La bolletta del gas arriva puntuale il mese dopo l’omologazione. Poi la rata del condominio, l’assicurazione dell’auto, una spesa dentistica imprevista. Chi ottiene la sentenza che omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore spesso pensa di aver chiuso la partita con il passato. In realtà il calendario ricomincia a correre proprio da quel giorno, e i debiti che nascono dopo la domanda seguono regole completamente diverse da quelli che il piano ha ristrutturato.
Questa ricostruzione segue la procedura in ordine cronologico, dai mesi che precedono il deposito del ricorso fino ai sei mesi successivi alla relazione finale dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), con la disciplina vigente del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 67-73), come modificata dal correttivo D.Lgs. 136/2024. La vecchia legge 3/2012 è abrogata e non va più usata come riferimento.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Un debito nuovo, contratto nel momento sbagliato o taciuto all’OCC, può costare l’accesso alla procedura, l’omologazione o, a piano avviato, la revoca e l’apertura della liquidazione controllata.
La timeline in sintesi:
– prima della domanda: i debiti dell’ultima ora vengono letti alla luce della colpa grave (art. 69 CCII);
– giorno 0: deposito del ricorso tramite l’OCC, con l’elenco completo dei creditori;
– decreto di apertura: pubblicazione, comunicazione entro 30 giorni, eventuali misure protettive;
– osservazioni e relazione: 20 giorni ai creditori, 10 giorni all’OCC;
– sentenza di omologa: la linea di confine tra creditori anteriori e posteriori;
– esecuzione: relazioni semestrali dell’OCC, rischio revoca per inadempimento o inattuabilità;
– fine del piano: relazione finale e ultimi sei mesi per chiedere la revoca.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Significa conoscere dall’interno proprio i passaggi in cui il nuovo debito pesa di più: la relazione dell’Organismo sulle cause dell’indebitamento, la vigilanza semestrale sull’esecuzione, le segnalazioni al giudice che possono portare alla revoca.
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La mappa temporale: ogni debito ha la sua data di nascita
Nel sovraindebitamento la domanda decisiva non è soltanto “quanto devo”, ma “da quando lo devo”. Il piano omologato vincola i creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura (art. 71, comma 3, CCII richiama proprio questo spartiacque); i creditori nati dopo restano fuori dal perimetro della ristrutturazione e vanno pagati per intero, alle scadenze ordinarie. Il debito “nuovo” non è falcidiato, non è dilazionato dal piano, non beneficia della moratoria.
Allo stesso tempo, il debito nuovo non è irrilevante per la procedura. Può incidere sulla valutazione di meritevolezza se contratto poco prima della domanda; può rendere il piano inattuabile se assorbe le risorse destinate ai creditori; può integrare, nei casi più gravi, un atto in frode alle ragioni dei creditori. La tabella che segue fissa le tappe e rinvia alle sezioni di dettaglio.
| Tappa | Momento | Norma | Cosa conta per i nuovi debiti | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesi prima della domanda | art. 69, c. 1; art. 67, c. 2 CCII | Finanziamenti dell’ultima ora e colpa grave | Tappa 1 |
| 2 | Giorno 0: deposito del ricorso | artt. 67-68 CCII | Elenco creditori completo, relazione OCC | Tappa 2 |
| 3 | Decreto di apertura (comunicazione entro 30 giorni) | art. 70, cc. 1-5 CCII | Integrazione fino a 15 giorni, misure protettive, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione | Tappa 3 |
| 4 | 20 giorni di osservazioni + 10 giorni per la relazione OCC | art. 70, cc. 3 e 6 CCII | Debiti sorti in pendenza, modifiche al piano | Tappa 4 |
| 5 | Sentenza di omologa | art. 70, cc. 7-8; art. 71, c. 3 CCII | Confine tra creditori anteriori e posteriori | Tappa 5 |
| 6 | Primi sei mesi di esecuzione | art. 71, c. 1 CCII | Prima relazione semestrale dell’OCC | Tappa 6 |
| 7 | A metà piano | art. 72, cc. 1-2 CCII | Inattuabilità, inadempimento, atti in frode | Tappa 7 |
| 8 | Fine del piano + 6 mesi | art. 71, cc. 4-5; art. 72, c. 4 CCII | Relazione finale, ultima finestra di revoca | Tappa 8 |
| 9 | Dopo un’eventuale revoca | art. 73; artt. 268-270, 278 CCII | Liquidazione controllata ed esdebitazione | Tappa 9 |
Due avvertenze prima di entrare nelle singole fasi. La prima: i termini indicati sono quelli di legge; i tempi reali dipendono molto dal carico del singolo tribunale e dall’OCC, e non esistono statistiche nazionali ufficiali affidabili sulle durate medie. La seconda: la durata del piano non è fissata dalla legge. La Cassazione, già nel vigore della disciplina precedente, ha escluso un limite massimo predeterminato (Cass., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544), e i piani omologati si collocano spesso tra i tre e i sette anni. Più il piano è lungo, più numerosi saranno i debiti correnti che il consumatore dovrà sostenere in parallelo: per questo la timeline dei nuovi debiti va costruita prima di depositare, non dopo.
Tappa 1 – Mesi prima della domanda: i debiti dell’ultima ora
Cosa succede
Siamo nella fase che molti sottovalutano: le settimane o i mesi in cui il consumatore sa già di non farcela, ma non ha ancora depositato nulla. È il momento in cui, spesso per disperazione, si chiede l’ennesimo prestito personale per pagare le rate degli altri, si aprono carte revolving, si accetta una nuova cessione del quinto per estinguerne una precedente. Questi debiti non sono “nuovi” in senso tecnico: nasceranno prima della domanda e quindi entreranno nel piano. Ma sono quelli che il tribunale guarderà con più attenzione.
La norma
L’art. 69, comma 1, CCII preclude l’accesso alla ristrutturazione al consumatore che sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, che abbia già beneficiato dell’esdebitazione due volte, oppure che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L’art. 67, comma 2, impone di allegare alla domanda l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo familiare. Tutto ciò che è accaduto nel periodo precedente diventa dunque materiale di valutazione.
Sul punto la Cassazione ha chiarito un aspetto decisivo. Con l’ordinanza 24 luglio 2025, n. 21048 (Sez. I), ha affermato che la colpa del consumatore e quella del finanziatore restano piani distinti: il fatto che la banca o la finanziaria non abbia valutato correttamente il merito creditizio non cancella automaticamente la possibile colpa grave del debitore che ha accumulato finanziamenti in modo avventato. Le due valutazioni producono effetti diversi: la prima riguarda l’accesso del consumatore alla procedura, la seconda limita le contestazioni del creditore.
La giurisprudenza di merito, d’altra parte, non è uniforme. Secondo quanto riportato dai commentatori, il Tribunale di Napoli (5 maggio 2025) ha ritenuto che la sola sproporzione dell’indebitamento non integri di per sé colpa grave, perché è l’essenza stessa del sovraindebitamento; il Tribunale di Benevento (11 dicembre 2023) ha invece negato l’accesso a un debitore che aveva chiesto l’ultimo finanziamento quando la sua situazione era già compromessa.
I termini che si attivano
In questa fase non corrono termini processuali, ma corrono due “orologi” sostanziali:
– il quinquennio degli atti straordinari (art. 67, comma 2, lett. c), che il debitore deve dichiarare;
– il quinquennio dall’eventuale precedente esdebitazione (art. 69, comma 1), che è una condizione ostativa rigida.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva più efficace si apre prima del deposito, non dopo. Il consumatore può:
– smettere di contrarre nuovi finanziamenti destinati a pagare quelli esistenti, perché ogni nuovo prestito “ponte” rafforza l’argomento della colpa grave;
– raccogliere la documentazione di ogni finanziamento (moduli SECCI, questionari sul merito creditizio, buste paga presentate), utile a dimostrare come è stata valutata la sua posizione;
– ricostruire per iscritto le cause reali dell’indebitamento (perdita del lavoro, separazione, malattia, riduzione del reddito), che l’OCC dovrà riportare nella sua relazione;
– verificare con un professionista se l’ultimo finanziamento sia stato erogato senza un’adeguata valutazione del reddito disponibile, circostanza che rileva ai sensi dell’art. 69, comma 2.
Restano invece precluse le operazioni di “pulizia” del patrimonio: vendere un immobile a un familiare, donare somme, estinguere debiti verso parenti a scapito degli altri creditori. Sono atti che finiscono nell’elenco degli ultimi cinque anni e che l’OCC è tenuto a valutare.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è pensare che, visto che “tanto si va in procedura”, un debito in più non faccia differenza. Accade il contrario: il finanziamento ottenuto due mesi prima del deposito, magari dichiarando un reddito che non c’era più, è esattamente il tipo di condotta che il tribunale può qualificare come ricorso al credito gravemente colposo. Altro errore: tacere un debito contratto con un familiare o con un amico, sperando di pagarlo a parte. È un passivo omesso, con conseguenze che vedremo alla tappa 7.
Quanto dura realmente
Non c’è una durata fissa. Nella pratica, tra il primo contatto con l’OCC e il deposito del ricorso trascorrono di solito alcuni mesi, necessari per la raccolta dei documenti, le verifiche nelle banche dati e la redazione della relazione. È un periodo in cui il consumatore continua a vivere, a pagare utenze e spese correnti: le scelte fatte qui pesano su tutto il resto della timeline.
Tappa 2 – Giorno 0: il deposito del ricorso e la fotografia del passivo
Cosa succede
Siamo al giorno 0. Il ricorso viene depositato in tribunale tramite l’OCC, con la proposta, il piano e la relazione dell’Organismo. Da questo momento esiste una “fotografia” ufficiale del passivo: l’elenco dei creditori, delle somme dovute e delle eventuali cause di prelazione. Tutto ciò che non è in quella fotografia rischia di diventare un problema.
La norma
L’art. 67 CCII stabilisce che il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi; la proposta ha contenuto libero. Il comma 2 elenca i documenti da allegare: elenco dei creditori con le somme dovute, consistenza del patrimonio, atti straordinari degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del nucleo e spese necessarie al mantenimento della famiglia.
L’art. 67, comma 3, consente di falcidiare e ristrutturare anche i debiti derivanti da cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e da prestito su pegno; il comma 4 consente il pagamento non integrale dei crediti privilegiati, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, con una possibile moratoria fino a due anni dall’omologazione. Sulla moratoria la Cassazione è intervenuta di recente: con l’ordinanza 29 aprile 2026, n. 11676 (Sez. I) ha chiarito che si tratta di una sospensione o dilazione dell’adempimento, che non impone di pagare tutto entro il biennio né di avviare i pagamenti prima della sua scadenza. Il comma 5 consente di continuare a pagare le rate del mutuo sulla prima casa alle scadenze convenute, se il debitore era in regola alla data del deposito o se il giudice autorizza il pagamento di quanto scaduto.
L’art. 68 affida all’OCC una relazione che, tra l’altro, illustra le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere le obbligazioni, e valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione.
I termini che si attivano
Il deposito fissa la data di riferimento per la costruzione del piano. Da qui in avanti:
– ogni nuovo debito che sorge è, in linea di principio, estraneo al piano che si sta proponendo;
– i debiti anteriori devono comparire tutti nell’elenco, anche quelli contestati o di modesto importo.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno 0 è l’ultima occasione per dichiarare tutto senza conseguenze. Il consumatore deve:
– verificare con l’OCC che l’elenco includa anche debiti “dimenticati”: prestiti tra privati, debiti condominiali arretrati, utenze insolute, saldi di carte di credito;
– distinguere con chiarezza le spese correnti che il nucleo continuerà a sostenere (affitto, utenze, trasporti, spese mediche) dalla quota di reddito destinata ai creditori;
– prevedere nel piano un margine prudenziale per le spese impreviste, perché una spesa straordinaria non preventivata durante l’esecuzione diventa un debito nuovo da pagare per intero.
Il punto sul “margine” merita attenzione. Il piano viene costruito sottraendo al reddito ciò che serve al mantenimento della famiglia. Se quella stima è troppo ottimistica, il debitore si troverà costretto, durante l’esecuzione, a scegliere tra pagare la rata del piano e pagare la bolletta: in entrambi i casi accumula un problema.
L’errore tipico di questa fase
Il caso più grave è l’omissione di un creditore. Una recente pronuncia di merito lo mostra con chiarezza: il Tribunale di Gela, con sentenza del 16 febbraio 2026 (procedura P.U. n. 32-1/2023), ha revocato l’omologazione di un piano familiare del consumatore perché nel piano non era stato indicato un finanziamento con cessione del quinto di oltre 31.000 euro. Il tribunale ha escluso che si trattasse di un mero errore materiale e ha osservato che, anche ammettendo l’errore, la colpa grave equivale al dolo ai fini della revoca: il passivo era stato diminuito e una parte rilevante dell’attivo era stata sottratta alla procedura. Il debito omesso non è un debito “salvato”: è la miccia della revoca.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé è un atto istantaneo. Ma il tempo che separa il deposito dal decreto del giudice varia molto da tribunale a tribunale: in alcuni uffici il decreto arriva in poche settimane, in altri servono mesi. In quell’intervallo il consumatore continua a ricevere bollette, a pagare l’affitto, a sostenere spese: sono già debiti “posteriori” e vanno onorati regolarmente.
Tappa 3 – Il decreto di apertura: 30 giorni per comunicare, 15 per integrare
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dispone con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia; l’OCC comunica la proposta a tutti i creditori. È il momento in cui la procedura diventa pubblica, ed è anche il momento che l’art. 71, comma 3, assume come spartiacque: i creditori “anteriori” sono quelli il cui titolo precede questa pubblicità.
La norma
L’art. 70, comma 1, CCII stabilisce che la comunicazione ai creditori deve avvenire entro 30 giorni; il giudice, se occorre, può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se la domanda è inammissibile, il giudice provvede con decreto motivato, reclamabile entro 30 giorni dalla comunicazione; nel reclamo proposta e piano non possono essere modificati. Sulla competenza per quel reclamo, nella formulazione anteriore alle modifiche, la Cassazione (sentenza n. 21731/2025, secondo la massima riportata dalle banche dati) ha indicato il tribunale in composizione collegiale.
Il comma 4 disciplina le misure protettive: su istanza del debitore, con il decreto di apertura il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento, altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio, e il divieto di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. Il comma 5 prevede che le misure siano revocabili, anche d’ufficio, in caso di atti in frode ai creditori.
I termini che si attivano
- 30 giorni per la comunicazione dell’OCC ai creditori;
- fino a 15 giorni per l’eventuale integrazione richiesta dal giudice: termine assegnato dal giudice, da rispettare rigorosamente;
- 30 giorni per il reclamo contro il decreto di inammissibilità: termine perentorio.
Cosa può fare il debitore ora
Il termine di integrazione è la finestra per correggere l’elenco dei creditori. Se il consumatore si accorge di un debito non dichiarato, o se nel frattempo è sorto un debito rilevante (una cartella di condominio straordinaria, un conguaglio di utenze di importo significativo), deve parlarne subito con l’OCC: l’integrazione è il luogo naturale per farlo, prima che il piano venga valutato.
Quanto ai nuovi debiti, il divieto di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, quando disposto, ha un’implicazione pratica immediata. Le spese della vita quotidiana restano libere: fare la spesa, pagare le bollette, l’affitto, il carburante. Ma chiedere un nuovo finanziamento, firmare una nuova cessione del quinto, acquistare a rate un bene di valore sono operazioni che, a seconda delle circostanze, possono essere considerate eccedenti l’ordinaria amministrazione e richiedere un’autorizzazione preventiva. Il confine non è definito in astratto dalla legge e dipende dall’entità dell’operazione rispetto al patrimonio e al reddito: è un punto da verificare caso per caso, prima di firmare.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è vivere il decreto di apertura come un “ombrello” universale. Le misure protettive tutelano il patrimonio del consumatore dalle azioni dei creditori anteriori che potrebbero pregiudicare il piano; non sono uno scudo contro chi vanterà crediti nati dopo. Il proprietario di casa che non riceve il canone di locazione del mese successivo al decreto, il fornitore di energia che non viene pagato, il condominio che non incassa le quote correnti hanno crediti posteriori, e il loro trattamento non è quello della ristrutturazione. Altro errore: chiedere un prestito “piccolo” senza autorizzazione, convinti che non se ne accorga nessuno. Il finanziamento risulterà dalle banche dati e dalla documentazione che l’OCC continua a monitorare.
Quanto dura realmente
Tra il decreto e la comunicazione ai creditori passano al massimo 30 giorni per legge; nella pratica l’OCC tende a comunicare in tempi più brevi. Se il giudice chiede integrazioni, il calendario slitta di conseguenza.
Tappa 4 – Dal giorno 30 al giorno 60: osservazioni, relazione e debiti sorti nel frattempo
Cosa succede
Il calendario ora corre su due binari paralleli. Da un lato i creditori, ricevuta la comunicazione, hanno tempo per presentare osservazioni; dall’altro l’OCC deve tirare le somme e riferire al giudice. In mezzo c’è il consumatore, che continua a vivere e, inevitabilmente, a generare nuove obbligazioni.
La norma
L’art. 70, comma 2, impone al creditore di comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata; il comma 3 assegna ai creditori 20 giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni all’OCC tramite PEC. Il comma 6 stabilisce che, entro i 10 giorni successivi alla scadenza di quel termine, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
Non c’è votazione: nella ristrutturazione dei debiti del consumatore i creditori non approvano la proposta, ma possono solo formulare osservazioni e, in sede di omologa, contestare la convenienza. Questa è la differenza strutturale rispetto al concordato minore.
I termini che si attivano
- 20 giorni per le osservazioni dei creditori;
- 10 giorni per la relazione dell’OCC al giudice, con eventuali proposte di modifica.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è l’ultima finestra per adeguare il piano alla realtà prima che diventi vincolante. Se nel frattempo è cambiato qualcosa (un aumento dell’affitto, una spesa medica ricorrente, la nascita di un figlio, la perdita di un’entrata), il consumatore deve segnalarlo all’OCC, perché la relazione del comma 6 può proporre modifiche al piano. Un piano che non tiene conto delle nuove spese è destinato a diventare inattuabile.
Sono invece da evitare, proprio in questa fase, le nuove assunzioni di debito non necessarie: un creditore che presenta osservazioni potrebbe valorizzarle per sostenere che il consumatore non ha modificato le proprie abitudini di spesa. E l’OCC deve riferire anche su questi aspetti.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che le osservazioni dei creditori riguardino solo i creditori. In realtà sono il primo momento di confronto tecnico sul piano, e il debitore che non le legge, non le discute con l’OCC e non prepara una risposta perde l’occasione di correggere il tiro. Altro errore frequente: non segnalare un debito nuovo di importo rilevante, sperando di gestirlo da solo. Se quel debito comprime il reddito disponibile, la fattibilità del piano è già compromessa prima dell’omologa.
Quanto dura realmente
Per legge, dalla comunicazione alla relazione dell’OCC passano 30 giorni (20 + 10). Nella prassi i tempi complessivi tra deposito e omologa variano molto: in diversi tribunali si va da qualche mese a oltre un anno, soprattutto se si aprono contestazioni o se servono modifiche al piano. Un periodo lungo significa più spese correnti da sostenere in pendenza, e quindi maggiore attenzione ai nuovi debiti.
Tappa 5 – Il giorno della sentenza di omologa: il confine tra creditori anteriori e posteriori
Cosa succede
È il giorno che tutti aspettano. Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolve le eventuali contestazioni e omologa il piano con sentenza. Da questo momento il piano diventa obbligatorio per i creditori anteriori; e da questo momento, soprattutto, il consumatore deve eseguirlo.
La norma
L’art. 70, comma 7, CCII prevede che il giudice omologhi il piano con sentenza, che chiude la procedura, disponendo se necessario la trascrizione a cura dell’OCC. Se un creditore contesta la convenienza della proposta, il piano può comunque essere omologato quando il credito dell’opponente risulti soddisfatto in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione controllata. Il comma 8 prevede che la sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 2 giorni e sia impugnabile ai sensi dell’art. 51. La forma del provvedimento è stata chiarita dalla Cassazione: secondo la massima della sentenza n. 8875/2026, sia l’accoglimento sia il rigetto della domanda di omologa hanno forma di sentenza, e il reclamo contro il diniego va proposto alla Corte d’appello.
L’art. 71, comma 3, aggiunge la regola che più interessa chi contrae nuovi debiti: i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni compiuti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità prevista dall’art. 70, comma 1.
Sul fronte delle contestazioni dei creditori, la Cassazione ha tracciato confini precisi. Con l’ordinanza 22 luglio 2025, n. 20672 (Sez. I) ha chiarito che il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato i principi sul merito creditizio dell’art. 124-bis TUB, non può contestare la convenienza della proposta, ma può ancora far valere i profili di legittimità, cioè i requisiti di ammissibilità del piano. È coerente con quanto affermato dalla citata ordinanza n. 21048/2025.
I termini che si attivano
- 2 giorni per comunicazione e pubblicazione della sentenza;
- il termine per il reclamo ex art. 51 CCII, che decorre dalla comunicazione o notificazione: termine perentorio, da verificare con precisione sulla base della data di comunicazione;
- l’inizio del piano: le scadenze dei pagamenti decorrono normalmente dalla data indicata nel piano o nella sentenza (spesso l’omologazione stessa o il mese successivo).
Una precisazione sul calendario estivo: se uno di questi termini cade tra il 1° e il 31 agosto, non va dato per scontato che la sospensione feriale si applichi. Nelle procedure della crisi alcune scadenze seguono regole proprie: il calcolo va fatto sempre sul caso concreto.
Cosa può fare il debitore ora
Da qui in avanti il patrimonio del consumatore ha due “destinazioni” diverse. Una parte del reddito (o dei beni) è vincolata al piano e serve a pagare i creditori anteriori nella misura e nei tempi omologati. Il resto serve a vivere, e con quel resto il consumatore deve pagare per intero e alle scadenze ordinarie i debiti che nascono dopo.
Il creditore posteriore non è vincolato dal piano e può agire per l’intero suo credito. Il proprietario di casa, il condominio, il gestore delle utenze, chi ha prestato un servizio dopo la pubblicità del decreto: nessuno di loro subisce la falcidia, e nessuno di loro è soggetto alla moratoria del piano. Se non vengono pagati, possono agire come qualsiasi creditore, con decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento.
Il punto delicato, sul quale la legge non offre una regola testuale esplicita, è il rapporto tra il creditore posteriore che pignora e la quota di reddito destinata al piano. L’art. 71, comma 3, protegge i creditori anteriori dagli atti compiuti “in violazione del piano”; ma un pignoramento promosso da un creditore posteriore non è un atto del debitore. Come si coordinino le due posizioni, specie quando il pignoramento colpisce lo stesso stipendio da cui provengono le rate del piano, è una questione interpretativa che va affrontata con l’OCC e, se necessario, sottoposta al giudice dell’esecuzione del piano.
In questa fase centrale la scelta del difensore conta quanto la scelta delle mosse: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce il punto di vista dell’Organismo che vigila sull’esecuzione e che deve segnalare al giudice le circostanze rilevanti ai fini della revoca.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più comune è sentirsi “liberati” e ricominciare a usare il credito come prima. Una carta revolving riattivata, un acquisto a rate, un piccolo prestito per le vacanze: ogni debito nuovo riduce il margine con cui pagare il piano e le spese correnti. L’altro errore è non conservare le ricevute dei pagamenti del piano: saranno la base delle relazioni semestrali dell’OCC.
Quanto dura realmente
La sentenza è immediatamente il punto di partenza dell’esecuzione. Il reclamo, se proposto, non cancella automaticamente gli effetti dell’omologa: in attesa della decisione, il piano va comunque eseguito secondo le indicazioni ricevute.
Tappa 6 – Dal mese 1 al mese 6: la prima relazione semestrale dell’OCC
Cosa succede
Sono passati sei mesi dall’omologazione. Il consumatore ha versato le prime rate del piano, ha pagato (o non ha pagato) le spese correnti, ha forse affrontato qualche imprevisto. L’OCC, che durante l’esecuzione resta al suo fianco con funzioni di vigilanza, deve ora mettere tutto per iscritto e riferire al giudice.
La norma
L’art. 71, comma 1, CCII stabilisce che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato e che l’OCC vigila sull’esatto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Le vendite e le cessioni previste dal piano si svolgono con procedure competitive, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC. Ogni sei mesi l’OCC riferisce per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione. Il comma 2 attribuisce al giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, il potere di autorizzare lo svincolo delle somme e di ordinare la cancellazione di pignoramenti, sequestri e altri vincoli.
Le sentenze di omologa traducono questi principi in prescrizioni operative. A titolo di esempio, il Tribunale di Milano, Sezione II civile, con la sentenza del 31 ottobre 2025 resa nella procedura R.G. 560/2025, omologando un piano familiare di durata quadriennale, ha disposto che il debitore compia ogni atto necessario all’esecuzione, che il gestore della crisi apra un conto corrente intestato alla procedura, vigili sull’adempimento, riferisca ogni sei mesi al giudice e segnali immediatamente ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell’omologazione. Nella stessa sentenza non compare un divieto espresso di contrarre nuovi debiti: il controllo, cioè, non passa per un divieto formale, ma per la vigilanza continua sull’esecuzione.
I termini che si attivano
- Relazione semestrale: ogni sei mesi dall’avvio dell’esecuzione (o dalla data fissata in sentenza);
- segnalazione immediata delle circostanze rilevanti per la revoca, senza attendere la scadenza semestrale.
Cosa può fare il debitore ora
Ogni relazione semestrale è un esame che si prepara mese per mese. In concreto il consumatore può:
– tenere un fascicolo dei pagamenti del piano e delle spese correnti, con estratti conto, ricevute, bollette quietanzate;
– comunicare spontaneamente all’OCC ogni nuovo impegno economico significativo, prima di assumerlo quando possibile, e spiegarne la ragione (una spesa sanitaria, la sostituzione di un elettrodomestico indispensabile, una riparazione dell’auto necessaria per andare al lavoro);
– segnalare tempestivamente variazioni del reddito, in aumento o in diminuzione, perché incidono sulla fattibilità;
– chiedere all’OCC di sottoporre al giudice le difficoltà prima che diventino inadempimenti.
Il principio da tenere a mente è semplice. Il nuovo debito “necessario” (le spese di vita, gli imprevisti ragionevoli) non è di per sé un problema, se viene pagato. Il nuovo debito “voluttuario” o speculativo, che sottrae risorse al piano, diventa un elemento negativo nella relazione dell’OCC.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è comportarsi come se l’OCC fosse un controllore da evitare. È vero il contrario: l’Organismo ha il compito di risolvere le difficoltà e di portarle al giudice. Il debitore che nasconde un ritardo nel pagamento dell’affitto, o un nuovo finanziamento, priva l’OCC dell’unico strumento che avrebbe per gestire il problema in modo ordinato. Quando la circostanza emerge (e di solito emerge), la relazione non potrà che darne conto in termini negativi.
Quanto dura realmente
La prima relazione arriva di norma dopo sei mesi. Le successive seguono con la stessa cadenza fino alla fine del piano. Per un piano di cinque anni significa circa dieci relazioni: dieci momenti in cui la condotta del debitore, compresa la gestione dei nuovi debiti, viene messa nero su bianco davanti al giudice.
Tappa 7 – A metà piano: il nuovo debito che non si riesce a pagare
Cosa succede
Siamo, ipoteticamente, al trentesimo mese di un piano di sessanta. È il momento in cui si concentrano i rischi: la stanchezza del debitore, gli imprevisti accumulati, a volte una variazione del reddito. Ed è il momento in cui un debito nuovo, non pagato, può innescare una sequenza che porta alla revoca dell’omologazione.
La norma
L’art. 72 CCII individua due famiglie di cause di revoca. Il comma 1 riguarda le condotte fraudolente o gravemente colpose: la revoca è disposta, su istanza di un creditore, dell’OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, quando il debitore ha dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratto o dissimulato una parte rilevante dell’attivo, simulato attività inesistenti, oppure quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il comma 2 riguarda l’inadempimento: la revoca è possibile se il debitore non adempie agli obblighi derivanti dal piano, o se il piano diventa inattuabile e non è possibile modificarlo.
Il caso già citato del Tribunale di Gela (sentenza 16 febbraio 2026) mostra il funzionamento del comma 1: un passivo diminuito per omissione di un creditore, con colpa grave equiparata al dolo, ha portato alla revoca su istanza della banca esclusa.
I termini che si attivano
- La domanda di revoca può essere proposta in qualunque momento dell’esecuzione, fino a sei mesi dopo la presentazione della relazione finale (art. 72, comma 4);
- il giudice decide con sentenza, sentite le parti; la sentenza è reclamabile ai sensi dell’art. 51 (art. 72, comma 5): termine perentorio.
Cosa può fare il debitore ora
Quando un nuovo debito minaccia il piano, la finestra difensiva è la modifica, non il silenzio. L’art. 72, comma 2, collega la revoca per inattuabilità all’impossibilità di modificare il piano: ne discende che, se il piano può essere adeguato alla nuova situazione, la via della modifica va esplorata prima che l’inadempimento si consolidi. Il debitore può:
– rivolgersi subito all’OCC per verificare se la difficoltà sia temporanea o strutturale;
– valutare con l’OCC se proporre un adeguamento del piano (ad esempio una diversa scansione delle rate) da sottoporre al giudice;
– documentare che il nuovo debito deriva da una causa non imputabile (malattia, perdita del lavoro, spesa indifferibile), circostanza che pesa nella valutazione della colpa;
– pagare con priorità i creditori posteriori che hanno strumenti esecutivi immediati, per evitare pignoramenti che sottrarrebbero ulteriori risorse al piano.
Le modalità procedurali della modifica del piano in corso di esecuzione non sono disciplinate in modo analitico dagli artt. 70-72 CCII per il consumatore: la prassi dei tribunali va verificata nel singolo ufficio, ed è uno dei punti in cui l’esperienza diretta delle procedure fa la differenza.
Distinto è il caso dei debiti nuovi “artificiali”: un consumatore che, a piano in corso, contrae finanziamenti per acquistare beni da intestare a familiari, o che si indebita per sottrarre liquidità ai creditori del piano, rischia di vedere qualificata quella condotta come atto diretto a frodare le ragioni dei creditori ai sensi del comma 1. Qui la difesa non è la modifica del piano, ma la prova che la condotta non aveva quella finalità.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è “fare girare” i debiti: usare un nuovo prestito per pagare le rate del piano, e il reddito per pagare il nuovo prestito. È lo stesso schema che ha generato il sovraindebitamento iniziale e, ripetuto durante il piano, si espone alla lettura più severa. L’altro errore è attendere che sia il creditore a chiedere la revoca: a quel punto il debitore difende, invece di proporre.
Quanto dura realmente
Un procedimento di revoca, dall’istanza alla sentenza, richiede tempi variabili che dipendono dal tribunale e dalla complessità dell’istruttoria. Nel caso di Gela, l’istanza della banca era stata depositata il 31 luglio 2025 e la sentenza di revoca è stata pubblicata il 16 febbraio 2026: circa sei mesi e mezzo. È un dato relativo a un singolo caso, utile solo per dare un ordine di grandezza.
Tappa 8 – Fine del piano e i sei mesi successivi: relazione finale e ultima finestra di revoca
Cosa succede
Il calendario si avvicina al traguardo. L’ultima rata del piano è stata versata. Ma la procedura non si chiude con l’ultimo bonifico: serve la relazione finale dell’OCC, e per sei mesi dopo la sua presentazione chiunque sia legittimato può ancora chiedere la revoca.
La norma
L’art. 71, comma 4, CCII, nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, prevede che al termine dell’esecuzione l’OCC, sentito il debitore, presenti al giudice la relazione finale. Se il piano è stato eseguito integralmente e correttamente, il giudice liquida il compenso dell’OCC e ne autorizza il pagamento. Il comma 5 disciplina l’ipotesi opposta: se il piano non è stato eseguito integralmente e correttamente, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione e fissa un termine per il loro compimento; se le prescrizioni non vengono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, applicando in quanto compatibile l’art. 72.
Nella prassi delle sentenze di omologa, come quella del Tribunale di Milano del 31 ottobre 2025, si prevede anche che, depositata la relazione finale, ai creditori sia assegnato un termine (in quel caso 15 giorni) per formulare osservazioni.
L’art. 72, comma 4, fissa l’ultima scadenza: la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
I termini che si attivano
- Termine assegnato dal giudice per completare gli atti mancanti (art. 71, comma 5), eventualmente prorogabile;
- sei mesi dalla relazione finale come limite per la domanda di revoca: termine di decadenza, superato il quale la revoca non è più proponibile.
Cosa può fare il debitore ora
Gli ultimi pagamenti e gli ultimi documenti valgono quanto i primi. Il consumatore può:
– verificare con l’OCC, prima della relazione finale, che tutti i pagamenti risultino documentati;
– sanare eventuali ritardi residui prima della chiusura, per evitare l’applicazione del comma 5;
– se il giudice assegna un termine per completare l’esecuzione, rispettarlo o chiederne motivatamente la proroga prima della scadenza;
– continuare a gestire con regolarità i debiti posteriori anche nei sei mesi successivi: un creditore insoddisfatto non può chiedere la revoca per un debito estraneo al piano, ma una condotta gravemente scorretta può comunque riportare l’attenzione sulle cause del comma 1.
L’errore tipico di questa fase
Smettere di prestare attenzione dopo l’ultima rata. I sei mesi successivi alla relazione finale sono il periodo in cui un’eventuale omissione o un atto in frode, se scoperti, possono ancora condurre alla revoca. Altro errore: non leggere la relazione finale e non segnalare all’OCC eventuali inesattezze prima che arrivi al giudice.
Quanto dura realmente
La relazione finale viene di norma predisposta nelle settimane successive all’ultimo pagamento. Il termine di sei mesi decorre dalla sua presentazione. Solo dopo quel termine il consumatore può considerare definitivamente stabilizzati gli effetti del piano.
Tappa 9 – Dopo un’eventuale revoca: la liquidazione controllata e il destino dei debiti nuovi
Cosa succede
Da questo momento in poi lo scenario cambia radicalmente. Se l’omologazione viene revocata, i creditori anteriori riacquistano la possibilità di agire per l’intero credito (al netto di quanto già ricevuto) e la procedura può proseguire in forma liquidatoria.
La norma
L’art. 73 CCII, nella rubrica modificata dal D.Lgs. 136/2024, disciplina l’apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell’omologazione. Il comma 1 prevede che, su istanza del debitore o di un creditore, il tribunale, verificati i presupposti degli artt. 268 e 269, provveda ai sensi dell’art. 270, cioè con la sentenza di apertura della liquidazione controllata. Il comma 2 consente al pubblico ministero di presentare l’istanza quando la revoca consegue ad atti di frode o a inadempimento. Il comma 3 prevede che il giudice conceda al debitore un termine per integrare la documentazione.
La conversione presuppone la revoca. Già nel vigore della disciplina previgente la Cassazione aveva affermato che la conversione in procedura liquidatoria non è ammessa quando l’omologazione sia stata semplicemente negata (Cass., ord. n. 28013/2022, Sez. I, sul tema della conversione dopo il diniego): chi vede respinta la domanda di omologa deve, eventualmente, proporre autonomamente una domanda di liquidazione controllata.
Sul piano degli effetti finali, l’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti, con inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione controllata; il comma 7 esclude dal beneficio, tra l’altro, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti.
I termini che si attivano
- Termine assegnato dal giudice per integrare la documentazione (art. 73, comma 3);
- cinque anni dall’esdebitazione: chi ne ha beneficiato non potrà accedere a una nuova ristrutturazione del consumatore prima che siano trascorsi (art. 69, comma 1).
Cosa può fare il debitore ora
Dopo la revoca la scelta tra chiedere la liquidazione controllata e subire le azioni individuali è una decisione da prendere subito. Il consumatore può:
– valutare con il difensore se presentare egli stesso l’istanza di apertura della liquidazione controllata, invece di attendere quella di un creditore;
– ricostruire con precisione, alla data della nuova procedura, quali debiti esistono, compresi quelli nati durante il piano revocato;
– verificare quali debiti, per la loro natura, resterebbero comunque esclusi dall’esdebitazione (art. 278, comma 7).
Un punto merita particolare attenzione. I debiti nuovi contratti durante il piano, che erano estranei alla ristrutturazione, alla data dell’apertura della liquidazione controllata diventano anch’essi debiti anteriori a quella nuova procedura. La loro collocazione nel concorso e la loro sorte in sede di esdebitazione vanno valutate sul caso concreto: è uno dei passaggi in cui la revoca, paradossalmente, può riportare dentro una procedura concorsuale anche le obbligazioni nate dopo il primo deposito.
L’errore tipico di questa fase
Considerare la revoca come la fine del percorso. In molti casi è un cambio di binario. L’errore opposto è chiedere la liquidazione senza una ricognizione completa del passivo e dell’attivo, ripetendo l’omissione che magari aveva causato la revoca.
Quanto dura realmente
La liquidazione controllata è una procedura lunga. In linea generale, e salvo verifiche sul caso concreto, l’esdebitazione del sovraindebitato può essere riconosciuta decorsi tre anni dall’apertura, secondo le regole del capo dedicato all’esdebitazione. Nel frattempo il debitore resta soggetto agli obblighi della procedura liquidatoria.
Due debitori, un calendario: chi agisce e chi lascia correre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma coerenti con i termini di legge. Non riproducono casi reali.
Simulazione A – Il debitore che anticipa
Dati di partenza. Consumatore con reddito netto mensile di 1.847 euro, debiti per 63.410 euro verso quattro finanziarie e una banca, oltre a una cessione del quinto con rata di 312 euro. Piano di 60 mesi con rata mensile di 486 euro, omologato il 14 gennaio 2026. Affitto di 540 euro, spese correnti stimate in 690 euro, margine prudenziale residuo di 131 euro.
- 14 gennaio 2026 (giorno 0 dell’esecuzione): omologa. Il debitore apre un fascicolo con ricevute e bollette.
- 3 aprile 2026 (mese 3): conguaglio del riscaldamento di 418,60 euro. Il debitore lo paga in due rate concordate con il fornitore, usando il margine prudenziale, e informa l’OCC con una mail allegando la fattura.
- 14 luglio 2026 (mese 6): prima relazione semestrale. L’OCC dà atto dei pagamenti regolari e della gestione del conguaglio.
- 9 settembre 2026 (mese 8): guasto all’auto necessaria per il lavoro, preventivo 1.236 euro. Il debitore, prima di firmare un finanziamento, consulta l’OCC: si valuta che il pagamento rateale con il riparatore sia una spesa necessaria, documentata, e compatibile con il margine riducendo per tre mesi le spese voluttuarie.
- 14 gennaio 2027 (mese 12): seconda relazione positiva.
Esito. Il piano prosegue. I due debiti nuovi (conguaglio e riparazione) sono stati pagati per intero, come previsto per i creditori posteriori, senza intaccare le rate del piano e con trasparenza verso l’OCC.
Simulazione B – Il debitore che lascia correre
Dati di partenza. Identici alla simulazione A.
- 14 gennaio 2026: omologa.
- 3 aprile 2026 (mese 3): stesso conguaglio di 418,60 euro. Il debitore non lo paga e non ne parla con l’OCC.
- 20 maggio 2026 (mese 4): per far fronte al conguaglio e ad altre spese, richiede online un prestito personale di 3.000 euro con rata di 97,40 euro.
- 14 luglio 2026 (mese 6): relazione semestrale. L’OCC rileva un ritardo di 23 giorni su una rata del piano e la presenza di un nuovo finanziamento emerso dagli estratti conto.
- settembre 2026 (mese 8): il fornitore di energia ottiene un decreto ingiuntivo per 418,60 euro più spese; il debitore salta due rate del piano (972 euro).
- ottobre 2026 (mese 9): un creditore anteriore, informato dalla relazione, deposita istanza di revoca ex art. 72, comma 2, CCII per inadempimento.
Esito. Il debitore si trova a difendersi in un procedimento di revoca, con un nuovo creditore posteriore che agisce per l’intero e un finanziamento che riduce stabilmente il reddito disponibile. Se il piano non può essere modificato, la revoca diventa probabile e si apre lo scenario dell’art. 73.
Il confronto giorno per giorno
| Data | Debitore A | Debitore B |
|---|---|---|
| 14.01.2026 | Omologa, apre il fascicolo | Omologa |
| 03.04.2026 | Paga il conguaglio a rate, informa l’OCC | Non paga, non informa |
| 20.05.2026 | Nessun nuovo debito | Prestito di 3.000 euro |
| 14.07.2026 | Relazione positiva | Relazione con criticità |
| 09.2026 | Spesa necessaria concordata | Decreto ingiuntivo e due rate saltate |
| 10.2026 | Piano regolare | Istanza di revoca |
La differenza tra le due timeline non sta negli imprevisti, che sono identici, ma nel momento e nel modo in cui il debitore li ha gestiti.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La timeline della ristrutturazione non è un binario unico. In diversi punti il debitore, o i creditori, possono attivare strade alternative che modificano tempi e conseguenze dei nuovi debiti.
Il binario della modifica del piano
Se un nuovo debito necessario o una variazione del reddito rendono il piano non più sostenibile, la strada da esplorare per prima è l’adeguamento del piano. L’art. 72, comma 2, collega la revoca per inattuabilità all’impossibilità di modificare il piano: questo significa che, quando la modifica è possibile, la revoca non è l’esito obbligato. La timeline si allunga (servono un’istanza, il parere dell’OCC, il provvedimento del giudice), ma il debitore resta dentro la procedura. La prassi dei singoli tribunali sulla forma di questo passaggio è variabile.
Il binario della revoca e della liquidazione controllata
Se la revoca viene pronunciata, il binario cambia: art. 73 CCII, apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore o di un creditore (o del pubblico ministero in caso di frode o inadempimento). I tempi si allungano e il patrimonio del debitore viene liquidato, con la prospettiva dell’esdebitazione al termine.
Il binario del reclamo
Contro la sentenza di omologa, contro quella di revoca e contro il decreto di inammissibilità sono previsti mezzi di impugnazione con termini perentori (art. 70, comma 1; art. 70, comma 8; art. 72, comma 5, con rinvio all’art. 51). Un reclamo ben costruito può fermare o ribaltare una decisione; un reclamo tardivo è inutile. Sulla possibilità di arrivare fino in Cassazione, la Suprema Corte ha più volte esaminato ricorsi in questa materia, tracciando i limiti del sindacato di legittimità: ad esempio, ha ritenuto che la valutazione della fattibilità giuridica costituisca un giudizio di fatto, censurabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., ord. n. 28013/2022).
Il binario del concordato minore
Per il consumatore che svolge anche un’attività (o il cui indebitamento abbia componenti professionali) si apre la strada del concordato minore, con regole diverse, a partire dal voto dei creditori. Anche qui la trasparenza informativa è decisiva: la Cassazione, con l’ordinanza 18 maggio 2026, n. 14800 (Sez. I), ha affermato che nel concordato minore non serve un autonomo requisito di meritevolezza, ma l’accesso e la permanenza nella procedura presuppongono l’adempimento corretto e veritiero degli oneri informativi; una rappresentazione non attendibile delle cause dell’indebitamento è un vizio rilevante anche in assenza delle cause ostative dell’art. 69. È un principio che, pur riferito a un’altra procedura, conferma quanto pesi la completezza delle informazioni.
Il binario dell’erede
Una situazione particolare riguarda chi eredita debiti. La Cassazione, con la sentenza 18 novembre 2025, n. 30412 (Sez. I), ha escluso che l’erede che accetta con beneficio d’inventario possa proporre la ristrutturazione dei debiti del defunto: il beneficio impedisce che l’insostenibilità debitoria del de cuius si trasferisca sull’erede, e quindi manca il presupposto del sovraindebitamento. È un esempio di debito “nuovo” (sopravvenuto per successione) che segue regole proprie.
Il calendario dei debiti di ogni giorno: cosa nasce durante il piano e come va trattato
Le tappe descritte finora seguono il calendario della procedura. Ma accanto a quel calendario ne corre un altro, più minuto e quotidiano: quello delle scadenze ordinarie della vita familiare. È lì che nascono quasi tutti i debiti “nuovi”, ed è lì che si decide, mese dopo mese, se il piano resta sostenibile. Ricostruiamo le categorie più frequenti, sempre con l’avvertenza che la regola generale è una sola: il debito sorto dopo la pubblicità del decreto di apertura non è toccato dal piano e va pagato per intero, alle sue scadenze.
Il canone di locazione
È la voce che pesa di più nel bilancio di molti consumatori sovraindebitati. Il canone dei mesi successivi al decreto è un credito posteriore: il locatore non è vincolato dal piano e, se non viene pagato, può agire con gli strumenti ordinari, compreso lo sfratto per morosità. Un aumento del canone, un rinnovo a condizioni peggiori o un trasloco imposto dalla scadenza del contratto sono eventi che vanno previsti, per quanto possibile, già al giorno 0, e comunque segnalati all’OCC quando si verificano, perché cambiano la quota di reddito disponibile.
Le utenze domestiche
Luce, gas, acqua, rifiuti, telefono. Le bollette arretrate al momento della domanda entrano nell’elenco dei creditori; quelle successive no. Il problema pratico sono i conguagli: una fattura emessa dopo il decreto può riferirsi in parte a consumi anteriori. Come si ripartisca il debito tra la parte anteriore (da inserire nel piano) e quella posteriore (da pagare per intero) dipende dal periodo di consumo indicato in fattura, ed è un controllo da fare insieme all’OCC prima di pagare o di contestare. Se il conguaglio è rilevante, conviene chiedere al fornitore una rateizzazione e documentarla: è esattamente ciò che fa il debitore della simulazione A.
Le spese condominiali
Il condominio ha un trattamento peculiare perché le quote si riferiscono a periodi di gestione e a delibere con date precise. Le quote deliberate e scadute prima della pubblicità del decreto sono debiti anteriori; quelle correnti e le eventuali spese straordinarie deliberate successivamente sono debiti posteriori. Una delibera di lavori straordinari durante il piano può creare un debito nuovo di importo significativo: è una circostanza da comunicare subito all’OCC, perché può incidere sulla fattibilità e richiedere un adeguamento del piano.
Le spese sanitarie e quelle per i figli
Una cura dentistica, un intervento, le spese scolastiche, lo sport dei figli. Sono spese che la stima del fabbisogno familiare dovrebbe già contemplare almeno nella componente ricorrente. Quelle straordinarie, se necessarie e documentate, sono il caso tipico di debito nuovo “giustificato”: non è un segnale di scarsa diligenza, ma va gestito in modo trasparente. Un discorso a parte meritano gli obblighi di mantenimento verso il coniuge o i figli: sono debiti che l’art. 278, comma 7, CCII esclude dall’esdebitazione, e il loro mancato pagamento durante il piano ha conseguenze che vanno oltre la procedura.
I finanziamenti al consumo e le carte
È la categoria più pericolosa. Un nuovo prestito personale, una carta revolving, un acquisto a rate con finanziamento collegato: ciascuno riduce in modo stabile il reddito disponibile per tutta la durata del rimborso. Durante la pendenza della procedura, se il decreto lo ha previsto, può trattarsi di un atto eccedente l’ordinaria amministrazione da autorizzare; durante l’esecuzione, è un elemento che l’OCC rileverà negli estratti conto e riporterà nella relazione semestrale. Anche quando non integra alcuna violazione formale, un nuovo finanziamento non necessario indebolisce la posizione del debitore in caso di difficoltà successive: sarà più difficile sostenere che l’eventuale inadempimento dipende da cause non imputabili.
La cessione del quinto
Un caso particolare è la cessione del quinto. Quella esistente al momento della domanda può essere falcidiata e ristrutturata dal piano (art. 67, comma 3, CCII). Una nuova cessione stipulata durante il piano, invece, sarebbe un debito posteriore con trattenuta diretta sullo stipendio, che sottrae automaticamente reddito al piano. È un’operazione che, nella grande maggioranza dei casi, risulta incompatibile con l’equilibrio del piano omologato e che andrebbe comunque discussa preventivamente con l’OCC.
Una tabella di riepilogo
| Tipo di debito nuovo | Rientra nel piano? | Rischio principale | Mossa consigliata |
|---|---|---|---|
| Canone di locazione corrente | No | Sfratto per morosità | Pagare con priorità, segnalare aumenti |
| Bollette correnti | No | Ingiunzione, distacco | Pagare; rateizzare i conguagli |
| Conguaglio con consumi misti | In parte (quota anteriore) | Errori di imputazione | Verificare i periodi con l’OCC |
| Quote condominiali correnti | No | Decreto ingiuntivo | Pagare; segnalare spese straordinarie |
| Spese sanitarie straordinarie | No | Compressione del margine | Documentare la necessità |
| Mantenimento figli/coniuge | No | Escluso dall’esdebitazione (art. 278, c. 7) | Pagare sempre |
| Nuovo prestito personale | No | Valutazione negativa, inattuabilità | Evitare; se indispensabile, consultare prima l’OCC |
| Nuova cessione del quinto | No | Riduzione automatica del reddito | Da evitare salvo valutazione preventiva |
La gerarchia dei pagamenti quando il denaro non basta
Che cosa fare se, in un mese, il reddito non basta per tutto? La legge non fornisce una graduatoria dei pagamenti tra rate del piano e debiti posteriori. Il ragionamento pratico, da verificare sempre con l’OCC, tiene conto di due fattori. Il primo è la gravità delle conseguenze: il mancato pagamento del canone o del mantenimento produce effetti immediati e difficilmente recuperabili. Il secondo è la sanabilità: un ritardo isolato su una rata del piano, segnalato e recuperato, ha un peso diverso da un inadempimento reiterato. La scelta peggiore è decidere da soli e in silenzio, perché priva l’OCC della possibilità di sottoporre la difficoltà al giudice nei termini dell’art. 71, comma 1.
Il debito nuovo e il reddito che aumenta
Il calendario può anche girare in senso favorevole. Un aumento di stipendio, un nuovo lavoro del coniuge, la fine di una spesa ricorrente liberano risorse. Anche queste variazioni vanno comunicate all’OCC: il piano è stato costruito su un certo quadro di entrate, e un miglioramento significativo, se taciuto mentre si contraggono nuovi debiti per spese non necessarie, può essere letto in modo sfavorevole. Al contrario, usare le maggiori entrate per costituire una riserva destinata agli imprevisti è la scelta che rende il piano più solido nel tempo.
Le 5 finestre critiche
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Prima del deposito: fermare i finanziamenti “ponte”. Ogni nuovo prestito chiesto per pagare quelli esistenti, a ridosso della domanda, è materiale per una valutazione di colpa grave ex art. 69, comma 1. È il momento in cui la scelta di non indebitarsi ulteriormente vale più di qualunque argomento successivo.
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Al deposito e nel termine di integrazione: dichiarare tutti i creditori. L’elenco del passivo deve essere completo. Il debito omesso, come mostra la sentenza del Tribunale di Gela del 16 febbraio 2026, può portare alla revoca dell’omologa anche anni dopo. I 15 giorni di integrazione dell’art. 70, comma 1, sono l’ultima occasione semplice per correggere.
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Durante la pendenza: chiedere autorizzazione prima di atti straordinari. Se il decreto ha disposto il divieto di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 70, comma 4), ogni nuovo finanziamento o acquisto rilevante va prima sottoposto all’OCC e, se necessario, al giudice.
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Durante l’esecuzione: segnalare le difficoltà prima che diventino inadempimenti. L’OCC riferisce ogni sei mesi e deve segnalare immediatamente le circostanze rilevanti per la revoca. Il debitore che segnala per primo può proporre una soluzione; quello che tace subisce la segnalazione.
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Dopo la relazione finale: proteggere i sei mesi residui. Fino a sei mesi dalla relazione finale la revoca resta proponibile (art. 72, comma 4). Fino ad allora, la gestione corretta di ogni obbligazione resta essenziale.
Le domande sul tempo
Ho contratto un debito un mese dopo il deposito: devo inserirlo nel piano?
In linea di principio no: il piano riguarda i debiti anteriori alla pubblicità del decreto di apertura (art. 71, comma 3, assume questo momento come riferimento). Il debito nuovo va pagato per intero e alle scadenze ordinarie. Ma se il debito è rilevante e incide sul reddito disponibile, va comunque comunicato all’OCC, perché può rendere necessarie modifiche al piano nella relazione dell’art. 70, comma 6.
Sono passati due anni dall’omologa e non riesco più a pagare una nuova bolletta: rischio la revoca?
Il mancato pagamento di un debito posteriore, di per sé, non è inadempimento del piano. Diventa un problema quando si traduce nel mancato pagamento delle rate del piano o lo rende inattuabile (art. 72, comma 2). La mossa giusta è rivolgersi subito all’OCC per valutare se sia possibile un adeguamento del piano.
Il finanziamento chiesto tre mesi prima della domanda può impedirmi l’accesso?
Può essere valutato ai fini della colpa grave (art. 69, comma 1). Non c’è automatismo: la Cassazione (ord. n. 21048/2025) ha chiarito che colpa del debitore e negligenza del finanziatore sono valutazioni distinte, e la giurisprudenza di merito è oscillante. Conta ricostruire perché quel finanziamento è stato chiesto e come è stato concesso.
Dopo quanto tempo dalla fine del piano posso considerarmi al sicuro?
Dopo sei mesi dalla presentazione della relazione finale dell’OCC: oltre quel termine la domanda di revoca non può più essere proposta (art. 72, comma 4).
Se il piano viene revocato, quanto tempo ho per chiedere la liquidazione controllata?
L’art. 73 non fissa un termine specifico per l’istanza del debitore, ma la revoca riapre le azioni individuali dei creditori: attendere significa esporsi a pignoramenti. Contro la sentenza di revoca, invece, il reclamo ex art. 51 ha un termine perentorio che va calcolato dalla comunicazione.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline a cui si collegano. I principi sono riformulati in parole proprie; dove gli estremi disponibili sono incompleti, lo si segnala.
Tappa 1 – Prima della domanda (accesso e colpa grave)
Cass. civ., Sez. I, ord. 24 luglio 2025, n. 21048. La negligenza del finanziatore nella verifica del merito creditizio e la colpa grave del consumatore sono profili autonomi: l’una non esclude l’altra. Il divieto per il creditore colpevole di opporsi riguarda solo la convenienza. Rilevanza: decisiva per chi ha contratto gli ultimi finanziamenti a ridosso della domanda.
Trib. Napoli, 5 maggio 2025 (estremi riportati dai commentatori, numero non indicato). La sproporzione tra debiti e reddito non basta da sola a integrare colpa grave, perché coincide con il presupposto stesso del sovraindebitamento. Rilevanza: orientamento favorevole al debitore.
Trib. Benevento, 11 dicembre 2023 (estremi riportati dai commentatori, numero non indicato). Il finanziamento richiesto quando la situazione era già compromessa può fondare il giudizio di colpa grave e precludere l’accesso. Rilevanza: orientamento più rigoroso, da tenere presente nella costruzione della relazione.
Cass. civ., Sez. I, sent. 18 novembre 2025, n. 30412. L’erede che accetta con beneficio d’inventario non può proporre la ristrutturazione per i debiti del defunto, per difetto del presupposto oggettivo. Rilevanza: i debiti sopravvenuti per successione seguono regole proprie.
Tappa 2 – Il deposito e il contenuto del piano
Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2026, n. 11676. La moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati è una sospensione dell’adempimento: non impone di pagare tutto entro il biennio né di iniziare prima. Rilevanza: incide sulla costruzione del calendario del piano e sullo spazio per le spese correnti.
Cass. civ., ord. 21 febbraio 2024, n. 4622. Il piano del consumatore ha natura negoziale e può prevedere il pagamento dei privilegiati oltre l’anno, purché sia garantita a questi creditori la possibilità di esprimersi sulla convenienza. Rilevanza: conferma la flessibilità temporale del piano.
Cass. civ., ord. 28 ottobre 2019, n. 27544. La legge non fissa una durata massima del piano; la convenienza di una dilazione lunga è valutazione che spetta ai creditori. Rilevanza: pronuncia resa sulla disciplina previgente, ancora utile per capire perché la durata del piano, e quindi del periodo di convivenza con i debiti nuovi, è variabile.
Tappe 3-5 – Apertura, contestazioni, omologa
Cass. civ., n. 21731/2025 (data non indicata nella fonte consultata). Nella formulazione anteriore alle modifiche, il reclamo contro il decreto di inammissibilità spettava al tribunale in composizione collegiale. Rilevanza: termini e giudice competente per la prima impugnazione.
Cass. civ., Sez. I, ord. 22 luglio 2025, n. 20672. Il creditore che ha colpevolmente causato l’indebitamento o violato l’art. 124-bis TUB non può contestare la convenienza, ma può far valere i requisiti di legittimità del piano. Rilevanza: definisce cosa può e non può fare il finanziatore in sede di omologa.
Cass. civ., n. 8875/2026 (data non indicata nella fonte consultata). Il provvedimento sull’omologa, in accoglimento o in rigetto, ha forma di sentenza; il reclamo contro il diniego va alla Corte d’appello. Rilevanza: fissa il binario delle impugnazioni dopo il giorno della sentenza.
Tappe 6-8 – Esecuzione e revoca
Trib. Milano, Sez. II civ., sent. 31 ottobre 2025, R.G. 560/2025. Omologando un piano familiare quadriennale, il tribunale ha prescritto al gestore della crisi l’apertura di un conto della procedura, la vigilanza sull’adempimento, relazioni semestrali e la segnalazione immediata delle circostanze rilevanti per la revoca, oltre alla relazione finale ex art. 71, comma 4. Rilevanza: mostra in concreto come viene controllata la gestione delle risorse durante l’esecuzione.
Trib. Gela, sent. 16 febbraio 2026, P.U. n. 32-1/2023. Revocata l’omologa di un piano familiare per l’omissione di un debito da cessione del quinto: la colpa grave è equiparata al dolo ai fini dell’art. 72, comma 1, e il passivo diminuito integra una causa di revoca. Rilevanza: il debito taciuto è la causa di revoca più insidiosa.
Tappa 9 – Dopo la revoca
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28013/2022 (settembre 2022; la data è riportata dalle fonti come 22 o 26 settembre). La conversione in procedura liquidatoria presuppone la revoca dell’omologa e non è ammessa in caso di semplice diniego; la fattibilità giuridica è un giudizio di fatto censurabile in Cassazione solo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Rilevanza: delimita il passaggio alla liquidazione controllata ex art. 73.
Cass. civ., Sez. I, ord. 18 maggio 2026, n. 14800. Nel concordato minore accesso e permanenza presuppongono un’informazione veritiera e completa sulle cause dell’indebitamento, anche al di fuori delle cause ostative dell’art. 69. Rilevanza: conferma che la trasparenza sui debiti, vecchi e nuovi, accompagna l’intera vita della procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo nel punto della timeline in cui ti trovi. Questi sono gli strumenti concreti che mettiamo in campo.
- Prima del deposito, ricostruiamo la storia dei finanziamenti degli ultimi cinque anni, documento per documento, per individuare i punti che un creditore o il tribunale potrebbero leggere come colpa grave e preparare le spiegazioni da sottoporre all’OCC.
- Verifichiamo la valutazione del merito creditizio eseguita dai finanziatori, esaminando moduli, questionari e buste paga presentate, per far valere l’art. 69, comma 2, CCII contro il creditore che ha concesso credito senza le verifiche dovute.
- Controlliamo la completezza dell’elenco dei creditori incrociando estratti conto, banche dati e documenti personali, per evitare omissioni che potrebbero fondare una revoca ex art. 72, comma 1.
- Costruiamo con il debitore il bilancio familiare realistico delle spese correnti, inserendo un margine prudenziale per gli imprevisti, così che il piano non diventi inattuabile al primo debito nuovo.
- Nel termine di integrazione, prepariamo le correzioni al piano e la documentazione aggiuntiva richiesta dal giudice entro i 15 giorni dell’art. 70, comma 1.
- Durante la pendenza, valutiamo se un nuovo impegno economico richieda autorizzazione quando il decreto ha disposto il divieto di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, e predisponiamo la relativa istanza.
- In esecuzione, affianchiamo il debitore nella preparazione delle relazioni semestrali, organizzando ricevute e pagamenti e segnalando tempestivamente all’OCC le difficoltà.
- Se un nuovo debito mette a rischio il piano, costruiamo la proposta di adeguamento da sottoporre all’OCC e al giudice, documentando le cause non imputabili.
- Se un creditore chiede la revoca, difendiamo il debitore nel procedimento dell’art. 72 e, se serve, nel reclamo ex art. 51 CCII, rispettando i termini perentori.
- Dopo una revoca, valutiamo e predisponiamo l’istanza di liquidazione controllata ex art. 73, ricostruendo la posizione debitoria complessiva, compresi i debiti sorti durante il piano.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, disciplina oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare la competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario di un OCC: chi conosce il lavoro dell’Organismo sa quali informazioni servono per la relazione sulle cause dell’indebitamento, come si leggono le relazioni semestrali e quali circostanze vengono segnalate al giudice come rilevanti per la revoca. È esattamente il terreno su cui si gioca la gestione dei debiti nuovi.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il piano è anche chi può difenderlo nel reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambi di linea. Lo studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che affrontano insieme lo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, flussi e sostenibilità del piano, gli avvocati curano i profili procedurali e le impugnazioni.
Il tempo che resta
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Nel piano del consumatore lo si spreca in due modi: contraendo debiti nuovi nel momento sbagliato, e tacendoli quando sarebbe ancora possibile gestirli. La differenza tra un piano che arriva alla relazione finale e uno che finisce in revoca, come mostrano le due timeline di questa guida, raramente dipende dagli imprevisti in sé. Dipende da quando e come vengono affrontati.
Lo Studio Monardo segue questi percorsi perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce le fasi della ristrutturazione dal punto di vista dell’Organismo che redige la relazione, vigila sull’esecuzione e riferisce al giudice. A questo si aggiunge la qualifica di avvocato cassazionista, che consente di seguire l’eventuale contenzioso sulla revoca fino all’ultimo grado di giudizio con la stessa strategia.
📩 Il calendario della tua procedura sta già correndo: scrivici oggi stesso, analizzeremo la tua situazione e la tappa in cui ti trovi. Tutti i contatti dello studio sono indicati al termine di questa guida.





