Chi ha una piccola impresa schiacciata dai debiti di solito si pone la domanda dal lato sbagliato. Si chiede: “Che cosa mi faranno i creditori?”. La domanda utile è un’altra: che cosa possono fare davvero i creditori, entro quali limiti, e in quale momento conviene loro smettere di aggredire e iniziare a trattare? La risposta breve al titolo è sì: il concordato minore in continuità aziendale, disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato fino al correttivo D.Lgs. 136/2024), esiste proprio per consentire all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, al professionista e alla start-up innovativa di ristrutturare i debiti senza chiudere l’attività, pagando i creditori con i flussi che l’attività stessa continua a produrre. La vecchia L. 3/2012 è abrogata: oggi le regole del gioco sono quelle del CCII.
Ma il concordato minore non si gioca da soli. È una partita a più giocatori in cui ogni creditore — la banca, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, il fornitore che vanta fatture scadute — ha una sua convenienza, un suo arsenale e soprattutto dei paletti che la legge gli impone. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questa guida ricostruisce, in ordine cronologico, le mosse che i creditori tipicamente compiono contro un’impresa che chiede il concordato minore in continuità, i limiti che non possono superare e le contromosse che il debitore ha a disposizione.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il concordato minore passa obbligatoriamente attraverso un Organismo di Composizione della Crisi e un gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la procedura che il debitore deve attraversare e la relazione su cui il giudice decide. E poiché qui il debitore è un’impresa che vuole restare in vita, pesa anche la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la logica della trattativa con i creditori per salvare la continuità è la stessa che governa la composizione negoziata.
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Chi siede dall’altra parte del tavolo: i creditori di una piccola impresa in crisi
Prima di analizzare le singole mosse, bisogna capire chi le compie. In un concordato minore di un’impresa sotto soglia la platea dei creditori è quasi sempre composta da quattro figure, ciascuna con una razionalità economica diversa.
L’Erario e l’agente della riscossione. Nella maggior parte dei piccoli concordati l’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione) è il primo creditore per importo. Dal suo punto di vista il concordato minore è un problema di bilancio pubblico: ogni euro falcidiato è un euro di gettito perso. La sua posizione di partenza, quindi, è prudente se non apertamente contraria, salvo che la proposta sia nettamente migliore di ciò che otterrebbe da una liquidazione. L’Erario non è però un creditore che “si arrabbia”: ragiona per procedure interne, per pareri, per confronto numerico. Proprio per questo è sensibile a una cosa sola, il raffronto con l’alternativa liquidatoria. Ed è su quel raffronto che il legislatore ha costruito il meccanismo che gli toglie il potere di veto (lo vedremo nella quinta mossa).
Gli enti previdenziali. L’INPS è spesso creditore di contributi omessi del titolare e, se l’impresa ha dipendenti, dei contributi dei lavoratori. Gode di privilegi di grado elevato, e questo lo rende un creditore che nel concordato tende a ricevere percentuali più alte degli altri. Anche l’ente previdenziale, come l’Erario, è soggetto alla regola del superamento del suo dissenso quando la proposta è conveniente.
La banca. La banca ragiona in termini di recupero atteso e di costo del tempo. Se ha un’ipoteca su un bene dell’impresa (il capannone, il laboratorio, il locale commerciale) la sua posizione è forte e la sua domanda è semplice: “Quanto prendo se si vende il bene, e in quanto tempo?”. Se invece è chirografaria (fidi di conto corrente, finanziamenti non garantiti, carte), sa che in liquidazione otterrebbe poco o nulla e che i tempi sarebbero lunghi: è il creditore che più spesso, dopo un primo irrigidimento, accetta di trattare. La banca ha però un’arma che gli altri non hanno: il controllo sul conto corrente e sugli affidamenti, cioè sulla liquidità quotidiana dell’impresa.
I fornitori. Il fornitore è il creditore più “emotivo” ma anche il più pragmatico. Ha due interessi in conflitto: recuperare lo scaduto e non perdere un cliente. Se l’impresa debitrice resta in vita, il fornitore continuerà a venderle merce; se muore, perde sia il credito sia il cliente. Per questo il fornitore strategico è spesso il primo alleato possibile della continuità, purché gli si mostri un piano credibile.
Qual è il filo che lega questi quattro attori? Ognuno di loro confronta il concordato con l’alternativa che ha in mano, cioè l’esecuzione individuale o la liquidazione controllata. Se l’alternativa rende di più, voteranno contro e cercheranno di affondare la proposta. Se rende di meno, o rende la stessa cifra ma in tempi molto più lunghi e con costi maggiori, il loro interesse razionale è far sopravvivere l’impresa. Tutta la strategia del debitore consiste nel dimostrare, numeri alla mano, che la continuità vale più della liquidazione. È anche il criterio con cui decide il giudice: il comma 3 dell’art. 80 CCII ruota interamente intorno all’idea che il creditore dissenziente non possa essere trattato peggio di quanto otterrebbe dall’alternativa liquidatoria.
C’è poi un attore che non è un creditore ma pesa su tutta la partita: l’OCC. L’Organismo di Composizione della Crisi, tramite il gestore nominato, redige la relazione che accompagna la domanda (art. 76 CCII), raccoglie le adesioni e i dissensi, riferisce al giudice e vigila sull’esecuzione. I creditori lo sanno: molte delle loro contestazioni sono rivolte non alla proposta in sé, ma all’attendibilità della relazione dell’OCC. Una relazione solida è il primo scudo del debitore.
Infine, il giudice. Nel concordato minore il tribunale verifica ammissibilità e fattibilità del piano e il raggiungimento della maggioranza; sulla convenienza entra solo quando un creditore la contesta. Il perimetro del controllo giudiziale è dunque esso stesso un vincolo per i creditori: non basta dire “non mi piace”, bisogna dimostrare di essere trattati peggio che in liquidazione.
Il campo da gioco: cosa rende “in continuità” un concordato minore
Prima di entrare nelle mosse, conviene fissare il perimetro entro cui i creditori si muovono, perché è lo stesso perimetro che delimita le loro armi. L’art. 74 CCII distingue due forme di concordato minore. La prima, quella che interessa chi vuole continuare a lavorare, è la proposta che consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale: il debitore offre ai creditori un soddisfacimento, anche parziale, finanziato dai flussi che l’attività continuerà a generare. La seconda è il concordato minore liquidatorio, ammesso fuori dai casi di continuità solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda.
Dal punto di vista dei creditori, la differenza è sostanziale. Nel concordato liquidatorio il creditore confronta due liquidazioni: quella proposta, arricchita dalla finanza esterna, e quella controllata. Nel concordato in continuità confronta invece una liquidazione con un’impresa viva: e un’impresa viva produce valore che in liquidazione semplicemente non esisterebbe, come l’avviamento commerciale, i contratti in corso con i clienti, la capacità di lavoro del titolare. Il plusvalore della continuità è la vera moneta con cui il debitore paga i creditori, ed è anche la ragione per cui un creditore razionale può preferire la sopravvivenza dell’impresa alla sua fine.
Chi può giocare questa partita? L’art. 74 rinvia ai debitori indicati dall’art. 2, comma 1, lett. c), CCII che non siano consumatori: l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa, il professionista e, in generale, ogni debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per l’insolvenza. Il professionista e l’artigiano che vivono del proprio lavoro sono i destinatari tipici della versione in continuità.
La proposta ha contenuto ampio. L’art. 74, comma 3, CCII consente di prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, inclusa la cessione dei crediti futuri, e di suddividere i creditori in classi. Ma questa libertà, come vedremo nella seconda mossa, non tocca la gerarchia legale tra creditori: la Cassazione l’ha detto chiaramente nel 2025.
Due regole tecniche dell’art. 75 CCII incidono direttamente sulla partita con i creditori garantiti. La prima: i crediti privilegiati possono essere soddisfatti non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni su cui grava la prelazione, secondo il valore di mercato attestato dall’OCC. È la norma che impedisce alla banca ipotecaria di pretendere il 100% di un credito che il bene ipotecato non coprirebbe mai. La seconda: quando è prevista la continuazione dell’attività, il piano può prevedere il rimborso, alle scadenze convenute, delle rate a scadere del mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’impresa, se alla data della domanda il debitore è in regola con i pagamenti o se il giudice lo autorizza a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. L’OCC deve attestare che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene e che il rimborso non lede i diritti degli altri creditori. Per l’impresa in continuità significa poter conservare il capannone o il macchinario indispensabile, pagando il mutuo come se la crisi non ci fosse.
C’è poi la documentazione, che l’art. 75, comma 1, CCII elenca in modo preciso: il piano con indicazione dei tempi e delle modalità di superamento della crisi, l’elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi e i bilanci o le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, l’indicazione di eventuali procedure già intraprese. Ogni lacuna è un appiglio offerto al creditore. Il piano, inoltre, deve indicare in modo specifico come l’impresa produrrà i flussi promessi: non basta dichiarare che “l’attività proseguirà”, occorre dimostrarlo con dati storici, contratti, previsioni prudenti.
Infine, la relazione dell’OCC (art. 76 CCII). Il gestore deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, l’esito di eventuali atti impugnati dai creditori, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione, i costi presumibili della procedura e la percentuale di soddisfacimento attesa per ciascun creditore. Deve anche indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. La relazione dell’OCC è il documento intorno al quale si combatte l’intera partita: è lì che i creditori cercano le crepe ed è lì che il debitore deve costruire la sua difesa. Chi conosce come lavora un gestore della crisi sa quali passaggi saranno passati al setaccio e può prepararli prima.
Con questo perimetro chiaro, possiamo seguire le mosse dei creditori nell’ordine in cui di solito arrivano.
Prima mossa: aggredire prima che la domanda venga depositata
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, quando percepisce che l’impresa è in difficoltà, è cercare di mettersi in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Gli strumenti sono quelli ordinari: il decreto ingiuntivo e il precetto per la banca e il fornitore; il pignoramento presso terzi del conto corrente o dei crediti verso i clienti; l’iscrizione di ipoteca giudiziale su un immobile; per l’agente della riscossione, il pignoramento presso terzi semplificato, l’ipoteca e il fermo amministrativo dei veicoli aziendali. Per l’impresa in continuità, il bersaglio più pericoloso è la liquidità: un pignoramento del conto o dei crediti verso i clienti può fermare l’attività in pochi giorni.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi per primo. In un’esecuzione individuale vale la regola della priorità del pignoramento: chi pignora prima si soddisfa prima, gli altri arrivano a cose fatte o devono intervenire. Il creditore che intuisce l’arrivo di una procedura concorsuale sa che quella procedura metterà tutti sullo stesso piano, quindi ha un incentivo a “incassare” prima. Al tempo stesso, l’esecuzione ha un costo: spese di notifica, contributo unificato per eventuali giudizi, tempi di vendita dei beni, rischio di aggiudicazioni a prezzi bassi. Quando l’impresa non ha beni facilmente aggredibili, o quando il credito è modesto, il creditore spesso preferisce restare fermo e aspettare. Ed è proprio per questo che le azioni aggressive arrivano di solito da chi ha crediti importanti o garanzie.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge offre al debitore uno strumento che congela la corsa al pignoramento. Con il decreto di apertura del concordato minore (art. 78 CCII), il giudice, su istanza del debitore, dispone che fino al momento in cui la sentenza di omologazione diventa definitiva non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. È un divieto che opera nei confronti di tutti i creditori anteriori, compreso l’agente della riscossione.
C’è un secondo limite, di sistema: l’ipoteca giudiziale iscritta a ridosso della procedura non garantisce automaticamente al creditore una posizione intoccabile, perché nel concordato le prelazioni vanno comunque graduate secondo le regole di legge e i crediti privilegiati possono essere soddisfatti in misura non integrale nei limiti della capienza dei beni su cui grava la garanzia, come attestato dall’OCC (art. 75, comma 2, CCII). Il creditore che “corre” per iscrivere ipoteca deve fare i conti con il valore effettivo del bene: se il bene è già gravato da altre ipoteche, la sua garanzia può risultare in tutto o in parte incapiente.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è depositare la domanda di concordato minore, tramite l’OCC, con contestuale istanza di misure protettive, prima che il creditore riesca a completare l’aggressione sulla liquidità. In pratica significa non aspettare il pignoramento del conto per rivolgersi all’OCC: il tempo necessario per raccogliere la documentazione richiesta dall’art. 75 CCII (bilanci o scritture degli ultimi tre esercizi, dichiarazioni dei redditi, elenco dei creditori con importi e cause di prelazione, elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni) non è breve, e ogni settimana di ritardo è una settimana regalata al creditore più aggressivo.
Il secondo tassello è la gestione della liquidità nella fase di preparazione: separare i flussi dell’attività, evitare pagamenti preferenziali a un creditore a danno degli altri (che potrebbero essere poi letti come atti in pregiudizio), documentare ogni incasso e ogni uscita. Il piano in continuità si regge sui flussi futuri: se il creditore riesce a bloccarli, il piano muore prima di nascere.
Il terzo tassello riguarda l’impresa che ha già un pignoramento in corso: le misure protettive impediscono che l’esecuzione prosegua, e con l’omologa il creditore pignorante viene ricondotto al trattamento previsto dal piano. Il Tribunale di Oristano, nell’omologare un concordato minore in continuità, ha disposto lo svincolo delle somme e la cancellazione delle iscrizioni relative a pignoramenti e sequestri su richiesta al giudice: è la dimostrazione concreta che l’aggressione anticipata del creditore può essere neutralizzata.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Oristano, sent. n. 26/2025 del 9 dicembre 2025 (R.G. 34/2025): nell’omologare un concordato minore in continuità di un’imprenditrice del commercio al dettaglio, il giudice ha ribadito che fino al passaggio in giudicato dell’omologa non possono essere avviate né proseguite esecuzioni individuali o sequestri da parte dei creditori anteriori, disponendo lo svincolo delle somme e la cancellazione delle relative formalità.
- Trib. Napoli, Sez. VII civile, 14 gennaio 2026: secondo il commento pubblicato su diritto.it, la sentenza di omologa ha richiamato il divieto di azioni esecutive individuali e sequestri conservativi fino alla definitività dell’omologa, in un concordato minore in continuità professionale.
Seconda mossa: contestare l’ammissibilità della domanda
La mossa
Se il debitore riesce a depositare la domanda, il creditore passa alla mossa successiva: cercare di farla dichiarare inammissibile. È una mossa a costo molto basso e potenzialmente risolutiva. Gli argomenti tipici sono quattro.
Il primo è soggettivo: il debitore non sarebbe un “imprenditore minore”. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce imprenditore minore chi, congiuntamente, nei tre esercizi antecedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro. Se l’impresa supera anche una sola di queste soglie, il concordato minore non è accessibile e la strada diventa quella del concordato preventivo o degli altri strumenti per le imprese sopra soglia.
Il secondo è legato alla cessazione: l’imprenditore che si è cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore (art. 33, comma 4, CCII).
Il terzo è il catalogo dell’art. 77 CCII: documentazione incompleta, debitore non sovraindebitato o assoggettabile a liquidazione giudiziale, esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti o per due volte, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Il quarto è il più insidioso, e la Cassazione lo ha consacrato nel 2025: la violazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal punto di vista del creditore, l’inammissibilità è la vittoria più economica: non serve dimostrare che la proposta è peggiore della liquidazione, basta individuare un vizio formale o strutturale. Se la domanda cade, il creditore torna libero di agire individualmente, e se l’importo scaduto lo consente può addirittura chiedere la liquidazione controllata. L’Agenzia delle Entrate, in particolare, solleva spesso l’eccezione di atti in frode quando l’impresa ha omesso per anni il versamento delle imposte.
Il creditore preferisce invece non spingere su questo fronte quando la proposta gli offre già qualcosa di meglio dell’alternativa: un’inammissibilità ottenuta oggi può tradursi in una liquidazione che domani gli rende meno. È un calcolo che il creditore più accorto fa sempre.
I suoi limiti
Qui il margine del creditore si restringe in modo netto su alcuni argomenti. Il mancato pagamento delle imposte, di per sé, non è un atto di frode ai creditori. Nella sentenza di Oristano il giudice ha respinto l’eccezione di frode dell’Agenzia delle Entrate fondata sull’omesso versamento di tributi per un lungo arco di anni, valorizzando i tentativi di regolarizzazione (rottamazione e rateizzazione) falliti per l’eccessivo carico finanziario. Il creditore che vuole far valere l’art. 77 deve dimostrare un comportamento diretto a frodare, non un semplice inadempimento.
Sempre la sentenza di Oristano ricorda che nel concordato minore il giudice non richiede il requisito della meritevolezza previsto per altre procedure: il creditore non può quindi trasformare l’udienza in un processo alla “colpa” del debitore per essersi indebitato.
Diverso è il discorso per l’ordine delle prelazioni. Qui il limite gioca a favore del creditore: con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Prima Sezione della Cassazione ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione, alla luce del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alle regole del concordato preventivo; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologa. La libertà di contenuto della proposta, secondo la Corte, riguarda forme e modalità del soddisfacimento, non la gerarchia legale tra i creditori.
Anche sulla cancellazione il quadro, dopo il 2026, è sfavorevole al debitore: la Cassazione, con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, ha chiarito che la domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato è inammissibile, anche se si tratta di imprenditore individuale e anche se il concordato è liquidatorio.
La tua contromossa
La contromossa, qui, è preventiva: costruire una domanda che non offra appigli. In concreto:
- verificare le soglie dell’art. 2, lett. d), CCII su tutti e tre gli esercizi, documentandole con bilanci o scritture contabili;
- non cancellarsi dal registro delle imprese prima di aver deciso la strategia: chi vuole continuare l’attività non ha ragione di farlo, ma anche chi pensa di cessare deve sapere che la cancellazione chiude la porta del concordato minore;
- predisporre l’elenco dei creditori con l’esatta indicazione delle cause di prelazione e del loro grado, perché la proposta deve offrire ai creditori di grado superiore un trattamento che rispetti la gerarchia legale;
- spiegare nella relazione dell’OCC le cause dell’indebitamento e i tentativi di regolarizzazione già fatti, così da sterilizzare in anticipo l’eccezione di frode.
In questa fase lo Studio Monardo mette a frutto l’esperienza dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi e fiduciario OCC: leggiamo la domanda con gli occhi di chi dovrà redigere o valutare la relazione, prima che lo faccia il creditore.
Se l’impresa è inattiva ma ancora iscritta, il problema della cancellazione non si pone: il Tribunale di Campobasso, il 14 gennaio 2025, ha ritenuto che l’impresa individuale inattiva ma non cancellata non ricada nel divieto dell’art. 33, comma 4, CCII. Ma chi chiede il concordato in continuità, per definizione, l’attività la sta svolgendo.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025: la proposta di concordato minore è soggetta al rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; la violazione rende la domanda inammissibile e il giudice può rilevarla d’ufficio. È un paletto che il debitore deve conoscere per non offrire al creditore privilegiato un argomento vincente.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20141 del 16 giugno 2026: l’imprenditore cancellato non può accedere al concordato minore, nemmeno nella forma liquidatoria; la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, riformando la decisione della Corte d’Appello di Campobasso del 6 ottobre 2025, che aveva confermato l’omologa.
- Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026: aveva ritenuto ammissibile il concordato minore liquidatorio dell’impresa individuale cessata e cancellata, limitando il divieto al solo concordato in continuità; l’orientamento è stato superato dalla Cassazione nel giugno 2026.
- Trib. Campobasso, 14 gennaio 2025: l’impresa individuale inattiva ma ancora iscritta non è colpita dal divieto dell’art. 33, comma 4, CCII.
- Trib. Oristano, sent. n. 26/2025 del 9 dicembre 2025: l’omesso versamento dei tributi, accompagnato da tentativi di regolarizzazione falliti, non integra di per sé atto di frode ai sensi dell’art. 77 CCII.
Terza mossa: giocare sul voto
La mossa
Superata l’ammissibilità, il giudice apre la procedura con decreto, dispone la pubblicità e la comunicazione ai creditori e assegna un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale ciascun creditore deve far pervenire all’OCC la propria dichiarazione di adesione o di mancata adesione (art. 78 CCII). È qui che il creditore gioca la terza mossa: il voto contrario, oppure l’organizzazione di un fronte del no tra creditori.
La regola di base è l’art. 79 CCII: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono previste classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori privilegiati soddisfatti integralmente non votano, salvo che rinuncino in tutto o in parte alla prelazione. Non sono computati, e quindi non votano, il coniuge del debitore, i parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per l’Erario, che spesso detiene da solo la maggioranza dei crediti, il voto contrario è la mossa naturale: non costa nulla e, se non ci fossero correttivi, basterebbe a bloccare tutto. Per la banca chirografaria il voto contrario può essere una posizione negoziale: “voto no a questa proposta, ma potrei votare sì a una proposta migliorata”. Il fornitore che ha già perso fiducia nel cliente può votare contro per chiudere il rapporto.
Il creditore preferisce non votare contro, invece, quando il piano gli garantisce qualcosa che la liquidazione non gli darebbe: continuità di fornitura, pagamento regolare delle forniture correnti, percentuale superiore al presumibile riparto liquidatorio. È per questo che il debitore deve pensare la proposta creditore per creditore, non come una percentuale uguale per tutti.
I suoi limiti
Il primo limite è temporale: il creditore che non comunica nulla all’OCC entro il termine assegnato non resta “neutro”. Il sistema del concordato minore prevede che, in mancanza di comunicazione nel termine, il creditore si ritenga aver prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata trasmessa (il cosiddetto silenzio-assenso). Il creditore distratto o che confida nell’inerzia, quindi, finisce per essere computato tra i favorevoli. Nella sentenza del Tribunale di Napoli del 14 gennaio 2026 la maggioranza dell’82,04% è stata raggiunta proprio computando il silenzio-assenso.
Il secondo limite è soggettivo: chi è parente del debitore o ha acquistato il credito da poco non vota. Questo impedisce sia al debitore di “fabbricare” maggioranze, sia a un creditore di concentrare crediti acquistati a sconto per pilotare il voto.
Il terzo limite è strutturale: le classi. Se il debitore suddivide i creditori in classi omogenee per posizione giuridica e interessi economici, il voto contrario di un grande creditore può incidere solo sulla sua classe. La formazione delle classi va però motivata e non può essere strumentale.
Il quarto limite, decisivo, è che il voto contrario dell’Erario o dell’ente previdenziale può essere superato dal giudice (lo vedremo nella quinta mossa). Il voto contrario di un creditore privato, invece, si supera solo con la maggioranza: per questo il creditore privato con una quota rilevante del passivo è il vero ago della bilancia.
La tua contromossa
La contromossa è lavorare sul voto prima che il termine si apra. Mappa il passivo creditore per creditore e calcola fin da subito se la maggioranza è raggiungibile senza l’Erario, con l’Erario, o solo con il meccanismo dell’art. 80, comma 3. Se l’Agenzia delle Entrate detiene da sola più della metà dei crediti ammessi al voto, la strategia non può che puntare sulla convenienza rispetto alla liquidazione controllata, perché è lì che si gioca la partita. Se invece la maggioranza dipende da una banca o da un fornitore, la trattativa con quel singolo creditore diventa la priorità.
Utile anche la gestione della comunicazione: la proposta che arriva al creditore deve essere comprensibile. Un creditore che capisce di ricevere il 18% in cinque anni contro un presumibile 4% in liquidazione, dopo anni di attesa, ha meno ragioni per opporsi; un creditore che riceve un documento oscuro tende a votare contro per prudenza.
Infine, i fornitori strategici: il piano in continuità può prevedere un trattamento che tenga conto del loro interesse a proseguire il rapporto, sempre nel rispetto dell’ordine delle prelazioni e della parità di trattamento all’interno della stessa classe.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Napoli, Sez. VII civile, 14 gennaio 2026: omologa di un concordato minore in continuità professionale con adesione di 9 creditori su 11, raggiungendo l’82,04% computando il silenzio-assenso; il commento segnala anche la distinzione tra il plusvalore generato dalla continuità e il valore di liquidazione.
- Trib. Oristano, sent. n. 26/2025 del 9 dicembre 2025: caso di maggioranza non raggiunta per il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, titolare di circa il 92% dei crediti, poi superato in omologa; è l’esempio tipico di voto di un creditore pubblico determinante.
Quarta mossa: l’opposizione sulla convenienza
La mossa
Se la maggioranza è raggiunta, o se comunque il debitore chiede l’omologa, il creditore dissenziente ha un’ultima arma prima della sentenza: contestare la convenienza della proposta. L’art. 80, comma 3, CCII consente a un creditore dissenziente o a qualunque altro interessato di sostenere che la proposta lo tratta peggio di quanto otterrebbe in alternativa. Il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, decide.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
È una mossa che il creditore sceglie quando pensa di avere numeri migliori del debitore: tipicamente la banca ipotecaria che ritiene il proprio immobile sottovalutato nella relazione dell’OCC, o il fornitore che sospetta l’esistenza di beni non indicati. Dal suo punto di vista, conviene perché obbliga il giudice a un confronto numerico puntuale. Preferisce non farla quando sa che il valore di liquidazione è basso e i costi della liquidazione controllata ne eroderebbero ulteriormente il ricavato: in quel caso l’opposizione rischia solo di allungare i tempi.
I suoi limiti
Il giudice omologa comunque se il credito dell’opponente può essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il parametro non è “quanto vorrebbe il creditore”, ma quanto otterrebbe davvero in liquidazione controllata. E nel calcolo dell’alternativa entrano i costi della procedura, i tempi, gli sconti di realizzo dei beni usati.
Un secondo limite, spesso trascurato, riguarda il comportamento del creditore stesso: il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione sulla convenienza (art. 80, comma 4, CCII). È la norma che colpisce in particolare il finanziatore che ha concesso credito senza valutare adeguatamente il merito creditizio dell’impresa. Non è un’arma che si usa con leggerezza: va dimostrata con documenti, ad esempio la sequenza di affidamenti concessi a un’impresa già palesemente in tensione. Ma quando ricorre, toglie al creditore la sua mossa migliore.
Un terzo limite riguarda il perimetro del controllo: secondo il commento alla sentenza del Tribunale di Napoli del 14 gennaio 2026, in assenza di contestazioni il giudice non valuta la convenienza; la verifica si concentra su ammissibilità, fattibilità e maggioranze.
La tua contromossa
La contromossa è costruire il confronto con l’alternativa liquidatoria prima che lo faccia il creditore. Concretamente:
- far stimare i beni in modo prudente ma documentato: i giudici guardano al valore realmente e prontamente realizzabile, non al valore contabile. Nel caso di Oristano le rimanenze sono state valutate al 25% del valore contabile, ai beni strumentali è stato attribuito valore di realizzo quasi nullo e l’avviamento non è stato valorizzato, considerando il contesto di crisi;
- sottrarre dal valore di liquidazione i costi della procedura liquidatoria;
- evidenziare la finanza esterna eventualmente messa a disposizione da familiari o terzi, che in liquidazione non ci sarebbe;
- valorizzare il surplus generato dalla continuità: i flussi futuri dell’attività sono un attivo che esiste solo se l’impresa resta in vita.
Se il creditore opponente è una banca che ha erogato credito in modo imprudente, la contromossa include la verifica della condotta del finanziatore ai fini dell’art. 80, comma 4: anche la relazione dell’OCC, ai sensi dell’art. 76 CCII, deve indicare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Palermo, sent. n. 126 dell’8 luglio 2025: richiamata dal Tribunale di Oristano sul criterio di convenienza, inteso come confronto tra il soddisfacimento offerto dalla proposta e quello ricavabile dalla liquidazione, tenendo conto anche degli apporti di finanza esterna.
- Trib. Termini Imerese, sent. n. 42 del 19 giugno 2025: richiamata dallo stesso Tribunale di Oristano per il confronto tra le somme offerte e il valore prontamente liquidabile dei beni, al netto dei costi della procedura liquidatoria.
- Trib. Oristano, sent. n. 26/2025 del 9 dicembre 2025: piano da 45.870 euro contro un valore di liquidazione stimato in 21.335,83 euro, da ridurre ulteriormente per i costi: la convenienza è stata riconosciuta proprio sul confronto numerico.
Quinta mossa: il veto dell’Erario e degli enti previdenziali
La mossa
In un concordato minore di piccola impresa, il creditore pubblico è quasi sempre il primo per importo. La sua mossa è semplice: non aderire. Senza il voto dell’Agenzia delle Entrate, che spesso detiene da sola la gran parte del passivo, la maggioranza dell’art. 79 CCII non si raggiunge. Lo stesso vale, in scala minore, per l’INPS. In alcuni casi l’amministrazione va oltre e contesta anche la struttura della proposta, sostenendo che la falcidia o la dilazione dei crediti tributari richiederebbe una formale proposta di transazione fiscale, con il procedimento previsto per il concordato preventivo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’amministrazione finanziaria non ha un vero margine discrezionale per “regalare” una falcidia: le sue scelte passano per procedure interne e pareri, e il voto contrario è spesso la posizione più prudente per il funzionario che deve rispondere della decisione. Non è ostilità verso il singolo contribuente, è una razionalità amministrativa. L’Erario aderisce quando la convenienza è palese e documentata; altrimenti tende a dire no o a non rispondere.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone un confronto oggettivo. Il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale dell’art. 79 e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione controllata, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC (art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII, nel testo risultante dai correttivi).
Il meccanismo funziona così: il giudice verifica che senza il voto dell’Erario la maggioranza non ci sia, verifica che la proposta offra all’Erario almeno quanto otterrebbe in liquidazione controllata, e a quel punto omologa come se il creditore pubblico avesse aderito. Il voto contrario, in altre parole, non è più un veto: è solo un’opinione che deve misurarsi con i numeri.
Il secondo limite, consolidatosi nel 2026, riguarda la forma. Nel concordato minore non serve una proposta di transazione fiscale secondo il modello dell’art. 88 CCII: secondo la massima della Cassazione, Sez. I, n. 14555/2026 riportata da Brocardi, i crediti tributari e previdenziali nel concordato minore seguono una disciplina autonoma e semplificata, imperniata sulla relazione dell’OCC e sul giudizio di convenienza dell’art. 80, comma 3; il procedimento della transazione fiscale del concordato preventivo, incluso il parere della Direzione regionale, è incompatibile con il concordato minore. L’amministrazione non può dunque eccepire l’inammissibilità della proposta per l’assenza di una transazione fiscale formale.
Il terzo limite riguarda la gerarchia dei privilegi: anche la falcidia del credito tributario deve rispettare l’ordine delle prelazioni (Cass. n. 28574/2025). Questo è un limite per il debitore, ma diventa una garanzia di prevedibilità: il creditore pubblico sa che non potrà essere trattato peggio dei creditori di grado inferiore.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire la relazione dell’OCC in modo che il confronto con la liquidazione controllata sia inattaccabile, voce per voce. Il giudice di Oristano ha omologato un concordato minore in continuità nonostante il dissenso dell’Agenzia delle Entrate titolare di circa il 92% del passivo: il piano offriva 45.870 euro contro un valore di liquidazione stimato in circa 21.300 euro, ulteriormente da ridurre per i costi della procedura. I creditori di primo grado erano pagati al 100%, l’INPS al 99%, l’Erario al 10%.
Per arrivare a quel risultato servono tre cose: una stima dei beni realistica; un piano dei flussi della continuità fondato su dati storici (nel caso di Oristano, il reddito netto medio degli ultimi due anni); e la dimostrazione che i pagamenti all’Erario rispettano l’ordine delle prelazioni rispetto agli altri creditori. Il resto è conseguenza.
Un dettaglio operativo: anche quando si punta sul superamento del dissenso, conviene comunque trasmettere all’amministrazione una proposta chiara e completa. Più il quadro numerico è leggibile, meno spazio ci sarà per opposizioni pretestuose in sede di omologa o di reclamo.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Oristano, sent. n. 26/2025 del 9 dicembre 2025: omologa di un concordato minore in continuità con superamento del dissenso dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII, verificati il carattere determinante del suo voto e la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata.
- Cass. civ., Sez. I, n. 14555/2026 (indicata come del 16 maggio 2026): nel concordato minore la riduzione o dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, il cui procedimento è incompatibile con la procedura minore.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025: anche il trattamento dei crediti pubblici privilegiati resta vincolato alla graduazione legale delle prelazioni.
Sesta mossa: attaccare l’omologa e sorvegliare l’esecuzione
La mossa
L’omologa non chiude definitivamente la partita. Il creditore che ha perso in primo grado ha ancora due strade. La prima è il reclamo contro la sentenza di omologazione davanti alla Corte d’appello, e poi il ricorso per cassazione: è ciò che ha fatto l’Agenzia delle Entrate nella vicenda decisa dalla Cassazione nel giugno 2026, partita da un’omologa del Tribunale di Campobasso. La seconda è sorvegliare l’esecuzione del piano: se il debitore non paga le rate, se si scoprono beni nascosti o passività gonfiate, il creditore può chiedere la revoca dell’omologazione (art. 82 CCII) e, nei casi previsti, la conversione in liquidazione controllata (art. 83 CCII).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il reclamo costa al creditore tempo e risorse, ma per l’Erario, che litiga in modo seriale su questioni di principio, il ritorno è sistemico: una sentenza favorevole in Cassazione vale per migliaia di casi. Il creditore privato, invece, raramente impugna se la percentuale offerta è vicina al presumibile riparto liquidatorio. La sorveglianza sull’esecuzione, al contrario, è una mossa a costo quasi nullo: basta attendere il primo inadempimento.
I suoi limiti
Il reclamo non è una seconda partita da zero: il creditore deve individuare vizi della sentenza, non semplicemente riproporre la propria preferenza per la liquidazione. Quanto alla revoca, l’art. 82 CCII la collega a fatti precisi: l’aumento o la diminuzione dolosa o con colpa grave del passivo, la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo, la simulazione di attività inesistenti, altri atti diretti a frodare i creditori, oppure l’inadempimento degli obblighi previsti nel piano o l’impossibilità sopravvenuta di eseguirlo. Non basta un ritardo marginale o una contestazione generica: servono fatti accertati in contraddittorio con il debitore.
Inoltre l’esecuzione del concordato è sorvegliata dall’OCC (art. 81 CCII), che riferisce al giudice: è questo il soggetto che documenta l’andamento dei pagamenti, e un debitore che collabora con l’OCC, segnalando tempestivamente eventuali difficoltà, ha strumenti per evitare che un problema temporaneo si trasformi in un’istanza di revoca.
La tua contromossa
La contromossa, in fase di reclamo, è aver costruito fin dall’inizio un fascicolo che regga in appello e in Cassazione: un piano che rispetti l’ordine delle prelazioni, una relazione OCC motivata, un confronto con la liquidazione documentato. Le domande più solide in primo grado sono quelle che sopravvivono al reclamo del creditore pubblico. In fase esecutiva, la contromossa è gestionale: un piano in continuità deve avere margini di sicurezza rispetto ai flussi storici. Proporre di pagare ogni euro di utile prodotto negli ultimi anni significa esporsi al primo calo di fatturato. È meglio un piano leggermente meno generoso ma sostenibile che una proposta ambiziosa destinata alla revoca.
Se poi la difficoltà sopravvenuta è reale, la strada non è nascondere il problema ma affrontarlo con l’OCC, valutando con il giudice gli strumenti che il codice mette a disposizione, prima che sia il creditore a chiedere la revoca.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
- Corte d’Appello di Campobasso, 6 ottobre 2025: aveva respinto il reclamo dell’Agenzia delle Entrate confermando l’omologa di un concordato minore; la decisione è stata cassata dalla Cassazione con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026. È la prova che il creditore pubblico porta le sue battaglie fino all’ultimo grado.
- Trib. Napoli, Sez. VII civile, 14 gennaio 2026: secondo il commento disponibile, il caso mostra il ruolo attivo dell’OCC nel rimodulare la proposta quando sopravvengono nuove passività, come un decreto ingiuntivo notificato durante la procedura, notificando la proposta modificata ai creditori con un nuovo termine per esprimersi.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare la logica delle mosse e delle contromosse. Non sono casi reali dello studio.
Simulazione 1 — Il pignoramento del conto anticipato dalla domanda.
Ipotesi: falegnameria individuale, ricavi lordi 168.400 € annui, attivo 141.700 €, debiti totali 287.350 € (Erario 131.900 €, INPS 38.420 €, banca chirografaria 74.630 €, fornitori 42.400 €). Il 3 febbraio la banca notifica decreto ingiuntivo; il termine di opposizione di 40 giorni scade il 15 marzo. Il titolare si rivolge all’OCC il 10 febbraio. Se aspetta, la banca, ottenuto il titolo esecutivo, può pignorare il conto su cui confluiscono gli incassi dei clienti, bloccando gli acquisti di materiale. Se invece la domanda di concordato minore, con istanza di misure protettive, viene depositata entro i primi giorni di aprile e il giudice emette il decreto di apertura, da quel momento la banca non può iniziare né proseguire l’esecuzione. Per la controparte, la convenienza di proseguire l’aggressione si azzera: le resta solo la valutazione della proposta, che le offre il 21% in 60 rate contro un riparto liquidatorio che, al netto dei privilegi di Erario e INPS e dei costi, sarebbe prossimo allo zero per i chirografari.
Simulazione 2 — Il voto contrario dell’Erario superato dal confronto numerico.
Ipotesi: negozio di ottica, passivo ammesso al voto 214.860 €, di cui Agenzia delle Entrate 162.300 € (75,5%). Gli altri creditori, per 52.560 €, aderiscono o tacciono nel termine di 30 giorni assegnato dal decreto di apertura. Senza l’Erario, la maggioranza è al 24,5%: l’adesione dell’amministrazione è quindi determinante. Valore di liquidazione stimato dall’OCC: rimanenze 38.900 € a valore contabile, prudenzialmente realizzabili al 30% (11.670 €); attrezzature 9.200 €, realizzabili per 1.800 €; nessun immobile. Totale 13.470 €, da cui sottrarre i costi della liquidazione controllata. La proposta, finanziata dai flussi dell’attività (utile medio netto 14.380 € annui) e da un apporto esterno di un familiare di 8.000 €, mette a disposizione 41.250 € in cinque anni. Il giudice, verificato il carattere determinante del voto e la convenienza rispetto alla liquidazione, può omologare ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII. Dal punto di vista dell’Erario, la scelta razionale sarebbe stata aderire: il voto contrario non gli ha dato nulla di più.
Simulazione 3 — L’opposizione della banca e l’ordine delle prelazioni.
Ipotesi: piccolo laboratorio artigiano con mutuo ipotecario sul capannone, debito residuo 96.740 €, capannone stimato 78.500 €. La proposta offre alla banca il 100% fino a 78.500 € (capienza del bene) e tratta come chirografaria la parte residua di 18.240 €, pagandola nella stessa percentuale degli altri chirografari (16%). La banca si oppone sostenendo che il capannone vale 110.000 €. A quel punto il confronto si sposta sulla stima: se la relazione dell’OCC documenta il valore prontamente realizzabile con elementi oggettivi (perizia, comparabili, tempi di vendita), l’opposizione sulla convenienza difficilmente supera il test dell’alternativa liquidatoria. Se invece la proposta avesse pagato i chirografari più dei crediti privilegiati di grado superiore (ad esempio Erario privilegiato al 10% e fornitori chirografari al 25%), la banca e l’Erario avrebbero avuto un argomento vincente di inammissibilità alla luce di Cass. n. 28574/2025. In alternativa, se l’impresa era in regola con le rate del mutuo alla data della domanda, il piano in continuità può prevedere di continuare a pagare il mutuo sui beni strumentali alle scadenze originarie (art. 75, comma 3, CCII), togliendo alla banca la ragione stessa dell’opposizione.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è una lettura della partita che quasi nessuno offre: i creditori non hanno una posizione fissa, la loro convenienza si sposta nel tempo. Riconoscere quei momenti è ciò che separa una trattativa riuscita da un muro contro muro.
Primo momento: prima del deposito della domanda. Finché il debitore non ha depositato, il creditore pensa di poter ottenere di più agendo da solo. Ma quando vede un piano già impostato con l’OCC, con numeri documentati, capisce che l’esecuzione individuale avrà vita breve. È il momento in cui la banca chirografaria e il fornitore sono più disponibili a dichiarare in anticipo la propria adesione, magari in cambio di modifiche di dettaglio (una rata più breve, un pagamento iniziale).
Secondo momento: subito dopo il decreto di apertura. Le azioni esecutive sono bloccate, il termine per esprimersi decorre. Il creditore che ha investito in un pignoramento vede quel costo diventare inutile: è il momento in cui l’atteggiamento cambia e diventa più negoziale. Per il fornitore strategico, la prospettiva di continuare a vendere a un cliente che paga regolarmente le forniture correnti diventa un argomento concreto.
Terzo momento: quando il voto dell’Erario è determinante. Paradossalmente, è proprio quando il creditore pubblico detiene la maggioranza che il debitore ha meno bisogno di trattare con lui: se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata, il dissenso può essere superato. In questa fase la trattativa si sposta sugli altri creditori, per evitare opposizioni sulla convenienza che complicherebbero l’omologa.
Quarto momento: durante l’esecuzione. Se emergono difficoltà, un creditore che preferisce l’incasso certo e regolare alla revoca e all’incertezza di una liquidazione controllata può essere disposto a tollerare un aggiustamento. Il debitore che segnala in anticipo il problema all’OCC ha molte più possibilità di chi tace fino all’inadempimento.
Il saldo e stralcio fuori procedura. Non sempre il concordato è necessario. Se i creditori sono pochi e la crisi è circoscritta, un accordo stragiudiziale di saldo e stralcio con ciascuno può essere sufficiente. Ma attenzione: con l’Erario un accordo individuale libero non è praticabile come con un creditore privato, e un accordo con alcuni creditori soltanto, se l’impresa resta insolvente, può essere letto come pagamento preferenziale in una procedura successiva. Il concordato minore offre una cornice in cui la trattativa diventa vincolante per tutti, anche per i dissenzienti.
Il ponte con la composizione negoziata. Per l’impresa minore esiste anche la composizione negoziata della crisi, il percorso nato con il D.L. 118/2021 e poi trasfuso nel CCII, in cui un esperto indipendente facilita le trattative con i creditori. Le imprese sotto soglia possono accedervi e, se le trattative non riescono, hanno a disposizione gli strumenti della crisi da sovraindebitamento, tra cui il concordato minore. Chi conosce entrambi i percorsi sa scegliere il tavolo giusto nel momento giusto.
La partita in tabella
La tabella che segue riassume le sei mosse tipiche dei creditori in un concordato minore in continuità, il vincolo che le limita, la contromossa del debitore e la finestra temporale utile per giocarla. È una mappa per orientarsi, non un sostituto dell’analisi del singolo caso.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Pignoramento di conto e crediti, ipoteca giudiziale | Divieto di esecuzioni, sequestri e nuove prelazioni dal decreto di apertura (art. 78 CCII) fino alla definitività dell’omologa | Deposito tempestivo della domanda tramite OCC con istanza di misure protettive | Prima che il titolo esecutivo sia azionato sulla liquidità |
| Eccezione di inammissibilità | Catalogo dell’art. 77 CCII; frode da provare; niente meritevolezza nel concordato minore | Soglie verificate, prelazioni rispettate, nessuna cancellazione dal registro, relazione OCC motivata | Preparazione della domanda |
| Voto contrario o fronte del no | Maggioranza dei crediti ammessi (art. 79 CCII); silenzio-assenso nel termine; esclusione di parenti e cessionari recenti | Mappatura del passivo, classi motivate, proposta chiara, trattativa con i creditori decisivi | Dal decreto di apertura alla scadenza del termine (max 30 giorni) |
| Opposizione sulla convenienza | Omologa se il credito è soddisfatto non meno che nell’alternativa liquidatoria; esclusione del creditore colpevole (art. 80, co. 3-4) | Stima prudente e documentata dei beni, costi della liquidazione, finanza esterna, valore della continuità | Fase di omologa |
| Dissenso di Erario ed enti previdenziali | Superamento del dissenso se determinante e proposta conveniente (art. 80, co. 3); niente transazione fiscale ex art. 88 | Relazione OCC con confronto voce per voce con la liquidazione controllata, rispetto delle prelazioni | Dalla domanda all’omologa |
| Reclamo e istanza di revoca | Vizi della sentenza; revoca solo per frode o inadempimento accertati (art. 82 CCII) | Fascicolo solido fin dal primo grado; piano con margini di sicurezza; dialogo con l’OCC in esecuzione | Dopo l’omologa e per tutta la durata del piano |
Le domande di chi è sotto attacco
Posso continuare a lavorare mentre è in corso il concordato minore?
Sì, è lo scopo stesso del concordato minore in continuità. L’attività prosegue e i creditori vengono pagati con i flussi che essa produce, secondo il piano omologato. Durante la procedura il debitore continua a gestire l’impresa, sotto la vigilanza dell’OCC; gli atti di straordinaria amministrazione richiedono cautela e, in genere, autorizzazione.
La banca può pignorarmi il conto dopo che ho presentato la domanda?
No, se il giudice ha disposto le misure con il decreto di apertura. Da quel momento e fino alla definitività dell’omologa i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire esecuzioni individuali né ottenere sequestri conservativi o nuove prelazioni. Prima del decreto, invece, il rischio esiste: ecco perché la tempestività è decisiva.
Se l’Agenzia delle Entrate vota contro, il concordato è perso?
No. Se il voto dell’amministrazione finanziaria è determinante per raggiungere la maggioranza e la proposta è più conveniente della liquidazione controllata, il giudice può omologare anche senza la sua adesione (art. 80, comma 3, CCII). Il punto è dimostrarlo con numeri solidi nella relazione dell’OCC.
Devo presentare una transazione fiscale separata per l’Erario?
No, secondo l’orientamento più recente della Cassazione. Il concordato minore ha una disciplina propria per i crediti tributari e previdenziali, basata sulla relazione dell’OCC e sul giudizio di convenienza, incompatibile con il procedimento della transazione fiscale del concordato preventivo.
Posso pagare i fornitori chirografari più dell’Erario privilegiato?
No. La proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione: la Cassazione, con la sentenza n. 28574/2025, ha qualificato la violazione come causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio. Il trattamento differenziato è possibile, ma dentro la gerarchia legale.
Ho chiuso la partita IVA e mi sono cancellato: posso ancora fare il concordato minore?
No, alla luce della Cassazione n. 20141/2026. L’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore, nemmeno liquidatorio. Restano gli altri strumenti, tra cui la liquidazione controllata, da valutare nel caso concreto.
I termini della procedura si sospendono ad agosto?
Le regole processuali generali prevedono la sospensione feriale dal 1 al 31 agosto, ma nelle procedure concorsuali vanno verificate le eccezioni previste dalla legge: i termini fissati dal giudice nel decreto di apertura vanno sempre controllati sul provvedimento, senza dare per scontata alcuna sospensione.
I paletti fissati dai giudici
Raccogliamo qui, organizzati per mossa del creditore, i riferimenti giurisprudenziali richiamati nella guida. I principi sono riformulati e vanno sempre letti alla luce del caso concreto.
Contro l’aggressione anticipata (prima mossa)
1. Trib. Oristano, sent. n. 26/2025, pubblicata il 9 dicembre 2025 (R.G. 34/2025). Principio: con l’omologa del concordato minore in continuità, il giudice ha confermato che fino al passaggio in giudicato i creditori anteriori non possono avviare o proseguire esecuzioni né ottenere sequestri o prelazioni, disponendo lo svincolo delle somme e la cancellazione delle formalità su richiesta. Rilevanza: mostra che la protezione dell’attività è concreta e si estende alla liberazione della liquidità bloccata.
2. Trib. Napoli, Sez. VII civile, sentenza 14 gennaio 2026. Principio (secondo il commento disponibile): omologa di un concordato minore in continuità professionale, con richiamo al divieto di esecuzioni individuali fino alla definitività, distinzione tra plusvalore da continuità e valore di liquidazione, utilità della finanza esterna se ne è provata la disponibilità. Rilevanza: è un precedente recente, coerente con la logica della continuità.
Contro l’eccezione di inammissibilità (seconda mossa)
3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025. Principio: il concordato minore deve rispettare la graduazione legale delle prelazioni, per effetto del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII alla disciplina del concordato preventivo; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio, senza contrasto con il carattere tassativo dell’art. 77. Rilevanza: è il paletto che il debitore deve rispettare per non offrire al creditore privilegiato un’arma vincente.
4. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20141 del 16 giugno 2026. Principio: l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può accedere al concordato minore, neppure nella versione liquidatoria, per effetto dell’art. 33, comma 4, CCII. Rilevanza: segnala che la continuità presuppone un’impresa ancora esistente e che la cancellazione prematura è un errore irreversibile.
5. Corte d’Appello di Campobasso, 6 ottobre 2025. Principio: aveva confermato in sede di reclamo l’omologa del concordato minore di un imprenditore cancellato; la decisione è stata cassata nel 2026. Rilevanza: documenta il contrasto di merito poi risolto in Cassazione e la determinazione del creditore pubblico a impugnare.
6. Trib. Ivrea, 10 febbraio 2026. Principio: aveva ammesso il concordato minore liquidatorio dell’impresa individuale cessata e cancellata, ritenendo vietato dall’art. 33, comma 4, il solo concordato in continuità. Rilevanza: orientamento superato dalla Cassazione n. 20141/2026, utile per capire l’evoluzione del quadro.
7. Trib. Campobasso, 14 gennaio 2025. Principio: l’impresa individuale inattiva ma non cancellata non ricade nel divieto dell’art. 33, comma 4, CCII. Rilevanza: chiarisce che il discrimine è la cancellazione, non la mera inattività.
8. Trib. Oristano, sent. n. 26/2025 del 9 dicembre 2025 (profilo dell’art. 77). Principio: il prolungato omesso versamento dei tributi, accompagnato da tentativi di regolarizzazione non riusciti, non integra di per sé un atto in frode ai creditori; nel concordato minore non è richiesto il requisito della meritevolezza. Rilevanza: sterilizza una delle eccezioni più frequenti dell’Erario.
Contro il voto e l’opposizione sulla convenienza (terza e quarta mossa)
9. Trib. Palermo, sent. n. 126 dell’8 luglio 2025. Principio (come richiamato dal Tribunale di Oristano): la convenienza si misura confrontando il soddisfacimento offerto, inclusi gli apporti di finanza esterna, con quello ottenibile dalla liquidazione. Rilevanza: legittima la valorizzazione della finanza esterna nel confronto.
10. Trib. Termini Imerese, sent. n. 42 del 19 giugno 2025. Principio (come richiamato dal Tribunale di Oristano): il confronto va fatto con il valore prontamente liquidabile dei beni, al netto dei costi della procedura liquidatoria. Rilevanza: impedisce al creditore opponente di usare valori teorici o contabili.
Contro il veto del creditore pubblico (quinta mossa)
11. Cass. civ., Sez. I, n. 14555/2026. Principio (secondo la massima riportata da Brocardi): nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non passa per la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, ma per la disciplina autonoma imperniata sulla relazione dell’OCC e sul giudizio di convenienza dell’art. 80, comma 3. Rilevanza: toglie all’Erario l’argomento formale dell’assenza di transazione fiscale.
12. Trib. Oristano, sent. n. 26/2025 del 9 dicembre 2025 (profilo del cram down). Principio: verificati il carattere determinante del voto dell’Agenzia delle Entrate e la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione controllata, il giudice omologa nonostante il dissenso. Rilevanza: è l’applicazione concreta, in un concordato minore in continuità, del meccanismo che neutralizza il veto pubblico.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua impresa
Giochiamo la partita al posto tuo, con la stessa lucidità con cui la gioca il creditore. Concretamente, questi sono gli strumenti che mettiamo in campo:
- Ricostruiamo il passivo creditore per creditore, con importi, cause di prelazione e grado, e calcoliamo in anticipo se la maggioranza dell’art. 79 è raggiungibile e con quali adesioni.
- Verifichiamo i requisiti di accesso: soglie dell’imprenditore minore sui tre esercizi, assenza di cause ostative dell’art. 77, posizione nel registro delle imprese.
- Analizziamo le mosse già fatte dai creditori: decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, ipoteche, fermi, valutando i tempi per depositare la domanda prima che l’aggressione blocchi la liquidità.
- Prepariamo con l’OCC la documentazione dell’art. 75 CCII e l’istanza di misure protettive, presidiando le scadenze che il debitore e i creditori devono rispettare.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il piano dei flussi della continuità, fondato sui dati storici e con margini di sicurezza, perché la sostenibilità in esecuzione vale quanto l’omologa.
- Elaboriamo il confronto con la liquidazione controllata voce per voce: stime prudenti dei beni, costi della procedura, finanza esterna, valore della continuità.
- Strutturiamo la proposta nel rispetto dell’ordine delle prelazioni, con eventuali classi motivate, per non offrire ai creditori argomenti di inammissibilità.
- Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta, con la banca, i fornitori strategici e gli enti.
- Sosteniamo l’omologa anche in caso di dissenso dell’Erario o dell’INPS, argomentando il superamento del voto contrario ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII, e verifichiamo se l’opponente rientri nel divieto del comma 4.
- Difendiamo l’omologa nei gradi successivi e affianchiamo l’impresa durante l’esecuzione, nel dialogo con l’OCC.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa partita pesano in modo particolare due qualifiche. Come Gestore della crisi e fiduciario OCC, l’Avv. Monardo conosce dall’interno la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, oggi disciplinata dal CCII, e la relazione su cui il giudice fonda il giudizio di convenienza. E poiché il debitore è un’impresa che vuole sopravvivere, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa porta al tavolo la cultura della trattativa orientata alla continuità, la stessa che consente di riconoscere quando il creditore è pronto a passare dall’aggressione all’accordo.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la domanda è lo stesso difensore che, da cassazionista, può seguire l’eventuale reclamo e il ricorso di legittimità, senza cambi di linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, e il confronto con la liquidazione si vince con i numeri prima che con gli argomenti.
Chiusura: la continuità si conquista mossa per mossa
Il concordato minore in continuità aziendale consente davvero di continuare l’attività d’impresa, ma non è un diritto che si esercita con una firma: è una partita in cui ogni creditore valuta, giorno per giorno, se gli conviene aggredire o trattare. Nella crisi da sovraindebitamento non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: deposita la domanda prima del pignoramento, rispetta l’ordine delle prelazioni, costruisce il confronto con la liquidazione prima che lo faccia il creditore, non si cancella dal registro delle imprese per errore.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato coincidono con i passaggi della procedura: la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC riguarda esattamente il percorso del concordato minore; quella di Esperto Negoziatore ex D.L. 118/2021 riguarda la negoziazione con i creditori per salvare un’impresa in crisi; e il titolo di cassazionista consente di difendere l’omologa fino all’ultimo grado.
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