo squilibrio del bilancio familiare.
  3. Prepara la prova della regolare condotta. Assenza di nuove condanne, attività lavorativa, percorso di reinserimento, eventuali relazioni dei servizi sociali.
  4. Deposita la domanda presso il magistrato di sorveglianza competente. Può presentarla l’interessato o un prossimo congiunto.
  5. Comunica all’ufficio recupero crediti l’avvenuto deposito, per ottenere la sospensione del recupero.

La base giuridica

L’art. 6 d.P.R. 115/2002 è la norma di riferimento. Sul requisito delle disagiate condizioni, la Corte di cassazione penale ha costruito un orientamento costante: Cass. pen., sez. I, n. 5621 del 16 gennaio 2009 e Cass. pen., sez. I, n. 48400 del 23 novembre 2012 hanno precisato che non serve l’indigenza assoluta, perché è sufficiente che il pagamento provochi un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico, tale da impedire il soddisfacimento di esigenze primarie. Cass. pen., sez. I, n. 42026 del 6 luglio 2018 ha chiarito che il giudice deve confrontare l’entità del debito con l’intero patrimonio del richiedente, per verificare se il pagamento sia sostenibile senza un significativo squilibrio. Più di recente, una pronuncia della prima sezione penale relativa a un’udienza del 7 novembre 2023 (pubblicata con il n. 379) ha annullato con rinvio un’ordinanza del magistrato di sorveglianza che non aveva svolto questo confronto tra debito e risorse.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: la domanda viene respinta perché il magistrato ritiene che tu possa pagare. Valuta, con il tuo legale, il ricorso per cassazione se la motivazione non ha messo a confronto il debito con le tue risorse complessive, come richiede la giurisprudenza. Il secondo imprevisto: la remissione viene concessa, ma resta il resto dei debiti. Bene: la remissione ha alleggerito il passivo e la procedura di sovraindebitamento sarà più semplice e più sostenibile.

Attenzione a un punto che molti trascurano: la remissione riguarda le spese del processo e, per chi è stato detenuto, quelle di mantenimento. Non è lo strumento per la multa o l’ammenda.

Check di completamento

  1. Hai verificato se il recupero delle spese penali è ancora in corso (condizione per la domanda).
  2. Hai deciso, con un professionista, se depositare la domanda di remissione o includere le spese nel sovraindebitamento.
  3. Se hai depositato, hai la prova del deposito e la comunicazione all’ufficio recupero crediti.

Mossa 5 – Metti al riparo stipendio, conto e casa dalle azioni in corso

Obiettivo della mossa: fermare o contenere i pignoramenti e le azioni esecutive in corso, per evitare che il patrimonio che servirà al piano venga consumato prima che la procedura parta.

Quando va fatta

Appena hai individuato la procedura più adatta, perché le misure protettive si chiedono contestualmente alla domanda. Se un pignoramento è in corso, ogni mensilità trattenuta è sottratta al piano. Se c’è un’asta fissata, il calendario diventa stringente: devi depositare prima della vendita.

Come si esegue

  1. Mappa le esecuzioni. Per ogni pignoramento, annota il tribunale, il numero di ruolo, il creditore procedente, la data della prossima udienza.
  2. Calcola quanto ti stanno trattenendo. Sullo stipendio, il limite ordinario è un quinto per crediti diversi da quelli alimentari, con regole specifiche per la riscossione esattoriale.
  3. Prepara la richiesta di misure protettive insieme alla domanda di accesso alla procedura scelta, con il supporto dell’OCC.
  4. Comunica l’apertura della procedura ai creditori procedenti e al giudice dell’esecuzione, perché ne prenda atto.

La base giuridica

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 70, comma 4, CCII consente al giudice, su istanza del debitore, di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Nel concordato minore, l’art. 78, comma 2, lett. d), CCII prevede che il decreto di apertura disponga che, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali. Nella liquidazione controllata, la sentenza di apertura comporta il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura (art. 270, comma 5, CCII, con rinvio all’art. 150).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: il creditore privato che ha vinto la causa accelera e fissa l’asta della tua casa. Qui serve il legale: valuta con lui se depositare subito una domanda di liquidazione controllata, che blocca le esecuzioni individuali, o una domanda di ristrutturazione con richiesta di sospensione. Il secondo imprevisto: l’agente della riscossione prosegue il pignoramento presso il datore di lavoro nonostante la domanda. Fai notificare il provvedimento del giudice al terzo pignorato e all’agente, e se l’azione prosegue segnala la violazione al giudice della procedura.

Non illuderti che basti “aver parlato con l’OCC” per bloccare un pignoramento: la protezione nasce dal provvedimento del giudice, non dalla trattativa.

Il pignoramento per spese di lite: cosa puoi verificare subito

Quando a pignorare è la controparte privata che ha vinto la causa, il procedimento segue le regole ordinarie del codice di procedura civile. Prima ancora di pensare alle misure protettive, verifica tre cose con il tuo legale. Primo: che il precetto sia stato notificato e che, tra la notifica del precetto e quella del pignoramento, sia trascorso il termine dilatorio di 10 giorni e non sia decorso quello di efficacia di 90 giorni. Secondo: che l’importo intimato corrisponda al dispositivo della sentenza, senza voci non liquidate. Terzo: che sullo stipendio o sulla pensione siano rispettati i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c., inclusa la tutela del minimo vitale sulla pensione.

Se trovi un vizio, i termini sono stretti: l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. va proposta entro 20 giorni dal compimento dell’atto, con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. L’opposizione non sostituisce la procedura di sovraindebitamento, ma può guadagnare tempo e ridurre l’importo.

Quando a pignorare è l’agente della riscossione, per spese di giustizia iscritte a ruolo, i limiti sono quelli della riscossione esattoriale, con quote di stipendio trattenibili graduate in base all’importo della retribuzione. Anche qui verifica che la cartella sia stata notificata e che il credito non sia prescritto: un pignoramento fondato su una cartella mai notificata è un pignoramento contestabile.

Ricorda che le misure protettive del CCII tutelano il piano, non sanano i vizi dell’esecuzione: le due strade si percorrono insieme, non una al posto dell’altra.

Check di completamento

  1. Hai l’elenco delle esecuzioni con date e importi.
  2. Sai quale misura protettiva chiederai e in quale procedura.
  3. Hai un calendario che ti permette di depositare prima della prossima scadenza esecutiva.

Mossa 6 – Scegli la procedura giusta per il tuo tipo di debito

Obiettivo della mossa: individuare tra ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente la strada che, nella tua situazione, porta all’esdebitazione delle spese di giustizia con il minor sacrificio possibile e il maggior grado di certezza.

Quando va fatta

Dopo la classificazione (mossa 3) e insieme alla mossa 5. La scelta della procedura determina anche quali misure protettive puoi ottenere.

Come si esegue

Metti a confronto la tua situazione con le quattro strade.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII). È riservata al consumatore, cioè alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Proponi ai creditori un piano di pagamento, anche parziale, sostenibile con il tuo reddito. I creditori non votano: il giudice omologa se il piano è fattibile e se tu non hai determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Le spese di lite e le spese di giustizia esdebitabili possono essere pagate in percentuale, come gli altri crediti chirografari. Ricorda che la Cassazione, con l’ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024, ha ribadito la natura negoziale del piano e la possibilità di pagare oltre l’anno i creditori privilegiati, purché sia data loro la possibilità di esprimersi sulla convenienza.

Concordato minore (artt. 74-83 CCII). È per chi non è consumatore: il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, o chi ha debiti misti. Qui i creditori votano. Se hai debiti per spese di giustizia nati da un contenzioso legato all’attività (una causa persa con un fornitore, una lite di lavoro), il concordato minore è spesso la via.

Liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII). Metti a disposizione dei creditori il tuo patrimonio, esclusi i beni impignorabili e la quota di reddito necessaria al mantenimento tuo e della famiglia. Al termine, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ottieni l’esdebitazione dei debiti residui (art. 282 CCII), salvo quelli esclusi dall’art. 278, comma 7.

Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Se non hai beni né redditi da offrire ai creditori, nemmeno in prospettiva, puoi chiedere l’esdebitazione direttamente, una sola volta nella vita, restando obbligato a pagare se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%.

Tabella di scelta rapida

Profilo Procedura indicata Chi decide Effetto sulle spese di giustizia esdebitabili
Consumatore con reddito stabile Ristrutturazione dei debiti Giudice (omologazione), senza voto Pagate in percentuale, poi liberazione
Professionista o piccolo imprenditore Concordato minore Creditori (voto) + giudice Pagate secondo il piano votato
Debitore con patrimonio da liquidare Liquidazione controllata Tribunale, liquidatore Liberazione dopo chiusura o tre anni
Debitore senza beni né redditi utili Esdebitazione dell’incapiente Giudice Liberazione immediata, con obbligo futuro se sopravvengono utilità

La base giuridica

Gli articoli citati del CCII, nella versione risultante dai correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024. La legge 3/2012 è stata abrogata con l’entrata in vigore del Codice, il 15 luglio 2022. Attenzione al diritto intertemporale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025 (sez. I), ha affermato che la domanda di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta disciplinata dalla legge fallimentare. E con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025 (sez. I), pronunciando il principio nell’interesse della legge, ha escluso che il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare possa recuperarla anni dopo attraverso l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: hai avuto una partita IVA in passato e non sai se sei ancora “consumatore”. La qualifica si valuta sulla natura dei debiti, non sulla tua storia: se le spese di giustizia nascono da cause personali, ma hai anche debiti d’impresa, la scelta tra ristrutturazione e concordato minore va fatta con attenzione. Il secondo imprevisto: sei stato dichiarato fallito anni fa. Le due ordinanze del 2025 ti dicono che la strada dell’incapiente potrebbe esserti preclusa: serve una valutazione specifica.

Check di completamento

  1. Hai individuato una procedura principale e una alternativa.
  2. Hai verificato la tua qualifica (consumatore o no) in base alla natura dei debiti.
  3. Hai escluso ostacoli intertemporali legati a vecchie procedure fallimentari.

Mossa 7 – Costruisci il fascicolo per l’OCC e dimostra la tua meritevolezza

Obiettivo della mossa: consegnare all’Organismo di composizione della crisi un fascicolo completo, ordinato e veritiero, che gli consenta di redigere una relazione favorevole e al tribunale di riconoscere che il tuo sovraindebitamento non deriva da colpa grave, malafede o frode.

Quando va fatta

Dopo la scelta della procedura e prima del deposito. Calcola che l’OCC ha bisogno di tempo per esaminare i documenti, chiedere integrazioni, consultare le banche dati e redigere la relazione: se hai un’asta fissata o un pignoramento che sta erodendo il tuo stipendio, comunicalo subito al gestore, perché i tempi della mossa 5 dipendono da questa.

Come si esegue

  1. Presenta l’istanza di nomina del gestore all’OCC territorialmente competente.
  2. Consegna l’inventario delle mosse 1-3, con i documenti della mossa 2 allegati a ciascuna voce.
  3. Redigi una relazione personale sulle cause dell’indebitamento. Spiega come sei arrivato alle spese di giustizia: perché hai fatto causa o perché sei stato convenuto, perché hai impugnato, come si è chiuso il processo. Sii preciso e sincero.
  4. Allega la documentazione reddituale e patrimoniale degli ultimi anni: dichiarazioni, buste paga, estratti conto, visure.
  5. Indica le spese necessarie per il sostentamento tuo e della tua famiglia, con le pezze d’appoggio.
  6. Elenca gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni: vendite, donazioni, costituzioni di fondi patrimoniali.

La base giuridica

L’art. 68 CCII disciplina la relazione dell’OCC nella ristrutturazione dei debiti del consumatore: il gestore deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, la completezza e attendibilità della documentazione, una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. L’art. 69 CCII elenca le condizioni soggettive ostative: il consumatore non può accedere se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, o se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il punto delicato: un processo perso è colpa grave?

È la domanda che ogni persona con spese di giustizia arretrate si pone, e la risposta è no, non automaticamente. Perdere una causa non significa aver agito con colpa grave. Ma alcune situazioni vanno gestite con attenzione:

  • La condanna per lite temeraria. Se il giudice ti ha condannato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ha già accertato in quel processo una mala fede o una colpa grave nella condotta processuale. L’OCC lo vedrà: spiega il contesto, e soprattutto dimostra che quella somma è una parte limitata del tuo indebitamento complessivo, non la sua causa.
  • Le impugnazioni seriali. Chi ha proposto appello e ricorso per cassazione contro ogni decisione, accumulando raddoppi del contributo unificato e spese di lite, deve spiegare le ragioni delle scelte. Avere seguito il consiglio di un difensore è un elemento rilevante.
  • La condanna penale per reati patrimoniali. Se le spese processuali nascono da un processo per reati che hanno avuto a oggetto il patrimonio dei creditori, il tribunale potrebbe valutare la vicenda nel giudizio sulla meritevolezza.

In questa fase lo Studio Monardo lavora con una prospettiva particolare: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, sa quali domande il gestore porrà e come imposta la relazione, e può aiutarti a presentare in modo completo e trasparente una storia processuale complessa.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: l’OCC ti chiede documenti che non hai, per esempio le sentenze dei gradi precedenti o le note spese del vecchio difensore. Torna alla mossa 2 e richiedili in cancelleria. Il secondo imprevisto: il gestore esprime dubbi sulla meritevolezza per una condanna ex art. 96. Integra la relazione personale con una ricostruzione della vicenda processuale e con le ragioni per cui la condotta non è stata la causa del sovraindebitamento. La trasparenza è la tua migliore difesa: ciò che nascondi all’OCC e il tribunale scopre dopo diventa un argomento contro la tua buona fede.

Ricorda anche un dettaglio processuale: la Cassazione, con l’ordinanza n. 34105 del 19 dicembre 2019, ha escluso che il giudice possa imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo delle spese della procedura in assenza di una norma che lo preveda, pur potendo disporre acconti sul compenso dell’organismo. Le spese della procedura sono una voce da pianificare, ma non devono diventare uno sbarramento.

Gli errori che compromettono la relazione dell’OCC

Il gestore della crisi non è il tuo avversario, ma ha il dovere di attestare la completezza e l’attendibilità di ciò che gli consegni. Ecco gli errori che più spesso, con debiti per spese di giustizia, rendono la relazione difficile o sfavorevole.

Omettere le cause pendenti. Se hai ancora un processo in corso, civile o penale, devi dirlo: una futura condanna alle spese è un rischio per la sostenibilità del piano, e il gestore deve valutarlo. Tacerlo significa esporre il piano a un evento che nessuno ha previsto.

Presentare i debiti per spese di giustizia come “debiti dello Stato” senza distinguere. L’OCC ha bisogno di sapere quale parte è pena pecuniaria e quale spesa processuale: la classificazione della mossa 3 va allegata in forma leggibile, con il riferimento agli atti.

Minimizzare la vicenda processuale. Una condanna per lite temeraria o un processo penale non spariscono dal quadro perché non li racconti. Al contrario, se spieghi le circostanze, mostri il peso reale di quelle somme sul totale e documenti il tuo comportamento successivo, il gestore potrà valutare la vicenda nel suo contesto.

Sovrastimare il reddito disponibile per compiacere i creditori. Un piano che prevede rate superiori alle tue possibilità reali sarà difficile da rispettare, e un inadempimento nel corso dell’esecuzione mette a rischio l’intero percorso. Meglio una proposta più bassa ma sostenibile, argomentata con un bilancio familiare documentato.

Dimenticare gli atti di disposizione. Se negli anni in cui hai accumulato le spese di giustizia hai venduto un bene a un familiare o hai costituito un fondo patrimoniale, il gestore lo scoprirà dalle visure. Dichiararlo tu, spiegandone le ragioni, è l’unico modo per evitare che diventi un indizio di malafede.

Check di completamento

  1. L’OCC ha ricevuto tutti i documenti e non ha richieste di integrazione pendenti.
  2. La tua relazione personale spiega le spese di giustizia nel quadro complessivo dell’indebitamento.
  3. Hai affrontato, in modo esplicito, eventuali condanne per lite temeraria o reati patrimoniali.

Mossa 8 – Gestisci l’esdebitazione e i debiti che restano

Obiettivo della mossa: arrivare all’esdebitazione, verificare che riguardi davvero tutte le spese di giustizia esdebitabili e organizzare il pagamento di ciò che la legge esclude, come la pena pecuniaria o il risarcimento alla parte civile.

Quando va fatta

Dipende dalla procedura. Nella ristrutturazione e nel concordato minore, la liberazione si realizza con l’esecuzione del piano omologato. Nella liquidazione controllata, l’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione operi di diritto con il provvedimento di chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, con un decreto motivato del tribunale che dà atto dell’esdebitazione o la nega, e che è comunicato ai creditori e impugnabile con reclamo. Per l’incapiente, l’effetto è immediato con il decreto del giudice, ma per quattro anni devi dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute.

Come si esegue

  1. Rispetta il piano, se sei in ristrutturazione o concordato minore. Ogni rata saltata è un rischio di revoca.
  2. Collabora con il liquidatore, se sei in liquidazione controllata: mettigli a disposizione la quota di reddito stabilita, rispondi alle richieste, segnala i redditi sopravvenuti.
  3. Conserva il provvedimento di esdebitazione e notificalo, se necessario, ai creditori che dovessero tornare a chiederti il pagamento.
  4. Per la pena pecuniaria, verifica gli strumenti penali: la rateizzazione prevista dall’art. 133-ter c.p. e il percorso di esecuzione della pena pecuniaria disegnato dalla riforma Cartabia, con la possibilità di conversione in caso di mancato pagamento. Qui serve un legale penalista: l’inadempimento della pena pecuniaria ha conseguenze che vanno ben oltre il piano economico.
  5. Per il risarcimento alla parte civile, valuta un accordo transattivo diretto, sostenibile ora che gli altri debiti sono stati ridotti o cancellati.

La pena pecuniaria dopo la procedura: un capitolo a parte

Se la tua condanna comprende una multa o un’ammenda, sappi che la procedura di sovraindebitamento ti lascerà in mano questo debito. Non trattarlo come un debito qualsiasi da rimandare. La riforma Cartabia ha rivisto l’esecuzione della pena pecuniaria, rafforzando il meccanismo per cui al mancato pagamento segue la conversione in una pena sostitutiva, con modalità diverse a seconda che l’inadempimento dipenda da insolvenza o da insolvibilità. Il mancato pagamento di una pena pecuniaria non è un problema solo di denaro: può incidere sulla tua libertà personale.

Per questo, durante e dopo la procedura di sovraindebitamento, tieni separato il canale della pena pecuniaria. Verifica con un penalista se puoi ottenere la rateizzazione prevista dall’art. 133-ter c.p., che consente di distribuire l’importo in rate mensili in base alle condizioni economiche del condannato, e documenta fin dall’inizio la tua situazione reddituale. Se la procedura di sovraindebitamento ha cancellato o ridotto gli altri debiti, quella stessa documentazione mostrerà che le rate della pena pecuniaria sono ora sostenibili.

C’è poi un aspetto di coerenza: se nel piano di ristrutturazione destini una quota del reddito ai creditori, ricorda di lasciare spazio alla rata della pena pecuniaria. Un piano che assorbe tutto il reddito disponibile e lascia scoperta la multa è un piano fragile, perché un’eventuale conversione della pena potrebbe compromettere il lavoro, e con il lavoro la capacità di rispettare le rate.

La base giuridica

Gli artt. 278, 282 e 283 CCII. Ricorda che l’art. 278, comma 6, CCII fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori: se un familiare ha garantito il pagamento di spese di lite (accade, ad esempio, in accordi transattivi), il creditore potrà rivolgersi a lui.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico: dopo l’esdebitazione, l’agente della riscossione ti notifica una nuova intimazione per spese di giustizia anteriori all’apertura della procedura. Rispondi producendo il provvedimento di esdebitazione e, se l’azione prosegue, valuta l’opposizione. Il secondo imprevisto: un creditore reclama contro il decreto di esdebitazione. Qui serve la difesa tecnica, con continuità rispetto a chi ha seguito la procedura.

Check di completamento

  1. Hai il provvedimento di esdebitazione o, per i piani, la prova dell’esecuzione completa.
  2. Hai un piano separato per i debiti esclusi: pena pecuniaria, risarcimento, mantenimento.
  3. Hai un archivio con tutti gli atti, da esibire in caso di nuove richieste.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi seguiti dallo studio. Servono a vedere come cambia l’esito a seconda del momento in cui inizi a eseguire il piano. Gli importi sono arrotondati al centesimo per realismo; le percentuali di soddisfazione sono esemplificative, perché dipendono sempre dal reddito, dal patrimonio e dalla valutazione del giudice.

Simulazione 1 – Spese di lite e raddoppio del contributo dopo un appello perso

Situazione di partenza. Consumatore, reddito netto mensile 1.640 euro, due figli. Debiti: spese di lite di primo grado a favore della controparte 7.312,40 euro; spese di lite d’appello 5.986,75 euro; raddoppio del contributo unificato per l’appello respinto 759,00 euro; prestiti personali 21.430,00 euro. Totale 35.488,15 euro. Precetto per le spese di lite notificato il 4 marzo; pignoramento dello stipendio notificato il 21 aprile.

Chi agisce alla mossa 1 entro marzo. Completa inventario e documenti entro fine marzo, sceglie la ristrutturazione dei debiti del consumatore, deposita a maggio con richiesta di sospensione del pignoramento ex art. 70, comma 4, CCII. Il pignoramento ha trattenuto una sola mensilità (circa 328 euro). Ipotesi di piano: 230 euro al mese per 60 mesi, 13.800 euro complessivi, pari al 38,9% circa dei debiti. Al termine, le spese di lite residue e il residuo dei prestiti sono inesigibili. Il raddoppio del contributo, come credito dello Stato, viene trattato nel piano secondo la sua qualificazione.

Chi arriva alla mossa 5 a dicembre. Ha subito otto mensilità di trattenuta (circa 2.624 euro) che sono andate al solo creditore procedente, alterando la parità tra creditori. Il patrimonio disponibile per il piano si è ridotto, e la sospensione può essere chiesta solo con il deposito della domanda.

Simulazione 2 – Condanna penale con multa e spese processuali

Situazione di partenza. Lavoratore dipendente, reddito netto 1.280 euro, vive da solo in affitto (520 euro). Condanna penale definitiva: multa 2.400,00 euro; spese processuali 3.867,22 euro; spese di mantenimento in carcere per un breve periodo 1.143,60 euro. Altri debiti: finanziamento auto 9.215,00 euro, carta revolving 4.781,30 euro. Invito al pagamento delle spese di giustizia ricevuto il 10 settembre; nessuna esecuzione ancora in corso.

Chi parte dalla mossa 4. Entro ottobre deposita la domanda di remissione del debito al magistrato di sorveglianza per spese processuali e mantenimento (5.010,82 euro), documentando un bilancio familiare in cui affitto e spese essenziali assorbono quasi tutto il reddito. Il recupero è sospeso. Se la remissione è concessa, restano 2.400 euro di multa e 13.996,30 euro di debiti bancari: per la multa chiede la rateizzazione, per il resto valuta una ristrutturazione dei debiti con un piano molto più leggero.

Chi include tutto nel sovraindebitamento senza distinguere. Deposita una ristrutturazione che prevede il pagamento in percentuale anche della multa. Il piano rischia di essere ritenuto non conforme alla legge su quel punto e, anche se omologato, al termine la multa resterebbe dovuta per intero perché esclusa dall’esdebitazione ex art. 278, comma 7, CCII. Risultato: anni di sacrifici e una pena pecuniaria ancora da pagare.

Simulazione 3 – Debitore incapiente con cartelle per spese di giustizia

Situazione di partenza. Persona di 61 anni, disoccupata, assegno sociale come unica entrata, nessun immobile, nessun bene mobile registrato. Debiti: cartelle per spese processuali penali risalenti 6.428,91 euro; contributo unificato omesso con sanzione 1.873,40 euro; spese di lite a un ex locatore 3.215,00 euro; debiti con una finanziaria 11.742,66 euro. Totale 23.259,97 euro.

Chi agisce subito. Verifica alla mossa 2 se una parte delle cartelle più vecchie è prescritta (una verifica che, nell’ipotesi, riduce il carico di 1.512,30 euro). Poi chiede l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII. Se il giudice la concede, tutti i debiti, comprese le spese di giustizia e il contributo unificato con la sua sanzione accessoria, diventano inesigibili, salvo l’obbligo di pagare se nei quattro anni sopravvengono utilità rilevanti.

Chi aspetta. Nessuna esecuzione è possibile sull’assegno sociale nei limiti di legge, quindi apparentemente non succede nulla. Ma le cartelle continuano a generare interessi, e la persona non può chiedere finanziamenti, né affittare un immobile con serenità. L’attesa non costa denaro subito, ma costa anni di vita bloccati.

Simulazione 4 – Professionista con condanna ex art. 96 c.p.c.

Situazione di partenza. Geometra con partita IVA, reddito medio 2.150 euro netti. Ha perso una causa con un cliente ed è stato condannato a spese di lite per 9.884,30 euro, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. di 4.000,00 euro e a 1.000,00 euro a favore della cassa delle ammende (art. 96, comma 4). Debiti verso fornitori 17.326,15 euro, debiti fiscali 12.611,48 euro.

Chi esegue il piano dalla mossa 3. Classifica la somma per la cassa delle ammende come sanzione pecuniaria probabilmente esclusa e la paga a parte; tratta la somma ex art. 96, comma 3, come voce in zona grigia, argomentandone l’esdebitabilità; inserisce spese di lite, fornitori e fisco in un concordato minore. Davanti all’OCC spiega la vicenda della causa persa, dimostrando che la condanna non è la causa principale del dissesto.

Chi non distingue. Presenta un piano in cui tutto è trattato allo stesso modo. Il creditore della cassa delle ammende e quello della somma ex art. 96 possono contestare, e la questione della meritevolezza rischia di emergere solo in udienza, quando è più difficile gestirla.

Il piano in una pagina

Se devi ricordare una sola cosa, ricorda l’ordine: prima sai che cosa devi, poi sai che cosa puoi cancellare, poi scegli lo strumento. Saltare la classificazione significa costruire un piano su fondamenta sbagliate. La remissione del debito per le spese penali va valutata prima del sovraindebitamento, perché è più semplice e può alleggerire il passivo. Le misure protettive si chiedono con la domanda, non dopo. La meritevolezza si costruisce con la trasparenza, non con il silenzio. E i debiti esclusi, come la multa o il risarcimento alla parte civile, vanno gestiti con strumenti propri, senza rinunciare all’esdebitazione di tutto il resto.

Stampa questa tabella e tienila accanto ai tuoi documenti.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1 – Inventario Elenco di ogni voce con creditore e titolo Subito Creditori dimenticati, esdebitazione limitata (art. 278, c. 2)
2 – Documenti Atti fondativi e di richiesta Prima dei termini di opposizione (20/60 giorni) Perdita di contestazioni su notifica, calcolo, prescrizione
3 – Classificazione Esdebitabile / esclusa / zona grigia Prima della scelta della procedura Piano irrealistico, pena pecuniaria che sopravvive
4 – Remissione Liberazione dalle spese penali Finché il recupero non è concluso Rinuncia a uno strumento più rapido
5 – Protezione Sospensione o divieto di esecuzioni Con il deposito della domanda Stipendio e beni erosi prima del piano
6 – Procedura Scelta tra ristrutturazione, concordato minore, liquidazione, incapiente Dopo la classificazione Procedura inadatta, rigetto
7 – OCC e meritevolezza Relazione favorevole Prima del deposito Dubbi su colpa grave non gestiti
8 – Il dopo Esdebitazione e debiti residui Chiusura, tre anni o quattro anni (incapiente) Nuove richieste non contrastate, pena pecuniaria inadempiuta

Gli scenari di deviazione: quando il piano incontra un ostacolo

Nessun piano sopravvive intatto all’incontro con la realtà. Ecco i tre imprevisti più frequenti per chi ha spese di giustizia arretrate, e il piano B per ciascuno.

Scenario A – Il creditore accelera prima che tu sia pronto

La controparte vittoriosa, che aspetta da mesi le spese di lite, fissa la vendita all’asta della tua auto o del tuo immobile, oppure l’agente della riscossione avvia un pignoramento presso terzi sul conto corrente. Sei ancora alla mossa 2 e non hai un fascicolo completo.

Il piano B. Non aspettare la perfezione documentale. Con il tuo legale valuta se depositare una domanda che consenta subito di chiedere le misure protettive, integrando poi la documentazione nei termini che il giudice assegna. Nella liquidazione controllata, la sentenza di apertura blocca le azioni esecutive individuali; nella ristrutturazione e nel concordato minore, le misure si chiedono con la domanda. In parallelo, verifica se l’atto esecutivo presenta vizi contestabili con l’opposizione agli atti esecutivi (20 giorni). Ogni giorno conta: un’asta celebrata non si annulla depositando dopo una domanda di sovraindebitamento.

Scenario B – Hai lasciato scadere un termine

Hai ricevuto la cartella per le spese processuali penali un anno fa e non l’hai contestata; oppure il recupero si è concluso con il pignoramento integrale del quinto e non hai chiesto la remissione in tempo.

Il piano B. Il termine per contestare la cartella è scaduto, ma il debito può ancora essere incluso in una procedura di sovraindebitamento: l’esdebitazione non richiede che il debito sia contestato, anzi presuppone che sia dovuto. Se la remissione non è più possibile perché il recupero è concluso, le somme già pagate non tornano indietro, ma quelle residue (o le spese di altri procedimenti ancora in recupero) possono essere oggetto di una nuova domanda o della procedura concorsuale. Verifica anche la prescrizione dei crediti più vecchi: un termine scaduto per te può essere scaduto anche per il creditore.

Scenario C – Un documento essenziale è irreperibile

La sentenza di primo grado del processo civile perso dieci anni fa non si trova; il vecchio difensore ha chiuso lo studio; l’agente della riscossione indica nella cartella un riferimento a un provvedimento che non riconosci.

Il piano B. Chiedi copia in cancelleria indicando le parti e l’anno: gli archivi conservano i fascicoli. Per i ruoli, l’estratto dell’agente della riscossione riporta l’ente creditore e il titolo. Se davvero un documento non è recuperabile, segnalalo all’OCC con una dichiarazione che spiega la situazione e allega tutto ciò che hai: il gestore può svolgere accertamenti nelle banche dati pubbliche. Un credito documentato male è meglio di un credito non dichiarato: inseriscilo nell’elenco con l’importo risultante dagli atti di riscossione, indicando che il titolo è in corso di recupero.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso chiedere la remissione del debito e, nello stesso tempo, avviare una procedura di sovraindebitamento?

Sì, ma coordina i tempi. La remissione riguarda solo le spese penali e quelle di mantenimento; la procedura di sovraindebitamento riguarda tutti i tuoi debiti. Se la remissione viene concessa prima del deposito, elimini quelle voci dall’elenco; se viene concessa dopo, la comunicherai all’OCC e al giudice. L’importante è non nascondere a nessuno dei due l’esistenza dell’altra iniziativa.

Posso fare la mossa 6 prima della 3?

Puoi, ma rischi di scegliere male. Se non sai quanta parte del tuo debito è esclusa dall’esdebitazione, non puoi valutare se la liquidazione controllata ti conviene o se è preferibile un piano. Fai almeno una classificazione sommaria prima di decidere.

La multa si può mettere nel piano di ristrutturazione?

Puoi indicarla nell’elenco dei creditori, perché è un debito, ma non illuderti: al termine della procedura non sarà cancellata. Per la pena pecuniaria valuta gli strumenti specifici, come la rateizzazione, con un legale penalista.

Se la controparte vittoriosa ha già un pignoramento sul mio stipendio, perderò quello che è già stato trattenuto?

Le somme già assegnate al creditore con l’ordinanza del giudice dell’esecuzione restano generalmente acquisite. Per questo la mossa 5 va fatta presto: la protezione vale per il futuro, non per il passato.

Il raddoppio del contributo unificato è una sanzione?

È una questione dibattuta. Si tratta di un importo che la legge pone a carico di chi propone un’impugnazione respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, e la Cassazione lo applica con rigore anche ai rimedi impugnatori atipici, come ricordato nell’ordinanza n. 30108 del 2025. Per l’esdebitazione, conta la sua qualificazione: va inserito nell’elenco dei crediti dello Stato e la sua sorte va argomentata nel ricorso.

Dopo l’esdebitazione, la cancelleria può tornare a chiedermi le spese di un processo che si è concluso dopo l’apertura della procedura?

Sì, se il debito è sorto dopo l’apertura: l’esdebitazione riguarda i debiti anteriori. Se sei ancora coinvolto in un processo, valuta con il tuo difensore l’impatto di una nuova eventuale condanna alle spese sul piano.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Ecco le pronunce che reggono le mosse del piano. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta nella tua situazione.

A sostegno delle mosse 2 e 3 (documenti e classificazione)

  1. Cass. pen., Sezioni Unite, sentenza n. 491 del 12 gennaio 2012. Le contestazioni sul calcolo delle spese processuali penali o sulla loro riferibilità ai reati per cui c’è condanna si fanno davanti al giudice civile con l’opposizione all’esecuzione; le questioni sul contenuto del titolo restano al giudice dell’esecuzione penale. L’abrogazione del vincolo di solidarietà nelle spese non tocca le condanne già definitive. Rilevanza: ti dice dove contestare una cartella per spese penali errata e ti avverte che un creditore potrebbe richiamare la natura della condanna alle spese per contestarne l’esdebitabilità.

  2. Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 2016. La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura di sanzione civile di tipo punitivo, ed è legittimo che sia destinata alla parte vittoriosa e non all’Erario. Rilevanza: è il punto di partenza per classificare questa voce, che non è né una sanzione penale né una sanzione amministrativa nel senso dell’art. 278, comma 7, CCII.

A sostegno della mossa 4 (remissione del debito)

  1. Cass. pen., sez. I, n. 5621 del 16 gennaio 2009. Le disagiate condizioni economiche richieste per la remissione non coincidono con l’indigenza: basta che il pagamento crei un serio squilibrio nel bilancio familiare. Rilevanza: allarga la platea di chi può chiedere la remissione delle spese penali.

  2. Cass. pen., sez. I, n. 48400 del 23 novembre 2012. Conferma che lo squilibrio del bilancio domestico, tale da compromettere esigenze primarie, integra il requisito economico. Rilevanza: orienta la documentazione da preparare.

  3. Cass. pen., sez. I, n. 42026 del 6 luglio 2018. Il giudice deve mettere a confronto l’entità del debito con l’intero patrimonio del richiedente. Rilevanza: ti consente di contestare un rigetto che si limiti a guardare il reddito senza considerare l’onere complessivo.

  4. Cass. pen., sez. I, n. 379, udienza del 7 novembre 2023. Annullata con rinvio l’ordinanza di un magistrato di sorveglianza che non aveva valutato il rapporto tra il debito e le risorse dell’interessato. Rilevanza: conferma che l’omessa comparazione è un vizio della decisione.

A sostegno della mossa 6 (scelta della procedura)

  1. Cass. civ., ordinanza n. 4622 del 21 febbraio 2024. Il piano del consumatore ha natura negoziale e può prevedere il pagamento dei creditori privilegiati oltre l’anno, a condizione che sia loro consentito di esprimersi sulla convenienza. Rilevanza: se tra le spese di giustizia ci sono crediti privilegiati, il piano può dilazionarli.

  2. Cass. civ., ordinanza n. 27544 del 28 ottobre 2019. Un piano del consumatore con dilazioni significative è omologabile anche oltre i cinque o sette anni, in assenza di un termine massimo di legge. Rilevanza: resa sotto la legge 3/2012, offre un argomento per piani lunghi quando il reddito è basso.

  3. Cass. civ., sentenza n. 17391 del 20 agosto 2020. La dilazione dei crediti privilegiati oltre l’anno incide sulla convenienza e non sulla fattibilità, se ai titolari è riconosciuto il voto. Rilevanza: utile nel concordato minore con crediti erariali privilegiati.

  4. Cass. civ., sentenza n. 17834 del 3 luglio 2019. La dilazione ultrannuale dei privilegiati si applica anche agli accordi di composizione della crisi, con equiparazione ai chirografari per la parte non soddisfatta ai fini del voto. Rilevanza: chiarisce il peso del voto dei creditori nel concordato minore.

  5. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 14835 del 3 giugno 2025. L’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: se in passato hai avuto un fallimento, la strada per l’esdebitazione delle spese di giustizia successive va verificata con attenzione.

  6. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025. Il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può recuperarla attraverso l’esdebitazione dell’incapiente; il raddoppio del contributo unificato si applica anche ai rimedi impugnatori atipici. Rilevanza: limita l’uso dell’art. 283 CCII e ricorda che ogni impugnazione respinta aggiunge una spesa di giustizia.

A sostegno della mossa 7 (fascicolo per l’OCC)

  1. Cass. civ., ordinanza n. 34105 del 19 dicembre 2019. Il giudice non può subordinare l’ammissibilità della domanda al deposito preventivo delle spese di procedura in assenza di una norma, ma può disporre acconti sul compenso dell’organismo. Rilevanza: chi ha già pesanti spese di giustizia non deve vedersi sbarrare l’accesso per mancanza di liquidità iniziale.

  2. Cass. civ., ordinanza n. 28013 del 26 settembre 2022. Negata l’omologazione del piano del consumatore, non è consentita la conversione automatica in liquidazione; la fattibilità giuridica è verificata dal tribunale con un giudizio di fatto. Rilevanza: un piano che tratta male le spese escluse rischia il rigetto senza paracadute: la classificazione della mossa 3 serve anche a questo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Un piano come questo si esegue meglio con chi conosce le procedure dall’interno. Ecco che cosa fa concretamente lo studio quando una persona arriva con spese di giustizia arretrate e altri debiti.

  1. Ricostruiamo l’inventario completo delle spese di giustizia, leggendo sentenze, precetti, inviti al pagamento, cartelle ed estratti di ruolo, e associando ogni voce al suo creditore e al suo titolo.
  2. Classifichiamo ogni voce secondo l’art. 278, comma 7, CCII, separando spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni ex art. 96 c.p.c., contributo unificato e sanzioni accessorie, e prepariamo l’argomentazione per le voci in zona grigia.
  3. Verifichiamo notifiche, calcoli e prescrizione delle cartelle per spese di giustizia, con lo staff tributario, e valutiamo le opposizioni nei termini.
  4. Valutiamo e predisponiamo la domanda di remissione del debito per le spese processuali penali e di mantenimento, raccogliendo la documentazione sul bilancio familiare.
  5. Scegliamo con te la procedura: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione dell’incapiente.
  6. Prepariamo le istanze di misure protettive per sospendere pignoramenti e aste, coordinando i tempi con il deposito.
  7. Costruiamo il fascicolo per l’OCC e la relazione sulle cause dell’indebitamento, affrontando in modo trasparente condanne per lite temeraria o vicende penali.
  8. Redigiamo il piano o la proposta con lo staff di commercialisti, verificandone la sostenibilità sul tuo reddito reale.
  9. Seguiamo l’esdebitazione e il periodo successivo, opponendoci a richieste di pagamento di debiti estinti e organizzando la gestione dei debiti esclusi.
  10. Difendiamo le tue posizioni in ogni grado, dal reclamo fino alla Cassazione, se un creditore impugna l’omologazione o l’esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, oggi disciplina del CCII) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi ha spese di giustizia da cancellare, l’abilitazione che pesa di più è quella di Gestore della crisi, unita all’esperienza di fiduciario OCC: significa sapere come l’organismo legge l’elenco dei creditori e la storia processuale del debitore, e quali elementi il tribunale considera per riconoscere la meritevolezza. Poiché molte di queste spese sono riscosse a ruolo come crediti erariali, il coordinamento dello staff tributario completa il quadro.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. Chi ha costruito il piano lo difende anche quando un creditore reclama.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulla classificazione giuridica e sulle procedure, i secondi sulla ricostruzione del reddito, del patrimonio e della sostenibilità del piano.

Chiusura: il tuo prossimo passo

Le spese di giustizia di un processo perso non sono una condanna a vita. Molte di esse, dalle spese di lite alle spese processuali penali, al contributo unificato, possono essere cancellate con l’esdebitazione, se segui le mosse nell’ordine giusto e distingui con lucidità ciò che la legge esclude. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché il punto decisivo, stabilire che cosa si esdebita e che cosa no, si risolve dentro le procedure di sovraindebitamento del CCII: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, lavora ogni giorno su elenchi dei creditori, relazioni e domande di esdebitazione, e con lo staff tributario legge cartelle e ruoli per spese di giustizia. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo la natura di ogni voce e costruiremo con te il piano più sostenibile.

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