Viaggiare All’estero Durante Il Sovraindebitamento: Ci Sono Limiti Nella Liquidazione Controllata?

Viaggiare All’estero Durante Il Sovraindebitamento: Ci Sono Limiti Nella Liquidazione Controllata?

Nella liquidazione controllata il passaporto non viene ritirato e nessuna norma vieta di prendere un aereo: i problemi nascono da come si viaggia, con quali soldi e senza aver detto nulla a chi gestisce la procedura. Chi ha chiesto o subito l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) di solito si pone la domanda nel modo sbagliato. Si chiede “posso partire?”, mentre la domanda giusta è “cosa devo fare perché un viaggio, un trasferimento o un lavoro all’estero non mi costino l’esdebitazione?”. La vecchia legge fallimentare, nella versione originaria, impediva al fallito di allontanarsi dalla residenza senza permesso del giudice. Oggi quel divieto non esiste più, né nella liquidazione giudiziale né in quella controllata. Restano però obblighi di informazione, di collaborazione e di destinazione del patrimonio, che chi viaggia tende a sottovalutare.

Gli errori che si vedono più spesso, in ordine di gravità, sono sei:

  1. Partire per lunghi periodi o cambiare recapito senza avvisare il liquidatore.
  2. Finanziare il viaggio con somme che appartengono alla procedura.
  3. Portare all’estero denaro, beni o conti che fanno parte dell’attivo.
  4. Trasferire la residenza fuori dall’Italia pensando di “uscire” dalla procedura.
  5. Lavorare o incassare redditi all’estero senza dichiararli.
  6. Perdere convocazioni, comunicazioni e termini mentre si è lontani.

Questa materia è il cuore dell’attività dello Studio, per un motivo preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno cosa il liquidatore deve verificare e cosa riferisce al giudice nella relazione finale da cui dipende l’esdebitazione. Sa anche quali comportamenti del debitore, viaggi compresi, finiscono in quella relazione. Lo stesso sguardo serve a prevenire gli errori prima che si consumino.

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Errore n. 1 — Partire a lungo, o cambiare recapito, senza dirlo al liquidatore

L’errore

Un debitore in liquidazione controllata da otto mesi accetta di trascorrere l’inverno dalla figlia, che vive in Spagna. Chiude l’appartamento, lascia la posta al vicino e non ne parla con il liquidatore, perché “tanto non c’è nessun divieto”. A febbraio il liquidatore gli chiede un documento sul conto corrente e l’aggiornamento sulle entrate. La PEC resta senza risposta e la raccomandata torna indietro. Nella relazione semestrale compare la frase che nessun debitore vorrebbe leggere: “il debitore si è reso irreperibile”.

Perché è un errore

Il Codice della crisi non contiene un divieto di espatrio per il sovraindebitato, ma questo non vuol dire che il debitore possa sparire. L’art. 149 CCII, dettato per la liquidazione giudiziale, impone al debitore persona fisica di indicare al curatore la propria residenza o il domicilio e ogni loro cambiamento. Impone anche di presentarsi personalmente al giudice delegato o al curatore quando servono informazioni o chiarimenti. Il comma 1 è stato toccato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Per la liquidazione controllata, l’art. 270, comma 5, CCII richiama espressamente alcune norme della liquidazione giudiziale (artt. 143, 150 e 151) e, secondo l’impostazione seguita in molte sentenze di apertura, le altre disposizioni “in quanto compatibili”. Che l’art. 149 si applichi direttamente al sovraindebitato è una questione interpretativa. In concreto, però, conta poco. Il dovere di informare e di essere reperibili discende comunque dalla condizione per l’esdebitazione che il Codice richiama: non aver ostacolato o rallentato la procedura e aver fornito agli organi tutte le informazioni utili (art. 280, lett. c), CCII, richiamato dall’art. 282 per la liquidazione controllata).

Le sentenze di apertura, poi, chiedono spesso al debitore adempimenti precisi e rapidi. Il Tribunale di Udine (sent. n. 30/2024, pubblicata il 24 aprile 2024) e il Tribunale di Roma (sent. n. 148/2025, pubblicata il 20 febbraio 2025) hanno ordinato di depositare entro sette giorni la documentazione contabile e fiscale e l’elenco dei creditori. Hanno anche disposto la consegna dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione al liquidatore. Chi è all’estero e non ha lasciato un recapito rischia di non rispettare nemmeno questi primi passaggi.

Le conseguenze

La partenza in sé non produce nulla. A pesare è la mancata collaborazione che ne deriva. Il liquidatore, a fine procedura, redige una relazione in cui riferisce anche sul comportamento del debitore. Il giudice la usa per decidere sull’esdebitazione. La conseguenza più grave è il diniego dell’esdebitazione: il debitore liquida tutto quello che ha e alla fine resta comunque esposto per il debito residuo. È l’esito peggiore possibile, perché il sacrificio dei beni non porta con sé il beneficio che lo giustificava.

Va detto con chiarezza: una vacanza di due settimane, senza nessuna richiesta pendente del liquidatore, non è “ostacolare la procedura”. Le conseguenze riguardano le assenze che rendono il debitore irraggiungibile, non il fatto di viaggiare.

Cosa fare invece

Prima di qualsiasi assenza superiore a pochi giorni, e comunque prima di ogni cambio di residenza o domicilio, va mandata al liquidatore una comunicazione scritta, preferibilmente via PEC. Deve indicare il periodo, il recapito all’estero, un indirizzo email e un numero di telefono attivi, e l’impegno a rientrare se il giudice delegato chiede la comparizione personale. La regola pratica è semplice: il liquidatore deve poterti raggiungere in ventiquattro ore, ovunque tu sia. Se ci sono adempimenti in scadenza, come documenti da produrre o beni da consegnare, vanno chiusi prima di partire.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’art. 149, comma 3, CCII consente al giudice delegato, in caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, di autorizzare la comparizione tramite procuratore. Chi lavora o assiste un familiare all’estero non è quindi obbligato a rientrare per ogni convocazione. Deve però chiedere l’autorizzazione e motivarla, non limitarsi a non presentarsi. La differenza tra “assente giustificato” e “assente” passa tutta da un’istanza scritta.

Quando l’assenza è giustificata, e come scriverlo

Non tutte le assenze sono uguali, e il liquidatore lo sa bene. Un mese all’estero per assistere un genitore ricoverato, tre settimane di trasferta imposte dal datore di lavoro e un periodo di cure in una struttura specializzata sono situazioni molto diverse da una lunga vacanza decisa all’improvviso. In tutti questi casi, però, conta la stessa cosa: che la ragione dell’assenza sia nota prima, e non spiegata dopo.

Una comunicazione efficace al liquidatore non deve essere lunga, ma deve contenere alcuni elementi:

  • il periodo, con data di partenza e data prevista di rientro;
  • il motivo, in una riga e senza dettagli superflui (lavoro, salute, famiglia, vacanza);
  • il recapito: indirizzo all’estero, email ordinaria e numero di telefono raggiungibile;
  • la conferma che i versamenti mensili proseguiranno regolarmente e da quale conto;
  • la disponibilità a rientrare o a farsi rappresentare se il giudice delegato chiede chiarimenti;
  • l’indicazione del difensore, se c’è, come riferimento durante l’assenza.

Il punto che sfugge quasi sempre è che questa comunicazione non chiede un permesso. Nessuno deve “autorizzare” il viaggio, perché il divieto di allontanarsi non esiste più. Serve però a costruire, mese dopo mese, l’immagine di un debitore trasparente. È proprio questa immagine che il liquidatore descriverà nella relazione su cui il giudice deciderà l’esdebitazione. Una PEC di cinque righe inviata prima di partire vale più di qualunque giustificazione scritta al rientro.

Errore n. 2 — Pagare il viaggio con soldi che appartengono alla procedura

L’errore

Un dipendente in liquidazione controllata ha uno stipendio netto di 1.940 euro. Il tribunale gli ha lasciato 1.310 euro al mese per il mantenimento. Il resto va versato alla procedura. A luglio prenota un viaggio da 1.260 euro e, per pagarlo, salta due versamenti mensili, convinto di poterli recuperare “con calma” in autunno.

Perché è un errore

Con la liquidazione controllata, il patrimonio del debitore, compresi i beni e i redditi che arrivano durante la procedura, è destinato al soddisfacimento dei creditori. Fanno eccezione i beni che l’art. 268, comma 4, CCII esclude in modo espresso. Tra questi ci sono gli stipendi, le pensioni, i salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività, ma solo nei limiti di quanto il giudice indica come necessario al mantenimento suo e della famiglia (lett. b). Ci sono poi i crediti impignorabili, i crediti alimentari e di mantenimento, i frutti dei beni costituiti in fondo patrimoniale nei limiti dell’art. 170 c.c. e le cose che la legge dichiara non pignorabili. Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 148/2025, ha applicato proprio questo schema: le entrate eccedenti la quota di mantenimento stabilita sono state messe a disposizione della procedura.

La Cassazione ha chiarito che quell’elenco va letto in modo rigoroso. Con la sentenza n. 28484 del 27 ottobre 2025, la Prima Sezione ha escluso che i beni sottratti alla liquidazione controllata possano essere ampliati per analogia richiamando le esclusioni previste per la liquidazione giudiziale. Ha quindi incluso nell’attivo anche il credito risarcitorio per danno biologico. Ciò che non è escluso in modo espresso entra nella liquidazione. L’eccedenza dello stipendio non è “risparmio” del debitore: è denaro della procedura.

Le conseguenze

Trattenere l’eccedenza per finanziare una spesa voluttuaria crea anzitutto un debito verso la procedura, che il liquidatore può pretendere e recuperare. Inoltre il comportamento finisce nella relazione sulla condotta del debitore. Nei casi più seri, cioè somme rilevanti, trattenute di proposito e non restituite, si rischia che il giudice neghi l’esdebitazione per mancata collaborazione o per sottrazione di attivo. Nelle ipotesi di dolo si aggiunge il rischio penale, perché l’art. 344 CCII punisce, tra le altre condotte, il debitore che sottrae, occulta o distrugge beni o documenti nel corso della procedura di sovraindebitamento.

Cosa fare invece

Il viaggio si paga con la quota di mantenimento, cioè con la parte di reddito che il giudice ha lasciato al debitore. Va pianificato su quella base e i versamenti alla procedura non vanno mai saltati. Se la quota non basta per una spesa necessaria, come un viaggio per assistere un genitore malato o per motivi di lavoro, c’è una strada corretta. Si chiede al giudice delegato, tramite il liquidatore o con istanza motivata, di rivedere temporaneamente la quota di mantenimento, documentando la spesa. Non sempre la richiesta viene accolta, ma è l’unico modo legittimo di ottenere più spazio.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il viaggio regalato da un familiare non è vietato, ma va gestito con trasparenza. Se il familiare paga direttamente il volo e l’albergo, nel patrimonio del debitore non entra nulla. Se invece versa una somma sul conto del debitore “perché si paghi la vacanza”, quella somma è formalmente un’entrata sopravvenuta. Si può discutere se debba andare alla procedura, e conviene parlarne prima con il liquidatore. Il pagamento diretto da parte del terzo è quasi sempre la soluzione più pulita.

Come si arriva alla quota di mantenimento, e perché chi viaggia deve conoscerla

Molti debitori non sanno con precisione quanto il giudice abbia lasciato loro per vivere. Sanno solo che “una parte dello stipendio va alla procedura”. È un’imprecisione pericolosa per chi programma un viaggio, perché il confine tra spesa lecita e spesa irregolare passa proprio da quella cifra.

La quota di mantenimento è fissata dal giudice, di solito nella sentenza di apertura o con un provvedimento successivo, su indicazione del liquidatore o su istanza del debitore. Il Codice non fissa un importo uguale per tutti. Rinvia a ciò che occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, e il giudice valuta il caso concreto: composizione del nucleo familiare, spese per l’abitazione, spese mediche documentate, figli a carico, costi di trasporto per il lavoro. Nella prassi molti tribunali usano parametri di riferimento oggettivi, ad esempio collegati all’assegno sociale e alla scala di equivalenza del nucleo familiare, per poi adattarli alle spese documentate.

Per chi viaggia, ne derivano tre conseguenze pratiche:

  1. la quota di mantenimento è l’unico “budget” disponibile: tutto ciò che si spende, viaggi compresi, deve stare dentro quella cifra;
  2. la quota può essere rivista, in aumento o in diminuzione, se cambia la situazione del debitore, ma la revisione va chiesta e non si può applicare da soli;
  3. le spese straordinarie e necessarie, come un viaggio per l’assistenza di un familiare o per un intervento sanitario, possono giustificare una richiesta specifica, mentre le spese voluttuarie di regola no.

È qui che molti compromettono la propria posizione. Fanno da soli il calcolo di “quanto possono permettersi”, usando come riferimento lo stipendio lordo o il reddito dell’anno precedente, invece della cifra fissata dal giudice. Prima di prenotare, recupera il provvedimento che fissa la tua quota e fai i conti su quello, non sulla busta paga.

Errore n. 3 — Portare con sé denaro, beni o conti che fanno parte dell’attivo

L’errore

Prima di partire per un lungo soggiorno in Svizzera, un debitore preleva 4.300 euro in contanti dal conto su cui il liquidatore aveva chiesto di versare le eccedenze, “per sicurezza”. Porta con sé anche l’orologio di valore che aveva elencato nell’inventario. Un altro debitore apre un conto presso una banca online estera e ci fa accreditare i rimborsi di un’assicurazione, convinto che “tanto il liquidatore guarda solo i conti italiani”.

Perché è un errore

Con l’apertura della liquidazione controllata il debitore perde la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio di liquidazione, che passano all’amministrazione del liquidatore. Le sentenze di apertura, come le citate pronunce di Udine e di Roma, ordinano la consegna o il rilascio di quei beni al liquidatore. Spostarli all’estero senza autorizzazione significa sottrarli alla procedura, qualunque sia l’intenzione dichiarata. Vale lo stesso per le somme che spettano alla procedura e vengono dirottate su un conto estero non dichiarato. Per la legge non conta dove si trova il conto, ma di chi è il denaro.

Le conseguenze

È l’errore con le conseguenze più pesanti, perché tocca insieme tre piani. Sul piano della procedura, il liquidatore può agire per recuperare i beni e ne riferisce al giudice. Sul piano dell’esdebitazione, distrarre attivo è una delle condizioni che la escludono (art. 280 CCII, richiamato dall’art. 282). Sul piano penale, sottrarre o occultare beni durante una procedura di sovraindebitamento è una condotta prevista dall’art. 344 CCII. Il rischio penale c’è anche quando il valore è modesto, perché ciò che si punisce è la sottrazione, non l’entità.

Cosa fare invece

Prima di partire bisogna verificare con il liquidatore quali beni e quali conti sono nella procedura e quali no. Se si ha bisogno di contanti per il viaggio, si prelevano dalla quota di mantenimento, cioè dal conto o dalla parte di reddito lasciati al debitore, e mai dal conto della procedura. Ogni nuovo conto, in Italia o all’estero, va comunicato al liquidatore nel momento in cui viene aperto. Lo stesso vale per carte prepagate e conti di pagamento online.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’opinione diffusa che i conti esteri siano “invisibili” è falsa. Gli scambi automatici di informazioni finanziarie tra Stati e gli strumenti di indagine a disposizione del giudice e del liquidatore rendono il conto estero molto meno nascosto di quanto si creda. Il punto, però, non è il rischio di essere scoperti. Chi chiede l’esdebitazione chiede al sistema un atto di fiducia, e un conto non dichiarato è proprio il tipo di elemento che rende quella fiducia impossibile.

Beni all’estero: la casa al mare in Croazia, l’auto, l’eredità in Argentina

C’è una variante dell’errore n. 3 che riguarda chi i beni all’estero li ha già, o li riceve durante la procedura. Pensiamo a un appartamento comprato anni fa in un Paese vicino, a un’auto immatricolata all’estero, a una quota ereditaria su un immobile nel Paese d’origine della famiglia. Il ragionamento ricorrente è che “la procedura è italiana, quindi riguarda solo i beni italiani”. È sbagliato.

La liquidazione controllata riguarda il patrimonio del debitore nel suo insieme, con le sole esclusioni previste dall’art. 268, comma 4, CCII. Un immobile all’estero fa parte di quel patrimonio esattamente come uno in Italia. Se non è stato indicato nella domanda o nell’inventario, va dichiarato. Può essere più complesso da liquidare, perché richiede di attivare strumenti di cooperazione o di agire secondo le regole del Paese in cui si trova. Ma la complessità riguarda il liquidatore, non l’obbligo del debitore di renderlo noto.

Lo stesso vale per i beni che arrivano durante la procedura. Un’eredità aperta all’estero mentre la liquidazione è in corso è un bene sopravvenuto: va comunicata al liquidatore appena il debitore ne ha notizia. Tacere un bene all’estero, contando sul fatto che “nessuno lo verrà a sapere”, è una delle condotte che più facilmente portano al diniego dell’esdebitazione e, nei casi gravi, alle sanzioni dell’art. 344 CCII.

Il dettaglio da non trascurare è che il debitore può avere un interesse proprio a parlarne. Un bene all’estero di valore modesto, difficile da vendere e gravato da costi, può essere oggetto di una valutazione del liquidatore sulla convenienza della liquidazione. Il programma di liquidazione può tenerne conto. Ma questa valutazione è possibile solo se il bene è stato dichiarato.

Errore n. 4 — Trasferire la residenza all’estero pensando di “uscire” dalla procedura

L’errore

Un debitore con 112.640 euro di debiti, in gran parte finanziamenti al consumo, decide di trasferirsi in Germania per lavoro. Si iscrive all’AIRE e pensa che, una volta residente all’estero, la procedura italiana non lo riguardi più. Un altro debitore fa il contrario: si trasferisce all’estero e quattro mesi dopo deposita la domanda di liquidazione controllata in Italia, convinto che il giudice competente sia ancora quello della vecchia città.

Perché è un errore

Bisogna distinguere due momenti. Se la procedura è già aperta, il trasferimento della residenza all’estero non la chiude e non la sposta. La liquidazione controllata prosegue davanti al tribunale che l’ha aperta. Il debitore resta tenuto a collaborare e i beni e i redditi destinati alla procedura restano tali. Il trasferimento è un fatto che il debitore deve comunicare, come qualunque cambio di residenza, ma non estingue gli obblighi.

Se invece la domanda non è ancora stata depositata, la residenza conta per stabilire quale giudice decide, e anche se a decidere sia un giudice italiano. Per la persona fisica che non esercita attività d’impresa, l’art. 27, comma 3, CCII presume che il centro degli interessi principali coincida con la residenza o il domicilio. Se questi sono all’estero, la norma individua come competente il Tribunale di Roma. Per i casi con elementi transfrontalieri dentro l’Unione europea entra poi in gioco il Regolamento UE 2015/848. Per le persone fisiche non imprenditrici, la presunzione che il centro degli interessi coincida con la residenza abituale non opera se la residenza è stata spostata in un altro Stato membro nei sei mesi precedenti la domanda. Sul piano interno, l’art. 26 CCII prevede che il trasferimento all’estero del centro degli interessi principali nell’anno anteriore alla domanda non escluda la giurisdizione italiana.

Le conseguenze

Chi è già in procedura e “sparisce” all’estero cumula gli effetti dell’errore n. 1 e, spesso, quelli dell’errore n. 5. Il risultato tipico è il diniego dell’esdebitazione, mentre la procedura resta aperta e i creditori conservano le loro ragioni sui beni rimasti in Italia. Chi si trasferisce poco prima della domanda rischia invece una questione di competenza o di giurisdizione, con allungamento dei tempi e incertezza. Nei casi più evidenti rischia anche che il trasferimento venga letto come una manovra. Su questo punto la Cassazione è rigorosa. Con l’ordinanza della Prima Sezione n. 31727 del 4 dicembre 2025, ha ribadito che le presunzioni dell’art. 27, comma 3, CCII si superano solo dimostrando sia dove il debitore gestisce davvero i propri interessi, sia che questa collocazione è riconoscibile dai terzi. Il caso riguardava un’impresa, ma il criterio della riconoscibilità per i terzi viene dalla Corte di giustizia UE (sentenza 2 maggio 2006, causa C-341/04, Eurofood). È lo stesso criterio che guida la lettura del Regolamento 2015/848 anche per le persone fisiche.

Cosa fare invece

Chi è già in procedura e deve trasferirsi per lavoro o per motivi familiari può farlo. Deve però comunicare il trasferimento al liquidatore prima di partire, indicare un domicilio in Italia o un recapito certo all’estero e concordare come continueranno i versamenti delle eccedenze di reddito. Chi non ha ancora depositato la domanda deve far valutare dove si trovi davvero il centro dei propri interessi, prima di scegliere il tribunale. Un trasferimento recente, rispetto alla soglia dei sei mesi o all’anno dell’art. 26 CCII, cambia l’analisi.

Il dettaglio che pochi conoscono

L’iscrizione all’AIRE è una formalità anagrafica: da sola non dimostra dove si trova il centro degli interessi principali. Un debitore iscritto all’AIRE che ha ancora in Italia casa, conti, lavoro e creditori può avere il centro degli interessi in Italia. All’opposto, chi vive e lavora stabilmente all’estero da anni senza essersi iscritto all’AIRE può averlo fuori dall’Italia. Conta la realtà percepibile dai creditori, non il certificato.

La fase che precede l’apertura: OCC, domanda e istanza del creditore

L’errore n. 4 ha una variante che riguarda la fase precedente all’apertura. Prima della domanda di liquidazione controllata presentata dal debitore c’è il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi. Il gestore nominato raccoglie i documenti, ricostruisce la situazione e redige la relazione che accompagna la domanda. Questa relazione deve dare conto, tra l’altro, delle cause dell’indebitamento e della completezza delle informazioni fornite. Un trasferimento all’estero deciso in questa fase, senza dirlo al gestore, rischia di rendere la relazione incompleta proprio sul punto da cui dipende il tribunale competente.

C’è poi il caso in cui la liquidazione controllata non la chiede il debitore, ma un creditore (art. 268, comma 2, CCII). Il debitore che si trova all’estero, o che vi si è trasferito, non per questo è al riparo. La procedura può essere avviata anche nei suoi confronti, e il problema diventa quello delle notifiche e della possibilità di difendersi. Chi si allontana dall’Italia con debiti rilevanti deve sapere che un creditore può chiedere l’apertura della liquidazione controllata, e che un recapito aggiornato è la prima condizione per potersi difendere in tempo.

L’esperienza insegna che, in questa fase, il trasferimento è spesso dettato da una ragione legittima: un lavoro, un ricongiungimento familiare, un costo della vita più sostenibile. Non c’è nulla di irregolare nel partire. L’irregolarità nasce quando il trasferimento viene nascosto o presentato in modo ambiguo, perché a quel punto il giudice può leggerlo come il tentativo di scegliersi un tribunale o di sottrarsi ai creditori.

Errore n. 5 — Lavorare o incassare redditi all’estero senza dichiararli

L’errore

Una debitrice in liquidazione controllata, senza un lavoro stabile in Italia, accetta un contratto stagionale di cinque mesi in un albergo in Austria. Guadagna complessivamente 9.460 euro netti, che restano sul conto austriaco. Al rientro non ne parla con il liquidatore, perché “è un lavoro all’estero, non c’entra con la procedura italiana”.

Perché è un errore

La liquidazione controllata comprende anche i beni e i redditi sopravvenuti durante la procedura, salvo le esclusioni dell’art. 268, comma 4, CCII. La parte di reddito che supera quanto il giudice lascia per il mantenimento resta destinata alla procedura, ovunque sia stata guadagnata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2024, ha collegato il termine triennale previsto dal Codice (art. 282 CCII) proprio alla durata della procedura e all’apprensione dei beni sopravvenuti. Per tutta la durata della procedura, ciò che il debitore guadagna oltre la quota di mantenimento entra nella liquidazione, che sia pagato in euro a Milano o in franchi a Zurigo.

Le conseguenze

Non dichiarare un reddito sopravvenuto significa non fornire agli organi della procedura un’informazione essenziale. Chi tiene sul conto estero la parte che spetterebbe alla procedura la sottrae ai creditori. Le conseguenze sono le stesse degli errori precedenti, con il diniego dell’esdebitazione come esito più grave, ma qui la prova è spesso documentale e difficile da contestare. Un contratto di lavoro estero lascia tracce: buste paga, contributi, bonifici.

Cosa fare invece

Un’offerta di lavoro all’estero, durante la liquidazione controllata, è spesso un’ottima notizia, anche per i creditori. Va gestita comunicandola al liquidatore prima di firmare. Bisogna chiedere che la quota di mantenimento venga ricalcolata tenendo conto del costo della vita nel Paese di destinazione, che può essere molto diverso da quello italiano, e concordare le modalità di versamento delle eccedenze. In questo modo il lavoro all’estero diventa un fattore positivo nella relazione finale.

Il dettaglio che pochi conoscono

La quota di mantenimento non è un numero fisso stabilito una volta per tutte. Il giudice la determina sulla base della situazione del debitore, e la situazione cambia se il debitore si trasferisce in una città dove l’affitto costa il doppio. Chi lavora all’estero ha quindi un interesse concreto a chiedere la rideterminazione, invece di “arrangiarsi” trattenendo di nascosto una parte delle eccedenze. Si ottiene in modo legittimo lo stesso margine che si sarebbe cercato in modo irregolare, e senza alcun rischio.

Lavoro da remoto, partita IVA estera, piattaforme digitali

Il lavoro all’estero non è più solo il contratto stagionale in un albergo. Sempre più spesso il debitore resta fisicamente in Italia e lavora per un committente straniero. Oppure vive all’estero e lavora da remoto per un’azienda italiana, o ancora incassa compensi da piattaforme digitali con sede fuori dall’Italia, su conti di pagamento esteri. Queste situazioni hanno un tratto in comune: il denaro arriva per canali che il liquidatore non vede automaticamente.

La regola non cambia. Ciò che il debitore guadagna con la propria attività è escluso dalla liquidazione solo nei limiti della quota di mantenimento. Il resto va alla procedura, qualunque sia il canale di pagamento. Un compenso accreditato su un conto di pagamento estero è un reddito sopravvenuto come uno stipendio accreditato su un conto italiano, e va dichiarato allo stesso modo.

In pratica conviene comunicare al liquidatore, all’inizio di ogni nuova attività, il tipo di rapporto, il committente, la periodicità dei compensi e il conto su cui vengono accreditati. Poi bisogna trasmettere con regolarità, ad esempio ogni mese o alla cadenza concordata, gli estratti o i riepiloghi dei pagamenti ricevuti. Chi ha redditi variabili, tipici del lavoro autonomo o delle piattaforme, può chiedere che le eccedenze vengano calcolate su base periodica, così da non trovarsi a versare in un mese più di quanto ha incassato.

Errore n. 6 — Perdere convocazioni, comunicazioni e termini mentre si è lontani

L’errore

Un debitore parte per due mesi in Sud America senza verificare la PEC e senza aver delegato nessuno a ritirare la posta. Nel frattempo il liquidatore deposita il programma di liquidazione, che prevede la vendita della quota di comproprietà di un immobile. Ci sono poi un’istanza del liquidatore e un provvedimento del giudice delegato che fissano adempimenti a carico del debitore. Al rientro i termini per reagire sono scaduti.

Perché è un errore

La liquidazione controllata è una procedura che “cammina” anche in assenza del debitore. Il liquidatore redige l’inventario e il programma di liquidazione, forma lo stato passivo e deposita relazioni periodiche. Il giudice delegato adotta provvedimenti, e contro questi provvedimenti e gli atti del liquidatore sono previsti rimedi con termini brevi. Le comunicazioni al debitore viaggiano di regola per via telematica, all’indirizzo PEC, e il debitore assistito da un difensore le riceve anche tramite lui.

Le conseguenze

Chi non legge le comunicazioni perde la possibilità di contestare un programma di liquidazione sfavorevole, una vendita a prezzo basso o un provvedimento che riduce la quota di mantenimento. Per l’esdebitazione, inoltre, una serie di risposte mancate fa sembrare il debitore poco collaborativo, anche quando l’assenza è innocente. Si somma, insomma, una perdita processuale a un danno di immagine nella relazione finale.

Cosa fare invece

Prima di partire bisogna fare tre cose. Verificare che la PEC sia attiva e consultabile dall’estero. Indicare al liquidatore un indirizzo email ordinario e un numero di telefono di riserva. Se si è assistiti, concordare con il proprio difensore che segua la procedura nel periodo di assenza. È qui che il ruolo dello Studio diventa preventivo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, segue la procedura mentre il debitore è lontano, controlla le comunicazioni e lo avvisa quando serve una decisione. Il viaggio smette così di essere un buco nella procedura.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il debitore, nella liquidazione controllata, non è un semplice spettatore. Può presentare osservazioni sul programma di liquidazione e reclamare contro gli atti e i provvedimenti che lo pregiudicano. Questi strumenti funzionano solo se usati in tempo. Un’assenza programmata va quindi organizzata anche per quanto riguarda la difesa, non solo per quanto riguarda la reperibilità.

Organizzare l’assenza: chi fa cosa

Un’assenza lunga, come un trasferimento temporaneo per lavoro o un periodo di assistenza a un familiare all’estero, va organizzata come si organizza qualunque impegno importante, distribuendo i compiti. Lo schema seguente è un riferimento pratico.

Chi Cosa fa durante l’assenza
Debitore Mantiene attiva la PEC, risponde entro pochi giorni alle richieste, prosegue i versamenti, comunica ogni nuova entrata
Difensore Monitora le comunicazioni e i provvedimenti, valuta osservazioni e reclami, prepara le istanze (comparizione tramite procuratore, revisione della quota)
Familiare o persona di fiducia Ritira la posta cartacea all’indirizzo italiano e la inoltra in forma digitale
Liquidatore Riceve la comunicazione iniziale e ha un recapito certo a cui rivolgersi

L’obiettivo è che, durante la tua assenza, la procedura non trovi mai una porta chiusa. Un debitore lontano ma raggiungibile e informato è, per la procedura, un debitore presente.

Gli errori in cifre

Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali. Servono a mostrare quanto può costare, in concreto, ciascuno degli errori descritti.

Simulazione 1 — Il viaggio pagato con le eccedenze

Ipotesi. Liquidazione controllata aperta a marzo 2025. Debiti complessivi 87.350 euro. Stipendio netto 1.940 euro. Quota di mantenimento fissata dal giudice in 1.310 euro. Eccedenza mensile da versare alla procedura: 630 euro. Durata minima della procedura: tre anni, cioè 36 mensilità, per un apporto atteso di 22.680 euro.

Percorso corretto. Il debitore accantona 105 euro al mese dalla propria quota di mantenimento per dodici mesi e mette da parte 1.260 euro. Con quella somma paga il viaggio. Alla procedura arrivano tutte le 36 eccedenze, cioè 22.680 euro. Nella relazione finale non c’è nulla da segnalare. Alla chiusura il debito residuo, circa 64.670 euro al netto dei riparti e delle spese di procedura, può essere oggetto di esdebitazione se ricorrono le altre condizioni.

Percorso sbagliato. Il debitore salta due versamenti, cioè 1.260 euro, per pagare il viaggio. Non li restituisce e non lo comunica. Il liquidatore se ne accorge al controllo degli estratti conto e lo segnala nella relazione. Il “risparmio” è di 1.260 euro, mentre la posta in gioco è l’esdebitazione su circa 64.670 euro di debito residuo, oltre al recupero delle somme da parte del liquidatore. Il rapporto tra quanto si guadagna e quanto si rischia è di oltre 1 a 50.

Simulazione 2 — Il trasferimento all’estero poco prima della domanda

Ipotesi. Un debitore consumatore con 112.640 euro di debiti si trasferisce in un altro Stato dell’Unione a giugno 2026 e deposita in Italia la domanda di liquidazione controllata a ottobre 2026, quattro mesi dopo. In Italia conserva una quota di comproprietà immobiliare stimata in 38.900 euro e un conto corrente. Tutti i creditori sono italiani.

Sviluppo. Il trasferimento è avvenuto da meno di sei mesi. In base al Regolamento UE 2015/848, quindi, la presunzione che il centro degli interessi coincida con la nuova residenza abituale non opera. Il giudice deve valutare in concreto dove si trovi il centro degli interessi principali. Gli elementi in gioco sono i beni in Italia, i creditori italiani e la recente stabilità del lavoro all’estero. Se il centro risulta ancora in Italia, il giudice competente va individuato con i criteri ordinari del Codice. Se risulta all’estero, la questione si sposta sulla giurisdizione.

Esito. Con una domanda impostata senza tenere conto del trasferimento, si rischia una contestazione sulla competenza o sulla giurisdizione. Ne seguono mesi di ritardo, durante i quali i creditori possono continuare ad agire sui beni non ancora coperti dalla procedura. Con una domanda costruita documentando il centro degli interessi, il passaggio si affronta fin dall’inizio.

Simulazione 3 — Il lavoro stagionale non dichiarato

Ipotesi. Una debitrice in procedura da quattordici mesi lavora cinque mesi all’estero e guadagna 9.460 euro netti, cioè circa 1.892 euro al mese. Supponiamo che il giudice, se informato, avrebbe fissato una quota di mantenimento di 1.450 euro mensili, tenendo conto del costo della vita locale.

Percorso corretto. L’eccedenza da versare è di 442 euro al mese per cinque mesi, cioè 2.210 euro. La debitrice trattiene legittimamente 7.250 euro e la procedura registra un apporto aggiuntivo. Nella relazione finale il lavoro estero compare come elemento di collaborazione attiva.

Percorso sbagliato. La debitrice non dichiara nulla e trattiene tutti i 9.460 euro. Quando il liquidatore lo scopre, ad esempio da un bonifico, la somma da restituire è almeno di 2.210 euro, ma il problema vero è un altro. Il silenzio su un reddito sopravvenuto è esattamente la condotta che porta il giudice a dubitare della collaborazione e a negare l’esdebitazione. Per non versare 2.210 euro si mette in gioco la liberazione dall’intero debito residuo.

La mappa degli errori

Gli errori descritti non hanno lo stesso peso. Alcuni si correggono con una comunicazione tardiva, altri lasciano tracce difficili da cancellare. La tabella li mette in fila in base al momento in cui si commettono, alla conseguenza tipica e alla possibilità di rimediare. Va letta tenendo presente un dato. Nella liquidazione controllata quasi tutto si gioca sulla relazione finale del liquidatore e sulla valutazione del giudice in sede di esdebitazione. Un errore corretto presto pesa molto meno di un errore scoperto dal liquidatore a fine procedura.

Errore Quando si commette Conseguenza tipica Rimedio possibile
Assenza prolungata o cambio di recapito non comunicati Durante la procedura Irreperibilità segnalata, dubbi sulla collaborazione Sì, se si comunica e si collabora subito
Viaggio pagato con le eccedenze Durante la procedura Debito verso la procedura, rilievo sulla condotta Parziale: restituzione rapida e spontanea
Beni o denaro portati all’estero, conti non dichiarati Durante la procedura Recupero da parte del liquidatore, rischio di diniego dell’esdebitazione e rischio penale (art. 344 CCII) Parziale: restituzione e trasparenza attenuano, non cancellano
Trasferimento di residenza per “uscire” dalla procedura Prima o durante Procedura che prosegue, possibili questioni di competenza o giurisdizione Sì prima della domanda, parziale dopo
Redditi esteri non dichiarati Durante la procedura Recupero delle eccedenze, diniego dell’esdebitazione Parziale: dichiarazione spontanea prima della scoperta
Convocazioni e termini persi Durante la procedura Perdita dei rimedi contro atti sfavorevoli No per i termini scaduti, sì per la condotta futura

La checklist preventiva

Prima di partire, trasferirti o accettare un lavoro all’estero durante la liquidazione controllata, verifica di aver fatto ciascuna di queste cose. La lista vale per qualunque assenza superiore a pochi giorni e, a maggior ragione, per ogni cambio di residenza.

  • [ ] Ho comunicato per iscritto al liquidatore, preferibilmente via PEC, il periodo di assenza e il recapito all’estero.
  • [ ] Ho indicato un indirizzo email e un numero di telefono attivi anche fuori dall’Italia.
  • [ ] Ho verificato che la mia PEC sia consultabile dall’estero, o ho delegato qualcuno a controllarla.
  • [ ] Non ho adempimenti in scadenza: documenti da depositare, beni da consegnare, risposte da dare.
  • [ ] Il viaggio è pagato con la mia quota di mantenimento o direttamente da un familiare, non con le eccedenze dovute alla procedura.
  • [ ] Non ho saltato né rinviato alcun versamento mensile alla procedura.
  • [ ] Non porto con me beni elencati nell’inventario né contanti prelevati dal conto della procedura.
  • [ ] Ho comunicato al liquidatore ogni conto, carta o conto di pagamento, italiano o estero, aperto dopo l’apertura della procedura.
  • [ ] Se lavorerò all’estero, ho informato il liquidatore prima di firmare il contratto e ho chiesto la rideterminazione della quota di mantenimento.
  • [ ] Se trasferisco la residenza, l’ho comunicato prima del trasferimento e ho indicato un domicilio o un recapito stabile.
  • [ ] Se il giudice delegato potrebbe convocarmi, so come chiedere di comparire tramite procuratore per giustificato motivo.
  • [ ] Il mio difensore sa che sarò via e segue le comunicazioni della procedura durante la mia assenza.

Se anche una sola casella resta vuota, conviene sistemarla prima di partire. Ogni voce, presa da sola, richiede pochi minuti. Tutte insieme mettono il debitore al riparo dagli errori che, in questa materia, costano di più.

E se l’errore l’ho già fatto?

L’esperienza insegna che, nella liquidazione controllata, un errore è molto più grave quando lo scopre il liquidatore che quando lo segnala il debitore. Nessuna norma prevede un “ravvedimento” formale. Ma l’esdebitazione dipende da una valutazione complessiva della condotta del debitore durante tutta la procedura, e una correzione spontanea e tempestiva cambia il quadro che il liquidatore descriverà e che il giudice valuterà.

Assenza o cambio di recapito non comunicati. È l’errore più facile da sanare, se non ha ancora prodotto danni. Basta una comunicazione immediata al liquidatore, con il recapito attuale e una spiegazione sintetica. Se nel frattempo è arrivata una richiesta rimasta senza risposta, va evasa subito, insieme alla comunicazione. La via d’uscita è riprendere la collaborazione prima che la mancata risposta diventi la cifra della propria condotta.

Eccedenze trattenute per un viaggio. La strada corretta è restituire le somme alla procedura il prima possibile, anche a rate se l’importo è significativo, e comunicarlo al liquidatore spiegando cosa è successo. Una restituzione spontanea, prima che il liquidatore la chieda, è molto diversa da un recupero forzato. Non cancella l’episodio, ma lo ridimensiona.

Beni o denaro portati all’estero, conto estero non dichiarato. Qui il margine è più stretto, ma esiste. Bisogna riportare i beni nella disponibilità del liquidatore, dichiarare il conto e versare le somme dovute, documentando i movimenti. Per gli eventuali profili penali serve una valutazione specifica, perché la restituzione successiva non elimina in automatico un reato già consumato. Può però incidere sulla valutazione complessiva. La via d’uscita, qui, passa da una regolarizzazione completa e documentata, non da una mezza ammissione.

Trasferimento all’estero già avvenuto. Se la procedura è aperta, si comunica il trasferimento, si indica un recapito e si concordano i versamenti. Se la domanda non è ancora stata depositata, si valuta dove si trovi oggi il centro degli interessi e si sceglie il tribunale di conseguenza. A volte conviene aspettare che la situazione si stabilizzi, a volte depositare subito documentando il legame con l’Italia.

Redditi esteri non dichiarati. Si dichiarano, si chiede al giudice di determinare la quota di mantenimento per il periodo all’estero e si versa la differenza. Più si aspetta, più la dichiarazione assomiglia a una scoperta.

Termini scaduti. I rimedi contro un atto ormai definitivo, di regola, non si recuperano. Restano però aperti gli strumenti contro gli atti successivi, ad esempio le osservazioni sui supplementi del programma di liquidazione, le istanze al giudice delegato e i reclami sui nuovi provvedimenti. Resta aperta anche la possibilità di dimostrare, da quel momento in poi, una piena collaborazione.

Infine, la preclusione definitiva. Se l’esdebitazione è già stata negata con un provvedimento non più impugnabile, quella procedura è chiusa senza beneficio. Bisogna allora verificare se e quando sia possibile accedere a un nuovo strumento, nei limiti temporali e di numero che il Codice prevede per le esdebitazioni.

Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Sono andato in vacanza per due settimane senza dirlo al liquidatore: ho compromesso l’esdebitazione?”
No, se nel frattempo non c’erano richieste o adempimenti pendenti e il viaggio è stato pagato con la tua quota di mantenimento. Il Codice non vieta di viaggiare. Per il futuro, una breve comunicazione prima di partire elimina ogni dubbio.

“Il tribunale può ritirarmi il passaporto perché sono in liquidazione controllata?”
No. L’apertura della liquidazione controllata non comporta, di per sé, il ritiro del passaporto né il divieto di espatrio. Gli impedimenti al rilascio del passaporto sono previsti dalla L. 1185/1967 e riguardano altre situazioni, ad esempio quelle penali. C’è poi il caso del genitore di figli minori senza l’assenso dell’altro genitore, che richiede l’autorizzazione del giudice tutelare. Su quest’ultimo punto la Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 22048 del 24 luglio 2023) ha affermato che il genitore obbligato al mantenimento deve dimostrare di rispettare i doveri verso i figli. Il sovraindebitamento, in sé, non è un impedimento all’espatrio.

“Ho trattenuto due versamenti per pagarmi il viaggio: è finita?”
Non necessariamente. Restituisci le somme subito e comunicalo al liquidatore prima che sia lui a chiedertele. Una correzione spontanea pesa in modo molto diverso da una scoperta in sede di relazione finale.

“Mi sono trasferito all’estero dopo l’apertura della procedura: la procedura si chiude?”
No. La procedura prosegue davanti al tribunale che l’ha aperta e i tuoi obblighi restano. Comunica subito il trasferimento e concorda con il liquidatore come continuare i versamenti.

“Ho lavorato all’estero e non l’ho detto: rischio una denuncia?”
Il rischio principale è sul piano dell’esdebitazione, non automaticamente su quello penale. Il quadro penale va valutato caso per caso, perché l’art. 344 CCII punisce condotte specifiche, come la sottrazione o l’occultamento di beni. Dichiarare oggi il reddito e versare quanto dovuto è la mossa che più protegge la tua posizione.

“Posso fare un viaggio pagato da mio figlio?”
Sì. La soluzione più lineare è che tuo figlio paghi direttamente volo e alloggio. Se invece ti versa la somma sul conto, parlane prima con il liquidatore, perché quella somma è formalmente un’entrata sopravvenuta.

“Durante la liquidazione controllata posso rinnovare la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto?”
Sì. Il rinnovo dei documenti segue le regole ordinarie, che non prevedono la liquidazione controllata come causa ostativa. Restano gli impedimenti generali, come quelli per il genitore di figli minori senza l’assenso dell’altro o quelli di natura penale, che vanno valutati a parte.

“Ho ricevuto un’offerta di lavoro all’estero proprio mentre è aperta la procedura: devo rifiutarla?”
No. È spesso una buona notizia anche per la procedura, perché un reddito più alto può aumentare le eccedenze destinate ai creditori. Va però comunicata al liquidatore prima di firmare, chiedendo che la quota di mantenimento venga adeguata al costo della vita nel nuovo Paese.

Gli errori davanti ai giudici

Le pronunce che seguono riguardano direttamente o indirettamente gli errori descritti. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta per chi viaggia o si trasferisce durante la liquidazione controllata. Non tutte riguardano il caso di un debitore che viaggia, perché la giurisprudenza su questo specifico punto è scarsa. Tutte però mostrano cosa succede a chi sottovaluta gli obblighi e il perimetro della procedura.

1. Tribunale di Udine, Sez. II civile, sentenza n. 30/2024, decisa il 18 aprile 2024 e pubblicata il 24 aprile 2024.
Principio: aprendo la liquidazione controllata, il tribunale ha ordinato al debitore di depositare entro sette giorni la documentazione contabile e fiscale e l’elenco dei creditori. Ha inoltre disposto la consegna dei beni del patrimonio di liquidazione, richiamando gli effetti dell’art. 270, comma 5, CCII.
Rilevanza: mostra che gli adempimenti iniziali hanno termini molto brevi. Chi parte nei giorni dell’apertura senza organizzarsi rischia di non rispettarli (errori n. 1 e n. 6).

2. Tribunale di Roma, Sez. XIV, sentenza n. 148/2025, decisa il 19 febbraio 2025 e pubblicata il 20 febbraio 2025.
Principio: aperta la liquidazione controllata di un libero professionista, il tribunale ha fissato la durata della procedura fino al completamento delle operazioni e comunque per tre anni. Ha escluso dalla liquidazione i beni dell’art. 268, comma 4, CCII, tra cui i redditi nei limiti di quanto occorre al mantenimento, e ha imposto il deposito documentale entro sette giorni.
Rilevanza: chiarisce che le entrate oltre la quota di mantenimento sono della procedura. È la base degli errori n. 2 e n. 5.

3. Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 28484 del 27 ottobre 2025.
Principio: i beni esclusi dalla liquidazione controllata sono solo quelli indicati dall’art. 268, comma 4, CCII. L’elenco non si estende per analogia con le esclusioni previste per la liquidazione giudiziale, e un credito risarcitorio per danno biologico rientra nell’attivo.
Rilevanza: chi pensa che una somma sia “sua” perché non ha natura di reddito ordinario, come un rimborso o un risarcimento incassato all’estero, deve fare i conti con questa lettura rigorosa (errore n. 3).

4. Corte costituzionale, sentenza n. 6 del 2024.
Principio: la Corte ha letto il termine triennale dell’art. 282 CCII come parametro collegato alla durata della procedura e al periodo in cui si apprendono i beni sopravvenuti. Ha anche chiarito i rapporti con l’esdebitazione.
Rilevanza: indica per quanto tempo i redditi sopravvenuti, anche quelli guadagnati all’estero, restano attratti nella procedura (errore n. 5).

5. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025.
Principio: l’accesso alla liquidazione controllata non è un premio alla meritevolezza del debitore. Le valutazioni sulla sua condotta trovano la loro sede naturale nel momento dell’esdebitazione, alla luce delle condizioni dell’art. 280 CCII.
Rilevanza: spiega perché la condotta tenuta durante la procedura, viaggi compresi, conta tanto. È lì che il giudice valuta se concedere la liberazione dai debiti (errori n. 1, 2, 3 e 5).

6. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 31727 del 4 dicembre 2025.
Principio: le presunzioni sul centro degli interessi principali dell’art. 27, comma 3, CCII si superano solo provando sia dove il debitore gestisce davvero i propri interessi, sia che questa collocazione è riconoscibile dai terzi.
Rilevanza: la pronuncia riguarda un’impresa, ma il criterio della riconoscibilità per i terzi è decisivo anche per chi si trasferisce all’estero prima della domanda (errore n. 4).

7. Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 2 maggio 2006, causa C-341/04, Eurofood IFSC.
Principio: il centro degli interessi principali va individuato secondo criteri oggettivi e verificabili dai terzi. Le presunzioni legate alla sede si superano solo se elementi oggettivi e riconoscibili indicano una situazione reale diversa.
Rilevanza: è il fondamento del criterio poi recepito dal Regolamento UE 2015/848, che regola anche il consumatore trasferitosi in un altro Stato membro (errore n. 4).

8. Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 22048 del 24 luglio 2023.
Principio: il provvedimento del tribunale sul reclamo contro il decreto del giudice tutelare sull’autorizzazione al passaporto del genitore, in mancanza dell’assenso dell’altro (art. 3, lett. b, L. 1185/1967), ha natura decisoria ed è ricorribile per cassazione. Il genitore obbligato al mantenimento deve dimostrare di rispettare i doveri verso i figli.
Rilevanza: chiarisce quali sono i veri limiti all’espatrio. Dipendono dagli obblighi familiari, non dalla procedura di sovraindebitamento in quanto tale.

9. Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025.
Principio: la Corte ha escluso che possa accedere all’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) chi era stato dichiarato fallito senza ottenere l’esdebitazione nella procedura precedente.
Rilevanza: ricorda che l’esdebitazione è soggetta a limiti rigorosi e che un beneficio perso, anche per errori di condotta, non si recupera facilmente in una procedura successiva (sezione “E se l’errore l’ho già fatto?”).

Il quadro che emerge da queste pronunce è coerente. I giudici non guardano al viaggio in sé, ma al perimetro del patrimonio destinato ai creditori e alla trasparenza del debitore verso gli organi della procedura. Chi rispetta entrambi può muoversi senza timori.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio, su questo tema, ha due facce. La prima è la prevenzione: intercettare l’errore prima che si consumi. La seconda è il rimedio: quando qualcosa è già andato storto, verificare cosa si può ancora recuperare.

  1. Analizziamo la sentenza di apertura e gli obblighi che ti impone, ricostruendo termini, adempimenti, quota di mantenimento e beni compresi nella liquidazione, prima di qualunque viaggio o trasferimento.
  2. Redigiamo e inviamo la comunicazione al liquidatore per assenze prolungate, cambi di residenza o di domicilio, con recapiti, durata e impegno di reperibilità.
  3. Prepariamo l’istanza di rideterminazione della quota di mantenimento quando lavori o vivi all’estero, documentando il costo della vita nel Paese di destinazione.
  4. Predisponiamo l’istanza per comparire tramite procuratore quando un legittimo impedimento o un giustificato motivo ti trattengono all’estero.
  5. Verifichiamo con il liquidatore il perimetro dei beni e dei conti, distinguendo ciò che è nella procedura da ciò che resta nella tua disponibilità, compresi conti esteri e conti di pagamento online.
  6. Seguiamo la procedura mentre sei lontano, monitorando le comunicazioni, il programma di liquidazione e i provvedimenti del giudice delegato, e ti avvisiamo quando serve una decisione.
  7. Valutiamo il centro dei tuoi interessi principali prima della domanda, se ti sei trasferito o stai per trasferirti, per individuare il tribunale competente e prevenire contestazioni.
  8. Quando l’errore è già fatto, costruiamo la regolarizzazione: restituzione delle eccedenze, dichiarazione dei redditi esteri, comunicazioni tardive, sempre documentate e presentate prima che diventino una scoperta.
  9. Prepariamo la fase dell’esdebitazione, verificando che la relazione finale possa dare atto della tua collaborazione e preparando le difese se il diniego viene prospettato.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, compreso il diniego dell’esdebitazione, nei gradi successivi fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, disciplina oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesano soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e l’attività di fiduciario di un OCC. Sono il punto di vista di chi conosce dall’interno la relazione dell’organismo e le verifiche del liquidatore, e sa quali comportamenti del debitore vengono riferiti al giudice. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: se l’esdebitazione viene negata, la stessa linea difensiva prosegue nel reclamo e, quando serve, in Cassazione, con lo stesso difensore.

Lo staff multidisciplinare, avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, ricostruisce redditi, conti e movimenti, anche quando hanno una componente estera. Prepara così la documentazione che il liquidatore e il giudice si aspettano di vedere. Il nostro impegno riguarda i mezzi: analizzeremo la tua posizione, verificheremo gli obblighi e costruiremo la strategia più solida per arrivare all’esdebitazione.

Prima di partire, una telefonata

Nella liquidazione controllata il problema non è viaggiare, ma farlo senza tenere conto della procedura. Un viaggio pagato con la quota di mantenimento, un trasferimento comunicato in anticipo, un lavoro all’estero dichiarato prima di firmare: sono tutte scelte compatibili con l’esdebitazione, e a volte la rafforzano. Gli stessi fatti, gestiti in silenzio, diventano gli elementi su cui il giudice fonda un diniego.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione che si può verificare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi le regole della liquidazione controllata dal lato di chi deve applicarle e riferirne al giudice. Questo permette di anticipare le domande del liquidatore e di impostare ogni spostamento in modo che, nella relazione finale, compaia come collaborazione e non come sospetto.

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