Assegno Di Inclusione E Sovraindebitamento: Si Può Accedere Al Piano Del Consumatore O All’esdebitazione Dell’incapiente?

Assegno Di Inclusione E Sovraindebitamento: Si Può Accedere Al Piano Del Consumatore O All’esdebitazione Dell’incapiente?

Chi percepisce l’Assegno di inclusione vive, per definizione, con entrate minime. Spesso ha alle spalle debiti accumulati negli anni: finanziamenti al consumo, carte revolving, bollette, cartelle, un garante che non ha più pagato. La domanda è concreta: con un reddito così basso si può davvero chiudere con i debiti, oppure la legge riserva le procedure di sovraindebitamento a chi ha qualcosa da offrire? La risposta esiste, ed è più favorevole di quanto molti pensino. Ma dipende da dettagli tecnici che vanno verificati prima di depositare qualsiasi domanda.

Il rischio principale è sbagliare strada: chiedere l’esdebitazione dell’incapiente quando si possiede un bene liquidabile, o proporre un piano del consumatore senza risorse sostenibili, porta a un rigetto e può consumare l’unica occasione che la legge concede. L’esdebitazione dell’incapiente, infatti, si ottiene una sola volta nella vita.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché ogni domanda di esdebitazione dell’incapiente e ogni piano del consumatore passano necessariamente attraverso un Organismo di Composizione della Crisi e la relazione di un gestore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il modo in cui vengono lette le entrate di un nucleo che vive di prestazioni assistenziali, come si ricostruisce l’ISEE e dove si colloca la soglia oltre la quale il reddito diventa un’utilità per i creditori.

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Il quadro normativo: CCII, esdebitazione dell’incapiente e Assegno di inclusione

Le fonti di riferimento

Sul piano normativo, la disciplina del sovraindebitamento è oggi contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), in vigore dal 15 luglio 2022 e modificato da ultimo dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter). La L. 3/2012 è abrogata: chi legge ancora di “accordo del consumatore” o di “piano del consumatore ex art. 7 L. 3/2012” si riferisce a una disciplina superata, anche se l’espressione “piano del consumatore” resta nell’uso comune.

Le procedure rilevanti per chi percepisce l’Assegno di inclusione sono tre:

Procedura Norme CCII Presupposto economico Esito
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (“piano del consumatore”) artt. 67-73 Capacità di offrire un pagamento, anche parziale, con reddito o finanza esterna Omologazione del piano ed esdebitazione dopo l’esecuzione
Liquidazione controllata del sovraindebitato artt. 268-277 Presenza di beni o redditi eccedenti il mantenimento Liquidazione dei beni ed esdebitazione (art. 282)
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente art. 283 Assenza di qualsiasi utilità, diretta o indiretta, anche futura Inesigibilità dei debiti senza alcun pagamento

L’Assegno di inclusione in sintesi

L’Assegno di inclusione (ADI) è stato istituito dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, ed è erogato dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di cittadinanza. È una misura di contrasto alla povertà riservata ai nuclei in cui è presente almeno un componente con disabilità, minorenne, con almeno 60 anni di età o in condizione di svantaggio inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari.

I requisiti economici principali sono un ISEE non superiore a 10.140 euro e un reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui moltiplicati per il parametro della specifica scala di equivalenza della misura, con soglie patrimoniali mobiliari e immobiliari. Va precisato che l’ADI consente di possedere la casa di abitazione entro un determinato valore ai fini IMU: un dettaglio che, come si vedrà, pesa molto nella scelta della procedura di sovraindebitamento.

La definizione essenziale di incapiente

L’art. 283, comma 1, CCII consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione una sola volta. I finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerati utilità. Se nei tre anni successivi al decreto sopravvengono utilità rilevanti, il debitore resta tenuto a pagare i creditori nei limiti di quelle utilità.

In termini essenziali: è incapiente chi, dedotto il necessario per vivere secondo il parametro legale, non ha nulla da dare ai creditori, né oggi né in prospettiva.

Il comma 2 fissa il parametro. La valutazione di rilevanza delle utilità si conduce su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza dell’ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo.

La ratio della norma

La disciplina prevede questa via per un motivo preciso. Senza l’art. 283, chi non ha né beni né redditi resterebbe esposto per sempre: pignoramenti tentati e falliti, solleciti, iscrizioni nelle banche dati creditizie, impossibilità di ripartire. Il legislatore ha scelto di consentire la liberazione dai debiti anche a chi non può pagare nulla, a condizione che il debito non sia nato da frode, dolo o colpa grave. La meritevolezza sostituisce il pagamento come contropartita del beneficio.

La distinzione dagli istituti affini: un esempio

Si consideri un nucleo che vive con l’ADI e possiede un’utilitaria di scarso valore. Se l’auto è indispensabile e il suo valore di realizzo è irrisorio, il nucleo può restare incapiente. Se invece lo stesso nucleo possiede un appartamento abitato, sia pure modesto, quel bene è un’utilità: potrebbe essere venduto. In questo secondo caso l’art. 283 non è la strada naturale; occorre valutare la liquidazione controllata (che comporta la vendita) oppure una ristrutturazione dei debiti del consumatore sostenuta da finanza esterna, ad esempio il contributo di un familiare, che consenta di conservare l’immobile.

Utilità diretta, indiretta e futura: come si leggono le prestazioni assistenziali

Va precisato che il testo dell’art. 283 distingue tre forme di utilità. È diretta l’utilità che il debitore può mettere a disposizione dei creditori con i propri beni o redditi: il ricavato della vendita di un bene, una quota di stipendio eccedente il mantenimento. È indiretta l’utilità che deriva da rapporti o diritti del debitore senza coincidere con un suo bene immediato, come il credito verso un terzo o la quota di un’eredità non ancora divisa. È futura quella che, pur non esistendo al momento della domanda, è ragionevolmente prevedibile: una pensione di vecchiaia ormai prossima, un’assunzione già formalizzata, un risarcimento liquidato e non ancora pagato.

L’ADI, l’Assegno unico, la pensione di invalidità civile e le altre prestazioni assistenziali entrano nel calcolo come entrate del nucleo. La norma, infatti, chiede di indicare tutte le entrate del debitore e della famiglia, senza distinguere la loro natura. Sul piano normativo, però, il loro peso è attenuato da due fattori. Il primo è aritmetico: si tratta di importi modesti, che difficilmente superano la soglia di mantenimento. Il secondo è funzionale: sono somme destinate per legge al sostentamento del nucleo, cioè alla stessa finalità che il comma 2 sottrae ai creditori. In pratica, un nucleo che vive solo di prestazioni assistenziali non ha, di regola, un’eccedenza reddituale da offrire; la verifica decisiva si sposta sul patrimonio.

Un ulteriore profilo riguarda la stabilità della prestazione. L’ADI ha una durata limitata, con rinnovi subordinati alla permanenza dei requisiti e agli obblighi di attivazione del nucleo. Il giudice valuta l’incapienza anche in prospettiva: la cessazione dell’ADI non crea utilità, mentre la sua sostituzione con un reddito da lavoro stabile e superiore alla soglia potrebbe farlo. Per questo la relazione dell’OCC deve descrivere non solo la fotografia attuale, ma anche la prevedibile evoluzione del reddito del nucleo nei tre anni successivi.

Perché il piano del consumatore resta una strada da valutare

La ristrutturazione dei debiti del consumatore non è preclusa a chi percepisce l’ADI. In termini operativi, ha senso in tre situazioni: quando il debitore possiede un bene che intende conservare, come la casa; quando un familiare può mettere a disposizione risorse proprie; quando il debitore ha già beneficiato dell’esdebitazione dell’incapiente o teme di non superare il vaglio di meritevolezza dell’art. 283 e preferisce offrire un pagamento, anche minimo, ai creditori. La proposta può prevedere la falcidia dei crediti chirografari e la soddisfazione parziale di quelli privilegiati, nei limiti previsti dal codice. Il piano non deve rispettare una percentuale minima di soddisfazione, ma deve essere fattibile e, in caso di contestazione, non meno conveniente per i creditori dell’alternativa liquidatoria.

Requisiti, condizioni e termini da rispettare

I requisiti dell’esdebitazione dell’incapiente, uno per uno

  1. Persona fisica. L’art. 283 riguarda solo le persone fisiche: consumatori, ex imprenditori, professionisti, soci illimitatamente responsabili. Non riguarda società.
  2. Stato di sovraindebitamento. Occorre una situazione di crisi o di insolvenza secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII.
  3. Assenza di utilità, diretta o indiretta, anche futura. Il debitore non deve avere beni liquidabili né redditi eccedenti la soglia del comma 2. La valutazione è anche prospettica: un’eredità già aperta, un’indennità in arrivo, una prossima assunzione possono escludere l’incapienza.
  4. Meritevolezza. Il giudice verifica l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (comma 7).
  5. Prima volta. L’esdebitazione dell’incapiente si concede una sola volta.
  6. Nessun precedente fallimento chiuso senza esdebitazione per gli stessi debiti. Secondo Cass. civ., sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108, il debitore già dichiarato fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può recuperarla tramite l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria.

I requisiti della ristrutturazione dei debiti del consumatore

La procedura degli artt. 67 e seguenti richiede che il debitore sia consumatore, cioè persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La proposta deve indicare tempi e modalità di soddisfazione dei creditori, anche parziale e anche differenziata. Non è ammesso chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, né chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69, comma 1, CCII).

Va precisato che la ristrutturazione dei debiti del consumatore è un piano di pagamento: senza risorse non può reggere. Per un percettore di ADI la sostenibilità passa quasi sempre per la finanza esterna, perché le entrate del nucleo sono già assorbite dal mantenimento.

Il calcolo della soglia: come si legge il comma 2

Per il 2026 l’assegno sociale è pari a circa 546 euro mensili per tredici mensilità, cioè circa 7.100 euro annui. Aumentato della metà, il valore di base è di circa 10.650 euro annui. Questo importo va moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE:

Componenti del nucleo Parametro ISEE Soglia annua indicativa di mantenimento (2026)
1 1,00 circa 10.650 €
2 1,57 circa 16.720 €
3 2,04 circa 21.730 €
4 2,46 circa 26.200 €
5 2,85 circa 30.350 €

Le cifre sono indicative: vanno ricalcolate sull’importo ufficiale dell’assegno sociale dell’anno di riferimento e sulle maggiorazioni previste dalla scala ISEE (ad esempio per figli minori o componenti con disabilità).

Il confronto che conta è questo: l’ADI si ottiene con un reddito familiare inferiore a 6.500 euro moltiplicati per la scala della misura, mentre la soglia dell’art. 283 parte da circa 10.650 euro moltiplicati per la scala ISEE. Chi possiede i requisiti reddituali dell’ADI, quindi, si trova di regola ben al di sotto della soglia di mantenimento. Ciò non rende automatica l’incapienza, perché resta da verificare il patrimonio, ma fornisce un indizio robusto.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Reclamo contro il decreto sull’esdebitazione dell’incapiente: 30 giorni (art. 283, c. 8, e art. 124 CCII) Comunicazione del decreto Perentorio Il decreto diventa stabile
Dichiarazione annuale delle utilità sopravvenute Termine fissato nel decreto, per ciascuno dei tre anni successivi Fissato dal giudice Revoca dell’esdebitazione
Vigilanza dell’OCC sulle sopravvenienze: 3 anni Data del decreto di esdebitazione Durata legale Allo scadere, le sopravvenienze non riaprono i debiti
Divieto di nuova ristrutturazione del consumatore: 5 anni Precedente esdebitazione Preclusivo Inammissibilità della domanda ex art. 69
Atti di straordinaria amministrazione da elencare: ultimi 5 anni Deposito della domanda Contenuto obbligatorio Domanda incompleta, rischio di rigetto o di valutazione negativa
Dichiarazioni dei redditi da allegare: ultimi 3 anni Deposito della domanda Contenuto obbligatorio Richiesta di integrazione o rigetto

Il termine più critico è quello delle dichiarazioni annuali: dimenticarne una, dopo aver ottenuto l’esdebitazione, espone alla revoca del beneficio. Quanto alla sospensione dei termini processuali, opera nel periodo dal 1° al 31 agosto di ogni anno, nei limiti in cui si applica ai procedimenti di sovraindebitamento: sul punto la giurisprudenza di merito l’ha ritenuta operante, ad esempio, per il termine delle domande nella liquidazione controllata (Trib. Terni, sentenza depositata il 17 luglio 2023).

La procedura passo per passo

1. Il primo colloquio con l’OCC

La domanda di esdebitazione dell’incapiente non si presenta direttamente al tribunale. L’art. 283, comma 3, prevede che sia presentata tramite l’OCC al giudice competente. Il debitore si rivolge all’Organismo di Composizione della Crisi del circondario, che nomina un gestore. Anche per la ristrutturazione dei debiti del consumatore la domanda passa per l’OCC (art. 68 CCII).

2. La raccolta dei documenti

In termini operativi, il fascicolo deve contenere:

  • l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi;
  • l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • l’indicazione di tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare, comprese le prestazioni assistenziali.

L’ADI va sempre dichiarato tra le entrate del nucleo: ometterlo per timore di “perderlo” è l’errore più grave, perché incide sull’attendibilità della documentazione e quindi sulla meritevolezza. Lo stesso vale per l’Assegno unico per i figli, eventuali pensioni di invalidità o di reversibilità, indennità di accompagnamento, contributi comunali per l’affitto.

3. La relazione particolareggiata del gestore

Il comma 4 dell’art. 283 richiede che alla domanda sia allegata una relazione particolareggiata dell’OCC, che comprende la valutazione sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, sulle ragioni dell’incapacità di adempiere, sull’esistenza di atti impugnati dai creditori e sulla completezza e attendibilità della documentazione. Il comma 5 impone all’OCC di indicare se il finanziatore, al momento della concessione del credito, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore. Il compenso dell’OCC, per questa procedura, è ridotto della metà (comma 6).

La Cassazione ha sottolineato in più occasioni il controllo sostanziale del giudice sulla relazione: nella liquidazione controllata, Cass. civ., sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 ha ritenuto che le indicazioni sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore debbano risultare in modo chiaro, completo e attendibile come presupposto di ammissibilità, pur non trattandosi di un requisito di meritevolezza soggettiva. Il principio, dettato per un’altra procedura, conferma quanto pesi la qualità della relazione.

4. Il giudice competente

La competenza spetta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; per la persona fisica che non esercita attività d’impresa si presume coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, comma 2, CCII). La domanda si deposita tramite l’OCC presso la sezione del tribunale che tratta le procedure di sovraindebitamento.

5. La decisione

Il giudice, assunte se necessario informazioni, valuta la meritevolezza, verifica l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave e, se la domanda è fondata, concede l’esdebitazione con decreto motivato, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca, la dichiarazione annuale relativa alle utilità sopravvenute. I decreti pubblicati dai tribunali mostrano la struttura concreta: Trib. Milano, decreto 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025), ha concesso l’esdebitazione rilevando che le entrate venivano integralmente assorbite dalle spese di mantenimento del nucleo e ha fissato le scadenze delle dichiarazioni per il 2026, il 2027 e il 2028.

6. Il reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione

Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 CCII entro trenta giorni. Sul successivo ricorso per cassazione la giurisprudenza non è uniforme. Cass. n. 30108/2025 ha negato il carattere decisorio del decreto di diniego, osservando che non incide in modo definitivo e che la domanda può essere riproposta. Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2026, n. 13228 ha invece distinto: sono ricorribili i decreti che, nel contraddittorio, decidono nel merito sui presupposti (ad esempio sulla meritevolezza); non lo sono quelli che si limitano a rilevare un difetto di ammissibilità o procedibilità. Prima di rinunciare a impugnare un rigetto, occorre capire su quale piano si è collocato il giudice.

7. I tre anni successivi

Ottenuto il decreto, il debitore deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute. L’OCC vigila per tre anni; se emergono utilità rilevanti, può comunicarle ai creditori su autorizzazione del giudice, e i creditori possono agire esecutivamente nei limiti di quelle utilità.

Dove si sbaglia più spesso

  • Si confonde l’ISEE con il reddito rilevante per l’art. 283: l’ISEE è un indicatore che combina reddito e patrimonio, mentre la norma usa la scala ISEE solo come moltiplicatore della soglia di mantenimento.
  • Si omette un bene di modesto valore ritenendolo irrilevante (un terreno ereditato in quota, un’auto intestata, un conto deposito dimenticato).
  • Si presenta la domanda quando una sopravvenienza è già prevedibile: un’eredità aperta o una vertenza di lavoro con esito atteso.
  • Si sceglie la ristrutturazione del consumatore senza un contributo esterno documentato e sostenibile.

Una domanda di incapienza presentata con un patrimonio non dichiarato non è solo destinata al rigetto: può compromettere il giudizio di meritevolezza anche in una procedura successiva.

Esempi di calcolo e di applicazione

Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come si applicano le regole. Non riguardano casi reali.

Esempio di calcolo n. 1: nucleo di tre persone con ADI e Assegno unico

Dati di partenza. Debitrice di 44 anni, separata, con due figli minori conviventi. Entrate annue del nucleo: ADI 7.836 € (653 € mensili) e Assegno unico 3.384 € (282 € mensili), per un totale di 11.220 €. Nessun immobile; un’utilitaria immatricolata nel 2010 con valore commerciale stimato di 1.700 €, utilizzata per accompagnare i figli e per le visite mediche. Debiti: prestito personale 14.312 €, carta revolving 6.975 €, utenze arretrate 2.143 €, carichi affidati all’agente della riscossione 14.430 €, per complessivi 37.860 €.

Verifica della soglia. Nucleo di tre componenti, parametro ISEE 2,04. Soglia di mantenimento indicativa: 10.650 € × 2,04 = circa 21.730 €. Entrate annue 11.220 €, spese di produzione del reddito pari a zero. Differenza: 11.220 − 21.730 = −10.510 €. Nessuna eccedenza, quindi nessuna utilità reddituale.

Verifica del patrimonio. L’unico bene è l’auto: il valore di realizzo, al netto dei costi di vendita, sarebbe minimo e il mezzo serve al mantenimento del nucleo. Il gestore lo segnala nella relazione con la stima e le ragioni della sua indispensabilità.

Sequenza. Domanda depositata tramite l’OCC il 9 febbraio 2026; decreto di esdebitazione il 21 maggio 2026, comunicato il 25 maggio 2026. Il termine per il reclamo dei creditori scade il 24 giugno 2026. La vigilanza dell’OCC dura fino al 21 maggio 2029; la debitrice deve presentare tre dichiarazioni annuali nei termini fissati dal decreto.

Variante. Nel secondo anno la debitrice viene assunta con un reddito netto di 24.960 € annui e l’ADI cessa. Entrate: 24.960 + 3.384 = 28.344 €; spese di produzione documentate (abbonamento ai trasporti, mensa) 1.150 €; reddito rilevante 27.194 €. Eccedenza sulla soglia: 27.194 − 21.730 = 5.464 € annui. Questa eccedenza è un’utilità sopravvenuta: va dichiarata, e i creditori, su comunicazione autorizzata dal giudice, possono agire nei suoi limiti. I debiti non tornano integralmente esigibili, ma la parte eccedente il mantenimento è esposta fino alla scadenza del triennio.

Esempio di applicazione n. 2: percettore di ADI proprietario della casa di abitazione

Dati di partenza. Debitore di 63 anni, solo, ADI 6.120 € annui (510 € mensili). È proprietario dell’appartamento in cui vive, con valore di mercato stimato in 41.000 €. Debiti: prestito personale 22.418 € e fideiussione rilasciata per l’attività del figlio, poi cessata, escussa per 29.312 €. Totale 51.730 €.

Verifica dell’incapienza. Sul piano reddituale il debitore è sotto la soglia: 6.120 € contro circa 10.650 €. Sul piano patrimoniale, però, l’immobile è un’utilità diretta: potrebbe essere liquidato. L’esdebitazione dell’incapiente, in questo scenario, è esposta a un rigetto quasi certo.

Alternativa A: liquidazione controllata. Stima di realizzo dopo eventuali ribassi d’asta: 34.500 €; costi della procedura e della vendita: 4.200 €; ricavo distribuibile 30.300 €, pari a circa il 58,6% dei debiti. Il debitore perde la casa ma accede all’esdebitazione alle condizioni dell’art. 282 CCII.

Alternativa B: ristrutturazione dei debiti del consumatore con finanza esterna. Il fratello si impegna, con dichiarazione sottoscritta e prova della capacità contributiva, a versare 300 € mensili per 84 mesi (25.200 €); la sorella apporta 5.400 € alla data dell’omologazione. Totale messo a disposizione dei creditori: 30.600 €. Il confronto con l’alternativa liquidatoria (30.300 €) è favorevole ai creditori, e questo è il punto su cui il giudice si sofferma se un creditore contesta la convenienza del piano. La casa resta al debitore.

Esito del confronto. Con una finanza esterna inferiore, ad esempio 15.120 € (180 € mensili per 84 mesi), il piano offrirebbe meno della liquidazione e la contestazione di un creditore avrebbe buone probabilità di impedirne l’omologazione. La scelta tra le due strade dipende quindi da numeri verificabili, non da preferenze.

Situazioni che escono dalla regola generale

ADI percepito da un nucleo in cui un componente lavora

Il reddito rilevante per l’art. 283 è quello del nucleo, dedotte le spese di produzione. Se un figlio maggiorenne convivente lavora, il suo reddito entra nel calcolo, ma entra anche nel parametro di scala che alza la soglia. Va precisato che la norma richiede l’indicazione delle entrate del nucleo, non l’aggressione dei redditi dei familiari: il familiare non è debitore. La questione è delicata quando il familiare contribuisce in modo stabile alle spese, e va documentata con precisione dal gestore.

Debitore già dichiarato fallito

Per chi è stato dichiarato fallito sotto la vecchia legge fallimentare e non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., Cass. n. 30108/2025 ha escluso il ricorso all’art. 283 per la stessa esposizione debitoria, enunciando il principio nell’interesse della legge. Il tema non è chiuso: un decreto del Tribunale di Modena del 1° luglio 2026, segnalato dalla stampa specializzata, ha concesso l’esdebitazione all’esito di una liquidazione controllata a un debitore già fallito e non esdebitato, discostandosi dal principio della Cassazione. Resta aperta, inoltre, la posizione dei debiti sorti dopo la chiusura del fallimento.

Debiti prevalentemente fiscali

Molti percettori di ADI hanno alle spalle un’attività autonoma chiusa con debiti erariali. La giurisprudenza di merito non è uniforme. Il Tribunale di Alessandria, con decreto 11 febbraio 2026 (R.G. 6/2025), ha concesso l’esdebitazione dell’incapiente a un debitore con circa 43.000 € di debiti verso l’agente della riscossione, valorizzando la sopravvenuta invalidità, il tentativo di rateizzazione e l’assenza di distrazioni a favore di altri creditori; nello stesso decreto sono richiamati orientamenti più rigorosi di altri tribunali. Il debito fiscale, da solo, non esclude la meritevolezza: conta come e perché si è formato.

Debiti di mantenimento verso i figli

Gli obblighi di mantenimento e alimentari non sono coperti dall’esdebitazione (art. 278 CCII). Inoltre, una misura assistenziale non è sempre al riparo da chi vanta crediti di mantenimento: il Tribunale di Trani, con ordinanza del 30 gennaio 2020, ha ritenuto il Reddito di cittadinanza pignorabile, senza i limiti dell’art. 545 c.p.c., a favore dei figli minori del beneficiario inadempiente. L’ordinanza riguarda la misura precedente all’ADI e va letta con cautela, ma segnala che la natura assistenziale della prestazione non equivale a un’impignorabilità assoluta.

Nucleo con un componente con disabilità

L’ADI spetta più frequentemente a nuclei con un componente con disabilità, che ricevono anche altre prestazioni, come la pensione di invalidità civile o l’indennità di accompagnamento. In questi casi il gestore deve documentare con attenzione le spese di cura, assistenza e trasporto sostenute dal nucleo. La soglia del comma 2 è un parametro legale, ma la scala ISEE prevede maggiorazioni per la presenza di componenti con disabilità, e la descrizione delle spese effettive rafforza la valutazione di incapienza anche in prospettiva. L’indennità di accompagnamento, per la sua funzione, merita una trattazione separata nella relazione, perché è destinata a coprire un bisogno specifico della persona assistita e non il mantenimento generico della famiglia.

Prestazioni escluse dalla liquidazione controllata

Se la strada è la liquidazione controllata, l’art. 268, comma 4, CCII esclude dalla massa i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia nei limiti fissati dal giudice. Il Tribunale di Terni, con sentenza depositata il 17 luglio 2023, ha ritenuto l’Assegno unico per i figli riconducibile agli assegni familiari e quindi non acquisibile alla procedura.

Quando le entrate di un nucleo sono fatte quasi solo di prestazioni assistenziali, la scelta tra incapienza, liquidazione e piano del consumatore si decide sulla lettura dei numeri: è il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC.

Domande frequenti

Se chiedo l’esdebitazione dell’incapiente perdo l’Assegno di inclusione?

No, la procedura di sovraindebitamento non è tra le cause di decadenza dall’ADI previste dal D.L. 48/2023. L’ADI dipende dai requisiti di ISEE, reddito, patrimonio e dagli obblighi di attivazione del nucleo. Va però ricordato che la cancellazione dei debiti non modifica di per sé l’ISEE, mentre eventuali cambiamenti di reddito o patrimonio vanno comunicati all’INPS come di consueto. L’ADI percepito, d’altra parte, va indicato nella domanda tra le entrate del nucleo: la trasparenza è la condizione per ottenere il beneficio.

Con l’ADI posso fare un piano del consumatore?

Sì, se il piano è sostenibile. L’ADI, da solo, è di regola interamente assorbito dal mantenimento del nucleo, e un piano che lo impegni in larga parte non sarebbe credibile. La strada percorribile è quasi sempre la finanza esterna: un familiare che si impegna a versare una somma, documentando la propria capacità. Se invece non esiste alcuna risorsa, né propria né di terzi, la procedura più coerente è l’esdebitazione dell’incapiente, che non richiede alcun pagamento.

Possiedo la casa in cui vivo: posso comunque essere incapiente?

È molto difficile. L’immobile è un’utilità che potrebbe essere venduta, anche se il valore è modesto e anche se la casa è compatibile con i requisiti dell’ADI. Le due discipline rispondono a logiche diverse: l’ADI tutela il nucleo in povertà, l’art. 283 libera chi non ha nulla da dare. In presenza della casa occorre confrontare la liquidazione controllata con una ristrutturazione dei debiti sostenuta da terzi, verificando quale delle due offre ai creditori almeno quanto otterrebbero dalla vendita.

Che cosa succede se dopo il decreto trovo lavoro?

Il debito non rinasce per intero. Per i tre anni successivi al decreto devi dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute. Se il nuovo reddito, dedotte le spese di produzione, supera la soglia di mantenimento calcolata sull’assegno sociale aumentato della metà e sulla scala ISEE, l’eccedenza è un’utilità rilevante: i creditori, informati dall’OCC su autorizzazione del giudice, possono agire nei limiti di quella eccedenza. Se ometti la dichiarazione, rischi la revoca del beneficio.

Posso chiedere l’esdebitazione dell’incapiente una seconda volta?

No. L’art. 283 consente l’accesso una sola volta. Per questo la domanda va preparata con cura e presentata nel momento giusto, quando la situazione è stabilizzata e non sono prevedibili sopravvenienze imminenti, come un’eredità già aperta o un risarcimento in arrivo. Un rigetto per ragioni formali non consuma il beneficio, ma una concessione seguita da revoca può creare complicazioni: meglio una domanda completa che una domanda rapida.

Il creditore può pignorare l’ADI mentre la procedura è in corso?

L’ADI è accreditato su una carta dedicata con vincoli di utilizzo, e questo rende di fatto difficile l’aggressione da parte dei creditori ordinari. Il punto della sua impignorabilità in senso stretto, però, non è definito da una norma espressa che abbiamo potuto riscontrare, e la giurisprudenza sul Reddito di cittadinanza ne ha ammesso il pignoramento per crediti di mantenimento dei figli. Nelle procedure di sovraindebitamento, l’apertura della liquidazione controllata blocca le azioni esecutive individuali; nell’esdebitazione dell’incapiente, il decreto rende i debiti anteriori inesigibili.

Quali documenti servono per dimostrare che vivo solo dell’ADI?

Servono la ricevuta di accoglimento della domanda di ADI e gli importi mensili accreditati, la DSU e l’attestazione ISEE in corso di validità, le certificazioni uniche e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli estratti di eventuali conti e carte, i contratti di locazione e le ricevute dei canoni, le visure catastali e del PRA. Per i componenti del nucleo vanno indicate le rispettive entrate. Un fascicolo completo permette al gestore di attestare l’attendibilità della documentazione, che la Cassazione considera un punto di controllo sostanziale del giudice.

Il quadro giurisprudenziale di riferimento

I provvedimenti che seguono sono quelli che, alla data di ottobre 2026, delimitano la materia. I principi sono riformulati in parole proprie; dove la pronuncia è nota solo tramite commenti o richiami, lo si indica.

Corte di cassazione

  1. Cass. civ., sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108. Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare non può rivolgersi all’art. 283 per la stessa massa di debiti, perché l’esdebitazione è il segmento finale della procedura cui accede. La Corte ha anche ritenuto non ricorribile per cassazione il decreto di diniego. Rilevanza: delimita l’accesso all’incapienza per gli ex imprenditori.
  2. Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2026, n. 13228. Sono ricorribili per cassazione i decreti sull’esdebitazione dell’incapiente che decidono nel contraddittorio sui presupposti di merito, come la meritevolezza; non lo sono quelli che rilevano solo difetti di ammissibilità o procedibilità. Rilevanza: apre la strada al controllo di legittimità sui rigetti nel merito, in parziale contrasto con la pronuncia precedente.
  3. Cass. civ., sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. L’ammissione alla liquidazione controllata non è un premio e non può essere negata per una valutazione di scarsa meritevolezza; negligenza e imprudenza nella formazione del debito rilevano semmai nella fase di esdebitazione. Rilevanza: per chi possiede un bene e non può accedere all’art. 283, la liquidazione resta accessibile.
  4. Cass. civ., sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Nella liquidazione controllata la relazione dell’OCC deve illustrare in modo chiaro, completo e attendibile cause dell’indebitamento e diligenza del debitore, come presupposto di ammissibilità verificato dal giudice. Rilevanza: conferma il peso della relazione del gestore, che nell’art. 283 è ancora più centrale.
  5. Cass. civ., ord. 28 ottobre 2025, n. 28576. Secondo il commento disponibile, la Corte ha affermato che completezza e attendibilità della relazione dell’OCC nella liquidazione controllata sono oggetto di controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: rafforza l’esigenza di una documentazione delle entrate assistenziali senza lacune. Principio noto solo dall’anteprima di un commento.

Giudici di merito

  1. Trib. Milano, sez. II civ., decreto 27 ottobre 2025 (R.G. 15/2025). Esdebitazione dell’incapiente concessa constatando che le entrate del nucleo erano integralmente assorbite dalle spese di mantenimento verificate dall’OCC, con esclusione di colpa grave e mala fede. Rilevanza: mostra il metodo di verifica del comma 2 e la fissazione delle dichiarazioni annuali.
  2. Trib. Alessandria, decreto 11 febbraio 2026 (R.G. 6/2025). Esdebitazione concessa a un debitore con pensione di invalidità e debiti prevalentemente erariali; la prevalenza del debito fiscale non esclude di per sé la meritevolezza, che va valutata sulle circostanze concrete. Rilevanza: utile ai percettori di prestazioni assistenziali con trascorsi di lavoro autonomo.
  3. Trib. Terni, sentenza depositata il 17 luglio 2023. L’Assegno unico per i figli è riconducibile agli assegni familiari, non è pignorabile e resta fuori dalla liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268, comma 4, CCII. Rilevanza: indica come vengono trattate le prestazioni a sostegno della famiglia.
  4. Trib. Trani, ord. 30 gennaio 2020. Il Reddito di cittadinanza è stato ritenuto pignorabile, senza i limiti dell’art. 545 c.p.c., a favore dei figli per crediti di mantenimento. Rilevanza: la natura assistenziale della misura non comporta un’immunità generalizzata.
  5. Trib. Modena, decreto 1° luglio 2026. Secondo la stampa specializzata, ha concesso l’esdebitazione all’esito della liquidazione controllata a un debitore già fallito e non esdebitato, discostandosi dal principio della Cassazione. Rilevanza: segnala che la questione degli ex falliti resta discussa.
  6. Trib. Taranto, sez. II, 28 febbraio 2024 (richiamato nel decreto di Alessandria). L’esdebitazione dell’incapiente è un istituto eccezionale, da vagliare con rigore. Rilevanza: spiega perché la documentazione deve essere inattaccabile.
  7. Trib. Avellino, 9 gennaio 2025 (richiamato nel decreto di Alessandria). La presenza di debiti fiscali non impedisce la meritevolezza quando il debitore ha tentato di pagare e si è trovato nell’impossibilità di farlo. Rilevanza: criterio utile per chi ha chiesto rateizzazioni poi decadute.
  8. Trib. Milano, 23 dicembre 2024 (richiamato nel decreto di Alessandria). Un indebitamento prevalentemente erariale non compromette la meritevolezza se le difficoltà sono state gravi e imprevedibili. Rilevanza: conferma un orientamento di merito favorevole alla valutazione caso per caso.

Il quadro mostra due linee. La prima, di legittimità, è rigorosa sui presupposti e sulla qualità della relazione dell’OCC. La seconda, di merito, è attenta alle ragioni concrete del sovraindebitamento e non esclude chi ha debiti fiscali o vive di prestazioni assistenziali. Per un percettore di ADI la conseguenza operativa è netta: la partita si gioca sulla completezza del fascicolo e sulla ricostruzione della storia del debito, più che sull’entità del reddito.

Cosa può fare lo Studio Monardo per chi percepisce l’Assegno di inclusione

Lo studio lavora su questi casi con un metodo preciso, dalla prima analisi fino all’eventuale impugnazione.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa, richiedendo gli estratti alle banche dati creditizie, all’agente della riscossione e ai singoli creditori, per evitare che un debito dimenticato emerga dopo il decreto.
  2. Calcoliamo la soglia dell’art. 283 sull’importo ufficiale dell’assegno sociale dell’anno e sulla scala ISEE del nucleo, con le maggiorazioni applicabili, e la confrontiamo con tutte le entrate, ADI compreso.
  3. Verifichiamo il patrimonio bene per bene, compresi immobili in quota ereditaria, veicoli, conti e polizze, per stabilire se esiste un’utilità che escluda l’incapienza.
  4. Valutiamo le sopravvenienze prevedibili (eredità aperte, vertenze, indennità) e scegliamo il momento del deposito in modo da non consumare l’unica esdebitazione disponibile.
  5. Confrontiamo per iscritto le tre strade, incapienza, liquidazione controllata e ristrutturazione dei debiti del consumatore, con un raffronto numerico tra quanto otterrebbero i creditori in ciascuna.
  6. Strutturiamo la finanza esterna quando un familiare è disposto a contribuire, predisponendo l’impegno scritto e la documentazione della sua capacità.
  7. Ricostruiamo la storia del debito per la valutazione di meritevolezza: cause, tempi, eventi di salute o di lavoro, tentativi di pagamento, merito creditizio valutato dai finanziatori.
  8. Predisponiamo il fascicolo per l’OCC con elenco creditori, atti degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed entrate del nucleo, così da rendere la relazione del gestore completa e attendibile.
  9. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli: reclamo entro trenta giorni e, quando il decreto decide nel merito, valutazione del ricorso per cassazione alla luce della giurisprudenza più recente.
  10. Seguiamo il triennio successivo, calendarizzando le dichiarazioni annuali e verificando se un nuovo reddito supera la soglia, per prevenire la revoca.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, disciplina oggi confluita nel Codice della crisi) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema l’abilitazione decisiva è quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento, unita al ruolo di fiduciario OCC: significa conoscere i criteri con cui il gestore redige la relazione particolareggiata, che cosa il giudice si aspetta di leggere sulle cause dell’indebitamento e come vanno rappresentate entrate fatte di prestazioni assistenziali. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea, oggi che la Cassazione ha aperto al ricorso contro i decreti che decidono nel merito.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono redditi, ISEE e posizione fiscale, gli avvocati costruiscono la domanda e la difesa nelle eventuali fasi contenziose. Quando tra i debiti compaiono cartelle o finanziamenti bancari, il coordinamento in diritto bancario e tributario consente di verificare anche la correttezza delle pretese prima di inserirle nella procedura.

In sintesi

Chi percepisce l’Assegno di inclusione può accedere alle procedure di sovraindebitamento. Di regola il suo reddito è sotto la soglia dell’art. 283, che parte dall’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per la scala ISEE; se non possiede beni liquidabili e il debito non è nato da frode o colpa grave, l’esdebitazione dell’incapiente è la strada più coerente. Se possiede la casa o un altro bene, occorre confrontare la liquidazione controllata con una ristrutturazione dei debiti del consumatore sostenuta da finanza esterna. In ogni caso, l’ADI va dichiarato e le sopravvenienze dei tre anni successivi vanno monitorate.

Lo Studio Monardo tratta questa materia perché la sua parte decisiva si svolge davanti all’OCC e nella relazione del gestore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e coordina uno staff che ricostruisce entrate, ISEE e storia del debito prima di scegliere la procedura. Analizzeremo la tua situazione e costruiremo la strategia sui numeri, non su formule generiche.

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