Trust E Vincoli Di Destinazione Nel Sovraindebitamento: Valgono Nella Liquidazione Controllata?

Trust E Vincoli Di Destinazione Nel Sovraindebitamento: Valgono Nella Liquidazione Controllata?

Chi ha costituito un trust, un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. o un fondo patrimoniale e poi si ritrova schiacciato dai debiti pone quasi sempre la stessa domanda: quei beni restano fuori dalla liquidazione controllata o il liquidatore può riportarli dentro? La risposta non sta scritta per intero in nessun articolo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024). Il Codice dice poco: elenca i beni esclusi dalla procedura (art. 268), attribuisce al liquidatore le azioni di inefficacia «secondo le norme del codice civile» (art. 274) e, per il resto, rinvia. Tutto il lavoro di raccordo tra la legge sul trust, la Convenzione dell’Aja del 1985, la revocatoria ordinaria e la procedura concorsuale del sovraindebitato è stato fatto dai giudici.

Per questo, su questo tema, conta più cosa hanno deciso la Cassazione e i tribunali che la lettera delle norme. Un trust ritenuto valido e non revocabile resta fuori dal perimetro; un trust qualificato come atto gratuito in pregiudizio dei creditori torna aggredibile; un trust considerato nullo perché in frode può addirittura impedire l’accesso alla procedura, come è accaduto davanti al Tribunale di Bergamo. In questa guida troverai le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche per chi sta valutando o affrontando una liquidazione controllata.

Il tema è esattamente quello su cui lo Studio Monardo lavora ogni giorno, e il motivo è verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè opera proprio dentro l’organismo che redige la relazione sul patrimonio del debitore, ricostruisce gli atti dispositivi degli ultimi anni e segnala al tribunale quelli sospetti. Sapere come un OCC e un liquidatore leggono un trust o un fondo patrimoniale significa poter preparare il fascicolo prima che quella lettura arrivi.

📩 Hai conferito beni in un trust o in un fondo patrimoniale e stai pensando alla liquidazione controllata? Scrivici adesso: i recapiti dello studio sono riportati in fondo a questo articolo.

Il quadro normativo in breve: quattro norme e un rinvio

Prima di entrare nelle pronunce, serve fissare il terreno su cui i giudici si sono mossi. Le norme che contano sono poche, e conviene leggerle insieme.

La liquidazione controllata e il suo perimetro (art. 268 CCII)

La liquidazione controllata è la procedura liquidatoria del debitore sovraindebitato non assoggettabile alla liquidazione giudiziale: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa. Con l’apertura (art. 270 CCII) il patrimonio del debitore viene destinato al soddisfacimento dei creditori, e un liquidatore nominato dal tribunale ne prende la gestione.

L’art. 268, comma 4, CCII indica cosa non entra nella liquidazione: i crediti e le cose impignorabili, gli stipendi e le pensioni nei limiti che il giudice ritiene necessari al mantenimento del debitore e della famiglia, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. È l’unico vincolo di destinazione che il Codice nomina espressamente. Del trust e del vincolo ex art. 2645-ter c.c. la norma non dice nulla.

Le azioni del liquidatore (art. 274 CCII)

L’art. 274 CCII affida al liquidatore due famiglie di azioni: quelle per conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e recuperare i crediti, e quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. Il liquidatore può anche subentrare nelle azioni già promosse dai singoli creditori. L’esercizio delle azioni passa per l’autorizzazione del giudice delegato.

Il rinvio al codice civile è decisivo: nella liquidazione controllata non c’è la revocatoria fallimentare né l’inefficacia automatica degli atti a titolo gratuito prevista per la liquidazione giudiziale (art. 163 CCII). Lo strumento è la revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c., con i suoi presupposti (credito anche solo eventuale, pregiudizio, consapevolezza del debitore e, per gli atti onerosi, del terzo) e la sua prescrizione quinquennale dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.).

Il trust nell’ordinamento italiano

Il trust entra nel nostro sistema attraverso la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con L. 364/1989. La Convenzione riconosce gli effetti del trust, ma con due valvole di sicurezza: l’art. 13 consente di non riconoscere i trust i cui elementi significativi sono collegati a Stati che non conoscono l’istituto, e l’art. 15 fa salve le norme inderogabili del foro, comprese quelle a protezione dei creditori in caso di insolvenza. È su queste valvole che si gioca la sorte del trust davanti al concorso.

Il vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e la scorciatoia dell’art. 2929-bis c.c.

L’art. 2645-ter c.c. consente di destinare immobili o mobili registrati a interessi meritevoli di tutela, con trascrizione opponibile ai terzi. L’art. 2929-bis c.c., introdotto nel 2015, permette al creditore pregiudicato da un vincolo di indisponibilità o da un’alienazione a titolo gratuito, compiuti dopo il sorgere del credito, di procedere a esecuzione forzata senza prima ottenere la revocatoria, purché trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto. Se questa scorciatoia sia utilizzabile anche dal liquidatore della procedura è, come vedremo, una delle questioni aperte.

Le norme sulla meritevolezza

Infine, il Codice punisce chi ha aggravato o creato il sovraindebitamento con atti in frode: il concordato minore è inammissibile o revocabile in presenza di atti diretti a frodare i creditori (artt. 77 e 72 CCII), e l’esdebitazione non può essere concessa al debitore che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 280 CCII). Un trust “difensivo” costituito a ridosso dei debiti, quindi, non pesa solo sul patrimonio liquidabile: può pesare sull’esito finale della procedura.

Strumento Norma di riferimento Cosa dice il CCII sulla liquidazione controllata
Fondo patrimoniale artt. 167-171 c.c. Escluso espressamente (art. 268, c. 4), salvo art. 170 c.c.
Trust L. 364/1989 (Conv. Aja) Nessuna norma espressa: si applicano revocatoria e nullità
Vincolo ex art. 2645-ter c.c. art. 2645-ter c.c. Nessuna norma espressa: aggredibile con revocatoria ordinaria
Atti gratuiti in genere art. 2901 c.c. Revocatoria ordinaria tramite il liquidatore (art. 274)
Atti gratuiti nella liquidazione giudiziale art. 163 CCII Inefficacia di diritto, ma non richiamata per la controllata

L’orientamento consolidato: il trust non è uno scudo contro la revocatoria

Su un punto la giurisprudenza di legittimità è ormai compatta: il trust non è un soggetto, il titolare dei beni è il trustee, e il conferimento di beni in trust può essere colpito dalla revocatoria come qualsiasi altro atto di disposizione. Vediamo le tappe che hanno costruito questo orientamento.

Il trust non ha soggettività: Cass. 23 dicembre 2024, n. 34075

La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società che aveva conferito l’intera azienda in un trust. Si discuteva se il trust dovesse partecipare come litisconsorte al procedimento. La Suprema Corte ha chiarito che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati a uno scopo, la cui titolarità fa capo al trustee: per questo il trust in quanto tale non è parte necessaria del procedimento. La pronuncia è stata richiamata anche in tema di pignoramento, che va notificato al trustee e non a un “trust” privo di soggettività.

Il principio, calato nella pratica, significa che chi deve agire sui beni del trust (creditore, curatore o liquidatore) si rivolge al trustee. In altre parole, se hai conferito un immobile in trust e poi apri la liquidazione controllata, il liquidatore che intende recuperarlo dovrà convenire in giudizio il trustee, non un’entità astratta.

Atto istitutivo e atto di dotazione si revocano insieme: Cass. 6 settembre 2023, n. 25964

Con l’ordinanza n. 25964 del 6 settembre 2023, la Terza sezione ha affrontato la questione di quale atto colpire con la revocatoria: l’atto che istituisce il trust o quello che trasferisce materialmente i beni al trustee. La Corte ha affermato che sono atti distinti ma strettamente collegati, e la revocatoria può investirli entrambi, perché è dalla loro combinazione che deriva il pregiudizio per i creditori.

Tradotto: non serve discutere se il “vero” atto dispositivo sia l’istituzione o la dotazione. Il liquidatore, subentrando nella posizione dei creditori ai sensi dell’art. 274 CCII, può chiedere l’inefficacia dell’operazione nel suo complesso.

Il trust familiare è un atto gratuito: Cass. 6 ottobre 2023, n. 28146

È la pronuncia che più interessa il sovraindebitato tipico. Un genitore aveva costituito un trust a favore della famiglia sostenendo di adempiere i doveri di contribuzione dell’art. 143 c.c. e del mantenimento dei figli. La Cassazione ha escluso che la costituzione di un trust familiare rappresenti di per sé l’adempimento di un dovere giuridico: ai fini della revocatoria ordinaria il trust familiare è un atto a titolo gratuito.

La conseguenza è pesante. Per gli atti gratuiti l’art. 2901 c.c. non richiede di provare la consapevolezza del terzo: basta il pregiudizio e la conoscenza, da parte del debitore, del danno arrecato ai creditori (o, per l’atto anteriore al credito, la dolosa preordinazione). Chi ha “messo al sicuro” la casa di famiglia con un trust non può difendersi dicendo che stava solo provvedendo ai figli.

Il precedente sul trust liquidatorio: Cass. 9 maggio 2014, n. 10105

Più datata ma ancora citata come punto di riferimento è la decisione della Prima sezione sul trust liquidatorio istituito da una società già insolvente. La Corte ha ritenuto che un trust costituito per gestire la liquidazione quando l’insolvenza è già in atto non produca l’effetto segregativo nei confronti della procedura, perché sottrarrebbe i beni alle regole inderogabili del concorso. È il ponte tra la Convenzione dell’Aja (art. 15) e il diritto concorsuale: le regole a tutela dei creditori nell’insolvenza prevalgono sulla volontà del disponente.

L’orientamento si è consolidato nel senso che il trust non è mai, di per sé, una zona franca: è un atto di disposizione come gli altri, valutabile con gli strumenti ordinari di tutela dei creditori e, in presenza di insolvenza, recessivo rispetto alle regole del concorso.

Prima questione aperta: il trust già costituito “vale” davanti al liquidatore?

La questione

Il debitore che chiede la liquidazione controllata ha conferito anni prima un immobile in un trust. Il bene è fuori dalla procedura perché formalmente intestato al trustee, o il liquidatore può riportarlo nel patrimonio da liquidare? E con quale strumento: revocatoria, accertamento di nullità, semplice disconoscimento?

Cosa hanno deciso i giudici

Il primo dato è che, come visto, il bene in trust appartiene al trustee: in assenza di un’azione vittoriosa, la liquidazione controllata del disponente non si estende automaticamente ai beni conferiti. La strada maestra per il liquidatore è dunque l’azione dell’art. 274 CCII, cioè la revocatoria ordinaria, in cui potrà far valere i principi di Cass. 25964/2023 e 28146/2023.

C’è però un secondo binario, emerso nella giurisprudenza di merito sul sovraindebitamento. Il Tribunale di Bergamo, con decisione del 4 dicembre 2024, ha esaminato la domanda di liquidazione controllata di due debitori che avevano trasferito gratuitamente un immobile in trust. Il collegio ha ritenuto di poter valutare in via incidentale la nullità dell’atto istitutivo, perché la nullità è rilevabile d’ufficio (art. 1421 c.c.), e lo ha qualificato come atto in frode ai creditori. Considerando l’immobile come mai uscito dal patrimonio dei ricorrenti, e sommandone il valore ai redditi, il tribunale ha escluso lo stato di sovraindebitamento e ha rigettato la domanda di apertura.

Sul piano della qualificazione, la giurisprudenza ha distinto da tempo il trust nullo o “apparente” dal trust valido ma revocabile. La Cassazione penale, con la sentenza n. 13276 del 30 marzo 2011, ha ritenuto che il sham trust, in cui il disponente conserva di fatto il controllo dei beni e la perdita di controllo è solo di facciata, non produca effetti segregativi. E già nel 2009 il Tribunale di Milano (17 luglio 2009) aveva ricondotto alla competenza del giudice concorsuale le azioni di nullità del trust proposte dalla procedura.

Sul fronte degli effetti della nullità, Cass. 8 febbraio 2024, n. 3566 ha precisato che la domanda di restituzione dei beni conferiti in trust fondata sulla nullità dell’atto istitutivo ha natura personale e non reale: un dettaglio tecnico che incide sulla competenza e sul regime della domanda, e che il liquidatore deve considerare quando sceglie quale azione proporre.

Se c’è contrasto

Non c’è un contrasto dichiarato in Cassazione sulla liquidazione controllata, ma esistono due approcci. Il primo, più tradizionale, considera il trust valido fino a prova contraria e richiede al liquidatore la revocatoria ordinaria nei cinque anni. Il secondo, rappresentato dalla decisione bergamasca, ammette una valutazione incidentale di nullità già nella fase di apertura. L’assunzione prudenziale è che il tribunale possa guardare “dentro” il trust fin dal deposito della domanda, e non solo dopo, in un eventuale giudizio promosso dal liquidatore.

Cosa significa per te

Se hai un trust e stai preparando la domanda di liquidazione controllata, il rischio non è soltanto che il liquidatore agisca in revocatoria: è che il tribunale, leggendo la relazione dell’OCC, ritenga il trust nullo e conti il bene come ancora tuo, con due possibili esiti: il rigetto della domanda per assenza di sovraindebitamento, oppure un’apertura con il bene incluso nella massa. Prima di depositare, il trust va analizzato con gli occhi del giudice: data di costituzione rispetto ai debiti, gratuità, poteri trattenuti dal disponente, beneficiari, effettiva gestione del trustee.

Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo conosce dall’interno la ricostruzione patrimoniale che l’organismo deve compiere: è da lì che parte l’analisi del trust prima del deposito.

Seconda questione aperta: il fondo patrimoniale è davvero escluso dalla liquidazione?

La questione

L’art. 268, comma 4, CCII sembra chiaro: i beni del fondo patrimoniale non entrano nella liquidazione controllata. Ma vale sempre? Anche se il fondo è stato costituito quando i debiti c’erano già? E chi risponde se il liquidatore vuole contestarlo?

Cosa hanno deciso i giudici

La regola dell’esclusione ha due limiti. Il primo è testuale: l’art. 268 fa salvo l’art. 170 c.c., secondo cui i beni del fondo non possono essere aggrediti per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. A contrario, i creditori per debiti contratti per i bisogni della famiglia possono soddisfarsi sui beni del fondo, e questa salvezza si riflette nella liquidazione.

Il secondo limite è la revocatoria. La costituzione del fondo patrimoniale è, secondo l’orientamento consolidato, un atto a titolo gratuito revocabile ex art. 2901 c.c. Su questa linea si colloca anche la giurisprudenza in tema di trust familiare (Cass. 28146/2023), che ha ribadito come i doveri familiari non trasformino in “dovuto” un atto di segregazione patrimoniale.

Sul piano processuale, la Cassazione si è occupata del rapporto tra fondo patrimoniale e procedura concorsuale con l’ordinanza n. 14349 del 2024: nel giudizio di revocatoria del fondo costituito dal debitore prima del fallimento, la legittimazione passiva resta in capo al debitore stesso, perché i beni del fondo non rientrano nel patrimonio acquisito alla procedura e il debitore conserva su di essi la propria capacità processuale. La pronuncia riguarda il fallimento, ma la logica (beni esclusi dalla massa, debitore che resta parte) è trasponibile alla liquidazione controllata, che esclude espressamente il fondo.

Se c’è contrasto

Il punto delicato è chi possa esercitare la revocatoria del fondo dopo l’apertura: il liquidatore, in base all’art. 274 CCII, o i singoli creditori, considerato che i beni del fondo sono esclusi dalla massa? L’assunzione prudenziale è che il liquidatore possa agire, perché la revocatoria vittoriosa farebbe “rientrare” i beni nel patrimonio liquidabile, ma che il debitore resti parte necessaria del giudizio, secondo la linea di Cass. 14349/2024.

Cosa significa per te

L’esclusione del fondo patrimoniale dalla liquidazione controllata è una regola, non una garanzia. Se il fondo è stato costituito quando i debiti erano già nati, e da meno di cinque anni, il liquidatore può chiederne l’inefficacia; se i debiti sono stati contratti per i bisogni della famiglia (mutuo per la casa, spese sanitarie, scolastiche), il fondo non ti protegge neppure senza revocatoria. In questi casi conviene valutare se dichiarare il fondo nella domanda in modo trasparente, ricostruendone motivazioni e tempi, piuttosto che subirne la contestazione.

Terza questione aperta: vincoli di destinazione, art. 2929-bis e trustee in crisi

La questione

Accanto al trust e al fondo, molti debitori hanno utilizzato il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. o trust “autodichiarati” (in cui disponente e trustee coincidono). Qui le domande sono tre: il liquidatore può usare la scorciatoia dell’art. 2929-bis c.c. senza fare la revocatoria? Il trust autodichiarato sposta davvero i beni? E se è il trustee a essere in crisi, chi va in liquidazione?

Cosa hanno deciso i giudici

Sul trust autodichiarato, la Cassazione tributaria (Cass. 20 agosto 2024, n. 22979) ha osservato che quando disponente e trustee coincidono la dotazione non produce un effettivo e definitivo trasferimento di ricchezza. La pronuncia riguarda il piano fiscale e non va estesa automaticamente al concorso, ma conferma un dato che i giudici del sovraindebitamento tendono a valorizzare: se i beni restano nella sfera di controllo del debitore, la segregazione è debole, e diventa più agevole sostenere che il bene appartiene ancora, nella sostanza, al patrimonio del sovraindebitato.

Sul fronte opposto, quello del trustee in crisi, il Tribunale di Modena, con sentenza del 28 gennaio 2026, ha escluso che il trust in sé possa essere sottoposto a liquidazione controllata, proprio perché privo di soggettività (richiamando Cass. 34075/2024), ma ha ammesso in astratto la liquidazione controllata del trustee. Il tribunale ha precisato che l’insolvenza del trustee va valutata solo rispetto ai crediti dei beneficiari già definitivi (vested) e non rispetto ai crediti verso il disponente; nel caso concreto la domanda, fondata su un credito verso il disponente, è stata respinta.

Quanto alla legittimazione passiva nei giudizi che coinvolgono il trust, la Cassazione ha seguito un criterio funzionale. Con Cass. 17 febbraio 2023, n. 5073, in un’azione di riduzione contro un trust discrezionale, ha ritenuto che vadano convenuti i beneficiari se il trust è stato eseguito o essi sono individuabili, il trustee se il trust non è ancora eseguito o è di scopo. Con Cass. 2 febbraio 2023, n. 3190, ha confermato che il trustee, divenuto proprietario dell’immobile conferito, risponde direttamente degli oneri condominiali. Nella giurisprudenza di merito sulla revocatoria, già il Tribunale di Reggio Emilia (26 aprile 2012) aveva ritenuto litisconsorti necessari anche i beneficiari.

Se c’è contrasto

Sull’art. 2929-bis c.c. nella liquidazione controllata non risultano, allo stato delle ricerche, pronunce di legittimità. La norma è pensata per il creditore che pignora, e il liquidatore non pignora: acquisisce. L’assunzione prudenziale è che il liquidatore ricorra comunque alla revocatoria ordinaria (o all’azione di nullità), mentre il creditore che abbia già trascritto un pignoramento ex art. 2929-bis prima dell’apertura possa vedere la propria posizione “assorbita” dalla procedura per effetto del divieto di azioni esecutive individuali. È un terreno in cui il tribunale potrà decidere diversamente, e va trattato con cautela.

Sulla legittimazione passiva nella revocatoria del trust, l’orientamento non è uniforme: alcune pronunce valorizzano il ruolo del trustee come unico titolare, altre chiamano in causa i beneficiari quando l’atto è gratuito. Prudenzialmente, il liquidatore convoca trustee e beneficiari individuati; chi si difende deve verificare l’integrità del contraddittorio, perché un litisconsorte pretermesso può travolgere il giudizio.

Cosa significa per te

Se hai creato un vincolo ex art. 2645-ter c.c. o un trust in cui sei anche trustee, la protezione che speravi di ottenere davanti a una liquidazione controllata è più fragile di quanto sembri: più il controllo sui beni è rimasto a te, più è facile per il tribunale considerarli tuoi. Se invece sei il trustee di un trust altrui e sei in difficoltà, la tua eventuale liquidazione controllata riguarda te, non il trust, e i beni in trust non si confondono automaticamente con i tuoi debiti personali.

La pronuncia più recente e rilevante: il Tribunale di Bergamo e il trust che blocca l’accesso

Tra tutte le decisioni esaminate, quella che cambia di più la prospettiva del sovraindebitato è la pronuncia del Tribunale di Bergamo del 4 dicembre 2024, pubblicata con commento nel febbraio 2025. Non è la più recente in assoluto (la sentenza di Modena del gennaio 2026 è successiva), ma è quella che tocca il cuore del titolo di questa guida: il trust “vale” nella liquidazione controllata?

Il contesto

Due debitori depositano domanda di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e 269 CCII. Nella ricostruzione del patrimonio emerge che, anni prima, avevano trasferito un immobile a un trust a titolo gratuito. In un’impostazione tradizionale, quel bene sarebbe stato considerato fuori dal patrimonio dei ricorrenti, salvo una successiva revocatoria del liquidatore entro i termini di prescrizione.

La motivazione in linguaggio piano

Il collegio ha seguito un ragionamento in tre passaggi. Primo: per aprire la liquidazione controllata il tribunale deve accertare lo stato di sovraindebitamento, e per farlo deve sapere quale sia il patrimonio reale del debitore. Secondo: la nullità di un contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.), anche incidenter tantum, cioè senza una domanda specifica e senza un giudizio autonomo, nei limiti di quanto gli è richiesto di decidere (art. 112 c.p.c.). Terzo: il trust in esame, per come era stato costruito e per il momento in cui era stato costituito, era un atto in frode ai creditori e quindi nullo. Il bene, dunque, si considera mai uscito dal patrimonio dei debitori. Sommando il valore dell’immobile ai redditi, il tribunale ha concluso che non c’era sovraindebitamento e ha rigettato la domanda.

Cosa cambia rispetto a prima

Fino a questa pronuncia, il ragionamento corrente era: il trust si contesta dopo, con la revocatoria del liquidatore. Bergamo sposta l’esame prima, all’ingresso della procedura. Le conseguenze pratiche sono tre.

La prima: un trust “difensivo” può trasformarsi da protezione in ostacolo, perché impedisce l’accesso alla liquidazione e, con essa, all’esdebitazione.

La seconda: il tribunale non ha bisogno di un’azione del liquidatore o dei creditori; può bastare la relazione dell’OCC, che ha il compito di descrivere gli atti dispositivi del debitore.

La terza: il tema si sposta dalla prescrizione quinquennale della revocatoria (art. 2903 c.c.) all’imprescrittibilità dell’azione di nullità (art. 1422 c.c.). Un trust costituito otto anni prima, ormai al riparo dalla revocatoria, potrebbe non essere al riparo da una valutazione di nullità.

Va detto con chiarezza che si tratta di una decisione di merito, non di un principio di legittimità, e che la qualificazione del trust come nullo per frode ai creditori è un terreno controverso in dottrina (molti autori ritengono che la frode ai creditori dia luogo a revocabilità, non a nullità). Ma per chi prepara una domanda di liquidazione controllata, la sola possibilità che il tribunale ragioni così impone di affrontare il trust nella domanda, invece di sperare che passi inosservato.

Gli effetti concreti delle decisioni: cosa succede dopo la revocatoria o la nullità

Le pronunce viste finora dicono quando un trust o un vincolo può essere contestato. Resta da capire che cosa accade, in concreto, una volta che la contestazione ha successo, perché le conseguenze cambiano molto a seconda dello strumento utilizzato.

Revocatoria vittoriosa: il bene resta al trustee, ma è aggredibile

La Suprema Corte ha chiarito da tempo che la revocatoria ordinaria non annulla l’atto e non restituisce il bene al debitore: lo rende inefficace nei confronti dei creditori che l’hanno ottenuta. Nella liquidazione controllata, dove il liquidatore agisce ai sensi dell’art. 274 CCII nell’interesse dell’intera massa, l’effetto si estende a tutti i creditori concorsuali. Il bene rimane formalmente intestato al trustee, ma il liquidatore può liquidarlo come se fosse ancora nel patrimonio del debitore, e il ricavato entra nel riparto.

Il principio, calato nella pratica, significa che il trust non si “scioglie” con la revocatoria: continua a esistere per tutto ciò che eccede le pretese dei creditori. Se l’immobile viene venduto per 118.500 € e i creditori ammessi, dedotte le spese di procedura, assorbono 96.000 €, l’eventuale residuo torna nella disponibilità del trustee e quindi dei beneficiari. È una differenza che diventa rilevante quando il valore del bene supera il passivo.

Già il Tribunale di Torino, con ordinanza del 5 maggio 2009, aveva riconosciuto che dopo la revocatoria vittoriosa il creditore può sottoporre a pignoramento i beni intestati al trustee: la logica, trasferita nella procedura concorsuale, è quella che consente al liquidatore di acquisire e vendere il bene.

Nullità accertata: il bene non è mai uscito

Diverso è l’effetto della nullità. Se l’atto istitutivo del trust è nullo, il bene si considera mai uscito dal patrimonio del disponente: è la conseguenza che ha tratto il Tribunale di Bergamo nel dicembre 2024. Il bene entra nella massa a pieno titolo, senza alcun residuo per i beneficiari, e l’azione non soffre del limite quinquennale, essendo la nullità imprescrittibile (art. 1422 c.c.), salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Cass. 3566/2024 aggiunge un tassello: la domanda di restituzione fondata sulla nullità del trust ha natura personale, non reale. In altre parole, chi chiede la restituzione fa valere un diritto alla ripetizione nei confronti del trustee, e non un diritto reale opponibile erga omnes: per questo è essenziale che il liquidatore curi anche la trascrizione della domanda, a tutela verso eventuali terzi acquirenti dal trustee.

Il ruolo della relazione dell’OCC e del liquidatore

Nella liquidazione controllata su domanda del debitore, la relazione dell’OCC deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione e illustrare la situazione patrimoniale ed economica del debitore. Dopo l’apertura, il liquidatore forma l’inventario, redige il programma di liquidazione e indica le azioni da promuovere. È in questi due documenti che il trust emerge e viene qualificato: per questo l’analisi difensiva va fatta prima, non dopo che la qualificazione è stata messa per iscritto.

Il liquidatore che ritiene di dover agire chiede l’autorizzazione al giudice delegato, valutando costi, tempi e probabilità di successo. Un trust costituito tre anni prima, gratuito, a favore dei figli, è un’azione che il liquidatore difficilmente trascurerà; un trust oneroso, istituito molti anni prima e gestito da un trustee professionale indipendente, pone invece problemi di prova ben più complessi.

Il riflesso sull’esdebitazione

C’è infine un effetto che molti sottovalutano. L’esdebitazione del debitore in liquidazione controllata è subordinata, tra l’altro, all’assenza di frode, malafede o colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento, e alla collaborazione con gli organi della procedura (art. 280 e art. 282 CCII). Un trust nascosto, o difeso contro ogni evidenza, può essere letto come mancanza di collaborazione. Viceversa, un trust dichiarato, motivato e, se necessario, messo spontaneamente a disposizione della procedura è un elemento che depone a favore della meritevolezza del debitore.

Esito Cosa accade al bene Termine dell’azione Residuo per i beneficiari
Revocatoria accolta Inefficace verso i creditori, liquidato dalla procedura 5 anni dall’atto (art. 2903 c.c.) Sì, se il valore eccede il passivo
Nullità accertata Mai uscito dal patrimonio del debitore Azione imprescrittibile (art. 1422 c.c.) No
Nessuna azione / azione respinta Resta al trustee, fuori dalla massa — Il trust prosegue
Fondo patrimoniale non revocato Escluso (art. 268 CCII), salvo art. 170 c.c. — Il fondo prosegue per i bisogni della famiglia

I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sui principi esaminati: non descrivono casi seguiti dallo studio e servono solo a mostrare come i giudici ragionerebbero sui numeri.

Simulazione 1: trust familiare costituito dopo i debiti

Ipotesi. Debitore consumatore con esposizione complessiva di 187.640 € (finanziamenti personali per 96.300 €, fideiussione per 63.900 € prestata nel 2020 a favore della società di un familiare, debiti residui per 27.440 €). Nel marzo 2022 conferisce in un trust familiare, a titolo gratuito, la quota di metà di un immobile stimata 118.500 €; beneficiari i due figli. Nel settembre 2026 deposita domanda di liquidazione controllata. Redditi netti: 1.840 € al mese.

Sviluppo. Alla luce di Cass. 28146/2023, il conferimento è un atto gratuito: il liquidatore non deve provare la consapevolezza del trustee o dei beneficiari. Il credito da fideiussione è anteriore al trust (Cass. 25964/2023 consente di colpire istituzione e dotazione insieme). L’atto è del marzo 2022: al deposito sono trascorsi circa 4 anni e 6 mesi, quindi la revocatoria è ancora esercitabile entro il marzo 2027. Il liquidatore deve muoversi in fretta, chiedendo l’autorizzazione al giudice delegato.

Esito. Se si segue l’impostazione del Tribunale di Bergamo, il tribunale potrebbe già in fase di apertura considerare il bene nel patrimonio: 118.500 € a fronte di 187.640 € di debiti, più i redditi, non escludono il sovraindebitamento (lo squilibrio resta), quindi la domanda verosimilmente sarebbe aperta, ma con il bene da recuperare. La differenza rispetto al caso bergamasco è il rapporto tra valore del bene e debiti: dove il bene copre tutto, la domanda rischia il rigetto.

Simulazione 2: fondo patrimoniale e debiti per la famiglia

Ipotesi. Coniugi in comunione costituiscono nel giugno 2019 un fondo patrimoniale sull’abitazione, valore 214.800 €, gravata da mutuo residuo di 71.260 €. Nel 2023 uno dei coniugi, artigiano con impresa minore, accumula debiti verso fornitori per 142.930 € e un debito di 18.470 € verso una clinica per cure di un figlio. Domanda di liquidazione controllata nell’ottobre 2026.

Sviluppo. L’art. 268, c. 4, CCII esclude il fondo. La revocatoria della costituzione del 2019 è prescritta (oltre cinque anni dall’atto, art. 2903 c.c.). Restano però due canali: il mutuo per la casa e il debito per le cure del figlio sono debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali l’art. 170 c.c. non impedisce l’aggressione del fondo; i debiti verso i fornitori dell’impresa, se il creditore sapeva che erano estranei ai bisogni familiari, non possono invece essere soddisfatti sul fondo.

Esito. Il fondo resta in linea di principio fuori dalla massa per 142.930 € di debiti d’impresa, ma i creditori per 71.260 € e 18.470 € possono soddisfarsi sui beni del fondo. Nel piano di liquidazione il debitore deve dichiarare con chiarezza la natura di ciascun debito: la classificazione “bisogni della famiglia / estraneo” decide quali creditori arrivano alla casa.

Simulazione 3: trust autodichiarato e accesso alla procedura

Ipotesi. Professionista disponente e trustee di sé stesso istituisce nel gennaio 2018 un trust autodichiarato su un immobile del valore di 263.700 €, beneficiari il coniuge e lui stesso, con facoltà di revocare i beneficiari. Continua ad abitare e ad affittare parte dell’immobile, incassando i canoni sul proprio conto. Nel 2026 i debiti sono 238.410 €, reddito netto 2.150 € al mese; chiede la liquidazione controllata.

Sviluppo. La revocatoria è prescritta (atto del 2018). Ma il controllo è rimasto interamente al disponente: è il profilo che la Cassazione penale (n. 13276/2011) ha qualificato come sham trust e che Cass. 22979/2024, sul piano tributario, ha descritto come privo di un effettivo trasferimento di ricchezza. Il tribunale potrebbe, come a Bergamo, valutare incidentalmente la nullità o comunque l’inefficacia della segregazione.

Esito. Se il bene viene considerato nel patrimonio, 263.700 € superano i 238.410 € di debiti: il rischio concreto è il rigetto della domanda per assenza di sovraindebitamento. In questa situazione la scelta strategica (sciogliere il trust, rinunciare alla segregazione, proporre un concordato minore che metta a disposizione il valore dell’immobile) va presa prima del deposito, non dopo.

La giurisprudenza in tabella

La tabella che segue raccoglie tutte le pronunce richiamate nella guida, con la questione decisa e la ricaduta pratica per chi affronta una liquidazione controllata con beni vincolati. Le pronunce di merito sono indicate come tali e vanno lette come orientamenti, non come principi vincolanti; quelle anteriori al Codice della crisi (fallimento, legge fallimentare) sono richiamate per la logica che esprimono, trasponibile alla liquidazione controllata attraverso il rinvio dell’art. 274 CCII al codice civile. Nella lettura conviene tenere separati tre piani: chi è il soggetto da convenire (trustee o beneficiari), quale azione è disponibile (revocatoria o nullità) e in quale momento (apertura o fase liquidatoria).

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. civ., 23 dicembre 2024, n. 34075 Trust e litisconsorzio nel procedimento concorsuale Il trust non è un ente; titolare dei beni è il trustee Il liquidatore agisce contro il trustee
Cass. civ., sez. III, ord. 6 settembre 2023, n. 25964 Oggetto della revocatoria Istituzione e dotazione sono revocabili insieme Si colpisce l’intera operazione
Cass. civ., sez. III, ord. 6 ottobre 2023, n. 28146 Natura del trust familiare È atto gratuito, non adempimento di doveri familiari Non serve provare la consapevolezza del terzo
Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10105 Trust liquidatorio in insolvenza Non produce segregazione verso la procedura Prevalgono le regole del concorso
Cass. pen., 30 marzo 2011, n. 13276 Sham trust Controllo trattenuto = nessun effetto segregativo Il trust apparente non protegge
Cass. civ., sez. V, ord. 8 febbraio 2024, n. 3566 Domanda fondata su nullità del trust La restituzione ha natura personale, non reale Incide sulla scelta e sul regime dell’azione
Cass. civ., sez. V, ord. 20 agosto 2024, n. 22979 Trust autodichiarato Nessun trasferimento effettivo di ricchezza (piano fiscale) Segregazione debole se il disponente controlla
Cass. civ., sez. II, ord. 17 febbraio 2023, n. 5073 Legittimazione passiva Beneficiari o trustee secondo lo stato di esecuzione Verifica dell’integrità del contraddittorio
Cass. civ., sez. II, ord. 2 febbraio 2023, n. 3190 Oneri sul bene in trust Il trustee risponde come proprietario Conferma la titolarità del trustee
Cass. civ., 2024, n. 14349 Revocatoria del fondo patrimoniale e fallimento La legittimazione passiva resta al debitore Il debitore resta parte del giudizio sul fondo
Trib. Bergamo, 4 dicembre 2024 Trust e apertura della liquidazione controllata Nullità rilevabile incidentalmente; bene computato Rischio di rigetto della domanda
Trib. Modena, 28 gennaio 2026 Liquidazione controllata del trust/trustee Il trust non è assoggettabile; il trustee sì La crisi del trustee non coinvolge il disponente
Trib. Milano, 17 luglio 2009 Azioni di nullità del trust della procedura Rientrano nella competenza del giudice concorsuale Il liquidatore agisce davanti al tribunale della procedura
Trib. Reggio Emilia, 26 aprile 2012 Revocatoria della dotazione Beneficiari litisconsorti necessari Va convenuta tutta la platea dei beneficiari

La sintesi operativa

Dalle pronunce esaminate si ricavano alcune regole pratiche, valide per chi sta valutando una liquidazione controllata con beni conferiti in trust, vincolati ex art. 2645-ter c.c. o costituiti in fondo patrimoniale.

  • Il trust non ha soggettività: i beni appartengono al trustee, ed è contro di lui che il liquidatore agisce (Cass. 34075/2024).
  • Il trust familiare è un atto gratuito: per revocarlo non serve provare che il trustee o i beneficiari sapessero del danno ai creditori (Cass. 28146/2023).
  • La revocatoria può investire insieme l’atto istitutivo e il trasferimento dei beni (Cass. 25964/2023).
  • La revocatoria ordinaria si prescrive in cinque anni dall’atto: il calendario della costituzione è il primo dato da verificare.
  • Oltre i cinque anni non c’è automatica sicurezza: il tribunale può valutare incidentalmente la nullità di un trust in frode ai creditori (Trib. Bergamo, 4 dicembre 2024).
  • Più controllo sui beni ha mantenuto il disponente, più è probabile che la segregazione venga disconosciuta (Cass. pen. 13276/2011; Cass. 22979/2024).
  • Il fondo patrimoniale è escluso per legge dalla liquidazione controllata, ma non per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, e resta revocabile entro i termini (art. 268, c. 4, CCII; art. 170 c.c.).
  • Nei giudizi sul fondo patrimoniale il debitore resta parte del giudizio (Cass. 14349/2024).
  • Il trust in sé non va in liquidazione controllata; può andarci il trustee, ma la sua insolvenza si misura sui crediti dei beneficiari definitivi (Trib. Modena, 28 gennaio 2026).
  • Un trust “difensivo” nascosto o minimizzato nella domanda incide anche sulla meritevolezza e sull’esdebitazione (artt. 77 e 280 CCII).

Messi in fila, questi principi disegnano un percorso di verifica che chiunque abbia beni vincolati dovrebbe compiere prima di scegliere la procedura. Il primo controllo è temporale: quando è nato ciascun debito e quando è stato compiuto ciascun atto di segregazione. Il secondo è qualitativo: l’atto era gratuito, e il disponente ha davvero perso il controllo dei beni? Il terzo è quantitativo: quanto vale il bene rispetto al passivo, perché da questo rapporto dipende se il trust contestato porta a un’apertura con recupero o a un rigetto della domanda. Solo dopo queste tre verifiche ha senso scegliere tra liquidazione controllata, concordato minore o ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Le domande sul “quindi in pratica?”

Se ho costituito un trust sei anni fa, sono al sicuro?

Dalla revocatoria ordinaria sì, perché il termine di cinque anni dell’art. 2903 c.c. è decorso. Ma non necessariamente dalla valutazione di nullità: il Tribunale di Bergamo (4 dicembre 2024) ha considerato nullo per frode un trust e ha conteggiato il bene nel patrimonio dei debitori. La prescrizione chiude una porta, non tutte.

Il liquidatore può prendere i beni del trust senza fare causa?

Di regola no: i beni appartengono al trustee (Cass. 34075/2024) e servono un’azione revocatoria o un accertamento di nullità. Diverso il caso in cui il tribunale, già all’apertura, consideri il bene come mai uscito dal patrimonio: allora l’inclusione nasce dalla sentenza di apertura e il trustee dovrà contestarla.

Devo indicare il trust nella domanda di liquidazione controllata?

Sì. La domanda e la relazione dell’OCC devono ricostruire il patrimonio e gli atti dispositivi; omettere un trust espone non solo al suo recupero, ma a valutazioni di malafede che pesano sull’esdebitazione (art. 280 CCII). Dichiararlo e motivarlo è la difesa più solida.

Il fondo patrimoniale protegge la casa anche dai debiti del mutuo?

No. Il mutuo per l’abitazione familiare è tipicamente un debito contratto per i bisogni della famiglia: l’art. 170 c.c., richiamato dall’art. 268 CCII, consente a quel creditore di soddisfarsi sui beni del fondo.

Se sono io il trustee e sono pieno di debiti personali, i miei creditori possono prendere i beni del trust?

In linea di principio no: i beni in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello personale del trustee, ed è questo l’effetto segregativo tipico dell’istituto. Il Tribunale di Modena (28 gennaio 2026) ha affrontato il tema dal lato del trust: la liquidazione controllata del trustee, in quella veste, è ammissibile in astratto, ma l’insolvenza va misurata sui crediti definitivi dei beneficiari e non su crediti vantati verso il disponente. I tuoi debiti personali seguono invece le regole ordinarie della tua eventuale procedura.

Cosa può fare lo Studio Monardo: applicare questi orientamenti al tuo fascicolo

Le pronunce viste mostrano che un trust, un vincolo o un fondo patrimoniale si giudicano sui dettagli: date, gratuità, poteri trattenuti, natura dei debiti. Lo Studio applica questi principi al singolo caso con strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo la cronologia patrimoniale: mettiamo in fila la data di nascita di ciascun debito e la data di ogni atto dispositivo, per stabilire subito se la revocatoria è ancora esercitabile o prescritta.
  2. Analizziamo l’atto istitutivo del trust clausola per clausola: poteri di revoca, poteri del disponente, protector, beneficiari, per misurare il rischio di qualificazione come sham trust o trust nullo.
  3. Verifichiamo la gestione effettiva del trustee: conti, incassi dei canoni, uso dei beni, per capire se la separazione è reale o solo formale.
  4. Classifichiamo i debiti rispetto al fondo patrimoniale: distinguiamo i debiti contratti per i bisogni della famiglia da quelli estranei, documentando lo scopo di ciascun finanziamento.
  5. Prepariamo la domanda di liquidazione controllata con un’esposizione trasparente dei vincoli esistenti, delle loro ragioni e dei loro tempi, per prevenire contestazioni sulla meritevolezza.
  6. Valutiamo l’alternativa del concordato minore o del piano del consumatore, verificando se mettere a disposizione il valore del bene vincolato consenta una soluzione più favorevole rispetto alla liquidazione.
  7. Difendiamo il trustee o i beneficiari nel giudizio di revocatoria o di nullità promosso dal liquidatore, eccependo prescrizione, difetto dei presupposti dell’art. 2901 c.c. e vizi del contraddittorio.
  8. Assistiamo il creditore o il liquidatore nella scelta dell’azione più adatta (revocatoria, nullità, accertamento incidentale) e nella richiesta di autorizzazione al giudice delegato.
  9. Interloquiamo con l’OCC e con il liquidatore sulla relazione patrimoniale, fornendo documenti e argomenti prima che la lettura del trust si cristallizzi.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, dal rigetto della domanda di apertura alle decisioni sulla revocatoria, fino all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia costruita dalle sentenze, la qualifica di cassazionista ha un peso specifico: gli orientamenti esaminati in questa guida si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata all’inizio, senza passaggi di mano tra un grado e l’altro. Accanto a questa, l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di anticipare il modo in cui l’organismo e il tribunale leggeranno il trust nella fase di apertura, che è proprio il momento in cui, come insegna la decisione di Bergamo, la partita può decidersi.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i legali curano la qualificazione giuridica del trust, del vincolo o del fondo e le azioni giudiziali; i commercialisti ricostruiscono i flussi patrimoniali, le stime dei beni e la situazione reddituale su cui il tribunale misura il sovraindebitamento. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la tenuta dei vincoli e costruiremo la strategia più coerente con la giurisprudenza vigente.

Chiusura

Trust, vincoli di destinazione e fondi patrimoniali non sono né scudi infallibili né atti destinati a cadere sempre: la loro sorte nella liquidazione controllata dipende da come i giudici leggono date, gratuità e controllo effettivo dei beni. Le pronunce più recenti, dalla Cassazione del 2023-2024 ai tribunali di Bergamo e Modena, dicono che il tema va affrontato prima del deposito della domanda, non dopo.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce dall’interno la ricostruzione patrimoniale che l’organismo compie e le valutazioni che il tribunale svolge sui beni vincolati. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che garantisce la continuità della difesa fino all’ultimo grado.

📩 Prima di depositare la domanda o di rispondere al liquidatore, fai esaminare il tuo trust o il tuo fondo patrimoniale: trovi tutti i modi per contattarci nella sezione contatti in fondo alla pagina.

Contattaci qui per maggiori informazioni:

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo opera in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.

La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.