Chi apre la composizione negoziata con un debito verso il Fisco sulle spalle fa quasi sempre la stessa domanda: “quanto posso risparmiare, e in quanti anni posso pagare?”. La risposta onesta è che non esiste un’unica agevolazione fiscale valida per tutte le imprese in composizione negoziata: quello che ottieni dipende da chi sei, da che tipo di debito hai e da come si chiudono le trattative.
Due esempi lampo bastano a capirlo. Un’impresa con 87.360 € di IVA dichiarata ma non ancora iscritta a ruolo può chiedere all’Agenzia delle Entrate una rateazione fino a 72 rate mensili (120 nei casi di grave difficoltà) una volta pubblicato l’accordo con i creditori. Un’altra impresa, con lo stesso importo ma già trasformato in cartelle affidate all’Agente della riscossione, si muove su un terreno diverso: le serve la protezione dalle azioni esecutive e, dal correttivo del 2024, la possibilità di proporre una vera transazione sui tributi. E se l’impresa è così piccola da essere “sotto soglia”, lo sbocco naturale può essere una procedura di sovraindebitamento, dove le regole sul Fisco cambiano ancora.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi cinque profili distinti:
- l’impresa con debiti fiscali non ancora iscritti a ruolo;
- l’impresa con cartelle già affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- l’impresa il cui problema principale sono i contributi INPS e INAIL;
- l’impresa sotto soglia o impresa minore, al confine con il sovraindebitamento;
- l’impresa che, chiuse le trattative senza accordo, guarda al concordato semplificato.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio tra crisi d’impresa e debito fiscale? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce la composizione negoziata dall’interno, dal lato di chi conduce le trattative; ed è al tempo stesso Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, la competenza che serve quando la piccola impresa deve passare dalla composizione negoziata a un concordato minore o a una liquidazione controllata. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff nazionale in diritto tributario, che legge il debito fiscale voce per voce.
📩 Hai un debito con il Fisco e stai valutando la composizione negoziata? Scrivici ora: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questo articolo.
Le regole comuni a tutti: cosa dice il Codice della crisi sui debiti fiscali
Prima di guardare il tuo profilo, serve fissare la base normativa che vale per ogni impresa. La spieghiamo una sola volta qui; le sezioni successive la richiamano senza ripeterla.
Che cos’è la composizione negoziata e chi può accedervi
La composizione negoziata della crisi è disciplinata dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), nel testo risultante dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024. Non è una procedura concorsuale in senso stretto: è un percorso stragiudiziale, volontario e riservato, nel quale l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza chiede la nomina di un esperto indipendente che lo affianchi nelle trattative con i creditori. Presupposto essenziale è che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII).
L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio (art. 17 CCII). Tra i documenti da allegare ci sono proprio quelli che fotografano la posizione fiscale e contributiva: il certificato unico dei debiti tributari, la situazione debitoria complessiva rilasciata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi e l’estratto della Centrale dei rischi. In pratica, il Fisco è “dentro” la composizione negoziata fin dal primo giorno: l’esperto vede subito quanto pesa il debito pubblico sul totale.
Le misure protettive valgono anche contro il Fisco
Con l’istanza di nomina dell’esperto, o con istanza successiva, l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive (art. 18 CCII). Dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa. Le misure vanno confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 19 CCII, che ne fissa la durata entro i limiti di legge (complessivamente non oltre 240 giorni, proroghe comprese).
L’Erario e l’Agente della riscossione sono creditori come gli altri rispetto alle misure protettive: durante la loro efficacia non possono avviare o proseguire pignoramenti. Ma attenzione: le misure protettive bloccano le iniziative dei creditori, non i tuoi obblighi. L’art. 18 CCII precisa che i pagamenti non sono inibiti, e la giurisprudenza ha chiarito che non si può usare la protezione come una “moratoria fiscale” generalizzata (lo vedremo nel profilo 2).
Le misure premiali dell’art. 25-bis CCII
Il cuore delle agevolazioni fiscali si trova nell’art. 25-bis CCII, rubricato “Misure premiali”. In sintesi, la norma prevede:
- interessi ridotti al tasso legale sui debiti tributari, dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto fino alla conclusione delle trattative, quando queste si chiudono con una delle soluzioni dell’art. 23, comma 1, o con un accordo di ristrutturazione (art. 23, comma 2, lett. b);
- sanzioni ridotte al minimo quando la legge prevede una riduzione per pagamento entro un termine dalla comunicazione dell’ufficio e quel termine scade dopo la presentazione dell’istanza di composizione negoziata;
- sanzioni e interessi dimezzati sui debiti tributari sorti prima dell’istanza e oggetto della composizione negoziata, nelle ipotesi dell’art. 23, comma 2;
- una rateazione fino a 72 rate mensili (fino a 120 in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà) delle imposte non ancora iscritte a ruolo, su istanza sottoscritta anche dall’esperto, dopo la pubblicazione nel registro delle imprese del contratto o dell’accordo con i creditori;
- l’applicazione delle regole fiscali favorevoli sulle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88, comma 4-ter, TUIR), sulla deducibilità delle perdite su crediti per i creditori (art. 101, comma 5, TUIR) e sulla nota di variazione IVA (art. 26, comma 3-bis, D.P.R. 633/1972).
Il comma 6 dello stesso articolo chiude il cerchio: se dopo la composizione negoziata si apre la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata, o viene accertato lo stato di insolvenza, interessi e sanzioni tornano dovuti per intero, senza le riduzioni.
La transazione fiscale “dentro” la composizione negoziata: l’art. 23, comma 2-bis
La novità più rilevante del correttivo 2024 è il comma 2-bis dell’art. 23 CCII. Prima, nella composizione negoziata l’Erario non poteva essere “falcidiato”: per uno stralcio dei tributi bisognava passare a un accordo di ristrutturazione o a un concordato preventivo con transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII). Oggi l’imprenditore può proporre all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo di pagamento parziale o dilazionato di imposte, sanzioni e interessi, con due relazioni allegate:
- una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza dell’accordo per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale;
- una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale o, in mancanza, da un revisore iscritto al registro.
L’accordo viene sottoscritto dall’ufficio, previo parere della direzione regionale, e depositato in tribunale, che ne verifica la regolarità e ne autorizza l’esecuzione. Restano esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Non c’è cram down fiscale: senza la firma dell’Amministrazione l’accordo non esiste, e il tribunale non può imporlo. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura di liquidazione giudiziale o controllata, di accertamento dell’insolvenza o di mancato pagamento integrale, entro 60 giorni dalle scadenze, delle somme dovute.
Gli esiti possibili e perché contano per il Fisco
L’art. 23 CCII elenca gli sbocchi della composizione negoziata: contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo con i creditori sottoscritto anche dall’esperto (comma 1); piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato semplificato per la cessione del patrimonio, oppure accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi o alle procedure di liquidazione (comma 2). Ogni sbocco “sblocca” agevolazioni fiscali diverse: la rateazione dell’art. 25-bis, comma 4, presuppone un contratto o un accordo pubblicato; il dimezzamento di sanzioni e interessi riguarda le ipotesi del comma 2; la transazione fiscale piena con possibilità di omologazione forzosa vive solo negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo.
Il contesto: le segnalazioni dei creditori pubblici
C’è un ultimo tassello comune. L’art. 25-novies CCII obbliga INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione a segnalare all’imprenditore (e all’organo di controllo, se esiste) il superamento di determinate soglie di debito scaduto, invitandolo a valutare la composizione negoziata. Se hai ricevuto una di queste segnalazioni, il Fisco ti sta dicendo, nero su bianco, che il tuo debito ha già raggiunto un livello di allarme: è il momento di decidere, non di aspettare.
Il ruolo dell’esperto nel rapporto con il Fisco
Un punto che spesso sfugge: l’esperto non è il tuo consulente e non è il consulente dei creditori. È un professionista indipendente, nominato da una commissione presso la Camera di commercio, che facilita le trattative e alla fine redige una relazione sul loro andamento (art. 17, comma 8, CCII). Nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria questo ruolo ha conseguenze molto pratiche.
Primo: è l’esperto che sottoscrive l’istanza di rateazione prevista dall’art. 25-bis, comma 4, e la sua firma vale come prova della temporanea difficoltà. Secondo: l’esperto convoca le parti, compreso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agente della riscossione, e ne raccoglie le posizioni. Terzo: se l’impresa propone la transazione dell’art. 23, comma 2-bis, l’accordo sottoscritto va comunicato all’esperto. Quarto: è la sua relazione finale che, in caso di insuccesso, apre o chiude la porta del concordato semplificato.
Per l’imprenditore, la conseguenza è semplice: la credibilità che costruisci con l’esperto è la stessa che ti spendi con il Fisco. Un’impresa che durante le trattative continua a non versare l’IVA corrente, che non fornisce i dati richiesti o che cambia continuamente piano difficilmente otterrà una relazione favorevole.
Il calendario che conta
Le agevolazioni fiscali della composizione negoziata hanno date di aggancio precise, che conviene avere davanti agli occhi:
| Momento | Effetto sul debito fiscale |
|---|---|
| Presentazione dell’istanza (art. 17) | Spartiacque per la riduzione delle sanzioni al minimo e per distinguere i debiti “anteriori” |
| Accettazione dell’incarico da parte dell’esperto | Da qui decorre la riduzione degli interessi al tasso legale (art. 25-bis, c. 1) |
| Pubblicazione delle misure protettive | Divieto per l’Agente della riscossione di iniziare o proseguire esecuzioni |
| Pubblicazione del contratto o dell’accordo | Possibilità di chiedere la rateazione fino a 72/120 rate |
| Comunicazione della relazione finale | Decorrono i 60 giorni per il concordato semplificato |
Chi presenta l’istanza “all’ultimo momento”, dopo che il termine di un avviso bonario è già scaduto o dopo che un pignoramento è già stato notificato a una banca, rinuncia in partenza a una parte dei benefici. Il tempo, nella composizione negoziata, è un’agevolazione fiscale a sé.
Un cenno alle segnalazioni e alla durata delle misure
Le misure protettive non sono illimitate: la loro durata è fissata dal tribunale in sede di conferma ed è prorogabile solo entro un tetto complessivo. Nel frattempo l’Agente della riscossione resta in attesa, ma i suoi crediti non si estinguono e continuano a maturare gli accessori, ridotti solo nei casi previsti dall’art. 25-bis. Va anche ricordato che le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, previste dall’art. 25-novies CCII, sono pensate come “campanello” per far emergere la crisi in anticipo: chi le riceve e le ignora rischia di arrivare alla composizione negoziata quando le prospettive di risanamento si sono già ridotte.
Fissate le regole comuni, passiamo ai profili. Ognuno ha le sue particolarità, e ognuno ha un rischio principale che gli altri non corrono.
Profilo 1 — Se hai debiti fiscali non ancora iscritti a ruolo
La tua situazione
Hai presentato le dichiarazioni ma non hai versato tutto: IVA trimestrale, ritenute dei dipendenti, saldo IRES o IRAP. Magari ti sono già arrivate le comunicazioni di irregolarità (i cosiddetti avvisi bonari) dopo il controllo automatizzato, ma nessuna cartella è ancora partita. Il tuo debito è “fresco”: è ancora nelle mani dell’Agenzia delle Entrate, non dell’Agente della riscossione.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei il profilo per cui l’art. 25-bis CCII è stato scritto. Le misure premiali più concrete guardano proprio ai debiti non ancora iscritti a ruolo.
La prima agevolazione che ti riguarda è quella sulle sanzioni ridotte al minimo (art. 25-bis, comma 2): se il termine per pagare l’avviso bonario con la sanzione ridotta scade dopo che hai presentato l’istanza di composizione negoziata, le sanzioni sono ridotte alla misura minima. È un beneficio che spesso si perde per un errore di calendario: chi presenta l’istanza dopo la scadenza del termine non lo ottiene.
La seconda è la rateazione fino a 72 rate mensili (art. 25-bis, comma 4). Si chiede all’Agenzia delle Entrate con un’istanza sottoscritta anche dall’esperto, dopo la pubblicazione nel registro delle imprese del contratto con i creditori o dell’accordo sottoscritto dall’esperto. Se dimostri una comprovata e grave situazione di difficoltà, le rate salgono fino a 120, e la sottoscrizione dell’esperto vale come prova della temporanea situazione di difficoltà. È una dilazione molto più lunga di quella ordinaria degli avvisi bonari, che si ferma a 20 rate trimestrali.
La terza è la riduzione degli interessi al tasso legale (art. 25-bis, comma 1) per il periodo delle trattative, se queste si chiudono con uno degli esiti indicati dalla norma. Per un debito di qualche decina di migliaia di euro sembra poco; per un debito di diverse centinaia di migliaia accumulato in anni di difficoltà, la differenza si sente.
Infine, se le trattative portano a un accordo di ristrutturazione o a un altro esito del comma 2 dell’art. 23, scatta il dimezzamento di sanzioni e interessi sui debiti tributari anteriori all’istanza (art. 25-bis, comma 3).
I numeri
Facciamo un calcolo concreto. Ipotesi: IVA dichiarata e non versata per 87.360 €, nessuna iscrizione a ruolo. Accordo con i creditori sottoscritto dall’esperto e pubblicato.
- Con 72 rate: 87.360 / 72 = 1.213,33 € al mese di sola imposta (più gli accessori dovuti).
- Con 120 rate, se ricorre la grave difficoltà: 87.360 / 120 = 728 € al mese.
La differenza mensile è di oltre 485 €: per una piccola impresa che deve anche pagare fornitori correnti, è spesso la differenza tra un piano sostenibile e uno che salta alla terza rata.
I rischi specifici
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma con una clausola durissima: la rateazione dell’art. 25-bis decade automaticamente anche per il mancato pagamento di una sola rata, oltre che in caso di successivo deposito di un ricorso per l’apertura di procedure concorsuali, di apertura della liquidazione giudiziale o controllata, o di accertamento dello stato di insolvenza. Non ci sono le “tolleranze” della rateazione ordinaria delle cartelle.
C’è poi un rischio più sottile: la rateazione è collegata alla pubblicazione del contratto o dell’accordo. Se le trattative non arrivano a uno di quegli esiti, il beneficio non scatta. Chi conta sulle 120 rate “a prescindere” e intanto smette di pagare l’IVA corrente si ritrova senza protezione e con un debito cresciuto.
Infine, attenzione alle ritenute e all’IVA non versate oltre le soglie penali (artt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000): le agevolazioni amministrative non cancellano automaticamente i profili penali, che vanno valutati a parte.
Le mosse giuste
- Presenta l’istanza prima che scadano i termini degli avvisi bonari, per agganciare la riduzione delle sanzioni al minimo.
- Fai quantificare con precisione imposta, sanzioni e interessi per ciascuna annualità, separando ciò che è iscritto a ruolo da ciò che non lo è.
- Costruisci il piano di risanamento in modo che preveda un esito compatibile con la rateazione (contratto o accordo pubblicato).
- Documenta fin da subito la grave difficoltà, se intendi chiedere le 120 rate.
- Organizza la tesoreria in modo che nessuna rata salti: un addebito automatico e una riserva di liquidità valgono più di qualsiasi argomento giuridico.
Giurisprudenza dedicata
Sul punto i giudici di merito hanno ribadito che la composizione negoziata è uno strumento di risanamento, non di semplice gestione del debito: il Trib. Bergamo, 25 maggio 2022, ha ammesso le misure a favore di un’impresa in insolvenza reversibile, valutando prima facie l’idoneità della proposta. È il presupposto senza il quale anche le agevolazioni fiscali restano sulla carta.
Per chi è nella tua posizione: le domande che ti farai
Devo continuare a pagare le imposte correnti durante le trattative? Sì. Le misure premiali riguardano il debito pregresso e il periodo delle trattative; non sospendono gli obblighi dichiarativi e di versamento che maturano nel frattempo. Anzi: un’impresa che accumula nuovo debito fiscale mentre negozia rende meno credibile l’intero piano.
Posso combinare la rateazione dell’art. 25-bis con la transazione dell’art. 23, comma 2-bis? Sono strumenti diversi: la rateazione è una dilazione dell’intero dovuto per i debiti non ancora a ruolo, la transazione è un accordo che può prevedere anche il pagamento parziale. La scelta dipende dalla composizione del debito, dalla capacità di rimborso e dalla disponibilità dell’Amministrazione; in molti piani si usano entrambi su porzioni diverse del debito, e va verificata con attenzione la compatibilità tra i due percorsi nel singolo caso.
Cosa succede alle sopravvenienze attive? Se i creditori rinunciano a una parte dei loro crediti, l’impresa registra una sopravvenienza attiva. L’art. 25-bis, comma 5, estende alla composizione negoziata il regime dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, che limita la tassazione di queste sopravvenienze: senza questa regola, l’accordo con le banche rischierebbe di generare un nuovo debito fiscale.
Un errore di calendario che costa caro
Prendiamo due imprese identiche, con un avviso bonario da 32.640 € di imposta e sanzioni ridotte che scadono il 30 aprile. La prima presenta l’istanza di composizione negoziata il 20 aprile: il termine scade dopo l’istanza, e le sanzioni sono ridotte al minimo. La seconda la presenta il 6 maggio: il termine è già scaduto, la riduzione dell’art. 25-bis, comma 2, non opera e l’avviso, non pagato, si avvia all’iscrizione a ruolo. Sedici giorni di ritardo spostano l’impresa dal profilo 1 al profilo 2, con regole meno favorevoli.
Profilo 2 — Se hai cartelle già affidate all’Agente della riscossione
La tua situazione
Il tuo debito fiscale ha già fatto il “salto”: sono arrivate le cartelle di pagamento, magari anche qualche intimazione. Forse hai già una rateizzazione decaduta, forse temi un pignoramento presso terzi sui conti o sui crediti verso i clienti. La tua controparte non è più solo l’Agenzia delle Entrate, ma l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la composizione negoziata offre anzitutto protezione: con le misure protettive confermate dal tribunale, l’Agente della riscossione non può iniziare o proseguire azioni esecutive. Un effetto importante, riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, riguarda anche i pagamenti della pubblica amministrazione: secondo il Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023, durante il divieto di azioni esecutive non opera il blocco dei pagamenti delle PA verso i contribuenti morosi previsto dall’art. 48-bis sulla riscossione, sicché enti pubblici e società partecipate devono continuare a pagare l’impresa in composizione.
Ma la protezione non è una sospensione dei pagamenti a tua scelta. Il Trib. Catania, 14 giugno 2022, ha escluso che la sospensione del pagamento di debiti iscritti a ruolo o oggetto di avvisi verso Agenzia delle Entrate e INPS possa essere qualificata come misura protettiva: non paralizza un’iniziativa del creditore, quindi al più può essere chiesta come misura cautelare, con i relativi presupposti.
La vera novità per te è la transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis: l’accordo può coinvolgere anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e può riguardare imposta, sanzioni e interessi, con pagamento parziale o dilazionato. Per la prima volta, nella composizione negoziata, puoi proporre uno stralcio del debito iscritto a ruolo, a condizione di dimostrare con relazione indipendente che l’Erario ottiene più di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale.
Le regole che restano fuori dal Codice della crisi non spariscono: puoi sempre utilizzare la rateizzazione ordinaria delle cartelle prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973, come riformata dal D.Lgs. 110/2024, che ha allungato progressivamente il numero di rate concedibili su semplice dichiarazione di temporanea difficoltà e consente piani più lunghi, fino a 120 rate, per i debiti di importo elevato con difficoltà documentata. Le misure premiali dell’art. 25-bis, comma 4, invece, riguardano espressamente le imposte non ancora iscritte a ruolo.
I numeri
Ipotesi: cartelle per 214.700 € (imposte, sanzioni e interessi), impresa con un piano di risanamento credibile e un’attestazione che stima, in caso di liquidazione giudiziale, un recupero per l’Erario del 31%. La proposta ex art. 23, comma 2-bis, offre il 45%:
- 214.700 × 45% = 96.615 €, pagabili in 60 rate mensili da 1.610,25 €;
- in liquidazione giudiziale, l’Erario recupererebbe stimativamente 214.700 × 31% = 66.557 €.
La convenienza per l’Erario (96.615 € contro 66.557 €) è l’argomento centrale della relazione attestativa. Se la differenza fosse minima, o le stime poco credibili, l’ufficio avrebbe buone ragioni per non firmare.
I rischi specifici
Il rischio principale è contare su un accordo che dipende interamente dalla volontà dell’Amministrazione. A differenza del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, qui non c’è omologazione forzosa: se l’ufficio non sottoscrive, l’accordo non nasce. E le misure protettive hanno una durata massima: finita la protezione, la riscossione riparte.
Secondo rischio: la risoluzione di diritto dell’accordo per mancato pagamento integrale entro 60 giorni dalle scadenze. Chi firma una transazione troppo ambiziosa rispetto ai flussi di cassa reali rischia di perderla, con tutto il debito originario che torna esigibile.
Terzo rischio: i tributi non transigibili in questa sede. Le risorse proprie dell’Unione europea (in particolare i dazi doganali) restano fuori, e la falcidiabilità di alcune componenti dell’IVA è oggetto di dibattito interpretativo.
Le mosse giuste
- Chiedi subito l’estratto di ruolo e la situazione debitoria completa, per sapere esattamente cosa è affidato e da quando.
- Valuta con il tuo legale se chiedere le misure protettive contestualmente all’istanza, soprattutto se hai conti o crediti a rischio pignoramento.
- Verifica se nelle cartelle ci sono vizi o somme prescritte da contestare: transigere un debito in parte non dovuto è il peggiore degli affari.
- Prepara la proposta ex art. 23, comma 2-bis, solo con una relazione di convenienza solida, basata su stime liquidatorie prudenti.
- Tieni pronto un piano B: se l’ufficio non firma, l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ex art. 63 CCII consente in presenza dei presupposti l’omologazione anche senza adesione.
Giurisprudenza dedicata
Il Trib. Catania, 14 giugno 2022, e il Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023, già citati, segnano i due lati della medaglia: la protezione blocca le iniziative esecutive del Fisco e i blocchi di pagamento delle PA, ma non ti consente di sospendere unilateralmente i pagamenti dovuti.
Il dialogo con l’Agente della riscossione durante le trattative
Durante la composizione negoziata, l’Agente della riscossione è un interlocutore come le banche e i fornitori: viene informato dell’istanza, delle misure protettive e del piano. Nella prassi, un passaggio delicato riguarda i pignoramenti presso terzi già notificati prima della pubblicazione delle misure: occorre verificare con attenzione quali effetti siano già prodotti e quali restino bloccati, perché il divieto riguarda l’inizio e la prosecuzione delle esecuzioni, non necessariamente la restituzione di somme già assegnate.
Un altro passaggio riguarda le rateizzazioni in corso. Se hai un piano di rateizzazione delle cartelle ancora attivo, la composizione negoziata non lo fa venire meno automaticamente; ma se lo lasci decadere durante le trattative, l’intero residuo diventa esigibile. Mantenere in vita una rateizzazione ancora sostenibile è quasi sempre meglio che ricominciare da capo.
Per chi è nella tua posizione: transazione o rateizzazione?
La transazione fiscale dell’art. 23, comma 2-bis, ha un costo organizzativo: due relazioni professionali, un confronto con l’ufficio territoriale, il parere della direzione regionale, il passaggio in tribunale. Per un debito iscritto a ruolo di qualche decina di migliaia di euro, una rateizzazione ordinaria lunga, combinata con la protezione dalle esecuzioni, può essere più efficiente. Per un debito di diverse centinaia di migliaia di euro, in cui sanzioni e interessi pesano per un terzo o più del totale, la transazione può invece valere molto. La scelta non è ideologica: è un calcolo che va fatto con i numeri dell’impresa.
Va anche considerato che il D.Lgs. 110/2024 ha ridisegnato la rateizzazione ordinaria delle cartelle, prevedendo un numero di rate concedibili su semplice dichiarazione di temporanea difficoltà destinato a crescere progressivamente negli anni, e piani più lunghi, fino a 120 rate, quando la difficoltà è documentata secondo i parametri fissati dalla normativa attuativa. È un’alternativa che va sempre messa a confronto con la transazione.
Profilo 3 — Se il tuo problema principale sono i contributi INPS e INAIL
La tua situazione
Hai dipendenti, e da qualche mese i contributi non vengono più versati regolarmente. Il debito con l’INPS cresce, il DURC è diventato irregolare e questo ti blocca nei rapporti con la pubblica amministrazione e con molti committenti privati. Forse hai già ricevuto la segnalazione dell’INPS prevista dall’art. 25-novies CCII.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, e conviene saperlo subito: nella composizione negoziata i debiti contributivi non possono essere falcidiati. La transazione dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali; non comprende i contributi INPS e i premi INAIL. Le misure premiali dell’art. 25-bis, a loro volta, parlano di debiti tributari.
Questo non significa che la composizione negoziata sia inutile per te. Le misure protettive impediscono anche agli enti previdenziali di avviare o proseguire azioni esecutive, e la giurisprudenza di merito si è occupata a più riprese del rapporto tra protezione e regolarità contributiva, con orientamenti non uniformi sul rilascio del DURC durante la procedura. Per ottenere una riduzione dei contributi, invece, devi uscire dalla composizione negoziata ed entrare in uno strumento che la preveda: l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo, dove l’art. 63 e l’art. 88 CCII consentono il trattamento dei crediti contributivi; oppure, per le imprese minori, il concordato minore.
Nel frattempo, la strada ordinaria resta la rateazione amministrativa dell’INPS, secondo le regole proprie dell’ente.
I numeri
Ipotesi: impresa con 14 dipendenti e debito contributivo di 63.870 €, più 48.250 € di IVA non iscritta a ruolo.
- Nella composizione negoziata, l’IVA può beneficiare della rateazione dell’art. 25-bis (48.250 / 72 = 670,14 € al mese), mentre i 63.870 € di contributi vanno pagati per intero, con la rateazione amministrativa dell’ente.
- Se il piano non regge, il passaggio a un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva può aprire la strada anche alla riduzione dei contributi, a condizione che la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è sottovalutare il peso dei contributi correnti. Mentre tratti con i creditori, i contributi del mese continuano a maturare: se non li paghi, il debito previdenziale cresce proprio durante la composizione negoziata, e la buona fede delle trattative ne risente. Un piano che “parcheggia” i contributi correnti difficilmente convince l’esperto.
C’è poi il profilo penale dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti, che oltre una certa soglia annua resta reato e non viene neutralizzato dalla composizione negoziata.
Le mosse giuste
- Separa contributi a carico del lavoratore (ritenute) e quota a carico dell’impresa: hanno conseguenze diverse.
- Rimetti in pari, per primi, i versamenti correnti: sono la prova concreta della tua affidabilità.
- Chiedi la rateazione INPS del pregresso, se sostenibile, coordinandola con il piano della composizione.
- Valuta fin dall’inizio se lo sbocco naturale sia un accordo di ristrutturazione che consenta di trattare anche i contributi.
- Se il DURC è decisivo per i tuoi contratti, discuti con il legale se e come impostare una misura cautelare mirata, consapevole dei limiti fissati dai tribunali.
Giurisprudenza dedicata
Il Trib. Catania, 14 giugno 2022, ha riguardato anche i debiti verso l’INPS: la sospensione dei pagamenti contributivi non è una misura protettiva tipica. Per chi ha un problema contributivo, è la conferma che la composizione negoziata ti protegge dalle azioni dei creditori ma non ti esonera dai versamenti.
Per chi è nella tua posizione: il nodo del DURC
Il documento unico di regolarità contributiva è spesso il vero problema quotidiano dell’impresa con debiti INPS: senza DURC regolare non si partecipa agli appalti pubblici, non si incassano alcuni pagamenti, si perdono committenti. La giurisprudenza di merito si è divisa sul punto. Alcuni tribunali hanno ritenuto che la misura protettiva che vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive, impedendo la riscossione coattiva dei contributi, consenta il rilascio del DURC; altri hanno respinto istanze di misure cautelari volte a ottenere il DURC in assenza di regolarità contributiva. Non dare per scontato che la composizione negoziata ti restituisca automaticamente il DURC: è un tema da impostare con il legale caso per caso, sapendo che l’esito dipende anche dall’orientamento del tribunale competente.
Ritenute dei dipendenti: la priorità che non si discute
Tra i contributi, la quota trattenuta in busta paga ai lavoratori ha uno statuto particolare: l’impresa la trattiene per conto del lavoratore e deve riversarla. Il suo omesso versamento ha rilievo penale oltre una soglia annua e, sul piano della trattativa, è la voce che l’esperto e i creditori guarderanno con più attenzione. In un piano credibile, le ritenute correnti vengono versate prima di qualunque altro debito non strategico.
Contributi e tributi: due binari che si incrociano
Molte imprese hanno sia debiti fiscali sia debiti contributivi già affidati all’Agente della riscossione. Le cartelle INPS seguono le regole della riscossione a mezzo ruolo, ma la composizione negoziata non consente di transigere quella parte. Il risultato è un piano a due binari: transazione o rateazione speciale per i tributi, pagamento integrale (anche dilazionato) per i contributi. Se il secondo binario, da solo, rende insostenibile il piano, è il segnale che la composizione negoziata deve preparare l’ingresso in un accordo di ristrutturazione.
Profilo 4 — Se sei un’impresa minore, al confine con il sovraindebitamento
La tua situazione
La tua è una piccola impresa: un negozio, un laboratorio artigiano, una ditta individuale di servizi, una piccola società di persone. Il tuo bilancio non ha grandi numeri, ma i debiti fiscali, sommati a quelli verso banche e fornitori, sono diventati insostenibili. Ti chiedi se la composizione negoziata sia uno strumento anche per te, o se sia riservato alle aziende strutturate.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei un’impresa minore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII se, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), hai avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 € e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 €.
Per l’imprenditore sotto soglia il Codice prevede una disciplina specifica della composizione negoziata, nell’art. 25-quater CCII. Puoi accedere al percorso con l’esperto, che ti affianca nelle trattative; e, se le trattative non portano a un accordo, lo sbocco tipico non è il concordato preventivo ma gli strumenti del sovraindebitamento: il concordato minore (artt. 74-83 CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), oltre alla possibilità di concludere accordi con i creditori. È qui che la composizione negoziata e il sovraindebitamento si toccano.
Per l’impresa minore la vera agevolazione fiscale spesso non sta nella composizione negoziata, ma in ciò che viene dopo: nel concordato minore il debitore può proporre il pagamento parziale anche dei crediti tributari e contributivi, e l’art. 80 CCII consente al giudice di omologare il concordato anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando l’adesione è decisiva per raggiungere le maggioranze e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, sulla base dell’attestazione dell’OCC. È uno strumento di “cram down” fiscale che la composizione negoziata, da sola, non ha.
Ricorda che la L. 3/2012 è stata abrogata: oggi tutte le procedure di sovraindebitamento sono nel Codice della crisi, e il punto di riferimento operativo è l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che nomina il gestore e redige le attestazioni.
I numeri
Ipotesi: ditta individuale con attivo di 142.800 €, ricavi annui di 176.300 € e debiti complessivi di 318.450 €, di cui 97.240 € verso il Fisco (cartelle e avvisi) e 21.630 € verso l’INPS gestione artigiani.
- L’impresa rientra nei limiti dell’impresa minore (tutti e tre i parametri sotto soglia).
- Nella composizione negoziata, il Fisco può essere coinvolto con le misure premiali e, per i tributi transigibili, con la proposta ex art. 23, comma 2-bis, ma solo con la firma dell’ufficio.
- In un concordato minore, la proposta potrebbe prevedere ad esempio il pagamento del 28% dei crediti chirografari e del Fisco degradato, pari a 27.227 € sui 97.240 €, con omologazione possibile anche senza adesione dell’Erario se l’OCC attesta che la liquidazione controllata darebbe all’Erario meno.
I rischi specifici
Il rischio principale è perdere tempo prezioso in una composizione negoziata costruita come se fossi una media impresa. Per l’imprenditore minore, i costi e i tempi delle attestazioni richieste dall’art. 23, comma 2-bis, possono essere sproporzionati rispetto al debito; mentre un concordato minore ben impostato può raggiungere risultati più incisivi.
Secondo rischio: confondere il presupposto. Se le tue difficoltà sono diventate un’insolvenza irreversibile, la composizione negoziata non è la porta giusta: il Trib. Lecco, 2 gennaio 2023, ha chiarito che l’insolvenza in sé non preclude l’accesso, ma l’assenza di concrete prospettive di risanamento sì.
Terzo rischio: per la ditta individuale, il patrimonio personale e quello d’impresa coincidono. Le scelte sul debito fiscale dell’impresa hanno effetti diretti sulla casa, sul conto personale, sulla famiglia.
Le mosse giuste
- Verifica i tre parametri dell’impresa minore sugli ultimi tre esercizi, con i dati contabili e fiscali, prima di scegliere la procedura.
- Valuta con il professionista se la composizione negoziata ha davvero una prospettiva di continuità, o se è meglio puntare subito su un concordato minore.
- Rivolgiti a un OCC per conoscere tempi e documenti delle procedure di sovraindebitamento.
- Ricostruisci il debito fiscale distinguendo privilegiato e chirografario: nel concordato minore la collocazione determina quanto puoi offrire.
- Se sei una persona fisica, pensa anche all’esdebitazione: è l’obiettivo finale che rende sostenibile il sacrificio.
Per questo profilo lo Studio Monardo mette in campo la doppia competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un OCC: chi conosce entrambe le procedure dall’interno può valutare quale delle due porte conviene davvero aprire.
Giurisprudenza dedicata
Il Trib. Perugia, 15 luglio 2024, ha ammesso l’accesso alla composizione negoziata anche per imprese in liquidazione volontaria o con piano liquidatorio, purché il risanamento dei debiti sia ragionevolmente perseguibile; mentre il Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025, ha escluso le misure protettive quando il piano mira solo al pagamento parziale dei creditori e alla chiusura della società. Per l’impresa minore, la linea di confine tra “risanare” e “liquidare” decide la procedura.
Per chi è nella tua posizione: come si passa dalla composizione al sovraindebitamento
Il passaggio non è automatico, ma è previsto. L’imprenditore sotto soglia che chiude la composizione negoziata senza accordo può presentare domanda di concordato minore o di liquidazione controllata, rivolgendosi a un OCC che nomina il gestore della crisi. Il lavoro fatto con l’esperto non va perso: la ricostruzione del debito fiscale, il dialogo con l’Agenzia, i documenti raccolti per la piattaforma diventano la base della relazione dell’OCC.
Nel concordato minore, il trattamento dei crediti fiscali deve rispettare l’ordine dei privilegi: il credito privilegiato può essere pagato in misura non integrale solo se l’attestazione dimostra che non riceverebbe di più dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio. È per questo che la stima del patrimonio, nel profilo 4, ha lo stesso peso della quantificazione del debito.
Liquidazione controllata ed esdebitazione: l’ultima rete
Se nemmeno il concordato minore è praticabile, resta la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), che riguarda tutto il patrimonio del debitore. Per la persona fisica, l’obiettivo è l’esdebitazione, che consente di liberarsi dei debiti residui non soddisfatti, compresi quelli fiscali, alle condizioni previste dal Codice. Per l’imprenditore individuale stremato dai debiti tributari, è spesso la prospettiva che rende sopportabile la chiusura dell’attività. Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: anche il debito con il Fisco può essere cancellato, nei limiti e alle condizioni di legge.
Profilo 5 — Se le trattative sono fallite e guardi al concordato semplificato
La tua situazione
Hai fatto la composizione negoziata in modo serio, con l’esperto, per mesi. Ma con il Fisco, o con le banche, l’accordo non è arrivato. L’esperto ha redatto la relazione finale. Ora ti chiedi: tutto il lavoro è perso? E i debiti fiscali, cosa diventano?
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, il Codice prevede uno sbocco riservato a chi è passato per la composizione negoziata: il concordato semplificato per la cessione dei beni (artt. 25-sexies e 25-septies CCII). Puoi presentarlo entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, se l’esperto ha dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), non sono praticabili.
La caratteristica decisiva è questa: nel concordato semplificato i creditori, Fisco compreso, non votano. Il tribunale omologa se la proposta rispetta l’ordine delle cause di prelazione, se è fattibile, se non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e se assicura comunque un’utilità a ciascun creditore. L’Erario, dunque, non ha un diritto di veto: può opporsi all’omologazione, ma la decisione spetta al giudice.
Attenzione però: il concordato semplificato è liquidatorio. Non è un’agevolazione fiscale in senso stretto, ma il modo per chiudere la crisi cedendo il patrimonio, con il Fisco soddisfatto secondo il rango del suo credito e nei limiti di ciò che il patrimonio consente. Le misure premiali dell’art. 25-bis non ti accompagnano: la riduzione degli interessi e delle sanzioni è legata agli esiti positivi indicati dalla norma, e la loro sorte in caso di successiva liquidazione giudiziale è regolata in senso sfavorevole dal comma 6.
La Cassazione ha già messo dei paletti: con la sentenza n. 31641 del 4 dicembre 2025 (Sez. I) ha delineato il controllo che il tribunale deve compiere per l’accesso alla procedura, che non si riduce a una presa d’atto formale della proposta; con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 si è occupata del regime di impugnabilità del provvedimento reso nella fase iniziale di verifica della ritualità della proposta (art. 25-sexies, comma 3); con la sentenza n. 624 del 2026 ha affermato che l’utilità per i creditori non può consistere nella sola rapidità della procedura.
I numeri
Ipotesi: società con patrimonio liquidabile stimato in 412.000 €, debiti privilegiati per 186.540 € (tra cui 74.380 € di IVA e ritenute) e chirografari per 529.900 € (di cui 61.200 € di sanzioni e interessi tributari degradati).
- La proposta di concordato semplificato offre il pagamento integrale dei privilegiati (186.540 €) e il 32% dei chirografari (169.568 €), per un totale di 356.108 €, con il residuo destinato alle spese di procedura.
- L’attestazione comparativa stima che in liquidazione giudiziale, per effetto dei tempi e dei costi, i chirografari otterrebbero il 21%.
- Il Fisco, per la parte chirografaria, riceve 61.200 × 32% = 19.584 € contro i 12.852 € stimati in liquidazione giudiziale: è su questo confronto che il tribunale valuterà l’assenza di pregiudizio.
I rischi specifici
Il rischio principale è arrivare al concordato semplificato senza la dichiarazione positiva dell’esperto sulla buona fede delle trattative. Senza quella valutazione la porta resta chiusa; e la buona fede si costruisce durante la composizione negoziata, anche nel modo in cui gestisci i debiti fiscali correnti.
Secondo rischio: la decadenza dei benefici. Se dopo il concordato semplificato si arriva comunque alla liquidazione giudiziale, le riduzioni di sanzioni e interessi eventualmente maturate vengono meno.
Terzo rischio: sottovalutare il controllo del tribunale. Dopo le pronunce della Cassazione del 2025-2026, una proposta poco curata sull’utilità per i creditori, o con un confronto liquidatorio approssimativo, è esposta a un rigetto.
Le mosse giuste
- Durante le trattative, paga i debiti fiscali correnti e documenta ogni contatto con l’Agenzia: è materiale per la relazione finale dell’esperto.
- Fai redigere una stima del patrimonio prudente e verificabile, perché sarà la base del confronto con la liquidazione giudiziale.
- Rispetta il termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale.
- Costruisci un’utilità concreta per ciascun creditore, non limitata alla velocità della procedura.
- Prepara la risposta alle possibili opposizioni dell’Erario all’omologazione.
Giurisprudenza dedicata
Le tre pronunce della Cassazione citate (n. 31641/2025, n. 620/2026 e n. 624/2026) costituiscono oggi il riferimento principale per chi entra nel concordato semplificato.
Per chi è nella tua posizione: cosa scrivere nella proposta per l’Erario
Una proposta di concordato semplificato che coinvolge crediti fiscali consistenti deve rispondere, nero su bianco, a tre domande che il tribunale si porrà: il privilegio fiscale è rispettato secondo l’ordine delle cause di prelazione? L’Erario riceve almeno quanto riceverebbe in liquidazione giudiziale? Qual è l’utilità concreta per l’Erario, oltre alla rapidità? La terza domanda, dopo la pronuncia della Cassazione n. 624/2026, è diventata centrale: offrire “prima” non basta, bisogna offrire “di più” o “meglio”, ad esempio grazie a un’offerta irrevocabile di acquisto dell’azienda che in liquidazione giudiziale si disperderebbe.
Il nominato ausiliario e il liquidatore
Nel concordato semplificato il tribunale nomina un ausiliario che fornisce il parere sulla proposta, e con l’omologazione nomina un liquidatore che esegue il piano. Il Fisco, che non vota, si confronta con questi organi: è utile che la proposta contenga già una ricostruzione analitica del debito tributario, con distinzione tra imposta, sanzioni e interessi e tra parte privilegiata e parte degradata, per evitare contestazioni tardive.
Tre debiti fiscali, tre esiti: le simulazioni a confronto
Mettiamo ora lo stesso problema, un debito con il Fisco di poco superiore ai 100.000 €, davanti a tre profili diversi. Le simulazioni sono ipotesi dimostrative, non casi reali.
Simulazione A — Impresa con IVA non iscritta a ruolo (profilo 1)
- Debito: 104.870 € di IVA dichiarata e non versata, più sanzioni da controllo automatizzato.
- Istanza di composizione negoziata presentata il 14 gennaio; termine per il pagamento dell’avviso bonario in scadenza il 2 febbraio → la riduzione delle sanzioni al minimo opera, perché il termine scade dopo l’istanza.
- Accordo con i creditori sottoscritto dall’esperto e pubblicato il 9 settembre → istanza di rateazione all’Agenzia delle Entrate firmata anche dall’esperto.
- Con 120 rate per grave difficoltà: 104.870 / 120 = 873,92 € al mese di imposta.
- Esito: debito integralmente pagato in dieci anni, con interessi ridotti al tasso legale nel periodo delle trattative. Una sola rata saltata → decadenza automatica.
Simulazione B — Impresa con cartelle affidate all’Agente della riscossione (profilo 2)
- Debito: 106.420 € di cartelle (imposte 71.900 €, sanzioni e interessi 34.520 €).
- Misure protettive confermate dal tribunale per 120 giorni: l’Agente della riscossione non può pignorare i crediti verso i clienti.
- Proposta ex art. 23, comma 2-bis: pagamento del 100% delle imposte e del 20% di sanzioni e interessi, in 72 rate mensili: 71.900 + 6.904 = 78.804 € → 1.094,50 € al mese.
- L’attestazione indica che in liquidazione giudiziale l’Erario recupererebbe circa il 48% del totale (51.082 €).
- Esito: se l’ufficio firma, risparmio di 27.616 € su sanzioni e interessi; se non firma, l’impresa valuta l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ex art. 63 CCII.
Simulazione C — Impresa minore (profilo 4)
- Debito fiscale: 101.350 € (di cui 58.700 € privilegiati e 42.650 € chirografari), più 19.880 € di contributi INPS.
- Composizione negoziata ex art. 25-quater senza accordo con l’Erario; l’impresa passa al concordato minore.
- Proposta: privilegio fiscale pagato al 60% con degrado della parte incapiente (attestata dal gestore OCC sulla base del valore dei beni), chirografari al 25%.
- Fisco: 58.700 × 60% + (58.700 × 40% + 42.650) × 25% = 35.220 + (23.480 + 42.650) × 25% = 35.220 + 16.532,50 = 51.752,50 €.
- Esito: se l’Erario non aderisce ma la sua adesione è decisiva e la proposta è più conveniente della liquidazione controllata, il giudice può omologare comunque (art. 80 CCII).
Stesso ordine di grandezza del debito, tre percorsi completamente diversi: rateazione integrale, transazione consensuale, ristrutturazione con possibile omologazione forzosa.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà, pochi imprenditori stanno in un solo profilo. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
Debiti fiscali in parte a ruolo e in parte no. È la situazione più comune: le annualità più vecchie sono già in cartella, le più recenti ancora in avviso bonario. Le regole si applicano “per pezzi”: per i debiti non iscritti a ruolo valgono la riduzione delle sanzioni e la rateazione dell’art. 25-bis; per quelli affidati all’Agente della riscossione la strada è la protezione, la rateazione ordinaria delle cartelle o la transazione ex art. 23, comma 2-bis. Un piano ben costruito tiene due contabilità separate.
Debiti fiscali e contributivi insieme. Se il Fisco può essere coinvolto in una transazione ma l’INPS no, il piano deve prevedere il pagamento integrale dei contributi (con rateazione dell’ente) e concentrare la falcidia sul debito tributario. Se il peso dei contributi è tale da rendere il piano insostenibile, lo sbocco più coerente è l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo, dove anche i contributi possono essere trattati.
Imprenditore individuale con debiti personali. Il titolare di ditta individuale con un mutuo sulla casa e un prestito personale ha un patrimonio unico: la composizione negoziata riguarda l’impresa, ma i creditori personali possono aggredire gli stessi beni. Se l’impresa è minore, il concordato minore o la liquidazione controllata possono regolare insieme i debiti d’impresa e quelli personali; e il familiare può presentare una procedura familiare, quando ne ricorrono i presupposti (art. 66 CCII).
Socio illimitatamente responsabile di società di persone. Se la società in nome collettivo ha debiti fiscali, i soci ne rispondono con il proprio patrimonio, in via sussidiaria. La composizione negoziata della società non protegge automaticamente il patrimonio dei soci; occorre valutare caso per caso l’estensione delle misure protettive e, nelle procedure di sovraindebitamento, gli effetti sui soci illimitatamente responsabili.
Impresa che cresce o si riduce durante la procedura. I parametri dell’impresa minore guardano agli esercizi precedenti: un’impresa che era sopra soglia può scendere sotto soglia, e viceversa. Il cambio di categoria modifica gli strumenti disponibili alla fine delle trattative, e va monitorato con i dati contabili aggiornati.
Garante dell’impresa. Chi ha prestato fideiussione per i debiti bancari dell’impresa non è coinvolto, di regola, dalle agevolazioni fiscali dell’impresa, ma subisce gli effetti degli accordi con le banche. Per il garante persona fisica, il sovraindebitamento può essere la strada per regolare l’esposizione personale.
Impresa con debiti doganali. I dazi costituiscono risorse proprie dell’Unione europea e sono esclusi dalla transazione dell’art. 23, comma 2-bis. Per l’impresa importatrice con un debito doganale accanto a quello IVA e imposte dirette, il piano deve prevedere il pagamento integrale (eventualmente dilazionato secondo la disciplina doganale) della quota non transigibile, e concentrare l’eventuale stralcio sulle altre voci.
Impresa con contenzioso tributario pendente. Se una parte del debito è oggetto di ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria, il piano deve decidere come trattarla: accantonarla come credito contestato, includerla nella transazione o valutare gli strumenti deflattivi del contenzioso. Una scelta incoerente rischia di far saltare la convenienza attestata.
Il confronto tra profili
Il quadro che emerge è chiaro: le agevolazioni fiscali nella composizione negoziata non sono un pacchetto unico, ma un menù che cambia a seconda della natura del debito e della dimensione dell’impresa. Chi ha debiti non iscritti a ruolo beneficia soprattutto delle misure premiali; chi ha cartelle punta sulla protezione e sulla transazione dell’art. 23, comma 2-bis; chi ha soprattutto debiti contributivi deve guardare oltre la composizione negoziata; l’impresa minore e quella che non chiude l’accordo trovano negli strumenti successivi (concordato minore, concordato semplificato) il vero trattamento del debito fiscale.
| Aspetto | Profilo 1 – Debiti non a ruolo | Profilo 2 – Cartelle affidate | Profilo 3 – Contributi | Profilo 4 – Impresa minore | Profilo 5 – Concordato semplificato |
|---|---|---|---|---|---|
| Strumento chiave | Art. 25-bis CCII | Misure protettive + art. 23, c. 2-bis | Rateazione INPS; ADR | Art. 25-quater + concordato minore | Artt. 25-sexies/septies |
| Riduzione sanzioni | Al minimo se termine dopo l’istanza; dimezzate negli esiti dell’art. 23, c. 2 | Possibile con transazione | No nella composizione | Possibile nel concordato minore | Secondo il piano di liquidazione |
| Dilazione | Fino a 72/120 rate | Rateazione ordinaria cartelle / accordo | Rateazione dell’ente | Secondo il piano | Liquidatorio, nessuna |
| Falcidia del debito | No (salvo transazione) | Sì, con firma dell’ufficio | No nella composizione | Sì, anche senza adesione (art. 80) | Sì, senza voto, con controllo del tribunale |
| Rischio principale | Decadenza per una rata saltata | Nessun cram down | Contributi correnti non pagati | Procedura sbagliata | Manca la dichiarazione dell’esperto |
Le domande trasversali
Cosa succede ai miei debiti fiscali se la composizione negoziata si chiude senza accordo?
Le misure protettive cessano e l’Agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive. Le riduzioni di sanzioni e interessi legate agli esiti positivi non maturano; se poi si apre la liquidazione giudiziale o controllata, l’art. 25-bis, comma 6, prevede che interessi e sanzioni siano dovuti senza riduzioni. Restano aperte le strade del concordato semplificato, dell’accordo di ristrutturazione, del concordato preventivo o, per le imprese minori, delle procedure di sovraindebitamento.
Posso ottenere la rateazione a 120 rate anche se ho già cartelle?
La rateazione dell’art. 25-bis, comma 4, riguarda le imposte non ancora iscritte a ruolo. Per le cartelle valgono le regole ordinarie della rateizzazione dell’Agente della riscossione, che dopo la riforma del 2024 consentono a loro volta piani lunghi in presenza di temporanea difficoltà documentata.
L’Agenzia delle Entrate è obbligata ad accettare la transazione?
No. Nella composizione negoziata la transazione dell’art. 23, comma 2-bis, richiede la sottoscrizione dell’ufficio; non è prevista un’omologazione forzosa. L’omologazione anche senza adesione dell’Erario esiste invece negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo (artt. 63 e 88 CCII) e, per le imprese minori, nel concordato minore (art. 80 CCII).
Se perdo i requisiti di impresa minore durante la procedura cosa succede?
I parametri si calcolano sugli esercizi precedenti: un cambiamento in corso d’opera può modificare gli strumenti disponibili alla fine delle trattative. Va verificato con i dati contabili aggiornati prima di scegliere lo sbocco.
La composizione negoziata cancella i reati tributari?
No. Le agevolazioni amministrative non cancellano i profili penali dell’omesso versamento di IVA e ritenute oltre le soglie del D.Lgs. 74/2000. Il pagamento del debito può però avere rilievo nella valutazione penale, ed è un aspetto da coordinare con il difensore.
Le agevolazioni valgono anche per i tributi locali come IMU e TARI?
Le misure dell’art. 25-bis e la transazione dell’art. 23, comma 2-bis, riguardano i tributi amministrati dalle agenzie fiscali; i tributi locali seguono regole proprie e, allo stato, non sono transigibili nella composizione negoziata. Restano protetti dalle azioni esecutive durante le misure protettive e possono essere trattati negli strumenti di regolazione della crisi successivi.
Chi firma l’accordo con il Fisco per la società?
Il legale rappresentante, con il supporto dei professionisti che hanno redatto il piano e le relazioni. L’esperto non firma la transazione al posto dell’impresa, ma ne riceve comunicazione e la valuta nella relazione finale.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito le pronunce citate nel testo, ordinate per il profilo a cui si applicano. Il principio è riformulato in parole nostre; per i provvedimenti di merito tratti dai massimari indichiamo il tribunale e la data.
Per tutti i profili: il presupposto del risanamento
- Trib. Bergamo, 25 maggio 2022 — Le misure possono essere concesse anche all’impresa in insolvenza reversibile; il tribunale valuta in modo sommario se la proposta è idonea al risanamento. Rilevanza: nessuna agevolazione fiscale ha senso se manca una prospettiva concreta di risanamento.
- Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 — L’insolvenza non impedisce di per sé l’accesso alla composizione negoziata, ma lo impedisce l’assenza di reali prospettive di risanamento. Rilevanza: chi ha un debito fiscale molto alto deve dimostrare che l’impresa può ancora stare sul mercato.
- Trib. Viterbo, 14 febbraio 2022 — La conferma delle misure è stata negata in presenza di un marcato squilibrio economico-finanziario. Rilevanza: un debito tributario sproporzionato rispetto ai flussi di cassa può far crollare la richiesta di protezione.
- Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 — Insolvenza irreversibile e piano di risanamento ancora embrionale non consentono la conferma delle misure protettive. Rilevanza: il piano, anche nella parte fiscale, va presentato già strutturato.
Profilo 1 e 2: protezione e rapporti con il Fisco
- Trib. Catania, 14 giugno 2022 — La sospensione dei pagamenti di debiti iscritti a ruolo o oggetto di avvisi verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica, perché non paralizza un’iniziativa del creditore; potrebbe al più essere chiesta come misura cautelare. Rilevanza: la protezione non è una moratoria fiscale.
- Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023 — Durante il divieto di azioni esecutive non opera il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni verso i contribuenti morosi, sicché le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica devono pagare i loro debiti verso l’impresa in composizione. Rilevanza: per chi lavora con la PA, la protezione preserva la liquidità.
Profilo 4: impresa minore e piani liquidatori
- Trib. Perugia, 15 luglio 2024 — Accede alla composizione negoziata anche l’impresa in liquidazione volontaria o con piano liquidatorio, se il risanamento dei debiti è ragionevolmente perseguibile. Rilevanza: anche la piccola impresa che vuole chiudere ordinatamente può usare le trattative.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025 — Non si concedono misure protettive quando il piano persegue soltanto il pagamento parziale dei creditori e la chiusura della società. Rilevanza: chi vuole solo liquidare deve valutare strumenti diversi, come la liquidazione controllata.
- Trib. Arezzo, 16 aprile 2022 — Misure negate perché il piano prevedeva la cancellazione dal registro delle imprese, senza prospettiva di permanenza sul mercato. Rilevanza: conferma il confine tra risanamento e liquidazione.
- Trib. Bergamo, 15 marzo 2022 — La sola prospettiva liquidatoria non consente la conferma delle misure, perché non rappresenta un esito positivo della composizione. Rilevanza: per l’impresa minore senza continuità, il concordato minore liquidatorio o la liquidazione controllata sono strade più coerenti.
Profilo 5: concordato semplificato
- Cass., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641 — Il tribunale, già in sede di accesso al concordato semplificato, compie un controllo sulla proposta che non è meramente formale. Rilevanza: la proposta che tratta i crediti fiscali deve essere solida fin dal deposito.
- Cass., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620 — Si pronuncia sul regime di impugnazione del provvedimento con cui il tribunale, nella fase iniziale prevista dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII, valuta la ritualità della proposta. Rilevanza: indica quali rimedi ha l’imprenditore se la proposta viene bloccata all’ingresso.
- Cass., n. 624/2026 — L’utilità che il concordato semplificato deve assicurare a ciascun creditore non può esaurirsi nella maggiore rapidità della procedura rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: anche per l’Erario la proposta deve garantire un vantaggio concreto, non solo tempi più brevi.
Cosa può fare lo Studio Monardo per te, profilo per profilo
Ecco, in concreto, come lavoriamo sui debiti fiscali nella composizione negoziata della crisi.
- Ricostruiamo il debito fiscale e contributivo voce per voce, incrociando certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria dell’Agente della riscossione e certificato INPS-INAIL, e separando ciò che è iscritto a ruolo da ciò che non lo è.
- Verifichiamo le cartelle e gli atti della riscossione, controllando notifiche, prescrizione e decadenze, per non includere nella trattativa somme che non sono dovute.
- Per le imprese con debiti non ancora a ruolo calcoliamo i tempi dell’istanza, in modo da agganciare la riduzione delle sanzioni al minimo, e predisponiamo la richiesta di rateazione fino a 72 o 120 rate.
- Per le imprese con cartelle prepariamo e sosteniamo la richiesta di misure protettive davanti al tribunale nel procedimento di conferma dell’art. 19 CCII.
- Costruiamo la proposta di transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, coordinando il professionista indipendente e il revisore per le relazioni richieste e impostando il confronto con l’alternativa liquidatoria.
- Per i debiti contributivi pianifichiamo la regolarizzazione dei versamenti correnti e valutiamo se lo sbocco più coerente sia un accordo di ristrutturazione che consenta di trattare anche i contributi.
- Per le imprese minori valutiamo, con i dati dei tre esercizi, il passaggio al concordato minore o alla liquidazione controllata, interfacciandoci con l’OCC.
- Per chi non chiude l’accordo prepariamo la proposta di concordato semplificato nel termine di 60 giorni, con particolare attenzione all’utilità per ciascun creditore.
- Gestiamo le eventuali opposizioni dell’Erario all’omologazione e i reclami, con la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per l’imprenditore che entra in composizione negoziata conta in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: chi conosce come l’esperto valuta il piano, la buona fede delle trattative e la relazione finale sa come preparare l’impresa a quel giudizio. Per le imprese minori, la competenza di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di proseguire senza interruzioni nelle procedure di sovraindebitamento, quando la composizione negoziata non basta.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue la trattativa, il tribunale e i gradi successivi, senza cambi di linea. E sul caso lavora uno staff di avvocati e commercialisti insieme, perché il debito fiscale nella crisi d’impresa è al tempo stesso un problema giuridico e un problema di numeri.
Il tuo profilo, le tue regole: da dove partire
Arrivati fin qui, la conclusione è semplice: il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non secondo quelle che hai sentito raccontare da chi ha un debito diverso. Un debito non ancora a ruolo, una cartella, un contributo, un’impresa sotto soglia o un concordato semplificato portano a strade che hanno tempi, agevolazioni e rischi propri.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo snodo perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo unisce la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che riguarda direttamente la composizione negoziata, a quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che entra in gioco quando la piccola impresa deve proseguire con un concordato minore o una liquidazione controllata. Con il supporto dello staff tributario, analizzeremo la tua posizione fiscale e costruiremo il percorso più coerente con il tuo profilo.
📩 Non lasciare che le scadenze fiscali decidano al posto tuo: i contatti dello studio sono al termine di questa pagina, scrivici oggi stesso.





