Il pignoramento dello stipendio è già in corso. La banca ha fissato l’asta della casa. Un fornitore ha appena notificato un precetto. Chi arriva al sovraindebitamento in queste condizioni fa quasi sempre la stessa domanda: da quale giorno i creditori smettono di agire? La risposta, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024), non è un giorno solo. È una sequenza di date, ciascuna con un effetto diverso. La vecchia L. 3/2012 è abrogata e il suo sistema non è più quello che si applica.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nel sovraindebitamento questo vale più che altrove. La protezione non è automatica: va chiesta, va ottenuta con un decreto, va depositata nel fascicolo dell’esecuzione giusta e va difesa quando un creditore ne chiede la revoca. Basta sbagliare una data o un deposito e il pignoramento va avanti, anche se il debitore ha già presentato il suo piano.
In sintesi, la cronologia è questa. C’è un tempo prima del deposito, in cui nessuno è protetto. C’è il deposito del ricorso, che contiene l’istanza di misure protettive. Arriva il decreto di apertura: è il momento in cui il giudice può sospendere le esecuzioni (art. 70, comma 4, per il consumatore) o vietarle a pena di nullità (art. 78, comma 2, lett. d, per il concordato minore). Seguono le settimane delle osservazioni e del voto, in cui le misure possono essere revocate. Poi la decisione: omologa, diniego oppure conversione. Se si apre la liquidazione controllata, il divieto deriva dalla sentenza stessa (art. 270, comma 5). Ultima tappa, il reclamo.
Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi la procedura dall’interno, nei passaggi che l’Organismo cura con il giudice. Le misure protettive si decidono con decreti, si contestano con reclami e a volte finiscono davanti alla Suprema Corte. Per questo conta anche la sua abilitazione di avvocato cassazionista: segue opposizioni e reclami fino all’ultimo grado.
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La mappa temporale: dieci tappe, tre procedure, un solo orologio
Prima di entrare nelle singole fasi, serve una vista d’insieme. Nel CCII il sovraindebitamento passa per tre procedure: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), il concordato minore (artt. 74-83) e la liquidazione controllata (artt. 268-277). Gli strumenti di protezione sono tre, uno per procedura, e non coincidono. Il primo è una sospensione facoltativa, che il giudice concede su istanza e valutando il caso. Il secondo è un divieto con sanzione di nullità, anch’esso su istanza. Il terzo è un divieto che nasce per legge con la sentenza di apertura.
Il quadro generale delle misure protettive sta negli artt. 54 e 55 CCII. Quanto si applichino al sovraindebitamento è una questione aperta, perché l’art. 65, comma 2, richiama le disposizioni generali solo «in quanto compatibili». Ci torneremo alla prima tappa.
La tabella mette in fila le tappe che l’articolo sviluppa sezione per sezione.
| Tappa | Momento | Atto o evento | Norma di riferimento | Effetto sulle azioni dei creditori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima del deposito | Istanza all’OCC, nomina del gestore, raccolta documenti | artt. 65, 68, 76 CCII | Nessuna protezione: i creditori agiscono liberamente |
| 2 | Giorno 0 | Deposito del ricorso con istanza di misure protettive | artt. 67-68, 74-76 CCII | Nessuno stop automatico: c’è solo la richiesta |
| 3 | Dal deposito al decreto | Esame di ammissibilità da parte del giudice | artt. 70 c.1, 78 c.1 CCII | Fase scoperta: le esecuzioni proseguono |
| 4 | Il giorno del decreto | Decreto di apertura con misure | art. 70 c.4; art. 78 c.2 lett. d CCII | Sospensione o divieto, a seconda della procedura |
| 5 | Entro 30 giorni | Comunicazione ai creditori; deposito del decreto nelle esecuzioni | art. 70 c.1; art. 78 c.2 CCII | La protezione diventa operativa nei singoli fascicoli |
| 6 | Le settimane successive | Osservazioni, voto, eventuali istanze di revoca | art. 70 c.3 e c.5; art. 78 c.2 lett. c; art. 79 CCII | Le misure possono essere revocate |
| 7 | La decisione | Omologa o diniego | art. 70 c.7 ss.; art. 80 CCII | Le misure si stabilizzano oppure cadono |
| 8 | Se si apre la liquidazione | Sentenza di apertura | artt. 268-270 c.5, art. 150 CCII | Divieto per legge, salve le eccezioni (privilegio fondiario) |
| 9 | Dopo la decisione | Reclamo e ricorso per cassazione | art. 51 CCII; art. 111 Cost. | La protezione dipende dall’esito dell’impugnazione |
| 10 | Per tutta la durata del piano | Esecuzione del piano omologato, vigilanza dell’OCC, eventuale revoca dell’omologa | artt. 71-72; artt. 81-82 CCII | Il vincolo resta finché il piano viene rispettato |
Due avvertenze per leggere la mappa. La prima riguarda le date: i termini del Codice della crisi, salvo diversa disposizione, non sono soggetti alla sospensione feriale (art. 9 CCII). Chi è abituato al processo ordinario e conta sulla pausa dall’1 al 31 agosto rischia di perdere una scadenza. La seconda riguarda i tempi reali: tra un tribunale e l’altro cambiano molto, e in ogni tappa distinguiamo il termine di legge dalla durata che si osserva nella pratica.
Prima del giorno 0: il tempo in cui i creditori corrono e nessuno li ferma
Cosa succede
Siamo prima di ogni deposito. Il debitore ha capito di non farcela e si rivolge a un Organismo di composizione della crisi (OCC), che nomina un gestore. Il gestore raccoglie la documentazione: elenco dei creditori, beni, redditi, dichiarazioni fiscali, atti dispositivi degli ultimi anni. Poi redige la relazione che accompagnerà la domanda (art. 68 per il consumatore, art. 76 per il concordato minore). In questa fase non c’è ancora nessun fascicolo davanti al giudice della crisi. Il fatto di essersi rivolti all’OCC non ferma nessuna azione dei creditori.
La norma
Le norme che regolano questa fase descrivono l’istruttoria, non la tutela. L’art. 65 CCII individua le procedure e richiama le disposizioni generali del Titolo III «in quanto compatibili». Gli artt. 68 e 76 disciplinano il contenuto della relazione dell’OCC. Nessuna di queste disposizioni impedisce ai creditori di agire durante l’istruttoria.
Resta da capire se il debitore possa chiedere misure protettive o cautelari prima del ricorso, usando gli artt. 54 e 55 CCII. Questi articoli costruiscono un sistema generale di misure protettive (il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari) e di misure cautelari. Lo fanno però pensando soprattutto agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa. Per il sovraindebitamento il Codice ha previsto misure proprie, collegate al decreto di apertura: è un argomento forte per ritenere che la tutela anticipata degli artt. 54-55 non sia, in linea generale, la strada principale. È un punto interpretativo da verificare caso per caso, anche alla luce delle prassi del tribunale competente.
I termini che si attivano
In questa fase non scatta alcun termine a favore del debitore. Scattano invece, senza pause, quelli delle esecuzioni già avviate. Restano attivi:
- il termine di 20 giorni dal compimento dell’atto esecutivo per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.);
- il termine per la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), da presentare prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione;
- le udienze già fissate dal giudice dell’esecuzione, che non slittano perché il debitore ha contattato un OCC.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra in cui si decide la qualità della protezione futura. Il debitore può:
- fare con il gestore la mappa di tutte le esecuzioni pendenti: tribunale, numero di ruolo, prossima udienza, stato della vendita;
- stabilire quale procedura è adatta (consumatore, concordato minore o liquidazione controllata), perché da questa scelta dipende quale protezione potrà chiedere;
- stabilire quali esecuzioni minacciano davvero la riuscita del piano. Per la ristrutturazione del consumatore il giudice sospende solo quelle che possono pregiudicarne la fattibilità, quindi la motivazione va preparata già ora;
- usare gli strumenti ordinari dell’esecuzione (opposizioni, istanze al giudice dell’esecuzione) quando ci sono vizi propri del procedimento esecutivo.
Ci sono anche cose che non può fare. Non può pretendere che il giudice dell’esecuzione sospenda solo perché «è in corso una pratica di sovraindebitamento». E non può compiere atti che riducono il patrimonio (vendite a parenti, pagamenti preferenziali), perché verranno esaminati quando si valuta l’assenza di colpa grave, malafede o frode.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è pensare che l’istruttoria all’OCC sia già protezione. Molti debitori smettono di seguire le esecuzioni dal giorno in cui firmano l’incarico al gestore. Intanto l’asta arriva all’aggiudicazione o l’assegnazione del quinto dello stipendio diventa definitiva. Il secondo errore è aspettare che la documentazione sia perfetta in ogni dettaglio prima di depositare. È vero che l’OCC deve fare un’istruttoria completa. Ma se l’asta è fissata tra quaranta giorni, il calendario dell’esecuzione decide le priorità.
Quanto dura realmente
Nella prassi questa fase dura da qualche settimana a diversi mesi. Dipende dall’OCC, da quanto il debitore è rapido nel consegnare i documenti e da quanto è complessa la posizione: ci sono crediti tributari, garanzie prestate per altri, partecipazioni in società. Non c’è un termine di legge per chiudere l’istruttoria. Proprio per questo conviene programmare il deposito partendo dalla prossima udienza dell’esecuzione più pericolosa e procedendo a ritroso.
Giorno 0: il deposito del ricorso e l’istanza di misure protettive
Cosa succede
Siamo al giorno 0. Il ricorso arriva in tribunale, presentato tramite l’OCC per la ristrutturazione del consumatore (art. 68) o dal debitore con l’OCC per il concordato minore (art. 76). Contiene la proposta, il piano, la relazione del gestore e la documentazione prevista. Contiene anche, ed è quello che conta per questo articolo, l’istanza di misure protettive. Il giudice non può concedere ciò che nessuno gli ha chiesto.
La norma
Per la ristrutturazione del consumatore la base è l’art. 70, comma 4, CCII. Con il decreto di apertura il giudice, su istanza del debitore, può sospendere i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Sempre su istanza, può vietare le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e adottare le altre misure utili a conservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.
Per il concordato minore la base è l’art. 78, comma 2, lett. d, CCII. Su istanza del debitore, il decreto di apertura stabilisce che, finché il provvedimento di omologazione non diventa definitivo, non si possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né disporre sequestri conservativi, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori con titolo o causa anteriore. La sanzione è la nullità.
Le due norme sono costruite in modo diverso. Nella prima il giudice valuta l’incidenza sulla fattibilità del piano. Nella seconda il divieto è ampio e protegge l’intero patrimonio.
I termini che si attivano
Il deposito non fa partire termini perentori contro il debitore. Fa però iniziare l’attesa del decreto, per la quale la legge non fissa un termine rigido e che il debitore non controlla. Per questo l’istanza va scritta già al giorno 0 in modo che il giudice possa accoglierla subito. Deve indicare per ogni esecuzione il tribunale, il numero di ruolo, il bene colpito, la prossima udienza e il motivo per cui la sua prosecuzione comprometterebbe il piano.
Per il consumatore che ha un mutuo sulla casa di abitazione serve un’attenzione in più. L’art. 67, comma 5, CCII consente di prevedere nel piano il rimborso delle rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale alla scadenza originaria, a condizioni precise: essere in regola con i pagamenti alla data del deposito oppure ottenere l’autorizzazione del giudice a pagare il debito scaduto. Questa scelta va fatta al giorno 0, perché cambia il modo in cui va chiesta la sospensione dell’esecuzione immobiliare.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno 0 è il momento in cui l’istanza va scritta per l’intero perimetro delle esecuzioni. Concretamente il debitore può:
- chiedere la sospensione esecuzione per esecuzione, motivando il pregiudizio alla fattibilità di ciascuna (consumatore);
- chiedere, in aggiunta, il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari, se ci sono creditori con titolo che non hanno ancora agito;
- nel concordato minore, chiedere il divieto dell’art. 78, comma 2, lett. d, ricordando che riguarda anche l’acquisto di diritti di prelazione;
- chiedere misure conservative accessorie, come l’autorizzazione a pagare spese correnti o il blocco di atti di straordinaria amministrazione, per rendere credibile l’impegno a mantenere integro il patrimonio.
Una volta depositato il ricorso, il debitore non può più gestire il patrimonio come se la procedura non ci fosse. Ogni atto di disposizione verrà letto alla luce dei requisiti soggettivi di accesso.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è un’istanza generica: «si chiede la sospensione di tutte le procedure esecutive». Il giudice del consumatore deve valutare il pregiudizio alla fattibilità. Se non trova gli elementi per farlo, può concedere la misura solo in parte o rinviare. Un secondo errore è dimenticare le esecuzioni presso terzi già assegnate. Quando l’ordinanza di assegnazione è stata emessa, il rapporto si è già spostato sul piano del pagamento diretto dal terzo. Gli effetti vanno valutati con attenzione e non possono essere dati per scontati.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé è un atto istantaneo. Non lo è la sua preparazione: l’istanza di misure protettive va costruita insieme alla relazione dell’OCC, e un ricorso ben impostato evita settimane di integrazioni. Nella pratica di molti tribunali la richiesta di chiarimenti o integrazioni è frequente. Ogni integrazione sposta in avanti il decreto e quindi la protezione.
Dal deposito al decreto: la fase scoperta
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella sua fase più delicata. Il ricorso è depositato, ma il decreto non c’è ancora. Il giudice esamina l’ammissibilità della proposta e del piano. Può chiedere integrazioni al debitore o chiarimenti all’OCC. Intanto le esecuzioni seguono il loro calendario. Tra il deposito e il decreto la legge non prevede alcuno stop automatico delle azioni esecutive nelle procedure di sovraindebitamento su istanza del debitore.
La norma
L’art. 70, comma 1, CCII stabilisce che il giudice, se proposta e piano sono ammissibili, ne dispone con decreto la pubblicazione e la comunicazione ai creditori. Il comma 4 collega le misure protettive proprio a quel decreto («con il decreto di cui al comma 1»). Lo schema del concordato minore è identico: l’art. 78, comma 1, prevede il decreto di apertura e il comma 2, lett. d, vi collega il divieto. Da qui discende la regola di fondo: la protezione nasce con il decreto, non con il deposito.
I termini che si attivano
La legge non dà al giudice un termine perentorio per pronunciarsi. Restano invece pienamente operativi i termini dell’esecuzione ordinaria: le udienze ex art. 569 c.p.c., le date d’asta, le scadenze per le opposizioni. Se in questa fase arriva un atto esecutivo viziato, il termine di 20 giorni dell’art. 617 c.p.c. continua a decorrere, anche se nel frattempo è stato depositato il ricorso.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva è doppia: davanti al giudice della crisi e davanti al giudice dell’esecuzione.
Davanti al giudice della crisi il debitore può:
- rispondere subito alle richieste di integrazione, perché ogni giorno di ritardo è un giorno in più senza protezione;
- segnalare con un’istanza motivata un’udienza di vendita imminente e chiedere che la decisione sulle misure venga presa in tempo utile.
Davanti al giudice dell’esecuzione può:
- informare del deposito, chiarendo che non c’è ancora un provvedimento di sospensione;
- usare gli strumenti propri del processo esecutivo se ci sono vizi dell’esecuzione. Non sono strumenti per «guadagnare tempo»: richiedono motivi effettivi.
Il debitore non può chiedere al giudice dell’esecuzione una sospensione «concorsuale» che il giudice della crisi non ha ancora disposto. La competenza di ciascun giudice va rispettata: lo vedremo nella tappa successiva, con l’ordinanza della Cassazione sull’equiordinazione tra i giudici.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è dare per scontato che il deposito «congeli» la situazione. Chi lo fa si presenta all’udienza di vendita senza istanze e senza argomenti, mentre il bene viene aggiudicato. C’è anche l’errore opposto: sommergere il giudice della crisi di solleciti senza elementi nuovi. Il risultato è solo appesantire il fascicolo.
Quanto dura realmente
La durata di questa fase cambia molto da un tribunale all’altro. Nella pratica può andare da qualche giorno a diverse settimane, e si allunga se servono integrazioni. I decreti pubblicati da alcuni tribunali mostrano intervalli di circa due mesi e mezzo tra il deposito del ricorso e il decreto di apertura. È il caso del Tribunale di Milano nel procedimento R.G. 907/2025: ricorso del 15 luglio 2025, decreto di apertura del 29 settembre 2025. Chi ha un’asta fissata a trenta giorni non può contare su una protezione che arriva dopo settanta.
Il giorno del decreto di apertura: sospensione o divieto, e con quali confini
Cosa succede
Siamo al giorno del decreto. È qui che arriva la risposta alla domanda del titolo. Il giudice dichiara ammissibile la proposta, ne dispone la pubblicazione e la comunicazione ai creditori e, se il debitore lo ha chiesto, concede le misure protettive. È da questo momento che le azioni dei creditori possono fermarsi, nei limiti fissati dal decreto.
La norma
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70, comma 4, CCII) il giudice:
- può sospendere le esecuzioni forzate che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. È una valutazione discrezionale, collegata al singolo procedimento;
- può vietare le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e disporre altre misure conservative fino alla conclusione del procedimento.
Nel concordato minore (art. 78, comma 2, lett. d, CCII) il decreto, su istanza, dispone che fino alla definitività dell’omologazione non si possano iniziare né proseguire azioni esecutive individuali, sequestri conservativi o acquisti di prelazioni da parte dei creditori con titolo o causa anteriore. Gli atti compiuti in violazione sono nulli.
| Profilo | Consumatore (art. 70 c.4) | Concordato minore (art. 78 c.2 lett. d) |
|---|---|---|
| Iniziativa | Istanza del debitore | Istanza del debitore |
| Oggetto | Esecuzioni che pregiudicano la fattibilità; divieto di nuove azioni esecutive e cautelari | Azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, diritti di prelazione |
| Valutazione del giudice | Pregiudizio alla fattibilità del piano | Collegata all’apertura su istanza |
| Durata | Fino alla conclusione del procedimento | Fino alla definitività dell’omologazione |
| Sanzione | Secondo il contenuto del decreto | Nullità |
I termini che si attivano
Dal decreto partono i termini della fase comunicativa, che vedremo alla tappa successiva. Per il consumatore l’OCC deve comunicare la proposta a tutti i creditori entro trenta giorni (art. 70, comma 1). Nel concordato minore il decreto fissa un termine non superiore a trenta giorni entro cui i creditori devono far pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione (art. 78, comma 2, lett. c). Le misure protettive del decreto hanno una durata collegata alla procedura: «fino alla conclusione del procedimento» per il consumatore, fino alla definitività dell’omologa nel concordato minore. Non c’è una scadenza fissa da rinnovare.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno del decreto si leggono i suoi confini, riga per riga. Il debitore deve verificare:
- quali esecuzioni sono state sospese e quali no. Nel consumatore la sospensione può essere parziale;
- se è stato disposto anche il divieto di nuove azioni, oppure solo la sospensione di quelle pendenti;
- se ci sono misure conservative accessorie che lo obbligano a chiedere autorizzazioni (ad esempio per gli atti di straordinaria amministrazione);
- se il giudice ha respinto in parte l’istanza. In questo caso bisogna valutare subito se insistere con un’istanza integrativa più motivata.
Il decreto non si esegue da solo: va portato a conoscenza dei soggetti giusti, come vedremo tra poco.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è leggere «misure protettive» nel decreto e credere che riguardino tutto. Nel consumatore la sospensione è legata al pregiudizio alla fattibilità del piano. Un’esecuzione su un bene che il piano destina alla vendita, ad esempio, potrebbe non essere sospesa. Nel concordato minore il divieto copre i creditori con titolo o causa anteriore, non quelli successivi. E le esecuzioni dei crediti sorti dopo l’apertura seguono regole proprie.
Quanto dura realmente
Dal decreto in poi la protezione dura quanto la procedura. Nella pratica, dal decreto di apertura alla decisione sull’omologa passano di norma alcuni mesi. Nel procedimento R.G. 907/2025 del Tribunale di Milano il decreto di apertura è del 29 settembre 2025, la relazione dell’OCC del 4 novembre 2025, l’udienza del 25 novembre 2025 e la decisione del 28 novembre 2025: circa due mesi. È un dato utile come riferimento, non una regola: altri tribunali hanno tempi più lunghi.
Entro 30 giorni: comunicazione ai creditori e deposito del decreto nelle esecuzioni
Cosa succede
Il calendario ora corre su due binari. Il primo è quello della comunicazione: l’OCC trasmette proposta e decreto a tutti i creditori, e ciascuno deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni successive (art. 70, commi 1 e 2). Il secondo binario è quello che decide se la protezione funziona davvero: il decreto deve essere depositato nel fascicolo di ogni esecuzione pendente, perché il giudice dell’esecuzione ne tragga le conseguenze.
La norma
Il rapporto tra giudice della crisi e giudice dell’esecuzione è stato chiarito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza Sez. III, 26 luglio 2023, n. 22715. La Corte ha affermato che i due giudici sono equiordinati: il giudice della procedura di sovraindebitamento non può dichiarare nulla o sospendere direttamente l’esecuzione individuale. È il giudice dell’esecuzione che deve adottare il provvedimento di sospensione, o le altre misure conseguenti, quando gli viene sottoposto il provvedimento della procedura concorsuale. Il caso riguardava l’omologa di un accordo nel regime della L. 3/2012. Il principio organizzativo è però valido anche oggi: il provvedimento del giudice della crisi produce effetto nel processo esecutivo attraverso il giudice di quel processo.
I termini che si attivano
- 30 giorni dal decreto per la comunicazione ai creditori da parte dell’OCC (art. 70, comma 1, per il consumatore);
- 20 giorni dalla comunicazione per le osservazioni dei creditori (art. 70, comma 3), di cui parleremo alla prossima tappa;
- nel concordato minore, il termine non superiore a 30 giorni fissato dal decreto per le adesioni (art. 78, comma 2, lett. c).
Per il deposito del decreto nelle esecuzioni la legge non fissa un termine. Lo fissa il calendario delle udienze: il deposito va fatto prima della prossima attività esecutiva utile, altrimenti la vendita o l’assegnazione rischiano di andare avanti come se il decreto non esistesse.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la tappa in cui il lavoro pratico decide se le misure diventano effettive o restano sulla carta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, imposta questa fase partendo dal fascicolo di ogni singola esecuzione e non solo dal decreto.
Il debitore, con il suo difensore, può:
- depositare in ogni procedura esecutiva copia del decreto con un’istanza di sospensione o di presa d’atto, indicando le parti del decreto che riguardano quella procedura;
- avvisare il custode e il professionista delegato alla vendita, perché le operazioni non vadano avanti per inerzia;
- nelle esecuzioni presso terzi, avvisare il terzo pignorato (datore di lavoro, banca) del provvedimento del giudice dell’esecuzione, per evitare che continui ad accantonare o a versare;
- vigilare sulla comunicazione dell’OCC ai creditori: se un creditore non viene informato correttamente, potrà poi contestare gli esiti della procedura (lo vedremo con la Cass. 5157/2025).
L’errore tipico di questa fase
L’errore classico è considerare chiusa la questione con il decreto. Il debitore riceve il provvedimento, lo conserva, e due settimane dopo il professionista delegato celebra l’asta, perché nel fascicolo dell’esecuzione non c’è nulla. A quel punto bisogna intervenire sull’aggiudicazione: è una battaglia più difficile di quella che un deposito tempestivo avrebbe evitato.
Quanto dura realmente
La comunicazione dell’OCC si chiude normalmente entro il termine di legge. Il deposito nelle esecuzioni può essere fatto in pochi giorni. La reazione del giudice dell’esecuzione dipende dal suo ruolo d’udienza: alcuni provvedono in pochi giorni, altri alla prima udienza utile. È per questo che il deposito va fatto subito e accompagnato da un’istanza che chieda un provvedimento espresso.
Le settimane delle osservazioni e del voto: il rischio di revoca
Cosa succede
Siamo oltre il trentesimo giorno. Da questo momento in poi la procedura si apre al contraddittorio con i creditori. Nel consumatore i creditori presentano osservazioni all’OCC. Nel concordato minore esprimono il voto con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione. In queste settimane un creditore colpito dalla sospensione può chiedere al giudice di revocare le misure. La protezione ottenuta con il decreto non è definitiva: può essere tolta.
La norma
L’art. 70, comma 3, CCII concede ai creditori 20 giorni dalla comunicazione per presentare osservazioni. Nei dieci giorni successivi alla scadenza di quel termine l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le eventuali modifiche al piano (art. 70, comma 6).
L’art. 70, comma 5, CCII disciplina la revoca delle misure protettive. Possono essere revocate su istanza di un creditore o d’ufficio quando emergono atti in frode o quando la misura non soddisfa più la funzione per cui era stata concessa. La formulazione esatta del comma va verificata sul testo vigente, perché i correttivi hanno toccato più punti della norma.
Nel concordato minore l’art. 79 regola le maggioranze: il concordato è approvato se riceve il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori che non votano entro il termine si considerano consenzienti, per il meccanismo del silenzio assenso che la norma prevede.
I termini che si attivano
- 20 giorni dalla comunicazione per le osservazioni (consumatore), termine da presidiare per l’OCC e per il debitore;
- 10 giorni dalla scadenza di quel termine per la relazione dell’OCC al giudice;
- il termine fissato nel decreto, non superiore a 30 giorni, per il voto nel concordato minore.
La sospensione feriale dall’1 al 31 agosto non opera sui termini del CCII, salvo diversa disposizione (art. 9 CCII). Un decreto comunicato a fine luglio porta quindi a scadenze in pieno agosto.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva è la replica all’istanza di revoca. Il debitore può:
- replicare punto per punto alle osservazioni dei creditori con l’OCC, proponendo modifiche al piano quando servono a mantenerne la fattibilità;
- difendersi da un’istanza di revoca mostrando che la sospensione resta necessaria e che non ci sono atti in frode;
- depositare la prova che rispetta gli obblighi conservativi del decreto, ad esempio l’assenza di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati;
- nel concordato minore, sollecitare i chiarimenti chiesti dai creditori prima che votino: chi vota informato vota con maggiore cognizione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è sottovalutare le osservazioni. Un creditore che segnala un atto dispositivo recente non dichiarato o un reddito sottostimato sta preparando la revoca delle misure e, forse, il diniego dell’omologa. La Cassazione ha più volte ricordato che i giudici devono controllare la completezza e l’affidabilità della proposta. Con la sentenza del 27 novembre 2024, n. 30538, ha affermato che va valutata l’affidabilità del proponente anche senza una specifica previsione di meritevolezza. Nella stessa pronuncia ha precisato che per i crediti tributari il voto spetta all’Agenzia delle Entrate, non all’agente della riscossione.
Quanto dura realmente
Sommando i termini di legge, questa fase dura almeno 20 + 10 giorni dopo la comunicazione. In pratica può allungarsi per le repliche, le modifiche al piano e l’eventuale udienza fissata dal giudice. Un’istanza di revoca richiede contraddittorio e una decisione: in alcuni tribunali bastano poche settimane, in altri si arriva all’udienza di omologa.
La decisione: omologa, diniego e la sorte delle misure
Cosa succede
Siamo al momento della decisione. Il giudice ha davanti la proposta, le osservazioni dei creditori o il risultato del voto, e la relazione dell’OCC. Verifica l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano. Se ci sono contestazioni, verifica anche la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Poi omologa oppure nega l’omologazione. Dalla decisione dipende se le azioni dei creditori restano ferme o ripartono.
La norma
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 70 CCII disciplina la fase decisoria nei commi successivi al sesto. Con l’omologa il piano diventa vincolante per i creditori con titolo o causa anteriore. Con il diniego, le misure protettive concesse con il decreto di apertura perdono efficacia (art. 70, comma 10). Il Tribunale di Milano, con il decreto del 28 novembre 2025 nel procedimento R.G. 907/2025, ha applicato proprio questa sequenza. Ha negato l’omologa perché la proposta non superava il confronto di convenienza con la liquidazione controllata e ha dichiarato inefficaci le misure accordate con il decreto di apertura del 29 settembre 2025.
Per il concordato minore l’art. 80 CCII disciplina l’omologazione. Il divieto dell’art. 78, comma 2, lett. d, dura fino a quando l’omologazione diventa definitiva: in caso di reclamo, quindi, la protezione si prolunga fino alla decisione definitiva.
Sul giudizio di convenienza la Cassazione ha dato indicazioni precise. Con l’ordinanza del 14 febbraio 2023, n. 4613, ha affermato che per valutare l’alternativa liquidatoria bisogna considerare anche i beni donati che il creditore potrebbe ancora aggredire. Con la sentenza del 27 novembre 2024, n. 30543, ha stabilito che un accordo che non paga per intero un creditore privilegiato si omologa solo se gli garantisce più di quanto otterrebbe dalla liquidazione. Ha anche riconosciuto al creditore dissenziente il diritto di contestare l’omologa, pur se non aveva indicato il privilegio al momento del voto.
I termini che si attivano
Il provvedimento sull’omologa fa partire i termini per il reclamo, di cui parleremo nell’ultima tappa. Fa partire anche i termini del piano omologato: le date dei pagamenti, l’eventuale moratoria per i creditori privilegiati e le scadenze del mutuo prima casa mantenuto alle condizioni originarie. Dal giorno dell’omologa il debitore che non paga come previsto dal piano mette a rischio l’intera protezione, perché si aprono le ipotesi di revoca dell’omologazione.
Cosa può fare il debitore ora
Se arriva l’omologa, il debitore deve:
- depositare il provvedimento in ogni esecuzione pendente, perché il giudice dell’esecuzione ne tragga le conseguenze, coerentemente con il principio della Cass. 22715/2023;
- iniziare i pagamenti esattamente nei tempi fissati dal piano;
- conservare la prova di ogni pagamento, per l’OCC e per eventuali contestazioni.
Se arriva il diniego, il debitore deve muoversi subito su due fronti. La finestra difensiva è stretta, perché le misure cadono e i creditori possono riprendere le azioni. Può:
- valutare il reclamo;
- valutare la conversione in liquidazione controllata. Nella ristrutturazione del consumatore la conversione è disciplinata dall’art. 73 CCII; nel concordato minore dall’art. 83 CCII. Il presupposto e chi può chiederla vanno verificati sul testo vigente;
- nel caso di inammissibilità pronunciata senza esame del merito, valutare una nuova proposta corretta. La Cassazione, con la sentenza del 27 novembre 2024, n. 30529, ha qualificato quel provvedimento come non decisorio: proprio per questo non chiude in modo definitivo la strada.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è non preparare il «piano B» prima dell’udienza. Se il giudice nega l’omologa, le misure perdono efficacia con il provvedimento stesso. Le esecuzioni possono riprendere con il deposito del diniego da parte del creditore. Un debitore che deve riscrivere da zero l’intera strategia dopo il diniego perde settimane in cui l’asta si avvicina di nuovo.
Quanto dura realmente
Tra l’udienza e il provvedimento possono passare pochi giorni o qualche settimana. Nel caso milanese citato la decisione è arrivata tre giorni dopo l’udienza. Il piano omologato invece dura anni, spesso fino a cinque. Per i creditori privilegiati o garantiti il D.Lgs. 136/2024 ha ampliato la possibilità di moratoria, ma la sua estensione esatta e le condizioni vanno sempre controllate sul testo dell’articolo applicabile alla singola procedura.
Se si apre la liquidazione controllata: il divieto che nasce dalla sentenza
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in un’altra dimensione. La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) può essere chiesta direttamente dal debitore, chiesta da un creditore in certi casi, oppure aperta per conversione dopo il fallimento di una procedura negoziale. Non serve il consenso dei creditori. Il patrimonio del debitore viene affidato a un liquidatore e destinato alla soddisfazione di tutti. Qui lo stop alle azioni dei creditori non è affidato a un’istanza: discende dalla sentenza di apertura.
La norma
L’art. 270, comma 5, CCII stabilisce che alla liquidazione controllata si applicano, tra le altre, le disposizioni dell’art. 150 CCII. L’art. 150 vieta ai creditori, dal giorno della dichiarazione di apertura, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura, salvo diversa disposizione di legge. È questa clausola di salvezza che ha dato luogo alla questione più importante degli ultimi anni.
Con la sentenza della Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia, la Cassazione ha affermato che il creditore fondiario può far valere il privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, del Testo unico bancario anche nella liquidazione controllata. Il ragionamento è che il rinvio dell’art. 270, comma 5, all’art. 150 comprende anche la clausola «salvo diversa disposizione di legge». La Corte ha segnalato un possibile contrasto con la legge delega, ma non lo ha ritenuto decisivo. In pratica: la banca che ha erogato un mutuo fondiario può proseguire l’esecuzione immobiliare anche dopo l’apertura della liquidazione controllata, nei limiti e con le regole del concorso che la stessa giurisprudenza ha precisato.
I termini che si attivano
Con la sentenza di apertura partono i termini propri della liquidazione: la formazione del passivo, le domande dei creditori, il programma di liquidazione, le scadenze del liquidatore. Partono anche i termini per impugnare la sentenza. Per l’esdebitazione, invece, il riferimento è l’art. 282 CCII, che la collega di diritto alla chiusura della procedura o, in ogni caso, al decorso di tre anni dall’apertura, salve le cause di esclusione. La sentenza è il momento in cui la protezione si stabilizza per legge, salve le eccezioni.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva riguarda il coordinamento con le esecuzioni rimaste attive. Il debitore, con il liquidatore, può:
- depositare la sentenza in ogni esecuzione individuale, perché il giudice dell’esecuzione ne dichiari l’improcedibilità o ne tragga le conseguenze;
- verificare per ogni esecuzione immobiliare se il creditore procedente sia un creditore fondiario e se ci siano davvero i presupposti del privilegio processuale (natura fondiaria del mutuo, rispetto dei limiti di finanziabilità, posizione del creditore);
- coordinare con il liquidatore il subentro nelle esecuzioni o il rapporto con il creditore fondiario che prosegue;
- preparare l’esdebitazione, tenendo conto delle condizioni di legge.
Sull’accesso alla liquidazione controllata la Cassazione, con la sentenza della Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074, ha preso una posizione importante: l’apertura non può essere negata per una generica mancanza di meritevolezza. La valutazione della condotta del debitore va fatta nella fase dell’esdebitazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore è credere che la sentenza di apertura fermi in ogni caso la banca con mutuo fondiario. Dopo la Cass. 22914/2024 non è così. Il debitore che sceglie la liquidazione controllata per «salvare la casa» da un’esecuzione fondiaria deve sapere che quell’esecuzione può proseguire. Il risultato della vendita va comunque coordinato con la procedura concorsuale.
Quanto dura realmente
La liquidazione controllata dura quanto serve per liquidare i beni, e l’esdebitazione è collegata per legge al termine di tre anni dall’apertura. Le esecuzioni individuali pendenti, se il creditore non è fondiario, si fermano con il deposito della sentenza e i provvedimenti del giudice dell’esecuzione: di norma in poche settimane.
Dopo la decisione: reclamo, Cassazione e protezione che resta in sospeso
Cosa succede
L’ultima tappa è quella delle impugnazioni. Il debitore impugna il diniego, oppure un creditore impugna l’omologa o il provvedimento sulle misure. Mentre l’impugnazione è pendente, la domanda «i creditori possono agire?» dipende dalla procedura e dal provvedimento impugnato.
La norma
Le impugnazioni nel CCII seguono il sistema del reclamo alla corte d’appello, richiamato dalle singole norme sulle procedure di sovraindebitamento (per la liquidazione controllata, l’art. 51 CCII sulla sentenza). Le decisioni rese in sede di reclamo con contenuto decisorio sono ricorribili per cassazione.
La giurisprudenza ha tracciato confini precisi:
- con la sentenza del 27 febbraio 2025, n. 5157, la Cassazione ha affermato che il reclamo contro l’omologa del piano del consumatore spetta a chi è stato parte del procedimento. Fa eccezione il creditore che non è stato messo in condizione di partecipare per vizi nelle comunicazioni;
- con la sentenza del 23 dicembre 2024, n. 34158, ha stabilito che se il decreto di omologa non è stato né notificato né comunicato si applica il termine lungo di sei mesi (art. 327 c.p.c.). La fattispecie riguardava il regime anteriore e va verificata sul testo per la sua applicazione al CCII;
- con la sentenza del 27 novembre 2024, n. 30529, ha distinto tra il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta (non decisorio e non ricorribile ex art. 111 Cost.) e il provvedimento sul reclamo contro il diniego o l’omologa (ricorribile);
- con la sentenza della Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 500, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro le misure protettive della composizione negoziata (art. 6 D.L. 118/2021), perché sono provvedimenti interinali e cautelari che non decidono con efficacia di giudicato sui diritti.
L’ultima pronuncia riguarda la composizione negoziata, non il sovraindebitamento. Il suo ragionamento sulla natura cautelare delle misure protettive è però un elemento di peso per chi si chiede se le misure del decreto di apertura possano essere portate direttamente davanti alla Suprema Corte. Applicarlo alle misure degli artt. 70 e 78 è una tesi interpretativa, non un principio affermato espressamente per queste procedure.
I termini che si attivano
Il termine per il reclamo è perentorio e decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, secondo la disciplina richiamata dalla norma applicabile. Per il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo valgono i termini del codice di procedura civile. La sospensione feriale dall’1 al 31 agosto non si applica ai termini dei procedimenti regolati dal CCII, salvo diversa disposizione (art. 9 CCII). Questo vale anche per i reclami.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva è la scelta dello strumento corretto. Il debitore può:
- proporre reclamo contro il diniego dell’omologa, chiedendo, se lo prevede la disciplina applicabile, provvedimenti che evitino la ripresa delle esecuzioni nel frattempo;
- difendersi nel reclamo proposto da un creditore contro l’omologa, sapendo che nel concordato minore il divieto dura fino alla definitività;
- valutare il ricorso per cassazione contro la decisione del reclamo solo quando ha contenuto decisorio;
- evitare impugnazioni inammissibili contro provvedimenti interinali, preferendo istanze di modifica o di revoca davanti allo stesso giudice.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è impugnare il provvedimento sbagliato davanti al giudice sbagliato. Il debitore che ricorre in Cassazione contro un’inammissibilità non decisoria perde mesi e non ottiene nulla. Avrebbe potuto depositare subito una nuova proposta corretta.
Quanto dura realmente
Il reclamo davanti alla corte d’appello richiede di norma alcuni mesi. Il ricorso per cassazione richiede tempi molto più lunghi, che si contano spesso in anni. È in questa fase che si vede il valore di una strategia costruita fin dall’inizio: chi ha impostato correttamente le misure e il piano ha meno bisogno delle impugnazioni.
Per tutta la durata del piano: la protezione che si conserva pagando
Cosa succede
Sono passati mesi dall’omologa. Le esecuzioni sono ferme, il piano è vincolante e il debitore paga le rate previste. Molti credono che a questo punto la storia delle misure protettive sia finita. Non è così. La protezione ottenuta con l’omologa si conserva solo se il piano viene eseguito, e la legge prevede strumenti con cui i creditori possono rimettere tutto in discussione. Questa tappa dura anni ed è la più lunga dell’intera timeline.
La norma
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore l’art. 71 CCII disciplina l’esecuzione del piano. Il debitore lo esegue e l’OCC ne vigila l’esatto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice quando serve. Al termine l’OCC deposita una relazione finale. L’art. 72 CCII disciplina la revoca dell’omologazione. Il giudice può revocarla d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di altri interessati in casi tassativi, tra cui: aumento o diminuzione dolosi del passivo, sottrazione o occultamento di una parte rilevante dell’attivo, atti in frode ai creditori, inadempimento degli obblighi del piano, o piano diventato inattuabile senza possibilità di modificarlo. Per il concordato minore la stessa funzione è svolta dagli artt. 81 e 82 CCII. La norma prevede anche un limite temporale oltre il quale la revoca non può più essere chiesta, collegato alla relazione finale dell’OCC. La sua formulazione esatta va verificata sul testo vigente.
Il punto da ricordare è questo: con la revoca dell’omologa cade anche il vincolo che impediva ai creditori anteriori di agire. Le esecuzioni possono riprendere oppure si apre la strada della conversione in liquidazione controllata.
I termini che si attivano
- le scadenze di pagamento fissate dal piano, che sono il vero calendario di questa fase e non tollerano ritardi senza giustificazione;
- le scadenze dell’eventuale moratoria per i creditori privilegiati o garantiti, da cui dipende quando iniziano i loro pagamenti;
- per il mutuo prima casa mantenuto ex art. 67, comma 5, le rate contrattuali ordinarie: chi smette di pagarle rischia di riattivare l’esecuzione immobiliare che il piano aveva neutralizzato;
- il termine per la relazione finale dell’OCC, dal quale dipende la stabilità definitiva della procedura.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva in questa fase è la modifica tempestiva del piano, non la giustificazione a posteriori. Il debitore può:
- segnalare subito all’OCC qualunque evento che incide sulla capacità di pagare: perdita del lavoro, malattia, riduzione del reddito, una spesa imprevista;
- chiedere, attraverso l’OCC, che il giudice valuti le difficoltà di esecuzione e le possibili soluzioni prima che diventino inadempimento;
- conservare in ordine cronologico la prova di ogni pagamento, da usare in caso di istanza di revoca;
- evitare nuovi debiti che compromettono la sostenibilità del piano, anche se non sono coperti dal vincolo dell’omologa.
Il debitore non può, invece, sospendere da solo i pagamenti in attesa di «tempi migliori». Un inadempimento non segnalato è l’argomento più forte che un creditore possa portare in un’istanza di revoca.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare il piano omologato come una rateizzazione flessibile. Il debitore salta una rata, poi due, contando sul fatto che «la procedura è chiusa». Intanto un creditore anteriore, che ha avuto meno di quanto sperava, aspetta proprio un inadempimento per chiedere la revoca. Una volta revocata l’omologa, il debitore si ritrova con le esecuzioni riattivabili e con un piano non più utilizzabile. A quel punto la strada è spesso la liquidazione controllata, con la perdita dei beni che il piano voleva salvare.
C’è anche un secondo errore, più nascosto: dimenticare che il vincolo dell’omologa riguarda i creditori con titolo o causa anteriore. I debiti sorti dopo, per esempio un nuovo finanziamento o un debito tributario maturato durante il piano, non sono coperti. Per questi debiti i creditori possono agire secondo le regole ordinarie, e la loro azione può indirettamente compromettere la capacità di pagare le rate del piano.
Quanto dura realmente
Quanto dura il piano. Nella maggior parte dei casi sono diversi anni, spesso fino a cinque. Oltre questo limite si va solo in presenza dei presupposti che la giurisprudenza ha ritenuto compatibili con la tutela dei creditori: la Cassazione, con la sentenza n. 4622/2024, ha ammesso dilazioni anche più lunghe quando la proposta tutela meglio i creditori. È la tappa in cui la protezione si guadagna giorno per giorno: chi la attraversa senza inadempimenti arriva alla relazione finale con una posizione stabile, e i creditori anteriori non hanno più strumenti per riaprirla.
Una nota sul coordinamento tra i giudici in questa fase
Anche nella fase esecutiva del piano vale il principio di equiordinazione affermato dalla Cass. 22715/2023. Se un creditore anteriore prova a riattivare un’esecuzione mentre il piano viene rispettato, il debitore deve opporre l’omologa nel fascicolo dell’esecuzione, chiedendo al giudice dell’esecuzione di trarne le conseguenze. Non è il giudice della crisi a fermare direttamente il processo esecutivo. Se invece è il creditore a sostenere che il piano non viene rispettato, la sede corretta è l’istanza di revoca davanti al giudice della procedura. Tenere separati i due binari evita di chiedere a un giudice ciò che spetta all’altro.
La stessa procedura, due calendari
Due simulazioni parallele, con la stessa situazione di partenza. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a mostrare come cambia il risultato se cambiano le date.
Situazione di partenza comune. Consumatore con debiti per 87.640 €: un mutuo sulla casa (residuo 61.300 €, garantito da ipoteca, rate in regola alla data del deposito), due finanziamenti (14.870 € e 7.230 €) e un debito con un fornitore (4.240 €). Il creditore di uno dei finanziamenti ha pignorato il quinto dello stipendio nel gennaio 2026. Un altro creditore chirografario ha avviato un’esecuzione immobiliare sulla casa: l’udienza ex art. 569 c.p.c. si è già tenuta e la prima asta è fissata per il 9 giugno 2026.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
| Data | Evento |
|---|---|
| 12 gennaio 2026 | Incarico all’OCC e nomina del gestore |
| 12 gennaio – 27 febbraio | Raccolta documenti; mappa delle esecuzioni con udienze e aste |
| 3 marzo 2026 | Deposito del ricorso di ristrutturazione del consumatore, con istanza di sospensione delle due esecuzioni motivata singolarmente e richiesta di mantenere il mutuo prima casa ex art. 67 c.5 |
| 20 marzo 2026 | Il giudice chiede un’integrazione sui redditi; il debitore la deposita il 25 marzo |
| 14 aprile 2026 | Decreto di apertura: sospese entrambe le esecuzioni ex art. 70 c.4 |
| 16 aprile 2026 | Deposito del decreto nell’esecuzione immobiliare e in quella presso terzi, con istanza di provvedimento espresso; avviso al professionista delegato |
| 22 aprile 2026 | Il giudice dell’esecuzione immobiliare sospende; l’asta del 9 giugno non si terrà |
| entro 14 maggio 2026 | Comunicazione dell’OCC ai creditori (30 giorni dal decreto) |
| 20 giorni dalla comunicazione | Osservazioni dei creditori; il creditore del quinto chiede la revoca della sospensione |
| successivi 10 giorni | Relazione dell’OCC; il debitore replica documentando gli obblighi conservativi rispettati |
| luglio 2026 | Udienza e decisione: omologa del piano |
Risultato: la casa non è andata all’asta, il quinto dello stipendio è stato sospeso dal provvedimento del giudice dell’esecuzione e il piano è vincolante. Il deposito del 3 marzo ha lasciato più di tre mesi di margine rispetto all’asta: margine sufficiente anche per un’integrazione documentale.
Calendario B: il debitore che lascia correre
| Data | Evento |
|---|---|
| 12 gennaio 2026 | Incarico all’OCC |
| gennaio – aprile | Documentazione consegnata a più riprese; nessuno controlla le date delle esecuzioni |
| 5 maggio 2026 | Deposito del ricorso con un’istanza generica: «sospensione di tutte le procedure esecutive» |
| 22 maggio 2026 | Il giudice chiede di specificare quali esecuzioni pregiudicano la fattibilità e perché |
| 4 giugno 2026 | Integrazione depositata |
| 9 giugno 2026 | Asta: nel fascicolo dell’esecuzione non c’è nessun provvedimento; il bene viene aggiudicato |
| 23 giugno 2026 | Decreto di apertura con sospensione dell’esecuzione presso terzi |
| luglio 2026 | Il piano deve essere ripensato: la casa non c’è più e cambia la fattibilità |
Risultato: la stessa procedura, aperta sette settimane dopo e con un’istanza generica, non è riuscita a evitare l’evento più pesante. Una volta avvenuta l’aggiudicazione, gli strumenti per rimediare sono pochi e incerti.
Il conto delle differenze
| Elemento | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| Distanza tra deposito e asta | 98 giorni | 35 giorni |
| Istanza di misure | Motivata esecuzione per esecuzione | Generica |
| Integrazioni | Una, chiusa in 5 giorni | Una, chiusa in 13 giorni |
| Deposito del decreto nelle esecuzioni | 2 giorni dopo il decreto | Decreto arrivato dopo l’asta |
| Esito sulla casa | Esecuzione sospesa | Bene aggiudicato |
Una terza ipotesi, più breve, riguarda il concordato minore. Un piccolo imprenditore con debiti per 143.910 € deposita il ricorso il 2 febbraio 2026 e ottiene il decreto di apertura il 3 marzo 2026, con il divieto ex art. 78 c.2 lett. d. Il decreto fissa un termine di 30 giorni per le adesioni. Il 17 marzo un fornitore notifica un nuovo pignoramento presso terzi su un conto corrente per un credito sorto prima dell’apertura. Il pignoramento è nullo per espressa previsione di legge: il debitore lo fa valere davanti al giudice dell’esecuzione, depositando il decreto.
I binari paralleli: come cambia il calendario se il debitore cambia strada
La timeline descritta finora segue la procedura negoziale. Ma il debitore può cambiare binario. Ogni cambio di binario sposta il momento in cui le azioni dei creditori si fermano.
Primo binario: dal consumatore al concordato minore (o viceversa)
La scelta tra le due procedure dipende dalla qualifica del debitore. Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. La Cassazione ha più volte ricordato che chi garantisce debiti dell’impresa può non essere consumatore per quei debiti. Sbagliare la procedura significa sbagliare la protezione. Chi deposita come consumatore riceve una sospensione mirata e discrezionale. Chi deposita un concordato minore riceve un divieto ampio, sanzionato con la nullità. Il binario giusto si sceglie prima del giorno 0, perché correggerlo dopo costa almeno un nuovo deposito e un nuovo decreto.
Secondo binario: la conversione in liquidazione controllata
Quando la procedura negoziale fallisce, il diniego dell’omologa o la revoca fanno cadere le misure. Il debitore può chiedere la conversione in liquidazione controllata (art. 73 per il consumatore, art. 83 per il concordato minore). Con la sentenza di apertura il divieto dell’art. 150, richiamato dall’art. 270, comma 5, si applica per legge. Tra il diniego e la sentenza di conversione c’è però un intervallo: le esecuzioni possono riprendere. Chiedere la conversione nello stesso momento in cui si discute il diniego, quando la legge lo permette, riduce questo intervallo. Le modalità vanno verificate sul testo vigente.
Terzo binario: la liquidazione controllata come prima scelta
C’è anche la scelta di andare subito alla liquidazione, quando non c’è un reddito sufficiente per un piano. In questo caso la protezione arriva con la sentenza di apertura, senza il passaggio delle misure su istanza. Con due limiti: il patrimonio esce dalla disponibilità del debitore, e il creditore fondiario, dopo la Cass. 22914/2024, può proseguire l’esecuzione sull’immobile ipotecato.
Quarto binario: gli strumenti dell’esecuzione ordinaria
Nessuna procedura di sovraindebitamento elimina i rimedi del processo esecutivo. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.) e conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) restano disponibili quando ce ne sono i presupposti. Possono servire a coprire la fase scoperta tra il deposito e il decreto. Non sostituiscono le misure protettive, ma vanno coordinate con esse.
Quinto binario: l’accordo diretto con il creditore procedente
Non sempre è necessario fermare un’esecuzione con un decreto. A volte un accordo con il creditore procedente per rinviare l’asta, ad esempio con un’istanza congiunta, ottiene lo stesso risultato in meno tempo. L’accordo però deve rispettare la par condicio. Un pagamento preferenziale a un solo creditore durante la procedura può compromettere la proposta.
| Binario | Quando si fermano le azioni | Strumento | Limite principale |
|---|---|---|---|
| Ristrutturazione consumatore | Dal decreto di apertura, se concesso | Sospensione art. 70 c.4 | Valutazione di fattibilità, revocabile |
| Concordato minore | Dal decreto di apertura, su istanza | Divieto art. 78 c.2 lett. d | Solo creditori con titolo o causa anteriore |
| Liquidazione controllata | Dalla sentenza di apertura | Divieto art. 270 c.5 + art. 150 | Eccezione del creditore fondiario |
| Rimedi esecutivi ordinari | Dal provvedimento del giudice dell’esecuzione | Artt. 615, 617, 495 c.p.c. | Servono motivi propri dell’esecuzione |
| Accordo con il procedente | Dal rinvio concordato | Istanza congiunta | Rispetto della par condicio |
Le 5 finestre critiche
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La finestra della programmazione (prima del giorno 0): fissare la data del deposito partendo dalla prossima udienza dell’esecuzione più pericolosa e procedendo a ritroso. Chi deposita con meno di sessanta giorni di margine scommette sulla velocità del tribunale.
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La finestra dell’istanza (giorno 0): scrivere l’istanza di misure esecuzione per esecuzione, con il pregiudizio specifico alla fattibilità del piano. Un’istanza generica produce richieste di integrazione e ritardi.
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La finestra del deposito del decreto (entro pochi giorni dal decreto): portare il decreto nel fascicolo di ogni esecuzione e chiedere un provvedimento espresso al giudice dell’esecuzione. Senza questo passaggio il decreto resta lettera morta per il professionista delegato.
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La finestra della revoca (le settimane delle osservazioni e del voto): rispondere a ogni istanza di revoca con documenti, non con dichiarazioni. La protezione si conserva dimostrando di rispettare gli obblighi e che la misura è ancora necessaria.
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La finestra della decisione (prima e subito dopo l’udienza): avere già pronta l’alternativa (reclamo, nuova proposta, conversione) per il caso di diniego. Con il diniego le misure cadono e i creditori possono ripartire.
Le domande sul tempo
Ho depositato il ricorso ieri: domani l’asta si terrà comunque?
Sì, se nel frattempo non è arrivato un provvedimento. Il deposito non sospende automaticamente le esecuzioni. La sospensione arriva con il decreto di apertura (art. 70, comma 4, o art. 78, comma 2, lett. d) e diventa operativa nell’esecuzione quando il giudice dell’esecuzione ne prende atto. In un caso così urgente bisogna segnalare subito l’urgenza al giudice della crisi e valutare gli strumenti dell’esecuzione ordinaria, se ci sono vizi propri del procedimento esecutivo.
Il decreto mi ha concesso le misure tre mesi fa: scadono?
Nel sovraindebitamento le misure del decreto di apertura non hanno una scadenza fissa da rinnovare. Nella ristrutturazione del consumatore durano fino alla conclusione del procedimento. Nel concordato minore durano fino alla definitività dell’omologa. Possono però essere revocate prima, su istanza di un creditore, e cadono con il diniego dell’omologa.
Il creditore ha pignorato dopo il decreto di apertura del concordato minore: posso fare qualcosa?
Se il credito ha titolo o causa anteriore e il decreto ha disposto il divieto dell’art. 78, comma 2, lett. d, l’atto è nullo per espressa previsione di legge. La nullità va fatta valere nel procedimento esecutivo, depositando il decreto e chiedendo al giudice dell’esecuzione di dichiararla.
Mi hanno negato l’omologa: quanti giorni ho prima che le esecuzioni ripartano?
Nessun giorno di margine garantito. Con il diniego le misure protettive perdono efficacia (art. 70, comma 10, per il consumatore). Il creditore può depositare il provvedimento e chiedere la ripresa dell’esecuzione. Per questo il reclamo o la conversione in liquidazione controllata vanno preparati prima della decisione.
Quanto dura in tutto, dal primo incontro all’omologa?
Dipende dal tribunale e dalla complessità del caso. Mettendo insieme l’istruttoria dell’OCC (settimane o mesi), l’attesa del decreto (spesso alcune settimane), i termini di comunicazione e osservazioni (30 + 20 + 10 giorni) e la decisione, un orizzonte di sei-nove mesi è realistico in molti casi. In altri si va oltre. Il termine che conta di più non è quello finale, ma la distanza tra il deposito e la prossima udienza delle esecuzioni pendenti.
Ad agosto i termini si fermano?
No, salvo diversa disposizione. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale, che va dall’1 al 31 agosto, per i termini dei procedimenti regolati dal Codice della crisi. Una comunicazione arrivata a fine luglio può far scadere le osservazioni in piena estate.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. I principi sono riformulati e non trascrivono le massime ufficiali.
Tappe 1-3: accesso e requisiti
1. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per una generica mancanza di meritevolezza del debitore. La valutazione della sua condotta riguarda la successiva fase dell’esdebitazione. Rilevanza: individua il momento in cui la liquidazione, e quindi il divieto dell’art. 270, comma 5, è effettivamente accessibile.
2. Cass. civ., 27 novembre 2024, n. 30538. Principio: anche senza una specifica previsione di meritevolezza va valutata l’affidabilità del proponente; per i crediti tributari il diritto di voto spetta all’ente impositore e non all’agente della riscossione. Rilevanza: spiega perché un’istruttoria incompleta prima del giorno 0 può far cadere le misure.
Tappe 4-5: decreto di apertura e rapporto con le esecuzioni
3. Cass. civ., Sez. III, ord. 26 luglio 2023, n. 22715. Principio: il giudice della procedura di sovraindebitamento e il giudice dell’esecuzione sono equiordinati. Tocca al giudice dell’esecuzione sospendere o dichiarare improseguibile l’esecuzione individuale, sulla base del provvedimento della procedura concorsuale. Rilevanza: è la ragione per cui il decreto va depositato in ogni esecuzione pendente.
4. Trib. Milano, decreto 28 novembre 2025, R.G. 907/2025. Principio: con il diniego dell’omologa per mancato superamento del test di convenienza, le misure protettive concesse con il decreto di apertura perdono efficacia (art. 70, comma 10). Rilevanza: documenta in concreto i tempi tra ricorso, apertura e decisione, e la sorte delle misure in caso di diniego.
Tappe 6-7: osservazioni, voto e decisione
5. Cass. civ., ord. 14 febbraio 2023, n. 4613. Principio: nel valutare l’alternativa liquidatoria va considerato anche il valore dei beni donati che il creditore potrebbe ancora aggredire. Rilevanza: incide sul giudizio di convenienza, da cui dipende la sopravvivenza delle misure.
6. Cass. civ., 27 novembre 2024, n. 30543. Principio: l’accordo che non paga per intero un creditore privilegiato si omologa solo se gli garantisce più della liquidazione; il creditore dissenziente può contestare l’omologa anche se non ha indicato il privilegio al voto. Rilevanza: spiega quali contestazioni possono far cadere la protezione alla tappa della decisione.
7. Cass. civ., 27 novembre 2024, n. 30529. Principio: il provvedimento di inammissibilità della proposta non è decisorio e non è impugnabile con ricorso straordinario; lo è invece il provvedimento sul reclamo contro diniego od omologa. Rilevanza: orienta la scelta tra nuova proposta e impugnazione dopo un provvedimento sfavorevole.
Tappa 8: liquidazione controllata
8. Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914. Principio: il rinvio dell’art. 270, comma 5, all’art. 150 CCII comprende la clausola di salvezza delle diverse disposizioni di legge. Il creditore fondiario può quindi avvalersi del privilegio processuale dell’art. 41, comma 2, TUB anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: è il limite principale del divieto di azioni esecutive nella liquidazione.
Tappa 9: impugnazioni
9. Cass. civ., 27 febbraio 2025, n. 5157. Principio: il reclamo contro l’omologa del piano del consumatore spetta a chi è stato parte del procedimento, salvo il creditore non posto in condizione di partecipare per difetto delle comunicazioni. Rilevanza: mostra perché la comunicazione dell’OCC entro i trenta giorni protegge anche la stabilità dell’omologa.
10. Cass. civ., 23 dicembre 2024, n. 34158. Principio: se il decreto di omologa non è stato né notificato né comunicato, il termine per il reclamo è quello lungo semestrale dell’art. 327 c.p.c. Rilevanza: fissa il confine temporale oltre il quale l’omologa diventa stabile anche senza comunicazione.
11. Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2026, n. 500. Principio: le misure protettive della composizione negoziata (art. 6 D.L. 118/2021) sono provvedimenti interinali e cautelari, non ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost. Rilevanza: per analogia di ragionamento indica che le misure si difendono davanti al giudice che le ha concesse o in reclamo, più che con il ricorso straordinario.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Lo Studio interviene nel punto della timeline in cui si trova il debitore. Se sei prima del giorno 0, pianifichiamo il deposito. Se sei nella fase scoperta, presidiamo le esecuzioni. Se hai già il decreto, lo rendiamo operativo e lo difendiamo.
- Ricostruiamo il calendario delle esecuzioni: per ogni procedura pendente raccogliamo numero di ruolo, giudice, prossima udienza e data d’asta, e fissiamo la data del deposito procedendo a ritroso.
- Scegliamo con te la procedura: verifichiamo la qualifica di consumatore e i presupposti di ciascuno strumento, perché dalla scelta dipende il tipo di protezione.
- Redigiamo l’istanza di misure protettive esecuzione per esecuzione, motivando il pregiudizio alla fattibilità del piano ex art. 70, comma 4, o chiedendo il divieto ex art. 78, comma 2, lett. d.
- Presidiamo la fase scoperta: monitoriamo le esecuzioni tra deposito e decreto e valutiamo gli strumenti del processo esecutivo quando ci sono vizi propri del procedimento.
- Depositiamo il decreto in ogni fascicolo esecutivo con un’istanza di provvedimento espresso, e avvisiamo custode, delegato e terzo pignorato.
- Difendiamo le misure dalle istanze di revoca, replicando con documenti alle osservazioni dei creditori, insieme all’OCC.
- Verifichiamo la tenuta del piano nel confronto di convenienza con la liquidazione, alla luce della giurisprudenza più recente, per ridurre il rischio di diniego.
- Prepariamo il piano B prima dell’udienza: reclamo, nuova proposta o conversione in liquidazione controllata, così che la caduta delle misure non lasci scoperto il patrimonio.
- Gestiamo i rapporti con il creditore fondiario nella liquidazione controllata, verificando i presupposti del privilegio processuale.
- Curiamo reclami e ricorsi per cassazione contro i provvedimenti decisori, scegliendo lo strumento ammissibile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come le misure protettive due abilitazioni contano più delle altre. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di conoscere dall’interno i passaggi che decidono i tempi della protezione: la relazione, le comunicazioni ai creditori, il dialogo con il giudice. L’abilitazione di cassazionista garantisce continuità quando il conflitto si sposta su opposizioni e reclami.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore e la stessa linea, senza passaggi di consegne tra professionisti diversi a metà procedura. Il caso è seguito da uno staff multidisciplinare in cui avvocati e commercialisti lavorano insieme. I commercialisti ricostruiscono redditi, debiti e convenienza del piano. Gli avvocati presidiano decreti, esecuzioni e impugnazioni. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare ogni fascicolo, a verificare ogni termine e a costruire la strategia più adatta alla tappa in cui ti trovi.
Chiusura
La domanda iniziale era quando si fermano le azioni dei creditori. La risposta è che non si fermano da sole. Si fermano con un decreto chiesto bene, depositato nei fascicoli giusti e difeso dalle istanze di revoca. Oppure si fermano con una sentenza di apertura della liquidazione, con i limiti che la Cassazione ha indicato per il creditore fondiario. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: qualche settimana di ritardo nel deposito può decidere la sorte di una casa.
Studio Monardo si occupa di questo tema perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Conosce quindi la procedura dal lato dell’Organismo che la istruisce. Come avvocato cassazionista segue anche le opposizioni e i reclami, se il conflitto sulle misure prosegue nei gradi successivi.
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