Questa guida raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da chi ha avviato, o sta per avviare, una procedura di sovraindebitamento e scopre di essere segnalato “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, oppure in una banca dati privata come CRIF. Le domande sono riportate così come le fanno le persone, senza filtri; le risposte sono complete, ma ognuna si legge anche da sola.
Il quadro normativo, in poche righe. Dal 15 luglio 2022 le procedure di sovraindebitamento sono regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), corretto da ultimo dal D.Lgs. 136/2024; la vecchia L. 3/2012 è abrogata. La Centrale dei Rischi, invece, è disciplinata dagli artt. 51 e 53 del Testo unico bancario (TUB), dalle delibere CICR e dalla Circolare Banca d’Italia n. 139/1991, che fissa le regole con cui le banche classificano un cliente “in sofferenza”. Le due discipline viaggiano su binari separati: aprire una procedura di sovraindebitamento non cancella da sola alcuna segnalazione, ma la procedura è il luogo in cui il rapporto bancario viene radiografato — interessi usurari, anatocismo, merito creditizio — e quella radiografia può diventare la prova che la segnalazione era sbagliata.
Perché ce ne occupiamo noi, nello specifico. Una contestazione efficace della segnalazione durante la procedura richiede due competenze che raramente stanno nella stessa persona: conoscere dall’interno il funzionamento degli Organismi di composizione della crisi e delle procedure del CCII, e saper leggere un rapporto bancario con l’occhio del perito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario: è esattamente l’incrocio che questo tema richiede.
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Blocco A — Le basi
Ma cos’è esattamente questa “segnalazione a sofferenza” e chi me l’ha fatta?
È la comunicazione con cui una banca o una finanziaria dice a tutto il sistema creditizio che, secondo lei, lei non è in grado di pagare. Non è una sanzione, non la decide un giudice e non è automatica: la decide l’intermediario, con una delibera interna, e la trasmette alla Banca d’Italia.
La Centrale dei Rischi (CR) è un archivio pubblico gestito dalla Banca d’Italia. Ogni mese banche e intermediari finanziari comunicano le posizioni dei loro clienti: affidamenti, utilizzi, garanzie. La categoria “sofferenza” è la più grave, perché indica che il credito è considerato a rischio di non essere recuperato. Le sofferenze vanno segnalate a prescindere dall’importo, mentre per le altre voci esistono soglie minime.
Accanto alla CR esistono i Sistemi di informazioni creditizie (SIC), cioè banche dati private — la più nota è CRIF — regolate da un codice di condotta approvato dal Garante privacy. Le persone li confondono di continuo, ma hanno regole diverse: per esempio, nei SIC il preavviso al cliente prima della segnalazione è una condizione di legittimità, mentre per la CR della Banca d’Italia non lo è (ci torniamo più avanti).
Chi l’ha fatta? La banca o la finanziaria con cui ha il debito, oppure — caso frequentissimo nel sovraindebitamento — la società che ha acquistato il credito (il cessionario). Quando un credito deteriorato viene ceduto, il nuovo titolare subentra anche negli obblighi di segnalazione, e spesso è proprio lui a mantenere o rinnovare la sofferenza.
Per sapere cosa risulta a suo nome basta chiedere gratuitamente alla Banca d’Italia la propria visura CR, online o allo sportello; per CRIF e gli altri SIC si esercita il diritto di accesso previsto dalla normativa privacy. Il primo passo, sempre, è avere in mano il documento: senza la visura non si contesta nulla, si discute sulle impressioni.
Quando una segnalazione si può davvero definire “illegittima”?
Quando la banca ha classificato a sofferenza una persona che non era in uno stato di insolvenza, oppure quando ha segnalato importi sbagliati, oppure quando non ha aggiornato o cancellato la segnalazione nei tempi dovuti. Sono tre famiglie diverse di vizi, ed è utile tenerle distinte.
La prima famiglia è la più importante. La Circolare 139/1991 richiede che il passaggio a sofferenza nasca da una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente: non basta un ritardo, non basta una rata saltata, non basta che il cliente contesti il debito. La Cassazione lo ha ribadito più volte e, da ultimo, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026: il semplice inadempimento contrattuale non giustifica la segnalazione, che è legittima solo in presenza di insolvenza (anche non accertata da un giudice) o di una grave e non transitoria difficoltà economica, e il giudice deve indagare la reale situazione patrimoniale del debitore.
La seconda famiglia riguarda i numeri. Se il debito segnalato comprende interessi usurari (L. 108/1996 e art. 1815, comma 2, c.c.) o interessi anatocistici non dovuti (art. 120, comma 2, TUB), l’importo è gonfiato. Una segnalazione può essere corretta nella sostanza (il cliente è effettivamente in difficoltà) ma sbagliata nella cifra, e anche questo è un vizio che si può far valere.
La terza famiglia riguarda il tempo. La segnalazione va aggiornata quando cambia la situazione: pagamenti, accordi, riduzioni del debito. Con l’ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024 la Cassazione ha ritenuto illegittimo il ritardo ingiustificato nel cancellare la segnalazione dopo il primo versamento previsto da un accordo transattivo, affermando la responsabilità della banca.
Attenzione però: proprio chi entra in una procedura di sovraindebitamento è, per definizione, in difficoltà. Il CCII definisce il sovraindebitamento (art. 2, comma 1, lett. c) come uno stato di crisi o di insolvenza. Quindi la domanda giusta non è “sono in difficoltà?”, ma “ero in quello stato quando la banca mi ha segnalato, e per quell’importo?“.
Chi può contestarla: solo io o anche l’OCC, il gestore, il giudice?
Dipende da chi deve fare cosa. La contestazione della segnalazione è un diritto del segnalato, e la esercita lui, di norma tramite un avvocato. L’OCC e il giudice della procedura hanno ruoli diversi, che però possono aiutare moltissimo.
L’Organismo di composizione della crisi, attraverso il gestore nominato, ricostruisce l’intera situazione debitoria e redige la relazione che accompagna la domanda. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 68 CCII chiede all’OCC di indicare anche se il finanziatore, nel concedere il credito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Non è il gestore a “cancellare” la segnalazione, ma la sua relazione è un documento tecnico, redatto da un soggetto terzo, che può attestare quando è iniziata la difficoltà, a quanto ammonta davvero il debito e se c’erano anomalie nei rapporti.
Il giudice della procedura, a sua volta, decide sull’apertura, sull’omologazione, sul passivo. In linea generale non ha il compito di ordinare alla banca di rettificare la CR: quella è materia del giudice ordinario (anche in via d’urgenza) o, in alternativa, dell’Arbitro Bancario Finanziario. Su questo punto la prassi non è uniforme e conviene non fare affidamento su un ordine “di riflesso” del giudice della procedura.
Possono contestare anche i coobbligati e i garanti segnalati, perché spesso la sofferenza del debitore principale si trascina dietro quella di chi ha firmato una fideiussione. E, se il debitore è un piccolo imprenditore, la contestazione riguarda anche l’impresa individuale.
Entro quando devo muovermi? C’è una scadenza?
Non c’è un termine di decadenza unico, ma ci sono tempi che, se ignorati, fanno perdere strumenti preziosi. Per questo “aspetto la fine della procedura e poi vedo” è quasi sempre la scelta sbagliata.
Ecco i tempi da conoscere:
- Reclamo alla banca: si può presentare in ogni momento; l’intermediario deve rispondere entro i tempi previsti dalle disposizioni di trasparenza (di norma 60 giorni).
- Ricorso all’ABF: va presentato entro 12 mesi dal reclamo. Se lascia passare l’anno, deve fare un nuovo reclamo.
- Azione risarcitoria: trattandosi in genere di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c. e, secondo l’impostazione tradizionale, art. 2050 c.c.), il termine di prescrizione è quinquennale; ma la prova del danno si indebolisce col passare del tempo.
- Ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.): non ha un termine, ma ha un requisito, il pericolo attuale. Se lei aspetta mesi senza fare nulla, il giudice potrà ritenere che l’urgenza non ci sia.
Ricordi infine che la sospensione feriale dei termini processuali va dal 1° al 31 agosto e riguarda i termini dei giudizi ordinari; i procedimenti cautelari d’urgenza, per loro natura, non si fermano.
Blocco B — La procedura
Ho appena depositato la domanda di sovraindebitamento: la segnalazione sparisce da sola?
No. È forse l’equivoco più diffuso, e vale la pena chiarirlo bene.
L’apertura di una procedura — ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. CCII), concordato minore (artt. 74 e ss.) o liquidazione controllata (artt. 268 e ss.) — produce effetti sui creditori: per esempio, nella ristrutturazione il giudice può disporre il divieto di azioni esecutive individuali (art. 70 CCII). Ma nessuna norma del CCII impone alla banca di cancellare la segnalazione in CR per il solo fatto che la procedura è stata aperta. Anzi, l’apertura di una procedura è normalmente un elemento che conferma lo stato di difficoltà.
Cosa cambia, allora? Cambia il contesto. Dal momento in cui il debito entra in una procedura, il suo importo e la sua sorte dipendono dal piano e dal decreto del giudice. Se il piano omologato riduce il debito verso la banca, la segnalazione deve rispecchiare quel nuovo quadro; se la banca continua a segnalare l’importo originario come se nulla fosse accaduto, la segnalazione diventa inesatta.
E cambia la qualità delle prove a disposizione. La relazione dell’OCC, l’elenco dei creditori con gli importi verificati, eventuali perizie sui rapporti bancari depositate con la domanda: sono tutti documenti che, in un reclamo o in un ricorso, valgono molto più delle sue dichiarazioni.
Il punto da ricordare è che la segnalazione si contesta con strumenti propri, paralleli alla procedura, e non si “risolve” passivamente. Chi aspetta che il problema svanisca con l’esdebitazione rischia di restare segnalato, o comunque visibile nello storico, per anni.
Da dove comincio, concretamente? Che documenti mi servono?
Si comincia sempre da tre carte: la visura della Centrale dei Rischi, la visura dei SIC privati e l’estratto completo dei rapporti bancari interessati. Senza questi documenti qualunque contestazione è una scommessa.
La visura CR mostra, mese per mese, chi la segnala, per quale importo e in quale categoria. È lì che si individua la data del passaggio a sofferenza, che è il momento decisivo: la domanda sarà sempre “in quel mese, la sua situazione complessiva era davvero di insolvenza?“.
Poi servono i documenti contrattuali: contratti di conto corrente, di mutuo, di finanziamento, eventuali piani di rientro, la corrispondenza con la banca, la comunicazione di preavviso della segnalazione (se ricevuta), le lettere di revoca degli affidamenti e di messa in mora.
Nel sovraindebitamento c’è un vantaggio: molti di questi documenti vengono comunque raccolti dall’OCC per costruire la domanda. Conviene allora che il lavoro sia coordinato, così che lo stesso fascicolo serva a due scopi: costruire il piano e preparare la contestazione.
Infine occorre una perizia econometrica sui rapporti, quando c’è il sospetto di interessi usurari o di capitalizzazione illegittima. È questo documento che trasforma un sospetto (“mi pare che mi abbiano chiesto troppo”) in un numero (“il saldo corretto è inferiore di 6.418,37 euro”).
La tabella qui sotto riassume i passaggi principali, che richiameremo anche nelle risposte successive.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Ricognizione | Richiesta visura CR e accesso ai SIC | Subito, gratuito | Banca d’Italia; gestore del SIC |
| 2. Verifica tecnica | Perizia su usura, anatocismo, saldi | Prima della domanda o in parallelo | Consulente di parte |
| 3. Procedura | Domanda con relazione OCC | Secondo i tempi della procedura | Tribunale competente / OCC |
| 4. Contestazione stragiudiziale | Reclamo scritto all’intermediario | Nessun termine; risposta di norma entro 60 giorni | Banca o cessionario |
| 5. Tutela alternativa | Ricorso ABF | Entro 12 mesi dal reclamo | Arbitro Bancario Finanziario |
| 6. Tutela urgente | Ricorso ex art. 700 c.p.c. | Finché c’è pericolo attuale | Tribunale ordinario |
| 7. Tutela piena | Causa di accertamento e risarcimento | Prescrizione quinquennale (di regola) | Tribunale ordinario |
| 8. Dopo l’omologa/esdebitazione | Richiesta di aggiornamento della segnalazione | Appena il provvedimento è efficace | Intermediario; poi ABF o giudice |
Il reclamo alla banca serve davvero o è una perdita di tempo?
Serve, e in molti casi è obbligatorio come primo passo. Senza un reclamo preventivo non si può ricorrere all’ABF, e un reclamo ben scritto spesso è già metà del lavoro.
Il reclamo deve essere specifico. Non “vi chiedo di cancellarmi”, ma: indicazione della segnalazione (intermediario, data, importo, categoria), dei motivi per cui è illegittima (mancata valutazione complessiva, importo gonfiato da interessi non dovuti, mancato aggiornamento dopo un accordo o dopo il provvedimento del giudice), dei documenti allegati e della richiesta precisa: cancellazione, rettifica dell’importo o riclassificazione.
Nel contesto del sovraindebitamento, il reclamo ha un ulteriore valore: mette per iscritto che la banca è stata informata della procedura, del piano e delle anomalie. Se poi la banca mantiene la segnalazione senza ragione, quel reclamo diventa la prova della sua consapevolezza.
La banca risponde, e la risposta va letta con attenzione. Spesso l’intermediario si limita a dire che “la segnalazione riflette la situazione contabile”: è una risposta che non affronta il punto della valutazione complessiva. Altre volte la banca accoglie in parte, riducendo l’importo: anche questo è un risultato utile, perché cambia la fotografia che il sistema vede.
Il reclamo va indirizzato al soggetto che segnala davvero. Se il credito è stato ceduto, scrivere solo alla banca originaria può essere inutile; occorre individuare il cessionario e, se presente, la società che gestisce il credito per suo conto (il servicer).
Se la banca dice no, cosa faccio: ABF o tribunale?
Dipende da cosa vuole ottenere e da quanta fretta ha. Sono due strade diverse, non alternative per sempre: si può iniziare dall’una e passare all’altra.
L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo stragiudiziale istituito presso la Banca d’Italia. Il ricorso si presenta online, senza obbligo di avvocato, entro 12 mesi dal reclamo, versando un contributo per le spese di procedura. Decide in alcuni mesi. La sua decisione non è vincolante come una sentenza, ma l’inadempimento della banca viene reso pubblico, e nella pratica la maggior parte delle decisioni viene rispettata. L’ABF ha una giurisprudenza molto ricca proprio sulla Centrale dei Rischi.
Il tribunale ordinario offre due strumenti: il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., per ottenere in tempi brevi un ordine di cancellazione o rettifica quando la segnalazione sta producendo un danno grave e imminente, e la causa ordinaria, per l’accertamento dell’illegittimità e il risarcimento del danno.
Quando conviene l’uno o l’altro?
| Esigenza | Strumento più adatto | Perché |
|---|---|---|
| Ottenere la cancellazione senza urgenza estrema | ABF | Rapido, accessibile, giurisprudenza specialistica |
| Bloccare un danno imminente (es. revoca di un finanziamento vitale) | Art. 700 c.p.c. | Provvedimento immediatamente esecutivo |
| Ottenere un risarcimento significativo | Causa ordinaria | L’ABF ha limiti di valore e di cognizione |
| Contestare l’importo per usura/anatocismo | Causa ordinaria (o ABF, nei limiti) | Spesso serve una CTU contabile |
Una precisazione utile: il ricorso d’urgenza non è sempre facile. Se il segnalato ha altre sofferenze legittime a suo carico, il giudice può ritenere che la singola segnalazione contestata non aggiunga un danno ulteriore e quindi che manchi l’urgenza. Nel sovraindebitamento, dove le segnalazioni sono spesso più d’una, è un’obiezione da prevedere.
La relazione dell’OCC posso usarla contro la banca?
Sì, ed è uno dei documenti più forti che ha a disposizione. Va però usata con intelligenza, perché è un’arma a doppio taglio.
La relazione particolareggiata dell’OCC ricostruisce le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, la solvibilità nei vari periodi, la completezza della documentazione. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 68 CCII richiede anche l’indicazione della valutazione del merito creditizio fatta dal finanziatore. E l’art. 69, comma 2, CCII prevede che il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento — anche violando i principi sul merito creditizio (art. 124-bis TUB) — non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Tutto questo, nella contestazione della segnalazione, si traduce in elementi preziosi. Se la relazione attesta che nel periodo in cui la banca la segnalò a sofferenza lei aveva ancora un reddito stabile, pagava regolarmente gli altri creditori e aveva solo un ritardo isolato, quella è la prova che manca la valutazione complessiva richiesta dalla Circolare 139/1991.
Il doppio taglio è questo: la stessa relazione, se attesta che lei era insolvente già da tempo, rafforza la posizione della banca. Per questo la strategia sulla segnalazione va costruita dopo aver letto attentamente la cronologia ricostruita dall’OCC, non prima. Non tutte le segnalazioni subite da chi è sovraindebitato sono illegittime: molte sono corrette, e contestarle comunque fa perdere tempo e credibilità.
Blocco C — I casi particolari
E se nel debito segnalato ci sono interessi usurari o anatocismo?
Allora la segnalazione è quasi certamente sbagliata almeno nell’importo, e in certi casi anche nella sostanza. È il terreno su cui il diritto bancario e il sovraindebitamento si incontrano di più.
Partiamo dalle norme. La L. 108/1996 fissa, trimestre per trimestre, i tassi soglia oltre i quali gli interessi sono usurari; l’art. 1815, comma 2, c.c. stabilisce che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. L’art. 120, comma 2, TUB, nella formulazione oggi vigente, vieta la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie, salvo le specifiche modalità ammesse per gli interessi debitori sui conti correnti e le aperture di credito, che richiedono un’autorizzazione espressa del cliente.
Cosa significa per la segnalazione? Che se il saldo debitore è stato costruito anche con interessi non dovuti, il numero comunicato alla Centrale dei Rischi è più alto di quello reale. E se, ricalcolando il rapporto, emerge che il debito effettivo era molto inferiore — o addirittura che il cliente era a credito — allora cade il presupposto stesso della sofferenza: non si può essere “insolventi” per un debito che, in tutto o in parte, non esiste.
Nel sovraindebitamento questa verifica ha un doppio effetto. Da un lato, riduce il passivo da inserire nel piano o da ammettere nella liquidazione controllata, con beneficio diretto per il debitore e per gli altri creditori. Dall’altro, fornisce la base tecnica per chiedere la rettifica o la cancellazione della segnalazione.
Due cautele. La prima: la contestazione deve poggiare su una perizia seria, non su calcoli approssimativi o su software generici; i giudici sono ormai molto attenti agli ricalcoli “di massima”. La seconda: la verifica di usura e anatocismo va fatta rapporto per rapporto e periodo per periodo, perché le soglie e le regole cambiano nel tempo. Un ricalcolo sbagliato indebolisce non solo la contestazione della segnalazione, ma l’intera credibilità del piano.
Il credito è stato venduto a una società di recupero: con chi me la prendo?
Con il soggetto che oggi la segnala, cioè di regola il cessionario. Ma la storia della segnalazione può chiamare in causa anche la banca originaria.
Quando un credito deteriorato viene ceduto, la segnalazione in CR della banca cedente si chiude e il cessionario — se è un intermediario tenuto alle segnalazioni — apre la propria. Il cessionario non può limitarsi a “ereditare” la classificazione: deve fare una sua valutazione e aggiornarla quando intervengono fatti nuovi.
Su un caso tipico, il piano di rientro firmato con il cessionario, il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 1317 del 10 febbraio 2023, ha chiarito che il semplice piano di rateizzazione non è di per sé un fatto che fa venir meno la sofferenza; tuttavia il cessionario non può applicare automatismi, deve valutare i fatti sopravvenuti, ridurre progressivamente l’importo segnalato man mano che il debitore paga e informare il cliente che la segnalazione non sarà cancellata.
Trasportiamo il principio nel sovraindebitamento. Un piano omologato dal giudice non è un semplice accordo privato di rateizzazione: è un provvedimento che vincola tutti i creditori anteriori e ridefinisce l’entità del loro credito. Se il piano prevede il pagamento del 31% del debito chirografario, il cessionario che continui a segnalare il 100% del credito originario come se il piano non esistesse sta comunicando al sistema un dato che non corrisponde più alla realtà. È una tesi che, a nostra conoscenza, non ha ancora una pronuncia di legittimità specifica, ma che si fonda sul dovere generale di esattezza e aggiornamento delle segnalazioni.
La banca originaria resta coinvolta se la segnalazione da lei fatta prima della cessione era già illegittima: il danno prodotto in quel periodo è imputabile a lei.
E se oltre a me hanno segnalato mio marito, che mi ha fatto da garante?
Anche il garante può contestare, e spesso ha argomenti ancora più forti del debitore principale. Le segnalazioni dei garanti vengono trattate in Centrale dei Rischi come “crediti di firma” o rischi indiretti; e la sofferenza del debitore principale si riflette su chi ha prestato la fideiussione.
Il punto è che la valutazione complessiva richiesta per la sofferenza va fatta sulla persona segnalata. Se il garante ha un reddito capiente, un patrimonio, nessun’altra esposizione critica, la sua classificazione come soggetto “in sofferenza” deve essere giustificata da elementi suoi, non solo dall’insolvenza del debitore garantito.
Nel sovraindebitamento la questione si intreccia con la procedura familiare. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Se entrambi i coniugi sono in difficoltà e presentano una procedura congiunta, la segnalazione di entrambi può essere legittima; se invece solo uno è sovraindebitato e l’altro ha garantito un singolo debito, la posizione del garante va valutata a parte, e la contestazione della sua segnalazione può avere buone probabilità.
Ecco perché, nella prima analisi, verifichiamo sempre la posizione di tutti i soggetti segnalati collegati al debito, e non solo quella di chi presenta la domanda: un garante “trascinato” in sofferenza può subire danni seri — un mutuo negato, un fido revocato — senza che nessuno se ne occupi.
Ho una piccola attività: la segnalazione mi sta facendo chiudere. Vale lo stesso discorso?
Sì, e anzi per l’imprenditore il danno è più facile da dimostrare. Ma serve un ragionamento preciso.
Il piccolo imprenditore non fallibile (oggi: l’impresa minore, art. 2, comma 1, lett. d, CCII) accede al concordato minore o alla liquidazione controllata. Per lui la Centrale dei Rischi non è solo una questione di reputazione: è il passaporto per il credito di esercizio. Una sofferenza può determinare la revoca immediata degli affidamenti da parte di tutte le altre banche, che vedono la segnalazione nel flusso mensile.
La Cassazione ha valorizzato proprio questo aspetto. Con l’ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024, la Terza Sezione ha affermato che il danno patrimoniale da illegittima segnalazione può essere provato anche con presunzioni: per l’imprenditore consiste nel peggioramento dell’affidabilità commerciale, con effetti sull’accesso al credito e sulla possibilità di operare sul mercato; e la vicinanza temporale tra la segnalazione e la revoca di un finanziamento è un indizio del nesso causale che il giudice non può ignorare.
Nel concordato minore c’è poi un aspetto strategico. Il piano si regge spesso sulla continuità dell’attività e sulla possibilità di ottenere finanziamenti, anche prededucibili. Una segnalazione illegittima che chiude ogni porta al credito può compromettere la fattibilità del piano stesso. Per questo la contestazione della segnalazione, per l’impresa minore, è parte della strategia di risanamento, non una questione accessoria da rinviare.
Lo diciamo spesso a chi ci consulta: “Nel sovraindebitamento il rapporto bancario va letto due volte: una per ridurre il passivo, una per correggere ciò che il sistema vede di lei” — Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario.
E per CRIF e le altre banche dati private vale la stessa cosa?
In gran parte sì, ma con regole proprie, e in un punto sono addirittura più favorevoli a lei. I Sistemi di informazioni creditizie privati non sono la Centrale dei Rischi: sono gestiti da società private e regolati dal codice di condotta per i SIC, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali.
La differenza più importante riguarda il preavviso. Nei SIC, la segnalazione di un ritardo nei pagamenti deve essere preceduta da una comunicazione al cliente, che gli dà la possibilità di regolarizzare; la mancanza del preavviso rende illegittima la segnalazione. Per la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, invece, il Collegio di Coordinamento dell’ABF (decisione n. 4519/2023) ha escluso che il preavviso sia condizione di legittimità. Quindi lo stesso difetto — “non mi hanno avvisato” — può essere decisivo contro un SIC e quasi irrilevante contro la CR.
La seconda differenza riguarda i tempi di conservazione: il codice di condotta fissa periodi massimi, diversi a seconda che il debito sia stato poi regolarizzato o resti insoluto. Dopo un’esdebitazione o l’integrale esecuzione di un piano omologato, è utile verificare come il SIC qualifica la posizione e da quando decorre il termine di conservazione.
La terza riguarda gli strumenti. Contro un SIC si possono esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione previsti dalla normativa privacy, rivolgendosi al gestore del sistema e all’intermediario che ha comunicato il dato, e poi, se necessario, al Garante o al giudice. Nel sovraindebitamento conviene sempre controllare in parallelo CR e SIC: capita spesso che una banca abbia aggiornato una banca dati e dimenticato l’altra.
Blocco D — Le paure finali
Dopo l’esdebitazione resterò segnalato per sempre?
No, per sempre no. Ma neppure si cancella tutto il giorno dopo. È bene sapere cosa aspettarsi.
L’esdebitazione (artt. 278 e ss. CCII per la liquidazione controllata; l’effetto esdebitatorio della ristrutturazione e del concordato minore discende invece dall’esecuzione del piano omologato) rende inesigibili i debiti residui nei confronti dei creditori anteriori, nei limiti previsti dalla legge. Da quel momento, la banca non ha più un credito esigibile da segnalare come sofferenza attiva.
Ciò che resta è la memoria storica. La Centrale dei Rischi conserva i dati mensili per un certo numero di anni (attualmente 36 mesi visibili in visura); i SIC privati hanno tempi di conservazione fissati dal codice di condotta, diversi a seconda che il debito sia stato regolarizzato o meno. La memoria storica di una segnalazione corretta non è illegittima di per sé; lo è la sofferenza “viva” su un debito che non è più esigibile.
Il consiglio pratico: appena il provvedimento di esdebitazione o di chiusura è efficace, chieda una nuova visura e, se la segnalazione è ancora attiva, invii subito un reclamo con copia del provvedimento. La Cassazione, come visto (ord. 3671/2024), sanziona il ritardo ingiustificato nell’aggiornamento.
Rischio che contestare la banca mi rovini la procedura?
No, se la contestazione è fondata e coordinata con la procedura. Il rischio reale è un altro: contestare in modo scomposto, con argomenti deboli, in contraddizione con quanto si è scritto nella domanda.
Facciamo un esempio. Nella domanda di ristrutturazione il debitore dichiara di essere insolvente da gennaio 2023; nel ricorso contro la banca sostiene che a marzo 2023 non era affatto insolvente. Le due affermazioni si smentiscono, e la banca le userà entrambe. La coerenza tra la narrazione della crisi nella procedura e la contestazione della segnalazione è la condizione di ogni risultato.
Non c’è invece alcuna norma che penalizzi il debitore per aver esercitato i propri diritti verso un creditore. Anzi: se la contestazione riduce il debito, il piano diventa più sostenibile; se emergono violazioni del merito creditizio, l’art. 69 CCII prevede che il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento non possa sollevare opposizioni in sede di omologa.
Un limite reale va però detto con onestà: la contestazione della segnalazione richiede tempo e documenti, e non sempre conviene farla durante la fase più delicata della procedura. A volte la scelta migliore è preparare il fascicolo e attivare il reclamo subito dopo l’omologa.
Mi daranno mai più un mutuo o un finanziamento?
È possibile, ma non è garantito e non dipende solo dalla Centrale dei Rischi. Le banche decidono in autonomia sul merito creditizio; nessuna norma le obbliga a concedere credito a chi esce da una procedura.
Ciò che si può fare è rimuovere gli ostacoli illegittimi. Una sofferenza cancellata perché illegittima, un importo rettificato, una segnalazione aggiornata dopo l’esdebitazione: sono passi che rendono la sua posizione più leggibile per chi dovrà valutarla domani. A questi si aggiungono il reddito stabile, la regolarità dei pagamenti successivi, l’assenza di nuovi ritardi.
La rassicurazione fondata è che la procedura di sovraindebitamento è pensata proprio per restituirle una seconda possibilità economica; il limite reale è che il sistema bancario ricorda, e la fiducia si ricostruisce con il tempo e con la correttezza dei dati.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici: non sono casi reali dello studio, ma esercizi che mostrano il ragionamento.
Simulazione 1 — Consumatore in ristrutturazione, sofferenza anticipata e importo gonfiato.
Ipotesi: conto corrente con apertura di credito, saldo debitore segnalato a sofferenza dalla banca nel giugno 2023 per 27.846,12 €. Il cliente aveva saltato due addebiti a maggio 2023 per un ritardo nell’accredito dello stipendio; per il resto pagava regolarmente mutuo e finanziamento auto. Nel dicembre 2024 deposita domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
– La relazione dell’OCC ricostruisce che la crisi vera nasce nel febbraio 2024, con la perdita del lavoro.
– La perizia sui rapporti evidenzia capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un periodo anteriore all’adeguamento e commissioni non pattuite: il saldo ricalcolato è di 19.112,40 €, cioè 8.733,72 € in meno.
– Esito del ragionamento: a giugno 2023 mancava la valutazione complessiva (due addebiti saltati a fronte di reddito stabile e altri rapporti regolari) e l’importo era comunque errato. Si invia un reclamo con relazione OCC e perizia; in caso di rigetto, ricorso all’ABF entro 12 mesi dal reclamo. Nel frattempo, il passivo inserito nel piano è quello ricalcolato, non quello segnalato.
Simulazione 2 — Impresa minore in concordato minore, revoca dei fidi a catena.
Ipotesi: ditta individuale con tre affidamenti presso tre banche, per complessivi 64.300 €. Il 3 ottobre 2025 una delle banche la segnala a sofferenza per 18.950,77 € dopo la contestazione di alcune fatture anticipate. Entro il 15 novembre 2025 le altre due banche revocano gli affidamenti.
– La revoca a catena, a poche settimane dalla segnalazione, è l’indizio temporale valorizzato dalla Cassazione (ord. 29252/2024) per il nesso causale.
– L’imprenditore deposita domanda di concordato minore in continuità il 20 gennaio 2026, con l’OCC che attesta la sostenibilità del piano a condizione di ottenere un finanziamento di 22.000 €.
– Esito del ragionamento: la segnalazione, se illegittima, mina la fattibilità del piano. Si valuta il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione (urgenza: accesso al credito necessario per l’esecuzione del piano), da coordinare con la domanda di concordato; separatamente, si prepara l’azione risarcitoria per il danno da perdita degli affidamenti. Se l’impresa avesse avuto altre sofferenze legittime, l’urgenza sarebbe più difficile da dimostrare.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“La segnalazione che voglio contestare è davvero illegittima, o sto solo cercando di cancellare una fotografia scomoda ma vera?”
È la domanda più importante, e quasi nessuno la pone. Chi entra in una procedura di sovraindebitamento è, per definizione, in difficoltà. Molte sofferenze sono corrette: la banca ha valutato, ha deliberato, ha segnalato un importo esatto. Contestarle a ogni costo significa sprecare mesi, alimentare un contenzioso inutile e, talvolta, contraddire ciò che si è dichiarato nella domanda.
La differenza tra una contestazione utile e una inutile si gioca su tre verifiche, da fare prima di muovere qualunque passo:
- La data. In quel mese esatto la sua situazione complessiva era di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà? La relazione dell’OCC è la prima fonte per rispondere.
- Il numero. L’importo segnalato include interessi usurari, anatocistici, commissioni non pattuite? Solo una perizia lo dice.
- L’aggiornamento. Dopo l’accordo, l’omologa, i pagamenti, l’esdebitazione, la banca ha aggiornato la segnalazione nei tempi dovuti?
Se la risposta a tutte e tre è “sì, la banca ha agito correttamente”, la strada giusta non è la contestazione, ma la cura della procedura e la ricostruzione paziente dell’affidabilità. Se anche una sola delle tre verifiche dà esito negativo, allora c’è materia per agire, e conviene farlo con metodo. Dire a qualcuno “questa segnalazione è corretta” è una parte del lavoro tanto quanto contestare quelle sbagliate.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti più utili per questo tema, con il principio riformulato e il motivo per cui contano. Le decisioni dell’ABF non sono sentenze, ma sono indicazioni autorevoli e molto seguite in materia di Centrale dei Rischi.
1. Cass. civ., ordinanza 12 marzo 2026, n. 5593.
Principio: l’inadempimento contrattuale da solo non basta a giustificare la sofferenza; serve uno stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o una grave e non transitoria difficoltà, accertata con un’indagine sulla reale situazione patrimoniale del debitore.
Rilevanza: è il cardine di ogni contestazione basata sulla data del passaggio a sofferenza; la relazione OCC fornisce proprio quell’indagine.
2. Cass. civ., ordinanza 9 febbraio 2024, n. 3671.
Principio: il ritardo ingiustificato della banca nel cancellare la segnalazione dopo il primo versamento previsto da un accordo transattivo integra una condotta illegittima, di cui l’intermediario risponde.
Rilevanza: fonda la richiesta di aggiornamento tempestivo dopo l’omologa o l’esdebitazione.
3. Cass. civ., Sez. III, ordinanza 13 novembre 2024, n. 29252.
Principio: il danno patrimoniale da segnalazione illegittima si può provare con presunzioni; per l’imprenditore consiste nella perdita di affidabilità commerciale; la vicinanza temporale tra segnalazione e revoca del finanziamento è indizio del nesso causale.
Rilevanza: decisiva per le imprese minori in concordato minore o liquidazione controllata.
4. Cass. civ., 25 gennaio 2017, n. 1931.
Principio: la segnalazione in CR, pur riconducibile all’attività pericolosa, non comporta una responsabilità oggettiva della banca; il nesso causale e il danno vanno sempre accertati, perché il danno non è in re ipsa. Rileva l’oggettiva incapacità finanziaria del cliente.
Rilevanza: ricorda che la contestazione deve essere supportata da prove del danno, non solo dall’illegittimità.
5. Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972.
Principio: il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato; concepirlo come conseguenza automatica dell’illecito trasformerebbe il risarcimento in una pena privata. La prova può però essere data anche per presunzioni.
Rilevanza: è il quadro generale entro cui si colloca ogni richiesta di risarcimento del danno reputazionale da segnalazione.
6. Cass. civ., n. 15609/2014.
Principio: ai fini della sofferenza conta la ragionevole e oggettiva valutazione che il credito non possa essere recuperato in tempi congrui, considerando l’intera situazione patrimoniale e finanziaria del cliente verso il sistema.
Rilevanza: rafforza la necessità di una valutazione complessiva, incompatibile con automatismi.
7. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 10 febbraio 2023, n. 1317.
Principio: il piano di rientro con il cessionario non elimina di per sé la sofferenza, ma il cessionario deve valutare i fatti sopravvenuti senza automatismi, ridurre progressivamente l’importo segnalato e informare il cliente.
Rilevanza: base per sostenere che, a maggior ragione, un piano omologato dal giudice impone l’adeguamento della segnalazione.
8. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 10 maggio 2023, n. 4519.
Principio: il preavviso di imminente segnalazione previsto dall’art. 125, comma 3, TUB non è condizione di legittimità della segnalazione in CR; la sua omissione può dare luogo solo a tutela risarcitoria. La sofferenza richiede comunque una valutazione complessiva e non può nascere automaticamente da singoli eventi.
Rilevanza: evita di fondare la contestazione sul solo mancato preavviso, puntando sul presupposto sostanziale.
9. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260/2016.
Principio: segnalare a sofferenza un cliente mentre è in corso positivamente una trattativa per il rientro contrasta con i doveri di buona fede e correttezza; ne consegue la cancellazione.
Rilevanza: utile quando la segnalazione arriva durante la fase di preparazione della procedura e dei contatti con i creditori.
10. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 3906/2013.
Principio: un piano di rientro e l’ammissione a strumenti di sostegno indicano difficoltà transitorie, che di per sé non coincidono con lo stato di sofferenza.
Rilevanza: argomento per distinguere la difficoltà temporanea, gestita con strumenti di regolazione, dall’insolvenza.
11. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 6751/2013.
Principio: è illegittima la segnalazione a sofferenza di un debito al quale l’intermediario ha rinunciato con un accordo transattivo.
Rilevanza: per analogia, la parte di debito falcidiata dal piano omologato non dovrebbe continuare a comparire come sofferenza esigibile.
12. Trib. Lanciano, ordinanza 12 febbraio 2018.
Principio: per valutare la sofferenza l’intermediario deve considerare elementi oggettivi come capacità reddituale, situazione di mercato, ammontare del credito, esistenza di procedure esecutive, protesti, decreti ingiuntivi.
Rilevanza: offre un elenco concreto di indici da confrontare con la cronologia ricostruita dall’OCC.
Cosa può fare lo Studio Monardo
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco gli strumenti che mettiamo in campo, uno per uno.
- Richiediamo e analizziamo le visure della Centrale dei Rischi e dei SIC privati, individuando chi la segnala, da quando, per quale importo e in quale categoria.
- Confrontiamo la data del passaggio a sofferenza con la cronologia della crisi ricostruita nella relazione dell’OCC, per verificare se in quel momento sussisteva davvero uno stato di insolvenza.
- Facciamo eseguire dallo staff bancario la verifica di usura e anatocismo su conti, mutui e finanziamenti, con ricalcolo dei saldi rapporto per rapporto.
- Inseriamo nel piano o nella domanda di ammissione al passivo il debito ricalcolato, non quello dichiarato dalla banca, documentando le contestazioni.
- Verifichiamo il rispetto del merito creditizio (art. 124-bis TUB) per far valere, dove ricorrono i presupposti, le preclusioni dell’art. 69 CCII verso il creditore.
- Redigiamo reclami motivati e documentati all’intermediario o al cessionario, individuando il soggetto che segnala effettivamente.
- Predisponiamo il ricorso all’ABF entro 12 mesi dal reclamo, quando è la strada più adatta.
- Valutiamo e proponiamo il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando la segnalazione minaccia un danno grave e imminente, ad esempio la fattibilità di un concordato minore.
- Costruiamo l’azione di accertamento e risarcimento, raccogliendo la prova presuntiva del danno (revoche, dinieghi, tempistiche).
- Chiediamo l’aggiornamento delle segnalazioni dopo l’omologa o l’esdebitazione e monitoriamo che venga eseguito senza ritardi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesano in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC: conoscere dall’interno come l’Organismo ricostruisce la cronologia dell’indebitamento e valuta il merito creditizio permette di trasformare la relazione in uno strumento di contestazione coerente con la procedura. Accanto a questo, il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di verificare usura e anatocismo con rigore tecnico.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: lo stesso difensore, con la stessa linea, dall’analisi iniziale della visura fino all’eventuale giudizio in Cassazione. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, così che piano, perizia e contestazione parlino la stessa lingua.
Chiusura
Tre messaggi da portare via. Primo: la procedura di sovraindebitamento non cancella automaticamente la segnalazione, ma ne è il miglior banco di prova. Secondo: una segnalazione è contestabile se è nata senza una valutazione complessiva, se l’importo è gonfiato da usura o anatocismo, o se non è stata aggiornata dopo accordi, omologa ed esdebitazione. Terzo: la contestazione funziona solo se è coerente con quanto dichiarato nella procedura e se poggia su documenti solidi.
Siamo specializzati proprio in questo incrocio perché le competenze certificate dell’Avv. Monardo lo coprono interamente: come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC conosce il procedimento dall’interno; come coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario sa leggere il rapporto che ha generato la segnalazione. Analizzeremo la sua posizione, verificheremo i numeri e costruiremo la strategia più adatta.
📩 Non lasciare che una segnalazione sbagliata pesi sul tuo nuovo inizio: scrivici oggi stesso, i riferimenti per contattare lo studio sono qui sotto, al termine della guida.





